AREA PUBBLICA ISTRUZIONE
COMUNE DI OROSEI PROVINCIA DI NUORO
AREA PUBBLICA ISTRUZIONE
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Capitolato Speciale d’Appalto
relativo a parte del servizio di trasporto scolastico per le i bambini frequentanti la Scuola d’Infanzia ,residenti ad Orosei e domiciliati a Sos Alinos e Case Sparse.
Art.1 - Oggetto dell’appalto
Oggetto del presente appalto è l’affidamento di parte del servizio di trasporto scolastico degli alunni delle scuole dell’infanzia, residenti ad Orosei e domiciliati a Sos Alinos e Case Sparse, per il quale la ditta appaltatrice dovrà provvedere a sue spese, con propria organizzazione, con tutti i mezzi necessari e nel pieno rispetto di tutte le norme vigenti in materia alla gestione dei servizi di seguito indicati:
Servizio N.1 – Scuola Materna Statale verso i due Plessi : Su Rimediu e Gollai , e Scuola d’infanzia Sant’Xxxxxxx Xxxxx
Gli alunni da trasportare nell’anno scolastico 2007/08 sono 16 (per circa km. 15 giornalieri a tratta)
Detti trasporti vanno realizzati nelle mattinate di tutti i giorni feriali, con i rientri pomeridiani previsti e in relazione agli orari stabiliti dalla programmazione scolastica degli organi competenti.
I servizi indicati e le percorrenze giornaliere sono da considerare puramente indicativi e non impegnativi per il Comune di Orosei, potendo essi variare in relazione al numero degli alunni iscritti al trasporto o per qualsiasi altra causa.
La prestazione del servizio in oggetto dovrà essere concordata con il Servizio Pubblica Istruzione del Comune di
Orosei che si riserva la potestà discrezionale, orientata ad un miglior perseguimento del pubblico interesse, di modificare (aumentando, diminuendo, variando) anche in corso d'anno, i servizi e le percorrenze (km) in ragione del sopravvenire di nuove necessità di trasporto, di mutamento nella dislocazione degli alunni o negli orari delle scuole, di modifiche della politica comunale in materia di trasporto scolastico, di razionalizzazione nella distribuzione nei plessi scolastici e di modifiche normative.
L'Amministrazione comunale si riserva, inoltre, la facoltà di modificare l'intero servizio di trasporto scolastico a seguito di riorganizzazioni del servizio e/o di normative che modifichino gli attuali assetti scolastici.
Ad ogni variazione stabilita dal Servizio Pubblica Istruzione, l’Appaltatore dovrà adeguarsi ed il compenso sarà commisurato ai servizi effettivamente svolti.
Art. 2 - Durata
L’appalto avrà durata per il periodo compreso tra il 20 Dicembre 2007 – 30 Giugno 2012, nei giorni definiti dal calendario scolastico ..
A titolo indicativo si presumono n. 215 giorni di svolgimento del servizio per ogni anno scolastico; il numero di giorni effettivi di servizio dipenderà dal calendario
scolastico determinato annualmente dalle autorità scolastiche e il compenso sarà conseguentemente commisurato ai giorni di reale servizio.
Su richiesta dell’Amministrazione comunale e qualora si renda necessario per assicurare la continuità nell’erogazione del servizio nelle more dello svolgimento della successiva eventuale gara, l’appaltatore sarà obbligato a prorogare la fornitura del servizio per un ulteriore anno, alle medesime condizioni previste per l’ultimo anno previsto nel contratto.
Art.3 – Organizzazione del servizio di trasporto scolastico
Il servizio oggetto del presente appalto è da considerarsi di pubblico interesse e, come tale, non potrà essere sospeso o abbandonato.
Il Servizio di trasporto scolastico per essere affidabile ed efficiente deve essere organizzato rispettando i seguenti
aspetti:
a. garantire un assistente sul pulmino che curi la custodia e la sorveglianza dei bambini
,l’incaricato prenderà in consegna i bambini dai genitori alla fermata del pulmino ,li assisterà durante il trasporto e li accompagnerà sin dentro il plesso scolastico e viceversa li consegnerà ai genitori o loro delegato al rientro
b. garantire puntualità del servizio in relazione agli orari scolastici delle singole sedi, programmati dagli organi competenti;
c. garantire il rispetto delle fermate definite nelle specifiche modalità dal Servizio Pubblica Istruzione per garantire la sicurezza dei trasportati;
d. garantire rispetto degli orari stabiliti per ogni singola fermata di salita/discesa degli alunni, stabiliti dal Servizio Pubblica Istruzione;
e. rispettare i percorsi definiti annualmente dal Servizio Pubblica Istruzione di concerto con l’appaltatore;
f. utilizzare nel servizio appaltato veicoli adeguati e corrispondenti a quelli indicati in sede di gara, fatte salve future nuove acquisizioni e successive variazioni dovute a necessarie sostituzioni o a rinnovo e miglioramento del parco macchine o a diverse necessità che si dovessero presentare per espletare adeguatamente il servizio; è fatta in ogni caso tassativo divieto di modificazione della dotazione dei veicoli in servizio in senso peggiorativo in termini di vetustà e capienza dei veicoli stessi;
g. garantire l’immediata sostituzione degli automezzi nell’eventualità di guasti durante il servizio di trasporto con mezzi analoghi per caratteristiche tecniche e qualitative e per capienza, evitando soste prolungate e ritardi nello svolgimento del servizio;
h. garantire che il personale individuato dall’appaltatore all’inizio di ogni anno scolastico, salvo cause di forza maggiore, presti con continuità il servizio per tutto il corso dell’anno scolastico, e si possa così instaurare quel clima di collaborazione e fiducia reciproca tra genitori ed autisti che caratterizza un efficiente servizio di trasporto scolastico ;
i. garantire che gli autisti utilizzati nei servizi di cui al presente appalto, non siano più di 2 (due), in modo da consentire una buona conoscenza degli alunni trasportati, dei percorsi e delle fermate, salvaguardando comunque quanto previsto al precedente punto g, evitando qualunque turn-over del personale dell’Appaltatore;
l. garantire che gli automezzi, omologati per il servizio stesso e rispondenti alle caratteristiche di cui al D.M. 18.4.1977e s.m. ed i., dovranno essere utilizzati nell’integrale rispetto delle norme vigenti in materia di uso e destinazione degli stessi;
Art. 4 - Personale
Per i servizi di cui al presente capitolato l’Appaltatore utilizzerà esclusivamente proprio personale qualificato, idoneo a svolgere i compiti assegnati, in possesso delle caratteristiche tecnico-professionali prescritte per effettuare il servizio richiesto, previste dai contratti di comparto per questi servizi.
Il personale addetto alla giuda deve essere in possesso dei seguenti requisiti:
1. patente di guida cat. D
2. certificato di abilitazione professionale tipo KD (conseguito da almeno tre anni)
3. possesso di idoneità psicofisica alla conduzione del mezzo
L’Appaltatore dovrà conservare e mantenere costantemente aggiornata la documentazione di cui sopra.
L’autista durante lo svolgimento del servizio deve tenere un comportamento irreprensibile ed agire nel rispetto degli atteggiamenti specifici richiesti nei servizi scolastici, assicurando il rispetto della normativa sulla privacy, oltre a rispettare tutte le norme igienico sanitarie richieste.
Il personale dovrà inoltre svolgere la propria attività con professionalità, scrupolosità, correttezza e disponibilità nei confronti dell’utenza, mantenere un corretto comportamento verso i minori e le loro famiglie e collaborare con tutti i soggetti impegnati nell’esecuzione del servizio (personale scolastico, comunale ecc..).
Il personale dovrà altresì trasportare gli alunni sotto la propria responsabilità dal luogo di partenza a quello di arrivo, curandosi di garantire la salita e la discesa dal mezzo nel più scrupoloso rispetto delle norme di sicurezza. Dovrà verificare che gli alunni trasportati siano quelli effettivamente iscritti e comunicati dal Servizio Pubblica Istruzione; dovrà verificare che gli alunni scendano alla fermata indicata nell’elenco fornito dal Servizio Pubblica Istruzione all’inizio dell’anno scolastico e che sia presente un genitore, o altra persona da esso delegata; ove non ci sia alcun adulto delegato alla fermata, l’alunno dovrà essere riportato alla scuola o trasportato presso la sede dei Vigili Urbani o del Comando dei Carabinieri;
Nell’esercizio del servizi ai conducenti è vietato:
1. usare parole o gesti volgari, fumare e bere bevande alcoliche,
2. far salire sull’autoveicolo persone estranee al servizio stesso ;
3. deviare dal percorso concordato o effettuare fermate non definite nelle specifiche modalità dal Servizio Pubblica Istruzione.
Nell’esecuzione del servizio il personale dovrà attenersi al programma di esercizio stabilito dall’Amministrazione Comunale.
L’Amministrazione comunale si riserva di segnalare, per i provvedimenti che l’Appaltatore vorrà adottare comportamenti non conformi a quanto previsto dal presente capitolato.
Qualora le inadempienze persistano sarà facoltà dell’Amministrazione comunale richiedere modifiche organizzative o anche la sostituzione di detto personale.
L’Amministrazione comunale si riserva inoltre il diritto di chiedere all’Appaltatore la sostituzione del personale ritenuto non idoneo al servizio o inadatto anche sotto gli aspetti di un corretto comportamento con gli utenti del servizio e con le loro famiglie. In tal caso l’Appaltatore provvederà a quanto richiesto entro il termine massimo di tre giorni, senza che ciò possa costituire motivo di maggiore onere per l’Amministrazione Comunale.
Qualora l’Appaltatore si trovasse, occasionalmente, nella difficoltà di garantire continuità nel servizio da parte dello stesso autista, dovrà darne tempestivo preavviso all'Ufficio Pubblica Istruzione.
Ogni qualvolta l’Appaltatore debba cambiare l'autista, dovrà comunque garantire la conoscenza del percorso da parte del nuovo addetto e far conoscere gli alunni che lo utilizzano normalmente. Tali sostituzioni dovranno essere comunicate per iscritto o xxx xxx, xx xxxxx, xxxxxx con due giorni di anticipo, al Servizio Pubblica Istruzione per le informazioni del caso.
Gli autisti dovranno essere dotati di telefono cellulare, che dovrà sempre essere attivo, per qualsiasi comunicazione di tipo organizzativo da parte del Servizio Pubblica Istruzione.
L’appaltatore si impegna mantenere a disposizione dell’Amministrazione comunale gli autisti indicati in sede di gara per tutta la durata contrattuale. Qualora si rendesse necessaria la sostituzione di tale personale per ragioni che dovranno essere comunicate all’Amministrazione e che la stessa si riserva di valutare, l’appaltatore dovrà produrre, prima dell’inizio del servizio da parte del nuovo personale, copia della patente di giuda e di tutti i certificati abilitativi.
Art. 5 – ulteriori oneri dell’appaltatore
L’appaltatore dovrà possedere per l’intero periodo contrattuale i requisiti di cui al D.M. 20.12.1991 n. 448 ed essere in regola con la legge per il numero dei trasportati e con le disposizioni in materia di autotrasporti , assumendosi ogni responsabilità, civile e penale, derivante dal servizio. L’appaltatore dovrà osservare la normativa statale, ministeriale eregionale, attuale e futura, contenente le disposizioni in materia di trasporto scolastico.
L’Appaltatore intratterrà rapporti ufficiali solamente con il Comune di Orosei escludendo eventuali direttive,disposizioni di servizio e/o ordini di varia natura che possano essere impartiti direttamente da organismi scolastici, enti o da genitori.
L’appaltatore è tenuto a fornire all’Amministrazione comunale immediata comunicazione telefonica e scritta di tutti gli incidenti in cui è incorso durante l’espletamento del servizio appaltato, come sinistri, collisioni e altro, qualunque importanza essi rivestano, anche quando nessun danno si sia verificato.
Qualora detti incidenti siano riconducibili alla responsabilità dei conducenti l’Appaltatore dovrà comunicare all’Amministrazione comunale i provvedimenti adottati nei loro confronti. E’ tenuto altresì a comunicazione al Servizio Pubblica Istruzione disguidi o errori intervenuti durante lo svolgimento del servizio che possono pregiudicare la sicurezza degli alunni nelle salite e discese, episodi che riguardano il comportamento degli alunni e guasti al mezzo avvenuti durante il trasporto.
Art. 6 - Automezzi
L’appaltatore dovrà poter disporre di un numero di mezzi sufficienti a garantire sempre e in ogni caso il servizio, anche nel caso di sostituzione contemporanea, tenendo conto del rapporto tra posti a sedere e numero di alunni trasportati., numero attualmente previsto n. 16.
L’appaltatore dovrà adibire al trasporto scolastico destinato alla Scuola d’Infanzia
n.1 automezzo indicato in sede di gara, indispensabile allo svolgimento del servizio,con una capienza minima di 16 posti, più sedile riservato all’ accompagnatore .
L’Amministrazione comunale si riserva prima dell’inizio dell’anno scolastico di richiedere modifiche degli automezzi, relativamente alla capienza, qualora il numero dei bambini che usufruiscono del servizio dovesse aumentare o diminuire.
L’Appaltatore dovrà, a sua volta, mettere a disposizione mezzi sostitutivi le cui caratteristiche tecniche, qualitative e ambientali siano le stesse dei mezzi indicati in sede di gara.
Gli automezzi utilizzati dalla appaltatore dovranno essere omologati per il tipo di trasporto richiesto secondo quanto previsto dal D.M. 31 gennaio 1997 "Nuove disposizioni in materia di trasporto scolastico". In ogni caso, gli automezzi impiegati non dovranno avere immatricolazione antecedente al 01/01/2001.
Gli automezzi utilizzati per il trasporto dovranno riportare la scritta "Trasporto scolastico". A titolo indicativo, nell’anno scolastico 2007-2008 e 2008-2009, gli automezzi utilizzati per la parte di servizio oggetto del presente appalto, sono:
a. n. 1 automezzo da 16 posti per bambini d’età compresa fra i tre e i sei anni + 1 accompagnatore
L’appaltatore prima dell’inizio dell’esecuzione del servizio oggetto del presente appalto e successivamente entro la prima settimana di settembre di ciascun anno si impegna a fornire all’Ufficio Pubblica Istruzione:
• copia dei libretti di circolazione dei mezzi che devono essere corrispondenti a quelli assegnati dalla Ditta, in sede di gara, al servizio di cui al presente capitolato
•• copia delle polizze assicurative dei mezzi
L’appaltatore deve assicurare la costante efficienza degli automezzi impiegati per i servizi, con particolare riferimento alle misure di sicurezza.
Art. 8 – Obblighi derivanti dal rapporto di lavoro
L’Appaltatore si obbliga ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti, o se costituito sotto forma di società cooperativa anche nei confronti dei soci lavoratori, derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, ivi compresi quelli di igiene e sicurezza, nonché la disciplina previdenziale ed infortunistica, assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri.
In particolare, l’Appaltatore si impegna a rispettare, nella esecuzione delle obbligazioni derivanti dal presente appalto, le disposizioni di cui al D.Lgs. 626/94 e s.m./i.
L’Appaltatore si obbliga ad applicare, nei confronti dei propri dipendenti occupati nelle attività contrattuali, o se costituito sotto forma di società cooperativa anche nei confronti dei soci lavoratori, le condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi ed integrativi di lavoro applicabili alla data di stipula del contratto, nonché le condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni.
L’Appaltatore si obbliga, altresì, a continuare ad applicare i suindicati contratti collettivi anche dopo la loro scadenza e fino alla loro sostituzione.
Gli obblighi relativi ai contratti collettivi nazionali di lavoro di cui al comma precedente vincolano l’Appaltatore anche nel caso in cui non aderisca alle associazioni stipulanti o receda da esse, per tutto il periodo di validità del presente appalto.
Il mancato rispetto delle disposizioni di cui ai commi precedenti consente all’Amministrazione comunale di sospendere, in tutto o in parte, i pagamenti fino alla regolarizzazione delle posizioni, senza che l’Appaltatore possa vantare alcun diritto risarcitorio per il ritardato pagamento.
In caso di mancata regolarizzazione nei termini previsti, l’Amministrazione comunale potrà applicare penali e, nei casi più gravi, si riserva la facoltà di risolvere il contratto stesso.
Gli obblighi di cui sopra vincolano l’appaltatore anche se non aderente alle associazioni stipulanti i contratti e gli accordi sopra richiamati, o recedente dagli stessi, e ciò indipendentemente dalla propria struttura e dimensione.
I funzionari del Comune potranno svolgere i controlli e le verifiche che riterranno necessari per l’accertamento dei requisiti richiesti nel presente articolo e l’appaltatore è tenuto a consentire la visione dei libri paga o di ogni altra documentazione inerente i rapporti contrattuali con dipendenti e soci impegnati nell’esecuzione del servizio.
Art. 9 - Interruzioni del servizio
Non sono ammesse interruzioni del servizio, se non per cause di forza maggiore. In ogni caso dovranno essere comunicate tempestivamente al servizio Pubblica Istruzione, con cui l'aggiudicatario è tenuto a collaborare per trovare possibili soluzioni.
In caso di sciopero delle scuole o per altre ragioni che comportassero la sospensione delle lezioni, l’Appaltatore sarà avvisato con 24 ore di anticipo e nessun indennizzo potrà essere preteso dallo stesso.
In caso di esercizio del diritto di sciopero dei propri dipendenti l’Appaltatore dovrà rispettare e far rispettare dai propri dipendenti le disposizioni di cui alla Legge 146/1990, e s.m. e integrazioni che regolano il diritto di sciopero nei servizi pubblici essenziali e dovrà darne comunicazione all’Amministrazione Comunale almeno con l’anticipo di 5 giorni .
Nulla è dovuto all’Appaltatore per le mancate prestazioni, qualunque sia il motivo.
Art.10 - Domicilio e recapito dell'aggiudicatario
L' aggiudicatario è tenuto a dotarsi e a comunicare entro giorni 10 dall'aggiudicazione:
•• il suo domicilio per tutti gli effetti giuridici ed amministrativi;
•• di una sede operativa situata nel raggio di 35 Km dal Capoluogo del Comune di Orosei, dotata di regolare autorizzazione nella quale sia indicata anche l’autorimessa di ricovero degli automezzi, con a disposizione uno o più recapiti telefonici e di telefax che consentano di effettuare comunicazioni per almeno 12 ore al giorno;
•• garantire la reperibilità del personale in servizio in tale sede dalle ore 6,30 alle ore
18 di ogni giorno scolastico;
•• di un autorimessa nel raggio massimo di km 35 dal Capoluogo del Comune di Orosei con la regolare autorizzazione sopra menzionata.
Art. 11 - Obbligazioni generali dell’Appaltatore
Sono a carico dell’Appaltatore, intendendosi remunerati con il corrispettivo contrattuale offerto, tutti gli oneri e rischi dovuti alla prestazione delle attività e dei servizi oggetto del contratto nonché ad ogni attività che si rendesse necessaria per l’attivazione e la prestazione degli stessi o, comunque, opportuna per un corretto a completo adempimento delle obbligazioni previste, ivi compresi quelli relativi ad eventuali spese di trasporto, di viaggio e di missione per il personale addetto alla esecuzione contrattuale.
L’Appaltatore si obbliga ad eseguire tutte le prestazioni a perfetta regola d’arte, nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità i termini contenuti nel presente capitolato.
Le prestazioni contrattuali devono necessariamente essere conformi alle caratteristiche tecniche indicate nel presente capitolato; in ogni caso l’appaltatore si obbliga ad osservare, nell’esecuzione delle prestazioni contrattuali, tutte le prescrizioni tecniche e di sicurezza in vigore nonchè quelle che dovessero successivamente essere emanate.
Gli eventuali maggiori oneri derivanti dalla necessità di osservare le norme e le prescrizioni di cui sopra, anche se entrate in vigore successivamente alla stipula del contratto, resteranno ad esclusivo carico dell’Appaltatore, intendendosi in ogni caso remunerati con il corrispettivo contrattuale e l’Appaltatore non potrà, pertanto, avanzare pretesa di compensi, a tal titolo, nei confronti dell’Amministrazione assumendosene ogni relativa responsabilità.
L’Appaltatore si impegna espressamente a:
a. impiegare, a sua cura e spese, tutte le strutture e il personale necessario per l’esecuzione del contratto secondo quanto specificato nel presente capitolato e negli atti di gara;
b. predisporre tutti gli strumenti e i metodi, comprensivi delle relativa documentazione, atti a garantire elevati livelli di servizi, ivi compresi quelli relativi alla sicurezza e riservatezza;
c. nell’adempimento delle proprie prestazioni ed obbligazioni osservare tutte le indicazioni operative, di indirizzo e di controllo che a tale scopo saranno predisposte e comunicate dall’Amministrazione;
d. non opporre qualsivoglia eccezione, contestazione e pretesa relativa alla fornitura e/o alla prestazione dei servizi connessi;
e.levare e tenere indenne l’Amministrazione da tutte le conseguenze derivanti dalla eventuale inosservanza delle norme e prescrizioni tecniche, di sicurezza, di igiene e sanitarie vigenti.
L’Appaltatore si obbliga a consentire all’Amministrazione di procedere, in qualsiasi momento, e anche senza preavviso,alle verifiche della piena e corretta esecuzione delle prestazioni oggetto del presente capitolato, nonché a prestare la propria collaborazione per consentire lo svolgimenti di tali verifiche.
L’Appaltatore si obbliga a rispettare tutte le indicazioni relative alla buona e corretta esecuzione contrattuale che dovessero essere impartite dall’Amministrazione comunale.
L’Appaltatore si obbliga a dare immediata comunicazione all’Amministrazione comunale di ogni circostanza che abbia influenza sull’esecuzione delle attività oggetto del presente capitolato.
Sono a carico dell’appaltatore e ricompresi nel prezzo dell’appalto:
acquisto, manutenzione, riparazione ed ammortamento di tutti i mezzi ed attrezzature necessarie al servizio, ivi compresi i consumi e le periodiche revisioni;
spese per l’uso di magazzini, tettoie, garage e quant’altro necessario al ricovero dei mezzi; spese di accesso dalla sede dell’azienda al luogo di partenza dei diversi percorsi e viceversa;
spese qui non elencate ma necessarie per la regolare e completa attuazione del servizio ai sensi del presente capitolato.
Art.12 – Trasparenza
L’Appaltatore espressamente ed irrevocabilmente:
dichiara che non vi è stata mediazione o altra opera di terzi per la conclusione dell’appalto; dichiara di non aver corrisposto né promesso di corrispondere ad alcuno, direttamente o attraverso terzi, ivi comprese le imprese collegate o controllate, somme di denaro o altra utilità a titolo di intermediazione o simili,comunque volte a facilitare la conclusione del contratto;
si obbliga a non versare ad alcuno, a nessun titolo, somme di denaro o altra utilità finalizzate a facilitare e/o rendere meno onerosa l’esecuzione e/o la gestione del contratto rispetto agli obblighi con esse assunti, né a compiere azioni comunque volte agli stessi fini.
Qualora non risultasse conforme al vero anche una sola delle dichiarazioni rese ai sensi del precedente comma, ovvero l’Appaltatore non rispettasse gli impegni e gli obblighi ivi assunti per tutta la durata contrattuale, la stessa si intenderà risolta di diritto ai sensi e per gli effetti dell’articolo 1456 Codice Civile, per fatto e colpa dell’Appaltatore, che sarà conseguentemente tenuto al risarcimento di tutti i danni derivanti dalla risoluzione.
Art. 13 – Riservatezza
L’Appaltatore ha l’obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi comprese quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e comunque, a conoscenza, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all’esecuzione dell’appalto.
L’obbligo di cui al precedente comma sussiste altresì, relativamente a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione del presente appalto.
L’obbligo di cui al comma 1 non concerne i dati che siano o divengano di pubblico dominio.
L’Appaltatore è responsabile per l’esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori degli obblighi di segretezza anzidetti.
In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, l’Amministrazione ha la facoltà di dichiarare risolto di diritto il contratto, fermo restando che l’Appaltatore sarà tenuto a risarcire tutti i danni che ne dovessero derivare.
L’Appaltatore potrà citare i termini essenziali del contratto, nei casi in cui fosse condizione necessaria per la partecipazione stessa del fornitore a gare o appalti.
L’Appaltatore si impegna, altresì, a rispettare quanto previsto dal D.Lgs 196/2003 e dai regolamenti di attuazione in materia di riservatezza.
Art. 14 – Deposito cauzionale e spese contrattuali
A garanzia dell’esatto e puntuale adempimento contrattuale, l’appaltatore dovrà effettuare un deposito cauzionale definitivo, pari al 10% dell’importo netto di aggiudicazione. così come previsto dall’art. 113 del D.Lgs. 163/06, prima della sottoscrizione del contratto.
Nel caso di deposito cauzionale prestato mediante Fidejussione bancaria o Polizza assicurativa, queste ultime devono prevedere le sotto elencate condizioni:
• essere incondizionate e irrevocabili;
• prevedere la clausola di “pagamento a prima richiesta”, obbligandosi il fidejussore, su semplice richiesta del Comune ad effettuare il versamento della somma richiesta anche in caso d’opposizione del soggetto aggiudicatario
ovvero di terzi aventi causa;
• prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, in deroga al disposto di cui all’art. 1944, comma 2, Codice Civile;
• prevedere espressamente la rinuncia ad opporre tutte le eccezioni che spettano al debitore principale in deroga all’art. 1945 Codice Civile;
• avere copertura anche per il recupero delle penali contrattuali.
La cauzione definitiva si intende estesa a tutti gli accessori del debito principale ed è prestata a garanzia dell’esatto e corretto adempimento di tutte le obbligazioni dell’appaltatore, anche future, ai sensi e per gli effetti dell’art. 1938 del Codice Civile, nascenti dall’esecuzione del presente appalto.
In particolare, la cauzione rilasciata garantisce tutti gli obblighi specifici assunti dall’Appaltatore, anche quelli a fronte dei quali è prevista l’applicazione delle penali e, pertanto, resta espressamente inteso che il Comune, ha diritto di rivalersi direttamente sulla cauzione e, quindi, sulla fidejussione per l'applicazione delle penali.
Il deposito cauzionale deve coprire l’intera durata contrattuale e sarà svincolato, previa deduzione di eventuali crediti del Comune verso l’Appaltatore, a seguito della piena ed esatta esecuzione delle obbligazioni contrattuali e decorsi detti termini.
In ogni caso il garante sarà liberato dalla garanzia prestata solo previo consenso espresso in forma scritta dal Comune.
Qualora l’ammontare della garanzia dovesse ridursi per effetto dell’applicazione di penali, o per qualsiasi altra causa, l’Appaltatore dovrà provvedere al reintegro entro il termine di 10 (dieci) giorni dal ricevimento della relativa richiesta.
Tutti gli oneri fiscali derivanti dalla fornitura, registrazione e diritti di segreteria, sono a completo carico dell’Appaltatore, ad eccezione dell'imposta sul valore aggiunto che è a carico del Comune.
Art.15 - Copertura assicurativa e responsabilità
L’Appaltatore risponderà di eventuali danni, a persone e/o cose, cagionati a terzi - compresi gli utenti del servizio – in relazione allo svolgimento di tutte le attività che formano oggetto del servizio da appaltarsi e per l'intera durata del medesimo, tenendo al riguardo sollevata l’Amministrazione Comunale da ogni eventuale pretesa risarcitoria di terzi.
L’Appaltatore è l’unico responsabile in caso di eventuale inosservanza delle norme in materia di trasporto di persone.
Per ogni veicolo adibito ai servizi oggetto del contratto, l’Appaltatore deve essere in possesso di polizza assicurativa R.C.A. con massimale unico non inferiore a euro 10.000.000,00 e recante l’estensione complementare dell’assicurazione alla responsabilità civile dei trasportati.
Il massimale previsto nella polizza non è da ritenersi in alcun modo limitativo della responsabilità assunta dall’Appaltatore sia nei confronti dei terzi, ivi compresi i trasportati, sia nei confronti dell’Amministrazione Comunale.
L’Appaltatore è tenuto inoltre all’assicurazione per la responsabilità civile - con massimale unico non inferiore a euro 1.000.000,00 - per i danni derivanti da eventi diversi da quelli assicurati con la polizza assicurativa R.C.A. obbligatoria ai sensi delle vigenti norme legislative e regolamentari, inteso che lo stesso risponderà sia per i danni che possono derivare agli utenti nella esecuzione del trasporto, sia per i danni sofferti dagli utenti in fase di salita e discesa dal mezzo di trasporto assicurato ove gli stessi non rientrino nell’ambito di operatività della garanzia RCA.
L’Appaltatore è tenuto a documentare all’Amministrazione Comunale, almeno sette giorni prima dell’avvio del servizio, l’adempimento dei sopraindicati obblighi assicurativi depositando copia delle polizze stipulate.
Restano a carico esclusivo dell’Appaltatore gli importi dei danni rientranti nei limiti di eventuali scoperti e/o franchigie eventualmente previsti dai prescritti contratti assicurativi Art. 16 - Prezzi, fatturazione, pagamenti
Il prezzo indicato in sede di gara resterà invariato per i primi due anni di contratto. Trascorsi i primi due anni contrattuali, potrà essere aggiornato in misura pari al 75% della
variazione accertata dall’ISTAT dell’indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati per il periodo agosto/luglio precedenti.
Il servizio è assoggettato ad IVA nelle misure fissate dalla legge.
Le fatture intestate al Comune di Orosei, ai sensi del D.lgs 267/00, dovranno riportare il numero dell’impegno di spesa, nonché l’indicazione del Responsabile della procedura e del centro di costo, i predetti dati saranno comunicati dal servizio Pubblica Istruzione.
Eventuali omissioni dei dati contabili sopra riportati esonerano l’Amministrazione Comunale dal pagamento di eventuali penali per ritardi nei pagamenti.
Le fatture saranno emesse dall’aggiudicatario entro il mese successivo a quello di servizio, sulla base dei giorni di effettivo trasporto, moltiplicato per il prezzo unitario giornaliero di aggiudicazione e inviate direttamente al Comune di Orosei,Via santa Veronica 3
I pagamenti saranno effettuati dopo la sottoscrizione del contratto, entro 30 giorni dalla data di assunzione al protocollo comunale, tramite mandato emesso dal servizio Ragioneria.
Eventuali contestazioni sospenderanno tale termine.
All'atto del pagamento delle fatture sarà trattenuto direttamente dal Tesoriere l'importo previsto quale spesa per il bonifico qualora l'accredito avvenga su conto corrente bancario di un istituto diverso da quello di tesoreria comunale .
Art.17 - Divieto di sub-appalto di cessione del contratto e del credito
Non è consentito all’Appaltatore concedere in qualsiasi modo, anche di fatto o parzialmente, in sub-appalto l’esecuzione del presente contratto.
E’ fatto assoluto divieto all’Appaltatore di cedere, a qualsiasi titolo, il contratto e gli ordinativi, a pena di nullità della cessione stessa. In caso di inadempimento da parte dell’Appaltatore degli obblighi di cui al comma precedente, l’Amministrazione comunale, fermo restando il diritto al risarcimento del danno, ha la facoltà di dichiarare risolto di diritto il contratto.
E’ altresì vietato cedere in tutto o in parte i crediti derivanti dalla presente fornitura ad Istituti bancari o ad altre ditte.
Art. 18 – Penalità
L’appaltatore dovrà scrupolosamente osservare, nella erogazione del servizio, tutte le disposizioni riportate nel presente capitolato.
Se durante lo svolgimento del servizio fossero rilevate inadempienze rispetto a quanto previsto nel presente capitolato, si procederà all'applicazione della penale nella misura generale del 10% sull’importo medio giornaliero del servizio relativa a quei giorni di disagio generatisi. Si considerano, a titolo esemplificativo e non esaustivo, quali inadempienze idonee all’applicazione delle specifiche penali di seguito indicate:
€ 200 – Per ritardo nella presentazione dell’elenco nominativo del personale in sostituzione (dati anagrafici, codice fiscale, patente cap, anzianità di servizio) come previsto all’art.4;
€ 500 – Per ritardo superiore ai 15 minuti dall’orario previsto di arrivo o partenza dalle singole scuole, non giustificato;
€ 700 – Per l’ impiego di personale non idoneo allo svolgimento del servizio;
€ 500 – Per l’impiego di personale in sostituzione che conosce insufficientemente il percorso e gli alunni che utilizzano normalmente il servizio;
€.300 -- Giornaliere per la mancata presenza dell’accompagnatore;
€ 300 – Per il mancato rispetto delle fermate definite nelle specifiche modalità dal Servizio Pubblica Istruzione per garantire la sicurezza dei trasportati;
€ 500 – Per comportamento non corretto e collaborativo con i minori trasportati le loro famiglie e gli altri soggetti impegnati nell’esecuzione del servizio (personale scolastico, ..), fatto salvo quanto previsto all’art.4;
€ 400 – Per mancata comunicazione al Servizio Pubblica Istruzione di disguidi o errori che
possono pregiudicare la sicurezza degli alunni nelle salite e discese, di episodi che riguardano il comportamento degli alunni durante il trasporto e di guasti al mezzo avvenuti nel trasporto;
€ 300 - Per impossibilità del Servizio Pubblica Istruzione a comunicare con gli autisti per negligenza degli stessi nell'utilizzo del telefono cellulare;
€ 500 - Per utilizzo di automezzi non conformi a quelli indicati in sede di gara o inadeguati per capienza al numero degli alunni da trasportare, inidonei sul versante manutentivo ed igienico e inadeguati per confort al trasporto di alunni;
Qualora le inadempienze, causa delle penali, si ripetessero, per ognuno dei casi sopra previsti, più di tre volte nel corso dell’anno scolastico, L’Amministrazione comunale, fatto salvo quanto previsto al successivo articolo, potrà proseguire nell’applicazione delle penali raddoppiate rispetto quanto sopra previsto.
L’applicazione delle penalità dovrà essere preceduta da regolare contestazione dell’inadempienza, alla quale l’appaltatore avrà la facoltà di presentare le sue contro deduzioni entro e non oltre 10 giorni dalla notifica in via amministrativa della contestazione Qualora dette contestazioni non siano accoglibili a insindacabile giudizio dell’Amministrazione ovvero non vi sia stata data risposta da parte dell’appaltatore o la stessa non sia giunta nel termine indicato, potranno essere applicate all’appaltatore le penali sopra indicate a decorrere dall’inizio dell’inadempimento.
Il relativo provvedimento è assunto dal Dirigente di settore o dal funzionario incaricato.
Si procede al recupero delle penalità da parte dell’Amministrazione comunale direttamente sul deposito cauzionale prestato o mediante ritenuta diretta sul corrispettivo dovuto all’appaltatore per il mese nel quale è assunto il provvedimento.
L’applicazione delle penalità di cui sopra è indipendente dall’applicazione delle altre sanzioni previste dal Codice Civile e dal presente capitolato per le eventuali violazioni contrattuali da parte dell’appaltatore essendo, così, fatta salva ogni azione civile volta ad ottenere risarcimento (in via contrattuale od extracontrattuale) e/o risolvere il contratto.
Le penalità ed ogni altro genere di provvedimento dell’Amministrazione saranno notificate all’appaltatore tramite fax o Racc. A.R..
L'applicazione delle penali previste dal presente articolo non preclude il diritto dell'Amministrazione comunale a richiedere il risarcimento degli eventuali maggiori danni.
Art.19 - Risoluzione del contratto
In caso di inadempimento dell’appaltatore anche ad uno solo degli obblighi assunti con il contratto che si protragga oltre il termine, non inferiore a 10 giorni, che verrà assegnato dal Comune, per porre fine all’inadempimento, lo stesso Comune avrà la facoltà di considerare risolto il contatto e di ritenere definitivamente la cauzione, ove non restituita, e/o di applicare una penale equivalente nonché di procedere nei confronti dell’Appaltatore per il risarcimento del danno..
In ogni caso, il Comune, senza bisogno di assegnare previamente alcun termine per l’adempimento, potrà risolvere di diritto, ai sensi dell’art. 1456 Codice Civile, nonché ai sensi del 1360 Codice Civile, previa dichiarazione da comunicarsi all’Appaltatore con racc. a.r., il contratto nei seguenti casi:
• qualora fosse accertato il venir meno dei requisiti minimi richiesti per la partecipazione alla gara;
• qualora fosse accertata la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni presentate dall’appaltatore nella procedura di gara;
• mancato adempimento delle prestazioni contrattuali a perfetta regola d’arte, nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nel presente capitolato;
• difformità tra le caratteristiche del servizio e quelle dichiarate nell’offerta e/o nelle specifiche tecniche;
• mancata reintegrazione della cauzione eventualmente escussa entro il termine di 10 giorni dal ricevimento della relativa richiesta;
• qualora si verificassero da parte dell’appaltatore inadempienze tali da rendere insoddisfacente il servizio in funzione dei particolari scopi cui è destinato;
• in caso di apertura di una procedura di fallimento a carico dell'appaltatore;
• in caso di cessione ad altri, in tutto o in parte, sia direttamente che indirettamente per interposta persona, dei diritti e degli obblighi inerenti al presente capitolato;
• in caso di mancata osservanza del divieto di subappalto;
• per interruzione non motivata del servizio;
• per cessazione anticipata del servizio;
• per inadempienze reiterate, nel corso del medesimo anno scolastico, per più di tre volte, che il Comune giudicherà non più sanzionabili, tramite penali;
Resta inteso, inoltre, che in deroga all’art. 1495 C.C. il termine di decadenza per la denunzia dei vizi è fissato nel più lungo termine di 30 (trenta) giorni.
In tutti i casi di risoluzione il Comune ha diritto di ritenere definitivamente la cauzione definitiva, ove essa non sia stata
ancora restituita, e/o applicare una penale equivalente, nonché di procedere nei confronti dell’appaltatore per il risarcimento del danno.
L’Amministrazione, a seguito della risoluzione del contratto, si rivolgerà ad altra impresa per l’affidamento dell’appalto con addebito dei maggiori oneri e degli eventuali danni subiti dall’Amministrazione a carico dell’appaltatore del presente appalto.
Art. 20 - Recesso
L’Amministrazione comunale ha diritto di recedere dal contratto, in tutto o in parte, in qualsiasi momento, con preavviso di almeno 20 giorni solari, da comunicare all’appaltatore con racc. a.r. nei seguenti casi:
giusta causa;
mutamento di carattere organizzativo, ragioni di superiore interesse pubblico anche relative a modifiche normative in materia di servizi rivolti all’infanzia e di modifiche della politica comunale in materia di servizi per la prima infanzia;
reiterati inadempimenti dell’Appaltatore, anche se non gravi.
Si intende per “giusta causa”, a titolo esemplificativo e non esaustivo:
1. qualora sia stata depositata contro l’appaltatore un ricorso ai sensi della legge fallimentare o di altra legge applicabile in materia di procedure concorsuali, che proponga lo scioglimento, la liquidazione, la composizione amichevole, la ristrutturazione dell’indebitamento o il concordato con i creditori, ovvero nel caso in cui venga designato un liquidatore, curatore, custode o soggetto avente simili funzioni, il quale entri in possesso dei beni o venga incaricato della gestione degli affari dell’appaltatore;
2. qualora l’appaltatore perda i requisiti minimi per la partecipazione alla gara attraverso la quale si è individuato l’appaltatore;
3. qualora taluno dei componenti l’organo di amministrazione o l’amministratore delegato o il direttore generale o il responsabile tecnico dell’appaltatore siano condannati, con sentenza passata in giudicato, per delitti contro la pubblica amministrazione, l’ordine pubblico, la fede pubblica o il patrimonio, ovvero siano assoggettati alle misure previste dalla normativa antimafia;
4. ogni altra fattispecie che faccia venire meno il rapporto di fiducia sottostante il contratto. Dalla data di efficacia del recesso, l’appaltatore dovrà cessare tutte le prestazioni contrattuali, assicurando che tale cessazione non comporti danni all’Amministrazione Comunale.
In caso di recesso l’appaltatore ha diritto al pagamento delle prestazioni eseguite, purchè
eseguite correttamente ed a regola d’arte secondo il corrispettivo e le condizioni contrattuali rinunciando espressamente, ora per allora, a qualsiasi ulteriore eventuale pretesa anche di natura risarcitoria ed ogni ulteriore compenso o indennizzo e/o rimborso delle spese, anche in deroga a quanto previsto dall’art. 1671 del C.C.
Art. 21 – Clausola risolutiva espressa
Il contratto si risolverà di diritto nel caso di esito negativo del controllo di veridicità delle dichiarazioni rese dall’impresa ai sensi degli artt. 46 e 47 del dpr 445/00; in tale ipotesi, fatto salvo quanto previsto dall’art. 71, comma 3, del dpr 445/00 l’Amministrazione avrà la facoltà di incamerare la cauzione; resta salvo il diritto al risarcimento del maggior danno.
Il contratto si risolverà, altresì, in caso di irrogazione di sanzioni interdittive o misure cautelari di cui al D.Lgs. 231/01 che impediscano all’Appaltatore di contrattare con la Pubblica Amministrazione.
Art. 22 – Disdetta del contratto da parte dell’Appaltatore
Qualora l’appaltatore dovesse disdettare il contatto prima della scadenza prevista, l’Amministrazione Comunale sarà tenuta a rivalersi su tutto il deposito cauzionale definitivo a titolo di risarcimento danno oltre agli eventuali maggiori danni riscontrati.
Art.23 – Definizione delle controversie
Nel caso di controversie insorte tra il Comune e l’appaltatore nel corso della vigenza contrattuale, si procederà alla risoluzione delle stesse in via amministrativa.
Le domande e i reclami dovranno essere presentate per iscritto.
Per ogni eventuale controversia sorta di conseguenza all’esecuzione del presente appalto e che non si siano potute definire in xxx xxxxxxxxxxxxxx, xx xxxxxxxxxx x xxx Xxxx xx Xxxxx.
E' fatta salva la possibilità di deferire, previo accordo tra le parti, le controversie ad un collegio arbitrale.
Art. 24 – Norma di rinvio
Per quanto non espressamente previsto dal presente capitolato si fa rinvio alla vigente normativa, all’invito a gara ed ai regolamenti dell’Ente appaltante.