CONFERIMENTO D’AZIENDA:
CONFERIMENTO D’AZIENDA:
LA STRUTTURA DELL’OPERAZIONE
Struttura dell’operazione pag. 109
STRUTTURA DEL CONFERIMENTO
PARTECIPAZIONE
Azienda
CONFERENTE
Aumento di capitale
CONFERITARIA
APPORTA
Capitale (sociale)
Cessione di beni con corrispettivo in partecipazioni
Struttura dell’operazione pag. 110
Ipotesi di conferimento di singolo immobile in passato utilizzato
nell’impresa
DEFINIZIONE DI AZIENDA
Struttura dell’operazione pag. 110
DEFINIZIONE DI AZIENDA
Cass. 1913 del 30.1.2007
↓
non vi è cessione d’azienda in presenza di cessione di un singolo immobile strumentale, quando non vi sia la contestuale cessione di relazioni finanziarie, commerciali o personali, o di altri beni, atta comunque a configurare la cessione di un complesso di beni organizzato all’esercizio di impresa ex art. 2555 C.C.
Struttura dell’operazione pag. 111
ACCORDO TRA LE PARTI
DI QUANTO LA CONFERITARIA DEVE AUMENTARE IL CAPITALE SOCIALE PERCHÉ RESTINO INALTERATI I RAPPORTI TRA I SOCI A CONFERIMENTO AVVENUTO?
DUPLICE ESIGENZA
NO DANNO PER SOCI
ENTRANTI
NO DANNO PER
SOCI ESISTENTI
Struttura dell’operazione pag. 111
Conferimento in società preesistente
Valore economico conferente | 40.000 | 1/3 |
Valore economico conferitaria | 80.000 | 2/3 |
Valore conferitaria post conferimento | 120.000 | 1 |
Capitale sociale conferitaria ante conferimento | 40.000 | 2/3 |
Aumento di capitale (destinato conferente) | 20.000 | 1/3 |
Capitale sociale conferitaria post conferimento | 60.000 | 1 |
ACCORDO TRA LE PARTI
Struttura dell’operazione pag. 112
40.000
ACCORDO TRA LE PARTI
Conferimento in società preesistente
x
Capitale sociale conferitaria
Valore economico conferente
40.000
x
40.000
Valore economico conferitaria
Valore vincolato
80.000
=
Struttura dell’operazione pag. 112
I conferimenti in natura possono avvenire anche
per un valore nominale delle azioni con essi liberate, comprensivo del sovrapprezzo,
inferiore a quello reale dei beni conferiti
CONFERIMENTO A VALORI INFERIORI AL REALE
Massime dei Notai del Triveneto in tema di conferimenti
S.p.a H.A.8 – S.r.l. I.A.8
Struttura dell’operazione pag. 113
CONFERIMENTO A VALORI INFERIORI AL REALE
Conferente ante conferimento | Conferitaria ante conferimento | Conferitaria post conferimento | |||
Valore effettivo | 40.000 | 80.000 | 120.000 | ||
Capitale sociale | 40.000 | 60.000 | |||
Valore economico conferente | > | Aumento capitale sociale conferitaria | 🡪 | Soprapprezzo (avanzo da conferimento) |
40.000 | > | 20.000 | 🡪 | 20.000 |
N.B. Sovrapprezzo e società di nuova costituzione
Secondo parte della dottrina, il sovrapprezzo sarebbe determinabile solo per società conferitarie precostituite se SPA, mentre per SRL sarebbe possibile anche per società neocostituite attesa l’autonomia negoziale che caratterizza questo soggetto societario
Struttura dell’operazione pag. 113
RILEVANZA CIVILE DELLA PLUSVALENZA
PLUSVALENZA DA CONFERIMENTO
Iscrivibile a conto economico ?
CONFERIMENTO – TRASFORMAZIONE NO | ||
CONFERIMENTO - ACQUISIZIONE | ||
SÌ | È plusvalenza realizzata • Assirevi - documento 12.1.98 • Consob – comunicazione 94004211 del 19.4.94 | |
Imputazione a conto economico area straordinaria | Distribuzione con cautela |
CONFERIMENTO D’AZIENDA:
DATA EFFETTO E ADEMPIMENTI
Struttura dell’operazione pag. 114
DATA EFFETTO CONFERIMENTO
Tra gli altri: circolare 16/E del 21.3.2007 |
In relazione ai conferimenti d’azienda, invece, l’effetto coincide con la data di iscrizione della delibera di aumento del capitale sociale presso il registro delle imprese ai sensi dell’articolo 2436, comma 5, del codice civile. |
POSSIBILE DIFFERIRLA A DATA SUCCESSIVA?
Prassi invalsa nella pratica e accettata da alcuni RI
Possibile per dottrina ma conferitaria preesistente
Struttura dell’operazione pag. 114
Trattamento differenze tra valore concordato ed effettivo di conferimento
MODIFICHE AI VALORI PERIZIATI
Gestione
40.000
42.400
Valore
effettivo
Valore
perizia
Si conferiscono 2.400 in più rispetto al valore della
partecipazione assegnata
Struttura dell’operazione pag. 115
SCALETTA ADEMPIMENTI PER SPA
COSA | CHI | |
1. Delibera C. d. A. per esecuzione conferimento | C. d. A. conferente | |
2. Richiesta di nomina del perito al Tribunale competente per sede (S.p.a.) ovvero nomina diretta del perito (S.r.l.) | Presidente C. d. A. conferente | |
4. Esame della perizia di stima | C. d. A. conferitaria | |
5. Delibera C. d. A. per determinazione aumento capitale e convocazione assemblea straordinaria (almeno 30 giorni prima di questa) | C. d. A. conferitaria (trasmettere collegio sindacale) | |
6. Delibera di aumento del capitale sociale | Assemblea straordinaria conferitaria | |
7. Iscrizione atto aumento capitale al Registro delle imprese entro 30 giorni | Notaio rogante | |
8. Controllo della stima entro 180 giorni | C. d. A. conferitaria | |
Struttura dell’operazione pag. 115
MODIFICHE AI VALORI PERIZIATI
La norma non è richiamata per le SRL → nessun controllo grava sugli amministratori di quest’ultima?
In caso di perdita di valore tra perizia e atto di conferimento, se perdita
entro un quinto del valore conferito → revisione stima se sussistono fondati
motivi (azioni inalienabili)
Se perdita supera il quinto → obbligo di ridurre il capitale a meno che il conferente non versi differenza in denaro ( art. 2343 ultimo comma)
Struttura dell’operazione pag. 116
CONFERIMENTO IN NATURA
MASSIMA IA2 NOTARIATO TRIVENETO
E’ possibile retrodatare la perizia al massimo di 4 mesi
(mentre Consiglio Notarile Milano n. 111/2011 ritiene possibile retrodatazione massima in sei mesi)
MASSIMA IA4 NOTARIATO TRIVENETO
Conferimento tramite rinuncia a finanziamento (ma attenzione alla sentenza Cass. 15585/2010)
→ non serve perizia se finanziamento è avvenuto in denaro
MASSIMA IA9 NOTARIATO TRIVENETO
Competenza alla nomina del perito spetta alla conferitaria non alla conferente
(esempio: conferimento da SPA a SRL →perito nominato direttamente da società poiché SRL)
CONFERIMENTI IN NATURA SENZA PERIZIA NELLE SPA
Conferimenti senza perizia
pag. 117
Eventuale revisione della stima: effetti → a) Riduzione del capitale sociale in caso di rettifiche superiori ad 1/5; b) Integrazione del conferimento; c) Recesso del socio conferente
Inalienabilità delle azioni sino all’esaurimento delle attività di controllo
Controllo della stima da parte degli amministratori entro 180 gg. dalla iscrizione dell’atto
Presentazione di una relazione giurata di stima dell’esperto contenente l’attestazione che il valore dei beni/crediti conferiti è almeno pari a quello attribuito a capitale sociale e sovrapprezzo e l’indicazione dei criteri di valutazione adottati
Nomina dell’esperto da parte del Tribunale
ART. 2343 C.C.
LA PROCEDURA “ORDINARIA”
Conferimenti senza perizia
pag. 118
LA PROCEDURA “SEMPLIFICATA”
I.
II.
III.
“Prezzo medio ponderato” dei 6 mesi precedenti, per valori mobiliari o strumenti del
mercato monetario negoziati in mercati regolamentati
“Fair value” dei beni iscritto nel bilancio dell’esercizio precedente
“Perizia di stima non giurata” di un esperto indipendente riferita ad una data non anteriore di 6 mesi
ART. 2343 – ter C.C.: TRE CRITERI DI VALUTAZIONE ALTERNATIVI
ART. 2343 – quater C.C.: CONTROLLO DEGLI AMMINISTRATORI
I.
II.
Entro 30 gg. dall’iscrizione dell’atto: verifica di “fatti eccezionali” (caso sub I) o “fatti nuovi
rilevanti” (caso sub II e III) che hanno “modificato sensibilmente” il valore dei beni conferiti Chiusura dell’iter: il deposito entro 30 gg. al Registro Imprese della dichiarazione degli
amministratori
Conferimenti senza perizia
pag. 118
I. CONFERIMENTO DI VALORI MOBILIARI
ART. 2343 – ter C.C.
Fungibilità delle quattro procedure
i) “tradizionale” (relazione giurata);
ii) “semplificata” con relazione non giurata di stima dell’esperto (co. 2, lett. b);
iii) “semplificata” senza perizia (il prezzo medio ponderato, ex co. 1);
iv) “semplificata” al fair value del bilancio (ex co. 2, lett. a)
Limite massimo
Il prezzo medio ponderato dei 6 mesi rappresenta il limite massimo, salvo ricorrere alla procedura
di stima “tradizionale”
Documentazione da produrre
Provenienza da operatori qualificati (società di gestione, Sim, banche, ecc.)
Conferimenti senza perizia
pag. 119
II. CONFERIMENTO AL FAIR VALUE
ART. 2343 – ter, co. 2, lett. a) C.C.
🡪 Il bene conferito deve essere stato valutato al fair value nel bilancio di riferimento, per cui deve trattarsi di bilancio di società Ias Adopter (Notariato MI n. 120).
🡪 Deve trattarsi di un bilancio d’esercizio approvato, riferito all’esercizio precedente al conferimento. Non si può utilizzare bilanci infrannuali o simili, mentre è discusso il riferimento al bilancio di una società diversa dalla conferente.
🡪 Bilancio sottoposto a revisione legale dei conti. La relazione di revisione non deve presentare rilievi sulla valutazione del bene conferito, né un giudizio negativo sul bilancio o l’impossibilità ad esprimere il giudizio sul bilancio.
🡪 Applicabile anche al conferimento di aziende/rami d’azienda? Dottrina divisa. Teoria
favorevole, a condizione che non emerga avviamento che non sia già iscritto nel bilancio.
pag. 119
III. CONFERIMENTO CON PERIZIA NON GIURATA
ART. 2343 – ter, co. 2, lett. b) C.C.
🡪 Riferimento a una data non anteriore di 6 mesi al conferimento, e perizia conforme a “criteri generalmente riconosciuti per la valutazione dei beni”.
🡪 Indipendenza dell’esperto rispetto a tutti i soggetti coinvolti: conferente, conferitaria,
soggetti controllanti. L’esperto deve avere “adeguata e comprovata professionalità”.
🡪 L’esperto risponde dei danni causati alla società, ai terzi o ai soci. E se l’estensore della perizia fosse ignaro del suo impiego nel conferimento?
🡪 Può trattarsi di una valutazione preesistente (anche giurata), compiuta per altri fini, oppure di una valutazione ad hoc (Assonime n. 19/2011).
CONFERIMENTO E RESPONSABILITÀ DELLA BENEFICIARIA
Conferimento e responsabilità pag. 120
RESPONSABILITÀ PASSIVITÀ DANTE CAUSA
Non esiste una norma specifica per il conferimento di azienda quindi generalmente si ritiene applicabile la normativa della cessione di azienda
Responsabilità conferente: art. 2560 C.C. co. 1 Alienante non liberato per debiti esistenti alla data del trasferimento se non risulta consenso creditori
Responsabilità conferitaria: art. 2560 C.C. co. 2 Acquirente responsabili per debiti risultanti da libri contabili obbligatori
Secondo dottrina → la responsabilità in capo all’acquirente è tale anche se non c’è accollo esplicito del debito, ma …
Conferimento e responsabilità pag. 121
RESPONSABILITÀ PASSIVITÀ DANTE CAUSA
…. È comunque necessario che si tratti di debiti relativi all’azienda oggetto del conferimento: «Nel trasferimento dell’azienda commerciale risponde dei debiti suddetti…»
I debiti non riferibili al ramo di azienda conferito non gravano sul conferitario
(esempio: debiti rimasti in capo al ramo d’azienda della conferente)
Nel doppio conferimento la conferitaria A risponde dei debiti relativi al ramo di azienda trasferito, ma non risponde di quelli trasferiti alla conferitaria B
Conferimento e responsabilità pag. 121
CASO OPERATIVO
Conferente detiene due rami di azienda.
Nel primo (A) vi sono attività per 100 e mutuo ipotecario per 80, nel secondo (B)
attività per 150 e debiti verso fornitori per 120.
Eseguiti i due conferimenti, la conferitaria A non può essere aggredita dai fornitori commerciali e viceversa la conferitaria B non può essere aggredita dal creditore ipotecario.
Ovviamente resta sempre possibile agire da parte del creditore
dimostrando che il negozio è stato eseguito con pregiudizio del
suo credito ex art. 2901 C.C.
CONFERIMENTO DI STUDIO PROFESSIONALE
Conferimento di studio professionale pag. 122
RICADUTE FISCALI
Il conferimento di studio professionale è assimilabile alla cessione della
clientela, quindi tassato ex art. 54, comma 1 quater Tuir?
Circolare 8/09 → NO a due condizioni:
1) che al momento dell’apporto non vi
sia erogazione in denaro al conferente;
2) che nello statuto della conferitaria sia previsto che in caso di recesso del conferente non sia erogabile alcuna somma.
La neutralità vale anche in presenza di quote assegnate ai soci conferenti diverse tra loro poiché diversi sono gli studi conferiti
Conferimento di studio professionale
pag. 123
CRITICITÀ E POSSIBILI UTILIZZI
🡪 Conferimento in ambito « familiare»: non rilevante stabilire onerosità del recesso
🡪 Cosa accade se la disposizione statutaria relativa alla non onerosità del recesso
viene modificata successivamente al conferimento?
🡪 Valori fiscali riconosciuti in capo alla conferitaria? Con quale disciplina?
(risoluzione 30/E/2006 deducibilità per cassa acquisto marchio da parte avvocato)
🡪 Disciplina IVA: non trattandosi di azienda l’operazione sconta Iva ad aliquota
ordinaria
CONFERIMENTO E DISCIPLINA CONTABILE
Conferimento e riflessi contabili pag. 124
CONTABILIZZAZIONE DEL CONFERIMENTO
Società A conferente c/apporto
Aumento di Capitale Sociale
100.000
100.000
Situazione Patrimoniale
DARE
AVERE
Attività conferite
Passivita conferite
Società A conferente c/apporto
170.000
70.000
100.000
AVERE
DARE
Situazione Patrimoniale
Rappresentazione dei fondi Rettificativi:
- Saldi aperti
- Saldi chiusi
Conferimento e riflessi contabili pag. 125
Beni strumentali:
I. COGE conferente: caratterizzati da costo storico e fondo ammortamento,
II. COGE conferitaria: iscritti ad un valore
netto
dalla data di effetto del conferimento: nuovo ammortamento (se disallineato, ADC 178/2010 e Assonime 51/2008)
CONTABILIZZAZIONE A SALDI CHIUSI
SALDI CHIUSI
Effetti sulle le rimanenze di magazzino, valutate con il metodo del LIFO a scatti annuali presso la conferente: perdita della stratificazione storica
Discontinuità:
società conferitaria iscrive beni/diritti ricevuti al netto degli eventuali fondi rettificativi
Conferimento e riflessi contabili pag. 125
CONTABILIZZAZIONE A SALDI APERTI
SALDI APERTI
Immobilizzazioni: costo storico e fondo ammortamento iscritti ai medesimi valori nella contabilità della conferitaria. Ammortamento prosegue, tranne verifiche OIC 16
Crediti: valore nominale e fondo svalutazione, medesimi importi del conferente
Continuità: società conferitaria iscrive
beni/diritti ricevuti al costo storico, con separata indicazione del fondo ammortamento
Rimanenze: mantenimento della
stratificazione LIFO
Conferimento e riflessi contabili pag. 126
IMPIANTO
I. Costo storico: 200
II. Fondo ammortamento: 120
III. Valore di perizia: 90
IV. Aliquota di ammortamento 10%
SALDI CHIUSI
Costo:
Fondo ammortamento:
80
-
Allineamento civile – fiscale
Vita utile invariata
Disallineamento civile – fiscale Vita utile modificata – OIC 16
SALDI APERTI
CONTABILITÀ CONFERITARIA
ESEMPIO DI CONTABILIZZAZIONE
Contabilità conferente
Costo storico: | 200 |
Fondo ammortamento: | 120 |
Aliquota di ammortamento: | 10% |
Ammortamento | |
- Fiscale (200 x 10%): | 20 |
- Civile (200 x 10%): | 20 |
Aliquota di ammortamento: Ammortamento | 10% |
- Fiscale (200 x 10%): | 20 |
- Civile (80 x 10%): | 8 |
CONFERIMENTO E IMPOSTE DIRETTE
Conferimento e imposte dirette pag. 127
CONFERIMENTO D’AZIENDA
ART. 176 comma 1: OPERAZIONE NEUTRALE
condizione necessaria è che conferente agisca come
impresa, mentre non rileva tipologia societaria
conferitaria (purché società che agisca quale impresa)
ABROGATA OPZIONE PER REALIZZO
↓
Compensazione di perdite pregresse solo con cessione d’azienda
CONFERIMENTO A
“NEUTRALITÀ NECESSARIA”
↓ Conseguenze per il cedente
Conferimento e imposte dirette
pag. 128
CONFERIMENTO D’AZIENDA
QUANDO NON SI APPLICA LA NEUTRALITÀ
CONFERIMENTO DI AZIENDA ESEGUITO DA NON IMPRENDITORE
CONFERIMENTO DI AZIENDA
AGRICOLA
Conferimento e imposte dirette
pag. 128
CONFERIMENTO D’AZIENDA
ART. 176 comma 2 bis:
CONFERIMENTO UNICA AZIENDA
Questione autoconsumo per partecipazione che “cade” direttamente nella sfera personale
Successiva cessione sempre
a capital gain qualificato
Conferimento e imposte dirette
pag. 129
ART. 176 comma 1:
ADEMPIMENTI
conferitaria fa risultare differenza valori civili/valori fiscali in apposito prospetto
CONFERIMENTO D’AZIENDA
ASSENZA DEL PROSPETTO
↓ CONFERIMENTO REALIZZATIVO?
SI RITIENE CHE PROSPETTO SIA ADEMPIMENTO OBBLIGATORIO, MA NON CONDIZIONE NECESSARIA PER OTTENERE NEUTRALITÀ
Conferimento e imposte dirette
pag. 129
DUE OPZIONI ANCHE COMPLEMENTARI PER IL RIALLINEAMENTO DEI VALORI FISCALI
A QUELLI CONTABILI
CONFERIMENTO D’AZIENDA
ART. 176 CO. 2 ter TUIR RIALLINEAMENTO «ORDINARIO» SU IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI E IMMATERIALI
- ALIQUOTA 12%/16%
- EFFETTO IMMEDIATO
RIALLINEAMENTO «SPECIALE»
SU IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI
- ALIQUOTA 16%
- EFFETTO POSTICIPATO AL PERIODO SUCCESSIVO AL PAGAMENTO
CASI OPERATIVI
Casi operativi pag. 130
CASO OPERATIVO
GESTIONE AVVIAMENTO NEI CONFERIMENTI
Società Alfa SRL ha acquistato nel 2010 un ramo di azienda in relazione al quale ha iscritto un avviamento fiscalmente riconosciuto del valore originario di € 500.000.
A seguito degli ammortamenti eseguiti dal 2010 al 2013 il valore residuo
dell’avviamento diviene pari a € 388.800.
Nel 2014 Alfa SRL esegue un conferimento del ramo azienda in Beta SPA, mantenendo inalterati i valori contabili e fiscali. Il conferimento avviene il 30 giugno 2014 e l’avviamento viene trasferito contabilmente alla conferitaria Beta.
Il reddito imponibile di Alfa nel 2014, al lordo dell’ammortamento dell’avviamento è di
€ 100.000. Il reddito imponibile di Beta, nel 2014 sempre al lordo dell’avviamento è di
€ 200.000.
Casi operativi
pag. 130
TESI # 1
CONFORME CIRCOLARE n. 8/E/2010
Quota d’ammortamento avviamento: 27.800
Imponibile netto: ottenuto da conferente ALFA ottiene tramite variazione diminutiva di 13.900 poiché contabilmente è stato rilevato l’ammortamento solo per 6/12): 72.200
Quota ammortamento avviamento per secondo semestre 2010: dedotta con imputazione nel modello Unico
Beta (imputato a conto economico quota ammortamento avviamento per periodo di sua competenza, cioè secondo semestre 2014): variazione in aumento di pari importo
Imponibile Alfa = 72.200 Imponibile Beta = 200.000
Casi operativi
pag. 131
TESI # 2
SOSTENUTA DA DOTTINA PER SOGGETTI IAS
Conferente ALFA imputa a conto economico quota ammortamento pro rata temporis fino a conferimento → deduce metà valore totale (27.800/2= 13.900).
Conferitaria Beta deduce quota d’ammortamento per importo di sua competenza (13.900).
Imponibile di Alfa = 86.100 Imponibile di Beta = 186.100
Casi operativi
pag. 131
REQUISITI PEX
RISOLUZIONE 227/E/2009
PER VERIFICA REQUISITO ANZIANITÀ TRIENNALE
→ CONFERIMENTO TRATTATO COME SCISSIONE
SE CONFERENTE È COMMERCIALE → ramo commerciale trasferito eredita anzianità della conferente (non così per ramo non commerciale)
SE CONFERENTE È
NON
inizia
COMMERCIALE → ramo
commerciale
conferito
a
manifestare
requisito
commercialità da data di conferimento
Casi operativi
pag. 132
CASO OPERATIVO
PARTECIPAZIONE NELLA SOCIETÀ A) «COMMERCIALE» CON: PARTE IMMOBILIARE 80.000 - PARTE COMMERCIALE 120.000
Nel 2013 la società A) - costituita nel 2000 – conferisce i due rami di azienda in B) e C) neocostituite (rispettivamente, la parte immobiliare in B e la parte commerciale in C).
La partecipata C si qualifica immediatamente per l'esenzione, anche nel caso in cui le pervenga per effetto del conferimento una parte non prevalente di immobili.
La partecipata B non si qualifica mai per la participation exemption.
Casi operativi
pag. 132
CASO OPERATIVO
PARTECIPAZIONE NELLA SOCIETÀ A) «NON COMMERCIALE» CON: PARTE IMMOBILIARE 120.000 - PARTE COMMERCIALE 80.000
Nel 2013 la società A) - costituita nel 2000 – conferisce i due rami di azienda in B) e C) neocostituite (rispettivamente, la parte immobiliare in B e la parte commerciale in C).
La partecipata C si qualifica per l'esenzione qualora la cessione avviene dopo il triennio dal conferimento.
Solo da tale data, infatti, rileva come società «commerciale» (tesi circolare
36/E/2004).
DISCIPLINA RISERVE
E CONFERIMENTO NEGATIVO
Disciplina riserve pag. 133
DISCIPLINA DELLE RISERVE
INTERPELLO 3.2.09 E R.M. 12/E/2009
Valore fiscale azienda trasferita: 100
Valore iscrizione in società avente causa: 1.000 Costo partecipazioni società dante causa: 100
Aumento capitale società avente causa: 1.000
pag. 133
I° IPOTESI: Conferimento azienda con avente causa SRL
A (conferente) iscrive partecipazione a 1000 con valore fiscale 100.
Genera plusvalenza civilistica che imputata a conto economico diviene riserva di utili che se distribuita genera dividendo in capo ai soci di A.
B (conferitaria) iscrive l’azienda per 1.000 a
fronte di capitale sociale di 1.000.
Se riduce capitale assegnandolo a socio A si ha un differenziale da sottozero tassato come plusvalenza (pex se ricorrono i requisiti): 100 costo partecipazione a fronte di 1.000 assegnato (se socio persona fisica differenziale assimilato a dividendo - circ. 36/E/2004 par. 5).
SE B DECIDE AFFRANCAMENTO CON SOSTITUTIVA → STESSO SCENARIO
Disciplina riserve
pag. 134
II° IPOTESI: Conferimento azienda con avente causa SdP
A (conferente): come prima, ma distribuzione riserva utili non genera tassazione in capo a soci
B (conferitaria): come prima, ma in capo a conferente si genera reddito da partecipazione (art. 20 bis Tuir) determinato ex art. 47 co. 7.
SE B DECIDE AFFRANCAMENTO CON SOSTITUTIVA → DIFFERENZA DOVREBBE INCREMENTARE COSTO PARTECIPAZIONE PER «CONCLUDERE» IMPOSIZIONE IN CAPO AL SOCIO
Tesi ritenuta non condivisibile dall’interpello DRE Lombardia 3.2.2009
Conferimento negativo pag. 134
CASO OPERATIVO
CONFERIMENTO NEGATIVO
Situazione società Alfa Srl pre-operazione: immobile 800.000, altre attività 200.000, capitale sociale 200.000, debiti 800.000 Conferimento azienda: immobile rimane in Alfa e emerge
avviamento di 700.000
Valore ramo azienda conferito: 100.000
Capitale sociale conferitaria: 100.000
Situazione conferente post-operazione: immobile 800.000, partecipazione 100.000, capitale sociale 200.000, riserva da conferimento 700.000
Conferimento negativo pag. 135
DETERMINAZIONE COSTO PARTECIPAZIONE
PROBLEMATICHE
Poniamo che la partecipazione dell’esempio venga ceduta per 20.000.
Se si assume il costo della partecipazione pari a 0, si avrebbe plusvalenza di 20.000
(mentre se si fossero cedute attività per 200.000 e passività per 800.000 al valore di
20.000 si sarebbe conseguita plusvalenza di 620.000).
Per evitare salto di imposta non resta che ipotizzare che anche plusvalenza per cessione partecipazione sia di 620.000 → assunzione di un valore di costo negativo per 600.000.
Se la partecipazione non assume valore negativo si genera salto di imposta.
CONFERIMENTO,
IMPOSTE INDIRETTE, PECULIARITÀ ED ABUSI
Registro e ipocatastali pag. 136
CONFERIMENTO ED IMPOSTE INDIRETTE
CONFERIMENTO AZIENDA CON
IMMOBILE:
IMPOSTA REGISTRO FISSA (R.M. 99/E/2001) E IPOCATASTALI FISSE (R.M. 62/E/2010)
€ 200,00 x 3
Normativa antielusiva pag. 137
DISCIPLINA ANTIELUSIVA
NON RILEVA AI FINI ART. 37 BIS D.P.R. 600/1973 CONFERIMENTO
CON SUCCESSIVA CESSIONE PARTECIPAZIONI
POSSIBILE CONTESTAZIONE AI FINI IMPOSTA DI REGISTRO
Cass. n. 10080/2014
contro Studio Notariato 95/2003/T; Assonime caso 5/2009;
CTP Milano 1/1/13; CTR Lombardia 202/2011
Ripercussioni negative abuso del diritto escluse da Assonime (caso 5/09)
ALCUNI POSSIBILI UTILIZZI DEL
CONFERIMENTO D’AZIENDA
Alcuni possibili utilizzi del conferimento pag. 138
Società A: posseduta da 2 persone fisiche (padre e madre)
SOLUZIONE:
1) conferimento società operativa in Srl neo-costituita;
2) cessione quote società operativa a figli che entrano in compagine società operativa.
Figli: assunti come dipendenti
1) Conferimento d’azienda
Società A holding
e Immobiliare
2) Successiva
cessione quote Srl a figli
IL PASSAGGIO GENERAZIONALE
Società Beta operativa NEWCO
OBIETTIVO: passaggio generazionale dell’azienda ai figli
Alcuni possibili utilizzi del conferimento pag. 139
CREAZIONE DELLA HOLDING DI FAMIGLIA
Ante - conferimento
SOGGETTO 2
SOGGETTO 1
SOGGETTO 3
Post - conferimento
SOGGETTO 2
SOGGETTO 1
SOGGETTO 3
ALFA SRL
ALFA SRL HOLDING
OBIETTIVO: creazione holding di famiglia
CRITICITÀ: possibili dissidi tra soci con conseguente blocco attività operativa
SOLUZIONE: conferimento attività operativa in una newco e creazione holding
BETA NEWCO OPERATIVA
Alcuni possibili utilizzi del conferimento pag. 139
Conferimento azienda:
operazione propedeutica a cessione di ramo
aziendale a terzi
Beneficio fiscale: esenzione quasi integrale sulla
plusvalenza realizzata
BETA SRL CON NEGOZIO B
CESSIONE A TERZI
Ante - conferimento
Post - conferimento
TIZIO
TIZIO
CESSIONE DELLE QUOTE A TERZI
ALFA SRL CON NEGOZIO A E B
ALFA SRL CON NEGOZIO A
Alcuni possibili utilizzi del conferimento pag. 140
ALFA SRL OPERATIVA
+
IMMOBILIARE
Ante - conferimento
SECURIZZAZIONE DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE
Post - conferimento
ALFA SRL IMMOBILIARE
scissione Vs conferimento
Vecchia società: si trasforma nella holding immobiliare
Securizzazione del patrimonio immobiliare: conferimento dell’attività operativa in
una società figlia
BETA SRL OPERATIVA