REGOLAMENTO
REGOLAMENTO
RECANTE LA DISCIPLINA PER LA PARTECIPAZIONE DEI CITTADINI ATTIVI ALLA CURA, ALLA GESTIONE CONDIVISA E ALLA RIGENERAZIONE
DEI BENI COMUNI URBANI INDICE
Articolo 1 - Oggetto ed ambito di applicazione Articolo 2 – Definizioni
Articolo 3 - Principi generali Articolo 4 - I cittadini attivi
Articolo 5 –Ambiti di collaborazione Articolo 6 - Ambiti di responsabilità Articolo 7 – Patto di collaborazione Articolo 8 –Durata della collaborazione
Articolo 9 – Condizioni relative alle attività di rigenerazione Articolo 10 – Monitoraggio della collaborazione
Articolo 11 – Procedimento di formazione del patto di collaborazione Articolo 12 – Recesso e risoluzione
Articolo 13 – Assistenza amministrativa formativa e tecnica Articolo 14 – Copertura assicurativa
Articolo 15 – Sovvenzioni contributi e autofinanziamento Articolo 16 – Donazioni e sponsorizzazioni
Articolo 17 - Trasparenza e attività di divulgazione Articolo 18 - Collaborazioni in atto
Articolo 1 - Oggetto ed ambito di applicazione
Il presente regolamento, in armonia con le previsioni della Costituzione e dello Statuto comunale, disciplina le forme di collaborazione tra i cittadini e il Comune di Milano per l’amministrazione condivisa, cioè la cura, la gestione condivisa e la rigenerazione, dei beni comuni urbani. La promozione della cittadinanza attiva, in attuazione degli articoli 118 comma 5 e 117 comma 6 della Costituzione, e dell’art. 3 num. 5 del d. lgs. n. 267 del 2000, è riconosciuta quale funzione istituzionale dell’ente.
Articolo 2 – Definizioni
a) beni comuni urbani: i beni, materiali e immateriali, che, indipendentemente dalla titolarità, i cittadini e l'Amministrazione riconoscono essere strumentalmente collegati alla realizzazione degli interessi di tutti i cittadini;
b) amministrazione condivisa dei beni comuni: attività di cura, gestione condivisa o rigenerazione dei beni comuni, per la fruizione collettiva, in collaborazione con la Civica Amministrazione. L’amministrazione condivisa dei beni comuni è promossa dalla libera iniziativa dei cittadini attivi e dalla civica amministrazione;
c) cittadini attivi: tutti i soggetti individuali, o comunque riuniti in formazioni sociali, anche informali, anche esercitanti attività economiche, che in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretto, e senza spendita del nome, svolgono attività in favore della comunità e dell’interesse generale;
d) proposta di collaborazione: la manifestazione di interesse, formulata dai cittadini attivi, diretta a realizzare un intervento di cura, gestione condivisa o rigenerazione dei beni comuni urbani.
e) patto di collaborazione: accordo in forma scritta mediante il quale il Comune e i cittadini attivi definiscono finalità, obiettivi e risultati attesi, nonché modalità gestionali degli interventi di cui alla lettera precedente;
f) cura: attività volte alla protezione, conservazione e manutenzione beni comuni urbani, di proprietà della Civica Amministrazione; i cittadini attivi possono fare oggetto di cura anche beni comuni di proprietà privata o di altri enti pubblici, conferiti nelle forme ammesse dall’ordinamento e secondo regole condivise con la civica amministrazione. In tal senso l’amministrazione condivisa si applica anche ai beni confiscati alla mafia per le finalità e con le modalità dettate dalla normativa specifica.
La cura può essere occasionale o periodica; di norma la cura non può sostituirsi a prestazioni altrimenti programmate dalla Civica Amministrazione bensì essere integrativa, complementare e migliorativa dei livelli di qualità perseguiti dalla Civica Amministrazione.
g) gestione condivisa: programma di attività di valorizzazione dei beni comuni urbani; di norma ha carattere periodico;
h) rigenerazione: programma di interventi volti alla tutela di un bene comune, o di parti di esso, che agisce sulla consistenza materiale del bene, allo scopo di riportarlo alla funzionalità originaria, di migliorare il profilo della funzionalità originaria. Il programma può essere integrato da una proposta di cura continuativa o gestione condivisa.
Articolo 3 - Principi generali
1. sussidiarietà orizzontale: la collaborazione tra cittadini attivi e amministrazione è improntata al rispetto e alla promozione dei valori costituzionali enunciati dagli articoli 1, 2, 3, 9, 42 e 118 della Costituzione Italiana, e alla valorizzazione delle comunità territoriali;
2. autonomia civica: il Comune riconosce il valore dell'autonoma iniziativa dei cittadini e predispone tutte le misure necessarie a garantirne e promuoverne l'esercizio effettivo;
3. sussidiarietà verticale: la gestione dei rapporti di collaborazione tra Comune e i cittadini attivi è attribuita di norma ai Municipi quali organi esponenziali del territorio;
4. fiducia reciproca: ferme restando le prerogative pubbliche in materia di vigilanza e controllo, nonché gli obblighi dedotti nel patto di collaborazione, il Comune, i cittadini attivi si ispirano alla fiducia reciproca e al perseguimento esclusivo di comuni finalità di interesse generale; nella gestione delle attività di collaborazione, i cittadini attivi agiscono con piena autonomia.
5. solidarietà e responsabilità: il Comune e i cittadini attivi cooperano alla realizzazione della finalità condivise sottoscrivendo un patto di collaborazione, che stabilisce le condizioni e modalità alle quali essi impiegano mezzi e attività di competenza e disciplina i rispettivi profili di responsabilità;
6. universalità e trasparenza: il Comune e i cittadini attivi riconoscono nella trasparenza lo strumento principale per assicurare l'imparzialità dell’amministrazione condivisa;
7. fruizione collettiva: la gestione del bene comune deve andare a beneficio di tutta la cittadinanza; deve consentire in qualsiasi momento l’accesso alle attività in atto di nuovi cittadini interessati, e ove possibile, la coabitazione di attività diverse;
8. valorizzazione del pluralismo sociale e delle pari opportunità: la collaborazione tra il Comune e i cittadini attivi valorizza le differenze, come elementi di ricchezza civile, culturale, sociale, e promuove le pari opportunità.
9. adeguatezza e differenziazione: gli accordi di collaborazione sono proporzionati alla natura e complessità delle attività di cura, gestione condivisa e rigenerazione dei beni comuni urbani e sono differenziati a seconda della tipologia di bene comune, degli ambiti sociali al cui benessere sono funzionali, degli assetti patrimoniali ed economici eventualmente coinvolti;
10. sostenibilità: il Comune e i cittadini attivi verificano, con cadenza periodica determinata nel patto di collaborazione, che lo svolgersi delle collaborazioni permanga nelle condizioni di fattibilità tecnica, economica e sociale specificamente previste, potendo esse cessare per superamento di tali limiti; curano inoltre la conservazione dei beni comuni a vantaggio delle generazioni future;
11. informalità: il Comune interpreta la propria normativa al fine di assicurare la massima flessibilità e semplicità nelle relazioni con i cittadini attivi e le associazioni e commisura alle effettive esigenze di tutela degli interessi pubblici coinvolti gli adempimenti amministrativi, necessari a dare svolgimento delle attività oggetto del patto di collaborazione;
12. sussidi e agevolazioni: ogni aderente al patto di collaborazione sostiene indipendentemente i costi relativi alle proprie attività. sono permesse forme di raccolta fondi per autofinanziamento e la ricezione di contributi in spirito di liberalità e mecenatismo, nelle forme previste dal presente regolamento.
13. deflazione del contenzioso: il Comune e i cittadini attivi favoriscono la conciliazione bonaria delle controversie dipendenti dai patti di collaborazione, nelle forme ammesse dall’ordinamento.
Articolo 4 - I cittadini attivi
1. La partecipazione ad attività di cura, gestione condivisa e di rigenerazione dei beni comuni urbani è aperta a tutti. Nel caso di cittadini minorenni, la loro partecipazione può avvenire sotto la responsabilità di un cittadino di maggiore età e con il consenso dei genitori.
Non sono ammessi all’amministrazione condivisa dei beni comuni i cittadini che versino nella condizione di incapacità a contrattare con la Pubblica Amministrazione, abbiano commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, inerenti a entrate tributarie e extratributarie del Comune di Milano.
2. Nel caso la partecipazione dei cittadini attivi avvenga mediante organizzazioni informali, il cittadino che sottoscrive il patto di collaborazione deve dare atto di agire in rappresentanza di tale organizzazione iscrivendo la propria organizzazione all’albo delle organizzazioni informali e della cittadinanza attiva istituito dalla Civica Amministrazione.
3. È ammessa la partecipazione di singoli cittadini ad interventi di cura, gestione o rigenerazione dei beni comuni urbani anche
a) per lo svolgimento di Lavori di Pubblica Utilità, come misura attuativa della “sospensione del procedimento penale con messa alla prova”, che per le ulteriori fattispecie penali ammesse dall’ordinamento;
b) come parte di misura alternativa alla detenzione o come parte del percorso trattamentale durante la pena detentiva,
c) per lo svolgimento di attività di volontariato da parte di persone detenute in regime di art.21 della legge sull’Ordinamento Penitenziario,
secondo le modalità previste dalla specifica normativa in materia.
4. Nella cura, nella gestione condivisa e nella rigenerazione dei beni comuni urbani la Civica Amministrazione può impiegare, secondo modalità concordate nei patti di collaborazione, giovani reclutati attraverso il Servizio Civile Nazionale.
Articolo 5 – Ambiti di collaborazione
Le proposte di collaborazione possono svilupparsi negli ambiti seguenti (elenco esemplificativo e non esaustivo):
• educazione, istruzione e formazione, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa, prevenzione della dispersione scolastica e sostegno al successo scolastico e formativo, prevenzione del bullismo e contrasto della povertà educativa, promozione dell’inclusione, dell’integrazione culturale e della coesione sociale;
• salvaguardia e miglioramento delle condizioni dell’ambiente, promozione della protezione degli animali, utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, promozione del contrasto allo spreco alimentare, cultura dello sport e del benessere;
• tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio con attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale; riqualificazione e rivitalizzazione dell’ambiente urbano;
• promozione partecipazione politica e civica, della corretta informazione, del pieno accesso agli atti della pubblica amministrazione, della gestione e valorizzazione dei “dati aperti”;
• inserimento o reinserimento nel mercato del lavoro dei lavoratori disoccupati, sotto occupati e delle persone svantaggiate;
• promozione della cultura della sharing economy, del mecenatismo finalizzato all’interesse pubblico; promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche del tempo di cui all’articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53;
• promozione della cultura della legalità;
Articolo 6 – Ambiti di responsabilità
I cittadini attivi realizzano in autonomia le attività loro attribuite nei patti di collaborazione, con riguardo, nella misura in cui l’attività lo richiede, alle seguenti responsabilità (elenco esemplificativo):
a) custodia degli spazi e dei beni strumentali assegnati;
b) regolarità delle procedure di selezione degli appaltatori e conformità degli interventi alle regole dell’arte;
c) conduzione degli impianti tecnologici eventualmente presenti;
d) sicurezza generale dei cittadini impegnati nelle attività oggetto del patto di collaborazione, delle interferenze lavorative, della sicurezza antincendio e delle misure antinfortunistiche;
e) sicurezza dei cittadini attivi impegnati nelle attività di rigenerazione, rientranti nell’ambito della manutenzione ordinaria, ad esempio negli interventi riguardanti edifici scolastici;
f) sicurezza del pubblico che fruisce delle attività oggetto del patto di collaborazione con attenzione al rispetto dei parametri di affollamento e alla presenza dei presidi di assistenza sanitaria previsti dalla normativa per eventi e manifestazioni;
g) protezione dei dati e della privacy;
h) smaltimento dei rifiuti.
Articolo 7 – Patto di collaborazione
1. Il patto sottoscritto costituisce titolo valido, anche se non in via esclusiva, per l’uso dei beni che ne sono oggetto e delle dotazioni connesse. Non è ammesso il rinnovo del patto di collaborazione.
2. Nel corso della collaborazione possono aggiungersi ai sottoscrittori originari del patto nuovi soggetti, allo scopo di potenziare l’efficacia della collaborazione o la sua estensione, eventualmente con la ridefinizione parziale del patto, e solo con il consenso di tutti i sottoscrittori originari.
4. Il patto, avuto riguardo alle specifiche necessità di regolazione che la collaborazione presenta, definisce in particolare:
a) gli obiettivi che la collaborazione persegue, e gli effetti attesi dal patto;
c) le azioni di cura, gestione rigenerazione, ed il loro programma di massima;
d) la durata della collaborazione, le cause di sospensione o di conclusione anticipata della stessa;
e) le modalità di azione, il ruolo ed i reciproci impegni, eventualmente anche economici, dei soggetti coinvolti, i requisiti ed i limiti di intervento;
f) le modalità di fruizione collettiva dei beni comuni urbani oggetto del patto;
h) le reciproche responsabilità, anche in relazione a quanto disposto dalle norme in materia di sicurezza e agli ambiti descritti nell’art. 6;
i) le conseguenze di eventuali danni occorsi a persone o cose in occasione o a causa degli interventi di cura, rigenerazione e gestione in forma condivisa, la necessità e le caratteristiche delle coperture assicurative e l’assunzione di responsabilità secondo quanto previsto dagli artt. 6 e 14 del presente regolamento, nonché le misure utili ad eliminare o ridurre le interferenze con altre attività;
j) le garanzie a copertura di eventuali danni arrecati al Comune di Milano dai cittadini attivi in conseguenza della mancata, parziale o difforme realizzazione degli interventi concordati;
k) le forme di sostegno messe a disposizione dall’amministrazione comunale;
l) le misure di monitoraggio e pubblicità del patto;
m) eventuale supporto tecnico del personale comunale competente, la vigilanza sull’andamento della collaborazione, la gestione delle controversie che possano insorgere durante la collaborazione stessa e l’eventuale applicazione di penalità per l’inosservanza delle clausole del patto;
n) le cause di esclusione di singoli cittadini per inosservanza del presente regolamento o delle clausole del patto, gli assetti conseguenti alla conclusione della collaborazione, quali la titolarità delle opere realizzate, i diritti riservati agli autori delle opere dell’ingegno, la riconsegna dei beni, e ogni altro effetto rilevante;
o) le modalità di rivalsa dell’amministrazione nei confronti dei cittadini che dopo la stipula del patto di collaborazione non adempiono, in tutto o in parte, a quanto da esso previsto;
p) le modalità per l’adeguamento e le modifiche degli interventi concordati.
Articolo 8 – Durata della collaborazione
La durata delle attività oggetto di patto di collaborazione, in relazione a un bene di proprietà comunale, non supera normalmente i tre anni. Periodi più lunghi possono eventualmente essere pattuiti in considerazione dell’onere richiesto per gli interventi necessari alla rigenerazione e gestione condivisa del bene in oggetto.
Articolo 9 - Condizioni relative alle attività di rigenerazione
I cittadini attivi, con la proposta di collaborazione, in relazione a un bene di proprietà comunale e alle attività previste, possono proporre e realizzare interventi di manutenzione ordinaria il cui valore non può eccedere il valore di 100.000 Euro. La proposta deve essere corredata da un piano di fattibilità e sostenibilità tecnico economica attestante la disponibilità delle risorse finanziarie necessarie; essa può prevedere forme di cura e gestione condivisa. Lo sviluppo progettuale è effettuato da soggetti esterni alla Civica Amministrazione, in possesso di idoneo titolo professionale; i progetti devono acquisire il nulla osta degli organi tecnici della Civica Amministrazione.
L’esecuzione degli interventi di rigenerazione può essere effettuata esclusivamente da soggetti professionali, in possesso dei medesimi requisiti richiesti dall’art. 80 del d. lgs. n. 50/2016 (e s.m.i), iscritti nella “white list” della Prefettura (di cui al D.P.C.M. 24.11.2016), nel rispetto delle normative in materia edilizia e previo rilascio del titolo abilitativo da parte dello Sportello Unico per l’Edilizia, se necessario ai sensi degli artt. 6, lett a) e 8 del D.P.R. n. 380/2011.
I cittadini attivi possono partecipare alla rigenerazione con interventi rientranti nelle abilità e nella diligenza ordinarie, sotto la direzione del responsabile del cantiere.
Gli interventi realizzati sono acquisiti al patrimonio comunale mediante accessione senza oneri a carico dell’Amministrazione.
Nel caso la proposta di rigenerazione riguardi un bene non appartenente al Demanio comunale, si adotta la presente disciplina in quanto applicabile e compatibile con le condizioni eventualmente richieste dal soggetto titolare del bene messo a disposizione.
Articolo 10 – Monitoraggio della collaborazione
I patti di collaborazione regolano le attività di monitoraggio e controllo delle attività, allo scopo di valutare in corso d’opera l’attualità dell’interesse perseguito, la congruenza tra finalità, obiettivi, risultati, la sostenibilità, e per individuare possibilità di miglioramento.
Il patto di collaborazione prevede di norma, e nella misura in cui l’attività lo richiede, un piano di valutazione delle responsabilità, redatto di concerto tra l’Amministrazione e i promotori, con l’indicazione delle misure da osservare per il buon esito della collaborazione. Il piano deve essere posto a conoscenza di tutti coloro che partecipano alle attività e deve essere periodicamente aggiornato nell’ambito delle attività di monitoraggio. A prevenzione di ogni criticità è attivata una tempestiva ed esauriente informazione reciproca.
Il patto di collaborazione prevede inoltre le modalità di documentazione delle attività realizzate, di periodica valutazione, di rendicontazione delle risorse utilizzate e di misurazione dei risultati prodotti dalla collaborazione fra cittadini e amministrazione pubblicate attraverso il sito comunale di cui all’art. 17
L’elenco dei patti sottoscritti è pubblicato da parte della Direzione competente per i processi di partecipazione sul sito istituzionale dell’ente, in una sezione apposita, per non meno di 365 giorni solari.
Articolo 11 –Procedimento di formazione del patto di collaborazione
La Direzione competente per i processi di partecipazione coordina le attività dei Municipi in modo da garantire l’uniforme applicazione del presente Regolamento. A questi fini essa si avvale della collaborazione degli organi amministrativi dei Municipi e delle Direzioni tecniche richieste dalle esigenze istruttorie.
Il provvedimento che conduce alla sottoscrizione dei patti di collaborazione è articolato nelle fasi seguenti:
1) sollecitazione delle manifestazioni di interesse mediante avvisi periodici:
a) l’Amministrazione invita i cittadini attivi ad avanzare proposte di collaborazione mediante periodici avvisi pubblici recanti un elenco di beni comuni urbani identificati, approvato dalla Giunta Comunale per i beni assegnati alle Direzioni dell’Amministrazione centrale o dalle Giunte Municipali per i beni assegnati ai Municipi;
b) di norma la ricezione delle proposte si conclude dopo 15 giorni dalla pubblicazione dell’avviso, salva diversa previsione dell’avviso in relazione alla complessità dell’intervento; gli avvisi sono esposti sul sito istituzionale dell’ente, in una sezione apposita, e possono essere pubblicati anche in forma aggregata (ad esempio esponendo le liste di più Municipi);
2) ricezione delle manifestazioni di interesse:
a) i cittadini attivi possono avanzare proposte relative a beni comuni non iscritti negli elenchi elaborati dalla civica amministrazione in ogni momento; la proposta deve identificare con chiarezza il bene in oggetto e presentare una relazione illustrativa del bene stesso, delle finalità, delle attività di cura programmabili e delle condizioni di fattibilità e di sostenibilità operativa ed economica, proporzionata all’intervento proposto.
Le proposte riguardanti beni comuni identificati dai cittadini attivi sono sottoposte alla verifica, ad opera della Direzione competente per i processi di partecipazione, con la collaborazione dei Municipi e delle direzioni tecniche necessarie, e di concerto con i promotori, delle seguenti condizioni:
• che i promotori non versino in alcuna delle condizioni ostative indicate all’art. 4;
• che i siti indicati risultino effettivamente e durevolmente disponibili ovvero non siano già interessati, se di proprietà comunale, da programmi di valorizzazione economica o da interventi di altro tipo;
• che la proposta che arrechi un concreto miglioramento alla fruizione pubblica del bene che ne è oggetto;
• che la proposta possegga ragionevoli requisiti di fattibilità tecnica, economica e di sostenibilità, in ordine alle finalità generali perseguite, alle risorse concrete disponibili e necessarie;
• che la proposta non sia in contrasto con i valori costituzionali, i principi dello Statuto del Comune di Milano e non dia luogo ad attività
- di propaganda politica, sindacale e/o religiosa;
- di diffusione di messaggi offensivi o comunque lesivi della dignità umana (espressioni di fanatismo, razzismo, odio o minaccia);
- di presidio dell’ordine pubblico.
In fase istruttoria le proposte dei cittadini attivi possono essere rifiutate motivatamente entro 60 giorni dalla data di ricezione attestata dal Protocollo generale, solo a seguito di un tentativo di mediazione tra la Civica Amministrazione e il proponente che abbia dato esito negativo.
3) Inserimento dei beni comuni identificati dai cittadini attivi negli avvisi periodici di cui al punto 1):
le proposte riguardanti beni comuni identificati dai cittadini attivi e risultate idonee a seguito delle verifiche descritte, confluiscono nel primo avviso periodico disponibile, allo scopo di prevenire successivi contrasti tra i cittadini e promuovere sinergie nell’ambito del territorio.
Nel caso che lo stesso bene sia oggetto di plurime proposte, sarà effettuato un tentativo di armonizzarle, di concerto con i promotori.
4) La redazione e stipula del patto di collaborazione:
la stipula del patto di collaborazione è preceduta da una fase istruttoria, necessaria ad acquisire le necessarie intese e autorizzazioni, e a stabilire di concerto con i proponenti le condizioni definitive del patto di collaborazione. La stipula dei patti di collaborazione è attribuita di norma ai dirigenti titolari dei beni loro assegnati o alla Direzione competente per i processi di partecipazione in tutti gli altri casi. Ove l’iniziativa sul bene sia promossa dal Municipio, il patto è firmato anche dal relativo dirigente. La stipula del patto interviene solo a seguito di un provvedimento dirigenziale di approvazione dello schema di accordo.
Articolo 12 – Recesso e risoluzione
È ammesso il recesso dai patti di collaborazione in qualsiasi momento, di norma senza sanzioni o penali. Nel caso le attività siano effettuate in modo non conforme ai patti, la Civica Amministrazione può risolvere unilateralmente il rapporto, senza penalizzazioni.
Articolo 13 – Assistenza amministrativa, formativa e tecnica
La Civica Amministrazione, con il coordinamento della Direzione competente per i processi di partecipazione e la collaborazione delle Direzioni competenti per materia, dedica ai cittadini attivi e al pubblico appositi interventi di formazione negli ambiti in cui si sviluppano le attività dei proponenti e nelle responsabilità connesse.
In via temporanea la Civica Amministrazione può affiancare personale interno a sostegno delle attività previste dai patti di collaborazione, nell’ambito dell’orario di servizio.
Per la realizzazione della collaborazione la Civica Amministrazione può assegnare ai cittadini attivi, in via temporanea o prolungata, beni strumentali di qualunque genere, (ad es. strumenti informatici, presidi antinfortunistici, articoli per la cura del verde) in comodato, alle condizioni stabilite nel patto di collaborazione.
Articolo 14 – Copertura assicurativa
Qualora non ne fossero provvisti, la Civica Amministrazione può attivare a vantaggio dei cittadini attivi, in relazione alle attività previste dai patti di collaborazione, idonee tutele assicurative nei rami malattia, infortunio e responsabilità civile per danni causati a terzi o ai beni oggetto di patto di collaborazione.
Articolo 15 – Sovvenzioni e autofinanziamento
A scopo di autofinanziamento sono consentite attività ad offerta libera o commerciali, purché non prevalenti sulle attività previste dai patti di collaborazione; tali attività restano subordinate alle disposizioni dei regolamenti pertinenti per materia. Nessuna contribuzione o rimborso potrà essere erogato dall’Amministrazione Comunale a fronte della sottoscrizione del patto di collaborazione.
Articolo 16 – Donazioni e sponsorizzazioni
Donazioni, sovvenzioni e contributi di qualunque natura, di sostegno alle attività oggetto del patto di collaborazione, provenienti da fonte esterna all’Amministrazione, possono essere accettati solo con il consenso unanime dei sottoscrittori del patto di collaborazione.
Le donazioni possono essere modalizzate, e le relative condizioni vengono integrate nel patto di collaborazione.
Non sono accettabili donazioni o atti di mecenatismo provenienti da soggetti che si pongono in palese contrasto con le finalità del presente regolamento, i valori costituzionali e dello Statuto comunale.
Articolo 17- Trasparenza e attività di divulgazione
Ogni vicenda relativa alle proposte, dalla loro presentazione al patto di collaborazione, e la successiva gestione delle attività, è documentata con la pubblicazione di notizie e materiali documentali, concordata fra i sottoscrittori, sul sito istituzionale dell’ente in una sezione apposita, caso per caso e con tempestività, ivi compresi gli aspetti economici di ogni tipo. I patti di collaborazione non possono contenere condizioni restrittive in tema di trasparenza.
La Civica Amministrazione cura la periodica pubblicazione sul sito istituzionale, di norma a cadenza annuale, di un rapporto illustrativo delle attività svolte, delle dinamiche generate sul piano del community building, dell’impatto sulla cittadinanza rilevato con indagini sociologiche e di customer satisfaction, e delle prospettive di sviluppo individuabili nel contesto urbano.
Tutti i prodotti editoriali realizzati e distribuiti dai sottoscrittori del patto per divulgarne le attività recano il logo del Comune di Milano.
La Civica Amministrazione, salvo diverse disposizioni nei patti di collaborazione, effettua le attività di comunicazione necessarie alla pubblicizzazione locale e generale delle collaborazioni.
Articolo 18- Collaborazioni in atto
Le esperienze di collaborazione già avviate alla data di entrata in vigore del presente regolamento potranno proseguire senza soluzione di continuità, previo adeguamento dei relativi accordi alle presenti disposizioni.