CONTRATTO DI ASSICURAZIONE TEMPORANEA PER IL CASO DI MORTE
CONTRATTO DI ASSICURAZIONE TEMPORANEA PER IL CASO DI MORTE
CREDITRAS PROTEZIONE
IL PRESENTE FASCICOLO INFORMATIVO CONTENENTE:
• NOTA INFORMATIVA
• CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE, COMPRENSIVE DELLE CONDIZIONI PARTICOLARI
• INFORMATIVA SULLA PRIVACY E SULLE TECNICHE DI COMUNICAZIONE A DISTANZA
• GLOSSARIO
• PROPOSTA
DEVE ESSERE CONSEGNATO AL CONTRAENTE PRIMA DELLA SOTTOSCRIZIONE DELLA PROPOSTA DI ASSICURAZIONE.
PRIMA DELLA SOTTOSCRIZIONE DEL CONTRATTO LEGGERE ATTENTAMENTE LA NOTA INFORMATIVA
NOTA INFORMATIVA
CREDITRAS PROTEZIONE
La presente Nota Informativa è redatta secondo lo schema predisposto dall’IVASS - Istituto di Vigilanza sulle Assicurazioni Private e di Interesse Collettivo - ma il suo contenuto non è soggetto alla preventiva approvazione dell’IVASS.
Il Contraente deve prendere visione delle Condizioni di Assicurazione prima della sottoscrizione del Contratto.
A. INFORMAZIONI SULL’IMPRESA DI ASSICURAZIONE
1. Informazioni generali
L’impresa di Assicurazione è:
CREDITRAS VITA S.p.A., (Società del Gruppo ALLIANZ S.p.A.) con sede legale ed uffici di direzione in Milano (Italia), Xxxxx Xxxxxx 00 - 00000.
Recapito telefonico: 02.72161 Sito internet: xxx.xxxxxxxxxxxxx.xx
Indirizzo e-mail: xxxx@xxxxxxxxxxxxx.xx
CREDITRAS VITA S.p.A. è stata autorizzata all’esercizio dell’attività assicurativa con provvedimento dell’IVASS (già ISVAP) n. 259 del 16/5/1996 (G.U. n. 121 del 25/5/1996).
Iscritta all'Albo imprese di assicurazione n. 100121.
2. Informazioni sulla situazione patrimoniale dell’Impresa
Al 31.12.2012 il Patrimonio netto della Società è pari a 531,58 milioni di euro.
La parte del patrimonio netto relativa al capitale sociale è pari a 112 milioni di euro.
La parte del patrimonio netto relativa alle riserve patrimoniali è pari a 294,43 milioni di euro.
L'indice di solvibilità riferito alla gestione vita è pari al 121,80% e rappresenta il rapporto tra l’ammontare del margine di solvibilità disponibile e l’ammontare del margine di solvibilità richiesto dalla normativa vigente.
B. INFORMAZIONI SULLE PRESTAZIONI ASSICURATIVE E SULLE GARANZIE OFFERTE
3. Prestazioni assicurative e Garanzie offerte
Le prestazioni indicate di seguito, sono operanti per tutta la durata del contratto intendendosi per tale l’arco di tempo che intercorre tra la data di decorrenza e la data di scadenza del Contratto.
Il presente Contratto è stato predisposto per una durata pari a 10, 15, 20 anni a scelta del Contraente compatibilmente con l’età dell’Assicurato; non sono ammesse durate diverse.
Il Contratto prevede la seguente prestazione assicurativa:
Prestazione in caso di decesso dell’Assicurato
La Società si impegna a corrispondere ai Beneficiari designati dal Contraente, il capitale assicurato indicato in proposta nel caso in cui, prima della scadenza contrattuale e a condizione che la garanzia sia in vigore, si verifichi il decesso dell’Assicurato.
Il capitale assicurato si raddoppia in caso di morte da infortunio.
In caso di sopravvivenza dell’Assicurato alla scadenza contrattuale, il Contratto si risolve e nessuna prestazione deve essere corrisposta dalla Società.
Maggiori dettagli sulla prestazione assicurativa sono riportati all’Art.1 “ PRESTAZIONI DEL CONTRATTO” delle Condizioni di Assicurazione.
La presente garanzia viene prestata senza limiti territoriali, salvo le limitazioni previste all’Art. 9 “ESCLUSIONI” delle Condizioni di Assicurazione.
Nel caso in cui il pagamento dei premi venga sospeso, non è prevista alcuna prestazione da parte della Società. Per maggiori dettagli si rimanda alla lettura dell’Art. 10 “MANCATO VERSAMENTO DEL PREMIO” delle Condizioni di Assicurazione.
La Società, infine, non riconoscerà la prestazione in caso di decesso dell’Assicurato nei periodi di Carenza secondo quanto indicato nelle Condizioni Particolari contenute nelle Condizioni di Assicurazione.
In ogni caso, l’assunzione del rischio da parte della Società comporta la conoscenza delle condizioni di salute dell’Assicurando e dell’attività professionale dello stesso, da effettuarsi mediante la sottoscrizione da parte dello stesso delle dichiarazioni riportate in Proposta, secondo quanto previsto all’Art. 5 “ASSUNZIONE DEL RISCHIO” delle Condizioni di Assicurazione.
È estremamente importante quindi che l’Assicurando presti la massima attenzione nel leggere le raccomandazioni e le avvertenze contenute nel modulo di Proposta e che rilasci dichiarazioni complete e veritiere.
L’Assicurando può, in ogni caso, sottoporsi volontariamente a visita medica al fine di ridurre i periodi di Carenza indicati alle Condizioni Particolari contenuti nelle Condizioni di Assicurazione.
Inoltre, sono previsti accertamenti sanitari aggiuntivi per capitali assicurati superiori a 150.000,00 Euro.
4. PREMI
A fronte delle prestazioni previste dal Contratto l'importo del premio annuo da versare alla Società dipende dall’età dell’Assicurato, dalla durata del contratto e dall’importo assicurato.
Il premio, a scelta del Contraente, può essere versato secondo una periodicità annuale o mensile (senza l’applicazione di interessi di frazionamento).
A condizione che il Contratto sia in regola con il pagamento dei premi, il Contraente può variare la tipologia di frazionamento del premio con effetto dalla ricorrenza annuale successiva alla data di richiesta della variazione.
Tale facoltà è possibile entro i quindici giorni precedenti la ricorrenza annuale del Contratto.
Il premio annuo è dovuto dal Contraente per tutta la durata del Contratto e comunque non oltre il decesso dell’Assicurato.
La prima annualità o mensilità del premio viene corrisposta dal Contraente alla Società in via anticipata al momento della sottoscrizione della Proposta.
I premi successivi al primo - solo nel caso in cui l’Assicurato sia in vita - verranno corrisposti ad ogni ricorrenza annuale o mensile della data di decorrenza, a seconda della periodicità di versamento prescelta.
Il versamento, sia del primo che dei successivi premi, viene effettuato tramite procedura di addebito sul rapporto indicato in Proposta.
Non è previsto il pagamento in contanti.
In caso di estinzione del rapporto di cui sopra, il versamento del premio viene effettuato mediante procedura di accredito diretto sul conto corrente della Società nei termini e con le modalità che la Società stessa comunicherà al Contraente.
In ogni caso il premio relativo al primo anno è dovuto per intero. Se non versato, il Contratto è risolto e gli importi versati restano acquisiti dalla Società senza alcun obbligo per quest’ultima in ordine alla prestazione assicurata.
C. INFORMAZIONI SU COSTI, SCONTI E REGIME FISCALE
5. COSTI
5.1 Costi gravanti direttamente sul Contraente
5.1.1 Costi gravanti sui premi
Spese di emissione
L’emissione del presente Contratto non è gravata da alcuna spesa di emissione.
Caricamento espresso in percentuale
Il caricamento espresso in percentuale trattenuto dalla Società a titolo di spese di acquisizione e gestione del Contratto, già incluso nei tassi di premio, è pari al 35,5% dell’importo di ciascun premio annuo costante versato.
Spese per visita medica
L’Assicurando può volontariamente sottoporsi a visita medica al fine di ridurre i periodi di Carenza indicati alle Condizioni Particolari contenuti nelle Condizioni di Assicurazione.
Inoltre, sono previsti accertamenti sanitari aggiuntivi per capitali assicurati superiori a 150.000,00 Euro.
I costi per tali accertamenti sanitari, non quantificabili a priori, non gravano sul premio e sono a carico dell’Assicurato cui è rimessa la scelta della struttura sanitaria a cui rivolgersi.
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La quota parte percepita dai soggetti distributori, con riferimento all’intero flusso commissionale previsto dal Contratto, è pari all’84,51%.
6. Misure e modalità di eventuali sconti
Il Contratto può essere sottoscritto a condizioni agevolate dai dipendenti in attività o in quiescenza e dai promotori della rete FINECO: in tal caso è previsto uno sconto medio di premio pari al 30% attribuibile alla riduzione del caricamento al 7,75%. La misura effettiva dello sconto dipende dall’incidenza del caricamento sul premio annuo, variabile in funzione dell’età dell’Assicurato alla data di sottoscrizione del Contratto.
7. REGIME FISCALE IMPOSTA SUI PREMI
I premi versati relativi alla componente vita non sono soggetti ad alcuna imposta, i premi relativi alla componente infortuni sono soggetti a tassazione nella misura del 2,5%.
Detraibilità fiscale dei premi
Nel caso in cui il Contraente sia persona fisica, i premi versati per le assicurazioni sulla vita di “puro rischio”, intendendosi per tali le assicurazioni aventi ad oggetto esclusivo i rischi di morte, di invalidità permanente (in misura non inferiore al 5%) o di non autosufficienza nel compimento degli atti della vita quotidiana, danno diritto annualmente ad una detrazione dall’imposta sul reddito delle persone fisiche dichiarato dal Contraente nella misura e per gli importi massimi previsti dalla normativa vigente.
Per poter beneficiare della detrazione è necessario che l’Assicurato, se persona diversa dal Contraente, risulti fiscalmente a carico di quest’ultimo.
Ai fini della detrazione d’imposta devono essere considerati, oltre ai premi versati per le assicurazioni sopra indicate, anche eventuali premi versati dal Contraente a fronte di assicurazioni sulla vita o assicurazioni infortuni stipulate anteriormente al 1° gennaio 2001 (che conservano il diritto alla detrazione d’imposta), fermo restando il limite massimo previsto dalla normativa vigente.
In virtù della detrazione d’imposta, il costo effettivo della copertura “rischio” potrebbe risultare inferiore ai premi versati.
Nel caso in cui il Contraente sia persona giuridica l’eventuale trattamento fiscale del premio dipenderà dalla normativa e dalle disposizioni fiscali tempo per tempo vigenti e da una serie di elementi fra i quali la natura del rapporto fra Contraente e Assicurato.
Tassazione delle somme assicurate
Come da disposizioni della normativa in vigore alla data di redazione della presente Nota Informativa, nel caso di Beneficiario persona fisica le somme liquidate in caso di decesso dell’Assicurato sono esenti da IRPEF e dall’imposta sulle successioni.
Nel caso in cui il Beneficiario sia persona giuridica il trattamento fiscale delle somme liquidate dipenderà dalla normativa e dalle disposizioni fiscali tempo per tempo vigenti.
D. ALTRE INFORMAZIONI SUL CONTRATTO
8. Modalità di perfezionamento del Contratto
Per le modalità di perfezionamento del Contratto e la decorrenza delle prestazioni assicurative si rimanda agli Art. 3 “CONCLUSIONE DEL CONTRATTO” e Art. 6 “ENTRATA IN VIGORE DEL CONTRATTO” delle Condizioni di Assicurazione.
A seguito della conclusione del Contratto, la Società invia la polizza al Contraente.
9. Risoluzione del Contratto per sospensione del pagamento dei premi
Il Contraente ha facoltà di risolvere il Contratto sospendendo il pagamento dei premi. Infatti, qualora l’annualità di premio o anche solo una mensilità di premio dovuto non venga corrisposta entro i trenta giorni successivi a ciascuna scadenza di pagamento, si determina la sospensione delle prestazioni previste; in tal caso il Contratto si estingue automaticamente ed i premi già versati restano acquisiti dalla Società, a meno che il Contraente non decida di riattivarlo entro dodici mesi dalla data di scadenza di pagamento.
La garanzia prevista dal Contratto non ha efficacia durante la sospensione e, in caso di decesso dell’Assicurato mentre il Contratto è sospeso, non è prevista alcuna prestazione da parte della Società.
Si rinvia all’Art. 10 “MANCATO VERSAMENTO DEL PREMIO” delle Condizioni di Assicurazione per gli aspetti di dettaglio.
10. Riscatto, Riduzione e Riattivazione
Il presente Contratto non riconosce un valore di riscatto e di riduzione.
In caso di sospensione del Contratto, il Contraente ha la facoltà di riattivarlo entro dodici mesi dalla scadenza di pagamento secondo le modalità, i termini e le condizioni economiche previste all’Art. 11 “RIPRESA DEL VERSAMENTO DEL PREMIO: RIATTIVAZIONE” delle Condizioni di Assicurazione.
11. Revoca della Proposta
Il Contraente può revocare la Proposta, ai sensi dell’articolo 176 del Decreto Legislativo 209/2005, fino al momento della conclusione del Contratto.
Per l'esercizio della revoca il Contraente deve inviare comunicazione scritta alla Società - contenente gli elementi identificativi della Proposta - mediante lettera indirizzata a: CREDITRAS VITA S.p.A. - Xxxxx Xxxxxx, 00 - 00000 Xxxxxx (Xxxxxx).
La revoca ha effetto con decorrenza dalle ore 24 del giorno di spedizione della lettera risultante dal timbro postale di invio della stessa.
Il premio eventualmente anticipato dal Contraente alla Società, viene restituito entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione di revoca.
12. Diritto di recesso
Dopo la conclusione del Contratto il Contraente può esercitare il diritto di recesso, ai sensi dell’articolo 177 del Decreto Legislativo 209/2005, entro un termine di trenta giorni.
Per l'esercizio del diritto di recesso il Contraente deve inviare una comunicazione scritta alla Società - contenente gli elementi identificativi del Contratto - mediante lettera indirizzata a: CREDITRAS VITA S.p.A. - Xxxxx Xxxxxx, 00 - 00000 Xxxxxx (Xxxxxx).
Il recesso ha l’effetto di liberare il Contraente e la Società da qualsiasi obbligazione derivante dal Contratto con decorrenza dalle ore 24 del giorno di spedizione della lettera risultante dal timbro postale di invio della stessa.
Entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione di recesso, la Società provvede a rimborsare al Contraente il premio da questi versato.
13. Documentazione da consegnare alla Società per la liquidazione delle prestazioni e termini di prescrizione
13.1 Pagamenti della Società
La Società provvede alla liquidazione delle prestazioni - verificata la sussistenza dell’obbligo di pagamento - entro trenta giorni dalla data di ricevimento della documentazione necessaria, quale prevista all’Art. 15 “PAGAMENTI DELLA SOCIETÀ” delle Condizioni di Assicurazione.
Le richieste di liquidazione dovranno pervenire alla Società mediante:
• modulo di richiesta di liquidazione da consegnare al Promotore che ha in carico il Contratto; ovvero
• lettera a mezzo posta indirizzata a: CREDITRAS VITA S.p.A. - Xxxxx Xxxxxx 00, - 00000 Xxxxxx (Xxxxxx), contenente gli elementi identificativi del Contratto.
13.2 PRESCRIZIONE
Ai sensi del secondo comma dell’Art. 2952 del Codice Civile i diritti derivanti dai Contratti di assicurazione sulla vita si prescrivono in dieci anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui i diritti stessi si fondano. Pertanto, decorso tale termine non sarà più possibile far valere alcun diritto sulle somme derivanti dal presente Contratto di Assicurazione. Le Imprese di Assicurazione in base alla Legge 266 del 23 dicembre 2005 e successive modificazioni ed integrazioni, sono obbligate a versare le somme non reclamate a favore dell’apposito Fondo istituito dal Ministero dell’Economica e delle Finanze.
14. Legge applicabile al Contratto
Al presente Contratto stipulato dalla Società si applica la legge italiana.
15. Lingua in cui è redatto il Contratto
Il presente Contratto stipulato dalla Società ed ogni altro documento ad esso collegato sono redatti in lingua italiana.
16. RECLAMI
Eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale, compresi quelli relativi alle modalità di determinazione della prestazione assicurativa, devono essere presentati per iscritto alla Società:
CREDITRAS VITA S.p.A. - Servizio Clienti Xxxxx Xxxxxx, 00 - 00000 Xxxxxx (Xxxxxx) tel. 00.00000 - fax. 00.00000000 indirizzo e.mail: xxxx@xxxxxxxxxxxxx.xx .
Qualora l’esponente non si ritenga soddisfatto dall’esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro nel termine massimo di quarantacinque giorni, potrà rivolgersi a:
IVASS
Servizio Tutela degli Utenti
Xxx xxx Xxxxxxxxx 00, 00000 Xxxx recapito telefonico: 06.42.133.000 Fax: 00.00.000.000 o 00.00.000.000
corredando l’esposto della documentazione relativa al reclamo trattato dalla Società.
I reclami indirizzati all’IVASS contengono:
− nome, cognome e domicilio del reclamante, con eventuale recapito telefonico;
− individuazione del soggetto o dei soggetti di cui si lamenta l’operato;
− breve descrizione del motivo di lamentela;
− copia del reclamo presentato alla Società e dell’eventuale riscontro fornito dalla stessa;
− ogni documento utile per descrivere più compiutamente le relative circostanze.
Si ricorda tuttavia che in tutti casi di controversie resta salva la facoltà degli aventi diritto di adire l'Autorità Giudiziaria.
Per la risoluzione delle liti transfrontaliere è possibile presentare reclamo all’IVASS o direttamente al sistema estero competente chiedendo l’attivazione della procedura FIN-NET.
17. Informativa in corso di Contratto
18. Conflitto di interessi
Allianz S.p.A. ed UniCredit S.p.A. intrattengono rapporti di affari che, tra l’altro, si sono concretizzati nella costituzione di CREDITRAS VITA S.p.A., di cui detengono pariteticamente l’intero capitale sociale, per l’offerta di prodotti assicurativi sulla vita: il presente contratto è distribuito dai Promotori di FinecoBank S.p.A., Società del Gruppo Bancario UniCredit.
CREDITRAS VITA S.p.A. è dotata di procedure per l’individuazione e la gestione delle situazioni di conflitto di interesse originate da rapporti di gruppo o da rapporti di affari propri o di società del gruppo.
CREDITRAS VITA S.p.A., pur in presenza di inevitabile conflitto di interessi, opera in modo da non recare pregiudizio ai Contraenti e si impegna ad ottenere per i Contraenti stessi il miglior risultato possibile indipendentemente da tale conflitto.
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CREDITRAS VITA S.p.A. è responsabile della veridicità e della completezza dei dati e delle notizie contenuti nella presente Nota Informativa.
I rappresentanti legali
Direttore Generale Dirigente Responsabile
Xxxxxxx Campora Xxxxxxxx Xxxxxxx
Data ultimo aggiornamento: 31/10/2013
CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE
CREDITRAS PROTEZIONE
DISCIPLINA DEL CONTRATTO
Il presente Contratto è disciplinato:
• dalle Condizioni di Assicurazione, dalle Condizioni Particolari (se richiamate in polizza), dalla polizza e dalle eventuali appendici alle Condizioni di Assicurazione firmate dalla Società;
• dalle norme di legge, per quanto non espressamente disciplinato.
ART.1 - PRESTAZIONI DEL CONTRATTO
In base al presente Contratto la Società garantisce, in caso di decesso dell’Assicurato prima della scadenza contrattuale, il pagamento ai Beneficiari designati dal Contraente di un importo liquidabile in un’unica soluzione, pari al capitale assicurato indicato in polizza, scelto dal Contraente a partire da 100.000,00 Euro fino ad un massimo pari a 750.000,00 Euro. Per capitali assicurati superiori ai 150.000,00 Euro l'assunzione è subordinata all'accettazione del rischio da parte della Società
Nel caso in cui il decesso dell’Assicurato avvenga come conseguenza di un infortunio, il capitale assicurato prescelto viene raddoppiato.
Per infortunio s’intende un evento dovuto a causa fortuita, violenta ed esterna, che produca all’Assicurato lesioni fisiche obiettivamente constatabili e tali che abbiano come conseguenza la sua morte; qualora quest’ultima non sia immediata, ai fini assicurativi, deve avvenire entro dodici mesi dall'infortunio e la causa del decesso deve essere provata anatomopatologicamente.
Sono considerati infortuni anche:
- l’asfissia non di origine morbosa;
- gli avvelenamenti acuti da ingestione o assorbimento di sostanze;
- le affezioni conseguenti a morsi di animali o a punture di insetti o aracnidi
- l’annegamento;
- l’assideramento o congelamento;
- la folgorazione;
- i colpi di sole o di calore;
- le lesioni determinate da sforzi (esclusi gli infarti);
- gli infortuni derivanti da tumulti popolari, atti di terrorismo, vandalismi, attentati, a condizione che l’Assicurato non vi abbia preso parte attiva;
- gli infortuni derivanti da malore o incoscienza;
- gli infortuni derivanti da imprudenze e negligenze anche gravi.
In caso di sopravvivenza dell’Assicurato alla scadenza contrattuale, il Contratto si risolve. In tal caso non sarà prevista alcuna prestazione a carico della Società ed i premi versati restano acquisiti da quest’ultima.
La Società, in ogni caso, non riconosce alcuna prestazione in caso di decesso dell’Assicurato nei i periodi di Carenza indicati alle Condizioni Particolari di seguito riportate. Inoltre, la Società non riconosce la prestazione qualora il decesso dell’Assicurato sia conseguenza diretta di una delle cause riportate al successivo Art. 9 “ESCLUSIONI”.
Infine, nel caso in cui il pagamento dei premi venga sospeso non è prevista alcuna prestazione da parte della Società, secondo quanto riportato al successivo Art. 10 “MANCATO VERSAMENTO DEI PREMI”.
La durata del Contratto è pari a dieci, quindici o venti anni, a scelta del Contraente compatibilmente con l’età dell’Assicurato.
Il presente Contratto può essere stipulato soltanto se l’Assicurato, alla data di decorrenza del Contratto, non abbia un’età inferiore a 18 anni (età anagrafica) e superiore a 60 anni (età computabile). Inoltre l’età dell’Assicurato alla data di scadenza della polizza non potrà essere superiore a 70 anni (età computabile).
ART.2 - PREMIO
Le prestazioni del Contratto vengono garantite previo versamento alla Società, da parte del Contraente, di premi annui il cui importo è da corrispondersi in via anticipata alle ricorrenze stabilite.
L’importo del premio annuo costante è determinato in base:
- all’età di ingresso dell’Assicurato
- alla durata del contratto
- al capitale assicurato.
Il Contraente può corrispondere il premio annualmente o con frazionamento mensile senza l’applicazione di alcun interesse di frazionamento.
La prima annualità o mensilità di premio, secondo la periodicità di premio prescelta, viene corrisposta al momento della sottoscrizione della Proposta, mentre le successive annualità o mensilità di premio verranno corrisposte - per tutta la durata del Contratto e solo nel caso in cui l’Assicurato sia in vita - ad ogni ricorrenza annuale o mensile della data di decorrenza, a seconda che la periodicità di versamento prescelta sia rispettivamente annuale o mensile.
A condizione che il Contratto sia in regola con il pagamento dei premi, il Contraente può variare la tipologia di frazionamento del premio con effetto dalla ricorrenza annuale successiva alla data di richiesta della variazione.
Tale facoltà è possibile entro i quindici giorni precedenti la ricorrenza annuale del Contratto.
Il versamento degli importi sopra indicati viene effettuato con procedura di addebito sul rapporto indicato in Proposta.
In caso di estinzione del rapporto di cui sopra, il versamento dei premi viene effettuato mediante procedura di accredito diretto sul conto corrente della Società nei termini e con le modalità che la Società stessa comunicherà al Contraente.
Anche se frazionato in più rate, il premio relativo al primo anno è dovuto per intero. Diversamente il Contratto è risolto e gli importi versati restano acquisiti dalla Società senza alcun obbligo per quest’ultima in ordine alla prestazione di cui all’Art.1 “PRESTAZIONI DEL CONTRATTO”.
ART.3 - CONCLUSIONE DEL CONTRATTO
Il Contratto si intende concluso alla data dell’effettivo versamento della prima annualità o mensilità del premio pattuito, a condizione che il Contraente e l’Assicurato – se persona diversa - abbiano sottoscritto la Proposta, comprese le dichiarazioni di buono stato di salute e sull’attività professionale dell’Assicurato.
Qualora l’Assicurando venga sottoposto ad accertamenti sanitari, il Contratto si considera concluso, ai sensi dell’artico 1327 del Codice Civile, nel momento in cui, effettuato l’addebito della prima annualità o mensilità di premio, sulla base dell’autorizzazione di addebito di cui alla Proposta, il premio medesimo viene accreditato sul conto corrente della Società e da questa trattenuto in segno di assunzione del rischio.
A conferma della conclusione del Contratto e dell’iniziata esecuzione, la Società invierà al Contraente il documento di polizza.
ART.4 - CLAUSOLA DI RIPENSAMENTO
Il Contraente può revocare la Proposta fino al momento della conclusione del Contratto.
Per l'esercizio della revoca il Contraente deve inviare comunicazione scritta alla Società - contenente gli elementi identificativi della Proposta mediante lettera indirizzata a: CREDITRAS VITA S.p.A. - Xxxxx Xxxxxx, 00 - 00000 Xxxxxx (Xxxxxx).
La revoca ha effetto con decorrenza dalle ore 24 del giorno di spedizione della lettera risultante dal timbro postale di invio della stessa
Entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione di revoca, la Società restituisce al Contraente il premio eventualmente corrisposto.
Dopo la conclusione del Contratto, il Contraente può esercitare il diritto di recesso entro un termine di trenta giorni.
Per l'esercizio del diritto di recesso il Contraente deve inviare comunicazione scritta alla Società - contenente gli elementi identificativi del Contratto mediante lettera indirizzata a: CREDITRAS VITA S.p.A. - Xxxxx Xxxxxx, 00 - 00000 Xxxxxx (Xxxxxx).
Il recesso ha l'effetto di liberare il Contraente e la Società da qualsiasi obbligazione derivante dal Contratto con decorrenza dalle ore 24 del giorno di spedizione della lettera, quale risultante dal timbro postale di invio della stessa.
Entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione di recesso, la Società provvede a rimborsare al Contraente il premio da questi corrisposto.
ART.5 - ASSUNZIONE DEL RISCHIO
Al presente Contratto possono aderire Assicurandi che al momento della sottoscrizione della Proposta:
- godano di buona salute ovvero non siano e non siano stati affetti da:
- cancro o qualsiasi tipo di tumore (compresi linfomi, leucemie e mielomi), malattie cardiovascolari, cerebrovascolari, epatiti croniche, cirrosi epatiche, insufficienza renale cronica, rene policistico, insufficienza respiratoria cronica, enfisema, malattie degenerative del sistema nervoso centrale e/o periferico (sclerosi multipla, sclerosi a placche), disturbi neuro-psichici, depressione, schizofrenia, sieropositività al virus HIV, al virus HBV, al virus HCV;
- malattie e/o lesioni significative croniche a carico di qualsiasi organo ed apparato, che abbiano comportato – o meno – ricoveri e che necessitino di controlli periodici clinico-specialistici, anche in assenza di trattamento farmacologico continuativo;
inoltre:
- non si siano sottoposti negli ultimi dodici mesi a indagini diagnostiche particolari (quali ad esempio risonanza magnetica, TAC, ecografia, scintigrafia, elettroencefalogramma, radiografie, mammografie, biopsie) al di fuori dei normali controlli di routine a puro scopo preventivo, che abbiano dato esito fuori dalla norma;
- non presentino postumi invalidanti causati da malattie o traumi e/o non siano titolari di una pensione di invalidità o inabilità, e non abbiano fatto domanda per ottenerla;
- non svolgano nessuna delle professioni indicate nell’Allegato A) delle presenti Condizioni di Assicurazione.
Pertanto, l’assunzione del rischio da parte della Società comporta la conoscenza delle condizioni di salute dell’Assicurando e dell’attività professionale svolta, da effettuarsi mediante la sottoscrizione da parte dello stesso delle dichiarazioni riportate in Proposta.
Per capitali assicurati superiori a 150.000,00 Euro l’assunzione del rischio da parte della Società comporta il preventivo accertamento delle condizioni di salute dell’Assicurato e delle abitudini di vita dello stesso, da effettuarsi:
• analizzando le dichiarazioni rese dall’Assicurando in Proposta e le risposte date dallo stesso al Questionario - riportato in Proposta - con il quale egli informa la Società sul proprio stato di salute e sull’attività professionale svolta;
• richiedendo all’Assicurando di sottoporsi a visita medica e ad eventuali ulteriori accertamenti sanitari (come da griglia allegata).
In ogni caso, copia della Proposta e dell’eventuale documentazione sanitaria dovrà pervenire alla Società entro novanta giorni dalla data di sottoscrizione della Proposta, pena la decadenza della stessa.
La copertura assicurativa opererà, quindi, solo a seguito dell’accettazione del rischio da parte della Società e comunque sempre successivamente al pagamento del premio. In tal caso, il Contratto si concluderà nel momento in cui, effettuato l’addebito del premio dovuto, il premio medesimo venga accreditato sul conto corrente della Società e da questa trattenuto in segno di assunzione del rischio. La data di decorrenza coinciderà con la data di conclusione del Contratto.
Tuttavia, nel caso in cui dalla documentazione sanitaria prodotta, emergano fattori di rischio, la Società si riserva la facoltà di rifiutare l’assunzione del rischio.
In tal caso, la Società comunicherà il rifiuto del rischio.
In ogni caso, l’Assicurando può richiedere alla Società, in fase di sottoscrizione della Proposta, di sottoporsi a proprie spese a visita medica e ad eventuali ulteriori accertamenti sanitari al fine di ridurre i periodi di carenza riportati nelle Condizioni Particolari incluse nelle presenti Condizioni di Assicurazione.
ART.6 - ENTRATA IN VIGORE DEL CONTRATTO
Le prestazioni assicurate di cui all’Art. 1 “PRESTAZIONE DEL CONTRATTO” sono operanti dalla data di conclusione del Contratto, stabilita alla data di effettivo versamento del premio pattuito, a condizione che sia stata sottoscritta la proposta da parte del Contraente – unitamente all’Assicurato, se persona diversa.
Qualora l’Assicurando venga sottoposto ad accertamenti sanitari, il contratto decorrerà previa accettazione del rischio da parte della Società e comunque sempre successivamente al pagamento del premio.
La data di decorrenza coincide con la data di conclusione del Contratto.
ART.7 - DURATA E RISOLUZIONE DEL CONTRATTO
Il Contratto ha una durata fissa pari a dieci, quindici o venti anni, a scelta del Contraente, compatibilmente con l’età dell’Assicurato, e si estingue solo nei seguenti casi:
- in caso di esercizio del diritto di recesso dal Contratto;
- in caso di interruzione del pagamento dei premi, trascorsi dodici mesi dalla scadenza di pagamento del primo premio ovvero rata di premio non pagata senza che si sia provveduto alla riattivazione del Contratto;
- in caso di decesso dell’Assicurato nel corso della durata del Contratto;
- alla data di scadenza del Contratto.
ART.8 - DICHIARAZIONI DELL’ASSICURATO
Presupposto per la corretta assunzione del rischio è la conoscenza dello stato di salute e dell’attività professionale dell’Assicurando.
Risulta, pertanto, di fondamentale importanza che le dichiarazioni dell’Assicurato siano esatte, complete e veritiere ai sensi e per gli effetti degli articoli 1892 e 1893 del Codice Civile.
Trascorsi sei mesi dalla data di decorrenza o dalla data di riattivazione del Contratto, quest’ultimo non è contestabile per dichiarazioni inesatte o reticenti dell’Assicurato, salvo il caso che la verità sia stata alterata o taciuta per colpa grave o in malafede.
L'inesatta indicazione dell'età dell’Assicurato comporta in ogni caso la rettifica, in base all'età reale, delle somme dovute.
ART.9 - ESCLUSIONI
La prestazione in caso di decesso dell’Assicurato di cui all’Art.1 “PRESTAZIONI DEL CONTRATTO” è garantita qualunque possa essere la causa del decesso, senza limiti territoriali e senza tener conto dei cambiamenti di professione dell’Assicurato stesso intervenuti successivamente alla stipulazione del Contratto.
È escluso dalla garanzia soltanto il decesso causato da:
• dolo del Contraente o dei Beneficiari;
• partecipazione attiva dell’Assicurato a delitti dolosi;
• partecipazione attiva dell’Assicurato a fatti di guerra, salvo che la stessa non derivi da obblighi verso lo Stato Italiano: in questo caso la garanzia assicurativa può essere prestata, su richiesta del Contraente, alle condizioni stabilite dal competente Ministero;
• incidente di volo, se l’Assicurato viaggia a bordo di aeromobile non autorizzato al volo o con pilota non titolare di brevetto idoneo e, in ogni caso, se viaggia in qualità di membro dell’equipaggio;
• suicidio, se avviene nei primi ventiquattro mesi dalla decorrenza del Contratto o, trascorso questo periodo, nei primi dodici mesi dall’eventuale riattivazione del Contratto;
• abuso di alcol o uso non terapeutico di stupefacenti, allucinogeni e simili, qualora il decesso sia conseguenza diretta del comportamento dell’Assicurato stesso;
• malattie, condizioni patologiche pregresse, conseguenze di infortuni precedenti la data di effetto delle garanzie;
ovvero avvenuto:
• durante lo svolgimento delle seguenti attività professionali:
- Giornalista, reporter e fotoreporter operante in area di conflitto;
- Professioni con accesso ad impalcature, ponteggi o tetti (antennista, ecc);
- Vigile del fuoco;
- Collaudatore e/o manutentore impianti alto voltaggio/macchinari pesanti;
- Forze dell'ordine e forze armate e personale operante in area di conflitto.
• durante l’esercizio di una delle seguenti attività sportive:
Alpinismo, Sci alpinismo e snowboard acrobatico e/o estremo, Attività di sub, Gare di Automobilismo, Gare di Motociclismo, Motonautica, Paracadutismo, Speleologia, Sport Estremi (base jumping, canyoning/torrentismo, hydrospeed, downhill, kitesurf, Bungee Jumping/repelling, Canoa/Rafting), Volo su aeromobili, alianti, deltaplano, parapendio, Equitazione, pugilato.
Nel caso in cui il decesso dell’Assicurato sia conseguenza diretta ed esclusiva di uno degli eventi sopra indicati, la Società non liquiderà la prestazione ma restituirà i premi corrisposti al netto dei costi.
Inoltre, qualora il Contratto sia stato sottoscritto senza visita medica, nel caso in un cui il decesso dell’Assicurato avvenga a seguito di una delle malattie e/o lesioni di seguito riportate e già diagnosticate alla data di sottoscrizione della Proposta, la Società non liquiderà alcuna prestazione:
- cancro o qualsiasi tipo di tumore (compresi linfomi, leucemie e mielomi), malattie cardiovascolari, cerebrovascolari, epatiti croniche, cirrosi epatiche, insufficienza renale cronica, rene policistico, insufficienza respiratoria cronica, enfisema, malattie degenerative del sistema nervoso centrale e/o periferico (sclerosi multipla, sclerosi a placche), disturbi neuro-psichici, depressione, schizofrenia, sieropositività al virus HIV, al virus HBV, al virus HCV;
- malattie e/o lesioni significative croniche a carico di qualsiasi organo ed apparato, che abbiano comportato – o meno – ricoveri e che necessitino di controlli periodici clinico-specialistici, anche in assenza di trattamento farmacologico continuativo.
Resta fermo che le dichiarazioni inesatte o le reticenze dell’Assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio da parte della Società possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all’indennizzo, nonché la stessa cessazione del Contratto ai sensi degli articoli 1892 e 1893 del Codice Civile.
ART.10 - MANCATO VERSAMENTO DEL PREMIO
Il mancato versamento dell’annualità ovvero di una sola mensilità di premio complessivamente dovuto, trascorsi trenta giorni dalla data in cui lo stesso avrebbe dovuto essere effettuato, determina la sospensione della prestazione di cui all’Art.1 “PRESTAZIONI DEL CONTRATTO”.
Trascorsi dodici mesi dalla data in cui il versamento del premio avrebbe dovuto essere effettuato, senza che vi sia stata riattivazione, il Contratto è risolto. In tal caso nulla è dovuto da parte della Società.
ART.11 - RIPRESA DEL VERSAMENTO DEL PREMIO: RIATTIVAZIONE
Entro sei mesi dalla data in cui il versamento del premio avrebbe dovuto essere effettuato, il Contraente ha comunque facoltà di riattivare il Contratto, riprendendo il versamento del premio, previa corresponsione di tutti i premi arretrati aumentati degli interessi legali.
Trascorsi sei mesi dalla data in cui il versamento del premio avrebbe dovuto essere effettuato, la riattivazione può avvenire solo dietro apposita domanda del Contraente e previa accettazione espressa della Società.
La riattivazione del Contratto, effettuata nei termini e secondo le modalità di cui sopra, ripristina le prestazioni assicurate di cui all’Art.1 “PRESTAZIONI DEL CONTRATTO”, con effetto dalle ore 24 del giorno del versamento dell’importo dovuto.
Trascorsi dodici mesi dalla data in cui il versamento del premio avrebbe dovuto essere effettuato, il Contratto non può più essere riattivato.
ART.12 - RISCATTO E PRESTITI
La presente forma assicurativa non ammette la possibilità di riscatto del Contratto e non prevede la concessione di prestiti.
ART.13 - CESSIONE, PEGNO E VINCOLO
Il Contraente può cedere ad altri il Contratto, così come può darlo in pegno o comunque vincolare la prestazione. Tali atti diventano efficaci solo nel momento in cui la Società ne ha avuto notizia.
La Società invia, a conferma dell’avvenuta annotazione di tali atti, apposita appendice di variazione, che diviene parte integrante del Contratto.
Nel caso di pegno o vincolo, l’operazione di recesso richiede il preventivo o contestuale assenso scritto del creditore o del vincolatario.
Nel caso di vincolo, le operazioni di liquidazione richiedono l’assenso scritto del vincolatario.
Nel caso di pegno, le operazioni di liquidazione devono essere richieste dal creditore pignoratizio che si sostituisce in tutto e per tutto all’avente diritto, mentre le operazioni di variazione contrattuale devono essere richieste dal Contraente con assenso scritto del creditore pignoratizio.
Non è consentito dare in pegno o vincolare la prestazione a favore dell’Intermediario, come previsto dall’art.48 del Regolamento IVASS (già ISVAP) n. 5 del 16 ottobre 2006, come modificato dal Provvedimento IVASS (già ISVAP) n. 2946 del 6 dicembre 2011, salvo successive modifiche o integrazioni.
ART.14 - BENEFICIARI
Il Contraente designa i Beneficiari delle prestazioni al momento della sottoscrizione della Proposta e può in qualsiasi momento revocare o modificare tale designazione.
La designazione dei Beneficiari non può tuttavia essere revocata o modificata nei seguenti casi:
• dopo che il Contraente ed i Beneficiari abbiano dichiarato per iscritto alla Società, rispettivamente, la rinuncia al potere di xxxxxx e l’accettazione del beneficio;
• dopo che, verificatosi l’evento previsto, i Beneficiari abbiano comunicato per iscritto alla Società di volersi avvalere del beneficio.
Nel primo caso le operazioni di pegno o vincolo del Contratto richiedono l’assenso scritto dei Beneficiari.
La designazione dei Beneficiari e le eventuali revoche e modifiche di essa devono essere comunicate per iscritto alla Società. Revoche e modifiche sono efficaci, anche se contenute nel testamento del Contraente, purché la relativa clausola testamentaria faccia espresso e specifico riferimento alle polizze vita. Equivale a designazione dei Beneficiari la specifica attribuzione delle somme relative a tali polizze fatta nel testamento a favore di determinati soggetti.
Non è consentito designare quale beneficiario della prestazione assicurativa l’Intermediario, come previsto dall’art.48 del Regolamento IVASS (già ISVAP) n. 5 del 16 ottobre 2006, come modificato dal Provvedimento IVASS (già ISVAP) n. 2946 del 6 dicembre 2011, salvo successive modifiche o integrazioni.
ART.15 - PAGAMENTI DELLA SOCIETÀ
Per il pagamento della prestazione in caso di decesso dell’Assicurato devono essere preventivamente consegnati alla Società, a mezzo posta o al Promotore che ha in carico il Contratto, unitamente alla richiesta scritta di liquidazione della prestazione sottoscritta dall’avente diritto completa delle modalità di pagamento prescelte (bonifico o assegno di traenza), i documenti di seguito indicati:
• certificato di morte dell’Assicurato in originale, rilasciato dall’Ufficio di Stato Civile in carta semplice;
• certificato medico attestante la causa del decesso;
• qualora l’Assicurato coincida con il Contraente, una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà resa dall’avente diritto con firma autenticata o – in alternativa - atto di notorietà (in originale o in copia autenticata) redatti dinanzi all'Autorità Comunale, Notaio o presso il Tribunale. Su tale atto dovrà essere indicato se il Contraente stesso ha lasciato o meno testamento.
- In caso di esistenza di testamento dovrà esserne inviata anche copia autenticata (o il relativo verbale di pubblicazione) e l’atto dovrà riportarne gli estremi identificativi, precisando altresì che detto testamento è l'unico da ritenersi valido e non impugnato e indicando quali sono gli unici eredi testamentari, loro dati anagrafici, grado di parentela e capacità di agire.
- Qualora non esista testamento, l’atto dovrà indicare quali sono gli unici eredi legittimi (compresi eventuali rinunciatari) , loro dati anagrafici, grado di parentela e capacità di agire.
• fotocopia di un valido documento di identità dei beneficiari riportante firma visibile, nonché dei loro codici fiscali;
• qualora i percipienti risultino minorenni o incapaci, decreto del Giudice Tutelare in originale o in copia autenticata contenente l’autorizzazione in capo al legale rappresentante dei minorenni o incapaci a riscuotere la somma dovuta con esonero della Società da ogni responsabilità in ordine al pagamento nonché all’eventuale reimpiego della somma stessa;
• relazione sanitaria del medico curante, che potrà essere redatta su apposita modulistica fornita dalla Società;
• copia integrale della cartella clinica, completa di anamnesi relativa al primo ricovero subito dall’Assicurato e riportante la causa del decesso.
• nel caso il decesso avvenga a seguito di infortunio, la denuncia di sinistro deve contenere l’indicazione del luogo, giorno, ora dell’evento, le cause che lo hanno determinato, le circostanze e gli eventuali testimoni dell’infortunio e comprovare che il decesso è conseguenza dell’infortunio stesso.
La Società si riserva di chiedere per particolari esigenze istruttorie, ulteriore documentazione che si rendesse strettamente necessaria per definire la liquidazione dell’importo spettante.
Resta inteso che le spese relative all’acquisizione dei suddetti documenti gravano direttamente sugli aventi diritto. Per i pagamenti, la Società si riserva inoltre, a suo insindacabile giudizio, la facoltà di richiedere agli aventi diritto la restituzione dell’originale di polizza di spettanza del Contraente.
Verificata la sussistenza dell’obbligo di pagamento, la Società provvede alla liquidazione dell’importo dovuto entro trenta giorni dalla data di ricevimento della documentazione suindicata presso la propria sede.
Decorso il termine dei trenta giorni sono dovuti gli interessi moratori a favore degli aventi diritto.
Gli interessi sono calcolati a partire dal giorno in cui la Società è entrata in possesso della documentazione completa.
Ogni pagamento viene disposto dalla Società mediante bonifico bancario o invio di assegno per traenza.
ART. 16 - DIRITTO PROPRIO DEI BENEFICIARI DESIGNATI
Ai sensi dell’articolo 1920 del Codice Civile, i Beneficiari acquistano, per effetto della designazione, un diritto proprio nei confronti della Società.
Ciò significa, in particolare, che le somme corrisposte a seguito del decesso dell’Assicurato non rientrano nell’asse ereditario.
ART. 17 – NON PIGNORABILITÀ E NON SEQUESTRABILITÀ
Ai sensi dell’articolo 1923 del Codice Civile, le somme dovute dalla Società in virtù dei contratti di assicurazione sulla vita non sono pignorabili né sequestrabili, fatte salve specifiche disposizioni di legge.
ART.18 - TASSE ED IMPOSTE
Le eventuali tasse e le imposte relative al Contratto sono a carico del Contraente, dei Beneficiari o degli aventi diritto, secondo le norme di legge vigenti.
ART.19 - FORO COMPETENTE
Foro competente è esclusivamente quello del luogo di residenza o domicilio elettivo del Contraente o delle persone fisiche che intendono far valere diritti derivanti dal Contratto.
CONDIZIONI PARTICOLARI
(valide solo se espressamente richiamate in polizza)
CONDIZIONI PER LE ASSICURAZIONI SENZA VISITA MEDICA
A parziale deroga delle Condizioni di Assicurazione, rimane convenuto che qualora il decesso dell’Assicurato avvenga entro i primi sei mesi dalla data di decorrenza del Contratto e quest’ultimo sia in regola con il versamento dei premi, la Società si impegna a corrispondere - in luogo del capitale assicurato indicato in polizza - una somma pari all’ammontare dei premi versati.
Qualora il Contratto sia stato concluso in sostituzione di uno o più precedenti contratti - espressamente richiamati in polizza - l’applicazione della suddetta limitazione, avverrà tenendo conto dell’entità, forma e durata effettiva, a partire dalle rispettive date di decorrenza, dei contratti sostituiti.
La Società non applicherà entro i primi sei mesi dalla data di decorrenza del Contratto la limitazione sopraindicata e, pertanto, la prestazione dovuta sarà pari al capitale assicurato indicato in polizza, qualora il decesso dell’Assicurato sia conseguenza diretta:
a) di una delle seguenti malattie infettive acute sopravvenute dopo la data di decorrenza: tifo, paratifo, difterite, scarlattina, morbillo, vaiolo, poliomielite anteriore acuta, meningite cerebro - spinale, polmonite, encefalite epidemica, carbonchio, febbri puerperali, tifo esantematico, epatite virale, leptospirosi ittero emorragica, colera, brucellosi, dissenteria bacillare, febbre gialla, febbre Q, salmonellosi, botulismo, mononucleosi infettiva, parotite epidemica, peste, rabbia, pertosse, rosolia, vaccinia generalizzata, encefalite post-vaccinica;
b) di shock anafilattico sopravvenuto dopo la data di decorrenza;
c) di infortunio - intendendosi per tale l’evento dovuto a causa fortuita, improvvisa, violenta ed esterna che produca lesioni fisiche obiettivamente constatabili, che abbiano come conseguenza il decesso - avvenuto dopo la data di decorrenza (fermo quanto disposto dall’Art. 9 “ESCLUSIONI” delle Condizioni di Assicurazione).
Rimane inoltre convenuto che, qualora il decesso dell’Assicurato avvenga entro i primi cinque anni dalla data di decorrenza del Contratto e sia dovuto a sindrome di immunodeficienza acquisita (AIDS) ovvero ad altra patologia ad essa collegata, la Società non liquiderà la prestazione ma provvederà alla restituzione di tutti i premi corrisposti al netto dei costi.
CONDIZIONI PER LE ASSICURAZIONI CON VISITA MEDICA
Qualora l’Assicurato non abbia aderito alla richiesta della Società di eseguire gli esami clinici necessari per l’accertamento dell’eventuale stato di malattia da HIV o di sieropositività, a parziale deroga delle Condizioni di Assicurazione, rimane convenuto che se il decesso dell’Assicurato avvenga entro i primi cinque anni dalla data di decorrenza del Contratto e sia dovuto a sindrome di immunodeficienza acquisita (AIDS), ovvero ad altra patologia ad essa collegata, la Società non liquiderà la prestazione ma provvederà alla restituzione di tutti i premi corrisposti al netto dei costi.
ELENCO DEGLI ACCERTAMENTI SANITARI NECESSARI PER CAPITALI ASSICURATI SUPERIORI A 150.000 EURO
Capitale assicurato oltre 150.000 € sino a 250.000 € | “Rapporto di Visita Medica” (compilato dal medico di famiglia dell' assicurando o, in mancanza, da un medico ospedaliero specialista in cardiologia o medicina interna) - esame completo delle urine in laboratorio - esami sangue: colesterolo totale, HDL, trigliceridi, glicemia, creatininemia, azotemia, AST, ALT, gamma GT, HbsAg, anti HCV, test HIV (applicazione carenze se non prodotto). |
Capitale assicurato oltre 250.000 € sino a 500.000 € | “Rapporto di Visita Medica” (compilato dal medico di famiglia dell’assicurando o, in mancanza da un medico ospedaliero specialista in cardiologia o medicina interna) - esame completo delle urine in laboratorio - esame elettrocardiografico a riposo - esame elettrocardiografico dopo sforzo (per età superiore a 40 anni) - rx del torace in due proiezioni - esami del sangue: azotemia, glicemia, creatininemia, colesterolo totale, HDL, LDL, trigliceridemia, transaminasi (GOT, GPT), gamma GT, emocromo completo con conta piastrine, fosfatasi alcalina, PT, HBs Ag e anti HCV, test HIV(applicazione carenze se non prodotto), CEA, Ca 19.9
Per assicurando sesso femminile: CA 125 e CA 15-3 Per assicurando sesso maschile di età superiore a 50 anni: PSA
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Capitale assicurato oltre 500.000 € sino a 750.000 € | “Rapporto di Visita Medica” (compilato dal medico di famiglia dell’assicurando o, in mancanza da un medico ospedaliero specialista in cardiologia o medicina interna) - certificato del medico curante - esame completo delle urine in laboratorio - esame elettrocardiografico a riposo e dopo sforzo - rx del torace in due proiezioni - esami del sangue: azotemia, glicemia, creatininemia, colesterolo totale, HDL, LDL , fibrinogemia, trigliceridemia, uricemia, bilirubinemia totale e frazionata, emocromo completo con conta piastrine, VES, PT, PTT, transaminasi (GOT, GPT), gamma GT, LDH, fosfatasi alcalina, protidogramma elettroforetico, HBs Ag e anti HCV, Test HIV (applicazione carenze se non prodotto), CEA, Ca19.9.
Per assicurando sesso femminile: CA 125e CA 15-3 Per assicurando sesso maschile età superiore 50 anni: PSA
Questionario finanziario
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ALLEGATO A - PROFILO DELLE PROFESSIONI SVOLTE DALL’ASSICURATO
ELENCO DELLE ATTIVITÀ PROFESSIONALI CHE PREVEDONO LA NON ACCETTAZIONE DELLA PROPOSTA
ATTIVITÀ PROFESSIONALI
Operaio/addetto all'utilizzo di esplosivi
Operaio/addetto scavi di tunnel e gallerie (con o senza uso di esplosivi), Minatore Addetto/ operaio estrazione, produzione e rimozione di amianto
Piloti di aerei a reazione
Pilota di altri aeromobili e relativo personale di bordo (es. elicotterista)
Forze dell'ordine e forze armate di seguito descritte:
Personale appartenente ad unità speciali e corpi speciali (nocs, sommozzatori, artificieri etc…) Personale imbarcato su sottomarini
Insegnante e/o sportivo professionista delle seguenti attività: Alpinismo
Sci alpinismo
Snowboard acrobatico e/o estremo Attività di sub
Sport Estremi (base jumping, canyoning/torrentismo, hydrospeed, downhill, kitesurf, Bungee Jumping/repelling, canoa/rafting)
Equitazione Automobilismo Motociclismo Motonautica Paracadutismo Pugilato Speleologia
Volo su aeromobili, alianti, deltaplano, parapendio
Nel caso in cui l’Assicurato svolga una delle attività professionali sopra indicate, il Contratto non può essere stipulato.
Si precisa che le attività professionali non espressamente elencate nelle tabelle sopra indicate sono da considerarsi incluse nella garanzia assicurativa, fatto salvo quanto indicato all’Art. 9 “ESCLUSIONI” delle Condizioni di Assicurazione.
Data ultimo aggiornamento: 31/05/2013
INFORMATIVA SULLA PRIVACY E SULLE TECNICHE DI COMUNICAZIONE A DISTANZA
Per rispettare la normativa in materia di protezione dei dati personali la Società informa gli interessati sull’uso dei loro dati personali e sui loro diritti ai sensi dell’articolo 13 del Codice in materia di protezione dei dati personali (D.Lgs. n. 196/2003).
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UTILIZZO DEI DATI PERSONALI PER SCOPI ASSICURATIVI∗
I dati forniti dagli interessati o da altri soggetti che effettuano operazioni che li riguardano o che, per soddisfare loro richieste, forniscono all’azienda informazioni commerciali, finanziarie, professionali, ecc., sono utilizzati da CREDITRAS VITA S.p.A., da Società del Gruppo ALLIANZ e da terzi a cui essi verranno comunicati al fine di:
• dare esecuzione al servizio assicurativo e/o fornire il prodotto assicurativo, nonché servizi e prodotti connessi o accessori, che gli interessati hanno richiesto,
• ridistribuire il rischio mediante coassicurazione e/o riassicurazione,
anche mediante l’uso di fax, del telefono anche cellulare, della posta elettronica o di altre tecniche di comunicazione a distanza.
La nostra Società chiede, quindi, agli interessati di esprimere il consenso - contenuto nella proposta di adesione - per il trattamento dei loro dati, strettamente necessari per la fornitura di servizi e prodotti assicurativi dagli stessi richiesti, ivi inclusi i dati eventualmente necessari per valutare l’adeguatezza dei prodotti e servizi al suo profilo. Per i servizi e prodotti assicurativi la nostra Società ha necessità di trattare anche dati “sensibili” - sono considerati sensibili i dati relativi, ad esempio, allo stato di salute, alle opinioni politiche e sindacali ed alle convinzioni religiose dei soggetti interessati (art. 4, comma 1, lett. d, del Codice in materia di protezione dei dati personali) strettamente strumentali all’erogazione degli stessi (come nel caso di perizie mediche per la sottoscrizione di polizze vita o per la liquidazione dei sinistri). Il consenso richiesto riguarda, pertanto, anche tali dati per queste specifiche finalità.
Per tali finalità i dati degli interessati potrebbero essere comunicati ai seguenti soggetti che operano come autonomi titolari: altri assicuratori, coassicuratori, riassicuratori, consorzi ed associazioni del settore, broker assicurativi, Banche, SIM, Società di Gestione del Risparmio.
Il consenso degli interessati riguarda, pertanto, anche l’attività svolta dai suddetti soggetti, il cui elenco, costantemente aggiornato, è disponibile gratuitamente chiedendolo a:
CREDITRAS VITA S.p.A. - Corso Italia, 23 - 20122 Milano - tel. 00.00000000.
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Si precisa che, alcuni dati personali anche “sensibili” raccolti presso gli interessati o presso terzi potranno essere conservati presso la banca che opera in qualità di intermediario assicurativo e che li tratterà quale autonomo Titolare per le sole finalità connesse alla conclusione ed esecuzione del contratto assicurativo.
Alcuni dati, poi, devono essere comunicati dagli interessati o da terzi per obbligo di legge (lo prevede, ad esempio, la disciplina antiriciclaggio).
MODALITÀ D’USO DEI DATI
I dati personali degli interessati sono utilizzati solo con modalità e procedure strettamente necessarie per fornire agli stessi i servizi, i prodotti e le informazioni da loro richiesti, anche mediante l’uso del fax, del telefono anche cellulare, della posta elettronica o di altre tecniche di comunicazione a distanza, nonché di schede e questionari. La Società utilizza le medesime modalità anche quando comunica, per tali fini, alcuni di questi dati ad altre aziende dello stesso settore, in Italia ed all’estero e ad altre aziende dello stesso Gruppo, in Italia ed all'estero.
Per taluni servizi, vengono utilizzati soggetti di fiducia che svolgono, per conto della Società, compiti di natura tecnica od organizzativa. Alcuni di questi soggetti sono operanti anche all’estero.
∗ Le finalità assicurative richiedono, come indicato nella raccomandazione del Consiglio d'Europa REC (2002) 9, che i dati siano trattati, tra l'altro, anche per l'individuazione e/o perseguimento di frodi assicurative.
Questi soggetti sono diretti collaboratori e svolgono la funzione di “Responsabile” o dell’“incaricato” del trattamento dei dati, oppure operano in totale autonomia come distinti “Titolari” del trattamento stesso. Si tratta, in modo particolare, di soggetti facenti parte del Gruppo ALLIANZ o della catena distributiva (agenti o altri canali di acquisizione di contratti di assicurazione sulla vita, consulenti tecnici) ed altri soggetti che svolgono attività ausiliarie per conto della Società (legali, medici, società di servizi per il quietanzamento, società di servizi informatici e telematici o di archiviazione, società di servizi postali indicate nei plichi postali utilizzati), società di revisione e di consulenza, società di informazione commerciale per rischi finanziari, società di servizi per il controllo delle frodi, società di recupero crediti.
In considerazione della suddetta complessità dell’organizzazione e della stretta interrelazione fra le varie funzioni aziendali, La Società precisa infine che quali responsabili o incaricati del trattamento possono venire a conoscenza dei dati tutti i suoi dipendenti e/o collaboratori di volta in volta interessati o coinvolti nell’ambito delle rispettive mansioni in conformità alle istruzioni ricevute.
L’elenco di tutti i soggetti suddetti è costantemente aggiornato e può essere conosciuto agevolmente e gratuitamente richiedendolo a:
CREDITRAS VITA S.p.A. - Corso Italia, 23 - 20122 Milano - tel. 00.00000000, ove potranno essere conosciute anche la lista dei Responsabili in essere, nonché informazioni più dettagliate circa i soggetti che possono venire a conoscenza dei dati in qualità di incaricati.
Il consenso espresso dagli interessati, pertanto, riguarda anche la trasmissione a queste categorie ed il trattamento dei dati da parte loro è necessario per il perseguimento delle finalità di fornitura del prodotto o servizio assicurativo richiesto e per la ridistribuzione del rischio.
La Società informa, inoltre, che i dati personali degli interessati non verranno diffusi e che le informazioni relative alle operazioni da Lei poste in essere, ove ritenute sospette ai sensi della normativa antiriciclaggio, potranno essere comunicate agli altri intermediari finanziari del nostro Gruppo.
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Per l’esercizio dei loro diritti gli interessati possono rivolgersi a: CREDITRAS VITA S.p.A. – Servizio Clienti - Xxxxx Xxxxxx, 00 - 00000 Xxxxxx - telefono 02 72.16.31.99 - fax 02 72.16.27.35 - e-mail xxxx@xxxxxxxxxxxxx.xx (il cui responsabile pro-tempore è anche responsabile del trattamento).
Data ultimo aggiornamento: 12/04/2013
GLOSSARIO
Appendice – Documento che forma parte integrante del Contratto e che viene emesso unitamente o in seguito a questo ai fini dell’efficacia delle modifiche del Contratto.
Assicurato – Persona fisica sulla cui vita è stipulato il Contratto di Assicurazione e che, nel caso di Contraente persona fisica, può coincidere o meno con il Contraente.
Beneficiario – Persona fisica o giuridica designata in Polizza dal Contraente, che per questo Contratto non può coincidere con l’Assicurato stesso, e che riceve la prestazione prevista dal Contratto quando si verifica l'evento assicurato.
Carenza - Periodo durante il quale le garanzie del Contratto di assicurazione non sono efficaci. Qualora l’evento assicurato avviene in tale periodo la Società non corrisponde la prestazione assicurata.
Caricamenti - Parte del premio versato dal Contraente destinata a coprire i costi commerciali e amministrativi della Società.
Cessione, pegno e vincolo – Condizioni secondo cui il Contraente ha la facoltà di cedere a terzi il Contratto, così come di darlo in pegno o comunque di vincolare le somme assicurate. Tali atti divengono efficaci solo nel momento in cui la Società ne ha avuto notizia. La Società invia, a conferma dell’avvenuta annotazione di tali atti, apposita appendice di variazione, che diviene parte integrante del Contratto.
In caso di pegno o vincolo, qualsiasi operazione che pregiudichi l’efficacia delle garanzie prestate richiede l’assenso scritto del creditore titolare del pegno o del vincolatario.
Condizioni di Assicurazione - Insieme delle clausole che disciplinano il Contratto di Assicurazione.
Conflitto di interesse - Insieme di tutte quelle situazioni in cui l’interesse della Società può collidere con quello del Contraente.
Contraente - Il soggetto, persona fisica (che può coincidere o meno con l'Assicurato o con il Beneficiario) o giuridica (che può coincidere o meno con il Beneficiario) che stipula il Contratto di assicurazione e si impegna al pagamento del premio. È titolare a tutti gli effetti del Contratto.
Contratto – Accordo con il quale la Società, a fronte del pagamento dei premi, si impegna a pagare una prestazione assicurata in forma di capitale al verificarsi di un evento attinente alla vita dell’Assicurato.
Decorrenza – Data da cui il Contratto ha effetto, a condizione che sia stato pagato il premio pattuito.
Durata contrattuale – Periodo durante il quale il Contratto è efficace e la prestazione è operante.
Età computabile dell’Assicurato – L’età dell’Assicurato computabile è calcolata in anni interi rispetto alla data di sottoscrizione della Proposta, non tenendo conto delle frazioni d’anno inferiori a sei mesi, e considerando invece come anno intero le frazioni di anno superiori a sei mesi.
Fascicolo Informativo – L’insieme della documentazione informativa da consegnare al potenziale cliente, composto da:
• Nota Informativa;
• Condizioni di Assicurazione, contenenti le Condizioni Particolari
• Informativa sulla privacy e sulle tecniche di comunicazione a distanza;
• Glossario;
• Proposta.
Infortunio – Evento dovuto a causa fortuita, violenta ed esterna, che produca lesioni fisiche obiettivamente constatabili.
Intermediario – FINECO BANK S.p.A.
IVASS - Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni, che svolge funzioni di vigilanza nei confronti delle imprese di assicurazione. Il 1° gennaio 2013 l’IVASS è succeduto in tutti i poteri, funzioni e competenze dell’ISVAP.
Liquidazione – Pagamento all’avente diritto della prestazione dovuta al verificarsi dell’evento assicurato.
Nota Informativa – Documento redatto secondo le disposizioni dell’IVASS che la Società deve consegnare al Contraente prima della sottoscrizione del Contratto di assicurazione, e che contiene informazioni relative alla Società, al Contratto stesso e alle caratteristiche assicurative e finanziarie della polizza.
Polizza – Documento che attesta l’esistenza del Contratto di assicurazione.
Polizza sulla vita – Contratto di assicurazione con il quale la Società si impegna a pagare al Beneficiario un capitale quando si verifichi un evento attinente alla vita dell’ Assicurato, quali il decesso o la sopravvivenza ad una certa data.
Premio – Importo che il Contraente si impegna a corrispondere secondo un piano di versamenti previsto dal Contratto di assicurazione.
Prestazione – Somma pagabile sotto forma di capitale che la Società garantisce al Beneficiario al verificarsi dell'evento assicurato.
Promotore – Operatore che, professionalmente, come dipendente, agente o mandatario per conto di un intermediario, promuove e colloca prodotti finanziari e assicurativi. È iscritto in un apposito albo e deve possedere precisi requisiti di onorabilità e professionalità.
Proposta - Documento sottoscritto dal Contraente/Assicurato, in qualità di proponente, con il quale egli manifesta alla Società la volontà di concludere il Contratto di assicurazione in base alle caratteristiche ed alle condizioni in esso indicate.
Recesso - Diritto del Contraente di recedere dal Contratto entro trenta giorni dalla data di conclusione e farne cessare gli effetti.
Revoca - Diritto del proponente di revocare la Proposta prima della conclusione del Contratto.
Società - Compagnia (CREDITRAS VITA S.p.A.) autorizzata all’esercizio dell’attività assicurativa con la quale il Contraente stipula il Contratto di assicurazione.
Data ultimo aggiornamento: 31/05/2013
CreditRas Vita S.p.A. - Sede Legale: Xxxxx Xxxxxx, 00 - 00000 Xxxxxx Telefono +39 02 7216.1 - Fax +39 02 7216.4032 - xxx.xxxxxxxxxxxxx.xx - CF e Registro imprese di Milano n. 11432610159 - P.IVA n. 11931360157 - Capitale sociale sottoscritto e versato euro 112.200.000 - Iscritta all’Albo imprese di assicurazione n. 1.00121 - Società appartenente al gruppo assicurativo Allianz, iscritto all’Albo gruppi assicurativi n. 018 - Soggetta alla direzione e coordinamento di Allianz S.p.A.
CONTRAENTE
CREDITRAS PROTEZIONE
PROPOSTA DI ADESIONE N°
(Tariffa T4XCX8)
ASSICURATO
(se diverso dal Contraente)
COGNOME E NOME
/ /
CODICE FISCALE
DATA DI NASCITA
SESSO (*)
PROFESSIONE
/
INDIRIZZO DI RESIDENZA NR.
CAP
COMUNE DI RESIDENZA
PROV.
STATO (*)
TELEFONO
NR. DOCUMENTO
RILASCIATO DA
TIPO DOC (*)
/ /
DATA RILASCIO
COGNOME E NOME
/ /
CODICE FISCALE
DATA DI NASCITA
SESSO (*)
PROFESSIONE
/
INDIRIZZO DI RESIDENZA NR.
CAP
COMUNE DI RESIDENZA
PROV.
STATO (*)
TELEFONO
NR. DOCUMENTO
RILASCIATO DA
TIPO DOC (*)
/ /
DATA RILASCIO
Nel caso in cui il Contraente sia una persona giuridica i dati di cui sopra si riferiscono al legale rappresentante
RAGIONE SOCIALE
PARTITA IVA
INDIRIZZO
BENEFICIARI CASO MORTE
FACSIMILE
(*)
CARATTERISTICHE DEL CONTRATTO
DECORRENZA:
La data di decorrenza deve essere fissata in base a quanto disposto dalle Condizioni di Assicurazione.
Qualora sia stata richiesta la visita medica, il presente contratto decorre dalle ore 24 del giorno in cui il contratto ha esecuzione.
DURATA h 10 anni h 15 anni h 20 anni
La durata selezionata deve essere compatibile con l’età dell’Assicurato che alla scadenza non dovrà essere superiore a 70 anni. CAPITALE ASSICURATO IN CASO DI DECESSO Euro (da 100.000,00 Euro a 750.000,00 Euro) PREMIO
Frazionamento: h Mensile h Annuale
h Premio mensile da versare
(comprensivo del caricamento): Euro
di cui Euro relativo alla componente infortuni
Corrispondente premio su base annuale
(comprensivo del caricamento): Euro
di cui Euro relativo alla componente infortuni
h Premio annuale da versare
(comprensivo del caricamento): Euro
di cui Euro relativo alla componente infortuni
EVENTUALE DOCUMENTAZIONE RICHIESTA
VISITA MEDICA
h NO
h SI Nel caso di risposta affermativa, per la documentazione da inviare alla Società consultare l’elenco degli accertamenti sanitari necessari per capitali assicurati in caso di decesso superiori a 150.000,00 euro contenuto nelle condizioni di assicurazione.
QUESTIONARIO FINANZIARIO
h SI (solo nel caso in cui il capitale assicurato in caso di decesso sia oltre i 500.000,00 euro e fino a 750.000,00 euro)
h NO
(*) vedere legenda sul retro
PROPOSTA-FASCICOLO INFORMATIVO - Pag. 1 di 5 - CREDITRAS PROTEZIONE
DICHIARAZIONI
Il Contraente dichiara che è stato consegnato a sue mani il presente Fascicolo Informativo (Mod. 7603), redatto secondo le prescrizioni IVASS, contenente, oltre al presente modulo di Proposta, la Nota Informativa, le Condizioni di Assicurazione, comprensive delle Condizioni Particolari, il Glossario e l’informativa sulla privacy e sulle tecniche di comunicazione a distanza.
Il Contraente dichiara di aver preso atto ed accettare le Condizioni di Assicurazione che costituiscono parte integrante del Contratto e che sono riportate nel Fascicolo Informativo.
Il Contraente dichiara altresì di essere stato informato che potrà revocare la presente Proposta o recedere dal Contratto nei termini e con le modalità di cui alla Clausola di ripensamento, come disciplinata dall’Art. 4 “Clausola di ripensamento” delle Condizioni di Assicurazione.
Qualora l’Assicurato sia persona diversa dal Contraente, egli esprime il consenso alla stipula dell’assicurazione sulla propria vita ai sensi dell’art.1919 del Codice Civile.
Il sottoscritto Contraente dichiara di aver ricevuto dall’addetto dell’Intermediario prima della sottoscrizione della proposta:
• la comunicazione informativa sugli obblighi di comportamento cui gli Intermediari sono tenuti - ai sensi dell’art. 49 comma 2 lett. a) bis del Regolamento ISVAP
n. 5/2006 - nei confronti dei Contraenti (modello predisposto dall’Intermediario);
• il documento contenente - ai sensi dell’art. 49 comma 2 lett. a) del Regolamento ISVAP n. 5/2006 - i dati essenziali degli Intermediari e della loro attività, le infor- mazioni su potenziali situazioni di conflitto d’interessi e sugli strumenti di tutela dei Contraenti (modello predisposto dall’Intermediario).
L’Assicurato dichiara:
• di essere in buono stato di salute ovvero di non essere e non essere stato affetto da:
• cancro o qualsiasi tipo di tumore (compresi linfomi, leucemie e mielomi), malattie cardiovascolari, cerebrovascolari, epatiti croniche, cirrosi epatiche, insuffi- cienza renale cronica, rene policistico, insufficienza respiratoria cronica, enfisema, malattie degenerative del sistema nervoso centrale e/o periferico (sclerosi multipla, sclerosi a placche), disturbi neuro-psichici, depressione, schizofrenia, sieropositività al virus HIV, al virus HBV, al virus HCV;
• malattie e/o lesioni significative croniche a carico di qualsiasi organo ed apparato, che abbiano comportato – o meno – ricoveri e che necessitino di controlli periodici clinico-specialistici, anche in assenza di trattamento farmacologico continuativo;
inoltre
• di non essersi sottoposto negli ultimi 12 mesi a indagini diagnostiche particolari (quali ad esempio risonanza magnetica, TAC, ecografia, scintigrafia, elettroen- cefalogramma, radiografie, mammografie, biopsie) al di fuori dai normali controlli di routine a puro scopo preventivo, che abbiano dato esito fuori dalla norma;
• di non presentare postumi invalidanti causati da malattie o traumi, di non essere titolare di una pensione di invalidità o inabilità, né di aver fatto domanda per ottenerla;
• di non svolgere nessuna delle professioni indicate nell’Allegato A riportato nel Fascicolo Informativo;
• che le informazioni fornite nella presente Proposta sono veritiere ed esatte e di non aver taciuto, omesso o alterato alcuna circostanza, riconoscendo, inol- tre, che le stesse sono elementi necessari alla valutazione del rischio da parte della Società; inoltre agli effetti della validità della presente assicurazione, dichiara di essere consapevole che le dichiarazioni inesatte o le reticenze relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio da parte della Società possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all’indennizzo, nonché la stessa cessazione del Contratto ai sensi degli articoli 1892 e 1893 del Codice Civile;
FACSIMILE
• di essere stato informato che, anche se non previsti dalla Società, potrà sottoporsi a proprie spese a visita medica ed ulteriori accertamenti sanitari per certificare l’effettivo stato di salute.
Qualora sia stata richiesta la visita medica, a parziale deroga di quanto indicato nelle Condizioni di Assicurazione, il Contraente prende atto che:
• la copertura assicurativa opererà solo a seguito dell’accettazione del rischio da parte della Società e comunque sempre successivamente al pagamento del premio;
• a condizione che sia stata sottoscritta la Proposta, il Contratto si considera concluso, diversamente da quanto indicato all’Art. 3 “Conclusione del Contratto”, nel momento in cui, effettuato l’addebito della prima annualità o mensilità di premio, sulla base dell’autorizzazione di addebito di cui alla Proposta, il premio medesi- mo viene accreditato sul conto corrente della Società e da questa trattenuto in segno di assunzione del rischio. A seguito della conclusione del contratto, la Società, anche ad ulteriore conferma dell’iniziata esecuzione, invia la polizza al Contraente. La data di decorrenza coincide con la data di conclusione del Contratto.
Il Contraente dichiara pertanto di autorizzare, senza necessità di preventiva risposta da parte della Società, l’esecuzione del Contratto dal momento in cui, effettuato l’addebito del primo premio previsto, il premio medesimo viene accreditato sul conto corrente della Società e da questa trattenuto in segno di assunzione del rischio.
Il Contraente dichiara di aver preso atto inoltre che la presente Proposta resterà valida novanta giorni dalla data di sottoscrizione entro i quali dovrà pervenire alla Società l’eventuale documentazione sanitaria richiesta oltre alla presente Proposta: se entro tale termine il contratto non avesse avuto esecuzione, la proposta si considererà decaduta.
LUOGO E DATA
IL CONTRAENTE
L’ASSICURATO (se diverso dal Contraente)
Il Contraente dichiara, inoltre, di approvare specificamente, ai sensi degli artt.1341 e 1342 del Codice Civile, sia l’Art. 9 delle Condizioni di Assicurazione statuente la limita- zione della garanzia che le Condizioni Particolari per le assicurazioni con o senza visita medica.
LUOGO E DATA
IL CONTRAENTE
Accettazione del rischio da parte della Società
Il Contraente e l’Assicurato – se persona diversa – prendono atto che la copertura assicurativa opererà solo a seguito della sottoscrizione del presente modulo di proposta in tutte le sue parti, compresa la dichiarazione di buono stato di salute dell’Assicurato e dell’attività professionale svolta, e del pagamento effettivo del premio dovuto.
LUOGO E DATA
IL CONTRAENTE
L’ASSICURATO (se diverso dal Contraente)
FIRMA DELL’INTERMEDIARIO/PROMOTORE
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MODALITÀ DI PAGAMENTO DEL PREMIO
Autorizzazione di addebito in conto
Il Correntista autorizza FINECOBANK S.p.A. ad addebitare il premio, secondo la periodicità di versamento prescelta, sul proprio rapporto nr. intestato a
Attenzione: non è previsto il pagamento in contanti.
Il premio versato è accreditato su apposito conto corrente intestato a CreditRas Vita S.p.A.
LUOGO E DATA | IL CORRENTISTA | |
PROMOTORE
Generalità dell’acquisitore che ha effettuato la rilevazione dei dati anagrafici del Contraente ai sensi del D. Lgs. n. 231 del 21 novembre 2007 (disposizioni urgenti per la lotta al riciclaggio).
NOME E COGNOME (in stampatello) CODICE RETE AREA | IL PROMOTORE | |
DICHIARAZIONI IN MATERIA DI ADEGUATEZZA (si sottoscriva/no esclusivamente la/e sezione/i interessata/e):
DICHIARAZIONE DI VOLONTÀ DI ACQUISTO IN CASO DI ADEGUATEZZA DEL CONTRATTO
Il sottoscritto Contraente dichiara di aver risposto alle domande del “Questionario per la valutazione dell’adeguatezza”.
LUOGO E DATA
IL CONTRAENTE
DICHIARAZIONE DI RIFIUTO DI FORNIRE LE INFORMAZIONI RICHIESTE
Il sottoscritto Contraente dichiara di non voler rispondere alle domande riportate nel “Questionario per la valutazione dell’adeguatezza” o ad alcune di esse, nella consa- pevolezza che l’Intermediario, non potendo effettuare compiutamente la valutazione dell’adeguatezza del Contratto rispetto alle sue esigenze assicurative/finanziarie, si avvarrà di criteri prudenziali ai fini dell’osservanza di tali obblighi normativi.
LUOGO E DATA
IL CONTRAENTE
DICHIARAZIONE DI VOLONTÀ DI SOTTOSCRIZIONE DEL CONTRATTO IN CASO DI OFFERTA ASSICURATIVA NON ADEGUATA
FACSIMILE
Il sottoscritto Intermediario dichiara di avere informato il Contraente che, sulla base delle informazioni disponibili, la proposta assicurativa non risulta adeguata alle sue esigenze assicurativo/finanziarie per il/i motivo/i di sotto indicati. Pur tuttavia il sottoscritto Contraente dichiara ugualmente di voler sottoscrivere il Contratto.
Motivazioni:
Informazioni non sufficienti al fine di ritenere adeguato il Contratto
La tipologia di prodotto selezionato non è compatibile con l’età riportata al punto A1 del Questionario
La tipologia di prodotto selezionato non è compatibile con lo stato occupazionale da Lei indicato al punto B1 del Questionario
La tipologia di prodotto selezionato non corrisponde alle esigenze di tutela da Lei espresse al punto C1 del Questionario
La sottoscrizione del prodotto selezionato comporta un eccesso di coperture assicurative - previdenziali relative all’area di bisogno che, secondo quanto espresso al punto D del Questionario, risulta già pienamente soddisfatta
La disponibilità all’investimento da Lei indicata al punto E1 del Questionario non risulta compatibile con l’impegno contrattuale previsto con la sottoscrizione del pro- dotto selezionato
Il prodotto da Lei selezionato non rientra tra le coperture assicurative - previdenziali relative all’area di bisogno da Lei indicata al punto F1 del Questionario
L’orizzonte temporale del prodotto o del/i fondo/i selezionato/i non corrisponde all’orizzonte temporale da Lei indicato al punto F2 del Questionario
Il profilo di rischio del prodotto o del/i fondo/i selezionato/i è superiore al profilo di rischio massimo da Lei indicato al punto F3 del Questionario.
LUOGO E DATA
IL CONTRAENTE
L'INTERMEDIARIO/PROMOTORE
SPAZIO RISERVATO ALL’INTERMEDIARIO/PROMOTORE (per identificazione del Richiedente ai sensi e per gli effetti della normativa vigente) Intermediario/Promotore (Cognome e Nome) N. iscrizione RUI Cod.
LUOGO E DATA
L’INTERMEDIARIO/PROMOTORE
Consenso al trattamento del dati personali
Gli interessati (Contraente e Assicurato se persona diversa), preso atto dell’informativa di cui all’art.13 del Codice in materia di protezione dei dati personali (D.Lgs. 196/2003) – contenuta nel Fascicolo Informativo – acconsentono al trattamento dei loro dati personali per le finalità, con le modalità e da parte dei soggetti nella medesima indicati.
Inoltre, l’Assicurato autorizza e delega la Società (CreditRas Vita S.p.A.) a richiedere, in caso di suo decesso, alle Strutture sanitarie e al proprio medico curante, la relativa documentazione clinica nonché la relazione sanitaria, ai fini della liquidazione del sinistro agli aventi diritto.
LUOGO E DATA
IL CONTRAENTE
L’ASSICURATO (se diverso dal Contraente)
IL SOGGETTO IN RAPPRESENTANZA
1 - COPIA PER CREDITRAS VITA S.p.A.
PROPOSTA-FASCICOLO INFORMATIVO - Pag. 3 di 5 - CREDITRAS PROTEZIONE
RV- Mod. 7603 - Ed. 04/13
LEGENDA PER LA COMPILAZIONE DELLA PROPOSTA DI ASSICURAZIONE SULLA VITA
CONTRAENTE
ASSICURATO
SESSO
F Femminile
M Maschile
G Persona Giuridica
TIPO DOCUMENTO
1 Carta di Identità
2 Patente
3 Passaporto
(indicare la sigla automobilistica)
STATO
I Italia
B Belgio
DK Danimarca
F Francia
D Germania
GB Gran Bretagna
L Lussemburgo
NL Olanda
E Spagna USA Stati Uniti CH Svizzera
C Gli eredi testamentari dell’Assicurato o, in mancanza del testamento, i di lui eredi legittimi
F Il coniuge vivente dell’Assicurato all’atto del di lui decesso o, in mancanza, i figli nati e nascituri dell’Assicurato in parti uguali
G Il coniuge vivente dell’Assicurato all’atto del di lui decesso o, in mancanza, gli eredi legittimi dell’Assicurato
H I figli ed il coniuge vivente dell’Assicurato all’atto del di lui decesso, in parti uguali e con diritto di accrescimento ai superstiti
Y soggetti (persone fisiche e persone giuridi- che) indicate nella proposta
BENEFICIARI CASO MORTE
FACSIMILE
PROPOSTA-FASCICOLO INFORMATIVO - Pag. 4 di 5 - CREDITRAS PROTEZIONE
PAGINA BIANCA
Data ultimo aggiornamento:31/10/2013 Codice modello: 7603
Edizione: 11/2013
Fascicolo Informativo CREDITRAS PROTEZIONE