EH Simplicity
Numero di Polizza 123456 XY AG
EH Simplicity
Protezione contro le perdite sui crediti
Condizioni generali di assicurazione
Contenuto
A. Ambito del contratto di assicurazione 2
1. Oggetto del contratto di assicurazione 2
2. Credito assicurato 2
3. Credito non assicurato 2
B. Gestione del Vostro contratto di assicurazione 3
4. Obblighi di diligenza 3
5. Pagamento del premio e delle tasse 3
6. Copertura assicurativa nell’ambito del Vostro contratto di assicurazione 3
C. Indennizzo e riscossione 4
7. Denuncia di sinistro 4
8. Riduzioni del credito 4
9. Indennizzo 5
D. Ulteriori condizioni 5
10. Durata del contratto di assicurazione 5
11. Valuta contrattuale 5
12. Legge applicabile, giurisdizione e clausola penale 6
E. Definizioni 6
F. Informazioni sulla tutela dei dati personali 9
A. Ambito del contratto di assicurazione
1. Oggetto del contratto di assicurazione
Noi, Euler Hermes SA, succursale di Wallisellen, indennizzeremo Voi, il contraente indicato nella proposta, in base alle condizioni del presente contratto di assicurazione per l’inadempimento di crediti assicurati. A tale scopo, come corrispettivo, Voi pagherete alla scadenza i premi concordati.
Nel presente contratto di assicurazione le parole scritte in corsivo e le formulazioni sono definite nella Se- zione E ed hanno sempre lo stesso significato.
2. Credito assicurato
a. Un credito derivante da una fornitura o prestazione è assicurato, compresi i costi di trasporto e imbal- laggio, le spese di assicurazione nonché le imposte relative al presente contratto (escluse l’imposta sul valore aggiunto o corrispondenti imposte sulle vendite e imposta sull’energia), se:
- la fornitura o prestazione da cui deriva il credito è stata eseguita presso il Vostro cliente da Voi o per
Vostro conto nel corso di un anno assicurativo,
- la fornitura o prestazione non viola leggi o regolamenti rilevanti (comprese leggi che hanno come contenuto sanzioni economiche o commerciali) e sussistono tutte le licenze e autorizzazioni neces- sarie per la fornitura o prestazione,
- avete fatturato il credito entro 30 giorni dalla fornitura o prestazione,
- il termine di pagamento concordato non è superiore al termine massimo di pagamento e la forni- tura o prestazione è avvenuta sulla base di un contratto,
- il cliente ha la sua sede nel paese indicato nella proposta, nonché un numero UID (numero di iden- tificazione della società) o un'identificazione univoca di un'organizzazione statale.
b. Siamo autorizzati a modificare la lista di paesi indicati nell’articolo 2 della proposta. Una tale modifica Vi verrà comunicata per iscritto ed entrerà in vigore 5 (cinque) giorni dopo l’arrivo di tale comunicazione presso di Voi, per le forniture o prestazioni eseguite a partire da tale momento.
3. Credito non assicurato
Un credito derivante da fornitura o prestazione non è assicurato, se sussiste una delle seguenti circostanze:
a. il credito complessivo assicurato nei confronti del cliente non supera l’importo di 250 CHF (soglia mi- nima),
b. al momento della fornitura o prestazione risulta non pagato un credito già esistente nei confronti del cliente da più di 60 giorni successivi al primo giorno di mora oppure ci avete già presentato un modulo denuncia di sinistro con opzione di recupero crediti,
c. al momento della fornitura o prestazione era intervenuta l’insolvenza del Vostro cliente oppure il cliente non ha accettato la fornitura o prestazione (a tale riguardo non è rilevante se il credito sia contestato o meno),
d. il credito risulta da i) un diritto di risarcimento contrattuale o legale o una penalità contrattuale ii) sva- lutazioni monetarie, oscillazioni del cambio, interessi di mora, commissioni bancarie o simili per servizi finanziari o iii) da un contratto di leasing, locazione, affitto o licenza oppure da un accordo di commis- sione rispettivamente. da un accordo combinato di vendita e riacquisto,
e. il cliente è i) un’impresa, presso la quale Xxx partecipate alla direzione, all’amministrazione o al capi- tale e siete in grado di esercitare un’influenza determinante su di essa o ii) una persona privata, che agisce personalmente per sé, oppure ii) un ente di diritto pubblico,
f. il mancato pagamento del credito risulta direttamente o indirettamente i) dal Vostro comportamento illecito o dal comportamento illecito di un terzo che agisce per Voi o ii) da una catastrofe naturale che non sarebbe stata evitabile mediante l’intervento dell’uomo né prevedibile o di un’altra forma di forza
maggiore o iii) da un evento che si sprigiona da una reazione nucleare, irradiazione nucleare o conta- minazione radioattiva o iv) da un conflitto armato, da guerra, terrorismo, sommossa, disordini interni o altre forme di violenza o v) da una limitazione della circolazione delle merci o dei pagamenti da parte di autorità, istituzioni statali o di una organizzazione internazionale riconosciuta dal diritto internazio- nale o vi) da difficoltà di trasferimento o mancanza di valuta.
B. Gestione del Vostro contratto di assicurazione
4. Obblighi di diligenza
Si conviene espressamente che Xxx dovrete sempre comportarvi con la diligenza che si richiede da un buon commerciante ed agire come se non foste assicurati, e che adotterete tutte le misure opportune (compresa l’osservanza delle nostre direttive), al fine di impedire o limitare una perdita per Voi e per noi o di ottenere le massime riduzioni possibili del credito. In particolare Voi:
- assicurate che restino acquisiti tutti i diritti, che avete nei confronti del Vostro cliente ed eventualmente di terzi in relazione a forniture o prestazioni, e adottate tutte le opportune misure di riscossione, e
- in caso di insolvenza del Vostro cliente compirete tutti gli sforzi opportuni per ottenere il pagamento dei Vostri crediti pendenti e far rispettare le riserve di proprietà concordate.
5. Pagamento del premio e delle tasse
a. Per ogni anno assicurativo pagherete anticipatamente il premio concordato ai sensi degli articoli 3 e 4 della Vostra proposta oltre all’imposta sulle assicurazioni e la tassa per la predisposizione delle va- lutazioni cliente più IVA. La tassa deve essere versata al fornitore della valutazione cliente indicato nel contratto BoniCheck.
b. Se il primo premio non viene pagato tempestivamente, siamo autorizzati al recesso dal contratto di assicurazione, fintantoché il pagamento non viene eseguito. Fino a quando non è pagato il primo pre- mio, siamo liberati dall’obbligo di indennizzo. Qualora, al momento del verificarsi del sinistro assicu- rato, non risulti pagato, siamo liberati dall’obbligo di indennizzo, a meno che il mancato pagamento non dipenda, dimostrabilmente, da Voi.
In ogni caso valgono le disposizioni degli articoli da 18 a 24 della Legge svizzera sul contratto d’assi- curazione (LCA). Laddove recediate dal contratto di assicurazione, ci pagherete una tassa di elabora- zione nella misura del 25% del premio annuale.
c. All’inizio di ogni anno assicurativo, secondo le Vostre necessità, potete decidere per una classe di fat- turato più elevata rispetto a quella pertinente alla vostra attività, con una copertura assicurativa e un premio corrispondentemente più elevati (ai sensi dell’articolo 4 della proposta). Tuttavia non vi è con- sentito scegliere una classe di fatturato inferiore.
d. Alla fine di ogni anno assicurativo siamo autorizzati ad aumentare il Vostro premio nonché la Vostra tassa per le valutazioni dei clienti per il successivo anno assicurativo a seconda dell’aumento, ri- spetto all’anno precedente, dell’indice nazionale dei prezzi al consumo rilevato dall’Ufficio federale di statistica per l’ultimo anno civile disponibile.
e. Per l’esecuzione delle misure di riscossione concordate in relazione alla presentazione della Vostra denuncia di sinistro (indipendentemente dal fatto che si tratti o meno di un credito assicurato) paghe- rete le tasse di riscossione, i costi e le altre spese intervenute, che sono stati concordati nell’ambito del separato contratto di riscossione con Euler Hermes Services Schweiz AG.
6. Copertura assicurativa nell’ambito del Vostro contratto di assicurazione
a. La copertura assicurativa concessa secondo le disposizioni del contratto di assicurazione risulta dagli articoli 3 e 4 della proposta:
- la quota assicurata, che si deve applicare a un sinistro che ci è stato da Voi denunciato per un
cliente,
dipende dalla corrispondente valutazione cliente di cui all’articolo 3 della proposta,
- l’indennizzo massimo per cliente dipende dalla valutazione cliente e dal fatturato annuo da Voi prescelto ai sensi dell’articolo 4 della proposta, e
- l’indennizzo massimo annuo del contratto di assicurazione dipende dal fatturato annuo da Voi prescelto ai sensi dell’articolo 4 della proposta.
b. Per ogni anno assicurativo potete disporre di un numero limitato di valutazioni cliente e interrogare e gestire queste ultime attraverso il nostro sistema d’informazione online. Il numero è indicato nella pro- posta. La valutazione cliente vale per forniture e prestazioni a partire dal giorno di arrivo presso di Voi della corrispondente comunicazione sulla valutazione cliente.
c. Il fornitore della valutazione cliente, in caso di aumento del rischio o di altri gravi motivi, può in ogni momento adeguare una valutazione cliente per il cliente. In tal caso la relativa quota assicurata e il relativo indennizzo massimo per cliente possono variare in misura corrispondente per il cliente. La modifica diviene efficace per future forniture e prestazioni
- 30 (trenta) giorni dopo l’arrivo della comunicazione, nel caso di peggioramento della valutazione cliente, oppure
- alla data di creazione della nostra comunicazione nel caso di un miglioramento della valutazione cliente.
d. La valutazione cliente non può essere utilizzata per fini diversi da quelli previsti nell’ambito del con- tratto di assicurazione. In particolare non può essere comunicata a terzi, compresi i Vostri clienti.
C. Indennizzo e riscossione
7. Modulo di denuncia di sinistro
a. Un diritto all’indennizzo sussiste soltanto quando ci viene da Voi inviato un modulo denuncia di sinistro con opzione di recupero crediti. In esso indicate tutti i Vostri crediti complessivamente pendenti nei confronti del cliente (indipendentemente dal fatto che si tratti o meno di un credito assicurato). Se vi verrà richiesto, ci metterete a disposizione documenti aggiuntivi che siano necessari per l’esame e la trattazione del Vostro sinistro.
b. Il modulo denuncia di sinistro con opzione di recupero crediti deve pervenirci prima della scadenza del primo dei termini di denuncia sotto indicati:
- se sussiste insolvenza del Vostro cliente, il termine di denuncia scade, indipendentemente dal fatto che abbiate crediti in mora, 30 giorni dal momento in cui avete o avreste dovuto avere conoscenza del verificarsi dell’insolvenza.
- Se non sussiste insolvenza del Vostro cliente, il termine di denuncia scade 90 giorni dopo il primo giorno di mora. Qualora l’insolvenza presso il Vostro cliente sia intervenuta durante tale termine di denuncia, inviateci il modulo denuncia di sinistro con opzione di recupero crediti entro tale termine di denuncia o entro il termine di denuncia per l’insolvenza, a seconda di quello che scade per primo.
c. Non sussiste alcun diritto a prestazioni di recupero crediti. Il modulo denuncia di sinistro con opzione di recupero crediti va inteso come una richiesta per l’assunzione del mandato di riscossione del credito. Di norma il servizio di riscossione del credito per importi a partire da CHF 5’000 per sinistro viene espli- citamente accettato o rifiutato. Per importi inferiori a CHF 5’000 non è previsto alcun servizio di riscos- sione del credito.
8. Riduzioni del credito
x. Xxxxx le riduzioni del credito che vengono ricevute da Xxx, da un terzo agente per Xxxxxx conto o da noi dal Vostro cliente o da un terzo, devono essere ripartite tra Voi e noi secondo quanto stabilito in
questa Sezione. Tali disposizioni sono vincolanti tra Voi e noi, e ciò anche se il cliente ha adottato una diversa determinazione di rimborso per le riduzioni del credito. A tale riguardo vi è un’eccezione:
se dopo la cessazione della copertura assicurativa avete eseguito forniture o prestazioni al cliente e i pagamenti del cliente sono dimostrabilmente diretti a estinguere dei crediti da esse derivanti, tale de- terminazione di rimborso del cliente vale anche nel rapporto tra Voi e noi. Ciò vale anche per le corri- spondenti transazioni a fronte di pagamento anticipato o in contanti. I crediti interessati, alla data di arrivo del modulo denuncia di sinistro con opzione di recupero crediti, eventualmente anche retroat- tivamente, non vengono considerati nella rilevazione del rapporto proporzionale dell’indennizzo che dobbiamo calcolare ai sensi della Sezione 9 a-c per l’esposizione complessiva. Tale eccezione decade tuttavia se Vi abbiamo già pagato un indennizzo per il cliente.
Qualsiasi parte delle riduzioni del credito, che si riferisce all’imposta sulla cifra d’affari (o a corrispon- denti imposte sulle vendite) e all'imposta sull’energia, nel computo viene imputata alle parti del credito di imposta sulla cifra d’affari (o delle corrispondenti imposte sulle vendite) e dell’imposta sull’energia cui si riferiscono.
b. Ci vengono da Voi ceduti anticipatamente tutti i diritti nei confronti del cliente (rispettivamente terzo) nonché tutti i diritti accessori, le garanzie reali/personali per l’importo corrispondente all’indennizzo. Su nostra richiesta provvederete alle azioni necessarie per il trasferimento dei diritti.
c. Tutte le riduzioni del credito che vengono ottenute da Xxx, da un terzo agente per Vostro conto o da noi dal Vostro cliente o da un terzo, devono essere ripartite tra Voi e noi con la seguente modalità:
- fino al momento in cui ci sia pervenuto da parte Vostra il modulo denuncia di sinistro con opzione di recupero crediti, tutte le riduzioni del credito verranno imputate ai crediti scaduti più datati(in- dipendentemente dal fatto che siano assicurati o meno nell’ambito del contratto di assicura- zione).
- A partire dal momento in cui ci sia pervenuto il Vostro modulo denuncia di sinistro con opzione di recupero crediti ripartiremo tutte le riduzioni del credito in rapporto proporzionale dell’indennizzo che dobbiamo calcolare ai sensi della Sezione 9 a-c per l’esposizione complessiva nel giorno di arrivo del modulo denuncia di sinistro con opzione di recupero crediti.
9. Indennizzo
Calcoleremo il Vostro indennizzo secondo la seguente procedura:
a. dall’importo complessivo di tutti i crediti indicati nel modulo denuncia di sinistro con opzione di recu- pero crediti detrarremo, ove applicabile, quanto segue:
- crediti o parti di credito, che non sono assicurati in base al presente contratto di assicurazione,
- crediti contestati,
- il valore di tutte le garanzie reali/personali non fatte valere,
- il valore di tutti i diritti derivanti da riserve di proprietà, che sono state concordate contrattualmente con il Vostro cliente e per le quali non avete omesso ogni sforzo opportuno affinché fossero rispet- tate, e
- detrarremo dall’importo così calcolato il valore dell’imposta sulla cifra d'affari (o delle corrispon- denti
imposte sulle vendite) e dell’imposta sull’energia ivi contenute.
b. Calcoliamo il Vostro indennizzo moltiplicando l’importo così risultante per la quota assicurata indicata nell’articolo 3 della proposta.
c. All’indennizzo così calcolato si applicano le disposizioni sull’indennizzo massimo per cliente nonché sull’indennizzo massimo annuo del contratto di assicurazione ai sensi dell’articolo 4 della proposta.
d. Pagheremo il Vostro indennizzo entro 120 giorni dall’arrivo del modulo denuncia di sinistro con opzione di recupero crediti compiutamente compilato compresi i documenti e le informazioni da noi richiesti in aggiunta e necessari.
e. Qualora dei crediti o delle parti di credito non siano più contestati, provvederemo a un nuovo conteggio del Vostro indennizzo ai sensi della Sezione di cui sopra, non appena ci avrete dimostrato che, sulla base di un riconoscimento scritto o di una sentenza definitiva di un tribunale o di una corte arbitrale, è accer- tato che il cliente è obbligato al pagamento del credito o delle parti di credito. Vi liquideremo il Vostro indennizzo aggiuntivo entro 30 giorni dal ricevimento della documentazione corrispondente.
f. Qualora abbiate ricevuto un indennizzo da parte nostra, al quale non avete diritto in base al contratto di assicurazione, ce lo restituirete entro 30 giorni dalla conoscenza dell’insussistenza del Vostro diritto.
D. Ulteriori condizioni
10. Durata del contratto di assicurazione
a. Il contratto di assicurazione inizia alla data indicata nella proposta e vale per il primo anno assicura- tivo.
b. Il contratto di assicurazione viene prorogato dopo la scadenza di un altro anno assicurativo, se non viene
disdetto per iscritto da uno dei contraenti, con un preavviso di 2 mesi dalla fine dell’anno assicurativo.
c. Il contratto di assicurazione termina immediatamente se cessate la vostra attività commerciale. Qual- siasi violazione dei Vostri obblighi ha le conseguenze giuridiche disciplinate nella Legge svizzera sul contratto di assicurazione (LCA). Siamo autorizzati a disdire in via straordinaria il contratto di assicura- zione, qualora nei Vostri confronti
a. sia stata concessa la moratoria concordataria da parte del giudice del concordato, oppure si apra il fallimento, o sia stato confermato in giudizio un concordato giudiziale, o
b. sia stato stipulato un concordato stragiudiziale (accordo transattivo di dilazione, ripartizione di quote o liquidazione), o
c. sia stato emesso un attestato di carenza di beni, o
La disdetta diventa efficace con l’arrivo della dichiarazione presso di Voi.
11. Valuta contrattuale
a. La copertura assicurativa sussiste per le fatture in qualsivoglia valuta. Tuttavia i crediti pendenti indi- cati nel
modulo denuncia di sinistro con opzione di recupero crediti nonché le riduzioni del credito i premi, le tasse e gli indennizzi devono essere espressi nella valuta contrattuale, ovvero in franchi svizzeri.
b. Gli importi delle fatture espressi in altre valute devono essere convertiti nella valuta contrattuale al cambio
medio del cambio tipico delle banconote a Zurigo nel giorno della data della fattura.
c. Utilizzeremo il tasso di conversione così rilevato nel computo dell’indennizzo. Il valore delle riduzioni del
credito viene convertito con il tasso di conversione pari al cambio medio del cambio tipico delle ban- conote a Zurigo nel giorno della sua insorgenza o ricevimento.
12. Diritto applicabile, giurisdizione e clausola sanzionatoria
a. Il contratto di assicurazione e tutte le controversie sono soggetti per ogni aspetto al diritto svizzero.
b. Intendiamo comporre amichevolmente eventuali controversie tra Voi e noi. Qualora ciò non dovesse riuscire, il foro competete in via esclusiva tra commercianti per tutte le azioni promosse da parte nostra o contro di noi è Wallisellen.
c. A fini di chiarezza noi non concediamo né copertura assicurativa nell’ambito del contratto di assicura- zione né paghiamo indennizzi laddove, mediante la concessione e/o il versamento saremmo esposti a misure sanzionatorie, divieti o restrizioni secondo le sanzioni economiche o commerciali rilevanti.
E. Definizioni
“Anno assicurativo” La durata contrattuale iniziale di un anno del presente contratto di assicurazione, dalla sua data di inizio nonché ogni successivo periodo di tempo di un anno, risultante dalla proroga automatica del contratto di assi- curazione.
“Certificato di assicurazione”: La parte del contratto di assicurazione che viene chiamata certificato di assicurazione.
“Cliente”: una persona giuridica che ha la sua sede in un paese indicato nell’articolo 2 della proposta e alla quale avete fatturato una fornitura o prestazione eseguita.
“Cliente di diritto pubblico”: Un cliente che
- un ente pubblico,
- un’autorità o altra istituzione pubblica, o
- una organizzazione nella quale lo Stato esercita un controllo diretto e indiretto mediante partecipazione alla direzione, all’amministrazione o al capitale, nei confronti del quale non possono essere eseguite misure di esecu- zione forzata e che non è soggetto al diritto fallimentare.
“Contestare, contestato/i”: ogni rilievo documentato e non chiarito di eccezioni o contestazioni sulla sussistenza o sull’ammontare del credito da parte del Vostro cliente, che comporti che il cliente si rifiuta di pagare il Vostro credito in tutto o in parte. Un credito non è più contestato quando l’obbligo del cliente al pagamento dell’intero importo del credito è stato riconosciuto per iscritto o accertato mediante una sentenza di un tribunale o di un lodo arbitrale definitivi.
“Contratto di assicurazione”: Il presente contratto di assicurazione del credito compresi le Condizioni generali di con- tratto, la proposta e il certificato di assicurazione, nonché tutte le modifiche, integrazioni e clausole che sono state redatte in relazione al presente contratto di assicurazione nonché le valutazioni cliente che avete ricevuto.
“Fatturato annuo“: il fatturato assicurabile da Voi indicato nell’articolo 4 della proposta relativo all’ultimo esercizio contabile concluso.
“Fornitura, fornire, fornita/e” significa:
a. la merce è stata consegnata al primo vettore indipendente ai fini del trasporto al luogo della prestazione con- cordato.
b. Qualora non sia stato incaricato un vettore, la consegna della merce al cliente o a un terzo da esso incaricato.
“Fornitore della valutazione cliente”: Euler Hermes Società per Xxxxxx, che viene da Voi incaricata della predisposizione di valutazioni cliente nell’ambito del contratto di assicurazione.
“Indennizzo”: l’importo, che vi dobbiamo ai sensi delle disposizioni del contratto di assicurazione, al fine di indennizzarvi per la perdita di crediti assicurati.
“Indennizzo massimo per cliente”: il massimale concordato ai sensi dell’articolo 4 della proposta per tutti i sinistri inter- venuti in un anno assicurativo che dobbiamo pagare in relazione a un cliente nell’ambito del presente contratto di assicurazione quale indennizzo.
Qualora i crediti assicurati indicati nel Vostro modulo denuncia di sinistro con opzione di recupero crediti si riferiscano a forniture e prestazioni durante un periodo nel quale per il cliente interessato vigevano due o più valutazioni cliente (in base alle quali fossero applicabili due o più indennizzi massimi per cliente), vale come importo massimo degli inden- xxxxx da noi dovuti i) l’importo complessivo che risulta dall’applicazione dei diversi indennizzi massimi per cliente rispet- tivamente delle diverse quote assicurate riguardo ai crediti assicurati interessati rispettivamente al momento della for- nitura o prestazione oppure ii) l’importo dell’indennizzo massimo per cliente più elevato vigente durante il periodo in- teressato, a seconda di quale importo sia inferiore.
“Indennizzo massimo annuo del contratto di assicurazione”: l’importo massimo concordato ai sensi dell’articolo 4 della proposta, relativo agli indennizzi pagabili da parte nostra in un anno assicurativo nell’ambito del presente contratto di assicurazione per tutti i sinistri intervenuti in un anno assicurativo riguardo a tutti i clienti.
“Insolvenza/insolvente” si ha quando:
- al debitore è stata concessa dal giudice del concordato una moratoria concordataria, oppure è stato aperto il fallimento, o è stato approvato un concordato giudiziario, oppure
- è stato stipulato un concordato stragiudiziale (accordo transattivo di dilazione, ripartizione di quote o liquida- zione), oppure
- è stato emesso un attesto di carenza di beni, o sussistono fattispecie di significato equivalente all’estero. Questo è ad esempio il caso in cui, a causa di una procedura giudiziaria d’insolvenza, sussista per il debitore una tutela contro l'esecuzione forzata.
“Misure di riscossione”: il requisito delle “opportune misure di riscossione” è soddisfatto se il cliente in caso di mancato pagamento del credito insoluto è stato sollecitato al pagamento. In tal senso è necessario che ai solleciti di pagamento iniziali segua una diffida con minaccia di procedura esecutiva.
“Xxxxxx denuncia di sinistro con opzione di recupero crediti” Un modulo con il quale, in forma scritta, ai sensi della Sezione C, da un lato fate valere il Vostro diritto all’indennizzo, dall’altro lato affidate a Euler Hermes Services Schweiz AG un incarico per la riscossione del credito. Il modulo denuncia di sinistro con opzione di recupero crediti indica i do- cumenti necessari per l’esame.
“Prestazioni, eseguire, eseguita/e“ significa:
le prestazioni concordate sono state eseguite conformemente al contratto.
“Primo giorno di mora": il giorno in cui è per la prima volta superata la scadenza del credito nei confronti del cliente concordata originariamente (indipendentemente dal fatto che si tratti o meno di un credito assicurato).
“Proposta”: il documento, nel quale vengono riassunte le indicazioni da Voi rese e con il quale richiedete la stipula di un contratto di assicurazione del credito, un contratto BoniCheck nonché un contratto di riscossione.
“Riduzioni del credito”: sono
- importi di denaro che avete ricevuto dal cliente o da terzi che agiscono per esso, comprese quote pagate derivanti dalla massa fallimentare del cliente,
- proventi da diritti di riserva di proprietà e dall’escussione di altri mezzi di garanzia come garanzie reali/personali,
- proventi derivanti da altri tipi di realizzo delle merci prese in restituzione,
- crediti revocabili e
- proventi derivanti da altri diritti.
“Termine massimo di pagamento” Il lasso di tempo massimo indicato nell’articolo 3 della proposta per il pagamento di un credito da parte del cliente.
“Valutazione cliente”: la valutazione di solvibilità di un cliente, che Vi viene comunicata come risposta alla corrispon- dente richiesta di una valutazione cliente da parte del fornitore della valutazione cliente.
F. Informazioni sulla tutela dei dati personali
Euler Hermes, una società del Gruppo Allianz, è il maggior operatore mondiale nel settore dell’assicura- zione dei crediti commerciali, con affiliate e succursali in tutta Europa e nel mondo. Euler Hermes offre prodotti finanziari B2B che aiutano i nostri clienti in tutto il mondo a scegliere i propri partner commerciali in modo intelligente e che danno loro la sicurezza di poter ampliare le proprie opportunità commerciali.
Nell’accertamento delle circostanze rilevanti a fini assicurativi possiamo contare su solide basi. Racco- gliamo informazioni rilevanti su imprese e singoli individui e abbiamo tra l’altro archiviato dati che riguar- dano pure lei. La informiamo pertanto in merito al trattamento dei suoi dati personali conformemente all’art. 4 della Legge federale sulla protezione dei dati (LPD).
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Euler Hermes filiale di Wallisellen di Euler Hermes SA, Xxxxxxxxxxx 0, 0000 Xxxxxxxxxxx, Xxxxxxxx, tel.: +41
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Version 2019/01