ESITI DELLA CONSULTAZIONE
Regolamento della Banca d’Italia recante regole tecniche in materia di presentazione al pagamento in forma elettronica degli assegni bancari e circolari e di protesto o constatazione equivalente in forma elettronica emanato ai sensi dell’art. 8, comma 7, lett. e), decreto legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito dalla legge 12 luglio 2011, n. 106.
ESITI DELLA CONSULTAZIONE
Art. 1 (Definizioni) Nel presente regolamento (di seguito Regolamento”), si intende per: a) “Allegato tecnico”: insieme delle indicazioni tecnico – operative che costituiscono parte integrante del Regolamento; b) “emittente”: la banca, o altro soggetto abilitato, che ha emesso l’assegno circolare per una somma disponibile presso la banca stessa al momento dell’emissione; nel Regolamento il termine emittente è utilizzato anche con riferimento ai vaglia postali e ai titoli speciali della Banca d’Italia; c) “immagine dell’assegno”: copia per immagine dell’assegno, su supporto informatico – di cui all’articolo 1, comma 1, lettera i - ter) del CAD – la cui conformità all’originale cartaceo è assicurata dal negoziatore mediante l’utilizzo della propria firma digitale in coerenza con quanto previsto dall’articolo 66 della Legge assegni ; d) “intermediari”: i soggetti di cui alle lettere b), e) e f); e) “negoziatore”: la banca, o altro soggetto abilitato alla negoziazione, a cui l’assegno è girato per l’incasso; f) “trattario”: la banca, o altro soggetto abilitato, presso cui è detenuto il conto di traenza dell’assegno. | È stato chiesto l’inserimento di ulteriori definizioni (copia informatica di documento analogico, copia per immagine del documento analogico, documento analogico, firma digitale). È stata chiesta l’integrazione di due definizioni (quella di negoziatore e quella di trattario). | Non accolta Non accolta | Si tratta di termini che non sono utilizzati nel Regolamento o la cui definizione è già contenuta nel CAD, espressamente richiamato. Si è ritenuto che le integrazioni non fossero necessarie: le definizioni, infatti, sono riprese dal Decreto Ministeriale espressamente richiamato. |
Art. 2 (Ambito di applicazione) 1. Il Regolamento si applica agli intermediari che si avvalgono della facoltà di cui all’articolo 31, ultimo comma della Legge assegni con riferimento ai seguenti titoli (di seguito anche “assegni” o “assegno”): | Sono state suggerite talune correzioni e integrazioni alla formulazione della norma. | Accolta | Si è tenuto conto dei suggerimenti per la riformulazione del testo. |
assegni bancari, assegni circolari, assegni postali, vaglia postali e titoli speciali della Banca d’Italia. 2. I titoli di cui al comma precedente devono essere denominati in euro, tratti presso una filiale italiana di banca italiana o di banca estera, negoziati sul territorio della Repubblica italiana. Sulla base di un accordo tra gli intermediari le disposizioni del presente Regolamento possono, in quanto compatibili, essere applicate anche ai titoli negoziati al di fuori del territorio della Repubblica italiana. 3. Le disposizioni di cui alle sezioni II, IV e V del Regolamento possono applicarsi, in quanto compatibili, anche ai titoli presentati al pagamento direttamente al trattario o all’emittente, poiché in questi casi il negoziatore coincide con il trattario o con l’emittente. | È stato osservato che dal tenore della norma sembrerebbe che nell’ambito di applicazione del Regolamento ricadano anche gli assegni tratti su conti di clientela non residente intrattenuti presso filiali italiane; è stato chiesto un chiarimento al riguardo. È stato osservato che la previsione in commento dovrebbe riguardare anche la sezione VI (esternalizzazione) del Regolamento. È stato chiesto di chiarire se risulta possibile la levata del protesto/constatazione equivalente in via telematica anche nei casi di cui al comma 3. E’ stato domandato se possa essere chiesta la constatazione equivalente alla Banca d’Italia anche per i titoli cd. on-us e infragruppo. | Comma in parte modificato Accolta | Ai sensi del Regolamento non rileva la residenza della clientela ma il luogo di insediamento dell’intermediario. Il comma 2 è stato peraltro riformulato al fine di non precludere la possibilità di gestire nelle nuove procedure titoli emessi da intermediari italiani negoziati all’estero e titoli emessi da intermediari esteri negoziati in Italia L’articolo è stato in parte modificato. Nei casi previsti dal comma 3, poiché il negoziatore e l’emittente coincidono, potrà essere generata un’immagine in linea con il dettato della Legge assegni e del presente Regolamento e quindi si potrà seguire la procedura delineata nella sezione IV fermi restando - ai sensi della vigente normativa di settore - i poteri attribuiti ai diversi pubblici ufficiali. Per quanto attiene all’attività della Banca d’Italia in materia di constatazione equivalente, sono in corso valutazioni sul portato della norma primaria e sui suoi effetti per l’attività dell’Istituto. |
Art. 3 (Generazione dell’immagine dell’assegno) 1. Il negoziatore genera l’immagine dell’assegno assicurando, mediante apposizione della propria firma digitale, la conformità dell’immagine all’originale cartaceo, nel rispetto di quanto previsto | È stata chiesta la previsione di un periodo di “sperimentazione” per la normativa in commento, rappresentando al riguardo diverse motivazioni e, in particolare, le ricadute in termini operativi con riferimento | Non accolta | Con specifico riferimento agli adempimenti CAI si fa presente che l’art. 7 comma 2 del Regolamento risponde alla segnalata esigenza di coordinamento, nella parte in cui prevede la possibilità per il trattario di richiedere l’immagine dell’assegno. Per quanto riguarda i restanti |
nell’Allegato tecnico (capitoli 1 e 2). La firma digitale deve essere imputabile al negoziatore e deve essere apposta da un soggetto che per tale attività può impegnare il negoziatore. | agli adempimenti CAI (che impongono di far pervenire in tempi brevi alla banca trattaria l’originale dell’assegno impagato) e alla normativa sul protesto (i cui adempimenti fanno carico al trattario mentre la banca negoziatrice risponde nell’ambito del rapporto di incasso dell’assegno e il cedente - portatore cartolare o mandatario - ha interesse alla repentina restituzione dell’assegno originale). Al riguardo, è stata pure richiamata la variegata casistica in materia di contraffazioni, manomissioni e falsificazioni dei titoli. È stata segnalata l’esigenza di dettare informazioni più dettagliate in merito all’obbligo di troncamento dell’assegno previsto dall’attuale procedura di check truncation. È stata rappresentata l’esigenza di ricevere ulteriori precisazioni sul processo automatico di acquisizione delle immagini digitali. È stato chiesto di precisare se il Regolamento si intende applicabile solo agli assegni emessi in base al nuovo layout, o anche a quelli emessi in base al vecchio layout. È stato suggerito di introdurre la possibilità che la firma digitale apposta sull’immagine dell’assegno appartenga direttamente al cliente che lo presenta all’incasso e non alla sola banca, nell’ottica di agevolare soluzioni di remote deposit capture, altrove già diffuse. | Non accolta Accolta Non accolta Non accolta | profili segnalati, si fa presente che il Regolamento disciplina gli aspetti tecnici relativi alla formazione e al trasferimento dell’immagine dell’assegno, in nulla mutando i rapporti sostanziali sottostanti, che restano disciplinati dalla normativa di riferimento. Sarà prevista una norma sull’entrata in vigore del Regolamento. Le prescrizioni di carattere più marcatamente operativo per la gestione del titolo cartaceo in seguito alla dematerializzazione saranno definite in sede di accordo interbancario. Sono stati forniti maggiori ragguagli nell’Allegato tecnico al presente Regolamento. In linea di principio il Regolamento si applicherà a entrambe le tipologie di titoli purché da esse sia possibile generare immagini rispondenti ai requisiti richiesti. Nell’Allegato tecnico è stato inserito un riferimento all’implementazione dei controlli di sicurezza nel processo di scansione del nuovo originale cartaceo per la rilevazione automatica di eventuali frodi. Il presente Regolamento, tenuto conto delle disposizioni ministeriali, disciplina la creazione e la trasmissione dell’immagine dell’assegno nella tratta interbancaria, per cui, nel contesto attuale, non è possibile prendere in considerazione la possibilità suggerita nel commento. |
È stato proposto di disciplinare anche la firma elettronica qualificata accanto alla firma digitale, nonché l’utilizzo del cd. sigillo elettronico della banca. | Non accolta | Nel presente Regolamento si è scelto di far riferimento alla modalità considerata tecnologicamente più sicura. | |
2. Il processo di generazione dell’immagine assicura che il titolo cartaceo venga utilizzato una sola volta per generare una sola immagine avente valore ai fini della presente disciplina; il processo garantisce altresì la conformità dell’immagine dell’assegno all’originale cartaceo. | È stata suggerita l’introduzione della marca temporale sull’immagine dell’assegno per accertare con certezza il momento della presentazione dello stesso. È stata chiesta la definizione di un processo di annullamento del titolo al fine di assicurare che l’assegno cartaceo venga utilizzato una sola volta. | Non accolta Non accolta | L’Allegato tecnico prevede l’utilizzo della marca temporale per il lotto di documenti archiviati al fine di estendere automaticamente la validità delle firme dei documenti conservati. Il Regolamento stabilisce che il processo di generazione dell’immagine impedisca ulteriori utilizzi del titolo già scansionato: gli intermediari definiscono il proprio processo interno nel rispetto dei requisiti stabiliti dal Regolamento. |
È stato osservato che il CAD dispone la stessa efficacia probatoria per tutte le copie digitali conformemente tratte rispetto all’originale. | Non accolta | Il Regolamento non innova rispetto all’efficacia probatoria delle immagini digitali stabilita dalla legge. | |
3. In accordo tra loro, gli intermediari definiscono le procedure da seguire nel caso in cui non sia possibile generare un’immagine che consenta al negoziatore di assicurare, ai sensi del comma 1, la conformità della stessa all’originale cartaceo. | È stato formulato l’auspicio che in sede di emanazione del Regolamento fosse definita una procedura standardizzata per l’utilizzo e lo scambio delle immagini che non fossero rispondenti ai requisiti richiesti. | Parzialmente accolta | Xx è preferito lasciare agli intermediari in accordo tra loro la definizione di una procedura di recovery: tenuto conto delle esigenze sottese al commento, è stato modificato il testo della norma, prevedendo l’obbligatorietà di un’intesa con la Banca d’Italia. |
Art. 4 (Conservazione dell’immagine dell’assegno) | |||
1. L’immagine dell’assegno è conservata a cura del negoziatore per i termini previsti dalla legge. | È stata rappresentata la necessità che il procedimento di conservazione debba essere affidato a “conservatori accreditati” – già in possesso “dei requisiti del livello più elevato in termini di qualità e di sicurezza” – così come disciplinati dall’art. 44-bis del CAD e dalla circolare n. 65/2014 dell’AgId. | Non accolta | La scelta effettuata dal Regolamento è stata quella di disciplinare i requisiti oggettivi del procedimento – al fine di assicurarne certezza e uniformità – senza disciplinare quelli soggettivi. |
2. La conservazione è effettuata in conformità alle regole tecniche e organizzative di cui ai DPCM del 3 dicembre 2013 e del 13 novembre 2014 e successive modifiche e integrazioni, nel rispetto di quanto previsto nell’Allegato tecnico (capitolo 3) e con modalità tali da garantire per tutto il periodo di conservazione l’accessibilità e l’utilizzabilità dell’immagine dell’assegno. | È stato osservato che, in base alla nuova disciplina, l’onere della conservazione ricadrebbe sulla negoziatrice e non sulla banca trattaria e che il termine di conservazione dei titoli cartacei è stato ridotto a 6 mesi. Al riguardo, è stato chiesto un chiarimento per il caso in cui la trattaria debba consegnare copia dell’assegno al cliente. È stato chiesto di far decorrere il termine di 6 mesi dalla data di negoziazione e non dal termine di presentazione, tenuto conto del caso di un titolo presentato all’incasso con termini di presentazione scaduti da oltre 6 mesi, che andrebbe distrutto subito. È stata suggerita un’integrazione al fine di prevedere la conservazione nel tempo dell’immagine, nonché la possibilità di effettuare ricerche di tipo informatico anche nei casi di fusioni e ristrutturazioni aziendali. | Non accolta Non accolta Accolta | Per ragioni di efficienza si è ritenuto di non prevedere l’invio dell’immagine per tutti gli assegni; tuttavia, per i titoli per i quali l’immagine non è stata trasmessa in fase di presentazione la trattaria potrà, ove abbia necessità di mettere a disposizione della clientela la copia dell’assegno, chiedere l’immagine alla negoziatrice (in analogia con quanto avviene oggi per i titoli cartacei conservati presso la negoziatrice). La previsione normativa è in linea con il Decreto del MEF. Al riguardo, sono state integrate le prescrizioni dell’Allegato tecnico del Regolamento. |
Art. 5 (Registrazione su supporto informatico) 1. Il negoziatore registra su supporto informatico, in modo univoco e immodificabile, tutti gli eventi caratterizzanti la vita dell’assegno, nonché i dati di cui all’articolo 8 del Regolamento (Allegato tecnico, capitolo 3.1). | È stato osservato che la procedura in esame nulla prevede con riferimento agli assegni bancari per i quali avviene il pagamento tardivo del solo importo facciale del titolo (la circolare ABI n. 25/06 prevede che la banca trattaria restituisca il titolo alla negoziatrice dopo aver apposto sul retro la dicitura “assegno emesso in violazione dell’art. 2 l. 386/90 pagato per il solo importo facciale, oneri accessori esclusi”). È stato osservato che non è stata prevista la | Non accolta Non accolta | Gli attuali accordi interbancari e le circolari definite dall’associazione di categoria dovranno essere rivisti alla luce delle presenti disposizioni, al pari della messaggistica e delle prassi interbancarie attualmente vigenti. Si è scelto di non prevedere la conservazione ai sensi |
2. Il trattario o l’emittente registrano su supporto informatico, in modo univoco e immodificabile, gli eventi di cui all’articolo 7, comma 5 e agli articoli 11, 12 e 13. | conservazione a norma delle registrazioni effettuate, con il rischio di generare prove informatiche inaffidabili e facilmente contestabili in sede processuale. È stata suggerita una diversa formulazione della norma, al fine di evitare di ingenerare dubbi interpretativi. È stato chiesto se le esigenze di conservazione di cui al presente articolo possano essere soddisfatte mediante un sistema di logging, volto a tracciare i vari eventi, memorizzabili in specifici archivi interrogabili, senza necessità di ricorrere alla conservazione “a norma”. | Accolta Non accolta | del CAD per questa tipologia di informazioni; nell’Allegato tecnico sono comunque fornite indicazioni in tema di registrazione; resta fermo che gli intermediari possono implementare autonomamente forme di registrazione/conservazione più rigorose di quelle previste nel presente Regolamento. È obbligo degli intermediari verificare che le procedure interne siano rispondenti ai requisiti della presente normativa. |
Art. 6 (Conservazione e disponibilità dei titoli cartacei) 1. L’assegno cartaceo è conservato dal negoziatore per sei mesi dallo spirare del termine di presentazione. Durante tale periodo l’assegno cartaceo viene esibito solo su richiesta dell’Autorità giudiziaria. Ogni altra richiesta di esibizione o di copia viene evasa sulla base dell’immagine dell’assegno. | È stato osservato che il termine prescritto è incoerente rispetto alle esigenze giuridiche che dovrebbero essere presidiate e potrebbe aumentare il rischio di contenzioso. È stato suggerito di prevedere la distruzione dei soli titoli andati a buon fine e la conservazione sine die in caso di mancato pagamento. È stato chiesto di fornire precisazioni sui rapporti tra l’esecutività del titolo digitalizzato e la sua regolarità a fini fiscali. È stato suggerito di prevedere la possibilità che la banca – previo accordo scritto – consenta al beneficiario di conservare l’assegno per il termine di sei mesi. | Non accolta Non accolta Non accolta Non accolta | Xxxxxxsi di un profilo disciplinato dal Decreto ministeriale, non disponibile al presente Regolamento. Il punto è stato analizzato in fase di redazione delle presenti disposizioni, ma tale soluzione è stata ritenuta troppo onerosa, anche in relazione al fatto che sovente il contenzioso riguarda anche gli assegni pagati. Le presenti disposizioni non incidono sugli aspetti di carattere fiscale. Effettuata la girata per l’incasso, il beneficiario si spoglia della disponibilità materiale del titolo. |
2. Decorso il periodo di conservazione di cui al comma precedente l’assegno cartaceo è distrutto, fatto salvo il caso in cui siano pendenti sul titolo richieste di sequestro o ordini di esibizione dell’Autorità giudiziaria ovvero sia stata disconosciuta la firma dell’assegno o il negoziatore abbia evidenza di altre esigenze di difesa. | È stato osservato che la formulazione della norma non lascia margini discrezionali che, invece, potrebbero essere opportuni. È stato chiesto di integrare la norma prevedendo, oltre alle “altre esigenze di difesa”, anche la “tutela dei diritti”. È stata proposta una diversa formulazione della norma, al fine di limitare ulteriormente i casi in cui è prevista la conservazione dell’assegno cartaceo oltre il termine di sei mesi. | Non accolta Non accolta Non accolta | La soluzione definita dal Regolamento risponde a ragioni di certezza e uniformità dei comportamenti ed è in linea con il Decreto ministeriale. L’espressione impiegata nel testo è volutamente ampia ed è volta a ricomprendere anche azioni e valutazioni preventive alla tutela giurisdizionale. La norma in commento è volta a conciliare le diverse e opposte esigenze che rilevano in quanto meritevoli di tutela. |
Art. 7 (Presentazione al pagamento in forma elettronica dell’assegno) 1. La presentazione al pagamento in forma elettronica dell’assegno da parte del negoziatore avviene con la trasmissione in via telematica al trattario o all’emittente: a) dell’immagine dell’assegno unitamente ai dati di cui all’articolo 8 del Regolamento per gli assegni bancari e postali, di ammontare superiore a quello indicato nell’Allegato tecnico (capitolo 4.1); b) dei soli dati di cui all’articolo 8 del Regolamento per assegni gli bancari e postali, di ammontare pari o inferiore a quello indicato nell’Allegato tecnico, nonché per gli assegni circolari, i vaglia postali e i titoli speciali della Banca d’Italia, di qualsiasi ammontare. 2. Nei casi di cui alla lettera b) di cui al comma precedente il negoziatore trasmette l’immagine dell’assegno a fronte di specifica richiesta da parte del trattario o dell’emittente. 3. Gli intermediari, d’accordo tra loro, possono | In generale, sono state segnalate diverse criticità nella procedura individuata, basata su una concezione “tradizionale” di documento informatico: è stato suggerito di introdurre un sistema di conservazione di immagini e dati informativi messi a disposizione degli intermediari attraverso la gestione di accessi controllati all’archivio digitale del negoziatore. Sono stati sollevati dubbi sulla praticabilità del doppio regime, suggerendo di disporre in ogni caso, per tutti gli assegni, a prescindere dall’importo, l’invio alla banca trattaria/emittente di dati e immagini del titolo. | Non accolta Non accolta | Il punto è stato analizzato in fase di redazione delle presenti disposizioni, ma la soluzione è stata ritenuta, in questa fase, più onerosa e di più complessa implementazione, anche in ragione dei requisiti di sicurezza necessari e della molteplicità dei collegamenti da costituire tra i diversi intermediari. Il punto è stato analizzato in fase di redazione delle presenti disposizioni, ma la soluzione è stata ritenuta in questa fase troppo onerosa. |
prevedere casi in cui, per problematiche connesse con la materialità del titolo, l’immagine viene trasmessa, unitamente ai dati di cui al citato articolo 8, anche per i titoli di cui al comma 1 lettera b) del presente articolo. | È stato osservato che nulla è disposto per il caso di “richiamo” del titolo e di una sua successiva ripresentazione nei termini, anche con riferimento agli adempimenti CAI in capo alla trattaria. | Il tema esula dal perimetro del presente Regolamento; si fa comunque presente che chiarimenti in tema di “richiamo” degli assegni sono contenuti in due roneate della Banca d’Italia (n. 267596 del 2002 e n. 166009 del 2003) in tema di Centrale di Allarme Interbancaria. | |
4. La presentazione al pagamento in forma elettronica, nonché la richiesta di trasmissione dell’immagine dell’assegno da parte del trattario o dell’emittente rispettano i requisiti operativi indicati nell’Allegato tecnico (capitolo 4.1) e quanto eventualmente previsto dagli intermediari d’accordo tra loro. | |||
5. La presentazione al pagamento in forma elettronica si considera effettuata quando il trattario o l’emittente ricevono quanto previsto ai sensi del comma 1 del presente articolo. | |||
6. Gli intermediari adottano ogni necessario presidio organizzativo procedurale atto a garantire che l’assegno sia presentato al pagamento una sola volta. | Non accolta | ||
Art. 8 (Dati da trasmettere) | |||
1. Il negoziatore trasmette in via telematica al trattario o all’emittente almeno i seguenti dati relativi all’assegno negoziato: a) identificativo del negoziatore (codice ABI e CAB); b) identificativo del trattario o dell’emittente (codice ABI e CAB); c) importo; d) data di emissione; e) numero identificativo del l’assegno; f) nome del beneficiario per i titoli per i quali l’informazione sia rilevabile in maniera. | Sono state suggerite alcune integrazioni ai dati elencati dalla norma. È stata suggerita una parziale riformulazione della lettera f), al fine di eliminare il riferimento alla rilevazione in maniera automatizzata, tenuto conto del fatto che al ricorrere delle circostanze menzionate, il dato dovrebbe comunque essere trasmesso. | Non accolta Parzialmente accolta | La norma fa riferimento a “dati minimi”: gli intermediari potranno comunque concordare lo scambio di dati ulteriori. |
Art. 9 (Reti trasmissive) |
1. Le attività di trasmissione di cui alla presente sezione sono effettuate mediante reti che posseggono almeno i requisiti previsti nell’Allegato tecnico (capitolo 4.2). | NESSUNA OSSERVAZIONE | ||
Art. 10 (Tempi) | |||
1. Il negoziatore presenta al pagamento in forma elettronica l’assegno al trattario o all’emittente non oltre il giorno lavorativo successivo a quello in cui l’assegno gli è stato girato per l’incasso. | Sono stati espressi dubbi sui margini temporali particolarmente “stretti” previsti dalla norma. | Non accolta | Trattasi di un profilo disciplinato dal Decreto ministeriale, non disponibile al presente Regolamento. |
2. Nel caso in cui l’assegno sia girato per l’incasso attraverso sistemi alternativi alla consegna presso lo sportello, il termine di cui al comma precedente decorre dal giorno in cui il titolo perviene al negoziatore. Gli intermediari informano i propri clienti sui tempi massimi entro cui i titoli girati per l’incasso con le predette modalità pervengono al negoziatore. | |||
3. La richiesta di trasmissione dell’immagine dell’assegno di cui all’articolo 7, comma 2 del Regolamento deve pervenire al negoziatore in tempi che rendano possibile l’invio dell’immagine non oltre il giorno lavorativo successivo a quello di presentazione. | È stata proposta l’integrazione della norma per precisare che i tempi di presentazione al pagamento decorrono a far tempo dal termine presente in un’apposita marca temporale apposta all’immagine dell’assegno (anche ai fini dell’opponibilità ai terzi). | Non accolta | L’Allegato tecnico prevede l’utilizzo della marca temporale per il lotto di documenti archiviati al fine di estendere automaticamente la validità delle firme dei documenti conservati. |
È stato fatto presente che le tempistiche ipotizzate dalla nuova normativa modificano quelle attualmente previste dalla procedura di check truncation. | Non accolta | A livello interbancario, le attuali procedure dovranno essere riviste per i profili che risulteranno impattati dalle presenti disposizioni. | |
4. Resta ferma la possibilità, ove ricorrano i presupposti previsti per legge, di avvalersi delle previsioni in tema di proroga dei termini legali e convenzionali. | |||
Art. 11 (Assegni non pagati) |
1. La comunicazione di mancato pagamento è trasmessa in via telematica dal trattario o dall’emittente al negoziatore in coerenza con le indicazioni contenute nell’articolo 120 del Testo unico bancario (TUB) in materia di disponibilità economica e valuta, rispettando i requisiti operativi indicati nell’Allegato tecnico (capitolo 4.1) e quanto eventualmente previsto dagli intermediari, d’accordo tra loro. | È stata suggerita l’integrazione della norma al fine di prevedere una forma di coinvolgimento dell’Autorità di Vigilanza. | Parzialmente accolta | |
Art. 12 (Trasmissione dei dati ai fini della levata del protesto o della constatazione equivalente in via telematica) | |||
1. In caso di mancato pagamento di un assegno presentato al pagamento in forma elettronica il trattario o l’emittente, per conto del negoziatore, trasmette in via telematica ai pubblici ufficiali abilitati la distinta con la quale richiede la levata del protesto o della constatazione equivalente, firmata digitalmente, unitamente all’immagine dell’assegno generata ai sensi dell’articolo 3 del Regolamento, nonché le informazioni di cui all’Allegato tecnico (capitolo 6.1). | È stata proposta l’introduzione dell’obbligo di apposizione della marca temporale (in abbinata alle firme digitali) con finalità di certezza e per evitare possibili contestazioni dovute a firme che, ancorché apposte validamente, siano decadute in seguito alla scadenza, revoca o sospensione del certificato qualificato. È stata suggerita una diversa formulazione del comma. | Non accolta Non accolta | L’Allegato tecnico prevede l’utilizzo della marca temporale per il lotto di documenti archiviati al fine di estendere automaticamente la validità delle firme dei documenti conservati. Trattasi di mera riformulazione. |
2. Gli intermediari e i pubblici ufficiali, d’accordo tra loro, possono stabilire che la documentazione di cui al comma 1 non sia firmata digitalmente purché essa sia comunque riconducibile in modo certo al trattario o all’emittente, senza possibilità di suo ripudio. | È stato suggerito di precisare che l’accordo sull’esonero dall’obbligo della firma digitale della documentazione dovrebbe riguardare solo la “distinta” di trasmissione e non i documenti trasmessi. | Non accolta | La norma va letta unitamente al comma precedente e alle altre norme del presente Regolamento. |
3. Gli intermediari adottano ogni necessario presidio organizzativo e procedurale atto a garantire che la documentazione di cui al comma 1 possa essere trasmessa una sola volta con riferimento a ciascun assegno; è fatto salvo il caso in cui l’intermediario |
abbia ricevuto in via telematica dal pubblico ufficiale un documento attestante la non protestabilità del titolo. | |||
Art. 13 (Levata del protesto o della constatazione equivalente in via telematica) | |||
1. Nei casi di cui al precedente articolo 12, il protesto o la constatazione equivalente vengono levati in via telematica dal pubblico ufficiale a ciò abilitato, esclusivamente sulla base dell’immagine dell’assegno e delle informazioni inviate dal trattario o dall’emittente. | È stato chiesto di precisare se sarà possibile continuare ad avvalersi della Stanza di Compensazione per l’elevazione del protesto o della constatazione equivalente in forma dematerializzata. È stata proposta l’introduzione dell’obbligo di apposizione della marca temporale (in abbinata alle firme digitali) con finalità di certezza e per evitare possibili contestazioni dovute a firme che, ancorché apposte validamente, siano decadute in seguito alla scadenza, revoca o sospensione del certificato qualificato. | Non accolta Non accolta | Al riguardo, si fa presente la Banca d’Italia rilascia le dichiarazioni sostitutive del protesto ai sensi dell’art. 45 della Legge assegni. Sono peraltro in corso valutazioni sul portato della norma primaria e sui suoi effetti per l’attività dell’Istituto. L’Allegato tecnico prevede l’utilizzo della marca temporale per il lotto di documenti archiviati al fine di estendere automaticamente la validità delle firme dei documenti conservati. |
2. Il protesto o la constatazione equivalente possono essere uniti all’immagine dell’assegno e devono essere firmati digitalmente dal pubblico ufficiale. | È stata proposta una riformulazione del comma, al fine di chiarire la necessità di associare sempre l’assegno e il relativo protesto. | Non accolta | Xxxx’Allegato tecnico è precisato che l’identificativo univoco del documento andrà valorizzato con una stringa contenente codice ABI, CAB e numero dell’assegno. |
3. Qualora l’assegno non risulti protestabile, il pubblico ufficiale genera e firma digitalmente un documento attestante la non protestabilità del titolo (capitolo 5.1 dell’Allegato tecnico). | |||
4. Il trattario o l’emittente acquisiscono per via telematica dal pubblico ufficiale il protesto o la constatazione equivalente ovvero il documento attestante la non protestabilità del titolo e lo inviano, sempre per via telematica, al negoziatore non oltre il quarto giorno lavorativo successivo all’acquisizione. |
5. Il negoziatore conserva il protesto o la constatazione equivalente ovvero il documento attestante la non protestabilità del titolo in conformità ai criteri previsti dall’articolo 4, comma 2 del Regolamento. | |||
Art. 14 (Reti trasmissive) 1. Le attività di trasmissione di cui agli articoli 12 e 13 del Regolamento vengono effettuate dagli intermediari e dai pubblici ufficiali mediante reti che abbiano almeno i requisiti di sicurezza e riservatezza previsti nell’Allegato tecnico (capitolo 5.2) e siano in grado di assicurare che lo scambio delle informazioni avvenga nel rispetto dei limiti temporali normativamente previsti. | NESSUNA OSSERVAZIONE | ||
Art. 15 (Consegna di documentazione) 1. Il negoziatore rilascia al portatore del titolo una sola volta: a) una copia analogica dell’immagine dell’assegno con le informazioni relative al mancato pagamento registrate ai sensi dell’articolo 5, comma 1 del Regolamento, su cui è apposta una dichiarazione del negoziatore attestante la sua conformità all’originale informatico conservato nei propri archivi. b) una copia analogica del protesto o della constatazione equivalente ovvero del documento attestante la non protestabilità del titolo, su cui è apposta una dichiarazione del negoziatore attestante la sua conformità all’originale informatico conservato nei propri archivi. 2. A richiesta degli aventi diritto, il negoziatore rilascia copie semplici, analogiche o informatiche, della sola immagine dell’assegno, dell’immagine dell’assegno con le informazioni relative al | È stato chiesto di precisare in che cosa consiste la “dichiarazione” del negoziatore attestante la conformità all’originale di cui al comma 1 del presente articolo, anche in relazione alle copie semplici di cui al comma successivo. | Non accolta | Gli intermediari definiscono autonomamente le proprie procedure interne nel rispetto dei requisiti stabiliti dal presente Regolamento e da ogni altra normativa applicabile. |
mancato pagamento registrate ai sensi dell’articolo 5, comma 1 del Regolamento, del protesto o della constatazione equivalente ovvero del documento attestante la non protestabilità del titolo. | |||
Art. 16 (Comunicazioni alle autorità) 1. Restano ferme le modalità di comunicazione alle autorità nonché ai pubblici ufficiali e alla Banca d’Italia, rivenienti da altre disposizioni di legge o regolamentari che riguardino i titoli e le attività di cui al Regolamento. | NESSUNA OSSERVAZIONE | ||
Art. 17 (Terze parti) 1. Nel rispetto della vigente normativa in tema di esternalizzazione, nonché di quanto previsto nel Regolamento e nell’Allegato tecnico (capitolo 6), gli intermediari possono delegare a terze parti: a) le attività materiali di generazione dell’immagine dell’assegno; b) la presentazione al pagamento in forma elettronica dell’assegno; c) la comunicazione di mancato pagamento; d) la trasmissione dei dati ai fini della levata del protesto o della constatazione equivalente in via telematica; e) la conservazione dell’immagine dell’assegno; f) la conservazione del protesto o della constatazione equivalente ovvero del documento attestante la non protestabilità del titolo; g) la registrazione su supporto informatico degli eventi relativi all’assegno; h) la conservazione e la distruzione dei titoli cartacei. | È stata suggerita una diversa denominazione per “terze parti”, nonché la prescrizione degli stessi requisiti (di livello più elevato) previsti per i conservatori accreditati ex art. 44-bis del CAD. È stata, inoltre, proposta l’integrazione dell’elenco delle attività delegabili. È stato messo in evidenza che la norma in commento non consente di delegare l’apposizione della firma digitale al soggetto incaricato delle attività di acquisizione e di generazione dell’immagine. È stato evidenziato che manca una norma che consenta di delegare l’apposizione della firma digitale (a garanzia della conformità delle copie informatiche degli assegni dematerializzati), qualora le attività materiali di acquisizione dell’immagine dell’assegno siano state esternalizzate dal negoziatore. È stata suggerita la previsione dell’obbligo per la terza parte di redigere un documento descrittivo dei processi implementati e dei | Non accolta Non accolta Parzialmente accolta Parzialmente accolta | La scelta effettuata dal Regolamento è stata quella di disciplinare solo i requisiti oggettivi del processo – al fine di assicurarne certezza e uniformità – senza disciplinare quelli soggettivi. Con specifico riferimento alle attività delegabili, si tratta di aspetti disciplinati nell’Allegato tecnico. Al netto dell’eventuale possibile esternalizzazione di attività materiali, la norma tiene anche conto delle specifiche esigenze di tutela dell’affidamento relative all’attribuzione della firma apposta. Degli aspetti evidenziati nel commento si è tenuto conto in occasione della riformulazione del relativo paragrafo contenuto nell’Allegato tecnico. Degli aspetti evidenziati nel commento si è tenuto conto in occasione della riformulazione del relativo paragrafo contenuto nell’Allegato tecnico. |
2. Gli intermediari hanno la responsabilità delle attività esternalizzate e presidiano i rischi derivanti dall’esternalizzazione esercitando, fra l’altro, attività di controllo e mantenendo le competenze necessarie per una eventuale internalizzazione; essi documentano e approvano, ad un adeguato livello organizzativo coerente con la più complessiva politica aziendale, l’eventuale delega a soggetti terzi delle attività di cui al comma precedente. | sistemi di monitoraggio, di cui copia deve essere consegnata all’intermediario, che la conserva come allegato al proprio Manuale della Conservazione. |