CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA - BRESCIA
CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA - BRESCIA
Contratto tipo per il trasporto di persone in montagna mediante impianto traente a fune nel territorio della Regione Lombardia
ART. 1 - Nozione e conclusione del contratto
1. Con il contratto di trasporto di persone in montagna mediante impianto traente a fune il vettore si obbliga a trasferire il trasportato da valle a monte e/o da monte a valle dietro pagamento di un corrispettivo.
2. Il contratto si conclude quando il gestore, ricevuto il corrispettivo, mette a disposizione dell’utente il titolo per la fruizione delle aree sciabili.
ART. 2 - Obblighi del vettore
1. Il vettore si obbliga a trasportare il trasportato, con la collaborazione di quest’ultimo, alla destinazione di arrivo dell’impianto da costui prescelto, garantendo il regolare e puntuale funzionamento degli impianti negli orari di apertura degli stessi, salvo interruzioni dettate da esigenze manutentive, dal dovere di preservare l’incolumità dei trasportati e da casi di forza maggiore.
2. Al fine di adottare tutte le misure idonee a prevenire sinistri suscettibili di danneggiare la persona del trasportato o le cose da questi recate con sé durante il trasporto, il vettore si obbliga:
a) a provvedere al presidio, alla manutenzione, all’aggiornamento tecnico e al regolare funzionamento degli impianti, ottemperando scrupolosamente alle prescrizioni e agli standard di sicurezza dettati dalla vigente normativa comunitaria, nazionale e regionale, come specificata in relazione a ciascuna tipologia di impianti a fune che possono essere adibiti al trasporto di persone;
b) a dare ai trasportati idonea e tempestiva comunicazione delle informazioni utili a prevenire il verificarsi di danni alla loro persona o alle cose trasportate, compresa l’eventuale chiusura degli impianti al verificarsi di qualsiasi causa di interruzione del servizio, curando in ogni caso di impiegare tutti i mezzi idonei a ridurre nel massimo grado i disagi che l’interruzione può comportare ai trasportati.
ART. 3 - Obblighi del trasportato
1. Il trasportato si obbliga:
a) ad osservare scrupolosamente le disposizioni emanate dalle autorità competenti o dal vettore nell’interesse della sicurezza e regolarità del trasporto, le quali devono essere esposte dal vettore con idonea cartellonistica o segnaletica negli uffici vendita, presso gli impianti o negli altri
luoghi dove ne sia riscontrata la necessità, ovvero devono essere portate a conoscenza del trasportato con altre modalità idonee allo scopo;
b) ad astenersi da comportamenti suscettibili di recare ostacolo o pregiudizio al regolare svolgimento del trasporto, evitando di mettere in pericolo sé stesso e/o gli altri trasportati o di provocare comunque danno a persone e/o agli impianti, nella scrupolosa osservanza delle direttive eventualmente impartite dagli addetti durante le operazioni connesse all’avvio o al termine del trasporto;
c) a non accedere o utilizzare gli impianti in caso di temporanea mancanza del personale addetto al presidio di questi ultimi;
d) a non accedere in alcun caso alle piste da sci e alle altre aree che in base alla legge e/o alla segnaletica risultano interdette a persone prive di sci ai piedi;
e) a corrispondere il prezzo del titolo di trasporto prescelto, utilizzandolo esclusivamente nei termini e con le modalità previste dal presente contratto;
f) a non cedere ad alcuno, neppure a titolo gratuito, il proprio titolo di trasporto, che è da considerarsi strettamente personale, con l’eccezione di tessere a punti e di biglietti di corsa singola, i quali sono invece impersonali e all’occorrenza cedibili;
g) a recare con sé il titolo di trasporto e a esibirlo all’atto dell’obliterazione e ad ogni richiesta degli addetti agli impianti, esibendo altresì, ove richiesto, un valido documento d’identità che attesti il possesso dei requisiti richiesti dal titolo di trasporto.
ART. 4 - Titolo di trasporto
1. Il titolo di trasporto è rilasciato al trasportato dal vettore, direttamente o presso i locali commerciali da quest’ultimo autorizzati e può all’occorrenza essere nominativo.
2. Esso assolve alla funzione di scontrino fiscale (D. M. 30/06/1992 e successive integrazioni e modificazioni) e costituisce l’unico documento idoneo a comprovare la conclusione del contratto fra vettore e trasportato, il quale, in caso di mancata esibizione su richiesta del personale addetto, è tenuto a corrispondere al vettore il corrispettivo dovuto per la tratta percorsa.
3. Per ottenere la consegna del titolo di trasporto nominativo il trasportato deve fornire al vettore i propri dati identificativi, nonché, ove richiesto, una fotografia recente a viso scoperto che renda agevolmente riconoscibile l’identità della persona avente diritto al titolo nominativo. È in facoltà del vettore subordinare la consegna del titolo di trasporto al trasportato all’esibizione di un valido documento di identità, eventualmente accompagnato dall’esibizione del documento attestante il possesso di un valido codice fiscale.
4. Qualora il dispositivo in cui può essere incorporato il titolo di trasporto lo richieda, il trasportato è tenuto a corrispondere una somma ulteriore al corrispettivo del contratto, il cui importo
è indicato nelle biglietterie; tale somma, trattenuta dal vettore a titolo di deposito cauzionale, è rimborsata al trasportato previa riconsegna del dispositivo nelle medesime condizioni in cui egli l’ha ricevuto dal vettore.
5. L’impiego del titolo di trasporto o del dispositivo in modo difforme dai termini del presente contratto, l’abuso, l’alterazione e qualsiasi altro comportamento del trasportato volto a trarre un ingiusto vantaggio dal titolo di trasporto o dal dispositivo che lo incorpora determina la risoluzione del contratto per inadempimento del trasportato ai sensi dell’art. 1456 c.c., senza dare diritto a restituzioni, restando in facoltà del vettore agire per il risarcimento dell’eventuale maggior danno subito.
6. Ove il trasportato smarrisca o renda inservibile il dispositivo incorporante il titolo di trasporto nominativo, il vettore è tenuto, se il trasportato fornisce dati idonei ad identificare univocamente il dispositivo posseduto (ovvero: il numero del dispositivo, i dati identificativi del suo titolare, il giorno e l’ora della sua emissione) ad annullare il dispostivo individuato e ad emetterne uno nuovo in favore del richiedente, il quale contestualmente deve corrispondere di nuovo la somma dovuta a titolo di deposito cauzionale. Resta inteso fra le parti che qualsiasi tipologia di titolo di trasporto perde validità al termine della stagione turistica invernale o estiva durante la quale è stata emessa.
ART. 5 - Ambito territoriale e validità temporale del titolo di trasporto
1. Il vettore è tenuto ad indicare nel titolo di trasporto l’ambito territoriale entro cui il titolo ha validità ovvero gli impianti di risalita a cui esso dà accesso, la durata e il corrispettivo pagato per il servizio di trasporto a cui il documento dà diritto, fermo restando che tali indicazioni possono essere recate dal titolo facendo riferimento a sigle o abbreviazioni, purchè univocamente riferite a tipologie di offerte contrattuali recanti ambiti di validità territoriale e temporale dettagliatamente descritti in prossimità delle biglietterie del vettore e/o sul sito web di quest’ultimo.
ART. 6 - Minori
1. Il trasporto di minori non accompagnati da adulti è vietato ai bambini di età inferiore agli otto anni o di altezza inferiore a
125 cm.
2. L’accertamento di tali condizioni compete al personale preposto dal vettore, il quale, ove il minore non presenti i requisiti richiesti, è tenuto ad impedirne l’accesso all’impianto.
ART. 7 - Informativa sul trattamento dei dati personali del trasportato.
1. Il titolare del trattamento dati è
2. Il trattamento è funzionale all’esecuzione dei servizi di cui il presente contratto consente di fruire; tali servizi non possono essere erogati se il trasportato interessato si rifuta di
conferire i dati che lo riguardano al vettore.
3. Il trattamento dei dati è realizzato in forma manuale e automatizzata ad opera di soggetti incaricati o responsabili appositamente preposti o autorizzati dal titolare, il cui elenco aggiornato è disponibile presso la sede del vettore.
4. Previo espresso consenso dell’interessato il titolare può trattare i dati anche per finalità di marketing diretto, per un tempo comunque non superiore ai dodici mesi successivi alla cessazione del contratto.
5. I dati dell’interessato non sono soggetti a diffusione; l’eventuale comunicazione dei dati personali dell’interessato a soggetti diversi dal titolare per finalità di marketing, ricerche di mercato, comunicazione commerciale è legittima solo se l’interessato o il rappresentante legale di quest’ultimo abbiano appositamente ed espressamente prestato consenso a tale trattamento, fermo restando che tale consenso è revocabile in qualsiasi momento.
6. Il trattamento di cui al punto 2 cessa al termine dell’ambito temporale di validità del contratto; il trattamento di cui ai punti 4 e 5, che è sempre revocabile dall’interessato, cessa in ogni caso dodici mesi dopo la chiusura della stagione entro cui è stato concluso il contratto.
7. L’interessato ha diritto di ottenere conferma dell’esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, anche se non ancora registrati, e la loro comunicazione in forma intellegibile con l’indicazione dell’origine dei dati personali, delle finalità e modalità del trattamento, della logica applicata in caso di trattamento con l’ausilio di strumenti informatici, dei soggetti o categorie di soggetti ai quali i dati possono essere trasmessi in qualità di responsabili o incaricati. Egli ha altresì diritto di ottenere l’aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l’integrazione dei dati;
la cancellazione, la trasformazione in forma anonima, il blocco dei dati trattati in violazione della legge. Per motivi legittimi l’interessato ha inoltre diritto di opporsi, in tutto o in parte, al trattamento dei dati personali che lo riguardano ancorchè pertinenti allo scopo della raccolta.
8. L’interessato è altresì informato che il dispositivo eventualmente ricevuto a seguito della conclusione del contratto è parte di un sistema di identificazione elettronica degli accessi che consente di verificare automaticamente l’abilitazione all’accesso agli impianti del detentore del dispositivo. I dati di accesso così rilevati non sono abbinati ai dati personali dell’interessato, se non per finalità contabili funzionali all’esecuzione del contratto, ovvero per finalità legate all’esigenza di tutelare un interesse di rango pari a quello dell’interessato o per rispondere a specifiche richieste motivate da parte delle autorità competenti. Il trattamento dei dati dell’interessato da parte del titolare cessa in ogni caso al termine del contratto.
ART. 8 - Clausola di conciliazione
1. Le parti si impegnano a sottoporre qualsiasi controversia
nascente dal presente contratto, comprese quelle relative alla sua validità, esecuzione, inesecuzione e risoluzione, a un preliminare tentativo di conciliazione da esperirsi innanzi alla Camera di Commercio del luogo in cui il contratto è stato eseguito, ovvero del luogo di residenza dello sciatore, anche tramite l’Associazione dei Consumatori di fiducia del trasportato, ovvero con modalità tali da consentire l’esperimento del tentativo a distanza.