CONTRATTO DI SERVIZI
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inserito
il
CONTRATTO DI SERVIZI
Con la presente scrittura privata, da valersi a ogni effetto di legge, tra:
• la 3570 Soc. Cons. a.r.l. con sede in Roma via del Casale Lumbroso 167,
P.I. in persona del suo rappresentante legale Xxxxxx Xxxxxxxxxx, nel
prosieguo del presente Atto denominata più semplicemente “La Società”, e
• il/la Sig./Sig.ra
Sigla
nato/a a il
Residente in via N° Cap.
C. F. P. Iva Telefono cell.
Iban IT E-Mail
Licenza taxi, rilasciata dal Comune di Roma in data , n. Sostituto alla guida cell.
Tipo di vettura targa anno
nel prosieguo del presente Atto denominato più semplicemente “Il tassista”
Premesso
- che l’Assemblea Straordinaria dei soci della Radiotaxi 3570 Soc. Coop. con Xxxxxxxx in data 26/06/2017, ha dato mandato al proprio CdA di costituire una Società Consortile a
responsabilità limitata a cui potranno aderire i soci della Cooperativa, per la gestione dell’Azienda in base al contratto di locazione;
- che, in adempimento e attuazione di tale Delibera, è stata costituita la 3570 Società Consortile a responsabilità limitata;
- che, in base alla diversa natura giuridica della Società Consortile, i servizi offerti dalla Società, tanto a soci quanto a utenti, dovranno essere regolati da contratti di servizio il cui corrispettivo mensile, per i soci, andrà a sostituire la precedente quota per servizi corrisposta alla Cooperativa;
- che il tassista è interessato a continuare ad usufruire di detto Sistema e degli altri servizi offerti dall’Azienda “3570”;
Tanto premesso tra le sottoscritte parti in epigrafe indicate, si conviene e stabilisce quanto segue
Art. 1 Oggetto del contratto
1.1 La Società si impegna a mettere a disposizione del tassista, che accetta, un Sistema, anche informatizzato, volto ad ottimizzare tecnologicamente l’incontro tra domanda e offerta e la prestazione di altri servizi allo stesso collegati, connessi e complementari: quali Convenzioni con soggetti pubblici e
privati, diverse modalità di pagamento anche in forma
elettronica, raccolta di campagne pubblicitarie, partecipazione a bandi pubblici e gare e servizi di gestione digitale della loro attività.
Art. 2 Durata del contratto
2.1 Il presente contratto avrà efficacia dalla data del 1 luglio 2018, di decorrenza dell’affitto di Azienda della Radiotaxi 3570 Soc. Coop. da parte della 3570 Soc. Cons., ed avrà scadenza il 31 dicembre di ciascun anno di vigenza.
2.2 La durata del contratto è regolata dal tacito rinnovo, salvo disdetta inviata da una all’altra parte a mezzo raccomandata A/R, e-mail o altro mezzo equipollente, almeno trenta giorni prima della scadenza.
2.3 E’, tuttavia, prevista la possibilità -per ambedue le parti- di esercitare il recesso anticipato mediante comunicazione da inviare all’altra a mezzo raccomandata A/R, e-mail o altro mezzo equipollente, con preavviso di sessanta giorni, senza che ciò possa far sorgere alcun diritto e/o pretesa della parte che subisce il recesso, ad eccezione della restituzione al tassista della quota versata a titolo di deposito per anticipazioni, di cui al successivo art. 5.
Art. 3 Corrispettivo
3.1 Il corrispettivo annuo per l’utilizzo dei servizi di cui al precedente art. 1, sarà pari all’importo complessivo di €
………… (……………) oltre IVA ed oneri di Xxxxx e verrà corrisposto dal tassista alla Società in dodici rate mensili anticipate ciascuna di € ……….. (………..) oltre IVA ed oneri di Legge, entro e non oltre il giorno cinque di ciascun mese.
3.2 La Società, con delibera del CdA, si riserva il diritto di adeguare –annualmente- il suddetto corrispettivo con decorrenza dal mese di gennaio di ciascun anno, comunicando la relativa decisione, al tassista, entro il precedente mese di dicembre.
Art. 4 Morosità
In caso mancato pagamento del corrispettivo mensile da parte del tassista, entro il giorno cinque del mese, la Società sospenderà -senza preavviso alcuno- i servizi al tassista che potrà sanare la morosità entro i successivi quindici giorni, con
diritto alla successiva riattivazione degli stessi.
Decorso tale termine, senza che il tassista abbia sanato la morosità, il presente contratto sarà risolto dalla Società con comunicazione a mezzo Racc. A/R, o e-mail, o altra equipollente e il tassista dovrà corrispondere l’intero corrispettivo annuale stabilito nel precedente art. 3) al netto delle mensilità già corrisposte.
Art. 5
Deposito per anticipazioni
5.1 Il tassista autorizza la società ad acquisire, dalla Radiotaxi 3570 Soc. Coop., il credito da questa vantato nei suoi confronti, per la quota di fondo buoni.
5.2 La Società tratterrà sulla somma in questione, a titolo di deposito per anticipazioni, l’importo massimo di € 2.500,00 e restituirà al tassista l’importo eccedente entro il 31.12.2018. Nel caso in cui la quota di fondo buoni acquisita sia inferiore a
€ 2.500,00, il tassista autorizza, sin d’ora, la Società a trattenere, sull’ammontare degli importi delle corse in convenzione portati all’incasso di volta in volta, una somma pari al 3% del loro valore nominale a titolo di integrazione del deposito per anticipazioni sino all’importo complessivo di € 2.500,00.
5.3 Il deposito per anticipazioni, così costituito, rappresenta un fondo di liquidità non produttivo di interessi destinato a far fronte alle anticipazioni effettuate dalla Società a favore del tassista in relazione ai servizi resi e sarà restituito dalla Società al tassista al momento della risoluzione del presente contratto, detratte le morosità eventualmente esistenti o altre somme comunque dovute dallo stesso alla Società.
Art. 6 Obblighi del tassista
6.1 Il tassista si impegna a rispettare tutte le disposizioni organizzative e di servizio emanate dalla Società e ad attenersi, con scrupolo, ai principi e alle regole di comportamento stabiliti nello Statuto e nel Regolamento Interno, dichiarando di aver preso visione di entrambi.
6.2 La Società si riserva ed avrà il diritto, a suo insindacabile giudizio, di provvedere con comunicazione da inviare a mezzo racc. A/R, e-mail o altro mezzo equipollente, alla sospensione temporanea dall’erogazione dei servizi e/o alla risoluzione immediata del contratto qualora con il proprio comportamento lo stesso violi gli obblighi di cui al precedente comma o, comunque, arrechi danni o leda l’immagine della Società e/o
dei suoi Organi e/o dei propri soci con comportamenti, scritti
e/o azioni e/o discorsi. In caso di risoluzione del contratto, il tassista dovrà corrispondere l’intero corrispettivo annuale stabilito nel precedente art. 3) al netto delle mensilità già corrisposte.
6.3 La Società si riserva il diritto di stipulare Contratti e/o Convenzioni con soggetti pubblici o privati, persone fisiche o giuridiche, enti, aziende ecc. riscuotendo in nome e per conto del tassista gli importi allo stesso dovuti nell’espletamento del servizio taxi in attuazione dei detti contratti e/o convenzioni. A tal fine, il tassista, con la sottoscrizione del presente contratto, rilascia ampia delega e autorizzazione alla Società e nel contempo s’impegna ad accettare dai soggetti convenzionati le modalità di pagamento che saranno convenute dalla Società.
6.4 Il tassista è l’unico responsabile del servizio espletato nei confronti dell’utente, senza che la Società possa o debba rispondere in alcun modo dei disservizi e danni determinati dallo stesso.
6.5 Per tutta la durata del presente contratto, il tassista non potrà usufruire di servizi analoghi a quelli forniti dalla Società, con il presente contratto, ad opera di altri Soggetti privati o pubblici, attivi ed operanti in Italia o all’estero
ART. 7
Clausola finale
Le Parti si danno reciprocamente atto che non ricorrono i presupposti per l’applicazione degli artt. 1341 e 1342 del codice civile essendo stato il contenuto del presente accordo integralmente negoziato tra le Parti.
Roma,
3570 Soc. Cons. a.r.l.
Il Presidente Il Tassista
Xxxxxx Xxxxxxxxxx