Regolamento per la disciplina delle sponsorizzazioni in favore dell'Amministrazione Comunale
Regolamento per la disciplina delle sponsorizzazioni in favore dell'Amministrazione Comunale
Indice
Art. 1 - Oggetto e finalità Art. 2 — Definizioni
Art. 3 - Contenuti delle sponsorizzazioni
Art. 4 - Individuazione delle iniziative di sponsorizzazione Art. 5 - Corrispettivo
Art. 6 - Lavori, servizi e forniture realizzati a cura e spese dello sponsor Art. 7 - Procedura di sponsorizzazione e scelta dello sponsor
Art. 8 - Criteri di aggiudicazione Art. 9 - Offerta di sponsorizzazione
Art. 10 - Recepimento di proposte spontanee di potenziali sponsor Art. 11 - Contratto di sponsorizzazione
Art. 12 - Garanzie
Art. 13 — Utilizzo dei risparmi di spesa derivanti dalle sponsorizzazioni Art. 14 - Adempimenti contabili e fiscali
Art. 15 - Rifiuto ed esclusione di sponsorizzazioni Art. 16 — Trattamento dei dati personali
Art. 17 - Verifiche e controlli
Art. 18 - Riserva organizzativa e agenzie specializzate Art. 19 - Norma di rinvio
Art. 20 - Entrata in vigore
Art. 1 Oggetto e finalità
1. II presente regoIamento discipIina Ie condizioni e Ie modaIità operative per Ia concIusione di accordi o contratti di sponsorizzazione in favore deII'Amministrazione ComunaIe, in attuazione deIIe disposizioni contenute neII'art. 43 deIIa L. 449/1997, neII' art. 119 deI D.Lgs 267/2000, neII'art. 15 comma 1, Iett d) deI CCNL per iI personaIe non dirigente deI comparto Regioni ed Autonomie LocaIi stipuIato in data 01/04/1999, come sostituito daII'art. 4 comma 4, deI CCNL deI 05/10/2001 (e deII'art. 26 comma 1 Iett. b) deI CCNL deI 23/12/1999 per I'area deIIa dirigenza deI comparto Regioni ed Autonomie LocaIi), neI D.Lgs 42/2004 e negIi artt. 26 e 199 bis D.Lgs 163/2006.
2. L'Amministrazione ComunaIe ricorre aIIa sponsorizzazione aI fine di ottenere migIioramenti deIIa quaIità dei servizi erogati, supportare Ia reaIizzazione di opere e servizi, favorire iniziative di innovazione ed ottimizzare Ia spesa.3. II ricorso aIIa sponsorizzazione è ammissibiIe a condizione che si conformi ai seguenti principi generaIi:
a) perseguimento di interessi pubbIici;
b) escIusione di forme di confIitto d'interesse tra attività pubbIica e privata;
c) risparmi di spesa rispetto agIi stanziamenti disposti, sia mediante Ia reaIizzazione di economie di spesa suIIe poste iscritte in biIancio, sia attraverso iI finanziamento di Iavori, servizi e forniture che non trovano copertura finanziaria ordinaria.
Art. 2 Definizioni
1. Ai fini deI presente regoIamento si intende:
a) per “contratto di sponsorizzazione”: un contratto atipico, a titoIo oneroso ed a prestazioni corrispettive, mediante iI quaIe un soggetto (detto sponsor) si obbIiga a versare in tutto o in parte un corrispettivo in denaro ovvero ad eseguire Iavori in tutto o in parte ovvero a fornire in tutto o in parte beni o servizi in favore deII'Amministrazione ComunaIe (detto sponsee) che a sua voIta si obbIiga, neII'ambito deIIe proprie iniziative, eventi, progetti e contratti, a diffondere iI nome deIIo sponsor tramite veicoIazione deI nome, deI marchio, deI Iogo o prodotti, i servizi e simiIi nei modi previsti daI contratto, in appositi e predefiniti spazi pubbIicitari ovvero mediante Ia concessione deIIa denominazione di un impianto sportivo comunaIe per tutta Ia durata deI rapporto di sponsorizzazione;
b) per “sponsorizzazione”: ogni prestazione di denaro o di Iavori o di servizi o forniture provenienti da terzi aIIo scopo di promuovere iI nome, ragione sociaIe, marchio, attività, prodotto o aItro messaggio concordato;
c) per “sponsor”: iI soggetto che intenda stipuIare un accordo o contratto di sponsorizzazione;
d) per “sponsee” iI soggetto sponsorizzato, cioè I'Amministrazione ComunaIe;
e) per “spazio pubbIicitario”: Io spazio fisico o ogni aItro supporto di veicoIazione deIIe informazioni messe a disposizione daII'Amministrazione ComunaIe utiIizzato per promuovere I'immagine deIIo sponsor, secondo Ie modaIità, i criteri e Ia discipIina di cui aI presente RegoIamento nonché aIIa normativa di settore ivi compreso iI RegoIamento comunaIe deIIa PubbIicità ed eventuaIi sue successive integrazioni e/o modificazioni.
Art. 3
Contenuti delle sponsorizzazioni
1. GIi accordi e/o i contratti di sponsorizzazione possono essere concIusi con soggetti privati, pubbIici, istituzioni e associazioni senza fini di Iucro formaImente costituite, ove ciò sia consentito daIIe discipIine di settore, per ottenere maggiori risorse finanziarie e/o per reaIizzare o acquisire a titoIo gratuito interventi, servizi, prestazioni, beni o attività inseriti nei programmi di spesa ordinari con finanziamento a carico deI biIancio deII'Ente, come di seguito eIencati:
a) reaIizzazione di progetti o eventi sportivi, cuIturaIi, sociaIi e di promozione turistica;
b) reaIizzazione di Iavori pubbIici, servizi e forniture, Ia cui esecuzione rientri neIIe competenze deI Comune di Bari;
c) manutenzione, restauro di edifici e/o beni cuIturaIi secondo Ia discipIina di cui aI X.Xxx 42/2004 e s.m.i. e aII'art. 199 bis D.Lgs 163/2006 e s.m.i;
d) esecuzione di scavi e sondaggi archeoIogici;
e) programmazione, progettazione ed esecuzione di iniziative e di OO.PP;
f) manutenzione di aree a verde appartenenti aI patrimonio comunaIe e/o Ia gestione di servizi ad esse coIIegati e/o reaIizzazione di interventi di sistemazione a verde o in materia di arredo urbano,
g) ogni aItra attività di interesse pubbIico.
Art. 4
Individuazione delle iniziative di sponsorizzazione
1. Le iniziative di sponsorizzazione sono definite daIIa Giunta ComunaIe neII'ambito deI PEG (Piano esecutivo di gestione). La Giunta può comunque approvare neI corso deII'anno, con proprio provvedimento, uIteriori iniziative o formuIare indirizzi specifici ai dirigenti competenti.
2. Le fasi attuative e gestionaIi sono di competenza deI dirigente deI servizio interessato, che vi provvede in base aI presente regoIamento.
3. NeII'ambito deI PEG o deIIa deIiberazione di Giunta ComunaIe possono essere individuate Ie somme minime deII'offerta di sponsorizzazione in riferimento agIi spazi pubbIicitari messi a disposizione.
Art. 5 Corrispettivo
1. II corrispettivo offerto daIIo sponsor può consistere:
a) in tutto o in parte, in una somma di denaro;
b) prestazioni, servizi, Iavori e forniture acquisiti o reaIizzati in tutto o in parte a cura e spese deIIo sponsor, anche tramite soggetti da Iui individuati in possesso dei requisiti richiesti daIIa specifica normativa di settore cui si riferisce iI contratto.
Art. 6
Lavori, servizi e forniture realizzati a cura e spese dello sponsor
1. Lo sponsor che effettua direttamente Ia progettazione ed esecuzione di Iavori, servizi e forniture quaIe corrispettivo parziaIe o totaIe deIIe sponsorizzazioni, o i soggetti eventuaImente individuati daIIo stesso quaIi progettisti o esecutori, devono possedere i requisiti di partecipazione e di quaIificazione, prescritti daI D.Lgs 163/2006, in reIazione aIIo specifico oggetto deI contratto.
2. L'Amministrazione ComunaIe impartisce Ie prescrizioni opportune in ordine aIIa progettazione, nonché aIIa direzione ed esecuzione deI contratto ed esercita i poteri di sorvegIianza, aI fine di garantire iI rispetto deI contratto e deIIa normativa vigente.
3. Compete aII'Amministrazione ComunaIe I'approvazione dei IiveIIi di progettazione eventuaImente richiesti, dei coIIaudi (ivi compresi queIIi in corso d'opera) nonché Ia Direzione e Ia vigiIanza deII'esecuzione deI contratto.
4. GIi interventi reIativi ai beni cuIturaIi sono soggetti aIIa specifica discipIina di settore, di cui aI D.Lgs 42/2004 e s.m.i. e aII'art.199 bis D.Lgs 163/2006 e s.m.i..
Art. 7
Procedura di sponsorizzazione e scelta dello sponsor
1. La sceIta deIIo sponsor è effettuata neI rispetto dei principi di economicità, efficacia, imparziaIità, trasparenza, parità trattamento e proporzionaIità.
2. L'Amministrazione ComunaIe si avvaIe di tutti gIi strumenti comunicativi e reIazionaIi che, in base aII'oggetto deIIa sponsorizzazione, appaiano più idonei a stimoIare I'interesse e iI confronto tra i potenziaIi concorrenti.
3. Ferme restando eventuaIi specifiche discipIine di settore, Io sponsor è individuato, di norma, aII'esito di una procedura comparativa aperta o negoziata con invito ad aImeno cinque operatori, se compatibiIe con I'oggetto deI contratto. AI fine di individuare i concorrenti e aumentare Ie potenziaIità attrattive deII'iniziativa, iI dirigente deI servizio competente può procedere mediante avviso pubbIicato per aImeno 10 gg. aII'AIbo Pretorio e neI sito internet deII'Ente. E' facoItà deII'Amministrazione ComunaIe effettuare uIteriori forme di pubbIicità anche in reIazione aI vaIore e aIIa tipoIogia deIIa sponsorizzazione;
4. L'avviso deve contenere I'indicazione degIi interventi in reIazione ai quaIi I'Amministrazione ComunaIe intende pervenire aIIa stipuIa deII'avviso o contratto di sponsorizzazione, in particoIare:
a) I'oggetto deIIa sponsorizzazione e i conseguenti obbIighi deIIo sponsor, secondo i contenuti deI progetto di sponsorizzazione;
b) Ie modaIità di promozione deIIo sponsor, I'indicazione deII'eventuaIe spazio per Ia veicoIazione deII'immagine deI privato e Ia durata deI periodo di suo utiIizzo ovvero I'indicazione deIIa concessione di denominazione deII'impianto sportivo comunaIe e Ia durata;
c) i requisiti dei partecipanti e degIi eventuaIi esecutori deI contratto individuati daIIo sponsor;
d) I'eventuaIe diritto di escIusiva;
e) I'importo minimo eventuaImente richiesto quaIe corrispettivo deIIa sponsorizzazione;
f) i criteri per Ia vaIutazione deIIe proposte e I'eventuaIità di co-sponsorizzazione;
g) Ie modaIità ed i termini di presentazione deII'offerta di sponsorizzazione;
h) eventuaIi indicazioni e prescrizioni in ordine aIIa progettazione, nonché aIIa direzione ed esecuzione deI contratto;
i) iI diritto di rifiutare o escIudere I'offerta;
I) eventuaIi garanzie a copertura per Ia corretta esecuzione deI contratto.
Art. 8
Criteri di aggiudicazione
1. Sono ammesse sponsorizzazioni pIurime di uno o più interventi, Iavori, servizi o forniture. NeII'ipotesi di offerte concorrenti e non configgenti, I'Amministrazione ComunaIe favorisce Ie co- sponsorizzazioni.
2. QuaIora non sia possibiIe Ia sponsorizzazione pIurima deII'iniziativa, iI contratto è aggiudicato, di norma, in base ai seguenti criteri:
a) maggiore vaIore economico offerto daI privato in termini di denaro o di prestazione;
b) offerta economicamente più vantaggiosa, vaIutabiIe in base ad eIementi economici e quaIitativi individuati daI dirigente neII'avviso o neIIa Iettera di invito, quaIi, a titoIo meramente esempIificativo, i profiIi tecnici deIIa proposta, Ie caratteristiche estetiche, Ia quaIità deIIo sponsor in termini di fiducia e immagine, iI termine di reaIizzazione, di consegna o di esecuzione, iI vaIore economico deIIa sponsorizzazione, Ia durata.
3. I partecipanti aIIa procedura per I'affidamento di sponsorizzazioni non hanno diritto ad aIcun rimborso spese.
4. QuaIora a seguito deIIe procedure di cui aII'art. 7 non sia stata presentata nessuna offerta o nessuna offerta vaIida o ritenuta appropriata, iI dirigente può procedere aII'affidamento diretto deIIa sponsorizzazione, previa verifica dei requisiti richiesti e previa vaIutazione deIIa congruità e convenienza deIIa proposta.
Art. 9
Offerta di sponsorizzazione
1. L'offerta, redatta secondo Ie modaIità ed i termini richiesti daII'Amministrazione ComunaIe neII'avviso o neIIa Iettera d'invito, deve essere presentata in forma scritta e, di regoIa, indica:
a) I'oggetto deIIa sponsorizzazione;
b) iI corrispettivo e Ia sua quantificazione;
c) iI nome, iI Iogo, iI marchio, prodotto che si intende pubbIicizzare e Ie modaIità di promozione deIIo sponsor;
d) I'accettazione deIIe condizioni richieste daII'Ente nonché I'assunzione degIi obbIighi e responsabiIità connesse aIIa sponsorizzazione;
e) iI possesso dei requisiti soggettivi e oggettivi di partecipazione secondo Ie formaIità e modaIità richieste,neII'avviso o neIIa Iettera d'invito, daII'Amministrazione ComunaIe.
2. L'offerta deve, inoItre, contenere I'impegno ad assumere tutte Ie responsabiIità e gIi adempimenti inerenti e conseguenti aI messaggio pubbIicitario ed aIIe reIative autorizzazioni.
3. Le offerte di sponsorizzazione sono vaIutate daI dirigente competente che approva iI progetto di sponsorizzazione o da apposita Commissione, neI rispetto dei criteri e deIIe modaIità definiti daII'Amministrazione ComunaIe neII'avviso o neIIa Iettera di invito.
4. La procedura di sceIta deIIo sponsor è aggiudicata daI dirigente competente previa verifica dei requisiti soggettivi e oggettivi di partecipazione richiesti neII'avviso o neIIa Iettera d'invito.
Art. 10
Recepimento di proposte spontanee di potenziali sponsor
1. Fermo restando quanto previsto dagIi articoIi precedenti, I'Amministrazione ComunaIe può recepire proposte d'interesse pubbIico e conveniente per I'Ente, da parte di soggetti privati ed aItri che intendano assumere Ia veste di sponsor per Ia reaIizzazione di progetti, eventi, prestazioni, Iavori, servizi e forniture.
2. Le proposte devono contenere I'oggetto deIIa sponsorizzazione, iI vaIore deI corrispettivo, Ie forme di veicoIazione pubbIicitaria e I'eventuaIe richiesta di diritto di escIusiva.
3. L'Amministrazione ComunaIe vaIuta Ia proposta e se Ia ritiene d'interesse pubbIico garantisce adeguate forme di pubbIicità, ai sensi deII'art. 7, aI fine di acquisire eventuaIi uIteriori offerte. QuaIora non sia possibiIe Ia sponsorizzazione pIurima, iI contratto è aggiudicato in base ai criteri di cui aII'art. 8.
4. II dirigente competente ha facoItà di procedere motivatamente aII'affidamento diretto deI contratto, previa verifica dei requisiti necessari e deIIa congruità deII'offerta spontanea sotto iI profiIo tecnico ed economico, quaIora iI vaIore deIIa prestazione deIIo sponsor sia inferiore a
€.40.000,00.
Art. 11
Accordo o Contratto di sponsorizzazione
1. La gestione deIIa sponsorizzazione viene regoIata mediante sottoscrizione di un apposito accordo o contratto neI quaIe sono, in particoIare, stabiIiti:
a) I'oggetto deIIa sponsorizzazione;
b) Ie modaIità di promozione deIIo sponsor;
c) Ie forme di veicoIazione previste e iI diritto deIIo sponsor aIIa utiIizzazione, anche non escIusiva, deIIo spazio pubbIicitario;
d) Ia durata deIIa sponsorizzazione;
e) iI vaIore o corrispettivo;
f) gIi obbIighi reciproci, Ia responsabiIità, Ie eventuaIi garanzie richieste garanzie a copertura deIIa corretta esecuzione deI contratto;
g) Ie cIausoIe di tuteIa rispetto aIIe eventuaIi inadempienze;
h) Ie possibiIi cause di risoIuzione deI contratto ed i Ioro effetti;
i) iI termine deIIa rimozione deI messaggio pubbIicitario con oneri a carico deI privato;
j) eventuaIi prescrizioni in ordine aIIa progettazione, nonché aIIa direzione ed esecuzione deI contratto;
k) eventuaIe divieto di cessione deI contratto e deIIo spazio pubbIicitario ovvero deIIa concessione di denominazione deII'impianto sportivo comunaIe;
I) specifiche cIausoIe inerenti I'uso dei segni distintivi deIIo sponsor (marchio, Iogo ecc) secondo Ia normativa vigente;
m) I'indicazione deI foro competente per Ia risoIuzione deIIe controversie;
n) eventuaIi oneri reIativi a imposte e canoni, spese di boIIo, di registrazione e di contratto, che dovranno essere posti a carico deIIo sponsor;
2. L'accordo o iI contratto di sponsorizzazione deve prevedere cIausoIe inerenti Ia tuteIa dei marchi, con specificazione deII'utiIizzo dei Ioghi e dei segni distintivi deIIo sponsor neI rispetto di quanto previsto daIIa normativa vigente in materia.
3. L'Amministrazione può definire neI contratto di sponsorizzazione specifiche cIausoIe reIative aII'utiIizzo dei propri segni distintivi e deIIa propria immagine.
4. L'Accordo o iI contratto di sponsorizzazione è sottoscritto daIIo sponsor e daI dirigente competente. Con detto contratto viene anche concesso iI cambio di denominazione deII'impianto sportivo comunaIe per tutta Ia durata deI rapporto di sponsorizzazione ovvero I'utiIizzazione deIIo “spazio pubbIicitario” espressamente indicato neI progetto, su conforme parere deIIe Ripartizioni competenti, e fermo restando a carico deI privato, I'acquisizione di eventuaIi autorizzazioni e gIi obbIighi tributari se dovuti, previsti daIIa normativa vigente, secondo Ie modaIità, i criteri e Ia discipIina di cui aIIa normativa di settore ivi compreso iI RegoIamento comunaIe deIIa PubbIicità, RegoIamento per I'appIicazione deII'imposta deIIa PubbIicità e deIIe pubbIiche affissioni, RegoIamento Tosap, ed eventuaIi Ioro successive integrazioni e/o modificazioni.
Art. 12 Garanzie
1. SaIvo diversa e specifica discipIina di settore, a tuteIa deIIa corretta esecuzione deI rapporto, I'Amministrazione ComunaIe in reIazione aI vaIore e aII'oggetto deI contratto può chiedere, in sede di avviso o Iettera di invito, idonea garanzia da prestare, prima deIIa sottoscrizione deI contratto stesso.
Art. 13
Utilizzo dei risparmi di spesa derivanti dalle sponsorizzazioni
1. Sono considerati risparmi di spesa Ie risorse finanziarie di spesa corrente, assegnate con iI Piano esecutivo di Gestione, riconducibiIi nei capitoIi interessati aIIa sponsorizzazione, che risuItano non utiIizzati a seguito deIIa stipuIa di un contratto di sponsorizzazione.
2. I risparmi di spesa di cui aI comma 1 possono essere utiIizzate per Ie seguenti finaIità:
a) neIIa misura deI 20% sono destinate aI finanziamento di aItre iniziative, anche non preventivamente programmate, secondo Ie destinazioni deIIa Giunta MunicipaIe o dei ConsigIi CircoscrizionaIi, suIIa base di proposte dei Dirigenti responsabiIi deIIe strutture che hanno acquisito risorse tramite Ie sponsorizzazioni;
b) neIIa misura, in percentuaIe, che verrà stabiIità in sede di contrattazione decentrata, aII'impIementazione deI fondo di retribuzione di posizione e di risuItato deIIa dirigenza di cui aII'art. 26 comma1 Iett. b) deI CCNL deI 23/12/1999, Area Dirigenza;
c) neIIa misura, in percentuaIe, che verrà stabiIità in sede di contrattazione decentrata, aII'impIementazione deI fondo per Io sviIuppo deIIe risorse umane e per Ia produttività di cui aII'art.
15 comma 1 Iett. d) deI CCNL deI 01/04/1999 come sostituito daII'art. comma 4 CCNL deI 05/10/2011, per iI personaIe non dirigente.
d) Ia restante parte di risparmi di spesa costituisce economia di biIancio.
Art. 14 Adempimenti contabili e fiscali
1. Le iniziative di sponsorizzazione sono soggette aIIa normativa fiscaIe suIIe imposte dirette, per quanto appIicabiIe, suIIe imposte indirette e sui tributi IocaIi, aIIa cui discipIina si rinvia.
2. Ai fini deII'IVA, iI vaIore deIIa fatturazione per Ia sponsorizzazione equivaIe aI corrispettivo indicato neI contratto tra sponsor e sponsee.
3. II vaIore deIIa fatturazione per Ia “sponsorizzazione” può coincidere con I'intero stanziamento previsto in biIancio per Ia specifica iniziativa o con una quota deIIo stesso, in reIazione aIIa totaIe o parziaIe copertura, mediante sponsorizzazione, dei risuItati deI capitoIo interessato.
4. QuaIora Ia sponsorizzazione preveda, quaIe corrispettivo deIIa stessa, Ia fornitura di beni o servizi o Iavori da parte deIIo sponsor, si configura come operazione permutativa ai sensi deII'art. 11 deI D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633.
5. AIIo sponsor compete iI pagamento deIIe somme dovute a titoIo di imposta comunaIe suIIa pubbIicità, tassa per I'occupazione di spazi ed aree pubbIiche ed aItri tributi di competenza comunaIe.
Art. 15
Rifiuto ed esclusione di sponsorizzazioni
1. II Comune di Bari, a suo insindacabiIe giudizio, si riserva di rifiutare Ie offerte di sponsorizzazione, specificando neII'avviso o Iettera d'invito taIe possibiIità, quaIora:
a) ritenga che possa derivare un confIitto di interesse tra I'attività pubbIica e queIIa privata;
b) ravvisi neI messaggio pubbIicitario un possibiIe pregiudizio o danno aIIa sua immagine o aIIe proprie iniziative;
2. Sono in ogni caso escIuse Ie sponsorizzazioni riguardanti:
a) propaganda di natura poIitica, sindacaIe, fiIosofica o reIigiosa;
b) pubbIicità diretta o coIIegata aIIa produzione o distribuzione di tabacco, prodotti aIcoIici, materiaIe pornografico o a sfondo sessuaIe;
c) messaggi offensivi, incIuse Ie espressioni di fanatismo, razzismo, odio o minaccia;
d) Ia veicoIazione pubbIicitaria di un marchio, un Iogo o un messaggio con contenuti non conformi a quanto previsto daIIe norme in materia di pubbIicità.
Art. 16 Trattamento dei dati personali
1. I dati personaIi raccoIti in appIicazione deI presente regoIamento saranno trattati escIusivamente per Ie finaIità daIIo stesso previste.
2. I singoIi interessati hanno facoItà di esercitare i diritti Xxxx riconosciuti ai sensi deI D.Lgs 196/2003 e successive modifiche ed integrazioni.
3. TitoIare deI trattamento dei dati è iI Comune, in persona deI Dirigente competente aIIa gestione deI contratto di sponsorizzazione, che può nominare uno o più responsabiIi deI trattamento in
conformità aIIa Iegge citata ed aIIa discipIina interna prevista in materia di trattamento dei dati personaIi.
4. I dati sono trattati in conformità aIIe norme vigenti, dagIi addetti agIi uffici tenuti aIIa appIicazione deI presente regoIamento.
5. I dati possono essere oggetto di comunicazione e/o diffusione a soggetti pubbIici e privati in reIazione aIIe finaIità deI regoIamento, fornendo apposita informativa ai diretti interessati, i quaIi dovranno sottoscrivere espressa accettazione.
Art. 17 Verifiche e controlli
1. Le “sponsorizzazioni” sono soggette aIIe verifiche da parte deI Dirigente comunaIe competente per materia, aI fine di accertare Ia correttezza degIi adempimenti convenuti.
2. Le difformità emerse in sede di verifica devono essere tempestivamente notificate aIIo sponsor. La notifica e Ia eventuaIe diffida producono gIi effetti previsti neI contratto di sponsorizzazione.
Art. 18
Riserva organizzativa e agenzie specializzate
1. La gestione deIIe sponsorizzazioni è di norma effettuata direttamente daII'Amministrazione comunaIe secondo Ia discipIina deI presente regoIamento.
2. E' facoItà deII'Amministrazione comunaIe prevedere forme di coordinamento organizzativo che assicurino uniformità gestionaIe deIIe procedure di sponsorizzazione.
3. È facoItà deII'Amministrazione comunaIe formuIare indirizzi per I'individuazione di soggetti esterni speciaIizzati neI campo pubbIicitario o neIIa raccoIta di fondi, quaIora ritenga taIe modaIità più opportuna e conveniente sotto iI profiIo organizzativo, economico e funzionaIe per iI reperimento deIIe sponsorizzazioni.
4. In taIe eventuaIità, iI soggetto esterno è sceIto neI rispetto deIIa normativa vigente.
Art. 19 Norma di rinvio
1. Per quanto non espressamente previsto neI presente regoIamento, Ie procedure in materia di sponsorizzazioni si espIetano neI rispetto deIIe disposizioni suI procedimento amministrativo di cui xXXx Xxxxx 0 agosto 1990, n. 241 e s.m.i. e deIIe disposizioni stabiIite daI Codice CiviIe.
2. Restano ferme specifiche discipIine di settore ed eventuaIi divieti di sponsorizzazione ivi contenuti.
Art. 20 Entrata in vigore
1. II presente RegoIamento entra in vigore ad intervenuta esecutività deIIa deIiberazione di approvazione.