CIG: 64406429E8
Città di Albano Laziale
Città metropolitana di Roma Capitale
CIG: 64406429E8
CONTRATTO DI APPALTO PER I LAVORI DI REALIZZAZIONE DEL SOTTOPASSO FERROVIARIO IN VIA DEI PIANI DI MONTE SAVELLO IN CORRISPONDENZA DEL PASSAGGIO A LIVELLO AL KM 24+022 DELLA LINEA FERROVIARIA ROMA – VELLETRI
= importo contrattuale € 4.112.782,35 oltre I.V.A.. = Repubblica italiana
L'anno duemiladiciotto , il giorno venticinque del mese di gennaio in Albano
Laziale, nella sede comunale, avanti a me dott.ssa Xxxxxxx XXXXXX, segretario generale, autorizzato a rogare nella forma pubblica amministrativa gli atti nei quali l’amministrazione comunale è parte, senza l’assistenza di testimoni per avervi i signori intervenuti, d’accordo fra loro e con il mio consenso, espressamente dichiarato di rinunciarvi, sono personalmente comparsi:
- Xxx. Xxxxxxx XXXXXXX, nato a Roma il 07/05/1955, nella sua qualità di dirigente del Settore V– LL.PP. del Comune di Albano Laziale (Rm), avente sede in Xxxxxx xxxxx Xxxxxxxxxxx x. 0, codice fiscale 82011210588, il quale interviene nel presente atto non in proprio ma in nome e per conto del suddetto Comune, che nel seguito del presente contratto verrà anche chiamato, per brevità, “Comune” o “Stazione Appaltante”;
- Xxx. Xxxxxxx XXXXX nato a Roma il 25/10/1962, C.F.:
CNTLRT62R25H501A , residente a Roma in Xxx Xxxxxxxxxx x. 00 nella sua qualità di Procuratore della C.R. Costruzioni S.p.A.. con sede legale in Xxxx, Xxx xxxxx Xxxxxxxxxxx x. 000 C.F./ P.I.V.A. : 00852100940 , (giusta procura
Rep. n. 5535 del 25/01/2018
speciale, allegata al Rep. N. 17.614 del 28/12/2017, avanti al xxxx. Xxxxxxx Xxxxx Xxxxxxxxx Notaio in Roma, iscritto al Collegio Notarile dei Distretti Riuniti di Roma, Velletri e Civitavecchia),allegata al presente atto, Mandataria della
A.T.I. C.R. Costruzioni S.p.A. ( avente sede legale in Roma (Rm), in Xxx Xxxxxxxxxxx x. 000, codice fiscale e p.iva 00852100940, Rappresentante Legale Sig. Xxxxx Xxxxxx nato ad Isernia l’08/04/1967 C.F.: MLNPLA67D08E335N ) e della Songeo S.r.l. Mandante (con sede legale in Latina – (Lt), in Xxx Xxxxxxx xx 00x000, codice fiscale 00307360594 e partita IVA 01028170593- Rappresentante Legale Xxxx. Xxxxxxxx Xxxxxxx nato a Latina il 30/08/1983 C.F. BNCPRZ83M30E472F), costituita in data 28/12/2017 con il suddetto repertorio a rogito del Xxxx. Xxxxxxx Xxxxx Xxxxxxxxx Notaio in Roma registrato a Roma 4 in data 02/01/2018 al n. 2 Serie IT , Raccolta n. 6. 544, di seguito nel presente atto denominato “contraente” comparenti della cui identità personale e capacità giuridica io segretario sono personalmente certo. mi richiedono di ricevere il presente atto.
PREMESSO CHE
A) ai sensi dell’art. 216 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. l’appalto, cui il presente contratto si riferisce, è retto dalla legislazione previgente e, in particolare, dal D.Lgs. n. 163/2006 s.m.i. e dal D.P.R. n. 207/ 2010 s.m.i.;
B) con Determinazione Dirigenziale n. 91 del 17/02/2017, a seguito di gara con procedura aperta ed aggiudicazione con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa - ai sensi dell’art. 83 del D. Lgs. n. 163/2006 - i lavori in oggetto sono stati definitivamente aggiudicati all'A.T.I. C.R. COSTRUZIONI S.p.A. e XXXXXX S.r.l., per il prezzo complessivo contrattuale di € 4.112.782,35 (euro quattromilionicentododicimilasettecen-tottantadue/35), oltre I.V.A., di cui €
381.428,12, (euro trecentottantuno-milaquattrocentoventotto/12) per costi relativi alla attuazione delle misure di sicurezza, predeterminati dalla Stazione Appaltante e non assoggettati a ribasso d’asta, al netto del ribasso offerto in sede di gara pari al 24,513% (ventiquattro virgola cinquecentotredici per cento) sull’importo a corpo dei lavori posto a base d’asta;
C) in relazione all’aggiudicatario dell’appalto, ed in particolare sia nei confronti dell’impresa mandataria che dell’impresa mandante, sono state favorevolmente effettuate le verifiche dei requisiti ai sensi dell’art. 38 e 39 del D.Lgs n. 163/2006 e s.m.i., anche tramite il sistema AVCPpass;
D) è ormai decorso il termine dilatorio di cui all’art. 11, comma 10, del
D. Lgs. n. 163/2006 anche tenuto conto della sentenza del Consiglio di Stato
n. 5544/2017 del 27/11/2017 con la quale è stata riformata la precedente sentenza breve del T.A.R. del Lazio – Roma – Sezione II bis – n. 8972/2017 con la quale, in accoglimento del ricorso presentato dall’impresa seconda classificata, era stata annullata la citata Determinazione Dirigenziale n. n. 91 del 17/02/2017 di aggiudica-zione definitiva dell’appalto;
E) ai sensi del disposto dell’art. 11, commi 9 e 10, del D. Lgs. n. 163/2006 e
s.m.i. si rende necessario stipulare il contratto relativo all’appalto in oggetto;
F) in relazione al presente contratto non è stata acquisita la documentazione antimafia richiesta – ai sensi dell’art. 83, comma 1 e comma 3 – lettera e), dell’art. 84 e dell’art. 91, comma 1 - lettera a), del D. Lgs. n. 159/2011 – con istanza in data 05/05/2016, anche mediante la banca dati nazionale unica antimafia – B.D.N.A.. Ricorrendo le condizioni di cui all’art. 92, comma 3, del D.Lgs. n. 159/2011 e s.m.i., si può procedere alla stipula del presente contratto sotto condizione risolutiva dello stesso ai sensi dell’art. 92, comma 4, del D. Lgs. n.
159/2011;
G) Con la firma del presente contratto l'Appaltatore dichiara di non essere incorso nella sanzione di cui all’art. 53, comma 16 ter, del D. Lgs. n. 165/2001 nonché l’insussistenza di rapporti di parentela entro il quarto grado, di convivenza di fatto o di altri vincoli anche di lavoro o professionali, in corso o riferibili ai due anni precedenti, con gli amministratori, il segretario generale i dirigenti e gli incaricati di posizione organizzativa del comune di albano laziale;
H) l’xxx. Xxxxxxx xxxxxxx, nella qualifica su indicata, con la firma del presente atto, dichiara che in relazione al presente contratto ha verificato l’insussistenza dell’obbligo di astensione e di non essere, quindi, in posizione di conflitto di interesse.
TUTTO CIÒ PREMESSO
che forma parte integrante e sostanziale del presente atto, le parti convengono e stipulano quanto segue:
ART. 1 - OGGETTO DEL CONTRATTO
1) La Stazione Appaltante concede all'appaltatore, che accetta senza riserva alcuna, l'appalto relativo ai lavori di realizzazione dei “Lavori di realizzazione del sottopasso ferroviario in Xxx xxx Xxxxx xx Xxxxx Xxxxxxx in corrispondenza del passaggio a livello al km 24+022 della linea ferroviaria Roma – Velletri”.
2) L'appaltatore si impegna alla esecuzione dei suddetti lavori alle condizioni di cui al presente contratto.
ART. 2 - NORME REGOLATRICI DEL CONTRATTO
1) L’appalto viene concesso ed accettato sotto l’osservanza piena, assoluta, inderogabile delle norme, condizioni, patti, obblighi, oneri e modalità dedotti e risultanti dal presente contratto e dai seguenti documenti, che le parti dichiarano di
conoscere ed accettare integralmente e che si richiamano a formarne parte integrante:
a) Atto costitutivo ATI Rep. .17.614/6.544
b) il Capitolato Speciale d’Appalto;
c) tutti gli elaborati grafici e gli altri atti del progetto esecutivo posto a base d’asta, ad eccezione di quelli esplicitamente esclusi ai sensi del successivo comma 3;
d) l’elenco dei prezzi unitari di cui al progetto posto a base di gara;
e) il cronoprogramma dei lavori;
f) il Piano di Sicurezza e Coordinamento di cui all’articolo 100 del D. Lgs.
n. 81/2008 ed al punto 2 dell’allegato XV allo stesso decreto;
g) l’offerta tecnica presentata in sede di gara dall’appaltatore, completa di tutti i relativi allegati.
2) Sono contrattualmente vincolanti tutte le leggi e le norme vigenti in materia di
lavori pubblici e in particolare:
a) il D. Lgs. n. 16372006;
b) il D.P.R. n. 207/2010;
c) il D. Lgs. n. 81/2008;
d) il D.M. n. 145/2000.
3) Non fanno invece parte del contratto e sono estranei ai rapporti negoziali:
a) il computo metrico e il computo metrico estimativo posti a base di gara;
b) le tabelle di riepilogo dei lavori e la loro suddivisione per categorie omogenee, ancorché inserite e integranti il Capitolato Speciale d’Appalto: esse hanno efficacia limitatamente ai fini dell’aggiudicazione per la determinazione dei requisiti speciali degli esecutori e ai fini della valutazione delle addizioni o
diminuzioni dei lavori di cui all’art. 132 del D.Lgs. n. 163/2006.
4) Le migliorie presentate in sede di gara e contenute nell’offerta tecnica di cui al comma 1 – lettera g) dovranno essere oggetto – nelle componenti grafiche, descrittive e prescrittive – a cura e con oneri a carico dell’Appaltatore di specifica integrazione/aggiornamento del progetto esecutivo relativo alle opere da realizzare, secondo le modalità richiamate nel successivo art. 6. Tale integrazione/aggiornamento progettuale, previa verifica ed approvazione da parte della Stazione Appaltante, diverrà parte integrante e sostanziale del progetto esecutivo di cui al comma 1 – lettera b) e dovrà pervenire alla Stazione Appaltante, successivamente alla consegna dei lavori di cui all’art. 154 del D.P.R.
n. 207/2010 e s.m.i., entro i tempi indicati dal R.U.P. e, comunque, entro e non oltre 60 (sessanta) giorni da detta consegna, pena risoluzione del contratto stesso;
5) Le parti dichiarano che hanno sottoscritto i documenti di cui al comma 1, dalla lettera a) alla lettera g), allegati al presente contratto e sottoscritti digitalmente unitamente allo stesso.
ART. 3 - AMMONTARE DEL CONTRATTO
1) L’importo contrattuale del presente appalto ammonta, al netto del ribasso d’asta del 24,513% (ventiquattro virgola cinquecentotredici per cento), ad € 4.112.782,35 (euro quattromilionicentododicimilasettecentottantadue/35), oltre iva, di cui:
1.1) quanto ad € 3.731.354,23 (euro tremilionisettecentotrentunomilatrecenticin- quantaquattro/23), oltre IVA, per lavori a corpo;
1.2) quanto ad € 381.428,12 (euro trecentottantunomilaquattrocentoventotto/12) oltre IVA, per costi relativi alla attuazione delle misure di sicurezza predeterminati dalla stazione appaltante e non assoggettati a ribasso d’asta.
2) Il contratto è stipulato interamente a corpo, ai sensi dell’articolo 53 – comma 4 – del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i. e dell’art. 43 del D.P.R. n. 207/2010 e s.m.i., per cui l’importo contrattuale resta fisso e invariabile, senza che possa essere invocata da alcuna delle parti contraenti alcuna successiva verificazione sulla misura o sul valore attribuito alla quantità ed alla qualità dei lavori affidati.
3) Il ribasso percentuale offerto dall’aggiudicatario in sede di gara si intende offerto e applicato a tutti i prezzi unitari in elenco i quali, così ribassati, ancorché senza valore negoziale ai fini dell’appalto e della determinazione dell’importo complessivo dei lavori, sono vincolanti per la definizione, valutazione e contabilizzazione di eventuali varianti, addizioni o detrazioni in corso d’opera, se ammissibili ai sensi dell’art. 132 del d. Lgs. N. 163/2006 e s.m.i..
4) Il contratto è stipulato, a pena di nullità, in conformità alle disposizioni dell’art. 11, comma 13, del d.lgs. N. 163/2006 e s.m.i..
ART. 4 - INVARIABILITÀ DEL CORRISPETTIVO
1) Non è prevista alcuna revisione dei prezzi e non trova applicazione l’articolo 1664, primo comma, del codice civile, fatti salvi i casi di compensazione previsti ai commi 4 e ss. dell’art. 133 del D.Lgs. n. 163/2006.
ART. 5 - PAGAMENTI
1) I pagamenti saranno effettuati presso la tesoreria Comunale a mezzo mandato di pagamento con le modalità di cui al vigente regolamento comunale di contabilità.
2)La Mandatari C.R. Costruzioni S.p.A. e dichiara che il Sig. Xxxxx Xxxxxx nato ad Isernia l’08/04/1967 C.F.: MLNPLA67D08E335N, è autorizzato a riscuotere, ricevere e quietanzare, con firma disgiunta, la somma ricevuta in conto a saldo anche per effetto di eventuali cessioni di credito preventivamente
riconosciute dal Comune: gli atti da cui risulta tale designazione, ancorché non materialmente allegati, formano parte integrante e sostanziale del presente contratto.
3) La cessazione e/o la decadenza dall’incarico delle persone autorizzate a riscuotere e quietanzare deve essere tempestivamente notificata al Comune.
4) È ammessa la cessione dei crediti, ai sensi del combinato disposto dell’articolo 117 del D. Lgs. n. 163/2006 e della Legge n. 52/1991, nel rispetto delle condizioni stabilite nelle citate disposizioni legislative.
5) In caso di cessione del corrispettivo di appalto successiva alla stipula del contratto, il relativo atto deve indicare con precisione le generalità del cessionario ed il luogo del pagamento delle somme cedute. In difetto delle indicazioni previste dai punti precedenti, nessuna responsabilità può attribuirsi al Comune per pagamenti a persone non autorizzate dall’appaltatore a riscuotere.
6) I pagamenti verranno effettuati rispettando gli obblighi di tracciabilità di cui all’art. 3 della Legge n. 136/2010. A tal fine la Mandataria C.R. S.p.A. indica fin d’ora il conto corrente dedicato per i movimenti finanziari, che è il seguente : Banca Popolare di Sondrio Ag. 25 Filiale Parioli, Viale Parioli n. 39/b Roma IBAN: XX00X0000000000000000000X00.
7) La Stazione Appaltante, in occasione di ogni pagamento all’appaltatore e con interventi di controllo ulteriori, verifica l’assolvimento, da parte dello stesso appaltatore, degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari.
8) All'appaltatore verranno corrisposti i pagamenti in acconto ed a saldo al maturare delle prestazioni eseguite ed in conformità alle disposizioni dell’art. 46 del Capitolato Speciale d’Appalto e fatta salva l’applicabilità dell’art. 141, comma 3, del D.P.R. n. 207/2010.
9) L’appaltatore avrà diritto ad una anticipazione del prezzo dell’appalto nella misura ed alle condizioni stabilite dalla legge. Qualora dovuta, la suddetta anticipazione verrà corrisposta e progressivamente recuperata in conformità alle disposizioni contenute nelle disposizioni legislative applicabili all’appalto in oggetto.
10) La fatturazione del corrispettivo dovrà avvenire nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge in materia di obbligo di fatturazione elettronica nei confronti della Pubblica Amministrazione. Le parti danno atto, ai sensi di quanto disposto dall’art. 25 del D.L. n. 66 /2014, convertito con modificazioni nella legge n. 89/2014 e del D.M. n.55/2013, che il codice univoco ufficio per la ricezione delle fatture elettroniche, inerente al presente contratto è il seguente:
NCXBF6.
11) I termini di verifica delle prestazioni ed i termini di pagamento del corrispettivo sono quelli indicati dal D. Lgs. n. 163/2006 e dal D. Lgs. n. 231/202 coordinati con le disposizioni del D.P.R. n. 207/2010. Il pagamento del corrispettivo è comunque subordinato alla verifica della sussistenza del requisito di regolarità contributiva in capo all'appaltatore ed agli eventuali subappaltatori, ai sensi dell'art. 6 del D.P.R. n. 207/2010.
12) Il pagamento della rata di saldo, qualunque ne sia l’ammontare, verrà effettuato dopo l’ultimazione dei lavori e la redazione del conto finale .
13) Il pagamento dell’ultima rata di acconto e del saldo non costituiscono presunzione di accettazione dell’opera, ai sensi dell’articolo 1666, secondo comma, del codice civile.
ART. 6 - OBBLIGHI ED ONERI A CARICO DELL’APPALTATORE
1) Nell’esecuzione dei lavori l’appaltatore è tenuto al rispetto degli obblighi
contenuti nei documenti di gara e nel progetto esecutivo posto a base d’asta (art.
44 - 50 e 51 del C.S.A.); Egli è tenuto, altresì, al rispetto delle disposizioni normative comunque applicabili ai lavori ed alle prestazioni affidate con il presente contratto.
2) L’appaltatore, inoltre, è obbligato ad integrare ed aggiornare, a proprie totali cura e spese, i contenuti del progetto esecutivo in relazione ai contenuti (manufatti, opere, prestazioni, interventi migliorativi, eccetera) della propria offerta tecnica sulla scorta dei quali, a seguito di esame e valutazione da parte della Commissione Giudicatrice, si è proceduto all’affidamento dell’appalto. Tali integrazioni progettuali dovranno essere redatte e sottoscritte da tecnici in possesso dei relativi e pertinenti requisiti professionali e saranno oggetto di verifica ed approvazione, da parte della Stazione Appaltante, prima della esecuzione delle relative opere. Qualora necessario, in relazione alle suddette integrazioni progettuali dovranno essere avviati i procedimenti amministrativi preordinati all’acquisizione di autorizzazioni, nulla-osta ed atti di assenso comunque denominati: gli oneri connessi e conseguenti a tali procedimenti amministrativi saranno a totale ed esclusivo carico dell’appaltatore stesso.
3) L’impresa, altresì, si obbliga ad applicare integralmente tutte le norme contenute nel contratto collettivo nazionale di lavoro corrispondente alla propria categoria e negli accordi integrativi territoriali ed aziendali, ivi compresi gli adempimenti di accantonamento e contribuzione verso tutti gli istituti previdenziali, assicurativi e antinfortunistici. I suddetti obblighi vincolano l’appaltatore anche nel caso che non sia aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse ed indipendentemente dalla natura industriale e artigiana, dalla struttura e dimensione dell’impresa stessa e da ogni altra sua qualificazione
giuridica, economica o sociale.
3) L’aggiudicatario, infine, è altresì responsabile in solido verso la Stazione Appaltante dell’osservanza delle norme anzidette da parte degli eventuali subappaltatori nei confronti dei loro dipendenti per le prestazioni rese nell’ambito del subappalto.
ART. 7 - OSSERVANZA E ATTUAZIONE DEI PIANI DI SICUREZZA
1) L’appaltatore è obbligato ad osservare le misure generali di tutela di cui al X.Xxx n. 81/2008 e s.m.i.; l’appaltatore resta responsabile anche delle inadempienze dei subappaltatori.
2) In caso di accertata inosservanza delle norme di sicurezza, i pagamenti delle relative somme non saranno effettuati.
3) Le gravi e ripetute violazioni dei piani di sicurezza, comunque accertate, previa formale costituzione in mora, costituiscono causa di risoluzione del contratto.
ART. 8 - TEMPO UTILE PER L’ULTIMAZIONE DEI LAVORI. PROGRAMMA DI ESECUZIONE. SOSPENSIONI E RIPRESE DEI LAVORI
1) Il tempo utile per l’ultimazione dei lavori è pari a 450 (quattrocentocinquanta) giorni naturali e consecutivi decorrenti dalla data del verbale di consegna redatto ai sensi dell’art. 154 del D.P.R. n. 207/2010 e s.m.i. e secondo quanto indicato dall’art. 42 e 43 del Capitolato Speciale d’Appalto.
2) L’appaltatore avrà facoltà di organizzare i lavori nel modo che crederà più
opportuno per darli perfettamente compiuti nel termine contrattuale; è tuttavia tenuto al rispetto del cronoprogramma ed alle indicazioni della direzione lavori. Egli sarà tenuto ad elaborare ed a consegnare alla stazione appaltante il
programma di esecuzione dei lavori, in conformità alle disposizioni del capitolato speciale d’appalto e della vigente legislazione in materia.
3) Prima dell'inizio dei lavori, l'appaltatore è tenuto a predisporre e consegnare alla direzione lavori un proprio dettagliato programma esecutivo dei lavori, anche indipendente dall’eventuale cronoprogramma di cui al progetto definitivo posto a base di gara, nel quale sono riportate, per ogni lavorazione, le previsioni circa il periodo di esecuzione nonché l'ammontare presunto, parziale e progressivo, dell'avanzamento dei lavori alle scadenze contrattualmente stabilite per la liquidazione dei certificati di pagamento.
4) Le sospensioni e le riprese dei lavori restano disciplinate secondo quanto disposto dall’art. 158 del D.P.R. n. 207/2010 e dal D.M. n. 145/2000.
ART. 9 - PENALI
1) Nel caso di mancato rispetto del termine indicato per l’ultimazione delle opere verranno applicate penali nella misura prevista dal Capitolato Speciale d’Appalto.
2) L’importo delle eventuali penali verrà detratto dall’importo del conto finale secondo le disposizioni e le procedure di cui al D.P.R. n. 207/2010 e dell’art. 43 del Capitolato Speciale d’Appalto.
3) La penale trova applicazione anche in caso di mancato rispetto delle soglie temporali intermedie fissate nell’apposito programma dei lavori.
4) Qualora il ritardo nell’adempimento determini un importo massimo della penale superiore al 10% (dieci per cento) dell’ammontare netto contrattuale, il
R.U.P. promuoverà l’avvio delle procedure per la risoluzione del contratto ai sensi dell’art. 136 del d.lgs. 163/2006 e s.m.i..
5) È ammessa, su motivata richiesta dell’Appaltatore, la totale o parziale
disapplicazione della penale, secondo quanto disposto dai commi 7 ed 8 dell’art. 145 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., nonché la reductio ad equitatem quando si riconosca che il ritardo non è imputabile all’Appaltatore oppure quando si riconosca che la penale è manifestamente sproporzionata, rispetto all’interesse del Comune, o nel caso d'applicazione di penale totalmente disancorata alla natura ed entità della contestata esecuzione, in base alla disciplina della clausola penale prevista dal Codice Civile (art. 1382) nonché del D.P.R. n. 207/2010.
6) La disapplicazione non comporta il riconoscimento di compensi o indennizzi all’Appaltatore. Sull’istanza di disapplicazione della penale decide il Comune su proposta del Responsabile Unico del Procedimento, sentito il Direttore dei Lavori e l’organo di collaudo, ove costituito.
ART. 10 - RECESSO E RISOLUZIONE
1) La Stazione Appaltante ha diritto di recedere in qualunque tempo dal presente contratto nelle forme e nei limiti previsti dall’art. 134 del D.Lgs. n. 163/2006.
2) Il presente atto potrà esser risolto nelle forme previste dagli art. 135 e ss. del
D. Lgs. n. 163/2006 e nelle ipotesi di cui alla legge n. 136/2010, nonché in ogni altra ipotesi prevista dalla legge.
3) Il presente contratto può essere risolto, infine, previa formale costituzione in mora, in caso di gravi e ripetute violazioni del piano di sicurezza.
4) La Stazione Appaltante, infine, ha facoltà di risolvere il presente contratto mediante comunicazione inviata all’Appaltatore via PEC con messa in mora di 10 (dieci) giorni, senza necessità di ulteriori adempimenti, nei seguenti casi:
a) eventuale ritardo nell’inizio dei lavori oltre 30 (trenta) giorni naturali e consecutivi rispetto alla data del verbale di consegna dei lavori;
b) eventuale ritardo nell’ultimazione dei lavori tale da determinare l’applicazione di penali di importo complessivamente superiore al 10% (dieci per cento) dell’importo di contratto;
c) gravi e ripetute violazioni delle prescrizioni in materia di sicurezza e salute in cantiere, nonché inadempienza accertata alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie del personale;
d) xxxxx nell'esecuzione dei lavori;
e) inadempimento alle disposizioni del direttore dei lavori riguardo ai tempi di esecuzione;
f) manifesta incapacità o inidoneità, anche solo legale, nell’esecuzione dei lavori;
g) sospensione dei lavori da parte dell’Appaltatore senza giustificato motivo;
h) rallentamento dei lavori, senza giustificato motivo, in misura tale da pregiudicare la realizzazione dei lavori nei termini previsti dal contratto;
i) subappalto abusivo, associazione in partecipazione, cessione anche parziale del contratto;
j) non rispondenza dei beni forniti alle specifiche di contratto e allo scopo dell’opera;
k) proposta motivata del coordinatore per la sicurezza nella fase esecutiva ai sensi dell'articolo 92, comma 1 - lettera e), del D. Lgs. n. 81/2008 ;
l) perdita, da parte dell'appaltatore, dei requisiti per l'esecuzione dei lavori, quali il fallimento o la irrogazione di misure sanzionatorie o cautelari che inibiscono la capacità di contrattare con la pubblica amministrazione e/o dei requisiti previsti dalla legge per contrarre con la pubblica amministrazione;
m) violazione delle disposizioni della legge n. 136/2010 in merito alla tracciabilità
dei flussi finanziari;
n) nel caso previsto dal successivo art. 13 del presente contratto..
5) Nel caso di risoluzione del contratto, la penale di cui all’articolo 9 è computata sul periodo determinato sommando al ritardo accumulato dall'Appaltatore, rispetto al programma esecutivo dei lavori, il termine assegnato dal Direttore dei Lavori per compiere i lavori con la contestazione di cui all’art. 136, comma 2, del D. Lgs. n. 163/2006 e s.m.i..
6) L'appaltatore è sempre tenuto al risarcimento dei danni a lui imputabili. ART. 11 - GARANZIA FIDEIUSSORIA A TITOLO DI CAUZIONE DEFINITIVA
A garanzia degli impegni assunti con il presente contratto o previsti negli atti da questo richiamati, l’Appaltatore ha prestato apposita garanzia fideiussoria (cauzione definitiva) mediante polizza n. 2455724 dell’8/01/2018 rilasciata dalla Reale Mutua Ag. 690 di Tivoli per un importo pari ad € 616.917,35 (euro seicentosedicimilanovecentodiciassette/35) , dimezzato ai sensi dell’art. 113, comma 1, e dell’art. 40, comma 7, del D. Lgs. n. 163/2006 e in relazione al ribasso offerto in sede di gara pari al 24,513% (ventiquattro virgola cinquecentotredici per cento).
2) La garanzia dovrà essere integrata ogni volta che la Stazione Appaltante dovesse procedere alla sua escussione anche parziale, ai sensi del presente contratto e delle disposizioni legislative e regolamentari vigenti.
3) La garanzia è valida fino all’emissione del certificato di collaudo provvisorio e/o del certificato di regolare esecuzione o, comunque, fino all’avvenuto decorso di dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato e sarà svincolata secondo quanto previsto dall’art. 113, comma 3, del D.Lgs. n.
163/2006.
ART. 12 - RESPONSABILITÀ VERSO TERZI E ASSICURAZIONE PER DANNI DI ESECUZIONE
Il contraente ha, altresì, stipulato la polizza per responsabilità civile verso terzi
rilasciata dalla Reale Mutua Agenzia n. 007 di Velletri , con polizza n 2017/03/2288584 e massimale pari a € 3.000.000,00,
di cui all’art. 129, comma 1, del D. Lgs. n. 163/2006 ed all’art. 125 del D.P.R.
n. 207/2010 secondo le modalità, i termini ed i massimali previsti dalle citate disposizioni legislative e regolamentari e dal Capitolato Speciale d’Appalto.
ART. 13 - ADEMPIMENTI IN MATERIA ANTIMAFIA
1) Ai sensi dell’art. 91, comma 1 – lett. a), del D. Lgs. n. 159/2011 in data 05/05/2016 ed in relazione al presente contratto è stata richiesta, per l’Appaltatore, l’informazione antimafia di cui all’art. 84, comma 3 e comma 4, del
D. Lgs. n. 159/2011. Essendo spirato, senza alcun riscontro, il termine di cui all’art. 92, comma 2, del medesimo D. Lgs. . 159/2011 si procede alla stipula del presente contratto avvalendosi della facoltà concessa dal comma 3 del medesimo art. 92.
2) L’Appaltatore, pertanto, dichiara di essere a conoscenza che il presente contratto è sottoposto a condizione risolutiva espressa, ex art. 1456 C.C., nel caso in cui pervenga, in qualunque momento, comunicazione attestante, a carico del medesimo Appaltatore, la sussistenza di cause di decadenza, di sospensione e di divieto di cui all’art. 67 del D. Lgs. n. 159/2001 e successivi aggiornamenti o la sussistenza di elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa.
3) L’Appaltatore, inoltre, dichiara di essere a conoscenza che nei caso si verifichino le ipotesi di cui al comma precedente, il Comune di Albano Laziale
recederà dal contratto, ai sensi dell’art. 92, comma 3, del D. Lgs. n. 159/2011.
3) L’Appaltatore si impegna ad inserire negli eventuali contratti di subappalto/subaffidamento, o in eventuali altri subcontratti, una clausola risolutiva espressa che preveda la risoluzione immediata ed automatica del contratto di subappalto/subaffidamento, previa revoca dell'autorizzazione al subappalto/subaffidamento, ovvero la risoluzione del subcontratto, qualora dovessero essere comunicate, dalle competenti autorità, successivamente alla stipulazione del subappalto o del subcontratto, informazioni interdittive di cui al D. Lgs. n. 159/2011.
4) La risoluzione contrattuale disposta ai sensi dei commi precedenti del presente articolo lascia impregiudicato il diritto al pagamento del valore delle prestazioni già eseguite ed il rimborso delle spese sostenute per l'esecuzione del rimanente, nei limiti delle utilità conseguite dalla Stazione Appaltante.
ART. 14 - COLLAUDO, GRATUITA MANUTENZIONE
1) Il certificato di collaudo e/o il certificato di regolare esecuzione deve essere emesso entro i termini fissati dalle vigenti disposizioni legislative e regolamentari decorrenti dalla data di ultimazione dei lavori, debitamente accertata con apposito verbale.
2) Il predetto certificato assume carattere definitivo decorsi due anni dalla sua emissione; si applica al riguardo l’art. 141 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i. e le disposizioni di cui agli artt. 40 e 50 del Capitolato Speciale d’Appalto.
3) Salvo quanto disposto dall’articolo 1669 del codice civile, l’Appaltatore risponde per la difformità ed i vizi dell’opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati dalla Stazione Appaltante prima che il certificato di regolare esecuzione, trascorsi due anni dalla sua emissione, assuma carattere definitivo.
4) L’Appaltatore deve provvedere alla custodia, alla buona conservazione e alla gratuita manutenzione di tutte le opere e impianti oggetto dell’appalto fino all’approvazione, esplicita o tacita, degli atti di collaudo; resta nella facoltà della Stazione Appaltante richiedere la consegna anticipata di parte o di tutte le opere ultimate a norma del D.P.R. n. 207/2010.
ART. 15 - DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO
1) È vietata la cessione del contratto fuori dei casi previsti dall’art. 116 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i. e successive modifiche e integrazioni o da altre norme di legge in materia di contratti pubblici.
ART. 16- SUBAPPALTO
1) Previa autorizzazione della Stazione Appaltante e nel rispetto dell'articolo
118 del D. Lgs. n. 163/2006 e di quanto indicato dall’art. 41 del Capitolato Speciale d’Appalto, i lavori che l'Appaltatore ha indicato a tale scopo in sede di offerta possono essere subappaltati ad imprese in possesso dei requisiti di ordine generale e di qualificazione, nella misura, alle condizioni e con i limiti e le modalità previste dalla citata norma ed applicando la disciplina vigente in materia.
2) I pagamenti all’Appaltatore saranno effettuati solo previa effettuazione degli adempimenti previsti dalla legge nei confronti dei subappaltatori.
3) La Stazione Appaltante non provvede al pagamento diretto dei subappaltatori; pertanto ai sensi dell'art. 118, comma 3, del D. Lgs. n. 163/2006 e s.m.i., l’Appaltatore dovrà trasmettere alla Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx, xxxxx 00 (xxxxx) giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei confronti dei subappaltatori o cottimisti, le relative fatture quietanzate con indicazione delle ritenute di garanzia.
4) Ai fini dell’autorizzazione e dei controlli in fase di esecuzione, il contratto di subappalto deve indicare le specifiche lavorazioni oggetto di tale contratto ed i
prezzi praticati al subappaltatore in rapporto a quelli di aggiudicazione, nel rispetto dell’art. 118, comma 4, del D.Lgs n. 163/2006 e s.m.i..
ART. 17 - INCOMPATIBILITÀ EX DIPENDENTI COMUNALI
1) L’Appaltatore, con la sottoscrizione del presente contratto, attesta, ai sensi dell’art. 53 - comma 16 ter - del D.Lgs n. 165/2001, di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver attribuito incarichi a ex dipendenti che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni nei confronti del medesimo Aggiudicatario, per il triennio successivo alla cessazione del rapporto.
ART. 18 - SPESE DI CONTRATTO E TRATTAMENTO FISCALE
1) Ai sensi dell’art. 11, commi 9 e 13, del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i. e successive modificazioni e integrazioni, il presente contratto viene stipulato in forma pubblica amministrativa, dinanzi al sottoscritto segretario generale, in qualità di ufficiale rogante.
2) L’appaltatore è tenuto a rimborsare, ove dovute, le spese sostenuta dalla Stazione Appaltante per la pubblicazione dei documenti di gara.
3) Tutte le spese inerenti e conseguenti al presente contratto, nessuna esclusa, sono a carico dell’Appaltatore, senza diritto di rivalsa. La liquidazione delle spese è fatta, in base alle tariffe vigenti, dal responsabile dell’ufficio presso cui è stipulato il contratto.
4) Del presente contratto, ai sensi dell’art. 40 del d.p.r. 26 aprile 1986, n. 131, le parti richiedono la registrazione in misura fissa trattandosi di esecuzione di lavori assoggettati all’imposta sul valore aggiunto (IVA).
ART. 19 - CONTROVERSIE
1) Le controversie tra la Stazione Appaltante e l’Appaltatore, non risolte con
accordo bonario, sono di competenza dell’Autorità giudiziaria ordinaria.
2) Tutte le controversie derivanti dall'esecuzione del contratto, comprese quelle conseguenti al mancato raggiungimento dell'accordo bonario, saranno deferite al foro di Velletri. È esclusa, pertanto, la clausola arbitrale.
ART. 20 - DOMICILIO DELL’APPALTATORE
1) A tutti gli effetti di legge per il presente contratto l’Appaltatore elegge il proprio domicilio in Albano Laziale, Piazza della Costituente n. 1, presso la sede municipale del Comune di Albano Laziale.
ART. 21 - NORME FINALI E RINVIO
1) Per quanto non è espressamente disposto nel presente contratto, si fa rinvio alle norme di legge applicabili, con particolare ma non esclusivo riferimento al codice civile, al regolamento di cui X.X. x. 000/0000 per la parte ancora vigente, al D. Lgs. n. 163/2016 e s.m.i., al D.P.R. n. 207/2010 e s.m.i., al D.M.
n. 145/2000, al D. Lgs. n. 81/2008 e s.m.i., alle disposizioni ed indicazioni impartite dall’ANAC, alle altre leggi e regolamenti vigenti in materia, ai regolamenti comunali vigenti o che saranno emanati nel corso dell’affidamento, alle ordinanze comunali, agli ordini ed alle direttive impartite dal R.U.P. e dal Direttore dei Lavori.
2) Si rinvia inoltre, per quanto ivi non previsto, alla documentazione di gara, al Capitolato Speciale d’Appalto ed ai relativi allegati, al Piano di Sicurezza e Coordinamento ed all’offerta dell’Appaltatore, che – sottoscritti dalle parti – risultano vengono considerati, a tutti gli effetti di legge, parte integrante e sostanziale del presente contratto.
2) In ottemperanza alle disposizioni del D. Lgs. n. 196/2003 le parti danno atto che i dati in possesso dell’amministrazione comunale sono finalizzati
all’espletamento di tutte le attività istituzionali connesse al presente incarico. Il trattamento di tali dati viene gestito direttamente dall’amministrazione in qualità di titolare attraverso l’utilizzo di applicativi informatici. La loro comunicazione o diffusione ad altri enti pubblici o soggetti privati viene effettuata esclusivamente nei casi e per le informazioni previste da norme di legge o di regolamenti. L’interessato che abbia conferito dati personali può esercitare i diritti di cui alle su indicate disposizioni legislative in materia di privacy.
Richiesto io, ufficiale rogante, ho ricevuto questo atto, scritto mediante strumenti informatici da persona di mia fiducia composto da pagine ventuno . a video, letto alle parti che, a mia richiesta l’hanno dichiarato conforme alla loro volontà ed in segno di accettazione con me lo sottoscrivono in modalità di firma digitale.
Io sottoscritto segretario generale rogante, attesto che i certificati di firma utilizzati nel presente atto sono validi e conformi al disposto dell’art. 1, comma 1 - lettera f), del D.Lgs n. 82/2005 e successive modificazioni.
Il Dirigente Settore V
Xxx. Xxxxxxx Xxxxxxx (x.xx digitalmente)
C.R. COSTRUZIONI S.p.A. Mandataria
Xxx. Xxxxxxx Xxxxx (x.xx digitalmente)
Il Segretario Generale
Dott.ssa. Xxxxxxx Xxxxxx (x.xx digitalmente)