ACCORDO
ACCORDO
tra l'Unione europea e la Repubblica di Moldova relativo alle attività operative svolte dall'Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera nella Repubblica di Moldova
L'UNIONE EUROPEA,
e
LA REPUBBLICA DI MOLDOVA,
di seguito denominate individualmente «la parte» e collettivamente «le parti»,
CONSIDERANDO che possono verificarsi situazioni in cui l'Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera («l'Agenzia») coordina la cooperazione operativa tra gli Stati membri dell'Unione europea e la Repubblica di Moldova, anche sul territorio della Repubblica di Moldova,
CONSIDERANDO che è opportuno stabilire un quadro giuridico sotto forma di accordo sullo status per le situazioni in cui i membri delle squadre dispiegati dall'Agenzia dispongano di poteri esecutivi sul territorio della Repubblica di Moldova,
CONSIDERANDO che l'accordo sullo status può prevedere l'istituzione, da parte dell'Agenzia, di uffici antenna nel territorio della Repubblica di Moldova per agevolare e migliorare il coordinamento delle attività operative e per assicurare una gestione efficace delle risorse umane e tecniche dell'Agenzia,
CONSIDERANDO l'elevato livello di protezione dei dati personali nella Repubblica di Moldova e nell'Unione europea, e
CONSIDERANDO che la Repubblica di Moldova ha ratificato la convenzione n. 108 del Consiglio d'Europa, del 28 gennaio 1981, sulla protezione delle persone rispetto al trattamento automatizzato di dati di carattere personale e il relativo protocollo addizionale;
TENENDO PRESENTE che il rispetto dei diritti umani e dei principi democratici è uno dei principi fondamentali che disciplinano la cooperazione tra le parti,
CONSIDERANDO che la Repubblica di Moldova ha ratificato la Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali del 4 novembre 1950, i cui diritti corrispondono a quelli della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea;
CONSIDERANDO che tutte le attività operative dell'Agenzia nel territorio della Repubblica di Moldova dovrebbero rispettare pienamente i diritti fondamentali e gli accordi internazionali di cui l'Unione europea, i suoi Stati membri e/o la Repubblica di Moldova sono parti,
CONSIDERANDO che tutte le persone che partecipano a un'attività operativa sono tenute a mantenere i più elevati livelli di integrità, condotta etica e professionalità, nonché il rispetto dei diritti fondamentali e a soddisfare gli obblighi a esse imposti dalle disposizioni del piano operativo e dal codice di condotta dell'Agenzia,
HANNO DECISO DI CONCLUDERE IL SEGUENTE ACCORDO:
Articolo 1
Ambito di applicazione
1. Il presente accordo disciplina tutti gli aspetti necessari al dispiegamento di squadre per la gestione delle frontiere attinte dal corpo permanente della guardia di frontiera e costiera europea nella Repubblica di Moldova, nel cui territorio i membri delle squadre hanno la facoltà di esercitare poteri esecutivi.
2. Le attività operative di cui al paragrafo 1 possono svolgersi nel territorio della Repubblica di Moldova che è sotto il controllo delle autorità costituzionali della Repubblica di Moldova, anche alle sue frontiere.
Articolo 2
Definizioni
Ai fini del presente accordo si applicano le definizioni seguenti:
1) «attività operativa»: un'operazione congiunta o un intervento rapido alle frontiere;
2) «Agenzia»: l'Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera istituita dal regolamento (UE) 2019/1896 relativo alla guardia di frontiera e costiera europea (1) o sue eventuali modifiche;
3) «controllo di frontiera»: l'attività svolta alla frontiera, in conformità e per gli effetti del presente accordo, in risposta esclusivamente all'intenzione di attraversare la frontiera o al suo effettivo attraversamento e indipendentemente da qualunque altra considerazione, e che consiste in verifiche di frontiera e nella sorveglianza di frontiera;
4) «squadre per la gestione delle frontiere»: le squadre formate dal corpo permanente della guardia di frontiera e costiera europea, da dispiegare in operazioni congiunte e interventi rapidi alle frontiere esterne negli Stati membri e nei paesi terzi;
5) «forum consultivo»: l'organo consultivo istituito dall'Agenzia ai sensi dell'articolo 108 del regolamento (UE) 2019/1896;
6) «corpo permanente della guardia di frontiera e costiera europea»: il corpo permanente della guardia di frontiera e costiera europea di cui all'articolo 54 del regolamento (UE) 2019/1896;
7) «Polizia di frontiera»: la polizia di frontiera del ministero degli Interni della Repubblica di Moldova;
8) «EUROSUR»: il quadro per lo scambio di informazioni e la cooperazione tra gli Stati membri e l'Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera;
9) «osservatore dei diritti fondamentali»: l'osservatore dei diritti fondamentali di cui all'articolo 110 del regolamento (UE) 2019/1896;
10) «Stato membro di appartenenza»: lo Stato membro dal quale un membro del personale è impiegato o distaccato presso il corpo permanente della guardia di frontiera e costiera europea;
11) «episodio»: una situazione connessa all'immigrazione illegale, alla criminalità transfrontaliera o a un rischio per la vita dei migranti alle frontiere esterne dell'Unione europea o della Repubblica di Moldova, lungo le stesse o in loro prossimità;
12) «operazione congiunta»: un'azione coordinata o organizzata dall'Agenzia a supporto delle autorità nazionali della Repubblica di Moldova responsabili del controllo di frontiera e mirante ad affrontare sfide quali l'immigrazione illegale, le minacce presenti o future alle frontiere della Repubblica di Moldova o la criminalità transfrontaliera o a fornire una maggiore assistenza tecnica e operativa per il controllo di tali frontiere;
13) «membro della squadra»: un membro del corpo permanente della guardia di frontiera e costiera europea impiegato nell'ambito di una squadra per la gestione delle frontiere per partecipare a un'attività operativa;
14) «Stato membro»: uno Stato membro dell'Unione europea;
15) «area operativa»: l'area geografica in cui ha luogo l'attività operativa;
16) «Stato membro partecipante»: uno Stato membro che partecipa a un'attività operativa fornendo attrezzatura tecnica o personale del corpo permanente della guardia di frontiera e costiera europea;
(1) Regolamento (UE) 2019/1896 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 novembre 2019, relativo alla guardia di frontiera e costiera europea e che xxxxxx x xxxxxxxxxxx (XX) x. 0000/0000 x (XX) 0000/0000 (XX L 295 del 14.11.2019, pag. 1).
17) «dati personali»: qualsiasi informazione riguardante una persona fisica identificata o identificabile («interessato»); si considera identificabile la persona fisica che può essere identificata, direttamente o indirettamente, con particolare riferimento a un identificativo come il nome, un numero di identificazione, dati relativi all'ubicazione, un identificativo online o a uno o più elementi caratteristici della sua identità fisica, fisiologica, genetica, psichica, economica, culturale o sociale;
18) «intervento rapido alle frontiere»: un'azione condotta per far fronte a sfide specifiche e sproporzionate alle frontiere della Repubblica di Moldova mediante il dispiegamento, per un periodo limitato, di squadre per la gestione delle frontiere nel territorio della Repubblica di Moldova incaricate di svolgere il controllo di frontiera insieme alle autorità nazionali della Repubblica di Moldova responsabili del controllo delle frontiere;
19) «personale statutario»: il personale alle dipendenze dell'Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera conformemente allo statuto dei funzionari dell'Unione europea e al regime applicabile agli altri agenti dell'Unione europea stabiliti dal regolamento (CEE, Euratom, CECA) n. 259/68 del Consiglio (2).
Articolo 3
Avvio di attività operative
1. Un'attività operativa a norma del presente accordo è avviata con decisione scritta del direttore esecutivo dell'Agenzia su richiesta presentata per iscritto dalle autorità competenti della Repubblica di Moldova. Tale richiesta comprende una descrizione della situazione, i possibili obiettivi e le esigenze previste nonché i profili del personale necessario, incluso, se del caso, quello che detiene poteri esecutivi.
2. Qualora ritenga che l'attività operativa richiesta possa implicare o comportare gravi e/o persistenti violazioni dei diritti fondamentali o degli obblighi in materia di protezione internazionale, il direttore esecutivo dell'Agenzia non avvia l'attività operativa in questione.
3. Se, dopo aver ricevuto una richiesta a norma del paragrafo 1, ritiene che siano necessarie ulteriori informazioni per decidere se avviare un'attività operativa, il direttore esecutivo dell'Agenzia può chiedere ulteriori informazioni o autorizzare esperti dell'Agenzia a recarsi nella Repubblica di Moldova per valutare la situazione in loco. La Repubblica di Moldova agevola tali spostamenti.
4. Il direttore esecutivo dell'Agenzia decide di non avviare un'attività operativa se ritiene che sussistano fondati motivi per sospenderla o cessarla a norma delle disposizioni pertinenti di cui all'articolo 18.
Articolo 4
Piano operativo
1. Per ogni attività operativa l'Agenzia e la Repubblica di Moldova concordano un piano operativo ai sensi degli articoli 38 e 74 del regolamento (UE) 2019/1896. Il piano operativo è vincolante per l'Agenzia, la Repubblica di Moldova e gli Stati membri partecipanti.
2. Il piano operativo e le relative modifiche sono subordinati all'accordo di qualsiasi Stato membro situato in prossimità della Repubblica di Moldova e/o confinante con l'area operativa.
3. Il piano operativo definisce gli aspetti organizzativi e procedurali dell'attività operativa, fornendo in particolare:
a) una descrizione della situazione che specifichi il modus operandi e gli obiettivi del dispiegamento, incluse le finalità operative;
b) l'indicazione del lasso di tempo stimato necessario affinché l'attività operativa consegua i suoi obiettivi;
(2) GU UE L 56 del 4.3.1968, pag. 1.
c) l'indicazione dell'area operativa;
d) una descrizione dei compiti, inclusi quelli che richiedono poteri esecutivi, delle responsabilità, anche per quanto riguarda il rispetto dei diritti fondamentali e degli obblighi di protezione dei dati, e istruzioni specifiche per le squadre, anche in merito all'autorizzazione a consultare banche dati e portare armi d'ordinanza, munizioni e attrezzature nella Repubblica di Moldova;
e) la composizione della squadra per la gestione delle frontiere e il dispiegamento di altro personale pertinente/la presenza di altri membri del personale statutario dell'Agenzia, inclusi gli osservatori dei diritti fondamentali;
f) disposizioni in ordine al comando e al controllo, compresi il nome e il grado delle guardie di frontiera o di altro personale pertinente della Repubblica di Moldova responsabili della cooperazione con i membri delle squadre e con l'Agenzia, in particolare il nome e il grado delle guardie di frontiera o di altro personale pertinente che hanno il comando durante l'operazione, e la posizione nella catena di comando dei membri delle squadre;
g) l'indicazione delle attrezzature tecniche da utilizzare durante l'attività operativa, inclusi requisiti specifici come le condizioni d'uso, l'equipaggio necessario, il trasporto e altri aspetti logistici, e delle disposizioni finanziarie;
h) disposizioni dettagliate per la segnalazione immediata di episodi al consiglio di amministrazione e alle autorità competenti degli Stati membri partecipanti e della Repubblica di Moldova da parte dell'Agenzia in relazione a ogni episodio verificatosi nel corso di un'attività operativa svolta a norma del presente accordo;
i) un sistema di relazioni e valutazioni contenente i parametri per la relazione di valutazione, anche per quanto riguarda la protezione dei diritti fondamentali, e il termine ultimo per presentare la relazione di valutazione finale;
j) [Lasciato intenzionalmente in bianco];
k) le modalità di cooperazione con organi e organismi dell'Unione diversi dall'Agenzia, altri paesi terzi o organizzazioni internazionali;
l) istruzioni generali su come garantire la salvaguardia dei diritti fondamentali durante l'attività operativa, inclusi la protezione dei dati personali e gli obblighi derivanti dagli strumenti internazionali pertinenti in materia di diritti umani;
m) un'indicazione delle procedure grazie alle quali persone che necessitano di protezione internazionale, vittime della tratta di esseri umani, minori non accompagnati e altre persone in situazioni vulnerabili siano indirizzate alle autorità nazionali competenti per ricevere l'assistenza adeguata;
n) un'indicazione delle procedure per la creazione di un meccanismo di ricezione e trasmissione all'Agenzia e alla Repubblica di Moldova di denunce (incluse quelle presentate in forza dell'articolo 8, paragrafo 5, del presente accordo) nei confronti di chiunque partecipi a un'attività operativa, tra cui guardie di frontiera o altro personale competente della Repubblica di Moldova e membri delle squadre, relative a presunte violazioni dei diritti fondamentali nel contesto della partecipazione a un'attività operativa dell'Agenzia;
o) un'indicazione delle disposizioni logistiche, comprese informazioni sulle condizioni di lavoro e sull'ambiente nelle zone in cui è prevista l'attività operativa; e
p) un'indicazione delle disposizioni riguardanti un ufficio antenna istituito conformemente all'articolo 6.
4. Per eventuali modifiche o adattamenti del piano operativo è necessario il consenso dell'Agenzia e della Repubblica di Moldova, previa consultazione degli Stati membri partecipanti.
5. Lo scambio di informazioni e la cooperazione operativa ai fini di EUROSUR avvengono secondo le norme concernenti l'istituzione e la condivisione dei quadri situazionali specifici da stabilire nel piano operativo per l'attività operativa interessata.
6. La valutazione dell'attività operativa ai sensi del paragrafo 3, lettera i), del presente articolo è effettuata congiuntamente dalla Repubblica di Moldova e dall'Agenzia.
7. Le modalità di cooperazione con organi e organismi dell'Unione ai sensi del paragrafo 3, lettera k), del presente articolo sono conformi ai rispettivi mandati e compatibili con le risorse disponibili.
Articolo 5
Segnalazione di episodi
1. L'Agenzia e la Polizia di frontiera dispongono ciascuna di un meccanismo di segnalazione di episodi atto a consentire la segnalazione tempestiva di ogni episodio rilevato nel corso di un'attività operativa svolta a norma del presente accordo.
2. L'Agenzia e la Repubblica di Moldova si prestano assistenza reciproca nello svolgimento di tutte le attività necessarie di accertamento e indagine inerenti a qualsiasi episodio segnalato tramite detto meccanismo, quali l'identificazione di testimoni e la raccolta e la produzione di elementi probatori, incluse le richieste di acquisizione e, se del caso, di consegna di elementi collegati all'episodio segnalato. La consegna di tali elementi può essere subordinata alla loro restituzione secondo le modalità indicate dall'autorità competente che li fornisce.
Articolo 6
Uffici antenna
1. L'Agenzia può istituire uffici antenna nel territorio della Repubblica di Moldova per agevolare e migliorare il coordinamento delle attività operative e per garantire una gestione efficace delle sue risorse umane e tecniche. L'ubicazione dell'ufficio antenna è stabilita dall'Agenzia in consultazione con le autorità competenti della Repubblica di Moldova.
2. Gli uffici antenna sono istituiti in funzione delle esigenze operative e rimangono operativi per il periodo necessario all'Agenzia per svolgere attività operative nella Repubblica di Moldova. Tale periodo può essere prorogato dall'Agenzia previo accordo della Repubblica di Moldova.
3. Ogni ufficio antenna è gestito da un rappresentante dell'Agenzia nominato dal direttore esecutivo a capo dell'ufficio stesso, con il compito di sovrintendere ai lavori di quest'ultimo.
4. Se del caso, gli uffici antenna:
a) forniscono supporto operativo e logistico e garantiscono il coordinamento delle attività dell'Agenzia nelle aree operative interessate;
b) forniscono supporto operativo alla Repubblica di Moldova nelle aree operative interessate;
c) monitorano le attività delle squadre e riferiscono periodicamente alla sede centrale dell'Agenzia;
d) cooperano con la Repubblica di Moldova su tutte le questioni connesse all'attuazione pratica delle attività operative organizzate dall'Agenzia nella Repubblica di Moldova, comprese eventuali ulteriori questioni sorte durante tali attività;
e) forniscono sostegno al funzionario di coordinamento ai fini della cooperazione con la Repubblica di Moldova, su tutte le questioni connesse al loro contributo alle attività operative organizzate dall'Agenzia e, se necessario, assicurano il collegamento con la sede centrale dell'Agenzia;
f) forniscono sostegno al funzionario di coordinamento, nonché all'osservatore/agli osservatori dei diritti fondamentali incaricato/i di monitorare l'attività operativa, al fine di agevolare, se necessario, il coordinamento e la comunicazione tra le squadre dell'Agenzia e le autorità pertinenti della Repubblica di Moldova nonché lo svolgimento di qualsiasi compito pertinente;
g) organizzano il supporto logistico per il dispiegamento dei membri delle squadre e il dispiegamento e l'uso delle attrezzature tecniche;
h) forniscono ogni altro supporto logistico necessario nell'area operativa di cui è responsabile un dato ufficio antenna per facilitare il regolare svolgimento delle attività operative organizzate dall'Agenzia;
i) garantiscono una gestione efficace delle attrezzature proprie dell'Agenzia nelle aree in cui essa svolge le sue attività, tra cui l'eventuale immatricolazione e manutenzione a lungo termine di tali attrezzature e qualsiasi supporto logistico necessario; e
j) sostengono altro personale e/o altre attività dell'Agenzia nella Repubblica di Moldova secondo quanto concordato tra l'Agenzia e la Repubblica di Moldova.
5. L'Agenzia e la Repubblica di Moldova assicurano le migliori condizioni possibili per consentire all'ufficio antenna di adempiere ai suoi compiti.
6. La Repubblica di Moldova fornisce assistenza all'Agenzia per garantire la capacità operativa dell'ufficio antenna.
Articolo 7
Funzionario di coordinamento
1. Fatto salvo il ruolo degli uffici antenna descritto all'articolo 6, il direttore esecutivo nomina uno o più esperti facenti parte del personale statutario dell’agenzia da impiegare in qualità di funzionario/i di coordinamento per ogni attività operativa. Il direttore esecutivo comunica tale nomina alla Repubblica di Moldova.
2. Il funzionario di coordinamento svolge le mansioni seguenti:
a) funge da interfaccia tra l'Agenzia, la Repubblica di Moldova e i membri delle squadre, fornendo assistenza, per conto dell'Agenzia, su tutte le questioni connesse alle condizioni del loro dispiegamento;
b) monitora la corretta attuazione del piano operativo, anche per quanto riguarda la tutela dei diritti fondamentali in collaborazione con l'osservatore/gli osservatori dei diritti fondamentali, e riferisce al direttore esecutivo in merito;
c) agisce a nome e per conto dell'Agenzia per tutti gli aspetti relativi al dispiegamento delle squadre e riferisce all'Agenzia su tutti questi aspetti; e
d) favorisce la cooperazione e il coordinamento tra la Repubblica di Moldova e gli Stati membri partecipanti.
3. Nel contesto delle attività operative, il direttore esecutivo può autorizzare il funzionario di coordinamento a contribuire alla soluzione di eventuali disaccordi sull'esecuzione del piano operativo e sul dispiegamento delle squadre.
4. La Repubblica di Moldova impartisce ai membri delle squadre unicamente istruzioni conformi al piano operativo. Il funzionario di coordinamento, qualora ritenga che le istruzioni impartite ai membri delle squadre non siano conformi al piano operativo o agli obblighi normativi applicabili, ne informa immediatamente i funzionari della Repubblica di Moldova che svolgono un ruolo di coordinamento e il direttore esecutivo. Il direttore esecutivo può prendere le misure opportune, inclusa la sospensione o la cessazione dell'attività operativa in linea con l'articolo 18 del presente accordo.
5. La Repubblica di Moldova può autorizzare i membri delle squadre ad agire per suo conto.
Articolo 8
Diritti fondamentali
1. Nell'adempiere agli obblighi a esse derivanti dal presente accordo, le parti si impegnano ad agire conformemente a tutti gli strumenti giuridici in materia di diritti umani, ivi inclusi la Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali del 1950, la Convenzione delle Nazioni Unite relativa allo status dei rifugiati del 1951 e il protocollo corrispondente del 1967, la Convenzione internazionale sull'eliminazione di tutte le forme di discriminazione razziale del 1965, il Patto internazionale relativo ai diritti civili e politici del 1966, la Convenzione sull'eliminazione di ogni forma di discriminazione nei confronti della donna del 1979, la Convenzione delle Nazioni Unite contro la tortura del 1984, la Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti dell'infanzia e dell'adolescenza del 1989, la Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità del 2006 e la Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea.
2. Nello svolgimento dei loro compiti e nell'esercizio delle loro competenze, i membri delle squadre rispettano pienamente i diritti fondamentali, compresi l'accesso alle procedure di asilo e la dignità umana, e prestano particolare attenzione alle persone vulnerabili. Qualsiasi misura adottata nello svolgimento dei loro compiti e nell'esercizio delle loro competenze deve essere proporzionata agli obiettivi perseguiti dalla misura stessa. Nello svolgimento dei loro compiti e nell'esercizio delle loro competenze essi non discriminano le persone in base a fattori quali il sesso, la razza, il colore della pelle, l'origine etnica o sociale, le caratteristiche genetiche, la lingua, la religione o le convinzioni personali, le opinioni politiche o di qualsiasi altra natura, l'appartenenza a una minoranza nazionale, il patrimonio, la nascita, la disabilità, l'età o l'orientamento sessuale, in linea con l'articolo 21 della Carta.
Eventuali misure che interferiscano con i diritti e le libertà fondamentali possono essere adottate dai membri delle squadre nello svolgimento dei loro compiti e/o nell'esercizio delle loro competenze unicamente qualora esse siano necessarie e proporzionate agli obiettivi che perseguono e devono rispettare l'essenza di tali diritti e libertà fondamentali conformemente al diritto dell'Unione, al diritto internazionale e al diritto nazionale applicabili.
Tale disposizione si applica, mutatis mutandis, a tutto il personale della Polizia di frontiera che partecipa a un'attività operativa.
3. Il responsabile dei diritti fondamentali dell'Agenzia vigila sulla conformità di ciascuna attività operativa alle norme applicabili in materia di diritti fondamentali. Il responsabile dei diritti fondamentali, o il suo delegato, può effettuare visite in loco nel paese terzo; fornisce anche pareri sui piani operativi e informa il direttore esecutivo dell'Agenzia di eventuali violazioni dei diritti fondamentali legate a una data attività operativa. La Repubblica di Moldova sostiene l'attività di monitoraggio del responsabile dei diritti fondamentali in base a quanto richiesto.
4. Le parti convengono di fornire al forum consultivo un accesso tempestivo ed effettivo a tutte le informazioni riguardanti il rispetto dei diritti fondamentali in relazione a qualsiasi attività operativa svolta nel quadro del presente accordo, anche mediante visite in loco nell'area operativa.
5. Ciascuna parte dispone di un meccanismo di denuncia per il trattamento dei casi di presunta violazione dei diritti fondamentali commessa dal proprio personale nell'esercizio di funzioni ufficiali nel corso di un'attività operativa svolta nel quadro del presente accordo.
Articolo 9
Osservatori dei diritti fondamentali
1. Il responsabile dei diritti fondamentali dell'Agenzia assegna a ciascuna operazione almeno un osservatore dei diritti fondamentali incaricato anche di fornire assistenza e consulenza al funzionario di coordinamento.
2. L'osservatore monitora il rispetto dei diritti fondamentali e presta assistenza e consulenza in materia di diritti fondamentali nella preparazione, nello svolgimento e nella valutazione dell'attività operativa pertinente. In particolare, è incaricato di:
a) seguire la preparazione dei piani operativi e riferire al responsabile dei diritti fondamentali per consentirgli di svolgere i compiti di cui al regolamento (UE) 2019/1896;
b) effettuare visite, anche a lungo termine, nei luoghi in cui si svolgono le attività operative;
c) collaborare e mantenere i contatti con l'agente di coordinamento e fornirgli consulenza e assistenza;
d) informare l'agente di coordinamento e segnalare al responsabile dei diritti fondamentali qualsiasi preoccupazione riguardante eventuali violazioni dei diritti fondamentali legate all'attività operativa; e
e) contribuire alla valutazione dell'attività operativa di cui all'articolo 4, paragrafo 3, lettera i).
3. Gli osservatori dei diritti fondamentali hanno accesso a tutte le zone in cui si svolge l'attività operativa e a tutti i documenti pertinenti ai fini dello svolgimento di tale attività.
4. Durante la loro presenza nell'area operativa, gli osservatori dei diritti fondamentali indossano un distintivo che consente di identificarli chiaramente come tali.
Articolo 10
Membri delle squadre
1. I membri delle squadre hanno la facoltà di svolgere i compiti di cui al piano operativo.
2. Nello svolgimento dei loro compiti e nell'esercizio delle loro competenze, i membri delle squadre rispettano le disposizioni legislative e regolamentari della Repubblica di Moldova nonché il diritto dell'Unione e il diritto internazionale applicabili.
3. I membri delle squadre possono svolgere compiti ed esercitare competenze nel territorio della Repubblica di Moldova esclusivamente sotto il controllo e in presenza delle autorità della Repubblica di Moldova competenti per la gestione delle frontiere. La Repubblica di Moldova può, previo consenso dell'Agenzia o, se del caso, dello Stato membro di appartenenza, autorizzare i membri delle squadre a svolgere compiti specifici e/o a esercitare competenze specifiche sul suo territorio in assenza delle sue autorità competenti per la gestione delle frontiere.
4. Salvo diversa indicazione nel piano operativo, i membri delle squadre che sono personale statutario dell'Agenzia indossano l'uniforme del corpo permanente della guardia di frontiera e costiera europea nello svolgimento dei loro compiti e nell'esercizio delle loro competenze.
Salvo diversa indicazione nel piano operativo, i membri delle squadre che non sono personale statutario dell'Agenzia indossano la loro uniforme nazionale nello svolgimento dei loro compiti e nell'esercizio delle loro competenze.
Durante il servizio, inoltre, tutti i membri delle squadre portano sull'uniforme un'identificazione personale visibile e un bracciale blu con i distintivi dell'Unione europea e dell'Agenzia.
5. La Repubblica di Moldova autorizza i membri delle squadre pertinenti a svolgere, durante un'attività operativa, compiti che richiedono l'uso della forza, compresi il porto e l'uso di armi d'ordinanza, munizioni e altre attrezzature, conformemente alle disposizioni pertinenti del piano operativo.
— I membri delle squadre che sono personale statutario dell'Agenzia possono portare attrezzature, armi d'ordinanza, munizioni e altri mezzi coercitivi previo consenso dell'Agenzia.
— I membri delle squadre che non sono personale statutario dell'Agenzia possono portare attrezzature, armi d'ordinanza, munizioni e altri mezzi coercitivi previo consenso dello Stato membro di appartenenza pertinente.
6. L'uso della forza, compresi il porto e l'uso di armi d'ordinanza, munizioni e altre attrezzature, è esercitato ai sensi della legislazione nazionale della Repubblica di Moldova e in presenza delle sue autorità competenti per la gestione delle frontiere. La Repubblica di Moldova può autorizzare i membri delle squadre a usare la forza in assenza delle sue autorità competenti per la gestione delle frontiere
— Nel caso in cui i membri delle squadre siano personale statutario dell'Agenzia, tale autorizzazione all'uso della forza in assenza delle autorità competenti per la gestione delle frontiere della Repubblica di Moldova è subordinata al consenso dell'Agenzia.
— Nel caso in cui i membri delle squadre non siano personale statutario dell'Agenzia, tale autorizzazione all'uso della forza in assenza delle autorità competenti per la gestione delle frontiere della Repubblica di Moldova è subordinata al consenso dello Stato membro di appartenenza pertinente.
L'eventuale uso della forza da parte dei membri delle squadre deve essere necessario e proporzionato nonché pienamente conforme al diritto dell'Unione, al diritto internazionale e al diritto nazionale applicabili, compresi, in particolare, le prescrizioni di cui all'allegato V del regolamento (UE) 2019/1896.
7. Prima del dispiegamento dei membri delle squadre, l'Agenzia informa la Repubblica di Moldova in merito alle armi d'ordinanza, alle munizioni e alle altre attrezzature che essi sono autorizzati a portare a norma del paragrafo 5 del presente articolo. La Repubblica di Moldova può vietare di portare alcune armi d'ordinanza, munizioni e altre attrezzature, a condizione che la sua legislazione applichi il medesimo divieto alle sue autorità incaricate della gestione delle frontiere. Prima del dispiegamento dei membri delle squadre, la Repubblica di Moldova informa l'Agenzia in merito alle armi d'ordinanza, alle munizioni e alle attrezzature autorizzate e alle relative condizioni d'uso. L'Agenzia mette tali informazioni a disposizione degli Stati membri.
La Repubblica di Moldova adotta le disposizioni necessarie per il rilascio di eventuali porto d'armi e autorizzazioni necessari per l'importazione, l'esportazione, il trasporto e la custodia di armi, munizioni e altre attrezzature a disposizione dei membri delle squadre secondo quanto richiesto dall'Agenzia.
8. Le armi d'ordinanza, le munizioni e le attrezzature possono essere usate per legittima difesa personale o per legittima difesa dei membri delle squadre o di altre persone ai sensi della legislazione nazionale della Repubblica di Moldova in linea con i principi pertinenti del diritto internazionale e del diritto dell'Unione.
9. La Repubblica di Moldova può autorizzare i membri delle squadre a consultare le sue banche dati nazionali se necessario a conseguire gli obiettivi operativi specificati nel piano operativo. La Repubblica di Moldova provvede a fornire l'accesso alle banche dati in modo efficiente ed efficace.
Prima del dispiegamento dei membri delle squadre, la Repubblica di Moldova informa l'Agenzia in merito alle banche dati nazionali che possono essere consultate.
I membri delle squadre consultano soltanto i dati necessari per lo svolgimento dei loro compiti e per l'esercizio delle loro competenze. Tale consultazione è svolta nel rispetto della legislazione nazionale della Repubblica di Moldova in materia di protezione dei dati e del presente accordo.
10. Ai fini dell'attuazione delle attività operative, la Repubblica di Moldova impiega funzionari della Polizia di frontiera che abbiano la volontà e la capacità di comunicare in inglese affinché svolgano un ruolo di coordinamento per conto della Repubblica di Moldova.
Articolo 11
Privilegi e immunità relativi a beni, fondi, mezzi e operazioni dell'Agenzia
1. I locali e gli edifici dell'Agenzia nella Repubblica di Moldova sono inviolabili. Essi sono esenti da perquisizioni, requisizioni, confische o espropriazioni.
2. I beni e i mezzi dell'Agenzia, ivi inclusi i mezzi di trasporto, le comunicazioni, gli archivi, la corrispondenza, i documenti, le carte d'identità e i beni finanziari sono inviolabili.
3. I mezzi dell'Agenzia comprendono i mezzi posseduti, in comproprietà, noleggiati o presi in locazione da uno Stato membro e offerti all'Agenzia. Al momento del loro imbarco, il rappresentante o i rappresentanti delle autorità nazionali competenti sono considerati mezzi adibiti a un servizio pubblico e autorizzati come tali.
4. Nessun provvedimento esecutivo può essere adottato nei confronti dell'Agenzia. I beni e i mezzi dell'Agenzia non possono essere oggetto di alcun provvedimento di coercizione amministrativa o giudiziaria. I beni dell'Agenzia non possono essere oggetto di sequestro in esecuzione di una sentenza, decisione o ordinanza.
5. La Repubblica di Moldova permette l'ingresso e l'uscita di oggetti e attrezzature dispiegati dall'Agenzia nella Repubblica di Moldova per scopi operativi.
6. L'Agenzia è esente da ogni dazio doganale, divieto e restrizione all'importazione e all'esportazione in ordine agli oggetti destinati al proprio uso ufficiale.
Articolo 12
Privilegi e immunità dei membri della squadra
1. I membri delle squadre non possono essere sottoposti ad alcuna forma di arresto o detenzione nella Repubblica di Moldova o da parte delle autorità della Repubblica di Moldova.
2. I membri delle squadre non possono essere oggetto di indagini o procedimenti giudiziari nella Repubblica di Moldova o da parte delle autorità della Repubblica di Moldova tranne nelle circostanze di cui ai paragrafi 3 e 4 del presente articolo.
3. I membri delle squadre godono dell'immunità dalla giurisdizione penale della Repubblica di Moldova in ogni circostanza.
Il direttore esecutivo dell'Agenzia può revocare l'immunità dei membri delle squadre che siano membri del personale statutario dell'Agenzia dalla giurisdizione penale della Repubblica di Moldova.
Le autorità competenti dello Stato membro di appartenenza possono revocare l'immunità dei membri delle squadre che non siano membri del personale statutario dell'Agenzia dalla giurisdizione penale della Repubblica di Moldova.
Tale revoca deve sempre essere espressa e redatta per iscritto.
4. I membri delle squadre godono dell'immunità dalla giurisdizione civile e amministrativa della Repubblica di Moldova per quanto concerne tutti gli atti da essi compiuti nell'esercizio delle loro funzioni ufficiali.
Il direttore esecutivo dell'Agenzia è immediatamente informato dalle autorità competenti della Repubblica di Moldova di ogni procedimento civile o amministrativo avviato nei confronti di un membro delle squadre dinanzi a un giudice della Repubblica di Moldova.
Prima dell'avvio di tale procedimento dinanzi al giudice, il direttore esecutivo dell'Agenzia certifica al suddetto giudice se l'atto in questione è stato compiuto dal membro della squadra nell'esercizio delle sue funzioni ufficiali. Se l'atto è stato compiuto nell'esercizio di funzioni ufficiali, il procedimento non è avviato. Se l'atto non è stato compiuto nell'esercizio di funzioni ufficiali, il procedimento può essere avviato. La certificazione del direttore esecutivo dell'Agenzia è vincolante per la giurisdizione della Repubblica di Moldova che non può contestarla.
I membri delle squadre che avviano un procedimento non hanno più il diritto di invocare l'immunità giurisdizionale in controricorsi direttamente collegati all'azione in giudizio principale.
5. I locali, le abitazioni, i mezzi di trasporto, le comunicazioni e gli averi, ivi inclusi la corrispondenza, i documenti, le carte d'identità e i beni, dei membri della squadra godono dell'inviolabilità, salvo in caso di provvedimenti esecutivi consentiti ai sensi del paragrafo 9 del presente articolo.
6. La Repubblica di Moldova è responsabile di qualsiasi danno causato a terzi dai membri delle squadre nell'esercizio delle loro funzioni ufficiali.
7. In caso di danni causati da negligenza grave o comportamento doloso di un membro della squadra che è membro del personale statutario dell'Agenzia o da un atto commesso da tale membro al di fuori dell'esercizio di funzioni ufficiali, la Repubblica di Moldova può richiedere, tramite il direttore esecutivo dell'Agenzia, che l'Agenzia risarcisca i danni.
In caso di danni causati da negligenza grave o comportamento doloso di un membro della squadra che non è membro del personale statutario dell'Agenzia o da un atto commesso da tale membro al di fuori dell'esercizio di funzioni ufficiali, la Repubblica di Moldova può richiedere, tramite il direttore esecutivo dell'Agenzia, che lo Stato membro di appartenenza in questione risarcisca i danni.
8. I membri delle squadre non possono essere obbligati a rendere testimonianza nell'ambito di procedimenti giudiziari nella Repubblica di Moldova.
9. Nessun provvedimento esecutivo può essere adottato nei confronti di un membro della squadra, salvo quando a suo carico è avviato un procedimento civile non connesso alle sue funzioni ufficiali. I beni dei membri della squadra certificati dal direttore esecutivo dell'Agenzia come necessari per l'esercizio delle loro funzioni ufficiali non possono essere oggetto di sequestro in esecuzione di una sentenza, decisione o ordinanza. Nei procedimenti civili i membri delle squadre non sono soggetti ad alcuna limitazione della libertà personale o a ogni altra misura restrittiva.
10. Per quanto riguarda le prestazioni rese per conto dell'Agenzia, i membri della squadra sono esentati dalle norme di sicurezza sociale in vigore nella Repubblica di Moldova.
11. Le retribuzioni e gli emolumenti versati dall'Agenzia e/o dagli Stati membri di appartenenza ai membri delle squadre, nonché ogni entrata percepita dai membri delle squadre al di fuori della Repubblica di Moldova, non sono assoggettati ad alcuna forma di imposizione nella Repubblica di Moldova.
12. La Repubblica di Moldova autorizza l'ingresso di oggetti destinati all'uso personale dei membri delle squadre e concede l'esenzione dal pagamento di dazi doganali, tasse e altri oneri connessi, diversi dagli oneri per l'immagaz zinamento, il trasporto e altri servizi analoghi, in relazione a tali oggetti. La Repubblica di Moldova autorizza altresì l'esportazione di tali oggetti.
13. I membri delle squadre sono esentati dall'ispezione del loro bagaglio personale, a meno che non sussistano fondati motivi per ritenere che tale bagaglio contenga oggetti non destinati all'uso personale, oppure oggetti la cui importazione o esportazione sia proibita dalla legislazione o soggetta alle norme di quarantena della Repubblica di Moldova. L'ispezione di detto bagaglio personale avviene solo in presenza dei membri della squadra interessati o di un rappresentante autorizzato dell'Agenzia.
14. L'Agenzia e la Repubblica di Moldova designano punti di contatto raggiungibili in qualsiasi momento e responsabili dello scambio di informazioni e delle azioni immediate da intraprendere, qualora un atto commesso da un membro delle squadre possa costituire una violazione del diritto penale, e dello scambio di informazioni e delle attività operative in relazione a qualsiasi procedimento civile o amministrativo nei confronti di un membro della squadra.
Fino all'adozione di provvedimenti da parte delle autorità competenti dello Stato membro di appartenenza, l'Agenzia e la Repubblica di Moldova si assistono reciprocamente nello svolgimento di tutte le inchieste e le indagini necessarie su qualsiasi presunto reato avente rilevanza per l'Agenzia e/o la Repubblica di Moldova, nell'identificazione dei testimoni e nella raccolta e produzione degli elementi probatori, inclusa la richiesta di acquisizione e, se del caso, di consegna di elementi collegati a un presunto reato. La consegna di tali elementi può essere subordinata alla loro restituzione secondo le modalità indicate dall'autorità competente che li fornisce.
Articolo 13
Infortunio o decesso di membri delle squadre
1. Fatto salvo l'articolo 12, il direttore esecutivo ha il diritto di provvedere al rimpatrio di un membro della squadra infortunato o deceduto, nonché degli effetti personali di tale membro, adottando a tal fine le disposizioni necessarie.
2. Sulla salma di un membro delle squadre può essere praticata un'autopsia solo con il consenso espresso dello Stato membro di appartenenza interessato e in presenza di un rappresentante dell'Agenzia e/o dello Stato membro di appartenenza interessato.
3. La Repubblica di Moldova e l'Agenzia cooperano per quanto possibile ai fini di un tempestivo rimpatrio del membro della squadra infortunato o deceduto.
Articolo 14
Documento di accreditamento
1. L'Agenzia rilascia a ciascun membro della squadra un documento, redatto in rumeno e in inglese, che identifica il titolare nei confronti delle autorità nazionali della Repubblica di Moldova e ne attesta il diritto di svolgere i compiti e di esercitare le competenze di cui all'articolo 10 del presente accordo e al piano operativo («documento di accreditamento»).
2. Nel documento di accreditamento figurano i seguenti dati di ciascun membro della squadra: nome e cittadinanza; grado o funzione; una fotografia digitale recente e i compiti che il membro è autorizzato a svolgere durante la missione.
3. Per essere identificabili dalle autorità nazionali della Repubblica di Moldova, i membri delle squadre sono obbligati a essere sempre muniti del documento di accreditamento.
4. La Repubblica di Moldova riconosce il documento di accreditamento, in combinazione con un documento di viaggio valido, quale documento che conferisce al titolare il diritto di entrare e soggiornare nella Repubblica di Moldova senza l'obbligo di visto, di autorizzazione preliminare o di alcun altro documento fino al giorno della sua scadenza.
5. Il documento di accreditamento è restituito all'Agenzia al termine della missione. La restituzione è comunicata alle autorità competenti della Repubblica di Moldova.
Articolo 15
Applicabilità ai membri del personale dell'Agenzia non dispiegati come membri di una squadra
Gli articoli 12, 13 e 14 si applicano, mutatis mutandis, a tutti i membri del personale dell'Agenzia dispiegati nella Repubblica di Moldova che non siano membri di una squadra, compresi gli osservatori dei diritti fondamentali e il personale statutario dell'Agenzia presso gli uffici antenna.
Articolo 16
Protezione dei dati personali
1. I dati personali vengono comunicati solo se necessario ai fini dell'applicazione del presente accordo da parte delle autorità competenti della Repubblica di Moldova o dell'Agenzia. Il trattamento dei dati personali da parte di un'autorità in un caso specifico, compreso il loro trasferimento all'altra parte, è soggetto alle norme in materia di protezione dei dati applicabili a tale autorità. La parte assicura il rispetto delle garanzie minime seguenti, quale condizione preliminare per qualsiasi trasferimento di dati:
a) i dati personali devono essere trattati in modo lecito, corretto e trasparente nei confronti dell'interessato;
b) i dati personali devono essere raccolti per le finalità specifiche, esplicite e legittime connesse all'attuazione del presente accordo e non devono essere sottoposti a ulteriore trattamento, dall'autorità che li comunica e dall'autorità che li riceve, in un modo incompatibile con tali finalità;
c) i dati personali devono essere adeguati, pertinenti e limitati a quanto necessario rispetto alle finalità per le quali vengono raccolti e/o per le quali sono sottoposti a ulteriore trattamento; in particolare, i dati personali comunicati a norma del diritto applicabile dell'autorità che li comunica possono riguardare unicamente:
— nome;
— cognome;
— data di nascita;
— cittadinanza;
— grado;
— pagina dei dati anagrafici del documento di viaggio;
— documento di accreditamento;
— fotografia della carta d'identità/del passaporto/del documento di accreditamento;
— indirizzo email;
— numero di telefono cellulare;
— informazioni dettagliate sulle armi;
— durata della missione;
— luogo in cui si svolge la missione;
— numeri di identificazione dell'aeromobile o della nave;
— data di arrivo;
— aeroporto/valico di frontiera di arrivo;
— numero del volo di arrivo;
— data di partenza;
— aeroporto/valico di frontiera di partenza;
— numero del volo di partenza;
— Stato membro/paese terzo di appartenenza;
— autorità responsabile del dispiegamento;
— funzioni/profilo operativo;
— mezzi di trasporto; e/o
— itinerario.
dei membri della squadra, del personale dell'Agenzia, degli osservatori pertinenti o dei membri di programmi di scambio del personale;
d) i dati personali devono essere esatti e, se necessario, aggiornati;
e) i dati personali devono essere conservati in modo da consentire l'identificazione dell'interessato per il tempo necessario a conseguire le finalità per le quali sono stati raccolti o sottoposti a ulteriore trattamento, e non oltre;
f) i dati personali devono essere trattati in modo da garantirne un'adeguata sicurezza, tenendo conto dei rischi specifici legati al loro trattamento, anche attraverso la protezione, mediante misure tecniche e organizzative adeguate, da trattamenti non autorizzati o illeciti e dalla perdita, dalla distruzione o dal danno accidentali («violazione dei dati»); la parte che riceve i dati adotta misure appropriate per porre rimedio a qualsiasi violazione degli stessi e informa la parte che li comunica di tale violazione senza indebito ritardo e comunque entro 72 ore;
g) sia l'autorità che comunica i dati personali che quella che li riceve prendono tutte le misure del caso per rettificare o cancellare tempestivamente i dati il cui trattamento non sia conforme alle disposizioni del presente articolo, in particolare quando i dati non sono adeguati, pertinenti ed esatti, ovvero risultano eccessivi rispetto alle finalità per le quali vengono trattati. Ciò comprende anche l'obbligo di informare l'altra parte di ogni rettifica o cancellazione di tali dati;
h) su richiesta, l'autorità che riceve i dati personali informa l'autorità che li ha comunicati circa il loro uso;
i) i dati personali possono essere comunicati solo alle autorità competenti di seguito elencate:
— l'Agenzia;
— la Polizia di frontiera;
— il ministero degli Interni della Repubblica di Moldova;
— il ministero degli Esteri e dell'integrazione europea della Repubblica di Moldova.
L'eventuale trasmissione ad altri organi è subordinata all'autorizzazione preliminare dell'autorità che li comunica;
j) l'autorità che comunica i dati e l'autorità che li riceve sono tenute a registrare per iscritto la trasmissione e la ricezione dei dati personali;
k) è istituito un organo di controllo indipendente incaricato di accertare l'osservanza delle norme in materia protezione dei dati, anche mediante l'ispezione dei suddetti registri; gli interessati hanno il diritto di proporre reclami all'organo di controllo e di ricevere risposta senza indebito ritardo;
l) gli interessati hanno il diritto di ricevere informazioni sul trattamento dei loro dati personali, di accedere a tali dati e di ottenere la rettifica o la cancellazione dei dati personali inesatti o trattati in modo illecito, fatte salve le limitazioni necessarie e proporzionate per importanti motivi di interesse pubblico; e
m) gli interessati hanno il diritto a un ricorso effettivo in sede amministrativa e giudiziaria in caso di violazione delle garanzie di cui sopra.
2. Ciascuna parte procederà periodicamente a una verifica delle proprie politiche e procedure di attuazione della presente disposizione. Su richiesta dell'altra parte, la parte che ha ricevuto la richiesta riesaminerà le proprie politiche e procedure di trattamento dei dati personali per accertare e confermare l'attuazione efficace delle garanzie di cui alla presente disposizione. I risultati della verifica saranno comunicati alla parte che ne ha fatto richiesta entro un termine ragionevole.
3. Le garanzie in materia di protezione dei dati previste dal presente accordo saranno soggette al controllo del Garante europeo della protezione dei dati e del Centro nazionale per la protezione dei dati personali della Repubblica di Moldova.
4. Le parti collaboreranno con il Garante europeo della protezione dei dati nella sua qualità di autorità di vigilanza dell'Agenzia.
5. Le parti redigono una relazione comune sull'applicazione del presente articolo alla fine di ciascuna attività operativa. La relazione è inviata al responsabile dei diritti fondamentali, al responsabile della protezione dei dati dell'Agenzia e al Centro nazionale per la protezione dei dati personali della Repubblica di Moldova.
Articolo 17
Scambio di informazioni classificate e di informazioni sensibili non classificate
1. Lo scambio, la condivisione o la divulgazione di informazioni classificate nell'ambito del presente accordo sono disciplinati da un accordo amministrativo distinto concluso tra l'Agenzia e le autorità competenti della Repubblica di Moldova e soggetto all'approvazione preliminare della Commissione europea.
2. Lo scambio di informazioni sensibili non classificate nel quadro del presente accordo:
a) è gestito dall'Agenzia conformemente all'articolo 9, paragrafo 5, della decisione (UE, Xxxxxxx) 2015/443 della Commissione (3);
b) è sottoposto dalla parte che riceve le informazioni a un livello di protezione in termini di riservatezza, integrità e disponibilità equivalente a quello offerto dalle misure applicate a tali informazioni dalla parte che le comunica; e
c) è effettuato tramite un sistema per lo scambio di informazioni che soddisfi i criteri di disponibilità, riservatezza e integrità relativi alle informazioni sensibili non classificate, quale la rete di comunicazione di cui all'articolo 14 del regolamento.
3. Le parti rispetteranno i diritti di proprietà intellettuale collegati a qualsiasi dato sottoposto a trattamento nell'ambito del presente accordo.
Articolo 18
Decisione di sospensione o cessazione di un'attività operativa e/o di revoca del relativo finanziamento
1. Se non ricorrono più le condizioni per lo svolgimento di un'attività operativa, il direttore esecutivo dell'Agenzia cessa tale attività dopo averne dato comunicazione scritta alla Repubblica di Moldova.
2. Se la Repubblica di Moldova non ha rispettato le disposizioni del presente accordo o del piano operativo, il direttore esecutivo dell'Agenzia può revocare il finanziamento dell'attività operativa interessata e/o sospendere o cessare tale attività dopo averne dato comunicazione scritta alla Repubblica di Moldova.
3. Se non è possibile garantire la sicurezza dei partecipanti a un'attività operativa svolta nella Repubblica di Moldova, il direttore esecutivo dell'Agenzia può sospendere o cessare l'attività operativa in questione o alcune sue parti.
(3) Decisione (UE, Euratom) 2015/443 della Commissione, del 13 marzo 2015, sulla sicurezza nella Commissione (GU L 72 del 17.3.2015, pag. 41).
4. Se ritiene che si siano verificate o possano verificarsi violazioni dei diritti fondamentali o degli obblighi in materia di protezione internazionale di natura grave o probabilmente destinate a persistere in relazione a un'attività operativa svolta ai sensi del presente accordo, il direttore esecutivo dell'Agenzia revoca il finanziamento dell'attività operativa in questione e/o sospende o cessa tale attività dopo averne informato la Repubblica di Moldova.
5. La Repubblica di Moldova può chiedere al direttore esecutivo dell'Agenzia di sospendere o cessare un'attività operativa se un membro di una squadra non rispetta le disposizioni del presente accordo o del piano operativo. Tale richiesta è formulata per iscritto precisandone le motivazioni.
6. La sospensione o cessazione di un'attività operativa o la revoca del relativo finanziamento ai sensi del presente articolo prende effetto dalla data della sua notifica alla Repubblica di Moldova. Essa non pregiudica i diritti e gli obblighi derivanti dall'applicazione del presente accordo o del piano operativo prima di tale sospensione o cessazione o della revoca del finanziamento.
Articolo 19
Lotta antifrode
1. Qualora venga a conoscenza dell'esistenza di accuse attendibili di frode, di corruzione o di qualsiasi altra attività illegale che possa ledere gli interessi dell'Unione europea, la Repubblica di Moldova ne dà immediata comunicazione all'Agenzia, alla Procura europea e/o all'Ufficio europeo per la lotta antifrode.
2. Ove tali accuse riguardino finanziamenti dell'Unione europea erogati nel quadro del presente accordo, la Repubblica di Moldova fornisce tutta l'assistenza necessaria all'Ufficio europeo per la lotta antifrode e/o alla Procura europea in relazione alle attività d'indagine sul suo territorio, anche facilitando colloqui, controlli e ispezioni in loco (incluso l'accesso ai sistemi d'informazione e alle banche dati nella Repubblica di Moldova); e facilitando l'accesso a ogni informazione pertinente relativa alla gestione tecnica e finanziaria degli aspetti finanziati interamente o in parte dall'Unione europea.
Articolo 20
Attuazione del presente accordo
1. Per la Repubblica di Moldova il presente accordo è attuato dalla Polizia di frontiera.
2. Per l'Unione europea il presente accordo è attuato dall'Agenzia.
Articolo 21
Risoluzione delle controversie
1. Tutte le questioni relative all'applicazione del presente accordo sono esaminate congiuntamente da rappresentanti dell'Agenzia e dalle autorità competenti della Repubblica di Moldova.
2. Se non si giunge a una composizione, le controversie sull'interpretazione o sull'applicazione del presente accordo sono risolte esclusivamente per via negoziale tra le parti.
Articolo 22
Entrata in vigore, applicazione provvisoria, modifica, durata, sospensione e denuncia dell'accordo
1. Il presente accordo è subordinato alla ratifica, all'accettazione o all'approvazione delle parti secondo le rispettive procedure giuridiche interne. Le parti si notificano reciprocamente l'avvenuto espletamento delle procedure a tal fine necessarie.
2. Il presente accordo entra in vigore il primo giorno del secondo mese successivo alla data in cui le parti si sono reciprocamente notificate l'avvenuto espletamento delle procedure giuridiche interne di cui al paragrafo 1.
In attesa che siano espletate le procedure necessarie per la sua entrata in vigore, il presente accordo è applicato a titolo provvisorio a decorrere dalla data della firma.
3. Il presente accordo può essere modificato consensualmente dalle parti solo in forma scritta.
4. Il presente accordo è concluso per un periodo di tempo indeterminato. Il presente accordo può essere denunciato o sospeso con accordo scritto tra le parti o unilateralmente da una delle parti.
In caso di denuncia o sospensione unilaterale, la parte che intende denunciare o sospendere l'accordo notifica per iscritto tale intenzione all'altra parte. La denuncia o sospensione unilaterale del presente accordo ha effetto il primo giorno del secondo mese successivo al mese nel corso del quale si è proceduto alla notifica.
5. Le notifiche ai sensi del presente articolo sono inviate, nel caso dell'Unione europea, al segretariato generale del Consiglio dell'Unione europea e, nel caso della Repubblica di Moldova, al ministero degli Esteri e dell'integrazione europea.
Fatto in lingua xxxxxxx, xxxx, xxxxxx, xxxxxx, xxxxxx, xxxxxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxx, inglese, irlandese, italiana, lettone, lituana, maltese, neerlandese, polacca, portoghese, rumena, slovacca, slovena, spagnola, svedese, tedesca e ungherese, tutti i testi facenti ugualmente fede.
IN FEDE DI CHE i plenipotenziari sottoscritti, debitamente autorizzati a tal fine, hanno firmato il presente accordo.
Съставено в Брюксел на седемнадесети март две хиляди двадесет и втора година. Hecho en Bruselas, el diecisiete de marzo de dos mil veintidós.
V Bruselu dne sedmnáctého března dva tisíce dvacet dva. Udfærdiget i Bruxelles den xxxxxxxx xxxxx to tusind og toogtyve.
Geschehen zu Brüssel am siebzehnten März zweitausendzweiundzwanzig.
Kahe tuhande kahekümne teise aasta märtsikuu seitsmeteistkümnendal päeval Brüsselis. Έγινε στις Βρυξέλλες, στις δέκα εφτά Μαρτίου δύο χιλιάδες είκοσι δύο.
Done at Brussels on the seventeenth day of March in the year two thousand and twenty two. Fait à Bruxelles, le dix-sept mars deux mille vingt-deux.
Arna dhéanamh sa Bhruiséil, an seachtú lá déag de Mhárta sa bhliain dhá mhíle fiche agus a dó. Sastavljeno u Bruxellesu sedamnaestog ožujka godine dvije tisuće dvadeset druge.
Fatto a Bruxelles, addì diciassette marzo duemilaventidue. Briselē, divi tūkstoši divdesmit otrā gada septiņpadsmitajā martā.
Priimta du tūkstančiai dvidešimt antrų metų kovo septynioliktą dieną Briuselyje. Xxxx Xxxxxxxxxxx, a kétezer-huszonkettedik év március havának tizenhetedik napján. Magħmul fi Brussell, fis-sbatax-il jum ta’ Marzu fis-sena elfejn u tnejn u għoxrin.
Gedaan te Brussel, zeventien maart tweeduizend tweeëntwintig.
Sporządzono w Brukseli dnia siedemnastego marca roku dwa tysiące dwudziestego drugiego. Feito em Bruxelas, em dezassete de março de dois mil e vinte e dois.
Întocmit la Bruxelles la șaptesprezece martie două mii douăzeci și doi. V Bruseli sedemnásteho marca dvetisícdvadsaťdva.
V Bruslju, sedemnajstega marca dva tisoč dvaindvajset.
Tehty Brysselissä seitsemäntenätoista päivänä maaliskuuta vuonna kaksituhattakaksikymmentäkaksi. Som skedde i Bryssel den sjuttonde mars år tjugohundratjugotvå.