CONSORZIO DI BONIFICA DELL’ORISTANESE
CONSORZIO DI BONIFICA DELL’ORISTANESE
DPGRS N°239 del 04.12.96
DISCIPLINARE DI GARA
AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TESORERIA E CASSA PER IL PERIODO 01.01.2019 – 31.12.2020
CIG 7707883A43
PROCEDURA APERTA MEDIANTE PIATTAFORMA TELEMATICA GPA
Codice Procedure CBOpa###0001
Oristano, 14 novembre 2018 Il Responsabile Unico del Procedimento Dr. Xxxxxxxx Xxxxx
X.xx Scanu
1. PREMESSE
L’affidamento del Servizio di Tesoreria e Cassa del Consorzio (nel prosieguo anche Stazione Appaltante) è affidato secondo quanto previsto dall’articolo 40 dello Statuto consortile, il quale prevede che il servizio sia affidato “in applicazione delle disposizioni vigenti in materia di appalti pubblici di servizi, mediante apposita convenzione posta in essere con l’istituto di credito affidatario ” e che suddetta convenzione preveda: “la gestione gratuita del servizio, salvo rimborso spese, la corresponsione degli interessi sulle somme di spettanza del Consorzio giacenti in tesoreria, l’effettuazione dei pagamenti disposti dal Consorzio anche in caso di deficienza di cassa, mediante anticipazione di cassa entro importi stabiliti, le sanzioni a carico dell’affidatario in caso di inadempimento”.
Pertanto l’affidamento del servizio, in forza della Determina a Contrarre n. 248 del 22.11.2018, avverrà mediante procedura aperta in modalità telematica e con l’applicazione del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi degli artt. 60 e 95 del Codice dei contratti pubblici, d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 di seguito richiamato, per brevità Codice.
La presente procedura si svolgerà attraverso l’utilizzazione della piattaforma GPA (xxxx://xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xxx), mediante la quale verranno gestite le fasi di pubblicazione della procedura, di presentazione delle offerte, di verifica e valutazione delle stesse nonché di aggiudicazione definitiva, oltre che le comunicazioni e gli scambi di informazioni, ai sensi dell’art. 40 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., tutto come meglio dettagliato all’interno del presente documento.
Il luogo di svolgimento del servizio è il Comune di Oristano (OR) codice NUTS ITG28.
Codice CIG 7707883A43
Il Responsabile Unico del Procedimento (RUP), ai sensi dell’art. 31 del Codice, è il Xxxx. Xxxxxxxx Xxxxx.
La scadenza per la presentazione delle offerte come anche precisato nel successivo art. 15.1 è riportata nel bando di gara di cui il presente disciplinare costituisce un allegato.
Detta scadenza può essere prorogata da parte della Stazione Appaltante a seguito di precisa richiesta scritta e motivata da parte dell’Operatore Economico interessato.
Si specifica che:
a) il presente disciplinare è stato redatto in conformità e senza significative variazioni (se non quelle relative alle implementazioni necessarie per la formulazione della gara in modalità telematica) al Bando-tipo n. 1/2017 dell’Anac: Schema di disciplinare di gara mediante procedura aperta per l’affidamento di contratti pubblici di servizi e forniture nei settori ordinari sopra soglia comunitaria con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo;
b) ai sensi dell’art. 32, comma 4 del Codice, l’operatore economico sarà vincolato alla propria offerta per un periodo di 180 (centottanta) giorni naturali, successivi e consecutivi, decorrenti dal giorno stabilito per la scadenza di presentazione delle offerte;
c) ai sensi dell’art. 32, comma 8 del Codice, divenuta efficace l’aggiudicazione definitiva, e fatto salvo l’esercizio dei poteri di autotutela nei casi previsti dalle normative vigenti, la stipulazione del contratto di appalto ha luogo entro il termine di sessanta giorni;
d) le autocertificazioni, le certificazioni, i documenti e l’offerta devono essere redatti in lingua Italiana o corredati di traduzione giurata;
e) gli importi dichiarati da imprese stabilite in altro Stato membro dell’Unione Europea, devono essere espressi in Euro;
f) la stipulazione del contratto è, comunque, subordinata al positivo esito delle procedure previste dalla normativa vigente in materia di lotta alla mafia;
g) è esclusa la competenza arbitrale;
h) non sono ammesse le varianti;
i) i dati raccolti saranno trattati, ai sensi del D. Lgs. n. 196/2003 e ss.mm.ii., esclusivamente nell’ambito della gara cui si riferisce il presente disciplinare.
j) l’appalto è finanziato con fondi propri del bilancio consortile anno 2018;
k) il pagamento delle prestazioni contrattuali avverrà “a misura”, secondo le modalità previste nel Capitolato Speciale d’Appalto.
l) si procederà all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida sempre che sia ritenuta congrua e conveniente;
m) in caso di offerte uguali si procederà per sorteggio;
n) non sono ammesse offerte in aumento;
o) è in facoltà del Consorzio di non procedere all’aggiudicazione della gara qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all’oggetto del contratto, o se proposto di aggiudicare di non stipulare in autotutela il contratto d’appalto;
p) al contratto, oltre agli elaborati progettuali vengono allegati il bando di gara, il presente disciplinare, le polizze assicurative e l’offerta economica presentate dall’Operatore Economico partecipante (nel prosieguo definito anche indifferentemente Impresa, Ditta, Società, concorrente, candidato);
q) il concorrente si impegna ad accettare e osservare le disposizioni previste dal Patto di Integrità Consortile, il cui schema, allegato al presente disciplinare, dovrà essere timbrato e firmato dal legale rappresentante e inserito nella documentazione della busta telematica A – “Documentazione Ammnistrativa” di cui si dirà più avanti; è prevista l’esclusione dalla gara per i candidati che omettono di allegare ai documenti amministrativi della Busta telematica A il Patto di Integrità Consortile, fatta salva l’applicazione dell’istituto del soccorso istruttorio; il Consorzio non procederà alla stipula del contratto qualora l’aggiudicatario non sottoscriva il Patto di Integrità Consortile;
r) ai sensi dell’articolo 94, comma 2, del Codice, il Consorzio si riserva di non aggiudicare l'appalto se accerta che l’aggiudicatario ha presentato un’offerta che non soddisfa gli obblighi di cui all'articolo 30, comma 3 del Codice - rispetto degli obblighi in materia ambientale, sociale e del lavoro stabiliti dalla normativa europea e nazionale, dai contratti collettivi o dalle disposizioni internazionali di cui al seguente elenco:
i Convenzione OIL (Organizzazione Internazionale del Lavoro) 87 sulla libertà d'associazione e la tutela del diritto di organizzazione; -
ii Convenzione OIL 98 sul diritto di organizzazione e di negoziato collettivo;
iii Convenzione OIL 29 sul lavoro forzato;
iv Convenzione OIL 105 sull'abolizione del lavoro forzato;
v Convenzione OIL 138 sull'età minima;
vi Convenzione OIL 111 sulla discriminazione nell'ambito del lavoro e dell'occupazione;
vii Convenzione OIL 100 sulla parità di retribuzione;
viii Convenzione OIL 182 sulle peggiori forme di lavoro infantile;
ix Convenzione di Vienna per la protezione dello strato di ozono e protocollo di Montreal relativo a sostanze che riducono lo strato di ozono;
x Convenzione di Basilea sul controllo dei movimenti transfrontalieri di rifiuti pericolosi e del loro smaltimento (Convenzione di Basilea);
xi Convenzione di Stoccolma sugli inquinanti organici persistenti;
xii Convenzione di Rotterdam sulla procedura di previo assenso informato per taluni prodotti chimici e pesticidi pericolosi nel commercio internazionale (UNEP/FAO, lettera convenzione PIC) Rotterdam, 10 settembre 1998, e relativi tre protocolli regionali;
s) sono a carico dell’aggiudicatario tutte le spese relative alla gara e alla stipulazione del contratto;
t) nel caso che le “Informazioni Antimafia” di cui all’art. 91 del d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159 abbiano dato esito positivo, il contratto è risolto di diritto e sarà applicata una penale a titolo di liquidazione forfettaria dei danni nella misura del 10% del valore maturato del contratto, salvo il maggior danno. Tale penale sarà applicata senza ulteriori formalità e costituirà fondo risarcitorio a fronte dei maggiori costi e tempi derivanti dalle attività conseguenti dalla risoluzione.
u) ai fini della esclusione del concorrente dalla partecipazione alla procedura d'appalto, in relazione alla mancanza dei requisiti di ordine generale, trovano applicazione i commi da 6 a 14 dell’art. 80 del Codice.
v) ai sensi dell’art. 83 comma 9 del Codice, in caso di mancanza, incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale delle dichiarazioni sostitutive di cui ai successivi articoli è ammesso il soccorso istruttorio come più avanti meglio precisato. Nel prosieguo, ove ricorra la dicitura “a pena di esclusione dalla gara”, o simili locuzioni, le stesse devono essere sempre intese fatta salva – se applicabile - la possibilità di ricorrere al soccorso istruttorio di cui al suddetto art. 83, comma 9 del Codice.
w) ai sensi di quanto previsto dal comma 7 dell’art. 93 del Codice, gli importi della garanzia provvisoria possono essere ridotti per i concorrenti in possesso dei requisiti ivi indicati. Per fruire delle riduzioni di cui al presente punto, l'operatore economico segnala, in sede di offerta, il possesso dei relativi requisiti e lo documenta nei modi prescritti dalle norme vigenti con la precisazione che in caso di raggruppamento temporaneo o di consorzio ordinario la riduzione è ammessa solo se la condizione ricorra per tutti gli operatori economici raggruppati o consorziati.
x) l’appalto non può essere suddiviso in lotti in quanto la natura dello stesso non consente l’esercizio di tesoreria svolto da più Istituti.
2. DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI.
2.1 DOCUMENTI DI GARA
La documentazione di gara comprende:
1. Relazione tecnica e stima del servizio
2. Capitolato speciale
3. Scheda informativa
4. Schema di Patto di Integrità
5. Schema di convenzione;
6. Bando di gara;
7. Disciplinare di gara e modelli allegati;
8. Documento di Gara Unico Europeo (DGUE)
La documentazione di gara è disponibile all’interno della piattaforma GPA all’indirizzo
xxxx://xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xxx.
2.2 CHIARIMENTI
Ai sensi dell'art. 40, comma 1 del D. Lgs. n. 50/2016, eventuali informazioni complementari e/o chiarimenti sul contenuto del Bando e del Disciplinare di gara, del Capitolato Speciale d'Appalto e degli altri documenti di gara e di progetto, potranno essere richiesti mediante la piattaforma GPA.
E’ possibile, da parte dei soggetti che intendono concorre all’appalto, ottenere chiarimenti in ordine alla presente procedura, mediante la proposizione di quesiti scritti da inoltrare al RUP, all’indirizzo xxx@xxx.x-xxxxxxxxxxx.xxx, riportante nell’oggetto il Codice Procedura CBOpa###0001, entro e non oltre le ore 12.00 (dodici.00) del decimo giorno precedente a quello della scadenza della presentazione delle offerte indicato nel bando di gara. Si precisa che nel conteggio è compreso il giorno di presentazione delle offerte.
Le richieste di chiarimenti dovranno essere formulate esclusivamente in lingua italiana. Le risposte a tutte le richieste presentate in tempo utile verranno fornite entro e non oltre le ore 12.00 (dodici.00) del sesto giorno precedente a quello della scadenza della presentazione delle offerte indicato nel bando di gara. Si precisa che nel conteggio è compreso il giorno di scadenza della presentazione delle offerte. Non saranno fornite risposte ai quesiti pervenuti successivamente al termine indicato.
Il Consorzio pubblicherà, in forma anonima, le risposte alle richieste di chiarimenti e/o eventuali ulteriori informazioni sostanziali in merito alla presente procedura, sul proprio sito internet: xxxx://xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx.
Non sono ammessi chiarimenti telefonici.
2.3 COMUNICAZIONI
In fase di registrazione alla piattaforma GPA, i concorrenti sono tenuti ad indicare l’indirizzo PEC o, solo per i concorrenti aventi sede in altri Stati membri, l’indirizzo di posta elettronica, da utilizzare ai fini delle comunicazioni di cui all’art. 76, comma 5, del Codice.
Tutte le comunicazioni tra stazione appaltante e operatori economici si intendono validamente ed efficacemente effettuate qualora effettuate mediante la piattaforma GPA.
Eventuali modifiche dell’indirizzo PEC/posta elettronica o problemi temporanei nell’utilizzo di tali forme di comunicazione, dovranno essere tempestivamente segnalate; diversamente si declina ogni responsabilità per il tardivo o mancato recapito delle comunicazioni.
In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di imprese di rete o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, la comunicazione recapitata al mandatario si intende validamente resa a tutti gli Operatori Economici raggruppati, aggregati o consorziati.
In caso di consorzi di cui all’art. 45, comma 2, lett. b e c del Codice, la comunicazione recapitata al consorzio si intende validamente resa a tutte le consorziate.
In caso di avvalimento, la comunicazione recapitata all’offerente si intende validamente resa a tutti gli Operatori Economici ausiliari.
In caso di subappalto, la comunicazione recapitata all’offerente si intende validamente resa a tutti i subappaltatori indicati.
2.4 REQUISITI INFORMATICI DI UTILIZZO DELLA PIATTAFORMA GPA
Per poter operare sulla piattaforma GPA gli operatori economici dovranno essere dotati della necessaria strumentazione e dei seguenti requisiti informatici:
- un Personal Computer collegato ad Internet e dotato di un browser Internet Explorer 9.0 o superiore e Google Chrome;
- una firma digitale rilasciata da Certificatore Accreditato e generata mediante dispositivo per firma sicura, ex art. 38, comma 2, D.P.R. 445/2000;
- un Kit di marcatura temporale rilasciata dal Certificatore iscritto all’elenco, ex art. 28, D.P.R. 445/2000, disponibile sul sito xxx.xxxxx.xxx.xx;
- un indirizzo di posta elettronica certificata (PEC). (Si rammenta che il decreto legge n. 185 del 29 novembre 2008 convertito nella legge n. 2 del 28 gennaio 2009 stabilisce l’obbligo per le Società di capitali, per le società di persone e per i professionisti iscritti in albi o elenchi e le pubbliche amministrazioni, di dotarsi di una casella di posta elettronica certificata (PEC); in particolare l’art. 16 stabilisce che mentre per le società di nuova costituzione il vincolo è immediato, per le società costituite prima del 29 novembre 2008 l’obbligo è diventato vincolante dal 29 novembre 2011).
2.5 REGISTRAZIONE ALLA PIATTAFORMA GPA E ABILITAZIONE ALLA PROCEDURA
La partecipazione alla procedura è condizionata ad una previa registrazione alla piattaforma GPA ed alla conseguente richiesta di abilitazione telematica alla procedura in oggetto.
La registrazione e la richiesta di abilitazione dovranno avvenire collegandosi al sito internet
xxxx://xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xxx.
L’operatore economico dovrà in particolare svolgere le seguenti attività:
- registrarsi alla piattaforma GPA all’indirizzo xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xxx, selezionando dal menù Registrazione la voce Operatore economico. Compilare quindi la schermata con tutti i dati dell’impresa e cliccare sul pulsante Invia;
- attendere la ricezione di una comunicazione a mezzo PEC con le credenziali di primo accesso alla piattaforma GPA;
- una volta ottenuta la registrazione, accedere alla piattaforma con le credenziali fornite e abilitarsi per la presente procedura di gara accendo al menù “Procedure” – Sezione “Richiesta Abilitazione Procedure”: all’interno di questa sezione l’operatore economico dovrà ricercare mediante il Codice Procedura CBOpa###0001 la procedura in oggetto e azionare il pulsante “Richiedi abilitazione”;
- attendere la comunicazione a mezzo PEC di avvenuta abilitazione alla procedura.
Una volta ottenuta l’abilitazione alla procedura, sarà possibile collegarsi alla procedura di gara di cui in oggetto secondo le seguenti modalità:
- accedere alla piattaforma con le proprie credenziali;
- cliccare sulla voce Selezione procedura;
- selezionare la procedura in oggetto con Codice Procedura CBOpa###0001 e cliccare sulla voce
Salva selezione;
- dal menù principale selezionare la voce Procedura → Dettagli;
- cliccare sulla cartella dei documenti (terza colonna da destra) all’interno della stringa relativa alla procedura per visualizzare e scaricare i documenti della procedura.
In caso di Raggruppamento Temporaneo di Imprese, tutte le imprese componenti il RTI dovranno registrarsi ed effettuare la richiesta di abilitazione individualmente. Al fine della presentazione dell’offerta sarà quindi necessario che l’impresa capogruppo mandataria effettui una registrazione ed una successiva abilitazione in nome e per conto del RTI dal menù Registrazione → A.T.I. all’indirizzo xxxx://xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xxx.
In caso di Consorzio, sia il Consorzio sia i soggetti consorziati indicati quali esecutori dovranno registrarsi ed effettuare la richiesta di abilitazione individualmente.
2.6 TERMINE PER LA FIRMA DIGITALE E PER LA MARCATURA TEMPORALE
I file relativi all’offerta tecnica ed all’offerta economica di cui ai successivi artt. 18 e 19 dovranno, a pena di esclusione, essere sottoscritti digitalmente e marcati temporalmente entro l’ora e la data prevista nel bando di gara.
Il numero seriale che identifica la marcatura temporale dell’offerta tecnica (file PDF e file XLS) e dell’offerta economica (file PDF e file XLS), insieme alla data e all’ente certificatore, dovranno essere indicati in un apposito modello allegato al presente disciplinare denominato “MarcaTemporale_OffertaEconomicaTecnica_CBOpa#0001.xls”.
Il modello di cui sopra dovrà essere inviato secondo le modalità e le tempistiche indicate nel successivo articolo 15.
3. OGGETTO DELL’APPALTO, IMPORTO
L’appalto è costituito da un unico lotto poiché la natura e l’oggetto dell’appalto non consente la suddivisione in lotti.
DESCRIZIONE SERVIZI | CPV | P (PRINCIPALE) S (SECONDARIA) | IMPORTO |
Servizi di Tesoreria | 66600000-6 | P | 1.380.000,00 |
Come disposto dall’art. 40 dello Statuto consortile, non è previsto alcun compenso per l’espletamento del servizio di tesoreria e pertanto l’importo a base di gara, stabilito per il periodo 2019/2020, è relativo al costo dei servizi accessori a quello di tesoreria, ovvero la concessione delle anticipazioni e la remunerazione delle somme anticipate, la remunerazione dei fondi depositati sui conti e l'esecuzione di bonifici bancari su richiesta dell'ente. L'importo a base di gara pertanto è stato posto pari alla somma algebrica degli interessi passivi che si stima di dover corrispondere nel biennio all’istituto aggiudicatario per € 1.380.000,00, più l'importo da riconoscere per il rimborso spese esecuzione bonifici stimati in € 10.000,00 per il biennio, meno l'importo riconosciuto quale interessi attivi sui depositi stimato in € 10.000,00 per il biennio per un totale a base d'appalto di € 1.380.000,00 e sul quale pertanto l’Operatore Economico concorrente dovrà offrire il migliore ribasso unitamente agli altri criteri di aggiudicazione di cui sui dirà più avanti.
Il corrispettivo per interessi passivi sarà corrisposto a misura sulla base delle anticipazioni effettivamente corrisposte.
Il corrispettivo per rimborso spese esecuzione bonifici sarà corrisposto a misura sulla base dei bonifici effettivamente richiesti ed effettuati.
Gli interessi attivi da corrispondere a favore dell'Ente saranno calcolati a misura sulla base delle somme effettivamente depositate sui conti.
L’importo degli oneri per la sicurezza da interferenze è pari a € 0 (zero) atteso che la prestazione si svolge presso le sedi del tesoriere, senza sovrapposizione fisica e produttiva rispetto ad altre attività svolte dall’Ente o per conto dell’Ente.
L’appalto è finanziato con fondi di bilancio del Consorzio.
Ai sensi dell’art. 23, comma 16, del Codice l’importo posto a base di gara comprende i costi della manodopera che la Stazione appaltante ha stimato presuntivamente in € 54.964,00, calcolati prendendo in riferimento il Rapporto ABI 2016 sul Mercato del Lavoro nell’industria Finanziaria.
4. DURATA DELL’APPALTO, OPZIONI E RINNOVI
4.1 DURATA
La durata dell’appalto è di anni 2 (due) presumibilmente decorrenti dall’ 01.01.2019 al 31.12.2020, ovvero dalla data del verbale di consegna del servizio che potrà essere disposta anche sotto riserva di legge.
4.2 PROROGA TECNICA
Qualora alla scadenza del contratto l’Ente intendesse procedere all’indizione di una nuova gara si potrà ricorrere ad una proroga tecnica, ai sensi dell’art. 106, comma 11 del Codice, per il tempo strettamente necessario alla conclusione della procedura e comunque non superiore a mesi sei. In tal caso il contraente è tenuto all’esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto agli stessi - o più favorevoli - prezzi, patti e condizioni.
5. SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE
Ai sensi dell'art 45 del Codice, sono invitati alla presente gara d’appalto gli Operatori Economici (OE) di cui all’articolo 3, comma 1, lettera p) del Codice, nonché gli operatori economici stabiliti in altri Stati membri, costituiti conformemente alla legislazione vigente nei rispettivi Paesi che siano in possesso dei requisiti richiesti nel presente disciplinare.
Possono partecipare alla gara ESCLUSIVAMENTE le imprese autorizzate ad assumere il servizio di tesoreria per conto di Enti Locali ai sensi dell’articolo 208 comma 1, sub a del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. (Testo Unico delle Leggi sull’ordinamento degli Enti Locali).
Gli Operatori Economici, anche stabiliti in altri Stati membri, possono partecipare alla presente gara in forma singola o associata, secondo le disposizioni dell’art. 45 del Codice, purché in possesso di analoga autorizzazione all’esercizio delle attività e dei requisiti prescritti dai successivi articoli.
Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli artt. 47 e 48 del Codice.
È vietato ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di imprese aderenti al contratto di rete (nel prosieguo, aggregazione di imprese di rete).
È vietato al concorrente che partecipa alla gara in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti, di partecipare anche in forma individuale.
È vietato al concorrente che partecipa alla gara in aggregazione di imprese di rete, di partecipare anche in forma individuale. Le imprese retiste non partecipanti alla gara possono presentare offerta, per la medesima gara, in forma singola o associata.
I consorzi di cui all’articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è vietato partecipare, in qualsiasi altra forma, alla presente gara. In caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l'articolo 353 del codice penale. Nel caso di consorzi di cui all’articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice, le consorziate designate dal consorzio per l’esecuzione del contratto non possono, a loro volta, a cascata, indicare un altro soggetto per l’esecuzione.
Le aggregazioni tra imprese aderenti al contratto di rete di cui all’art. 45, comma 2,lett. f), del Codice, rispettano la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese in quanto compatibile.
In particolare si distinguono le sotto indicate fattispecie:
RETE DOTATA DI ORGANO COMUNE CON POTERE DI RAPPRESENTANZA E SOGGETTIVITÀ GIURIDICA (CD. RETE - SOGGETTO)
L’aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo dell’organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei relativi requisiti. L’organo comune potrà indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di queste;
RETE DOTATA DI ORGANO COMUNE CON POTERE DI RAPPRESENTANZA MA PRIVA DI SOGGETTIVITÀ GIURIDICA (CD. RETE-CONTRATTO).
L’aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo dell’organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei requisiti previsti per la mandataria e qualora il contratto di rete rechi mandato allo stesso a presentare domanda di partecipazione o offerta per determinate tipologie di procedure di gara. L’organo comune potrà indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di queste.
RETE DOTATA DI ORGANO COMUNE PRIVO DI POTERE DI RAPPRESENTANZA OVVERO SIA SPROVVISTA DI ORGANO COMUNE, OPPURE SE L’ORGANO COMUNE È PRIVO DEI REQUISITI DI QUALIFICAZIONE.
L’aggregazione di imprese di rete partecipa nella forma del raggruppamento costituito o costituendo, con applicazione integrale delle relative regole (cfr. Determinazione ANAC n. 3 del 23 aprile 2013).
PER TUTTE LE TIPOLOGIE DI RETE, LA PARTECIPAZIONE CONGIUNTA ALLE GARE DEVE RISULTARE INDIVIDUATA NEL CONTRATTO DI RETE COME UNO DEGLI SCOPI STRATEGICI INCLUSI NEL PROGRAMMA COMUNE, MENTRE LA DURATA DELLO STESSO DOVRÀ ESSERE COMMISURATA AI TEMPI DI REALIZZAZIONE DELL’APPALTO (CFR. DETERMINAZIONE ANAC N. 3 DEL 23 APRILE 2013).
Il ruolo di mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese può essere assunto anche da un consorzio di cui all’art. 45, comma 1, lett. b), c) ovvero da una sub-associazione, nelle forme di un RTI o consorzio ordinario costituito oppure da aggregazioni di imprese di rete.
A tal fine, se la rete è dotata di organo comune con potere di rappresentanza (con o senza soggettività giuridica), tale organo assumerà la veste di mandataria della sub-associazione; se, invece, la rete è dotata di organo comune privo del potere di rappresentanza o è sprovvista di organo comune, il ruolo di mandataria della sub-associazione è conferito dalle imprese retiste partecipanti alla gara, mediante mandato ai sensi dell’art. 48 comma 12 del Codice, dando evidenza della ripartizione delle quote di partecipazione.
Ai sensi dell’art. 186-bis, comma 6 del X.X. 00 marzo 1942, n. 267, l’impresa in concordato preventivo con continuità aziendale può concorrere anche riunita in RTI purché non rivesta la qualità di mandataria e sempre che le altre imprese aderenti all’RTI non siano assoggettate ad una procedura concorsuale. In tal caso l'impresa presenta in gara i documenti indicati nel predetto articolo 186-bis della Legge Fallimentare.
6. REQUISITI GENERALI
Sono esclusi dalla gara gli Operatori Economici per i quali sussistono le cause ostative previste dall’art. 80 del Codice.
Sono comunque esclusi gli Operatori Economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell’art. 53, comma 16-ter, del d.lgs. del 2001 n. 165 (c.d. pantouflage o revolving doors).
Gli Operatori Economici aventi sede, residenza o domicilio nei paesi inseriti nelle c.d. black list di cui
al decreto del Ministro delle Finanze del 4 maggio 1999 e al decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze del 21 novembre 2001 devono, pena l’esclusione dalla gara, essere in possesso, dell’autorizzazione in corso di validità rilasciata ai sensi del d.m. 14 dicembre 2010 del Ministero dell’Economia e delle Finanze ai sensi (art. 37 del d.l. 3 maggio 2010 n. 78 conv. in legge 122/2010) oppure della domanda di autorizzazione presentata ai sensi dell’art. 1 comma 3 del DM 14 dicembre 2010. La mancata accettazione delle clausole contenute nel Patto di Integrità costituisce causa di esclusione dalla gara, ai sensi dell’art. 1, comma 17 della legge 190/2012.
7. REQUISITI SPECIALI E MEZZI DI PROVA
I concorrenti, a pena di esclusione, devono essere in possesso dei requisiti previsti nei commi seguenti. I documenti richiesti agli Operatori Economici ai fini della dimostrazione dei requisiti devono essere trasmessi mediante AVC Pass in conformità alla delibera ANAC n. 157 del 17 febbraio 2016. Ai sensi dell’art. 59, comma 4, lett. b) del codice, sono inammissibili le offerte prive della qualificazione richiesta dal presente disciplinare.
7.1 REQUISITI DI IDONEITÀ
a. Iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di Commercio Industria, Artigianato e Agricoltura oppure nel registro delle commissioni provinciali per l’artigianato per attività coerenti con quelle oggetto della presente procedura di gara.
b. Autorizzazione ad assumere il servizio di tesoreria ex art. 208 comma 1, sub a.
c. Iscrizione, per le Cooperative ed i Consorzi fra Società Cooperative di Produzione e Lavoro, nell’Albo Nazionale delle società cooperative, presso il Ministero dello Sviluppo Economico.
d. Il concorrente non stabilito in Italia ma in altro Stato Membro o in uno dei Paesi di cui all’art. 83, comma 3 del Codice, presenta dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato nel quale ha sede legale.
Per la comprova dei requisiti la Stazione appaltante acquisisce d’ufficio i documenti in possesso di pubbliche amministrazioni, previa indicazione, da parte dell’operatore economico, degli elementi indispensabili per il reperimento delle informazioni o dei dati richiesti.
7.2 REQUISITI DI CAPACITÀ ECONOMICA E FINANZIARIA
Fatturato globale medio annuo riferito agli ultimi tre esercizi finanziari disponibili non inferiore ad € 30.000.000,00; tale requisito è richiesto per l’esigenza di affidare i servizi a operatori affidabili nei volumi di denaro movimentati.
La comprova del requisito è fornita, ai sensi dell’art. 86, comma 4 e all. XVII parte I, del Codice per le società di capitali mediante i bilanci approvati alla data di scadenza del termine per la presentazione delle offerte corredati della nota integrativa; per gli Operatori Economici costituiti in forma d’impresa individuale ovvero di società di persone mediante il Modello Unico o la Dichiarazione IVA; Ai sensi dell’art. 86, comma 4, del Codice l’operatore economico, che per fondati motivi non è in grado di presentare le referenze richieste può provare la propria capacità economica e finanziaria mediante un qualsiasi altro documento considerato idoneo dalla Stazione appaltante.
7.3 REQUISITI DI CAPACITÀ TECNICA E PROFESSIONALE
Esecuzione nel triennio antecedente la data di pubblicazione del bando di gara, regolarmente e con buon esito, servizi analoghi per tipologia a quelli oggetto della gara.
La comprova dei requisiti, è fornita secondo le disposizioni di cui all’art. 86 e all’allegato XVII, parte
II del Codice mediante l’originale o copia conforme dei certificati rilasciati dall’amministrazione/ente contraente, con l’indicazione dell’oggetto, dell’importo e del periodo di esecuzione.
7.4 INDICAZIONI PER R.T.P., CONSORZI ORDINARI, AGGREGAZIONI DI IMPRESE DI RETE, GEIE
Fermo restando che nei raggruppamenti temporanei la mandataria deve, in ogni caso, possedere i requisiti ed eseguire le prestazioni in misura maggioritaria ai sensi dell’art. 83, comma 8 del Codice i soggetti di cui all’art. 45 comma 2, lett. d), e), f) e g) del Codice devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati.
Alle aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete, ai consorzi ordinari ed ai GEIE si applica la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese, in quanto compatibile. Nei consorzi ordinari la consorziata che assume la quota maggiore di attività esecutive riveste il ruolo di capofila che deve essere assimilata alla mandataria.
Nel caso in cui la mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese sia una sub- associazione, nelle forme di un RTI costituito oppure di un’aggregazioni di imprese di rete, i relativi requisiti di partecipazione sono soddisfatti secondo le medesime modalità indicate per i raggruppamenti.
Il requisito relativo all’iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura oppure nell’Albo nazionale delle Società Cooperative di cui al precedente punto 7.1a) e 7.1b) deve essere posseduto da:
a. ciascuna delle imprese raggruppate/raggruppande, consorziate/consorziande o GEIE;
b. ciascuna delle imprese aderenti al contratto di rete indicate come esecutrici e dalla rete medesima nel caso in cui questa abbia soggettività giuridica.
Il requisito di cui al punto 7.2 deve essere soddisfatto dal raggruppamento temporaneo nel complesso. Detto requisito deve essere posseduto in misura maggioritaria dall’impresa mandataria ai sensi dell’art. 83, comma 8, del Codice.
Il requisiti di cui al punto 7.3 deve essere posseduto da:
a. ciascuna delle imprese raggruppate/raggruppande, consorziate/consorziande o GEIE;
b. ciascuna delle imprese aderenti al contratto di rete indicate come esecutrici e dalla rete medesima nel caso in cui questa abbia soggettività giuridica.
7.5 INDICAZIONI PER I CONSORZI DI COOPERATIVE E DI IMPRESE ARTIGIANE E I CONSORZI STABILI
I soggetti di cui all’art. art. 45 comma 2, lett. b) e c) del Codice devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati.
Il requisito relativo all’iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura oppure nell’Albo nazionale delle Società Cooperative di cui al punto 7.1 deve essere posseduto dal consorzio e dalle imprese consorziate indicate come esecutrici.
I requisiti di capacità economica e finanziaria nonché tecnica e professionale, ai sensi dell’art. 47 del Codice, devono essere posseduti:
a. per i consorzi di cui all’art. 45, comma 2 lett. b) del Codice, direttamente dal consorzio medesimo, salvo che quelli relativi alla disponibilità delle attrezzature e dei mezzi d’opera nonché all’organico medio annuo che sono computati in capo al consorzio ancorché posseduti dalle singole imprese consorziate;
b. per i consorzi di cui all’art. 45, comma 2, lett. c) del Codice, dal consorzio, che può spendere, oltre ai propri requisiti, anche quelli delle consorziate esecutrici e, mediante avvalimento, quelli delle consorziate non esecutrici, i quali vengono computati cumulativamente in capo al consorzio.
8. AVVALIMENTO
In attuazione del disposto dell’art. 89 del Codice, il concorrente – singolo o in raggruppamento di cui agli artt. 45 e 46 del Codice – può dimostrare il possesso dei requisiti di carattere economico finanziario e tecnico-professionale, avvalendosi delle capacità di altri soggetti, anche partecipanti al raggruppamento, a prescindere dalla natura giuridica dei legami con questi ultimi.
Il concorrente e l’impresa ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.
Gli obblighi previsti dalla normativa antimafia a carico del concorrente si applicano anche nei confronti del soggetto ausiliario, in ragione dell’importo dell’appalto posto a base di gara.
Ai sensi dell’art. 89 comma 6 è ammesso l’avvalimento di più imprese ausiliarie. L’ausiliario non può avvalersi a sua volta di altro soggetto.
Ai sensi dell’art. 89, comma 7 del Codice dei contratti pubblici, non è consentito – a pena di esclusione – che della stessa impresa ausiliaria si avvalga più di un concorrente e che partecipino alla gara sia l’impresa ausiliaria, sia quella che si avvale dei requisiti (ausiliata).
Ai fini di quanto sopra, dovrà essere fornita, a pena di esclusione, tutta la documentazione prevista al comma 1 del suddetto articolo 89.
Nel caso in cui il partecipante intenda ricorrere all’avvalimento, dovrà dichiarare la volontà di ricorrere alla capacità di altri soggetti mediante la compilazione dell’apposita sezione C della parte II del modello di DGUE allegato al presente disciplinare indicando espressamente la denominazione dei soggetti di cui intende avvalersi e i requisiti oggetto di avvalimento.
È ammesso l’avvalimento di più ausiliarie. L’ausiliaria non può avvalersi a sua volta di altro soggetto. L’ausiliaria può assumere il ruolo di subappaltatore nei limiti dei requisiti prestati.
Inoltre, oltre alla documentazione a corredo dell’offerta, l’impresa ausiliata dovrà presentare, a pena di esclusione, le dichiarazioni/documenti appresso indicati:
1. Dichiarazione autocertificativa resa ai sensi del DPR 445/2000 rilasciata dall’impresa ausiliaria, tramite il proprio rappresentante legale, nella quale la medesima dovrà dichiarare il possesso dei requisiti di ordine generale nonché il possesso dei requisiti tecnico-professionali e delle risorse oggetto di avvalimento (utilizzando il modello DGUE, distinto, debitamente compilato e firmato dai soggetti interessati, con le informazioni richieste dalle sezioni A e B della Parte II -Informazioni sull’operatore economico, dalla Parte III -Motivi di esclusione-, dalla Parte IV -Criteri di selezione- e dalla parte VI - Dichiarazioni finali- conformemente a quanto indicato nella nota esplicativa della sezione C sopra citata);
2. Dichiarazione autocertificativa resa ai sensi del DPR 445/2000 rilasciata dall’impresa ausiliaria, tramite il proprio rappresentante legale nella quale la medesima dovrà dichiarare:
a) di non avere altri procedimenti di avvalimento in corso;
b) di non partecipare alla gara in proprio o come associata o consorziata con una delle altre imprese che partecipano alla gara né di partecipare come impresa ausiliaria di altro concorrente (art. 89, comma 7, Codice dei Contratti);
c) di obbligarsi verso l’impresa ausiliata e verso il Consorzio a mettere a disposizione per tutta la durata dell’appalto tutte le risorse necessarie di cui è carente l’impresa concorrente e che risultano indicate nel contratto d’avvalimento da allegarsi in copia.
3. contratto di avvalimento in originale o copia autentica ai sensi dell’art. 18 del DPR n. 445/2000, in virtù del quale l’impresa ausiliaria si obbliga nei confronti dell’offerente a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie per tutta la durata dell’appalto. Il contratto di avvalimento deve contenere, a pena di nullità, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall'impresa ausiliaria.
In qualunque fase della gara sia necessaria la sostituzione dell’ausiliaria, la commissione comunica l’esigenza al RUP, il quale richiede per iscritto, secondo le modalità di cui al punto Errore. L'origine riferimento non è stata trovata., al concorrente la sostituzione dell’ausiliaria, assegnando un termine congruo per l’adempimento, decorrente dal ricevimento della richiesta. Il concorrente, entro tale termine, deve produrre i documenti dell’ausiliaria subentrante (nuove dichiarazioni di avvalimento da parte del concorrente, il DGUE della nuova ausiliaria nonché il nuovo contratto di avvalimento). In caso di inutile decorso del termine, ovvero in caso di mancata richiesta di proroga del medesimo, la stazione appaltante procede all’esclusione del concorrente dalla procedura.
È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione della dichiarazione di avvalimento o del contratto di avvalimento, a condizione che i citati elementi siano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell’offerta.
La mancata indicazione dei requisiti e delle risorse messi a disposizione dall’impresa ausiliaria non è sanabile in quanto causa di nullità del contratto di avvalimento.
9. SUBAPPALTO.
Il concorrente indica all’atto dell’offerta che intende subappaltare la parte di servizio subappaltabile, in conformità a quanto previsto dall’art. 105 del Codice mediante compilazione della Parte II punto D del DGUE allegato; in mancanza di tali indicazioni il subappalto è vietato.
I subappaltatori devono possedere i requisiti previsti dall’art. 80 del Codice mediante presentazione di un proprio DGUE, da compilare nelle parti pertinenti all’atto della richiesta di autorizzazione al subappalto successivamente alla consegna dei lavori.. Il mancato possesso dei requisiti di cui all’art. 80 del Codice, ad eccezione di quelli previsti nel comma 4 del medesimo articolo, in capo ad uno dei subappaltatori indicati nella terna comporta il diniego dell’autorizzazione al subappalto.
Non si configurano come attività affidate in subappalto quelle di cui all’art. 105, comma 3 del Codice.
I soggetti affidatari dei contratti di cui al presente codice possono affidare in subappalto una quota non superiore al 30% del servizio di cui al presente appalto, previa autorizzazione della stazione appaltante purché:
a) l'affidatario del subappalto non abbia partecipato alla procedura per l'affidamento dell'appalto;
b) il subappaltatore abbia i requisiti di idoneità previsti al punto 7.1 e caratteristiche di capacità tecnico professionali previsti al punto 7.3;
c) all'atto dell'offerta siano stati indicati i lavori o le parti di servizio che si intende subappaltare;
Ai sensi del comma 6 dell’art. 105 del Codice è obbligatoria, in sede di offerta, l'indicazione della terna di subappaltatori.
Non costituisce motivo di esclusione ma comporta, per il concorrente, il divieto di subappalto:
• l’omessa dichiarazione della terna;
• l’indicazione di un numero di subappaltatori inferiore a tre;
• l’indicazione di un subappaltatore che, contestualmente, concorra in proprio alla gara.
È consentita l’indicazione dello stesso subappaltatore in più terne di diversi concorrenti.
Si intendono qui riportate le disposizioni di cui ai commi da 7 a 20 dell’art. 105 del Codice.
10. GARANZIA PROVVISORIA
Gli operatori economici, a corredo dell’offerta, dovranno costituire una cauzione provvisoria dell’importo pari al 2% dell’importo a base d’asta pari a € 27.600,00 (diconsi euro ventisettemila seicento virgola zero).
L’importo della garanzia può essere ridotto del 50% per gli operatori economici in possesso della Certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee UNI CEI ISO9000 di cui all’art. 93 comma 7 del Codice dei contratti pubblici.
Inoltre:
• L'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto del 30 per cento, anche cumulabile con la riduzione di cui al primo periodo, per gli operatori economici in possesso di registrazione al sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS), ai sensi del regolamento(CE) n.1221/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, o del 20 per cento per gli operatori in possesso di certificazione ambientale ai sensi della norma UNI ENISO14001.
• L'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto del 20 per cento, anche cumulabile con la riduzione di cui ai periodi primo e secondo, per gli OE in possesso, in relazione ai beni o servizi che costituiscano almeno il 50 per cento del valore dei beni e servizi oggetto del contratto stesso, del marchio di qualità ecologica dell'Unione europea (Ecolabel UE) ai sensi del regolamento(CE)n. 66/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009.
• L'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto del 15 per cento per gli operatori
economici che sviluppano un inventario di gas ad effetto serra ai sensi della norma UNI EN ISO 14064-1 o un'impronta climatica (carbon footprint) di prodotto ai sensi della norma UNI ISO/TS 14067.
• L’importo delle garanzie e del suo eventuale rinnovo è ridotto del 30%, non cumulabile con le riduzioni sopra indicate, per gli operatori economici in possesso del rating di legalità o della attestazione del modello organizzativo, ai sensi del decreto legislativo n. 231/2001 o di certificazione social accountability 8000, o di certificazione del sistema di gestione a tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori, o di certificazione OHSAS 18001, o di certificazione UNI CEI EN ISO 50001 riguardante il sistema di gestione dell’energia o UNI CEI 11352 riguardante la certificazione di operatività in qualità di ESC (Energy Service
Company) per l’offerta qualitativa dei servizi energetici e per gli operatori economici in possesso della certificazione ISO 27001 riguardante il sistema di gestione della sicurezza delle informazioni.
Per fruire delle riduzioni della cauzione, l'operatore economico segnala, in sede di offerta, il possesso dei relativi requisiti e lo documenta allegando copia della certificazione o attestandone il possesso mediante dichiarazione sostitutiva ai sensi del DPR 445/2000.
In caso di cumulo delle riduzioni, la riduzione successiva deve essere calcolata sull’importo che risulta dalla riduzione precedente.
La cauzione provvisoria deve essere costituita in una delle seguenti forme:
- mediante bonifico bancario intestato al “Consorzio di Bonifica dell’Oristanese” (IBAN: XX00X0000000000000000000000 – Causale: CAUZIONE PROVVISORIA GARA TESORERIA) o
in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato al corso del giorno del deposito presso una sezione di Tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno a favore del Consorzio di Bonifica dell’Oristanese; la cauzione dovrà essere accompagnata, a pena di esclusione, dall’impegno di un fideiussore a rilasciare la garanzia per l’esecuzione del contratto (cauzione definitiva) qualora il contraente risultasse affidatario;
- mediante fideiussione bancaria o assicurativa rilasciata da imprese bancarie e assicurative che rispondano a requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività o rilasciata dagli Intermediari iscritti nell’albo di cui all’articolo 106 del D.Lgs. 1/9/1993 n° 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell’albo previsto dall’articolo 161 del D. Lgs. 24/02/1998, n. 58 e che abbiano i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa.
Gli Operatori Economici, prima di procedere alla sottoscrizione, sono tenuti a verificare che il soggetto garante sia in possesso dell’autorizzazione al rilascio di garanzie mediante accesso ai seguenti siti internet:
• xxxx://xxx.xxxxxxxxxxxx.xx/xxxxxxx/xxxxxxxxx/xxxxxxxxxxxx/xxxxx.xxxx
• xxxx://xxx.xxxxxxxxxxxx.xx/xxxxxxx/xxxxxxxxx/xxxxxx-xxx/xxxxxxxx-xxxxxxxxxxx/
• xxxx://xxx.xxxxxxxxxxxx.xx/xxxxxxx/xxxxxxxxx/xxxxxx-xxx/xxxxxxxx-xxx- legittimati/Intermediari_non_abilitati.pdf
• xxxx://xxx.xxxxx.xx/xxxxx/xxxxxxx_xxx/XxxxXxxx.xxx
La cauzione costituita mediante fideiussione deve:
- indicare la Società garantita e l’oggetto dell’appalto;
- avere validità non inferiore a giorni 180 (centottanta) dalla data di presentazione della offerta; qualora la Ditta concorrente risultasse aggiudicataria dell’appalto, la cauzione rimarrà comunque vincolata sino alla sottoscrizione del contratto;
- prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957, c. 2, del c.c., nonché l’operatività della garanzia medesima entro 15 (quindici) giorni a semplice richiesta scritta del Consorzio;
- contenere l’impegno di un fideiussore, anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria, a rilasciare la garanzia per l’esecuzione del contratto (cauzione definitiva) qualora il contraente risultasse affidatario.
In caso di RTI dovrà essere costituita una sola garanzia, ma la polizza/fidejussione dovrà essere intestata a ciascun componente il RTI.
In caso di Consorzio ordinario di cui alla lettera e) dell’art.45 del Codice già costituito e di consorzio di concorrenti di cui alle lettere b) e c) dell’art.45 del D. Lgs.50/2016, la polizza/fidejussione dovrà essere costituita dal consorzio medesimo.
Nel caso in cui, vengano riaperti/prorogati i termini di presentazione delle offerte, i concorrenti dovranno provvedere ad adeguare il periodo di validità del documento di garanzia al nuovo termine di presentazione delle offerte, salvo diversa ed espressa comunicazione da parte dell’Amministrazione.
La garanzia fideiussoria e la dichiarazione di impegno devono essere sottoscritte da un soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante ed essere prodotte in una delle seguenti forme:
• documento informatico, ai sensi dell’art. 1, lett. p) del d.lgs. 7 marzo 2005 n. 82 sottoscritto con firma digitale dal soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante;
• copia informatica di documento analogico (scansione di documento cartaceo) secondo le modalità previste dall’art. 22, commi 1 e 2, del d.lgs. 82/2005. In tali ultimi casi la conformità del documento all’originale dovrà esser attestata dal pubblico ufficiale mediante apposizione di firma digitale (art. 22, comma 1, del d.lgs. 82/2005) ovvero da apposita dichiarazione di autenticità sottoscritta con firma digitale dal notaio o dal pubblico ufficiale (art. 22, comma 2 del d.lgs. 82/2005).
È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata presentazione della garanzia provvisoria e/o dell’impegno a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva solo a condizione che siano stati già costituiti prima della presentazione dell’offerta. È onere dell’operatore economico dimostrare che tali documenti siano costituiti in data non successiva al termine di scadenza della presentazione delle offerte. Ai sensi dell’art. 20 del d.lgs. 82/2005, la data e l’ora di formazione del documento informatico sono opponibili ai terzi se apposte in conformità alle regole tecniche sulla validazione (es.: marcatura temporale).
È sanabile, altresì, la presentazione di una garanzia di valore inferiore o priva di una o più caratteristiche tra quelle sopra indicate (intestazione solo ad alcuni partecipanti al RTI, carenza delle clausole obbligatorie, etc.).
Non è sanabile - e quindi è causa di esclusione - la sottoscrizione della garanzia provvisoria da parte di un soggetto non legittimato a rilasciare la garanzia o non autorizzato ad impegnare il garante.
All’atto della stipula del contratto l’aggiudicatario deve prestare:
a) la cauzione definitiva nella misura e nei modi previsti dall’articolo 103 comma 1 del Codice.
Ai sensi dell’art. 93, comma 6 del Codice, la garanzia provvisoria copre la mancata sottoscrizione del contratto, dopo l’aggiudicazione, dovuta ad ogni fatto riconducibile all’affidatario o all’adozione di informazione antimafia interdittiva emessa ai sensi degli articoli 84 e 91 del d. lgs. 6 settembre 2011,
n.159. Sono fatti riconducibili all’affidatario, tra l’altro, la mancata prova del possesso dei requisiti generali e speciali; la mancata produzione della documentazione richiesta e necessaria per la stipula della contratto. L’eventuale esclusione dalla gara prima dell’aggiudicazione, al di fuori dei casi di cui all’art. 89 comma 1 del Codice, non comporterà l’escussione della garanzia provvisoria.
La garanzia provvisoria copre, ai sensi dell’art. 89, comma 1 del Codice, anche le dichiarazioni mendaci rese nell’ambito dell’avvalimento.
In caso di richiesta di estensione della durata e validità dell’offerta e della garanzia fideiussoria, il concorrente potrà produrre una nuova garanzia provvisoria di altro garante, in sostituzione della precedente, a condizione che abbia espressa decorrenza dalla data di presentazione dell’offerta.
In caso di partecipazione in forma associata, la riduzione del 50% per il possesso della certificazione del sistema di qualità di cui all’articolo 93, comma 7, si ottiene:
a. in caso di partecipazione dei soggetti di cui all’art. 45, comma 2, lett. d), e), f), g), del Codice solo se tutte le imprese che costituiscono il raggruppamento, consorzio ordinario o GEIE, o tutte le imprese retiste che partecipano alla gara siano in possesso della predetta certificazione;
b. in caso di partecipazione in consorzio di cui all’art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice, solo se la predetta certificazione sia posseduta dal consorzio e/o dalle consorziate.
Le altre riduzioni previste dall’art. 93, comma 7, del Codice si ottengono nel caso di possesso da parte di una sola associata oppure, per i consorzi di cui all’art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice, da parte del consorzio e/o delle consorziate.
11. SOPRALLUOGO
Ai fini della partecipazione al presente appalto non è richiesta l’effettuazione di sopralluogo.
12. PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL’ANAC.
I concorrenti effettuano, a pena di esclusione, il pagamento del contributo previsto dalla legge in favore dell’Autorità Nazionale Anticorruzione per un importo pari a € 140,00 (euro centoquaranta) secondo le modalità di cui alla delibera ANAC n. 1377 del 21 dicembre 2016 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 43 del 21 febbraio 2017 e sul sito dell’ANAC nella sezione “contributi in sede di gara”, e allegano la ricevuta ai documenti di gara.
In caso di mancata presentazione della ricevuta la Stazione appaltante accerta il pagamento mediante consultazione del sistema AVCpass.
Qualora il pagamento non risulti registrato nel sistema, la mancata presentazione della ricevuta potrà essere sanata ai sensi dell’art. 83, comma 9 del Codice, a condizione che il pagamento sia stato già effettuato prima della scadenza del termine di presentazione dell’offerta.
In caso di mancata dimostrazione dell’avvenuto pagamento il concorrente sarà escluso dalla procedura di gara, ai sensi dell’art. 1, comma 67 della l. 266/2005.
13. SOCCORSO ISTRUTTORIO
Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda, e in particolare, la mancanza, l’incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del DGUE, con esclusione di quelle afferenti all’offerta economica e all’offerta tecnica, possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui all’art. 83, comma 9 del Codice. L’irregolarità essenziale è sanabile laddove non si accompagni ad una carenza sostanziale del requisito alla cui dimostrazione la documentazione omessa o irregolarmente prodotta era finalizzata. La successiva correzione o integrazione documentale è ammessa laddove consenta di attestare l’esistenza di circostanze preesistenti, vale a dire requisiti previsti per la partecipazione e documenti/elementi a corredo dell’offerta. Nello specifico valgono le seguenti regole:
il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione non è sanabile mediante soccorso istruttorio e determina l’esclusione dalla procedura di gara;
l’omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti di partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità del DGUE e della domanda, sono sanabili, ad eccezione delle false dichiarazioni;
la mancata produzione della dichiarazione di avvalimento o del contratto di avvalimento, può essere oggetto di soccorso istruttorio solo se i citati elementi erano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa anteriore al termine di presentazione dell’offerta;
la mancata presentazione di elementi a corredo dell’offerta (es. garanzia provvisoria e impegno del fideiussore) ovvero di condizioni di partecipazione gara (es. mandato collettivo speciale o impegno a conferire mandato collettivo), entrambi aventi rilevanza in fase di gara, sono sanabili, solo se
preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell’offerta;
la mancata presentazione di dichiarazioni e/o elementi a corredo dell’offerta, che hanno rilevanza in fase esecutiva (es. dichiarazione delle parti del servizio ai sensi dell’art. 48, comma 4 del Codice) sono sanabili.
Ai fini della sanatoria la Stazione appaltante assegna al concorrente un termine - non superiore a sette giorni naturali e consecutivi - perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere.
Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, la Stazione appaltante può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, fissando un termine perentorio a pena di esclusione.
In caso di inutile decorso del termine, la Stazione appaltante procede all’esclusione del concorrente dalla procedura.
Al di fuori delle ipotesi di cui all’articolo 83, comma 9, del Codice è facoltà della Stazione appaltante invitare, se necessario, i concorrenti a fornire chiarimenti in ordine al contenuto dei certificati, documenti e dichiarazioni presentati.
Comporteranno, in ogni caso l’esclusione dalla procedura le irregolarità essenziali della documentazione che non consentano l'individuazione del contenuto delle dichiarazioni rese.
14. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE
L’aggiudicazione avverrà alla migliore offerta economicamente più vantaggiosa determinata dal miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell’art 95 comma 3 del Codice, individuata da una commissione giudicatrice, (nel prosieguo CG) nominata dal Consorzio ai sensi dell’articolo 77 del Codice.
La valutazione avverrà in funzione dei criteri e sottocriteri e relativi pesi e sottopesi indicati nel presente disciplinare di gara, utilizzando il metodo aggregativo compensatore mediante confronto a coppie. Il prezzo offerto è determinato dal ribasso inferiore a quello posto a base di gara al netto degli oneri per l’attuazione dei piani di sicurezza. La determinazione dei coefficienti variabili tra zero ed uno necessari per applicare il metodo aggregativo compensatore sarà effettuata secondo i criteri e le formule indicate nel paragrafo 18.3 del presente disciplinare.
15. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA E SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI
15.1Modalità di presentazione dell’offerta
Tutte le dichiarazioni sostitutive richieste ai fini della partecipazione alla presente procedura di gara:
1. devono essere rilasciate ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n.445, su files derivanti da scansione di documento cartaceo, in carta semplice, con la sottoscrizione del dichiarante (rappresentante legale del candidato o altro soggetto dotato del potere di impegnare contrattualmente il candidato stesso); a tale fine le stesse devono essere corredate dalla scansione in formato pdf/A della copia fotostatica di un documento di riconoscimento del dichiarante, in corso di validità; per ciascun dichiarante è sufficiente una sola copia del documento di riconoscimento anche in presenza di più dichiarazioni su più fogli distinti;
2. potranno essere sottoscritte anche da procuratori dei legali rappresentati ed in tal caso va allegata il file di scansione della copia conforme all’originare della relativa procura;
3. devono essere rese e sottoscritte dai concorrenti, in qualsiasi forma di partecipazione, singoli, raggruppati, consorziati, aggregati in rete di imprese, ancorché appartenenti alle eventuali imprese ausiliarie, ognuno per quanto di propria competenza;
4. ogni dichiarazione, resa su file derivante da scansione di documento cartaceo, dovrà, a pena di esclusione, essere numerata in ogni pagina, firmata con firma leggibile dal dichiarante in ogni pagina della stessa ed accanto alla suddetta firma leggibile dovrà essere indicato (anche mediante timbro), a pena di esclusione, l’OE e la carica ricoperta dal soggetto firmatario (amministratore unico, rappresentante legale, direttore tecnico o quant’altro)
5 In caso di concorrenti non stabiliti in Italia, la documentazione dovrà essere prodotta in modalità idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza; si applicano gli articoli 83, comma 3, 86 e 90 del Codice.
6 Tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana o, se redatta in lingua straniera, deve essere corredata da traduzione giurata in lingua italiana. In caso di contrasto tra testo in lingua straniera e testo in lingua italiana prevarrà la versione in lingua italiana, essendo a rischio del concorrente assicurare la fedeltà della traduzione.
7 In caso di mancanza, incompletezza o irregolarità della traduzione dei documenti contenuti nella busta A, si applica l’art. 83, comma 9 del Codice.
8 I documenti di carattere amministrativo, tecnico ed economico devono essere prodotti nella sola forma digitale in formato pdf/A originati da scansione dei documenti cartacei richiesti, i quali documenti cartacei dovranno essere custoditi per tutta la durata della gara d’appalto presso la sede dell’Operatore Economico partecipante. Per durata della gara di appalto si intende quella definita dalla data di invio della comunicazione di rito a mezzo della piattaforma GPA relativa alla stipula del contratto con l’OE aggiudicatario.
Le dichiarazioni sono redatte utilizzando preferibilmente i modelli predisposti e messi a disposizione dal Consorzio sulla piattaforma telematica GPA sopra riportato che il concorrente è tenuto ad adattare in relazione alle proprie condizioni specifiche.
Le dichiarazioni ed i documenti possono essere oggetto di richieste di chiarimenti da parte del Consorzio.
Il mancato, inesatto o tardivo adempimento alla richiesta del Consorzio, di completare o fornire chiarimenti in ordine al contenuto dei documenti e delle dichiarazioni presentati, costituisce causa di esclusione.
In caso di concorrenti non residenti in Italia, la documentazione dovrà essere prodotta in modalità idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza.
Tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana o, se redatta in lingua straniera, deve essere corredata da traduzione giurata in lingua italiana. Si precisa che in caso di contrasto tra testo in lingua straniera e testo in lingua italiana prevarrà la versione in lingua italiana, essendo a rischio del concorrente assicurare la fedeltà della traduzione; inoltre gli importi dichiarati da concorrenti aventi sede negli Stati non aderenti all’Unione europea dovranno essere espressi in euro.
L’intera documentazione di gara caricata nella piattaforma GPA dovrà essere costituita da tre buste virtuali da inoltrare con le tempistiche specificate nel presente disciplinare di gara. Le tre buste telematiche rappresentano ognuna:
• «A - Documentazione Amministrativa» di cui al punto 15.2,
• «B - Offerta Tecnica» di cui al punto 16,
• «C - Offerta economica». di cui al punto 17.
Si specifica inoltre che:
Gli operatori economici dovranno inviare, a pena di esclusione, nella finestra temporale indicata nel bando di gara all’indirizzo di posta elettronica certificata xxx@xxx.xxx-xxxxxxxxxxxx.xxx, utilizzando l’indirizzo di posta elettronica certificata registrato sulla piattaforma GPA e riportando tassativamente nell’oggetto il Codice Procedura CBOpa###0001, la seguente documentazione:
• Tutta la documentazione di cui alla Busta Telematica A – Documentazione Amministrativa, di cui al successivo art. 15.2;
• Il modello contenente il numero delle marche temporali relative all’offerta tecnica e all’offerta economica di cui al precedente art. 2.6.
Pertanto il termine perentorio convenzionale relativo alla data di scadenza delle offerte è l’ora e il giorno di chiusura della finestra temporale anzidetta
I file relativi all’offerta tecnica ed all’offerta economica di cui ai successivi artt. 16 e 17 dovranno, pena esclusione, essere sottoscritti digitalmente e marcati temporalmente nella data indicata nel bando di gara
Il numero seriale che identifica la marcatura temporale dell’offerta tecnica (file PDF e file XLS) e dell’offerta economica (file PDF e file XLS), insieme alla data e all’ente certificatore, dovranno essere indicati in un apposito modello allegato al presente disciplinare denominato “MarcaTemporale_OffertaEconomicaTecnica_ CBOpa#0001.xls”.
Il modello di cui sopra dovrà essere inviato secondo le modalità e le tempistiche più sotto indicate.
Entro i termini NON dovranno essere inviati, pena l’esclusione dalla presente procedura di gara, i file relativi all’offerta tecnica e all’offerta economica di cui ai successivi artt. 16 e 17.
Il termine per l’invio dei file (PDF e XLS) relativi all’offerta tecnica e all’offerta economica sarà comunicato mediante la piattaforma GPA dall’Amministrazione a tutti gli operatori economici ammessi alle successive fasi della procedura.
Tutte le scadenze devono intendersi riferite all’ora italiana.
Le offerte inviate al di fuori dei predetti termini temporali o con modalità diverse da quelle sopra indicate non saranno prese in considerazione.
Non sono ammesse, pena l’esclusione, offerte economiche parziali, indeterminate, plurime, condizionate, in aumento rispetto alla base d’asta (in caso di lotto comprendente più prodotti si fa riferimento al valore complessivo del lotto posto a base d’asta), pari a zero.
L’invio di tutta la documentazione di gara potrà essere verificato dall’operatore economico che collegandosi alla piattaforma GPA verificherà la corretta ricezione dei documenti inviati all’interno della procedura in oggetto (Operatore Economico → Manutenzione → Anagrafica → Box documenti).
L’Operatore Economico partecipante deve dichiarare l’assoluta corrispondenza e conformità tra i files pdf/A firmati digitalmente ottenuti dalla scansione dei documenti cartacei originali.
Al riguardo si precisa:
I nomi dei file riguardanti i documenti amministrativi dovranno tassativamente avere il seguente formato:
AMM_NUMERO ROMANO DI POSIZIONE DI CUI AL SUCCESSIVO PUNTO 15.2_RIFERIMENTO MNEMONICO_ ACRONIMO INDICANTE IL NOME DELL’OE;
esempio:
AMM_II_PASSOE_BANCAPIPPO
N.B. Tutti i file che riproducono la scansione del documento di riconoscimento (carta di identità, passaporto o quant’altro) dovranno avere il seguente formato di nome file:
AMM_DOCRIC_COGNOME
e in caso di cognomi omonimi:
AMM_DOCRIC_COGNOMENOME
15.2 Contenuto della busta Telematica A - «Documentazione Amministrativa»
La Busta Telematica A - «Documentazione Amministrativa» deve contenere, a pena di esclusione i file, firmati digitalmente, relativi alla la seguente documentazione:
I) DOMANDA (esempio nome file: AMM_I_DOMPAR_BANCAPIPPO) di partecipazione in bollo e dichiarazione - redatta preferibilmente utilizzando l’Allegato A - con relativi
eventuali allegati, sottoscritta dal legale rappresentante del concorrente; alla domanda, deve essere allegata, a pena di esclusione dalla gara, scansione della copia fotostatica di un documento di identità del sottoscrittore; la domanda può essere sottoscritta anche da un procuratore del legale rappresentante ed in tal caso va allegata, a pena di esclusione dalla gara, scansione della copia conforme all’originale della relativa procura. Si precisa che nel caso di concorrente costituito da raggruppamento temporaneo o da un consorzio non ancora costituiti, la domanda, a pena di esclusione deve essere sottoscritta da tutti i soggetti che costituiranno il predetto raggruppamento o consorzio.
Nella domanda di partecipazione il dichiarante, a pena di esclusione:
▪ attesta che nei propri confronti non sono state applicate le misure di prevenzione della sorveglianza di cui all’art. 6 del d.lgs. 6 settembre, 2011 n. 159 xx.xx., e che, negli ultimi cinque anni, non sono stati estesi gli effetti tali misure irrogate nei confronti di un proprio convivente;
▪ attesta di non essersi avvalso dei piani individuali di emersione previsti dalla legge 18 ottobre 2001, n. 383 e s.m.i.;
(ovvero, qualora si sia avvalso di tali piani)
▪ attesta di essersi avvalso dei piani individuali di emersione previsti dalla legge 18 ottobre 2001, n. 383 e s.m.i ma che gli stessi si sono conclusi;
▪ indica la Camera di Commercio nel cui registro delle imprese è iscritto, precisando gli estremi di iscrizione (numero e data), la forma giuridica e l’attività per la quale è iscritto, che deve corrispondere a quella oggetto della presente procedura di affidamento; devono, altresì, essere indicati i dati identificativi (nome, cognome, luogo e data di nascita, qualifica) del titolare dell’impresa individuale, ovvero di tutti i soci in nome collettivo, ovvero di tutti i soci accomandatari, nel caso di società in accomandita semplice, nonché di tutti gli amministratori i muniti di poteri di rappresentanza e di tutti i direttori tecnici con riferimento anche ai cessati dalla carica nell’anno antecedente alla data di pubblicazione del bando);
▪ accetta, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nel bando di gara, nel presente disciplinare di gara, nelle risposte ai quesiti, nello schema di contratto, nel Capitolato Speciale d’Appalto, nella relazione tecnica, ed in tutti gli elaborati progettuali indicati come allegati al contratto;
▪ attesta di aver preso conoscenza e di aver tenuto conto nella formulazione dell’offerta delle condizioni contrattuali e degli oneri compresi quelli relativi agli obblighi e agli oneri relativi alle disposizioni in materia di sicurezza, di assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza in vigore nel territorio nazionale;
▪ attesta di avere nel complesso preso conoscenza di tutte le circostanze generali, particolari e locali, nessuna esclusa ed eccettuata e di giudicare, pertanto, remunerativa l’offerta economica presentata;
▪ attesta di avere tenuto conto, nel formulare la propria offerta, di eventuali maggiorazioni per lievitazione dei prezzi che dovessero intervenire nei tempi previsti per l’esecuzione del servizio rinunciando fin d’ora a qualsiasi azione o eccezione in merito;
▪ indica il domicilio fiscale, il codice fiscale, la partita IVA, l’indirizzo di posta elettronica, il cui utilizzo autorizza per tutte le comunicazioni inerenti la presente procedura di gara;
▪ indica le posizioni INPS, INAIL;
▪ attesta di essere informato, ai sensi e per gli effetti del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la dichiarazione viene resa;
▪ dichiara di autorizzare (oppure di non autorizzare) il Consorzio, qualora un partecipante alla gara eserciti - ai sensi della Legge 7 agosto 1990, n.241 e s.m.i. – la facoltà di “accesso agli atti”, a rilasciare copia di tutta la documentazione presentata per la partecipazione alla gara.
▪ accetta gli obblighi in materia di contrasto delle infiltrazioni criminali negli appalti previsti nell’ambito di protocolli di legalità/patti di integrità;
▪ assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della Legge 136/2010 e s.m.i.;
▪ dichiara di essere a conoscenza e pertanto consapevole che i dipendenti e collaboratori a qualsiasi titolo dell’appaltatore sono tenuti ad osservare – per quanto compatibili – gli obblighi di condotta previsti nel Codice di Comportamento dei dipendenti pubblici, approvato con D.P.R. 16/04/2013, n. 62;
▪ allega, limitatamente ai concorrenti che presentano l’offerta tramite procuratore o institore, ai sensi degli articoli 1393 e 2206 del codice civile, la scrittura privata autenticata o l’atto pubblico di conferimento della procura o delle preposizione institoria o, in alternativa, una dichiarazione sostitutiva ai sensi dell’articolo 46, comma 1, lettera u), del D.P.R. n. 445 del 2000, attestante la sussistenza e i limiti della procura o della preposizione institoria, con gli estremi dell’atto di conferimento;
▪ dichiara se vi siano (indicandone le generalità e il ruolo ricoperto) o non vi siano soggetti titolari di responsabilità legale, di poteri contrattuali, o di direzione tecnica, cessati dalla carica nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara;
▪ dichiara di non aver sede/residenza/domicilio nei Paesi inseriti nelle c.d. black list di cui al decreto del Ministro delle finanze del 4 maggio 1999 e al decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze del 21 novembre 2001,
oppure
▪ dichiara di aver sede/residenza/domicilio nei Paesi inseriti nelle c.d. black list ma è in possesso/in corso la procedura di ottenimento dell’autorizzazione ai sensi del
D.M. 14 dicembre 2010 del Ministero dell’Economia e delle Finanze;
▪ dichiara che nei propri confronti non sussiste la causa interdittiva di cui all’art. 35 del D.L. n. 90/2014.
▪ allega, limitatamente ai raggruppamenti temporanei e consorzi ordinari di concorrenti, ai sensi dell’articolo 48 del Codice :
1. se non ancora costituiti: dichiarazione (utilizzando l’Allegato C1 o l’Allegato C2) di impegno alla costituzione mediante conferimento di mandato al soggetto designato quale mandatario o capogruppo, corredato dall’indicazione della quota di lavori affidata ai componenti
del raggruppamento temporaneo o del consorzio ordinario ai sensi dell’articolo 48, comma 4 del Codice;
2. se già formalmente costituiti: copia autentica dell’atto di mandato collettivo speciale, con l’indicazione del soggetto designato quale mandatario o capogruppo e l’indicazione della quota di lavori da affidare ad ognuno degli operatori economici componenti il raggruppamento temporaneo o il consorzio ordinario; in alternativa, dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, con la quale si attesti che tale atto è già stato stipulato, indicandone gli estremi e riportandone i contenuti;
N.B. in ogni caso ciascun soggetto concorrente raggruppato o consorziato o che intende raggrupparsi o consorziarsi deve presentare e sottoscrivere le dichiarazioni di cui ai successivi punti, distintamente per ciascun operatore economico in relazione al possesso dei requisiti di propria pertinenza.
▪ dichiara che tutti i file firmati digitalmente sono conformi alla documentazione cartacea originale custodita presso la propria sede;
▪ indica, limitatamente ai consorzi di cooperative o di imprese artigiane e ai consorzi stabili:
1. ai sensi dell’articolo 48, comma 7, secondo periodo del Codice, il consorziato o i consorziati per i quali il consorzio concorre alla gara, i quali devono possedere i requisiti di cui all’articolo 80 del Codice e presentare le relative dichiarazioni;
II) PASSOE (esempio nome file: AMM_II_PASSOE_BANCAPIPPO) rilasciato dall’A.N.A.C., relativo all’accesso al sistema di verifica del possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico - organizzativo ed economico finanziario. N.B.: Dovranno essere prodotti anche i PassOe degli eventuali subappaltatori e delle eventuali Imprese ausiliare nonché di tutti gli altri Operatori Economici interessati a vario titolo (componenti RTI e quant’altro)
III) DGUE (Documento di Gara Unico Europeo), (esempio nome file: AMM_III_DGUE_BANCAPIPPO) redatto mediante la compilazione del modello editabile allegato al presente disciplinare;
N.B. In caso di produzione di DGUE di altri soggetti interessati (subappaltatori, imprese ausiliarie e quant’altro), il nome file deve avere il seguente formato AMM_III_DGUE_NOMEOPERATOREECONOMICO)
IV) DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA (esempio nome file: AMM_IV_DICSOSB1_BANCAPIPPO) ai sensi degli art. 46 e 47 del D.P.R. del 28 dicembre 2000, n.445, redatta preferibilmente utilizzando preferibilmente l’allegato B1, del possesso dell’Autorizzazione ad assumere il servizio di tesoreria ex art. 208 comma 1, sub a;
V) DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA (esempio nome file:
AMM_V_DICSOSB2_BANCAPIPPO) ai sensi degli art. 46 e 47 del D.P.R. del 28 dicembre 2000, n.445, redatta preferibilmente utilizzando preferibilmente l’allegato B2, relativa alla regolare esecuzione e con buon esito, nel triennio antecedente la data di pubblicazione del bando di gara, di servizi analoghi per tipologia a quelli oggetto della gara;
VI) CAUZIONE PROVVISORIA, (esempio nome file:
AMM_VI_CAUPRO_BANCAPIPPO) ai sensi dell’articolo 93, del Codice, nella misura del 2% dell’importo a base di asta pari a € 27.600,00 (diconsi euro ventisette mila seicento virgola zero centesimi).
La cauzione provvisoria dovrà, in accordo con le norme previste al precedente punto 10, essere prodotta:
• in caso di RTI costituita, dalla impresa mandataria con l’indicazione che il soggetto garantito è il raggruppamento;
• in caso di RTI costituenda da una delle imprese raggruppande con indicazione che i soggetti garantiti sono tutte le imprese raggruppande;
• in caso di Consorzio di cui all’art. 48 del Codice, dal Consorzio medesimo;
• in caso di Consorzio costituendo, da una delle imprese consorziate con indicazione che i soggetti garantiti sono tutte le imprese che intendono costituire il Consorzio;
La cauzione potrà essere costituita, a scelta dell’offerente, da:
▪ bonifico bancario o titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato al corso del giorno del deposito, presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno a favore della Stazione appaltante;
▪ fideiussione bancaria o assicurativa, rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale di cui all'articolo 107 del Decreto Legislativo n. 385 del 1993, recante la clausola di:
• espressa rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale;
• espressa rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957, comma 2, del codice civile;
• operatività della garanzia entro 15 giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante;
• validità di 180 giorni dalla data di presentazione dell’offerta.
N.B. Tali condizioni si intendono soddisfatte qualora la cauzione sia prestata con la scheda tecnica di cui al modello 1.1, approvato con D.M. n. 123 del 2004 a condizione che sia riportata la clausola esplicita di rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del codice civile.
N.B. L’importo della cauzione provvisoria può essere ridotto per i concorrenti in possesso dei requisiti di cui al comma 7 dell’art. 93 del Codice. Per fruire delle riduzioni di cui al presente comma, l'operatore economico segnala, in sede di offerta, il possesso dei relativi requisiti e lo documenta nei modi prescritti dalle norme vigenti.
VII) IMPEGNO DI UN FIDEIUSSORE, (esempio nome file: AMM_VII_IMPFID_BANCAPIPPO) ai sensi dell’articolo 93, comma 8, del Codice, a rilasciare la garanzia fideiussoria per l’esecuzione del contratto (cauzione definitiva) di cui all’articolo 103 del Codice, qualora il concorrente risultasse aggiudicatario;
Tale impegno:
• deve essere prodotto e sottoscritto mediante atto autonomo qualora la cauzione provvisoria sia prestata a mezzo bonifico bancario o titoli del debito pubblico di cui sopra;
• si intende assolto e soddisfatto, qualora la cauzione sia prestata con fideiussione bancaria o assicurativa, mediante la scheda tecnica di cui allo schema di polizza tipo 1.1, approvato con D.M. n. 123 del 2004; in caso contrario deve essere riportato espressamente all’interno della fideiussione o in appendice alla stessa;
VIII) SCHEMA DI PATTO DI INTEGRITA’, (esempio nome file: AMM_VIII_SCPAINT_BANCAPIPPO) conforme al modello allegato al presente disciplinare, timbrato e firmato in ogni foglio dal Legale Rappresentante dell’Operatore Economico concorrente;
IX) DICHIARAZIONE D’IMPEGNO (esempio nome file: AMM_IX_DICIMPC1_BANCAPIPPO), (N.B. solo per Raggruppamenti Temporanei d’impresa da costituire) redatta preferibilmente utilizzando l’Allegato C1 contenente le parti delle prestazioni contrattuali che saranno eseguite da ciascun operatore economico raggruppato.
X) DICHIARAZIONE D’IMPEGNO (esempio nome file: AMM_X_DICIMPC2_BANCAPIPPO), (N.B. solo per Consorzi ordinari da costituire) redatta preferibilmente utilizzando l’Allegato C2 contenente le parti delle prestazioni contrattuali che saranno eseguite da ciascun operatore economico raggruppato.
XI) DICHIARAZIONE D’IMPEGNO (esempio nome file: AMM_XI_DICIMPC3_BANCAPIPPO), (N.B. solo per i Consorzi Stabili, i consorzi tra cooperative di produzione e lavoro e i consorzi tra imprese artigiane) redatta utilizzando preferibilmente l’Allegato C3, con la quale indicano se intendono eseguire direttamente le prestazioni oggetto dell’appalto oppure se intendono affidarne l’esecuzione ai consorziati; in quest’ultimo caso dovranno indicare il nominativo dei consorziati per i quali il Consorzio concorre e che eseguiranno le prestazioni contrattuali. I Consorziati esecutori dovranno rendere, a pena di esclusione, le dichiarazioni in ordine al possesso dei requisiti di ordine generale morale e professionale mediante compilazione del DGUE.
XII) DICHIARAZIONE AUTOCERTIFICATIVA (nel solo caso di avvalimento) resa ai sensi del DPR 445/2000 rilasciata dall’OE ausiliario, tramite il proprio rappresentante legale utilizzando preferibilmente l’allegato D (esempio nome file: AMM_XII_DICAUTD_NOMEOEAUSIL);
XIII) CONTRATTO DI AVVALIMENTO (nel solo caso di di avvalimento) in originale o copia autentica ai sensi dell’art. 18 del DPR n. 445/2000, (esempio nome file: AMM_XIII_CONAVV_NOMEOEAUSIL) in virtù del quale l’impresa ausiliaria si obbliga nei confronti dell’offerente a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie per tutta la durata dell’appalto.
XIV) DOCUMENTO attestante il pagamento del contributo a favore dell’ANAC (esempio nome file: AMM_XIV_CONTANAC_BANCAPIPPO);
XV) MODELLO della Marca Temporale dell’Offerta Economica e Tecnica_CBOpa#0001.xls” debitamente compilato e firmato digitalmente. (esempio nome file: AMM_XV_MARCAOFFECOTEC_BANCAPIPPO_CBOpa#0001.xls)
15.3. Ulteriori precisazioni relative alla presentazione della Documentazione Amministrativa
I Raggruppamenti Temporanei d’impresa/Consorzi ordinari già costituiti/GEIE devono presentare il Mandato collettivo irrevocabile (esempio nome file: AMM_MANCOL_BANCAPIPPO), conferito dai mandanti al mandatario, per atto pubblico o scrittura privata in copia autentica, nonché procura attestante il conferimento della rappresentanza legale del raggruppamento al legale rappresentante del mandatario/capogruppo, con l’indicazione delle parti delle prestazioni contrattuali che saranno eseguite da ciascun operatore economico raggruppato.
Nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete:
Se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e di soggettività giuridica, ai sensi dell’art. 3, comma 4-quater, del D.L. 10 febbraio 2009, n. 5, oltre alla presentazione di tutte le dichiarazioni prescritte dal presente Disciplinare (DGUE e ulteriori allegati ove occorrenti) sarà necessario produrre:
o copia autentica del contratto di rete, (esempio nome file:
AMM_CONRTE_BANCAPIPPO), redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata,
ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell’art. 25 del d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82, recante il Codice dell’Amministrazione Digitale (di seguito, CAD) con indicazione dell’organo comune che agisce in rappresentanza della rete;
o dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante dell’organo comune, (esempio nome file: AMM_ORGCOM_BANCAPIPPO),che indichi per quali imprese la rete concorre e relativamente a queste ultime opera il divieto di partecipare alla gara in qualsiasi altra forma;
o dichiarazione che indichi le parti delle prestazioni contrattuali (esempio nome file: AMM_PRECON_BANCAPIPPO), che sarà eseguita dai singoli operatori economici aggregati in rete, secondo le modalità prescritte per i RTI;
Se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica ai sensi dell’art. 3, comma 4-quater, del D.L. 10 febbraio 2009, n. 5, oltre alla presentazione di tutte le dichiarazioni prescritte dal presente Disciplinare (DGUE e ulteriori allegati ove occorrenti) sarà necessario produrre:
o copia autentica del contratto di rete, (esempio nome file: AMM_CONRETE_BANCAPIPPO), redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell’art. 25 del CAD, recante il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla impresa mandataria, con l’indicazione del soggetto designato quale mandatario e delle parti delle prestazioni contrattuali che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete, secondo le modalità prescritte per i RTI; qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell’art. 24 del CAD, il mandato nel contratto di rete non può ritenersi sufficiente e sarà obbligatorio conferire un nuovo mandato nella forma della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell’art. 25 del CAD;
Se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se l’organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti, oltre alla presentazione di tutte le dichiarazioni prescritte dal presente Disciplinare (DGUE e ulteriori allegati ove occorrenti) sarà necessario produrre:
o copia autentica del contratto di rete, (esempio nome file: AMM_CONRET_BANCAPIPPO), redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell’art. 25 del CAD, con allegato il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria, recante l’indicazione del soggetto designato quale mandatario e le parti delle prestazioni contrattuali che sarà eseguita dai singoli operatori economici aggregati secondo le modalità prescritte per i RTI. (o in alternativa)
o copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell’art. 25 del CAD. Qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell’art. 24 del CAD, il mandato deve avere la forma dell’atto pubblico o della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell’art. 25 del CAD, con allegate le dichiarazioni, rese da ciascun concorrente aderente al contratto di rete, attestanti:
▪ a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale(esempio nome file: AMM_MANSPEC_BANCAPIPPO), con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
▪ l’impegno, (esempio nome file: AMM_IMPEG_BANCAPIPPO), in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia con riguardo ai raggruppamenti temporanei;
▪ le parti delle prestazioni contrattuali (esempio nome file: AMM_PRESTCON_BANCAPIPPO), che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete secondo le modalità prescritte per i RTI.
La domanda di partecipazione:
• è sottoscritta digitalmente dal Rappresentante legale dell’Operatore Economico, con allegata la scansione firmata digitalmente di un documento d’identità del sottoscrittore.
• nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora costituiti, deve essere sottoscritta digitalmente da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento/consorzio.
• nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete:
a. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e di soggettività giuridica, ai sensi dell’art. 3, comma 4-quater, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, deve essere sottoscritta dall’operatore economico che riveste le funzioni di organo comune;
b. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica ai sensi dell’art. 3, comma 4-quater, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, deve essere sottoscritta dall’impresa che riveste le funzioni di organo comune nonché da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipano alla gara;
c. se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se l’organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria, deve essere sottoscritta dal legale rappresentante dell’impresa aderente alla rete che riveste la qualifica di mandataria, ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi, da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipano alla gara.
• deve contenere i nominativi degli eventuali soggetti cessati dalle cariche societarie nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara e che nei confronti di tali soggetti non sono state emesse condanne penali di cui all’art. 80, comma 1, del Codice ovvero che nei confronti di tali soggetti sono state emesse condanne penali di cui all’art. 80, comma 1 (indicare quali) ma vi è stata completa ed effettiva dissociazione ai sensi dell’art. 80, comma 3, specificandone le modalità.
Il modello DGUE allegato al presente disciplinare, deve essere sottoscritto digitalmente dal legale rappresentante del concorrente.
Si precisa che il modello di formulario DGUE allegato al presente disciplinare in formato word, è quello adattato alle disposizioni del D.Lgs.n. 50/2016 e allegato alla Circolare 18 luglio 2016 n. 3 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti avente ad oggetto: “Linee guida per la compilazione del modello di formulario di Documento di gara unico europeo 8DGUE) approvato dal Regolamento di esecuzione (UE) 2016/7 della Commissione del 5 gennaio 2016 (16A05530)”, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 174 del 27/07/2016.
Al fine della compilazione delle parti del suddetto modello DGUE, per quanto non specificato all’interno del presente Disciplinare e nel medesimo modello, si rinvia ai chiarimenti contenuti nelle Linee Guida di cui alla Circolare 18/07/2016 n.3 sopra indicata.
Il Modello di DGUE dovrà essere compilato nelle seguenti parti: parte II lettere A, B, C e D; parte III lettera A (motivi legati a condanne penali), lettera B (motivi legati al pagamento di imposte o contributi previdenziali) lettera C (motivi legati a insolvenza, conflitto di interessi o illeciti professionali) lettera D (altri motivi di esclusivamente previsti dalla legislazione nazionale dello stato membro dell’amministrazione aggiudicatrice o dell’ente aggiudicatore) e parte IV lettere A, C e D.
Con il DGUE il concorrente attesterà che non ricorre alcun divieto di contrattare con la pubblica amministrazione e, in particolare, alcuno dei motivi di esclusione di cui all’art. 80 del Codice sotto elencati:
• condanna con sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale per uno dei seguenti reati:
1. xxxxxxx, consumati o tentati, di cui agli articoli 416, 416-bis del codice penale ovvero delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416-bis ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, nonché per i delitti, consumati o tentati, previsti dall'articolo 74 del D.P.R. n. 309/1990, dall'articolo 291-quater del D.P.R. n. 43/1973 e dall'articolo 260 del D.Lgs
n. 152/2006, in quanto riconducibili alla partecipazione a un'organizzazione criminale, quale definita all'art. 2 della decisione quadro 2008/841/GAI del Consiglio;
2. xxxxxxx, consumati o tentati, di cui agli articoli 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 321, 322, 322-bis, 346-bis, 353, 353-bis, 354, 355 e 356 del codice penale nonché all'art. 2635 del codice civile;
3. frode ai sensi dell'art. 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee;
4. xxxxxxx, consumati o tentati, commessi con finalità di terrorismo, anche internazionale, e di eversione dell'ordine costituzionale, reati terroristici o reati connessi alle attività terroristiche;
5. delitti di cui agli articoli 648-bis, 648-ter e 648-ter.1 del codice penale, riciclaggio di proventi di attività criminose o finanziamento del terrorismo, quali definiti all'art. 1 del
D. Lgs n. 109/2007 e successive modificazioni;
6. sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani definite con il D.Lgs n. 24/2014;
7. ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione;
• sussistenza di cause di decadenza, di sospensione o di divieto previste dall'art. 67 del D.Lgs n. 159/2011 o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all'art. 84, comma 4, del medesimo Decreto. Resta fermo quanto previsto dagli artt. 88, comma 4-bis, e 92, commi 2 e 3, del D.Lgs n. 159/2011 con riferimento rispettivamente alle comunicazioni antimafia e alle informazioni antimafia;
• commissione di violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse o dei contributi previdenziali, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui l’operatore è stabilito salvo che l'operatore abbia ottemperato ai suoi obblighi pagando o impegnandosi in modo vincolante a pagare le imposte o i contributi previdenziali dovuti, compresi eventuali interessi o multe, purché il pagamento o l'impegno siano stati formalizzati prima della scadenza del termine per la presentazione delle domande.
• commissione di gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro nonché agli obblighi di cui all'art. 30, comma 3, del Codice;
• stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, salvo il caso di concordato con continuità aziendale, o pendenza di un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni, fermo restando quanto previsto dall'articolo 110 del Codice;
• gravi illeciti professionali, tali da rendere dubbia la integrità o affidabilità dell’operatore. Tra questi rientrano: le significative carenze nell'esecuzione di un precedente contratto di appalto o di concessione che ne hanno causato la risoluzione anticipata, non contestata in giudizio, ovvero confermata all'esito di un giudizio, ovvero hanno dato luogo ad una condanna al risarcimento del danno o ad altre sanzioni; il tentativo di influenzare indebitamente il processo decisionale della stazione appaltante o di ottenere informazioni riservate ai fini di proprio vantaggio; il fornire, anche per negligenza, informazioni false o fuorvianti suscettibili di influenzare le decisioni sull'esclusione, la selezione o l'aggiudicazione ovvero l'omettere le informazioni dovute ai fini del corretto svolgimento della procedura di selezione;
• situazione di conflitto di interesse ai sensi dell'articolo 42, comma 2, del Codice determinata dalla partecipazione dell'operatore economico non diversamente risolvibile;
• distorsione della concorrenza derivante dal precedente coinvolgimento dell’operatore economico nella preparazione della procedura d'appalto di cui all'art. 67 del Codice non risolvibile con misure meno intrusive;
• soggezione alla sanzione interdittiva di cui all'articolo 9, comma 2, lettera c) del D.Lgs n. 231/2001 o ad altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'art. 14 del D.Lgs n. 81/2008;
• soggezione alla sanzione interdittiva di cui di cui all’art. 53, comma 16-ter, del d.lgs. del 2001, n. 165 (ovvero non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque non aver conferito incarichi ai soggetti di cui al citato art. 53 comma 16-ter [ex dipendenti di pubbliche amministrazioni che, negli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali
per conto delle medesime pubbliche amministrazioni nei confronti dell’impresa concorrente destinataria dell’attività della pubblica amministrazione svolta attraverso i medesimi poteri] per il triennio successivo alla cessazione del rapporto di pubblico impiego);
• iscrizione nel casellario informatico tenuto dall'Osservatorio dell'ANAC per aver presentato false dichiarazioni o falsa documentazione ai fini del rilascio dell'attestazione di qualificazione, per il periodo durante il quale perdura l'iscrizione;
• violazione del divieto di intestazione fiduciaria di cui all'art. 17 della L. n. 55/1990. L'esclusione ha durata di un anno decorrente dall'accertamento definitivo della violazione e va comunque disposta se la violazione non è stata rimossa;
• mancata presentazione della certificazione di cui all'art. 17 della L. n. 68/1999 ovvero dell’autocertificazione della sussistenza del medesimo requisito [Art. 17 della L. n. 68/1999 “Obbligo di certificazione”: “Le imprese, sia pubbliche sia private, qualora partecipino a bandi per appalti pubblici o intrattengano rapporti convenzionali o di concessione con pubbliche amministrazioni, sono tenute a presentare preventivamente alle stesse la dichiarazione del legale rappresentante che attesti di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili, pena l'esclusione”];
• circostanza per cui l'operatore economico, pur essendo stato vittima dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del codice penale aggravati ai sensi dell'articolo 7 del D.L. n. 152/1991, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 203/1991, non risulti aver denunciato i fatti all'autorità giudiziaria, salvo che ricorrano i casi previsti dall'art. 4, primo comma, della L. n. 689/1981. La circostanza di cui al precedente periodo deve emergere dagli indizi a base della richiesta di rinvio a giudizio formulata nei confronti dell'imputato nell'anno antecedente alla pubblicazione del bando e deve essere comunicata, unitamente alle generalità del soggetto che ha omesso la predetta denuncia, dal procuratore della Repubblica procedente all'ANAC, la quale cura la pubblicazione della comunicazione sul sito dell'Osservatorio;
• circostanza per cui l'operatore economico si trovi rispetto ad un altro partecipante alla medesima procedura di affidamento, in una situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, se la situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale.
Precisazioni:
1) Nel caso di operatore economico costituito da soggetti riuniti, il DGUE dovrà essere presentato dal legale rappresentante del RTI, Consorzio ordinario o GEIE già costituito.
2) Nel caso di operatori economici costituiti da soggetti che intendono riunirsi, il DGUE dovrà essere prodotto dal legale rappresentante di ciascun soggetto che costituirà il raggruppamento temporaneo o consorzio;
3) nel caso di consorzi di cui all’art. 45, comma 2, lett. b) e c), del Codice il DGUE deve essere reso anche dai consorziati per conto dei quali il consorzio concorre;
4) Nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete:
a. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e di soggettività giuridica, ai sensi dell’art. 3, comma 4-quater, del D.L. n. 5/2009, il DGUE deve essere reso e sottoscritto dall’operatore economico che riveste le funzioni di organo comune;
b. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica ai sensi dell’art. 3, comma 4-quater, del D.L. n. 5/2009, il DGUE deve essere reso e sottoscritto dall’Impresa che riveste le funzioni di organo comune nonché da ognuna delle Imprese aderenti al contratto di rete che partecipano alla gara;
c. se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, oppure se l’organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria, il DGUE deve essere reso e sottoscritto dal legale rappresentante dell’Impresa aderente alla rete che riveste la qualifica di mandataria, ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi, da ognuna delle Imprese aderenti al contratto di rete che partecipa alla gara.
Si fa presente inoltre che:
La dichiarazione in ordine all’assenza del motivo di esclusione di cui all’art. 80, comma 1, del Codice è resa dal legale rappresentante del concorrente nell’ambito della dichiarazione sostitutiva di cui al presente
paragrafo per tutti i soggetti elencati allo stesso art. 80, comma 3, del Codice:
• titolare o direttore tecnico nel caso di impresa individuale;
• socio o direttore tecnico nel caso di società in nome collettivo;
• soci accomandatari o direttore tecnico nel caso di società in accomandita semplice;
• membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, di direzione o di vigilanza o soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo, direttore tecnico o socio unico persona fisica, ovvero socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, in caso di altro tipo di società o consorzio
(N.B: come chiarito dal Consiglio di Stato, A.P., n. 24 del 6/11/2013 per “socio di maggioranza” si intende il socio persona fisica con partecipazione pari o superiore al 50% oppure due soci con partecipazione paritaria al 50%)] (Vedi DGUE – Parte II Punto B)
In alternativa, ognuno dei soggetti elencati all’art. 80, comma 3, del Codice dovrà rendere personalmente ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 la dichiarazione sulla assenza del motivo di esclusione di cui al di cui all’art. 80, comma 1, del Codice da produrre unitamente a copia fotostatica del documento di identità del dichiarante.
In caso di concordato preventivo con continuità aziendale ai sensi dell’art. 186-bis del X.X. x. 000/0000, o in caso di fallimento, dovrà essere altresì dichiarato dal legale rappresentante del concorrente mediante compilazione del DGUE (vedi parte III punto C del modello di DGUE allegato) ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000:
in caso di fallimento:
1. di trovarsi in stato di fallimento o di essere sottoposto a un procedimento per l’accertamento di una delle seguenti situazioni;
2. che il curatore del fallimento è stato autorizzato dal giudice delegato all’esercizio provvisorio ed autorizzato dal giudice delegato a partecipare a procedure di affidamento di contratti pubblici;
3. se la partecipazione alla procedura di affidamento è stata subordinata ai sensi dell’art 110 comma 5 all’avvalimento di altro operatore economico.
in caso di concordato preventivo con continuità aziendale:
1. di trovarsi in stato di concordato preventivo con continuità aziendale di cui all’art. 000-xxx xxx X.X. n. 267/1942 in forza di decreto del competente Tribunale;
2. di essere stato autorizzato dal giudice delegato ai sensi dell’art 110 comma 3 del Codice;
3. se la partecipazione alla procedura di affidamento è stata subordinata ai sensi dell’art 110 comma 5 all’avvalimento di altro operatore economico.
L’impresa ammessa al concordato con continuità aziendale non necessita di avvalimento di requisiti di altro soggetto, fatto salvo quanto disposto dall’art. 110, comma 5, del Codice.
Nel caso in cui il partecipante intenda ricorrere all’avvalimento, dovrà dichiarare la volontà di ricorrere alla capacità di altri soggetti mediante la compilazione dell’apposita sezione C della parte II del modello di DGUE allegato al presente disciplinare indicando espressamente la denominazione dei soggetti di cui intende avvalersi e i requisiti oggetto di avvalimento.
Inoltre, oltre alla documentazione a corredo dell’offerta, l’impresa ausiliata dovrà presentare, a pena di esclusione, le dichiarazioni/documenti appresso indicati:
1. Dichiarazione autocertificativa resa ai sensi del DPR 445/2000 rilasciata dall’OE ausiliario, tramite il proprio rappresentante legale, nella quale la medesima dovrà dichiarare il possesso dei requisiti di ordine generale nonché il possesso dei requisiti tecnico-professionali e delle risorse oggetto di avvalimento ((utilizzando il modello di DGUE, distinto, debitamente compilato e firmato dai soggetti interessati, con le informazioni richieste dalle sezioni A e B della Parte II -Informazioni sull’operatore economico, dalla Parte III -Motivi di esclusione-, dalla Parte IV -Criteri di selezione- e dalla parte VI - Dichiarazioni finali- conformemente a quanto indicato nella nota esplicativa della sezione C sopra citata);
2. Dichiarazione autocertificativa resa ai sensi del DPR 445/2000 rilasciata dall’OE ausiliario, tramite il proprio rappresentante legale (utilizzando preferibilmente l’allegato D) nella quale la medesima dovrà dichiarare:
a) di non avere altri procedimenti di avvalimento in corso;
b) di non partecipare alla gara in proprio o come associata o consorziata con una delle altre imprese che partecipano alla gara né di partecipare come impresa ausiliaria di altro concorrente (art. 89, comma 7, Codice dei Contratti);
c) di obbligarsi verso l’impresa ausiliata e verso il Consorzio a mettere a disposizione per tutta la durata dell’appalto tutte le risorse necessarie di cui è carente l’impresa concorrente e che risultano indicate nel contratto d’avvalimento da allegarsi in copia.
3. contratto di avvalimento in originale o copia autentica ai sensi dell’art. 18 del DPR n. 445/2000, in virtù del quale l’impresa ausiliaria si obbliga nei confronti dell’offerente a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie per tutta la durata dell’appalto.
Attestazione di pagamento della imposta di bollo
L’OE dovrà allegare, all’interno della busta virtuale “A – Documentazione amministrativa”, la prova dell’avvenuto pagamento della imposta di bollo, pari ad € 16,00 (sedici/00), relativa alla domanda di partecipazione: a tal fine l’OE potrà procedere ai sensi del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642, rubricato “Disciplina sull’imposta di bollo” e ss.mm.ii., anche mediante il pagamento tramite il modello “F23” dell’Agenzia delle Entrate (codice tributo: 456T; causale: “RP CIGgara DOMANDA”; codice ufficio di cui al punto 6 del modello “F23”: codice dell’ufficio territorialmente competente in ragione del luogo dove sarà eseguito il pagamento.
La dimostrazione dell’avvenuto pagamento dell’imposta di bollo potrà essere fornita allegando il file della scansione della copia della ricevuta di versamento (esempio nome file AMM_BOLLO_BANCAPIPPO).
In caso di assenza di versamento, il Consorzio sarà tenuto agli obblighi di cui all’articolo 19 del suddetto
D.P.R. n. 642/1970.
16. CONTENUTO DELLA BUSTA TELEMATICA B – OFFERTA TECNICA
Nella “Busta B - Offerta Tecnica”, devono essere contenuti esclusivamente i file dell’offerta tecnica sottoscritti digitalmente, pena la nullità, dal Legale Rappresentante dell’Operatore Economico concorrente.
I files dovranno essere strutturati nel modo seguente:
a) I nomi dei files riguardanti i documenti tecnici dovranno avere il seguente formato:
TEC_NUMERO ROMANO DI POSIZIONE INDICATO PIÙ SOTTO_RIFERIMENTO MNEMONICO_ ACRONIMO INDICANTE IL NOME DELL’OE;
esempio:
TEC_I_RELTEC_BANCAPIPPO
La Busta Telematica B «Offerta tecnica» deve contenere, a pena di esclusione, la seguente documentazione:
I) Relazione tecnica (esempio nome file TEC_I_RELTEC_BANCAPIPPO) che dettagli la struttura tecnico-organizzativa dell’OE concorrente e le modalità con cui intende procedere all’espletamento del servizio.
Tale relazione deve inoltre contenere:
a) la dichiarazione della eventuale disponibilità ad attivare uno sportello nel centro abitato di Oristano, indicandone l'indirizzo e la struttura operativa (vedasi successivo riferimento TQa);
b) la specificazione della struttura tecnico organizzativa con la quale intende gestire il servizio di tesoreria (vedasi successivo riferimento TQb);
c) la eventuale disponibilità ad accettare l'invio dei mandati e reversali in modalità telematica, precisandone le modalità operative(vedasi successivo riferimento TQc);
d) eventuale concessione dell'affidamento per anticipazioni di cassa fino all'importo di 13 milioni di euro per il 2019 e 10 milioni di euro per il 2020(vedasi successivo riferimento TQd);
e) eventuale disponibilità ad aprire conti correnti separati, su richiesta dell'ente, per la gestione di lavori
pubblici(vedasi successivo riferimento TQe);
La relazione può inoltre contenere delle proposte qualificanti l’offerta ai sensi di quanto più avanti specificato. In particolare tale relazione può prevedere:
f) eventuale disponibilità a concedere un ulteriore affidamento per anticipazioni di cassa, per un importo massimo di un milione di euro, temporaneo per sei mesi a partire dall'inizio del servizio. In tal caso l'offerta dovrà precisare se il tasso applicato sarà quello previsto per l'anticipazione principale, ovvero se vi sarà uno spread da precisare in offerta (vedasi successivo riferimento TQf);
g) possesso di una certificazione di qualità specifica per il servizio di tesoreria(vedasi successivo riferimento TQg);
h) ulteriori proposte qualificanti l'offerta o il servizio, diverse da quelle indicate nei punti precedenti (vedasi successivo riferimento TQh).
La relazione deve essere strutturata per capitoli, ognuno dei quali associato ai criteri tecnico qualitativi (TQi) più avanti indicati che caratterizzano l’offerta dal punto di vista tecnico.
La suddetta prescrizione è tassativa, nel senso che, ove vengano illustrate proposte genericamente non associate ai suddetti TQi, le stesse non verranno prese in considerazione, rimanendo valido quanto previsto dal progetto di esecuzione posto in appalto.
II) FILE IN FORMATO XLS dell’offerta tecnica, (esempio nome file TEC_II_OFFTEC_BANCAPIPPO.XLS) prodotto secondo il modello allegato al presente disciplinare. All’interno del modello dovranno essere compilate unicamente le celle di colore verde.
N.B. La documentazione sopra detta, a pena di esclusione, non deve contenere alcuna informazione riconducibile all’offerta economica.
17. CONTENUTO DELLA BUSTA TELEMATICA C – OFFERTA ECONOMICA
Nella “Busta C - Offerta Economica Tecnica”, deve essere contenuta esclusivamente l’offerta economica sottoscritta digitalmente, pena la nullità, dal Legale Rappresentante dell’Operatore Economico concorrente.
I files dovranno essere strutturati nel modo seguente:
b) I nomi dei files riguardanti i documenti tecnici dovranno avere il seguente formato:
ECO_NUMERO ROMANO DI POSIZIONE INDICATO PIÙ SOTTO_RIFERIMENTO MNEMONICO_ ACRONIMO INDICANTE IL NOME DELL’OE;
esempio:
ECO_I_OFFECO_BANCAPIPPO
La Busta Telematica “C - Offerta economica” deve contenere, a pena di esclusione, i file relativi alla seguente documentazione:
I) DICHIARAZIONE, in bollo, (esempio nome file ECO_I_OFFECO_BANCAPIPPO) sottoscritta dal legale rappresentante o da un suo procuratore, redatta preferibilmente utilizzando l’Allegato E, contenente:
x. xxxxx d'interesse richiesto sulle anticipazioni di tesoreria, quale maggiorazione rispetto a Euribor 3 mesi base 365;
b. tasso d'interesse offerto per i depositi di conto corrente, quale maggiorazione rispetto a Euribor 3 mesi base 365;
c. importo richiesto quale commissione o rimborso spesa per l'emissione dei bonifici richiesti dall'Ente;
d. l’indicazione del prezzo globale corrispondente all'applicazione dei tre parametri sopra riportati per i quantitativi stimati, che il concorrente richiede per l’esecuzione del servizio, inferiore al prezzo complessivo dell’appalto, espresso in cifre ed in lettere ed il conseguente ribasso percentuale, anch’esso espresso in cifre ed in lettere, rispetto al suddetto prezzo globale dell’appalto; il prezzo offerto è comprensivo di ogni onere e spesa, al netto dell’ IVA;
Si precisa che l'importo offerto si deve determinare mediante somma algebrica degli interessi passivi (maggiorazione rispetto al tasso euribor (A) per 13 milioni per un anno più stesso tasso
(A) per 10 milioni per un anno, più l'importo richiesto per il rimborso spese esecuzione bonifici pari all'importo unitario richiesto (C) per 5000 (bonifici) per 2 (anni), meno gli interessi attivi sui depositi pari alla maggiorazione rispetto al tasso euribor (B) per 2 milioni per 2 anni. L’importo ribassato sarà pertanto pari all'importo a base d'asta pari a 1.380.000,00 meno l'importo offerto.
e. nell'offerta economica, a pena di esclusione, l'operatore deve indicare i propri costi della manodopera e gli oneri aziendali concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro;
f. l’impegno a considerare l’offerta irrevocabile ed impegnativa sino al 180° giorno successivo al termine ultimo previsto dal Bando per la presentazione delle offerte;
g. la rinuncia a chiedere la risoluzione del contratto per eccessiva onerosità sopravvenuta ai sensi dell’art. 1467 del codice civile ed alla revisione del corrispettivo.
h. l’impegno, limitatamente ai raggruppamenti temporanei e consorzi ordinari costituiti e non ancora costituiti, che in caso di aggiudicazione, i concorrenti conferiranno mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, indicato specificatamente e qualificato come capogruppo, il quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e delle mandanti e che si conformeranno alla disciplina prevista dalle norme per i raggruppamenti temporanei; tale impegno alla costituzione può essere omesso qualora sia stato presentato unitamente alla documentazione o assorbito e integrato nelle dichiarazioni presentate con la stessa documentazione di cui alla Busta A.
Si precisa e si prescrive:
• ai sensi dell’art. 95 comma 10 del Codice, a pena di esclusione, come già più sopra detto, nella dichiarazione di cui al punto 1a l’offerente deve indicare i costi della manodopera per la realizzazione delle opere in appalto e i propri costi aziendali concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro;
• la percentuale di ribasso sul prezzo posto a base di gara che concorrerà alla determinazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa è calcolata mediante la seguente operazione: r = ((Pg - Po) / Pg) * 100 dove “r” indica la percentuale di ribasso; “Pg” l’importo dell’appalto a base d’asta, “Po” il prezzo globale offerto;
• la dichiarazione di offerta economica deve essere sottoscritta dal legale rappresentante del concorrente o da suo procuratore e non può presentare correzioni che non siano da lui stesso confermate e sottoscritte; nel caso di concorrente costituito da raggruppamento temporaneo o da un consorzio non ancora costituiti ,nonché in caso di aggregazioni di imprese di rete, la dichiarazione, a pena di esclusione, deve essere sottoscritta da tutti i soggetti che costituiranno il predetto raggruppamento, aggregazione di imprese o consorzio;
• l’offerta è redatta in bollo vigente e deve essere sottoscritta dal legale rappresentante del concorrente o da altro soggetto avente i medesimi poteri, come risultante dalla documentazione presentata;
• è fatto divieto di presentare offerte in aumento rispetto all’importo posto a base di gara ai sensi di quanto previsto dall’art. 59, comma 4, lettera e) del Codice;
• è fatto divieto di presentazione di offerte condizionate o espresse in modo indeterminato o con semplice riferimento ad altra offerta propria od altrui;
• ai sensi dell’art. 32, comma 4 del Codice non sono ammissibili le offerte plurime secondo cui ciascun concorrente non può presentare più di un’offerta;
• Il prezzo offerto deve essere indicato obbligatoriamente in cifre ed in lettere sia nella parte intera che nella parte decimale; l’omissione di detta prescrizione comporterà l’esclusione dell’offerente dalla gara; gli importi del prospetto di cui al punto 2 precedente possono essere riportati solo in cifre;
• il ribasso percentuale dovrà essere espresso sia in cifre che in lettere, sia nella parte intera che nella parte decimale e dovrà essere espresso con un massimo di tre decimali; qualora i decimali fossero in numero maggiore si procederà ad arrotondare per eccesso o per difetto al terzo decimale;
• in caso di discordanza tra il prezzo indicato in cifre e quello indicato in lettere prevale il prezzo più conveniente per la stazione appaltante;
• in caso di discordanza tra il prezzo risultante dall’applicazione del ribasso offerto e quello indicato in cifre e in lettere prevale il prezzo più conveniente per la stazione appaltante; in tale caso verrà eventualmente modificato d’ufficio il ribasso offerto e/o gli importi del prospetto di cui al punto 2 precedente;
• eventuali abrasioni o correzioni nell’indicazione del prezzo offerto devono essere confermate con sottoscrizione a margine o in calce da parte del concorrente, pena l’esclusione dell’offerta stessa; limitatamente ai raggruppamenti temporanei e consorzi ordinari costituiti e non ancora costituiti l’offerta economica, a pena di esclusione, deve essere sottoscritta su ciascun foglio dai legali rappresentanti di tutti gli operatori economici che compongono il raggruppamento temporaneo o il consorzio ordinario.
II) FILE IN FORMATO XLS dell’offerta economica, (esempio nome file ECO_II_OFFECO_BANCAPIPPO.XLS), prodotto secondo il modello allegato al presente disciplinare. All’interno del modello dovranno essere compilate unicamente le celle di colore verde.
Attestazione di pagamento della imposta di bollo
L’OE dovrà allegare, all’interno della busta virtuale “C – Offerta Economica”, la prova dell’avvenuto pagamento della imposta di bollo, pari ad € 16,00 (sedici/00), relativa alla offerta economica: a tal fine l’OE potrà procedere ai sensi del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642, rubricato “Disciplina sull’imposta di bollo” e ss.mm.ii., anche mediante il pagamento tramite il modello “F23” dell’Agenzia delle Entrate (codice tributo: 456T; causale: “RP CIGgara OFFECO”; codice ufficio di cui al punto 6 del modello “F23”: codice dell’ufficio territorialmente competente in ragione del luogo dove sarà eseguito il pagamento.
La dimostrazione dell’avvenuto pagamento dell’imposta di bollo potrà essere fornita allegando il file della scansione della copia della ricevuta di versamento (esempio nome file ECO_BOLLO_BANCAPIPPO).
In caso di assenza di versamento, il Consorzio sarà tenuto agli obblighi di cui all’articolo 19 del suddetto
D.P.R. n. 642/1970.
18. PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE
18.0 Commissione Giudicatrice (CG)
Ai sensi delle Linee Guida n. 5 approvate dal Consiglio dell’Autorità Nazionale Anticorruzione con delibera n. 1190 del 16 novembre 2016 e s.m.i. si fa presente che:
• il numero dei membri della CG è pari a 3 (tre);
• i componenti saranno funzionari interni al Consorzio; il Presidente sarà il Responsabile Unico del Procedimento;
• la nomina dei commissari avverrà ai sensi dell’art. 216, comma 12 del Codice e dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte;
• la stazione appaltante pubblicherà, sul profilo di committente, nella sezione “amministrazione trasparente” la composizione della CG e i curricula dei componenti, ai sensi dell’art. 29, comma 1 del Codice;
• la CG è responsabile della valutazione delle offerte tecniche ed economiche e fornirà ausilio al RUP nella valutazione della congruità delle offerte;
• per ciò che attiene alla durata prevista per i lavori della CG, si prevede un numero di sedute pubbliche almeno pari a due; per lo più la CG lavorerà a distanza in modalità asincrona;
• il Consorzio metterà a disposizione i mezzi tecnici necessari per consentire ai commissari di lavorare a distanza, in modo da assicurare la riservatezza delle comunicazioni.
• come ulteriormente precisato più avanti, la CG:
o in una o più sedute riservate, o lavorando da remoto, valuta le offerte tecniche e procede alla assegnazione dei relativi punteggi applicando i criteri e le formule indicati più avanti;
o successivamente, in seduta pubblica, dà lettura dei punteggi attribuiti alle singole offerte tecniche, procede alla apertura delle buste contenenti le offerte economiche e, data lettura dei ribassi espressi in lettere e delle riduzioni di ciascuna di esse, proceda alla individuazione delle offerte che superano la soglia di anomalia di cui all’art. 97, comma 3 del Codice e indica al RUP, anche sulla base di specifiche valutazioni da effettuarsi in ulteriori sedute riservate, le offerte che, secondo quanto previsto dall’art. 97, comma 6 del Codice appaiono, sulla base di elementi specifici, potenzialmente anomale, ferma restando la facoltà del RUP di decidere al riguardo.
18.1. Verifica della documentazione facente parte della Busta telematica “A - Documentazione Amministrativa”
La prima seduta telematica avrà luogo nel giorno indicato nel bando di gara, alle ore 9.30 e sarà effettuata mediante la piattaforma GPA. Ove in detta seduta o nelle sedute successive debitamente comunicate attraverso la piattaforma GPA venga esaurita la procedura di verifica della Documentazione Amministrativa, in successione immediata si procederà a comunicare attraverso la piattaforma GPA il termine di scadenza di presentazione dell’Offerta Tecnica e la data di seduta telematica di verifica del corredo documentale relativo alla Busta Telematica “B – Offerta Tecnica”.
Le sedute telematiche verranno effettuate mediante la piattaforma GPA le cui date saranno comunicate mediante la suddetta piattaforma GPA.
La segretezza delle offerte è garantita dalle modalità telematiche di conservazione delle stesse attraverso la piattaforma GPA.
Il giorno fissato nel bando per la prima seduta telematica, sulla base della documentazione contenuta nella busta telematica “A - Documentazione Amministrativa”, la Commissione Aggiudicatrice (CA), ancorché monocratica e costituita dal solo RUP, procederà a verificare:
• il tempestivo invio di quanto indicato nel precedente art. 15.2;
• che non abbiano presentato offerte concorrenti che sono fra di loro in situazione di controllo o con commistione di centri decisionali e, in caso positivo, ad escluderli entrambi dalla gara;
• che i consorziati, per conto dei quali i consorzi di cui all’articolo 48, comma 7, del Codice, hanno indicato che concorrono, non abbiano presentato offerta in qualsiasi altra forma e, in caso positivo, ad escludere il consorziato dalla gara;
• che gli operatori economici raggruppati o consorziati, non abbiano presentato offerta in altra forma, singolarmente o in altri raggruppamenti o consorzi, oppure abbiano assunto la veste di imprese ausiliare per conto di altri concorrenti e, in caso positivo, ad escludere entrambi dalla gara;
• l’adeguatezza della documentazione presentata, in relazione ai requisiti necessari alla partecipazione e ad ogni altro adempimento richiesto dal bando di gara, ivi compresa la correttezza della garanzia provvisoria e delle diverse dichiarazioni.
La CA o il soggetto da essa delegato provvede, anche in tempi diversi da quello della seduta pubblica, alla immissione dei PASSOE nel sistema AVCPass, eventualmente assegnando i PASSOE provvisori; la CA provvede quindi a decretare eventuali regolarizzazioni tramite il soccorso istruttorio, a proclamare
l’elenco dei concorrenti ammessi e, separatamente, di quelli eventualmente sospesi o esclusi, esponendo per questi ultimi le relative motivazioni che saranno riportate nel verbale di gara e nella Relazione Unica sulla Procedura di Aggiudicazione dell’Appalto (RUPAA).
18.2. Verifica della documentazione facente parte della Busta telematica “B - Offerta Tecnica”
La CA, procede quindi in seduta telematica, la cui data è stata comunicata a tempo debito mediante la piattaforma telematica GPA, al controllo formale del corredo documentale prescritto al precedente punto 16 facente parte della busta virtuale “B - Offerta Tecnica”.
Qualora la CA riscontri la mancanza di parte della documentazione tecnica richiesta, procede all’attivazione della procedura di soccorso istruttorio e richiedendo la regolarizzazione entro il termine perentorio di quattro giorni a pena di esclusione dalla gara.
In successione immediata, la CA procede a fornire alla CG gli accessi alla piattaforma GPA per poter proseguire alle valutazioni delle offerte di cui alla busta virtuale “ B – Offerta Tecnica”.
La CG, in una o più sedute riservate, anche lavorando a distanza e in modalità asincrona, procede, sulla base della documentazione contenuta nelle buste virtuali della «Offerta tecnica», all’assegnazione dei punteggi con le modalità ed i criteri di cui al successivo punto 18.3.
In determinate fasi dell’esame la CG può farsi assistere da soggetti tecnici terzi (esperti nella materia oggetto dell’appalto o esperti in materia di procedure di gara ecc.) che sono ammessi con la sola formula
«a domanda risponde» senza possibilità di espressione di giudizi, commenti o altri apprezzamenti sull’oggetto della valutazione. Parimenti la CG si riserva di convocare in seduta riservata e per singola offerta, l’OE interessato per il quale si riscontrano elementi di poca chiarezza nei contenuti dell’Offerta Tecnica. Le suddette operazioni verranno opportunamente verbalizzate e riportate nella RUPAA.
I punteggi attribuiti a ciascuna offerta, nonché la conseguente graduatoria provvisoria, sono verbalizzati.
18.3 Procedura di valutazione delle Offerte Tecniche
Il criterio di attribuzione dei punteggi per i criteri di natura qualitativa è basato sul metodo di confronto a coppie tra le offerte presentate, effettuato da parte di ciascun commissario di gara.
La CG, procederà, in successive sedute riservate a determinare l’offerta economicamente più vantaggiosa impiegando il metodo aggregativo compensatore che consiste nel costruire una graduatoria dei concorrenti sulla base della seguente formula:
C(a) = Σn [Wi * V(a)i] (1)
In sede di esame delle offerte tecniche i simboli assumono il seguente significato:
• C(a) è l’indice di valutazione tecnica dell’offerta (a);
• Σ è la sommatoria;
• n è il numero degli elementi e sub-elementi tecnici da valutare (nel caso in specie, in numero di 3);
• Wi è il peso attribuito all’elemento, al sub-elemento (i);
• V(a)i sono i coefficienti, compresi tra 0 e 1 ed espressi in valori centesimali, attribuibili all’offerta (a) rispetto all’elemento, sub-elemento (i).
La suddetta formula verrà poi ulteriormente implementata all’atto dell’esame delle offerte economiche.
I coefficienti, variabili tra zero ed uno, relativi ai criteri di valutazione aventi natura tecnico - qualitativa, saranno determinati dalla CG, sulla base dell’esame della documentazione contenuta nella buste “B -
Offerta Tecnica”, in una o più sedute riservate, procedendo alla assegnazione dei relativi coefficienti per i criteri e sub-criteri di valutazione quantitativi e qualitativi secondo gli elementi più sotto riportati.
Elementi di natura Tecnico Qualitativa TQi - Punteggio massimo: punti 70 TQa) disponibilità ad attivare uno sportello: punti 10 (dieci);
non disponibilità ad attivare uno sportello: punti 0 (zero);
TQb) Struttura organizzativa: verrà valutata la qualità dell’organizzazione dedicata alla gestione del servizio di tesoreria in termini di risorse umane e attrezzature dedicate; punteggio massimo: punti 5;
TQc) disponibilità ad accettare l'invio dei mandati e reversali in modalità telematica: punti 10 (dieci); non disponibilità ad accettare l'invio dei mandati e reversali in modalità telematica: punti 0 (zero);
TQd) disponibilità di concessione dell'affidamento per anticipazioni di cassa: punti 20 (venti); non disponibilità di concessione dell'affidamento per anticipazioni di cassa: punti 0 (zero);
TQe) disponibilità ad aprire conti correnti separati: punti 10 (dieci); non disponibilità ad aprire conti correnti separati: punti 0 (zero);
TQf) valutazione della disponibilità a concedere un ulteriore affidamento per anticipazioni di cassa: punteggio massimo: punti 5 (cinque);
TQg) possesso di certificazione qualità: punti 5 (cinque);
mancanza del possesso di certificazione qualità: punti 0 (zero);
TQh) valutazione di ulteriori proposte qualificanti: punteggio massimo: punti 5 (cinque).
Sulla base di quanto sopra la (1) viene a concretizzarsi nel modo seguente:
C(a) = 10*V(a)a + 5*V(a)b + 10*V(a)c + 20*V(a)d + 10*V(a)e + 5*V(a)f + 5*V(a)g + 5*V(a)h (2)
La determinazione dei coefficienti V(a)i avverrà con la trasformazione in coefficienti variabili tra zero ed uno della somma dei valori attribuiti dai singoli commissari mediante il confronto a coppie.
In particolare si deve tenere presente:
Per tutti i TQi ad esclusione di TQb, TQf e TQh:
Trattandosi di valutazioni semplici i commissari si limiteranno a verificare la presenza o assenza del requisito, e la valutazione consisterà nell'assegnazione del massimo del punteggio in caso di risposta positiva e zero in caso di risposta negativa.
Per i soli TQb, TQf e TQh:
La determinazione dei coefficienti avverrà sulla base di considerazioni sulla qualità di quanto proposto.
I confronti a coppie verranno eseguiti, da ciascun commissario costruendo una matrice triangolare, per ogni TQi sulla base della seguente scala semantica (scala dei gradi di preferenza relativa):
1= parità;
2= preferenza minima;
3= preferenza piccola;
4= preferenza media;
5= preferenza grande;
6= preferenza massima.
Si effettua quindi, sempre per ogni TQi, la somma dei gradi di preferenza che ogni commissario ha attribuito alle proposte dei concorrenti mediante i confronti a coppie e si attribuisce poi il coefficiente uno alla somma di valore più elevato e alle altre somme un coefficiente proporzionalmente ridotto. Successivamente si provvedere a mediare per ogni TQi i coefficienti attribuiti da ogni commissario.
Se le offerte ammesse sono in numero inferiore a tre (3), a ciascun elemento di valutazione è attribuito un punteggio, variabile tra zero ed uno, assegnato discrezionalmente ed adeguatamente motivato da parte di ciascun commissario. Successivamente si provvederà a mediare per ogni TQi i coefficienti attribuiti da ogni commissario.
Si procede quindi a trasformare la media dei coefficienti attribuiti ad ogni offerta da parte di tutti i commissari in coefficienti definitivi, riportando ad uno la media più alta e proporzionando a tale media massima le medie provvisorie prima calcolate.
Si precisa, altresì, che, al fine di non alterare i rapporti stabiliti nel bando di gara tra i pesi dei criteri di valutazione di natura qualitativa e quelli di natura quantitativa (per i quali per ogni criterio alla offerta migliore è sempre attribuito un coefficiente pari ad uno), se nessun concorrente ottiene, per l’intera offerta tecnica, il punteggio pari al peso complessivo dell’offerta tecnica, è effettuata la cd. riparametrazione dei punteggi assegnando il peso totale dell’offerta tecnica all’offerta che ha ottenuto il massimo punteggio quale somma dei punteggi dei singoli elementi (sub-criteri), e alle altre offerte un punteggio proporzionale decrescente, in modo che la miglior somma dei punteggi sia riportata al valore della somma dei pesi attribuiti all’intera offerta tecnica.
Si precisa, inoltre, che nel caso in cui alcune delle soluzioni o integrazioni tecniche proposte da un concorrente siano valutate dalla CG peggiorative o comunque non migliorative e, pertanto, non accettabili, non si procederà alla esclusione del concorrente dalla gara ma se ne terrà debitamente conto nell’assegnazione dei coefficienti numerici. In caso di aggiudicazione, tale concorrente dovrà eseguire il servizio, per quanto riguarda le dette proposte ritenute inaccettabili, nel rispetto delle indicazioni e prescrizioni del Capitolato Speciale posto a base di gara. La CG, ai fini di quanto prima previsto, predisporrà una apposita relazione illustrativa in ordine alle proposte ritenute inaccettabili.
18.4. Apertura delle Buste “C - Offerta Economica”
I punteggi relativi al criterio di valutazione tecnico qualitativo saranno comunicati dalla CG, in seduta telematica, la cui ora e data è comunicata a mezzo della piattaforma telematica GPA con almeno tre giorni di anticipo sulla data fissata. La CG, nella suddetta comunicazione, procederà pure a richiedere l’invio dei file relativi all’Offerta Economica.
Nella medesima seduta telematica la CG procede all’apertura dei file della Busta “C - Offerta Economica”, dando comunicazione dei prezzi offerti mediante la piattaforma GPA.
La CG, nel giorno e nell’ora comunicati ai concorrenti ammessi:
• procede alla immissione nella piattaforma GPA della graduatoria provvisoria relativa alle Offerte Tecniche,
• verifica:
• la correttezza formale delle sottoscrizioni e, in caso di violazione delle disposizioni di gara, ne dispone l’esclusione;
• la correttezza formale dell’indicazione delle offerte percentuali, l’assenza di abrasioni o correzioni non confermate e, in caso di violazione delle disposizioni di gara, ne dispone l’esclusione.
Il Presidente della CG provvede:
• alla comunicazione mediante la piattaforma GPA della misura percentuale delle offerte economiche di ciascun concorrente;
• unitamente agli altri commissari, all’assegnazione dei coefficienti e dei punteggi alle singole offerte economiche con le modalità e i criteri di cui al successivo paragrafo 18.5;
• alla somma dei punteggi relativi alle offerte tecniche con i punteggi relativi alle offerte economiche, secondo la procedura di cui al successivo paragrafo 18.5;
• alla immissione nella piattaforma telematica GPA dei punteggi totali e alla formazione della graduatoria finale.
18.5 Valutazione delle Offerte Economiche e formazione della graduatoria finale
La valutazione delle Offerte Economiche viene effettuata sulla base dell’elemento economico seguente:
Elemento di natura quantitativa E - Punteggio massimo: punti 30
E - Ribasso d’asta offerto sull’importo a base di gara; punteggio massimo: punti 30.
Il punteggio per l’elemento di natura quantitativa V(a)e si ottiene mediante la formula:
V(a)ec (per ra <= rmedia) = X*ra/ rmedia
V(a)ec (per ra > rmedia) = X + (1,00 - X)*[( ra - rmedia) / (rmax - rmedia)]
dove
ra = valore percentuale del ribasso dell’offerta a-esima
rmedia = media aritmetica dei valori percentuali dei ribassi delle offerte dei concorrenti
X = coefficiente correttivo pari a 0,90
rmax = valore percentuale del ribasso massimo
Con la determinazione dei punteggi per l’elemento E si provvede quindi ad implementare la formula (2) sopra riportata nel modo seguente:
C(a) = 10*V(a)a + 5*V(a)b + 10*V(a)c + 20*V(a)d + 10*V(a)e + 5*V(a)f + 5*V(a)g + 5*V(a)h + 30* V(a)ec (3)
La CG provvede quindi ad effettuare il calcolo del punteggio complessivo assegnato ai concorrenti e redige, infine, la graduatoria dei concorrenti e la immette nella piattaforma telematica GPA, costituendo detta operazione la formale chiusura dei lavori della CG e formale consegna dei risultati al RUP nella sua qualità di Presidente della CA.
Nel caso che le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo, ma punteggi parziali per il prezzo e per tutti gli altri elementi di valutazione differenti, sarà dichiarato aggiudicatario il concorrente che ha ottenuto il miglior punteggio sull’Offerta Tecnica.
18.6 Procedura di valutazione della congruità delle offerte
La CA, ovvero il Responsabile del Procedimento provvede:
• alla verifica della presenza di offerte anormalmente basse mediante il calcolo della soglia di anomalia;
• ad individuare, mediante annotazione a verbale, le offerte anormalmente basse ai fini della verifica di congruità;
• a redigere una graduatoria provvisoria delle offerte ammesse, in ordine decrescente;
• a disporre, a seguire oppure in data e ora differite, in seduta riservata, la verifica di congruità delle offerte anormalmente basse, ai sensi dell’art. 97 del Codice con le modalità successivamente indicate.
Ai sensi dell’articolo 97, comma 3, del Codice, sono considerate anormalmente basse le offerte in relazione alle quali, all’esito della gara, risultino attribuiti contemporaneamente:
• il punteggio relativo al prezzo sia pari o superiore ai quattro quinti del punteggio (peso o ponderazione) massimo attribuibile allo stesso elemento prezzo;
• la somma dei punteggi relativi a tutti gli elementi diversi da quello di cui al precedente punto sia pari o superiore ai quattro quinti della somma dei punteggi massimi attribuibili a tutti i predetti elementi.
Ai sensi dell’articolo 97, comma 6, secondo periodo, del Codice, la Stazione appaltante può, in relazione ad una o più offerte che, in base ad elementi specifici, appaiano anormalmente basse, procedere alla verifica della loro congruità.
La verifica avviene:
a.1) iniziando dalla prima migliore offerta, e, qualora questa sia esclusa alla conclusione del procedimento, si procede nella stessa maniera progressivamente nei confronti delle successive migliori offerte, fino ad individuare la migliore offerta non giudicata anomala in quanto adeguatamente giustificata ed alla conseguente proclamazione dell’aggiudicazione provvisoria; in presenza di due o più offerte uguali la verifica avviene contemporaneamente e, qualora sia conclusa positivamente per entrambe, si procede all’aggiudicazione provvisoria mediante sorteggio tra le stesse;
a.2) richiedendo mediante la piattaforma GPA le necessarie giustificazioni, indicando, se del caso, le componenti dell’offerta ritenute anormalmente basse, nonché invitando il concorrente a dare tutte le giustificazioni che ritenga utili, nell’ambito dei criteri di seguito riportati.
Le giustificazioni devono essere informate ai seguenti criteri:
1) devono riguardare:
• l'economia dei processi indicati quali qualificanti nell’offerta tecnica;
• le soluzioni tecniche prescelte o le condizioni eccezionalmente favorevoli di cui dispone l'offerente per eseguire le proposte migliorative indicate nell’offerta tecnica;
• l'originalità dell’esecuzione delle proposte migliorative indicate dall'offerente;
• l'eventualità che l'offerente ottenga un aiuto di Stato a condizione che il concorrente dimostri che il predetto aiuto è stato concesso legittimamente, ai sensi dell’articolo 97, comma 7, del Codice;
• il costo del lavoro come determinato periodicamente in apposite tabelle dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sulla base dei valori economici previsti dalla contrattazione collettiva stipulata dai sindacati comparativamente più rappresentativi, delle norme in materia previdenziale e assistenziale, dei diversi settori e delle differenti aree territoriali; in mancanza di contratto collettivo applicabile, il costo del lavoro è determinato in relazione al contratto collettivo del settore più vicino a quello preso in considerazione;
2) possono riguardare ogni altra condizione che il concorrente ritenga rilevante allo scopo e pertinente;
3) devono esporre i trattamenti salariali minimi inderogabili stabiliti dalla legge o da fonti autorizzate dalla legge;
4) devono essere presentate in forma di relazione analitica e, qualora ritenuto utile dal concorrente, anche in forma di analisi dei prezzi unitari.
All'offerente è assegnato un termine perentorio di 15 giorni dal ricevimento della richiesta a mezzo della piattaforma telematica GPA per la presentazione delle giustificazioni.
La Stazione appaltante può prescindere dalle giustificazioni dell’offerente qualora l'offerente non presenti le giustificazioni entro il termine di 15 giorni.
La Stazione appaltante esclude l'offerta che, in base all'esame degli elementi forniti, risulta, nel suo complesso, inaffidabile.
19. CAUSE DI ESCLUSIONE
Sono escluse, senza che si proceda all’apertura del plico di invio, le offerte:
a.1) pervenute dopo i termini perentori previsto nel bando di gara e/o dal presente disciplinare, indipendentemente dall’entità del ritardo;
a.2) con documenti non firmati digitalmente o con firme digitali che a seguito di soccorso istruttorio abbiano una data successiva ai suddetti termini perentori
Sono escluse dopo l’apertura del plico d'invio, senza che si proceda all’apertura della busta interna, le offerte:
b.1) mancanti dei file prescritti e contenuti nella busta virtuale dell’Offerta Economica;
b.2) con una o più di una delle dichiarazioni richieste recanti indicazioni errate, insufficienti, non pertinenti, non veritiere o comunque non idonee all'accertamento dell'esistenza di fatti, circostanze o requisiti per i quali sono prodotte; oppure non sottoscritte dal soggetto competente;
b.4) il cui concorrente non dichiari il possesso di uno o più d’uno dei requisiti di partecipazione in misura sufficiente oppure non dichiari il possesso di una o più d’una delle qualificazioni rispetto a quanto prescritto;
b.5) il cui concorrente abbia presentato una cauzione provvisoria in misura insufficiente, oppure intestata ad altro soggetto, oppure con scadenza anticipata rispetto a quanto previsto dagli atti di gara, oppure carente di una delle clausole prescritte dagli atti di gara, oppure, in caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora costituiti formalmente, rilasciata senza l’indicazione di tutti gli operatori economici raggruppati o consorziati, ove dette clausole siano state sanate in regime di soccorso istruttorio in date successive ai termini perentori suddetti;
b.6) il cui concorrente non abbia presentato la dichiarazione di impegno, rilasciata da un istituto autorizzato, a rilasciare la garanzia fideiussoria (cauzione definitiva) in caso di aggiudicazione; salvo che tale dichiarazione sia assorbita nella scheda tecnica di cui allo schema tipo 1.1 approvato con
D.M. n. 123 del 2004;
b.7) il cui concorrente, da costituirsi in forma di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario, non abbia prodotto l’atto di impegno di cui all’articolo 48, comma 8, del Codice salvo che tale impegno risulti unito all’offerta;
b.8) il cui concorrente, costituito da un consorzio di cooperative, non abbia indicato i consorziati per i quale concorre; oppure che tale consorziato incorra in una della cause di esclusione di cui alla presente lettera b);
b.9) il cui concorrente, costituito da un consorzio stabile, non abbia indicato l’elenco delle consorziate e non abbia allegato l’atto costitutivo del Consorzio ovvero copia della delibera dell’Organo di amministrazione, oppure che tale consorziato incorra in una delle cause di esclusione di cui alla presente lettera b);
b.10) mancanti dell’attestazione/ricevuta di versamento all’ANAC (si ribadisce che a comprova dell’avvenuto pagamento, gli operatori economici dovranno allegare, a pena di esclusione, copia della ricevuta di pagamento on line trasmessa xxx xxxxx xxxxxxxxxxx dall’AVCP nell’ipotesi di pagamento mediante carta di credito oppure l’originale dello scontrino rilasciato nell’ipotesi di pagamento in uno dei punti vendita abilitati Lottomatica);
Sono escluse, dopo l’apertura della busta interna contenente l’Offerta Economica, le offerte:
c.1) mancanti della firma del soggetto competente, o in caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora formalizzati, dei soggetti raggruppati o consorziati;
c.2) che rechino l’indicazione di offerta pari al valore minimo posto a base di gara, oppure in misura meno vantaggiosa per la Stazione appaltante rispetto a quanto posto a base di gara;
c.3) che rechino, in relazione all’indicazione dell’offerta, sia in lettere che in cifre, segni di abrasioni, cancellature o altre manomissioni, che non siano espressamente confermate con sottoscrizione a margine o in calce da parte del concorrente;
c.4) che contengano condizioni, precondizioni o richieste a cui l’offerta risulti subordinata oppure integrazioni interpretative o alternative dei metodi e dei criteri di offerta previsti dagli atti della Stazione appaltante, nonché offerte incomplete e/o parziali;
c.5) che, in caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora costituiti non contengano l’impegno a costituirsi o che l’impegno non indichi l’operatore economico candidato capogruppo o contenga altre indicazioni incompatibili con la condizione di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario ai sensi dell’articolo 48, del Codice, salvo che tale impegno risulti già dichiarato nella documentazione presentata;
Sono comunque escluse, a prescindere dalle specifiche previsioni che precedono, le offerte:
d.1) di concorrenti che si trovino fra di loro in una delle situazioni di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile oppure che abbiano una reciproca commistione di soggetti con potere decisionale o di rappresentanza o titolari di prestazioni da effettuare, anche con riguardo ad un solo raggruppato o consorziato in caso di raggruppamento temporaneo o consorzio, ovvero con riguardo ad un’impresa ausiliaria;
d.2) di concorrenti che si trovino in una delle situazioni che costituiscono causa di esclusione che, ancorché dichiarate inesistenti, sia accertata con qualunque mezzo dalla Stazione appaltante;
d.3) in contrasto con clausole essenziali che regolano la gara, espressamente previste dal presente disciplinare di gara, ancorché non indicate nel presente elenco;
d.4) in contrasto con prescrizioni legislative e regolamentari inderogabili, con le norme di ordine pubblico o con i principi generali dell'ordinamento giuridico;
d.5) la cui offerta tecnica contenga elementi che:
sub. 1) siano in contrasto con le normative tecniche applicabili all’intervento oggetto della gara o a disposizioni legislative o regolamentari imperative o inderogabili;
sub. 2) siano in contrasto con le prescrizioni del Disciplinare Tecnico di Esecuzione del Servizio di Tesoreria o ne eccedano i limiti inderogabili;
sub. 3) rendano palese, direttamente o indirettamente, l’offerta economica.
20. DISPOSIZIONI - DOCUMENTAZIONE E INFORMAZIONI
20.1 Verbalizzazione delle operazioni di gara
Tutte le operazioni sono condensate, ai sensi dell’articolo 99 del Codice, nella Relazione Unica sulla Procedura di Aggiudicazione dell’Appalto, ivi comprese le motivazioni relative alle esclusioni.
I soggetti che assistono alla procedura telematica delle offerte nella data indicata dal bando di gara, purché muniti di delega o procura, oppure dotati di rappresentanza legale o direttori tecnici dei concorrenti, come risultanti dalla documentazione presentata in sede di gara o appositamente esibita, possono chiedere di fare verbalizzare le proprie osservazioni attraverso la piattaforma telematica GPA. Il soggetto che presiede il seggio di gara annota tali osservazioni, eventualmente allegando al verbale note scritte del concorrente, qualora le giudichi pertinenti al procedimento di gara.
Il soggetto che presiede il seggio di gara cura altresì l’annotazione a verbale del procedimento di verifica delle offerte, oppure allega eventuali verbali separati relativi al medesimo procedimento, qualora svolto in tempi diversi o con la partecipazione di soggetti tecnici diversi dai componenti il seggio di gara.
20.2 Aggiudicazione
L’aggiudicazione è subordinata:
a.1) all’accertamento dell’assenza di condizioni ostative relativamente alla disciplina vigente in materia di
contrasto alla criminalità organizzata (antimafia) di cui al D.Lgs. n. 159 del 06/09/2011;
a.2) all’accertamento della regolarità contributiva, relativamente al personale dipendente mediante acquisizione del documento unico di regolarità contributiva (DURC);
a.3) all’approvazione della proposta di aggiudicazione da parte del competente organo della Stazione appaltante;
L’aggiudicazione diviene definitiva, ai sensi dell’articolo 33 comma 1 del Codice, con il provvedimento di cui al precedente punto a.3), ovvero quando siano trascorsi trenta giorni dalla proposta di aggiudicazione senza che siano stati assunti provvedimenti negativi o sospensivi.
Ai sensi dell’articolo 32, commi 6 e 7, del Codice, l'aggiudicazione definitiva non equivale ad accettazione dell'offerta e diventa efficace dopo la verifica del possesso dei prescritti requisiti.
Ai sensi degli articoli 71 e 76 del D.P.R. n. 445 del 2000 la Stazione appaltante può:
• procedere in ogni momento alla verifica del possesso dei requisiti di ordine generale richiedendo ad uno o più concorrenti di comprovare in tutto o in parte uno o più d’uno dei predetti requisiti, salvo il caso in cui possano essere verificati d’ufficio ai sensi dell’articolo 43 del D.P.R. n. 445 del 2000, escludendo l’operatore economico per il quale i requisiti dichiarati non siano comprovati;
• può revocare l’aggiudicazione, qualora accerti, in ogni momento e con qualunque mezzo di prova, l’assenza di uno o più d’uno dei requisiti richiesti in sede di gara, oppure una violazione in materia di dichiarazioni, anche a prescindere dalle verifiche già effettuate.
20.3. Adempimenti successivi alla conclusione della gara e obblighi dell’aggiudicatario
L’aggiudicatario è obbligato, entro il termine prescritto dalla Stazione appaltante con apposita richiesta, e, in assenza di questa, entro 30 giorni dalla conoscenza dell’avvenuta aggiudicazione provvisoria, a:
a.1) fornire tempestivamente alla stazione appaltante la documentazione necessaria alla stipula del contratto – compresa l’offerta tecnica debitamente firmata da tecnico abilitato e le informazioni necessarie allo stesso scopo, nonché a depositare le spese di contratto, di registro, di segreteria e ogni altra spesa connessa;
a.2) costituire la garanzia fideiussoria a titolo di cauzione definitiva di cui all'articolo 103 del Codice;
a.3) indicare i contratti collettivi applicati ai lavoratori dipendenti e dichiarare il rispetto degli obblighi assicurativi e previdenziali previsti dalle leggi e dai contratti in vigore, ai sensi del decreto legislativo 81/2008;
a.4) se l’operatore economico aggiudicatario è costituito in forma societaria diversa dalla società di persone (S.p.A., S.A.p.A., S.r.l., S.coop.p.A., S.coop.r.l., Società consortile per azioni o a responsabilità limitata) deve presentare una dichiarazione circa la propria composizione societaria, l'esistenza di diritti reali di godimento o di garanzia sulle azioni «con diritto di voto» sulla base delle risultanze del libro dei soci, delle comunicazioni ricevute e di qualsiasi altro dato a propria disposizione, nonché l'indicazione dei soggetti muniti di procura irrevocabile che abbiano esercitato il voto nelle assemblee societarie nell'ultimo anno o che ne abbiano comunque diritto, ai sensi dell’articolo 1 del D.P.C.M. 11 maggio 1991, n. 187, attuativo dell’articolo 17, terzo comma, della legge n. 55 del 1990; in caso di consorzio la dichiarazione deve riguardare anche le società consorziate indicate per l’esecuzione della lavori.
Qualora l’aggiudicatario non stipuli il contratto nei termini prescritti, ovvero non assolva gli adempimenti di cui ai precedenti punti in tempo utile per la sottoscrizione del contratto, l’aggiudicazione, ancorché definitiva, può essere revocata dalla Stazione appaltante, la quale provvederà ad incamerare la cauzione provvisoria, fatto salvo il risarcimento di ulteriori danni quali i maggiori oneri da sostenere per una nuova aggiudicazione.
20.4. Disposizioni sulla documentazione, sulle dichiarazioni e sulle comunicazioni e trattamento dei dati personali
Tutte le dichiarazioni richieste:
a.1) sono rilasciate ai sensi dell’articolo 47 del D.P.R. n. 445 del 2000, in carta semplice, con la sottoscrizione del dichiarante (rappresentante legale del concorrente o altro soggetto dotato del potere di impegnare contrattualmente il concorrente stesso);
a.2) devono essere corredate dalla copia fotostatica di un documento di riconoscimento del dichiarante, in corso di validità;
a.3) devono essere corredate dall’indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) del concorrente, dove la Stazione appaltante può inviare richieste e comunicazioni;
a.4) devono essere sottoscritte dai concorrenti, in qualsiasi forma di partecipazione, singoli, raggruppati, consorziati, ancorché appartenenti alle eventuali imprese ausiliare, ognuno per quanto di propria competenza.
Ai sensi dell’articolo 47, comma 2, del D.P.R. n. 445 del 2000, le dichiarazioni rese nell’interesse proprio del dichiarante possono riguardare anche stati, qualità personali e fatti relativi ad altri soggetti di cui egli abbia diretta conoscenza.
Tutti i termini previsti dal bando di gara e dagli alti atti di gara, ove non diversamente specificato, sono calcolati e determinati in conformità Regolamento CEE n.1182/71 del Consiglio del 3 giugno 1971.
Tutte le controversie derivanti dal contratto, previo esperimento dei tentativi di transazione e di accordo bonario ai sensi rispettivamente degli articoli 205 e 206 del Codice, qualora non risolte, saranno deferite alla competenza dell’Autorità Giudiziaria del Foro di Oristano con esclusione della giurisdizione arbitrale.
La Stazione appaltante si avvale della facoltà di cui all’articolo 110, commi 1 e 2, del Codice per cui in caso di fallimento dell'appaltatore o di risoluzione del contratto per grave inadempimento del medesimo, saranno interpellati progressivamente gli operatori economici che hanno partecipato all'originaria procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, se ancora in possesso dei necessari requisiti, al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento del completamento dei lavori; l'interpello avverrà in ordine decrescente a partire dall’operatore economico che ha formulato la prima migliore offerta originariamente ammessa, escluso l'originario aggiudicatario; l’affidamento all’operatore economico supplente avviene alle medesime condizioni (economiche e tecniche) già proposte dall’originario aggiudicatario in sede di offerta.
Ai sensi dell’articolo 13 del Decreto Legislativo n. 196 del 2003, in relazione ai dati personali il cui conferimento è richiesto ai fini della gara, si informa che:
d.1) titolare del trattamento, nonché responsabile, è il Direttore Generale del Consorzio di Bonifica dell’Oristanese;
d.2) il trattamento dei dati avviene ai soli fini dello svolgimento della gara e per i procedimenti amministrativi e giurisdizionali conseguenti, nel rispetto del segreto aziendale e industriale;
d.3) il trattamento è realizzato per mezzo delle operazioni o complesso di operazioni di cui all’articolo 4, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 196 de 2003, con o senza l’ausilio di strumenti elettronici o comunque automatizzati, mediante procedure idonee a garantirne la riservatezza, e sono effettuate dagli incaricati al trattamento di dati personali a ciò autorizzati dal titolare del trattamento;
d.4) i dati personali conferiti, anche giudiziari, il cui trattamento è autorizzato ai sensi del Provvedimento del Garante n. 7/2004, sono trattati in misura non eccedente e pertinente ai soli fini dell’attività sopra indicata e l’eventuale rifiuto da parte dell’interessato di conferirli comporta l’impossibilità di partecipazione alla gara stessa;
d.5) i dati possono venire a conoscenza degli incaricati autorizzati dal titolare e dei componenti del seggio di gara, possono essere comunicati ai soggetti cui la comunicazione sia obbligatoria per legge o regolamento o a soggetti cui la comunicazione sia necessaria in caso di contenzioso;
d.6) i dati non vengono diffusi, salvo quelli dei quali la pubblicazione sia obbligatoria per legge;
d.7) l’interessato che abbia conferito dati personali può esercitare i diritti di cui all’articolo 13 del predetto decreto legislativo n. 196 del 2003.
La stazione appaltante si riserva di differire, spostare o revocare il presente procedimento di gara, senza alcun diritto dei concorrenti a rimborso spese o quant’altro.
20.5 Informazioni sulla Piattaforma Telematica GPA, sulle modalità di registrazione, di abilitazione e di invio delle offerte
La Piattaforma Telematica utilizzata per la presente procedura è stata realizzata nel rispetto di quanto disposto dall’art. 58 del Codice dei Contratti, nonché in conformità del D.Lgs.7 marzo 2005, n. 82 e ss.mm.ii. (di seguito, il “Codice dell’Amministrazione Digitale” o “CAD”), del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e ss.mm.ii. (di seguito, il “Codice Privacy”) e, comunque, nel rispetto dei principi di economicità, di efficacia, di tempestività, di correttezza, di libera concorrenza, di parità di trattamento, di non discriminazione, di trasparenza e di proporzionalità.
Le soluzioni tecniche e le procedure di funzionamento della Piattaforma Telematica assicurano, pertanto, il rispetto dei principi sopra richiamati, nonché le disposizioni relative alla disciplina comunitaria sulle firme elettroniche (Regolamento (UE) n. 910/2014 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 luglio 2014, in materia di identificazione elettronica e servizi fiduciari per le transazioni elettroniche nel mercato interno, che abroga la direttiva 1999/93/CE “Relativa ad un quadro comunitario per le firme elettroniche”), così come recepite dalla legislazione nazionale e dai relativi regolamenti attuativi.
La Piattaforma Telematica assicura la segretezza delle offerte, impedisce di operare variazioni o integrazione sui documenti d’offerta inviati, garantisce l’attestazione ed il tracciamento di ogni operazione compiuta su di essa e l’inalterabilità delle registrazioni di sistema (c.d. log di sistema), quali rappresentazioni informatiche degli atti e delle operazioni compiute, valide e rilevanti ai sensi di legge.
Ogni operazione effettuata attraverso la Piattaforma Telematica:
a) è memorizzata nelle registrazioni del relativo sistema informatico, quale strumento con funzioni di attestazione e tracciabilità di ogni attività e/o azione compiuta;
b) si intende compiuta nell’ora e nel giorno risultante dalle registrazioni nel relativo sistema informatico.
Il tempo della Piattaforma Telematica è il tempo ufficiale nel quale vengono compiute le azioni attraverso la Piattaforma Telematica medesima e lo stesso è costantemente indicato a margine di ogni schermata della Piattaforma Telematica.
Il tempo della Piattaforma Telematica è sincronizzato sull'ora italiana riferita alla scala di tempo UTC (IEN), di cui al D.M. 30 novembre 1993, n. 591.
Le registrazioni di sistema (cd. log di sistema) inerenti ai collegamenti effettuati alla Piattaforma Telematica e alle correlate operazioni eseguite nell’ambito della partecipazione alla presente procedura sono conservate nel relativo sistema informatico e fanno piena prova nei confronti degli utenti della Piattaforma Telematica. Tali log di sistema hanno carattere riservato e non saranno divulgati a terzi, salvo ordine del Giudice e delle Autorità competenti ai controlli o in caso di legittima richiesta di accesso agli atti ai sensi dell’articolo 53 del Codice dei Contratti.
Le registrazioni sono effettuate ed archiviate, anche digitalmente, in conformità di quanto previsto dall'articolo 43 del CAD e, in generale, dalla normativa vigente in materia di conservazione ed archiviazione dei documenti informatici.
Gli operatori economici, con la partecipazione alla procedura, accettano e riconoscono che tali registrazioni costituiscono piena prova dei fatti e delle circostanze da queste rappresentate con riferimento alle operazioni effettuate.
La partecipazione alla presente procedura di scelta del contraente svolta in modalità telematica è aperta, previa identificazione, a tutti gli operatori interessati in possesso della dotazione informatica indicata nel documento presente sul Portale GPA, relativo ai Requisiti minimi HW e SW”.
E’ altresì obbligatorio il possesso – da parte del legale rappresentante del soggetto che intenda partecipare – di un certificato di firma digitale, in corso di validità, rilasciato da un organismo incluso nell’elenco pubblico dei certificatori tenuto dall’Agenzia per l’Italia Digitale (già DigitPA), generato mediante un dispositivo per la creazione di una firma sicura, ai sensi di quanto previsto dall’art. 38, co. 2, del D.P.R. 28 dicembre 2000,
n. 445 e ss.mm.ii. e del CAD.
Sono ammessi certificati di firma digitale rilasciati da certificatori operanti in base ad una licenza od autorizzazione rilasciata da uno Stato membro dell’Unione Europea ed in possesso dei requisiti previsti dalla Direttiva 1993/93/CE.
Per ciascun documento sottoscritto digitalmente il certificato di firma digitale deve essere valido, a pena di esclusione, alla data di caricamento del documento stesso nella Piattaforma Telematica.
Si precisa che per la generazione e la verifica della firma digitale si deve utilizzare il metodo di sottoscrizione con l’algoritmo corrispondente alla funzione SHA – 256, così come previsto dalla Deliberazione del Centro Nazionale per l’Informatica nella Pubblica Amministrazione n. 45 del 21 maggio
2009 e dal D.P.C.M. del 22 febbraio 2013.
Si precisa, altresì, che tutti i documenti cartacei (analogici) da caricare nella Piattaforma Telematica, per poter essere firmati digitalmente, dovranno essere preventivamente scansionati.
Qualora i concorrenti avessero la necessità di caricare più file all’interno di una cartella compressa (es. “.zip”) è obbligatorio firmare digitalmente ciascun file contenuto nella medesima cartella.
Si raccomanda di caricare sulla Piattaforma Telematica file singoli di dimensione inferiore a 100 MB (Megabyte). Il limite massimo complessivo dei file caricabili per ciascuna offerta e contenuti nel prestne disciplinare non può superare 1 GB (Gigabyte).
Si raccomanda, altresì, al fine evitare di appesantire le attività di caricamento, di scegliere formati grafici compressi e con risoluzioni non eccessivamente elevate.
Si fa presente che per i file di dimensione superiore a 10 MB è necessario verificare la corretta apposizione della firma digitale, atteso che in questo caso il Portale non esegue la verifica automatica.
Per l’assistenza tecnica in fase di registrazione alla piattaforma GPA, di abilitazione alla procedura e di invio delle offerte è necessario rivolgersi: :
• tramite PEC all’indirizzo xxx@xxx.xx ove si ritenga essenziale ricevere una risposta scritta;
• telefonicamente al numero 0245074451, dal lunedì al venerdì dalle ore 9.30 alle ore 13.00 e dalle ore
14.00 alle ore 17.30 ove si richiedano informazioni comuni circa il mero utilizzo della piattaforma telematica.
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
x.xx Xxxx. Xxxxxxxx Xxxxx