Contract
32. SECONDO CASO STUDIO: CONVENZIONE INTERCOMUNALE CON CAPOFILA COMUNE DI VIMERCATE
CONVENZIONE
PER LA GESTIONE ASSOCIATA DEI SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI
APPROVATA CON DELIBERAZIONE
DEL CONSIGLIOCOMUNALE N. 83 DEL 29.9.99
E DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 16 DEL 31.01.2000
Data documento: 8 settembre 1999
CONVENZIONE PER LA GESTIONE ASSOCIATA DEI SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI
Preso atto:
• delle disposizioni contenute nel DPR 616/77 in ordine alle funzioni socio assistenziali attribuite alla competenza degli Enti Locali:
• di quanto disposto dai decreti legislativi n. 502/92 e 517/93 in materia di riordino del Servizio Sanitario Nazionale, ed in particolar modo di quanto indicato all'art.3 del D.l.vo n. 502/92 in ordine alle attribuzioni di competenza in tema di gestione dei servizi socio-assistenziali, laddove si sancisce che "l'unità sanitaria locale (oggi azienda sanitaria locale) può assumere la gestione di attività o servizi socio assistenziali su delega dei singoli enti locali con oneri a carico degli stessi", ivi compresi quelli relativi al personale e con specifica contabilizzazione;
• delle indicazioni contenute nella legge regionale n. 31/97, in merito all'ordinamento istituzionale delle Aziende Sanitarie Locali e alla disciplina dei rapporti tra le ASL e gli EELL;
• dei contenuti del decreto leg.vo n. 112/98, in ordine al conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni e agli Enti Locali, in attuazione della legge n. 59/97 (legge Xxxxxxxxx);
Constatata l'opportunità di sperimentare un modello di gestione dei Servizi Socio Assistenziali su base associativa ed intercomunale, con lo scopo di consolidare i rapporti tra Enti Locali e di pervenire ad una migliore collaborazione con il sistema dei servizi dell’ASL;
Esaminate le formule operative ed istituzionali indicate dalla legge 142/90 in merito alla gestione dei servizi e considerata la necessità di procedere a più approfondite analisi per l'individuazione dell'assetto definitivo di ottimizzazione organizzativa dei servizi socio assistenziali comunali;
Riconosciuto nell'istituto della CONVENZIONE, sancito dall'art. 24 della citata legge 142/90, lo strumento attraverso cui avviare un processo di gestione intercomunale su base associativa in forma di sperimentazione e rinviare a detta sperimentazione la scelta di formule istituzionali di maggiore impegno;
Atteso che, per realizzare una più profonda integrazione della rete territoriale dei Servizi comunali si è individuato un ente capofila cui affidare il coordinamento delle attività;
Tutto ciò premesso i Comuni Sottoscrittori indicati al successivo art. 2 convengono e stipulano quanto di seguito indicato:
TITOLO I
PARTE GENERALE E FINALITA'
Art. 1 - Finalità della Convenzione
La convenzione è stipulata allo scopo di favorire l'esercizio di quelle attività che - per la loro natura tecnica o per le loro caratteristiche organizzative - non possono essere svolte con la necessaria efficacia ed efficienza dal singolo Comune.
La convenzione, inoltre, è finalizzata a sperimentare la gestione su base associata di alcune tipologie di servizi favorendo anche i singoli Comuni che - pur avendo la possibilità di erogare autonomamente i servizi in discorso - intendano cogliere le economie di gestione e i vantaggi tecnico-qualitativi che derivano da una gestione su base associativa, affidata ad équipe dedicate alla funzione con modalità specialistiche.
Attraverso lo strumento della convenzione, quindi, si tende all'obiettivo di favorire il raggiungimento di economie gestionali e allo sviluppo di interventi di adeguato livello tecnico - qualitativo a favore del cittadino utente. Tale obiettivo assume preminenza nei settori in cui l'azione del singolo Ente Locale incontri impedimenti o difficoltà ad assicurare il migliore assolvimento delle funzioni di competenza.
La convenzione, infine, è considerata quale importante strumento per la realizzazione della rete socio assistenziale del territorio, vista nei termini di un sistema integrato, da connettere alla più ampia rete dei servizi socio sanitari integrati, di competenza dell'Azienda Sanitaria Locale e dei servizi sanitari, di competenza delle Aziende Ospedaliere e agli altri servizi territoriali.
Art. 2 - Comuni Sottoscrittori e Comune Capofila
Il presente documento costituisce l’atto ordinatore dei rapporti intercorrenti tra tutti i Comuni sottoscrittori.
Sono definiti Comuni sottoscrittori gli Enti Locali Territoriali firmatari, che concordano sulle finalità, sull’oggetto e sulla disciplina posta a regolamento dei meccanismi di funzionamento previsti dal presente testo.
Tra i nominati Enti sottoscrittori, il Comune di Vimercate assume particolare rilievo, in quanto rivestito del ruolo di “capofila”.
Le prerogative e le attribuzioni assegnate al Comune Capofila ed ai Comuni Sottoscrittori sono illustrate nei successivi articoli.
La seguente tabella (tabella n.1) identifica i Comuni sottoscrittori dell’accordo e riepiloga schematicamente per ciascuno di essi:
• il ruolo giuridico attribuito
• gli specifici pesi demografici alla data del 31.12.1998
Tabella n. 1 - Comuni sottoscrittori
Comune (Ruolo) | Popolazione di riferimento |
1) AGRATE Comune sottoscrittore | 12.730 |
2) AICURZIO Comune sottoscrittore | 1.909 |
3) ARCORE Comune sottoscrittore | 16.500 |
4) BASIANO Comune sottoscrittore | 2.764 |
5) BELLUSCO Comune sottoscrittore | 5.954 |
6) BERNAREGGIO Comune sottoscrittore | 8.103 |
7) BURAGO Comune sottoscrittore | 4.181 |
8) BUSNAGO Comune sottoscrittore | 4.268 |
9) CAMPARADA Comune sottoscrittore | 1.551 |
10) CAPONAGO Comune sottoscrittore | 4.123 |
11) CARNATE Comune sottoscrittore | 7.327 |
12) CAVENAGO Comune sottoscrittore | 5.740 |
13) CORNATE Comune sottoscrittore | 8.987 |
14) CONCOREZZO Comune sottoscrittore | 13.752 |
15) CORREZZANA Comune sottoscrittore | 1.730 |
16) GREZZAGO Comune sottoscrittore | 1.871 |
17) LESMO Comune sottoscrittore | 6.383 |
18) MASATE Comune sottoscrittore | 2.225 |
19) MEZZAGO Comune sottoscrittore | 3.452 |
20) ORNAGO Comune sottoscrittore | 3.429 |
21) POZZO D'ADDA Comune sottoscrittore | 3.228 |
22) RONCELLO Comune sottoscrittore | 2.363 |
23) XXXXX XXXXXXXXX Comune sottoscrittore | 2.874 |
24) SULBIATE Comune sottoscrittore | 3.157 |
25) TREZZANO ROSA Comune sottoscrittore | 3.274 |
26) TREZZO Comune sottoscrittore | 11.282 |
27) USMATE VELATE Comune sottoscrittore | 8.159 |
28) VAPRIO Comune sottoscrittore | 6.457 |
29) VIMERCATE Comune capofila | 25.578 |
POPOLAZIONE TOTALE | 183.171 |
Per gli effetti operativi derivanti dall'applicazione della presente convenzione (riparto oneri e rappresentanza negli organi intercomunali) si procede all'aggiornamento periodico del peso demografico di ciascun Comune. L'aggiornamento avviene annualmente, con riferimento al 31 dicembre. I dati sono forniti dai Servizi demografici comunali di ciascun ente locale.
Art. 3 - Oggetto della convenzione
Oggetto della delega è la gestione delle attività socio assistenziali indicate nella seguente tabella (tabella n.2):
Tabella n. 2 - Attività socio assistenziali oggetto dell'accordo
Settore d'intervento | Servizi o presidi delegati e gestiti in forma associata |
Area disabili | Centro socio educativo di Cornate d'Adda Centro socio educativo di Trezzo sull'Adda |
Area riabilitazione e inserimento lavorativo | Servizio di inserimento lavorativo |
Area minori | Comunità Alloggio |
Area anziani | Servizi di teleassistenza |
Area giovani | Servizi per le politiche giovanili |
Il Comune capofila - nell'accogliere la gestione delle suddette funzioni - assume la veste di ente delegato all'esercizio delle attività, senza acquisirne la titolarità, come meglio specificato al successivo articolo n. 4.
Il Comune capofila assume – in nome e per conto dei rimanenti sottoscrittori - la gestione delle funzioni socio assistenziali dianzi indicate.
La delega alla gestione è conferita da ciascun singolo Comune sottoscrittore al Comune capofila attraverso la convenzione.
Art. 4 - Titolarità della funzione ed esercizio della gestione
Attraverso la convenzione e l'istituto della delega, i Comuni sottoscrittori - mantenendo la titolarità delle funzioni loro attribuite dalla legislazione - conferiscono al Comune capofila i mezzi occorrenti per l'esercizio delle attività necessarie alla realizzazione operativa delle suddette funzioni.
Al Comune capofila, dunque, competono le responsabilità gestionali e tecniche relative ai servizi afferiti. La titolarità formale delle funzioni, per contro, rimane in capo a ciascuno dei Comuni deleganti.
Art. 5 - Prerogative e attribuzioni del Comune Capofila
Il Comune Capofila assume – in forza del presente accordo – lo status di ente delegato alla gestione dei servizi indicati all’oggetto.
Nello svolgimento delle funzioni delegate opera con lo scopo di assicurare il migliore assolvimento dei compiti istituzionali attribuiti agli Enti Locali, sulla base della normativa e delle disposizioni vigenti e tenuto conto delle linee guida determinate dagli organismi intercomunali di indirizzo, programmazione e controllo di cui al Titolo II.
L’accettazione della delega alla gestione dei nominati servizi determina – per il Comune Capofila – l’obbligo di assumere in nome e per conto dei Comuni deleganti la responsabilità diretta nell'organizzazione e nell'esercizio delle attività socio assistenziali precisate nel precedente art. 3.
In ogni caso, i costi di gestione dei servizi socio assistenziali sono posti a carico di tutti gli enti locali firmatari e vengono ripartiti secondo il dettaglio riportato in appositi piani finanziari preventivi di esercizio, denominati "Preventivi di gestione".
Il Comune Capofila svolge le funzioni per le quali ha ricevuto delega utilizzando le necessarie risorse di personale, tecniche, logistiche e finanziarie, coordinandone le attività attraverso il SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA.
Il Comune Capofila è tenuto alla comunicazione dei risultati tecnici conseguiti e alla rendicontazione dei risultati economico-finanziari, come precisato nei successivi articoli.
Art. 6 - Modalità di esercizio delle funzioni attribuite al Comune capofila
Al Comune capofila compete di provvedere alla gestione tecnica, operativa ed amministrativa di tutti gli atti e di tutte le operazioni necessarie al compimento dei fini in base a cui sorge il presente convenzione. L'Ente – nel perseguire le finalità istituzionali attribuitegli in virtù dell’intesa sottoscritta opera nell' ambito degli orientamenti definiti dagli organismi intercomunali di indirizzo, ancorchè secondo regole di piena autonomia tecnica e gestionale.
L'Ente capofila, sulla base della presente convenzione, agisce in nome e per conto dei Comuni deleganti, osservando le modalità operative concordate e descritte negli statuti di servizio e nella documentazione tecnica allegata. Tale documentazione riporta le modalità di ammissione dell'utenza ai servizi e alle prestazioni, i regolamenti di funzionamento dei servizi e i costi di gestione dei medesimi.
Il Comune capofila provvede allo svolgimento delle funzioni attribuite con lo scopo di realizzare le migliori condizioni di erogazione delle prestazioni e dei servizi delegati, osservando i principi dell’efficienza e dell’efficacia gestionale.
Il Comune capofila - per effetto del conferimento della delega - si impegna ad erogare i servizi e le prestazioni concernenti l'oggetto a tutti i cittadini che abbiano titolo per accedere al servizio. Il titolo all'accesso alle prestazioni è definito negli statuti dei servizi.
Si impegna - inoltre - ad assicurare che le prestazioni siano svolte secondo le migliori regole professionali ed erogate da personale provvisto dei titoli previsti dalla normativa, attivandosi altresì per favorire la formazione degli operatori dedicati alle funzioni e la continuità di intervento presso l'utenza, anche limitando il turn over del personale addetto.
L'Ente capofila opera con il fine di favorire il coordinamento delle Unità d'Offerta con tutti i Servizi comunali della rete ed esercita vigilanza sulla qualità degli interventi.
Si impegna, infine, a condurre la gestione secondo principi di economicità, efficienza ed efficacia, assicurando una precisa rendicontazione dell'attività svolta, sia per quanto attiene agli aspetti tecnici che per quanto riguarda quelli economico-finanziari.
Art. 7 - Capacità negoziale e contrattuale del Comune capofila
In virtù delle deleghe acquisite, inoltre, è autorizzato a negoziare e a stipulare con i terzi contratti finalizzati alla realizzazione delle funzioni attribuite.
Il Comune capofila, inoltre, ha titolo al subentro nei contratti di fornitura relativi all'oggetto, ancorchè attualmente intestati ad altri soggetti. Per gli eventuali subentri, si osservano le procedure di rito in materia di cessione contrattuale.
Art. 8 - Prerogative ed attribuzioni dei Comuni sottoscrittori
I Comuni sottoscrittori concorrono al funzionamento della rete intercomunale dei servizi associati mettendo a disposizione le risorse finanziarie e strutturali definite dai piani tecnici di gestione e partecipano attivamente ai processi di pianificazione, programmazione e controllo delle gestioni.
I Comuni sottoscrittori si impegnano - inoltre - a fornire la collaborazione necessaria al raggiungimento delle finalità operative in rapporto alle quali è stipulato l'accordo, assicurando in particolar modo la partecipazione dei propri servizi sociali ai momenti di programmazione tecnica e all'erogazione delle prestazioni. Le modalità di tale partecipazione sono disciplinate dagli statuti e dai regolamenti dei servizi.
I Comuni sottoscrittori, inoltre, si impegnano al rispetto delle norme di accesso ai servizi da parte dell'utenza e al pagamento degli oneri di competenza.
TITOLO II
GLI ORGANISMI POLITICI INTERCOMUNALI:
ORGANI INTERCOMUNALI DI INDIRIZZO, PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO
Art. 9 - Organo di indirizzo e controllo delle politiche sociali
Allo scopo di assicurare la piena partecipazione di tutti i Comuni sottoscrittori alle attività di pianificazione, programmazione, verifica e controllo in ordine all’impostazione e alla gestione dei servizi delegati, la convenzione dispone che vengano istituiti appositi organismi.
Tali organi sono costituiti anche per favorire la migliore integrazione e il più efficace coordinamento delle politiche sociali dei Comuni sottoscrittori.
In particolar modo, vengono istituiti e sono considerati ORGANI intercomunali:
1. il CONSIGLIO INTERCOMUNALE PER LE POLITICHE SOCIALI (CIPS)
2. il PRESIDENTE del CONSIGLIO INTERCOMUNALE PER LE POLITICHE SOCIALI
3. la GIUNTA ESECUTIVA DEL CONSIGLIO INTERCOMUNALE PER LE POLITICHE SOCIALI (GEPSI)
A - Il CONSIGLIO INTERCOMUNALE PER LE POLITICHE SOCIALI
A - 1 Funzioni del CONSIGLIO INTERCOMUNALE PER LE POLITICHE SOCIALI
Al CONSIGLIO INTERCOMUNALE PER LE POLITICHE SOCIALI sono attribuite tutte le funzioni di pianificazione, programmazione e controllo delle gestioni rette in forma associativa, per come sono definite dal presente accordo.
In particolar modo, al CONSIGLIO INTERCOMUNALE PER LE POLITICHE SOCIALI
competono:
1. la determinazione delle linee guida delle politiche sociali in ordine alle Unità d'Offerta ed ai servizi gestiti in forma associata
2. la pianificazione politica dei servizi e la indicazione dei relativi obiettivi
3. la nomina e la revoca del proprio Presidente e del Vicepresidente
4. la nomina e la revoca dei componenti della GIUNTA ESECUTIVA PER LE POLITICHE SOCIALI INTERCOMUNALI
5. l'approvazione degli Statuti , dei Regolamenti di Funzionamento e dei Piani Tecnici dei servizi associati, ovvero la loro modifica
6. l'istituzione di nuove unità di offerta da gestire in forma associata
7. l'approvazione di ogni proposta o iniziativa di carattere straordinario e - comunque - di ogni azione non prevista dai Piani annuali e pluriennali di gestione
8. l'approvazione del Preventivo annuale e pluriennale relativo alla gestione dei servizi associati
9. definizione dei criteri di riparto degli oneri di gestione dell'unità di offerta, in applicazione di quanto meglio precisato al successivo art. 28
10. l'approvazione del Consuntivo annuale di gestione relativo ai servizi associati
11. la verifica e il controllo delle attività, in rapporto ai piani strategici elaborati e agli obiettivi indicati
12. l'accoglimento o il rigetto delle istanze di nuovi Comuni che richiedano di aderire alla convenzione
13. la ratifica dei recessi dall'accordo
14. l'approvazione di accordi di programma e/o di convenzioni con altre associazioni o enti
15. la formulazione di proposte di modifica della convenzione
16. la determinazione dei rapporti da allacciare con altre istituzioni operanti in settori affini a quello per cui è stipulato la convenzione (Azienda Sanitaria Locale, Azienda Ospedaliera, Centri per il Lavoro ecc.)
17. in caso di recesso del Comune capofila, la determinazione dell'ente locale subentrante
18. la decadenza anticipata della convenzione
A - 2 Formazione e Composizione del CONSIGLIO INTERCOMUNALE PER LE POLITICHE SOCIALI
Il CONSIGLIO INTERCOMUNALE PER LE POLITICHE SOCIALI è costituito da tutti Sindaci dei Comuni sottoscrittori, e viene insediato in prima seduta su convocazione del Sindaco del Comune capofila.
Ciascun Sindaco può disporre di essere rappresentato nella partecipazione al CONSIGLIO INTERCOMUNALE PER LE POLITICHE SOCIALI da un proprio delegato, che dovrà essere formalmente indicato dal medesimo.
Al Consiglio intercomunale partecipano di diritto, senza facoltà di voto, il Coordinatore del Comitato tecnico intercomunale per i servizi sociali, di cui al successivo titolo III, il Dirigente del Settore servizi alla persona del Comune capofila e il Manager dei servizi sociali delegati di cui al successivo titolo IV.
A - 3 Presidenza del CONSIGLIO INTERCOMUNALE PER LE POLITICHE SOCIALI
Il Presidente del CONSIGLIO INTERCOMUNALE PER LE POLITICHE SOCIALI è eletto dai componenti del medesimo Consiglio tra i propri membri, con le maggioranze indicate al punto A-8.
L'esercizio della carica ha durata pari a quella del mandato personale, fatte salve revoche o dimissioni.
Al Presidente sono attribuite le seguenti funzioni:
1. Convocare e presiedere le sedute del CONSIGLIO INTERCOMUNALE
2. Rappresentare il CONSIGLIO INTERCOMUNALE nei confronti dei terzi
3. Raccogliere le istanze dei Comuni sottoscrittori e/o di altri enti e sottoporle all'attenzione del CONSIGLIO INTERCOMUNALE
Il Presidente del CONSIGLIO INTERCOMUNALE è - di diritto - componente della GIUNTA ESECUTIVA PER LE POLITICHE SOCIALI INTERCOMUNALI e funge da Coordinatore della medesima.
L'incarico al Presidente può essere revocato, su istanza di un componente del CONSIGLIO INTERCOMUNALE, presentando apposita mozione di sfiducia al CONSIGLIO medesimo. La revoca si intende approvata con le maggioranze indicate al successivo punto A-8.
A - 4 Vicepresidente del CONSIGLIO INTERCOMUNALE PER LE POLITICHE SOCIALI
E' prevista la nomina di un Vicepresidente del CONSIGLIO INTERCOMUNALE PER LE POLITICHE SOCIALI. La nomina e la revoca del Vicepresidente avvengono con le stesse modalità previste per il Presidente.
Il Vicepresidente collabora con il Presidente nell'esercizio delle sue funzioni e ne fa le veci a tutti gli effetti in caso di assenza.
Nel caso in cui il Presidente risultasse un rappresentante del Distretto 9, è stabilito che il Vicepresidente sia individuato tra i rappresentanti del Distretto 8. La regola opera identicamente nel caso inverso.
A - 5 Segreteria del CONSIGLIO INTERCOMUNALE PER LE POLITICHE SOCIALI
Il Presidente del CONSIGLIO INTERCOMUNALE PER LE POLITICHE SOCIALI ha facoltà di richiedere al Comune capofila di mettere a disposizione un Segretario, che operi a suo supporto per il migliore esercizio delle funzioni attribuite.
A - 6 Convocazioni
Le sedute successive alla prima sono convocate dal Presidente del CONSIGLIO INTERCOMUNALE con comunicazione indicante l'ordine del giorno, trasmessa almeno 5 giorni prima della data prevista per la riunione.
Le convocazioni delle sedute ordinarie sono disposte dal Presidente, sulla base del programma di attività e delle scadenze che il CONSIGLIO INTERCOMUNALE propone ed approva.
Sono comunque istituzionalmente previste almeno due sedute annue:
1. approvazione dei Piani tecnici di attività, predisposti dal Manager dei servizi sociali, e dei Preventivi economico finanziari d'esercizio, elaborati dal Dirigente del Settore servizi alla persona del Comune capofila;
2. approvazione delle Relazioni tecniche di attività predisposte dal Manager dei servizi sociali, dei Rendiconti annuali predisposti dal Dirigente del Settore servizi alla persona del Comune capofila, corredati dalla Relazione di accompagnamento predisposta dalla GIUNTA ESECUTIVA PER LE POLITICHE SOCIALI INTERCOMUNALI
I singoli Comuni sottoscrittori possono in ogni momento richiedere al Presidente del CONSIGLIO INTERCOMUNALE la convocazione di sedute straordinarie, proponendo l'ordine del giorno. E' facoltà del Presidente procedere alla convocazione della seduta richiesta sulla base di tale procedura. Nel caso in cui questi non ritenesse opportuna la convocazione straordinaria, gli argomenti proposti dai Comuni che abbiano presentato istanza di convocazione straordinaria vengono inclusi nell'ordine del giorno della prima seduta ordinaria successiva all'istanza.
La seduta straordinaria è convocata obbligatoriamente dal Presidente su richiesta di almeno 1/3 degli enti sottoscrittori. Se nell'istanza di convocazione straordinaria i Xxxxxx proponenti annotano circostanze di urgenza, il Presidente deve procedere alla convocazione in termini conformi, e comunque entro 3 giorni dalla data della richiesta.
A - 7 Atti del CONSIGLIO INTERCOMUNALE PER LE POLITICHE SOCIALI
Il CONSIGLIO INTERCOMUNALE PER LE POLITICHE SOCIALI manifesta la propria volontà attraverso atti d'indirizzo, denominati DIRETTIVE. Tali atti, se assunti con le maggioranze indicate al successivo comma (A - 8), hanno effetto vincolante per la GIUNTA ESECUTIVA PER LE POLITICHE SOCIALI INTERCOMUNALI e per il Comune capofila.
Le direttive del CONSIGLIO INTERCOMUNALE PER LE POLITICHE SOCIALI impegnano il Comune capofila e tutti gli Enti Locali sottoscrittori.
A - 8 Regolamento di voto
Per la validità delle sedute del Consiglio è necessaria la presenza di almeno la metà più uno dei componenti e la rappresentanza di almeno il 50% più uno dei residenti
Le decisioni sono prese a maggioranza dei presenti: detta maggioranza deve rappresentare almeno il 50% più uno della popolazione dei Comuni presenti.
Per la determinazione del "peso demografico" di ciascun Comune si fa riferimento a quanto indicato all'art. 2 (tabella n. 1), tenuto conto del dispositivo previsto dall'ultimo comma del medesimo articolo.
B - LA GIUNTA ESECUTIVA DEL CONSIGLIO INTERCOMUNALE PER LE POLITICHE SOCIALI (GEPSI)
B - 1 Funzioni della GIUNTA ESECUTIVA PER LE POLITICHE SOCIALI INTERCOMUNALI
Alla GIUNTA ESECUTIVA PER LE POLITICHE SOCIALI INTERCOMUNALI è attribuita la
funzioni di coadiuvare il CONSIGLIO INTERCOMUNALE PER LE POLITICHE SOCIALI negli gli aspetti operativi ed elaborativi. Essa agisce sulla base delle linee di indirizzo e degli specifici mandati assegnati dal CONSIGLIO INTERCOMUNALE PER LE POLITICHE SOCIALI.
La GIUNTA ESECUTIVA PER LE POLITICHE SOCIALI INTERCOMUNALI - dunque - si
configura quale organo esecutivo di supporto al CONSIGLIO INTERCOMUNALE PER LE POLITICHE SOCIALI e - in particolar modo - si incarica dello svolgimento dei seguenti compiti:
1. preparazione delle sedute e dei lavori del CONSIGLIO INTERCOMUNALE PER LE POLITICHE SOCIALI
2. trasformazione delle indicazioni generali del CONSIGLIO INTERCOMUNALE PER LE POLITICHE SOCIALI in programmi e progetti esecutivi
3. articolazione degli obiettivi strategici formulati dal CONSIGLIO INTERCOMUNALE PER LE POLITICHE SOCIALI in obiettivi operativi
4. controllo sull'andamento effettivo delle gestioni associate
5. realizzazione del miglior raccordo con il Comune capofila e con gli ambiti tecnici (Unità d'Offerta)
6. svolgimento di specifici mandati conferiti dal CONSIGLIO INTERCOMUNALE PER LE POLITICHE SOCIALI
B - 2 Formazione e Composizione della GIUNTA ESECUTIVA PER LE POLITICHE SOCIALI INTERCOMUNALI
La GIUNTA ESECUTIVA PER LE POLITICHE SOCIALI INTERCOMUNALI è costituita da 6
membri:
• Presidente e Vicepresidente del CONSIGLIO INTERCOMUNALE PER LE POLITICHE SOCIALI.
• 3 membri nominati dal CONSIGLIO INTERCOMUNALE PER LE POLITICHE SOCIALI tra i propri componenti,
• Manager dei Servizi sociali del Comune capofila.
Il Presidente del CONSIGLIO INTERCOMUNALE PER LE POLITICHE SOCIALI assume il ruolo di Coordinatore della GIUNTA ESECUTIVA PER LE POLITICHE SOCIALI
INTERCOMUNALI. In sua assenza il ruolo è ricoperto dal Vicepresidente del CONSIGLIO INTERCOMUNALE.
Il Coordinatore, oltre che dirigere i lavori della GIUNTA ESECUTIVA PER LE POLITICHE SOCIALI INTERCOMUNALI, funge da elemento di collegamento tra la GIUNTA medesima, il CONSIGLIO INTERCOMUNALE e il Comune capofila.
Il Coordinatore è responsabile della buona esecuzione dei mandati operativi affidati dal CONSIGLIO INTERCOMUNALE PER LE POLITICHE SOCIALI alla GIUNTA ESECUTIVA.
B - 3 Convocazioni
La GIUNTA ESECUTIVA PER LE POLITICHE SOCIALI INTERCOMUNALI opera secondo la
modalità "ad agenda", avendo cura di programmare i lavori secondo le necessità e le indicazioni del CONSIGLIO INTERCOMUNALE.
Eventuali sedute straordinarie sono convocate dal Coordinatore per le vie brevi, con comunicazione indicante l'ordine del giorno.
B - 4 Decadenza dei componenti della GIUNTA ESECUTIVA PER LE POLITICHE SOCIALI INTERCOMUNALI
Dopo tre assenze consecutive non giustificate i componenti della GIUNTA ESECUTIVA PER LE POLITICHE SOCIALI INTERCOMUNALI decadono automaticamente dalla funzione.
Il Coordinatore provvede a richiedere al CONSIGLIO INTERCOMUNALE PER LE POLITICHE SOCIALI la nomina del subentrante.
TITOLO III
GLI ORGANISMI TECNICI INTERCOMUNALI
Art. 10 - Gli organismi tecnici intercomunali di supporto alla programmazione e di confronto operativo
Con il fine di favorire la partecipazione di tutti i Responsabili ed i Tecnici dei Servizi Sociali degli Enti sottoscrittori, il CONSIGLIO INTERCOMUNALE PER LE POLITICHE SOCIALI promuove l'istituzione di appositi organismi tecnici di settore.
Tali organismi rispondono all'esigenza di favorire il confronto tecnico tra i Responsabili e gli operatori dei Servizi Sociali di tutti i Comuni sottoscrittori e rappresentano l'ambito attraverso cui stimolare - anche attraverso studi ed analisi in ordine ai bisogni dell'utenza e alle forme di erogazione delle prestazioni - il rinnovamento dei servizi sociali.
Gli organi tecnici intercomunali, inoltre, rispondono all'esigenza di assicurare la piena partecipazione di tutti i Servizi Sociali dei Comuni sottoscrittori all'analisi degli effetti delle politiche sociali sviluppate dal CONSIGLIO INTERCOMUNALE e al controllo sull'azione delle Unità d'Offerta delegate al Comune capofila.
Essi assumono - dunque - un ruolo di supporto alla programmazione dei Servizi e al controllo dei medesimi.
Considerata l'opportunità di statuire ambiti organizzativi efficienti ed efficaci per l'espletamento delle funzioni suddette, il CONSIGLIO INTERCOMUNALE PER LE POLITICHE SOCIALI provvede all'istituzione dei seguenti organismi tecnici:
1. il COORDINATORE DEL COMITATO TECNICO INTERCOMUNALE PER I SERVIZI SOCIALI
2. le COMMISSIONI INTERCOMUNALI DEI SERVIZI SOCIALI
3. il COMITATO TECNICO INTERCOMUNALE PER I SERVIZI SOCIALI
Art . 11 - Il Coordinatore del Comitato Tecnico Intercomunale per i Servizi Sociali
Il Coordinatore del Comitato Tecnico è nominato dal Consiglio Intercomunale per le politiche sociali tra i Responsabili dei Servizi Sociali Comunali che ne abbiano fatto richiesta, valutando il programma di attività che ciascuno dei candidati ha facoltà di allegare alla propria istanza.
La nomina prevede il conferimento di apposito incarico, formalizzato a cura del Comune capofila su direttiva del Consiglio Intercomunale, con eventuali oneri da ripartirsi tra tutti i Comuni sottoscrittori, in particolar modo per il compenso dell'attività svolta dal Coordinatore fuori dall'orario di servizio.
A complemento di quanto previsto al paragrafo precedente, il Consiglio Intercomunale può disporre che il Coordinatore del Comitato tecnico dedichi un monte ore definito alle attività previste dalla presente convenzione in orario di servizio; in tale caso il Comune da cui dipende il Coordinatore verrà accreditato dell'importo pro-quota dovuto per il distaccamento dell'unità di personale, con oneri ripartiti tra tutti i Comuni sottoscrittori.
Al Coordinatore è affidato il compito di strutturare le Commissioni Intercomunali dei Servizi Sociali, individuando le tematiche oggetto dei lavori, i componenti ed il referente, i calendari di attività e i risultati attesi.
Il Coordinatore del Comitato definisce i programmi di lavoro del Comitato stesso e delle Commissioni e verifica che i suddetti organismi operino nel contesto dei rispettivi mandati.
I programmi e i contenuti dei lavori delle Commissioni sono soggetti all'approvazione del Consiglio Intercomunale.
Art. 12 - Le Commissioni Intercomunali dei Servizi Sociali
Le COMMISSIONI INTERCOMUNALI DEI SERVIZI SOCIALI sono organismi ai quali partecipano i tecnici operanti presso i Servizi Sociali dei Comuni sottoscrittori. Esse si articolano per tematiche. Il Coordinatore del Comitato Tecnico Intercomunale ne nomina i Referenti.
Le funzioni attribuite alle Commissioni sono declinate in relazione alle classi tematiche attribuite. A titolo di esemplificazione, si riporta un elenco non esaustivo dei compiti attribuibili alle Commissioni:
• elaborazione di studi ed analisi in ordine ai bisogni della popolazione utente ("marketing sociale")
• verifica della corrispondenza tra volumi e quantità dei servizi offerti e bisogni del territorio
• verifica della qualità dei servizi offerti, anche attraverso la determinazione di strumenti e metodi di valutazione e misurazione della qualità
• controllo sull'applicazione dei protocolli e dei regolamenti di servizio
• formulazione di proposte e programmi per il miglioramento organizzativo dei servizi
Ciascuna Commissione opera sulla base di un programma di lavori e di un calendario approvati dal CONSIGLIO INTERCOMUNALE, ed è impegnata al raggiungimento dei risultati per cui è istituita.
Oggetto dell'attività delle Commissioni possono essere i servizi delle unità di offerta delegate e più in generale tutti i servizi del sistema socio assistenziale degli Enti locali deleganti.
I tecnici partecipano alle attività delle Commissioni in orario di servizio. Il Coordinatore del COMITATO TECNICO INTERCOMUNALE, nel definire i calendari di attività delle Commissioni, ha cura che la programmazione dei lavori non rechi intralcio all'azione dei Servizi comunali di appartenenza dei componenti delle Commissioni.
Art. 13 - Il Comitato Tecnico Intercomunale dei Servizi Sociali
IL COMITATO TECNICO INTERCOMUNALE DEI SERVIZI SOCIALI è costituito dal
Coordinatore e dal Referente di ciascuna Commissione intercomunale di cui al precedente articolo.
Il COMITATO INTERCOMUNALE è l'organo ove si realizza la sintesi delle attività svolte nelle Commissioni. Tale organo costituisce - perciò - un ambito di consulenza tecnico professionale per gli aspetti programmatori e di controllo operativo:
• al CONSIGLIO INTERCOMUNALE e alla GIUNTA ESECUTIVA del medesimo
• agli ORGANI DI GESTIONE del Comune capofila.
Tra le funzioni del Comitato tecnico intercomunale - connesse a quelle indicate al precedente art. 12
- è compresa l'individuazione e l'analisi delle opportunità di finanziamento previste da Enti e Istituzioni pubblici e privati per l'avviamento, il mantenimento e lo sviluppo dei servizi.
Nella fase di avviamento della gestione associata prevista dal presente atto, il Comitato Intercomunale provvederà alla definizione degli statuti e dei regolamenti di funzionamento dei servizi, la cui traccia è allegata, come riportato al successivo art. 19.
Il COMITATO TECNICO INTERCOMUNALE può promuovere anche la riunione periodica di tutti i tecnici dei Servizi Sociali dei Comuni sottoscrittori. Tale assemblea è denominata CONFERENZA TECNICA dei SERVIZI SOCIALI e non assume alcuna veste formale o istituzionale. Nell'ambito della Conferenza si realizza il miglior raccordo tra i servizi socio assistenziali di base dei Comuni deleganti e si favoriscono i processi di comunicazione tra gli operatori.
Su richiesta del Coordinatore del Comitato Tecnico Intercomunale, il Manager dei servizi sociali può partecipare ai lavori e alle attività del Comitato stesso o delle Commissioni.
TITOLO IV
ORGANIZZAZIONE E FUNZIONAMENTO DELLE ATTIVITA' ATTRIBUITE AL COMUNE CAPOFILA
Art 14 - Organizzazione del Comune capofila
Il Comune capofila mette a disposizione le proprie strutture per quanto necessario all'impianto, all'organizzazione e alla gestione dei servizi conferiti in delega.
Per gli aspetti amministrativi e logistici, il Comune capofila si avvale dei propri settori e dei propri uffici.
Per gli aspetti tecnici, riconduce la responsabilità dei servizi al dirigente del SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA, il quale si avvale del Manager dei servizi sociali di cui ai successivi articoli e di un istruttore amministrativo, categoria C., dedicato.
Art 15 - Il Sindaco e la Giunta del Comune capofila
Il Sindaco del Comune capofila assume la rappresentanza legale per tutte le attività delegate e predispone - attraverso la Giunta - tutti gli atti necessari ad assicurare il funzionamento dei servizi delegati.
Gli organi del Comune capofila, nella conduzione dei servizi, sono tenuti a recepire gli indirizzi, gli atti programmatori e le direttive del CONSIGLIO INTERCOMUNALE PER LE POLITICHE SOCIALI.
Nella programmazione delle proprie attività, il Comune capofila deve anche includere - quindi - le azioni e le iniziative connesse all'oggetto della presente convenzione.
Art 16 - Il Dirigente del Settore Servizi alla Persona
Il Dirigente del Settore Servizi alla Persona assume la piena responsabilità per tutti i Servizi delegati, nei confronti del CONSIGLIO INTERCOMUNALE PER LE POLITICHE SOCIALI e della GIUNTA ESECUTIVA INTERCOMUNALE.
Il Dirigente del Settore Servizi alla Persona - inoltre - è il referente gerarchico di tutti gli operatori facenti capo alle Unità d'Offerta delegate che abbiano rapporti di lavoro con il Comune capofila. Nei confronti degli operatori dipendenti da altri enti, assume il ruolo di referente funzionale.
Art 17 - Il Manager dei Servizi Sociali
Allo scopo di assicurare la migliore gestione tecnica delle Unità d'Offerta oggetto della convenzione, il Comune capofila provvede alla nomina di un MANAGER DEI SERVIZI SOCIALI delegati, individuandolo sulla base di condivisi criteri attinenti il profilo professionale.
Il Manager dei Servizi Sociali è posto in staff al Dirigente del Settore Servizi alla persona ed opera su delega tecnica del medesimo.
Al Manager dei Servizi sono attribuite le seguenti funzioni:
- responsabilità della gestione tecnica delle singole unità di offerta delegate;
- predisposizione dei piani operativi e dei relativi progetti da inserire nel Piano esecutivo di gestione del Comune capofila, relativi alle unità di offerta delegate, sulla base degli indirizzi espressi dal CIPS e dalla GEPS;
- controllo esecutivo sull'andamento dei servizi;
- verifica della rispondenza dell'attività svolta ad idonei indicatori di qualità totale (qualità dei processi educativi, riabilitativi e socio-assistenziali, con particolare orientamento alla verifica della soddisfazione dei bisogni dell'utenza);
- coordinamento dei responsabili delle singole unità di offerta;
- programmazione degli interventi di formazione per gli operatori delle unità di offerta delegate;
- elaborazione e studio di soluzioni innovative per la migliore gestione dei servizi delegati, in raccordo con il Comitato Tecnico Intercomunale;
- gestione delle relazioni tecniche con le organizzazioni della rete territoriale dei servizi (ASL, aziende ospedaliere, organizzazioni del terzo settore, ecc.).
Il Manager dei Servizi sociali è nominato dal Comune capofila, previa acquisizione del parere favorevole del Consiglio intercomunale per le politiche sociali.
Il Manager dei Servizi partecipa, su richiesta del Coordinatore del Comitato Tecnico Intercomunale, ai lavori e alle attività del Comitato stesso.
Art 18 - Oneri sostenuti dal Comune capofila per l'organizzazione del sistema
Il Comune capofila, nel predisporre il piano di organizzazione del Settore Servizi alla Persona, oltre ad evidenziare gli oneri direttamente connessi alla gestione delle Unità d'Offerta indicate nella presente convenzione, individua e quantifica le risorse aggiuntive necessarie per la programmazione, il coordinamento, la conduzione, il controllo e l'amministrazione delle medesime.
Gli oneri connessi allo svolgimento di tali funzioni, ed in particolar modo quelli correlati all'eventuale acquisizione di risorse umane aggiuntive, sono ripartiti tra tutti i Comuni sottoscrittori, sulla base dei criteri indicati dalla presente convenzione.
Art 19 - Le strutture operative intercomunali (Unità d'Offerta)
Il Comune capofila organizza le attività delegate attraverso specifiche Unità di Offerta di Servizi. Tali Unità d'Offerta sono riportate nella tabella 2. Gli statuti, i Regolamenti ed i Piani Tecnici delle Unità d'Offerta saranno definiti dal Comitato Tecnico Intercomunale di cui al titolo III. L'approvazione di detti documenti è di competenze del Consiglio Intercomunale per le politiche sociali
TITOLO V
DURATA DELLA CONVENZIONE, ASPETTI FORMALI, INGRESSI E RECESSI
Art. 20 - Durata della convenzione
La convenzione ha durata biennale a partire dalla data di avvio dell'esercizio operativo della gestione e precisamente fino al 31.12.2001 Essa ha decorrenza a partire dalla data di approvazione di detta convenzione da parte di tutti i comuni aderenti
L'esercizio operativo delle unità di offerta delegate inizia dall'1 gennaio 2000.
Resta inteso che se nel periodo di durata della convenzione - per effetto della sperimentazione in atto - i Comuni sottoscrittori giungessero alla determinazione di aderire a formule di gestione associata diverse da quella basata sulla convenzione, si procederà alla dichiarazione di decadenza della convenzione medesima, provvedendo nel contempo agli impianti giuridici alternativi.
In particolar modo, si annota che - nel caso in cui si procedesse alla costituzione di un soggetto giuridico intercomunale dotato di propria personalità - tutti i contratti di fornitura stipulati dal Comune capofila verranno volturati e riportati a tale soggetto. Il Comune capofila avrà cura di annotare tale clausola negli atti contrattuali stipulati con i terzi.
Art. 21 - Modalità di ratifica dell'accordo
I Comuni sottoscrittori assumono i contenuti della presente convenzione attraverso propri atti deliberativi.
Tali atti, oltre a recepire i contenuti dell'intesa, vincolano i Comuni sottoscrittori ad iscrivere nel proprio bilancio gli oneri finanziari connessi alla gestione dei Servizi oggetto dell'intesa.
Art. 22 - Adesioni successive alla convenzione
Nel caso in cui uno o più Comuni si proponessero di aderire alla presente convenzione, in momenti successivi a quello in rapporto al quale si procede con il presente atto, il CONSIGLIO INTERCOMUNALE PER LE POLITICHE SOCIALI si riserva di verificare tempi e modi per l'accettazione, tenuto conto della necessità tecnica di procedere alla riorganizzazione operativa dei servizi e al ricalcolo delle quote di competenza dei singoli Comuni sottoscrittori, derivante dall'inclusione di un nuovo ente conferente risorse ed attività.
Le istanze di associazione, con l'indicazione dei servizi che si intende delegare, vengono inviate al Presidente del CONSIGLIO INTERCOMUNALE PER LE POLITICHE SOCIALI dal Sindaco del Comune che intenda aderire alla convenzione.
Art. 23 - Recesso dalla convenzione
I singoli Comuni sottoscrittori hanno facoltà di revocare l'adesione alla convenzione o la delega a uno o più servizi in ogni momento, dandone preavviso di 6 mesi. Le spese preventivate all'inizio del periodo di gestione e relative all'esercizio annuale di riferimento saranno comunque imputate al Comune che eserciti il diritto di recesso.
Il Comune capofila ha facoltà di recedere dalla convenzione nel caso in cui - ad esempio per effetto del recesso di alcuni dei Comuni sottoscrittori - non risultasse più possibile procedere nella gestione delle funzioni delegate e/o finanziare le attività originariamente previste. Il Comune capofila, inoltre, ha facoltà di recedere in caso di mancato o ritardato pagamento delle quote dovute dai sottoscrittori, nella misura in cui tale circostanza determini difficoltà ad assicurare l'ordinato svolgimento delle attività.
Il Comune capofila è tenuto a comunicare la propria volontà di recesso con un termine di preavviso di 12 mesi.
Art. 24 - Disciplina delle esclusioni
E' prevista l'attivazione della procedura di esclusione per i Comuni che non provvedano alla regolarizzazione dei pagamenti maturati e dovuti.
L'istanza di esclusione è presentata dal Comune capofila al Presidente del CONSIGLIO INTERCOMUNALE PER LE POLITICHE SOCIALI dopo il 3° sollecito e per ritardi comunque superiori ai 6 mesi, con riguardo alle scadenze pattuite.
L'esclusione è esecutiva nel caso in cui il CONSIGLIO INTERCOMUNALE accolga l'istanza con maggioranza qualificata (2/3 della popolazione e 2/3 dei Comuni sottoscrittori).
Art. 25 - Modifica della convenzione
La presente convenzione può essere oggetto di modifica in corso di validità. Trattandosi di atto multilaterale, le modifiche devono essere accolte unanimemente da tutte le parti in causa. In assenza di accordo unanime, l'intesa rimane in vigore sino al suo termine naturale, fatto salvo il diritto di recesso di ciascuno dei sottoscrittori.
TITOLO VI
IL SISTEMA DI FINANZIAMENTO
Art. 26 - Sistema di finanziamento dei servizi gestiti in associazione
L’esercizio dei servizi oggetto dell’accordo, i cui oneri sono indicati negli allegati tecnici, è finanziato attraverso i seguenti canali:
• Finanziamenti regionali FSR
• Finanziamenti regionali Fondo Sociale
• Finanziamenti specifici di Enti (FSE, Donazioni, ecc.)
• Autofinanziamenti degli Enti Locali (finanziamenti da bilancio)
La quota posta a carico di ciascuno degli Enti Locali firmatari è determinata come quota residua a differenza, detraendo dagli oneri complessivi di gestione indicati nei Preventivi di gestione annuali gli eventuali finanziamenti assegnati da altri enti.
Tutti i finanziamenti di cui al presente articolo sono introitati dal Comune capofila e da questi amministrati per le finalità convenute, con obbligo di ampia rendicontazione e con stretto vincolo di destinazione.
Art. 27 - Determinazione degli oneri complessivi
Oneri complessivi
Gli oneri complessivamente dovuti per l'esercizio delle gestioni associate sono stimati sulla base dei Piani tecnici allegati all'intesa e sono rappresentati dai prospetti denominati "Preventivi di gestione annuali", distinti per Servizi e/o Unità d'Offerta..
I Preventivi di gestione annuali e pluriennali indicano tutti gli oneri connessi alla conduzione del Servizio e/o dell'Unità d'Offerta, distinti in oneri per il personale, altri oneri direttamente connessi all'assistenza degli utenti e oneri di struttura.
Oneri netti
Dagli oneri complessivi di gestione vengono detratti i finanziamenti revenienti da Enti, Istituzioni e Soggetti diversi dagli enti locali sottoscrittori.
Attraverso lo scomputo dei suddetti finanziamenti dagli oneri complessivi di gestione, si perviene alla determinazione degli ONERI NETTI di conduzione, che rappresentano l'ammontare complessivo dei costi d'esercizio da ripartire tra tutti i Comuni sottoscrittori.
Art. 28 - Modalità di riparto degli oneri netti tra i Comuni sottoscrittori
I Comuni deleganti sono tenuti a corrispondere al Comune capofila le risorse necessarie al sostenimento degli oneri netti derivanti dalla gestione delle funzioni conferite, in rapporto a quanto indicato dagli atti di programmazione tecnica e finanziaria.
I Preventivi di gestione annuale indicano l'onere complessivo necessario per lo svolgimento della funzione delegata, i finanziamenti revenienti da enti e soggetti diversi dai Comuni sottoscrittori e i residui oneri netti da ripartire tra i suddetti Comuni, come già indicato al precedente articolo.
L'onere netto viene suddiviso tra i diversi Comuni sottoscrittori applicando i seguenti criteri anche combinati:
1. riparto in base alla popolazione residente o ad altri indici demografici
2. riparto in base all'utilizzo del servizio (numero e tipologia degli utenti residenti nei diversi Comuni).
Ciascun Comune concorre al finanziamento di tutti i costi diretti relativi alle unità di offerta in rapporto alle quali ha aderito al progetto di gestione associata.
Gli oneri generali di cui all'art 18, connessi all'esercizio delle funzioni di programmazione, coordinamento e gestione del sistema associato, sono invece ripartiti tra tutti i Comuni aderenti alla convenzione, indipendentemente dal numero e dal tipo di unità di offerta di cui ciascun singolo Comune fruisce.
Art. 29 - Tempi e modalità di pagamento
In linea generale si prevede che gli atti di impegno siano approvati dai Comuni sottoscrittori e trasmessi al Comune capofila entro il 31 dicembre dell'anno precedente all'esercizio per cui sono assunti.
Il versamento delle quote avviene - in un'unica soluzione - entro il 31 marzo dell'anno di esercizio.
Art. 30 - Norma transitoria
Le norme riportate al precedente articolo sono riferite al periodo di gestione a regime delle attività delegate.
Limitatamente al primo anno di esercizio, il Comune capofila si riserva di indicare tempi e modalità di pagamento difformi da quelle colà descritte, e ciò nella misura in cui i tempi tecnici necessari per la ratifica degli atti da parte dei Comuni sottoscrittori determinino variazioni rispetto allo schema previsto per il periodo di gestione a regime.
TITOLO VII
VERIFICHE E RENDICONTAZIONI
Art. 31 - Rendicontazioni economico-finanziarie periodiche
Al termine dell'esercizio annuale il Comune capofila presenta il rendiconto economico-finanziario delle gestioni associate. Tale rendiconto riporta gli oneri effettivamente sostenuti nel periodo di riferimento, raggruppati secondo il medesimo schema adottato per la formazione dei Preventivi di gestione annuali.
Il rendiconto è elaborato dal Comune capofila e sottoposto alla GIUNTA ESECUTIVA PER LE POLITICHE SOCIALI INTERCOMUNALI, che provvede alla elaborazione della relazione di accompagnamento e che si cura di presentare al CONSIGLIO INTERCOMUNALE PER LE POLITICHE SOCIALI tutta la documentazione necessaria ad assicurare la più esauriente, completa e trasparente informativa a vantaggio di tutti i Comuni sottoscrittori.
Il CONSIGLIO INTERCOMUNALE PER LE POLITICHE SOCIALI esamina i rendiconti annuali e le relazioni di accompagnamento e provvede all'approvazione.
Nel caso in cui dal raffronto tra il preventivo ed il rendiconto di gestione emergano differenze, si provvede ai necessari conguagli.
Oltre al consuntivo annuale, il Comune capofila provvede alla stesura dei preconsuntivi necessari per l'esecuzione degli eventuali assestamenti di bilancio, ai sensi di quanto disposto dal d. leg.vo 77/95.
Il Comune capofila, inoltre, provvede alla predisposizione di idonea reportistica finalizzata al controllo di gestione, sulla base delle specifiche determinate dal CONSIGLIO INTERCOMUNALE PER LE POLITICHE SOCIALI.
Art. 32 - Avanzi di gestione
Eventuali avanzi di gestione debbono essere evidenziati nella rendicontazione. Tali avanzi debbono essere vincolati in termini di destinazione al finanziamento dei servizi per la cui gestione si è provveduto allo stanziamento.
Alla scadenza della convenzione, eventuali avanzi sono ripartiti tra i Comuni sottoscrittori, in rapporto ai medesimi criteri applicati per la determinazione delle quote di finanziamento dei servizi.
Art 33 - Rinvio ad atti regolamentari successivi
Allo scopo di meglio precisare gli aspetti di organizzazione dei servizi delegati, il CONSIGLIO INTERCOMUNALE PER LE POLITICHE SOCIALI può proporre riforme ed integrazione dei regolamenti interni di funzionamento dei servizi, nel rispetto delle linee guida e degli indirizzi contenuti negli statuti di riferimento.
La stesura dei testi di riforma e delle integrazioni ai regolamenti è delegata alla GIUNTA ESECUTIVA PER LE POLITICHE SOCIALI INTERCOMUNALI, che è tenuta a recepire le indicazioni e gli indirizzi del CONSIGLIO INTERCOMUNALE.
L'approvazione dei testi di riforma e delle integrazioni è di esclusiva competenza del CONSIGLIO INTERCOMUNALE PER LE POLITICHE SOCIALI.