PATTO DI INTEGRITÀ E DISPOSIZIONI IN MATERIA DI PREVENZIONE E REPRESSIONE DELLA CORRUZIONE E DELL’ILLEGALITÀ NELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE
ALLEGATO 5
PATTO DI INTEGRITÀ E DISPOSIZIONI IN MATERIA DI PREVENZIONE E REPRESSIONE DELLA CORRUZIONE E DELL’ILLEGALITÀ NELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE
VISTI
- L’articolo 1, comma 17, della legge 6 novembre 2012 n. 190 - Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione – che dispone che “Le stazioni appaltanti possono prevedere negli avvisi, bandi di gara o lettere di invito che il mancato rispetto delle clausole contenute nei protocolli di legalità o nei patti di integrità costituisce causa di esclusione dalla gara.”.
- L’art. 83 bis, comma 3, del D.Lgs. 6.09.2011 n. 159, secondo il quale “Le stazioni appaltanti prevedono negli avvisi, bandi di gara o lettere di invito che il mancato rispetto dei protocolli di legalità costituisce causa di esclusione dalla gara o di risoluzione del contratto".
- La delibera n. 64 in data 27 gennaio 2014, con la quale la Giunta regionale ha adottato il codice di comportamento dei suoi dipendenti e dei suoi dirigenti.
- Le Delibere dell’ANAC n. 831 del 3 agosto 2016, e n. 1064 del 13 novembre 2019, avente ad oggetto
“Determinazione di approvazione definitiva del Piano Nazionale Anticorruzione”.
- VISTA la determinazione ANAC n. 12/2015 e, per quanto di interesse del presente atto, le seguenti misure possibili ivi previste:
1. previsione in tutti i bandi, gli avvisi, le lettere di invito o nei contratti adottati di una clausola risolutiva del contratto a favore della stazione appaltante in caso di gravi inosservanze delle clausole contenute nei protocolli di legalità o nei patti di integrità;
2. sottoscrizione da parte dei soggetti coinvolti nella redazione della documentazione di gara di dichiarazioni in cui si attesta l’assenza di interessi personali in relazione allo specifico oggetto della gara;
3. formalizzazione e pubblicazione da parte dei funzionari e dirigenti che hanno partecipato alla gestione della procedura di gara di una dichiarazione attestante l’insussistenza di cause di incompatibilità con l’impresa aggiudicataria e con la seconda classificata, avendo riguardo anche a possibili collegamenti soggettivi e/o di parentela con i componenti dei relativi organi amministrativi e societari, con riferimento agli ultimi 5 anni.
VISTA la delibera della Giunta regionale 29 marzo 2021 n. 364 avente ad oggetto “Piano triennale di prevenzione della corruzione e trasparenza 2021-2023”.
VISTA la delibera n. 507 del 02 maggio 2022, con la quale la Giunta ha approvato il PIAO – “Piano Integrato di Attività e Organizzazione per il periodo 2022/2024” – e successiva rettifica approvata con DGR n.569 del 16 maggio 2022.
VISTO l’articolo 42 del decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50 in forza del quale:
1. Le stazioni appaltanti prevedono misure adeguate per contrastare le frodi e la corruzione nonché per individuare, prevenire e risolvere in modo efficace ogni ipotesi di conflitto di interesse nello svolgimento delle procedure di aggiudicazione degli appalti e delle concessioni, in modo da evitare qualsiasi distorsione della concorrenza e garantire la parità di trattamento di tutti gli operatori economici.
2. Si ha conflitto d’interesse quando il personale di una stazione appaltante o di un prestatore di servizi che, anche per conto della stazione appaltante, interviene nello svolgimento della procedura di aggiudicazione degli appalti e delle concessioni o può influenzarne, in qualsiasi modo, il risultato, ha, direttamente o indirettamente, un interesse finanziario, economico o altro interesse personale che può essere percepito come una minaccia alla sua imparzialità e indipendenza nel contesto della procedura di appalto o di concessione. In particolare, costituiscono situazione di conflitto di interesse quelle che determinano l'obbligo di astensione previste dall'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 62.
Il personale che versa nelle ipotesi di cui al comma 2 è tenuto a darne comunicazione alla stazione appaltante, ad astenersi dal partecipare alla procedura di aggiudicazione degli appalti e delle concessioni. Fatte salve le ipotesi di responsabilità amministrativa e penale, la mancata astensione nei casi di cui al primo periodo costituisce comunque fonte di responsabilità disciplinare a carico del dipendente pubblico.
3. Le disposizioni dei commi da 1, 2 e 3 valgono anche per la fase di esecuzione dei contratti pubblici.
VISTO l’articolo 80, comma 5, lettera m), del decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50 in forza del quale “Le stazioni appaltanti escludono dalla partecipazione alla procedura d’appalto un operatore economico in una delle seguenti situazioni, anche riferita a un suo subappaltatore nei casi di cui all’articolo 105, comma 6, … qualora l’operatore economico si trovi rispetto ad un altro partecipante alla medesima procedura di affidamento, in una situazione di controllo di cui all’articolo 2359 del codice civile o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, se la situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale.”.
VISTO l’articolo 83, comma 8, del decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50 in forza del quale “… I bandi e le lettere di invito non possono contenere ulteriori prescrizioni a pena di esclusione rispetto a quelle
previste dal presente codice e da altre disposizioni di legge vigenti. Dette prescrizioni sono comunque nulle”.
VISTO l’articolo 2 della legge 10 ottobre 1990, n. 287 - Norme per la tutela della concorrenza e del mercato – secondo il quale “1. Sono considerati intese gli accordi e/o le pratiche concordati tra imprese nonché le deliberazioni, anche se adottate ai sensi di disposizioni statutarie o regolamentari, di consorzi, associazioni di imprese ed altri organismi similari. 2. Sono vietate le intese tra imprese che abbiano per oggetto o per effetto di impedire, restringere o falsare in maniera consistente il gioco della concorrenza all'interno del mercato nazionale o in una sua parte rilevante, anche attraverso attività consistenti nel:
a) fissare direttamente o indirettamente i prezzi d'acquisto o di vendita ovvero altre condizioni contrattuali; b) impedire o limitare la produzione, gli sbocchi, o gli accessi al mercato, gli investimenti, lo sviluppo tecnico o il progresso tecnologico; c) ripartire i mercati o le fonti di approvvigionamento; d) applicare, nei rapporti commerciali con altri contraenti, condizioni oggettivamente diverse per prestazioni equivalenti, così da determinare per essi ingiustificati svantaggi nella concorrenza; e) subordinare la conclusione di contratti all'accettazione da parte degli altri contraenti di prestazioni supplementari che, per loro natura o secondo gli usi commerciali, non abbiano alcun rapporto con l'oggetto dei contratti stessi. 3. Le intese vietate sono nulle ad ogni effetto.”.
VISTA la delibera n. 15 in data 20 gennaio 2014, con la quale la Giunta regionale ha:
− incaricato il Direttore della A.T.I.M. a predisporre ed approvare gli schemi di atti di gara e la connessa modulistica di dettaglio integrativa concernente aspetti legati alla compilazione di domande e offerte, per tutte le tipologie di procedure di scelta del contraente e per tutte le tipologie di oggetto contrattuale normativamente previste;
− stabilito che il predetto incarico deve essere espletato limitatamente alle procedure gestite dalla
A.T.I.M. e nel rispetto delle disposizioni di carattere generale per la conclusione e l’esecuzione di contratti pubblici contenute negli schemi già approvati dalla Giunta regionale con successive deliberazioni 28/10/2013, n. 1468 e 9/12/2013, n. 1657.
PRESO E DATO ATTO CHE
1. Ai fini del presente documento le parti sottoscrittrici sono così rappresentate:
a) A.T.I.M. – Agenzia del Turismo e dell’Internazionalizzazione delle Marche nella persona del Direttore pro tempore;
b) operatore economico nella persona del Istituto Bancario Intesa Sanpaolo Spa, con sede legale in Piazza San Carlo, n. 156 – 00000 Xxxxxx (XX);
2. Il presente atto viene sottoscritto ai sensi e per gli effetti delle disposizioni innanzi citate;
3. Il presente atto rappresenta una misura di prevenzione nei confronti di pratiche corruttive, concussive o comunque tendenti ad inficiare il corretto svolgimento dell’azione amministrativa nell’ambito dei pubblici appalti banditi dall’amministrazione;
4. Il presente atto costituisce parte integrante della documentazione di gara e del relativo contratto che si andrà a stipulare;
5. L’obbligo di improntare i propri comportamenti ai principi di lealtà, trasparenza e correttezza di cui al presente atto riguarda anche i soggetti cd "ausiliari" degli operatori economici che, in sede di offerta, dichiarino di ricorrere all'istituto dell'avvalimento;
6. Per i consorzi o i raggruppamenti temporanei l’obbligo riguarda tutti i consorziati o partecipanti al raggruppamento, e il consorziato per conto dei quali i consorzi medesimi presentano offerta e quelli indicati come esecutori;
7. Il Patto di integrità si applica a tutte le procedure di gara sopra e sotto la soglia comunitaria;
8. Il Patto di integrità regola i comportamenti degli operatori economici sia durante la fase di svolgimento della procedura di gara indetta dalla A.T.I.M., a cui gli operatori partecipano, sia nella fase di esecuzione del contratto stipulato con la singola amministrazione destinataria dell’appalto.
TUTTO CIÒ PREMESSO, LE PARTI COME SOPRA RAPPRESENTATE SOTTOSCRIVONO QUANTO SEGUE
ARTICOLO 1 – Disposizioni generali ed obblighi della A.T.I.M.
1. Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente atto.
2. Le parti, con la sottoscrizione del presente atto, si obbligano a conformare i propri comportamenti ai principi di lealtà, trasparenza e correttezza, nonché l'espresso impegno di non offrire, accettare o richiedere somme di denaro o qualsiasi altra ricompensa, vantaggio o beneficio, sia direttamente che indirettamente tramite intermediari, al fine dell'aggiudicazione del contratto o al fine di distorcerne la relativa corretta esecuzione e verifica.
3. La A.T.I.M. accerta le fattispecie segnalate nel rispetto dei principi di comunicazione e partecipazione al procedimento di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni.
4. La A.T.I.M. si impegna a rispettare e a far rispettare le disposizioni contenute nel presente atto. I dipendenti della A.T.I.M., comunque impiegati nell'espletamento della procedura e nel controllo dell'esecuzione del relativo contratto assegnato, sono consapevoli del presente atto, il cui spirito
condividono pienamente unitamente alle sanzioni previste a loro carico in caso di mancato rispetto. In particolare, la A.T.I.M. si impegna, negli ambiti di rispettiva competenza, ad acquisire idonea dichiarazione resa dai soggetti coinvolti nella redazione della documentazione di gara in cui si attesta l’assenza di interessi personali in relazione allo specifico oggetto della gara.
5. La A.T.I.M. si impegna, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 42 del decreto legislativo n. 50/2016, a prevedere misure adeguate per prevenire e risolvere in modo efficace ogni ipotesi di conflitto di interesse nello svolgimento delle procedure di aggiudicazione degli appalti e delle concessioni, in modo da evitare qualsiasi distorsione della concorrenza e garantire la parità di trattamento di tutti gli operatori economici.
6. La A.T.I.M. si impegna a formalizzare e pubblicare una dichiarazione resa dai funzionari e dirigenti che hanno partecipato alla gestione della procedura di gara in cui si attesta l’insussistenza di cause di incompatibilità con l’impresa aggiudicataria e con la seconda classificata, avendo riguardo anche a possibili collegamenti soggettivi e/o di parentela con i componenti dei relativi organi amministrativi e societari, con riferimento agli ultimi 5 anni.
ARTICOLO 2 – Impegni e dichiarazioni dell’operatore economico
1.Con l’accettazione del presente Patto di integrità l’operatore economico si impegna:
1.1. A conformare i propri comportamenti ai principi di lealtà, trasparenza e correttezza;
1.2. A non offrire, accettare o richiedere somme di denaro o qualsiasi altra ricompensa, vantaggio o beneficio, sia direttamente che indirettamente tramite intermediari, al fine dell'aggiudicazione del contratto o al fine di distorcerne la relativa corretta esecuzione e verifica;
1.3. A riferire i medesimi eventi che si verifichino nei confronti dei subappaltatori o subcontraenti e di ogni altro soggetto che intervenga a qualsiasi titolo nel procedimento di esecuzione e di cui lo stesso venga a conoscenza;
1.4. A segnalare alla A.T.I.M. qualsiasi tentativo di turbativa, irregolarità o distorsione, ivi compresi tentativi di concussione, nelle fasi di svolgimento della procedura fino alla stipulazione del contratto, da parte di ogni soggetto interessato o addetto a tale svolgimento e, comunque, da parte di chiunque possa influenzarne le decisioni. L’impegno si estende anche all’esercizio di pressioni per indirizzare assunzione di personale e affidamento di prestazioni, nonché a danneggiamenti o furti di beni personali o aziendali. Resta fermo l’obbligo di segnalazione degli stessi fatti all’Autorità giudiziaria.
2. L’operatore economico si impegna, altresì, ai sensi dell’articolo 2, comma 3, del D.P.R. 16 aprile 2013,
n. 62 (Codice di comportamento dei dipendenti pubblici) e dell’articolo 2, comma 2, del codice di comportamento dei dipendenti e dei dirigenti della Regione Marche, adottato con deliberazione della Giunta regionale n. 64 in data 27 gennaio 2014, ad osservare e a far osservare ai propri collaboratori a qualsiasi titolo, avuto riguardo al ruolo e all’attività svolta, gli obblighi di condotta previsti dalle citate disposizioni.
3. Con la sottoscrizione del presente atto, l’operatore economico dichiara di avere trasmesso copia delle predette disposizioni ai propri collaboratori a qualsiasi titolo e si impegna a fornire prova dell’avvenuta comunicazione su richiesta della A.T.I.M.. La violazione degli obblighi di cui al D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62 e al codice di comportamento dei dipendenti e dei dirigenti della Regione Marche, adottato con deliberazione della Giunta regionale n. 64 in data 27 gennaio 2014, costituisce causa di risoluzione del contratto aggiudicato, secondo la disciplina del presente atto.
4. Con la sottoscrizione del presente atto l’operatore economico dichiara, ai fini dell’applicazione dell’articolo 53, comma 16 ter, del decreto legislativo n. 165/2001, di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver attribuito incarichi ad ex dipendenti della
A.T.I.M. che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni nei loro confronti per il triennio successivo alla cessazione del rapporto. L’operatore economico dichiara, altresì, di essere consapevole che qualora emerga la predetta situazione verrà disposta l’esclusione dalla procedura di affidamento in oggetto.
5. Con la sottoscrizione del presente atto l’operatore economico dichiara di essere consapevole del divieto, al verificarsi delle condizioni di seguito evidenziate, di associarsi temporaneamente con altri operatori, pena l’esclusione della candidature e dell’offerta, qualora lo stesso sia singolarmente in possesso dei requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi sufficienti per la partecipazione alla procedura secondo la specifica disciplina degli atti posti a base della procedura medesima. A tale fine la A.T.I.M. e l’operatore economico convengono espressamente che l’esclusione non è automatica ma è prevista solo qualora, in relazione alle esigenze del caso concreto, l’aggregazione sia idonea a produrre effetti restrittivi della concorrenza sulla base di una oggettiva e motivata analisi che tenga conto di struttura, dimensione e numero degli operatori del mercato di riferimento. La valutazione della A.T.I.M. relativa alla sussistenza dei possibili profili anticoncorrenziali nella formazione del raggruppamento terrà conto delle giustificazioni, in termini di efficienza gestionale e industriale, alla luce del valore, della dimensione o della tipologia della prestazione richiesta che l’operatore economico si impegna a fornire in sede di candidatura o di offerta o su richiesta della A.T.I.M.. Ai fini del presente atto la A.T.I.M. ammetterà alla procedura le associazioni
sovradimensionate che comprendano operatori economici ipoqualificati. Restano, comunque, fermi i divieti di partecipazione plurima previsti dalle vigenti disposizioni in materia.
6. Con la sottoscrizione del presente atto l’operatore economico dichiara che non si è accordato e non si accorderà con altri operatori interessati alla procedura, al fine di limitare in qualsiasi modo la concorrenza, nonché la serietà dell’offerta. In particolare, restando, comunque, ferma la disciplina di cui all’articolo 80, comma 5, lettera m), del decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50, l’operatore economico dichiara di essere consapevole ed accettare che la A.T.I.M.
7.
8. sospenderà immediatamente la procedura per le valutazioni del caso qualora dalle offerte complessivamente presentate e ammesse si rilevino concreti e plurimi elementi indiziari in ordine a:
8.1. intrecci personali tra gli assetti societari;
8.2. valore delle offerte in generale;
8.3. distribuzione numerica delle offerte con riferimento alla loro concentrazione in uno o più intervalli determinati caratterizzati da scostamenti impercettibili;
8.4. provenienza territoriale delle offerte;
8.5. modalità di compilazione delle offerte, ivi compresa tutta la documentazione presentata ai fini della partecipazione alla procedura;
8.6. modalità di presentazione e conformazione delle buste e dei plichi contenenti le offerte, ivi compresa tutta la documentazione presentata ai fini della partecipazione alla procedura.
9. L’operatore economico si impegna a rendere noti, su richiesta della A.T.I.M., tutti i pagamenti eseguiti riguardanti il contratto eventualmente assegnatogli a seguito della procedura, inclusi quelli eseguiti a favore di intermediari e consulenti.
10. L'inosservanza degli impegni di comunicazione di cui al comma 1 costituisce una fattispecie di inadempimento che comporta l’esclusione dalla procedura, il diniego dell’aggiudicazione, la mancata stipulazione e anche la risoluzione del contratto. Gli obblighi sopra indicati non sostituiscono in alcun caso quello di denuncia all'Autorità Giudiziaria.
ARTICOLO 3 – Violazioni e sanzioni
1. La A.T.I.M. si impegna ad esaminare ciascuna segnalazione effettuata in forza del presente atto e a fornire ogni informazione in ordine allo stesso. Le segnalazioni dovranno pervenire a mezzo posta elettronica certificata.
2. La A.T.I.M., verificata l’eventuale violazione delle disposizioni del presente atto, contesta per iscritto all’operatore economico il fatto assegnandogli un termine non superiore a dieci giorni per la presentazione di eventuali controdeduzioni. La mancata presentazione delle controdeduzioni o il loro mancato accoglimento, comporteranno l’esclusione dalla procedura in oggetto o la risoluzione del conseguente contratto, fatto salvo il risarcimento dei danni.
3. La A.T.I.M., accertata la violazione del presente atto da parte del proprio personale, direttamente o indirettamente preposto allo svolgimento della procedura ed all’esecuzione del contratto, procede immediatamente alla sua sostituzione ed all’avvio nei suoi confronti dei conseguenti procedimenti disciplinari e di quelli connessi alla responsabilità contabile e penale.
4. La A.T.I.M. si impegna, nell’ipotesi in cui l’applicazione delle sanzioni previste dal presente atto comportasse la perdita del lavoro da parte dei lavoratori dipendenti degli operatori economici coinvolti, a favorirne la ricollocazione nell’ambito della nuova procedura di affidamento.
5. L’operatore economico è consapevole ed accetta che in caso di mancato rispetto degli impegni assunti con il presente documento saranno applicate le seguenti sanzioni:
a. esclusione dalla procedura ovvero risoluzione del contratto relativo alla procedura eventualmente assegnatogli;
b. escussione delle garanzie prestate per la presentazione dell’offerta e per l’esecuzione del contratto relativo alla procedura eventualmente assegnatogli;
c. esclusione dalle procedure indette dalla A.T.I.M. per un periodo di tre anni;
6. Il presente atto e le relative sanzioni potranno essere fatte valere sino alla completa esecuzione del contratto stipulato e sino alla data di scadenza delle garanzie prestate.
ARTICOLO 4 – Sub appalti, sub contratti, cessioni e sub affidamenti
1. Il presente atto si applica anche a tutti i subappalti, subcontratti, cessioni e subaffidamenti regolarmente autorizzati o regolarmente posti in essere per l’esecuzione del contratto aggiudicato a seguito della procedura in oggetto.
2. L’operatore economico si impegna, pertanto, ad inserire il presente atto nei patti negoziali stipulati con subappaltatori, subcontraenti e sub affidatari di cui al comma precedente.
3. La violazione degli impegni di cui al presente articolo costituisce violazione del presente atto ed è soggetta al relativo regime sanzionatorio.
LA A.T.I.M. L’OPERATORE ECONOMICO