Contratto di assicurazione Leasing Immobiliare Prima Casa
Contratto di assicurazione Leasing Immobiliare Prima Casa
“Leasing Immobiliare Prima Casa polizza nr. 10954400009125”
Fascicolo Informativo
edizione Settembre 2016
Il presente Fascicolo Informativo contiene i seguenti documenti:
1) Nota Informativa, comprensiva del Glossario;
2) Condizioni Generali di Assicurazione;
3) Informativa al Cliente sull’uso dei Suoi dati e sui Suoi diritti.
Deve essere consegnato al Conduttore prima della sottoscrizione del contratto.
Avvertenza: prima della sottoscrizione del Contratto leggere attentamente la Nota Informativa.
“Leasing Immobiliare Prima Casa polizza nr. 10954400009125”
1) Nota Informativa, comprensiva del Glossario
Indice:
Nota Informativa p. 2
Glossario p. 8
NOTA INFORMATIVA
La presente Nota Informativa è redatta secondo lo schema predisposto da IVASS, ma il suo contenuto non è soggetto alla preventiva approvazione dello stesso.
La presente Nota Informativa viene consegnata da Arca Assicurazioni S.p.A. a tutti coloro che intendono stipulare il contratto “Leasing Immobiliare Prima Casa” al fine di illustrarne le caratteristiche in conformità con quanto previsto dal D. Lgs. n. 209/2005 e relativi regolamenti attuativi.
La invitiamo pertanto a leggere con attenzione tutte le indicazioni della presente Nota Informativa e delle relative Condizioni di Assicurazione, prima della sottoscrizione della polizza.
I titoli delle clausole e le parti che prevedono oneri e obblighi a carico del Contraente e del Conduttore, nullità, decadenze, esclusioni, sospensioni e limitazioni della garanzia, rivalse, nonché le informazioni qualificate come “Avvertenze” sono evidenziati in questo modo e sono da leggere con particolare attenzione.
Per consultare gli aggiornamenti delle informazioni contenute nella presente Nota Informativa e nel Fascicolo Informativo non derivanti da innovazioni normative si rinvia al sito internet: xxx.xxxxxxxxxxx.xx. Arca Assicurazioni S.p.A. comunicherà per iscritto al Contraente le modifiche derivanti da future innovazioni normative.
La informiamo che, in ottemperanza a quanto previsto dal Regolamento IVASS n. 35/2010 – Titolo IV, dal 31 ottobre 2013, sul sito istituzionale della Società xxx.xxxxxxxxxxx.xx potrà accedere ad un’apposita area riservata per consultare la propria posizione assicurativa. La invitiamo ad accedere al sito per la prima registrazione e per conoscere le modalità con cui sarà possibile completare l’accreditamento a tale area riservata.
Per ogni chiarimento, Arca Assicurazioni le ha messo a disposizione il numero verde 800-849089 per darLe tutte le risposte necessarie.
La Nota Informativa si articola in tre sezioni:
A. INFORMAZIONI SULL'IMPRESA DI ASSICURAZIONE
B. INFORMAZIONI SUL CONTRATTO
C. INFORMAZIONI SULLE PROCEDURE LIQUIDATIVE E SUI RECLAMI
A. Informazioni sull’impresa di assicurazione
1. Informazioni Generali
a) Arca Assicurazioni S.p.A. è una Società soggetta all’attività di direzione e coordinamento di Unipol Gruppo Finanziario S.p.A. e facente parte del Gruppo Assicurativo Unipol.
b) Sede Legale e Direzione Generale in Italia, Via del Fante, 21 – 37122 Verona
c) Recapito telefonico: 045.8192111; Sito Internet xxx.xxxxxxxxxxx.xx; posta elettronica
xxxxxxx@xxxxxxxxxxx.xx pec xxxxxxxxxxxxxxxxx@xxx.xxxxxx.xx;
d) Arca Assicurazioni S.p.A. è stata autorizzata all’esercizio dell’attività assicurativa con Provvedimento ISVAP n. 330 dell’11 settembre 1996 (G.U. n. 219 del 18/09/1996) ed è iscritta all’Albo delle imprese assicurative al numero 1.00123.
2. Informazioni sulla situazione patrimoniale dell’impresa
Le informazioni che seguono sono relative all’ultimo bilancio approvato relativo all’esercizio 2015.
O Patrimonio netto pari a 106,4 milioni di euro;
O Capitale sociale pari a 50,8 milioni di euro;
O Totale riserve patrimoniali pari a 32,8 milioni di euro;
O Indice di solvibilità pari a 3,40; tale indice rappresenta, secondo la normativa vigente al 31.12.2015, il rapporto tra l’ammontare del margine di solvibilità disponibile pari a 87.815 migliaia di euro e l’ammontare del margine richiesto pari a 25.826 migliaia di euro.
B. Informazioni sul contratto
Avvertenza: Conflitto di interesse. A seguito dell’entrata in vigore del Provvedimento ISVAP, oggi IVASS, n. 2946 del 6 dicembre 2011, che ha introdotto l’art. 48bis del Regolamento ISVAP, oggi IVASS,
n. 5, gli intermediari, o le società appartenenti allo stesso gruppo, non possono assumere la qualifica
di beneficiari o vincolatari delle prestazioni assicurative intermediate.
3. Coperture assicurative offerte – Limitazioni ed esclusioni
“Leasing immobiliare Prima Casa” è una copertura assicurativa multirischi relativa ai danni:
- materiali e diretti al Fabbricato a seguito di incendio del fabbricato, da eventi atmosferici e sociopolitici e altri danni;
- da fenomeno elettrico, ricerca e riparazione guasti e danni da acqua condotta;
- ai terzi derivanti dalla proprietà del fabbricato riportato nel modulo di adesione.
La copertura assicurativa si compone delle seguenti Sezioni:
•Sez. I – Danni alle Cose
•Sez. II – Responsabilità Civile
Avvertenza:
La polizza prevede delle limitazioni territoriali così come riportato agli art. 16 delle Cga.
Avvertenza: nelle diverse sezioni sono previste le esclusioni così come di seguito individuate:
Sezione | Artt. Cga |
Sez. I – Xxxxx alle cose | 19 – 27 – 28 – 30 – 31 – 31 – 32 – 33 34 – 35 - 38 |
Sez. II – Responsabilità Civile | 41 - 42 |
Le garanzie sono prestate con l’applicazione delle Franchigie, degli Scoperti e dei Limiti o Sottolimiti
previsti negli articoli di seguito indicati:
Sezione | Artt. Cga |
Sez. I – Xxxxx alle cose | 20 – 24 – 25 – 26 – 27 – 28 – 30 – 31 32 – 33 – 34 – 35 – 36 – 37 – 38 - 39 |
Sez. II – Responsabilità Civile | 40 - 43 |
Riportiamo di seguito alcune esemplificazioni per comprendere gli effetti dell’Assicurazione parziale e dell’applicazione di scoperti e franchigie:
Assicurazione Parziale
Esempio 1 - Sezione I – Danni alle cose a) fabbricato assicurato
Valore a nuovo dell’Abitazione al momento del sinistro 🡪 € 250.000
Somma assicurata al momento della sottoscrizione del contratto 🡪 € 200.000
Somma assicurata inferiore al valore a nuovo del bene, applicazione dell’assicurazione parziale come previsto agli artt. 21 e 22 delle CGA.
Riferimento artt:
1. Sez. I – art. 21 – Assicurazione parziale e 22 - Deroga alla proporzionale
2. Norme in caso di sinistro – art. 20 – Valore del fabbricato e determinazione del danno
3. art. 1907 del Codice Civile.
Esempio 2 - Sezione II - Responsabilità Civile
Il massimale, indicato in polizza, rappresenta il massimo esborso della Società in caso di sinistro e pertanto l’eventuale eccedenza del valore del danno rimarrà sempre a carico del Conduttore.
Applicazione di limiti e franchigie
Esempio 1 - Sezione I – Danni alle cose
Danni da Fenomeno elettrico, limite di indennizzo € 10.000
Si verifica un corto circuito che determina danni all’impianto elettrico del fabbricato per € 4.000.
Come previsto dall’art. 32 delle Cga – Fenomeno elettrico, l’Assicurato potrà farsi rimborsare il danno con l’applicazione di una franchigia pari ad € 300. Il rimborso al danneggiato sarà pari a € 3.700;
4. Dichiarazioni del Contraente/Conduttore in ordine alle circostanze del rischio - Nullità Avvertenza: le dichiarazioni rese alla società ai fini della valutazione del rischio, devono essere necessariamente esatte e complete, così come previsto dagli artt. 1892, 1893 e 1894 Codice Civile e Art. 3 delle Cga.
5. Aggravamento e diminuzione del rischio
Se durante la vita del contratto, le circostanze dei rischi originariamente descritti nelle varie sezioni subissero delle variazioni tali da comportarne modifiche sostanziali, tali modifiche, devono essere comunicate per iscritto alla società (artt. 8 e 9 delle Cga).
La mancata comunicazione alla società può comportare la perdita totale o parziale del diritto all’indennizzo salvo quanto previsto all’art. 8 Cga e art. 1898 del Codice Civile.
6. Premi
Il versamento del premio verrà effettuato tramite addebito in c/c del Conduttore.
Per una somma assicurata Incendio Fabbricato di € 90.000,00 (stima di valore medio assicurato) il premio lordo annuo dell’intera copertura è di € 81,00 comprensivo di costi pari ad € 36,44 di cui
€ 27,83 per provvigioni percepite dall’intermediario.
7. Rivalse
La polizza non prevede l’applicazione di rivalse in caso di sinistro.
8. Diritto di recesso
Avvertenza: il recesso è regolato dal contratto collettivo tra il Contraente e la società e prevede la possibilità di estinguere alla scadenza annuale del contratto stesso tutte le adesioni.
9. Prescrizione e decadenza dei diritti derivanti dal contratto
I diritti derivanti dal contratto di Assicurazione si prescrivono entro due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto (ad esempio l’accadimento del danno).
10. Legge applicabile al contratto
Al contratto si applica la Legge Italiana.
11. Regime fiscale
Gli oneri fiscali relativi all’Assicurazione sono a carico del Contraente e sono diversificati per le diverse sezioni:
Xxxxxxxx | Xxxxxxxx |
Danni alle cose | 22,25% |
Responsabilità Civile | 22,25% |
C. Informazioni su procedure liquidative e reclami
12. Sinistri – Liquidazione dell’indennizzo
Avvertenza: Gli aventi diritto dovranno informare il Contraente, entro 3 giorni dal sinistro o dal momento in cui gli aventi diritto stessi ne siano venuti a conoscenza, mediante il “Modulo di richiesta di indennizzo”. Nelle condizioni generali di Assicurazione contenute nel presente Fascicolo Informativo, sono riportate nel “Modulo di richiesta di indennizzo”.
13. Reclami
Eventuali reclami aventi ad oggetto la gestione del rapporto contrattuale, segnatamente sotto il profilo dell’attribuzione di responsabilità, dell’effettività della prestazione, della quantificazione ed erogazione delle somme dovute all’avente diritto, ovvero un servizio assicurativo, devono essere inoltrati per iscritto a:
Arca Assicurazioni S.p.A. - Servizio Reclami Xxx xxx Xxxxx 00, 00000 Xxxxxx
Fax: 000.0000000 e-mail: xxxxxxx@xxxxxxxxxxx.xxx.
Qualora l’esponente non si ritenga soddisfatto dall’esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro nel termine massimo di quarantacinque giorni, potrà rivolgersi all’IVASS, Servizio Tutela degli Utenti, Xxx xxx Xxxxxxxxx 00 - 00000 Xxxx, telefono 06.42.133.1.
I reclami indirizzati per iscritto all’IVASS, anche utilizzando l’apposito modello reperibile sul sito internet dell’IVASS e della Società, contengono:
a) nome, cognome e domicilio del reclamante, con eventuale recapito telefonico;
b) individuazione del soggetto o dei soggetti di cui si lamenta l’operato;
c) breve ed esaustiva descrizione del motivo di lamentela;
d) copia del reclamo presentato alla Società e dell’eventuale riscontro fornito dalla stessa;
e) ogni documento utile per descrivere più compiutamente le relative circostanze.
Si evidenzia che i reclami per l’accertamento dell’osservanza della vigente normativa di settore vanno presentati direttamente all’IVASS.
Le informazioni utili per la presentazione dei reclami sono riportate sul sito internet della Società xxx.xxxxxxxxxxx.xx e nelle comunicazioni periodiche inviate in corso di contratto, ove previste.
Per la risoluzione della lite transfrontaliera di cui sia parte, il reclamante avente il domicilio in Italia può presentare il reclamo all’IVASS o direttamente al sistema estero competente, individuabile accedendo al sito internet xxxx://xx.xxxxxx.xx/xxxxxxxx_xxxxxx/xxx-xxx/xxxxxxx_xx.xxx chiedendo l’attivazione della procedura FIN-NET.
Si ricorda che nel caso di mancato o parziale accoglimento del reclamo, fatta salva in ogni caso la facoltà di adire l’Autorità Giudiziaria, il reclamante potrà ricorrere ai seguenti sistemi alternativi per la risoluzione delle controversie:
1. procedimento di mediazione innanzi ad un organismo di mediazione ai sensi del Decreto Legislativo 4 marzo 2010 n. 28 (e successive modifiche e integrazioni); il ricorso al procedimento di mediazione è condizione di procedibilità della domanda giudiziale; a tale procedura si accede mediante un’istanza da presentare presso un organismo di mediazione tramite l’assistenza di un avvocato di fiducia, con le modalità indicate nel predetto Decreto;
2. procedura di negoziazione assistita ai sensi del Decreto Legge 12 settembre 2014 n. 132 (convertito in Legge 10 novembre 2014 n. 162); a tale procedura si accede mediante la stipulazione fra le parti di una convenzione di negoziazione assistita tramite l’assistenza di un avvocato di fiducia, con le modalità indicate nel predetto Decreto.
3. procedura di arbitrato, se prevista dalle Condizioni di assicurazione, secondo le modalità nelle stesse riportate.
14. Mediazione per la conciliazione delle controversie/Arbitrato
Il 20 marzo 2010 è entrato in vigore il Decreto Legislativo n. 28 del 4 marzo 2010 in materia di “mediazione finalizzata alla conciliazione delle controversie civili e commerciali”. Tale decreto ha previsto la possibilità, per la risoluzione di controversie civili anche in materia di contratti assicurativi, di rivolgersi ad un Organismo di mediazione imparziale iscritto nell’apposito registro presso il Ministero della Giustizia. Nel caso in cui il Contraente o l’Assicurato intendano avvalersi di tale possibilità, potranno far
pervenire la richiesta di mediazione, depositata presso uno di tali organismi, alla sede legale di Arca Assicurazioni S.p.A., Servizio Sinistri, Xxx xxx Xxxxx 00, 00000 Xxxxxx, anche a mezzo posta elettronica all’indirizzo xxxxxxxxxxxxxxxx@xxxxxxxx.xx ovvero a mezzo fax al n° 000.0000000.
*** *** ***
Arca Assicurazioni S.p.A. è responsabile della veridicità e della completezza dei dati e delle notizie contenuti nella presente Nota Informativa.
Direttore Generale e rappresentante legale Dott. Xxxxx Xxxx
Glossario
Abitazione:
il fabbricato identificato nel modulo di adesione, ove il Conduttore abbia la residenza anagrafica o in alternativa ove lo stesso dimori per la maggior parte dell’anno.
Assicurato:
l’immobile oggetto del contratto di assicurazione.
Assicurazione:
il contratto di assicurazione.
Atti di terrorismo:
atto - fra cui, in via esemplificativa e non esaustiva, la minaccia o l’uso della forza o della violenza - commesso da una persona o da un gruppo di persone su incarico od in connessione con organizzazioni terroristiche e/o governi, per scopi politici, religiosi, ideologici o comunque volti a destabilizzare il governo di qualsiasi nazione e/o a creare panico o sconcerto nella popolazione od in parti di essa.
Conduttore:
colui che detiene in locazione finanziaria le cose assicurate.
Contraente:
la società di leasing.
Cose:
gli oggetti materiali.
Danno indennizzabile:
l’importo dovuto dalla Società in caso di Sinistro, sulla base delle condizioni tutte di Polizza, prima dell’applicazione di eventuali Franchigie, Scoperti o limiti di Indennizzo che verranno successivamente conteggiati nella determinazione dell’Indennizzo dovuto dalla Società.
Esplosione:
sviluppo di gas o vapori ad alta temperatura o pressione, dovuto a reazione chimica, che si autopropaga con elevata velocità.
Fabbricato:
l’intera costruzione edile e tutte le opere murarie adibita ad appartamento o casa unifamiliare con eventuale ufficio o studio professionale purché intercomunicanti, compresi fissi ed infissi ed opere di fondazione o interrate, muri di cinta e cancelli anche elettrici - esclusa l’area - impianti idrici ed igienici, impianti elettrici fissi, impianti fissi di riscaldamento e condizionamento centralizzati, impianti di segnalazione e comunicazione, ascensori, montacarichi, scale mobili; altri impianti o installazioni considerati immobili per natura e destinazione; affreschi e statue non aventi valore artistico.
Salvo patto speciale, si intende assicurato esclusivamente il Fabbricato come risultante dal contratto di “leasing” indicato nel modulo di adesione, rimanendo escluse le migliorie e le opera addizionali, anche di impiantistica, non apportate dal Conduttore.
Se l'Assicurazione è stipulata sopra singole porzioni di Fabbricato in condominio essa copre anche le relative quote di proprietà comune.
Fenomeni Elettrici:
sono manifestazioni di fenomeno elettrico:
•corto circuito: contatto accidentale a bassa impedenza tra due porzioni di impianto normalmente funzionanti a potenziale diverso;
•variazione di corrente: scostamento del livello dell’intensità di corrente elettrica da valori nominali previsti per il corretto funzionamento dell’impianto;
•sovratensioni: improvviso innalzamento del valore della tensione di alimentazione elettrica rispetto ai valori nominali previsti per il corretto funzionamento dell’impianto o immissione nella rete di
alimentazione di impulsi unidirezionali di tensione dovuti a cause atmosferiche;
•arco voltaico: scarica elettrica accidentale tra due parti dell’impianto sostenuta dalla tensione di alimentazione di rete.
Fissi ed infissi:
manufatti per la chiusura dei vani di transito, illuminazione ed aerazione delle costruzioni, nonché quanto è stabilmente ancorato alle strutture murarie rispetto alle quali ha funzione secondaria di finimento o protezione.
Franchigia:
la parte di danno liquidabile a termini di polizza, che per ogni sinistro rimane a carico del Contraente.
Incendio:
combustione con sviluppo di fiamma di beni materiali al di fuori di appropriato focolare che può autoestendersi e propagarsi.
Incombustibili:
le sostanze e i prodotti che alla temperatura di 750°C non danno luogo a manifestazioni di fiamma né a reazione esotermica.
Il metodo di prova è quello adottato dal Cento Studi ed Esperienze del Ministero dell’Interno.
Indennizzo:
la prestazione in denaro dovuta dalla società in caso di sinistro.
Locatore:
l’istituto finanziario di Leasing in qualità di proprietario e Locatore dei Fabbricati assicurati.
Massimale:
l’obbligazione massima della Società per ogni Sinistro, per capitale, interessi e spese, qualunque sia il numero delle persone decedute o che abbiano subito lesioni personali o danni a Cose od animali.
Quando è previsto un limite di Indennizzo questo non si intende in aggiunta al Massimale di garanzia, ma è una parte dello stesso e rappresenta l’obbligazione massima della Società per ogni Sinistro, per capitale interessi e spese, per quella specifica situazione.
Quando il Massimale (o limite, se previsto) è prestato per un Periodo di assicurazione, questi rappresenta l’obbligazione cumulativa massima a cui la Società è tenuta per capitale interessi e spese, per tutte le richieste di risarcimento denunciate alla Società durante lo stesso Periodo
di assicurazione.
Materiali incombustibili:
si considera tale la sostanza e/o il prodotto che alla temperatura di 750°C non dà luogo a manifestazi oni di fiamma né a reazione esotermica. Il metodo di prova è quello adottato dal Centro Studi Esperienze del Ministero degli Interni.
Modulo di adesione:
il documento che prova il contratto di assicurazione e che è sottoscritto dal Conduttore
Premio:
la prestazione in denaro dovuta dal Contraente alla società.
Primo rischio assoluto (P.R.A.):
forma di assicurazione che prevede, in caso di sinistro, il risarcimento dei danni sino a concorrenza della somma dovuta, qualunque sia il valore complessivo dei beni assicurati, senza applicazione della regola proporzionale prevista dall’articolo 1907 del Codice Civile.
Rischio:
la probabilità che si verifichi il Sinistro e l'entità dei danni che possono derivarne.
Scoperto:
la percentuale del danno che, per ogni sinistro, rimane a carico del Contraente.
Scoppio:
repentino dirompersi di contenitori per eccesso di pressione interna di fluidi non dovuto a esplosione. Gli effetti del gelo e del “colpo d’ariete” non sono considerati scoppio.
Sinistro:
il verificarsi dell’evento per cui è prestata l’assicurazione.
Società:
Arca Assicurazioni S.p.A.
Terremoto:
si intende un movimento brusco e repentino della crosta terrestre dovuto a cause endogene. Le scosse registrate nelle 72 ore successive ad ogni evento che ha dato luogo al sinistro indennizzabile sono attribuite ad un medesimo episodio tellurico ed i relativi danni sono considerati pertanto “singolo sinistro”.
Territorio italiano:
il territorio della Repubblica italiana, della Città del Vaticano e della Repubblica di San Marino.
Tetto - Copertura – Solai:
- Tetto: il complesso degli elementi destinati a coprire e proteggere il Fabbricato dagli agenti atmosferici, comprese relative strutture portanti (orditura, tiranti o catene).
- Copertura: il complesso degli elementi del Tetto escluse strutture portanti, coibentazioni, soffittature e rivestimenti.
- Solai: il complesso degli elementi che costituiscono la separazione orizzontale tra i piani del Fabbricato, escluse pavimentazioni e soffittature.
Valore a nuovo:
metodo di determinazione del valore delle cose assicurate con altre nuove o equivalenti per rendimento economico e per caratteristiche tecniche, comprese le spese di trasporto, montaggio e gli oneri fiscali. Limitatamente agli elettrodomestici acquistati nuovi da oltre 60 mesi, l’indennizzo non potrà essere superiore al triplo del valore reale ed effettivo degli stessi al momento del sinistro.
Valore intero:
la forma assicurativa che copre per l’intero valore le cose assicurate. Se al momento del sinistro viene accertato che il valore delle cose esistenti è superiore alla somma assicurata, Arca Assicurazioni risponde del danno in proporzione, come previsto dall’art. 1907 del Codice Civile.
Arca Assicurazioni S.p.A.
“Leasing Immobiliare Prima Casa Polizza nr. 10954400009125”
2) Condizioni Generali di Assicurazione
Indice:
Norme comuni a tutte le sezioni p. 2
Sezione I – Xxxxx alle cose p. 4
Sezione II – Responsabilità Civile p. 12
Norme in caso di sinistro p. 14
Modulo richiesta di indennizzo p. 16
CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE
NORME COMUNI A TUTTE LE SEZIONI
Art. 1 - Oggetto del contratto e modalità di adesione alla Polizza Collettiva
La presente Polizza Collettiva prevede le seguenti sezioni:
I. Danni alle Cose;
II. Responsabilità Civile.
Per ciascuna sezione l’oggetto dell’Assicurazione è disciplinato dall’apposito articolo riportato all’interno della sezione medesima.
L’Assicurazione di ciascun Assicurato è realizzata mediante sottoscrizione, da parte del Contraente/Conduttore stesso, di un Modulo di Adesione redatto in triplice copia che dovrà essere debitamente sottoscritto in ogni sua parte.
Art. 2 - Operatività del contratto
Le garanzie prestate sono esclusivamente per l’ubicazione indicata nel contratto.
Art. 3 - Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio
Le dichiarazioni inesatte e le reticenze del Contraente, relative a circostanze tali che la Società non avrebbe dato il suo consenso o non lo avrebbe dato alle medesime condizioni, sono causa di annullamento del contratto quando il Contraente ha agito con dolo o colpa grave (art. 1892 del Codice Civile). Qualora il Contraente abbia agito senza dolo o colpa grave, la Società potrà recedere dal contratto e, in caso di sinistro, la somma dovuta sarà ridotta in proporzione della differenza tra il premio convenuto e quello che sarebbe stato applicato se si fosse conosciuto il vero stato delle cose (art. 1893 del Codice Civile).
Art. 4 - Altre assicurazioni
In caso di sinistro, il Conduttore deve darne avviso a tutti gli assicuratori, indicando a ciascuno il nome degli altri, ai sensi degli articoli 1910 e 1913 del Codice Civile.
Art. 5 - Modifiche al contratto
Le eventuali modificazioni al contratto devono essere provate per iscritto.
Art. 6 - Decorrenza del contratto e pagamento del premio
Per ciascuna adesione, l’assicurazione ha durata pari a quella riportata sul modulo di adesione ed il recesso è regolato dal contratto collettivo tra il Contraente e la società e prevede la possibilità di estinguere alla scadenza annuale del contratto stesso tutte le adesioni. Il Conduttore è tenuto a versare il Premio mensilmente per tutta la durata dell'assicurazione presso il Contraente che provvede a trasmetterlo alla Società. Per ciascun Conduttore l’Assicurazione decorre dalle ore 24 del giorno in cui il primo Premio mensile viene corrisposto dal Conduttore medesimo tramite addebito sul Conto Corrente assicurato.
Art. 7 – Risoluzione dell’assicurazione
L'assicurazione è automaticamente risoluta con effetto dalle ore 24 del 60° giorno dopo quello del riscatto delle cose assicurate o di quello di risoluzione o cessazione del contratto di leasing per qualsiasi motivo.
Art. 8 - Aggravamento del rischio
Il Conduttore o il Contraente deve dare comunicazione scritta alla Società di ogni aggravamento del rischio. Gli aggravamenti di rischio non noti o non accettati dalla Società possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all’indennizzo, nonché la stessa cessazione dell’assicurazione, ai sensi dell’articolo 1898 del Codice Civile. Il diritto all’indennizzo non viene pregiudicato in caso di aggravamento di rischio non comunicato in buona fede dal Conduttore.
Art. 9 - Diminuzione del rischio
Il Conduttore o il Contraente è tenuto a comunicare alla Società le eventuali diminuzioni del rischio. In
tale evenienza la Società è tenuta a ridurre il premio o le rate di premio successivi alla suddetta comunicazione del Conduttore o del Contraente ai sensi dell’articolo 1897 del Codice Civile e rinuncia al relativo recesso.
Art. 10 - Recesso in caso di Sinistro
Dopo ogni sinistro denunciato a termini di polizza e fino al 60° giorno dal pagamento o rifiuto dell’indennizzo la Società può recedere dalla convenzione e/o dalla singola adesione all’Assicurazione.
La relativa comunicazione deve essere data mediante lettera raccomandata e ha efficacia dopo 90 giorni dalla data di ricevimento della stessa.
In tal caso la Società entro 30 giorni dalla data di efficacia del recesso, rimborsa la parte di premio, al netto delle imposte, relativa al periodo di rischio non corso.
Si conviene che qualora la Società decidesse di esercitare la facoltà di recesso prevista in polizza, la stessa non sarà causa dell’annullamento dei singoli Certificati di Assicurazione emessi antecedentemente alla data di effetto dell’annullamento della presente convenzione.
Art. 11 - Verifica dello stato delle cose assicurate
La verifica dello stato delle cose assicurate avverrà previo accordo tra la Società e il Conduttore. Analogamente, in caso di sinistro, la presa visione di fatture o altra documentazione al fine di poter determinare l’ammontare del danno avverrà previo accordo tra la Società e il Contraente/Conduttore stesso.
Art. 12 - Titolarità dei diritti nascenti dalla polizza
Le azioni, le ragioni e i diritti nascenti dalla polizza non possono essere esercitati che dal Contraente e dalla Società. Spetta in particolare al Contraente compiere gli atti necessari all’accertamento e alla liquidazione dei danni.
L’accertamento e la liquidazione dei danni così effettuati sono vincolanti anche per eventuali terzi proprietari o comproprietari, restando esclusa ogni loro facoltà di impugnativa.
L’indennizzo liquidato a termine di polizza non può tuttavia essere pagato se non nei confronti o col consenso dei titolari dell’interesse assicurato.
Art. 13 - Foro competente
Per le controversie riguardanti l’esecuzione del contratto è competente esclusivamente l’Autorità Giudiziaria del luogo ove ha sede la Direzione della Società di Leasing.
Art. 14 - Oneri fiscali
Gli oneri fiscali relativi all’assicurazione sono a carico del Contraente.
Art. 15 - Rinvio alle norme di legge
Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge.
Art. 16 - Delimitazioni territoriali
La garanzia prestata con la presente polizza si intende per il fabbricato o porzione di fabbricato che deve essere situato in Italia, Stato della Città del Vaticano, Repubblica di San Marino.
Art. 17 – Conciliazione
Sezione I – Danni alle cose
Art. 18 – Oggetto dell’assicurazione
La Società indennizza:
a) i danni materiali - anche se causati da colpa grave del Contraente o del Conduttore - ai fabbricati descritti in polizza:
a. direttamente causati da:
- Incendio;
- fulmine;
- Esplosione e scoppio non causati da ordigni esplosivi;
- caduta di aeromobili, veicoli spaziali, satelliti artificiali, meteoriti, loro parti o cose trasportate;
b. direttamente causati da sviluppo di fumi, gas, vapori, da mancata od anormale produzione o distribuzione di energia elettrica, termica o idraulica, da mancato o anormale funzionamento di apparecchiature elettroniche, di impianti di riscaldamento o di condizionamento, da colaggio o fuoriuscita di liquidi, conseguenti agli eventi contro i quali è prestata la prese te assicurazione e che abbiano colpito le cose assicurate oppure enti posti nell’ambito di 20 metri da esse;
c. direttamente causati da:
- urto di veicoli, non appartenenti e non in uso al Contraente o al Conduttore, in transito sulla pubblica via o su area equiparata ad area pubblica;
- onda di pressione provocata dal superamento della velocità del suono da parte di aeromobili od oggetti in genere;
- rovina di ascensori o montacarichi a seguito di rottura di congegni;
b) i guasti arrecati alle cose assicurate, allo scopo di impedire o di arrestare l’incendio:
- per ordine dell’Autorità;
- dal Conduttore o da terzi salvo che siano stati arrecati inconsideratamente;
c) le spese necessarie per demolire, sgomberare e trasportare, a idonea discarica i residui del sinistro indennizzabile a termini di polizza - esclusi i residui radioattivi disciplinati dal D.P.R. 185/64 e successive modificazioni ed integrazioni - sino alla concorrenza del 10% dell’indennizzo pagabile a termini di polizza, fermo quanto previsto al successivo art. 20 - "Valore dei fabbricati assicurati e determinazione del danno".
Art. 19 - Esclusioni
Sono esclusi i danni causati da o verificatisi in occasione di:
a) atti di guerra (dichiarata o non), guerra civile, rivoluzione, insurrezione, occupazione militare, invasione, requisizione, nazionalizzazione, confisca, sequestri e/o ordinanze di governo e/o autorità, anche locali, sia di diritto che di fatto;
b) tumulti popolari, scioperi, sommosse, occupazione non militare, sabotaggio, atti dolosi;
c) atti di terrorismo o di qualsiasi azione presa per controllare, prevenire, reprimere o, a qualsiasi titolo, per contrastare un atto di terrorismo;
d) Esplosione o emanazione di calore o di radiazioni provenienti da trasmutazioni del nucleo dell’atomo, come pure in occasione di radiazioni provocate dall’accelerazione artificiale di particelle atomiche; salvo che il Contraente o il Conduttore provi che il sinistro non ebbe alcun rapporto con tali eventi;
e) causati con dolo del Contraente/Conduttore, dei rappresentanti legali e dei soci a responsabilità illimitata;
f) causati da terremoti, maremoti, eruzioni vulcaniche, inondazioni, alluvioni;
g) agli impianti nei quali si sia verificato uno scoppio se l’evento è determinato da usura, corrosione, difetti di materiale;
h) di fenomeno elettrico a qualunque causa dovuti anche se conseguenti a fulmine o altri eventi per i quali è prestata l’assicurazione;
i) di smarrimento o di furto delle cose assicurate avvenuti in occasione degli eventi per i quali è prestata l’assicurazione,
j) indiretti quali cambiamenti di costruzione, mancanza di locazione, di godimento o di reddito commerciale od industriale, sospensione di lavoro o qualsiasi danno che non riguardi la materialità dei fabbricati assicurati.
Art. 20 – Valore dei fabbricati assicurati e determinazione del danno
L'attribuzione del valore che i fabbricati assicurati - illesi, danneggiati o distrutti – avevano al momento del sinistro è ottenuta secondo i seguenti criteri:
a) si stima la spesa necessaria per l'integrale costruzione a nuovo di tutto il fabbricato assicurato, escludendo soltanto il valore dell'area;
b) si stima il valore al momento del sinistro applicando alla stima di cui alla precedente lettera a) un deprezzamento stabilito in relazione al grado di vetustà, allo stato di conservazione, al modo di costruzione, all'ubicazione, alla destinazione, all'uso ed ogni altra circostanza concomitante.
L'ammontare del danno si determina:
c) applicando il deprezzamento indicato alla suddetta lettera b) alla spesa necessaria per ricostruire a nuovo le parti distrutte e per riparare quelle soltanto danneggiate e deducendo da tale risultato il valore dei residui;
d) calcolando il supplemento che, aggiunto all’indennizzo di cui alla precedente lettera c), determina un’indennità complessiva calcolata senza l’applicazione del deprezzamento indicato al punto b).
Il pagamento del supplemento d’indennizzo di cui alla lettera d) avverrà sulla base delle condizioni in appresso specificate:
1) il pagamento è eseguito entro 30 giorni da quando è terminata la ricostruzione e/o la riparazione secondo il preesistente tipo e genere e sulla stessa area nella quale si trovano i fabbricati colpiti - o su altra area del territorio nazionale previo consenso scritto della Società - purchè ciò avvenga, salvo comprovata forza maggiore, entro 12 mesi dalla data dell’atto di liquidazione amichevole o del verbale definitivo di perizia;
2) agli effetti dell’art. 21 – “Assicurazione Parziale”, il supplemento di indennizzo viene riconosciuto in misura:
I) totale, se la somma assicurata riportata nel Modulo di Adesione è superiore o uguale al valore di cui alla lettera a);
II) parziale se la somma assicurata riportata nel Modulo di Adesione è inferiore al valore di cui alla lettera a) ma superiore al valore di cui alla lettera b); in questo caso risulta assicurata solo una parte del supplemento di indennizzo, per cui lo stesso viene proporzionalmente ridotto nel rapporto esistente tra detta parte e l’intero supplemento di indennizzo;
III) nulla, se la somma assicurata riportata nel Modulo di Adesione è uguale o inferiore al valore di cui alla lettera b);
3) in caso di coesistenza di più assicurazioni, agli effetti della determinazione del supplemento di indennizzo si terrà conto della somma complessivamente assicurata dalle assicurazioni stesse;
4) agli effetti dell’indennizzo, resta convenuto che in nessun caso potrà comunque essere indennizzato per ciascun fabbricato importo superiore al doppio del relativo valore determinato in base al disposto della lettera b);
Le spese di demolizione e sgombero dei residui del sinistro devono essere tenute separate dalle stime di cui sopra in quanto per esse non è operante il disposto dell'art. 21 - “Assicurazione parziale”.
Art. 21 - Assicurazione parziale
Se dalle stime fatte con i criteri di cui all’art. 20 – punto b), risulta che il valore dei fabbricati eccedeva al momento del sinistro la somma assicurata, la Società risponde del danno in proporzione del rapporto fra il valore assicurato e quello risultante al momento del sinistro.
Condizioni speciali (sempre operanti)
Art. 22 - Deroga alla proporzionale
A parziale deroga dell’Art. 21 – “Assicurazione parziale”, si conviene tra le Parti che non si farà luogo all'applicazione della regola proporzionale di cui all'Art. 1907 C.C., per i fabbricati la cui somma assicurata maggiorata del 20% non sia inferiore al valore risultante al momento del sinistro, secondo i criteri di cui all’Art. 20 - punto b); qualora inferiore, il disposto dell'Art. 21 - “Assicurazione parziale” rimarrà operativo in proporzione del rapporto tra la somma assicurata così maggiorata ed il valore suddetto.
Art. 23 - Rinuncia alla rivalsa
La Società rinuncia - salvo il caso di dolo - al diritto di surroga derivante dall'art. 1916 del Codice Civile verso le persone delle quali il Conduttore e/o il Contraente devono rispondere a norma di legge, nonché
le Società controllate, consociate e collegate, i fornitori ed i clienti, purché il Conduttore e/o il Contraente, a sua volta, non eserciti l'azione verso il responsabile medesimo.
Art. 24 - Anticipo indennizzo
Il Contraente/Conduttore ha diritto di ottenere, prima della liquidazione del sinistro, il pagamento di un acconto pari al 50% dell’importo minimo che dovrebbe essere pagato in base alle risultanze acquisite, a condizione che non siano sorte contestazioni sull’indennizzabilità del sinistro stesso e che l’indennizzo complessivo sia prevedibile in almeno Euro 40.000,00.
L’obbligazione della Società:
•sarà in essere trascorsi 90 giorni dalla data di denuncia del sinistro, sempreché siano passati almeno 30 giorni dalla richiesta dell’anticipo;
•è condizionata al rispetto da parte del Contraente/Conduttore degli obblighi previsti in caso di sinistro (art. 43 - “Obblighi in caso di sinistro”).
L’anticipo non potrà comunque essere superiore ad Euro 100.000,00, qualunque sia l’ammontare stimato del sinistro.
La determinazione dell’acconto di cui sopra sarà effettuata secondo il disposto dell’art. 20 – punto c); trascorsi 90 giorni dal pagamento dell’indennizzo relativo al valore che le cose avevano al momento del sinistro, il Contraente potrà tuttavia ottenere un solo anticipo sul supplemento di indennizzo spettantegli in base all’art. 20 - punto d), che sarà determinato in relazione allo stato di avanzamento dei lavori al momento della richiesta.
Il Contraente si obbliga a restituire gli importi ottenuti nel caso fosse dimostrato non competergli per qualsivoglia ragione; detti importi, all’atto dell’eventuale restituzione, dovranno essere rivalutati secondo l’indice dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai ed impiegati ubblicato dall’Istituto Centrale di Statistica, se nel frattempo è intervenuta svalutazione monetaria.
Art. 25 - Onorari dei periti
La Società rimborserà, in caso di danno indennizzabile a termini di polizza, le spese e gli onorari di competenza del perito che il Contraente avrà scelto e nominato conformemente al disposto dell’Art. 5 - “Procedura per la valutazione del danno”, nonché l’eventuale quota parte di spese ed onorari a carico del Contraente a seguito di nomina del terzo perito.
Detto rimborso è subordinato alla presentazione da parte del Contraente alla Società della relativa documentazione a prova delle spese sostenute.
La presente estensione di garanzia è prestata entro il limite del 2% dell’indennizzo, con il massimo di Euro 10.000,00, senza applicazione del disposto dell'art. 21 - “Assicurazione parziale”.
Garanzie aggiuntive (sempre operanti)
Art. 26 - Fumo
La Società indennizza i danni materiali direttamente causati alle cose assicurate da fumo fuoriuscito a seguito di guasto - non determinato da usura, corrosione, difetti di materiale o carenza di manutenzione
- agli impianti per la produzione di calore facenti parte delle cose stesse, e sempreché detti impianti siano collegati mediante adeguate condutture ad appropriati camini.
Agli effetti della presente estensione di garanzia, il pagamento dell'indennizzo sarà effettuato previa detrazione, per singolo sinistro, di Euro 300,00.
Art. 27 - Eventi atmosferici
La Società indennizza i danni materiali alle cose assicurate direttamente causati da:
1) uragano, bufera, tempesta, vento e quanto da esso trasportato, tromba d’aria, grandine;
2) bagnamento, verificatosi all’interno dei fabbricati a seguito di rottura, brecce o lesioni provocate al tetto, alle pareti o ai serramenti dalla violenza degli eventi atmosferici di cui sopra.
La Società non indennizza i danni:
a) causati da:
•intasamento o traboccamento di gronde o pluviali con o senza rottura degli stessi;
•fuoriuscita dalle usuali sponde di corsi o bacini d’acqua naturali od artificiali;
•mareggiata e penetrazione di acqua marina;
•formazione di ruscelli, accumulo esterno di acqua, rottura o rigurgito dei sistemi di scarico;
•gelo, sovraccarico di neve;
•umidità, stillicidio, trasudamento, infiltrazione;
•cedimento, franamento o smottamento del terreno;
ancorché verificatisi a seguito degli eventi atmosferici di cui sopra;
b) subiti da:
•recinti, cancelli, gru, cavi aerei, ciminiere, pannelli solari, insegne od antenne e consimili installazioni esterne;
•enti all’aperto, ad eccezione dei serbatoi ed impianti fissi per natura e destinazione;
•fabbricati o tettoie aperti da uno o più lati o incompleti nelle coperture o nei serramenti (anche se per temporanee esigenze di ripristino conseguenti o non a sinistro), capannoni pressostatici, tenso- strutture, tendo-strutture e simili, baracche in legno o plastica, e quant’altro in essi contenuto;
•serramenti, vetrate e lucernari in genere, a meno che derivanti da rotture o lesioni subite dal tetto o dalle pareti;
•lastre di fibro-cemento o di cemento-amianto e manufatti di materia plastica per effetto di grandine. La presente estensione di garanzia viene prestata con franchigia – scoperto – limite di indennizzo come indicato nella apposita tabella.
Art. 28 - Eventi sociopolitici: tumulti, scioperi, sommosse, atti vandalici o dolosi
La Società indennizza i danni materiali e diretti alle cose assicurate causati da o verificatisi in occasione di: tumulti popolari, scioperi, sommosse, occupazione non militare, atti vandalici o dolosi di terzi.
Ai soli fini della presente estensione di garanzia, non sono comunque considerati terzi:
•il coniuge, i genitori, i figli del Contraente o del Conduttore;
•qualsiasi altro parente o affine se con loro conviventi;
•quando il Contraente o il Conduttore non sia una persona fisica, il legale rappresentante, il socio a responsabilità illimitata, l’amministratore e le persone che si trovino con loro nei rapporti di cui ai punti precedenti.
Ai soli fini della presente garanzia, l’art. 19 - “Esclusioni”, si intende annullato ed integralmente sostituito come segue:
Sono esclusi i danni:
a) causati da o verificatisi in occasione di:
•atti di guerra (dichiarata o non), guerra civile, rivoluzione, insurrezione, occupazione militare, invasione, requisizione, nazionalizzazione , confisca, sequestri e/o ordinanze di governo e/o autorità, anche locali, sia di diritto che di fatto;
•atti di terrorismo;
•Esplosione o emanazione di calore o di radiazioni provenienti da trasmutazioni del nucleo dell’atomo, come pure in occasione di radiazioni provocate dall’accelerazione artificiale di particelle atomiche;
•salvo che il Contraente o il Conduttore provi che il sinistro non ebbe alcun rapporto con tali eventi;
b) causati con dolo del Contraente/Conduttore, dei rappresentanti legali e dei soci a responsabilità illimitata;
c) di inondazione, alluvione, allagamento o frana;
d) di fenomeno elettrico;
e) di smarrimento, furto, rapina, estorsione, saccheggio o imputabile ad ammanchi di qualsiasi genere;
f) indiretti quali cambiamenti di costruzione, mancanza di locazione, di godimento o di reddito commerciale od industriale, sospensione di lavoro o qualsiasi danno che non riguardi la materialità dei fabbricati assicurati;
g) causati da interruzione di processi di lavorazione, da mancata od anormale produzione o distribuzione di energia, da alterazione di prodotti conseguente alla sospensione del lavoro, da alterazione od omissione di controlli o manovre.
Nel caso di occupazione non militare della proprietà in cui si trovano le cose assicurate, qualora l’occupazione medesima si protraesse per oltre 5 giorni consecutivi, la Società indennizza i soli danni di incendio, fulmine, Esplosione e scoppio non causati da ordigni esplosivi, caduta aeromobili, satelliti e veicoli spaziali, loro parti o cose trasportate.
La presente estensione di garanzia viene prestata con franchigia – scoperto – limite di indennizzo come indicato nella apposita tabella.
Art. 29 - Implosione
La Società indennizza i danni materiali direttamente causati alle cose assicurate da implosione, per tale intendendosi il cedimento - non determinato da usura, corrosione o difetti di materiale o carenza di manutenzione - di apparecchiature, serbatoi e contenitori in genere, per carenza di pressione interna di fluidi rispetto a quella esterna.
Art. 30 - Acqua condotta - ricerca guasti
La Società indennizza i danni materiali direttamente causati alle cose assicurate da fuoriuscita di acqua a seguito di rottura accidentale degli impianti idrici, igienici e tecnici esistenti nel fabbricato contenente le cose medesime e dell’impianto idrico antincendio anche se esterno al fabbricato, comprese le spese sostenute per la ricerca della suddetta rottura e per la sua riparazione.
La Società non indennizza i danni causati da umidità, stillicidio, traboccamento o rigurgito di fognature o altri condotti, gelo, guasto o rottura degli impianti automatici di estinzione.
Agli effetti della presente garanzia:
•il pagamento dell’indennizzo verrà effettuato previa detrazione, per singolo sinistro, di Euro 300,00.
•in nessun caso la Società pagherà, per singolo sinistro, somma maggiore di Euro 5.000,00 relativamente alle spese per la ricerca e la riparazione della rottura.
Art. 31 - Sovraccarico neve
La Società indennizza i danni materiali direttamente causati alle cose assicurate da crollo totale o parziale del fabbricato, provocato da sovraccarico di neve, nonché i conseguenti danni di bagnamento agli enti medesimi.
La Società non indennizza i danni causati:
a) i fabbricati non conformi alle norme vigenti al momento della loro costruzione o ricostruzione, relative ai sovraccarichi di neve ed al loro contenuto;
b) ai fabbricati in costruzione o in corso di rifacimento (a meno che detto rifacimento sia ininfluente ai fini della presente garanzia integrativa) ed al loro contenuto;
c) ai capannoni pressostatici, tenso-strutture, tendo-strutture ed al loro contenuto;
d) a lucernari, vetrate e serramenti in genere, insegne, antenne, pannelli solari e consimili installazioni esterne, nonché all’impermeabilizzazione, a meno che il loro danneggiamento sia causato da crollo totale o parziale del fabbricato in seguito al sovraccarico di neve;
e) da valanghe e slavine;
f) da gelo, ancorché conseguente all’evento coperto dalla presente garanzia.
La presente estensione di garanzia viene prestata con franchigia – scoperto – limite di indennizzo come indicato nella apposita tabella.
Art. 32 - Fenomeno Elettrico
A parziale deroga dell’art. 19 – Esclusioni lettera h), la Società indennizza i Danni materiali e diretti a macchine ed impianti elettrici ed elettronici, apparecchi e circuiti compresi, per effetto di correnti, cariche ed altri fenomeni elettrici da qualunque causa occasionati.
La Società non indennizza i danni:
a) causati da usura o da carenza di manutenzione;
b) verificatisi in occasione di montaggi o smontaggi non connessi a lavori di manutenzione o revisione, nonché i danni verificatisi durante le operazioni di collaudo o prova;
c) dovuti a difetti noti al Contraente o al Conduttore all’atto della stipulazione della polizza nonché i danni dei quali deve rispondere, per legge o contratto, il costruttore o il fornitore;
Agli effetti della presente garanzia:
• il pagamento dell’indennizzo verrà effettuato previa detrazione, per singolo sinistro, di Euro 300,00;
• in nessun caso la Società pagherà, per singolo sinistro, somma maggiore di Euro 5.000,00, senza applicazione del disposto dell'art. 21 - “Assicurazione parziale”.
Art. 33 - Allagamenti
La Società indennizza i danni materiali direttamente causati alle cose assicurate da allagamento.
Sono esclusi i danni:
• alle merci la cui base sia posta ad altezza inferiore a 12 cm dal pavimento;
• agli enti mobili posti all’aperto;
• causati da fuoriuscita di acqua, e quanto da essa trasportato, dalle usuali sponde di corsi d’acqua e/o di bacini, sia naturali che artificiali;
• causati da mareggiata, marea, xxxxxxxx e penetrazione di acqua marina;
• causati da pioggia, grandine, neve, penetrate nei fabbricati attraverso aperture che non siano chiuse da serramenti al momento del sinistro, salvo che i serramenti stessi siano stati rotti o divelti dalla violenza degli eventi atmosferici in occasione del medesimo sinistro e salvo i casi di accumuli di acqua formatisi all’esterno dei fabbricati e penetrati all’interno degli stessi;
• che si verificassero al fabbricato e/o a quanto in esso contenuto in seguito ad infiltrazioni di acqua dal terreno;
• causati da fuoriuscita di acqua da impianti automatici di estinzione in occasione di lavori di installazione o riparazione, collaudi, prove, modifiche costruttive sia dell'impianto che dei locali protetti;
• causati da acqua condotta.
La presente estensione di garanzia viene prestata con franchigia – scoperto – limite di indennizzo come indicato nella apposita tabella.
Art. 34 - Ricorso terzi
La Società, si obbliga a tenere indenne il Contraente/Conduttore, fino alla concorrenza del massimale assicurato di Euro 300.000,00, delle somme che egli sia tenuto a corrispondere per capitale, interessi e spese - quale civilmente responsabile ai sensi di legge - per danni materiali diretti cagionati alle cose di terzi da sinistro indennizzabile a termini di polizza.
L'assicurazione è estesa ai danni derivanti da interruzioni o sospensioni - totali o parziali - dell'utilizzo di beni nonchè di attività industriali, commerciali, agricole o di servizi, entro il massimale stabilito e sino alla concorrenza del 10% del massimale stesso.
L'assicurazione non comprende i danni:
• a cose che il Contraente/Conduttore abbia in consegna o custodia o detenga a qualsiasi titolo, salvo i veicoli dei dipendenti del Contraente/Conduttore ed i mezzi di trasporto sotto carico e scarico, ovvero in sosta nell'ambito delle anzidette operazioni, nonchè le cose sugli stessi mezzi trasportate;
• di qualsiasi natura conseguenti ad inquinamento dell'acqua, dell'aria e del suolo.
Non sono comunque considerati terzi:
• il coniuge, i genitori, i figli del Contraente/Conduttore nonchè ogni altro parente e/o affine se con lui convivente
• quando il Contraente/Conduttore non sia una persona fisica, il legale rappresentante, il socio a responsabilità illimitata, l'amministratore e le persone che si trovino con loro nei rapporti di cui al punto precedente
• le Società le quali rispetto al Contraente, che non sia una persona fisica, siano qualificabili come controllanti, controllate o collegate, ai sensi dell'art. 2359 C.C. nel testo di cui alla legge 7 Giugno 1974 n. 216, nonchè gli amministratori delle medesime.
Il Contraente/Conduttore deve immediatamente informare la Società delle procedure civili o penali promosse contro di lui, fornendo tutti i documenti e le prove utili alla difesa e la Società avrà facoltà di assumere la direzione della causa e la difesa del Contraente.
Il Contraente/Conduttore devono astenersi da qualunque transazione o riconoscimento della propria responsabilità senza il consenso della Società.
Quanto alle spese giudiziali si applica l'art. 1917 del Codice Civile.
Art. 35 - Atti di terrorismo
A parziale deroga dell’Art. 19 - Esclusioni, la Società risponde dei danni diretti e materiali alle cose assicurate causati da eventi non altrimenti esclusi, verificatisi in occasione di atti di terrorismo.
Restano comunque esclusi:
- le perdite, i danni, i costi, le spese, direttamente o indirettamente causati da e/o derivanti da e/o in connessione con: inquinamento e/o contaminazione nucleare, biologica, chimica;
- i danni, le perdite, i costi e le spese di qualsiasi natura direttamente od indirettamente riconducibili a qualsiasi azione presa per controllare, prevenire, reprimere o, a qualsiasi titolo, per contrastare un atto di terrorismo;
- i danni causati da fuoriuscita d’acqua, e quanto da essa trasportato, dalle usuali sponde di corsi d’acqua e/o di bacini,sia naturali che artificiali.
La presente estensione di garanzia viene prestata con franchigia – scoperto – limite di indennizzo come indicato nella apposita tabella.
La Società ha facoltà di recedere in qualunque momento dalla copertura assicurativa prestata con la presente estensione di garanzia mediante preavviso di 90 giorni da comunicarsi a mezzo di lettera raccomandata.
Trascorsi trenta giorni da quello in cui il recesso ha avuto effetto, la Società rimborsa la quota di premio imponibile relativo al periodo di rischio non corso, da conteggiarsi sulla base del 5% del tasso imponibile annuo, che rappresenta il costo della presente estensione di garanzia.
In caso di recesso della Società dalla presente estensione di garanzia, il Contraente ha la facoltà di recedere dall’intero contratto, inviandone comunicazione a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento, entro la data in cui il recesso ha effetto. In tal caso, la Società rimborsa la parte di premio imponibile di polizza relativa al periodo di rischio non corso.
Art. 36 - Inondazione, alluvione
A parziale deroga dell’art. 19 - Esclusioni, la Società indennizza i danni diretti e materiali alle cose assicurate da fuoriuscita d’acqua, e quanto da essa trasportato, dalle usuali sponde di corsi d’acqua e/o di bacini naturali od artificiali, anche se provocata da terremoto.
La Società non indennizza i danni:
a) causati da mareggiata, marea, maremoto, umidità, stillicidio, trasudamento, infiltrazione;
b) causati da mancata o anormale produzione o distribuzione di energia elettrica, termica o idraulica, salvo che tali circostanze siano connesse al diretto effetto dell’inondazione e alluvione sugli enti assicurati;
c) di franamento, cedimento o smottamento del terreno;
d) a enti mobili all’aperto;
e) causati da traboccamento e rigurgito di fognature, salvo che tali eventi siano connessi al diretto effetto dell'inondazione o alluvione;
f) causati da fuoriuscita d’acqua, e quanto da essa trasportato, dalle usuali sponde di corsi d’acqua e/o di bacini naturali od artificiali dovuta ad atti di terrorismo, salvo quanto previsto dalla Garanzia Aggiuntiva “Atti di terrorismo ”, se ed in quanto operante.
La presente estensione di garanzia viene prestata con franchigia – scoperto – limite di indennizzo come indicato nella apposita tabella.
Art. 37 - Terremoto
A parziale deroga dell’Art. 19 - Esclusioni, la Società indennizza i danni diretti e materiali alle cose assicurate causati da terremoto, intendendosi per tale, un sommovimento brusco e repentino della crosta terrestre dovuto a cause endogene, si precisa che le scosse registrate nelle 72 ore successive al primo evento che ha dato luogo ad un sinistro indennizzabile sono attribuite ad un medesimo episodio ed i relativi danni sono considerati "singolo sinistro", purché avvenuti nel periodo di assicurazione.
La presente estensione di garanzia viene prestata con franchigia – scoperto – limite di indennizzo come indicato nella apposita tabella.
Art. 38 - Xxxxxxxx e gelo
La Società risponde dei danni materiali e diretti che il ghiaccio e/o il gelo possono arrecare agli impianti idrici e tecnici esistenti nei fabbricati descritti in polizza.
Sono altresì compresi i danni materiali e diretti che l’acqua fuoriuscita, a seguito di rottura dei suddetti impianti per effetto di ghiaccio e/o gelo, può arrecare alle cose ivi riposte.
La Società non risponde dei danni:
• conseguenti ad usura, corrosione, imperfetta tenuta degli impianti;
• riconducibili a mancata o carente manutenzione;
• agli impianti posti all’esterno dei fabbricati;
• alle merci poste ad altezza inferiore a 12 cm. dal suolo.
Sono comunque altresì escluse le spese sostenute per la ricerca del guasto o delle rotture degli impianti.
La garanzia è operante a condizione che l’attività svolta nei fabbricati non sia stata sospesa e/o interrotta per un periodo superiore a 72 ore antecedenti il sinistro.
Agli effetti della presente garanzia:
• il pagamento dell’indennizzo verrà effettuato previa detrazione, per singolo sinistro, di Euro 300,00;
• in nessun caso la Società pagherà, per uno o più sinistri che avvengano nel medesimo Periodo di assicurazione, somma maggiore di Euro 5.000,00.
Art. 39 - Franchigie, scoperti, limiti di indennizzo Limiti di indennizzo e franchigie e scoperti
Salvo quanto eventualmente previsto nelle singole clausole di polizza:
Franchigie – Scoperti: il pagamento dell'indennizzo sarà effettuato previa detrazione per singolo sinistro di un import pari a: |
a) Scoperto 10% con il minimo di Euro 1.000 per danni verificatisi in occasione di tumulti popolari, scioperi, sommosse, sabotaggio, atti vandalici o dolosi esclusi atti di terrorismo; |
b) Scoperto 10% con il minimo di Euro 1.000 per danni causati da atti di terrorismo; |
c) Scoperto 10% con il minimo di Euro 2.500 per danni causati da allagamenti; |
d) Scoperto 10% con il minimo di Euro 10.000 per danni causati da inondazione e alluvione; |
e) Scoperto 10% con il minimo di Euro 1.000 e per danni causati da eventi atmosferici; |
f) Scoperto 10% con il minimo di Euro 1.000 per danni causati da sovraccarico di neve; |
g) Scoperto 10% con il minimo di Euro 10.000 per danni causati da terremoto. |
Limiti di indennizzo: in nessun caso la Società indennizzerà per più sinistri che si verifichino nel medesimo periodo di assicurazione, somma superiore a: |
a) 70 % delle somme assicurate alla Sezione I di polizza per danni verificatisi in occasione di tumulti popolari, scioperi, sommosse, sabotaggio, atti vandalici o dolosi esclusi atti di terrorismo; |
b) 50 % delle somme assicurate alla Sezione I di polizza per danni causati da atti di terrorismo; |
c) 50 % delle somme assicurate alla Sezione I di polizza per danni causati da allagamenti; |
d) 50 % delle somme assicurate alla Sezione I di polizza per danni causati da inondazione e alluvione; |
e) 70 % delle somme assicurate alla Sezione I di polizza per danni causati da eventi atmosferici; |
f) 50 % delle somme assicurate alla Sezione I di polizza per danni causati da sovraccarico di neve; |
g) 50 % delle somme assicurate alla Sezione I di polizza per danni causati da terremoto. |
In nessun caso la Società indennizzerà complessivamente per uno o più sinistri che si verifichino nel medesimo periodo di assicurazione importo superiore a:
- Euro 5.000.000,00 per le garanzie catastrofali (terremoto, inondazioni, alluvioni ecc.)
Sezione II - Responsabilità Civile
Art. 40 - Oggetto dell’assicurazione
La Società si obbliga a tenere indenne il Contraente/Conduttore - fino alla concorrenza massima complessiva di Euro 2.500.000 per uno o più Sinistri per ogni singolo immobile, in aggiunta alle spese di difesa di cui alle Norme che regolano l’Assicurazione - di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese) di Danni involontariamente cagionati a terzi per:
• morte, lesioni personali;
• distruzione o deterioramento di cose;
in conseguenza di un fatto accidentale verificatosi in relazione al rischio della proprietà dei fabbricati assicurati nella Sezione I della presente polizza.
L’assicurazione vale anche per la responsabilità civile che possa derivare al Contraente/Conduttore da fatto doloso di persone delle quali debba rispondere.
L’assicurazione comprende i rischi delle antenne radiotelevisive, gli spazi adiacenti di pertinenza dei fabbricati, anche tenuti a giardino, compresi parchi, alberi di alto fusto, attrezzature sportive e per giochi, strade private e recinzioni in genere, nonché cancelli anche automatici.
L’assicurazione è operante anche per le azioni di rivalsa esperite dall’INPS ai sensi della Legge 12 giugno 1984, n. 222.
La garanzia comprende la responsabilità civile derivante al Contraente/Conduttore in qualità di committente di lavori rientranti nel campo di applicazione del D.Lgs. 494/96 e successive modifiche e/o integrazioni, relativi ai fabbricati assicurati, per danni involontariamente cagionati a terzi per morte o per lesioni personali, purchè il Contraente/Conduttore abbia designato, ove richiesto, il Responsabile dei Lavori, il Coordinatore per la Progettazione e il Coordinatore per l’Esecuzione dei Lavori, conformemente a quanto disposto dal predetto Decreto Legislativo.
Art. 41 - Esclusioni L’assicurazione non comprende:
a) i danni derivanti dall’esercizio, nei fabbricati descritti in polizza, da parte del Contraente, del Conduttore o di terzi, di industrie, commerci, arti e professioni o dell’attività personale del Contraente, del Conduttore, degli inquilini o condomini e loro familiari;
b) i danni conseguenti a:
•inquinamento dell’aria, dell’acqua o del suolo;
•interruzione, impoverimento, deviazione di sorgenti e corsi d’acqua;
•alterazione o impoverimento di falde acquifere, di giacimenti minerari ed in genere di quanto trovasi nel sottosuolo, suscettibile di sfruttamento;
c) i danni a cose altrui derivanti da incendio, Esplosione e scoppio di cose del Conduttore o da lui detenute;
d) i danni derivanti da:
•lavori di straordinaria manutenzione, ampliamenti, sopraelevazione, demolizione, ristrutturazione;
•spargimento di acqua e/o di altri liquidi derivante da rotture non accidentali di tubature e/o condutture;
•da rigurgito di fogne, funghi, muffe, umidità, stillicidio ed in genere da insalubrità dei locali;
•trasformazioni o assestamenti energetici dell’atomo, naturali o provocati artificialmente (fissione e fusione nucleare, macchine acceleratici);
•generazione di campi elettrici o magnetici o di radiazioni elettromagnetiche da parte di qualsiasi apparecchiatura o impianto;
•presenza, detenzione e impiego dell'amianto e/o suoi derivati e/o prodotti contenenti amianto;
•responsabilità volontariamente assunte dal Contraente/Conduttore e non derivanti direttamente dalle leggi in vigore;
e) i danni alle cose che il Conduttoredetenga a qualsiasi titolo;
f) i danni derivanti da interruzioni o sospensioni totali o parziali di attività industriali, commerciali, artigianali, agricole o di servizi;
g) da furto;
h) da circolazione su strade di uso pubblico o su aree a esse equiparate di veicoli a motore;
i) i danni agli occupanti abusivi nel corso di occupazioni che si protraggano oltre i 5 giorni consecutive.
Art. 42 – Persone non considerate terzi Non sono considerati terzi:
1) il coniuge, il convivente di fatto, le persone iscritte nello stato di famiglia del Contraente/Conduttore, nonché qualsiasi altro parente od affine con lui convivente;
2) quando il Contraente/Conduttore non sia una persona fisica, il legale rappresentante, il socio a responsabilità illimitata, l’amministratore e le persone che si trovino con loro nei rapporti di cui al punto 2);
3) le persone che essendo in rapporto di dipendenza con il Contraente/Conduttore subiscano il danno in occasione di lavoro o di servizio; nonché tutti coloro che, indipendentemente dalla natura del loro rapporto con il Contraente/Conduttore, subiscano il danno in conseguenza di lavoro o servizio per il Contraente/Conduttorestesso;
4) le società o enti che, rispetto al Contraente/Conduttore siano qualificabili come controllanti, controllate e collegate ai sensi dell’Art. 2359 C.C.
Condizioni aggiuntive (sempre operante)
Art. 43 – Danni da inquinamento accidentale
A parziale deroga dell’Art. 41 “Esclusioni” – punto b), l’assicurazione comprende i Danni cagionati a terzi per morte e lesioni personali, danneggiamento di cose, in conseguenza di contaminazione dell’acqua, dell’aria o del suolo, congiuntamente o disgiuntamente provocata da sostanze di qualunque natura emesse o comunque fuoriuscite a seguito di rottura accidentale di impianti, o condutture, dei fabbricati assicurati con la presente polizza.
Questa estensione di garanzia è prestata con uno scoperto del 10% - con il minimo di Euro 1.000,00
– per ogni sinistro, entro il limite di Euro 50.000,00 per uno o più Sinistri verificatisi nel medesimo periodo di assicurazione.
Norme in caso di sinistro
Art. 44 - Obblighi in caso di sinistro
In caso di sinistro, il Contraente o il Conduttore devono:
a) fare quanto gli è possibile per evitare o diminuire il danno; le relative spese sono a carico della Società secondo quanto previsto dalla legge ai sensi dell’Art. 1914 C.C.;
b) darne avviso alla società di Leasing entro dieci giorni da quando ne ha avuto conoscenza ai sensi dell’Art. 1913 C.C., specificando le circostanze e l’importo approssimativo del danno nonché, in caso di sinistro incendio o presumibilmente doloso, Esplosione o scoppio farne denuncia all’Autorità Giudiziaria o di Polizia del luogo, precisando, in particolare, il momento dell’inizio del sinistro, la causa presunta e l’entità approssimativa del danno;
c) fornire alla Società, entro i cinque giorni successivi all’avviso, una distinta particolareggiata delle cose distrutte o danneggiate, con l’indicazione del rispettivo valore;
L’inadempimento di uno degli obblighi di cui alle lettere a), b), può comportare la perdita totale o parziale del diritto all’indennizzo ai sensi dell’Art. 1915 C.C.
II Contraente o il Conduttore devono altresì:
a) conservare le tracce ed i residui del sinistro fino ad avvenuto sopralluogo del perito incaricato dalla Società di stimare il danno, senza avere, per questo, diritto ad indennità alcuna;
b) predisporre un elenco dettagliato dei danni subiti con riferimento alla qualità, quantità e valore delle cose distrutte o danneggiate, nonché, a richiesta, uno stato particolareggiato delle altre cose assicurate esistenti al momento del sinistro con indicazione del rispettivo valore, mettendo comunque a disposizione i suoi registri, conti, fatture, o qualsiasi documento che possa essere richiesto dalla Società o dai periti ai fini delle loro indagini e verifiche.
Art. 45 - Esagerazione dolosa del danno
Il Contraente o il Conduttore che esagerano dolosamente l’ammontare del danno, dichiarano distrutte cose che non esistevano al momento del sinistro, occultano, sottraggono o manomettono cose salvate, adoperano a giustificazione mezzi o documenti menzogneri o fraudolenti, alterano dolosamente le tracce ed i residui del sinistro o facilitano il progresso di questo, perdeno il diritto all’indennizzo.
Art. 46 - Mandato dei periti I periti devono:
a) indagare su circostanze, natura, causa e modalità del sinistro;
b) verificare l’esattezza delle descrizioni e dichiarazioni risultanti dagli atti contrattuali;
c) riferire se, al momento del sinistro, esistevano circostanze che avessero aggravato il rischio e non fossero state comunicate;
d) verificare se il Contraente o il Conduttore abbiano adempiuto gli obblighi di cui all’art. 43 - “Obblighi in caso di sinistro”;
e) verificare esistenza, qualità e quantità delle cose assicurate, determinando il valore che avevano al momento del sinistro secondo i criteri di valutazione di cui all’art. 20 - “Valore dei fabbricati assicurati e determinazione del danno”;
f) procedere alla stima ed alla liquidazione del danno, comprese le spese di salvataggio, demolizione e sgombero.
Nel caso di procedura per la valutazione del danno effettuata ai sensi dell’art. 48 - “Procedura per la valutazione del danno”, lettera b), i risultati delle operazioni peritali devono essere raccolti in apposito verbale, con allegate le stime dettagliate, da redigersi in doppio esemplare, uno per ognuna delle Parti. I risultati delle valutazioni di cui alle lettere d) ed e) sono obbligatori per le Parti, le quali rinunciano fin da ora a qualsiasi impugnativa, salvo il caso di dolo, errore, violenza, nonché di violazione dei patti contrattuali, impregiudicata in ogni caso qualsiasi azione o eccezione inerente all’indennizzabilità dei danni.
La perizia collegiale è valida anche se un perito si rifiuta di sottoscriverla; tale rifiuto deve essere attestato dagli altri periti nel verbale definitivo di perizia.
I periti sono dispensati dall’osservanza di ogni formalità giudiziaria.
Art. 47 - Titolarità dei diritti nascenti dalla polizza
Le azioni, le ragioni ed i diritti nascenti dalla polizza non possono essere esercitati che dal Contraente e dalla Società.
Spetta in particolare al Contraente compiere gli atti necessari all’accertamento ed alla liquidazione dei danni.
L’accertamento e la liquidazione dei danni così effettuati sono vincolanti anche per il Contraente ed il Conduttore restando esclusa ogni sua facoltà di impugnativa.
L’indennizzo liquidato a termini di polizza non può tuttavia essere pagato se non nei confronti o col consenso dei titolari dell’interesse assicurato.
Art. 48 - Procedura per la valutazione del danno
L’ammontare del danno è concordato con le seguenti modalità:
a) direttamente dalla Società o persona da questa incaricata, con il Contraente o persona da lui designata;
oppure, a richiesta di una delle Parti:
b) tra due periti nominati uno dalla Società e uno dal Contraente con apposito atto unico. I due periti devono nominarne un terzo quando si verifichi disaccordo fra loro e anche prima su richiesta di uno di essi. Il terzo perito interviene soltanto in caso di disaccordo e le decisioni sui punti controversi sono prese a maggioranza. Ciascun perito ha facoltà di farsi assistere e coadiuvare da altre persone, le quali potranno intervenire nelle operazioni peritali, senza però avere alcun voto deliberativo.
Se una delle Parti non provvede alla nomina del proprio perito o se i periti non si accordano sulla nomina del terzo, tali nomine, anche su istanza di una sola delle Parti, sono demandate al Presidente del Tribunale nella cui giurisdizione il sinistro è avvenuto.
Ciascuna delle Parti sostiene le spese del proprio perito; quelle del terzo perito sono ripartite a metà.
Art. 49 - Pagamento dell’indennizzo
Verificata l’operatività della garanzia e valutato il danno, la Società provvede al pagamento dell’indennizzo entro 30 giorni, sempreché non sia stata fatta opposizione e sia verificata la titolarità dell’interesse assicurato.
Se è stata aperto un procedimento penale sulla causa del sinistro, il pagamento sarà effettuato qualora dal procedimento stesso risulti che non ricorre alcuno dei casi previsti dall’art. 19 - “Esclusioni”, lettera e).
Art. 50 - Limite massimo dell’indennizzo
Salvo il caso previsto dall’Art. 1914 C.C., per nessun titolo la Società potrà essere tenuta a pagare somma maggiore di quella assicurata.
Art. 51 - Gestione delle controversie - spese legali
Esclusivamente per la sezione II – Responsabilità civile, la Società assume, fino a quando ne ha interesse, a nome del Contraente, la gestione stragiudiziale e giudiziale delle vertenze in sede civile, penale ed amministrativa, designando ove occorra legali o tecnici ed avvalendosi di tutti i diritti ed azioni spettanti al Contraente stesso.
Il Contraente è tenuto a prestare la propria collaborazione per permettere la gestione delle suddette vertenze ed a comparire personalmente in giudizio, ove la procedura lo richieda.
Il Contraente deve trasmettere alla Società o all’Agente di assicurazione al quale è assegnata la polizza, l’atto di citazione o qualunque atto giudiziario ricevuto in notificazione entro il termine di dieci giorni dal ricevimento unitamente a tutti i documenti e gli elementi utili per la gestione della controversia e per la predisposizione delle difese tecnico giuridiche. Nel caso in cui il Contraente non adempia a tali oneri o incorra comunque nelle decadenze previste dalla legge, la Società si riserva il diritto di non gestire la vertenza a nome del Contraente – al quale verranno restituiti tutti gli atti ed i documenti – e di ridurre l’indennizzo in ragione del pregiudizio sofferto.
Sono a carico della Società le spese sostenute per resistere all’azione promossa contro il Contraente, entro il limite di un importo pari al quarto del massimale stabilito in polizza per il danno cui si riferisce la domanda risarcitoria. Qualora la somma dovuta al danneggiato superi detto massimale, le spese vengono ripartite fra Società e Contraente in proporzione al rispettivo interesse.
La Società non riconosce spese incontrate dal Contraente per i legali o tecnici che non siano da essa designati e non risponde di multe o ammende, o delle spese di giustizia penale.
Il Contraente deve astenersi da qualunque transazione o riconoscimento della propria responsabilità senza il consenso della Società; in caso contrario la Società si riserva il diritto di ridurre l’indennizzo in ragione del pregiudizio sofferto.
Modulo richiesta di Xxxxxxxxxx
Polizza Leasing Immobiliare Prima Casa
DA INVIARE TRAMITE MAIL A xxxxxxxx@xxxxxxxxxxxx.xx OPPURE TRAMITE RACCOMANDATA A:
Spettabile SARDALEASING SPA XXX XX XXXXXXXX X. 00 00000 XXXXXXX
N°SINISTRO (riservato alla Società) | N°CONTRATTO | |
DATI DEL CONDUTTORE | ||
Cognome e nome | ||
Luogo e data di nascita CF/PI | ||
Residenza | ||
Reperibilità: giorni dalle ore alle ore | ||
DESCRIZIONE DELL’EVENTO | ||
◻ Xxxxx alle cose | ◻ RC | |
Data e ora | ||
Autorità intervenute | ||
Località di accadimento del sinistro | ||
Causa e descrizione dell’evento | ||
Eventuali altre Assicurazioni (Indicare la compagnia) | ||
Coordinate bancarie IBAN: | ||
Banca: | ||
Intestatario: | ||
Firma del Conduttore _ _ Data | ||
Consenso al trattamento assicurativo dei dati personali sensibili Preso atto dell'informativa ai sensi dell'art. 13 del Dlgs. n° 196/2003 presente nel Fascicolo Informa tivo, acconsento: - al trattamento dei dati sensibili che mi riguardano; - alla comunicazione a terzi dei dati sensibili che mi riguardano per finalità attinenti alla gestione e liquidazione dei sinistri. Sono consapevole che il rifiuto al conferimento di tali dati comporterà per la Società l'impossibilità di gestire e liquidare il sinistro, essendo tali dati necessari per la gestione e liquidazione dello stesso. Luogo e data: _ _Firma: |
Arca Assicurazioni S.p.A.
“Leasing Immobiliare Prima Casa Polizza nr. 10954400009125”
3) Informativa al Cliente sull’uso dei Suoi dati e sui Suoi diritti
Informativa al Cliente sull’uso dei Suoi dati e sui Suoi diritti
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Art. 13 D. Lgs. 196/2003 - Codice in materia di protezione dei dati personali
Artt. 15 e 16 del Reg. Isvap n. 34/2010 (artt. 183 e 191 del d.lgs. 209/2005 – Codice Assicurazioni Private)
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La nostra Società utilizzerà i Suoi dati per finalità strettamente connesse all’attività assicurativa e ai servizi forniti(5), ai relativi adempimenti normativi, per finalità antifrode (verifica autenticità dei dati, prevenzione rischio frodi, contrasto frodi subite), nonché ad attività di analisi dei dati (esclusi quelli di natura sensibile), secondo parametri di prodotto, caratteristiche di polizza e informazioni sulla sinistrosità correlate a valutazioni statistiche e tariffarie; ove necessario per dette finalità nonché per le relative attività amministrative e contabili, i Suoi dati potranno inoltre essere utilizzati dalle altre società del nostro Gruppo(6) e potranno essere inseriti in un archivio clienti. I dati personali di natura sensibile (relativi allo stato di salute) potranno essere oggetto di trattamento soltanto previo rilascio di esplicito consenso della persona interessata (Cliente o Suo eventuale familiare/convivente).
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Ai fini dell’estensione della copertura assicurativa a favore di familiari/conviventi del “Titolare assicurato”, alcuni dati anche sensibili relativi alle prestazioni assicurative effettuate a loro favore saranno messi a conoscenza anche del predetto “Titolare”, ove necessario per la gestione della polizza in essere, nonché per la verifica delle relative coperture e dei massimali garantiti.
TRATTAMENTO DI DATI COMUNI PER LA COMMERCIALIZZAZIONE A DISTANZA DI SERVIZI ASSICURATIVI ED ALTRE FINALITÀ DI MARKETING
Informativa Arca Assicurazioni S.p.A. – Tipo A – Ed. 1/10/2015
In una sezione separata del modulo di polizza, Le chiediamo di esprimere uno specifico consenso per il trattamento dei Suoi soli dati comuni (compresi recapito telefonico fisso e mobile e indirizzo di posta elettronica); il Suo consenso permetterà esclusivamente alla nostra società di utilizzare i Suoi dati per finalità di invio di comunicazioni commerciali a distanza relative a contratti assicurativi nostri e di altre compagnie del Gruppo(6). In particolare, previo Suo consenso, i Suoi dati saranno utilizzati per finalità di invio di newsletter e materiale pubblicitario, di vendita diretta, di compimento di ricerche di mercato per rilevare la qualità dei servizi o i bisogni della clientela, per comunicazioni commerciali attinenti ai suddetti servizi e prodotti, mediante le seguenti tecniche di comunicazione a distanza: posta, telefono, sistemi anche automatizzati di chiamata, e-mail, fax e SMS o MMS.
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Note
1) Ad esempio, contraenti di assicurazioni in cui Lei risulti assicurato o beneficiario, eventuali coobbligati; altri operatori assicurativi (quali intermediari assicurativi, imprese di assicurazione, banche distributrici, ecc.); soggetti ai quali, per soddisfare le sue richieste (ad es. di rilascio o di rinnovo di una copertura, di liquidazione di un sinistro, ecc.) richiediamo informazioni commerciali; organismi associativi (es. XXXX) e consortili propri del settore assicurativo, altri soggetti pubblici.
2) Sono i dati idonei a rivelare non solo lo stato di salute, ma anche convinzioni religiose, filosofiche o di altro genere, opinioni politiche, adesioni a partiti, sindacati, associazioni, od organizzazioni a carattere religioso, filosofico, politico, o sindacale. Sono considerati particolarmente delicati, seppur non sensibili, anche i c.d. dati giudiziari relativi a sentenze o indagini penali.
3) Ad esempio: IVASS, CONSOB, Banca d’Italia, AGCM, Garante Privacy, oppure per gli adempimenti in materia di accertamenti fiscali con le relative comunicazioni all’Amministrazione finanziaria nonché gli obblighi di identificazione, registrazione ed adeguata verifica della clientela ai sensi della normativa in materia di antiriciclaggio e di contrasto al finanziamento del terrorismo (D.Lgs. 231/07), nonché di segnalazione di eventuali operazioni ritenute sospette all’UIF presso banca d’Italia, nonché per finalità antifrode i Suoi dati personali potranno essere comunicati ad un Archivio Centrale Informatizzato del quale è Titolare il Ministero dell’Economia e delle Finanze, ecc.
4) Ad esempio, società di servizi informatici e telematici o di archiviazione; società di servizi a cui siano affidati la gestione, la liquidazione ed il pagamento dei sinistri; società di supporto alle attività di gestione ivi comprese le società di servizi postali; società di revisione e di consulenza; società di informazione commerciale per rischi finanziari; società di servizi per il controllo delle frodi; società di recupero crediti.
5) Ad esempio, per predisporre o stipulare contratti assicurativi (compresi quelli attuativi di forme pensionistiche complementari, nonché l’adesione individuale o collettiva a Fondi Pensione istituiti dalla Società), per la raccolta dei premi, la liquidazione dei sinistri o l’esecuzione di altre prestazioni; per riassicurazione e coassicurazione; per la prevenzione e l’individuazione, di concerto con le altre compagnie del Gruppo, delle frodi assicurative e relative azioni legali; per la costituzione, l’esercizio e la difesa di diritti dell'assicuratore; per l’adempimento di altri specifici obblighi di legge o contrattuali; per l’analisi di nuovi mercati assicurativi; per la gestione ed il controllo interno; attività statistico-tariffarie.
7) In particolare, i Suoi dati potranno essere comunicati e trattati, in Italia o anche all’estero (ove richiesto) verso i Paesi dell’Unione Europea o terzi rispetto ad essa, da soggetti che fanno parte della c.d. “catena assicurativa” come: altri assicuratori; coassicuratori e riassicuratori; agenti, subagenti, produttori, mediatori di assicurazione e di riassicurazione ed altri canali di acquisizione di contratti di assicurazione; banche; SIM, società di gestione del risparmio, medici, periti, autofficine, legali; società di servizi per il quietanzamento; cliniche o strutture sanitarie convenzionate, nonché ad enti e organismi anche del settore assicurativo aventi natura pubblica o associativa per l’adempimento di obblighi normativi e di vigilanza, altre banche dati a cui la comunicazione dei dati è obbligatoria, come ad esempio il Casellario Centrale Infortuni (l’elenco completo è disponibile presso la nostra sede o il Responsabile per il Riscontro).