Generalità
D) CANI E ANIMALI DA AFFEZIONE SEZIONE I
Generalità
93. Oggetto del contratto di vendita.
Sono oggetto del contratto:
a) Xxxxxxxx;
b) Cuccioloni (soggetti slattati fino alla maturità sessuale);
c) Soggetti adulti (in età di riproduzione);
d) Xxxxxxxx addestrati nelle diverse specialità.
94. Forma del contratto.
Il contratto è di regola verbale.
Si fa per iscritto quando le parti intendano stabilire patti speciali.
95. Conclusione del contratto.
Il contratto si perfeziona di solito con la consegna del cane al guinzaglio, unitamente alle istruzioni su come accudirlo e al libretto sanitario indicante eventuali trattamenti praticati.
96. Vendita a prova del cane adulto.
La vendita del cane adulto può essere subordinata, anche se il prezzo è concordato, ad una prova.
Il compratore, con l’accordo del venditore, prova il cane per l’uso per cui è stato acquistato, trattenendolo presso di sé per un periodo di otto giorni, salvo altri patti che devono essere messi per iscritto.
Se alla prova il cane non dimostra le qualità pattuite o si mostra inidoneo all’uso a cui destinato, il compratore lo restituisce al vendi- tore, il quale deve rimborsargli l’acconto ricevuto, restando a carico del compratore le spese di mantenimento per tutto il periodo di pro- va.
97. Pagamento e caparra.
Se le parti hanno tra loro rapporti commerciali, di solito non viene data caparra e il pagamento deve essere fatto entro otto giorni dalla consegna del cane.
Se le parti non hanno tra loro rapporti commerciali, il compratore paga il prezzo alla consegna del cane.
Quando viene versata una caparra, il venditore rilascia ricevuta, nella quale menziona le condizioni del contratto.
98. Espressioni di garanzia.
Nella vendita del cucciolo, con la frase “il cane lo vendo sano e giusto da galantuomo” o equivalente, il venditore garantisce il com- pratore della salute e della razza del soggetto, senza garanzia per malformazioni o altri difetti che fossero per apparire in tempi succes- sivi.
Per i soggetti adulti, con la frase “il cane lo vendo giusto e sano da galantuomo”, il venditore garantisce il compratore sulla razza del soggetto, sullo stato di salute, e sui vizi d’animo (aggressività, mor- dacità, ecc.).
99. Certificati di origine.
Per “certificato” si intende il “certificato di iscrizione a un libro genealogico”, italiano o straniero, ufficialmente riconosciuto.
100. Vendita con certificato.
Con la frase “il cane ha il certificato” (pédigrée), il venditore ga- rantisce al compratore che il relativo certificato di iscrizione del cane venduto gli verrà successivamente consegnato.
Il venditore deve specificare il tipo di certificato e l’Ente che lo ha rilasciato.
Il venditore deve consegnare il certificato senza richiedere alcun rimborso al compratore.
101. Vendita con esclusione di garanzia.
Le espressioni “venduto a botta”, “lo vendo così com’è”, significa- no esclusione della garanzia per i vizi, salvo quelli d’animo.
102. Vizi che comportano la risoluzione del contratto.
(con indicazione del termine massimo per la denuncia):
1) Malattia acuta febbrile in atto | (risoluzione immediata del contratto); |
2) Malattie infettive | cimurro (7 giorni) parvovirosi (7 giorni) piroplasmosi (7 giorni) epatite infettiva (10 giorni) laringotracheite infettiva (10 giorni) leptospirosi (10 giorni) tetano (10 giorni) tubercolosi (8 giorni) rabbia (40 giorni) |
3) Malattie parassitarie: | filariosi nella forma adulta (40 giorni) micosi nelle diverse varietà (20 giorni) rogne nelle diverse varietà (15 giorni) verminiosi nelle diverse varietà (10 giorni) coccidiosi (5 giorni) |
4) Malformazioni nascoste gravi; epilessia nel sog- getto acquistato all’età di un anno od oltre | (40 giorni) |
fatto salvo quanto previsto dalle disposizioni sanitarie del D.P.R. 8 febbraio 1954, n. 320 e Legge Quadro 281/91.
103. Denuncia dei vizi.
La denuncia del vizio deve essere la più sollecita possibile e co- munque entro i termini di cui all’art. 102, può essere verbale oppure per iscritto, con telegramma o lettera raccomandata.
In essa deve essere precisato il momento in cui il vizio è stato ri- levato e, se del caso, essa viene documentata con certificato veteri- nario.
104. Verifica dei vizi e risoluzione del contratto.
Il venditore, ricevuta la denuncia, è tenuto a procedere alla verifi- ca del vizio nel più breve tempo possibile.
Il cane, nel frattempo, deve essere custodito e accudito con la di- ligenza del buon padre di famiglia.
Se il venditore, entro 6 giorni dalla denuncia del vizio, non si pre- senta a verificarlo, il cane può essere collocato – previa comunica-
zione al venditore – presso un canile autorizzato o presso terzi quali- ficati.
Il contratto, dopo la verifica e il riconoscimento del vizio redibito- rio denunciato, si intende risolto con tutte le conseguenze di legge.
105. Consegna del certificato di cui agli artt. 99 e 100.
Il certificato di iscrizione a un libro genealogico ufficialmente rico- nosciuto deve essere consegnato, se il cane è adulto, all’atto della vendita del cane, ovvero entro otto giorni dalla consegna; se si tratta di un cucciolo, il documento deve essere consegnato non ap- pena pervenuto al venditore o al massimo entro dieci mesi dalla con- segna.
Tutte le spese inerenti l’iscrizione sono incluse nel prezzo di ven- dita.
Trascorsi tali termini, la mancata consegna del certificato dà luo- go alla risoluzione del contratto, con tutte le conseguenze di legge.
SEZIONE II
Canili per pensione e per addestramento
106. Morosità del proprietario del cane.
Quando il proprietario non si presenta a ritirare il cane alla sca- denza pattuita o non esegue il pagamento del corrispettivo pattuito per la pensione alle relative scadenze, il tenutario gli invia lettera raccomandata con ricevuta di ritorno in cui gli comunica che, se en- tro 15 giorni dalla data di spedizione con ricevimento della racco- mandata non si provvederà a effettuare il saldo della pensione e a ritirare il cane, il cane stesso verrà affidato al canile rifugio del Co- mune o a terze persone.
107. Responsabilità e cautele.
Il tenutario controlla che ogni cane affidatogli sia munito delle certificazioni delle varie vaccinazioni praticate.
108. Malattie del cane in pensione.
Se nel canile insorge malattia infettiva o diffusiva, il tenutario è obbligato a darne immediata comunicazione al proprietario del cane e al Veterinario ufficiale.
Concorda con il proprietario le modalità di cura e quanto altro ne- cessario.
109. Morte del cane.
In caso di morte improvvisa del cane, il tenutario è obbligato a informare immediatamente il proprietario per gli accertamenti che questi riterrà più opportuni, offrendo, nel contempo, ogni prova dell’identità dell’animale e delle cause che possono averne provocato la morte.
SEZIONE III
Accoppiamento e riproduzione
110. Affidamento del cane per la monta.
Se il cane femmina viene affidato per la monta, il proprietario dello stallone assume tutti gli obblighi del buon padre di famiglia nella tenuta del soggetto.
111. Obbligo di accoppiamento.
Per l’accoppiamento non può essere impiegato altro stallone se non quello espressamente concordato tra le parti.
112. Compenso.
Per l’accoppiamento può essere convenuto un compenso in de- naro ovvero corrispondendo al proprietario dello stallone uno o più cuccioli e più precisamente:
a) nel primo caso il compenso deve essere corrisposto all’atto della monta, fermo restando il diritto ad una monta succes- siva gratuita in caso di mancata gravidanza.
Se la seconda monta resta infruttuosa o non può verificarsi per la morte di uno dei due soggetti, si fa luogo ad un rim- borso di due terzi della quota pagata; nel caso poi lo stallone venga ceduto, gli obblighi summenzionati vengono assunti dal nuovo proprietario;
b) nel secondo caso, al proprietario dello stallone compete un cucciolo di prima scelta per una cucciolata fino a 5 soggetti; nel caso di cucciolata maggiore gli spetta un secondo cuc- ciolo di terza scelta;
I cuccioli vanno consegnati non appena svezzati e, se iscritti al libro genealogico, con la garanzia di ricevere i relativi cer- tificati.
c) se è nato un unico cucciolo e se un solo cucciolo è vivo al momento della scelta, esso appartiene al proprietario dello stallone.
Tuttavia il proprietario della fattrice ha la facoltà di conser- vare l’unico cucciolo, corrispondendo la metà circa
dell’importo convenuto normalmente per la monta dello stallone.
Nel caso il proprietario della fattrice preferisca lasciare il cuc- ciolo al proprietario del maschio, questi è tenuto a rimbor- sare le spese di mantenimento dai 25 ai 45 gg. e le spese di iscrizione del soggetto.
113. Avviso di avvenuto parto.
Immediatamente dopo la nascita, il proprietario della fattrice av- visa il proprietario dello stallone dell’avvenuto parto, per consentirgli di effettuare i rilievi più opportuni.
114. Morte della fattrice o dei cuccioli.
Se la femmina viene a morte prima del parto o in conseguenza allo stesso, ovvero i cuccioli vengono a morte prima dello svezza- mento, i proprietari decadono da ogni diritto reciproco.
115. Iscrizione al libro genealogico.
Nel caso di cani di pura razza, il proprietario della fattrice deve provvedere all’iscrizione nel libro genealogico, a sue spese e nei termini di tempo prescritti e rilasciare gratuitamente il certificato del cucciolo scelto dal proprietario dello stallone (con esclusione di quanto esposto nell’art. 112 c).