Contrattazione collettiva nella p.a
Contrattazione collettiva nella p.a
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La riforma del rapporto di pubblico impiego
⚫Inizia nel 1992: l. delega n. 421
⚫Si concludeva con il d. lgs. n. 165/2001
⚫OGGI NOVELLATO DALLA L. 15/2009 E DEL D. LGS. 150/2009
⚫IL RAPPORTO CON LA P.A DIVENTA UN RAPPORTO CONTRATTUALE:
• le p.a “nelle materie soggette alla disciplina del cod.civ., delle
l. sul lavoro e dei contratti collettivi, esse operano con i poteri del privato datore di lavoro” (art. 5 d.lgs 165/2001) a meno che la legge stessa non preveda diversamente (art. 2.2).
Ma, chi effettivamente svolge la funzione di datore di lavoro nella p.a?
• Problema, ovviamente, nodale perché sono in gioco risorse pubbliche….
• DUALISMO DELLA P.A.
• In capo alla struttura amministrativa:
• - un rappresentante politico -> la selezione avviene in vie elettive-
• - un pubblico dipendente -> la selezione per concorso (ricordare l’art. 97 Cost.)
La contrattazione collettiva nella p.a. prima del 1992
• La legge-quadro n. 93/1983:
• Ha cercato di <<quadrare il cerchio>> e cioè, mantenere il ruolo fondamentale della fonte normativa di carattere pubblicistico nella disciplina del lavoro del pubblico dipendente e nel contempo, riconoscere un ruolo alla contrattazione collettiva…
• Per farlo era prevista una rigida procedura per la stipula del contratto collettivo e
• E successivamente, esso doveva essere recepito in un atto di natura regolamentare.
La l. 93/1983 ben presto è in crisi..
Ma cosa ha insegnato?
• Intanto, che in sede di contrattazione collettiva non può sedersi, per la p.a. (e quindi come datore di lavoro) un rappresentante politico perché le logiche del consenso politico non sempre consentono di perseguire l’efficienza, sia per quanto riguarda l’utilizzazione delle risorse pubbliche, sia in termini di efficiente funzionamento dell’organizzazione.
• Quindi, diventa ancora più evidente il problema di chi fa le veci del datore di lavoro.
Ripartizione delle competenze regolative tra legge e contratto collettivo
• D. lgs. 165/2001 Art. 2 co.1. Le amministrazioni pubbliche definiscono, secondo princìpi generali fissati da disposizioni di legge e, sulla base dei medesimi, mediante atti organizzativi secondo i rispettivi ordinamenti, le linee fondamentali di organizzazione degli uffici; individuano gli uffici di maggiore rilevanza e i modi di conferimento della titolarità dei medesimi; determinano le dotazioni organiche complessive.
• Quindi la macro-organizzazione è materia di diritto pubblico (divieto di contrattazione collettiva).
Esclusione della contrattazione collettiva dalla disciplina della micro- organizzazione
• Micro-organizzazione: zona intermedia fra la macro- organizzazione (organizzazione degli uffici) e organizzazione della singola prestazione di lavoro e cioè una zona che comprende le decisioni organizzative generali in materia di orario di lavoro, distribuzione dei carichi lavorativi ecc.
• Diritto privato: poteri unilaterali della p.a . A seguito del d. lgs. 150/2009 divieto di contrattazione collettiva.
STRUTTURA DELLA CONTRATTAZIONE
(art. 40, d. lgs. n. 165/2001)
CONTRATTI NAZIONALI:
Contratti quadri Contratti di comparto
Contratti di sezione per specifiche professionalità
CONTRATTI DI COMPARTO
⚫Art. 40, co 2, d.lgs. 165/2001 novellato: massimo 4 comparti di contrattazione nazionale e
⚫4 aree separate per la dirigenza
I soggetti della contrattazione: l’ARAN
Ha personalità giuridica di diritto pubblico e autonomia organizzativa e contabile (art. 46, d. lgs. n. 165/2001)
ORGANI
• Presidente
• Collegio di indirizzo e controllo dei quali:
• 1 designato dal Ministro della p.a
• 1 designato dal Ministro della dell’economia
• 1 designato dalla Conferenza dei Presidenti delle Regioni
• 1 dall’Anci e dall’Upi
COMPITI
rappresentanza legale delle p.a in sede di contrattazione collettiva
nazionale; esercizio di ogni attività relativa alle relazioni sindacali a livello nazionale;
assistenza per la contrattazione integrativa;
I soggetti della contrattazione: i Comitati di settore
• Esercitano il potere di indirizzo e le altre competenze relative alle procedure di contrattazione (art. 41, d. lgs. n. 165/2001)
I soggetti della contrattazione collettiva: per i lavoratori
⚫ACCORDI QUADRO: Confederazioni cui siano affiliati sindacati m.r. in almeno 2 comparti o aree (art. 43, co. 4).
⚫ACCORDI DI COMPARTO: Sindacati m.r. nel comparto o nell’area: debbono aver un consenso superiore al 5% , inteso come media fra dato associativo (deleghe) e dato elettorale (lista elezioni rsu) (art. 43).
⚫L’accordo non può essere siglato senza il consenso di almeno 51% come media del dato elettorale e associativo o 60% se si tiene conto solo del dato associativo (art. 43, co.3)
Accordo collettivo quadro Rsu settore pubblico 7.8.1988
• Art. 2 1. Le associazioni sindacali rappresentative che abbiano sottoscritto o abbiano formalmente aderito al presente accordo possono promuovere la costituzione di rappresentanze sindacali unitarie nelle Amministrazioni che occupino più di 15 dipendenti. Nel caso di amministrazioni con pluralità di sedi strutture periferiche, i predetti organismi possono, altresì, essere promossi dalle stesse anche presso le sedi individuate dai contratti o accordi collettivi nazionali come livelli di contrattazione collettiva integrativa.
• 2. Oltre alle associazioni sindacali di cui al comma 1, possono presentare liste per l’elezione delle RSU anche altre organizzazioni sindacali, purché costituite in associazione con proprio statuto e aderenti al presente accordo.
• Art. 10 Le associazioni sindacali di cui all’art. 2 commi 1 e 2, si impegnano a partecipare alla elezione della RSU, rinunciando formalmente ed espressamente a costituire RSA ai sensi dell’art. 19 della legge 300/1970.
Accordo collettivo quadro Rsu settore pubblico 7.8.1988 (segue)
• Art.3 1. Alla costituzione delle RSU si procede mediante elezione a suffragio universale ed a voto segreto con il metodo proporzionale tra liste concorrenti.
• 2. Nella composizione delle liste si perseguirà una adeguata rappresentanza di genere nonché una puntuale applicazione delle norme antidiscriminatorie .
• Art. 8 . 2. Le decisioni relative all’attività negoziale sono assunte dalla RSU e dai rappresentanti delle associazioni sindacali firmatarie del relativo CCNL in base a criteri previsti in sede di contratti collettivi nazionali di comparto.
• Art. 5 . 1 Le RSU subentrano alle RSA o alle analoghe strutture sindacali esistenti comunque denominate ed ai loro dirigenti nella titolarità dei diritti sindacali e dei poteri riguardanti l’esercizio delle competenze contrattuali ad esse spettanti
Rapporto fra legge speciale e contratto collettivo
• Inderogabilità della legge – che introduca trattamenti limitati al lavoro pubblico - da parte del contratto collettivo, salvo che vi sia nella legge stessa una espressa previsione in contrario (art. 2 co.2).
Rischio di una nuova legificazione del rapporto di lavoro pubblico.
IL CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE: IL PROCEDIMENTO
tato: legge finanziaria
Oneri a carico dello Stato: legge finanziaria
• V. l’apposito file.
Il contratto stipulato ha efficacia erga omnes
• Perché non è in violazione dell’art. 39, co. 2 – 4?
• Sentenza C. Cost. n. 309/1997 -> il ruolo dell’ARAN
VIOLAZIONE DEI LIMITI DI COMPETENZA DA PARTE DEL CONTRATTO INTEGRATIVO
⚫Comporta la nullità delle clausole difformi.
⚫Sono sostituite ex art. 1339 c.c. (sostituzione automatica con le disposizioni imperative di legge) o ex art.1419 co.2 c.c. (nullità parziale del contratto).
Contratto individuale di lavoro
⚫Non ha una vera portata regolativa perché l’art. 45, co.2 impone la parità di trattamento.
⚫Xxxxxx non può esserci né deroga in melius né deroga in peius.