CAPITOLATO SPECIALE PER L’AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI TRASPORTO SCOLASTICO E CORRELATI DEI COMUNI DI CESENA – MERCATO SARACENO ANNI SCOLASTICI 2021/2022 – 2022/2023 – 2023/2024
CAPITOLATO SPECIALE PER L’AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI TRASPORTO SCOLASTICO E CORRELATI DEI COMUNI DI CESENA – MERCATO SARACENO ANNI SCOLASTICI 2021/2022 – 2022/2023 – 2023/2024
Indice degli articoli
Art. 1 | DEFINIZIONI |
Art. 2 | OGGETTO DELL’APPALTO |
Art. 3 | DURATA DELL’APPALTO |
Art. 4 | AMMONTARE DELL’APPALTO |
Art. 5 | CARATTERISTICHE DEL SERVIZIO |
Art. 5.1 | Servizio di trasporto casa-scuola e viceversa |
Art. 5.2 | Servizio di trasporto presso strutture distaccate per fini scolastici |
Art. 5.2.1 | Descrizione |
Art. 5.2.2 | Calcolo corrispettivi per strutture distaccate per fini scolastici |
Art. 5.3 | Servizio disponibilità veicoli per attività curriculari e uscite didattiche |
Art. 5.3.1 | Descrizione |
Art. 5.3.2 | Calcolo corrispettivi per attività curriculari e uscite didattiche |
Art. 6 | MODALITA' DI ESECUZIONE DEI SERVIZI |
Art. 6.1 | Servizi a carico della ditta aggiudicataria |
Art. 6.2 | Servizio di accompagnamento |
Art. 7 | PAGAMENTO CORRISPETTIVO |
Art. 7.1 | Quantificazione corrispettivo |
Art. 7.2 | Adeguamento del corrispettivo alle modifiche del programma di esercizio |
Art. 7.2.1 | Principi generali |
Art. 7.2.2 | Calcolo corrispettivi per modifica variazione del servizio |
Art. 7.2.3 | Calcolo corrispettivi per modifica tipologia del mezzo |
Art. 8 | PERSONALE IMPEGNATO NEI SERVIZI. OBBLIGHI E RESPONSABILITA' DELL'AFFIDATARIO |
Art. 8.1 | Obblighi generali riferiti a tutto il personale impegnato nei servizi oggetto dell’appalto |
Art. 8.2 | Personale autista |
Art. 8.3 | Responsabilità nella vigilanza degli alunni minorenni |
Art. 8.4 | Figura del referente responsabile |
Art. 8.5 | Comunicazioni urgenti riferite a eventi accorsi durante lo svolgimento del servizio |
Art. 9 | ESECUZIONE DEL CONTRATTO, VERIFICHE |
Art. 9.1 | Procedure per l’avvio del contratto |
Art. 9.2 | Obblighi dei Comuni, comunicazioni |
Art. 9.3 | Direttore dell’esecuzione del contratto |
Art. 9.4 | Verifiche di conformità |
Art. 10 | CONDIZIONI DI UTILIZZO DEI VEICOLI PER IL SERVIZIO |
Art. 10.1 | Caratteristiche dei veicoli |
Art. 10.2 | Servizio di igienizzazione e sanificazione Covid-19 |
Art. 10.3 | Autorimessa |
Art. 11 | SISTEMA DI TRASPORTO INTELLIGENTE (ITS) |
Art. 12 | MONITORAGGIO DEL SERVIZIO |
Art. 13 | RESPONSABILITA’ E COPERTURE ASSICURATIVE |
Art. 14 | CONTROLLI. INADEMPIENZE E PENALITA’ |
Art. 15 | CONTINUITA’ DEL SERVIZIO. SCIOPERI |
Art. 16 | CLAUSOLA SOCIALE |
Art. 17 | TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI |
Art. 18 | CLAUSOLA RISOLUTIVA |
Art. 19 | TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI |
Art. 20 | SUBAPPALTO E DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO |
Art. 21 | CAUZIONE DEFINITIVA |
Art. 22 | VICENDE SOGGETTIVE DELL’IMPRESA AGGIUDICATARIA |
Art. 23 | VALUTAZIONE DEI RISCHI D’INTERFERENZA |
Art. 24 | NORME DI RINVIO |
Art. 25 | SPESE CONTRATTUALI |
Art. 26 | CONTROVERSIE E FORO COMPETENTE |
Art. 1 – DEFINIZIONI
Ai fini di una corretta interpretazione delle disposizioni contenute nel presente Capitolato si danno le seguenti definizioni:
TRASPORTO SCOLASTICO ORDINARIO
Insieme dei servizi scolastici dedicati ad una utenza senza deficit o con deficit lievi che non richiedono utilizzo di mezzi attrezzati.
VARIAZIONE MARGINALE
Modifica al programma d’esercizio che non comporta la variazione del numero di autisti e/o numero di automezzi impegnati sul servizio.
VARIAZIONE SOSTANZIALE
Modifica al programma d’esercizio che comporta la variazione del numero di autisti e/o numero di automezzi impegnati sul servizio.
VELOCITA' COMMERCIALE
Velocità media del servizio calcolata come rapporto fra i km totali del servizio e l’impegno temporale di servizio.
KM TOTALI DEL SERVIZIO
Sono dati dalla somma di: km percorsi "in linea", km percorsi nei riposizionamenti interni a una ripresa di servizio, km percorsi nei trasferimenti da/per il punto convenzionale di sosta definito per inizio/fine ripresa.
IMPEGNO TEMPORALE DI SERVIZIO
È dato dalla somma di: tempo di guida totale e tempo relativo alle soste brevi.
TEMPO DI GUIDA TOTALE
È dato dalla somma di: tempo di guida “in linea”, tempo di guida per i riposizionamenti interni a una ripresa di servizio, tempo di guida per i trasferimenti da/per il punto convenzionale di sosta definito per inizio/fine ripresa.
SOSTA BREVE
Sosta con durata massima inferiore o uguale a 30 minuti effettuata durante lo svolgimento del servizio.
RIPRESA DI SERVIZIO
Servizio giornaliero, parziale o intero, di durata variabile, seguito da una sosta lunga.
SOSTA LUNGA
Sosta con durata maggiore di 30 minuti.
“IN LINEA”
Esercizio del servizio, o parte di esso, effettuato sul percorso autorizzato con utenti a bordo.
“A VUOTO”
Esercizio del servizio, o parte di esso, effettuato su qualsiasi percorso senza utenti a bordo.
RIPOSIZIONAMENTI
Parte del servizio svolto “a vuoto” che collega due parti di servizio “in linea” all’interno di una stessa ripresa.
TRASFERIMENTI
Parte del servizio svolto “a vuoto” effettuato a inizio o fine ripresa da/per il punto convenzionale di sosta e ricovero mezzo predefinito.
PUNTO CONVENZIONALE DI SOSTA/RICOVERO
Xxxxx predefinito da cui convenzionalmente inizia e/o termina ogni ripresa di servizio. È definito in sede progettuale prendendo a riferimento un punto centrale significativo del territorio in cui il servizio viene effettuato (ad esempio Municipio, Deposito, Piazzale sosta bus, Scuole...) e viene utilizzato per il calcolo dei trasferimenti di inizio/fine servizio.
CAPIENZA
Numero massimo di posti a sedere disponibili nel mezzo, escluso posto conducente. CAPIENZA MINIMA
Capienza minima del mezzo necessaria per il trasporto di tutti gli utenti previsti su un itinerario di servizio.
CAPIENZA MASSIMA
Capienza massima del mezzo autorizzato a circolare su un determinato itinerario di servizio.
SISTEMA AVM
L'Automatic Vehicle Monitoring (AVM), è un sistema tecnologico che consente di monitorare il movimento dei mezzi di trasporto mediante il sistema di posizionamento GPS e mettendolo a confronto con i dati della progettazione del servizio di trasporto al fine di verificarne le variazioni e poter dare informazioni all’utenza.
LICENZA NCC
La licenza NCC/NCC-bus (noleggio con conducente) è un’autorizzazione rilasciata dagli enti competenti (comune, provincia, regione) al fine di effettuare il servizio di trasporto pubblico non di linea.
Art. 2 - OGGETTO DELL’APPALTO
1. Costituisce oggetto dell’appalto l’affidamento del servizio di trasporto casa-scuola e viceversa, riservato agli alunni delle scuole dell'infanzia e delle scuole primarie e secondarie di primo grado descritto al punto 5 del presente Capitolato, da svolgersi nei Comuni di Cesena e di Mercato Saraceno.
2. Costituiscono altresì oggetto dell’appalto anche l’affidamento di uno o più degli ulteriori servizi accessori:
a) Servizio di trasporto presso strutture distaccate per fini scolastici (riferimento punto 5.2 del presente Capitolato) e Servizio per attività curriculari e uscite didattiche (riferimento punto 5.3 del presente Capitolato) che i Comuni potranno decidere di attivare, sia dal primo anno di decorrenza del contratto che negli anni successivi.
b) Servizio di igienizzazione e sanificazione Covid-19 (riferimento art. 10.2 del presente Capitolato) che i Comuni potranno decidere di attivare, per ogni anno contrattuale, in funzione all’evoluzione dell’emergenza sanitaria da Covid-19.
3. Tali servizi dovranno essere garantiti ai Comuni che ne richiedano l’attivazione nel corso di durata del contratto, ai prezzi offerti in sede di gara e secondo le specifiche esigenze: la durata del periodo di validità di tali servizi sarà variabile e legata alle esigenze dei Comuni.
4. Nell’ambito del presente Capitolato ogni riferimento effettuato nei confronti dei Comuni si deve altresì intendere, per gli aspetti di competenza, nei confronti di ATR, cui è affidata la direzione esecutiva del contratto, sulla base dei rapporti tra di loro intercorrenti.
5. I servizi dovranno essere espletati secondo i programmi d’esercizio allegati al presente Capitolato (Allegati n. 1a1 e 1a2), con personale e mezzi propri dell’affidatario come indicato agli art. 8 e art. 10 del presente Capitolato.
6. Si precisa che i programmi di esercizio allegati (Allegati n. 1a1 e 1a2) contengono i dati relativi all'anno scolastico 2020-2021, i quali potranno pertanto subire variazioni già dal primo anno di affidamento e negli anni successivi, come riportato ai successivi artt. 4 e 6.
Art. 3 - DURATA DELL’APPALTO
1. La durata dell’affidamento è stabilita in anni 3 (tre) a decorrere dall’inizio dell'anno scolastico 2021-2022 e fino al termine dell’anno scolastico 2023-2024. Alla scadenza, il contratto d’affidamento potrà essere rinnovato per ulteriori 2 (due) anni scolastici, ai sensi dell’art. 63 comma 5 del D.Lgs 50/2016.
2. Si precisa che l’avvio dei servizi riveste carattere d’urgenza al fine di garantire la loro decorrenza a partire dall’inizio dell’anno scolastico 2021-2022.
3. Resta salvo che laddove per disposizioni governative o regionali o delle stesse autorità scolastiche l’anno scolastico dovesse essere anticipato o posticipato rispetto alla data d’avvio dell’anno scolastico, l’aggiudicatario sarà tenuto ad attivare il servizio puntualmente e tempestivamente alla diversa data fissata, della quale verrà data tempestiva informativa con congruo avviso.
4. L’avvio all’esecuzione del contratto potrà pertanto essere effettuata, in via d’urgenza, anche prima della sottoscrizione del relativo contratto, mediante apposito verbale, nel rispetto di quanto previsto dall’art. 32 comma 8 del D.Lgs. 50/2016 e dal successivo art. 9.1.
5. Alla scadenza dell’affidamento, la ditta appaltatrice è tenuta a garantire, in caso che i Comuni decidano di avvalersi della facoltà di una proroga tecnica, limitata al tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure per l’individuazione di un nuovo contraente, ai sensi dell’art. 106, comma 11 del D.lgs 50/2016, la prosecuzione del servizio fino al subentro del nuovo aggiudicatario, per un periodo non superiore a 6 (sei) mesi, alle condizioni vigenti nel corso dell’ultimo anno di validità contrattuale.
Art. 4 – AMMONTARE DELL’APPALTO
1. Per l’espletamento di tutti i servizi indicati all’art. 2, compresi i servizi accessori, si stima un importo complessivo determinato nel modo seguente:
DESCRIZIONE SERVIZIO | IMPORTO ANNUO BASE DI GARA (netto IVA) € |
Servizio casa-scuola e scuola-casa come da art. 5.1 e allegato 1a1 (Piano di servizio Cesena) al capitolato | 635.000,00 |
Servizio casa-scuola e scuola-casa come da art. 5.1 e allegato 1a2 (Piano di servizio Mercato Saraceno) al capitolato | 235.000,00 |
Totale offerta servizio casa scuola e viceversa | 870.000,00 |
* Servizio di igienizzazione e sanificazione covid-19 servizio trasporto Comune di Cesena come descritto all'art. 10.2 del capitolato | 63.500,00 |
* Servizio di igienizzazione e sanificazione covid-19 servizio trasporto Comune di Mercato Saraceno come descritto all'art. 10.2 del capitolato | 22.500,00 |
Totale offerta servizio igienizzazione e sanificazione | 86.000,00 |
* Ai fini del calcolo del valore dell’appalto tale servizio è considerato solo per il primo anno Altri servizi accessori:
DESCRIZIONE SERVIZIO | Valore complessivo stimato annuo sulla base del numero e tipologia di uscite previste (Iva esclusa) |
** Servizio disponibilità veicoli per attività curriculari e uscite didattiche come descritto negli art 5.2 e art. 5.3 Comune di Cesena | 12.000,00 |
** Servizio disponibilità veicoli per attività curriculari e uscite didattiche come descritto negli art 5.2 e art. 5.3 Comune di Mercato Saraceno | 8.950,00 |
Totale previsto | 20.950,00 |
** I prezzi unitari per questi servizi sono indicati agli artt. 5.2.2 e 5.3.2. Resteranno fissi per tutta la durata dell'appalto (salvo adeguamenti Istat) e non sono assoggettati ad alcun
ribasso in sede di gara. Gli importi di tali voci vengono indicati al solo fine di quantificare il valore del contratto.
2. Ai sensi dell'art. 35 del D.Lgs 50/2016, l'ammontare dell'appalto, compreso il possibile rinnovo di 2 anni scolastici e l'eventuale proroga tecnica di 6 mesi è stimato in € 4.986.225,00. Tale importo somma al costo del servizio principale di trasporto casa-scuola e scuola-casa il costo dei servizi accessori indicati all’art. 2, comma 2, lettera a) (Servizio disponibilità veicoli per attività curriculari e uscite didattiche) per tutta la durata dell’appalto, ma considera per il servizio di igienizzazione e sanificazione il costo riferito al solo primo anno (2021/2022) di contratto.
3. L’esecuzione effettiva del servizio dovrà avvenire secondo quanto specificato nel programmi d'esercizio allegati al presente Capitolato (Allegati 1a1 e 1a2), e comunque secondo il calendario indicato dalle competenti autorità scolastiche.
4. L’evoluzione normativa relativa all’attuale stato di emergenza epidemiologica da COVID 19, non consente la puntuale progettazione del servizio di trasporto scolastico per il prossimo anno didattico 2021/2022.
Pertanto l’operatore economico che risulterà aggiudicatario sulla base delle condizioni di gara previste allo stato attuale, sarà tenuto a garantire le modalità di svolgimento del servizio con la rimodulazione, ancora non prevedibile, conseguente alle disposizioni che saranno emanate dalle competenti autorità.
In tal caso l’aggiudicatario sarà tenuto a rinegoziare le condizioni di affidamento del servizio laddove non possano essere comprese nei margini di variazione già previsti nel presente Capitolato Speciale di gara, ferma restando la sua facoltà di rinuncia all’aggiudicazione nell’ipotesi in cui non ritenga sostenibili le nuove condizioni e modalità di svolgimento del servizio, con esclusione di corresponsione di reciproche penali/indennizzi/risarcimenti.
Art. 5 – CARATTERISTICHE DEL SERVIZIO
1. I servizi oggetto del presente appalto sono da considerarsi ad ogni effetto servizi pubblici essenziali essendo finalizzati ad erogare prestazioni previste per legge a carico dell’Ente pubblico e volti a soddisfare bisogni collettivi nell'ambito del diritto allo studio o dei servizi rivolti alle categorie socialmente deboli, e non potranno essere abbandonati o sospesi, salvo che per dimostrata “causa di forza maggiore”.
2. Per “causa di forza maggiore” si intendono eventi straordinari o imprevedibili non imputabili o riferibili alla ditta appaltatrice (quali ad esempio frane, alluvioni, terremoti, emergenza sanitaria, calamità naturali in genere, ecc.) sempre che tali eventi non possano essere evitati con l’uso di tutti i mezzi idonei e il massimo sforzo esigibile per prevenirne l’insorgere e impedirne comunque rimuoverne tempestivamente le conseguenze.
3. La ditta appaltatrice è tenuta all’osservanza di tutte le leggi e le disposizioni vigenti e future in materia, sia a livello nazionale che regionale, nonché dei regolamenti comunali.
Art. 5.1 - Servizio di trasporto casa-scuola e viceversa
1. Il servizio di trasporto scolastico consiste nell’attività di trasporto di alunni/studenti frequentanti le scuole dell’infanzia, primarie e secondarie di primo grado, nonché il trasporto dei loro beni, secondo la pianificazione del trasporto scolastico annuale come riportato nei programmi di esercizio relativi a ciascun servizio.
2. Il servizio consiste:
- per il trasporto casa-scuola, nella salita a bordo degli utenti presso i punti di raccolta previsti dai programmi di esercizio (fermate su paline/pensiline) agli orari stabiliti e la loro discesa presso i plessi scolastici di appartenenza;
- per il ritorno, ovvero la tratta scuola-casa, nella salita degli utenti presso il plesso scolastico di appartenenza e nel percorso a ritroso, con la discesa degli utenti presso i
punti di raccolta previsti dai programmi di esercizio annuali negli orari stabiliti. La discesa degli utenti presso i punti di scarico dovrà avvenire solo in presenza di genitore, o persona delegata, salvo rilascio del genitore stesso di autorizzazione all'uso in autonomia del servizio di trasporto scolastico ai sensi del DL 16 ottobre 2017 n. 148 e successiva Legge di Conversione n. 172 del 4/12/2017 art.19-bis.
3. Il servizio dovrà essere svolto attenendosi a quanto previsto dalla legge in materia di circolazione stradale e comunque in modo tale da garantire la massima sicurezza dei trasportati; a tale proposito in prossimità del plesso scolastico dovrà essere tenuta una velocità in tutta sicurezza e il mezzo dovrà predisporsi per la salita e la discesa degli utenti negli spazi appositi o individuati dai Comuni. È vietato effettuare manovre e operazioni di retromarcia negli spazi attigui alle scuole.
4. Il servizio inizia con la salita a bordo del primo utente presso la prima fermata della linea di trasporto stabilita nei programmi di esercizio di trasporto scolastico annuali e termina con la discesa dell’ultimo utente nel luogo dell’ultima fermata.
5. Ad ogni utente dovrà essere garantito il posto a sedere. È pertanto vietato il trasporto di utenti in piedi.
6. L’utente non può essere fatto scendere ad una fermata diversa da quella assegnata se non sia stata rilasciata preventiva autorizzazione dall’ufficio comunale competente.
7. Sul mezzo, durante lo svolgimento del servizio, potranno essere fatte salire solo ed esclusivamente le persone autorizzate dal Comune o suo delegato.
Art. 5.2 - Servizio di trasporto presso strutture distaccate per fini scolastici Art. 5.2.1 – Descrizione
1. Si tratta di un servizio opzionale, che i Comuni potranno decidere di attivare o meno e consiste nel trasportare gli alunni durante l’orario scolastico, dalle strutture scolastiche frequentate sino al plesso distaccato (esempio: impianti sportivi, piscine ecc.).
2. Al fine di far rispettare l’orario di inizio dell’attività da svolgere nel plesso distaccato, il mezzo dovrà essere in disponibilità almeno un quarto d’ora prima rispetto all’orario di partenza dalla struttura scolastica e dovrà permanere nei pressi della stessa in modo da essere immediatamente disponibile al rientro. Il mezzo adibito a tale servizio deve essere omologato secondo le disposizioni di legge al trasporto di uno o più adulti al fine di consentire il trasporto in sicurezza anche dell’insegnante accompagnatore od altro soggetto addetto alla sicurezza a bordo. In nessun caso il servizio può essere reso con veicoli privi di posto a sedere per l’accompagnatore/i. Il servizio di trasporto deve svolgersi secondo tutte le accortezze tecniche in materia di sicurezza previste per il trasporto scolastico casa-scuola di cui sopra.
Art. 5.2.2 - Calcolo corrispettivi per strutture distaccate per fini scolastici
1. In caso di effettuazione di tali servizi, cioè di un servizio di andata e di ritorno che permetta di trasportare gli alunni di una scuola presso un plesso distaccato all’interno del territorio comunale, con caratteristiche (orario di partenza e rientro, n° unità da trasportare) tali da poter essere svolte con i medesimi mezzi impiegati sul servizio scolastico ordinario, sarà riconosciuto un corrispettivo fissato ad € 25,00 (al netto dell'IVA) a corsa indipendentemente dalla tipologia di mezzo utilizzato e dalla distanza percorsa purché all’interno del territorio comunale.
2. Per corsa si intende il servizio di linea di andata e/o di ritorno che non preveda soste lunghe tra andata e ritorno, quindi superiori ai 30 minuti. Di seguito si riporta un esempio esplicativo:
1° corsa: Andata 8.30-8.40, poi niente servizio fino alle ore 10.30;
2° corsa: Ritorno 10.30-10.40 + Andata 10.40-10.50, quindi un’unica corsa (ritorno + andata) non essendoci uno stacco di 30 minuti, poi niente servizio fino alle 12.30;
3° corsa: Ritorno 12.30-12.40.
Art. 5.3 - Servizio disponibilità veicoli per attività curriculari e uscite didattiche Art. 5.3.1 – Descrizione
1. Consiste in un servizio da prestare dietro specifica richiesta dei Comuni. La ditta appaltatrice metterà a disposizione veicoli e conducenti a favore degli Istituti scolastici per attività curriculari e uscite didattiche.
2. I veicoli utilizzati per tale servizio devono prevedere almeno due posti adulti. Il servizio di trasporto deve svolgersi secondo tutte le accortezze tecniche in materia di sicurezza previste per il trasporto scolastico casa-scuola di cui sopra.
3. Rientra in tale tipologia di servizio anche il trasporto prestato oltre il calendario scolastico quali ad esempio il trasporto casa-scuola e viceversa, nel periodo di esami delle scuole secondarie di primo grado.
Art. 5.3.2 - Calcolo corrispettivi per attività curriculari e uscite didattiche
1. In caso di effettuazione di uscite didattiche con caratteristiche (orario di partenza e rientro, n° unità da trasportare) tali da poter essere svolte con i medesimi mezzi impiegati sul servizio scolastico ordinario, sarà riconosciuto un corrispettivo secondo quanto riportato nella tabella n. 1.
Tabella n.1
2. I prezzi indicati sono da intendersi comprensivi di IVA e pedaggi autostradali laddove previsti.
3. Le uscite didattiche non aventi le caratteristiche sopradescritte, saranno oggetto di richiesta di specifico preventivo.
4. Non sarà riconosciuto alcun importo invece per numero 2 uscite didattiche (oltre a quelle offerte dalla ditta appaltatrice in fase di gara) per ciascun Comune per ciascun anno scolastico di cui ciascun Comune potrà usufruire su specifica richiesta. In alternativa sarà facoltà dei Comuni decidere quali uscite didattiche, preferibilmente in occasione di manifestazioni promosse o patrocinate dal Comune di riferimento stesso, dovranno essere svolte gratuitamente dalla ditta appaltatrice.
Art. 6 - MODALITA' DI ESECUZIONE DEI SERVIZI
Art. 6.1 – Servizi a carico della ditta aggiudicataria
1. La ditta appaltatrice è tenuta ad assicurare la continuità del servizio nel rispetto dei tempi e dei piani di percorrenza previsti negli Allegati 1a1 e 1a2 al presente Capitolato o come da comunicazioni che i Comuni forniranno ad inizio di ogni anno scolastico o durante il suo svolgimento, qualora dovessero sopraggiungere variazioni al servizio stesso.
2. La ditta appaltatrice è tenuta altresì alla scrupolosa osservanza di tutte le disposizioni riguardanti la circolazione sulle strade ed aree pubbliche. In ogni caso i Xxxxxx resteranno comunque sollevati da ogni e qualsiasi responsabilità per eventuali inadempimenti delle leggi di cui sopra.
3. I servizi dovranno essere svolti nel rispetto dei programmi d’esercizio, dei percorsi, delle fermate, degli orari e delle condizioni di cui agli allegati al presente Capitolato o comunque sulla base degli elaborati tecnici di progetto che prima dell’avvio dell'anno scolastico saranno trasmessi alla ditta appaltatrice. Il mancato rispetto di tali prescrizioni comporterà l’applicazione delle penali di cui al successivo art. 14, comma 3, lettera b).
4. Gli orari di ingresso ed uscita potranno subire variazioni in occasione di eventi particolari quali ad esempio assemblee sindacali delle scuole ecc..
5. Le prescrizioni contenute nei suddetti allegati al presente Capitolato, potranno subire modifiche e riprogrammazioni su iniziativa dei Comuni, tenuto conto anche delle esigenze prospettate dalle competenti autorità scolastiche e connesse al normale svolgimento dell’attività scolastica. Di tali modifiche i Comuni forniranno adeguate indicazioni alla ditta appaltatrice con congruo anticipo. Per il calcolo dei relativi corrispettivi saranno applicate le disposizioni previste all’art. 7.2. L’Appaltatore sarà tenuto ad espletare i servizi derivanti da tali modifiche e varianti alle condizioni economiche ivi previste fino alla concorrenza, in più o in meno, del quinto del corrispettivo fissato in sede di offerta economica, calcolato sul primo triennio di vigenza contrattuale.
6. In caso di modifiche c.d. “marginali” (intese come modifiche al programma d’esercizio che non comportano la variazione del numero di autisti e/o numero di automezzi impegnati sul servizio), non sono previste a consuntivo compensazioni del corrispettivo per variazioni di percorrenze di servizio comprese fra ± 3% annuo rispetto al complesso dei servizi di cui all’art. 5.1. Qualora dette variazioni dei programmi di esercizio generassero percorrenze eccedenti il ± 3%, queste daranno luogo a proporzionali integrazioni o riduzioni del corrispettivo previsto, da calcolarsi secondo quanto previsto all’art. 7.2 - Adeguamento del corrispettivo alle modifiche del programma di esercizio.
7. Sono da considerarsi come modifiche marginali anche le eventuali soppressioni parziali o totali di servizio, opportunamente comunicate dai Comuni alla ditta appaltatrice, a causa di chiusura delle scuole servite in occasione di eventi quali elezioni politiche, scioperi del personale scolastico, calamità naturali (ad esempio chiusura scuole causa neve a seguito di ordinanza comunale) o a seguito di apposite ordinanze e/o decreti.
Dette modifiche saranno considerate come variazioni marginali previste ai commi precedenti e saranno pertanto applicate le modalità di calcolo di cui all’art. 7.2.
8. In caso di modifiche c.d. “sostanziali” (intese come modifiche al programma d’esercizio che comportano la variazione del numero di autisti e/o numero di automezzi impegnati sul servizio) autorizzate dai Comuni si procederà all’integrazione o riduzione del corrispettivo previsto, con riferimento al singolo itinerario, mediante l’applicazione dello schema di adeguamento del corrispettivo previsto all’art. 7.2 - Adeguamento del corrispettivo alle modifiche del programma di esercizio, del presente Capitolato.
9. La ditta aggiudicataria è obbligata ad effettuare la preventiva verifica diretta dei percorsi, senza utenza a bordo, prima dell’avvio del servizio ad inizio di ogni anno scolastico e ogni qualvolta si effettui la modifica, anche parziale, degli stessi da parte dei Comuni come previsto dal comma 5 del presente articolo. Tali prove dovranno simulare lo svolgimento dei percorsi e delle fermate, verificando i tempi di percorrenza e le possibili eventuali modifiche. Tali verifiche dovranno essere effettuate con i mezzi previsti nelle schede di progetto di ogni singolo itinerario e non comporteranno alcun onere a carico dei Comuni.
10. Dell’esito di tali verifiche, l’aggiudicatario dovrà darne comunicazione scritta ai Comuni almeno 10 prima dell’avvio del servizio stesso o dell'avvio delle modifiche ai percorsi. Il
mancato rispetto di tali termini comporterà l’applicazione delle penali di cui al successivo art. 14, comma 3, lettera f).
11. La ditta aggiudicataria è obbligata ad attuare le modifiche al servizio, che i Comuni dovesse richiedere durante l'anno scolastico, entro e non oltre 7 giorni solari. Il mancato rispetto di tali termini comporterà l’applicazione delle penali di cui al successivo art. 14, comma 3, lettera f).
12. Qualora intervengano modifiche del numero degli utenti da trasportare o per sopravvenute ragioni di sicurezza e/o mutate condizioni di percorribilità dei percorsi programmati, è facoltà dei Comuni prevedere la modifica della tipologia del mezzo da impiegare su un determinato itinerario, rispetto a quanto previsto nei programmi di esercizio messi a gara. Sarà applicato quanto previsto all’art. 7.2 - Adeguamento del corrispettivo alle modifiche del programma di esercizio.
13. All’interno dei servizi oggetto dell’appalto (riferiti al Comune di Cesena ed al Comune di Mercato Saraceno) e per ogni anno scolastico, sono comprese numero 2 uscite didattiche svolte gratuitamente (oltre a quelle offerte dalla ditta appaltatrice in fase di presentazione dell’offerta tecnica). Tali uscite sono da effettuarsi al di fuori degli orari di svolgimento del servizio di trasporto scolastico, in un raggio non superiore ai 100 km, con caratteristiche (orario di partenza e rientro, n° unità da trasportare) tali da poter essere svolte con i medesimi mezzi impiegati sul servizio scolastico ordinario. Ogni uscita didattica è intesa sia come servizio di andata che di ritorno a scuola e potrà riguardare qualsiasi scuola all'interno dei comuni interessati, con orari di partenza e di ritorno compatibili con gli orari del servizio scolastico e dei trasferimenti necessari per raggiungere le scuole interessate.
14. Per eventuali e ulteriori uscite didattiche che verranno richieste dai Comuni nel corso dell’anno scolastico, oltre a quelle comprese nel servizio base ed a quelle offerte dalla ditta appaltatrice in sede di gara, sarà riconosciuto un corrispettivo secondo quanto riportato all’art. 5.3.2.
15. Qualora venga richiesta l'attivazione di un servizio di trasporto presso strutture distaccate per fini scolastici, cioè un servizio di andata e di ritorno che permetta di trasportare gli alunni di una scuola presso un complesso sportivo all’interno del territorio comunale, con caratteristiche (orario di partenza e rientro, n° unità da trasportare) tali da poter essere svolte con i medesimi mezzi impiegati sul servizio scolastico ordinario, sarà applicato quanto previsto all’art. 5.3.2.
Art. 6.2 – Servizio di accompagnamento
1. I Comuni di Mercato Saraceno e Cesena provvedono, autonomamente, a predisporre e organizzare, ove ritenuto necessario o opportuno, un servizio di accompagnamento sugli autobus, durante i servizi oggetti del presente appalto.
2. In particolare, si tratta di un servizio obbligatorio per il servizio di trasporto scolastico per le scuole dell’infanzia mentre per le primarie e secondarie di primo grado si tratta di un servizio opzionale.
3. Le competenze del personale di accompagnamento consistono nel favorire un clima di tranquillità che consenta all’autista di svolgere al meglio il proprio servizio e agli utenti di trascorrere agevolmente il periodo di permanenza sul mezzo. Le mansioni dell’accompagnatore sono indicativamente le seguenti:
a) salita a bordo: consiste nell’operazione di ausilio dell’utente nella salita, da effettuare a mezzo fermo. Inizia con la presa in consegna dell’utente dalle fermate della linea di trasporto e prosegue con l’assegnazione di un posto a bordo, il controllo dell’allacciamento delle cinture di sicurezza e tutte le attività accessorie per garantire la sicurezza dei trasportati;
b) vigilanza durante il trasporto: si concretizza col porre in essere ogni tipo di attività a mezzo in movimento, volta a garantire l’incolumità degli utenti trasportati e dei loro
beni e quindi, a titolo di esempio, vigilando che l’utenza rispetti i posti assegnati, che non vengano compiuti atti potenzialmente pericolosi, vandalici ecc.;
c) discesa dal mezzo: consiste nel prelevare, a mezzo fermo, l’utente dal posto assegnatogli, accompagnandolo fino alla porta del mezzo e dandone supporto nella discesa.
4. I nominativi del personale addetto al servizio di accompagnamento dovranno essere comunicati dai Comuni alla ditta aggiudicataria, almeno tre giorni prima della presa in servizio. Detto personale sarà munito di apposito tesserino identificativo e sarà autorizzato a salite sugli autobus della ditta aggiudicataria per l’espletamento delle mansioni sopra indicate.
5. Prima dell’avvio del servizio, l’impresa aggiudicataria dovrà promuovere una riunione di coordinamento fra i responsabili per la sicurezza o legali rappresentanti dell’Impresa stessa e del soggetto a cui fanno capo gli accompagnatori, al fine di coordinare gli interventi di protezione e prevenzione dai rischi cui sono esposti i lavoratori, al fine di eliminare gli eventuali rischi dovuti alle interferenze tra il personale della ditta e gli accompagnatori stessi.
6. La presenza di personale di accompagnamento incaricato dai Comuni, non solleva la ditta aggiudicataria dalle responsabilità, dai compiti e dagli obblighi di sorveglianza indicati all’art. 8.3.
Art. 7 - PAGAMENTO CORRISPETTIVO
Art. 7.1 - Quantificazione corrispettivo
1. Per l’esecuzione di ciascun servizio, alla ditta appaltatrice verrà riconosciuto un corrispettivo determinato sulla base dell’offerta economica presentata in sede di gara, comprensivo di tutte le prestazioni inerenti all'esecuzione dei servizi affidati e riferito ai programmi di esercizio.
2. Per quel che riguarda il servizio principale di trasporto casa-scuola e viceversa, come descritto all’art. 5.1, la ditta appaltatrice dovrà emettere fatture mensili per un corrispettivo che sarà determinato dividendo l’importo annuo offerto in sede di gara per n. 9 mesi corrispondenti al periodo di validità del calendario scolastico regionale.
3. Il corrispettivo sarà pagato dietro presentazione di regolare fattura, che sarà emessa a cadenza mensile posticipata, previa autorizzazione del Direttore dell’esecuzione del contratto, dopo che il Direttore stesso avrà effettuato la verifica, con esito positivo, della regolarità dei servizi svolti.
4. La fatturazione dovrà avvenire esclusivamente in forma elettronica, distintamente per i due comuni di Cesena e Mercato Saraceno.
5. Su richiesta dell’Aggiudicatario, i Comuni di Cesena e di Mercato Saraceno liquideranno, ciascuno per la propria parte, all’inizio di ogni anno scolastico, ai sensi dell’art. 35 del D.Lgs. 50/2016, a titolo di anticipazione sul corrispettivo per il servizio oggetto del presente appalto, il 20% del corrispettivo previsto per l’intero anno scolastico.
6. In occasione della fatturazione relativa all’ultimo mese dell’anno scolastico, si procederà al conguaglio finale sulla base del servizio effettivamente svolto, conteggiando, altresì, le eventuali modifiche marginali e/o sostanziali intervenute in corso d’anno come stabilito al punto 7.2 - Adeguamento del corrispettivo alle modifiche del programma di esercizio. Sempre in sede di conguaglio finale, verranno altresì quantificati e liquidati gli eventuali servizi accessori richiesti dai Comuni nel corso dell’anno scolastico (uscite didattiche, servizi per strutture distaccate per fini scolastici).
7. Ai sensi dell’art. 30 comma 5 del D.Lgs 50/2016 sui pagamenti mensili dovuti è effettuata una trattenuta dello 0,50% a garanzia dell’adempimento degli obblighi
contributivi della ditta appaltatrice che sarà restituita con il pagamento della fattura di dicembre e giugno di ogni anno scolastico, previa verifica della correttezza contributiva. La ditta appaltatrice dovrà pertanto emettere fatture mensili distinte per ogni servizio affidato decurtate dell’importo della ritenuta di garanzia dello 0,50%.
8. A partire dal secondo anno di affidamento (quindi dall’anno scolastico 2022-2023), i corrispettivi di gara relativi ai servizi di trasporto oggetto del presente capitolato (riferimento art. 5.1 del presente capitolato), modificati sulla base di eventuali variazioni come previsto e riportato al precedente art. 6, saranno adeguati automaticamente (in aumento o in diminuzione) in virtù del 100% dell’indice relativo alla variazione dei prezzi al consumo pubblicati dall’ISTAT (FOI) riferito al mese di luglio di ogni anno di riferimento.
Art. 7.2 - Adeguamento del corrispettivo alle modifiche del programma di esercizio Art. 7.2.1 - Principi generali
1. I Comuni si riservano di apportare, ai programmi d’esercizio di cui agli Allegati 1a1 e 1a2, le modifiche, in aggiunta o in diminuzione, che si rendessero opportune o necessarie inclusa l’attivazione di eventuali servizi aggiuntivi o la modifica della tipologia di mezzi da impiegare per ragioni di mutate esigenze di capacità di carico o mutate condizioni di percorribilità del percorso.
2. Per la terminologia utilizzata, si rimanda a quanto specificato nell’art. 1 del presente capitolato.
3. La valorizzazione economica delle modifiche al servizio è definita attraverso una parametrizzazione basata sui seguenti elementi:
• tipologia della variazione: marginale o sostanziale;
• fascia oraria della variazione: punta o morbida;
• tipologia di mezzo riferita alla capienza;
• velocità commerciale.
4. La determinazione della velocità commerciale e di tutti gli elementi che la compongono (km e tempi) deriva dalla progettazione del servizio svolta dai Comuni o suo delegato con l’utilizzo dei sistemi informativi territoriali a sua disposizione.
Essa può essere eventualmente rivista e modificata, a seguito di segnalazione da parte dell’affidatario dell’esistenza di una discrepanza su tempi di velocità commerciale superiore al 20%, previa effettiva constatazione sul campo da parte dei tecnici dei Comuni.
5. La ditta aggiudicataria si impegna a garantire la flessibilità oraria dei percorsi, senza alcuna incidenza sui costi:
a) nelle prime 4 settimane dell’anno scolastico sulla base delle entrate e uscite definite dalle istituzioni scolastiche;
b) in caso di scioperi o assemblee organizzate dalle OOSS del personale scolastico che incidono sugli orari di ingresso o uscita;
c) durante il periodo degli esami del terzo anno delle scuole secondarie di 1° grado.
6. Eventuali variazioni al servizio aventi caratteristiche tali da non rientrare in nessuna delle casistiche definite nel presente articolo saranno oggetto di richiesta di specifico preventivo.
Art. 7.2.2 - Calcolo corrispettivi per modifica variazione del servizio
1. Tutte le variazioni, marginali o sostanziali, fatta salva la flessibilità oraria di cui all’art. 7.2.1, comma 5, in aumento o in diminuzione rispetto ai Piani d’esercizio di cui agli Allegati 1a1 e 1a2, intervenute su specifica richiesta dei Comuni o per cause di forza maggiore, determinano un ricalcolo del corrispettivo complessivo sulla base di un costo chilometrico, diverso per ciascuna linea, quantificato sulla base dell’applicazione delle tabelle n. 1, n. 2,
n. 3 riportate nel presente articolo. I valori indicati in tali tabelle rimarranno immutati per tutta la durata del contratto e indipendenti dall’offerta economica presentata in sede di gara.
2. La tabella n. 1 fissa i corrispettivi di riferimento per il calcolo delle variazioni al servizio: a tali corrispettivi base occorre sempre applicare un coefficiente correttivo secondo lo schema di cui alla tabella n. 2.
TABELLA DI | Fasce velocità commerciale | |||||||
RIFERIMENTO | ||||||||
corrispettivi chilometrici variazioni al servizio | < 10 km/h | > o = 10 km/h e < 13 km/h | > o = 13 km/h e < 17 km/h | > o = 17 km/h e < 21 km/h | > o = 21 km/h e < 26 km/h | > o = 26 km/h e < 33 km/h | > o = 33 km/h | |
tipologia del mezzo | ||||||||
autovet | fino a 9 posti | € 4,90 | € 3,55 | € 2,90 | € 2,30 | € 1,95 | € 1,70 | € 1,45 |
autobus | da 10 a 27 posti | € 5,05 | € 3,70 | € 3,05 | € 2,45 | € 2,10 | € 1,85 | € 1,60 |
autobus | da 28 a 38 posti | € 5,30 | € 3,95 | € 3,25 | € 2,65 | € 2,30 | € 2,00 | € 1,75 |
autobus | da 39 a 49 posti | € 5,60 | € 4,25 | € 3,55 | € 2,95 | € 2,60 | € 2,30 | € 2,05 |
autobus | almeno 50 posti | € 5,70 | € 4,35 | € 3,65 | € 3,05 | € 2,70 | € 2,35 | € 2,10 |
Tabella n. 1
3. La tabella n. 2 stabilisce i coefficienti moltiplicatori dei corrispettivi chilometrici della tabella di riferimento (tabella n. 1), dalla cui applicazione si ottengono i corrispettivi chilometrici per le varie tipologie di variazione marginale o sostanziale.
Tabella n.2
Esempio di calcolo
Variazione sostanziale “in punta” con impegno di 3h/gg, mezzo da 9 posti, vel comm di 30 km/h
Corrispettivo: 1,70 (valore di riferimento) x 1,200 (coefficiente moltiplicatore) = 2,04 €/km
4. Nell’ipotesi che una nuova variazione vada ad incidere su una variazione precedentemente attuata, il relativo corrispettivo sarà determinato valutando la variazione nella sua interezza.
5. Le variazioni sostanziali vengono calcolate per singolo itinerario/bus e valorizzate ciascuna nella propria interezza applicando le tabelle n. 1 e n. 2.
6. Le variazioni marginali vengono calcolate, in prima battuta, per singolo itinerario/bus e valorizzate ciascuna nella propria interezza applicando le tabelle n. 1 e n. 2, per poi ottenere un corrispettivo medio pesato, calcolato come media dei corrispettivi ottenuti dalle variazioni marginali di ogni singolo itinerario, da utilizzare per valorizzare le percorrenze complessive eccedenti, in aumento o in diminuzione, la franchigia del 3% prevista per tale tipologia di variazioni al servizio.
7. Le fasce orarie della giornata considerate di punta e di morbida sono definite nella successiva tabella n. 3.
8. Una variazione al servizio è considerata in fascia oraria di “punta" qualora il suo orario di servizio ricada in una delle fasce definite di punta per un minimo di 15 minuti.
MORBIDA | PUNTA | MORBIDA | PUNTA | MORBIDA | |
FASCE ORARIE DI SERVIZIO | fino alle 6.59 | 7.00-8.30 | 8.30-12.30 | 12.30-14.00 | dopo le 14.00 |
Tabella n.3
Art. 7.2.3 - Calcolo corrispettivi per modifica tipologia del mezzo
1. Qualora l'Affidatario dichiarasse di utilizzare su un itinerario per tutto l'anno scolastico un mezzo con una capienza superiore a quella minima di progetto senza però superare la capienza massima prevista (entrambi i valori sono riportati nei programmi d'esercizio allegati), verrà eventualmente sfruttata la maggiore capacità del mezzo senza che ciò comporti alcuna maggiorazione dei costi da riconoscere alla ditta appaltatrice stesso.
2. Qualora intervengano modifiche del numero degli utenti da trasportare o per sopravvenute ragioni di sicurezza e/o mutate condizioni di percorribilità dei percorsi programmati, è facoltà dei Comuni prevedere, in fase di elaborazione annuale del programma di esercizio, la modifica della tipologia del mezzo da impiegare su un determinato itinerario, rispetto a quanto previsto nel programma di esercizio messo a gara o comunque rispetto a quello dell’anno scolastico precedente al manifestarsi dell’esigenza, riconoscendo alla ditta appaltatrice un adeguamento di corrispettivo secondo il criterio descritto in seguito nel presente paragrafo.
3. In caso di modifica della tipologia del mezzo da impiegare, I Xxxxxx si impegnano a darne comunicazione alla ditta appaltatrice almeno 50 giorni prima dell’avvio del servizio per il nuovo anno scolastico.
4. Se la modifica prevede il passaggio a una categoria di autoveicolo con capienza minima superiore rispetto a quello precedentemente previsto dal programma di esercizio, l’affidatario dovrà sostituire il mezzo precedentemente utilizzato con uno che garantisca la nuova capienza minima individuata.
Se la modifica prevede il passaggio a una categoria di autoveicolo con capienza minima inferiore rispetto a quello precedentemente previsto dal programma di esercizio, l’affidatario avrà facoltà di adeguare o meno la tipologia del mezzo, ferma restando l’applicazione dell’adeguamento del corrispettivo su base annua calcolato secondo il criterio descritto all’ultimo capoverso del presente paragrafo. Qualora la modifica sia resa necessaria da problemi di sicurezza nello svolgimento del percorso, l’affidatario è obbligato in ogni caso a provvedere alla sostituzione dei veicolo, con conseguente adeguamento del corrispettivo.
5. L’adeguamento del corrispettivo, per cambio di tipologia mezzo, si determina su base annua moltiplicando la produzione chilometrica annua programmata per l’itinerario interessato, per il differenziale tra i corrispettivi chilometrici di cui alla tabella n. 1 corrispondenti sia al cambio di categoria tipologica del mezzo che all’eventuale variazione della velocità commerciale dell’itinerario.
Esempio di calcolo
Itinerario con produzione annua di 20 mila km, variazione tipologia mezzo da impiegare: da 9 posti con vel comm di 34 km/h, a 20 posti con vel comm di 30 km/h
Adeguamento corrispettivo su base annua: (1,85 – 1,45) €/km x 20.000 km/anno = 8.000
€/anno
6. Qualora l’esigenza di modifica tipologica del mezzo emerga ad anno scolastico in corso e servizio avviato, i Comuni si riservano di formulare richiesta di adeguamento alla ditta appaltatrice, che in questo caso non ha l’obbligo di accettare la variazione. In caso di accettazione, l’adeguamento del corrispettivo per l’anno in corso sarà calcolato sulla base del medesimo criterio sopra esposto, tenendo conto della data effettiva di introduzione del nuovo mezzo ossia considerando nel calcolo la produzione chilometrica effettiva programmata da tale data a fine anno scolastico.
Art. 8 – PERSONALE IMPEGNATO NEI SERVIZI. OBBLIGHI E RESPONSABILITA' DELL'AFFIDATARIO
Art. 8.1 – Obblighi generali riferiti a tutto il personale impegnato nei servizi oggetto dell’appalto.
1. L'aggiudicatario deve comunicare almeno 10 giorni lavorativi prima dell’avvio del servizio, l'elenco nominativo del personale che sarà impiegato a svolgere il servizio affidato e, trasmettere copia delle certificazioni previste per gli autisti alle lettere a), b) e c) del successivo art. 8.2, comma 2, curandone l’aggiornamento al verificarsi di qualunque variazione. Il non rispetto di tale scadenza comporterà l’applicazione della penale di cui al successivo art. 14, comma 3, lettera e).
2. L'aggiudicatario deve adottare tutte le precauzioni idonee a prevenire infortuni e assumere tutte le cautele per assicurare e salvaguardare l’incolumità del personale addetto alle prestazioni ed alle attività oggetto dell’appalto, sollevando in ogni caso i Comuni da ogni responsabilità in relazione all’espletamento del servizio.
L’Affidatario deve garantire la sicurezza sul luogo di lavoro attenendosi a quanto previsto dalla normativa in materia di "Miglioramento della salute e della sicurezza dei lavoratori" D.Lgs 81/2008 e s.m.i..
3. L'aggiudicatario assumerà a proprio carico tutti gli oneri inerenti all’assunzione, utilizzo e pagamento - ivi comprese le assicurazioni sociali ed infortuni - del personale impiegato, rimanendo pertanto i Comuni esonerata da ogni e qualsiasi responsabilità al riguardo, presente o futura.
4. È fatto quindi obbligo alla ditta aggiudicataria di osservare le disposizioni legislative e i patti nazionali di lavoro che disciplinano lo stato giuridico, il trattamento economico, l'orario di lavoro ed il trattamento previdenziale delle categorie dei lavoratori addetti ai pubblici esercizi automobilistici. Questi obblighi vincolano l'aggiudicatario, anche quando non aderisca ad associazioni sindacali di categoria, impegnandosi ad osservare integralmente tutte le norme anche dopo la scadenza dei contratti stessi e fino alla loro sostituzione ed anche se non aderisse alle associazioni stipulanti o da queste recedesse, oppure mutasse all'Impresa dimensione o struttura ovvero qualificazione giuridica, economica o sindacale.
5. L'aggiudicatario deve assicurare che il personale addetto al servizio sia a conoscenza delle modalità di espletamento dello stesso e sia consapevole del contesto in cui è tenuto ad operare.
6. L'aggiudicatario deve svolgere il servizio utilizzando personale che mantenga un contegno decoroso ed irreprensibile, riservato, corretto e disponibile alla collaborazione con altri operatori e in particolare nei riguardi dell’utenza.
7. È facoltà dei Comuni chiedere alla ditta aggiudicataria di allontanare dal servizio i propri dipendenti o soci che durante le svolgimento del medesimo abbiano dato motivi di lagnanza od abbiano tenuto un comportamento non consono all’ambiente di lavoro o comunque un contegno non corretto verso gli utenti del servizio.
8. Il personale autista dovrà possedere requisiti di idoneità morale, professionale e attitudinale adeguati al tipo di servizio chiamati a svolgere. I Comuni si riserva di verificare in qualsiasi momento la corrispondenza di tali requisiti, stabilendosi la possibilità di chiedere la sostituzione del personale giudicato non idoneo, a suo insindacabile giudizio. Alla ditta appaltatrice è fatto divieto di utilizzare personale conducente non compreso tra quelli nell’elenco consegnato ai Comuni. Il non rispetto di tale condizione comporterà l’applicazione della penale di cui al successivo art. 14, comma 3, lettera c).
9. L'Affidatario non può prendere accordi diretti con le famiglie degli utenti in merito a qualsivoglia richiesta diversa da quanto indicato dai programmi di esercizio, se non previa autorizzazione da parte dei Comuni o del Comune di riferimento.
10. La Ditta aggiudicataria ha l’obbligo di acquisire il certificato penale del casellario giudiziale per ogni persona impegnata nei servizi oggetto del presente Capitolato servizio, che comportino contatti diretti e regolari con minori, al fine di verificare l’esistenza di condanne per reati di cui agli articoli 600-bis, 600-ter, 600-quater, 600- quinquies e 609-undecies del codice penale, ovvero l’irrogazione di sanzioni interdittive all’esercizio di attività che comportino contatti diretti e regolari con minori (art. 2 D.Lgs 4 marzo 2014, n. 39, “Attuazione della direttiva 2011/93/UE relativa alla lotta contro l’abuso e lo sfruttamento sessuale dei minori e la pornografia minorile”).
11. L’aggiudicatario si impegna a rispettare e si obbliga ad estendere, nei confronti dei propri collaboratori a qualsiasi titolo, per quanto compatibili, gli obblighi di condotta previsti dal “Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell’art. 54 del D.Lgs. 30 marzo 2001 n. 165” di cui al D.P.R. 16/04/2013 n. 62, nonché dal “Codice di comportamento dei dipendenti dell’Unione Valle Savio e comuni aderenti”, approvato con Deliberazione di Giunta dell’Unione n. 4 del 29 gennaio 2019.
12. L’Appaltatore si obbliga a far rispettare a tutto il personale impegnato nei servizi gli obblighi di riservatezza disciplinati al successivo art. 17.
13. Il contratto potrà essere risolto in caso di grave violazione accertata dei predetti obblighi, ai sensi dell’art. 108 del D.Lgs. 50/2016.
Art. 8.2 - Personale autista
1. Il personale autista durante l’espletamento delle mansioni dovrà essere munito di distintivo recante le proprie generalità e foto tessera ed indicazione dell’affidatario, indossare abbigliamento conforme al servizio svolto e tenere un comportamento improntato alla massima educazione e professionalità.
2. La guida degli automezzi dovrà essere svolta da personale in possesso dei seguenti requisiti:
a) patente di guida di categoria corrispondente al mezzo necessario per l’effettuazione del servizio;
b) certificato di abilitazione professionale (CAP) ovvero Carta di qualificazione del Conducente (CQC);
c) possesso di idoneità psicofisica alla conduzione del mezzo, attestata da apposita certificazione medica.
3. Rientrano negli obblighi e responsabilità del conducente:
a) rispettare il tragitto fissato nei programmi di esercizio, astenendosi dal prendere decisioni diverse in merito;
b) espletare il servizio con diligenza adottando tutte le cautele volte a garantire l’incolumità degli utenti e dei loro beni in particolar modo nelle fasi di arresto e di avvio del mezzo;
c) attenersi scrupolosamente ai regolamenti o comunque alle istruzioni dettate dai Comuni per quanto riguarda la discesa degli utenti, in particolare circa i comportamenti e le azioni da intraprendere nel caso in cui nel tragitto scuola-casa, alla fermata prevista non siano presenti soggetti per il prelievo del minore o persone a ciò delegate.
d) comunicare al Fornitore e al Comune, prima della presa di servizio, ogni eventuale circostanza, compreso il malfunzionamento del mezzo, che a suo avviso possa compromettere la sicurezza degli utenti trasportati nonché configurare un trasporto in violazione delle leggi in materia di circolazione stradale;
e) comunicare al Fornitore ogni anomalia o malfunzionamento del mezzo, rilevata nel corso dell’esecuzione del servizio o in qualsiasi altro momento (ad es., rientro in rimessa) e astenersi dallo svolgere il trasporto con il mezzo malfunzionante;
f) utilizzare il telefono cellulare o altro dispositivo analogo, durante lo svolgimento del servizio, esclusivamente per ragioni di servizio e nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia di sicurezza stradale;
g) tenere un comportamento educato e irreprensibile nei confronti degli utenti trasportati, dei loro genitori e di tutti i soggetti appartenenti al loro ambito sociale abituale (compagni di scuola, genitori dei compagni di scuola, insegnanti e altro personale della scuola, ecc.) e astenersi dall’uso di linguaggio volgare e da esternazioni di carattere discriminatorio che prendano a riferimento il credo religioso, la nazionalità, la provenienza geografica l’orientamento sessuale, lo stato di salute, lo stile di vita, ecc.. del bambino e della famiglia.;
h) evitare comportamenti lesivi della dignità degli utenti trasportati o assimilabili a maltrattamento o a coercizione psicologica o ad altro comportamento perseguibile, anche a norma del Codice Penale.
4. Al contempo è fatto divieto al conducente del mezzo di:
i) arrestare il mezzo in punti diversi rispetto a quelli stabiliti dalla Pianificazione di trasporto scolastica annuale;
j) prendere accordi diretti con le famiglie degli utenti in merito a qualsivoglia richiesta diversa da quanto indicato dagli uffici comunali se non previa autorizzazione degli stessi referenti;
k) far salire a bordo del mezzo persone terze rispetto agli alunni da trasportare ed accompagnatori non autorizzati nonché beni non appartenenti agli stessi;
l) far salire e di condurre il mezzo con a bordo un numero di persone superiori alla portata di legge consentita e a quanto previsto dalla carta di circolazione;
m) fare salire a bordo animali, fatta eccezione per i cani guida per ipovedenti e per non- vedenti o comunque autorizzati dal Comune;
n) delegare ad altri alla conduzione del mezzo;
o) prendere servizio in condizioni psico-fisiche inidonee alla conduzione del mezzo compresa l’assunzione di bevande alcoliche in orari che possano arrecare pregiudizio allo svolgimento del servizio e all’incolumità degli utenti trasportati e di terzi;
p) fumare a bordo del mezzo di trasporto;
q) esprimersi con modi inurbani e di assumere atteggiamenti e comportamenti diseducativi, e comunque non consoni al ruolo;
r) dar adito a discussioni, diverbi e quant’altro possa generare conflitti tra l’utenza e l’Amministrazione Comunale.
5. La ditta aggiudicataria è tenuta a segnalare ai Comuni eventuali disfunzioni rilevate dal proprio personale conducente o dall'utenza e a rispondere per iscritto entro 5 gg. solari ai chiarimenti richiesti dai Comuni. Il non rispetto di tale scadenza comporterà l’applicazione della penale di cui al successivo art. 14, comma 3, lettera e).
6. La ditta aggiudicataria è tenuta a fare visionare ai Comuni in qualsiasi momento il libro matricola del proprio personale e qualsiasi altra documentazione connessa all'accertamento delle condizioni di utilizzo del personale.
Art. 8.3 - Responsabilità nella vigilanza degli alunni minorenni
1. Durante il servizio di trasporto scolastico il personale della ditta appaltatrice è tenuta ad adottare tutti gli accorgimenti necessari a salvaguardare l’incolumità degli alunni nelle 3 fasi in cui si suddivide l’attività di trasporto scolastico, vale a dire nei momenti immediatamente precedenti la salita sull’autobus, durante il trasporto, nella discesa, e in particolare:
a) garantire il corretto svolgimento del servizio nel rispetto delle norme vigenti, nonché tenere un comportamento improntato alla massima educazione e professionalità, tale da rapportarsi correttamente ai minori/utenti;
b) adottare tutte le ordinarie cautele, suggerite dalla normale prudenza, al fine di tutelare l’incolumità dei minorenni/utenti, sia durante il trasporto che al momento della fermata;
c) controllare che gli utenti non vengano a trovarsi in una situazione di pericolo per la loro incolumità, per cui la loro vigilanza deve essere svolta dal momento dell’affidamento sino a quando ad essa non si sostituisca quella dei genitori o del personale scolastico;
d) verificare che gli utenti durante il trasporto siano convenientemente seduti e con le cinture di sicurezza ben allacciate;
e) verificare che gli utenti scendano alla fermata stabilita e che sia presente un genitore o altra persona adulta da esso delegata salvo rilascio del genitore stesso di autorizzazione all'uso in autonomia del servizio di trasporto scolastico ai sensi del DL 16 ottobre 2017 n.148 e successiva Legge di Conversione n.172 del 4/12/2017 Art.19-bis; nell'ipotesi di mancata presenza alla fermata stabilita del genitore o di chi ne fa le veci, il minore dovrà essere consegnato alla Scuola, o all'Ufficio Scuole del Comune o al più vicino Comando di Polizia;
f) verificare che gli alunni trasportati siano quelli effettivamente iscritti al servizio di trasporto scolastico del Comune di riferimento e compresi nell’elenco dello specifico itinerario.
2. L’obbligo di vigilanza e la conseguente responsabilità, permangono in carico alla ditta appaltatrice anche in presenza di eventuale accompagnatore messo a disposizione dall'amministrazione comunale.
Art. 8.4 – Figura del referente responsabile
1. L’Aggiudicatario dovrà indicare, prima dell’inizio del servizio, un proprio rappresentante, il quale assume il compito di referente, reperibile 7 giorni su 7, per tutta la durata dell’anno scolastico, incaricato di tenere i rapporti con il referente del Comune in ordine a tutto ciò che attiene all’esecuzione dell’appalto. La ditta appaltatrice provvederà a munire il referente individuato di appositi dispositivi (i.e. smartphone) dotati di applicazioni che consentano la messaggistica istantanea, una connessione ad Internet e un piano di minuti di conversazione di tipo illimitato.
2. In caso di sostituzione del referente, l’Aggiudicatario darà tempestiva comunicazione ai Comuni.
3. Il Comune designerà un direttore dell’esecuzione del contratto nell’ambito di ATR Società consortile a r.l., che gestirà i rapporti e i contatti con la ditta appaltatrice, come più specificatamente indicato al successivo art. 9.2.
Art. 8.5 - Comunicazioni urgenti riferite a eventi accorsi durante lo svolgimento del servizio
1. Prima dell’avvio dei servizi indicati nell'art. 2 del presente Capitolato il Comune di riferimento, stabilirà precise modalità di comunicazione alle quali il gestore dovrà attenersi in occasione di eventuali criticità che potrebbero sorgere nello svolgimento del servizio (esempio: avarie mezzi, impraticabilità strade per lavori, neve ecc.).
2. È comunque obbligo dell'affidatario far sì che il personale addetto alla guida segnali tempestivamente all'Ufficio Scuola del Comune di Riferimento nonché alla scuola interessata, il ritardo anomalo dovuto ad eventuali incidenti, traffico, malori ecc..
Il mancato rispetto di tali prescrizioni comporterà l’applicazione delle penali di cui al successivo art. 14, comma 3, lettera b).
3. Il personale conducente della ditta appaltatrice è tenuta inoltre a provvedere al richiamo verbale degli alunni in caso di condotta che violi le norme di comportamento stabilite dal Regolamento sul Trasporto Scolastico del Comune di riferimento.
4. Qualora, nonostante il richiamo verbale, gli alunni perseverino nella violazione, il personale medesimo, al fine dell’adozione dei provvedimenti previsti al citato Regolamento, deve tempestivamente segnalare il fatto ai Comuni di riferimento.
5. Il Regolamento del Servizio di Trasporto Scolastico è disponibile sul sito internet di ciascun Comune/Ente di riferimento del servizio e viene considerato parte integrante del presente Capitolato, anche se non materialmente allegato, e del quale l’Affidatario dichiara espressamente, attraverso la sottoscrizione del presente Capitolato, la presa visione.
Art. 9 – ESECUZIONE DEL CONTRATTO, VERIFICHE
Art. 9.1 - Procedure per l’avvio del contratto
1. Al fine di rendere operativo i servizi del presente appalto fin dall’inizio dell’anno scolastico 2021/2022, l’avvio all’esecuzione del contratto potrà essere effettuata, in via d’urgenza, anche prima della sottoscrizione del relativo contratto, mediante apposito verbale, nel rispetto di quanto previsto dall’art. 32 comma 8 del D.Lgs 50/2016.
2. Il verbale, sottoscritto dal direttore dell’esecuzione del contratto e dal legale rappresentante della ditta aggiudicataria dovrà dare atto dell’avvenuto rispetto degli obblighi contratti dalla ditta aggiudicataria, con particolare riferimento:
a) all’avvenuta consegna delle carte di circolazione, relative agli automezzi impegnati nei servizi, al fine della verifica del rispetto delle prescrizioni dell’art. 10.1 del capitolato, nonché degli impegni assunti in sede di offerta tecnica sull’età e sulle caratteristiche degli automezzi;
b) agli obblighi riferiti al personale impegnato, indicati all’art. 8.1 del capitolato;
c) alla disponibilità dei sistemi e strumenti informatici previsti agli artt. 11 e 12 del capitolato;
d) alla predisposizione e consegna del protocollo aziendale per il contrasto e il contenimento della diffusione del COVID-19 nel quale sono indicati le procedure e i prodotti utilizzati riferiti al servizio di igienizzazione e sanificazione, ai sensi dell’art. 10.2.1, se imposto da normative a quel momento vigenti o se richiesto dai Comuni;
e) alle eventuali comunicazioni in materia di subappalto e alle relative verifiche sui requisiti dei subappaltatori;
f) al rispetto di ogni altro onere a carico della ditta aggiudicataria relativo alle prescrizioni del presente capitolato o assunte in sede di offerta tecnica.
3. La ditta aggiudicataria si impegna ad ottemperare tutti gli obblighi sopra indicati entro il termine massimo del 25 agosto 2021.
Art. 9.2 – Obblighi dei Comuni, comunicazioni
I Comuni, direttamente o tramite ATR Società consortile a r.l., procederanno all’elaborazione del Piano Tecnico-economico e si obbligano:
a) a trasmettere alla ditta appaltatrice, entro un periodo congruo prima dell’inizio di ogni anno scolastico, l’elenco nominativo degli utenti, i piani di percorrenza di ogni singolo itinerario e il quadro orario relativo ai servizi da svolgere, in modo da permettere alla ditta aggiudicataria di predisporre l’avvio dei servizi;
b) a trasmettere alla ditta aggiudicataria eventuali modifiche e riprogrammazioni su iniziativa dei Comuni o loro delegato, tenuto conto anche delle esigenze prospettate dalle scuole e connesse al normale svolgimento dell’attività scolastica; di tali modifiche sarà informato l’aggiudicatario con congruo anticipo;
c) a trasmettere alla ditta appaltatrice, appena recepito dall'Ufficio Scuole del Comune di riferimento, l'elenco degli utenti con delega all'utilizzo autonomo del Servizio di trasporto scolastico ai sensi del DL 16 ottobre 2017 n. 148 e successiva Legge di Conversione n. 172 del 4/12/2017 Art. 19-bis;
d) a trasmettere alla ditta aggiudicataria l’elenco nominativo degli accompagnatori incaricati dai Comuni ai sensi dell’art. 6.2, autorizzati a salire sugli autobus durante il servizio di trasporto per lo svolgimento delle funzioni di accompagnamento.
Art. 9.3 – Direttore dell’esecuzione del contratto
I Comuni nominano il direttore dell’esecuzione del contratto nell’ambito di ATR Società consortile a r.l., ai sensi del Decreto Ministeriale n. 49/2018. Il direttore è responsabile, per le proprie responsabilità, in collaborazione con il RUP dei due comuni della corretta esecuzione del contratto e in particolare:
a) dispone l’avvio dell’esecuzione del contratto, fornendo all’aggiudicatario tutte le direttive e le informazioni di tipo tecnico-operativo in riferimento al Piano di esercizio prima dell’inizio dell’anno scolastico;
b) impartisce all’aggiudicatario tutte le disposizioni e le istruzioni operative necessarie per il corretto svolgimento del servizio;
c) comunica tempestivamente all’aggiudicatario eventuali modifiche e varianti da adottare nel corso dell’esecuzione del contratto, su richiesta dei comuni;
d) registra le eventuali modifiche e varianti, comunque determinatesi, anche ai fini del computo dei corrispettivi, sulla base delle modalità previste all’art. 7;
e) accerta la regolare esecuzione e il rispetto delle prescrizioni del contratto, verifica i monitoraggi che l’Impresa aggiudicataria deve agevolare mediante gli strumenti di cui al successivo art. 12, effettua i controlli sulla qualità del servizio e sul regolare adempimento agli obblighi assunti dall’aggiudicataria in relazione al presente capitolato e all’offerta tecnica presentata in sede di gara;
f) verifica il rispetto degli obblighi dell’aggiudicatario e degli eventuali subappaltatori, coadiuva il RUP dei due comuni nella gestione di eventuali inadempienze, contestazioni e applicazioni di penali.
Art. 9.4 – Verifiche di conformità
1. Il direttore dell’esecuzione del contratto:
a) provvede, al termine di ciascun anno scolastico, alla verifica di conformità, diretta a certificare che le prestazioni contrattuali siano state eseguite a regola d’arte e nel rispetto delle condizioni, modalità e termini previsti dal contratto, inclusivo dell’offerta tecnica presentata in sede di gara, nonché nel rispetto della normativa vigente;
b) provvede alla verifica finale di conformità, effettuata, ai sensi dell'art. 102 del D.lgs. n. 50/2016, al termine del periodo di vigenza contrattuale (30/6/2024), relativamente agli anni scolastici 2021/2022, 2022/2023, 2023/2024, nonché al termine dell’eventuale periodo di rinnovo per i due anni scolastici successivi.
2. La verifica di conformità annuale e finale, dovrà avvenire in confronto con l’Impresa aggiudicataria, nella figura del referente responsabile del servizio di cui all’art. 8.4 o del legale rappresentante dell’Impresa. Sulla base di quanto rilevato, il Direttore dell’esecuzione indica se le prestazioni sono o meno liquidabili, ovvero, riscontrandosi difetti o mancanze di lieve entità riguardo all’esecuzione, liquidabili previo adempimento delle prescrizioni impartite all’esecutore, con assegnazione di un termine per adempiere.
3. Delle operazioni di verifica di conformità è redatto verbale. Nel verbale sono descritti i rilievi effettuati dal soggetto incaricato della verifica di conformità, le singole operazioni e le verifiche compiute, il numero dei rilievi effettuati e i risultati ottenuti.
4. Il Direttore dell’esecuzione del contratto, quale incaricato della verifica di conformità, rilascia il certificato di conformità (per le verifiche annuali e per la verifica finale) quando risulti che l’aggiudicatario abbia completamente e regolarmente eseguito tutte le prestazioni contrattuali.
5. Il Direttore dell’esecuzione del contratto provvede ad effettuare le verifiche di conformità, almeno per le verifiche al termine dell’anno scolastico o ogni qualvolta lo ritenga opportuno.
6. I Comuni di Cesena e Mercato Saraceno si riservano altresì di effettuare i relativi controlli e verifiche sul corretto svolgimento del servizio, anche mediante ulteriori strumenti, quali, ad esempio, test sulla soddisfazione delle famiglie o eventuali documentazioni richieste all’Impresa aggiudicataria.
7. In caso di verifica di conformità con esito negativo, salva l’applicazione di eventuali penali o procedure di risoluzione del contratto, l’Impresa aggiudicataria dovrà provvedere, nel termine fissato dal Direttore dell’esecuzione, ad adempiere alle prescrizioni impartite dallo stesso e ad effettuare tutti gli adempimenti nello svolgimento del servizio, necessari a garantire i pieno rispetto delle caratteristiche previste dal contratto e alla completa eliminazione delle irregolarità riscontrate.
Art. 10 - CONDIZIONI DI UTILIZZO DEI VEICOLI PER IL SERVIZIO
Art. 10.1 - Caratteristiche dei veicoli
1. Per l'effettuazione dei servizi oggetto del presente Capitolato l'affidatario utilizzerà autoveicoli propri, o comunque in sua disponibilità, in numero, tipologia e capienza minima così come indicato negli allegati programmi di esercizio Allegati 1a1 e 1a2) al presente Capitolato).
2. I veicoli dovranno essere in perfetto stato di efficienza, muniti di carta di circolazione, e in regola con la revisione annuale presso i competenti organi; dovranno essere rispondenti alle caratteristiche di cui al D.M. 18 aprile 1977, così come modificato dal successivo D.M.
31 gennaio 1997 "Nuove disposizioni in materia di trasporto scolastico" e dalla relativa Circolare Ministero dei Trasporti 11 marzo 1997, n. 23 nonché dal Decreto 1 aprile 2010 Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti “Caratteristiche costruttive degli scuolabus”, e dovranno essere utilizzati nell’assoluto rispetto delle norme vigenti in materia di uso e destinazione degli stessi contenute nel D.Lgs. n. 285 del 30/04/1992 e successive mod. (Codice della Strada).
3. Ad ogni modo resta escluso l’utilizzo di veicoli che ammettono il trasporto in piedi e degli autobus con caratteristiche urbane.
4. Nel caso di impiego di autobus da noleggio con conducente (NCC/NCC-bus) questi devono essere in regola con le prescrizioni della Legge 15 gennaio 1992, n. 21, Legge 11 agosto 2003, n. 218, nonché del Regolamento (CE) 1071/2009. Qualora fossero utilizzati veicoli non autorizzati e/o non conformi alle prescrizioni del presente articolo, si applicherà la penale di cui al successivo art. 14, comma 3, lettera d).
5. Il servizio non potrà essere espletato con veicoli di classe ambientale inferiore ad EURO 4.
6. Inoltre tutti i veicoli dovranno essere obbligatoriamente dotati di cinture di sicurezza per ogni posto utente. La mancata osservanza di tali obblighi porta all'applicazione della penale di cui al successivo art. 14, comma 3, lettera g).
7. La ditta aggiudicataria è tenuta quindi ad osservare scrupolosamente le disposizioni circa i veicoli in servizio pubblico e tutte le altre disposizioni in materia di circolazione sulle strade e aree pubbliche (velocità, sicurezza, stato di efficienza dei mezzi, condotta di marcia ecc.), nonché le prescrizioni generali e particolari vigenti o che verranno successivamente emanate. Durante l’espletamento del trasporto scolastico, l’affidatario ha l’obbligo di apporre sul parabrezza dell’automezzo, in modo visibile un cartello con la dicitura “Comune di riferimento del servizio - Servizio di trasporto scolastico” con indicato il numero dell'itinerario, qualora il servizio venga svolto esclusivamente per il singolo Comune.
8. I veicoli dovranno:
- montare gomme termiche oppure avere a bordo le catene da neve nei periodi previsti;
- avere a bordo un estintore, giubbini o bretelle retro-riflettenti ad alta visibilità per tutti gli utenti trasportati in caso di evacuazione, cassetta di pronto soccorso e qualsiasi altro dispositivo richiesto dalle normative vigenti o emesse nel corso dell’affidamento;
- essere dotati di sistema di condizionamento/riscaldamento per il periodo estivo e invernale.
- I tubi di scarico dei veicoli non devono essere collocati dallo stesso lato delle porte passeggeri inoltre l’impianto di scarico deve consentire l’applicazione dei dispositivi per il controllo periodico dei gas di scarico.
9. L’Affidatario deve garantire il servizio anche in caso di temporanea indisponibilità dei mezzi, ammessa esclusivamente per motivi tecnici (guasti, collaudi ecc.), impiegando, per il tempo strettamente necessario per la riparazione dei veicoli, altri mezzi idonei alla tipologia di servizio svolto, dando comunque opportuna ed immediata comunicazione ai Comuni. Pertanto, dovrà essere garantito un numero adeguato di veicoli di scorta di proprietà dell’Affidatario, anche se di tipo diverso, purché idonei, attrezzati e sufficienti al servizio.
10. In caso di avarie ai veicoli utilizzati o emergenze di varia tipologia che si verificassero durante il trasporto casa-scuola e scuola-casa o durante il trasporto presso strutture distaccate per fini scolastici, l’aggiudicatario è tenuto a provvedere alla sostituzione del mezzo, nel più breve termine possibile e comunque entro un tempo massimo di 30 minuti, garantendo il servizio e le normali prestazioni contrattuali ricorrendo ad un mezzo ugualmente idoneo, per tipologia, caratteristiche e capienza.
11. L’impresa aggiudicataria è tenuta ad informare nel seguente ordine: le Istituzioni Scolastiche interessate e i comuni o suo delegato, le famiglie, anche facendo ricorso a sistemi di trasporto intelligente o di messaggistica istantanea. In tali casi il conducente è tenuto a garantire la sicurezza degli utenti, fino all’arrivo del mezzo sostitutivo.
12. In caso di avarie o di altre emergenze, durante le uscite didattiche, che rendano impossibile la percorrenza del tragitto, l’aggiudicatario è inoltre tenuto ad adottare con la massima tempestività le soluzioni più opportune per garantire la salute, l’incolumità e la sicurezza dei trasportati, nonché la tranquillità delle famiglie e ad informare nel seguente ordine: le Istituzioni Scolastiche interessate, i Xxxxxx o suo delegato, anche facendo ricorso a sistemi di trasporto intelligente o di messaggistica istantanea. In tali casi il conducente è tenuto a garantire la sicurezza degli utenti, fino all’arrivo del mezzo sostitutivo.
13. Prima dell’avvio del servizio, l’Impresa aggiudicataria dovrà obbligatoriamente consegnare al direttore dell’esecuzione del contratto copia dei libretti di circolazione di ciascun veicolo nel rispetto delle previsioni del capitolato e al fine di procedere ai dovuti accertamenti e verifiche in merito a quanto dichiarato nell’ offerta tecnica.
14. L’elenco dei veicoli, compresi i mezzi di scorta, adibiti al servizio e copie delle relative carte di circolazione dovranno essere trasmessi ai comuni almeno 10 giorni lavorativi precedenti l’avvio del servizio ad ogni anno scolastico, al fine di procedere ai dovuti
accertamenti e verifiche in merito a quanto dichiarato nell’ offerta tecnica. Il mancato rispetto di tale scadenza comporterà l’applicazione della penale di cui al successivo art. 14, comma 3, lettera e).
15. Sono a carico dell'affidatario i costi per i consumi d'esercizio e di manutenzione ordinaria e straordinaria relativi ai mezzi utilizzati che dovranno essere mantenuti in regola con le revisioni previste dalle norme di legge, senza richiedere ai Comuni alcun costo aggiuntivo, in quanto tali interventi devono ritenersi inclusi nel prezzo offerto.
16. La ditta aggiudicataria deve curare la pulizia interna e il lavaggio interno ed esterno dei veicoli in modo da assicurare standard qualitativi pienamente adeguati. I comuni potranno disporre ispezioni sui mezzi per le verifiche della qualità della pulizia interna ed esterna ai veicoli. A tal fine, la ditta appaltatrice dovrà inoltre comunicare ai comuni, prima dell’inizio dell’esecuzione del contratto, l’ubicazione dei luoghi di stazionamento dei mezzi.
17. Inoltre, è onere della ditta aggiudicataria prima di ogni servizio:
a) verificare e accertare che la cabina di trasporto del mezzo sia idonea al trasporto di utenti e in particolar modo verificare il corretto funzionamento di sicurezza e ogni altro strumento accessorio al mezzo, deputato alla sicurezza del trasporto;
b) controllare il corretto funzionamento del mezzo in particolar modo il funzionamento degli indicatori direzionali luminosi, l’impianto frenante, la strumentazione antinebbia e antipioggia, lo stato degli pneumatici e la loro idoneità a percorrere il tratto di manto stradale interessato dal trasporto, lo stato manutentivo generale del mezzo, il livello di carburante, accertandone la sufficienza ad eseguire i Km necessari al trasporto;
c) verificare che le condizioni igienico-sanitarie della cabina di trasporto del mezzo siano in una situazione adeguata.
Art. 10.2 - Servizio di igienizzazione e sanificazione Covid-19
1. Il servizio di sanificazione deve essere eseguito in conformità alle “Linee guida per l’informazione agli utenti e le modalità organizzative per il contenimento della diffusione del Covid-19 in materia di trasporto pubblico” di cui all’allegato 15) al D.P.C.M. 7 agosto 2020. L’affidatario prima dell’inizio del servizio deve fornire il protocollo aziendale per il contrasto e il contenimento della diffusione del COVID-19 nel quale indicherà le procedure e i prodotti utilizzati per la sanificazione.
Tale servizio sarà obbligatorio in virtù dell’emergenza sanitaria.
Successivamente al termine dell’emergenza sanitaria potrà essere opzionale e i Comuni potranno decidere di attivare o meno tale servizio.
2. In caso di sospensione di questo servizio in corso di anno scolastico, per cessata esigenza, il corrispettivo effettivamente riconosciuto dai due comuni, sarà quantificato in proporzione al numero di giorni in cui il servizio è stato svolto, considerando il prezzo offerto in sede di gara suddiviso per il numero di giorni complessivi dell’anno scolastico di riferimento.
Art. 10.3 - Autorimessa
1. La ditta aggiudicataria dovrà munirsi di una sede in cui ricoverare, nei tempi e periodi di non utilizzo, tutti i veicoli adibiti al trasporto, nonché i veicoli sostitutivi adibiti al soccorso per emergenze e avarie.
2. Tale sede dovrà essere nella disponibilità dell’aggiudicatario a qualsiasi titolo (locazione, comodato ecc.), anche senza esclusività di utilizzo, a condizione che sia garantita la sicurezza e protezione dei veicoli da eventuali atti di sabotaggio o vandalici, mediante idonei sistemi di sicurezza (sistemi di allarme, di televigilanza, di videosorveglianza ecc.) e mediante limitazione dell’accesso all’immobile al solo personale autorizzato.
Art. 00 - XXXXXXX XX XXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX (XXX)
1. Tutti i mezzi impiegati nell’esecuzione dei servizi oggetto del presente appalto dovranno essere dotati, con oneri a cura dell’impresa aggiudicataria, di un sistema di trasporto intelligente, vale a dire, di un’applicazione informatica e di telecomunicazione che combini la tecnologia GPS con un sistema di comunicazione di trasmissione dati in grado di fornire le informazioni di seguito indicate.
2. Tale sistema deve essere disponibile e operativo su tutti i mezzi all’avvio del servizio, già dall’anno scolastico 2021/2022.
3. Il sistema dovrà consentire le funzionalità offerte ai diversi utilizzatori (scuola, genitore, comuni, progettisti servizio). L’aggiudicatario dovrà garantire - tramite il sistema di trasporto intelligente - la raccolta delle segnalazioni fornite dal sistema stesso, in riferimento al servizio espletato, allo stato dei veicoli, alla sicurezza. Inoltre dovrà rendere possibile, tramite l'eventuale installazione di ulteriori sistemi tecnologici interfacciati con il sistema AVM, quali ad esempio accellerometri tridimensionali, la verifica del comportamento dei conducenti ecc..
4. L’aggiudicatario dovrà mettere a disposizione un sistema di trasporto intelligente demandato alla gestione dei veicoli e del servizio di trasporto scolastico con l’obiettivo di disporre di uno strumento di miglioramento e misura della qualità del servizio prestato e di informazione all’utenza.
5. Il sistema deve basarsi su di una architettura “aperta” caratterizzata dalla sua modularità (sia hardware che software), scalabilità, espandibilità (sia applicativa che dal punto di vista dell’hardware) e indipendenza dai sistemi di telecomunicazione impiegati.
6. Nell’architettura generale del sistema saranno identificate le seguenti componenti:
• Un middleware CENTRALE demandato alla gestione e al controllo dei veicoli in grado di rendere disponibile agli operatori, sulla base dei dati raccolti dal sistema in tempo reale sui veicoli, il monitoraggio e la verifica del servizio offerto, la raccolta delle segnalazioni in riferimento al servizio espletato, allo stato dei veicoli, alla sicurezza, al comportamento dei conducenti ecc., la valutazione delle performance e il corretto funzionamento dell’interfaccia per l’utenza, la raccolta e archiviazione dei dati funzionale ad una successiva consuntivazione e certificazione del servizio.
• Un SISTEMA di BORDO che ha come compito primario l’acquisizione della salita discesa degli studenti e dei dati esercizio (localizzazione in particolare) e la trasmissione degli stessi al sistema centrale. Il sistema deve permettere futuri ampliamenti per l’interfacciamento di eventuali ulteriori sottosistemi ausiliari come ad esempio la videosorveglianza o sistemi tecnologici per la rilevazione delle presenze ed il monitoraggio dell’occupazione dei posti nel rispetto delle distanze sociali dettate dalla normativa di contenimento dell’epidemia Covid-19. Il sistema in parola dovrà inoltre essere predisposto per le tecnologie di intelligenza artificiale per il riconoscimento del volto e la rilevazione della temperatura corporea oltre alla possibilità di segnalare l’uso della mascherina al fine di rendere più sicuro ed efficiente il servizio e la ripresa dello stesso in conformità alle linee guida del ministero.
7. Il sistema dovrà operare con reti di comunicazione standard (4G/LTE) per i collegamenti coi mezzi con adeguamento automatico allo standard di connessione più performante supportato dalla rete telefonica.
8. La necessità di modulare gli oneri, evitando investimenti iniziali non sostenibili, e la coerenza con le nuove tendenze in ambito ITS (Intelligent Transport Systems) impone che la soluzione adotti tecnologie ed infrastrutture aperte e ricorra ad un’architettura cloud in grado di supportare l’erogazione delle funzionalità in Service, permettendo così approcci graduali con costi progressivi e proporzionali al parco da controllare e dipendenti dalle effettive funzionalità ITS attivate.
Art. 12 - MONITORAGGIO DEL SERVIZIO
1. L’impresa aggiudicataria è tenuta a produrre ad ATR Società consortile ar.l. e ai Comuni, con cadenza mensile, specifici report riportanti per ciascuna linea, nonché per le eventuali corse extra scolastiche: il numero delle corse eseguite e i Km percorsi (per ogni corsa).
2. L’aggiudicatario, nell’ambito del report mensile, deve dare conto anche di eventuali problemi riscontrati e di eventuali reclami pervenutigli direttamente da parte degli utenti e/o di terzi. Tale report deve essere allegato a ciascuna fattura mensile per l’effettuazione dei relativi pagamenti.
3. Al termine di ogni anno scolastico – di norma entro il 15 di luglio – la ditta aggiudicataria è tenuta a produrre ai Comuni, una sintetica relazione (report) in merito all’andamento del servizio nel corso dell’anno scolastico appena concluso, evidenziando criticità, punti di forza e aree di miglioramento del servizio. I Comuni si riserva di porre in essere iniziative finalizzate alla valutazione di gradimento del servizio da parte degli utenti.
4. Il direttore dell’esecuzione del contratto, eserciterà periodicamente le proprie funzioni di controllo dei risultati conseguiti nell’ambito della gestione del servizio da parte dell’aggiudicatario. Tali controlli hanno lo scopo di verificare il rispetto della qualità del servizio sulla base di quanto stabilito nel presente Capitolato.
5. L’aggiudicatario dovrà rendere disponibile ai comuni le funzionalità attraverso un’applicazione WEB based accessibile attraverso l’utilizzo di un browser (di uso comune quali ad esempio Chrome, Edge, Firefox ecc.). La piattaforma centrale, costituita da un Database e un Application Server potrà risiedere in outsourcing presso un Data Centre in cloud opportunamente dimensionato al fine di garantire:
- SICUREZZA: firewall personalizzabili e possibilità di creare snapshot del cloud server al fine di non perdere i dati
- NO OVERBOOKING: risorse completamente allocate e garantite
- VELOCITÀ: server on-line in meno di 60 secondi
6. Il sistema di Monitoraggio dovrà consentire di:
- Conoscere la posizione degli scuolabus in ogni istante
- Visualizzare fermate e studenti in attesa dello scuolabus
- Conoscere tempi di arrivo e di partenza previsti
- Sapere ogni istante quanti e quali studenti sono presenti su ogni scuolabus con estrema precisione
Sistema di bordo
7. Per garantire il monitoraggio del servizio scolastico l’ aggiudicatario dovrà provvedere a installare a bordo dei veicoli dispositivi tablet mirati ad offrire l’opportunità di geolocalizzare il mezzo (mediante ricevitore GPS integrato) oltre che garantire un’interfaccia al conducente per la verifica della corretta presenza a bordo degli studenti previsti (mediante acquisizione dati da un opportuno lettore RFID per le tessere scolastiche, anch’esso a cura e con oneri dell’aggiudicatario).
8. Dall’interfaccia conducente dovrà essere possibile verificare lo stato di anticipo/ritardo del mezzo rispetto al servizio programmato. Saranno considerate preferenziali soluzioni che utilizzano tablet di tipologia RUGGED con ambiente operativo Windows 10 per dispositivi mobili o Android. Per assicurare resistenza alle condizioni imposte dall’uso a bordo bus il dispositivo dovrà avere un grado di protezione almeno IP 65 ed un range di temperatura tra
-10 e +70 °C.
9. Da un punto di vista funzionale di particolare rilievo saranno i seguenti requisiti:
- Interazione touch screen;
- Leggibilità anche con esposizione alla luce solare;
- Predisposizione per eventuali connessioni con altri apparati di bordo (Indicatori esterni, videosorveglianza ecc.);
- Lettore RFID a 13.56 MIFARE esterno;
- Agevole portabilità del terminale per facile installazione ed estrazione da parte del personale di terra e di bordo.
10. Il tablet dovrà garantire compatibilità e interfacciabilità senza interferenze reciproche con tutti i dispositivi che il sistema proposto prevede di utilizzare quali ad esempio:
- Sistema di alimentazione;
- Quadro accensione;
- Segnali I/O
11. Il Tablet dovrà assicurare il boot automatico a fronte dell’inserimento dell’alimentazione collegata al segnale di chiave del veicolo. Questo dovrà accadere senza necessità di richiedere che il conducente debba premere pulsanti specifici. Il tablet dovrà essere installato a bordo mediante un supporto veicolare leggero e robusto possibilmente dotato di attacco docking per consentire una più agevole estraibilità del dispositivo, ma allo stesso tempo dovrà garantire sicurezza da eventuali manomissioni e/o furti.
12. Il dispositivo dovrà essere equipaggiato con il SW applicativo sviluppato a cura e con oneri della ditta aggiudicataria e disponibile all’avvio del contratto, che permette le seguenti funzioni:
- il caricamento dei dati del servizio scolastico gestito mediante Web Services connessi all’end point del Database Centrale. I dati sono funzionali alle operazioni di localizzazione, riconoscimento delle fermate, dei plessi scolastici e degli studenti da trasportare. Detti dati consistono nella descrizione della rete di trasporto e degli altri elementi del servizio quali ad esempio:
o anagrafica delle fermate e dei plessi scolastici
o elenco delle linee di servizio scolastico
o anagrafica degli studenti associati a ciascuna fermata
o elenco delle corse per ogni linea
o elenco degli orari di arrivo / partenza per ogni fermata / corsa
o l’elenco turni e la descrizione cartografica dei percorsi
- l’identificazione del veicolo su cui è installato il tablet;
- la qualifica sul turno da parte del conducente in modalità manuale o mediante preassegnazione del servizio;
- la localizzazione autonoma sulla base dei dati GPS e delle informazioni rappresentate dai dati succitati. La posizione del veicolo dovrà essere continuamente proiettata sulla geometria della linea;
- la navigazione del mezzo, durante lo svolgimento del servizio, a supporto del conducente per il miglioramento della condotta di guida e per l’apprendimento dei percorsi /deviazioni di linea estemporanee;
- il riconoscimento dello studente che sale attraverso lettura della tessera di abbonamento RFID;
- la segnalazione automatica di studenti non presenti;
- la segnalazione di avviso per tessere scadute, non valide o non aventi diritto;
- il calcolo della stima di anticipo/ritardo del mezzo rispetto al servizio pianificato in fermata o in corrispondenza dei plessi scolastici sul percorso;
- la trasmissione dei dati alla centrale su base intervallo programmabile o su evento specifico (esempio: uscita dalla fermata, salita degli studenti, arrivo al plesso scolastico, mancanza tessera ecc.). La procedura dovrà garantire una logica di buffering (polmone) a bordo in grado di memorizzare i dati non trasmissibili a seguito di indisponibilità momentanea della rete di comunicazione. Al ripristino del collegamento detti dati devono essere trasmessi in modo automatico al centro per consentire il riallineamento coerente delle informazioni anche al fine della consuntivazione del servizio svolto;
- la possibilità di inviare e ricevere messaggi di servizio e di emergenza;
- l’aggiornamento e configurazione del firmware e del software di bordo da remoto;
- l’autospegnimento dei dispositivi al termine del servizio scolastico, con la temporizzazione configurabile di questa procedura.
Sistema centrale
13. A livello centrale il Sistema consentirà la consuntivazione del servizio di trasporto scolastico, offrendo la visualizzazione del percorso effettuato dai veicoli mezzo ed alcune funzionalità di base quali:
- Monitoraggio in tempo reale del veicolo su cartografia digitale.
- Stato diagnostico dello scuolabus
- Stato della Corsa ed orario di passaggio alle fermate e ai plessi scolastici
- Fermate effettuate e future
- Il numero di studenti presenti a bordo
- I minuti di anticipo o ritardo sul servizio
- Storicizzazione di tutti i dati inviati dai dispositivi di bordo per tutta la durata del servizio: posizioni geografiche, dati operativi del veicolo (chilometri percorsi, ecc.), eventi (soste, ecc.) e segnalazione di allarmi (ad esempio il superamento di una determinata velocità, studente senza tessera, studente non presente in fermata);
14. Produzione di report e grafici inerenti la Certificazione del Servizio, contenenti informazioni circa la regolarità o le difformità dei servizi svolti rispetto a quelli pianificati che dovranno essere consultabili dai Comuni con cadenza mensile, quali:
- il numero delle corse eseguite,
- i Km percorsi (per ogni corsa).
15. Il sistema centrale dovrà interfacciarsi con il sistema di progettazione dei servizi di trasporto scolastico in uso presso la società partecipata dai Comuni, ATR Soc. cons. a r.l. che, per conto degli stessi, effettua la progettazione dei suddetti servizi, le cui specifiche tecniche di interfacciamento saranno rese disponibili ad avvenuta aggiudicazione, prima dell’avvio del servizio.
16. Il sistema centrale dell'AVM dovrà quindi caricare nel proprio database il servizio programmato e, tramite questo, poter elaborare tutto quanto necessario per verificare il corretto andamento del servizio in corso, sia in tempo reale sia sulle elaborazioni ex post per una corretta consuntivazione del servizio e per tutto quanto necessario ad una corretta conduzione del monitoraggio del servizio e dell'informazione da esso prodotto per le altre interfacce presenti sul sistema.
APP genitori
17. I dati del sistema di monitoraggio dovranno essere alla base di un APP che l’aggiudicatario dovrà mettere a disposizione dei genitori per monitorare in tempo reale il viaggio degli studenti.
18. L’ App che dovrà essere scaricabile dagli stores (iOS e Android) permetterà di:
- Essere avvisati rispetto alla salita del proprio figlio e alla consegna al plesso scolastico;
- Essere avvisati rispetto alla eventuale non titolarità del servizio;
- Ricevere notifiche rispetto all’inutilizzabilità della tessera;
- Essere avvisati in maniera tempestiva di eventuali problematiche occorse durante il tragitto (scuolabus fa una deviazione o salta delle fermate, c’è un ritardo elevato nell’arrivo al plesso scolastico ecc.);
- Conoscere in real time la posizione dello studente nel tratto casa-scuola gestito dalla piattaforma;
- Inserire comunicazioni di assenza dello studente per evitare la sosta in fermata;
- Richiedere l’attivazione del servizio;
- Revocare la richiesta del servizio;
- Richiedere la variazione del punto di prelievo;
- Consultare gli orari del servizio in tempo reale.
La App dovrà anch’essa essere immediatamente fruibile in concomitanza con l’avvio del servizio.
Art. 13 – RESPONSABILITA’ E COPERTURE ASSICURATIVE
1. Qualsiasi responsabilità civile verso terzi per danni arrecati a persone e cose comunque direttamente o indirettamente correlati allo svolgimento dei servizi è a carico dell’aggiudicatario, che terrà indenne a tale titolo i Comuni o suoi delegati, da qualsiasi pretesa o molestia. L’affidatario è unico responsabile in caso di eventuale inosservanza delle norme in materia di trasporto di persone.
2. Per ogni veicolo adibito ai servizi in oggetto, l’ aggiudicatario deve essere in possesso di polizza assicurativa R.C.A. con massimale di garanzia non inferiore a € 30.000.000,00 (trentamilioni/00) per danni a persone ed € 2.000.000 (duemilioni/00) per danni a cose a sinistro e recante l’estensione complementare dell’assicurazione alla responsabilità civile dei trasportati, nonché la rinuncia alla rivalsa nei confronti dei Comuni.
3. I massimali previsti nella polizza non sono da ritenersi in alcun modo limitativi della responsabilità assunta dalla ditta appaltatrice, sia nei confronti dei terzi, ivi compresi i trasportati, sia nei confronti del Comune. In particolare l'assicurazione RCA, in aggiunta a quella obbligatoria, dovrà comprendere anche la responsabilità civile relativa alla copertura per infortunio e per danni ai passeggeri trasportati, in fase di salita e/o discesa sul/dal veicolo e/o sosta a portiere aperte, nonché per i danni involontariamente cagionati ai trasportati e/o ai terzi dall’esecuzione delle operazioni di carico dei passeggeri da terra sul veicolo e viceversa, sia con mezzi manuali che con dispositivi meccanici stabilmente installati sul veicolo.
4. L'assicurazione RCA dovrà coprire anche:
- la responsabilità civile per danni causati a persone o cose dalla circolazione dei veicoli in aree private, in considerazione del fatto che la parte del servizio afferente al prelievo dei minori presso le abitazioni e alla consegna dei medesimi presso le scuole, può comportare l'accesso dei veicoli della Ditta in aree private non aperte al pubblico;
- la responsabilità per i danni involontariamente cagionati dalla circolazione del veicolo alle cose trasportate sui veicoli di proprietà di terzi, ancorché non costituenti vero e proprio bagaglio, quali a mero titolo esemplificativo e non esaustivo: indumenti, oggetti di comune uso personale, incluse sedie a rotelle e/o mezzi di deambulazione o similari, borse e bagagli in genere che, per la loro naturale destinazione siano portati con sé dai terzi trasportati sui veicoli della Ditta, esclusi denaro, preziosi;
- la responsabilità per i danni cagionati dal conducente a terzi o ad altri trasportati in conseguenza della circolazione, sosta o comunque dell’utilizzo del veicolo;
- la responsabilità per eventuali danni causati dai veicoli del Fornitore alla sede stradale e relativi manufatti e pertinenze;
- la responsabilità per i danni ai trasportati e/o a terzi dovuti a difetto di manutenzione dei veicoli, ovvero derivanti da incendio del veicolo, scariche elettriche (causate da corto circuito e/o sbalzi di tensione e/o dispersione di corrente), scoppio di pneumatico, guasti meccanici, perdite di olio, fuoriuscita di sostanze liquide e/o gassose, e/o perdita/caduta di materiali trasportati;
- la responsabilità per i danni eventualmente cagionati ai trasportati e/o a terzi nel xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx ai fini del recupero/traino di un veicolo della Ditta in avaria o danneggiato;
- la responsabilità per danni eventualmente derivati ai trasportati e/o ai terzi in caso di circolazione al di fuori dei percorsi prestabiliti;
5. L’ aggiudicatario dovrà altresì stipulare e mantenere in vigore per tutta la durata del contratto una polizza di assicurazione (corredata dalla garanzia di “rinuncia alla rivalsa”), per un massimale non inferiore a € 5.000.000,00 a copertura della Responsabilità Civile verso Terzi (RCT), per danni arrecati a terzi, fra cui i Comuni di riferimento, e verso prestatori di lavoro sia dipendenti che interinali o collaboratori non dipendenti (RCO), in conseguenza di un fatto verificatosi in relazione all’attività svolta, comprese tutte le operazioni di attività inerenti, accessorie e complementari, nessuna esclusa, sollevando in tal modo i Comuni da ogni responsabilità per danni o pregiudizi di qualsiasi natura eventualmente subiti dagli operatori o da eventuali danni o pregiudizi arrecati dagli stessi a terzi, nel corso dello svolgimento dei servizi oggetto del presente capitolato.
6. I massimali previsti nelle polizze RCA- RCT non sono da ritenersi in alcun modo limitativi della responsabilità assunta dalla ditta appaltatrice sia nei confronti dei terzi, ivi compresi i trasportati, sia nei confronti dei Comuni.
7. L’aggiudicatario risponderà per intero dei sinistri di eventuali danni a persone e/o cose, cagionati a terzi - compresi gli utenti del servizio - in relazione allo svolgimento di tutte le attività che formano oggetto del servizio per l’intera durata del contratto, esonerando i comuni di riferimento o chi per esso, da ogni addebito civile o penale. La ditta appaltatrice ha l’obbligo di provvedere alla copertura assicurativa degli alunni trasportati per i danni che a questi possono derivare nella esecuzione del trasporto. Tale assicurazione dovrà comprendere anche la copertura di infortunio in salita e discesa degli utenti.
Il numero di utenti da assicurare è dato degli alunni ammessi annualmente a fruire del servizio di trasporto scolastico.
8. L’aggiudicatario è tenuto a documentare al direttore dell’esecuzione del contratto l’adempimento dei su indicati obblighi assicurativi, trasmettendo copia delle polizze assicurative RCA e RCT, almeno 10 giorni lavorativi prima dell’avvio del servizio ad ogni anno scolastico; le polizze saranno esaminate, ai fini della sua accettazione, dai Comuni che potranno richiedere integrazioni o variazioni alla garanzia proposta. Il non rispetto di tale scadenza comporterà l’applicazione della penale di cui al successivo art. 14, comma 3, lettera e).
9. L’aggiudicatario è tenuto a dare immediata comunicazione ai Comuni di tutti gli incidenti verificatisi, come sinistri, collisioni e altro, qualunque importanza essi rivestano, e anche quando nessun danno si fosse verificato.
10. Per le responsabilità dell’ aggiudicatario si richiama l’art. 1681 del Codice Civile, precisando che si devono considerare avvenuti durante il viaggio anche i sinistri che colpiscono la persona del viaggiatore durante le operazioni preparatorie o accessorie in genere del trasporto durante le soste e le fermate.
11. L’aggiudicatario assume ogni responsabilità civile e penale per gli infortuni causati al personale addetto al servizio, rinunciando - senza deroghe o eccezioni - a qualsiasi azione di rivalsa, presente o futura, nei confronti dei Comuni, che devono intendersi pertanto manlevati da ogni responsabilità al riguardo.
12. Resta precisato che costituirà onere a carico dell’aggiudicatario, il risarcimento degli importi dei danni – o di parte di essi - che non risultino risarcibili in relazione alla eventuale pattuizione di scoperti e/o franchigie contrattuali ovvero in ragione della sottoscrizione di assicurazioni insufficienti, la cui stipula non esonera in alcun modo l’Affidatario dalle responsabilità incombenti, a termini di legge, su di esso o sulle persone della cui opera si avvalga, né dal rispondere di quanto non coperto - totalmente o parzialmente - dalle sopra richiamate coperture assicurative.
13. I Comuni o ATR Società consortile a r.l. saranno tenuti indenni dei danni eventualmente non coperti, in tutto o in parte, dalle polizze assicurative.
14. Saranno a carico dell’aggiudicatario i danni ai veicoli e alle paline di fermata causati nel corso della gestione esclusi quelli derivanti dal normale utilizzo.
Art. 14 – CONTROLLI. INADEMPIENZE E PENALITA’
1. Il direttore dell’esecuzione del contratto e i Comuni si riservano di effettuare ogni tipo di controllo sui veicoli, sui conducenti, sull'utenza, sullo svolgimento dei servizi, ivi compresa la verifica della documentazione inerente i servizi stessi. Resta comunque inequivocabilmente inteso che i Comuni sono del tutto esonerati da ogni responsabilità derivante dalla gestione del servizio.
2. In caso di comportamento scorretto, non professionale o lesivo dell’incolumità, della moralità e della personalità dei passeggeri (ad esempio: molestie, volgarità, fumo alla guida, uso del telefono cellulare per motivi non di emergenza o legati al servizio ovvero senza il dispositivo auricolare, velocità eccessiva e pericolosa) segnalata e accertata dal direttore dell’esecuzione del contratto, sarà applicata una sanzione pecuniaria pari € 150,00 per ogni singolo caso accertato. Alla terza infrazione accertata verso lo stesso autista potrà essere richiesta la rimozione dello stesso dal servizio. Per episodi di particolarità gravità a carico dell'autista, giudicati tali dai Comuni, questa potrà pretendere l'immediata sostituzione dello stesso già al verificarsi del primo evento.
3. Sono inoltre previste le seguenti penalità, salvo quanto disciplinato dal successivo art. 18:
a) Mancata esecuzione del servizio (salvo i casi accertati di forza maggiore non dipendente della ditta appaltatrice):
1. mancata esecuzione di una corsa del servizio: € 250,00 oltre alla riduzione del corrispettivo della percorrenza non effettuata (calcolata come variazione marginale in riferimento all’art. 7.2, Adeguamento del corrispettivo alle modifiche del programma di esercizio) per ogni evento accertato.
2. mancata esecuzione del servizio per un’intera giornata: € 2.000,00 oltre alla riduzione del corrispettivo della percorrenza non effettuata (calcolata come variazione marginale in riferimento all’art. 7.2, Adeguamento del corrispettivo alle modifiche del programma di esercizio) per ogni evento accertato.
b) Inosservanza degli orari dei servizi, dei percorsi, delle fermate, mancata segnalazione ritardo: salvo casi accertati di forza maggiore non dipendenti dalla ditta appaltatrice, € 100,00 per ogni singola infrazione inferiore ai 30 minuti. Se l’infrazione riguardante l’inosservanza dell’orario è superiore ai 30 minuti, si applica la penale di cui al punto a) 1, relativa alla mancata esecuzione di una corsa del servizio.
c) Utilizzo personale conducente non iscritto sul libro matricola e/o non comunicato ai Comuni: € 500,00 per ogni conducente non autorizzato, per ogni evento.
d) Utilizzo di mezzi non autorizzati per l’espletamento del servizio o con documentazione irregolare: € 500,00 per ogni mancanza.
e) Mancato rispetto dei termini di cui all’art. 8.1 comma 1, art. 8.2 comma 5, art.
10.1 comma 13 e all’art. 13 comma 9: € 50,00 per ogni mancato rispetto del termine stabilito, a cui si aggiungeranno € 10,00 per ogni ulteriore giorno di ritardo nella consegna dopo tale data.
f) Mancato rispetto dei termini di cui all’art. 6 commi 11 e 12: € 1.000,00 per ogni caso di mancato rispetto del termine stabilito, a cui si aggiungeranno € 100,00 per ogni ulteriore giorno di ritardo.
g) Mancato rispetto delle caratteristiche tecniche richieste per i mezzi di trasporto (EURO 4 e cinture di sicurezza) (art. 10.1 del presente Capitolato): fino a € 10.000,00 più € 4.500,00 per ogni mese di ritardo dalla data di avvio del servizio (art. 10 del presente Capitolato) fatta eccezione per i mezzi di scorta.
h) Mancato rispetto delle caratteristiche tecniche per i mezzi di trasporto offerti in sede di offerta tecnica, sia per quelli previsti in fase di avvio del contratto, sia per quelli offerti in fasi successive della durata contrattuale: fino € 10.000,00 più € 4.500,00 per ogni mese di ritardo dalla data prevista.
i) Mancato rispetto delle tempistiche di avvio del Sistema di Trasporto Intelligente (ITS) (art. 11, comma 2 del presente Capitolato): € 3.000,00 per mancato rispetto del termine più € 750,00 per ogni mese di ritardo rispetto a tale data.
j) Utilizzo di mezzi con sistema AVM non funzionante: € 50,00 per ogni itinerario eseguito con sistema AVM non funzionante.
k) Mancato rispetto dei termini di cui all’art. 9.1 comma 3: fino a un massimo di € 2.000,00, a cui si aggiungeranno € 100,00 per ogni ulteriore giorno di ritardo.
4. Eventuali inadempimenti diversi da quelli di cui sopra daranno luogo all'attivazione, da parte dei Comuni, degli ordinari mezzi di tutela previsti dal Codice Civile.
5. I Comuni interessati o il direttore dell’esecuzione del contratto provvederanno a contestare le violazioni di cui sopra notificandole alla ditta appaltatrice tramite invio per posta elettronica certificata (PEC) da inoltrarsi entro 15 gg. dalla data in cui si è verificata la violazione stessa. L’aggiudicatario entro 10 gg. dalla data di invio della notifica della violazione ha facoltà di fare pervenire scritti difensivi (sempre tramite PEC) e/o chiedere di essere sentito dal Responsabile del procedimento o dal direttore dell’esecuzione del contratto.
6. Qualora il responsabile del procedimento, esaminati gli eventuali scritti difensivi e/o ascoltato l’aggiudicatario che ne abbia fatto richiesta, ritenga fondato l'accertamento della violazione provvede, dandone preventiva comunicazione scritta alla ditta appaltatrice, ad emettere la fattura relativa agli importi dovuti a titolo di penale a seguito delle violazioni contestate.
7. Il pagamento della penale va effettuato entro 30 giorni data fattura. Decorso inutilmente tale termine, i Comuni si rivarranno sulla cauzione e, in caso di insufficienza anche di quest’ultima, con qualsiasi altro mezzo previsto dalle norme. In caso di accordo tra l'aggiudicatario e i Comuni, la penale potrà essere invece detratta dall'importo spettante all’impresa aggiudicataria relativo all'ultimo mese di servizio dell'anno scolastico in corso.
8. Il pagamento della penale non esonera l’affidatario dall’obbligazione di risarcire l’eventuale danno arrecato ai Comuni e/o a terzi in dipendenza dell’inadempimento.
Art. 15 - CONTINUITA’ DEL SERVIZIO. SCIOPERI
1. l servizi di cui al presente capitolato sono classificati fra i servizi pubblici essenziali, ai sensi della legislazione vigente, e come tali non possono essere interrotti o sospesi se non per comprovate cause di forza maggiore. In caso di sciopero dovrà comunque essere garantito dalla ditta appaltatrice il servizio ricadente nelle fasce orarie protette (dalle 5.30 alle 8.30 e dalle 13.00 alle 16.00).
2. In caso di sciopero dei propri operatori che possa causare inconvenienti al servizio, l'affidatario dovrà dare preavviso di almeno 10 giorni mediante comunicazione via pec da
inviare ai Comuni all’indirizzo
Scolastici.
all’attenzione dell’ufficio Servizi
3. Nel caso in cui, per sopraggiunte avarie, uno o più automezzi non potessero venire utilizzati, La ditta appaltatrice è tenuta ad avvisare immediatamente a sua cura e spese i Comuni e gli utenti interessati e ad assicurare una tempestiva sostituzione degli stessi, pena l’applicazione della penale di cui all'art. 14 lettera a).
4. Ogni autista/automezzo deve essere dotato di telefono cellulare, munito di dispositivo auricolare, al fine di garantire la tempestiva comunicazione dell’avversità eventualmente occorsa (ad es. in occasione di incidenti), senza l’abbandono del mezzo medesimo e dei minori trasportati.
5. Nel caso di eventi di forza maggiore e comunque non prevedibili e non imputabili alla ditta appaltatrice, previo assenso dei Comuni, l’affidatario può temporaneamente interrompere o ridurre il servizio di trasporto scolastico ovvero esercitarlo anche con modalità sostitutive.
6. In particolare in caso di temporanea chiusura al traffico della rete viaria per interventi di manutenzione o in ogni altro caso dovuto a cause di forza maggiore, l’affidatario dovrà effettuare le necessarie deviazioni degli itinerari per garantire il normale espletamento del servizio, dandone tempestiva comunicazione agli utenti ed ai Comuni.
7. Nel caso di emanazione da parte degli organi preposti (Agenzia Regionale di Protezione Civile) di un allarme meteo per condizioni di neve e/o gelo, La ditta appaltatrice è tenuta ad effettuare i percorsi alternativi specifici eventualmente comunicati dall'Autorità competente, avendo cura di dotare i mezzi delle necessarie misure che consentano la percorribilità delle strade (gomme termiche e catene).
8. I Comuni e/o il Comune di riferimento del servizio potranno comunque contattare l'Affidatario al numero di telefono del referente indicato, per avere informazioni relative alle varie fattispecie sopra descritte. La presenza di tale servizio non solleva in ogni caso l'Affidatario dagli adempimenti informativi di cui al presente articolo.
Art. 16 - CLAUSOLA SOCIALE
Il servizio rientra fra quelli “ad alta intensità di manodopera“, per i quali si applicano le disposizioni contenute all’art. 50 del D.Lgs 50/2016, riferite alle clausole sociali.
L’Aggiudicatario si impegna, pertanto, compatibilmente con la propria organizzazione aziendale, ad assorbire e utilizzare prioritariamente lavoratori, qualora disponibili, che già erano adibiti ai servizi oggetto dell’appalto, quali soci lavoratori o dipendenti del precedente aggiudicatario sulla base dell’organigramma dei lavoratori impegnati all’inizio dell’anno scolastico 2020/2021 fornito dal precedente Impresa appaltatrice, disponibile per la consultazione delle Ditte offerenti in fase di gara.
Art. 17 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
1. Con la sottoscrizione del contratto, le parti consentono il trattamento dei dati personali ai sensi e per gli effetti del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 e del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali), modificato dal D.Lgs. 10 agosto 2018, n. 101, recante disposizioni per l’adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del Regolamento (UE) 2016/679, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati.
2. I dati saranno trattati e conservati esclusivamente per le finalità connesse all’esecuzione del presente contratto e per la durata del medesimo nonché per l’adempimento di obblighi previsti da leggi, da regolamenti e dalla normativa comunitaria, nonché da disposizioni impartite da Autorità a ciò legittimate dalla legge e da Organi di Vigilanza e Controllo.
3. Il Titolare del trattamento è il Comune di Cesena/Mercato Saraceno, nella persona del Sindaco. Il Responsabile del Trattamento è il Settore Scuola, rappresentato organicamente dal Dirigente. Il Titolare ha designato il Responsabile della Protezione Dati (DPO).
4. Il Responsabile esterno del trattamento, ai sensi dell’articolo 28 del Regolamento (UE) 2016/679, è la Ditta aggiudicataria, nella persona del legale rappresentante pro-tempore.
5. L’atto di nomina del Responsabile esterno del trattamento dati, firmato dal Titolare e dal Responsabile esterno del trattamento, è da considerare parte integrante del contratto.
Art. 18 - CLAUSOLA RISOLUTIVA
1. Nel caso d'inosservanza da parte dell'aggiudicatario degli obblighi di cui al presente Capitolato, i Comuni inoltreranno apposita diffida ad adempiere, assegnando un congruo termine. Tale termine decorrerà dalla data di notifica della diffida. La diffida potrà essere consegnata anche a mano, in particolare nel caso in cui contenga un termine qualificato come essenziale. Decorso inutilmente tale termine, fermo restando il diritto dei Comuni
all'applicazione delle penalità stabilite, verrà ordinata all’impresa aggiudicataria l'immediata interruzione del servizio, eccetto i casi di comprovata forza maggiore, non dipendenti dall’impresa stessa, facendo comunque salva la facoltà da parte dei Comuni di risolvere il contratto, ai sensi dell'art. 1456 del c.c., nei seguenti casi di inadempimenti ripetuti:
a) Mancata esecuzione del servizio: il ripetersi della situazione prevista al precedente art. 14, comma 3, lettera a) punto 2, per oltre tre giorni, anche non consecutivi, costituisce causa di risoluzione del contratto, fatta salva l’applicazione delle penali di cui al medesimo art. 14, comma 3, lett. a) punto 2;
b) Mancata consegna della documentazione: salvo che il fatto non costituisca più grave inadempimento, la mancata consegna della documentazione prevista agli artt. 8.1, 10 e 13, o di parte di essa, dopo 30 giorni solari dall’inizio del servizio costituisce causa di risoluzione del contratto.
c) Gravi e reiterati inadempimenti e inosservanze nell’espletamento del servizio.
2. In caso d'interruzione del servizio causato dalla ditta appaltatrice, i Comuni si rivarranno sulla cauzione. I Comuni, fatti salvi i maggiori danni, potranno inoltre rivalersi sulla cauzione nei seguenti casi:
- a copertura delle spese conseguenti al ricorso all'esecuzione d'ufficio o di terzi, necessario per limitare i negativi effetti dell'inadempimento dell'affidatario;
- a copertura delle spese di indizione di nuova gara per il riaffidamento del servizio, in caso di risoluzione anticipata del contratto per inadempimento dell'affidatario.
3. I Comuni mediante comunicazione ufficiale inviata all’impresa aggiudicataria, hanno facoltà di recesso dal contratto o parte di esso, per sopravvenuti motivi di pubblico interesse, per sopravvenuta perdita dei requisiti dell’aggiudicatario a svolgere il servizio, senza che ciò comporti alcun diritto a qualsiasi forma di risarcimento a favore dell’aggiudicatario.
4. I Comuni, in caso di affidamento a consorzi, inoltre si riservano il diritto di richiedere la sostituzione del consorziato esecutore del servizio, in caso di grave inadempimento circa l’osservanza degli obblighi di cui al presente capitolato, in particolare in riferimento agli obblighi di adeguata sorveglianza degli alunni trasportati. La mancata sostituzione del consorziato costituisce motivo per la sospensione immediata di ogni pagamento fino ad avvenuta sostituzione, fermi restando gli obblighi di servizio in capo all’impresa aggiudicataria.
Art. 19 - TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI
1. L’Aggiudicatario assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della Legge 13/08/2010 n. 136 e s.m.i., in particolare, dovrà comunicare ai Comuni di Cesena e Mercato Saraceno gli estremi identificativi del conto corrente dedicato, anche in via non esclusiva, alla commessa pubblica di cui all’oggetto, nonché le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di esso e ogni modifica relativa ai dati trasmessi
2. L’Aggiudicatario si obbliga a trasmettere ai Comuni copia degli eventuali contratti sottoscritti con subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate al servizio, all’interno dei quali si impegna ad inserire, a pena di nullità assoluta, un’apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 136/2010. L’Amministrazione Comunale, ai sensi del comma 9 dell’art. 3 della Legge 136/2010, verifica i suddetti contratti in ordine all’apposizione di detta clausola.
3. L’Aggiudicatario dichiara di essere consapevole che l’accertamento di transazioni eseguite senza avvalersi di conti correnti bancari o postali ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni costituisce causa di risoluzione del contratto, ai sensi del comma 9-bis del medesimo art. 3.
Art. 20 - SUBAPPALTO E DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO
1. Stante la particolarità dei servizi oggetto del presente appalto, rivolti a bambini anche di età inferiore a 6 anni e la conseguente necessità di garantire, con correttezza e continuità, la qualità del servizio, il subappalto è consentito nei termini stabiliti dall’art. 105 del D.Lgs. 50/2016, entro il limite del 40% del valore del contratto.
2. Il concorrente indica all’atto dell’offerta le parti del servizio che intende subappaltare. In mancanza di espressa indicazione in sede di offerta dei servizi che intende subappaltare, l’affidatario non potrà ricorrere al subappalto.
3. Le ditte subappaltatrici devono essere in possesso dei requisiti generali e di idoneità professionale previsti per lo svolgimento dei servizi.
4. Il contratto non può essere ceduto a pena di nullità.
Art. 21 - CAUZIONE DEFINITIVA
A garanzia dell’esatta osservanza degli obblighi contrattuali, prima della stipula del contratto l’Aggiudicatario dovrà costituire una garanzia definitiva nelle forme e nei modi stabiliti dall’articolo 103 del D.Lgs.n. 50/2016 e s.m.i., pari al 10 per cento dell’importo contrattuale.
Art. 22 - VICENDE SOGGETTIVE DELL’IMPRESA AGGIUDICATARIA
1. In caso di fallimento dell’Impresa aggiudicataria si procederà ai sensi di quanto previsto dall’art. 110 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i..
2. Le modifiche del contratto conseguenti alla successione di un altro operatore economico, sono disciplinate dall’art. 106 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i..
Art. 23 - VALUTAZIONE DEI RISCHI D’INTERFERENZA
1. In merito alla presenza di rischi da interferenze, come da art. 26 comma 3 del D.Lgs. 81/2008, si precisa che non è stato predisposto il Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenza (DUVRI) in quanto: viste le modalità e tipologie delle prestazioni oggetto dell’appalto, non si sono riscontrate interferenze per le quali è necessario intraprendere misure di prevenzione e protezione atte ad eliminare e/o ridurre i rischi, fatto salvo quanto previsto all’art. 6.2 comma 5, relativamente all’eventuale presenza di accompagnatori. Non sono pertanto previsti costi specifici per il DUVRI.
2. L’Impresa aggiudicataria si obbliga ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, ivi compresi quelli in tema di igiene e sicurezza, nonché la disciplina previdenziale e infortunistica, assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri.
Art. 24 – NORME DI RINVIO
L’affidatario si considera, all’atto dell’assunzione del servizio, a perfetta conoscenza di tutto il territorio su cui dovranno espletarsi i servizi oggetto del presente capitolato. Per quanto non previsto dal presente capitolato e dai documenti da esso richiamati, si fa rinvio alla normativa sia generale sia speciale regolante la materia, e a quanto disposto dal Codice Civile all’art. 1618 e segg. in materia di trasporto di persone.
Art. 25 - SPESE CONTRATTUALI
Le spese di contratto e quelle conseguenti sono poste a carico dell’Impresa aggiudicataria.
Art. 26 - CONTROVERSIE E FORO COMPETENTE
Eventuali controversie derivanti dall’interpretazione ed esecuzione del contratto saranno di esclusiva competenza dell’Autorità Giudiziaria Ordinaria del foro territorialmente competente
per la Città di Cesena.