Contract
Allegato
Testo vigente | Modifiche proposte |
Regolamento per il conferimento di contratti e incarichi di insegnamento a personale non di ruolo dell’Università degli Studi di Siena Allegato al D.R. n. 1262 dell’11.09.2012 in vigore dal 12.09.2012 | Regolamento per il conferimento di incarichi di insegnamento presso l’’Università degli Studi di Siena |
Art. 1 - Definizioni | Art. 1 - Definizioni |
1. Ai fini del presente regolamento si intende: per corsi di studio: i corsi idonei a conseguire i diplomi di laurea, laurea magistrale, specializzazione, dottorato di ricerca, master universitario, Tirocinio Formativo Attivo; per strutture didattiche: i Dipartimenti e, fino alla soppressione di queste, le Facoltà; per collaborazioni coordinate e continuative: le attività di lavoro caratterizzate da coordinazione, continuità e natura prevalentemente personale dell’opera, senza vincolo di subordinazione; per incarichi didattici: gli incarichi aventi a oggetto lo svolgimento di attività didattiche, anche integrative; per contratto a titolo gratuito: contratto per il quale la prestazione di un soggetto non produce a carico dell’Ateneo alcuna obbligazione di carattere pecuniario; per contratto a titolo oneroso: il contratto che si fonda sullo scambio di prestazioni economicamente apprezzabili; per professori a contratto: i titolari di incarichi di insegnamento affidati ai sensi del presente regolamento, per la durata dell’incarico. | 1. Ai fini del presente regolamento si intende: - per corsi di studio, i corsi di laurea, laurea magistrale e di specializzazione, i corsi di dottorato di ricerca, i corsi per il conseguimento di master universitari e quelli di Tirocinio Formativo Attivo; - per strutture didattiche, le Facoltà e, con la soppressione di queste, i Dipartimenti; - per collaborazioni coordinate e continuative: le attività di lavoro caratterizzate da coordinazione, continuità e natura prevalentemente personale dell’opera, senza vincolo di subordinazione; - per incarichi didattici, gli incarichi aventi ad oggetto lo svolgimento di attività didattiche, anche integrative; - per contratto a titolo gratuito, contratto per il quale la prestazione di un soggetto non produce a carico dell’Ateneo alcuna obbligazione di carattere pecuniario; - per contratto a titolo oneroso, il contratto che si fonda sullo scambio di prestazioni economicamente apprezzabili; - per professori a contratto, i titolari di incarichi di insegnamento affidati con contratto. |
Art. 2 – Oggetto | Art. 2 – Oggetto |
1. Il presente regolamento disciplina il conferimento degli incarichi didattici nei corsi di studio attivati nell’Università di Siena a soggetti italiani e stranieri non di ruolo della medesima Università. | 1. Il presente regolamento disciplina il conferimento degli incarichi didattici nei corsi di studio attivati nell’Università di Siena a soggetti italiani e stranieri in possesso dei requisiti richiesti. |
Art. 3 - Programmazione didattica | Art. 3 - Programmazione didattica |
1. Gli incarichi disciplinati dal presente regolamento sono attribuiti nel rispetto del codice etico, nei limiti degli stanziamenti iscritti annualmente a bilancio e nel rispetto delle linee di indirizzo deliberate annualmente dagli Organi di Governo dell’Ateneo, nonché della programmazione didattica deliberata da ciascuna struttura didattica. | 1. Gli incarichi di insegnamento disciplinati dal presente regolamento sono attribuiti nei limiti degli stanziamenti iscritti annualmente a bilancio e nel rispetto delle linee di indirizzo deliberate dagli Organi di Governo dell’Ateneo e del Codice Etico, nonché della programmazione didattica deliberata da ciascuna struttura didattica. |
2. Le strutture responsabili della programmazione didattica affidano gli incarichi di insegnamento per | 2. Le strutture responsabili della programmazione didattica affidano gli incarichi di insegnamento, |
ciascun anno accademico, con deliberazioni degli organi competenti indicanti la natura dell’incarico, l’oggetto e la tipologia delle attività formative da svolgere, la loro durata, l’impegno orario e, in caso di contratti e incarichi retribuiti, l'ammontare del compenso, che deve essere in linea con il budget disponibile. Art. 4 - Incarichi conferibili e divieti 1. I contratti e gli incarichi di insegnamento hanno ad oggetto la responsabilità delle attività formative rientranti negli ambiti disciplinari di ciascun corso di studio, le attività di cui alla lettera f) dell’art. 10 del D.M. 509/99 e d) dell’art. 10 del D.M. 270/2004, nonché le attività autonomamente scelte dallo studente di cui all’art. 10 c. 5 lettera a) del D.M. 270/2004. 2. Agli affidamenti e alle selezioni di cui ai successivi articoli 5, 6, 7 non possono partecipare coloro che abbiano un grado di parentela o di affinità, fino al quarto grado compreso, con un docente appartenente alla struttura didattica di riferimento dei corsi formativi per i quali si attribuisce l’insegnamento, ovvero con il Rettore, il Direttore Generale/Amministrativo o un componente del Consiglio di Amministrazione dell’Ateneo. Art. 5 – Conferimento diretto a esperti di alta qualificazione 1. E’ possibile stipulare contratti per corsi o moduli di insegnamento, a titolo gratuito o oneroso, con esperti di alta qualificazione, in possesso di un significativo curriculum scientifico o professionale. 2. La verifica della congruità del curriculum scientifico o professionale con l’incarico da affidare è effettuata dall’organo competente della struttura didattica responsabile, nonché, a posteriori, dal Nucleo di Valutazione che può anche individuare specifiche categorie professionali ritenute di per sé idonee in relazione alla peculiarità dell’attività da svolgere e fornire ogni altra indicazione utile. 3. I contratti sono stipulati dal Rettore, o da un suo delegato, e trasmessi al Senato Accademico, al Consiglio di Amministrazione e al Nucleo di Valutazione per le verifiche e determinazioni di rispettiva competenza, sulla base di delibere di proposta delle strutture responsabili della programmazione didattica che contengano l’indicazione dei dati di cui all’art. 3, comma 2, del presente regolamento. 4. I contratti a titolo gratuito, ad eccezione di quelli | per ciascun anno accademico, con deliberazioni degli organi competenti, indicanti l’oggetto e la tipologia delle attività formative da svolgere, la loro durata, l’impegno orario e, in caso di incarichi retribuiti, l'ammontare del compenso, fissato nei limiti delle disponibilità di bilancio e nel rispetto della normativa vigente. Art. 4 - Incarichi conferibili e incompatibilità 1. Gli incarichi di insegnamento di cui al presente regolamento hanno a oggetto la responsabilità delle attività formative rientranti negli ambiti disciplinari di ciascun corso di studio, le attività di cui al comma 5, lettera d) dell’art. 10 del D.M. 270/2004, nonché le attività autonomamente scelte dallo studente di cui al comma medesimo. 2. Non possono essere destinatari degli incarichi di cui ai successivi articoli 5, 6, 7, coloro che abbiano un grado di parentela o di affinità, fino al quarto grado compreso, con un docente appartenente alla struttura didattica di riferimento dei corsi formativi per i quali si affida l’incarico di insegnamento, ovvero con il Rettore, il Direttore Amministrativo/Generale o un componente del Consiglio di Amministrazione dell’Ateneo. Art. 5 – Conferimento diretto a esperti di alta qualificazione 1. E’ possibile stipulare contratti per l’affidamento di corsi o moduli di insegnamento, a titolo gratuito o oneroso, con esperti di alta qualificazione, in possesso di un significativo curriculum scientifico o professionale. 2. La verifica della congruità del curriculum scientifico o professionale con l’incarico da conferire è effettuata dall’organo competente della struttura didattica responsabile. Il Nucleo di Valutazione d’Ateneo, che può anche individuare specifiche categorie professionali ritenute di per sé idonee in relazione alla peculiarità dell’attività da svolgere, e fornire ogni altra indicazione utile, svolge verifiche ex post sulla congruità dei C.V. delle persone incaricate. 3. Sulla base delle proposte deliberate dalle strutture responsabili della programmazione didattica, che contengano l’indicazione dei dati di cui all’art. 3, comma 2, del presente regolamento, i contratti sono stipulati dal Rettore, o da un suo delegato. 4. Il numero di contratti a titolo gratuito, non |
stipulati nell’ambito dei protocolli di intesa e delle convenzioni di cui al successivo comma 5, non possono superare, nell'anno accademico, il 5 per cento dell'organico dei professori e ricercatori di ruolo in servizio presso l'Ateneo alla data del 31 dicembre dell’anno precedente. Ai destinatari dei contratti a titolo gratuito può essere riconosciuto il rimborso delle spese di missione nell’ambito del budget della struttura didattica. | comprensivo di quelli stipulati nell’ambito dei protocolli di intesa e delle convenzioni di cui al successivo comma 5, non può superare, nell'anno accademico di riferimento, il 5 per cento dell'organico dei professori e ricercatori a tempo indeterminato in servizio presso l'Ateneo alla data del 31 dicembre dell’anno precedente. Ai titolari dei contratti a titolo gratuito può essere riconosciuto il rimborso delle spese di missione nell’ambito del budget della struttura didattica. |
5. I dipendenti di enti pubblici, e in particolare il personale dell’area sanitaria di cui al D.Lgs 502/92, e i dipendenti delle istituzioni di ricerca di cui all’art. 8 del DPCM 593/1993 svolgono attività didattica a titolo gratuito o oneroso, secondo quanto stabilito nei protocolli d’intesa e nelle convenzioni che disciplinano i rapporti fra Ateneo e gli stessi enti e/o istituzioni. Alle strutture didattiche che propongono l’incarico compete la verifica della sussistenza della convenzione che costituisce il presupposto dell’incarico. | 5. I dipendenti di enti pubblici, e in particolare il personale dell’area sanitaria e i dipendenti delle istituzioni di ricerca svolgono attività didattica a titolo gratuito o oneroso, secondo quanto stabilito nei protocolli d’intesa e nelle convenzioni che disciplinano i rapporti fra l’Ateneo e gli stessi enti e/o istituzioni. Alle strutture didattiche che propongono l’affidamento dell’incarico compete la verifica della sussistenza della convenzione che costituisce il presupposto dell’incarico. |
6. Gli affidamenti di cui al presente articolo sono retribuiti in misura non inferiore a quelli di cui all’art. 7. | 6. Gli incarichi di insegnamento a titolo oneroso di cui al presente articolo sono retribuiti in misura non inferiore a quelli di cui all’art. 7. |
Art. 6 – Conferimento diretto a docenti delle Università italiane 1. Le strutture didattiche possono affidare incarichi di insegnamento in modo diretto a docenti di altre Università italiane, previo nulla osta da parte del Rettore dell’Università di appartenenza. | Art. 6 – Conferimento diretto a docenti di altre Università italiane 1. Il Rettore, su proposta delle strutture didattiche e previo nulla osta del Rettore dell’Università di appartenenza può affidare incarichi di insegnamento in modo diretto a docenti di altre Università italiane. |
2. Gli incarichi di cui al precedente comma 1 possono essere affidati a titolo gratuito o oneroso. Nel caso di affidamento a titolo oneroso, l’importo viene stabilito dalla struttura didattica, e deve rientrare nel budget ad essa attribuito. Ai fini fiscali e previdenziali, il compenso è considerato trattamento economico assimilato a lavoro dipendente. | 2. Gli incarichi di cui al comma 1 possono essere affidati a titolo gratuito o oneroso. Nel caso di affidamento a titolo oneroso, l’importo, stabilito dalla struttura didattica interessata, deve rientrare nel budget ad essa attribuito. Ai fini fiscali e previdenziali, il compenso è considerato trattamento economico assimilato a lavoro dipendente. |
3. Gli incarichi di cui al comma 1, se conferiti a titolo gratuito, non rientrano nel limite del 5 per cento richiamato all’art. 5, c. 4. | 3. Gli incarichi di cui al comma 1, se conferiti a titolo gratuito, non rientrano nel limite del 5 per cento richiamato all’art. 5, comma 4. |
Art. 7 – Conferimento mediante selezione | Art. 7 – Conferimento mediante selezione |
1. Fatto salvo quanto previsto nei precedenti articoli, le strutture didattiche possono deliberare il conferimento, a titolo oneroso, di incarichi di insegnamento per fare fronte a specifiche esigenze di didattica, anche integrativa, con soggetti in possesso di adeguati requisiti scientifici e professionali. Gli incarichi sono conferiti, nell'ambito delle disponibilità di bilancio delle strutture, nel rispetto del codice etico e previo svolgimento di procedure selettive che | 1. Fatto salvo quanto previsto nei precedenti articoli, le strutture didattiche possono programmare e deliberare l’attivazione di procedure di valutazione comparativa per il conferimento, a titolo oneroso, di incarichi di insegnamento per fare fronte a specifiche esigenze di didattica, anche integrativa, a soggetti in possesso di adeguati requisiti scientifici e professionali. Gli incarichi sono conferiti, nell'ambito delle disponibilità di |
assicurino la valutazione comparativa dei candidati e la pubblicità degli atti. | bilancio delle strutture medesime, nel rispetto delle linee di indirizzo per la programmazione didattica approvate dal Senato Accademico, del Codice Etico nonché della trasparenza della procedura e della pubblicità degli atti. |
2. All’atto della richiesta di bando, la struttura didattica indica su quali fondi trovano copertura finanziaria i contratti proposti. L’importo da considerare per la prenotazione di impegno deve essere il massimo prevedibile in relazione al compenso lordo e agli oneri-ente. Espletata la selezione, all’atto della stipula del contratto verrà assunto l’impegno di spesa definitivo. | 2. Ai fini della predisposizione dei bandi di selezione, la struttura didattica interessata indica su quali fondi trovano copertura finanziaria i contratti proposti. L’importo da considerare per la prenotazione di impegno deve essere il massimo prevedibile in relazione al compenso lordo percipiente e ad ogni onere ricadente sull’Università. Al momento della stipula del contratto viene assunto l’impegno di spesa definitivo. |
Art. 8 – Criteri e modalità di selezione | Art. 8 – Procedura, criteri e modalità di selezione |
1. Il Responsabile della struttura didattica chiede l’avvio delle procedure di selezione, per le quali l’Amministrazione emana uno o più bandi che devono espressamente prevedere i seguenti elementi: a) la denominazione del corso di insegnamento; il settore scientifico disciplinare di riferimento, se presente; il numero di ore di attività complessiva; l’indicazione della durata; b) il compenso da attribuire al soggetto, al netto della quota di oneri a carico dell’amministrazione; c) le modalità e il termine per la presentazione delle domande di partecipazione, che non può comunque essere inferiore a 10 giorni naturali e consecutivi dalla pubblicazione del bando sull’albo online dell’Ateneo; d) i criteri e le modalità di selezione e di valutazione comparativa dei candidati con la specifica indicazione dei titoli valutabili; e) le modalità di pubblicazione della graduatoria, nonché i termini per proporre ricorso. Costituiscono in ogni caso titoli da valutare ai fini della selezione, purché pertinenti all’attività da svolgere: • attività didattica già maturata in ambito accademico, integrata, laddove possibile, dai risultati dei questionari degli studenti; • titoli acquisiti (laurea, dottorato di ricerca, master specifici, assegni di ricerca, certificazioni linguistiche); • eventuali pubblicazioni. | 1. Il Responsabile della struttura didattica chiede l’avvio delle procedure di selezione di cui al comma 1 dell’art. 7, per le quali l’Amministrazione emette uno o più bandi che devono espressamente contenere i seguenti elementi: a) la denominazione del corso di insegnamento; il settore scientifico disciplinare di riferimento, se presente; il numero di ore del corso; la durata del contratto; b) il compenso da attribuire al soggetto, al netto della quota di oneri a carico dell’amministrazione; c) le modalità e il termine per la presentazione delle domande di partecipazione, che non può comunque essere inferiore a 10 giorni naturali e consecutivi dalla pubblicazione del bando nell’Albo on line dell’Ateneo; d) i criteri e le modalità di selezione e di valutazione comparativa dei candidati con la specifica indicazione dei titoli valutabili; e) le modalità di pubblicazione della graduatoria, nonché i termini per proporre ricorso. Costituiscono in ogni caso titoli da valutare ai fini della selezione, purché pertinenti all’attività da svolgere: I) attività didattica già maturata in ambito accademico, integrata, laddove possibile, dai risultati dei questionari degli studenti; II) titoli acquisiti (es: dottorato di ricerca, master specifici, assegni di ricerca, certificazioni linguistiche); III) eventuali pubblicazioni. |
2. Alle domande dovrà essere allegata la seguente documentazione: • curriculum dell'attività didattica, scientifica e professionale; • elenco dettagliato dei documenti e dei titoli che | 2. Le domande di partecipazione alla selezione devono essere corredate della seguente documentazione: a. curriculum dell'attività didattica, scientifica e professionale; b. elenco dettagliato dei documenti e dei titoli che si ritengono utili ai fini della selezione, |
si ritengono utili ai fini della selezione, nonché l’elenco delle pubblicazioni scientifiche. Una copia di queste ultime può essere richiesta dalla struttura didattica. 3. Le procedure di selezione sono svolte da una o più commissioni nominate dalla struttura didattica e composte da almeno 3 membri, di cui almeno uno afferente al SSD dell’insegnamento oggetto del bando, o, se questo non presente, a SSD affini (secondo i criteri definiti dal MIUR). Ultimate le procedure di selezione, la commissione giudicatrice formula la graduatoria dei candidati idonei; in caso di partecipazione di un unico candidato, deve comunque esserne valutata l’idoneità. 4. Le graduatorie hanno validità esclusivamente per l’anno accademico per il quale si è svolta la selezione. Nel caso di rinuncia o di risoluzione del rapporto nel corso dell’anno accademico, l'incarico può essere conferito ad altro idoneo, secondo l'ordine di graduatoria. 5. Al termine dei propri lavori, la commissione segnala alla struttura didattica proponente il nominativo del soggetto a cui attribuire l’incarico. L’organo collegiale della struttura didattica, verificata la copertura finanziaria e il rispetto dei requisiti soggetti e oggettivi previsti dal presente regolamento e dalle linee di indirizzo per la programmazione didattica deliberate dal Senato Accademico, delibera l’affidamento dell’incarico al soggetto individuato dalla commissione, trasmettendo i relativi atti al Rettore. In caso di urgenza, il Responsabile della struttura didattica procede con proprio decreto, che sottopone a ratifica dell’organo deliberante nella prima seduta utile. Art. 9 - Requisiti per l’ammissione alla selezione 1. Possono essere ammessi alle selezioni per incarichi didattici di cui all’art. 7 coloro che abbiano conseguito una laurea magistrale o equipollente da almeno tre anni. 2. Il possesso del titolo di dottore di ricerca, della specializzazione medica, dell'abilitazione scientifica nazionale, ovvero di titoli equivalenti conseguiti all'estero, costituisce titolo preferenziale, a parità di merito, ai fini dell'attribuzione dei predetti incarichi. 3. E’ possibile ammettere alle selezioni soggetti privi dei predetti requisiti in casi eccezionali previsti nel bando, con deliberazione motivata della struttura didattica e previa autorizzazione del Senato Accademico. | nonché elenco delle pubblicazioni scientifiche. Una copia di queste ultime può essere richiesta dalla struttura didattica. 3. La procedura di selezione è svolta da una commissione nominata dalla struttura didattica e composta da almeno tre membri, di cui almeno uno afferente al settore scientifico disciplinare dell’insegnamento oggetto del bando o, se non presente, a settori scientifico disciplinari affini. Ultimate le procedure di selezione, la commissione formula la graduatoria dei candidati idonei. Anche in caso di partecipazione di un unico candidato, deve esserne valutata e dichiarata l’idoneità. La commissione comunica l’esito della selezione ala struttura didattica e trasmette gli atti al Rettore per la relativa approvazione e per la stipula del contratto. 4. Le graduatorie hanno validità esclusivamente per l’anno accademico per il quale si svolge la selezione. Nel caso di rinuncia o di risoluzione del rapporto nel corso dell’anno accademico, l'incarico può essere conferito ad altro idoneo, secondo l'ordine di graduatoria. Art. 9 - Requisiti per l’ammissione alla selezione 1. Sono ammessi alle selezioni per gli incarichi didattici di cui all’art. 7 coloro che abbiano conseguito una laurea magistrale o titolo equipollente da almeno tre anni. 2. Il possesso dell’abilitazione scientifica nazionale, del titolo di dottore di ricerca, della specializzazione medica, dell'abilitazione, ovvero di titoli equivalenti conseguiti all'estero, costituisce titolo preferenziale, a parità di merito, ai fini dell'attribuzione degli incarichi di cui al comma 1. 3. E’ possibile ammettere alle selezioni soggetti privi dei requisiti di cui al comma 1 in casi eccezionali previsti nel bando, con deliberazione motivata della struttura didattica e previa autorizzazione del Senato Accademico. |
Art. 10 – Conferimento di incarichi a personale Tecnico-Amministrativo dell’Università degli Studi di Siena | |
1. Il personale tecnico-amministrativo dipendente dall’Ateneo, purchè in possesso dei requisiti di cui all’art. 9, può svolgere attività didattica a seguito della procedura selettiva di cui al precedente art. 7, comma 2. | |
2. Gli incarichi al personale di cui al comma 1, devono essere autorizzati ai sensi dell’art. 53 del Dlgs 165/2001 e s.m. e i., ai fini della verifica della compatibilità, anche in relazione ad eventuali altre attività extra-istituzionali con i compiti propri del contratto di lavoro. Essi sono regolati da apposito disciplinare. Al personale tecnico-amministrativo non possono comunque essere affidate più di 60 ore di attività didattica per anno accademico. Tale attività deve svolgersi fuori dall’orario di servizio; sotto il profilo retributivo si applica la norma di cui all’art. 23, comma 2 della Legge n. 240/10 con le modalità previste dall’art.14 del presente regolamento. In caso di attività didattica in ambito di Master, si conferisce il compenso previsto per ciascuno di essi. | |
3. Il rapporto tra L’università di Siena e il titolare dell’incarico, sotto il profilo fiscale e previdenziale, è assimilato al lavoro dipendente. | |
Art. 10 – Conferimento diretto a docenti, studiosi o professionisti stranieri di chiara fama 1. Al fine di favorire l'internazionalizzazione, le strutture didattiche possono proporre al Rettore, nell'ambito delle proprie disponibilità di bilancio o utilizzando fondi appositamente messi a disposizione da privati, imprese o fondazioni, il conferimento di contratti di insegnamento a docenti, studiosi o professionisti stranieri di chiara fama. Il Rettore, previo parere del Senato Accademico e pubblicizzazione del curriculum del candidato nel sito internet dell'università, sottopone la proposta al Consiglio di amministrazione per l’approvazione. | Art. 11 – Conferimento a docenti, studiosi o professionisti stranieri di chiara fama 1. Al fine di favorire l'internazionalizzazione, le strutture didattiche, nell’ambito delle proprie disponibilità di bilancio o utilizzando fondi appositamente messi a disposizione da privati, imprese o fondazioni, possono proporre al Rettore l’affidamento di insegnamenti a contratto a docenti, studiosi o professionisti stranieri di chiara fama. Il Rettore, previo parere del Senato Accademico e pubblicizzazione del curriculum del candidato nel sito internet dell'università, sottopone la proposta al Consiglio di amministrazione per l’approvazione. |
Art. 11 - Attività didattica degli assegnisti di ricerca 1. Gli assegnisti di ricerca, purché in possesso dei requisiti di cui all’art. 9, possono svolgere attività didattiche che vengono a loro attribuite secondo le modalità previste dall’art. 7. 2. A ogni assegnista di ricerca non possono comunque essere affidate più di 60 ore – da intendersi retribuite - di attività didattica per anno accademico. | Art. 12 - Attività didattica degli assegnisti di ricerca 1. Gli assegnisti di ricerca, purché in possesso dei requisiti di cui all’art. 9, possono svolgere attività didattiche che vengono loro attribuite secondo le modalità previste dall’art. 7. 2. A ogni assegnista di ricerca non possono comunque essere affidate più di 60 ore – da intendersi retribuite - di attività didattica per |
anno accademico. | |
Art. 12 - Ricorsi sulla decisione | |
1. I partecipanti alle selezioni possono presentare ricorso scritto al Rettore avverso le decisioni delle commissioni giudicatrici entro 5 giorni dalla pubblicazione dell’esito della selezione; il Rettore decide entro i 30 giorni successivi con provvedimento motivato adottato previo parere vincolante di una commissione di tre membri esperti della disciplina oggetto di selezione da lui stesso nominata per l’esame del ricorso. Art. 13 - Norme generali per i contratti | Art. 13 - Ricorsi sulla decisione 1. I partecipanti alle selezioni di cui all’art. 7 possono presentare ricorso scritto al Rettore avverso le decisioni delle commissioni giudicatrici entro 5 giorni dalla pubblicazione dell’esito della selezione nell’Albo on line; il Rettore decide entro i 30 giorni successivi con provvedimento motivato adottato previo parere vincolante di una commissione di tre membri esperti della disciplina oggetto di selezione da lui stesso nominata per l’esame del ricorso. |
1. Gli incarichi di insegnamento di cui al presente regolamento, fatti salvi quelli diretti a docenti di altre Università di cui all’art. 6 affidati mediante provvedimento del Rettore, sono formalizzati mediante la stipulazione di contratti di lavoro autonomo. Detti contratti sono sottoscritti dal Rettore o suo delegato. 2. I contratti hanno durata per l’intero anno accademico e possono essere rinnovati con le modalità previste dal successivo art. 18 del presente regolamento. 3. Il titolare dell’incarico assume il titolo di professore a contratto per il periodo di svolgimento dell’attività. 4. La stipulazione dei contratti per attività di insegnamento ai sensi del presente regolamento non dà luogo a diritti in ordine all’accesso ai ruoli universitari. | Art. 14 - Norme generali per i contratti 1. Gli incarichi di insegnamento di cui al presente regolamento, fatti salvi quelli di cui all’art. 6 e quelli conferiti a personale tecnico- amministrativo dipendente dall’Ateneo, sono formalizzati mediante la stipulazione di contratti di lavoro autonomo. Detti contratti sono sottoscritti dal Rettore o suo delegato. 2. I contratti hanno durata per l’intero anno accademico e possono essere rinnovati con le modalità previste dall’art. 18 del presente regolamento. 3. Il titolare dell’incarico assume il titolo di professore a contratto per l’anno accademico di riferimento. 4. La stipulazione dei contratti per attività di insegnamento ai sensi del presente regolamento non dà luogo a diritti in ordine all’accesso ai ruoli universitari. |
5. Il corrispettivo per l’attività di insegnamento è modulato come segue: | |
a) 30% del compenso totale previa dichiarazione, da parte del Responsabile del Corso di Studio, dell’avvenuto inizio delle lezioni o dello svolgimento di altre attività didattiche; | |
b) 50% del compenso totale, previa dichiarazione dell’avvenuto completamento del corso di insegnamento o di altre attività didattiche, subordinata alla consegna del registro delle lezioni validato da parte del responsabile della struttura didattica; | |
c) 20% (saldo finale) a conclusione degli obblighi contrattuali; nel caso di corsi di insegnamento, tali obblighi si considerano assolti con l’ultima sessione di esame dell’anno accademico di riferimento, subordinatamente alla consegna del riepilogo delle attività. | |
Il saldo finale viene disposto, previa dichiarazione di completa esecuzione delle prestazioni previste dal contratto, da parte del Responsabile della struttura. |
6. Nel caso in cui le ore di insegnamento svolte siano inferiori a quelle previste, il compenso viene rapportato alle ore effettivamente svolte. | |
Art. 14 - Compiti e doveri didattici dei professori a contratto | Art. 15 - Compiti e doveri didattici dei professori a contratto |
1. I professori a contratto garantiscono, nel rispetto del calendario delle attività, lo svolgimento di tutte le attività formative previste, compresa la partecipazione a tutti gli appelli di esame, la preparazione della prova finale e delle eventuali prove intermedie, la somministrazione dei questionari di valutazione, il ricevimento degli studenti, secondo le modalità fissate dal Regolamento Didattico di Ateneo. 2. Tutte le attività formative dovranno essere riportate nel relativo registro delle lezioni e nel riepilogo delle altre attività. | 1. I professori a contratto garantiscono, nel rispetto del calendario delle attività, lo svolgimento di tutte le attività formative previste, compresa la partecipazione a tutti gli appelli di esame, la preparazione della prova finale e delle eventuali prove intermedie, la somministrazione dei questionari di valutazione, il ricevimento degli studenti, secondo le modalità fissate dal Regolamento Didattico di Ateneo. 2. Tutte le attività formative dovranno essere riportate nel relativo registro delle lezioni e nel riepilogo delle altre attività. |
3. I pagamenti saranno modulati come segue: | 3. I professori a contratto possono svolgere attività di ricerca e partecipare ai gruppi e ai progetti di ricerca. |
a) 30% del compenso totale previa dichiarazione, da parte del Responsabile del Corso di Studio, dell’avvenuto inizio delle lezioni o altre attività didattiche; | |
b) 40% del compenso totale, previa dichiarazione dell’avvenuto completamento del corso di insegnamento o altre attività didattiche, subordinata alla consegna del registro delle lezioni validato da parte del responsabile della struttura didattica; | |
c) 30% (saldo finale) a conclusione degli obblighi contrattuali; nel caso di corsi di insegnamento, tali obblighi si considerano assolti con l’ultima sessione di esame dell’anno accademico di riferimento, subordinatamente alla consegna del riepilogo delle attività. | |
Il saldo finale viene disposto, previa dichiarazione di completa esecuzione delle prestazioni previste dal contratto, da parte del Responsabile della struttura. | |
4. I professori a contratto possono svolgere attività di ricerca e partecipare ai gruppi e ai progetti di ricerca. | 4. Nel caso di gravi inadempimenti degli obblighi contrattuali il rapporto può essere risolto con decreto rettorale, su richiesta motivata del Responsabile della struttura didattica. |
5. Nel caso di gravi inadempimenti agli obblighi contrattuali il rapporto può essere risolto con decreto rettorale, su richiesta motivata del Responsabile della struttura didattica. 6. Il rapporto si intende risolto automaticamente nei seguenti casi: • ingiustificato mancato o ritardato inizio dell'attività; ingiustificata sospensione | 5. Il rapporto si intende risolto automaticamente nei seguenti casi: a) ingiustificato mancato o ritardato inizio dell'attività; ingiustificata sospensione dell'attività. Possono essere giustificati soltanto i ritardi o le interruzioni dovuti a motivi di salute o a cause di forza maggiore debitamente comprovati; |
dell'attività. Possono essere giustificati soltanto i ritardi o le interruzioni dovuti a motivi di salute o a cause di forza maggiore debitamente comprovati; • violazione del regime delle incompatibilità. | b) violazione del regime delle incompatibilità. |
Art. 15 – Trattamento previdenziale e assicurativo | Art. 16 – Trattamento previdenziale e assicurativo |
1. Ai contratti di cui al presente regolamento si applicano, in materia previdenziale, le disposizioni di cui all’art. 2, commi 26 e seguenti della legge 08/08/1995, n. 335 e successive modificazioni ed integrazioni. | 1. Ai contratti di cui al presente regolamento si applicano, in materia previdenziale, le disposizioni di cui all’art. 2, commi 26 e seguenti, della legge 08/08/1995, n. 335 e successive modificazioni ed integrazioni. |
2. L’Università provvede direttamente alla copertura assicurativa per infortuni e responsabilità civile verso terzi a favore dei soggetti di cui al presente regolamento nell’ambito dell’espletamento della loro attività. | 2. L’Università provvede direttamente alla copertura assicurativa per infortuni e responsabilità civile verso terzi a favore dei soggetti titolari di incarichi di insegnamento di cui al presente regolamento nell’ambito dell’espletamento della loro attività. |
Art. 16 – Trattamento economico | |
1. Il trattamento economico è determinato nel contratto, sulla base di parametri definiti anche con riguardo alle disponibilità finanziarie dell’Ateneo, dal Consiglio di Amministrazione, sentito il Senato Accademico. Per i contratti di cui all’art. 7, tali parametri sono coerenti con il Decreto del Ministro dell’Università e della Ricerca di concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze n. 313 del 21.7.2011. | |
2. Nel caso in cui le ore svolte siano inferiori a quelle previste, il compenso verrà rapportato alle ore effettivamente svolte. | |
Art. 17 – Autorizzazione allo svolgimento degli incarichi | Art. 17 – Autorizzazione allo svolgimento degli incarichi |
1. I dipendenti di enti pubblici devono produrre l’autorizzazione del proprio ente di appartenenza allo svolgimento dell’incarico, nel rispetto della vigente normativa. 2. Gli assegnisti di ricerca, per lo svolgimento dell’attività didattica, devono preventivamente acquisire il nulla osta del docente Responsabile scientifico dell’assegno di ricerca. | 1. Ai fini dell’affidamento degli incarichi di insegnamento, i dipendenti di enti pubblici devono produrre l’autorizzazione del proprio ente di appartenenza allo svolgimento dell’incarico, nel rispetto della vigente normativa. 2. Gli assegnisti di ricerca, per lo svolgimento dell’attività didattica, devono preventivamente acquisire il nulla osta del docente Responsabile scientifico dell’assegno di ricerca. |
Art. 18 - Durata e rinnovo degli incarichi | Art. 18 - Durata e rinnovo degli incarichi |
1. L’attività di insegnamento conferita ai sensi del presente regolamento si svolge nell’arco dell’anno accademico di riferimento. 2. Possono essere rinnovati, alle medesime condizioni e per un periodo massimo di cinque anni, gli incarichi di cui all’art. 5 del presente regolamento. Possono essere rinnovati, per un solo anno alle medesime | 1. L’attività di insegnamento conferita ai sensi del presente regolamento si svolge nell’arco dell’anno accademico di riferimento e non dà luogo a diritti in ordine all’accesso ai ruoli universitari. 2. Possono essere rinnovati, alle medesime condizioni e per un periodo massimo di cinque anni, gli incarichi di cui all’art. 5 del presente |
condizioni, i contratti di cui all’art. 7 del presente regolamento. Il rinnovo è subordinato alla valutazione positiva, basata anche sui risultati dei questionari degli studenti, espressa dalla struttura di riferimento sull’attività svolta nell’anno accademico precedente. Art. 19 – Scuole di Specializzazione e Master 1. Gli incarichi esterni di insegnamento e di attività di tutoraggio nelle Scuole di Specializzazione e nei Master universitari sono stipulati, nel rispetto delle modalità previste dal presente regolamento, dai relativi Direttori e soggetti responsabili, previa deliberazione dei rispettivi Organi competenti. Essi recano esatta indicazione dell’impegno didattico e dell’attività formativa richiesta, nonché del trattamento economico comprensivo di eventuale rimborso spese, sulla base dei parametri definiti dai predetti Organi nel rispetto della normativa di riferimento e delle linee di indirizzo per la programmazione didattica deliberate dal Senato Accademico. 2. L’elenco degli incarichi affidati è trasmesso al Senato Accademico, al Consiglio di Amministrazione e al Nucleo di Valutazione per le verifiche e determinazioni di rispettiva competenza. Art. 20 – Attività di insegnamento frontale nei Dottorato di ricerca 1. Le attività di insegnamento all’interno dei Corsi di Dottorato sono affidate ad esperti di alta qualificazione, in possesso di un significativo curriculum scientifico o professionale, mediante lettera del Direttore del Dipartimento cui afferisce il Corso, previa proposta deliberata dal Collegio dei Docenti del Corso. La lettera reca esatta indicazione dell’impegno didattico, nonché del trattamento economico comprensivo di eventuale rimborso spese, sulla base dei parametri definiti dal Consiglio di Amministrazione e delle linee di indirizzo per la programmazione didattica deliberate dal Senato Accademico. La lettera è controfirmata dall’interessato per accettazione. 2. L’elenco degli incarichi è trasmesso al Senato Accademico, al Consiglio di Amministrazione e al Nucleo di valutazione per le verifiche e determinazioni di rispettiva competenza. | regolamento. Possono essere rinnovati, per un solo anno, alle medesime condizioni, i contratti di cui all’art. 7 del presente regolamento. Il rinnovo è subordinato alla valutazione positiva, basata anche sui risultati dei questionari degli studenti, espressa dalla struttura di riferimento sull’attività svolta nell’anno accademico precedente. Art. 19 –Incarichi di insegnamento nelle Scuole di Specializzazione e nei Master universitari 1. Gli incarichi esterni di insegnamento e di attività di tutoraggio nelle Scuole di Specializzazione e nei Master universitari sono affidati tramite lettera, nel rispetto delle modalità previste dal presente regolamento, dai relativi Direttori e soggetti responsabili, previa deliberazione dei rispettivi Organi competenti. La lettera di incarico reca l’esatta indicazione dell’impegno didattico e dell’attività formativa richiesta, nonché del trattamento economico comprensivo di eventuale rimborso spese, sulla base dei parametri definiti dai predetti Organi nel rispetto della normativa di riferimento e delle linee di indirizzo per la programmazione didattica deliberate dal Senato Accademico. La lettera è controfirmata dall’interessato per accettazione. Il presente comma si applica alle Scuole di Specializzazione di area sanitaria per quanto compatibile. 2. L’elenco degli incarichi affidati è trasmesso alla struttura didattica di riferimento e al Nucleo di Valutazione per le verifiche e le determinazioni di rispettiva competenza. Art. 20 – Attività di insegnamento frontale nei corsi di Dottorato di ricerca 1. Le attività di insegnamento all’interno dei Corsi di Dottorato sono affidate ad esperti di alta qualificazione, in possesso di un significativo curriculum scientifico o professionale, mediante lettera del Direttore del Dipartimento cui afferisce il Corso, previa proposta deliberata dal Collegio dei Docenti del Corso. La lettera reca l’ esatta indicazione dell’impegno didattico, nonché del trattamento economico comprensivo di eventuale rimborso spese, sulla base dei parametri definiti dal Consiglio di Amministrazione e delle linee di indirizzo per la programmazione didattica deliberate dal Senato Accademico. La lettera è controfirmata dall’interessato per accettazione. 2. L’elenco degli incarichi è trasmesso al Senato Accademico e al Nucleo di valutazione per le verifiche e determinazioni di rispettiva competenza. |
Art. 21 – Norme finali e transitorie 1. Il presente Regolamento si applica agli incarichi didattici da attribuirsi a partire dall’anno accademico 2012/2013, nonché, per i contratti non ancora perfezionati, si applicano anche gli artt. 14, 19 e 20 del presente regolamento. Art. 22 - Entrata in vigore e abrogazioni 1. Il presente Regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione all’Albo on line di Ateneo. 2. Dalla entrata in vigore del presente regolamento sono abrogate le disposizioni contenute nel precedente regolamento in materia. | Art. 21– Norme finali e transitorie 1. Il presente Regolamento si applica agli incarichi didattici da attribuirsi a partire dall’anno accademico 2012/2013; agli incarichi non ancora perfezionati, si applicano comunque gli artt. 19 e 20 del presente regolamento. Art. 22 - Entrata in vigore e abrogazioni 1. Il presente Regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nell’Albo on line di Ateneo. 2. Dalla entrata in vigore del presente regolamento sono abrogate le disposizioni contenute nel previgente regolamento in materia che viene integralmente sostituito dal presente. |