Contract
GUIDA CORRISPETTIVI
GUIDA CORRISPETTIVI
2 PRINCIPALI NORMATIVE IN MATERIA DI COMPENSI
3.1 Obbligo di presentazione del preventivo e stipula del contratto
3.3 Codice Deontologico degli ingegneri
4.1 Individuazione delle prestazioni
4.2 Individuazione classe e categoria
4.3 Determinazione dei compensi in accordo tra le parti
4.3.1 In rapporto percentuale con il valore dell’opera.
4.3.2 In rapporto al tempo impiegato o da impiegare
4.5 Determinazione dei compensi in assenza di accordo tra le parti - su esclusiva richiesta
4.6 Determinazione del compenso – esempi
4.7 Software per la compilazione del preventivo e del contratto
5 DETERMINAZIONE DEL COMPENSO NEI LAVORI PUBBLICI
5.2 Applicazione del D.M. 17 giugno 2016
5.4 Le “tavole Z” del D.M. 17/06/2016
5.5 Casi particolari: casi non contemplati nelle “tavole Z” del D.M. 17 giugno 2016
5.5.1 Pratiche per l’ottenimento del Certificato di Prevenzione Incendi (CPI)
5.5.2 Incarichi relativi alle verifiche di sicurezza sismica o statica, ovvero qualsiasi prestazione volta a indagare l'opera nel suo complesso.
5.6 Esempi di determinazione del compenso nei lavori pubblici
5.6.1 Lavori di ampliamento di un istituto scolastico per l’istruzione secondaria di II grado: Progetto di Fattibilità Tecnica ed Economica, Progetto Definitivo, Progetto Esecutivo, Direzione Lavori, Coordinamento della Sicurezza
5.6.2 Perizia di variante: Edificio residenziale pubblico di Nuova Edificazione
5.6.3 Progetto di Prevenzione Incendi (domanda Valutazione Progetto) e successiva pratica SCIA, con relativa asseverazione centrale termica centro sportivo
5.7 Le “offerte anomale” nei bandi SIA
5.7.1 La valutazione delle offerte anormalmente basse - ex art. 97 d.lgs. N. 50/2016
5.7.3 Il contratto collettivo nazionale
5.7.5 I compiti dei professionisti
6 IL “PARERE DI CONGRUITÀ” SUI CORRISPETTIVI
6.2 La procedura per il rilascio del parere di congruità
6.3 Come si valuta la congruità del corrispettivo professionale
6.4 La procedura per il rilascio del parere di congruità «Procedimento amministrativo» ai sensi della L. 241/1990
6.5 Diagramma di flusso della procedura di rilascio pareri sui corrispettivi professionali
Il presente lavoro è il documento finale elaborato dal Gruppo di Lavoro costituito, nel 2022, dai rappresentanti OIC Xxxxxx Xxxxx e Xxxxxx Xxxxxx, e dai membri delle Commissioni Bandi e Pareri, Xxxx Xxx, Xxxxx Xxxxxxx ed Xxxxxxxx Xxxxx. Pubblicato nel giugno 2022.
1. PREMESSA
Negli ultimi dieci anni abbiamo assistito a un profondo cambiamento del metodo di determinazione dei corrispettivi per le prestazioni professionali. Infatti, con il Decreto Legge n. 1 del 24 gennaio 2012 veniva sancito1 che “Sono abrogate le tariffe delle professioni regolamentate nel sistema ordinistico”.
Ciò ha generato un iniziale momento di confusione, seguito da un’oggettiva difficoltà nella definizione di un nuovo modus operandi che permettesse comunque di individuare dei criteri oggettivi per giungere alla determinazione di un corrispettivo che fosse allo stesso tempo adeguato alla qualità e quantità delle prestazioni svolte e tale da tutelare il committente in relazione alle sue richieste e aspettative.
A più riprese il Normatore è intervenuto emanando decreti e provvedimenti volti a chiarire i dubbi dei professionisti, delle Stazioni Appaltanti e dei committenti privati. Ma la materia è complessa e una moltitudine di “casi particolari” può trovare risposta solo se si cerca di dare un’interpretazione che porti a metodi oggettivi che permettano la determinazione del corrispettivo in maniera possibilmente univoca.
L’obiettivo che si pone questa Guida è quello di fornire ai professionisti (e anche ai committenti, pubblici e privati) un metodo per il calcolo del corrispettivo, che sia rispettoso delle norme vigenti e che possa condurre, al contempo, alla determinazione di un “compenso equo”.
In questo percorso è necessario fissare dei punti cardine sui quali si articola il ragionamento:
• l’art. 36 della Costituzione della Repubblica Italiana: “Il lavoratore ha diritto ad una retribuzione proporzionata alla quantità e qualità del suo lavoro e in ogni caso sufficiente ad assicurare a sé e alla famiglia un’esistenza libera e dignitosa…”.
• Il principio dell’Equo Compenso, sancito dal D.L. n. 148/2018 “Disposizioni urgenti in materia fiscale” e dalla Legge di Bilancio 2018.
• L’obbligatorietà, ma soprattutto l’opportunità, della redazione di un preventivo per la
determinazione del corrispettivo sulla base di criteri oggettivi.
• Il fatto che deve prevalere la volontà negoziale fra le parti e che, di conseguenza, non è possibile assumere come vincolanti le abrogate tariffe professionali (ante 2012). Così come è fatto divieto agli Ordini di emanare qualsivoglia direttiva tariffaria.
La Guida, pertanto, vuole essere semplicemente uno strumento pratico, utile per districarsi nel campo complesso della determinazione dei corrispettivi, senza avere la cogenza di una norma.
Completano la trattazione numerosi esempi pratici (anche relativamente a “casi particolari”) che ci
auguriamo possano essere un utile ausilio per i professionisti.
1 Art. 9, co. 1
2. PRINCIPALI NORMATIVE IN MATERIA DI COMPENSI
Art. 9 DECRETO LEGGE 24 gennaio 2012, n. 1 - Convertito nella LEGGE 27 marzo 2012, n. 27
Art. 5 DECRETO LEGGE 22 giugno 2012, n. 83 - Convertito nella LEGGE 7 agosto 2012, n. 134 DM PARAMETRI GIUDIZIALI 20 luglio 2012, n. 140 (Decreto Parametri)
DM PARAMETRI CORRISPETTIVI 31 ottobre 2013, n. 143 (Decreto Parametri bis) Ora DM 17 giugno 2016
2.1 Opere Pubbliche
• D.L. “Bersani”, del 4 luglio 2006, n. 223, convertito in L. 4 agosto 2006, n. 248 (Abolizione
obbligatorietà dei minimi Tariffari);
• Xxxxxxx Xxxxxxxxxxxxxxxx - XXXXXXX-XXXXX 00 gennaio 2012, n.1 (Abrogazione Tariffe Professionali) – Capo III Art. 9 - Disposizioni sulle professioni regolamentate;
• Legge di conversione del DL liberalizzazioni - Legge 24.03.2012 n°27, pubblicata su G.U.
n.71 del 24.03.2012 - Suppl. Ordinario n.53 - Conversione in legge, con modificazioni, del Decreto Legge 24 gennaio 2012 n.1, recante disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività;
• Decreto Sviluppo: DL 22 giugno 2012 n.83 (Pubblicato nel supplemento ordinario numero 129 allegato alla Gazzetta Ufficiale n. 147 del 26 giugno 2012). Nel decreto è riportato: “le tariffe professionali possono continuare ad essere utilizzate in attesa del nuovo decreto sulle tariffe in fase di elaborazione”;
• Legge 7 agosto 2012, n. 134 - Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, recante Misure urgenti per la crescita del Paese (Gazzetta Ufficiale n. 187 dell'11 agosto 2012);
• Decreto Ministeriale 31 ottobre 2013 n. 143, In vigore dal 21 dicembre 2013, Regolamento recante determinazione dei corrispettivi da porre a base di gara nelle procedure di affidamento di contratti pubblici dei servizi relativi all'architettura ed all'ingegneria;
• Decreto Ministeriale 17 giugno 2016 - Approvazione delle tabelle dei corrispettivi commisurati al livello qualitativo delle prestazioni di progettazione adottato ai sensi dell'art. 24, comma 8, del decreto legislativo n. 50 del 2016 (G.U. n. 174 del 27 luglio 2016).
2.2 Opere Private
• D.L. “Bersani”, del 4 luglio 2006, n. 223, convertito in l. 4 agosto 2006, n. 248 (Abolizione
obbligatorietà dei minimi Tariffari);
• DECRETO-LEGGE 24 gennaio 2012, n. 1 (Abrogazione Tariffe Professionali);
2.3 Compensi Giurisdizionali
Decreto Ministero Giustizia 20.07.2012 n°140, G.U. 22.08.2012 (Decreto Parametri) - Compensi professionali: disposizioni concernenti le professioni dell'area tecnica. - Capo V disposizioni concernenti le prestazioni dell’area tecnica (Artt-33-39).
I parametri del D.M. 140/2012 trovano applicazione, ai sensi dell’art.1, solo nei casi di contenzioso e solo se il professionista non possa dimostrare di avere concordato con il committente un preventivo di massima all’atto del conferimento dell’incarico.
L'assenza di prova del preventivo di massima di cui all'articolo 9, comma 4, terzo periodo, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n.1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012,
n. 27, costituisce elemento di valutazione negativa da parte dell'organo giurisdizionale per la liquidazione del compenso.
3. ETICA PROFESSIONALE
3.1 Obbligo di presentazione del preventivo e stipula del contratto
La normativa in materia di compensi professionali prevede l’obbligo del preventivo scritto.
Ai sensi dell’Art. 9 comma 4 della Legge 27/2012, come modificata dall’Art. 1 comma 150 della Legge 124/2017 (“Legge annuale per il mercato e la concorrenza”), in vigore a partire dal 29 agosto 2017, “Il compenso per le prestazioni professionali è pattuito, nelle forme previste dall’ordinamento, al momento del conferimento dell’incarico professionale”.
Il professionista deve rendere noto al cliente, obbligatoriamente, in forma scritta o digitale, il grado di complessità dell’incarico, fornendo tutte le informazioni utili circa gli oneri ipotizzabili dal momento del conferimento fino alla conclusione dell’incarico. Egli deve altresì indicare i dati della polizza assicurativa per i danni provocati nell’esercizio dell’attività professionale.
In ogni caso, “la misura del compenso è previamente resa nota al cliente obbligatoriamente, in forma scritta o digitale, con un preventivo di massima; essa deve essere adeguata all’importanza dell’opera e va pattuita indicando per le singole prestazioni tutte le voci di costo, comprensive di spese, oneri e contributi.”
Un’ulteriore novità è stata introdotta ai sensi dell’Art. 1 comma 152 della Legge 124/2017 (“Legge annuale per il mercato e la concorrenza”) in vigore a partire dal 29 agosto 2017. Tale novità prevede che allo scopo di “assicurare la trasparenza delle informazioni nei confronti dell’utenza, i professionisti iscritti ad Ordini e Xxxxxxx sono tenuti ad indicare e comunicare i titoli posseduti e le eventuali specializzazioni”. 2
Per evitare contenziosi è preferibile che il professionista si tuteli dettagliando, per quanto possibile, tutti gli elementi che regolano il rapporto Professionista/Committente, attribuendo ad ogni prestazione un valore economico e predisponendo un Disciplinare di Incarico Professionale contenente: Prestazioni comprese ed escluse, varianti, modalità di espletamento del servizio, obblighi delle Parti, tempistiche e penali, modalità di liquidazione dei corrispettivi, risoluzione e recesso del rapporto, controversie, ecc…
Conseguenze dell’assenza di preventivo
L’art. 1 comma 6 del DM 140/2012, attribuendo conseguenze negative in sede di liquidazione giudiziale all’assenza di prova del preventivo di massima, rende di fatto indispensabile la forma scritta per il preventivo, a tutela sia del professionista sia del cliente.
2 Guida del CNI “CORRISPETTIVI PER COMMITTENTI PRIVATI E PUBBLICI Si veda a pagina 16 del pdf scaricabile qui
Ci sono anche dei riflessi di natura deontologica, derivanti dalla mancata presentazione del preventivo: l’adozione di eventuali misure sanzionatorie nei riguardi del professionista è rimessa alla valutazione discrezionale del competente Consiglio di Disciplina Territoriale.
Da 29.08.2017 è obbligatorio il preventivo scritto, accettato dal committente.
Da tale data l’Ordine territoriale, infatti, non può accettare domande e/o non può rilasciare pareri di congruità (salvo che la richiesta non provenga direttamente dall’organo giurisdizionale), per prestazioni professionali affidate dopo tale data, qualora non esista traccia del preventivo in forma scritta o digitale trasmesso al Committente.3
3.2 Equo Compenso
Il Decreto Bersani nel 2006 ha abrogato l’obbligatorietà dell’applicazione dei minimi tariffari. Successivamente il DM 1/2012 ha definitivamente abrogato le tariffe professionali.
Partendo dal dettato della Costituzione Della Repubblica Italiana, che esplicita all’Art. 36. - «Il lavoratore ha diritto ad una retribuzione proporzionata alla quantità e qualità del suo lavoro e in ogni caso sufficiente ad assicurare a sé e alla famiglia un’esistenza libera e dignitosa. La durata massima della giornata lavorativa è stabilita dalla legge. Il lavoratore ha diritto al riposo settimanale e a ferie annuali retribuite, e non può rinunziarvi.», è stato introdotto il principio dell’equo compenso.
Come indicato nella guida “CORRISPETTIVI PER COMMITTENTI PRIVATI E PUBBLICI” pubblicata dal CNI nel 2019, risultano di grandissima importanza le disposizioni e i principi del cosiddetto “equo compenso”, in quanto segnano un’inversione di tendenza nella normativa in materia di compensi professionali da parte del Legislatore Italiano.
L’art. 13-bis, “Equo Compenso e Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx”, inserito nella L. n. 247/2012, in materia di compenso professionale per le prestazioni degli avvocati, dall’art. 19-quaterdecies, Comma 1 della Legge n. 172/2017, come modificato dalla Legge di Bilancio 2018, stabilisce che si considera equo il compenso determinato nelle convenzioni con i clienti, quando risulta proporzionato alla quantità e alla qualità del lavoro svolto, nonché al contenuto e alle caratteristiche della prestazione legale.
In sostanza, la norma prevede che non sia equo un compenso, e pertanto nulla la clausola del contratto ad esso relativo, che risulti inferiore a quello previsto dai Parametri dei D.M. di cui
3 Art.10 del “REGOLAMENTO PER IL FUNZIONAMENTO DELLA COMMISSIONE PARERI (EX COMMISSIONE REVISIONE PARCELLE) E SULLA PROCEDURA PER IL RILASCIO DEI PARERI DI CONGRUITÀ SUI CORRISPETTIVI PER LE PRESTAZIONI PROFESSIONALI” (Delibera del Consiglio dell’Ordine in data 16/01/2019)”Link
al D.L. 1/2012 per le prestazioni rese a favore di Imprese Bancarie e Assicurative e altre Imprese, escluse PMI e Microimprese.
La norma inoltre prevede la nullità delle clausole contenute al comma 5 dell’articolo 13 bis L. 31 dicembre 2012, n. 247 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 01/03/2021) che, se inserite nel contratto, debbono ritenersi vessatorie nei confronti del Professionista.
In particolare, si considerano vessatorie le clausole che consistono:
a. nella riserva al cliente della facoltà di modificare unilateralmente le condizioni del contratto;
b. nell’attribuzione al cliente della facoltà di rifiutare la stipulazione in forma scritta degli elementi essenziali del contratto;
c. nell’attribuzione al cliente della facoltà di pretendere prestazioni aggiuntive che l’avvocato
deve eseguire a titolo gratuito;
d. nell’anticipazione delle spese della controversia a carico dell’avvocato;
e. nella previsione di clausole che impongono all’avvocato la rinuncia al rimborso delle spese direttamente connesse alla prestazione dell’attività professionale oggetto della convenzione;
f. nella previsione di termini di pagamento superiori a sessanta giorni dalla data di ricevimento da parte del cliente della fattura o di una richiesta di pagamento di contenuto equivalente;
x. nella previsione che, in ipotesi di liquidazione delle spese di lite in favore del cliente, all’avvocato sia riconosciuto solo il minore importo previsto nella convenzione, anche nel caso in cui le spese liquidate siano state interamente o parzialmente corrisposte o recuperate dalla parte;
x. nella previsione che, in ipotesi di nuova convenzione sostitutiva di altra precedentemente stipulata con il medesimo cliente, la nuova disciplina sui compensi si applichi, se comporta compensi inferiori a quelli previsti nella precedente convenzione, anche agli incarichi pendenti o, comunque, non ancora definiti o fatturati;
i. nella previsione che il compenso pattuito per l’assistenza e la consulenza in materia
contrattuale spetti soltanto in caso di sottoscrizione del contratto.
Il Comma 2 prevede poi l’estensione delle disposizioni di cui al comma 1 anche alle prestazioni dei professionisti iscritti agli Ordini e Collegi.
Il Comma 3 estende il Principio dell’Equo Compenso alla PA (si noti bene: il principio e non le
disposizioni).
Il Comma 4 prevede che da questa norma non debbano derivare oneri maggiori per la finanza pubblica. Ne discende che l’estensione del principio dell’equo compenso non fa altro che rafforzare quanto contenuto ai commi 8, 8bis, 8 ter dell’art. 24 del D.L. 50/2016 circa l’obbligatorietà dell’utilizzo dei parametri di cui al D.M. 17/06/2016 per la determinazione del corrispettivo da porre a base di gara negli affidamenti dei contratti attinenti ai servizi di ingegneria e architettura.4
3.3 Codice deontologico degli ingegneri
Il Codice deontologico degli ingegneri Italiani sottolinea che l’attività dell’ingegnere implica doveri e responsabilità nei confronti della collettività e dell’ambiente. È dovere deontologico dell’ingegnere svolgere la professione in conformità ai principi costituzionali e alla legge, sottraendosi ad ogni forma di condizionamento diretto o indiretto che possa alterare il corretto esercizio dell’attività professionale. In caso di calamità l’ingegnere deve rendere disponibili le proprie competenze, coordinandosi con le strutture preposte alla gestione delle emergenze presenti nel territorio.
Sulla base dei seguenti articoli della Costituzione:
- art. 4, comma 2: “ogni cittadino ha il dovere di svolgere secondo le proprie possibilità e la propria scelta un’attività o una funzione che concorra al progresso materiale o spirituale della società”;
- art. 9: "la Repubblica promuove lo sviluppo della cultura e la ricerca scientifica e tecnica.
Tutela il paesaggio e il patrimonio storico e artistico della Nazione”;
- art. 41, commi 1-2: “l’iniziativa economica privata è libera. Non può svolgersi in contrasto con l’utilità sociale o in modo da recare danno alla sicurezza, alla libertà e alla dignità umana”;
è stato approvato il Codice Deontologico, che deve essere rispettato e fatto rispettare da tutti gli iscritti; ciò anche quando si svolge l’attività professionale al di fuori degli ambiti nazionali, al fine di garantire il rigoroso rispetto dei valori di legalità e responsabilità sociale, a tutela della dignità e del decoro della professione.
4 Estratto da Guida del CNI “CORRISPETTIVI PER COMMITTENTI PRIVATI E PUBBLICI” Si veda a pagina 16 del pdf scaricabile qui
Si riporta di seguito il contenuto dell’articolo del suddetto Codice, di nostro interesse:
Art. 11 - Incarichi e compensi:
11.1 L’ingegnere al momento dell’affidamento dell’incarico deve definire con chiarezza i termini dell'incarico conferito e deve pattuire il compenso con il committente, rendendo noto il grado di complessità della prestazione e fornendo tutte le informazioni utili circa gli oneri ipotizzabili correlati o correlabili all’incarico stesso.
11.2 L’ingegnere è tenuto a comunicare al committente eventuali situazioni o circostanze che possano modificare il compenso inizialmente pattuito, indicando l’entità della variazione.
11.3 La misura del compenso è correlata all'importanza dell'opera e al decoro della professione ai sensi dell’art. 2233 del Codice Civile e deve essere resa nota al committente, comprese spese, oneri e contributi.
11.4 L'ingegnere può fornire prestazioni professionali a titolo gratuito solo in casi particolari
quando sussistano valide motivazioni ideali ed umanitarie.
11.5 Possono considerarsi prestazioni professionali non soggette a remunerazione tutti quegli interventi di aiuto rivolti a colleghi ingegneri che, o per limitate esperienze dovute alla loro giovane età o per situazioni professionali gravose, si vengono a trovare in difficoltà.5
5 Estratto dal Codice Deontologico degli Ingegneri Italiani
4. LAVORI PRIVATI
Prima di svolgere la propria attività professionale per committenti Privati, è obbligatorio predisporre un preventivo, in forma scritta o digitale, che riporti il grado di complessità dell’incarico e le prestazioni da svolgere, propedeutico alla stipula del contratto.
Di seguito una sintesi dei contenuti necessari per predisporre correttamente il preventivo:
descrivere le prestazioni
occorrenti al raggiungimento del risultato oggetto dell’incarico
definire la categoria a cui appartiene l’oggetto dell’incarico
valutare se utilizzare le Classi contenute nel D.M. 140/2012 o nel D.M. 143/2013 e ss.mm.ii.
Il professionista, per calcolare il proprio compenso professionale, può riferirsi al sistema che ritiene più adeguato, purché il committente sia stato preventivamente informato sia del grado di complessità dell’incarico, sia degli oneri ipotizzabili.
Comunque, è consigliabile che il professionista faccia riferimento a criteri quanto più possibile
oggettivi.
Uno di questi è rappresentato dai parametri individuati dal DM 140/2012 ai quali, peraltro, dovrà fare riferimento anche il giudice nel provvedere alla liquidazione giudiziale dei compensi in assenza di accordo fra le parti.
Sul compenso così determinato (con criteri oggettivi) il professionista potrà applicare una percentuale di sconto (o di maggiorazione) secondo le valutazioni derivanti dalla propria esperienza, dalle condizioni al contorno e dalla propria organizzazione.
4.1 Individuazione delle prestazioni
Si devono, innanzitutto, definire quali prestazioni si ipotizza di svolgere, quali Progetto di massima, Preventivo sommario, Progetto esecutivo, Preventivo particolareggiato, Particolari costruttivi e decorativi, Capitolati e contratti, Direzione lavori, Prove di officina, Assistenza al collaudo e Liquidazione.
Le precedenti voci possono essere integrate con altre prestazioni:
Direzione artistica - Collaudo di lavori e forniture - Collaudo in corso d'opera - Misura e contabilità dei lavori - Aggiornamento dei prezzi - Revisione dei prezzi - Prestazioni per perizie estimative sommarie - Prestazioni per perizie estimative analitiche - Rilievi topografici - Rilievi edilizi – Pratica SUAPE – Relazione geotecnica – Studio di Compatibilità - Relazione Paesaggistica etc.
I criteri sono esclusivamente personali e devono essere SEMPRE condivisi con il committente.
4.2 Individuazione classe e categoria
Ambiti classificati dal Decreto 140/2012 |
Edilizia Strutture Impianti Infrastrutture per la mobilità Idraulica Tecnologie della informazione e della comunicazione Paesaggio, ambiente, naturalizzazione, agroalimentare, zootecnica, ruralità, foreste Territorio e urbanistica |
4.3 Determinazione dei compensi in accordo tra le parti
CRITERI PER PREDISPORRE IL PREVENTIVO DA SOTTOPORRE ALL’APPROVAZIONE DEL COMMITTENTE
Il Preventivo deve fissare il compenso per ciascuna delle fasi programmate indicando per le singole prestazioni tutte le voci di costo, comprensive di spese, oneri e contributi.
Ciascun professionista adotterà un suo criterio di calcolo esplicitando il metodo seguito per determinare i valori.
Per definire un congruo rapporto tra prestazione resa e onorari, volendo far riferimento a criteri il più possibile oggettivi, le scelte possibili che derivano da una reale corrispondenza con l’importanza dell’opera e con la difficoltà intrinseca nello svolgimento della prestazione, sono sostanzialmente tre;
1) In rapporto percentuale con il valore dell’opera;
2) In rapporto al tempo impiegato o da impiegare;
3) A discrezione.
4.3.1 In rapporto percentuale con il valore dell’opera
Previo accordo con il cliente, per il calcolo possiamo utilizzare tabelle o parametri riportati nel Decreto Ministeriale 140 del 2012.
Determineremo così un valore del compenso da inserire nel nostro preventivo.
4.3.2 In rapporto al tempo impiegato o da impiegare
Per le attività per le quali non sia possibile ricorrere ad elaborazioni legate al valore delle opere, occorre definire criteri differenti.
Uno dei sistemi di valutazione si riferisce al tempo impiegato o che si suppone di impiegare per svolgere quella particolare attività. Esso comprende il tempo del professionista e dei suoi collaboratori, a cui aggiungere i corrispondenti costi dello studio.
È importante dimostrare:
- l’effettivo tempo necessario a svolgere quel compito con la struttura tecnica a disposizione, ricorrendo ad una valutazione preventiva sulla scorta dell’esperienza e tenendo aggiornato il committente per eventuali modifiche di programmazione;
- il reale valore economico di riferimento dell’unità di tempo. Esistono diversi sistemi di verifica, ad esempio uno studio del CNAPPC/CRESME “Costi orari dello studio e calcolo delle prestazioni”.
Per il calcolo dei compensi a vacazione, una volta quantificato il tempo, si possono applicare gli
importi indicati nel D.M. 143/2013 e ss.mm.ii. che variano tra 50 €/ora e 75 €/ora.
4.3.3 A discrezione
È spesso necessario combinare i criteri vari per la stima del compenso professionale.
Una volta costruita, voce per voce, la struttura del preventivo, i singoli valori possono essere proposti “a discrezione” se si ritiene che non siano soggetti a variazione.
4.4 Redazione del preventivo
Per predisporre il preventivo si riporta uno schema a titolo esemplificativo ma non obbligatorio.
Edificio civile abitazione - Importo Opere Civili € 200.000
Prestazioni professionali a titolo esemplificativo | D.M. 140/2012 Edilizia - Grado complessità medio |
progetto di massima/preliminare | 1 904,14 € |
preventivo sommario | 211,57 € |
progetto esecutivo | 2 115,72 € |
Preventivo particolareggiato | 846,29 € |
particolari costruttivi e decorativi | 2 750,43 € |
capitolati e contratti | 423,14 € |
direzione dei lavori e assistenza al collaudo | 6 770,29 € |
liquidazione | 634,71 € |
15 656,30 € |
Il preventivo può essere formulato anche a discrezione o a vacazione. Affinché ci sia l’accordo deve essere accettato dal committente.
4.5 Determinazione dei compensi in assenza di accordo tra le parti - su esclusiva richiesta dell’organo giurisdizionale
L'organo giurisdizionale che deve liquidare il compenso dei professionisti applica le Disposizioni del DECRETO 20 luglio 2012, n. 140 - Regolamento recante la determinazione dei parametri per la liquidazione da parte di un organo giurisdizionale dei compensi per le professioni regolarmente vigilate dal Ministero della giustizia, ai sensi dell'articolo 9 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27. (12G0161) (GU n.195 del 22-8-2012) - Entrata in vigore del provvedimento: 23/08/2012
Il Regolamento in argomento deve essere utilizzato per determinare i compensi nei casi di contenzioso tra il professionista e il cliente ed esclusivamente su esplicita richiesta dell’organo giurisdizionale.
Il suddetto decreto individua i parametri per la liquidazione da parte di un organo giurisdizionale dei compensi relativi ai servizi di architettura e ingegneria in assenza di preventivo di massima.
L’assenza di prova del preventivo di massima costituisce “elemento di valutazione negativa da parte dell’organo giurisdizionale per la liquidazione del compenso”.
Rimborso spese
- nei compensi non sono comprese le spese da rimborsare secondo qualsiasi modalità, compresa quella in modo forfettario;
- non sono compresi oneri e contributi dovuti a qualsiasi titolo
- i costi degli ausiliari incaricati dal professionista sono ricompresi tra le spese dello stesso.
Le spese di trasferta che possono esservi o meno, possono crescere, come costi, a seconda delle urgenze e distanze, e l’organo giurisdizionale non potrà che accogliere la domanda di liquidazione esclusivamente a fronte di quello che effettivamente risulta (Rimborso spese a piè di lista). Previa comunicazione al committente e accettazione da parte dello stesso, il rimborso spese può essere anche valutato in maniera forfettaria, applicando una percentuale di maggiorazione sull’onorario (indicativamente entro il 25%).
GUIDA CORRISPETTIVI
Esempio 1 - Lavori Privati
«Prestazioni professionali per l’ottenimento della SCIA antincendio per una tipografia» Progetto antincendio – pratica esame progetto. Pratica SCIA antincendio, certificazioni COMPENSO PER PRESTAZIONI PROFESSIONALI
Descrizione | Importo | |
Euro | ||
1) | Esame progetto ai fini antincendio, ai sensi del DPR 151/2011 | |
Attività di consulenza consistenti in: · Redazione dell’istanza di “valutazione del progetto” [MOD. PIN1-2011]; · Studio e redazione del progetto per le misure attive e passive di prevenzione incendi, composto da: · Relazione tecnica; · Elaborati di rispondenza alle normative vigenti per le attività soggette; · Calcolo del carico d’incendio, della classe dell’edificio e dei compartimenti; · Elaborati grafici (piante, prospetti, sezioni e schemi) atti a descrivere il progetto e contenenti i simboli grafici di cui al D.M. 30/11/83; · Presentazione e illustrazione del progetto ai VV.F. | ||
Grado di complessità: Medio Predisposizione elaborati per Esame Progetto. | 4'041.30 € | |
2) | PRESTAZIONI PER L'OTTENIMENTO DEL TITOLO AUTORIZZATIVO ALL'INIZIO DELL'ATTIVITA' | |
1. Redazione della S.C.I.A. su modello VV.F. [MOD. PIN 2-2011]; 2. Redazione degli elaborati grafici, contenenti anche le modifiche apportate al progetto durante la fase di esecuzione dei lavori, e della relazione tecnica atti a dimostrare l'avvenuta esecuzione delle prescrizioni contenute nel parere VV.F.; 3. Acquisizione dei documenti quali dichiarazioni di conformità degli impianti, dichiarazioni di corretta posa in opera, ecc.; 4. Certificazioni di resistenza al fuoco delle strutture; 5. Asseverazione su modello VV.F. [MOD. PIN 2.1-2011] Grado di complessità: Medio Redazione S.C.I.A., compresi eventuali elaborati grafici; Acquisizione documentazione; Certificazioni; Asseverazione. | 1'408.26 € | |
Sommano | 5'449.56 € | |
Sconto del 50% su 5'449.56 € | -2'724.78 € | |
TOTALE PRESTAZIONI | 2'724.78 € | |
S.E.&O. | ||
SPESE E ONERI ACCESSORI | ||
Descrizione | Importo | |
euro | ||
1) | Spese generali di studio | 272.48 € |
TOTALE SPESE E ONERI ACCESSORI | 272.48 € | |
Le voci per spese ed oneri accessori, sopra elencate (con unica eccezione delle eventuali spese generali di studio), sono solo una stima presumibile dei costi necessari ed oggettivamente connessi all'incarico. Il consuntivo delle spese e degli oneri accessori saranno rimborsati su base documentale di quanto effettivamente sostenuto. Per il dettaglio delle voci di spesa ed oneri accessori si rimanda all'apposito allegato. | S.E.&O. |
Ai compensi per le prestazioni professionali vanno aggiunti, e sono a carico del committente, gli oneri accessori di legge in vigore al momento della fatturazione, attualmente costituiti da:
- Addebito del Contributo Previdenziale INPS, pari al 4%
- Contributo integrativo Cassa di Previdenza, pari al 4%
- IVA, pari al 22%
nonché eventuali oneri fiscali sopravvenuti successivamente alla stesura del preventivo e dovuti ai sensi di legge all'atto della fatturazione delle prestazioni.
RIEPILOGO PER TIPOLOGIA
Descrizione | Importo |
euro | |
Prestazioni professionali: | |
Compenso per prestazioni professionali | 2'724.78 € |
Spese ed oneri accessori | 272.48 € |
Addebito contributo previdenziale INPS: | |
su euro 2'997.26 il 4% | 119.89 € |
Contributo integrativo Cassa di Previdenza: | |
su euro 3'117.15 il 4% | 124.69 € |
RIEPILOGO FINALE | |
Descrizione | Importo |
euro | |
Imponibile | 3'241.84 € |
IVA | |
su euro 3'241.84 il 22% | 713.20 € |
TOTALE DOCUMENTO | 3'955.04 € |
Ritenuta d'acconto | |
su euro 3'117.15 il 20% | -623.43 € |
NETTO A PAGARE | 3'331.61 € |
Diconsi euro tremilatrecentotrentuno/61 | S.E.&O. |
Esempio 2 - Lavori Privati
«Progettazione impianti per complesso ricettivo (affittacamere)» - Progettazione esecutiva impianti di condizionamento, elettrico e produzione ACS
COMPENSO PER PRESTAZIONI PROFESSIONALI
Descrizione | Importo | |
euro | ||
1) | Impianto di condizionamento | |
Impianti meccanici a fluido a servizio delle costruzioni | ||
Valore dell'oggetto della prestazione: 60'000.00 € Relazioni generale e specialistiche, Elaborati grafici, Calcoli esecutivi (art. 33, comma 1, lettere a), b), c), d), D.P.R. 207/2010); Particolari costruttivi e decorativi (art. 36, comma 1, lettera c), D.P.R. 207/2010); Computo metrico estimativo, Quadro economico, Elenco prezzi ed eventuale analisi, Quadro dell'incidenza percentuale della quantità di manodopera (art. 33, comma 1, lettere f), g), i), D.P.R. 207/2010). | 1'800.00 € | |
2) | Impianti elettrici e speciali | |
Impianti elettrici e speciali a servizio delle costruzioni - singole apparecchiature per laboratori e impianti pilota | ||
Valore dell'oggetto della prestazione: 60'000.00 € Relazioni generale e specialistiche, Elaborati grafici, Calcoli esecutivi (art. 33, comma 1, lettere a), b), c), d), D.P.R. 207/2010); Particolari costruttivi e decorativi (art. 36, comma 1, lettera c), D.P.R. 207/2010); Computo metrico estimativo, Quadro economico, Elenco prezzi ed eventuale analisi, Quadro dell'incidenza percentuale della quantità di manodopera (art. 33, comma 1, lettere f), g), i), D.P.R. 207/2010). | 2'500.00 € | |
3) | Impianto ACS | |
Impianti meccanici a fluido a servizio delle costruzioni | ||
Valore dell'oggetto della prestazione: 25'000.00 € Relazioni generale e specialistiche, Elaborati grafici, Calcoli esecutivi (art. 33, comma 1, lettere a), b), c), d), D.P.R. 207/2010); Particolari costruttivi e decorativi (art. 36, comma 1, lettera c), D.P.R. 207/2010); Computo metrico estimativo, Quadro economico, Elenco prezzi ed eventuale analisi, Quadro dell'incidenza percentuale della quantità di manodopera (art. 33, comma 1, lettere f), g), i), D.P.R. 207/2010). | 1'000.00 € | |
TOTALE PRESTAZIONI | 5'300.00 € | |
S.E.&O. |
SPESE E ONERI ACCESSORI
Descrizione | Importo | ||
euro | |||
1) | Spese generali di studio | 530.00 € | |
TOTALE SPESE E ONERI ACCESSORI | 530.00 € | ||
Le voci per spese ed oneri accessori, sopra elencate (con unica eccezione delle eventuali spese generali di studio), sono solo una stima presumibile dei costi necessari ed oggettivamente connessi all'incarico. Il consuntivo delle spese e degli oneri accessori saranno rimborsati su base documentale di quanto effettivamente sostenuto. Per il dettaglio delle voci di spesa ed oneri accessori si rimanda all'apposito allegato. | S.E.&O. |
Ai compensi per le prestazioni professionali vanno aggiunti, e sono a carico del committente, gli oneri accessori di legge in vigore al momento della fatturazione, attualmente costituiti da:
- Addebito del Contributo Previdenziale INPS, pari al 4% (In caso di Ingegneri docenti non iscritti ad Inarcassa)
- Contributo integrativo Cassa di Previdenza, pari al 4%
- IVA, pari al 22%
nonché eventuali oneri fiscali sopravvenuti successivamente alla stesura del preventivo e dovuti ai sensi di legge all'atto della fatturazione delle prestazioni.
RIEPILOGO PER TIPOLOGIA
Descrizione | Importo |
euro | |
Prestazioni professionali: | |
Compenso per prestazioni professionali | 5'300.00 € |
Spese ed oneri accessori | 530.00 € |
Addebito contributo previdenziale INPS: | |
su euro 5'830.00 il 4% | 233.20 € |
Contributo integrativo Cassa di Previdenza: | |
su euro 6'063.20 il 4% | 242.53 € |
RIEPILOGO FINALE
Descrizione | Importo |
euro | |
Imponibile | 6'305.73 € |
IVA | |
su euro 6'305.73 il 22% | 1'387.26 € |
TOTALE DOCUMENTO | 7'692.99 € |
NETTO A PAGARE | 7'692.99 € |
Diconsi euro settemila-seicentonovantadue/99. | S.E.&O. |
4.7 Software per la compilazione del preventivo e del contratto
La società Blumatica ha realizzato, in collaborazione con il CNI, un software per la redazione del preventivo e del contratto tipo previsto dalla normativa vigente per la committenza privata. Il software, a disposizione gratuita per tutti gli ingegneri italiani, permette la definizione delle prestazioni e la quantificazione di un corrispettivo base facendo riferimento al DM 140/2012, fermo restante la determinazione del corrispettivo pattuito, rispettando comunque la volontà negoziale tra le parti.
Il corrispettivo base, costituito dal compenso e dalle spese ed oneri accessori, viene determinato in funzione delle prestazioni professionali relative ai predetti servizi ed applicando i parametri generali sulla base del Decreto del Ministero della Giustizia 140/2012).
Ovviamente, il professionista potrà applicare al corrispettivo base la percentuale di sconto che riterrà congrua.
Si riporta di seguito il link per scaricare il programma:
xxxxx://xxx.xxxxxxxxx.xx/xxxxxxxxx_xxxxxxxxxxxxxxx.xxx
5. DETERMINAZIONE DEL COMPENSO NEI LAVORI PUBBLICI
5.1 Premesse
Al fine di determinare l’importo del corrispettivo da porre a base di gara per l’affidamento dei servizi di ingegneria ed architettura e gli altri servizi tecnici nei LL.PP., occorre fare riferimento ai criteri fissati dal decreto del Ministero della giustizia 17 giugno 2016 rubricato “Approvazione delle tabelle dei corrispettivi commisurati al livello qualitativo delle prestazioni di progettazione adottato ai sensi dell’art. 24, comma 8, del decreto legislativo n. 50 del 2016”.
Facendo un passo indietro l’art. 24, comma 8 del D. Lgs 50/2016, prevede infatti che:
“Il Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, approva, con proprio decreto, da emanare entro e non oltre sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente codice, le tabelle dei corrispettivi commisurati al livello qualitativo delle prestazioni e delle attività di cui al presente articolo e all'articolo 31, comma 8. I predetti corrispettivi sono utilizzati dalle stazioni appaltanti quale criterio o base di riferimento ai fini dell'individuazione dell’importo da porre a base di gara dell’affidamento. Fino alla data di entrata in vigore del decreto di cui al presente comma, si applica l'articolo 216, comma 6.”
L’art. 24 comma 8 ha dunque sancito la necessità di emanare il decreto, divenuto appunto DM 17/06/2016, ma ha anche posto alcune prescrizioni in merito alla corresponsione dei corrispettivi per i servizi di ingegneria e architettura.
In particolare, il comma 8-bis del medesimo articolo afferma che: “Le stazioni appaltanti non possono subordinare la corresponsione dei compensi relativi allo svolgimento della progettazione e delle attività tecnico-amministrative ad essa connesse all'ottenimento del finanziamento dell'opera progettata. Nella convenzione stipulata con il soggetto affidatario sono previste le condizioni e le modalità per il pagamento dei corrispettivi con riferimento a quanto previsto dagli articoli 9 e 10 della legge 2 marzo 1949, n. 143, e successive modificazioni.”
E ancora il comma 8-ter prevede che: “Nei contratti aventi ad oggetto servizi di ingegneria e architettura la stazione appaltante non può prevedere quale corrispettivo forme di sponsorizzazione o di rimborso, ad eccezione dei contratti relativi ai beni culturali, secondo quanto previsto dall’articolo 151.”
La determinazione di corrispettivi è stata poi ripresa dalle Linee Guida ANAC n. 1, di attuazione del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recanti Indirizzi generali sull’affidamento dei servizi attinenti all’architettura e all’ingegneria, approvate dal Consiglio dell’Autorità con delibera n. 973 del 14
settembre 2016 e in ultimo aggiornate con delibera del Consiglio dell’Autorità n. 417 del 15 maggio 2019.
Esse trattano l’argomento al capitolo III “Indicazioni operative” che qui, per semplicità di lettura, non vengono integralmente riportate ma di cui si richiamano alcuni principi fondamentali:
• Al fine di determinare l’importo del corrispettivo da porre a base di gara per l’affidamento dei servizi di ingegneria e architettura e gli altri servizi tecnici, occorre fare riferimento ai criteri fissati dal decreto del Ministero della giustizia 17 giugno 2016;
• Per motivi di trasparenza e correttezza è obbligatorio riportare nella documentazione di gara il procedimento adottato per il calcolo dei compensi posti a base di gara, inteso come elenco dettagliato delle prestazioni e dei relativi corrispettivi. Ciò permette ai potenziali concorrenti di verificare la congruità dell’importo fissato, l’assenza di eventuali errori di impostazione o calcolo;
• Al fine di garantire il principio dell’equo compenso, fermo restando quanto indicato alla Parte VI, punto 1.10, al professionista non possono essere richieste prestazioni ulteriori rispetto a quelle a base di gara, che non sono state considerate ai fini della determinazione dell’importo a base di gara;
5.2 Applicazione del D.M. 17 giugno 2016
Il decreto parametri D.M. 17/06/2016 approva le tabelle dei corrispettivi commisurati al livello qualitativo delle prestazioni di progettazione adottato ai sensi dell’articolo 24, comma 8, del decreto legislativo n. 50 del 2016 (art. 1).
In particolare, i parametri generali per la determinazione del compenso (art. 2) sono i seguenti
• parametro «V», dato dal costo delle singole categorie componenti l’opera;
• parametro «G», relativo alla complessità della prestazione;
• parametro «Q», relativo alla specificità della prestazione;
• parametro base «P», che si applica al costo economico delle singole categorie componenti l’opera.
Nelle operazioni preliminari occorre identificare il parametro «V» definito quale costo delle singole categorie componenti l’opera, è individuato sulla base del preventivo di progetto, o sulla base del consuntivo lordo nelle fasi di direzione esecutiva e collaudo e, ove applicabili, sulla base dei criteri di cui alla tavola Z-1 allegata facente parte integrante del presente decreto;
per le prestazioni relative ad opere esistenti tale costo è corrispondente all’importo complessivo delle opere, esistenti e nuove, oggetto della prestazione.
Nel caso dei lavori pubblici il parametro «V» è dato DALL’IMPORTO DEI LAVORI A CUI DEVONO ESSERE AGGIUNTI GLI ONERI DELLA SICUREZZA.
5.3 Attribuzione ID opera
Con il termine ID opera si intende l’identificativo che individua la tipologia dei lavori oggetto di valutazione e che consente di raggiungere un elevato dettaglio nella classificazione dell’intervento. La corretta attribuzione degli ID opera è una operazione di fondamentale importanza.
Come si è potuto constatare nel corso degli anni, anche grazie all’attività di monitoraggio svolta dall’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Cagliari e dal Consiglio Nazionale degli Ingegneri, tra le criticità maggiormente riscontrate nell’applicazione del suddetto decreto parametri vi è la mancata individuazione di ID opera corretti e specifici (come quelli relativi agli impianti) che, invece di essere scorporati e valutati singolarmente, vengono erroneamente considerati “contenuti” all’intero dell’ID.opera prevalente, come nel caso degli interventi sull’edilizia esistente.
Un caso che si verifica assai sovente è quello relativo all’inserimento dei servizi di ingegneria e architettura afferenti i lavori di pubblica illuminazione nell’ID.opere IB.08 rubricata “Impianti di linee e reti per trasmissioni e distribuzioni di energia elettrica, telegrafia e telefonia.”, avente grado di complessità G=0,50 e corrispondente alla destinazione funzionale di “Opere elettriche per reti di trasmissione e distribuzione energia e segnali – Laboratori con ridotte problematiche tecniche” che, come emerge dalla descrizione, riguarda gli impianti veri e propri di trasmissione di energia elettrica, ossia la realizzazione di impianti che costituiscono il passaggio intermedio tra la produzione e la distribuzione agli utilizzatori dell'energia elettrica, realizzato mediante una infrastruttura a rete ad alta, media e bassa tensione che non ha nulla a che vedere con gli impianti di illuminazione pubblica.
Già a suo tempo, durante la vigenza della L. 143/1949, l’Ordine degli Ingegneri di Cagliari, con Delibera del Consiglio dell’Ordine del 03/12/1997, aveva approvato la “Guida alla compilazione delle parcelle” da cui si evince al punto 9.15 rubricato “Impianti di illuminazione stradale” che “(…) quando la classe e la categoria non sono esattamente individuate tar quelle elencate dall’art. 14 si può procedere individuando la stessa per analogia. È il caso degli impianti di illuminazione stradale per i quali una progettazione corretta è perfettamente analoga come prestazione a quella indicata alla classe III/c”.
Ai sensi del D.M. 17/06/2016, l’attuale ID. opera corrispondente alla cat. III/c di cui alla L. 143/1949, è la categoria IA.03 “Impianti elettrici in genere, impianti di illuminazione, telefonici, di rivelazione incendi, fotovoltaici, a corredo di edifici e costruzioni di importanza corrente - singole apparecchiature per laboratori e impianti pilota di tipo semplice” o, a seconda della complessità, la IA.04, entrambe facenti parte della destinazione funzionale “Impianti elettrici e speciali a servizio delle costruzioni - Singole apparecchiature per laboratori e impianti pilota”.
Se è pur vero che la dicitura “…a corredo di edifici e costruzioni di importanza corrente” potrebbe trarre in inganno facendo presumere che la IA.03 debba essere utilizzata solamente nel caso di impianti a servizi di edifici, è altrettanto vero che le costruzioni di importanza corrente sono pure le strade, le piazze, e in generale le opere di urbanizzazione primaria che, in senso generico, rientrano nella macrocategoria delle “costruzioni”.
L’attribuzione della corretta categoria, oltre a modificare l’importo del compenso spettante al professionista, dato il diverso grado di complessità associato alle diverse categorie, influisce anche, e soprattutto, nella qualificazione degli operatori economici.
Infatti, la Stazione Appaltante richiede la dimostrazione dei requisiti tecnico-professionali sulla scorta dei servizi resi per lavori “analoghi” a quelli oggetto del servizio posto a base di gara. Se l’intervento viene sommariamente codificato solo ed esclusivamente nella categoria edilizia, per fare un esempio, E.09 (Scuole secondarie di primo grado oltre 24 classi-Istituti scolastici superiori oltre 25 classi- Case di cura), senza scorporare le categorie impiantistiche associate, ad esempio IA.01 (Impianti Idrici), IA.02 (impianti di riscaldamento) e IA.03 (impianti elettrici), la stessa Stazione Appaltante si troverà impossibilitata a chiedere all’operatore economico di dimostrare la propria pregressa esperienza in tematiche impiantistiche e potrebbe così mancare l’obiettivo di raggiungere la platea di professionisti più adatta e qualificata per quel determinato intervento.
5.4 Le “tavole Z” del D.M. 17/06/2016
Le “tavole Z” del D.M. 17/06/2016 si dividono a loro volta in due parti:
• Le “tavole Z-1”
• Le “tavole Z-2”
Le tavole Z-1 individuano le “CATEGORIE DELLE OPERE - PARAMETRO DEL GRADO DI
COMPLESSITA’ – CLASSIFICAZIONE DEI SERVIZI E CORRISPONDENZE”, ossia consentono di
classificare i lavori all’interno dei corretti Identificativi opera di cui al paragrafo precedente.
Esse sono costituite da n. 6 macrocategorie
• EDILIZIA (E)
• STRUTTURE (S)
• IMPIANTI (I)
• INFRASTRUTTURE PER LA MOBILITA’ (V)
• IDRAULICA (D)
• TECNOLOGIA DELLA INFORMAZIONE DE DELLA COMUNICAZIONE (T)
• PAESAGGIO, AMBIENTE, NATURALIZZAZIONE, AGROALIMENTARE, ZOOTECNICA,
RURALITA’, FORESTE (P).
A loro volta le categorie sono suddivise per destinazione funzionale e, ancora, per identificativo.opera che specifica e descrive nel dettaglio il tipo di lavoro. Le tabelle definiscono anche le corrispondenze delle categorie rispetto ai previgenti tariffari (L. 143/1949, D.M. 18/11/1971, D.M. 232/1991
La definizione dell’ID.opera, come già affermato, occorre non solo per valutare correttamente il compenso in relazione alla complessità dell’opera, ma anche per definire i requisiti di qualificazione degli operatori economici.
Ai sensi dell’Art. 8. “Classificazione delle prestazioni professionali” del D.M. 17/06/2016 “La classificazione delle prestazioni professionali relative ai servizi di cui al presente decreto è stabilita nella tavola Z-1 allegata, tenendo conto della categoria d'opera e del grado di complessità, fermo restando che gradi di complessità maggiore qualificano anche per opere di complessità inferiore all'interno della stessa categoria d'opera.”
A tal proposito giova ricordare quanto riportato dalla Linee Guida Anac n. 1 che al Par. V specificano quanto segue:
1. Ai fini della qualificazione, nell’ambito della stessa categoria edilizia, le attività svolte per opere analoghe a quelle oggetto dei servizi da affidare (non necessariamente di identica destinazione funzionale) sono da ritenersi idonee a comprovare i requisiti quando il grado di complessità sia almeno pari a quello dei servizi da affidare. Esemplificando, l’aver svolto servizi tecnici per la realizzazione di ospedali (E.10), caratterizzati dal grado di complessità pari a 1,20, può ritenersi idoneo a comprovare requisiti per servizi tecnici caratterizzati da pari complessità, quali quelli per la realizzazione di tribunali (E.16), o da minore complessità, quali quelli per la realizzazione di scuole (E.09 con grado di complessità pari a 1,15). Tale criterio è confermato dall’art. 8 del d.m. 17 giugno 2016, ove afferma che “gradi di complessità maggiore qualificano anche per opere di complessità inferiore all’interno della stessa categoria d’opera”. Le considerazioni di cui sopra sono sempre applicabili alle opere inquadrabili nelle attuali categorie “edilizia”, “strutture”, “infrastrutture per la mobilità”; per le opere inquadrabili nelle altre categorie appare necessaria una valutazione specifica, in quanto nell’ambito della medesima categoria convivono destinazioni funzionali caratterizzate da diverse specificità; a titolo esemplificativo, l’aver espletato servizi per la
realizzazione di impianti elettrici non appare idoneo a qualificare il progettista per la realizzazione di impianti termoelettrici, sebbene questi ultimi siano caratterizzati da minore grado di complessità nella tabella Z-1, come dimostrano i riferimenti, nella stessa tabella, alle classi e categorie di cui alla l. 143/1949.
2. In relazione alla comparazione, ai fini della dimostrazione dei requisiti, tra le attuali classificazioni e quelle della l. 143/1949, si indica alle stazioni appaltanti di evitare interpretazioni eccessivamente formali che possano determinare ingiustificate restrizioni alla partecipazione alle gare. In particolare, per le opere di edilizia ospedaliera, identificate dal d.m. 17 giugno 2016 nella categoria E.10, deve essere indicata la corrispondenza con le opere precedentemente classificate dalla l. 143/1949 quali I/d (alla quale erano ascrivibili in genere tutti gli edifici di rilevante importanza tecnica ed architettonica); si osserva, invece, come, in base alla classificazione di cui alla tabella dell’art. 14 della l. 143/1949 gli ospedali risultassero riconducibili anche alla classe e categoria I/c, con una valutazione circa la complessità delle opere da ritenersi da tempo superata. Il criterio enunciato al punto 2. deve ritenersi esteso, ai fini della valutazione del possesso dei requisiti di partecipazione, anche ad altre categorie di opere, evidenziando come, in caso di incertezze nella comparazione, deve in ogni caso prevalere, in relazione alla identificazione delle opere, il contenuto oggettivo della prestazione professionale svolta.
Le tavole Z-2, invece, individuano “PRESTAZIONI E PARAMETRI (Q) DI INCIDENZA”, ossia individuano le specifiche attività richieste all’operatore economico in funzione della fase del servizio richiesta.
Anche in questo caso, come si è potuto constatare nel corso degli anni, anche grazie all’attività di monitoraggio svolta dall’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Cagliari e dal Consiglio Nazionale degli Ingegneri, tra le criticità maggiormente riscontrate nell’applicazione del suddetto decreto parametri vi sono, oltre che la già citata erronea individuazione degli ID.opera, anche la richiesta di prestazioni non retribuite in quanto considerate erroneamente rientranti all’interno delle aliquote già utilizzate per le prestazioni inserite nel calcolo dei compensi.
È il caso, ad esempio, dell’accorpamento delle fasi progettuali. Com’è noto ai sensi dell’art. 23 comma 4 del D.Lgs. 50/2016. “La stazione appaltante, in rapporto alla specifica tipologia e alla dimensione dell’intervento indica le caratteristiche, i requisiti e gli elaborati progettuali necessari per la definizione di ogni fase della progettazione. È consentita, altresì, l’omissione di uno o di entrambi i primi due livelli di progettazione, purché il livello successivo contenga tutti gli elementi previsti per il livello omesso, salvaguardando la qualità della progettazione.”
Tuttavia, l’applicazione di tale articolo ha generato nel tempo alcune storture interpretative.
L’Autorità Nazionale Anticorruzione (all’epoca AVCP) si era già espressa sull’argomento con la Determinazione n. 9/2005 affermando che “(…) l’attività di progettazione, che ha come obiettivo il raggiungimento di un prodotto unitario, cioè il progetto, costituisce un unico processo tecnico logico-descrittivo che, sviluppandosi senza soluzione di continuità, parte dalla individuazione delle esigenze e dei bisogni (documento preliminare all’avvio della progettazione) e si conclude con la redazione dei documenti analitici e grafici necessari a definire ogni dettaglio dei lavori (progetto esecutivo).
In altri termini, la legge non prescrive la redazione di tre distinti progetti, bensì di un solo progetto che necessariamente passa attraverso gradi successivi di approfondimento. I tre livelli di progettazione, pertanto, non vanno intesi come inderogabili ed autonomi adempimenti tecnico-amministrativi, rigidamente definiti nei contenuti e nella sequenza temporale, bensì come tappe significative di un unico processo identificativo e creativo, nelle quali si definiscono compiutamente particolari momenti del processo medesimo.
La recentissima Delibera n. 31 del 26/01/2022 dell’ANAC, riprendendo le motivazioni già precedentemente esposte nella Determinazione n. 9/2005, ha meglio chiarito come vada intesa “l’omissione di uno o più livelli progettuali” affermando che “(…) quando la stazione appaltante omette, ai sensi dell’art. 23, comma 4, d.lgs. n. 50/2016, uno dei primi livelli di progettazione, non lo sopprime ma lo unifica a quello successivo, di modo che, in caso di omissione del progetto definitivo, i suoi contenuti tipici sono assorbiti da quello esecutivo. Il comma 4 dell’art. 23 prescrive infatti che il livello successivo debba contenere tutti gli elementi previsti per il livello omesso. In altri termini, quando la stazione appaltante omette la progettazione definitiva, al progettista incaricato della progettazione esecutiva viene chiesto di predisporre in un’unica soluzione la progettazione completa, nel suo massimo livello di dettaglio.”
Tuttavia, prosegue ANAC, “in ragione del principio dell’equo compenso del professionista, nel bilanciamento dei contrapposti interessi, l’interesse privato non può essere sacrificato rispetto a quello pubblico e generale fino al punto di compromettere l’equità della remunerazione e dunque una disposizione di semplificazione interna all’amministrazione, quale l’accorpamento dei livelli di progettazione, non può riverberarsi negativamente sui compensi spettanti al progettista.”
La Delibera 31/2022 tratta nello specifico l’omissione della fase del progetto definitivo entrando nello specifico del calcolo delle singole aliquote. Nel merito delle aliquote del calcolo strutturale, che viene preso quale esempio, specifica che “(…) la remunerazione della prestazione di calcolo dell’intera struttura non può considerarsi coperta dalla remunerazione della prestazione di calcolo della fase esecutiva e che, anche nel caso di omissione del progetto definitivo, dovrebbe essere remunerata in applicazione del parametro “Q” di tale livello”.
Confermando ancora una volta la tesi sostenuta negli anni dal CNI e dall’OIC, XXXX conclude affermando che, in virtù dei ragionamenti espressi, “(…) in caso di omissione del livello di progettazione definitivo, ai fini del calcolo del compenso del progettista, e dunque della base d’asta, la stazione appaltante deve tenere conto di tutte le prestazioni indispensabili per l’espletamento dell’incarico oggetto dell’affidamento, anche se riconducibili al livello di progettazione omesso.”
5.5 Casi particolari: casi non contemplati nelle “tavole Z” del D.M. 17 giugno 2016
Numerosi sono gli esempi nei quali, in assenza di aliquote specifiche ed esplicitate nelle tavole Z-2 “Prestazioni e parametri (Q) di incidenza” di cui al D.M. 17/06/2016, viene omessa la compensazione delle prestazioni richieste nel capitolato prestazionale.
Queste possono essere calcolate ai sensi dell’art. 6 comma 1 del D.M. 17/06/2016 in base al quale per la determinazione del corrispettivo a base di gara per prestazioni complementari non ricomprese nelle tavole allegate al citato decreto, si fa ricorso al criterio di analogia con le prestazioni comprese nelle tavole allegate al suddetto decreto o, in alternativa, per altre prestazioni non determinabili ai sensi del comma 1, si tiene conto dell'impegno del professionista e dell'importanza della prestazione, nonché del tempo impiegato, con riferimento ai valori di cui al comma 2 dello stesso articolo (importi a vacazione).
Tra i casi particolari annoveriamo:
5.5.1 Pratiche per l’ottenimento del Certificato di Prevenzione Incendi (CPI)
Le citate tavole Z-2 prevedono infatti le aliquote relative alle Prime indicazioni di progettazione antincendio e agli Elaborati di progettazione antincendio, rispettivamente QbI.15 e QbII.18, ma non contemplano le prestazioni relative al rilascio di tutte le certificazioni, a firma di professionista antincendio, necessarie per la redazione della SCIA o per l’ottenimento del CPI. Il rilascio di tali certificazioni non si traduce in una mera attività di compilazione della modulistica, ma richiedono lo studio e, spesse volte, l’assunzione di gravi responsabilità su attività pregresse, frutto dell’operato di imprese e/o professionisti che nulla hanno a che vedere con il professionista in ultimo chiamato a svolgere l’incarico. A titolo esemplificativo, nel caso di manutenzioni straordinarie di stabili, le S.A. difficilmente hanno la disponibilità economica per mettere a norma l’intero edificio, comprensivo di impianti, oggetto di intervento e pertanto, nella maggior parte dei casi, si procede per lotti in cui si susseguono figure professionali e imprese diverse. Al termine di tutti i procedimenti, l’ultimo operatore economico incaricato si trova così a dover certificare opere già esistenti.
In tali casi la valutazione del compenso spettante al professionista non può limitarsi alle aliquote
afferenti la progettazione, ma deve essere commisurato all’importanza e alla prestazione
effettivamente resa che riguarda l’edificio nel suo complesso e non si limita a valutazioni sul
singolo lavoro di manutenzione oggetto dell’ultimo incarico.
Pertanto, ai sensi dell’art. 6 comma 1 del D.M. 17/06/2016 per la determinazione del corrispettivo a base di gara per prestazioni complementari non ricomprese nelle tavole allegate al citato decreto, si fa ricorso al criterio di analogia con le prestazioni comprese nelle tavole allegate al suddetto decreto o, in alternativa, per altre prestazioni non determinabili ai sensi del comma 1, si tiene conto dell'impegno del professionista e dell'importanza della prestazione, nonché del tempo impiegato, con riferimento ai valori di cui al comma 2 dello stesso articolo.
Si rimanda all’esempio di calcolo n. 5.6.4.
5.5.2 Incarichi relativi alle verifiche di sicurezza sismica o statica, ovvero qualsiasi prestazione volta a indagare l'opera nel suo complesso.
In tali casi l'applicazione delle aliquote afferenti al caso, quali:
• QbI.09 Relazione sismica e sulle strutture
• QbI.14 Relazione tecnica sullo stato di consistenza degli immobili da ristrutturare
• QbII.02 Rilievo dei manufatti
• QbII.14 Analisi storico critica e relazione delle strutture esistenti
• QbII.15 Relazione sulle indagini dei materiali e delle strutture per edifici esistenti
• QbII.16 Verifica sismica delle strutture esistenti
non può essere limitata all’importo delle manutenzioni da eseguire ma impone a monte la determinazione del valore delle strutture esistenti da indagare, da correlarsi al costo storico del manufatto. Tale affermazione è confermata dalle previsioni di cui all'art. 3 c. 1 ultimo capoverso del D.M. 17/6/2016, che recita: "(…) per le prestazioni relative ad opere esistenti tale costo è corrispondente all'importo complessivo delle opere, esistenti e nuove, oggetto della prestazione".
In sostanza, l'importo delle prestazioni deve essere commisurato al valore delle strutture analizzate e non agli eventuali lavori necessari per migliorare/adeguare le stesse rispetto alle eventuali carenze che dovessero emergere. La via più corretta è dunque quella di stimare individualmente gli oneri del professionista, applicando le aliquote suddette a partire dal valore delle strutture esistenti da indagare, da correlarsi al costo storico delle stesse.
Lo stesso dicasi per un incarico dalla doppia valenza come quello relativo al dimensionamento e/o alla verifica di un'opera di attraversamento (ad esempio un ponte), che comporti sia uno studio idraulico, sia uno studio strutturale dell’opera in sé, oltre allo studio della compatibilità idraulica con l’alveo interferente. In tal caso il compenso spettante al professionista non può essere computato in modo esaustivo, con la sola applicazione dei coefficienti per studio
geotecnico, per il rilievo e per il calcolo idraulico applicato al valore della nuova opera o delle manutenzioni della stessa. Tali aliquote compensano esclusivamente la progettazione del ponte, o della sua manutenzione, ed il calcolo dei compensi sarà effettuato sull’importo lavori diviso per le categorie d’opera riportate nella tavola z-1 “Categorie delle opere - parametro del grado di complessità – classificazione dei servizi e corrispondenze”, da applicare per le prestazioni svolte, secondo la Tavola z-2 “prestazioni e parametri (q) di incidenza”.
Per il concomitante studio di compatibilità idraulica invece si può procedere mediante due modalità alternative: applicando una seconda volta le aliquote specifiche all’idraulica, idrologia, rilievo, geotecnica e geologia ed esplicitate nelle tavole Z-2 “Prestazioni e parametri (Q) di incidenza” di cui al D.M. 17/06/2016, al valore complessivo dell’opera idraulica indagata; ovvero, qualora vi sia la difficoltà di quantificare il valore di un opera idraulica, quale un canale, o di un alveo naturale, si può stimare la prestazione secondo art. 6 del Decreto ministeriale 17 giugno 2016, in base all’impegno orario del professionista e dei suoi collaboratori, oltre le relative spese
Ben si comprende la necessità di introdurre detto doppio calcolo se si analizza la differente complessità di progettazione e di valutazione relativa ad un ponte che scavalla altra viabilità o una ferrovia rispetto ad un ponte che attraversa un alveo. Nel primo caso si perde la necessità di redigere lo studio di compatibilità idraulica, che invece diventa essenziale nel secondo, con ulteriori oneri e responsabilità che non possono essere omessi e vanno adeguatamente compensati.
GUIDA CORRISPETTIVI
5.6 DETERMINAZIONE DEL COMPENSO - ESEMPI
5.6.1 Lavori di ampliamento di un istituto scolastico per l’istruzione secondaria di II grado: Progetto di Fattibilità Tecnica ed Economica, Progetto Definitivo, Progetto Esecutivo, Direzione Lavori, Coordinamento della Sicurezza
QUADRO ECONOMICO DELL’OPERA
ID. OPERE | Grado | Costo Categorie(€) <<V>> | Parametri Base <<P>> | ||
CATEGORIE | Complessit | ||||
D’OPERA | Codice | Descrizione | à | ||
<<G>> | |||||
Sede Azienda Sanitaria, Distretto sanitario, Ambulatori | |||||
EDILIZIA | E.08 | di base. Xxxxx Xxxx, Scuola Materna, Scuola elementare, Scuole secondarie di primo grado fino a 24 classi, Scuole secondarie di secondo grado fino a 25 | 0,95 | 742 680,98 | 7,4841391300 % |
classi | |||||
Strutture o parti di strutture in cemento armato, non | |||||
STRUTTURE | S.01 | soggette ad azioni sismiche - riparazione o intervento locale - Verifiche strutturali relative - Ponteggi, centinature e strutture provvisionali di durata inferiore | 0,70 | 407 735,45 | 8,6996555600 % |
a due anni | |||||
Impianti per l'approvvigionamento, la preparazione e | |||||
la distribuzione di acqua nell'interno di edifici o per | |||||
scopi industriali - Impianti sanitari - Impianti di | |||||
IMPIANTI | IA.01 | fognatura domestica od industriale ed opere relative al trattamento delle acque di rifiuto - Reti di distribuzione di combustibili liquidi o gassosi - Impianti per la | 0,75 | 25 247,10 | 20,3426476200 % |
distribuzione dell’aria compressa del vuoto e di gas | |||||
medicali - Impianti e reti antincendio | |||||
Distinta: Impianto Antincendio | |||||
Impianti per l'approvvigionamento, la preparazione e | |||||
la distribuzione di acqua nell'interno di edifici o per | |||||
scopi industriali - Impianti sanitari - Impianti di | |||||
IMPIANTI | IA.01 | fognatura domestica od industriale ed opere relative al trattamento delle acque di rifiuto - Reti di distribuzione di combustibili liquidi o gassosi - Impianti per la | 0,75 | 17 496,52 | 20,4110112700 % |
distribuzione dell’aria compressa del vuoto e di gas | |||||
medicali - Impianti e reti antincendio | |||||
Distinta: Impianto idrico-sanitario | |||||
Impianti di riscaldamento - Impianto di | |||||
IMPIANTI | IA.02 | raffrescamento, climatizzazione, trattamento dell’aria - Impianti meccanici di distribuzione fluidi - Impianto | 0,85 | 161 347,63 | 11,2583819200 % |
solare termico | |||||
Impianti elettrici in genere, impianti di illuminazione, | |||||
IMPIANTI | IA.03 | telefonici, di rivelazione incendi, fotovoltaici, a corredo di edifici e costruzioni di importanza corrente - singole apparecchiature per laboratori e impianti pilota di tipo | 1,15 | 173 418,64 | 11,0234599600 % |
semplice |
Costo complessivo dell’opera: € 1.527.926,32 Percentuale forfettaria spese: 24,67%
DETERMINAZIONE DEL PARAMETRO V
Categoria | Importo Lavori | Ripartizione oneri sicurezza | Parametro V |
E.08 | 716 687,15 | 25 993,83 | 742 680,98 |
S.01 | 393 464,71 | 14 270,74 | 407 735,45 |
IA.01_aic | 24 363,45 | 883,65 | 25 247,10 |
IA.01_idr | 16 884,14 | 612,38 | 17 496,52 |
IA.02 | 155 700,46 | 5 647,17 | 161 347,63 |
IA.03 | 167 348,99 | 6 069,65 | 173 418,64 |
TOTALE | 1 474 448,90 | 53 477,42 | |
IMPORTO ONERI SICUREZZA | 53 477,42 | ||
PREVENTIVO DI PROGETTO | 1 527 926,32 | ||
INCIDENZA SICUREZZA | 3,627 | ||
Parametro V per il calcolo delle spese | 1 527 926,32 |
FASI PRESTAZIONALI PREVISTE
PROGETTAZIONE | |
b.I) | Progettazione Preliminare |
b.II) | Progettazione Definitiva |
b.III) | Progettazione Esecutiva |
DIREZIONE DELL’ESECUZIONE (c.I) |
SINGOLE PRESTAZIONI PREVISTE
EDILIZIA – E.08 | ||
b.I) PROGETTAZIONE PRELIMINARE | ||
Codice | Descrizione singole prestazioni | Par. <<Q>> |
QbI.01 | Relazioni, planimetrie, elaborati grafici | 0,0900 |
QbI.02 | Calcolo sommario spesa, quadro economico di progetto | 0,0100 |
QbI.12 | Progettazione integrale e coordinata - Integrazione delle prestazioni specialistiche | 0,0200 |
QbI.15 | Prime indicazioni di progettazione antincendio (d.m. 6/02/1982) | 0,0050 |
QbI.16 | Prime indicazioni e prescrizioni per la stesura dei Piani di Sicurezza | 0,0100 |
b.II) PROGETTAZIONE DEFINITIVA | ||
Codice | Descrizione singole prestazioni | Par. <<Q>> |
QbII.01 | Relazioni generale e tecniche, Elaborati grafici, Calcolo delle strutture e degli impianti, eventuali Relazione sulla risoluzione delle interferenze e Relazione sulla gestione materie | 0,2300 |
QbII.03 | Disciplinare descrittivo e prestazionale | 0,0100 |
QbII.05 | Elenco prezzi unitari ed eventuali analisi, Computo metrico estimativo, Quadro economico | 0,0700 |
QbII.17 | Progettazione integrale e coordinata - Integrazione delle prestazioni specialistiche | 0,0500 |
QbII.18 | Elaborati di progettazione antincendio (d.m. 16/02/1982) | 0,0600 |
QbII.20 | Elaborati e relazioni per requisiti acustici (Legge 447/95-d.p.c.m. 512/97) | 0,0200 |
QbII.21 | Relazione energetica (ex Legge 10/91 e s.m.i.) | 0,0300 |
QbII.23 | Aggiornamento delle prime indicazioni e prescrizioni per la redazione del PSC | 0,0100 |
b.III) PROGETTAZIONE ESECUTIVA | ||
Codice | Descrizione singole prestazioni | Par. <<Q>> |
QbIII.01 | Relazione generale e specialistiche, Elaborati grafici, Calcoli esecutivi | 0,0700 |
QbIII.02 | Particolari costruttivi e decorativi | 0,1300 |
QbIII.03 | Computo metrico estimativo, Quadro economico, Elenco prezzi e eventuale analisi, Quadro dell'incidenza percentuale della quantità di manodopera | 0,0400 |
QbIII.04 | Schema di contratto, capitolato speciale d'appalto, cronoprogramma | 0,0200 |
QbIII.05 | Piano di manutenzione dell'opera | 0,0200 |
QbIII.06 | Progettazione integrale e coordinata - Integrazione delle prestazioni specialistiche | 0,0300 |
QbIII.07 | Piano di Sicurezza e Coordinamento | 0,1000 |
c.I) ESECUZIONE DEI LAVORI | ||
Codice | Descrizione singole prestazioni | Par. <<Q>> |
QcI.01 | Direzione lavori, assistenza al collaudo, prove di accettazione | 0,3200 |
QcI.02 | Liquidazione (art.194, comma 1, d.P.R. 207/10)-Rendicontazioni e liquidazione tecnico contabile | 0,0300 |
QcI.03 | Controllo aggiornamento elaborati di progetto, aggiornamento dei manuali d'uso e manutenzione | 0,0200 |
QcI.10 | Contabilità dei lavori a corpo | 0,0332 |
QcI.12 | Coordinamento della sicurezza in esecuzione | 0,2500 |
Lavori a corpo: € 742.680,98
SINGOLE PRESTAZIONI PREVISTE
IMPIANTI – IA.01 Impianto Antincendio | ||
b.I) PROGETTAZIONE PRELIMINARE | ||
Codice | Descrizione singole prestazioni | Par. <<Q>> |
QbI.01 | Relazioni, planimetrie, elaborati grafici | 0,0900 |
QbI.02 | Calcolo sommario spesa, quadro economico di progetto | 0,0100 |
QbI.12 | Progettazione integrale e coordinata - Integrazione delle prestazioni specialistiche | 0,0200 |
QbI.15 | Prime indicazioni di progettazione antincendio (d.m. 6/02/1982) | 0,0050 |
QbI.16 | Prime indicazioni e prescrizioni per la stesura dei Piani di Sicurezza | 0,0100 |
b.II) PROGETTAZIONE DEFINITIVA | ||
Codice | Descrizione singole prestazioni | Par. <<Q>> |
QbII.01 | Relazioni generale e tecniche, Elaborati grafici, Calcolo delle strutture e degli impianti, eventuali Relazione sulla risoluzione delle interferenze e Relazione sulla gestione materie | 0,1600 |
QbII.03 | Disciplinare descrittivo e prestazionale | 0,0100 |
QbII.05 | Elenco prezzi unitari ed eventuali analisi, Computo metrico estimativo, Quadro economico | 0,0700 |
QbII.17 | Progettazione integrale e coordinata - Integrazione delle prestazioni specialistiche | 0,0500 |
QbII.18 | Elaborati di progettazione antincendio (d.m. 16/02/1982) | 0,0600 |
QbII.20 | Elaborati e relazioni per requisiti acustici (Legge 447/95-d.p.c.m. 512/97) | 0,0200 |
QbII.21 | Relazione energetica (ex Legge 10/91 e s.m.i.) | 0,0300 |
QbII.23 | Aggiornamento delle prime indicazioni e prescrizioni per la redazione del PSC | 0,0100 |
b.III) PROGETTAZIONE ESECUTIVA | ||
Codice | Descrizione singole prestazioni | Par. <<Q>> |
QbIII.01 | Relazione generale e specialistiche, Elaborati grafici, Calcoli esecutivi | 0,1500 |
QbIII.02 | Particolari costruttivi e decorativi | 0,0500 |
QbIII.03 | Computo metrico estimativo, Quadro economico, Elenco prezzi e eventuale analisi, Quadro dell'incidenza percentuale della quantità di manodopera | 0,0500 |
QbIII.04 | Schema di contratto, capitolato speciale d'appalto, cronoprogramma | 0,0200 |
QbIII.05 | Piano di manutenzione dell'opera | 0,0300 |
QbIII.06 | Progettazione integrale e coordinata - Integrazione delle prestazioni specialistiche | 0,0300 |
QbIII.07 | Piano di Sicurezza e Coordinamento | 0,1000 |
c.I) ESECUZIONE DEI LAVORI | ||
Codice | Descrizione singole prestazioni | Par. <<Q>> |
QcI.01 | Direzione lavori, assistenza al collaudo, prove di accettazione | 0,3200 |
QcI.02 | Liquidazione (art.194, comma 1, d.P.R. 207/10)-Rendicontazioni e liquidazione tecnico contabile | 0,0300 |
QcI.03 | Controllo aggiornamento elaborati di progetto, aggiornamento dei manuali d'uso e manutenzione | 0,0200 |
QcI.10 | Contabilità dei lavori a corpo | 0,0350 |
QcI.12 | Coordinamento della sicurezza in esecuzione | 0,2500 |
Lavori a corpo: € 25.247,10
SINGOLE PRESTAZIONI PREVISTE
IMPIANTI – IA.01 Impianto idrico-sanitario | ||
b.I) PROGETTAZIONE PRELIMINARE | ||
Codice | Descrizione singole prestazioni | Par. <<Q>> |
QbI.01 | Relazioni, planimetrie, elaborati grafici | 0,0900 |
QbI.02 | Calcolo sommario spesa, quadro economico di progetto | 0,0100 |
QbI.12 | Progettazione integrale e coordinata - Integrazione delle prestazioni specialistiche | 0,0200 |
QbI.15 | Prime indicazioni di progettazione antincendio (d.m. 6/02/1982) | 0,0050 |
QbI.16 | Prime indicazioni e prescrizioni per la stesura dei Piani di Sicurezza | 0,0100 |
b.II) PROGETTAZIONE DEFINITIVA | ||
Codice | Descrizione singole prestazioni | Par. <<Q>> |
QbII.01 | Relazioni generale e tecniche, Elaborati grafici, Calcolo delle strutture e degli impianti, eventuali Relazione sulla risoluzione delle interferenze e Relazione sulla gestione materie | 0,1600 |
QbII.03 | Disciplinare descrittivo e prestazionale | 0,0100 |
QbII.05 | Elenco prezzi unitari ed eventuali analisi, Computo metrico estimativo, Quadro economico | 0,0700 |
QbII.17 | Progettazione integrale e coordinata - Integrazione delle prestazioni specialistiche | 0,0500 |
QbII.18 | Elaborati di progettazione antincendio (d.m. 16/02/1982) | 0,0600 |
QbII.20 | Elaborati e relazioni per requisiti acustici (Legge 447/95-d.p.c.m. 512/97) | 0,0200 |
QbII.21 | Relazione energetica (ex Legge 10/91 e s.m.i.) | 0,0300 |
QbII.23 | Aggiornamento delle prime indicazioni e prescrizioni per la redazione del PSC | 0,0100 |
b.III) PROGETTAZIONE ESECUTIVA | ||
Codice | Descrizione singole prestazioni | Par. <<Q>> |
QbIII.01 | Relazione generale e specialistiche, Elaborati grafici, Calcoli esecutivi | 0,1500 |
QbIII.02 | Particolari costruttivi e decorativi | 0,0500 |
QbIII.03 | Computo metrico estimativo, Quadro economico, Elenco prezzi e eventuale analisi, Quadro dell'incidenza percentuale della quantità di manodopera | 0,0500 |
QbIII.04 | Schema di contratto, capitolato speciale d'appalto, cronoprogramma | 0,0200 |
QbIII.05 | Piano di manutenzione dell'opera | 0,0300 |
QbIII.06 | Progettazione integrale e coordinata - Integrazione delle prestazioni specialistiche | 0,0300 |
QbIII.07 | Piano di Sicurezza e Coordinamento | 0,1000 |
c.I) ESECUZIONE DEI LAVORI | ||
Codice | Descrizione singole prestazioni | Par. <<Q>> |
QcI.01 | Direzione lavori, assistenza al collaudo, prove di accettazione | 0,3200 |
QcI.02 | Liquidazione (art.194, comma 1, d.P.R. 207/10)-Rendicontazioni e liquidazione tecnico contabile | 0,0300 |
QcI.03 | Controllo aggiornamento elaborati di progetto, aggiornamento dei manuali d'uso e manutenzione | 0,0200 |
QcI.10 | Contabilità dei lavori a corpo | 0,0350 |
QcI.12 | Coordinamento della sicurezza in esecuzione | 0,2500 |
Lavori a corpo: € 17.496,52
SINGOLE PRESTAZIONI PREVISTE
IMPIANTI – IA.02 | ||
b.I) PROGETTAZIONE PRELIMINARE | ||
Codice | Descrizione singole prestazioni | Par. <<Q>> |
QbI.01 | Relazioni, planimetrie, elaborati grafici | 0,0900 |
QbI.02 | Calcolo sommario spesa, quadro economico di progetto | 0,0100 |
QbI.12 | Progettazione integrale e coordinata - Integrazione delle prestazioni specialistiche | 0,0200 |
QbI.15 | Prime indicazioni di progettazione antincendio (d.m. 6/02/1982) | 0,0050 |
QbI.16 | Prime indicazioni e prescrizioni per la stesura dei Piani di Sicurezza | 0,0100 |
b.II) PROGETTAZIONE DEFINITIVA | ||
Codice | Descrizione singole prestazioni | Par. <<Q>> |
QbII.01 | Relazioni generale e tecniche, Elaborati grafici, Calcolo delle strutture e degli impianti, eventuali Relazione sulla risoluzione delle interferenze e Relazione sulla gestione materie | 0,1600 |
QbII.03 | Disciplinare descrittivo e prestazionale | 0,0100 |
QbII.05 | Elenco prezzi unitari ed eventuali analisi, Computo metrico estimativo, Quadro economico | 0,0700 |
QbII.17 | Progettazione integrale e coordinata - Integrazione delle prestazioni specialistiche | 0,0500 |
QbII.18 | Elaborati di progettazione antincendio (d.m. 16/02/1982) | 0,0600 |
QbII.20 | Elaborati e relazioni per requisiti acustici (Legge 447/95-d.p.c.m. 512/97) | 0,0200 |
QbII.21 | Relazione energetica (ex Legge 10/91 e s.m.i.) | 0,0300 |
QbII.23 | Aggiornamento delle prime indicazioni e prescrizioni per la redazione del PSC | 0,0100 |
b.III) PROGETTAZIONE ESECUTIVA | ||
Codice | Descrizione singole prestazioni | Par. <<Q>> |
QbIII.01 | Relazione generale e specialistiche, Elaborati grafici, Calcoli esecutivi | 0,1500 |
QbIII.02 | Particolari costruttivi e decorativi | 0,0500 |
QbIII.03 | Computo metrico estimativo, Quadro economico, Elenco prezzi e eventuale analisi, Quadro dell'incidenza percentuale della quantità di manodopera | 0,0500 |
QbIII.04 | Schema di contratto, capitolato speciale d'appalto, cronoprogramma | 0,0200 |
QbIII.05 | Piano di manutenzione dell'opera | 0,0300 |
QbIII.06 | Progettazione integrale e coordinata - Integrazione delle prestazioni specialistiche | 0,0300 |
QbIII.07 | Piano di Sicurezza e Coordinamento | 0,1000 |
c.I) ESECUZIONE DEI LAVORI | ||
Codice | Descrizione singole prestazioni | Par. <<Q>> |
QcI.01 | Direzione lavori, assistenza al collaudo, prove di accettazione | 0,3200 |
QcI.02 | Liquidazione (art.194, comma 1, d.P.R. 207/10)-Rendicontazioni e liquidazione tecnico contabile | 0,0300 |
QcI.03 | Controllo aggiornamento elaborati di progetto, aggiornamento dei manuali d'uso e manutenzione | 0,0200 |
QcI.10 | Contabilità dei lavori a corpo | 0,0350 |
QcI.12 | Coordinamento della sicurezza in esecuzione | 0,2500 |
Lavori a corpo: € 161.347,63
SINGOLE PRESTAZIONI PREVISTE
IMPIANTI – IA.03 | ||
b.I) PROGETTAZIONE PRELIMINARE | ||
Codice | Descrizione singole prestazioni | Par. <<Q>> |
QbI.01 | Relazioni, planimetrie, elaborati grafici | 0,0900 |
QbI.02 | Calcolo sommario spesa, quadro economico di progetto | 0,0100 |
QbI.12 | Progettazione integrale e coordinata - Integrazione delle prestazioni specialistiche | 0,0200 |
QbI.15 | Prime indicazioni di progettazione antincendio (d.m. 6/02/1982) | 0,0050 |
QbI.16 | Prime indicazioni e prescrizioni per la stesura dei Piani di Sicurezza | 0,0100 |
b.II) PROGETTAZIONE DEFINITIVA | ||
Codice | Descrizione singole prestazioni | Par. <<Q>> |
QbII.01 | Relazioni generale e tecniche, Elaborati grafici, Calcolo delle strutture e degli impianti, eventuali Relazione sulla risoluzione delle interferenze e Relazione sulla gestione materie | 0,1600 |
QbII.03 | Disciplinare descrittivo e prestazionale | 0,0100 |
QbII.05 | Elenco prezzi unitari ed eventuali analisi, Computo metrico estimativo, Quadro economico | 0,0700 |
QbII.17 | Progettazione integrale e coordinata - Integrazione delle prestazioni specialistiche | 0,0500 |
QbII.18 | Elaborati di progettazione antincendio (d.m. 16/02/1982) | 0,0600 |
QbII.20 | Elaborati e relazioni per requisiti acustici (Legge 447/95-d.p.c.m. 512/97) | 0,0200 |
QbII.21 | Relazione energetica (ex Legge 10/91 e s.m.i.) | 0,0300 |
QbII.23 | Aggiornamento delle prime indicazioni e prescrizioni per la redazione del PSC | 0,0100 |
b.III) PROGETTAZIONE ESECUTIVA | ||
Codice | Descrizione singole prestazioni | Par. <<Q>> |
QbIII.01 | Relazione generale e specialistiche, Elaborati grafici, Calcoli esecutivi | 0,1500 |
QbIII.02 | Particolari costruttivi e decorativi | 0,0500 |
QbIII.03 | Computo metrico estimativo, Quadro economico, Elenco prezzi e eventuale analisi, Quadro dell'incidenza percentuale della quantità di manodopera | 0,0500 |
QbIII.04 | Schema di contratto, capitolato speciale d'appalto, cronoprogramma | 0,0200 |
QbIII.05 | Piano di manutenzione dell'opera | 0,0300 |
QbIII.06 | Progettazione integrale e coordinata - Integrazione delle prestazioni specialistiche | 0,0300 |
QbIII.07 | Piano di Sicurezza e Coordinamento | 0,1000 |
c.I) ESECUZIONE DEI LAVORI | ||
Codice | Descrizione singole prestazioni | Par. <<Q>> |
QcI.01 | Direzione lavori, assistenza al collaudo, prove di accettazione | 0,3200 |
QcI.02 | Liquidazione (art.194, comma 1, d.P.R. 207/10)-Rendicontazioni e liquidazione tecnico contabile | 0,0300 |
QcI.03 | Controllo aggiornamento elaborati di progetto, aggiornamento dei manuali d'uso e manutenzione | 0,0200 |
QcI.10 | Contabilità dei lavori a corpo | 0,0350 |
QcI.12 | Coordinamento della sicurezza in esecuzione | 0,2500 |
Lavori a corpo: € 173.418,64
DETERMINAZIONE CORRISPETTIVI
b.I) PROGETTAZIONE PRELIMINARE | |||||||||
ID. Opere | CATEGORIE D'OPERA | COSTI Singole Categorie | Parametri Base | Gradi di Complessità | Codici prestazioni affidate | Sommatorie Parametri Prestazioni | Compensi <<CP>> | Spese ed Oneri accessori | Corrispettivi |
∑(Qi) | V*G*P*∑Qi | K=24,67% | CP+S | ||||||
<<V>> | <<P>> | <<G>> | <<Qi>> | S=CP*K | |||||
E.08 | EDILIZIA | 742 680,98 | 7,4841391300% | 0,95 | QbI.01, QbI.02, QbI.12, QbI.15, QbI.16 | 0,1350 | 7 128,56 | 1 758,62 | 8 887,17 |
S.01 | STRUTTURE | 407 735,45 | 8,6996555600% | 0,70 | QbI.01, QbI.02, QbI.06, QbI.12, QbI.15, QbI.16 | 0,1650 | 4 096,97 | 1 010,72 | 5 107,69 |
IA.01 Impianto Antincendio | IMPIANTI | 25 247,10 | 20,3426476200% | 0,75 | QbI.01, QbI.02, QbI.12, QbI.15, QbI.16 | 0,1350 | 520,01 | 128,29 | 648,30 |
IA.01 Impianto idrico-sanitario | IMPIANTI | 17 496,52 | 20,4110112700% | 0,75 | QbI.01, QbI.02, QbI.12, QbI.15, QbI.16 | 0,1350 | 361,59 | 89,20 | 450,79 |
IA.02 | IMPIANTI | 161 347,63 | 11,2583819200% | 0,85 | QbI.01, QbI.02, QbI.12, QbI.15, QbI.16 | 0,1350 | 2 084,45 | 514,23 | 2 598,68 |
IA.03 | IMPIANTI | 173 418,64 | 11,0234599600% | 1,15 | QbI.01, QbI.02, QbI.12, QbI.15, QbI.16 | 0,1350 | 2 967,87 | 732,18 | 3 700,05 |
b.II) PROGETTAZIONE DEFINITIVA | |||||||||
ID. Opere | CATEGORIE D'OPERA | COSTI Singole Categorie | Parametri Base | Gradi di Complessità | Codici prestazioni affidate | Sommatorie Parametri Prestazioni | Compensi <<CP>> | Spese ed Oneri accessori | Corrispettivi |
∑(Qi) | V*G*P*∑Qi | K=24,67% | CP+S | ||||||
<<V>> | <<P>> | <<G>> | <<Qi>> | S=CP*K | |||||
E.08 | EDILIZIA | 742 680,98 | 7,4841391300% | 0,95 | QbII.01, QbII.03, QbII.05, QbII.17, QbII.18, QbII.20, QbII.21, QbII.23 | 0,4800 | 25 345,97 | 6 252,86 | 31 598,84 |
S.01 | STRUTTURE | 407 735,45 | 8,6996555600% | 0,70 | QbII.01, QbII.03, QbII.05, QbII.09, QbII.17, QbII.18, QbII.20, QbII.21, QbII.23 | 0,4600 | 11 421,85 | 2 817,78 | 14 239,62 |
IA.01 Impianto Antincendio | IMPIANTI | 25 247,10 | 20,3426476200% | 0,75 | QbII.01, QbII.03, QbII.05, QbII.17, QbII.18, QbII.20, QbII.21, QbII.23 | 0,4100 | 1 579,30 | 389,61 | 1 968,91 |
IA.01 Impianto idrico-sanitario | IMPIANTI | 17 496,52 | 20,4110112700% | 0,75 | QbII.01, QbII.03, QbII.05, QbII.17, QbII.18, QbII.20, QbII.21, QbII.23 | 0,4100 | 1 098,15 | 270,91 | 1 369,06 |
IA.02 | IMPIANTI | 161 347,63 | 11,2583819200% | 0,85 | QbII.01, QbII.03, QbII.05, QbII.17, QbII.18, QbII.20, QbII.21, QbII.23 | 0,4100 | 6 330,55 | 1 561,75 | 7 892,30 |
IA.03 | IMPIANTI | 173 418,64 | 11,0234599600% | 1,15 | QbII.01, QbII.03, QbII.05, QbII.17, QbII.18, QbII.20, QbII.21, QbII.23 | 0,4100 | 9 013,54 | 2 223,64 | 11 237,18 |
b.III) PROGETTAZIONE ESECUTIVA | |||||||||
ID. Opere | CATEGORIE D'OPERA | COSTI Singole Categorie | Parametri Base | Gradi di Complessità | Codici prestazioni affidate | Sommatorie Parametri Prestazioni | Compensi <<CP>> | Spese ed Oneri accessori | Corrispettivi |
∑(Qi) | V*G*P*∑Qi | K=24,67% | CP+S |
<<V>> | <<P>> | <<G>> | <<Qi>> | S=CP*K | |||||
E.08 | EDILIZIA | 742 680,98 | 7,4841391300% | 0,95 | QbIII.01, QbIII.02, QbIII.03, QbIII.04, QbIII.05, QbIII.06, QbIII.07 | 0,4100 | 21 649,69 | 5 340,99 | 26 990,67 |
S.01 | STRUTTURE | 407 735,45 | 8,6996555600% | 0,70 | QbIII.01, QbIII.02, QbIII.03, QbIII.04, QbIII.05, QbIII.06, QbIII.07 | 0,4450 | 11 049,40 | 2 725,89 | 13 775,29 |
IA.01 Impianto Antincendio | IMPIANTI | 25 247,10 | 20,3426476200% | 0,75 | QbIII.01, QbIII.02, QbIII.03, QbIII.04, QbIII.05, QbIII.06, QbIII.07 | 0,4300 | 1 656,34 | 408,62 | 2 064,96 |
IA.01 Impianto idrico-sanitario | IMPIANTI | 17 496,52 | 20,4110112700% | 0,75 | QbIII.01, QbIII.02, QbIII.03, QbIII.04, QbIII.05, QbIII.06, QbIII.07 | 0,4300 | 1 151,72 | 284,13 | 1 435,85 |
IA.02 | IMPIANTI | 161 347,63 | 11,2583819200% | 0,85 | QbIII.01, QbIII.02, QbIII.03, QbIII.04, QbIII.05, QbIII.06, QbIII.07 | 0,4300 | 6 639,36 | 1 637,93 | 8 277,29 |
IA.03 | IMPIANTI | 173 418,64 | 11,0234599600% | 1,15 | QbIII.01, QbIII.02, QbIII.03, QbIII.04, QbIII.05, QbIII.06, QbIII.07 | 0,4300 | 9 453,23 | 2 332,11 | 11 785,34 |
c.I) ESECUZIONE DEI LAVORI | |||||||||
ID. Opere | CATEGORIE D'OPERA | COSTI Singole Categorie | Parametri Base | Gradi di Complessità | Codici prestazioni affidate | Sommatorie Parametri Prestazioni | Compensi <<CP>> | Spese ed Oneri accessori | Corrispettivi |
∑(Qi) | V*G*P*∑Qi | K=24,67% | CP+S | ||||||
<<V>> | <<P>> | <<G>> | <<Qi>> | S=CP*K | |||||
E.08 | EDILIZIA | 742 680,98 | 7,4841391300% | 0,95 | QcI.01, QcI.02, QcI.03, QcI.10, QcI.12 | 0,6532 | 34 493,76 | 8 509,63 | 43 003,39 |
S.01 | STRUTTURE | 407 735,45 | 8,6996555600% | 0,70 | QcI.01, QcI.02, QcI.03, QcI.10, QcI.12 | 0,7150 | 17 753,53 | 4 379,80 | 22 133,33 |
IA.01 Impianto Antincendio | IMPIANTI | 25 247,10 | 20,3426476200% | 0,75 | QcI.01, QcI.02, QcI.03, QcI.10, QcI.12 | 0,6550 | 2 523,02 | 622,43 | 3 145,46 |
IA.01 Impianto idrico-sanitario | IMPIANTI | 17 496,52 | 20,4110112700% | 0,75 | QcI.01, QcI.02, QcI.03, QcI.10, QcI.12 | 0,6550 | 1 754,36 | 432,80 | 2 187,16 |
IA.02 | IMPIANTI | 161 347,63 | 11,2583819200% | 0,85 | QcI.01, QcI.02, QcI.03, QcI.10, QcI.12 | 0,6550 | 10 113,44 | 2 494,99 | 12 608,43 |
IA.03 | IMPIANTI | 173 418,64 | 11,0234599600% | 1,15 | QcI.01, QcI.02, QcI.03, QcI.10, QcI.12 | 0,6550 | 14 399,68 | 3 552,41 | 17 952,09 |
R I E P I L O G O | |
FASI PRESTAZIONALI | Corrispettivi CP+S |
b.I) PROGETTAZIONE PRELIMINARE | 21 392,69 |
b.II) PROGETTAZIONE DEFINITIVA | 68 305,92 |
b.III) PROGETTAZIONE ESECUTIVA | 64 329,39 |
c.I) ESECUZIONE DEI LAVORI | 101 029,85 |
AMMONTARE COMPLESSIVO DEL CORRISPETTIVO € | 255 057,85 |
5.6.2 Perizia di variante: Edificio residenziale pubblico di Nuova Edificazione
PROGETTO: Quadro economico progetto
Categorie d’Opera | ID. Opere | Costo singole categorie | |
EDILIZIA | E.06 | EDILIZIA RESIDENZIALE | € 1.250.000,00 |
STRUTTURE | S.03 | STRUTTURE IN C.A. | € 500.000,00 |
IMPIANTI | IA.01 | IMPIANTI IDRICO-SANITARI | € 175.000,00 |
IA.02 | IMPIANTI TERMICI | € 250.000,00 | |
IA.03 | IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI | € 325.000,00 | |
IMPORTO COMPLESSIVO DEI LAVORI | € 2.500.000,00 |
Prestazioni:
• Progettazione di Fattibilità Tecnica ed Economica – QbI.01 + QbI.02 + QbI.06 (limitatamente all’importo delle strutture) + QbI.09 (limitatamente all’importo delle strutture) + QbI.12 + QbI.16
• Progettazione Definitiva – QbII.01 + QbII.03 + QbII.05 + QbII.09 (limitatamente all’importo delle strutture) + QbII.12 (limitatamente all’importo delle strutture) + QbII.17 + QbII.20 + QbII.21 + QbII.23
• Progettazione Esecutiva – QbIII.01 + QbIII.02 + QbIII.03 + QbIII.04 + QbIII.05 + QbIII.06 + QbIII.07
• Direzione dell’Esecuzione – QcI.01 + QcI.02 + QcI.03 + QcI.10 + QcI.12
Corrispettivo, calcolato applicando di D.M. 17 giugno 2016: € 378.038,57 (di cui € 154.665,61 per la Direzione dell’Esecuzione)
PERIZIA: Quadro economico perizia
Categorie d’Opera | ID. Opere | Costo singole categorie | |
EDILIZIA | E.06 | EDILIZIA RESIDENZIALE | € 1.295.000,00 |
STRUTTURE | S.03 | STRUTTURE IN C.A. | € 517.000,00 |
IMPIANTI | IA.01 | IMPIANTI IDRICO-SANITARI | € 178.000,00 |
IA.02 | IMPIANTI TERMICI | € 256.000,00 | |
IA.03 | IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI | € 335.000,00 | |
IMPORTO COMPLESSIVO DEI LAVORI | € 2.581.000,00 |
Variazioni rispetto al progetto
Categorie d’Opera – ID. Opere | Somme in aumento (base calcolo per QcI.08) | Somme in detrazione | Sommatoria variazioni (base calcolo per QcI.07) | |
E.06 | EDILIZIA RESIDENZIALE | € 60.000,00 | € 15.000,00 | € 75.000,00 |
S.03 | STRUTTURE IN C.A. | € 20.000,00 | € 3.000,00 | € 23.000,00 |
IA.01 | IMPIANTI IDRICO-SANITARI | € 8.000,00 | € 5.000,00 | € 13.000,00 |
IA.02 | IMPIANTI TERMICI | € 12.000,00 | € 6.000,00 | € 18.000,00 |
IA.03 | IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI | € 15.000,00 | € 5.000,00 | € 20.000,00 |
TOTALE VARIAZIONI | € 115.000,00 | € 34.000,00 | € 149.000,00 |
Prestazioni:
1. Progettazione interventi in perizia con modifiche e/o aggiunte al progetto in corso d’opera: QcI.07 + QcI.08 (se ci fosse solo variazione delle quantità, senza modifiche o aggiunte, si dovrebbe utilizzare la sola aliquota QcI.07)
2. Direzione dell’Esecuzione (incremento del corrispettivo) – QcI.01 + QcI.02 + QcI.03 + QcI.10
+ QcI.12
Corrispettivo, calcolato applicando di D.M. 17 giugno 2016:
• Le prestazioni di cui al punto 1 si calcolano prendendo come base gli importi della colonna “Sommatoria variazioni” della tabella “Variazioni rispetto al progetto”, per quanto riguarda l’aliquota QcI.07 (Variante delle quantità del progetto in corso d'opera), e gli importi della colonna “Somme in aumento” della tabella “Variazioni rispetto al progetto”, per quanto riguarda l’aliquota QcI.08 (Variante del progetto in corso d'opera).
Dal calcolo così effettuato risulta un corrispettivo pari a:
€ 13.388,98 (che si ridurrebbero a € 4.113,63, se ci fosse solo variazione delle quantità e si utilizzasse la sola aliquota QcI.07)
• Le prestazioni di cui al punto 2 si calcolano prendendo come base gli importi della tabella “Quadro economico perizia”; l’importo così determinato sostituisce quello calcolato in sede di progetto relativamente alle prestazioni della “Direzione dell’esecuzione”.
Dal calcolo così effettuato risulta un corrispettivo pari a:
€ 158.200,39 (che sostituisce l’importo di € 154.665,61 calcolato per la Direzione dell’Esecuzione in sede di progetto)
Pertanto, rispetto all’importo complessivo stimato originariamente (pari a € 378.038,57) si ha un incremento del corrispettivo pari a:
€ 13.388,98 (perizia) + € 3.354,78 (maggior importo lavori diretti in fase di esecuzione)
5.6.3 Progetto di Prevenzione Incendi (domanda Valutazione Progetto) e successiva pratica SCIA, con relativa asseverazione centrale termica centro sportivo
Centrale termica centro sportivo polivalente
DATI
• Potenzialità termica nominale: 503 kW
• Attività (D.P.R. 151/2011):
codice n. 74 – sottoclasse 2 – categoria B
• Impianti per la produzione di calore alimentati a combustibile solido, liquido o gassoso con potenzialità superiore a 350 kW (fino a 700 kW)
Prestazioni:
1. Progetto di Prevenzione Incendi: attività progettuale finalizzata all’ottenimento del parere di conformità antincendio e/o alla dimostrazione della correttezza delle scelte progettuali e della loro corrispondenza alla normativa vigente; produzione di idonea documentazione, come definito dall’allegato I del D.M. 07/08/2012
N.B. Gli elaborati NON costituiscono il progetto esecutivo delle singole opere antincendio, ma devono consentire l’esatta identificazione e collocazione delle stesse
2. Adempimenti per la S.C.I.A. antincendio: valutazione (tabellare) della resistenza al fuoco di
n. 4 elementi portanti e/o separanti, predisposizione asseverazione e S.C.I.A. per attività di categoria B
Come già detto per le prestazioni oggetto dell’incarico non sono ricomprese nelle tavole del
D.M. 17 giugno 2016 Si applica l’art. 6, comma 2, del D.M. 17/06/2016 che recita:
2. Per determinare i corrispettivi a base di gara per altre prestazioni non determinabili ai sensi del comma 1, si tiene conto dell'impegno del professionista e dell'importanza della prestazione, nonché del tempo impiegato, con riferimento ai seguenti valori:
a) professionista incaricato euro/ora (da 50,00 a 75,00);
b) aiuto iscritto euro/ora (da 37,00 a 50,00);
c) aiuto di concetto euro/ora (da 30,00 a 37,00)
Il corrispettivo da porre a base di gara deve essere dunque computato a vacazione, previa una stima congrua dell’impegno professionale richiesto. La norma non definisce parametri su come stimare il numero delle ore.
In tal senso, seppur non cogenti, possono essere utilizzate le Linee guida per le prestazioni antincendio del CNI che, al pari degli ordini, fa capo al ministero della giustizia.
Esse sono reperibili all’indirizzo seguente da cui è possibile scaricare anche il software di calcolo messo a disposizione:
xxxxx://xxx.xxx.xx/xxxx/xxxxxxxxx/000-xxxxxxxx-xxxxxxxxx-xx-xxxxxxxx-xxxxxx/xxxxxxxxxx-x- intesa-e-altri-documenti/3552-linea-guida-per-le-prestazioni-di-ingegneria-antincendio-2
L’impegno professionale è così determinabile:
FASE 1 – PROGETTO DI PREVENZIONE INCENDI
• , parametro/valore caratteristico dell’attività (nell’ esempio [kW], , )
• (presenza di regola tecnica)
• (non c’è una richiesta di deroga)
• (approccio progettuale di tipo «prescrittivo»)
FASE 2 – ADEMPIMENTI PER LA SCIA ANTINCENDIO
• , parametro/valore caratteristico dell’attività (nell’ esempio [kW], , )
• (numero certificazioni di tipo tabellare)
Pertanto, il numero totale di ore da computare per le prestazioni richieste è pari a:
IL METODO DESCRITTO NELL’ESEMPIO 6 (determinazione a vacazione, previa stima del numero di ore di impegno professionale) SI APPLICA A TUTTE LE PRESTAZIONI CHE NON SONO RICOMPRESE NELLE TAVOLE DEL D.M. 17/06/2016, quali ad esempio:
• Redazione della Dichiarazione di Rispondenza (Di.Ri.) per gli impianti (ai sensi del D.m. 37/08)
• Calcolo della probabilità di fulminazione di una struttura
SOFTWARE (GRATUTITO) PER LA DETERMINAZIONE CORRISPETTIVO DA PORRE A BASE DI GARA PER I LAVORI PUBBLICI
Analogamente a quanto fatto per i lavori privati, la società Blumatica, in collaborazione con il CNI, ha sviluppato un software gratuito per la determinazione del corrispettivo da porre a base di gara per l’affidamento dei servizi di ingegneria e architettura per le opere pubbliche. xxxxx://xxx.xxxxxxxxx.xx/xxxxxxxxx_xxxxxxxxxxxxxxx.xxx
5.7 Le “offerte anomale” nei bandi SIA
5.7.1 La valutazione delle offerte anormalmente basse - ex art. 97 d.lgs. N. 50/2016
Nel caso dei Servizi di Ingegneria e Architettura, e in particolar modo per i servizi di progettazione affidati con il criterio del minor prezzo, la questione dell'anomalia dell'offerta rispetto alle offerte presentate dagli Ingegneri va analizzata tenendo in debito conto:
• le norme contenute nel Codice dei Contratti Pubblici;
• le disposizioni di cui al Codice Deontologico.
5.7.2 Il d.lgs. N. 50/2016
Art. 23, comma 16
«Per i contratti relativi a lavori, servizi e forniture, il costo del lavoro è determinato annualmente, in apposite tabelle, dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali sulla base dei valori economici definiti dalla contrattazione collettiva nazionale tra le organizzazioni sindacali e le organizzazioni dei datori di lavoro comparativamente più rappresentativi, delle norme in materia previdenziale ed assistenziale, dei diversi settori merceologici e delle differenti aree territoriali. In mancanza di contratto collettivo applicabile, il costo del lavoro è determinato in relazione al contratto collettivo del settore merceologico più vicino a quello preso in considerazione.»
Art. 97, comma 5
«(omissis) … l'offerta è anormalmente bassa in quanto: … (omissis) …
d) il costo del personale è inferiore ai minimi salariali retributivi indicati nelle apposite tabelle di cui all'articolo 23, comma 16.»
5.7.3 Il contratto collettivo nazionale
In questo caso, applicando il «principio di prossimità», verrà preso come riferimento il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per i Dipendenti degli Studi Professionali, almeno quale parametro certo e come indice inequivocabile di valutazione della congruità o dell’anomalia dell’offerta presentata dal progettista.
5.7.4 Il codice deontologico
Punto 15.3
«È sanzionabile disciplinarmente la pattuizione di compensi manifestamente inadeguati alla prestazione da svolgere. In caso di accettazione di incarichi con corrispettivo che si presuma anormalmente basso, l’ingegnere potrà essere chiamato a dimostrare il rispetto dei principi di efficienza e qualità della prestazione»
Punto 21.2
«Si manifesta incompatibilità anche nel contrasto con i propri doveri professionali nel caso di partecipazioni a concorsi le cui condizioni del bando siano state giudicate dal Consiglio Nazionale Ingegneri o dagli Ordini (per i soli concorsi provinciali), pregiudizievoli ai diritti o al decoro dell'ingegnere, sempre che sia stata emessa formale diffida e che questa sia stata comunicata agli iscritti tempestivamente»
5.7.5 I compiti dei professionisti
I professionisti che partecipano alla gara, qualsiasi sia la procedura adottata, sono chiamati a fare (anche) un’offerta economica per le prestazioni poste a base di gara.
Tale offerta deve essere formulata in seguito ad attenta valutazione del COSTO DEL LAVORO, delle spese generali e dell’utile di impresa.
5.7.6 Il costo del lavoro
È da intendersi come elemento indefettibile di quella bontà, serietà, e sostenibilità dell’offerta, a cui non si può rinunciare.
L’imprescindibilità della valutazione del costo del lavoro, ampiamente sviscerata nelle Linee Guida OIC per la verifica delle offerte anormalmente basse, è stata ribadita dalla recente sentenza n° 94 del 05/02/2019 del TAR Sardegna, che afferma:
«…la stazione appaltante deve comunque poter verificare, alla luce di tutti i principi sopra richiamati, la congruità dell’offerta e ciò a maggior ragione in un appalto, come quello in esame, dove la componente costo del lavoro è assolutamente preponderante…»
Il tema del costo del lavoro nei SIA è stato inoltre affrontato nella recente Legge Regionale 8/2018 (successiva alle Linee Guida OIC), che all’art. 22 comma 8 recita:
«Per finalità di verifica dell’anomalia delle offerte dei contratti pubblici aventi ad oggetto i servizi di ingegneria e architettura di cui all’articolo 3, comma 1, lettera vvvv) del decreto legislativo n. 50 del 2016, il prezzario individua i relativi costi del personale sulla base di apposite tabelle parametriche, da adottare con deliberazione della Giunta regionale, su proposta dell’Assessore regionale competente in materia di lavori pubblici».
5.7.7 Le spese generali
Il seguente elenco, meramente indicativo e da non considerarsi esaustivo, riporta i costi minimi in capo a ciascun professionista e le ulteriori voci oggetto di giustificazione dell’offerta di cui quelli imprescindibili sono:
• polizza RC professionale;
• cauzione provvisoria per la partecipazione all'appalto;
• cauzione definitiva;
• contributi previdenziali Inarcassa;
• contributi previdenziali dipendenti;
• spese di gestione amministrativa/contabile (commercialista);
• spese di consulente del lavoro (per dipendenti);
• spese di gestione della struttura operativa di studio;
• attuazione misure di sicurezza ai sensi del D.Lgs. 81/08;
• spese di cancelleria;
• eventuale costo di affitto/acquisto del locale;
• acquisto/ammortamento attrezzature hardware;
• acquisto/ammortamento di attrezzature software;
• aggiornamento software in relazione ad eventuali modifiche normative;
• aggiornamento professionale obbligatorio di cui al DPR 132/2012;
• aggiornamento professionale obbligatorio per D.lgs. 81/08 e Antincendio;
• costo di ammortamento e gestione mezzo di trasporto;
• eventuali spese di viaggio per cantiere fuori sede;
• eventuali spese di alloggio;
• tassa di iscrizione all'ordine professionale.
Il suddetto elenco, in xxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx un’indicazione di massima al fine di valutare se il ribasso è anomalo e la conseguente giustificazione dell’anomalia.
5.7.8 Un esempio pratico
Ipotesi: Lavori di manutenzione straordinaria di un fabbricato con sole opere edili.
Importo lavori: 200.000,00 €
Grado complessità: 0,95
Importo corrispettivo a base di gara: 38.063,05 €
Ribasso: 65%
Importo di aggiudicazione: 13.322,07 €
Tempo per il progetto di fattibilità tecnica ed economica: 20 giorni
Tempo per il progetto definitivo: 30 giorni Tempo per il progetto esecutivo: 30 giorni Durata dei lavori: 150 giorni
COSTO DEL LAVORO
(con riferimento al Contratto Collettivo Nazionale – valori aggiornati al 01/03/2017) Professionista titolare studio, equiparato a un quadro: 24,20 €/h Dipendente di 1° livello: 21,21 €/h
Dipendente di 2° livello: 18,48 €/h
Xxxxxxx impegno settimanale: 40 h Nel caso in esame si hanno:
Progettazione
80 giorni totali, che sono poco più di 11 settimane
11 settimane × 40 h/settimana = 440 h
Direzione lavori + Coordinamento Sicurezza in Fase di Esecuzione
3 visite/settimana di durata 2 h
Durata lavori 150 giorni, che sono poco più di 21 settimane
21,3 settimane × 6 h/settimana = 128 h
In totale si hanno 440 h + 128 h = 568 h
Se si ipotizza che lavori solo il professionista, il costo del lavoro è:
568 h × 24,20 €/h = 13.745,20 €
Il solo costo del lavoro supera l’importo di aggiudicazione ipotizzato, rendendo l’offerta incongrua, in quanto inferiore al costo minimo del lavoro.
A questo si devono aggiungere le spese generali, che devono essere documentate, alcune delle quali dipendono dal volume d’affari dell’anno o degli anni precedenti (es. polizza RC- professionale, contributo INARCASSA) e l’utile d’impresa.
Infine, bisogna ricordare che il Consiglio di Stato, sez. V, 16 gennaio 2015 n. 84 e la giurisprudenza prevalente giudicano inaffidabili e inattendibili le offerte con utile di impresa pari a zero.
6 IL PARERE DI CONGRUITA’
Nel caso in cui un professionista, in seguito a risposta negativa da parte del committente,
volesse avviare un’azione per richiedere il pagamento di un corrispettivo dovrà richiedere all’Ordine provinciale competente il «Parere di Congruità», secondo le modalità stabilite dall’Ordine stesso.
xxxx://xxx.xxxxxxxxx-xx.xxx/xxxxxxx/xxxxxxxx
All’interno dell’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Cagliari il Parere di Congruità è rilasciato dal Consiglio dell’Ordine, previa istruttoria effettuata dalla “Commissione Pareri”, che opera secondo il REGOLAMENTO PER IL FUNZIONAMENTO DELLA COMMISSIONE PARERI (EX COMMISSIONE REVISIONE PARCELLE) E SULLA PROCEDURA PER IL RILASCIO DEI PARERI DI CONGRUITÀ SUI CORRISPETTIVI PER LE PRESTAZIONI PROFESSIONALI
(Delibera del Consiglio dell’Ordine in data 16/01/2019)
Il Parere di Congruità sulla base della normativa vigente è obbligatorio:
• per il professionista che, ai sensi dell’art. 636 c.p.c., intenda attivare lo strumento “monitorio” della domanda di ingiunzione di pagamento;
• per il giudice che, ai sensi dell’art. 2233 c.c., in sede di liquidazione giudiziale degli emolumenti, dovrà “sentire” necessariamente il parere del Consiglio, pur non essendovi vincolato in ordine alla determinazione del “quantum”.
La richiesta di pareri preventivi non è prevista, rischierebbe persino di porsi in contrasto con il riformato quadro normativo, che valorizza chiaramente la volontà negoziale delle parti.
Un eventuale parere preventivo dell’Ordine, infatti, rischierebbe di sostituirsi all’accordo fra cliente e professionista sulla misura del corrispettivo professionale, ovvero apparire come un tentativo di reintroduzione surrettizia del sistema tariffario, mediante determinazione impositiva degli onorari ovvero di parametri valutativi standardizzati, con effetto anticoncorrenziale.
La volontà negoziale, al contrario, è e deve rimanere l’unica fonte del disciplinare di incarico
professionale.
Nel processo che porta alla determinazione del Parere di Congruità è fondamentale rammentare i seguenti capisaldi:
• Ai Consigli degli Ordini provinciali competono la tutela e la diffusione dei principi di etica professionale e di garanzia della qualità dei servizi forniti alla collettività dai propri iscritti.
• La qualità di un’opera d’ingegneria, sia essa resa a Committente pubblico o privato, dipende anche e soprattutto dalla qualità e dalla completezza delle prestazioni professionali a vario titolo richieste ai professionisti incaricati.
• La misura del compenso deve essere adeguata all’importanza dell’opera, alla complessità dell’incarico e al decoro della professione, garantendo il superiore interesse della qualità della prestazione professionale.
• Il compenso va pattuito per iscritto, a tutela sia del cliente sia del professionista, al momento del conferimento dell’incarico professionale.
• Il professionista deve informare obbligatoriamente in forma scritta o digitale il committente del grado di complessità dell’incarico e deve altresì indicare i dati della polizza assicurativa per i danni provocati nell’esercizio dell’attività professionale.
• il Professionista deve avere una prova dell’avvenuta consegna del preventivo al Committente (es. raccomandata A/R o PEC, o facendosi firmare ricevuta all’atto della consegna, ecc.), al fine di poter dimostrare l’assolvimento dell’obbligo di legge;
• I rapporti tra Professionista e Committente devono svolgersi in ossequio ai doveri di lealtà e correttezza, alla natura fiduciaria del rapporto e agli specifici doveri di informazione previsti dalla legge e dal “Codice deontologico”.
Il Parere di Congruità può essere richiesto da:
• Un professionista iscritto all’Ordine della Provincia di Cagliari anche per prestazioni eseguite fuori dalla Provincia.
• Un professionista iscritto ad altri Ordini provinciali per prestazioni svolte nella Provincia di Cagliari, presentando nulla-osta dell’Ordine di appartenenza.
• Il Committente, per le prestazioni di cui sopra, previa informativa all’Ordine di appartenenza del Professionista nel caso di prestazioni svolte fuori dalla Provincia di Cagliari.
6.1 La Commissione Pareri
La Commissione Pareri è organismo ausiliario dell’Ordine ed è composta dal “consigliere referente” e da almeno 2 membri nominati dal Consiglio dell’Ordine con criteri stabiliti dal medesimo, nel rispetto dell’art.6-bis della legge 7/08/1990 n.241 (“Conflitto di interessi”).
6.2 La procedura per il rilascio del parere di congruità
La Commissione Pareri esamina la documentazione, depositata dal Richiedente e dal controinteressato, verificando preliminarmente:
• la titolarità dell'incarico e la corrispondenza tra il Committente dichiarato e quanto desumibile dalla documentazione depositata;
• la conformità della prestazione effettivamente svolta dal Professionista alle norme vigenti in materia di onorari professionali e la conformità formale rispetto a quanto convenuto e definito nel preventivo di massima e nel contratto/ disciplinare di incarico, redatti in forma scritta o digitale (ovvero a quanto dichiarato nell’autocertificazione, solo per le prestazioni affidate prima del 29/08/2017).
Nel procedere alle verifiche, la Commissione Pareri non può né deve:
• valutare nel merito il livello qualitativo della prestazione professionale effettuata (ambito riservato al giudizio esclusivo del Giudice);
• valutare nel merito gli aspetti civilistici della pattuizione del corrispettivo, né gli sconti, i tempi e le forme di pagamento pattuiti fra il Committente e il Professionista. Questi aspetti, in caso di contenzioso tra le Parti, sono di esclusiva competenza del Giudice o degli arbitri, in conformità alla legge e agli accordi negoziali intervenuti tra le Parti.
6.3 Come si valuta la congruità del corrispettivo professionale
A) Esiste un contratto o un disciplinare di incarico:
La valutazione della congruità del corrispettivo viene condotta dalla CP sulla base di quanto indicato e concordato dalle Parti in sede di preventivo di massima/contratto.
Qualora la prestazione fosse incompleta, la Commissione Pareri riparametrizza il valore pattuito tra le parti proporzionalmente al calcolo rifatto con l’applicazione dei parametri:
1. corrispettivo per le prestazioni previste nel disciplinare o preventivo netti € ....................
2. individuazione della somma delle aliquote relative alla prestazione completa (con riferimento ai parametri di cui ai DM 140/2012 oppure DM 17.06.2016)
3. individuazione della somma delle aliquote relative alle prestazioni effettivamente riconosciute (con riferimento ai parametri di cui ai DM 140/2012 oppure DM 17.06.2016)
4. percentuale di riparametrazione (3 / 2)
5. la CP ritiene congruo il corrispettivo riparametrato come segue (corrispettivo del disciplinare o preventivo x percentuale di riparametrazione: 1 x 4) netti € ..................
B) NON esiste un contratto o un disciplinare di incarico, solo per le prestazioni affidate prima del 29/08/2017:
Nel valutare la congruità del corrispettivo la CP potrà fare riferimento:
a.2) alla tariffa professionale (Legge 143/1949) per prestazioni rese a Committenti privati, completamente concluse prima del 23.08.2012 e per le quali la richiesta di pagamento al Committente sia stata inoltrata prima di tale data;
b.2) ai parametri giudiziali (D.M.140/2012), per le prestazioni rese ai Committenti privati completate prima del 23.08.2012 e per le quali la richiesta di pagamento non sia stata inoltrata entro tale data;
c.2) ai parametri giudiziali (D.M.140/2012), per le prestazioni non completate o rese a Committenti privati dopo il 23.08.2012;
d.2) al D.M. 04.04.2001 per le prestazioni rese a Committenti pubblici affidate entro il 20.12.2013 e ai parametri di cui al D.M. 17/06/2016 per le prestazioni affidate successivamente.
C) In quali casi viene negato il Parere di Congruità
L’Ordine territoriale non accetta domande e/o non rilascia pareri di congruità nei seguenti casi
(salvo che la richiesta non provenga direttamente dall’organo giurisdizionale):
• per prestazioni professionali affidate dopo la data del 29/08/2017, qualora non esista traccia del preventivo in forma scritta o digitale trasmesso al Committente (ipotesi di violazione di legge, ovvero dell’art.9, comma 4, del DL n.1/2012);
• per prestazioni professionali affidate prima del 29/08/2017, qualora il Professionista dichiari di non aver reso noto il preventivo al Committente, in qualunque forma.
6.4
La procedura per il rilascio del parere di congruità
«Procedimento amministrativo» ai sensi della l. 241/1990
Il Responsabile del Procedimento è individuato dal Consiglio dell'Ordine nel Responsabile della Segreteria, il quale, per gli aspetti prettamente ingegneristici, sarà supportato nello svolgimento dell'istruttoria dai membri della Commissione Pareri.
A seguito dell'accettazione della domanda di parere di congruità, il Responsabile del Procedimento comunica, a mezzo di Raccomandata A.R. o PEC, alla parte contro interessata e al richiedente l'avvio del procedimento di richiesta del parere di congruità, ai sensi dell’art.7 della legge 7/08/1990 n.241.
Per le prestazioni affidate prima del 29/08/2017, in caso di mancata produzione ed esibizione di preventivo o disciplinare d’incarico, redatto in forma scritta o digitale, si raccomanda di attivare con estrema attenzione la procedura basata sull’obbligo di comunicazione di avvio del procedimento ex art.7 della legge 7/08/1990 n.241 (vedi, sul punto, la circolare CNI 11/03/2015
n. 503) e a tenere conto delle osservazioni e del contributo partecipativo del Committente/controinteressato teso a verificare sia l’attendibilità e la pertinenza della documentazione depositata dal professionista ai fini del riconoscimento dell’incarico e della prestazione eseguita, sia l’avvenuta pattuizione del corrispettivo, presupposto per il rilascio del parere.
GUIDA CORRISPETTIVI
GUIDA CORRISPETTIVI
Non è facile affrontare l’argomento dei corrispettivi per le prestazioni professionali senza “scontrarsi” con le norme che tutelano la libera concorrenza, con quelle che definiscono il valore delle opere pubbliche e private, con la marea di norme, circolari, codici e codicilli.
Allo stesso tempo, è doveroso, non solo per i professionisti, ma per l’intera società, garantire un compenso dignitoso, derivante dal riconoscimento del lavoro, e un’elevata qualità delle prestazioni professionali, a tutela dei committenti e degli utenti finali delle opere.
È pertanto necessario analizzare la normativa, i “metodi di calcolo”, gli aspetti deontologici e sociali, con l’indispensabile oggettività, che, come risultato finale, conduca alla determinazione di quello che ci piace chiamare un “compenso equo”, equo per chi lo riceve, equo per chi lo corrisponde, equo nella misura in cui la prestazione professionale ha soddisfatto i bisogni del committente e della collettività.
È questo asintotico “compenso equo” l’obiettivo finale di questa Guida, che vuole essere uno strumento – lungi dall’avere la cogenza di una legge – utile sia per i professionisti che per i committenti.
La Guida, ovviamente, non ha la pretesa di essere esaustiva, né potrebbe esserlo in un sistema in continua evoluzione normativa, ma ci auguriamo possa essere un riferimento per stabilire dei capisaldi che aiutino tutti gli utenti nello svolgimento del loro lavoro.
61
GUIDA CORRISPETTIVI
62