ACCORDO DI PROGRAMMA
ACCORDO DI PROGRAMMA
PER L’ATTUAZIONE DEL SERVIZIO DI ISTRUZIONE DOMICILIARE IN OSPEDALE
tra
REGIONE MARCHE con sede ad Ancona via Xxxxxxx xx Xxxxxxxx, rappresentata dall’Assessore alla Sanità Xxxxxxx Xxxxxxxxxxxx e dall’Assessore all’Istruzione Xxxxxxx Xxxxxx
e
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LE MARCHE, con sede ad Ancona in via XXV Aprile, n. 19, rappresentato dal Direttore Generare Xxxxx Xxx Xxxxxxxxx,
VISTI gli art. 3 e artt. 33 e 34 della Costituzione della Repubblica Italiana;
VISTA la “Carta Europea dei diritti dei bambini degenti in ospedale” adottata con la Risoluzione del 13 maggio 1986;
VISTA la Circolare Ministeriale 2 dicembre 1986, n. 345, che ha ratificato la nascita delle sezioni scolastiche all’interno degli ospedali e che ha preparato i successivi interventi con i quali viene sancito il carattere “normale” (fatte salve le necessità specifiche) della scuola in ospedale intesa come sezione staccata della scuola del territorio;
VISTA la Legge 31 dicembre 1991, n. 276 recante Ratifica ed esecuzione della Convenzione sui diritti del fanciullo (New York 1989);
VISTA la Legge 28 agosto 1997, n. 285, recante Disposizioni per la promozione di diritti e opportunità per l’infanzia e l’adolescenza e in particolare l’art. 4 lettera I;
VISTA la Circolare del Ministero della Pubblica Istruzione 7 agosto 1998, n. 353, che detta le indicazioni per il funzionamento del Servizio scolastico nelle strutture ospedaliere, prevedendo altresì l’istituzione del Comitato Operativo Misto per l’organizzazione, la gestione e il coordinamento del servizio scolastico presso le strutture sanitarie;
VISTO il Protocollo d’Intesa siglato il 27/9/2000 dai Ministri della Pubblica Istruzione, della Sanità e della Solidarietà Sociale;
VISTA la Circolare Ministeriale 26 febbraio 2001, n. 43, concernente il Protocollo d’Intesa sottoscritto dai Ministeri della Pubblica Istruzione e della Solidarietà Sociale per la tutela dei diritti alla salute, al gioco, all’istruzione e al mantenimento delle relazioni amicali e affettive dei cittadini di minore età malati e il Protocollo d’Intesa “La scuola in strada e nelle zone a rischio”;
VISTO il Piano d’Azione e di Interventi per la tutela dei diritti e lo sviluppo dei soggetti in età evolutiva 2000/2001 adottato ai sensi dell’articolo 2 della Legge 23 dicembre 1997, n. 451;
CONSIDERATO in particolare che il Piano d’Azione recita testualmente: “Sul versante della tutela della salute, intesa come benessere, l’impegno del Governo, sia attraverso il Piano Sanitario Nazionale che attraverso il Progetto Obiettivo Materno Infantile, punta a garantire che il bambino sia curato in ospedale soltanto nel caso in cui l’assistenza di cui ha bisogno non possa essere fornita a pari livello a domicilio o presso
ambulatori, garantendo comunque la presenza in ospedale dei genitori o di persone a essi gradite, il ricovero in strutture idonee all’età dei minori e comunque non in strutture dedicate agli adulti, la possibilità di usufruire anche di spazi ludici e di studio…”;
VISTO il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, recante “Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado” e successive modificazioni;
VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, concernente il “Regolamento recante orme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell’art. 21 della Legge 15 marzo 1997, n. 59”;
VISTA la Legge 13 luglio 2015 concernente “Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti”;
VISTA la legge 5 febbraio 1992, n. 104, recante "Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate";
VISTA la legge 28 agosto 1997, n. 285, recante "Disposizioni per la promozione di diritti e di opportunità per l'infanzia e l'adolescenza";
VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche";
VISTO il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e successive modificazioni, recante "Codice in materia di protezione dei dati personali, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale al regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE";
VISTA la legge 13 luglio 2015, n. 107, recante "Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti", e in particolare il comma 7, lettera l, dell'articolo unico;
VISTO il decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 63, recante "Effettività del diritto allo studio attraverso la definizione delle prestazioni, in relazione ai servizi alla persona, con particolare riferimento alle condizioni di disagio e ai servizi strumentali, nonché potenziamento della carta dello studente, a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera f), legge 13 luglio 2015, n. 107";
VISTO il decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 66, recante "Norme per la promozione dell'inclusione scolastica degli studenti con disabilità, a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera c), della legge 13 luglio 2015, n.l 07";
VISTO il documento del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca dal titolo "Il servizio di istruzione domiciliare. Vademecum ad uso delle scuole di ogni ordine e grado" del 2003;
VISTO il decreto dipartimentale 21 maggio 2018, n. 838, che ha costituito presso il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca un gruppo di lavoro con il compito di definire le azioni di supporto, sviluppo e coordinamento nazionale, incluso il funzionamento del portale nazionale per la scuola in ospedale e l'istruzione domiciliare;
VISTO il DM 461 del 6-06-2019, che adotta le Linee di indirizzo nazionali sulla scuola in ospedale e l'istruzione domiciliare, a mente delle quali “nelle strutture ospedaliere, ove non sono presenti sezioni ospedaliere o docenti dell’ordine di scuola frequentato dall’alunno, è possibile attivare progetti di istruzione domiciliare e ore di indirizzo per la scuola secondaria di secondo grado;
RITENUTO di dare attuazione alle succitate Linee di indirizzo menzionate in Premessa, al fine di assicurare il diritto allo studio agli studenti degenti presso le strutture ospedaliere della regione nelle quali non sia funzionante la sezione ospedaliera
si conviene quanto segue
Art. 1 - La Regione Marche si impegna a:
▪ consentire l’utilizzo dei locali necessari allo svolgimento delle attività didattiche previste dai progetti di istruzione domiciliare rivolti agli alunni ospedalizzati nelle strutture ospedaliere della regione ove non sono presenti sezioni ospedaliere o docenti dell’ordine di scuola frequentato dall’alunno;
▪ assicurare le condizioni per lo svolgimento del servizio di istruzione domiciliare in ospedale attraverso l’assunzione delle opportune misure organizzative da parte dei dirigenti delle strutture ospedaliere;
▪ definire gli orari in cui dovrà svolgersi, nel rispetto dei bambini e dei ragazzi degenti, l’intervento scolastico;
▪ assicurare la collaborazione del personale medico e psico-socio-assistenziale alla formazione e all’aggiornamento dei docenti, in ordine alle conoscenze mediche e psicosociali utili all’attività didattica e formativa;
▪ diffondere informazioni e garantire misure di carattere profilattico a tutela sia dell’alunno malato sia del personale docente ed educativo;
▪ garantire la copertura assicurativa RCT (Responsabilità Civile verso Terzi) per danni eventualmente cagionati dal personale docente ai terzi e/o per danni dallo stesso subiti durante lo svolgimento dell’attività di docenza all’interno delle strutture del Presidio. Resta inteso che gli Istituti scolastici di servizio dei docenti garantiscono al personale docente impegnato nel servizio di istruzione dola copertura assicurativa per il rischio di infortuni (INAIL) e malattie professionali;
▪ individuare professionisti per la collaborazione scientifica, per la ricerca e per le fasi operative;
▪ concedere al personale docente la possibilità di fruire del servizio mensa alle condizioni fissate nel Regolamento Aziendale adottato con Decisione n.198 del 15/04/1999;
▪ fornire ogni utile supporto logistico per strumenti telematici e tecnologici, al fine di favorire la formazione a distanza (FAD);
Art. 2 - L’Ufficio Scolastico Regionale per le Marche si impegna a:
▪ monitorare la situazione in atto e i bisogni emergenti;
▪ definire modelli di intervento funzionali ed efficaci;
▪ definire i criteri di ripartizione delle risorse disponibili per l’attivazione dei progetti di istruzione domiciliare presentati dalle scuole al Comitato Tecnico Regionale e dei criteri di priorità degli interventi, anche in considerazione delle risorse finanziarie disponibili;
▪ individuare il personale docente per l'acquisizione di manifestazione di interesse e di disponibilità per la realizzazione di interventi di istruzione rivolti agli alunni in degenza domiciliare o ospedaliera dell’ambito territoriale di riferimento;
▪ promuovere l’aggiornamento delle competenze professionali dei predetti docenti in funzione delle peculiari caratteristiche del servizio attraverso iniziative di formazione
Regione Marche Ufficio Scolastico Regionale per le Marche Assessore alla Sanità Il Direttore Generale
Xxxxxxx Xxxxxxxxxxxx Xxxxx Xxx Xxxxxxxxx
Assessore all’Istruzione
Xxxxxxx Xxxxxx