Contract
I riflessi del concordato in bianco sui rapporti di agenzia.
Nel rapporto di agenzia, salvo l’ipotesi della clausola risolutiva espressa, se il contratto è a tempo indeterminato, ciascuna della parti può recedere dando preavviso all’altra, oppure in presenza di una giusta causa senza preavviso.
Sul punto, la giurisprudenza di legittimità afferma, in considerazione delle analogie strutturali tra i rapporti di agenzia e quelli di lavoro subordinato e dell’assenza di una specifica regolamentazione per i primi, l’applicabilità analogica a questi dell’art. 2119 c.c relativamente agli istituti del recesso per giusta causa, dell’una e dell’altra parte, del preavviso e della relativa indennità sostitutiva.
“In particolare, con riferimento al recesso dell'agente, la giusta causa può essere identificata solo con l'inadempimento, colpevole e non di scarsa importanza, del preponente, che leda in misura considerevole l'interesse del primo” (Cass., 10.10.2005, n.19678).
Si ritiene, pertanto, che il concordato in bianco (o pre-concordato), ed in generale le procedure concorsuali, di per sé non determinino nel rapporto di agenzia una giusta causa di risoluzione del contratto ai sensi dell’art. 2119 c.c., posto che tali circostanze non comportano il venir meno del rapporto fiduciario nè configurano un inadempimento colpevole e non di scarsa importanza nell’interpretazione giurisprudenziale.
Peraltro, sul presupposto dell’applicazione analogica dell’art. 2119 c.c., occorre considerare che il secondo comma di tale norma stabilisce espressamente che “non costituisce una giusta causa di risoluzione del contratto il fallimento dell’imprenditore o la liquidazione coatta amministrativa dell’azienda” e quindi, a maggior ragione, non costituisce giusta causa la domanda di concordato in bianco.
È pur vero che la Cassazione ha precisato in materia che “per la valutazione della gravità della condotta, deve considerarsi che nel contratto di agenzia il rapporto di fiducia - in corrispondenza della maggiore autonomia di gestione dell'attività per luoghi, tempi, modalità e mezzi, in funzione del conseguimento delle finalità aziendali - assume maggiore intensità rispetto al rapporto di lavoro subordinato, per cui ai fini della legittimità del recesso è sufficiente un fatto di minore consistenza” (in tal senso Cass. n. 14771/08). Tuttavia, la gravità della condotta del preponente non può dipendere dalla sola richiesta di concordato in bianco, ma da ulteriori circostanze che, valutate complessivamente, siano tali da compromettere il rapporto di fiducia tra agente e preponente (si pensi al caso in cui il preponente, dopo la richiesta di concordato, ometta di corrispondere all’agente le provvigioni maturate).
Infine, occorre tener presente che spesso i contratti di agenzia prevedono espressamente la possibilità di recedere senza preavviso in caso di procedure concorsuali, e quindi anche in caso di domanda di pre concordato.
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