ASST FATEBENEFRATELLI SACCO
Contratto n.
ASST FATEBENEFRATELLI SACCO
MILANO
CONTRATTO PER SCRITTURA PRIVATA
l’ASST Fatebenefratelli Sacco di Milano, Via G.B. Xxxxxx, 74 (l’Utilizzatore) rappresentata dalla Dott.ssa Xxxxxxxxx Xxxxx Xxxxxxxxxx Xxxxx per delega del Direttore Generale, nella sua qualità di Direttore della UOC Provveditorato Economato dell’ASST medesima, giusta deliberazione n. 47 del 18.01.2021, domiciliata per carica in Xxxxxx, Xxx X.X. Xxxxxx 00,
E
l’impresa , con sede legale in , C.F. , P.I.
, legalmente rappresentata da , nato/a a , il (C.I. n.
), in qualità di , incaricato/a alla stipula del contratto relativo all’affidamento in noleggio di apparecchiature biomediche, (LOTTO ), occorrenti alla UOC Oculistica dell’ASST Fatebenefratelli Sacco di Milano.
PREMESSO
- che con deliberazione del Direttore Generale n. , del , dell’ ASST Fatebenefratelli Sacco, è stato aggiudicato l’appalto per la fornitura in noleggio di apparecchiature biomediche occorrenti alla UOC Oculistica, (LOTTO ), per le necessità dell’ASST, a favore dell’impresa , con sede legale e domicilio fiscale in
, Via , per un periodo di 60 (sessanta) mesi prorogabile di ulteriori 6 (sei) mesi;
- che con deliberazione del Direttore Generale dell’ASST Fatebenefratelli Sacco, sopra richiamata, è stata stabilita la decorrenza del contratto, a partire dal , con scadenza al ;
- che l'Impresa ha prodotto idonea garanzia fideiussoria per cauzione definitiva stipulata in data
, con validità fino al , estesa fino al , con appendice n. , rilasciata da , polizza n.
, per la fornitura discendente dall’aggiudicazione disposta con deliberazione n. , ritenuta idonea dall’ASST;
- che l’Impresa ha prodotto idonea polizza assicurativa per Responsabilità Civile n. , rilasciata dalla compagnia ;
- che dall’ASST Fatebenefratelli Sacco sono stati acquisiti tutti i documenti necessari alla gestione di che trattasi da parte dell’impresa;
- che la vigente normativa prevede la stipula di un contratto mediante atto pubblico notarile, o mediante forma pubblica amministrativa a cura dell'ufficiale rogante dell'amministrazione aggiudicatrice, ovvero mediante scrittura privata, nonché in forma elettronica secondo le norme vigenti per ciascuna stazione appaltante;
- che può pertanto procedersi alla stipula del contratto di appalto.
Tutto ciò premesso, da formare parte integrante del presente contratto,
SI CONVIENE E SI STIPULA
Quanto segue:
Articolo 1
(Definizione dei contraenti)
Nel contesto del presente contratto, l’ASST Fatebenefratelli Sacco di Milano è indicata con la parola “Amministrazione”, rappresentata nei modi prescritti dalle norme in vigore, il contraente è indicato con la parola “impresa”, rappresentata legalmente come in epigrafe, giusta la seguente documentazione allegata al presente contratto.
Articolo 2
(Norme regolatrici dell’appalto)
L’appalto deve essere eseguito con l’osservanza dei patti, oneri e condizioni previsti:
- dal capitolato speciale allegato al presente contratto (Allegato n. 1), dal disciplinare di gara, relativi allegati, eventuali chiarimenti di gara sottoscritti dall’impresa in corso di procedura;
- dal presente contratto;
- dall’offerta di gara economica del allegata al presente contratto (Allegato 2);
- dall’offerta tecnica tecnica presentata dall’impresa in sede di gara (depositata agli atti d’ufficio);
- dalla legge e dal regolamento sull’amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato;
- dalle disposizioni contenute nella vigente normativa nazionale e comunitaria in materia di appalti pubblici di servizi;
- dal codice civile e dalle altre disposizioni normative in materia di contratti di diritto privato, per quanto non regolato dalle clausole e dalle disposizioni degli atti sopra richiamati.
Articolo 3
(Oggetto del contratto)
Forma oggetto del presente contratto la fornitura in noleggio di apparecchiature biomediche occorrenti alla
UOC Oculistica dell’ASST Fatebenefratelli Sacco, per il periodo dal al .
Articolo 4
(Durata del contratto)
Per la fornitura in noleggio di apparecchiature biomediche occorrenti alla UOC Oculistica, di cui alla deliberazione n. del , la durata è fissata in 60 (sessanta) mesi decorrenti dal al
.
L’azienda Committente si riserva la possibilità di ripetizione del contratto alla scadenza, per ulteriori 6 (sei)
mesi, previa comunicazione all’aggiudicatario della volontà di avvalersi della predetta facoltà.
Articolo 5
(Prezzo contrattuale)
Per la fornitura oggetto dell’appalto l’Amministrazione corrisponderà all’Impresa i corrispettivi offerti in sede gara (offerta del - Allegato n. 2) .
L’importo complessivo del presente contratto risulta pari a Euro , oltre Euro per IVA al 22%, complessivamente pari a Euro IVA compresa, da corrispondere all’Impresa.
Articolo 6
(Variazioni del prezzo)
I prezzi di aggiudicazione rimarranno fissi ed invariati per tutta la durata contrattuale. Dal secondo anno sarà eventualmente riconosciuta, su richiesta dell’Impresa ed in contraddittorio, una revisione prezzi basandosi esclusivamente sugli elementi valutativi certi indicati all’art. 106 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii..
In assenza dei suddetti elementi valutativi, per il calcolo del compenso revisionale si utilizzeranno gli indici ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati, pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.
Tale revisione riguarderà il 50% del fatturato complessivo dell’anno di competenza per il quale si applicherà la revisione prezzi. Pertanto il terzo anno si applicherà la revisione prezzi per il secondo anno e così via per tutta la durata contrattuale.
Eventuali aggiornamenti dei prezzi dovranno essere comunque concordati con l’ASST e verranno disciplinati ai sensi di quanto previsto dall’art. 106 del X.X.xx. n. 50 del 18 aprile 2016.
Articolo 7
(Vicende soggeFve dell’esecutore del contratto)
Per le vicende soggettive dell’esecutore del contratto, si applica l’art. 106 del D.Lgs. 50/2016.
Articolo 8
(Subappalto)
Per il subappalto si applica l’articolo 105 del D.Lgs. 50/2016.
Articolo 9
(Norma di contratto T&T per la trasparenza e tracciabilità)
1 – Obblighi dell'Aggiudicatario e delle filiere dei subcontraenti
L'Aggiudicatario del Contratto ed i subcontraenti, a qualunque titolo coinvolti nella esecuzione del contratto, sono tenuti al rispetto della presente norma. Al fine di garantire la tracciabilità e la trasparenza della esecuzione del contratto, l'Aggiudicatario ed i subcontraenti, sono tenuti, nei modi e tempi di seguito specificati, a trasmettere alla Amministrazione aggiudicatrice, per ogni subcontratto affidato, le informazioni di cui al comma 2 dell'articolo 105 del D. Lgs 50/2016, quelle di cui al comma 1 dell'articolo 3 della legge 136/2010 e quelle di cui all'articolo 17 della legge 55/1990.
2 – Verifiche dell'Amministrazione aggiudicatrice
L'Amministrazione aggiudicatrice, l'operatore economico Aggiudicatario e gli operatori economici coinvolti a qualsiasi livello della filiera dei subcontratti, sono tenuti al pieno rispetto di quanto previsto dal comma 9 dell'articolo 3 della legge n. 136/2010.
Nell'affidamento in qualunque forma dei subcontratti, a qualsiasi livello della filiera, il rispetto della norma è attuato con la trascrizione della presente NORMA DI CONTRATTO T&T nel subcontratto o con il suo richiamo esplicito da parte dell'Affidatario. L'Amministrazione aggiudicatrice si riserva, in modi e tempi autonomamente definiti, di esercitare le verifiche previste sia nei subcontratti affidati dall'Aggiudicatario che in quelli affidati da altri operatori economici a qualsiasi livello della filiera dei subcontratti.
3 – Informazioni da inserire nella scheda T&T
Il soggetto abilitato ad operare sulla piattaforma T&T mediante autenticazione tramite SPID e/o CNS è l’aggiudicatario. Tale autenticazione permette di identificare univocamente il soggetto. L’obbligo di raccogliere i dati riferiti a ciascun subcontratto mediante la compilazione della scheda T&T (rinvenibile in piattaforma) è in capo all’aggiudicatario. Altre eventuali informazioni di chiarimento o integrative di quelle comunicate potranno essere richieste dall'Amministrazione aggiudicatrice all'Affidante o all'Affidatario del subcontratto a qualsiasi livello della filiera dei subcontratti.
4 – Tempi e Modalità di trasmissione
La compilazione della scheda T&T a cura dell’Aggiudicatario avviene contestualmente con la trasmissione alla SA della documentazione relativa ai subcontratti (per finalità autorizzativa o di mera comunicazione). La pubblicazione della scheda sulla piattaforma avviene a seguito di validazione da parte del RUP, in esito all’istruttoria compiuta.
5 - Sanzioni e penali
A norma di quanto previsto dall’art. 3 comma 9 della Legge n. 136/10, la mancata previsione – all’interno di qualsiasi tipologia di Subcontratto – della clausola con la quale Affidante e Affidatario assumono gli obblighi della tracciabilità dei flussi finanziari rende il subcontratto nullo. La mancata compilazione della SCHEDA T&T da parte dell’Aggiudicatario, è causa ostativa all’ingresso in cantiere del Subcontraente. È equiparato al caso dell’omessa trasmissione della SCHEDA T&T quello della trasmissione all’Amministrazione di informazioni non corrispondenti al vero. In tal caso l’Amministrazione si riserva di darne notizia alle autorità competenti. Nel caso l'Amministrazione accerti che la presente norma non sia stata esplicitamente richiamata o trascritta in un subcontratto, ferma restando, ai sensi del comma 9, articolo 3 della legge 136/2010, la sua nullità, l'Affidante del subcontratto è sottoposto al pagamento di una penale pari al 10% del valore del subcontratto affidato, e comunque non inferiore a 500 euro.
Nel caso l'Amministrazione accerti un ritardato invio della SCHEDA T&T, l'Affidante e l'Affidatario saranno ciascuno tenuti a pagare una penale pari all’ 1 per mille del valore del subcontratto per ogni giorno di ritardo, fino alla concorrenza del 5% del subcontratto stesso.
Nel caso l'Amministrazione aggiudicatrice accerti che la SCHEDA T&T contiene informazioni che non corrispondono al vero, oltre alla trasmissione della notizia alle competenti Autorità, si riserva il diritto di applicare nei confronti dell'Affidante e dell'Affidatario una penale ciascuno, da un minimo del 5% ad un massimo del 10% del 18 subcontratto in relazione alla gravità della non correttezza delle informazioni fornite.
Articolo 10
(Richiesta informazioni antimafia)
Il presente contratto si stipula, ferme restando le verifiche dell’informazione antimafia, ai sensi dell’art. 84 del D.Lgs. 159/2011, pertanto i contributi, i finanziamenti, le agevolazioni e le altre erogazioni verranno corrisposti sotto condizione risolutiva; i soggetti di cui all’ art. 83, commi 1 e 2, revocano le autorizzazioni e le concessioni o recedono dai contratti, fatto salvo il pagamento del valore delle opere già eseguite e il rimborso delle spese sostenute per l’esecuzione del rimanente, nei limiti delle utilità conseguite. La revoca e il recesso si applicano anche quando gli elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa siano accertati successivamente alla stipula del contratto, alla concessione dei lavori o all’autorizzazione del subcontratto.
Articolo 11
(Risoluzione del contratto)
Nel caso in cui la competenza della gestione della fornitura disciplinata dal presente contratto diventasse, in tutto o in parte, durante il periodo di vigenza, di altre Aziende od Enti per effetto di eventuali riforme del Servizio Sanitario Nazionale e/o Regionale, sarà facoltà dell’Amministrazione subentrante risolvere il contratto o dare continuità allo stesso. Nel caso di parziale trasferimento di gestione del contratto ad altra Amministrazione, ancorché a fronte di una riduzione della consistenza economica dello stesso, le condizioni contrattuali rimarranno invariate per la parte che continuerà a rimanere di competenza dell’Amministrazione.
Oltre a quanto sopra, per la risoluzione del contratto da parte dell’Amministrazione, si fa espresso rimando al contenuto del Capitolato Speciale (Allegato n. 1) e, in particolare, a quanto previsto all’art. 14 del medesimo.
Articolo 12
(Recesso dal contratto)
In caso di recesso unilaterale da parte dell’ASST Fatebenefratelli Sacco, si rimanda a quanto espressamente previsto all’art. 14 del Capitolato Speciale allegato al presente contratto.
Articolo 13
(Inadempimenti e penali)
Per quanto concerne l’eventuale applicazione di penalità a fronte di accertato inadempimento, le Parti
danno atto che le stesse saranno determinate secondo quanto previsto all’art. 10, “Inadempimenti e Penali”, del Capitolato Speciale allegato al presente contratto.
Articolo 14
(codice di comportamento e patto di integrità in materia di contraF pubblici regionali) L’Impresa , nei rapporti inerenti al presente contratto, s’impegna ad osservare tutte le disposizioni e ad ottemperare a tutti i principi contenuti nel Codice di comportamento adottato dall'ASST Fatebenefratelli Sacco e pubblicato sul sito dell’ASST (xxxx://xxx.xxxx-xxx-xxxxx.xx/xxxxxxxxxxxxxxx_xxxxxxxxxxx/xxxxxxxxxxxx-xxxxxxxx/xxxx-xxxxxxxx).
L’Impresa s’impegna, altresì, a rispettare tutte le disposizioni e ad ottemperare a tutte le obbligazioni contenute nel “Patto di integrità in materia di contratti pubblici regionali”, approvato con DGR Regione Lombardia XI/1751 del 17.6.2019.
L’Impresa
è pertanto consapevole che eventuali proprie violazioni del Codice di
comportamento e del Patto di integrità in materia di contratti pubblici regionali costituiscono, oltre a quanto indicato nel precedente art. 9, causa espressa di risoluzione del rapporto contrattuale, ai sensi e per gli effetti dell’art. 1546 c.c., fatto salvo ogni ulteriore diritto al risarcimento per i danni che ne dovessero conseguire.
Articolo 15
(Fatturazione e pagamenti)
Eseguite le somministrazioni, l’impresa trasmetterà all’ASST Fatebenefratelli Sacco fatture elettroniche, le quali devono fare riferimento ai seguenti Codici Univoci Ufficio così come censito su xxx.xxxxxxxx.xxx.xx
Denominazione Ente | Azienda Socio Sanitaria Territoriale Fatebenefratelli Sacco |
Codice iPA | afs |
Codice Univoco Ufficio | W14LJR |
Nome dell'ufficio: | Ragioneria Ospedaliera ASST |
Cod. fisc. del servizio di F.E. | 09319690963 |
Partita IVA | 09319690963 |
N.B.: DAL 1 GENNAIO 2021 SI È ATTIVATO L’OBBLIGO DI TRASMISSIONE DI TUTTI GLI ORDINI (BENI E SERVIZI) DEGLI ENTI DEL SSN PER IL TRAMITE DELLA PIATTAFORMA DENOMINATA NODO SMISTAMENTO ORDINI (NSO).
Gli enti del SSN sono obbligati a procedere con la liquidazione delle fatture passive in presenza dei relativi ordini validati e trasmessi tramite piattaforma NSO.
Pertanto sulle fatture elettroniche passive relative ad ordini emessi a partire dal 1 gennaio 2021 dovrà essere riportata, negli appositi campi, la tripletta (numero di ordine trasmesso con NSO, data dell’ordine, commessa ovvero identificazione dell’ASST Fatebenefratelli Sacco), pena lo scarto della fattura stessa.
Ai sensi dell’art. 4 comma 5 lettera b) del D.Lgs. 231/2002 come modificato dal X.Xxx. 192/2012, il pagamento delle fatture sarà effettuato dall’ASST Fatebenefratelli Sacco entro 60 giorni dal ricevimento della relativa fattura, purché non vi siano motivi ostativi.
In conformità alle disposizioni di cui all’art. 3 della L. 136/2010, il pagamento delle fatture verrà effettuato dall’Amministrazione sul conto corrente bancario o postale dedicato, anche non in via esclusiva, alle commesse pubbliche, i cui estremi identificativi sono stati comunicati dall’impresa a seguito dell’aggiudicazione dell’appalto.
La liquidazione delle fatture resta, comunque, subordinata al rispetto integrale da parte dell’Impresa del Capitolato speciale, del contratto e di tutte le eventuali integrazioni pattizie intervenute in corso di vigenza del contratto e debitamente documentate; in caso contrario, il termine sopra indicato rimane sospeso, a favore dell’Amministrazione, fino alla rimozione totale dell’impedimento da parte dell’Appaltatore.
Il pagamento delle fatture non contestate libera l’ASST Fatebenefratelli Sacco da qualsiasi rivendicazione economica dell’Appaltatore.
In caso di mancato rispetto dei termini di pagamento, il saggio degli interessi è concordato tra le Parti in conformità a quanto previsto dal D.Lgs. 231/2002 come modificato dal D.Lgs. 192/2012. Si da atto, che la suddetta regolamentazione, in relazione alla corretta prassi commerciale, alla natura del servizio oggetto del contratto, alla condizione dei contraenti ed ai rapporti commerciali, risulta equa. Si precisa che, in ogni caso, il ritardato pagamento non può essere invocato come motivo per la risoluzione del contratto, o per l’interruzione della fornitura da parte dell’impresa aggiudicataria, la quale è tenuta a continuare il servizio sino alla scadenza naturale del contratto.
Articolo 16
(Codice Identificativo di Gara dedicati)
L’impresa aggiudicataria ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, per effettuare ciascun bonifico bancario/postale deve riportare, in relazione a ciascuna transazione posta in essere, il codice identificativo di gara .
Articolo 17
(Referenti dell’appalto)
In ottemperanza a quanto previsto negli artt. dal 101 al 113 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., che dettano le disposizioni inerenti alla nomina del Direttore dell’Esecuzione del Contratto (di seguito DEC), si da atto che l’ASST Fatebenefratelli Sacco, con la deliberazione n. del , ha nominato DEC del presente
contratto il Dott. /Dott.ssa dell’UOC/UOS .
Il suddetto DEC ha il compito di verificare il perfetto svolgimento della fornitura, garantendo la massima funzionalità dell’appalto alle esigenze aziendali di qualità e di buona gestione.
Per l’impresa il Responsabile della commessa, che assumerà il ruolo di interfaccia nei confronti del DEC, è il Dott. /Dott.ssa .
Articolo 18
(Trattamento dati personali)
Le Parti contraenti si impegnano a garantire la piena tutela dei dati personali trattati per le finalità strettamente connesse all’adempimento degli obblighi derivanti dal presente contratto e al rispetto degli eventuali vincoli secondo i principi di correttezza, liceità, trasparenza, nonché secondo principi di pertinenza e di non eccedenza dei dati raccolti ai sensi del Regolamento UE 679/2016 e della normativa vigente in materia.
Articolo 19
(Foro competente)
Per ogni controversia concernente l’interpretazione e l’esecuzione del presente contratto è competente il Foro di Milano, ogni altro escluso.
Milano, lì
Per delega del Direttore Generale ASST FATEBENEFRATELLI SACCO
Il Direttore UOC Provveditorato Economato
Xxxx. Xxxx Xxxxxxxx
IMPRESA
Dott./Dott.ssa
Ai sensi dell’art. 1341 del codice civile, l’impresa dichiara espressamente di aver preso visione, di conoscere e di approvare incondizionatamente tutte le clausole del presente contratto.
Milano, lì
IMPRESA
Dott./Dott.ssa
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000, del D. Lgs. n.82 del 7 marzo 2005, e norme collegate.