Contract
Il Consenso Informato alla trasfusione di sangue ed emocomponenti ed alla sommi- nistrazione di emoderivati in neonatologia
Xxxxxxx Xxxxx0
Nonostante il perfezionamento dei protocolli assistenziali, la richiesta trasfusionale in età neonatale, ed in particolare nel pretermine VLBW, rimane ancora elevata.
Il neonatologo ha il compito di garantire, insieme al medico immunotrasfusionista, la sicurezza delle procedure nel rispetto della normativa e delle peculiari esigenze del neonato, tenendo ben presente che la tra- sfusione di sangue è un atto medico per il quale vi è l’obbligo della preventiva richiesta del consenso infor- mato ai genitori o al tutore del neonato
Disposizioni sul Consenso Informato relativo alla emotrasfusioni sono contenute nell’art. 4 del D.M. 1/9/1995 del Ministero della Sanità emanato per disciplinare la costituzione ed i compiti dei comitati per il buon uso del sangue: ”.. ai pazienti …deve essere richiesto il consenso informato alla trasfusione di sangue ed emocomponenti ed alla somministrazione di emoderivati. Il consenso è espresso mediante sottoscrizione di apposita dichiarazione conforme al testo allegato al presente decreto, da unire alla cartella clinica”
Se il paziente è un minore, il consenso deve essere rilasciato da entrambi i genitori o dall'eventuale tu- tore. In caso di disaccordo tra i genitori, il consenso va richiesto al giudice tutelare. Quando vi sia un peri- colo imminente di vita, il medico può procedere a trasfusione di sangue anche senza consenso del paziente. Devono essere indicate nella cartella clinica, in modo particolareggiato, le condizioni che determinano tale stato di necessità. Nei casi che comportano trattamenti trasfusionali ripetuti, il consenso si presume formu- lato per tutta la durata della terapia, salvo esplicita revoca da parte del paziente”.
L’obbligo è ribadito dall’art. 11 del DM 3 marzo 2005 “Il ricevente la trasfusione di sangue o di emo- componenti e/o la somministrazione di emoderivati, preventivamente informato che tali procedure possono non essere comunque esenti da rischio, è tenuto ad esprimere per iscritto il proprio consenso o dissenso”
Il Consenso Informato
Il consenso all’atto medico trova fondamento giuridico in alcune disposizioni normative vigenti ed in primo luogo nei principi della Costituzione della Repubblica Italiana,
• art.13 “La libertà personale è inviolabile. Non è ammessa forma alcuna di detenzione, di ispezione o perquisizione personale, né qualsiasi altra restrizione della libertà personale se non per atto motivato dall’autorità giudiziaria e nei soli casi e modi previsti dalla legge”
• art. 32 “nessuno può essere obbligato a un determinato trattamento sanitario se non per disposizione di legge”
Ottenere il consenso ad un intervento terapeutico, quale la emotrasfusione, non consiste nel far sempli- cemente sottoscrivere al paziente (ai genitori o al tutore nel caso di un minore) un modulo di carta prestam- pato: perché il consenso sia giuridicamente valido occorre che sia stato rilasciato a fronte di una adeguata in- formazione ma significa che il medico deve fornire chiare informazioni sulle condizioni cliniche del pazien- te, sulle indicazioni e sulle caratteristiche dell’atto medico che si vorrebbe compiere, sui rischi ad esso con- nessi o che potrebbero derivare dalla sua mancata attuazione, usando un linguaggio adeguato al livello cultu- rale ed allo stato psicologico dell’interlocutore, “tenendo conto delle sue capacità di comprensione, al fine di promuoverne la massima partecipazione alle scelte decisionali e l’adesione alle proposte diagnostico- terapeutiche” (art. 33 - Codice di Deontologia Medica 2006).
Vi è, pertanto, precedente al consenso e come fattore di validità giuridica dello stesso, il dovere di infor- mativa del medico (con l’eventuale collaborazione del personale infermieristico) nei riguardi del paziente, a proposito del trattamento terapeutico specifico oggetto della richiesta del consenso. Si tenga ben presente pe- raltro che il consenso ha la sola funzione di rendere lecito l’atto sanitario, ma non solleva in alcun modo il personale sanitario da eventuali responsabilità penali e civili da comportamento colposo
Al termine dell’incontro, il paziente (i genitori o il tutore del minore) dovrà esprimere per iscritto sul modulo la propria volontà di acconsentire o non acconsentire che venga effettuato il trattamento trasfusionale
Il Consenso Informato nel caso di un minore
L’ art. 4 del D.M. 1/9/1995 stabilisce che “se il paziente è un minore il consenso deve essere rilasciato da entrambi i genitori”.
1 Xxxxxxx Xxxxx, Presidente Simeup Campania, xxx Xxxxx 00, 00000 Xxxxxx, xxxxxxxxxxxx@xxxxxxxx.xx
Tale disposizione è in accordo con i moderni orientamenti della giurisprudenza e della bioetica. Nella Convenzione sui diritti dell'uomo e la biomedicina (Oviedo, 4 aprile 1997), adottata nell’ordinamento italia- no con la L. 145, 28 marzo 2001, si dichiara, all’art. 6 "2. Quando secondo la legge un minore non ha la ca- pacità di dare il suo consenso a un intervento, questo non può essere effettuato senza l’autorizzazione del suo rappresentante, dell’autorità o di una persona o un tutore designato dalla legge".
Nella pratica, il neonatologo si può trovare ad affrontare situazioni diverse:
1. entrambi i genitori concordemente acconsentono al trattamento prospettato perchè ritenuto il più idoneo per la salute del minore: il medico uniformerà il proprio operato alla volontà espressa dagli esercenti la potestà;
2. vi è impossibilità di far esprimere o di recepire la volontà di uno dei due genitori perché è assente, inca- pace o impedito da altra grave difficoltà: l'esercizio della potestà viene affidato in via esclusiva all'altro genitore (art. 317 c.c.)
3. i genitori sono separati, di fatto o di diritto, ovvero divorziati: la potestà genitoriale è esercitata da en- trambi i genitori. Le decisioni di maggiore interesse per i figli relative …alla salute sono assunte di co- mune accordo, ed in caso di disaccordo la decisione è rimessa al giudice (legge 8 febbraio 2006, n. 54)
4. mancano entrambi i genitori: il minorenne è affidato al tutore, nominato dal giudice tutelare, che sarà investito del diritto all'esercizio della potestà ed al quale, come tale, competerà la prestazione del con- senso al trattamento sanitario sul minore (art. 357 c.c.);
Dissenso alla trasfusione
Sul dissenso alla trasfusione, previsto dalla vigente normativa, vi è diversità di orientamento in giuri- sprudenza a seconda che si consideri preminente la tutela della vita, nel cui nome è lecito superare anche il dissenso del paziente alla trasfusione, o la tutela della capacità di autodeterminazione del paziente maggio- renne, per cui non sussiste un obbligo di cura da parte del medico di fronte ad un dissenso libero e consape- vole del paziente.
Il problema è stato affrontato in relazione ai pazienti Testimoni di Geova2 e risolto, prevalentemente, con l’affermazione che anche il sanitario è tenuto a rispettare la volontà consapevole del paziente maggiorenne che, in questo caso per motivi religiosi, rifiuta la trasfusione.
Diversa è invece la situazione qualora il paziente interessato alla trasfusione sia un minorenne, il cui di- ritto alla salute deve essere tutelato, eventualmente anche contro la volontà dei xxxxxxxx0.
1. sussiste dissenso tra i genitori sulla opportunità di far trasfondere il figlio: come previsto dall’ art.. 4 del
D.M. 1/9/1995 del Ministero della Sanità, il consenso deve essere richiesto al giudice tutelare
2. entrambi i genitori o il tutore rifiutano di sottoporre il minore al trattamento sanitario proposto: se il ne- onato versa in condizioni di urgenza relativa, tale da non configurare uno stato di necessità, ai sensi del- l'art. 333 del codice civile è fatto obbligo al medico di ricorrere all'Autorità Giudiziaria (Tribunale per i Minorenni ovvero al giudice tutelare), rendendola edotta del dissenso dei genitori all'intervento nonché delle ragioni che lo rendono necessario, così da ottenere l'autorizzazione a praticare le cure necessarie.
Stato di necessità
L’ art. 4 del D.M. 1/9/1995 stabilisce che “quando vi sia un pericolo imminente di vita, il medico può procedere a trasfusione di sangue anche senza consenso del paziente”
Pertanto, qualora il minore si presenti in gravissime condizioni di salute tali da far configurare un vero e proprio "stato di necessità" (ai sensi dell'art. 54 C.P.4), con pericolo reale di vita attuale (non, quindi, un sem- plice criterio prognostico, potenziale, ma una constatazione obiettiva, dimostrabile o ragionevolmente pre- sunta) e non altrimenti evitabile, ed i ristretti tempi di intervento disponibili non consentono di informare preventivamente l'Autorità Giudiziaria per ottenerne l'autorizzazione, l’intervento terapeutico del medico di- viene obbligato, pure in assenza del consenso.
2 I Testimoni di Geova sono noti per il rifiuto delle trasfusioni di sangue anche quando è a rischio la loro vita. Tuttavia, nel corso degli anni, i vertici geovisti si sono progressivamente astenuti dal sanzionare i Testimoni che accettavano alcune frazioni plasmatiche (come l’albumina, i fattori della coagulazione, le gammaglobuline, etc.). Con l’edizione del 15 giugno 2000 di La Torre di Guardia, il geovismo ha confermato "che i testimoni di Xxxxx rifiutano trasfusioni sia di sangue intero che dei suoi componenti principali" (cioè eritrociti, leucociti, piastrine e plasma),
ma ha annunciato che non saranno più sanzionati i Testimoni che accetteranno "frazioni di uno qualsiasi dei componenti principali" Persiste il divieto di accettare le autotrasfusioni
3 Xxxxx S: Informazione e Consenso nel Rapporto Medico-Paziente. Profili Deontologici e Giuridici. Masson Editore, Milano, 1996.
4 Art. 54 C.P. “Non e' punibile chi ha commesso il fatto per esservi stato costretto dalla necessità di salvare sè od altri dal pericolo attuale di un danno grave alla persona, pericolo da lui non volontariamente causato, ne' altrimenti evitabile, sempre che il fatto sia proporzionato al pericolo”.
La trasfusione di sangue potrà quindi essere effettuata, nel rigoroso rispetto di quanto prescritto del 3° comma dell’ art. 4 del DM 1/9/1995, illustrando cioè in modo particolareggiato sulla cartella clinica le con- dizioni che hanno determinato lo “stato di necessità”.
Il DM sembra quindi autorizzare il medico a procedere alla trasfusione necessaria per salvare un paziente in imminente pericolo di vita, non solo in mancanza di un consenso, ma anche in presenza di un dissenso chiaramente manifestato.
Tale posizione è avvalorata da una recente sentenza della Corte di Cassazione (23/02/ 2007, n. 4211) che ha negato il risarcimento dei danni richiesto da un testimone di Xxxxx al medico che lo aveva sottoposto ad una trasfusione di sangue nonostante il suo parere contrario. La Suprema Corte ha affermato la legittimità del comportamento dei sanitari che hanno operato la trasfusione “nel ragionevole convincimento che il primitivo rifiuto del paziente non fosse più valido ed operante”, sottolineando come il problema da risolvere non fosse “il valore assoluto di un dissenso pronunciato in virtù di un determinato credo ideologico e religioso”, ma “la correttezza della motivazione con cui il giudice trentino” – la Corte di Appello di Trento, che aveva negato il risarcimento – “ha ritenuto che il dissenso originario, con una valutazione altamente probabilistica, non do- vesse più considerarsi operante in un momento successivo, davanti ad un quadro clinico fortemente mutato e con imminente pericolo di vita e senza la possibilità di un ulteriore interpello del paziente ormai anestetizza- to”.
In base all’art. 37 del Codice Deontologico il medico, “in caso di opposizione da parte del rappresentante legale al trattamento necessario e indifferibile a favore di minori o di incapaci, … è tenuto a informare l'auto- xxxx giudiziaria; se vi è pericolo per la vita o grave rischio per la salute del minore e dell’incapace, il medico deve comunque procedere senza ritardo e secondo necessità alle cure indispensabili”.
Modello per il Consenso Informato alla Trasfusione
Io sottoscritto/a ........................... nato a ................................. il ......../......../........ padre-madre di , nato/a a
...................il........... sono stato informato dal dott che per le sue condizioni cliniche, mio figlio/a
potrebbe dover ricevere trasfusioni di sangue omologo e/o emocomponenti (*), che tale pratica terapeutica non è completamente e- sente da rischi (inclusa la trasmissione di virus dell'immunodeficienza, dell'epatite, ecc.).
Ho ben compreso quanto mi è stato spiegato dal dott sia in ordine alle condizioni cliniche di mio fi-
glio/a, sia ai rischi connessi alla trasfusione come a quelli a cui andrebbe incontro mio figlio/a se non venisse sottoposto/a ad una tra- sfusione che si rendesse necessaria.
Quindi acconsento/non acconsento (*) che mio figlio/a sia sottoposto ad eventuali trattamenti trasfusionali con
sangue omologo e/o emoderivati per tutta la durata del suo ricovero presso questa struttura. (*) Cancellare quanto non interessa.
In fede
Xxxxx, data e controfirma del medico che ha sostenuto il colloquio
Modello per il Consenso Informato alla Trasfusione
in caso di assenza di un genitore
Io sottoscritto/a,……………………………. nato a ................................. il ......../......../........ padre-madre di
..................................., nato/a a ...................il........... sono stato/a informato dal dott che, per le sue condizioni
cliniche, mio figlio/a potrebbe dover ricevere trasfusioni di sangue omologo e/o emocomponenti (*) e che tale pratica terapeutica non è completamente esente da rischi (inclusa la trasmissione di virus dell’immunodeficienza, dell’epatite e altri).
Ho ben compreso quanto mi è stato spiegato dal dott sia in ordine alle condizioni cliniche di mio figlio/a, sia
ai rischi connessi alla trasfusione come a quelli a cui andrebbe incontro mio figlio/a se non venisse sottoposto/a ad una trasfusione che si rendesse necessaria.
Quindi acconsento/non acconsento (*) che mio figlio/a sia sottoposto ad eventuali trattamenti trasfusionali
con sangue omologo e/o emoderivati per tutta la durata del suo ricovero presso questa struttura.
Inoltre, informato dal dott che la legislazione attualmente in vigore (D.M. 1/9/95, art. 4, comma 2° del Mini-
stero della Sanità) prevede che il consenso informato sia rilasciato da entrambi i genitori, nell’impossibilità momentanea che ciò av- venga, io sottoscritto/a dichiaro sotto la mia responsabilità che la sig.ra/il sig ................................, madre/padre di ,
è anch’ella/egli consenziente all’eventuale terapia trasfusionale che i sanitari ritengano necessaria. (*) cancellare quanto non interessa
In fede
Xxxxx, data e controfirma del medico che ha sostenuto il colloquio