COMUNE DI OCCHIOBELLO
COMUNE DI OCCHIOBELLO
Provincia di Rovigo
REGOLAMENTO COMUNALE
PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI IN CONTO INTERESSI SU MUTUI PER ACQUISTO, COSTRUZIONE E RISTRUTTURAZIONE DELLA PRIMA CASA
Approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 25 del 29/03/2003 Modificato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 32 del 26/05/2016
Indice generale
Articolo 1 - Oggetto del regolamento pag. 1
Articolo 2 - Modalità di assegnazione dei contributi..................................................................................pag. 1
Articolo 3 - Requisiti soggettivi.................................................................................................................. pag. 1
Articolo 4 - Limiti di reddito........................................................................................................................ pag. 2
Articolo 5 - Caratteristiche degli immobili.................................................................................................. pag. 2
Articolo 6 - Contributo comunale – modalità di erogazione.......................................................................pag. 3
Articolo 7 - Graduatoria dei richiedenti...................................................................................................... pag. 3
Articolo 8 - Modalità di presentazione della domanda e relativa documentazione....................................pag. 4 Articolo 9 - Controlli sulle domande.......................................................................................................... pag. 6
Articolo 10 - Cause di decadenza ed estinzione anticipata.......................................................................pag. 7 Articolo 11 - Disposizioni finali................................................................................................................... pag. 7
Articolo 1 - Oggetto del regolamento
1. Il presente regolamento disciplina i requisiti per l’accesso e le modalità per la concessione, da parte del Comune di Occhiobello, di contributi in conto interessi su mutui ipotecari concessi da istituti di credito de - stinati all’acquisto, costruzione e ristrutturazione della prima casa.
Articolo 2 - Modalità di assegnazione dei contributi
1. Ai fini dell’assegnazione del contributo di cui all’art.1, l’Amministrazione Comunale provvederà annual- mente ad approvare uno specifico bando di concorso.
2. Il bando dovrà indicare, oltre alle modalità di formazione della graduatoria e di presentazione delle istanze conformemente a quanto stabilito nel presente regolamento, le risorse disponibili nel bilancio di previsione per l’anno di riferimento.
3. L'istruttoria delle domande è a cura del responsabile del Servizio Segreteria Generale.
4. In presenza delle condizioni richieste dal presente regolamento, il contributo potrà essere erogato per un massimo di cinque volte nell'arco temporale di dieci anni dalla stipula del contratto di mutuo nei limiti degli stanziamenti disponibili nel bilancio di previsione per ogni anno di riferimento.
Articolo 3 - Requisiti soggettivi
1. I requisiti che il nucleo familiare che fa richiesta del contributo dovrà possedere, e che dovranno in ogni caso essere riportati nel bando, sono i seguenti:
a) essere cittadini italiani o di uno Stato appartenente all’Unione Europea; il cittadino extracomunitario è ammesso ai benefici di legge soltanto se il diritto all’acquisto, costruzione e ristrutturazione di beni im- mobili è riconosciuto in condizioni di reciprocità da convenzioni o trattati internazionali; quest’ultima condizione è da dimostrare da parte dei richiedenti stessi;
b) essere residenti nel Comune di Occhiobello nell’immobile oggetto di concessione del mutuo, ovvero di- chiarare di volervi portare la residenza; si specifica che ciò sarà determinante per l’erogazione del contributo;
c) non titolarità, nel territorio della Repubblica Italiana, da parte del richiedente o di altri membri del nucleo familiare, del diritto di proprietà o di usufrutto di un altro alloggio adeguato alle necessità del nucleo familiare, per una quota pari al 50% o più; è tuttavia ammessa la proprietà o l’usufrutto di una sola ul- teriore abitazione, qualora la prima casa sia non adeguata ai sensi della vigente normativa regionale in materia di assegnazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica sovvenzionata e gli interventi di recupero riguardino quella stessa ulteriore abitazione; la non adeguatezza viene determinata con rife - rimento al nucleo familiare concorrente come definito successivamente.
2. È da considerarsi adeguato l’alloggio composto di un numero di vani pari a quello dei componenti il nucleo familiare, esclusi i vani accessori (corridoi, cucina, bagno/i e sottotetto non abitabile); è da considerarsi adeguato l’alloggio con un numero di vani superiore a 5 (cinque) qualunque sia il numero dei componenti il nucleo familiare.
3. Si considera, inoltre, non idoneo l’alloggio di cui il soggetto interessato è comproprietario con soggetti non facenti parte del nucleo familiare e non vi risieda. Altresì si considera inadeguato l’alloggio abitato dal sog- getto interessato unitamente al proprio nucleo familiare e soggetti esterni al nucleo, che risulti inadeguato alle persone ivi residenti e conviventi ai sensi dei criteri sopra detti circa i vani; si considera altresì non ido- neo l’alloggio di proprietà del richiedente del quale un soggetto non appartenente al nucleo familiare sia ti - tolare di diritti reali di godimento (ad esempio, usufrutto, uso, abitazione).
4. Costituiscono nucleo familiare del richiedente i seguenti soggetti:
• il coniuge e, qualora inseriti nella famiglia anagrafica, i figli, siano essi legittimi, naturali, riconosciuti e adottivi;
• il convivente more uxorio ed i suoi eventuali figli se inseriti nella famiglia anagrafica, purché la stabi - le convivenza con il richiedente perduri da almeno 1 (uno) anno e sia dimostrabile nelle forme di legge;
• tutti coloro che, in possesso dei requisiti di cui alla precedente lett. c), entro 6 (sei) mesi dalla data di acquisto dell’immobile e, se successiva, di concessione dell’abitabilità, si costituiscono in fami- glia anagrafica; in questo caso, la domanda per l’erogazione del contributo è accettata con riserva;
• genitori, padri o madri soli, con figli minori a carico;
• soggetto maggiorenne inserito nel nucleo familiare dei genitori che costituisce nel complesso fami- glia d’origine: in tal caso, i requisiti soggettivi di cui all’art. 3 in esame sono riferiti al solo richieden - te e, in riferimento alla lett.e) dell’art. 7, in luogo del reddito familiare si considera il reddito del sog- getto maggiorenne stesso.
5. I contributi di cui al presente regolamento non potranno essere erogati a coloro hanno già ottenuto altro contributo pubblico per l'acquisto, costruzione e ristrutturazione dello stesso immobile.
Articolo 4 - Limiti di reddito
1. Il reddito complessivo annuo (convenzionale) del nucleo familiare anagrafico, così come individuato sopra, non deve essere superiore a euro 29.000,00.= calcolato ai sensi di quanto qui di seguito.
2. Considerando che:
• RD = ammontare di reddito di lavoro dipendente e assimilabili;
• RA = ammontare di qualsiasi altro reddito;
• F = ammontare delle detrazioni per figli a carico (euro 600,00.= per ciascun figlio); il reddito complessivo convenzionale RC si calcola nel seguente modo:
• in presenza di soli redditi di lavoro dipendente e assimilabili di cui all’art. 47 del T.U.I.R. RD: RC = (RD – F) x 0,60
• in presenza di qualsiasi altro reddito RA: RC = RA – F
• in presenza di redditi RD e redditi RA: RC = RA + [ (RD – F) x 0,60]
3. I redditi verranno adeguati ogni anno in base al canone ISTAT, con provvedimento formulato nell’ambito della procedura di bando del contributo.
Articolo 5 - Caratteristiche degli immobili
1. In questo ambito, i presupposti per poter usufruire del concorso finanziario comunale in conto interessi sono:
a) l’immobile non deve possedere caratteristiche di lusso. Perciò i finanziamenti vengono concessi esclu - sivamente per interventi diretti all’acquisto, costruzione e ristrutturazione di immobili classificati o clas- sificabili nelle categorie catastali A/2, A/3, A/4, A/5 e A/6;
b) non saranno ammesse le domande relative ad:
• alloggi abusivi, non allacciati alla urbanizzazione primaria, a meno che non sia stata presentata do-
manda di condono edilizio;
• alloggi occupati da altro nucleo familiare;
c) non saranno ammesse le domande per l’acquisto di alloggi, o parte di essi, tra ascendenti e discenden - ti di 1° e 2° grado in linea retta (padre/figlio, figlio/padre, nonno/nipote, nipote/nonno) e alloggio o par- te di esso fra collaterali (fratello/fratello);
d) gli interventi di recupero ammissibili a finanziamento sono quelli previsti dall’art. 31, comma 1, lett. b),
c) e d), della legge n. 457/1978 (Norme per l’edilizia residenziale). Sono altresì ammissibili a finanzia- mento gli interventi comprendenti, oltre al recupero, anche l’ampliamento dell’abitazione.
Articolo 6 - Contributo comunale – modalità di erogazione
1. Il contributo comunale è concesso in conto interessi derivanti dall’accensione di un mutuo ipotecario sulla prima casa nei limiti del valore del mutuo in conto capitale e comunque fino all’importo massimo di euro 35.000,00.=. In particolare, il reddito del nucleo familiare, come risultante dall’art. 7, lett. e), rivalutato an- nualmente, è parametro di riferimento per la concessione di contributi con le seguenti modalità:
• fino a euro 18.000,00.= di reddito imponibile è il 1,5% del valore del mutuo come sopra definito;
• da euro 18.001,00.= a euro 24.000,00.= di reddito imponibile è l’ 1% del valore del mutuo come so- pra definito;
• da euro 24.001,00.= a euro 29.000,00.= di reddito imponibile è lo 0,5% del valore del mutuo come sopra definito.
2. Il reddito dichiarato dai richiedenti viene distinto tra reddito da lavoro dipendente, pensioni ed assimilato, che è considerato con un abbattimento del 40% rispetto a quanto dichiarato, e tutte le altre tipologie di reddito che, invece, sono considerate senza nessun abbattimento.
3. Ai fini del calcolo del reddito familiare, i redditi vengono diminuiti di euro 600,00.= per ogni figlio a carico.
4. I valori dichiarati dal richiedente potranno essere oggetto di insindacabile verifica da parte del Comune ai fini della determinazione dell’ammontare del mutuo.
5. Il contributo comunale potrà essere erogato, nei limiti degli stanziamenti disposti nel bilancio per l'anno di riferimento, per un massimo di cinque volte nell'arco temporale di dieci anni decorrenti dalla stipula del contratto di mutuo.
Articolo 7 - Graduatoria dei richiedenti
1. Le graduatorie saranno predisposte sulla base delle priorità dichiarate dai richiedenti. Il controllo successi - vo dei requisiti potrà comportare spostamenti in graduatoria nel caso di dichiarazioni infedeli o mancanza del possesso dei requisiti predetti.
2. In ogni caso, la graduatoria per la concessione dei mutui è formata dalla somma dei punti attribuiti ad ognuna delle sottoelencate priorità:
a) anzianità di residenza anagrafica nel Comune di Occhiobello:
per ogni anno di residenza (massimo 10 punti) punti 1
b) composizione del nucleo familiare richiedente:
• gestanti sole, di stato civile nubili punti 8
• capo famiglia unico componente punti 5
• capo famiglia punti 4
• coniuge o convivente punti 2
• coniugi separati o divorziati ai quali sono stati affidati i figli punti 5
• per ogni figlio punti 2
• a ciascun componente il nucleo familiare ultrasessantenne punti 0,5
• presenza nel nucleo familiare richiedente di una persona con invalidità:
➔ dal 40 al 67%: punti 2 per ciascuna persona con handicap
➔ oltre il 67%: punti 3 per ciascuna persona con handicap;
c) famiglia composta da un solo adulto con:
• un minore a carico: punti 7
• più minori a carico punti 9
d) nucleo familiare costretto a vivere in residenze separate da non meno di un anno, alla data di approva- zione del presente regolamento: punti 1
e) reddito annuo convenzionale complessivo del nucleo familiare determinato ai sensi dell’art. 4 del pre- sente regolamento:
• fino a € 18.000,00.=: punti 7
• da € 18.001,00.= a € 24.000,00.=: punti 5
• da € 24.001,00.= a € 29.000,00.=: punti 3
f) reddito del nucleo familiare concorrente derivante per più del 75% da lavoro dipendente: punti 5
g) nuclei familiari con provvedimenti esecutivi di sfratto o sgombero non motivati da inadempienze con- trattuali: punti 5
h) ripresentazione della domanda di finanziamento in seguito ad esclusione dalla graduatoria immediata- mente precedente per carenza di disponibilità finanziaria: punti 2,5
3. Per l’attribuzione dei punteggi sono considerate le condizioni possedute e documentate obiettivamente al momento della presentazione della domanda.
4. A parità di punteggio, vengono privilegiate, nell’ordine decrescente, le seguenti situazioni:
– sfratto esecutivo o provvedimento di sgombero,
– maggiore anzianità di residenza a Occhiobello,
– famiglie composte da un solo adulto con minore/i a carico,
– presenza di invalido nel nucleo familiare,
– nucleo familiare più numeroso,
– collocazione nella fascia di reddito inferiore menzionata alla lett. e) di cui sopra,
– anteriorità della data di presentazione della domanda secondo il numero di protocollo.
Articolo 8 - Modalità di presentazione della domanda e relativa documentazione
1. La domanda per la concessione del contributo in oggetto dovrà essere presentata presso il protocollo ge- nerale dell’Amministrazione o presso l’Ufficio Segreteria Amministrativa a partire dalla data di pubblicazio- ne del bando per i successivi sessanta giorni; se tale data dovesse coincidere con data domenicale, il ter- mine si intende posticipato al giorno feriale immediatamente successivo a tale data.
2. Per data di presentazione si intende la data di ricevimento della domanda debitamente documentata ai sensi di quanto indicato nel presente regolamento.
3. Saranno considerate non ricevibili le richieste pervenute agli uffici di cui sopra oltre i termini temporali cita - ti, anche se inoltrate mediante servizi postali ed altri simili servizi di spedizione.
4. La domanda dovrà essere redatta in bollo su apposito modulo fornito dal Comune contenente la dichiara - zione, sottoscritta dal richiedente, in presenza del dipendente addetto, attestante il possesso dei requisiti previsti dal presente regolamento, nonché la dichiarazione che l’immobile da acquistare, costruire o ri - strutturare e per cui si richiede il contributo è individuato dai seguenti estremi:
- indirizzo:
- distinto dal N.C.F. del Comune di Occhiobello alla Partita foglio
mappale .
5. In sostituzione di detta dichiarazione si potrà presentare copia dell’atto preliminare di compravendita debi- tamente registrato all’Ufficio del Registro o copia dell’atto di compravendita.
6. Alla domanda dovranno essere allegati tutti i documenti necessari all’attribuzione dei punteggi in base ai requisiti soggettivi ed oggettivi individuati ai sopraindicati articoli 3, 4 e 5; pertanto, la domanda dovrà es- sere corredata dai seguenti documenti:
a) contratto di mutuo in copia conforme all’originale ovvero dichiarata conforme ai sensi dell'art. 47 D.p.r. n. 445/2000;
b) autocertificazione contenente, ai sensi degli artt. 46, 47 e 48 del D.P.R. n. 445/2000:
• la data e luogo di nascita;
• la residenza;
• la cittadinanza;
• lo stato di celibe/nubile, coniugato/a o vedovo/a;
• lo stato di famiglia;
c) dichiarazione sostitutiva di certificazione rilasciata dal capo famiglia o da parte del richiedente (purché intestatario dell’immobile e del mutuo), e comunque da parte di ciascun appartenente il nucleo fami- liare, attestante il reddito familiare complessivo percepito l’anno precedente e la non esistenza di altro contributo ottenuto per l’acquisto dello stesso immobile;
d) dichiarazione sostitutiva di certificazione del capo famiglia o del richiedente attestante che l’immobile, per il quale si richiede il contributo, rappresenta la prima casa di proprietà familiare;
e) nel caso di acquisto, atto preliminare registrato o rogito notarile di compravendita in copia conforme all’originale ovvero dichiarata conforme ai sensi dell'art. 47 D.p.r. n. 445/2000;
f) per gli interventi aventi ad oggetto l’acquisto di immobili ultimati, è richiesta copia della documentazione catastale completa di planimetrie dell’abitazione oggetto di finanziamento;
g) atto di impegno a mantenere la proprietà sull’immobile e ad occupare lo stesso, pena la decadenza del contributo stesso;
h) per il requisito di cui alla lett. a) dell’art. 3, dimostrazione, per i cittadini stranieri, che il diritto all’acqui - sto, costruzione e ristrutturazione di beni immobili è riconosciuto in condizioni di reciprocità da condi - zioni o trattati internazionali;
i) per l’attribuzione dei punteggi relativi alle priorità di cui all’art. 7, si specifica che il punteggio stesso deve essere comprovato dalla presentazione dei seguenti documenti:
• per la priorità di cui alla lett. b), relativo alla presentazione di invalido nel nucleo familiare: certifica - zione rilasciata dalle competenti commissioni mediche;
• per la priorità di cui alla lett. g): presentazione di copia della sentenza di sfratto o sgombero esecuti -
vi;
j) bozza di convenzione (fac-simile all'allegato A del regolamento) sottoscritto dall'istituto di credito in se - gno di integrale accettazione.
7. Il soggetto già richiedente il contributo potrà rinnovare la domanda per i successivi anni a quello di prima presentazione della stessa, nei limiti di quanto stabilito all'art. 1 comma 2, mediante la presentazione di di- chiarazione, conforme al modulo reso disponibile dall'Amministrazione in sede di pubblicazione del bando, con quale attesta la persistenza o l'eventuale modificazione delle condizioni dichiarate con la domanda originariamente presentata.
Articolo 9 - Controlli sulle domande
1. Il Responsabile del Servizio, entro il termine di 60 (sessanta) giorni dalla scadenza del termine di presen - tazione delle domande, provvede, previa istruttoria delle domande stesse, all’approvazione della gradua- toria provvisoria.
2. La graduatoria provvisoria è affissa all’Albo del Comune per 15 giorni, con comunicazione agli interessati dell’avvenuta affissione.
3. Le domande presentate verranno controllate, ai sensi del T.U. n. 445/2000, al fine di accertare la veridicità di quanto autocertificato nonché la continuità del possesso dell’alloggio acquistato. A tal fine, su specifica richiesta, l’interessato dovrà produrre al Comune originale o copia autentica della documentazione non accessibile da pubbliche amministrazioni, entro i termini indicati nella richiesta. La mancata presentazione di quanto richiesto comporterà l’esclusione del richiedente dalla graduatoria con conseguente esclusione dal contributo.
4. Il Responsabile del Servizio Segreteria Generale è autorizzato ad archiviare, in fase istruttoria, tutte quelle domande che non presentano i requisiti previsti. Il provvedimento di archiviazione dovrà essere affisso all’Albo Pretorio, avverso il quale l’utente potrà inoltrare ricorso al Sindaco entro 30 giorni dalla data di pubblicazione.
5. Durante i 15 giorni di affissione può essere presentato ricorso motivato all’organo che ha emanato l’atto, il quale, esaminati i ricorsi, nei 30 giorni successivi, approva la graduatoria definitiva. Qualora i ricorsi richie- dano approfondimenti che non possono essere effettuati nei tempi fissati, l’approvazione della graduatoria viene posticipata del tempo strettamente necessario.
6. Il Responsabile del Servizio comunicherà l’accoglimento della domanda di contributo ai singoli richiedenti che risulteranno utilmente compresi nella graduatoria.
7. La concessione del finanziamento, nei limiti del finanziamento disponibile e secondo la tipologia dell’inter- vento, è subordinata alla condizione che i soggetti inseriti nella graduatoria presentino l’ulteriore documen- tazione richiesta dall’articolo successivo.
8. Per quelle situazioni che, alla data di presentazione della domanda, non presentano tutti i requisiti richiesti in via definitiva può essere disposta l'ammissione con riserva. Tali situazioni dovranno definirsi entro 1 (uno) anno, altrimenti il richiedente dovrà restituire il contributo ricevuto e presentare la domanda l’anno successivo o quando la sua situazione globale sarà definitiva.
9. Annualmente verrà poi formata una nuova graduatoria sulla base del riscontro dell’esistenza di tutti i requi- siti necessari come sopra definiti, compresi quelli che si riferiscono a situazioni reddituali definitive dell’anno precedente.
10. Si precisa che, nella persistenza dei requisiti indispensabili, la domanda avrà valore per cinque anni, an- che non consecutivi, nell'arco di dieci anni dalla data di stipulazione del mutuo, subordinatamente alla pre- sentazione della dichiarazione di cui all'art. 8, comma 7.
11. Verrà escluso dalla graduatoria, e dal conseguente diritto al beneficio, il richiedente che, dalle suddette verifiche annuali, non risulti più in possesso di tutti i requisiti richiesti.
Articolo 10 – Vincoli. Cause di decadenza ed estinzione anticipata
1. I beneficiari hanno l’obbligo di risiedere nell'abitazione finanziata e di mantenervi la residenza per un pe- riodo di almeno 5 (cinque) anni dalla data di concessione del contributo. Il vincolo si rinnova per la mede- sima durata nel caso di concessione del contributo per gli anni successivi, nel limite del decennio.
2. L'abitazione acquistata, costruita o ristrutturata con i finanziamenti in oggetto non può essere locata o data in comodato per un periodo di almeno 5 (cinque) anni dalla data di concessione del contributo. Il vincolo si rinnova per la medesima durata nel caso di concessione del contributo per gli anni successivi, nel limite del decennio.
3. La violazione delle disposizioni di cui ai commi precedenti comporta la decadenza dal beneficio con effetto dall'anno della violazione, salvi gli effetti dei pagamenti dei contributi già avvenuti. Il beneficiario del contri - buto è tenuto a dare tempestiva comunicazione del verificarsi delle ipotesi suddette, pena la restituzione integrale di quanto percepito.
4. Durante lo stesso periodo non è possibile mutare la destinazione d’uso degli immobili, o parti di essi, per i quali si è beneficiato del contributo. Sono tuttavia consentite deroghe esclusivamente per cause di forza maggiore a salvaguardia del patrimonio già acquisito dal richiedente o, in caso di successione, dagli eredi o da altri danti causa. In tutti gli altri casi deve essere disposta la restituzione della somma già erogata.
5. Nell’ipotesi di successione, gli eredi:
• hanno obbligo di residenza;
• devono accollarsi il finanziamento allo stesso tasso;
• non possono locare l’abitazione per 5 (cinque) anni concorrenti al periodo in cui vi sono le condizio - ni per la concessione del contributo.
6. In caso di estinzione anticipata del mutuo, il beneficiario del contributo ne dovrà dare immediata comuni- cazione all'Amministrazione che procederà al ricalcolo del contributo erogato in ragione della data di estin- zione. In caso di mancata comunicazione, il beneficiario dovrà restituire il maggiore importo indebitamente percepito rispetto a quello spettante in forza del ricalcolo.
7. Nel caso in cui la domanda di mutuo sia stata presentata da un soggetto maggiorenne inserito nel nucleo familiare dei genitori ai sensi di quanto stabilito nell’art. 3, l’alloggio oggetto di mutuo deve essere occupa- to direttamente dal richiedente; i componenti del nucleo familiare originario non possono trasferire la pro- pria residenza nell’abitazione finanziata per il periodo in cui il soggetto beneficia del contributo.
8. La perdita del requisito previsto dall’art. 4 per il superamento di oltre il 20% del limite insito nel comma 1 stabilito comporta la sospensione, ma non la restituzione, del contributo a partire dall’anno successivo a quello di superamento del limite stesso. La sospensione del contributo e/o l’obbligo di restituzione vengo- no decisi con provvedimento specifico e contestuale comunicazione all’interessato, che ha 10 (dieci) gior- ni di tempo per opporre le sue ragioni. Se nei 10 (dieci) giorni successivi il provvedimento non viene rivi- sto, si considera definitivo ad ogni effetto.
Articolo 11 - Disposizioni finali
1. La Giunta Comunale, con apposito provvedimento, approverà uno schema tipo di bando di concorso e il modello tipo della domanda, attenendosi alle determinazioni di cui al presente regolamento.
2. I dati personali forniti dai richiedenti sono trattati nel rispetto del D.Lgs. n. 196/2003 e per le sole finalità di gestione del procedimento di cui al presente regolamento. Le informazioni fornite possono essere utilizza- te a fini di verifica di quanto dichiarato dai richiedenti.