TRA
CONVENZIONE PER IL COFINANZIAMENTO DI BORSE DI DOTTORATO – Progetto PNRR – M4C2 “NODES” – 39° Ciclo – A.A. 2023/2024
TRA
L’Università
(di seguito denominata “Università”), codice fiscale
rappresentata dal Rettore pro-tempore, nella persona del/la Prof/Prof.ssa.
, nato/a a il , domiciliato ai fini del presente atto presso la sede dell’Ente in ,
E
(di seguito denominata “Impresa”), con sede legale in [indirizzo, CAP, città e
provincia] , C.F.
e P.I. , rappresentata da
, indirizzo pec debitamente autorizzato alla stipula della presente Convenzione entrambe di seguito denominate congiuntamente anche “le Parti” e singolarmente “la Parte”
VISTI
- la Legge 210/1998 del 3/07/1998 che contiene disposizioni sul Dottorato di Ricerca e in particolare il comma 6 dell’art. 4 prevede la possibilità di sottoscrivere convenzioni con soggetti estranei alle Università per il finanziamento di borse di studio di Dottorato di Ricerca;
- la Legge 240/2010 del 30 dicembre 2010, “Norme in materia di organizzazione delle università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l'efficienza del sistema universitario”;
- il D.M. 226/2021 del 14 dicembre 2021, “Regolamento recante modalità di accreditamento delle sedi
e dei corsi di dottorato e criteri per la istituzione dei corsi di dottorato da parte degli enti accreditati”;
- il D.M. n. 247/2023 del 23 febbraio 2022 con cui è stato rideterminato, a decorrere dal 1° luglio 2022, l'importo annuo della borsa per la frequenza ai corsi di dottorato di ricerca in € 16.243,00 al lordo degli oneri previdenziali a carico del percipiente;
- lo Statuto dell’Università, emanato con D.R. 300/2014;
- il Regolamento dei Corsi di Dottorato dell’università del Piemonte Orientale, emanato con D.R. 707/2022;
- il Codice Etico e di Comportamento dell’Università, emanato con D.R. 592/2020.
TENUTO CONTO CHE
- l’Università partecipa al progetto NODES – Nord Ovest Digitale e Sostenibile - finanziato dal Ministero dell’Università e della Ricerca nell’ambito dell’Avviso per la presentazione di proposte di intervento per la creazione di Ecosistemi dell’Innovazione, pubblicato con DD n. 3277 del 30/12/2021 (PNRR, Missione 4 “Istruzione e Ricerca” Componente 2 “Dalla Ricerca all’Impresa”, Investimento 1.5);
- il progetto NODES-ha l’obiettivo di creare filiere di ricerca e industriali in sette settori legati alla vocazione territoriale dell’Ecosistema e l’Università è Soggetto Realizzatore dello Spoke 5 – Industria della Salute e Silver Economy;
- il progetto NODES ha tra le sue aree di intervento anche il sostegno allo sviluppo di conoscenze, abilità e mentalità imprenditoriali in studenti e ricercatori, attraverso corsi di formazione sull'innovazione e l'imprenditorialità hi-tech, inclusi programmi di dottorato di ricerca in collaborazione con le imprese, programmi di master specifici per argomento, programmi di innovazione e imprenditorialità;
- per il supporto al dottorato di ricerca in collaborazione con le imprese è stato pubblicato in data 4/5/2023 l’avviso finalizzato alla raccolta di manifestazioni di interesse a co-progettare percorsi di dottorato industriale rivolto a soggetti esterni all’Ecosistema interessati a promuovere l’attivazione di dottorati di ricerca coerenti:
o con i propri fabbisogni di innovazione e ricerca,
o con le tematiche di ricerca e innovazione dello Spoke 5 indicati nell’allegato 2 dell’avviso
pubblico
o con la strategia di specializzazione intelligente (S3) delle Regioni coinvolte,
o con l’area di specializzazione “digitale, industria, aerospazio” del PNR dell’Ecosistema di
Innovazione NODES;
- il costo effettivo di una borsa di dottorato, ai sensi dei predetti DM n. 226/2021 e DM n. 247/2022, è pari a € 60.108,85 comprensivo dell’importo totale della borsa lordo amministrazione, oneri di legge inclusi, al quale va aggiunta il budget pari al 10% dell’importo della borsa, finalizzato alle attività di ricerca in Italia e all’estero del borsista, nonché l’eventuale maggiorazione, per i periodi di soggiorno all’estero, pari al 50% dell’importo lordo amministrazione della borsa;
- l’Università ha attivato per il XXXIX Ciclo – a.a. 2023/2024, 2024/2025, 2025/2026, presso il Dipartimento di Medicina Traslazionale / Dipartimento per lo Sviluppo Sostenibile e la Transizione
Ecologica il Corso di Dottorato di Ricerca in Scienze e Biotecnologie Mediche / Chemistry and Biology, della durata di tre anni;
PRESO ATTO CHE
- l’Impresa ha risposto alla manifestazione di interesse
presentando un progetto sulla tematica , che è stato valutato ammissibile al finanziamento secondo il Decreto Rettorale n. del
;
- l’Impresa si è impegnata a co-finanziare n.1 posizione di Dottorato nell’ambito del Corso di Dottorato di Ricerca in Scienze e Biotecnologie Mediche / Chemistry and Biology (XXXIX ciclo – a.a. 2023/2024, 2024/2025, 2025/2026) dell’Università, e a stipulare, per tale finanziamento, apposita convenzione;
- l’Impresa si è impegnata a versare l’intero importo pari a euro ,
a seguito dell’approvazione del progetto di ricerca a copertura del terzo anno e del budget di ricerca;
- il conferimento della borsa di dottorato oggetto della presente Convenzione non dà luogo a rapporti di lavoro subordinati né con l’Università né con l’Impresa;
- le Parti hanno condiviso il progetto formativo e di ricerca del Corso stabilendo le strutture e le attrezzature messe a disposizione da ciascuna Parte.
Le premesse, gli atti ed i documenti richiamati, ancorché non materialmente allegati, costituiscono parte integrante e sostanziale della presente Convenzione.
SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE
ART. 1 – DEFINIZIONI
Risultato: risultato dell’attività di ricerca potenzialmente atto ad essere depositato/brevettato/registrato o altrimenti tutelato mediante uno o più diritti di proprietà intellettuale (es. opere scientifico-letterarie, software, banche dati, immagini fotografiche, informazioni e dati riservati, invenzioni, know-how, disegni e modelli, modelli di utilità, topografie di prodotti a semiconduttori, varietà vegetali, etc.), ai sensi del D.lgs. 30/2005 e della Legge 633/1941.
Diritti di Proprietà Industriale: indica la disciplina dettata dal d.lgs. 10 febbraio 2005 n. 30 e successive modificazioni ovvero il Codice di Proprietà Industriale (C.P.I.) con riguardo ai marchi e agli altri segni distintivi, anche di fatto, alle indicazioni geografiche, le denominazioni di origine, le opere del disegno industriale, le
invenzioni, i modelli di utilità, le topografie dei prodotti a semiconduttori, le informazioni aziendali riservate (know how), le nuove varietà vegetali.
Diritti di Proprietà Intellettuale: indica la disciplina dettata dalla l. 22 aprile 1941, n. 633 – Protezione del diritto d’Autore e di altri diritti connessi al suo esercizio – e successive modificazioni con riguardo alle opere dell’ingegno di carattere creativo che appartengono alla letteratura, alla musica, alle arti figurative, all’architettura, al teatro ed alla cinematografia, ivi inclusi i programmi per elaboratore, le banche dati e le opere del disegno industriale.
Particolari Opere dell’Ingegno: Le opere consistenti in software, banche dati e disegni e modelli, così come
definite dalla Legge sul Diritto d’Autore e dal CPI.
Risultati tutelabili: tutti i risultati derivanti dall’attività svolta in esecuzione del presente accordo suscettibili sia di formare oggetto di brevetto o di registrazione sia di protezione come il know-how, e tutti i risultati consistenti in (o che contengano) Particolari Opere dell’Ingegno.
Background: le informazioni sotto qualsiasi forma detenute dalle Parti prima dell’avvio del dottorato finanziato sulla base della presente Convenzione, nonché ogni bene immateriale protetto ai sensi della normativa nazionale, euro-unitaria e internazionale in materia di proprietà intellettuale e industriale realizzato o comunque conseguito da una Parte prima dell’avvio del dottorato finanziato sulla base della Convenzione.
Sideground: tutti i risultati, brevettabili o meno, compreso il know-how, sviluppati dalle Parti autonomamente e in parallelo all’attività disciplinata nella presente convenzione, messi a diposizione nel Programma di Ricerca del dottorato innovativo oggetto della Convenzione.
Ciascuna Parte rimane proprietaria del proprio Background e Sideground, e si impegna a conservarne la confidenzialità dell’altra, compresi i segreti commerciali, con l’adozione di tutti gli strumenti tecnologici e contrattuali utili a tal fine.
Ciascuna Parte avrà facoltà di mettere a disposizione il proprio Background e Sideground a titolo non esclusivo e gratuito del dottorando, per quanto strettamente necessario allo svolgimento delle attività oggetto dell’accordo e chiaramente identificato come tale, salvo che ciascuna Parte non segnali, elementi di Background e di Sideground che, per ragioni oggettive, non possono essere in alcun modo condivisi. Tale diritto si intende conferito per la sola durata della presente Convenzione, con espresso divieto di sublicenza o trasferimento a qualunque titolo a soggetti terzi. Il Sideground di ciascuna Parte non potrà essere utilizzato dall’altra Parte senza espressa autorizzazione scritta del titolare.
ART. 2 – OGGETTO
L’Università e l’Impresa cofinanziano n. 1 borsa di studio oggetto della presente Convenzione, la quale è bandita dall’Università nell’ambito del Corso di Dottorato di Ricerca in “Scienze e Biotecnologie Mediche / Chemistry and Biology” (XXXIX ciclo – a.a. 2023/2024, 2024/2025, 2025/2026), afferente al Dipartimento di
Medicina Traslazionale / Dipartimento per lo Sviluppo Sostenibile e la Transizione Ecologica, e sarà dedicata allo svolgimento della seguente tematica di ricerca “ ”.
ART. 3 – COFINANZIAMENTO DELLA BORSA DI STUDIO
1. L’importo triennale lordo percipiente della borsa di dottorato, comprensivo dell’importo INPS a carico ente, ammonta a € 64.983,85 (di cui 60.108,85 di borsa di studio e € 4.875,00 di budget per l’attività di ricerca) a cui si aggiungono € 10.018,14 per la maggiorazione della borsa di studio per 12 mesi di attività di ricerca all’estero.
2. L’Università si impegna a cofinanziare, attraverso i fondi del progetto NODES, un importo massimo pari a
€ 50.090,70 così suddiviso:
• Euro 40.072,56 per il finanziamento del primo e secondo della borsa di dottorato (a.a 2023/2024 e 2024/2025) con INPS al 35,05%;
• Euro 10.018,14 per la maggiorazione periodo all’estero di massimo 12 mesi da svolgere entro la
fine del secondo anno.
3. L’Impresa si impegna a versare all’Università, a titolo di cofinanziamento l’importo
a copertura del terzo anno della borsa di studio di dottorato cui alla presente Convenzione, come da proposta progettuale approvata, al netto delle spese bancarie. L’importo comprende il budget di ricerca e attività di ricerca da svolgere e non comprendono eventuali trasferimenti all’estero da svolgere al terzo anno. Nel caso in cui tali spostamenti si rendessero necessari ai fini del raggiungimento degli obiettivi della ricerca scientifica e fossero comunque concordati con Università ed Impresa, quest’ultima si impegnerà al versamento della maggiorazione della borsa di studio. L’importo è così suddiviso:
• Euro 20.037,00 per il finanziamento del terzo anno (a.a 2025/2026) con INPS al 35,05%;
• Euro 4.875,00 (importo arrotondato) per il budget per l’attività di ricerca del dottorando ai sensi dell’art. 9 commi 3 e 4 del D.M. MUR 14/12/2021 n. 226.
1. Il cofinanziamento della borsa sarà erogato dall’Impresa in:
☐ un’unica soluzione (€ ) entro e non oltre 30 giorni dalla data di apposita comunicazione trasmessa dall’Università
(ovvero)
☐ in 3 quote da versare entro e non oltre 30 giorni dal ricevimento di apposita comunicazione da parte
dell’Università e così ripartite:
• I annualità (a.a. 2023/2024) - €
• II annualità (a.a. 2024/2025) - €
• III annualità (a.a. 2025/2026) - €
2. Ciascun versamento a favore dell’Università dovrà essere effettuato per tramite di PagoPA, in quanto canale obbligatorio per i pagamenti verso la Pubblica Amministrazione, ai sensi di quanto previsto dal combinato disposto dall’art. 2, comma 2, del Codice dell’Amministrazione Digitale – CAD (D. Lgs. 82/2005) e dell’art. 15, comma 5bis, del D.L. 179/2012. L’Università metterà a disposizione gli avvisi di pagamento PagoPA riferiti ai versamenti sopra indicati. Solo in caso di Impresa con sede all’estero, accertata l’impossibilità di utilizzare il sistema PagoPa AgID, sarà possibile concordare modalità alternative di pagamento.
3. Le somme eventualmente non utilizzate per effetto di rinuncia, decadenza e cessazione della/del
dottoranda/o titolare della borsa finanziata, saranno restituite all’Impresa.
ART. 5 – IMPEGNI DELLE PARTI
1. Le Parti si impegnano congiuntamente a:
a) mettere a disposizione specifiche e qualificate strutture operative e scientifiche per l'attività di studio e di ricerca della/del dottoranda/o selezionata/o (laboratori scientifici, un adeguato patrimonio librario, banche dati, risorse per il calcolo elettronico, …);
b) rendicontare periodicamente le attività svolte e i risultati raggiunti dalla/dal dottoranda/o, secondo quanto stabilito dalle Linee guida per la rendicontazione destinate ai soggetti attuatori delle iniziative di sistema missione 4
c) coinvolgere la/il dottoranda/o in riunioni congiunte di coordinamento delle attività di ricerca oggetto della presente convenzione;
d) garantire il rispetto dell’art. 17 Regolamento UE n. 852/2020 che definisce gli obiettivi ambientali, tra cui il principio di non arrecare un danno significativo (DNSH, “Do Not Significant Harm”), e la Comunicazione della Commissione UE 2021/C 58/01 recante “Orientamenti tecnici sull’applicazione del principio «non arrecare un danno significativo» a norma del regolamento sul dispositivo per la ripresa e la resilienza”;
e) favorire il rispetto della proprietà intellettuale, la valorizzazione dei risultati della ricerca sia nell’ambito dell’attività delle imprese cofinanziatrici, anche nella prospettiva del trasferimento tecnologico, sia in ambito scientifico, mediante un’adeguata circolazione dei risultati perseguiti, comunque secondo i principi “Open science” e “FAIR Data”.
3. L’Università si assume la responsabilità di:
a) ottemperare a tutti gli adempimenti rispetto alla gestione amministrativa della suddetta borsa di studio e provvederà ad assegnare la borsa di dottorato a seguito di procedura xxxxxxxxx pubblica
disciplinata secondo le disposizioni, i requisiti, le modalità ed i criteri stabiliti dalla normativa vigente in materia e dal relativo bando;
b) provvedere a erogare la borsa di studio alla candidata/o utilmente collocato in graduatoria, nei tempi e nei modi previsti dalla normativa vigente;
c) informare tempestivamente l’Impresa circa l’esito del concorso e a dare comunicazione di eventuale
rinuncia e/o esclusione dal Corso del beneficiario della borsa di studio;
d) provvedere alla programmazione didattica del Corso, nonché a svolgere le attività didattiche;
e) supervisionare le attività della/del dottoranda/o, per tramite del Supervisore designato dal Collegio dei docenti del Corso di Dottorato;
f) gestire la carriera della/del dottoranda/o;
g) organizzare, in accordo con l’Impresa, eventuali eventi di formazione e/o divulgazione dei risultati della ricerca, assicurando, ove possibile, la protezione di eventuali segreti commerciali ai sensi del Decreto Legislativo 30/2005.
4. L’Impresa si impegna a:
a) accogliere, per un periodo di mesi (minimo 6, massimo 12) la/il dottoranda/o presso la
propria sede e i propri laboratori per effettuare l’attività di ricerca di interesse comune (Allegato A);
b) individuare un tutor aziendale che collaborerà con il supervisore universitario nella gestione e nel
controllo delle attività formative e di ricerca svolte dal dottorando. L’Impresa designa quale tutor
(nominativo e indirizzo e-mail);
c) garantire la frequenza delle attività previste dal piano formativo individuale e assicurare la disponibilità delle risorse e delle strutture necessarie per lo svolgimento della parte di attività di formazione e ricerca della/del dottoranda/o presso la sua sede, senza alcun onere per l’Università;
d) qualora previsto dal Regolamento di Dottorato in vigore presso l’Università o richiesto dal Collegio dei Docenti del Corso di Dottorato, concorrere alla selezione dei candidati mediante personale qualificato.
ART. 6 - COPERTURA ASSICURATIVA
L’Università garantisce la copertura assicurativa dei dottorandi contro infortuni e per responsabilità civile limitatamente alle attività didattiche e di ricerca che si riferiscono al dottorato svolte anche presso altre strutture.
L’Università garantisce che le attività di Dottorato si svolgano nel rispetto delle vigenti norme in materia di salute, sicurezza e ambiente, ivi incluso il D.lgs. 81/2008 e successive modifiche e integrazioni.
L’Impresa, garantisce che il Dottorando titolare di Borsa di studio sarà equiparato ai lavoratori di quest’ultima, esclusivamente ai fini e per gli effetti del Decreto legislativo 81/2008 e successive modifiche ed integrazioni e della normativa connessa sulla sicurezza e salute sul luogo di lavoro, sollevando da qualsiasi
onere di verifica l’Università. L’Impresa garantisce altresì al Dottorando efficaci informazioni, formazione specifica e addestramento (qualora necessario) ai fini della prevenzione antinfortunistica e della tutela della salute. L’Impresa garantisce inoltre la fornitura dei dispositivi di protezione individuale eventualmente necessari.
ART. 7 – APPARTENENZA DEI DIRITTI DI PROPRIETÀ DEI RISULTATI E DISSEMINAZIONE
1. I diritti di proprietà intellettuale sui risultati del programma di dottorato co-finanziato in base alla presente Convenzione sono attribuiti in misura proporzionale al cofinanziamento della borsa, ovvero 66% all’Università e al 34% all’Impresa, fatto sempre salvo il diritto morale dell’inventore/autore di essere riconosciuto tale.
2. L’Università si impegna a dare pronta comunicazione all’Impresa del raggiungimento di Risultati suscettibili di formare oggetto di Diritti di Proprietà Industriale e Intellettuale, entro 30 giorni dal conseguimento degli stessi e a collaborare nella valutazione della sussistenza dei requisiti necessari alla brevettazione/registrazione dei Risultati.
3. Qualora fra i risultati della ricerca ci sia un’invenzione e una delle Parti non abbia fornito alcun contributo inventivo, i diritti di proprietà intellettuale su tale invenzione saranno di esclusiva titolarità dell’altra Parte, che si assumerà tutti gli oneri connessi con la protezione del Risultato.
4. Tutte le procedure previste devono comunque garantire al dottorando la pubblicazione dei propri lavori, nonché la discussione della tesi di dottorato.
5. Qualora l’Università non abbia interesse al deposito della domanda di privativa, ne darà comunicazione scritta all’Impresa nel termine di 60 giorni dalla comunicazione dei Risultati di cui al comma 3. L’Impresa avrà in tal caso il diritto di procedere al deposito della domanda di privativa sui Risultati a propria cura e spese e in contitolarità con l’Università, previa comunicazione scritta a quest’ultimo. In tale ipotesi, l’Università si impegnerà alla cessione a titolo gratuito della propria quota di titolarità all’Impresa una volta ottenuto il rilascio del titolo di privativa, garantendo fino ad allora all’Impresa l’esclusivo godimento dei diritti di cui al comma 3. Le Parti concordano sin d’ora che tutti i costi relativi alla suddetta cessione, ivi inclusa la trascrizione, saranno ad esclusivo carico di . Qualora invece l’Impresa non abbia interesse al deposito della domanda di privativa, ne darà comunicazione scritta all’Università nel termine di 60 giorni dalla comunicazione dei Risultati di cui al comma 1. In tale ipotesi, l’Università avrà la facoltà di ottenere dall’Impresa la cessione a titolo gratuito della quota parte di titolarità di quest’ultimo dei Diritti di Proprietà Industriale sui Risultati, e/o dei Diritti di Proprietà Intellettuale relativi ai programmi per elaboratore e alle opere del disegno industriale, che sarà formalizzata con idoneo atto scritto tra le Parti.
L’Università valuterà in piena autonomia l’opportunità di procedere in proprio al deposito di titoli di privativa
sui Risultati ceduti ai sensi del comma precedente In tutti i casi su esposti è in ogni caso garantito il diritto
dell’autore/inventore ad essere citato in tutti gli atti concernenti il deposito, la registrazione, la brevettazione
e ogni altra forma di tutela della privativa industriale.
ART. 8 - COMUNICAZIONE DEI RISULTATI DELLA RICERCA
1. Le Parti si danno reciprocamente atto del fatto che la/il dottoranda/o è tenuta/o alla pubblicazione della tesi in archivio ad accesso aperto secondo la legge italiana e relativi regolamenti di Ateneo. L’Impresa dichiara a proposito di conoscere il regolamento di Università in materia di dottorato di ricerca (emanato con D.R. 707/ 2022) e in particolare la previsione per cui le Tesi di dottorato sono rese accessibili ad accesso aperto, salvo motivate richieste di embargo che non possono superare di regola il termine di 12 mesi (art. 9).
2. Tutti gli aspetti relativi alla comunicazione dei risultati da parte della/del dottoranda/o restano disciplinati dalle norme interne dell’Università, ai quali la/il dottoranda/o deve attenersi, anche a tutela della conservazione dei requisiti di proteggibilità. L’Impresa avrà in ogni caso il pieno diritto di accesso e utilizzo delle relazioni sui Risultati eventualmente elaborate dall’Università in esecuzione dell’attività di Dottorato di Ricerca oggetto della presente Convenzione, nei limiti in cui tale uso non pregiudichi la possibilità di tutela dei risultati e nel rispetto degli obblighi di confidenzialità vigenti.
3. Salvo che non sia diversamente stabilito nei regolamenti interni dell’Università, ciascuna Parte si impegna a comunicare all’altra il raggiungimento di Risultati suscettibili di formare oggetto di diritti di proprietà intellettuale.
4. Ciascuna Parte può esprimere il mancato interesse a proteggere i risultati dell’attività di ricerca il prima possibile dalla comunicazione di cui al comma precedente. In tali casi, l’altra Parte avrà diritto di procedere a proprio nome in modo pieno ed esclusivo.
ART. 9 - DIRITTI DI UTILIZZAZIONE SCIENTIFICA
1. L’Università si riserva il diritto di utilizzazione scientifica dei risultati e di pubblicarli a seguito di autorizzazione scritta da parte dell’Impresa, la quale autorizzazione non potrà essere negata, salvo motivate ragioni legate alla tutelabilità dei risultati. Sarà cura dell’Università assicurare che le attività di utilizzazione scientifica dei risultati non comprometta la tutelabilità degli stessi.
2. Qualsiasi pubblicazione relativa alla ricerca finanziata con la borsa di dottorato, deve essere sottoposta preventivamente all’attenzione dell’Impresa, con almeno 30 giorni di anticipo sulla data di pubblicazione, la quale verificherà l’assenza di informazioni riservate non divulgabili di proprietà dell’Impresa e nel caso apporterà le dovute modifiche/eliminazioni, fatto salvo il posticipo della pubblicazione per il tempo necessario all’eventuale deposito della domanda di brevetto, ovvero la sottoposizione della tesi al regime di “embargo”, restando inteso che, in quest’ultimo caso, tale regime durerebbe fino alla rimozione concordata tra le Parti. In nessun caso il posticipo delle attività di disseminazione deve compromettere l’assolvimento degli obblighi di legge da parte del dottorando e il conseguimento del titolo.
3. Le Parti si impegnano a favorire la tutela e valorizzazione dei risultati, pur assicurando un accesso aperto al pubblico ai risultati della ricerca e ai relativi dati (ad esempio, le pubblicazioni di risultati originali della ricerca scientifica, i dati grezzi e i metadati, le fonti, le rappresentazioni digitali grafiche e di immagini e i materiali multimediali scientifici) nel minor tempo e con il minor numero di limitazioni possibile, in linea con il principio “as Open as Possible, as Closed as Necessary”, adottando le migliori pratiche dell’ “Open science” e “FAIR Data Management”, senza pregiudizio a quanto nei successivi paragrafi relativamente ai Diritti IP correlati ai risultati della ricerca.
4. Nel caso di pubblicazioni dovrà comunque essere indicato che i risultati sono stati conseguiti nell’ambito del progetto finanziato con fondi PNRR – NODES, secondo le Linee guida per le azioni di informazione e pubblicità a cura dei beneficiari dei finanziamenti.
5. Come previsto da quanto stabilito dal “Communication And Dissemination Plan” redatto in fase di stesura del progetto NODES, ad ogni prodotto della ricerca realizzato all’interno del progetto, è necessario aggiungere l’indicazione di ““This [e.g. report, publication, conference, etc.] is part of the project NODES which has received funding from the MUR – M4C2 1.5 of PNRR with grant agreement no. ECS00000036” usando i loghi stabiliti secondo la politica di “Brand Identity”.
ART. 10 – REGIME DI SFRUTTAMENTO DEI RISULTATI
1. Nei casi di proprietà intellettuale congiunta sui Risultati Tutelabili del programma di dottorato co- finanziato in base alla presente Convenzione, le Parti si impegnano sin da subito a collaborare alla redazione e alla stipula di un nuovo e successivo accordo per la gestione della proprietà intellettuale che dovrà almeno contenere i seguenti elementi:
a) impegni di ciascuna Parte;
b) ripartizione delle spese, anche in virtù degli iter di mantenimento e di estensione internazionale dei titoli di tutela;
c) attività di valorizzazione e sfruttamento commerciale;
d) diritti speciali in capo a una o più parti (es. diritto di opzione, diritti di uso esclusivo i non-esclusivo);
e) disciplina dei casi di licenza, di sub-licenza e di cessione, anche verso terze parti;
f) regime di riservatezza e di trattamento dei dati.
ART. 11 – INFORMAZIONI CONFIDENZIALI E RISERVATEZZA
1. Per “Informazioni Confidenziali” si intendono tutte le informazioni, i dati tecnici, le analisi, gli studi, le formule, le invenzioni, i documenti, il know-how, i segreti aziendali, i processi tecnologici, i modelli, le informazioni commerciali, ed ogni altra informazione o materiale relativi ad una Parte o riguardanti i prodotti e/o i progetti di detta Parte, che siano qualificati come “Informazioni confidenziali” e forniti per iscritto, per corrispondenza, o anche verbalmente o con qualsiasi altro mezzo o forma, o che comunque siano trasferiti
da dipendenti, amministratori, rappresentanti e/o consulenti della Parte divulgante alla Parte ricevente, in occasione dei contatti intercorsi tra loro.
2. Nel corso della Convenzione e anche successivamente alla sua scadenza o risoluzione fino a 3 anni dalla data di scadenza o fino a quando non si verificano le condizioni di cui di seguito, entrambe le Parti si impegnano a non divulgare a terzi, in assenza del previo consenso scritto dell’altra Parte, alcuna informazione confidenziale e a non utilizzare alcuna informazione confidenziale per scopi diversi da quelli strettamente previsti per lo svolgimento del percorso di formazione e ricerca oggetto della presente Convenzione.
3. Ciascuna Parte potrà comunicare le informazioni confidenziali soltanto a quei soggetti che sono informati della natura confidenziale delle stesse e che sono vincolati ad obblighi di riservatezza e non utilizzo non meno vincolanti e restrittivi di quelli previsti nella presente Convenzione.
4. Le Parti sono tenute a conservare le informazioni confidenziali utilizzando adeguate modalità di conservazione e le necessarie precauzioni, con la diligenza richiesta dalle circostanze e dalla natura delle informazioni. Le Parti non possono riprodurre in alcun modo o attraverso alcun mezzo le informazioni confidenziali.
5. L'obbligo di riservatezza non si applicherà a qualsiasi informazione che:
a) la Parte ricevente possa dimostrare, tramite opportuna documentazione, essere legittimamente in suo possesso prima della divulgazione da parte della Parte divulgante;
b) sia o diventi di pubblico dominio anteriormente alla sottoscrizione della Convenzione ovvero anche successivamente, sempre che la divulgazione non sia conseguenza della violazione degli obblighi di riservatezza previsti dal presente articolo;
c) sia stata divulgata con il previo consenso scritto della Parte divulgante;
d) una Parte sia tenuta a comunicare ad Autorità pubbliche o giudiziarie a seguito di regolare e formale richiesta di queste ultime e/o alle quali sia comunque tenuta a fornire informazioni confidenziali per legge, regolamento o ordine dell’autorità giudiziale. In tal caso, la Parte che ha ricevuto l’ordine o la richiesta da parte dell’Autorità dovrà immediatamente informare la Parte divulgante e fornire copia delle informazioni confidenziali trasmesse all’Autorità, fermo restando che la divulgazione dovrà avvenire in misura strettamente necessaria per rispondere alla richiesta o all’ordine ricevuto.
6. Le informazioni confidenziali sono e rimangono proprietà esclusiva della Parte divulgante o di terzi che le hanno fornite alla Parte divulgante. La Parte ricevente non potrà rivendicare, direttamente o indirettamente, alcun diritto inerente alle informazioni confidenziali.
7. Ciascuna Parte, a semplice richiesta dell’altra, si impegna a consegnare, entro 15 giorni lavorativi dal ricezione della comunicazione via PEC/Raccomandata, tutti i documenti e/o materiale in proprio possesso e contenente le informazioni confidenziali relative all’altra Parte, salvo il diritto a trattenere copia degli stessi per l’adempimento di obblighi di legge, o delle proprie policy in materia di trattamento dei dati o qualora si
tratti di documenti e/o materiale che riguardino informazioni relative ad entrambe le Parti o elaborate congiuntamente.
8. Fatto salvo quando previsto nelle disposizioni precedenti relative al regime di disseminazione dei risultati, le Parti si impegnano a far assumere al/alla dottorando/a, sotto la sua personale responsabilità, specifici impegni alla riservatezza.
ART. 12 – DURATA DELLA CONVENZIONE
1. La durata della presente Convenzione decorre dalla data di apposizione dell’ultima sottoscrizione e
terminerà con il conseguimento del titolo di dottore di ricerca da parte della/del dottoranda/o.
Nell’ipotesi di interruzione del percorso dottorale per rinuncia o esclusione previste dal Regolamento in materia di corsi di Dottorato dell’Università, la presente convenzione si intende risolta alla data della rinuncia/esclusione.
ART. 13 – TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
1. Le Parti dichiarano di essere informate in merito all’utilizzo dei propri dati personali da parte delle rispettive strutture e personale a ciò preposti, anche con l’ausilio di strumenti elettronici, al fine di adempiere a tutti gli obblighi di legge e/o comunque funzionali all’esecuzione della presente Convenzione, nei modi e nei limiti necessari per perseguire tali finalità, anche in caso di comunicazione a terzi, laddove previsto per l’esecuzione della Convenzione o in virtù di disposizioni normative vigenti. Con la sottoscrizione della presente Convenzione, le parti, in relazione ai trattamenti di dati personali effettuati in esecuzione della Convenzione medesimo, si danno reciprocamente atto di aver preso visione e compreso, ai sensi dell’art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679 (Regolamento generale sulla protezione dei dati personali), tutte le informazioni riferite agli interessati.
2. Nell’ambito del trattamento dei dati personali connessi all’espletamento delle attività oggetto della presente Convenzione, le Parti, ciascuna per le rispettive competenze e in assenza di differenti precisazioni successive concordate per iscritto dalle Parti, opereranno in qualità di Titolari autonomi. Le Parti si impegnano reciprocamente, in tutti i casi, ad operare nel pieno rispetto della disciplina contenuta nel Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 (Regolamento generale sulla protezione dei dati personali) e nel D.lgs. n. 196 del 30 giugno 2003 ss.mm.ii. (Codice in materia di protezione dei dati personali).
Titolare del trattamento dati per l’Impresa è , con sede in
. Il Responsabile della protezione dei dati dell’Ente può essere contattato ai seguenti
indirizzi: .
ART. 14 – FORO COMPETENTE
Le Parti concordano di definire amichevolmente qualsiasi controversia che dovesse nascere dall’interpretazione o dall’esecuzione della presente Convenzione. Nel caso in cui le Parti non pervengano ad un accordo bonario di composizione della controversia, competente per decidere qualsiasi controversia relativa all’interpretazione, all’esecuzione e/o alla validità della presente Convenzione, sarà esclusivamente e inderogabilmente il Foro di Torino.
ART. 15 – IMPOSTA DI BOLLO E REGISTRAZIONE
1. La presente Convenzione viene sottoscritta dalle parti con firma digitale ai sensi dell’articolo 15, comma 2- bis della legge 7 agosto 1990, n.241 e verrà registrata solo in caso d’uso, ai sensi dell’art.4 della Tariffa – Parte II allegata al DPR 131/86, a cura e spese della parte richiedente.
2. Le spese di bollo, pari a € 16,00 ogni 4 facciate, sono a carico dell’Università e saranno assolte in modalità virtuale, ai sensi di quanto disposto dall’articolo 15 del DPR 642/1972, in base all’autorizzazione dell'Agenzia delle Entrate di Vercelli n. 2 del 2023.
ART. 16 – CODICE ETICO
L’Impresa dichiara di aver preso visione e impegnarsi a osservare il "Codice Etico e di Comportamento" dell'Università emanato con D.R. n. 592 del 2020 (pubblicato all’indirizzo xxxxx://xxx.xxxxxx.xx/xx/xxxxxx/xxxxxx-xxxxxxxxxxx-xxxxxxxxx/xxxxxxxxx/xxxxxx-xxxxx-x-xx- comportamento).
L’Università dichiara di aver preso visione e impegnarsi a far sì che il dottorando che beneficerà della borsa/e cofinanziate dall’Impresa, osservi il "Codice Etico e di Comportamento" adottato dalla stessa e consultabile su
Per l’Università del Piemonte Orientale Il Rettore Prof. Xxxx Xxxxx Xxxxxx | Per l’Impresa Il Rappresentante Legale |