CONTRATTO DI CONCESSIONE DELLA MALGA STRAOLGIO (VAL PORTAJOLA – COMUNE DI MALESCO) - ANNUALITÀ 2017- 2018
CONTRATTO DI CONCESSIONE DELLA MALGA STRAOLGIO (VAL PORTAJOLA – COMUNE DI MALESCO) - ANNUALITÀ 2017- 2018
Premesso che:
- l’Ente Parco Nazionale Val Grande (di seguito denominato Ente Parco), in data ha esperito
………… procedura aperta per selezionare l’impresa agricola cui assegnare in concessione la malga Alpe Straolgio;
- l’impresa/cooperativa agricola ……………………………………., di seguito denominata concessionario, è risultata assegnataria della malga, così come risulta dal verbale di aggiudicazione approvato con determinazione del Direttore, n° …. , in data ;
L’anno ………. il giorno ……. del mese di ………., presso gli uffici del Parco ubicati in Xxxxxx Xxxxxxxx, 0 x Xxxxxxx (XX)
TRA
l’Ente Parco Nazionale Val Grande – C. F. 93011840035, nella persona del Dr. Tullio Bagnati, Direttore dell’Ente Parco,
E
il Sig. ……………………….., in qualità di titolare/legale rappresentante dell’impresa (C. F.
……………………..) con sede in ……………….., via …………….. n° …… /dell’Associazione temporanea di scopo fra le imprese……………………………(C. F. ……………………..) che per la stipula del presente atto la parte affittuaria ha richiesto l'assistenza della
…………………………..……………… di alla quale è associata e nella quale si
riconosce,
SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE:
Art. 1 (Oggetto del contratto)
L’Ente Parco Nazionale Val Grande di seguito denominato Ente Parco, concede all’impresa
…………………. (di seguito denominata concessionario), che accetta, la malga Alpe Straolgio, i cui terreni ed immobili di pertinenza sono contraddistinti dai mappali n. 7, 8, 9, 17, 18, 20, 21, 23, 24 ,29 del foglio n. 51 del Comune censuario di Malesco, riportati nella mappa catastale allegata (allegato 1), parte integrante del presente contratto, per un ammontare complessivo di ha 87,3. La superficie a pascolo totale risulta pari a 81,9 ha - di cui utilizzabili 72,4 ha.
Per la descrizione degli immobili della malga si fa riferimento agli artt. 1e 4 del capitolato di concessione e ai relativi allegati, che le parti dichiarano di ben conoscere ed accettare e che si intende integralmente richiamato anche se non materialmente allegato al presente contratto.
Ente Parco Nazionale Val Grande Istituito con D.P.R. del 23.11.1993
Sede operativa: P.zza Pretorio 6 – 00000 Xxxxxxx (Xx) Xxxxxx – Tel. 0000.00000 Fax 0000.000000 E-mail: xxxx@xxxxxxxxxxxxxx.xx - Sito internet: xxxx://xxx.xxxxxxxxxxxxxx.xx
Sede legale Cicogna frazione di Cossogno – C.F. 93011840035
Il patrimonio di cui sopra risulta inoltre dettagliatamente descritto nello stato di consistenza (allegato 1), parte integrante del presente contratto.
Il pascolo si intende concesso a misura secondo i confini rilevabili dalla planimetria catastale allegata al capitolato, sempre osservati e riconosciuti.
L’identificazione, la delimitazione dei confini e la determinazione della superficie pascoliva della malga si avvale anche dei dati e delle informazioni contenute nel Piano di pascolo allegato al capitolato.
Il concessionario è autorizzato ad esercitare nella malga di cui al presente contratto le attività di pascolamento ed eventuali complementari (caseificazione in alpeggio) purché in regola con i permessi e le autorizzazioni previsti di competenza del concessionario. A tal fine il concessionario deve provvedere alla registrazione del caseificio e alla presentazione della Scia per le attività di caseificazione secondo le norme vigenti.
Art. 2 (Durata del contratto di concessione)
In espressa deroga alle norme della legge 3 maggio 1982 n. 203 “Norme sui contratti agrari”, la durata della concessione ha decorrenza dal …/…/…… e scadenza all’11/11/2018, nel rispetto degli accordi collettivi stipulati dalle Organizzazioni professionali agricole.
La Concessione cesserà senza necessità di disdetta il giorno 11/11/2018, entro il quale gli immobili oggetto di concessione dovranno essere riconsegnati alla Ente Parco liberi da persone, animali e cose e alle condizioni precisate nel capitolato di concessione; tale data è da intendersi definita ed accettata.
Art. 3 (Canone di concessione)
Il canone annuo di concessione è determinato in € ……………… (in lettere € /….).
Art. 4 (Pagamento del canone)
Il pagamento del canone dovrà essere effettuato in via anticipata alla firma del contratto.
Il pagamento andrà effettuato sul x/x Xxxx XX00X0000000000000000000X00 intestato a Ente Parco Nazionale Val Grande con causale “ canone concessione malga Alpe Straolgio 2017-2018”.
Art. 5 (Garanzie)
A garanzia degli esatti e puntuali obblighi assunti, il concessionario ha effettuato il deposito cauzionale di € 1.000,00 sotto forma di contratto di garanzia assicurativo/bancario, riscuotibile a semplice richiesta dell'Ente Parco senza eccezioni.
Se il concessionario non versa sul c/c di cui all’art. 4 intestato all’Ente Parco, il corrispettivo delle penalità previste dal capitolato di concessione, entro dieci giorni dal ricevimento dell’ingiunzione di pagamento, l’Ente Parco potrà attingere al deposito cauzionale, la cui riduzione dovrà essere tempestivamente reintegrata da parte del concessionario.
La cauzione sarà restituita soltanto alla scadenza della concessione, dopo la riconsegna degli immobili e la definizione dei rapporti contrattuali.
Con il ritiro della cauzione, il concessionario rinuncia a qualsiasi pretesa od azione nei confronti del concedente.
Art. 6 (Responsabilità)
Il concessionario è ritenuto responsabile dei danni che si dovessero arrecare a terzi nell'utilizzo del pascolo, dei fabbricati, delle infrastrutture e delle attrezzature presenti sulla malga, così come nelle attività ivi svolte e/o promosse ed imputabili a colpa del proprio personale o derivanti da irregolarità o carenze nelle prestazioni.
L’Ente Parco non risponderà, comunque, dei danni alle persone, alle cose e di quant'altro occorso nell'ambito dell’attività del concessionario, dichiarandosi escluso ed indenne da qualsiasi responsabilità in proposito.
A tal fine il concessionario ha consegnato copia delle seguenti polizze assicurative stipulante con
……………………………………………………… in data , conformi a quanto
previsto dal bando di gara
L’Ente Parco è, altresì, sollevato da qualsiasi responsabilità civile, amministrativa e penale conseguente allo svolgimento delle attività in malga da parte del concessionario o dei suoi dipendenti e non assume
responsabilità alcuna per sconfinamenti all’interno dell’alpeggio di bestiame proveniente da pascoli confinanti o limitrofi.
La Ente Parco non assume, infine, alcuna responsabilità nel caso che, per cause da esso non dipendenti, l’alpeggio non possa essere praticato per l’intera stagione o parte di essa o, comunque, la produttività del fondo, per particolari eventi atmosferici o climatici, risulti compromessa o notevolmente diminuita, ovvero l’alpeggio venga vietato dalla competente autorità sanitaria per motivi di polizia veterinaria.
Art. 7 (Obblighi delle parti)
Il concessionario deve rispettare quanto previsto dal capitolato di concessione e quanto stabilito in sede di verbale di consegna e di carico della malga.
L’Ente Parco è tenuto a rispettare gli obblighi sanciti dal Codice Civile in materia di concessione e a collaborare nelle procedure amministrative relative all’acquisizione delle autorizzazioni amministrative di competenza del Concessionario per l’esercizio delle attività previste in malga.
E’ espressamente vietata la subconcessione ovvero ogni altra forma di cessione dei fondi e degli immobili oggetto del presente atto.
Art. 8 (Rescissione del contratto)
In caso di recesso ovvero di risoluzione per inadempienza valgono le disposizioni della Legge 3 maggio 1982, n° 203, (artt. 5 – 49).
La Ente Parco ha facoltà di rescindere il contratto qualora sia accertata la violazione dell’art. 7 e nel caso in cui il concessionario diffidato per iscritto ad adempiere un obbligo a lui facente capo previsto dal capitolato di concessione, non vi provveda nei tempi indicati dalla diffida.
Art. 9 (Capitolato di concessione)
Gli aspetti gestionali, operativi e quelli relativi agli oneri e agli impegni delle parti, nonché le penalità per le eventuali inadempienze, sono disciplinati dettagliatamente dal capitolato di concessione.
Art. 10 (Controversie – tentativo di conciliazione – Foro competente)
Eventuali controversie che dovessero insorgere tra la Ente Parco e il concessionario potranno essere risolte mediante tentativo di conciliazione ai sensi dell’articolo 46 della Legge 3 maggio 1982, n° 203.
Per tutte le eventuali possibili controversie che non si potessero risolvere mediante tentativo di conciliazione, le parti accettano espressamente la competenza esclusiva del Foro di Verbania.
Art. 11 (Norma di rinvio)
Per quanto non espressamente previsto dal presente contratto e dagli atti ad esso allegati, vengono fatte salve le norme previste dalla legislazione vigente in materia di patti agrari.
Art. 12 (Spese contrattuali)
Le spese relative al presente contratto e consequenziali, ivi comprese quelle a carattere fiscale, sono a totale carico dell’Ente Parco.
Luogo e data
Per l’Ente Parco : Sig. ……………………
Per il Concessionario: Sig. ……………………
Sottoscrizione clausole onerose
Il concessionario, ai sensi dell’art. 1341 del Codice Civile, accetta in modo specifico i seguenti articoli del presente contratto:
2) Durata del contratto di concessione; 3) Canone di concessione; 4) Pagamento del canone; 7) Obblighi delle parti; 8) Rescissione del contratto; 9) Capitolato di concessione; 10) Controversie – tentativo di conciliazione – Foro competente.
Il Concessionario: Sig. ……………………….
Per l’Ente proprietario: Sig. ……………………….
Il concessionario, ai sensi e per gli effetti dell’art. 45 della Legge 3 maggio 1982, n° 203, approva espressamente i seguenti articoli del presente contratto: 2) Durata del contratto di concessione; 3) Canone di concessione; 4) Pagamento del canone; 7) Obblighi delle parti; 8) Rescissione del contratto; 9) Capitolato di concessione.
Il Concessionario: Sig. ……………………….
Per l’Ente proprietario: Sig. ……………………….
Si attesta che per la stipula del presente atto il Concessionario è stato assistito dai Sigg……………………………………….e………………….…………………, nella loro qualità di funzionari della ……………………………………………. di…………………. i quali, ai sensi e per gli effetti dell'art. 23 della Legge 11 febbraio 1971, n. 11, così come modificata ed integrata dall'art. 45 della Legge 3 maggio 1982, n. 203, hanno, alla e per la parte assistita, rappresentato ed esposto la relativa posizione e situazione contrattuali.
Il Rappresentante dell’Organizzazione Sindacale: Sig. …………………………………………
Il Rappresentante dell’Organizzazione Sindacale: Sig. …………………………………………