CAPITOLATO TECNICO
CAPITOLATO TECNICO
per la fornitura del servizio di noleggio a lungo termine senza conducente di n. 5 veicoli per le esigenze dell’autoparco della Giunta regionale dell’Umbria. CIG 78257637EB.
A rt. 1 Oggetto dell’Appalto
Il presente Capitolato tecnico disciplina gli aspetti tecnici della prestazione del servizio di noleggio a lungo termine di n. 5 di veicoli senza conducente, dei servizi connessi specificati nel presente documento, per le esigenze dell’autoparco della Giunta regionale.
Gli autoveicoli da fornire dovranno essere ad alimentazione metano con la tipologia contrattuale 36 mesi/200.000 Kilometri.
La fornitura del predetto materiale deve intendersi comprensiva della garanzia di buon funzionamento dei prodotti, per il periodo di 36 mesi, decorrenti dalla data di consegna dell’ultimo prodotto fornito. Tale garanzia deve essere fornita on site dal produttore delle vetture, anche attraverso il centro assistenza specializzato individuato dal predetto produttore.
Il contratto di noleggio prevede l’erogazione di un servizio base, che assicura:
consegna dei veicoli, con eventuale preassegnazione obbligatoria di un veicolo;
manutenzione, ordinaria e straordinaria;
autoveicolo sostitutivo;
pneumatici estivi ed invernali;
riparazioni di carrozzeria, revisioni;
soccorso stradale;
tassa di proprietà;
Rca - copertura assicurativa Incendio/furto/danni (Cristalli) senza franchigia;
assicurazione infortuni conducente (PAI);
gestione delle sanzioni amministrative.
Il canone mensile di noleggio sarà comprensivo di tutti i servizi sopra indicati.
Qualora, in base alle rilevazioni periodiche del chilometraggio effettuato o in base a stime sui chilometri da percorrere fino al termine del contratto, l’Amministrazione ritenesse di avere necessita di variare la percorrenza contrattuale, potrà richiedere tale modifica al Fornitore, previo conguaglio tra il canone del contratto con la percorrenza originaria e la nuova percorrenza.
Qualora l’Amministrazione abbia necessita di variare la tipologia contrattuale anche per quanto riguarda la durata, si accorderà col Fornitore per le modalità di conguaglio.
1.1 Caratteristiche dei veicoli
I veicoli da fornire dovranno avere le specifiche tecniche di cui all’allegato A), parte integrante e sostanziale del presente capitolato.
Le caratteristiche costruttive e funzionali ed i dispositivi di equipaggiamento dei veicoli dovranno essere conformi alle norme vigenti.
L’Amministrazione regionale sarà sollevata da qualsiasi responsabilità derivante da difetti di produzione, guasti a questi riconducibili, malfunzionamenti ed altri vizi occulti o palesi.
Il Fornitore avrà comunque l’obbligo di garantire che il veicolo sia efficiente ed idoneo all’uso cui e destinato per l’Amministrazione regionale, fornendo tutti i servizi previsti nel presente Capitolato.
I veicoli dovranno essere di prima immatricolazione e di chilometraggio non superiore a 50 km, fatta salva la percorrenza eventualmente necessaria per la consegna.
I veicoli dovranno essere dotati della ruota di scorta di dimensioni normali, del ruotino di scorta o del kit di riparazione e gonfiamento degli pneumatici.
I veicoli dovranno essere dotati di un giubbotto fluorescente e delle dotazioni previste dal Codice della Strada.
Il Fornitore, dovrà dotare ogni veicolo noleggiato di un Manuale Operativo.
Il Manuale dovrà contenere:
le regole da seguire per il ritiro del veicolo, la manutenzione ordinaria e straordinaria, le modalità di richiesta dell’eventuale veicolo sostitutivo, la richiesta di intervento su strada, rabbocchi, riparazioni di emergenza, sinistri, furti, multe;
il manuale d’uso e manutenzione del veicolo rilasciato dalla casa costruttrice del veicolo;
l’elenco dei centri di servizio (comprensivo di denominazione, indirizzo, telefono e fax, tipologia di attività, orario di apertura, etc.). In alternativa, il Fornitore dovrà fornire un numero verde di assistenza in grado di fornire tutte le informazioni inerenti i Centri di servizio del Fornitore;
due copie di modello CAI (Constatazione Amichevole di Incidente) e il numero di telefono di emergenza del Fornitore e dell’organizzazione di assistenza su strada.
le istruzioni relative alla restituzione dei veicoli al termine del contratto, con indicazioni su quello che è stato fornito col veicolo e che deve essere riconsegnato (chiavi, documenti, codici, etc.) e con la descrizione delle modalità di valutazione dello stato del veicolo a fine contratto, corredate di galleria fotografica esemplificativa che permetta di distinguere tra lo stato di usura e danno (calibro usato).
Il Fornitore, al momento della messa a disposizione del veicolo dovrà inoltre consegnare all’Amministrazione il Modulo per la predisposizione del verbale di riconsegna
Art. 2 Erogazione della fornitura.
2.1 Consegna dei veicoli e decorrenza del noleggio
Il Fornitore dovrà mettere a disposizione gli autoveicoli di cui al presente capitolato a decorrere dal 01.11.2019.
Il Fornitore dovrà inviare una comunicazione all’Amministrazione contraente nella quale indicherà la data effettiva per la consegna dei veicoli. Nella stessa comunicazione, il Fornitore comunicherà il Centro dedicato più vicino alla sede dell’Amministrazione regionale, ove avverrà la consegna.
Il Fornitore invierà comunicazione scritta all’Amministrazione regionale (PEC, lettera, fax, e-mail) almeno 3 (tre) Giorni lavorativi prima della messa a disposizione del veicolo, fatto salvo quanto previsto per la mancata consegna.
La consegna dovrà avvenire in un giorno lavorativo all’orario concordato tra Amministrazione e Fornitore.
Il Fornitore dovrà tenere aggiornata l’Amministrazione regionale su eventuali fatti o impedimenti, comunque oggettivamente riscontrabili, che potrebbero far slittare i tempi di consegna.
In tali casi, eccezionali e documentabili, il Fornitore dovrà in ogni caso attivarsi affinchè i tempi massimi di consegna del veicolo siano rispettati.
Il ritiro del veicolo da parte dell’Amministrazione Assegnataria dovrà avvenire entro il quinto Giorno lavorativo successivo alla messa a disposizione dello stesso. Il canone di noleggio decorrerà a partire dal giorno successivo a quello del ritiro del veicolo da parte dell’Amministrazione regionale. Al momento del ritiro i veicoli dovranno essere dotati di contrassegno e di copia del certificato assicurativo, della carta verde, della carta di circolazione e del manuale operativo. I veicoli dovranno essere dotati di doppie chiavi, documentazione contenente eventuali codici per avviamenti manuali in emergenza e duplicato del telecomando dell’antifurto (se previsto). L’attrezzatura ed il segnalatore di emergenza dovranno essere a bordo come previsto dal Codice della strada.
La persona delegata dall’Amministrazione, all’atto del ritiro dovrà constatare che i veicoli siano conformi all’Ordinativo di Fornitura emesso e sottoscrivere, per conto dell’Amministrazione, il verbale di consegna del Fornitore.
Il verbale dovrà contenere almeno le seguenti informazioni:
- numero di protocollo dell’Amministrazione Contraente dell’Ordinativo di Fornitura,
- durata contrattuale,
- percorrenza contrattuale,
- descrizione del veicolo, targa, telaio, colore,
- presenza a bordo di quanto previsto al precedente capoverso (contrassegno e certificato assicurativo, etc.),
- presenza di chiave Master,
- km alla consegna,
- data e ora di consegna,
- dichiarazione di assenza di danni visibili.
Una copia del verbale rimarrà in possesso del Fornitore, l’altra sarà consegnata alla persona delegata che ritira il veicolo.
Il verbale di consegna sarà parte integrante del singolo contratto di noleggio tra le parti.
2.2 Mancata consegna e preassegnazione obbligatoria
In caso di eventi non controllabili dal Fornitore, comunque documentabili e oggettivamente riscontrabili che comportino un ritardo rispetto al termine di consegna previsto al par. 5.1, il Fornitore dovrà immediatamente inviare all’Amministrazione regionale una comunicazione in merito, adducendo le motivazioni e la documentazione necessaria a giustificare il sopraggiunto ritardo nella consegna dei veicoli oggetto dell’Ordinativo. Tale comunicazione dovrà pervenire all’Amministrazione con un preavviso minimo di 5 Giorni lavorativi rispetto alla data di consegna prevista.
Nella stessa comunicazione dovrà essere indicata una nuova data di consegna, che non potrà eccedere i 30 giorni solari successivi alla prima data di consegna prevista; entro la seconda data il veicolo deve essere obbligatoriamente consegnato.
In seguito alla comunicazione del ritardo, l’Amministrazione potrà richiedere, e il Fornitore sarà tenuto a consegnare, entro 3 giorni lavorativi dal ricevimento della richiesta, un veicolo in preassegnazione obbligatoria con le caratteristiche dei veicoli ordinati.
La mancata messa a disposizione del veicolo in preassegnazione obbligatoria entro il predetto termine (3 giorni lavorativi dal ricevimento della richiesta da parte dell’Amministrazione Contraente) comporterà l’addebito al Fornitore delle penali previste pari al 1‰ della parte dell’Ordinativo di fornitura relativa al veicolo oggetto di ritardo, fatto salvo il risarcimento del maggior danno.
L’Amministrazione, salvo quanto espressamente concordato tra le parti al momento della richiesta del veicolo in preassegnazione, dovrà sottoscrivere un verbale di riconsegna del veicolo in preassegnazione obbligatoria nel quale verranno annotate tutte le informazioni relative allo stato del veicolo stesso (presenza di carburante, etc.).
Il canone mensile (o frazioni, in base ai giorni di utilizzo) per il veicolo in preassegnazione obbligatoria decorrerà dal giorno del ritiro.
I veicoli in preassegnazione obbligatoria potranno avere caratteristiche diverse da quelli ordinati (marca, modello, colore, allestimenti, etc.).
Ai veicoli in preassegnazione obbligatoria, anche se reperiti presso altre società di noleggio, si applicano le coperture ed i massimali assicurativi previsti nel presente Capitolato per i veicoli ordinati.
Resta inteso che, nel caso in cui il Fornitore si avvalga di società di noleggio, l’Amministrazione regionale rimarrà estranea al rapporto intercorrente fra il Fornitore e la suddetta società salvo quanto espressamente previsto nel presente Capitolato tecnico.
Il periodo di preassegnazione obbligatoria non sarà considerato come periodo contrattuale.
2.3 Manutenzione ordinaria e straordinaria
E’ a totale carico del Fornitore la manutenzione ordinaria e straordinaria dei veicoli. Il Fornitore non potrà reclamare alcunchè nei confronti della Amministrazione regionale, ad esclusione degli interventi imputabili ad un accertato uso improprio, incuria o negligenza, colpa grave, dolo, per i quali verranno addebitati
all’Amministrazione gli importi derivanti dal ripristino del veicolo.
Per ciò che concerne la manutenzione ordinaria, il Fornitore si impegna a far effettuare gli interventi entro le 24 ore successive all'ora di consegna presso il Centro di servizio (esclusi sabato, domenica e festivi), a condizione che l’intervento sia stato prenotato con 48 ore di anticipo.
Per gli interventi di manutenzione straordinaria vale lo stesso impegno temporale delle 24 ore, fatti salvi i casi in cui i ricambi originali o equivalenti non siano immediatamente disponibili o il lavoro sia particolarmente complesso e fermi comunque gli obblighi del Fornitore di assegnazione di un veicolo sostitutivo.
2.4 Servizio di autoveicolo sostitutivo
Il servizio incluso nel canone mensile base prevede la fornitura di un veicolo sostitutivo:
(i) quando per la riparazione sia previsto un fermo tecnico superiore alle 8 ore lavorative;
(ii) per furto dell’autoveicolo noleggiato;
(iii) quando, anche a seguito della riparazione, l’autoveicolo non funzioni o funzioni in modo da non garantire la sicurezza del conducente;
iv) per danno grave dell’autoveicolo che renda antieconomica la riparazione per il Fornitore.
Nel caso in cui si verifichi uno degli eventi riportati sopra ai punti ii), iii) e iv), il Fornitore dovrà mettere a disposizione dell’Amministrazione un veicolo sostitutivo per un periodo pari a 60 giorni.
L’autoveicolo dovrà essere messo a disposizione entro 6 (sei) ore lavorative dalla richiesta, compatibilmente con gli orari di apertura delle agenzie di noleggio.
La vettura sostitutiva dovrà essere di categoria uguale a quella oggetto di sostituzione e potrà avere alimentazioni diverse da quelle dei veicoli in noleggio a lungo termine.
Ai veicoli sostitutivi si applicano tutte le disposizioni, le coperture ed i massimali assicurativi previsti nel presente Capitolato per il veicolo sostituito.
Il ritiro e la riconsegna del veicolo sostitutivo dovranno avvenire presso un Centro dedicato indicato dal Fornitore, possibilmente entro 20 Km dal luogo indicato dall’Amministrazione regionale.
Il veicolo sostitutivo dovrà essere riconsegnato dall’Amministrazione entro il termine massimo di 1 giorno lavorativo dalla comunicazione di ripristino della vettura sostituita. L’Amministrazione, salvo quanto espressamente concordato tra le parti al momento della richiesta del veicolo sostitutivo, dovrà sottoscrivere un verbale di riconsegna del veicolo sostitutivo nel quale verranno annotate tutte le informazioni relative allo stato del veicolo (presenza di carburante, etc.).
L’Amministrazione potrà chiedere la sostituzione definitiva del veicolo qualora si siano resi necessari, entro un anno dalla consegna, almeno sei interventi di manutenzione straordinaria su motore, cambio, parti lubrificate o dispositivi di sicurezza (non dovuti a casi accertati di dolo, incuria o negligenza, colpa grave da parte del conducente del veicolo o normale usura).
Non rientrano in questa fattispecie gli interventi resisi necessari a seguito di sinistri.
2.5 Pneumatici estivi ed invernali
Per ogni veicolo, oltre la ruota di scorta (ove prevista), e prevista la fornitura del seguente numero di pneumatici inclusi quelli alla consegna:
Durata | Percorrenza massima | Numero |
36 mesi | 200.000 Km | - n. 8 pneumatici estivi totali (inclusi quelli alla consegna); - n. 8 pneumatici invernali |
Eventuali ulteriori esigenze relative al numero massimo di pneumatici per i veicoli saranno oggetto di accordo con il Fornitore.
2.6 Riparazioni di carrozzeria, revisioni
Qualsiasi sinistro dovrà essere oggetto di tempestiva ed opportuna comunicazione da parte dell’Amministrazione regionale, pena la mancata riparazione del veicolo da parte del Fornitore.
E’ a carico del Fornitore qualsivoglia riparazione di carrozzeria sia che derivi da un guasto ad una componente del veicolo riconducibile a carrozzeria (es. serrature, meccanismi alzavetri, sedili, guarnizioni, etc.), sia che derivi da sinistri (passivi o attivi) purchè non dovuti a casi accertati di dolo, incuria o negligenza, colpa grave da parte dell’Amministrazione per i quali verranno addebitati all’Amministrazione gli importi derivanti dal ripristino del veicolo.
Il veicolo sarà riparato presso i Centri di servizio del Fornitore.
Il costo delle pratiche di revisione e la revisione stessa, ivi incluse eventuali operazioni preliminari alla stessa revisione, sono a carico del Fornitore. L’Amministrazione regionale non sarà responsabile di eventuali contestazioni imputabili a mancate revisioni, quando queste non siano state per tempo comunicate dal Fornitore.
2.7 Soccorso stradale
Per tutta la durata dei contratti di noleggio, il Fornitore sarà tenuto ad assicurare un servizio di soccorso stradale che garantisca le seguenti prestazioni minime:
· traino dal punto di fermo, situato in qualsiasi luogo, fino ad un Centro di Servizio ove possano essere riparati i danni oppure possano essere eseguiti piccoli interventi risolutivi in loco;
· in caso di non riparabilità del veicolo, assistenza al conducente ed ai passeggeri affinchè possano proseguire il viaggio, raggiungere il Centro di Servizio più vicino del Fornitore, ottenere un veicolo sostitutivo, etc.;
· qualora il fermo veicolo si verifichi oltre i 50 km dal comune di residenza dell’Amministrazione Regionale, trasferimento a proprie spese del veicolo e riconsegna dello stesso all’Amministrazione regionale presso il Centro dedicato più vicino all’Amministrazione regionale.
Il servizio potrà essere attivato esclusivamente attraverso richiesta telefonica al Fornitore.
Qualora l’Amministrazione usufruisca di interventi di soccorso stradale non preventivamente autorizzati dal Fornitore sarà tenuta al pagamento e non avrà diritto ad alcun rimborso.
Il servizio dovrà essere attivato immediatamente previa chiamata del conducente del veicolo e reso disponibile entro 3 ore, fatte salve particolari condizioni di disponibilità o viabilità, di cui il conducente dovrà essere avvisato.
Il servizio di soccorso stradale dovrà essere garantito dal Fornitore sul territorio nazionale.
2.8 Coperture assicurative
Il Fornitore dovrà fornire i veicoli oggetto di noleggio e le eventuali vetture sostitutive o in preassegnazione obbligatoria muniti delle coperture assicurative obbligatorie per legge senza franchigie e di ulteriori garanzie nei termini di seguito precisati:
1. infortuni conducente;
2. Responsabilità civile verso i terzi;
3. Responsabilità Civile dei Trasportati;
4. Guasti accidentali (Kasko);
5. Incendio, furto totale e parziale dell’autoveicolo, compresa l’autoradio o altre apparecchiature.
2.9 Gestione delle sanzioni amministrative
Con l’invio dell’Ordinativo di Fornitura, l’Amministrazione manleva espressamente il Fornitore dall’onere del pagamento delle sanzioni amministrative pecuniarie derivanti da illeciti amministrativi (ai sensi del Codice della Strada e delle relative norme di attuazione) per violazioni derivanti da comportamento del conducente in capo al quale rimane la responsabilità dell’eventuale sinistro.
Qualora, in attuazione di quanto previsto all’art. 94, comma 4-bis, del Codice della Strada, le sanzioni amministrative vengano notificate direttamente dalle Autorità Competenti all’Amministrazione regionale, l’Amministrazione stessa provvederà al pagamento delle stesse senza il tramite del Fornitore.
Eventuali sanzioni che dovessero essere invece notificate al Fornitore, non saranno da questi pagate ma saranno respinte alle Autorità competenti per territorio. Saranno a carico dell’Amministrazione Contraente gli eventuali costi della trasmissione nel limite massimo di 10 Euro e gli eventuali oneri eccedenti, dovuti a mancati o ritardati pagamenti.
L’Amministrazione Contraente provvederà, nei termini di legge, al relativo pagamento esonerando il esonerando il Fornitore da qualsiasi incombenza in tal senso.
Art. 3 Percorrenze chilometriche
Nel caso in cui, da un esame delle percorrenze effettuate, alla scadenza del contratto venisse riscontrato uno scostamento dal monte chilometrico originariamente previsto per ogni veicolo, la stazione appaltante ricorrerà all’estensione del quinto d’obbligo come previsto al successivo art.4.
Art. 4 Importo dell’appalto
Il presente capitolato ha ad oggetto un appalto a corpo.
L’importo posto a base d’asta per la fornitura in noleggio di ciascuna vettura, comprensiva dei servizi di cui all’art. 1, ammonta a € 650,00 mensili Iva esclusa, e così per un totale complessivo posto a base di gara di € 117.000,00 oltre a Iva nella misura di legge.
Non saranno prese in considerazione offerte superiori o pari all’importo a base di gara né offerte parziali o condizionate.
Nel caso in cui il numero delle offerte ammesse sia pari o superiore a cinque, troverà applicazione quanto disposto all’art. 97 del d.lgs. 50/2016 s.m.i. per le procedure di gara aggiudicate con il criterio del minor presso e la stazione appaltante richiederà per iscritto, assegnando al concorrente un termine non inferiore a quindici giorni, la presentazione, per iscritto, delle spiegazioni sul prezzo o sui costi proposti nelle offerte se queste appaiono anormalmente basse.
Nei prezzi offerti si devono intendere corrisposti, oltre agli utili dell’impresa, tutte le spese, tutte le prestazioni contrattuali ed i relativi contributi, le assicurazioni di ogni genere e specie, gli oneri per la sicurezza dei lavoratori nell’espletamento delle loro funzioni, le spese generali e quant’altro occorrente per fornire le prestazioni contrattuali compiute, nei modi stabiliti e a regola d’arte.
Il presente capitolato ha ad oggetto una fornitura senza posa in opera, con la conseguenza che, ai sensi di quanto disposto dall’Autorità per la Vigilanza sui contratti pubblici con determinazione n. 3 del 5 marzo 2008, per l’affidamento di cui trattasi è possibile escludere preventivamente la predisposizione del D.U.V.R.I. (Documento Unico di Valutazione Rischi da Interferenze) e la conseguente stima dei costi della sicurezza, di talché l’importo della sicurezza è pari a 0 (zero) Euro.
Il presente capitolato ha ad oggetto una fornitura senza posa in opera, con la conseguenza che – giusta quanto evidenziato dall’Autorità Anticorruzione all’interno del bando tipo n. 1 – i concorrenti non saranno tenuti ad indicare all’interno dell’offerta economica i propri costi della manodopera e gli oneri aziendali concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, ai sensi di quanto disposto dall’art. 95, comma 10 d.lgs. 50/2016 e s.m.i., né la stazione appaltante è tenuta ad individuare nei documenti posti a base di gara i costi della manodopera, ex art. 23, comma 16 d.lgs. 50/2016 e s.m.i.
La stazione appaltante, qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell'importo del contratto, può imporre all'appaltatore l'esecuzione alle stesse condizioni previste nel
contratto originario. In tal caso l'appaltatore non può far valere il diritto alla risoluzione del contratto.
Art. 5 Fonti di Finanziamento
La copertura finanziaria dell’affidamento del contratto oggetto del presente capitolato è assicurata dai finanziamenti regionali inscritti ai CAP 00500_S e 00502_S per i rispettivi esercizi finanziari.
Art. 6 Termini di consegna
La fornitura dei beni oggetto del presente capitolato dovrà essere effettuata a decorrere dal 01.11.2019.
Art. 7 Requisiti di ammissione alla gara. procedura di affidamento e criterio di aggiudicazione
Per la partecipazione alla procedura di gara sono fissati i seguenti requisiti di ammissione:
– assenza dei motivi di esclusione di cui all’art. 80 d.lgs. n. 50/2016 e s.m.i; in caso di raggruppamento temporaneo di imprese o di consorzio ordinario, tale requisito deve essere posseduto da ciascun componente del raggruppamento;
– non essere incorsi nella violazione dell’art. 53, comma 16-ter, del d.lgs. del 2001
n. 165; in caso di raggruppamento temporaneo di imprese o di consorzio ordinario, tale requisito deve essere posseduto da ciascun componente del raggruppamento;
– Dichiarazione di essere edotto degli obblighi derivanti dal Codice di comportamento adottato dalla stazione appaltante con deliberazione n. 37 del
28 gennaio 2014 reperibile al seguente link: xxxx://xxx.xxxxxxx.xxxxxx.xx/xxxxxx-xx-xxxxxxxxxxxxx-xxx- dipendenti?p_p_id=101_INSTANCE_PU2zkUL42Nay&p_p_lifecycle=0&p_p_s tate=normal&p_p_mode=view&p_p_col_id=column- &p_p_col_count=1&p_r_p_564233524_categoryId=776863; in caso di raggruppamento temporaneo di imprese o di consorzio ordinario, tale requisito deve essere posseduto da ciascun componente del raggruppamento;
– Dichiarazione di impegnarsi, in caso di aggiudicazione, ad osservare e a far osservare ai propri dipendenti e collaboratori, per quanto applicabile, il predetto codice, pena la risoluzione del contratto; in caso di raggruppamento temporaneo di imprese o di consorzio ordinario, tale requisito deve essere posseduto da ciascun componente del raggruppamento;
– iscrizione nel registro della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura o nel registro delle commissioni provinciali per l'artigianato, per l'esercizio di attività coerente con quella oggetto del capitolato; in caso di raggruppamento temporaneo di imprese o di consorzio ordinario, tale requisito deve essere posseduto da ciascun componente del raggruppamento.
Il contratto oggetto del presente capitolato sarà affidato mediante pubblicazione di avviso pubblico seguito da procedura attivata all’interno del servizio di gestione telematica delle procedure di gara in modalità cloud messo a disposizione dalla società in house Umbria Digitale s.c.a r.l., ai sensi dell’art. 1, comma 450 della legge n. 296/2006 s.m.i., al fine di individuare una ditta idonea alla realizzazione del servizio in questione.
Il contratto sarà affidato a seguito di procedura negoziata senza previa pubblicazione di bando di gara, ai sensi dell’art.36, comma 2, lettera b) del D.Lgs. n. 50/2016, con il
criterio del minor prezzo di cui all’art. 95 comma 4 del D.Lgs. n. 50/2016, trattandosi di prestazioni standardizzate, così come dettagliate all’interno del presente capitolato.
Art. 8 Stipula del contratto
L’Amministrazione ha la facoltà di procedere all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta purché la stessa sia ritenuta conveniente e congrua in base alle prescrizioni previste dal presente capitolato e dalla normativa vigente.
I rapporti fra le parti saranno vincolati mediante stipula di un contratto con la forma della scrittura privata, stipulato in modalità elettronica, secondo quanto previsto dall’art. 32, comma 14 d.lgs. 50/2016. La scrittura privata sarà registrata in caso d’uso ai sensi del DPR 26/04/1986, n. 131 e s.m.i. Le spese di registrazione saranno a carico della parte che con proprio comportamento ne avrà provocato la registrazione. Le spese di bollo sono a carico dell’impresa aggiudicataria.
Art. 9 Modalita’ di pagamento
Il pagamento verrà effettuato a cadenza mensile, entro 30 giorni dalla data di presentazione di regolare fattura elettronica. La fattura dovrà riportare le modalità di pagamento, la descrizione delle prestazioni, oltre all’indicazione del CIG, degli estremi della determinazione di affidamento ed il numero dell’impegno assunto a carico del bilancio regionale.
Ogni fattura deve riportare anche l’indicazione del seguente codice IPA: HP0N6I. L’Aggiudicatario si obbliga ad assumere tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari secondo le disposizioni previste all’art. 3 della legge 136 del 13 Agosto 2010 e s.m.i. L’affidatario è tenuto a comunicare all’amministrazione regionale gli estremi del conto corrente dedicato alla presente commessa, nonché gli altri dati previsti all’art. 3 della citata legge 136/2010, secondo le modalità ivi stabilite. I pagamenti saranno effettuati sul conto corrente dedicato di cui all’art. 3 della legge 13 n. 136/2010.
I prezzi si intendono fissi ed invariabili per l’intera durata contrattuale.
Art. 10 Penali
Ai sensi delle Linee guida n. 4 adottate dall'Autorità Anticorruzione, in caso di accertamento del difetto del possesso dei requisiti dichiarati dall'aggiudicatario ai fini della partecipazione alla gara, la stazione appaltante procederà alla risoluzione del contratto ed al pagamento del corrispettivo pattuito solo con riferimento alle prestazioni già eseguite e nei limiti dell’utilità ricevuta, con contestuale applicazione di una penale pari al 10 per cento del valore del contratto e con contestuale segnalazione del fatto alle competenti Autorità.
Nel caso di mancato, irregolare o ritardato adempimento delle obbligazioni assunte dal soggetto aggiudicatario, le penali sono stabilite nella misura giornaliera dell’1 per mille dell’ammontare netto contrattuale. L’applicazione delle penali di cui al presente articolo non pregiudica il risarcimento di eventuali danni o ulteriori oneri sostenuti dall’Amministrazione regionale a causa degli inadempimenti. Resta, inoltre, inteso che la richiesta e/o il pagamento della penale non esonera in alcun caso dall’adempimento dell’obbligazione per la quale il soggetto aggiudicatario si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l’obbligo di pagamento della medesima penale.
Tutte le infrazioni di cui sopra saranno contestate dalla stazione appaltante mediante comunicazione via PEC alla società aggiudicataria. Dal ricevimento della contestazione, la società aggiudicataria avrà a disposizioni un termine di 15 (quindici) giorni per controdedurre. Trascorso inutilmente tale termine, o se la giustificazione addotta dalla società aggiudicataria non rientrasse tra le cause di forza maggiore o comunque non venisse ritenuta idonea dalla Regione Umbria, verrà insindacabilmente applicata la penale prevista.
L’importo relativo alle penali sarà trattenuto sul primo pagamento successivo all’addebito.
Art. 11 Responsabilità ed obblighi dell’aggiudicatario
L’operatore economico aggiudicatario si impegna a rispettare tutti gli obblighi derivanti da leggi, regolamenti, contratti collettivi ed integrativi aziendali in materia di rapporti di lavoro, in relazione a tutte le persone che esplicano attività a favore della stessa, tanto in regime di dipendenza diretta quanto in forma saltuaria, di consulenza o di qualsivoglia altra natura ed assume ogni responsabilità per danni o infortuni che possono derivare a dette persone o essere cagionati da dette persone nell'esecuzione di ogni attività, direttamente o indirettamente, inerente alle prestazioni oggetto del presente appalto.
L’operatore economico aggiudicatario si impegna a mantenere indenne l’Amministrazione aggiudicante in relazione ad ogni qualsiasi pretesa avanzata da terzi, direttamente o indirettamente, derivante dall'espletamento del contratto o dai suoi risultati.
L’operatore economico aggiudicatario si impegna ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti, in base alle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro e di assicurazioni sociali, assumendo a proprio carico tutti gli obblighi relativi. L’operatore economico aggiudicatario si impegna, altresì, ad attuare nei confronti dei propri dipendenti, occupati nelle attività oggetto del presente capitolato, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti di lavoro collettivi applicabili, alla data di stipulazione del contratto, alla categoria e nella località in cui si svolgono le prestazioni, nonché condizioni risultanti da successive modifiche e integrazioni e, in generale, da ogni altro contratto collettivo successivamente stipulato per la categoria, applicabile nella località.
L’obbligo permane anche dopo la scadenza dei suindicati contratti di lavoro collettivi e fino alla loro sostituzione. I suddetti obblighi vincolano l’Impresa anche nel caso non sia aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse.
In caso di gravi o ripetute violazioni degli obblighi previsti dal presente articolo, la stazione appaltante ha la facoltà di risolvere il contratto mediante comunicazione, inviata tramite PEC, della volontà di avvalersi di detta clausola risolutiva espressa, fatto salvo il diritto di richiedere il risarcimento dei danni patiti.
Art. 12. Garanzia provvisoria
Ai fini della presentazione dell'offerta i concorrenti dovranno presentare una garanzia fideiussoria corrispondente al 2 per cento del prezzo posto a base di gara, pari ad euro 2.340,00 (euro duemilatrecentoquaranta/00) in c.t., a titolo di garanzia provvisoria.
La garanzia fideiussoria dovrà:
1) contenere espressa menzione dell’oggetto e del soggetto garantito;
2) essere intestata a tutti gli operatori economici del costituito/costituendo raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario, ovvero, in caso di consorzi di cui all’art. 45, comma 2 lett. b) e c) del Codice, al solo consorzio;
3) essere conforme allo schema tipo approvato con D.M. n. 31/2018;
4) avere validità per 180 giorni dal termine ultimo per la presentazione dell’offerta;
5) prevedere espressamente:
a. la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all’art. 1944 del codice civile, volendo ed intendendo restare obbligata in solido con il debitore;
b. la rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all’art. 1957 del codice civile;
c. l’operatività entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante;
6) contenere l’impegno a rilasciare la garanzia definitiva, ove rilasciata dal medesimo garante. Ove non sia rilasciato dal medesimo garante, l’impegno a
rilasciare la garanzia definitiva dovrà essere prodotto presentando apposito documento, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto
La garanzia fideiussoria e la dichiarazione di impegno devono essere sottoscritte da un soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante ed essere prodotte in una delle seguenti forme:
– in originale o in copia autentica ai sensi dell’art. 00 xxx x.x.x. 00 xxxxxxxx 0000, x. 000;
– con documento informatico, ai sensi dell’art. 1, lett. p) del d.lgs. 7 marzo 2005 n. 82 sottoscritto con firma digitale dal soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante;
– in copia informatica di documento analogico (scansione di documento cartaceo) secondo le modalità previste dall’art. 22, commi 1 e 2, del d.lgs. 82/2005. In tali ultimi casi la conformità del documento all’originale dovrà essere attestata dal pubblico ufficiale mediante apposizione di firma digitale (art. 22, comma 1, del d.lgs. 82/2005) ovvero da apposita dichiarazione di autenticità sottoscritta con firma digitale dal notaio o dal pubblico ufficiale (art. 22, comma 2 del d.lgs. 82/2005).
In caso di richiesta di estensione della durata e validità dell’offerta e della garanzia fideiussoria, il concorrente potrà produrre una nuova garanzia provvisoria di altro garante, in sostituzione della precedente, a condizione che abbia espressa decorrenza dalla data di presentazione dell’offerta.
L’importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo può essere ridotto secondo le misure e le modalità di cui all’art. 93, comma 7 del Codice. Per fruire di dette riduzioni il concorrente segnala e documenta nell’offerta il possesso dei relativi requisiti fornendo copia dei certificati posseduti.
In caso di partecipazione in forma associata, la riduzione del 50% per il possesso della certificazione del sistema di qualità di cui all’articolo 93, comma 7, si ottiene:
a. in caso di partecipazione dei soggetti di cui all’art. 45, comma 2, lett. d), e), f), g), del Codice solo se tutte le imprese che costituiscono il raggruppamento, consorzio ordinario o GEIE, o tutte le imprese retiste che partecipano alla gara siano in possesso della predetta certificazione;
b. in caso di partecipazione in consorzio di cui all’art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice, solo se la predetta certificazione sia posseduta dal consorzio e/o dalle consorziate.
Le altre riduzioni previste dall’art. 93, comma 7, del Codice si ottengono nel caso di possesso da parte di una sola associata oppure, per i consorzi di cui all’art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice, da parte del consorzio e/o delle consorziate.
È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata presentazione della garanzia provvisoria e/o dell’impegno a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva solo a condizione che siano stati già costituiti prima della presentazione dell’offerta. È onere dell’operatore economico dimostrare che tali documenti siano costituiti in data non successiva al termine di scadenza della presentazione delle offerte. Ai sensi dell’art. 20 del d.lgs. 82/2005, la data e l’ora di formazione del documento informatico sono opponibili ai terzi se apposte in conformità alle regole tecniche sulla validazione (es.: marcatura temporale).
È sanabile, altresì, la presentazione di una garanzia di valore inferiore o priva di una o più caratteristiche tra quelle sopra indicate (intestazione solo ad alcuni partecipanti al RTI, carenza delle clausole obbligatorie, etc.).
Non è sanabile - e quindi è causa di esclusione - la sottoscrizione della garanzia provvisoria da parte di un soggetto non legittimato a rilasciare la garanzia o non autorizzato ad impegnare il garante.
Art. 13 Garanzia definitiva
A garanzia dell'esatto adempimento di tutti gli obblighi contrattuali, nonché del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento, l’operatore economico
aggiudicatario è tenuto a costituire una cauzione definitiva, pari al 10 (dieci) per cento dell'importo contrattuale, ai sensi, per gli effetti e nelle forme di cui all’art. 103 d.lgs. 50/2016 s.m.i. A tali fini, possono trovare applicazione le riduzioni di cui all’art. 93 comma 7 del d.lgs. 50/2016 s.m.i., ove adeguatamente comprovate da parte dell’operatore economico aggiudicatario. La mancata costituzione della cauzione definitiva determina l’annullamento dell'affidamento per fatto dell’aggiudicatario e l’Amministrazione regionale potrà aggiudicare il servizio al concorrente che segue nella graduatoria, qualora in possesso dei necessari requisiti.
Art. 14 Risoluzione del contratto
L'Amministrazione aggiudicante si riserva la facoltà di risolvere il contratto, oltre che nei casi previsti dal presente Capitolato, al verificarsi di adempimenti inesatti o parziali delle prestazioni contrattuali, previa diffida ad adempiere da comunicarsi con PEC. L'Amministrazione ha il diritto di procedere alla risoluzione del contratto, nonché all'esecuzione d’ufficio del contratto a spese dell’Impresa aggiudicataria, valendosi della clausola risolutiva espressa ai sensi dell’art. 1456 del c.c. e dell’art. 108 del Codice dei contratti pubblici di cui al D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., nei seguenti casi:
a) gravi e/o ripetute violazioni agli obblighi contrattuali non eliminate in seguito a diffida formale da parte dell'Amministrazione regionale;
b) arbitrario abbandono o sospensione non dipendente da cause di forza maggiore, di tutto o parte delle prestazioni oggetto del contratto, da parte dell'Impresa aggiudicataria;
c) cessazione o fallimento dell'Impresa aggiudicataria. L’Amministrazione aggiudicante si avvale della facoltà di cui all’art. 110 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.
Nell'ipotesi di risoluzione del contratto l'Amministrazione aggiudicante ha il diritto di incamerare la garanzia definitiva, senza pregiudizio delle ulteriori azioni alle quali l'inadempimento degli obblighi assunti dall’operatore economico aggiudicatario possa dar luogo.
Art. 15 Recesso unilaterale
È facoltà dell’Amministrazione recedere, ex art. 1671 del Codice civile, unilateralmente dal contratto in qualunque momento, anche se già è stata iniziata la prestazione del servizio, ai sensi e per gli effetti id quanto disposto dall’art. 109 d.lgs. 50/2016.
Ai sensi dell'art. 1, comma 13, del decreto legge n. 95/2012 s.m.i., la stazione appaltante ha diritto di recedere in qualsiasi tempo dal contratto, previa formale comunicazione all'aggiudicatario con preavviso non inferiore a quindici giorni e previo pagamento delle prestazioni gia' eseguite oltre al decimo delle prestazioni non ancora eseguite, nel caso in cui, tenuto conto anche dell'importo dovuto per le prestazioni non ancora eseguite, i parametri delle convenzioni stipulate da Consip S.p.A. ai sensi dell'articolo 26, comma 1, della legge 23 dicembre 1999, n. 488 successivamente alla stipula del predetto contratto siano migliorativi rispetto a quelli del contratto stipulato e l'aggiudicatario non acconsenta ad una modifica delle condizioni economiche tale da rispettare il limite di cui all'articolo 26, comma 3 della legge 23 dicembre 1999, n. 488.
Art. 16 Definizione delle controversie
Tutte le controversie tra l'Amministrazione regionale e l’Impresa aggiudicataria, quale che sia la loro natura tecnica, amministrativa e giuridica, nessuna esclusa, che non si siano potute definire in via amministrativa, sia durante l’esecuzione del contratto che al
termine dello stesso, sono devolute al giudice ordinario, con esclusione, quindi, del ricorso al Collegio Arbitrale. Le parti eleggono quale Xxxx competente in via esclusiva quello di Perugia.
Art. 17 Oneri a carico dell’aggiudicatario
Tutte le spese inerenti la stipula del contratto, ivi comprese quelle relative all’imposta di bollo, sono a carico dell’aggiudicatario del contratto. L’Imposta sul Valore Aggiunto è a carico dell’Amministrazione regionale. Le spese di registrazione sono a carico della parte che ne fa richiesta.
Art. 18 Tutela dei dati personali
I dati personali conferiti, ai fini della partecipazione alla gara, dai concorrenti saranno raccolti e trattati ai fini del procedimento di gara e della eventuale e successiva stipula e gestione del contratto secondo le modalità e le finalità di cui al D. Lgs 30 giugno 2003,
n. 196 e s.m.i. nonché di cui al Regolamento UE 2016/679 e potranno essere comunicati:
– al personale interno dell’Amministrazione, interessato al procedimento di gara;
– ai concorrenti che partecipano alla gara e ad ogni altro soggetto che vi abbia interesse, ai sensi della L. n. 241/1990 e s.m.i.;
– ad altro soggetto della Pubblica Amministrazione.
La ditta aggiudicataria del contratto sarà individuata Responsabile esterno del trattamento, ai sensi dell’art. 28 del Regolamento (UE) 2016/679 del 27 aprile 2016 “Regolamento del Parlamento europeo relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati)” per tutti i trattamenti di dati personali di titolarità della Regione Umbria connessi all’affidamento dei servizi oggetto del presente capitolato. Alla luce di quanto sopra riportato, nel contratto verranno disciplinate in dettaglio le modalità di gestione del trattamento e le misure di sicurezza da adottare da parte del Responsabile esterno che si assumerà l’obbligo di operare conformemente alle regole previste dal sopracitato Regolamento UE e alle disposizioni impartite dalla Regione Umbria in materia di protezione dei dati.
Art. 19 Disciplina dell’accesso agli atti della gara
Ai sensi dell’art. 53, comma 2, lettere b) e c) del d.lgs. n. 50/2016, l’accesso agli atti è differito:
– nelle procedure ristrette e negoziate e nelle gare informali, in relazione all'elenco dei soggetti che hanno fatto richiesta di invito o che hanno manifestato il loro interesse, e in relazione all'elenco dei soggetti che sono stati invitati a presentare offerte e all’elenco dei soggetti che hanno presentato offerte, fino alla scadenza del termine per la presentazione delle offerte medesime; ai soggetti la cui richiesta di invito sia stata respinta, è consentito l’accesso all’elenco dei soggetti che hanno fatto richiesta di invito o che hanno manifestato il loro interesse, dopo la comunicazione ufficiale, da parte delle stazioni appaltanti, dei nominativi dei candidati da invitare;
– in relazione alle offerte, fino all’approvazione dell’aggiudicazione.
Ai sensi dell’art. 53, comma 5, lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. sono esclusi il diritto di accesso e ogni forma di divulgazione in relazione alle informazioni fornite dagli offerenti nell’ambito delle offerte ovvero a giustificazione delle medesime, che costituiscano, secondo motivata e comprovata dichiarazione dell’offerente, segreti tecnici e commerciali. Sarà comunque consentito l’accesso al concorrente che lo chieda in vista della difesa in giudizio dei propri interessi.
Art. 20 Responsabile del procedimento
Responsabile del procedimento di cui alla presente gara è Il Sig. Xxxxxxx Xxxx, responsabile della P.O “Attività amministrative e finanziarie” del Servizio “Reingegnerizzazione dei processi dell'Amministrazione regionale e delle Autonomie locali. Logistica e flussi documentali” della Servizio Direzione regionale Salute, Welfare. Organizzazione e Risorse Umane.
Nel caso di specie non è previsto il trattamento dei dati da parte di titolare esterno alla stazione appaltante.
Art. 21 Tracciabilità dei flussi finanziari
L’Aggiudicatario dovrà assumere tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari secondo le disposizioni previste all’art. 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136 e s.m.i.
Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale, ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, costituisce causa di risoluzione del contratto, ai sensi dell’art. 3, comma 9-bis della citata L. 136/2010 e s.m.i.
Art. 22 Norme di riferimento
Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente Capitolato, troverà applicazione quanto disposto:
- nel Codice dei contratti pubblici di cui al D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;
- nelle norme del Codice civile, ove compatibili con il contratto oggetto del presente capitolato;
- alla normativa applicabile alle procedure ed alle prestazioni oggetto del presente capitolato.
ALLEGATI:
1) Scheda tecnica autovetture;
2) Modello offerta economica;
3) informativa sul trattamento dei dati personali per il caso di dati raccolti direttamente presso l’interessato ai sensi dell’art. 13 Reg. (UE) 2016/679.
Informativa sul trattamento dei dati personali per il caso di dati raccolti direttamente presso l’interessato ai sensi dell’art. 13 Reg. (UE) 2016/679:
Ai sensi dell’art. 13 Reg. (UE) 2016/679 “Regolamento del Parlamento europeo relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati)” si forniscono le seguenti informazioni in relazione al trattamento dei dati personali richiesti ai fini della partecipazione alla gara CIG
………………………..
1. Identità e dati di contatto del Titolare del trattamento e del legale rappresentante (art. 13, par. 1, lett. a) Reg. (UE) 2016/679):
Titolare del trattamento dei dati è la Regione Umbria – Giunta regionale, con sede in Xxxxx Xxxxxxxx 00 – 06121 Perugia; Email: xxxxxxxxxx@xxxxxxx.xxxxxx.xx; PEC: xxxxxxx.xxxxxx@xxxxxxxxx.xxxxxx.xx; Centralino: x00 000 0000) nella persona del suo legale rappresentante, il Presidente della Giunta Regionale;
2. Dati di contatto del responsabile della protezione dei dati (art. 13, par. 1, lett. b) Reg. (UE) 2016/679)
Il Titolare ha provveduto a nominare il Responsabile della protezione dei dati i cui contatti sono pubblicati nel Sito Web istituzionale xxx.xxxxxxx.xxxxxx.xx/xxxxxxx0 .
3. Modalità, base giuridica del trattamento dei dati (art. 13, par. 1, lett. c) Reg. (UE) 2016/679) e finalità del trattamento:
La Regione Umbria, in qualità di titolare tratterà i dati personali conferiti con il presente modulo, con modalità prevalentemente informatiche, telematiche e cartacee. Il trattamento si fonda sulle seguenti basi giuridiche:
□ esecuzione di un contratto o di una fase precontrattuale di cui è parte l’interessato
Il trattamento è svolto per le seguenti finalità: esecuzione del contratto CIG ……………..
4. Categorie di dati personali in questione (art. 14, par. 1, lett. d) Reg. (UE) 2016/679)
Indicare le categorie di dati personali oggetto di trattamento: dati comuni e giudiziari (ex art. 10 Reg. (UE) 2016/679).
5. Obbligatorietà o facoltatività conferimento dati (art. 13, par. 2, lett. e) Reg. (UE) 2016/679)
Il conferimento dei dati è obbligatorio e il loro mancato inserimento non consente di affidare il contratto CIG ………………….
6. Eventuali destinatari o le eventuali categorie di destinatari dei dati personali (art. 13, par. 1, lett. e) Reg. (UE) 2016/679)
All’interno dell’Amministrazione i dati saranno trattati dal personale e da collaboratori del Servizio/ Servizi:
Servizio Ciarapica………..
Servizio Provveditorato, gare e Contratti e gestione participate.
All’esterno dell’Amministrazione i dati verranno trattati da soggetti espressamente nominati come Responsabili esterni del trattamento, i cui dati identificativi sono conoscibili tramite richiesta da avanzare al Responsabile per i Dati Personali.
Al di fuori di queste ipotesi i dati non saranno comunicati a terzi né diffusi, se non nei casi specificamente previsti dal diritto nazionale o dell'Unione europea.
7. Trasferimento dei dati personali a Paesi extra Ue o a Organizzazioni internazionali (art. 13, par. 1, lett. f) Reg. (UE) 2016/679)
Non previsto.
8. Periodo di conservazione dei dati personali (art. 13, par. 2, lett. a) Reg. (UE) 2016/679)
I dati saranno trattati per il tempo necessario al perseguimento delle finalità per le quali sono stati raccolti, ovvero per i tempi previsti da specifiche normative (indicare tempi di trattamento e conservazione dei dati).
9. Diritti dell’interessato (art. 13, par. 2, lett. b) e d) Reg. (UE) 2016/679)
Gli interessati hanno il diritto di chiedere al titolare del trattamento l'accesso ai dati personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che li riguarda o di opporsi al trattamento (artt. 15 e ss. del RGPD).
L'apposita istanza alla Regione Umbria è presentata contattando il Responsabile della protezione dei dati presso la Regione Umbria (Regione Umbria/Giunta regionale - Responsabile della Protezione dei dati personali, Xxxxx Xxxxxxxx 00 – 06121 Perugia, email:xxx@xxxxxxx.xxxxxx.xx).
Qualora il trattamento abbia base giuridica nel consenso aggiungere: L’interessato ha il diritto di revocare in ogni momento il consenso prestato e il diritto di richiedere la portabilità del dato ove tecnicamente possibile e secondo quanto previsto dall’art. 20 del Reg. (UE) 2016/679.
Gli interessati, ricorrendone i presupposti, hanno, altresì, il diritto di proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali quale autorità di controllo secondo le procedure previste.
10. Dati soggetti a processi decisionali automatizzati (art. 13, par. 2, lett. f) Reg. (UE) 2016/679)
Indicare se esiste un processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione di cui all’articolo 22, paragrafi 1 e 4, e, almeno in tali casi, informazioni significative sulla logica utilizzata, nonché l’importanza e le conseguenze previste di tale trattamento per l’interessato: trattamento dei dati all’interno del Mepa di Consip.
Appendice normativa Articoli citati nell’informativa
REGOLAMENTO (UE) 2016/679 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO
del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati)
Articolo 13 Informazioni da fornire qualora i dati personali siano raccolti presso l'interessato
0.Xx caso di raccolta presso l'interessato di dati che lo riguardano, il titolare del trattamento fornisce all'interessato, nel momento in cui i dati personali sono ottenuti, le seguenti informazioni:
a) l'identità e i dati di contatto del titolare del trattamento e, ove applicabile, del suo rappresentante;
b) i dati di contatto del responsabile della protezione dei dati, ove applicabile;
c) le finalità del trattamento cui sono destinati i dati personali nonché la base giuridica del trattamento;
d) qualora il trattamento si basi sull'articolo 6, paragrafo 1, lettera f), i legittimi interessi perseguiti dal titolare del trattamento o da terzi;
e) gli eventuali destinatari o le eventuali categorie di destinatari dei dati personali;
f) ove applicabile, l'intenzione del titolare del trattamento di trasferire dati personali a un paese terzo o a un'organizzazione internazionale e l'esistenza o l'assenza di una decisione di adeguatezza della Commissione o, nel caso dei trasferimenti di cui all'articolo 46 o 47, o all'articolo 49, secondo comma, il riferimento alle garanzie appropriate o opportune e i mezzi per ottenere una copia di tali dati o il luogo dove sono stati resi disponibili.
0.Xx aggiunta alle informazioni di cui al paragrafo 1, nel momento in cui i dati personali sono ottenuti, il titolare del trattamento fornisce all'interessato le seguenti ulteriori informazioni necessarie per garantire un trattamento corretto e trasparente:
a) il periodo di conservazione dei dati personali oppure, se non è possibile, i criteri utilizzati per determinare tale periodo;
b) l'esistenza del diritto dell'interessato di chiedere al titolare del trattamento l'accesso ai dati personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che lo riguardano o di opporsi al loro trattamento, oltre al diritto alla portabilità dei dati;
c) qualora il trattamento sia basato sull'articolo 6, paragrafo 1, lettera a), oppure sull'articolo 9, paragrafo 2, lettera a), l'esistenza del diritto di revocare il consenso in qualsiasi momento senza pregiudicare la liceità del trattamento basata sul consenso prestato prima della revoca;
d) il diritto di proporre reclamo a un'autorità di controllo;
e) se la comunicazione di dati personali è un obbligo legale o contrattuale oppure un requisito necessario per la conclusione di un contratto, e se l'interessato ha l'obbligo di fornire i dati personali nonché le possibili conseguenze della mancata comunicazione di tali dati;
f) l'esistenza di un processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione di cui all'articolo 22, paragrafi 1 e 4, e, almeno in tali casi, informazioni significative sulla logica utilizzata, nonché l'importanza e le conseguenze previste di tale trattamento per l'interessato.
3.Qualora il titolare del trattamento intenda trattare ulteriormente i dati personali per una finalità diversa da quella per cui essi sono stati raccolti, prima di tale ulteriore trattamento fornisce all'interessato informazioni in merito a tale diversa finalità e ogni ulteriore informazione pertinente di cui al paragrafo 2.
4.I paragrafi 1, 2 e 3 non si applicano se e nella misura in cui l'interessato dispone già delle informazioni.
Articolo 14 Informazioni da fornire qualora i dati personali non siano stati ottenuti presso l'interessato
1.Qualora i dati non siano stati ottenuti presso l'interessato, il titolare del trattamento fornisce all'interessato le seguenti informazioni:
a) l'identità e i dati di contatto del titolare del trattamento e, ove applicabile, del suo rappresentante;
b) i dati di contatto del responsabile della protezione dei dati, ove applicabile;
c) le finalità del trattamento cui sono destinati i dati personali nonché la base giuridica del trattamento;
d) le categorie di dati personali in questione;
e) gli eventuali destinatari o le eventuali categorie di destinatari dei dati personali;
f) ove applicabile, l'intenzione del titolare del trattamento di trasferire dati personali a un destinatario in un paese terzo o a un'organizzazione internazionale e l'esistenza o l'assenza di una decisione di adeguatezza della Commissione o, nel caso dei trasferimenti di cui all'articolo 46 o 47, o all'articolo 49, secondo comma, il riferimento alle garanzie adeguate o opportune e i mezzi per ottenere una copia di tali dati o il luogo dove sono stati resi disponibili.
2.Oltre alle informazioni di cui al paragrafo 1, il titolare del trattamento fornisce all'interessato le seguenti informazioni necessarie per garantire un trattamento corretto e trasparente nei confronti dell'interessato:
a) il periodo di conservazione dei dati personali oppure, se non è possibile, i criteri utilizzati per determinare tale periodo;
b) qualora il trattamento si basi sull'articolo 6, paragrafo 1, lettera f), i legittimi interessi perseguiti dal titolare del trattamento o da terzi;
c) l'esistenza del diritto dell'interessato di chiedere al titolare del trattamento l'accesso ai dati personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento dei dati personali che lo riguardano e di opporsi al loro trattamento, oltre al diritto alla portabilità dei dati;
d) qualora il trattamento sia basato sull'articolo 6, paragrafo 1, lettera a), oppure sull'articolo 9, paragrafo 2, lettera a), l'esistenza del diritto di revocare il consenso in qualsiasi momento senza pregiudicare la liceità del trattamento basata sul consenso prima della revoca;
e) il diritto di proporre reclamo a un'autorità di controllo;
f) la fonte da cui hanno origine i dati personali e, se del caso, l'eventualità che i dati provengano da fonti accessibili al pubblico;
g) l'esistenza di un processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione di cui all'articolo 22, paragrafi 1 e 4, e, almeno in tali casi, informazioni significative sulla logica utilizzata, nonché l'importanza e le conseguenze previste di tale trattamento per l'interessato.
0.Xx titolare del trattamento fornisce le informazioni di cui ai paragrafi 1 e 2:
a) entro un termine ragionevole dall'ottenimento dei dati personali, ma al più tardi entro un mese, in considerazione delle specifiche circostanze in cui i dati personali sono trattati;
b) nel caso in cui i dati personali siano destinati alla comunicazione con l'interessato, al più tardi al momento della prima comunicazione all'interessato; oppure
c) nel caso sia prevista la comunicazione ad altro destinatario, non oltre la prima comunicazione dei dati personali.
4.Qualora il titolare del trattamento intenda trattare ulteriormente i dati personali per una finalità diversa da quella per cui essi sono stati ottenuti, prima di tale ulteriore trattamento fornisce all'interessato informazioni in merito a tale diversa finalità e ogni informazione pertinente di cui al paragrafo 2.
5.I paragrafi da 1 a 4 non si applicano se e nella misura in cui:
a) l'interessato dispone già delle informazioni;
b) comunicare tali informazioni risulta impossibile o implicherebbe uno sforzo sproporzionato; in particolare per il trattamento a fini di archiviazione nel pubblico
interesse, di ricerca scientifica o storica o a fini statistici, fatte salve le condizioni e le garanzie di cui all'articolo 89, paragrafo 1, o nella misura in cui l'obbligo di cui al paragrafo 1 del presente articolo rischi di rendere impossibile o di pregiudicare gravemente il conseguimento delle finalità di tale trattamento. In tali casi, il titolare del trattamento adotta misure appropriate per tutelare i diritti, le libertà e i legittimi interessi dell'interessato, anche rendendo pubbliche le informazioni;
c) l'ottenimento o la comunicazione sono espressamente previsti dal diritto dell'Unione o dello Stato membro cui è soggetto il titolare del trattamento e che prevede misure appropriate per tutelare gli interessi legittimi dell'interessato; oppure
d) qualora i dati personali debbano rimanere riservati conformemente a un obbligo di segreto professionale disciplinato dal diritto dell'Unione o degli Stati membri, compreso un obbligo di segretezza previsto per legge.
Articolo 15 Diritto di accesso dell'interessato
1.L'interessato ha il diritto di ottenere dal titolare del trattamento la conferma che sia o meno in corso un trattamento di dati personali che lo riguardano e in tal caso, di ottenere l'accesso ai dati personali e alle seguenti informazioni:
a) le finalità del trattamento;
b) le categorie di dati personali in questione;
c) i destinatari o le categorie di destinatari a cui i dati personali sono stati o saranno comunicati, in particolare se destinatari di paesi terzi o organizzazioni internazionali;
d) quando possibile, il periodo di conservazione dei dati personali previsto oppure, se non è possibile, i criteri utilizzati per determinare tale periodo;
e) l'esistenza del diritto dell'interessato di chiedere al titolare del trattamento la rettifica o la cancellazione dei dati personali o la limitazione del trattamento dei dati personali che lo riguardano o di opporsi al loro trattamento;
f) il diritto di proporre reclamo a un'autorità di controllo;
g) qualora i dati non siano raccolti presso l'interessato, tutte le informazioni disponibili sulla loro origine;
h) l'esistenza di un processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione di cui all'articolo 22, paragrafi 1 e 4, e, almeno in tali casi, informazioni significative sulla logica utilizzata, nonché l'importanza e le conseguenze previste di tale trattamento per l'interessato.
2.Qualora i dati personali siano trasferiti a un paese terzo o a un'organizzazione internazionale, l'interessato ha il diritto di essere informato dell'esistenza di garanzie adeguate ai sensi dell'articolo 46 relative al trasferimento.
0.Xx titolare del trattamento fornisce una copia dei dati personali oggetto di trattamento. In caso di ulteriori copie richieste dall'interessato, il titolare del trattamento può addebitare un contributo spese ragionevole basato sui costi amministrativi. Se
l'interessato presenta la richiesta mediante mezzi elettronici, e salvo indicazione diversa dell'interessato, le informazioni sono fornite in un formato elettronico di uso comune.
0.Xx diritto di ottenere una copia di cui al paragrafo 3 non deve ledere i diritti e le libertà altrui.
Articolo 16 Diritto di rettifica
L'interessato ha il diritto di ottenere dal titolare del trattamento la rettifica dei dati personali inesatti che lo riguardano senza ingiustificato ritardo. Tenuto conto delle finalità del trattamento, l'interessato ha il diritto di ottenere l'integrazione dei dati personali incompleti, anche fornendo una dichiarazione integrativa.
Articolo 17 Diritto alla cancellazione («diritto all'oblio»)
1.L'interessato ha il diritto di ottenere dal titolare del trattamento la cancellazione dei dati personali che lo riguardano senza ingiustificato ritardo e il titolare del trattamento ha l'obbligo di cancellare senza ingiustificato ritardo i dati personali, se sussiste uno dei motivi seguenti:
a) i dati personali non sono più necessari rispetto alle finalità per le quali sono stati raccolti o altrimenti trattati;
b) l'interessato revoca il consenso su cui si basa il trattamento conformemente all'articolo 6, paragrafo 1, lettera a), o all'articolo 9, paragrafo 2, lettera a), e se non sussiste altro fondamento giuridico per il trattamento;
c) l'interessato si oppone al trattamento ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 1, e non sussiste alcun motivo legittimo prevalente per procedere al trattamento, oppure si oppone al trattamento ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 2;
d) i dati personali sono stati trattati illecitamente;
e) i dati personali devono essere cancellati per adempiere un obbligo legale previsto dal diritto dell'Unione o dello Stato membro cui è soggetto il titolare del trattamento;
f) i dati personali sono stati raccolti relativamente all'offerta di servizi della società dell'informazione di cui all'articolo 8, paragrafo 1.
0.Xx titolare del trattamento, se ha reso pubblici dati personali ed è obbligato, ai sensi del paragrafo 1, a cancellarli, tenendo conto della tecnologia disponibile e dei costi di attuazione adotta le misure ragionevoli, anche tecniche, per informare i titolari del trattamento che stanno trattando i dati personali della richiesta dell'interessato di cancellare qualsiasi link, copia o riproduzione dei suoi dati personali.
3.I paragrafi 1 e 2 non si applicano nella misura in cui il trattamento sia necessario:
a) per l'esercizio del diritto alla libertà di espressione e di informazione;
b) per l'adempimento di un obbligo legale che richieda il trattamento previsto dal diritto dell'Unione o dello Stato membro cui è soggetto il titolare del trattamento o per l'esecuzione di un compito svolto nel pubblico interesse oppure nell'esercizio di pubblici poteri di cui è investito il titolare del trattamento;
c) per motivi di interesse pubblico nel settore della sanità pubblica in conformità dell'articolo 9, paragrafo 2, lettere h) e i), e dell'articolo 9, paragrafo 3;
d) a fini di archiviazione nel pubblico interesse, di ricerca scientifica o storica o a fini statistici conformemente all'articolo 89, paragrafo 1, nella misura in cui il diritto di cui al paragrafo 1 rischi di rendere impossibile o di pregiudicare gravemente il conseguimento degli obiettivi di tale trattamento; o
e) per l'accertamento, l'esercizio o la difesa di un diritto in sede giudiziaria.
Articolo 18 Diritto di limitazione di trattamento
1.L'interessato ha il diritto di ottenere dal titolare del trattamento la limitazione del trattamento quando ricorre una delle seguenti ipotesi:
a) l'interessato contesta l'esattezza dei dati personali, per il periodo necessario al titolare del trattamento per verificare l'esattezza di tali dati personali;
b) il trattamento è illecito e l'interessato si oppone alla cancellazione dei dati personali e chiede invece che ne sia limitato l'utilizzo;
c) benché il titolare del trattamento non ne abbia più bisogno ai fini del trattamento, i dati personali sono necessari all'interessato per l'accertamento, l'esercizio o la difesa di un diritto in sede giudiziaria;
d) l'interessato si è opposto al trattamento ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 1, in attesa della verifica in merito all'eventuale prevalenza dei motivi legittimi del titolare del trattamento rispetto a quelli dell'interessato.
0.Xx il trattamento è limitato a norma del paragrafo 1, tali dati personali sono trattati, salvo che per la conservazione, soltanto con il consenso dell'interessato o per l'accertamento, l'esercizio o la difesa di un diritto in sede giudiziaria oppure per tutelare i diritti di un'altra persona fisica o giuridica o per motivi di interesse pubblico rilevante dell'Unione o di uno Stato membro.
3.L'interessato che ha ottenuto la limitazione del trattamento a norma del paragrafo 1 è informato dal titolare del trattamento prima che detta limitazione sia revocata.
Articolo 19 Obbligo di notifica in caso di rettifica o cancellazione dei dati personali o limitazione del trattamento
Il titolare del trattamento comunica a ciascuno dei destinatari cui sono stati trasmessi i dati personali le eventuali rettifiche o cancellazioni o limitazioni del trattamento effettuate a norma dell'articolo 16, dell'articolo 17, paragrafo 1, e dell'articolo 18, salvo che ciò si riveli impossibile o implichi uno sforzo sproporzionato. Il titolare del trattamento comunica all'interessato tali destinatari qualora l'interessato lo richieda.
Articolo 20 Diritto alla portabilità dei dati
1.L'interessato ha il diritto di ricevere in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico i dati personali che lo riguardano forniti a un titolare del trattamento e ha il diritto di trasmettere tali dati a un altro titolare del trattamento senza impedimenti da parte del titolare del trattamento cui li ha forniti qualora:
a) il trattamento si basi sul consenso ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 1, lettera a), o dell'articolo 9, paragrafo 2, lettera a), o su un contratto ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 1, lettera b); e
b) il trattamento sia effettuato con mezzi automatizzati.
2.Nell'esercitare i propri diritti relativamente alla portabilità dei dati a norma del paragrafo 1, l'interessato ha il diritto di ottenere la trasmissione diretta dei dati personali da un titolare del trattamento all'altro, se tecnicamente fattibile.
3.L'esercizio del diritto di cui al paragrafo 1 del presente articolo lascia impregiudicato l'articolo 17. Tale diritto non si applica al trattamento necessario per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all'esercizio di pubblici poteri di cui è investito il titolare del trattamento.
0.Xx diritto di cui al paragrafo 1 non deve ledere i diritti e le libertà altrui.
Articolo 21 Diritto di opposizione
1.L'interessato ha il diritto di opporsi in qualsiasi momento, per motivi connessi alla sua situazione particolare, al trattamento dei dati personali che lo riguardano ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 1, lettere e) o f), compresa la profilazione sulla base di tali disposizioni. Il titolare del trattamento si astiene dal trattare ulteriormente i dati personali salvo che egli dimostri l'esistenza di motivi legittimi cogenti per procedere al trattamento che prevalgono sugli interessi, sui diritti e sulle libertà dell'interessato oppure per l'accertamento, l'esercizio o la difesa di un diritto in sede giudiziaria.
2.Qualora i dati personali siano trattati per finalità di marketing diretto, l'interessato ha il diritto di opporsi in qualsiasi momento al trattamento dei dati personali che lo riguardano effettuato per tali finalità, compresa la profilazione nella misura in cui sia connessa a tale marketing diretto.
3.Qualora l'interessato si opponga al trattamento per finalità di marketing diretto, i dati personali non sono più oggetto di trattamento per tali finalità.
0.Xx diritto di cui ai paragrafi 1 e 2 è esplicitamente portato all'attenzione dell'interessato ed è presentato chiaramente e separatamente da qualsiasi altra informazione al più tardi al momento della prima comunicazione con l'interessato.
5.Nel contesto dell'utilizzo di servizi della società dell'informazione e fatta salva la direttiva 2002/58/CE, l'interessato può esercitare il proprio diritto di opposizione con mezzi automatizzati che utilizzano specifiche tecniche.
6.Qualora i dati personali siano trattati a fini di ricerca scientifica o storica o a fini statistici a norma dell'articolo 89, paragrafo 1, l'interessato, per motivi connessi alla sua situazione particolare, ha il diritto di opporsi al trattamento di dati personali che lo riguarda, salvo se il trattamento è necessario per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico.
Articolo 22 Processo decisionale automatizzato relativo alle persone fisiche, compresa la profilazione
1.L'interessato ha il diritto di non essere sottoposto a una decisione basata unicamente sul trattamento automatizzato, compresa la profilazione, che produca effetti giuridici che lo riguardano o che incida in modo analogo significativamente sulla sua persona.
0.Xx paragrafo 1 non si applica nel caso in cui la decisione:
a) sia necessaria per la conclusione o l'esecuzione di un contratto tra l'interessato e un titolare del trattamento;
b) sia autorizzata dal diritto dell'Unione o dello Stato membro cui è soggetto il titolare del trattamento, che precisa altresì misure adeguate a tutela dei diritti, delle libertà e dei legittimi interessi dell'interessato;
c) si basi sul consenso esplicito dell'interessato.
3.Nei casi di cui al paragrafo 2, lettere a) e c), il titolare del trattamento attua misure appropriate per tutelare i diritti, le libertà e i legittimi interessi dell'interessato, almeno il diritto di ottenere l'intervento umano da parte del titolare del trattamento, di esprimere la propria opinione e di contestare la decisione.
4.Le decisioni di cui al paragrafo 2 non si basano sulle categorie particolari di dati personali di cui all'articolo 9, paragrafo 1, a meno che non sia d'applicazione l'articolo 9, paragrafo 2, lettere a) o g), e non siano in vigore misure adeguate a tutela dei diritti, delle libertà e dei legittimi interessi dell'interessato.
Articolo 9 Trattamento di categorie particolari di dati personali
1.È vietato trattare dati personali che rivelino l'origine razziale o etnica, le opinioni politiche, le convinzioni religiose o filosofiche, o l'appartenenza sindacale, nonché trattare dati genetici, dati biometrici intesi a identificare in modo univoco una persona fisica, dati relativi alla salute o alla vita sessuale o all'orientamento sessuale della persona.
0.Xx paragrafo 1 non si applica se si verifica uno dei seguenti casi:
a) l'interessato ha prestato il proprio consenso esplicito al trattamento di tali dati personali per una o più finalità specifiche, salvo nei casi in cui il diritto dell'Unione o degli Stati membri dispone che l'interessato non possa revocare il divieto di cui al paragrafo 1;
b)il trattamento è necessario per assolvere gli obblighi ed esercitare i diritti specifici del titolare del trattamento o dell'interessato in materia di diritto del lavoro e della sicurezza sociale e protezione sociale, nella misura in cui sia autorizzato dal diritto dell'Unione o degli Stati membri o da un contratto collettivo ai sensi del diritto degli Stati membri, in presenza di garanzie appropriate per i diritti fondamentali e gli interessi dell'interessato;
c)il trattamento è necessario per tutelare un interesse vitale dell'interessato o di un'altra persona fisica qualora l'interessato si trovi nell'incapacità fisica o giuridica di prestare il proprio consenso;
d) il trattamento è effettuato, nell'ambito delle sue legittime attività e con adeguate garanzie, da una fondazione, associazione o altro organismo senza scopo di lucro che persegua finalità politiche, filosofiche, religiose o sindacali, a condizione che il trattamento riguardi unicamente i membri, gli ex membri o le persone che hanno regolari
contatti con la fondazione, l'associazione o l'organismo a motivo delle sue finalità e che i dati personali non siano comunicati all'esterno senza il consenso dell'interessato;
e) il trattamento riguarda dati personali resi manifestamente pubblici dall'interessato;
f) il trattamento è necessario per accertare, esercitare o difendere un diritto in sede giudiziaria o ogniqualvolta le autorità giurisdizionali esercitino le loro funzioni giurisdizionali;
g) il trattamento è necessario per motivi di interesse pubblico rilevante sulla base del diritto dell'Unione o degli Stati membri, che deve essere proporzionato alla finalità perseguita, rispettare l'essenza del diritto alla protezione dei dati e prevedere misure appropriate e specifiche per tutelare i diritti fondamentali e gli interessi dell'interessato;
h) il trattamento è necessario per finalità di medicina preventiva o di medicina del lavoro, valutazione della capacità lavorativa del dipendente, diagnosi, assistenza o terapia sanitaria o sociale ovvero gestione dei sistemi e servizi sanitari o sociali sulla base del diritto dell'Unione o degli Stati membri o conformemente al contratto con un professionista della sanità, fatte salve le condizioni e le garanzie di cui al paragrafo 3;
i) il trattamento è necessario per motivi di interesse pubblico nel settore della sanità pubblica, quali la protezione da gravi minacce per la salute a carattere transfrontaliero o la garanzia di parametri elevati di qualità e sicurezza dell'assistenza sanitaria e dei medicinali e dei dispositivi medici, sulla base del diritto dell'Unione o degli Stati membri che prevede misure appropriate e specifiche per tutelare i diritti e le libertà dell'interessato, in particolare il segreto professionale;
j) il trattamento è necessario a fini di archiviazione nel pubblico interesse, di ricerca scientifica o storica o a fini statistici in conformità dell'articolo 89, paragrafo 1, sulla base del diritto dell'Unione o nazionale, che è proporzionato alla finalità perseguita, rispetta l'essenza del diritto alla protezione dei dati e prevede misure appropriate e specifiche per tutelare i diritti fondamentali e gli interessi dell'interessato.
3.I dati personali di cui al paragrafo 1 possono essere trattati per le finalità di cui al paragrafo 2, lettera h), se tali dati sono trattati da o sotto la responsabilità di un professionista soggetto al segreto professionale conformemente al diritto dell'Unione o degli Stati membri o alle norme stabilite dagli organismi nazionali competenti o da altra persona anch'essa soggetta all'obbligo di segretezza conformemente al diritto dell'Unione o degli Stati membri o alle norme stabilite dagli organismi nazionali competenti.
4.Gli Stati membri possono mantenere o introdurre ulteriori condizioni, comprese limitazioni, con riguardo al trattamento di dati genetici, dati biometrici o dati relativi alla salute.
Articolo 10 Trattamento dei dati personali relativi a condanne penali e reati
Il trattamento dei dati personali relativi alle condanne penali e ai reati o a connesse misure di sicurezza sulla base dell'articolo 6, paragrafo 1, deve avvenire soltanto sotto il controllo dell'autorità pubblica o se il trattamento è autorizzato dal diritto dell'Unione o degli Stati membri che preveda garanzie appropriate per i diritti e le libertà degli
interessati. Un eventuale registro completo delle condanne penali deve essere tenuto soltanto sotto il controllo dell'autorità pubblica.
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