Condizioni di pagamento e fornitura Italia
Condizioni di pagamento e fornitura Italia
1. Validità
1.1 Le nostre condizioni di pagamento e fornitura (di seguito: CGC Condizioni generali di contratto) valgono esclusivamente nei rapporti commerciali con imprenditori ai sensi dell’articolo 14 BGB (codice civile tedesco. N.d.t.), persone giuridiche di diritto pubblico oppure fondi speciali pubblici.
1.2 Per quanto non sia espressamente stabilita una disposizione contrattuale diversa, nell’ambito del rapporto contrattuale valgono le nostre CGC. Altre regole, in particolare le condizioni generali di contratto dell’acquirente, non diventano parte del contratto, anche se non ci siamo espressamente opposti.
1.3 Le nostre CGC valgono per tutte le prestazioni, nell’ambito di rapporti commerciali in corso anche per prestazioni future, anche se esse non vengono più espressamente concordate.
1.4 Per quanto nel contratto individuale non sia concordato diversamente, le nostre offerte non sono vincolanti e un contratto si perfeziona solamente con la nostra conferma d’ordine scritta. Il volume di fornitura viene identificato in modo definitivo dalla nostra conferma d’ordine scritta con allegati. Accordi paralleli e modifiche richiedono la nostra conferma scritta, a meno che il nostro dipendente abbia potere di stipula dell’accordo parallelo o della modifica.
2. Mezzi di supporto alla vendita
2.1 I mezzi di sussidio alla vendita e alla presentazione gratuitamente messi a disposizione dell’acquirente restano nostra proprietà e ne possiamo richiedere la restituzione in qualsiasi momento.
2.2 Durante l’uso dei mezzi di sussidio alla vendita e alla presentazione da parte dell’acquirente ogni rischio a ciò connesso passa in capo all’acquirente. Egli si impegna a corredare i mezzi di sussidio alla vendita e alla presentazione solamente con i nostri prodotti e a risarcire danni o perdite a lui riconducibili.
2.3 In linea di principio l’acquirente è libero di stabilire i prezzi all’utente finale per la vendita di prodotti Lamy.
3. Fornitura
3.1 Gli impegni di fornitura sono sottoposti alla riserva del corretto e tempestivo approvvigionamento proprio, a meno che l’approvvigionamento proprio non corretto o non tempestivo sia da imputare a noi stessi.
3.2 In caso di forza maggiore o altro impedimento esterno al di fuori della nostra possibilità di intervento, p. es.: interruzione del lavoro, sciopero, serrata, divieti statali, difficoltà di trasporto o di approvvigionamento energetico, disturbi di servizio ecc., i periodi e i termini slittano in modo corrispondente ai loro effetti.
3.3 Con la consegna della merce al vettore il rischio passa in capo all’acquirente. Questo vale anche per forniture franche di porto.
3.4 Qualora l’acquirente non ritiri una merce a lui fornita o messa a sua disposizione come da accordi, possiamo concedergli un termine addizionale di 2 settimane, allo scadere delle quali siamo autorizzati a recedere dal contratto e/o a pretendere il risarcimento dei danni. Possiamo chiedere il 15 % del prezzo d’acquisto come indennizzo forfettario per danni, senza pregiudizio della possibilità di far valere un danno maggiore da dimostrare.
Per il settore mezzi di commercializzazione Promotion Products vale:
3.5 Ci riserviamo il diritto di una fornitura maggiore o minore (solo per prodotti con personalizzazione promozionale) del 10% con riguardo alle comuni tolleranze di produzione.
4. Accettazione delle merci
4.1 L’acquirente è tenuto ad accettare la merce, anche se essa presenta vizi non essenziali. L’acquirente è tenuto a controllare la merce immediatamente dopo la consegna e a segnalarci eventuali vizi immediatamente e per iscritto. Eventuali reclami devono essere annotati sulla bolla di consegna, che l’acquirente deve trasmettere per fax immediatamente a noi. Peraltro l’obbligo di esame e reclamo dell’acquirente è regolato dall’articolo 377 HGB (codice commerciale tedesco. N.d.t.). In caso di grandi quantitativi in qualità analoga tutto il lotto fornito può essere respinto come non conforme solo se i vizi sono stati identificati per mezzo di un rappresentativo e riconosciuto sistema di controllo a campione.
4.2 Sono ammesse forniture parziali.
4.3 Una fornitura è da considerare come compiuta se l’oggetto della prestazione risponde alle condizioni del contratto, oppure, qualora la prestazione venga ritardata ovvero resa impossibile dall’acquirente, quando da parte nostra viene segnalata la disponibilità all’erogazione della prestazione.
5. Condizioni di pagamento
5.1 Le nostre fatture scadono al pagamento senza sconti entro e non oltre i 60 giorni alla fine del mese.
5.2 A condizione che non vi siano altre nostre fatture scadute e non ancora pagate, in presenza di pagamento entro 21 giorni dalla ricezione della fattura concediamo uno sconto del 2 % dell’importo netto di fattura.
5.3 I pagamenti a noi devono essere effettuati al netto da spese e oneri.
5.4 Per il rispetto dei termini di cui ai punti 5.1 e 5.2 fa fede la data di ricevimento del pagamento presso di noi.
5.5 In caso di ritardo del pagamento valgono le prescrizioni di legge. Inoltre tutte le fatture già emesse (incluse quelle per cui il pagamento deve essere fatto in una data specifica) scadono immediatamente al pagamento.
5.6 I pagamenti devono essere resi esclusivamente a noi. Rappresentanti e dipendenti del servizio esterno non sono autorizzati all’incasso.
5.7 L’acquirente non ha diritto di ritenzione, a meno che la richiesta opposta, sulla quale poggia il diritto di ritenzione, non sia constatata in modo giuridicamente valido o da noi riconosciuta. In questo caso il diritto di ritenzione scade dopo un mese dall’annuncio dell’esercizio di tale diritto da parte dell’acquirente.
5.8 Il conguaglio è ammesso solo con diritti da noi riconosciuti o constatati in modo giuridicamente valido.
5.9 Se l’acquirente entra in mora siamo autorizzati, allo scadere di 2 settimane senza esito, a dichiarare scadute tutte le nostre richieste.
5.10 Se dopo la stipula del contratto diviene evidente che il pagamento è pregiudicato dalla mancanza di capacità dell’acquirente, ci spettano i diritti di cui all’articolo 321 BGB (eccezione d’insicurezza). In tal caso siamo anche autorizzati a dichiarare scadute tutte le richieste non prescritte derivanti dal rapporto commerciale in corso con l’acquirente. Peraltro l’eccezione d’incertezza si estende a tutte le ulteriori forniture di merci e servizi previste nell’ambito del rapporto commerciale con l’acquirente.
6. Spedizione
Per il settore del commercio specializzato vale:
i nostri prezzi valgono franco fabbrica. In caso di spedizioni con un valore netto delle merci a partire da 200,- € la spedizione è esente da spese di spedizione e imballaggio. In caso di spedizioni con un valore netto delle merci inferiore a 200,- € si addebita un forfait di 12,- € per spese di spedizione. Non si effettuano spedizioni per un valore netto delle merci inferiore a 100,- €. Da ciò sono eccettuati gli incarichi con incisioni che vengono spediti dietro addebito di un forfait di 12,- € per spese di spedizione. Spese di trasporto addizionali e diritti di consegna
sono sempre a carico dell’acquirente. Se il committente esige la spedizione come collo celere, il sovrapprezzo rispetto alla spedizione normale è a suo carico.
Per il settore mezzi di commercializzazione Promotion Products vale:
i nostri prezzi valgono franco stabilimento. Per spese di spedizione, assicurazione e imballaggio addebitiamo 10,-€ per spedizione.
7. Riserva di proprietà
7.1 Tutta la merce consegnata rimane di nostra proprietà fino al completo pagamento del prezzo d’acquisto.
7.2 La riserva di proprietà vale anche per tutti i diritti a noi spettanti dal rapporto commerciale complessivo con l’acquirente, indipendentemente dal titolo giuridico sul quale si basano.
7.3 L’inserimento di singoli diritti in una fattura corrente, come anche il calcolo di un saldo e il suo riconoscimento, non pregiudicano la riserva di proprietà.
7.4 Siamo autorizzati a pretendere la restituzione di tutta la merce soggetta a riserva di proprietà già dal momento del ritardo di un pagamento. L’acquirente si impegna a consegnarci la merce alla nostra prima richiesta. Il richiamo della merce oggetto dell’acquisto da parte nostra costituisce anche recesso dal contratto. Su nostro desiderio l’acquirente ci concede in qualsiasi momento, entro i normali orari di apertura al pubblico, l’accesso incondizionato agli oggetti da
noi forniti rinunciando a far valere l’eccezione dell’impossessamento indebito e del suo diritto di inviolabilità del domicilio, per procedere al ritiro di tutti gli oggetti da noi forniti L’acquirente sopporta tutte le spese che ci sorgono in relazione al recupero della merce.
7.5 Dopo la riappropriazione della merce oggetto dell’acquisto siamo autorizzati a valorizzarla e il ricavato della vendita deve essere accreditato sui debiti dell’acquirente, previa detrazione di commisurate spese di recupero e valorizzazione.
7.6 L’acquirente si impegna a conservare con cura la merce oggetto del diritto di riserva di proprietà e di assicurarla, a sue spese, contro danneggiamenti, distruzione, scomparsa o decadimento in modo corrispondente al suo valore a nuovo.
7.7 In presenza di una gestione ordinaria dell’attività l’acquirente è autorizzato a proseguire con la vendita della merce. Non gli è permessa la cessione in garanzia o costituzione in pegno degli oggetti. Per il caso della rivendita l’acquirente ci cede sin d’ora il diritto a lui spettante nei confronti dei suoi acquirenti per l’importo di tale diritto, senza che sia necessaria una dichiarazione di cessione ulteriore o espressa. Con la presente accettiamo la cessione. L’acquirente resta autorizzato al recupero del credito anche dopo la cessione. Il nostro diritto di procedere personalmente al recupero del credito resta intatto. Ci impegniamo però a non procedere da noi stessi al recupero del credito purché l’acquirente adempia ai suoi obblighi di pagamento per mezzo dei ricavi, non entri in mora con i suoi pagamenti e in particolare non presenti richiesta di apertura di una procedura di insolvenza o non vi sia blocco dei pagamenti. Se ciò, invece, dovesse essere il caso, su nostra richiesta, l’acquirente renderà nota la cessione a terzi e ci consegnerà la necessaria documentazione e le informazioni per far valere tale diritto. Peraltro l’acquirente è conservatore in nostro nome del denaro incassato. Libereremo le garanzie in nostro possesso nella misura in cui il loro valore superi complessivamente gli importi dei diritti da garantire di oltre il 20 %. La scelta delle garanzie da liberare spetta a noi.
8. Garanzia
8.1 Se i presupposti della garanzia sono adempiuti, forniamo a nuovo oppure miglioriamo la merce fornita.
8.2 La riserva di proprietà (punto 7) vale anche per le parti sostituite nella procedura di sostituzione.
8.3 L’acquirente ci deve concedere un termine commisurato e l’opportunità di procedere con la miglioria della fornitura, altrimenti siamo esentati dalla responsabilità e dalla garanzia per le conseguenze che ne derivano.
8.4 Se il reclamo è fondato sopporteremo le spese immediate della miglioria ovvero, nel caso della fornitura in sostituzione, il costo del pezzo in sostituzione e le relative spese di spedizione. Per luoghi di fornitura fuori dal territorio nazionale della Repubblica federale tedesca le spese complessivamente da sopportare sono limitate all’importo dell’ordine.
8.5 Nel caso di concorso colposo nella formazione del vizio da parte dell’acquirente, in particolare nel caso del mancato adempimento del suo obbligo di prevenzione e riduzione dei danni, dopo l’intervento di miglioria, abbiamo un diritto di risarcimento del danno proporzionale al concorso dell’acquirente nella formazione del vizio.
8.6 A sua discrezione l’acquirente ha il diritto di recedere dal contratto se – tenendo conto dei casi di eccezione previsti dalla legge – ci è stato concesso un adeguato termine per
l’adempimento successivo ed esso è trascorso senza esito. Se non sussiste nessun difetto essenziale, all’acquirente spetta solamente un diritto di riduzione del prezzo.
8.7 Per quanto non sia concordato diversamente, i diritti dell’acquirente, a esso spettanti nei nostri confronti in occasione e in relazione alla fornitura della merce, per qualsiasi ragione giuridica, vanno in prescrizione dopo un (1) anno dalla consegna.
9. Responsabilità
9.1 Rispondiamo, anche in caso di danni dovuti alla violazione di obblighi durante le trattative contrattuali, indipendentemente dalla ragione giuridica – in particolare anche per danni non sorti sull’oggetto della fornitura stesso – solo in caso di premeditazione, violazione colposa di obblighi contrattuali essenziali, negligenza grave degli organi o degli impiegati dirigenti, lesione colposa della vita, del corpo, della salute, di reticenza dolosa di vizi, garanzie di assenza di vizi, vizi, per quanto si sia tenuti a rispondervi secondo la legge sulla responsabilità civile del prodotto.
9.2 In caso di violazione di obblighi contrattuali essenziali rispondiamo anche in caso di negligenza grave di dipendenti non dirigenti e di negligenza lieve. In caso di negligenza lieve la responsabilità è limitata al danno tipico del contratto, ragionevolmente prevedibile. Obblighi contrattuali essenziali ai sensi di cui sopra sono dati se l’esclusione dalla responsabilità si riferisce a un obbligo il cui raggiungimento è presupposto dell’esecuzione regolare del contratto e sul cui adempimento l’acquirente può fare regolare affidamento.
9.3 È esclusa un’ulteriore responsabilità, per qualsiasi ragione, in particolare anche riguardo il risarcimento di danni non sorti sull’oggetto della fornitura.
9.4 Non rispondiamo di conseguenze di vizi per i quali la garanzia è esclusa.
10. Resa di merci
10.1 La spedizione in restituzione di merci, senza che sussistano diritti di garanzia, è ammessa solo in presenza del nostro previo consenso scritto, altrimenti possiamo rifiutare l’accettazione.
10.2 In caso di spedizione in restituzione approvata siamo autorizzati a detrarre le spese di eventuali riparazioni e di ripristino della presentazione, come anche un diritto di gestione del 10%, dall’importo da accreditare originariamente calcolato. Sono esclusi dalla sostituzione e dall’accredito i prodotti Lamy non presenti nel listino prezzi al momento della loro restituzione.
11. Uso del marchio LAMY
11.1 Siamo titolari del segno dell’impresa "LAMY". La parola "LAMY" e la scritta "LAMY" sono marchi registrati di LAMY. I nomi dei prodotti LAMY sono prevalentemente marchi registrati di LAMY. L’acquirente non è autorizzato a usare il marchio "LAMY" o la scritta "LAMY" per altri scopi che per contrassegnare i prodotti originali LAMY a lui forniti oppure a far registrare tale marchio a suo nome.
11.2 All’acquirente è proibito ogni altro uso, in particolare l’impiego di "Lamy" o "LAMY" come parte della sua ditta, come contrassegno della sua attività economica, per la registrazione di un dominio web, come indirizzo internet o parte di un indirizzo internet, l’uso del segno distintivo
per contrassegnare propri prodotti o prodotti di terzi, la loro presentazione o imballaggio, oppure l’uso di un segno distintivo simile o identico.
11.3 Non tollereremo la violazione del diritto di marchio e segno distintivo e ci riserviamo di interrompere immediatamente il rapporto commerciale con l’acquirente. Inoltre in tali casi avvieremo tutti i necessari passi giuridici e le misure per perseguire la violazione giuridica o per farla perseguire per legge. In tali casi siamo autorizzati a pretendere il risarcimento del danno dall’acquirente secondo le disposizioni di legge, le quali comprendono anche le spese legali. In presenza di atti penalmente rilevanti dell’acquirente si presenterà denuncia penale.
12. Partner di vendita approvati
12.1 Forniamo il nostro assortimento per rivenditori specializzati solo a partner della distribuzione che adempiano ai requisiti qualitativi di cui al punto 13 (distribuzione selettiva).
12.2 La rivendita attiva di prodotti Lamy da parte dei partner della distribuzione a rivenditori commerciali allo scopo della rivendita è ammessa solamente se questi adempiono a loro volta ai requisiti qualitativi di cui al punto 13 e vengono approvvigionati da noi. Il partner della distribuzione può accertarsi presso di noi se un rivenditore adempie a tali requisiti.
12.3 Il partner della distribuzione si impegna alla promozione attiva delle vendite, in particolare egli supporterà al meglio la vendita dei prodotti Lamy per mezzo di una comunicazione attiva del marchio e di una corrispondente presentazione all’interno dello spazio di vendita stazionario.
13. Requisiti qualitativi ai partner della distribuzione
13.1 Il partner della distribuzione acquista i prodotti Lamy a nome e fattura propri a scopi commerciali.
13.2 Se il partner commerciale ha un negozio stazionario (negozio), i prodotti Lamy devono essere presentate in profondità e l'ampiezza della gamma appropriata durante l'orario lavorativo locali in conformità alle seguenti norme.
13.3 Gli utensili per la scrittura devono poter essere provati su carta comunemente reperibile in commercio. A seconda del gruppo target ovvero dell’orientamento del punto di vendita (scuola, ufficio ecc.) deve anche essere proposto un adeguato assortimento di prodotti complementari, indipendentemente dal fatto che il punto vendita si limiti a uno o più gruppi target (negozio specializzato in materiali per la scuola, per l’ufficio o simili) o che si tratti di un reparto specializzato all’interno di un centro commerciale.
13.4 La sezione dell’assortimento di prodotti Lamy (Signature Writing, Modern Writing, Young Writing ecc.), come dal catalogo aggiornato, deve essere predisposta a magazzino in quantitativi comunemente necessari (all’incirca nel fabbisogno di 14 giorni con richiesta normale).
13.5 Il partner della distribuzione dispone di personale esperto e formato per la vendita dei prodotti Lamy con ampie conoscenze della gamma di offerta del marchio LAMY e dei principali dati relativi al prodotto e all’azienda. Il partner della distribuzione assicura che perlomeno uno di tali dipendenti sia continuamente a disposizione come interlocutore della clientela durante l’orario di apertura dell’esercizio.
13.6 Durante il comune orario di apertura degli esercizi il partner della distribuzione deve tenere aperto il punto vendita al dettaglio.
14. Commercio via internet
14.1 Il partner della distribuzione è autorizzato a vendere prodotti Lamy, oltre che nella vendita stazionaria, tramite vendita online.
14.2 Nel caso di una commercializzazione online il partner della distribuzione garantisce il rispetto di tutte le disposizioni di legge, in particolare quelle riguardanti il commercio elettronico, la concorrenza leale, i contratti di vendita a distanza, i contratti di credito ai consumatori, la tutela dei dati e l’obbligo di indicazione dei dati aziendali, nonché le condizioni generali di contratto e i servizi a distanza.
14.3 Per creare una comparabilità del commercio online con le vendite stazionarie e al fine di garantire gli interessi dei clienti finali, il partner della distribuzione si impegna altresì a:
14.3.1 progettare le vendite online in modo tale che corrispondano alle vendite tramite un negozio stazionario e all'immagine del marchio LAMY. Ciò comprende:
14.3.1.1 predisporre una consulenza telefonica sul prodotto di alto livello e assicurare una risposta immediata a quesiti posti via email, che devono ricevere riscontro entro un giorno dalla ricezione;
14.3.1.2 assicurare una capacità di fornitura immediata per l’offerta online, in modo che i tempi di fornitura dei prodotti distribuiti online non superino i tempi di fornitura dei prodotti distribuiti nel commercio stazionario;
14.3.1.3 non presentare i prodotti contrattuali insieme ad altre merci, in particolare a prodotti "no-name” o a prodotti di livello qualitativo inferiore (p. es.: che abbiano ottenuto un risultato inferiore a "sufficiente” nel test di riviste di tutela dei consumatori) all’interno dello stesso sito web. Inoltre, nella presentazione dei prodotti Lamy sul sito web del partner della distribuzione, nell’interesse di una chiara gestione dei marchi, deve esservi una netta separazione rispetto ai prodotti di altri marchi (prodotti in concorrenza). Per l’illustrazione dei prodotti devono essere impiegate le immagini messe a disposizione da "Lamy online" nella LAMY Mediabase o almeno immagini equivalenti;
14.3.1.4 non registrare e/o utilizzare un dominio internet che contenga il marchio "LAMY" (interamente o parzialmente) o varianti di esso. Ciò vale anche per nomi che siano simili a "LAMY" e/o che violino i nostri diritti di marchio, a meno che noi abbiamo previamente dato la nostra approvazione (consenso);
14.3.1.6 assicurare la massima funzionalità del sito web e una rapida rappresentazione della pagina.
14.4 Al partner della distribuzione è permessa la vendita dei prodotti Lamy tramite siti web di terzi per quanto essi adempiano ai requisiti del commercio online come stabiliti nel catalogo criteri di cui sopra. La vendita tramite piattaforme di vendita all’incanto in internet (come eBay), in particolare nella forma di “vendite all’asta” o altre offerte immediate (“acquista subito”), allo stato attuale dell’impostazione di questi formati, non adempie ai criteri di cui sopra. In particolare i prodotti non vengono presentati nel contesto della gamma complessiva di prodotto.
15. Disposizioni generali
15.1 Il partner della distribuzione si impegna a dare immediatamente informazioni, su nostra richiesta, sui fatturati da lui realizzati nelle vendite stazionarie (punto 14.3) e di documentarle con prove idonee (documentazione ordini, ecc.).
15.2 Possiamo interrompere le forniture per giusta causa. In particolare sono giuste cause i seguenti casi:
15.2.1 una delle parti richiede l’apertura di una procedura di insolvenza e/o lo svolgimento di una procedura di insolvenza viene rifiutato per mancanza di massa;
15.2.2 forniture a terzi effettuate in violazione alle disposizioni del presente contratto;
15.2.3 violazione di obblighi contrattuali in modo continuato e/o ripetuto, in particolare quelli di cui ai punti 13 e 14, nonostante la previa diffida con congruo termine;
15.2.4 mancato raggiungimento dei quantitativi minimi di acquisto di cui al punto 14.3.
15.3 L’interruzione delle forniture non pregiudica l’efficacia di tutti gli altri negozi giuridici, in particolare l’efficacia di ordinazioni di merci confermate.
15.4 Memorizziamo i dati personali nel rispetto delle disposizioni di legge.
15.5 Qualora singole disposizioni delle CGC dovessero essere inefficaci, ciò non incide sulle rimanenti.
15.6 Il foro competente per tutte le controversie risultanti dal rapporto contrattuale è quello della sede principale di LAMY. LAMY si riserva il diritto di citare presso il foro competente del cliente.
15.7 Vale l’ordinamento della Repubblica federale tedesca con esclusione del CISG.
X. Xxxxx Xxxx XxxX X-00000 Xxxxxxxxxx
Heidelberg, Marzo 2021