COMUNE DI AFFI
COMUNE DI AFFI
PROVINCIA DI VERONA
REGOLAMENTO COMUNALE DI POLIZIA MORTUARIA E CIMITERIALE
TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI
CAPO I DISPOSIZIONI GENERALI
ARTICOLO 1 OGGETTO
1. Il presente regolamento ha per oggetto, in quanto rientrante nella potestà regolamentare comunale, le norme relative alla polizia mortuaria e ai servizi funebri e cimiteriali, intendendosi per tali quelli sulla destinazione e uso dei cadaveri o parti di essi, sui trasporti funebri, sulla costruzione, gestione e custodia dei cimiteri, locali ed impianti annessi e pertinenti, sulla concessione di aree e cessione in uso di manufatti destinati a sepoltura privata nonché sulla loro vigilanza, sulla costruzione di sepolcri privati, sulla cremazione, e in genere su tutte le diverse attività connesse con la cessazione della vita e la custodia delle salme e cadaveri.
ARTICOLO 2 COMPETENZE
1. Le funzioni di polizia mortuaria di competenza del comune sono esercitate dal sindaco, quando agisca quale Ufficiale di Governo e Autorità Sanitaria Locale o dagli altri organi comunali nel rispetto dei principi degli articoli 107 e seguenti del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni e dell’articolo 4 decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni.
2. I servizi inerenti la polizia mortuaria e le attività funebri e cimiteriali vengono effettuati in conformità del titolo V della parte I del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni, compatibilmente con la natura delle funzioni da svolgere, nonché a mezzo del servizio individuato dalla competente Azienda Unità Locale Socio-Sanitaria, sulla base delle attribuzioni e competenze individuate dalla legislazione vigente.
ARTICOLO 3 RESPONSABILITÀ
1. Il comune cura che all'interno dei cimiteri siano evitate situazioni di pericolo alle persone e alle cose, e non assume responsabilità per atti commessi nei cimiteri da persone estranee al suo servizio o per mezzi e strumenti a disposizione del pubblico e da questo utilizzati in modo difforme dal consentito.
2. Nel caso in cui il comune non gestisca direttamente il servizio, le disposizioni di cui al comma precedente si applicano anche al soggetto gestore.
3. Chiunque causi danni a persone o cose, sia personalmente che per fatto altrui, ne risponde secondo quanto previsto dalla normativa vigente.
ARTICOLO 4
SERVIZI GRATUITI E A PAGAMENTO
1. Sono gratuiti tutti i servizi di interesse pubblico, indispensabili ed esplicitamente classificati gratuiti dalla normativa vigente, e cioè:
a. la cremazione dei cadaveri di persone indigenti e, al decesso, residenti nel comune;
b. l'inumazione, intesa come processo includente la sepoltura, l’apposizione del cippo identificativo, la manutenzione della fossa fino all’esumazione ordinaria compresa, per i defunti indigenti o appartenenti a famiglia bisognosa o per i quali vi sia il disinteresse da parte dei familiari e che siano decedute nel comune o siano tra i soggetti che hanno il diritto ad avere sepoltura nel cimitero comunale;
c. l’esumazione ordinaria, alla scadenza del turno ordinario decennale di rotazione;
d. la deposizione delle ossa in ossario comune, restando a titolo oneroso le operazioni di cui alla lettera precedente;
e. la dispersione delle ceneri in cinerario comune.
2. Lo stato di indigenza o di appartenenza a famiglia bisognosa è dichiarato dal servizio sociale, in attuazione alla legge 8 novembre 2000, n. 328, nonché alle leggi regionali ad essa conseguenti, con le procedure di cui al decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109 e successive modificazioni e del regolamento comunale per l’erogazione dei servizi sociali.
3. La situazione di disinteresse da parte dei familiari si qualifica con l’assenza, univoca, permanente e non contraddetta, di comportamenti rivolti a provvedere alla sepoltura che non intervengano entro sei giorni dal decesso. Qualora, successivamente al decesso od alla sepoltura, i familiari provvedano comunque ad atti di interesse per la salma od il cadavere, l’eventuale fornitura gratuita del feretro o l’eventuale onere per il trasporto al cimitero, così come ogni altra spesa sostenuta dal comune in conseguenza del decesso e per la sepoltura, quale ne sia la pratica cui sia stato fatto ricorso, inclusi gli oneri finanziari dell’anticipazione, sono considerate anticipazioni effettuate in conto terzi e vanno rimborsate al comune entro novanta giorni dall’avvio del procedimento conseguente all’accertamento degli atti di interesse per la salma od il cadavere. Trovano applicazione gli articoli da 2028 a 2032 del Codice Civile e il comune ha titolo alla riscossione coattiva, laddove i familiari non provvedano entro il termine sopraindicato.
4. Per familiari, ai fini dell’applicazione delle norme del presente articolo, nonché delle altre norme di legge e regolamento che fanno riferimento al disinteresse da parte dei familiari, si intendono il coniuge e, in difetto, i parenti più prossimi individuati secondo gli articoli 74 e seguenti del codice civile e, nel caso di concorrenza di più parenti nello stesso grado, tutti gli stessi.
5. Tutti gli altri servizi sono sottoposti al pagamento delle tariffe stabilite nelle tabelle allegato "B" al presente regolamento. La modifica della disciplina generale delle tariffe per la fruizione dei beni e servizi non comporta modifica del presente regolamento, e viene effettuata con deliberazione di Giunta Comunale.
6. Il trasporto funebre costituisce prestazione a pagamento anche quando sussistano le condizioni di gratuità di cui al comma 1, lettere a), b) e c).
ARTICOLO 5 PRESUNZIONE DI LEGITTIMAZIONE
1. Chi domanda un servizio qualsiasi (trasporti, inumazioni, tumulazioni, cremazioni, imbalsamazioni o altri trattamenti, esumazioni, estumulazioni, traslazioni, ecc...) od una concessione (aree, tombe di famiglia, loculi, cellette ossario, ecc.) o l'apposizione di croci od altri simboli, lapidi, busti, ecc. o la costruzione di manufatti comunque denominati, quali edicole,
monumenti, lapidi, copri-fossa, ecc..., s'intende agisca in nome e per conto di tutti gli altri eventuali soggetti titolari e col loro preventivo consenso, lasciando indenne il comune e/o, se diverso, il soggetto gestore.
2. Le eventuali controversie che sorgano tra privati sull’uso delle sepolture vanno risolte in sede giurisdizionale, lasciando in ogni caso estraneo il comune od il soggetto gestore, che si limiterà a mantenere ferma la situazione di fatto, quale risultante alla avvenuta conoscenza, debitamente notificatagli, del sorgere della controversia, fino alla definitività o al passaggio in giudicato della sua risoluzione oppure fin tanto che non sia raggiunto un accordo fra le parti, salvi i casi di motivata urgenza a provvedere, restando, in ogni caso, l'amministrazione comunale e/o, se diverso, il soggetto gestore estranei all'azione che ne consegue.
3. Tutte le eventuali spese derivanti od in connessione delle controversie tra privati sono integralmente e solidalmente a carico degli stessi, salvo che il giudice non stabilisca diversamente con l’atto con cui risolve la controversa sottopostagli.
4. In tutti i casi in cui sia necessario disporre della salma, cadavere o spoglie mortali, quale ne sia il loro stato (resti mortali, ossa umane, ceneri), il diritto di disposizione sussiste, ove il defunto non abbia disposto in vita, in capo al coniuge o, in difetto, dei parenti nel grado più prossimo e, nel caso di pluralità di parenti nel grado più prossimo, a tutti gli stessi.
ARTICOLO 6
ATTI A DISPOSIZIONE DEL PUBBLICO
1. Sono tenuti ben visibili al pubblico nell’ufficio comunale e nel cimitero:
a. l’orario di apertura e chiusura;
b. l’eventuale elenco dei campi soggetti ad esumazione ordinaria nel corso dell’anno;
c. l’eventuale elenco delle tombe per le quali è in corso la procedura di decadenza o di revoca della concessione;
d. ogni altro atto e documento la cui conoscenza venga ritenuta opportuna per gli interessati o per il pubblico, ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241.
CAPO II
OSSERVAZIONE DEI CADAVERI, DEPOSITI DI OSSERVAZIONE, FERETRI E TRASPORTI FUNEBRI
ARTICOLO 7 DEPOSITI DI OSSERVAZIONE
1. In assenza di un deposito di osservazione può essere utilizzata allo scopo la camera mortuaria, di cui ogni cimitero deve essere dotato.
2. L’ammissione nei depositi di osservazione è autorizzata dall’autorità che ha richiesto l’intervento del servizio di recupero e trasporto di salma o dall’Autorità Giudiziaria.
3. I morti giacenti sul suolo pubblico e i morti nei luoghi pubblici o lungo la via per infortunio o altra causa verranno trasportati al deposito di osservazione del cimitero (o inviata presso altre strutture segnalate o indicate di volta in volta dalle competenti autorità sanitarie o giudiziarie) e si dovrà disporre in modo che il custode possa avvertire eventuali manifestazioni di vita.
4. Nel deposito di osservazione è vietata la permanenza di persone estranee. L’eventuale presenza di estranei deve essere autorizzata dal Responsabile del Servizio di Polizia Mortuaria.
ARTICOLO 8
DEPOSIZIONE SALMA E VERIFICA CHIUSURA DEL FERETRO
1. Trascorso il periodo di osservazione previsto dalla normativa vigente, il cadavere può essere rimosso per la deposizione nel feretro.
2. Nessuna salma può essere sepolta se non chiusa in feretro avente le caratteristiche previste dalla normativa vigente.
3. In ciascun feretro non si può racchiudere che una sola salma, ad eccezione della madre e del neonato, morti in concomitanza del parto o in conseguenza immediata del parto, che possono essere chiusi in uno stesso feretro.
4. La salma deve essere collocata nel feretro rivestita con abiti di tessuti naturali.
5. La chiusura del feretro è effettuata sotto la vigilanza del personale incaricato, che deve accertare in modo particolare l’identificazione del cadavere e la stretta rispondenza del feretro al tipo di al trasporto e di sepoltura cui è destinato.
ARTICOLO 9
MODALITÀ DEL TRASPORTO, PERCORSO E ORARI
1. I criteri generali per gli orari, le modalità ed i percorsi dei trasporti funebri sono determinati con ordinanza del Sindaco.
2. Fino a diversa disposizione adottata a norma del comma precedente, non si effettuano funerali ed altre operazioni contemplate nel regolamento comunale di Polizia Mortuaria nei giorni di domenica e festivi, salvo casi particolari o per susseguirsi di due o più giorni festivi, che verranno concordati con l’Amministrazione Comunale di caso in caso. Il Responsabile del Servizio di Polizia Mortuaria stabilirà, salvo diversa disposizione sindacale, l’ora dei funerali secondo l’ordine di presentazione delle richieste tenendo conto, se necessario, dell’ora del decesso e delle indicazioni dei familiari.
3. Il trasporto, fatte salve le eccezionali limitazioni di cui all’articolo 27 del T.U. della legge di Pubblica Sicurezza, comprende: il prelievo della salma dal luogo del decesso, dal deposito di osservazione o dall’obitorio, il tragitto alla chiesa o al luogo dove si svolgono le esequie, la relativa sosta per lo stretto tempo necessario ad officiare il rito civile o religioso, il proseguimento fino al cimitero o ad altra destinazione richiesta seguendo il percorso più breve.
4. Nessuna altra sosta, salvo casi di forza maggiore, può farsi durante il percorso. Per eventuali cerimonie, diverse dalle rituali, occorre la preventiva autorizzazione del comune.
ARTICOLO 10 TRASFERIMENTO DI SALME
1. Il trasporto di cadavere ai locali di osservazione, per il periodo prescritto o comunque prima che sia trascorso tale periodo, e all’obitorio, deve essere eseguito con apposito mezzo in condizioni tali da non ostacolare eventuali manifestazioni di vita. Il mezzo deve essere chiuso anche temporaneamente in modo che sia impedita la vista dall’esterno.
2. Se la salma non è nella propria abitazione, ma presso ospedale, istituto, o in diversa sede il
Sindaco, a richiesta dei familiari, può autorizzare l’inizio del funerale dalla porta della casa di abitazione, ove il feretro viene trasferito poco prima dell’ora fissata.
3. Nelle stesse circostanze, il Sindaco, sentito il Dirigente Sanitario dell’U.L.S.S. di cui al D.P.R. 285/90, può anche autorizzare il trasporto all’interno dell’abitazione o, in casi eccezionali, al luogo di speciali onoranze.
4. I predetti trasferimenti, anteriori al funerale, sono eseguiti in forma privata, senza corteo.
TITOLO II
CIMITERI E PRATICHE FUNERARIE
CAPO I CIMITERI
ARTICOLO 11 CIMITERI COMUNALI
1. Il comune provvede al servizio del seppellimento presso il cimitero di Affi, sito in Via Pace.
ARTICOLO 12 DISPOSIZIONI GENERALI E VIGILANZA
1. È vietato il seppellimento dei cadaveri in luogo diverso dal cimitero, salvi i casi particolari previsti dalla normativa vigente.
2. L’ordine e la vigilanza dei cimiteri spettano al Sindaco che li espleta mediante il personale comunale.
3. Le operazioni di inumazione, tumulazione, cremazione e di traslazione di salme, di resti, di ceneri, di nati morti, di prodotti abortivi e del concepimento, di resti anatomici, sono riservate o assistite da parte del personale addetto al cimitero.
4. Competono esclusivamente al Comune le operazioni di esumazione, estumulazione e le funzioni di cui agli articoli 52, 53 e 81 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285. Il comune può incaricare soggetti esterni nel rispetto della normativa vigente.
5. L’Azienda Sanitaria Locale esercita i controlli di propria competenza sugli aspetti igienico-sanitari relativi al trasporto e seppellimento salme.
ARTICOLO 13 REPARTI SPECIALI
1. All’interno del cimitero è possibile prevedere reparti speciali, appositamente individuati, destinati al seppellimento delle salme ed alla conservazione dei resti, ceneri ed ossa di persone appartenenti a culto diverso da quello cattolico o a comunità straniere.
2. Gli arti anatomici, di norma, vengono cremati, salvo specifica richiesta avanzata dall’interessato o dai familiari tendente ad ottenerne il seppellimento mediante inumazione in reparto speciale del cimitero o in sepoltura privata.
3. In via eccezionale, altri reparti speciali possono essere istituiti, con provvedimento motivato della Giunta Comunale per il seppellimento di persone decedute a seguito di calamità, o appartenenti a categorie individuate dal Consiglio Comunale con apposita norma regolamentare.
ARTICOLO 14
AMMISSIONE NEL CIMITERO E NEI REPARTI SPECIALI
1. Nel cimitero, salvo sia richiesta altra destinazione, sono ricevute e seppellite, senza distinzione di origine, di cittadinanza, di religione, le salme od i cadaveri di persone decedute nel territorio del comune oppure che, ovunque decedute, avevano, al momento della morte, la propria residenza nel comune.
2. Indipendentemente dalla residenza e dal luogo della morte, sono parimenti ricevuti i feretri delle persone che, al momento del decesso, risultino concessionarie o titolari per la riserva di cui all’articolo 93 decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285, nel cimitero, di sepoltura privata, individuale o di famiglia o per collettività.
3. Sono pure accolte le ossa e le urne cinerarie delle persone sopra indicate.
4. Ai fini dell’ammissione nel cimitero sono equiparate ai residenti le persone:
a. nate nel comune;
b. che vi abbiano avuto la residenza o siano stati iscritti nell’Anagrafe degli Italiani Residenti all’Estero del Comune di Affi;
c. che siano coniugi o ascendenti o discendenti in linea retta di persone nate nel comune di Affi o che siano state qui residenti (anche iscritti nelle liste AIRE), e che abbiano ottenuto la concessione di uno spazio per la sepoltura.
Con apposito atto di indirizzo, adottato ai sensi dell’articolo 107, comma 1 decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 anche contestualmente all’adozione delle tariffe, possono essere stabiliti criteri generali per il ricevimento e la sepoltura nei cimiteri comunali di altre categorie, oltre a quelle di cui ai commi precedenti, senza che ciò comporti modifica al presente regolamento.
CAPO II
DISPOSIZIONI GENERALI E PIANO REGOLATORE CIMITERIALE
ARTICOLO 15 DISPOSIZIONI GENERALI
1. Il cimitero è dotato di campi destinati alle inumazioni ordinarie decennali.
2. Le caratteristiche del suolo per tali campi, la loro ampiezza e dimensionamento, la divisione in riquadri, l'ordine d'impiego delle fosse e le misure rispettive, per adulti e per minori di 10 anni di età, sono determinate in conformità al decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285.
3. Compatibilmente con le esigenze di detti campi, una volta assicurata una superficie adeguatamente sufficiente per le sepolture a sistema di inumazione ordinaria decennale, il cimitero può disporre, per la superficie eccedente, di aree ed opere riservate a sepolture private, individuali, familiari e per collettività, in conformità con la programmazione definita nel piano regolatore cimiteriale, vigente al momento della concessione.
4. Apposito piano regolatore cimiteriale determina, per le sepolture private, intendendosi per tali tutte le allocazioni nel cimitero diverse dall’inumazione in campo comune, l’ubicazione, la misura delle aree, i diversi tipi di opera, le relative caratteristiche tecniche e di struttura in rapporto ai vari sistemi costruttivi (muratura, lastre di pietra, elementi prefabbricati, cemento armato, ecc.), in conformità alla normativa vigente.
5. In attesa di approvazione del piano regolatore cimiteriale, il comune, con atto del competente organo, adotta le norme di edilizia cimiteriale concernenti i diversi tipi di opere, le relative caratteristiche tecniche e di struttura in rapporto ai diversi sistemi costruttivi (muratura, lastre di pietra, elementi prefabbricati, cemento armato, ecc.), in conformità alla normativa vigente.
ARTICOLO 16
PIANO REGOLATORE CIMITERIALE
1. Nel cimitero sono individuati spazi o zone costruite da destinare a:
a) campi di inumazione comune;
b) campi per la costruzione di sepolture private a tumulazione individuale, per famiglie o collettività;
c) campo per salme già estumulate o esumate per le quali non è stata possibile la riduzione;
d) tumulazioni individuali (loculi);
e) manufatti a sistema di tumulazione a posti plurimi (tombe di famiglia, di costruzione comunale, arcate di loculi;
f) cellette ossario;
g) xxxxxxx xxxxxxxxx;
h) ossario comune;
i) cinerario comune;
j) camera mortuaria (deposito di osservazione);
k) locali per il personale di custodia;
l) area appositamente destinata alla dispersione delle ceneri.
2. Il piano edilizio cimiteriale individua, altresì, le localizzazioni delle aree destinate alla concessione per la costruzione di sepolture private a tumulazione.
3. Presso gli Uffici comunali è depositata una planimetria dei cimiteri esistenti nel Comune, estesa anche alle zone circostanti e comprendente anche le zone di rispetto cimiteriale.
CAPO III INUMAZIONE E TUMULAZIONE
ARTICOLO 17 INUMAZIONE
1. Il cimitero deve essere dotato di campi comuni destinati alla sepoltura per inumazione. I campi saranno divisi in riquadri e l’inumazione avviene cominciando da una estremità di ogni riquadro e successivamente fila per fila procedendo con criterio di continuità.
2. Le sepolture per inumazione sono assegnate ogni qualvolta non sia richiesta una sepoltura privata.
3. Salve le situazioni considerate all’articolo 4, l’inumazione è effettuata a titolo gratuito, salvo un rimborso spese, determinato dalla Giunta Comunale in occasione della determinazione delle tariffe per i servizi cimiteriali.
4. Per quanto attiene alle caratteristiche dei feretri, si applica la normativa vigente.
ARTICOLO 18 CIPPO
1. Ogni fossa nei campi comuni di inumazione è contraddistinta, salvo diversa soluzione prescelta dai privati a norma del successivo secondo comma, da un cippo, costituito da materiale resistente agli agenti atmosferici, portante il numero progressivo e l’anno di seppellimento, posto a cura del custode del cimitero subito dopo la copertura della fossa con la terra. Sul cippo verrà poi applicata una targhetta di materiale inalterabile con l’indicazione del nome e cognome, data di nascita e di morte del defunto.
2. A richiesta dei privati, può essere autorizzata dal Comune l’installazione, in sostituzione del cippo, di una croce, di un coprifossa o di una lapide o piccolo monumento in metallo, pietra o marmo, le cui dimensioni e caratteristiche strutturali saranno autorizzate dall’Ufficio Tecnico Lavori Pubblici entro le dimensioni indicate dall’Allegato “A” al presente regolamento. Le scritte da apporre sulle anzidette lapidi devono essere limitate al nome, cognome, età, delle persone defunte, all’anno, mese e giorno della morte ed eventualmente al nome di chi fa apporre il ricordo e ad una breve epigrafe. Tutte le strutture dovranno essere installate seguendo l’allineamento indicato dall’Ufficio Tecnico Lavori Pubblici.
3. I coprifossa potranno essere installati solo dopo che le fosse a lato di quella interessata saranno occupate e ricoperte, in modo da garantire la stabilità del terreno.
4. L’installazione delle lapidi e dei coprifossa, la loro manutenzione e la conservazione dello stato di decoro, fanno carico interamente ai richiedenti o loro aventi causa. Tali ricordi, trascorso il periodo normale di dieci anni, restano di proprietà del Comune.
5. In caso di incuria, abbandono o morte dei soggetti tenuti alla conservazione, il Comune provvederà alla manutenzione, pulizia e sistemazione delle sepolture con le modalità ed i poteri di cui agli articoli 63 e 99 del D.P.R. 10 settembre 1990 n. 285, con diritto di ripetizione delle somme anticipate nei confronti delle persone tenutevi.
ARTICOLO 19 TUMULAZIONE
1. Sono a tumulazione le sepolture di feretri, cassette per resti mortali od ossa o urne cinerarie in opere murarie - loculi o cripte - costruite dai concessionari di aree o, anche, dal comune, in cui siano conservati le spoglie mortali in feretri, cassette o urne, per un periodo di tempo determinato o, se sorte prima del 10 febbraio 1976, per durata indeterminata, ove ciò risulti espressamente dal regolare atto di concessione a suo tempo stipulato.
2. Le sepolture private a sistema di tumulazione sono oggetto di concessione secondo le norme previste al Titolo III del presente regolamento.
3. Per quanto attiene alle caratteristiche dei feretri, si applica la normativa vigente.
4. Il concessionario deve consegnare al personale incaricato dal Comune una seconda targa metallica indicante nome, cognome, data di nascita e data di morte del defunto da apporre all’esterno della singola cella mortuaria all’interno della tomba di famiglia.
ARTICOLO 20 DEPOSITO PROVVISORIO
1. A richiesta delle famiglie dei defunti, o di coloro che le rappresentano, eccezionalmente, il feretro può essere provvisoriamente deposto in apposito loculo che sia nella piena ed illimitata disponibilità del comune o del gestore del cimitero, previo pagamento del canone periodico, infruttifero, stabilito in tariffa.
2. Il feretro deve avere tutte le caratteristiche previste dalla normativa vigente.
3. La concessione della conservazione in deposito provvisorio è ammessa limitatamente ai seguenti casi:
a. per coloro che hanno richiesto o richiedono contestualmente l'uso di un'area di terreno allo scopo di costruirvi un sepolcro privato, fino alla sua agibilità;
b. per coloro che devono effettuare lavori di ripristino di sepolcri privati;
c. per coloro che hanno presentato domanda di concessione di sepoltura, da costruirsi a cura del comune, con progetto esecutivo già approvato e finanziato;
d. quando sia in corso una controversia sul diritto di disposizione delle spoglie mortali oppure sul diritto d’uso di sepolcro privato nei cimiteri o, comunque, tra i diversi soggetti interessati; in tale caso, la durata del deposito provvisorio non può comunque superare i cinque anni.
4. La durata del deposito provvisorio nei casi contemplati al c. 2 lett. a) b) e c) è fissata dal responsabile del servizio di polizia mortuaria, limitatamente al periodo previsto per l'ultimazione dei necessari lavori e/o alla domanda degli interessati, purché sia inferiore a due anni, rinnovabili eccezionalmente fino ad un totale di tre anni.
5. Il canone di utilizzo è calcolato in periodi di novanta giorni, con riferimento al periodo dal giorno della tumulazione provvisoria al giorno della effettiva estumulazione e le frazioni di periodi di novanta giorni sono computate come periodo intero.
6. Il canone di utilizzo non può essere in alcun modo computato come anticipazione di una concessione.
7. A garanzia, è, inoltre, richiesta la costituzione in numerario o con fideiussione di un deposito cauzionale infruttifero nella misura stabilita in tariffa.
8. I feretri tumulati in concessione provvisoria devono essere estumulati e collocati nella tumulazione definitiva entro trenta giorni dal venire meno delle condizioni del comma 2, previa istanza del richiedente, senza necessità di comunicazioni previe. Tale obbligo di diligenza è espressamente indicato nell’autorizzazione.
9. Scaduto il termine senza che l'interessato abbia provveduto all’estumulazione del feretro per la definitiva sistemazione, ove egli non abbia ottenuto una proroga al compimento dei lavori, il comune od il soggetto gestore del cimitero, previa diffida, servendosi del deposito cauzionale di cui sopra, provvede a inumare il feretro in campo comune,previo adeguamento del feretro alle norme previste per l’inumazione, fermo restando l’obbligo di corrispondere le relative tariffe applicabili alle operazioni, nonché all’inumazione e conseguente mantenimento della sepoltura per il periodo di rotazione decennale.
10. Tale feretro, una volta inumato, non potrà essere nuovamente tumulato nei loculi a deposito provvisorio, ma solo in tombe o loculi definitivi o cremato e, in ogni caso, previo pagamento delle tariffe previste per le operazioni e prestazioni richieste.
11. E' consentita, alle medesime condizioni e modalità, la tumulazione provvisoria di cassette ossario e di urne cinerarie.
CAPO IV ESUMAZIONI ED ESTUMULAZIONI
ARTICOLO 21 ESUMAZIONI ORDINARIE
1. Nei cimiteri il turno ordinario di inumazione è pari a dieci anni.
2. Sono parificate ad inumazioni ordinarie quelle dovute a successiva sepoltura dopo il primo decennio.
3. Le esumazioni ordinarie possono essere svolte in qualunque periodo dell’anno, anche se di norma è preferibile dal mese di febbraio a quello di novembre, escludendo luglio e agosto.
4. Nel caso che la salma esumata si presenti completamente scheletrificata si applica quanto disposto nel successivo articolo 26.
5. Per eseguire una esumazione dovrà tenersi calcolo del tempo in cui il feretro è stato inumato onde poter preventivamente calcolare le probabilità di raccogliere solamente ossa oppure la salma nella sua cassa.
6. Nel caso di non completa scheletrizzazione della salma esumata il resto mortale potrà:
a) permanere nella stessa fossa di originaria inumazione;
b) essere trasferito in altra fossa (campo indecomposti) in contenitori di materiale biodegradabile;
c) essere avviato previo assenso degli aventi diritto, a cremazione in contenitori di materiale facilmente combustibile.
7. Il personale che esegue l’esumazione stabilisce se un cadavere sia o meno mineralizzato, eventualmente acquisendo un parere del responsabile del competente servizio dell’Azienda Unità Locale Socio-Sanitaria.
ARTICOLO 22
AVVISI DI SCADENZA PER ESUMAZIONI ORDINARIE
1. Compete al responsabile del servizio di polizia mortuaria autorizzare le operazioni cimiteriali da effettuare nel territorio del comune. Compete al responsabile del servizio cimiteriale del comune e/o, se diverso, del soggetto gestore del cimitero, ove distinto dal comune, la tenuta giornaliera del registro di cui agli articoli 52 e 53 decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285, avvalendosi anche di sistemi informatici nel rispetto della normativa vigente.
2. Annualmente, il responsabile del servizio cimiteriale del comune e/o, se diverso, del soggetto gestore del cimitero, ove distinto dal comune, cura la stesura di tabulati od elenchi, con l'indicazione dei defunti per i quali deve essere eseguita l'esumazione ordinaria.
3. L'inizio delle operazioni massive di esumazione ordinaria in un campo può essere oggetto di comunicazione di servizio da affiggere all'albo cimiteriale con congruo anticipo e, quando possibile, almeno nel mese antecedente alla Commemorazione dei Defunti, nonché da portare a conoscenza della popolazione anche con le altre modalità con cui si effettui la comunicazione istituzionale del comune, incluso il sito web del comune.
ARTICOLO 23 ESUMAZIONE STRAORDINARIA
1. L'esumazione straordinaria dei cadaveri inumati può essere eseguita prima del termine ordinario di scadenza per provvedimento dell'Autorità Giudiziaria oppure, a richiesta dei familiari e dietro l'autorizzazione del comune, per trasferimento ad altra sepoltura dello stesso o in altro cimitero o per cremazione.
2. Salvo che per le esumazioni straordinarie disposte dall’autorità giudiziaria, le esumazioni straordinarie si possono effettuare in tutto il periodo dell’anno esclusi i mesi di maggio, giugno, luglio, agosto e settembre.
3. Prima di procedere ad operazioni cimiteriali di esumazione straordinaria occorre verificare dal registro delle cause di morte tenuto dall'Azienda Unità Locale Socio-Sanitaria se la malattia causa di morte sia compresa nell'elenco delle malattie infettive o diffusive pubblicato dal Ministero della sanità.
4. Quando sia accertato che si tratta di cadavere di persona morta di malattia infettiva diffusiva, l'esumazione straordinaria è eseguita a condizione che siano trascorsi almeno due anni dalla morte e che il dirigente del competente servizio dell'Azienda Unità Locale Socio-Sanitaria dichiari che non sussista alcun pregiudizio per la pubblica salute.
5. Le esumazioni straordinarie per ordine dell'Autorità Giudiziaria sono eseguite, anche in deroga da quanto previsto dai due commi precedenti e con le cautele e prescrizioni dettate, caso per caso, dal competente organo dell’Azienda Unità Locale Socio-Sanitaria, alla presenza del dirigente del competente servizio dell’Azienda stessa o di personale da lui dipendente ed appositamente delegato, a meno che l'azienda U.L.S.S. non abbia provveduto a definire in via preventiva e generalizzata le cautele da adottare in relazione alle specifiche situazioni prevedibili. In tale ultimo caso è sufficiente la presenza del responsabile del servizio di polizia mortuaria, che deve essere in ogni caso presente.
6. Alle operazioni di esumazione straordinaria disposte dall’Autorità Giudiziaria si applicano le normali tariffe previste dal tariffario, da corrispondersi anticipatamente a cura di chi abbia richiesto il provvedimento di esumazione straordinaria all’autorità giudiziaria.
7. Alle esumazioni straordinarie possono assistere solo i parenti autorizzati.
8. I feretri sono esumati a cura di operatori privati con la presenza dei dipendenti incaricati dell’Amministrazione Comunale.
ARTICOLO 24 ESTUMULAZIONI
1. Le estumulazioni si suddividono in ordinarie e straordinarie.
2. Sono estumulazioni ordinarie quelle eseguite allo scadere della concessione a tempo determinato o dopo una permanenza nel tumulo non inferiore a 20 anni.
3. Le estumulazioni straordinarie sono di due tipi:
a. a richiesta dei familiari interessati, laddove la permanenza del feretro del tumulo sia inferiore ai 20 anni;
b. su ordine dell’Autorità Giudiziaria.
4. I feretri sono estumulati (nel caso di estumulazioni straordinarie) a cura di operatori privati con la presenza dei dipendenti dell’Amministrazione Comunale, appositamente incaricati.
5. Se il cadavere estumulato non è in condizioni di completa mineralizzazione e salvo che diversamente non disponga la domanda di estumulazione, esso è avviato per l’inumazione in
campo comune previa apertura della cassa di zinco.
6. A richiesta degli interessati, e previo versamento delle somme dovute, all’atto della domanda di estumulazione il Responsabile del Servizio di Polizia Mortuaria può autorizzare la successiva ritumulazione del feretro, previa idonea sistemazione del cofano in legno e rifasciatura con apposito cassone di avvolgimento in zinco. In tal caso non si potrà procedere a nuova richiesta di estumulazione se non siano decorsi almeno 2 anni dalla precedente.
7. Entro il mese di settembre di ogni anno il responsabile del servizio di polizia mortuaria cura la stesura dello scadenziario delle concessioni temporanee dell’anno successivo. Tale elenco sarà esposto all’albo cimiteriale in occasione della Commemorazione dei Defunti, a partire dal primo ottobre e almeno sino al trentuno dicembre.
ARTICOLO 25
PAGAMENTO DI ESUMAZIONI ED ESTUMULAZIONI
1. Le esumazioni e le estumulazioni straordinarie, o comunque richieste dai familiari, sono eseguite a pagamento. Per il pagamento di quelle richieste dall'Autorità Giudiziaria, si applicano le normali tariffe previste dal tariffario, da corrispondersi anticipatamente a cura di chi abbia richiesto il provvedimento di esumazione straordinaria all’Autorità Giudiziaria.
2. Qualora venga richiesta dai familiari la conservazione dei resti in celletta ossario o, comunque, in tumulazione privata, la relativa raccolta e traslazione è subordinata al previo pagamento della somma indicata in tariffa.
3. Per le esumazioni ordinarie con collocamento dei resti in ossario comune delle spoglie di persone indigenti, appartenenti a famiglie bisognose o per le quali vi sia disinteresse da parte dei familiari l’onere è assunto dal servizio sociale del comune. Trovano applicazione, per quanto applicabili, le disposizioni dell’articolo 4 del presente regolamento.
ARTICOLO 26 RACCOLTA DELLE OSSA
1. Le ossa raccolte nelle esumazioni e nelle estumulazioni devono essere depositate nell’ossario comune, salvo sia richiesto il collocamento in sepoltura privata da effettuarsi in cassette di zinco da destinare a cellette ossario, loculi o tombe in concessione.
2. È consentito il collocamento della cassetta contenente le ossa anche in un loculo ove sia stata o sia da tumulare un’altra salma. Sulla casetta contenente le ossa dovrà essere apposto, in modo indelebile, il nome e cognome del defunto.
3. L’acquisto della cassetta di zinco è a carico del concessionario.
ARTICOLO 27 OGGETTI DA RECUPERARE
1. Qualora nel corso di esumazioni od estumulazioni si presuma possano rinvenirsi oggetti preziosi o ricordi personali, gli aventi diritto possono darne avviso al responsabile del servizio di polizia mortuaria al momento della richiesta dell'operazione o, in ogni caso, prima che essa sia eseguita.
2. Gli oggetti richiesti o comunque rinvenuti sono consegnati ai reclamanti e della consegna viene redatto processo verbale in duplice esemplare, uno dei quali è consegnato al reclamante e l'altro conservato tra gli atti dell'ufficio di polizia mortuaria.
3. Indipendentemente dalla richiesta degli aventi diritto, gli oggetti preziosi o i ricordi personali rinvenuti in occasione di esumazioni od estumulazioni devono essere consegnati al responsabile del servizio di polizia mortuaria che provvede a tenerli a disposizione degli aventi diritto per un periodo di un anno.
4. Qualora non venissero reclamati, decorso il termine, potranno essere liberamente alienati dal comune e il ricavato è destinato ad interventi di miglioramento degli impianti cimiteriali.
ARTICOLO 28 DISPONIBILITÀ DEI MATERIALI
1. I materiali e le opere installate sulle sepolture, siano esse normali inumazioni o sepolcri privati, al momento delle esumazioni o alla scadenza delle concessioni, e sempreché non siano espressamente richieste dagli aventi titolo prima dell’effettuazione dell’operazione, passano in proprietà del comune, il quale può impiegare i materiali e le opere o le somme ricavate dall’alienazione, da effettuarsi con il metodo dell’asta pubblica, in opere di miglioramento generale dei cimiteri. Le aree ed i relativi manufatti possono essere nuovamente concesse.
2. Su richiesta degli aventi diritto, il responsabile del servizio di polizia mortuaria può autorizzare il reimpiego di materiali e di opere di loro proprietà nel caso di cambiamento di sepoltura o in favore di sepoltura di parenti od affini entro il 2° grado in qualsiasi linea, purché i materiali e le opere siano in buono stato di conservazione e rispondano ai requisiti prescritti per la nuova sepoltura in cui si intende utilizzarli.
3. Le croci e altri simboli religiosi, le lapidi e i copritomba che rimangono a disposizione del comune dopo l'esumazione ordinaria dei campi comuni, possono essere assegnate gratuitamente a persone bisognose che ne facciano richiesta per collocarle sulla sepoltura di qualche parente che ne sia sprovvisto, purché i materiali siano in buono stato di conservazione e rispondenti ai requisiti prescritti per la nuova sepoltura.
4. Ricordi strettamente personali che fossero stati collocati sulla sepoltura possono essere, a richiesta, concessi alla famiglia.
5. Le opere aventi valore artistico o storico sono conservate dal comune all'interno del cimitero o, all'esterno, in altro luogo idoneo.
CAPO V CREMAZIONE
ARTICOLO 29 CREMATORIO
1. Il Comune, per procedere alla cremazione, si avvale dell’impianto funzionante più vicino o di quello eventualmente convenzionato.
ARTICOLO 30
DISPERSIONE DELLE CENERI E AFFIDAMENTO DELL’URNA CINERARIA
1. La dispersione in area cimiteriale avviene mediante interramento.
2. Qualora la famiglia non abbia provveduto per alcuna destinazione le ceneri vengono disperse nel cinerario comune.
3. L’affidamento dell’urna cineraria è sottoposto alla normativa vigente.
CAPO VI POLIZIA DEI CIMITERI
ARTICOLO 31 ORARIO
1. I cimiteri sono aperti al pubblico secondo l'orario fissato dal Sindaco.
2. La visita al cimitero fuori orario è subordinata al permesso scritto del responsabile del servizio di polizia mortuaria o del gestore del cimitero, se distinto dal comune, da rilasciarsi per comprovati motivi.
ARTICOLO 32 DISCIPLINA DELL'INGRESSO
1. Nei cimiteri, di norma, non si può entrare che a piedi.
2. È vietato l’ingresso:
a) a tutti coloro che sono accompagnati da cani o da altri animali, ad eccezione delle persone cieche o diversamente abili, quando siano debitamente tenuti al guinzaglio e non presentino condizioni di pericolosità, nonché siano assicurate le misure idonee a prevenire lordure e/o pericoli;
b) alle persone in stato di ubriachezza, vestite in modo indecoroso o in condizioni comunque in contrasto con il carattere del cimitero;
c) a coloro che intendono svolgere all’interno del cimitero attività di questua;
d) ai fanciulli di età inferiore agli anni 6 quando non siano accompagnati da adulti.
3. Per motivi di salute od età il Responsabile del Servizio di Polizia Xxxxxxxxx può concedere il permesso di visitare tombe di familiari a mezzo di veicoli.
ARTICOLO 33 DIVIETI SPECIALI
1. Nel cimitero è vietato ogni atto o comportamento irriverente o incompatibile con la destinazione del luogo ed in specie:
a. tenere contegno xxxxxxxxx, cantare, parlare ad alta voce, o comportamenti non consoni con il luogo;
b. entrare con biciclette, motocicli o altri veicoli non autorizzati;
c. rimuovere dalle tombe o sepolture altrui fiori, piantine, ornamentazioni, lapidi;
d. gettare fiori appassiti o rifiuti fuori dagli appositi spazi o contenitori, accumulare neve sui tumuli;
e. portare fuori dal cimitero qualsiasi oggetto, senza la preventiva autorizzazione;
f. danneggiare aiuole, alberi, scrivere sulle lapidi o sui muri;
g. disturbare in qualsiasi modo i visitatori (in specie con l'offerta di servizi, di oggetti), distribuire indirizzi, volantini pubblicitari;
h. fotografare o filmare cortei, tombe, operazioni cimiteriali, opere funerarie senza la preventiva autorizzazione scritta del responsabile dei servizi di polizia mortuaria o del gestore del cimitero, ove distinto dal comune. Per cortei ed operazioni cimiteriali, occorre anche l'assenso dei familiari interessati;
i. eseguire lavori, iscrizioni sulle tombe altrui, senza autorizzazione o richiesta dei concessionari, fermo restando che devono essere state richieste ed ottenute le autorizzazioni di competenza del comune e/o, se diverso, del gestore del cimitero;
x. xxxxxxx il libero svolgimento dei cortei, riti o commemorazioni d'uso;
k. assistere da vicino alla esumazione ed estumulazione di salme o cadaveri da parte di estranei non accompagnati dai parenti del defunto o non preventivamente autorizzati dal responsabile dei servizi di polizia mortuaria;
l. qualsiasi attività commerciale, non autorizzata dal responsabile dei servizi di polizia mortuaria, previo affidamento ai sensi dell'articolo 113 decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni;
m. qualsiasi forma pubblicitaria fissa non autorizzata dal responsabile dei servizi di polizia mortuaria, previa individuazione degli spazi e delle modalità da parte del comune, con deliberazione di Giunta comunale.
2. I divieti predetti, in quanto possano essere applicabili, si estendono alla zona immediatamente adiacente al cimitero, salvo non debitamente autorizzati.
3. Chiunque tenesse, nell'interno dei cimiteri, un contegno scorretto o comunque offensivo verso il culto dei morti, o pronunciasse discorsi, frasi offensive del culto professato dai dolenti, sarà, dal personale addetto alla vigilanza, diffidato ad uscire immediatamente e, quando ne fosse il caso, consegnato agli agenti della forza pubblica o deferito all'autorità giudiziaria.
ARTICOLO 34 RITI FUNEBRI
1. Nell’interno del cimitero è permessa la celebrazione di riti funebri, sia per il singolo defunto che per la collettività dei defunti.
2. Per le celebrazioni che possono dar luogo a numeroso concorso di pubblico deve essere dato preventivo avviso al Responsabile del Servizio di Polizia Mortuaria.
ARTICOLO 35
EPIGRAFI, MONUMENTI, ORNAMENTI, SULLE TOMBE NEI CAMPI COMUNI
1. Sulle tombe nei campi comuni possono essere poste lapidi, croci, monumenti, ricordi, simboli, secondo le forme, le misure, il colore e i materiali autorizzati di volta in volta da parte dell’Ufficio Tecnico Lavori Pubblici.
2. Ogni epigrafe, o sua modifica o aggiunta, deve essere approvata e contenere le generalità del defunto e le rituali espressioni brevi. A tal fine i familiari del defunto, o chi per essi, devono presentare il testo delle epigrafi in duplice copia, unitamente al progetto, anche sommario, della lapide e delle opere.
3. Le epigrafi devono essere compilate in lingua italiana; sono permesse citazioni in altre lingue, purché il testo presentato contenga la traduzione in italiano, salvo quanto previsto dalla legislazione in materia di plurilinguismo. Nel caso di iscrizione in latino, non sarà necessaria alcuna traduzione in lingua italiana.
4. Le modifiche di epigrafi, come le aggiunte, devono essere parimenti autorizzate.
5. Verranno rimosse le epigrafi contenenti, anche soltanto in parte, scritte diverse da quelle autorizzate, o nelle quali figurino errori di scrittura o che abusivamente fossero state introdotte nel cimitero.
6. Sono vietate decorazioni facilmente deperibili e l’impiego, quali portafiori, di barattoli di recupero.
7. Si consente il collocamento di fotografia, purché‚ eseguita in modo da garantirne la permanenza nel tempo; è pure consentito il collocamento di piantine di fiori e di sempreverdi, avendo però cura che non invadano le tombe o i passaggi attigui.
ARTICOLO 36
FIORI E PIANTE ORNAMENTALI
1. Gli ornamenti di fiori freschi non appena avvizziscono dovranno essere tolti a cura di chi li ha impiantati o deposti.
2. Sulle tombe private sono ammessi pure arbusti di altezza non superiore a m. 1,10. Le piante ed arbusti di maggiore altezza sono vietati, e debbono, nel caso, venire ridotti alla suddetta altezza a semplice invito degli Uffici Comunali. In caso di inadempienza, il Comune provvederà di autorità allo sgombero, al taglio ed anche allo sradicamento
3. Nel caso in cui i fiori e le piante ornamentali siano tenuti con deplorevole trascuratezza, così da rendere indecorosi i giardinetti o i tumuli, verranno tolti e si provvederà per la loro distruzione. Il relativo onere è integralmente a carico di chi li ha impiantati o deposti e, nelle sepolture private, il concessionario è solidalmente responsabile. In difetto di pacifico assolvimento, il comune può procedere alla riscossione coattiva.
4. Le corone di fiori e gli addobbi floreali lasciati in occasione delle esequie verranno rimossi dopo le stesse dal personale incaricato.
ARTICOLO 37 MATERIALI ORNAMENTALI
1. Le lampade votive, le decorazioni, gli abbellimenti e le iscrizioni da porre sulle lapidi delle nicchie e dei loculi non potranno essere eseguite e poste in opera se non dopo aver chiesto ed ottenuto il permesso del Comune. Comunque è vietata la posa di oggetti mobili che sporgano dalla lapide oltre i quindici centimetri. Resta impregiudicato la necessità di eventuale autorizzazione edilizia.
2. Dai cimiteri saranno tolti d’ufficio i monumenti, le lapidi, i copritomba, oggetti accessori estranei al culto dei defunti ed indecorosi, o altri manufatti la cui manutenzione difetti al punto di rendere tali opere non confacenti allo scopo per il quale vennero collocate.
3. Il Responsabile del Servizio di Polizia Mortuaria disporrà il ritiro o rimozione dalle tombe di tutti
gli oggetti quali corone, vasi, piante, ecc., che si estendono fuori dalle aree concesse o coprano epigrafi in modo da renderne impossibile la lettura, o che in qualunque forma non si addicano all’estetica del cimitero o che, col tempo, siano divenuti indecorosi.
4. I provvedimenti di cui al presente articolo vengono adottati d’ufficio, previa diffida diretta ai concessionari interessati, se noti.
TITOLO III CONCESSIONI
CAPO I
TIPOLOGIE E MANUTENZIONE DELLE SEPOLTURE
ARTICOLO 38 SEPOLTURE PRIVATE
1. Per le sepolture private è concesso, nei limiti previsti dal piano edilizio cimiteriale e/o nel regolamento edilizio, l’uso di aree e di manufatti costruiti dal Comune.
2. Le aree possono essere concesse in uso per la costruzione a cura e spese di privati od enti, di sepolture a sistema di tumulazione individuale per famiglie e collettività.
3. I feretri devono essere tumulati a cura di operatori privati con la presenza dei dipendenti dell’Amministrazione Comunale, appositamente incaricati.
4. I loculi e le nicchie all’interno delle tombe di famiglia devono essere sigillati dal concessionario secondo le modalità previste dalla normativa vigente.
5. Le concessioni in uso dei manufatti costruiti dal Comune possono riguardare:
a. sepolture individuali (loculi, posti individuali, ossarietti, nicchie per singole urne cinerarie, etc.);
b. sepolture per famiglie e collettività (biloculi, archi a più posti, campetti, celle edicole, tombe di famiglia, etc.);
6. Il rilascio della concessione è subordinato al pagamento del canone.
7. La concessione è stipulata previa assegnazione del manufatto da parte del servizio di polizia mortuaria. Quanto non disciplinato dalla convenzione è soggetto alla normativa vigente.
8. Il diritto d’uso di una sepoltura consiste in una concessione amministrativa, a tempo determinato e revocabile e lascia integro il diritto alla nuda proprietà del Comune, fermo restando quanto previsto dall’articolo 824 del Codice Civile.
9. Ogni concessione del diritto d’uso di aree o manufatti deve risultare da apposito atto contenente l’individuazione della concessione, le clausole e condizioni della medesima e le norme che regolano l’esercizio del diritto d’uso steso nelle forme previste dalla legge. In particolare, l’atto di concessione deve indicare:
a. la natura della concessione e la sua identificazione, il numero di posti salma realizzati o realizzabili;
b. la durata;
c. la/e persona/e o, nel caso di Enti e collettività il legale rappresentante pro-tempore, i concessionari/ie;
d. le salme destinate ad esservi accolte o i criteri per la loro precisa individuazione (sepolcro gentilizio o familiare);
e. l’eventuale restrizione od ampliamento del diritto d’uso in riferimento all’avvenuta corresponsione della tariffa prevista;
f. gli obblighi ed oneri cui è soggetta la concessione, ivi comprese le condizioni di decadenza;
g. l’obbligo del concessionario di comunicare ogni variazione di indirizzo, esteso anche a quanti ne abbiano causa.
10. È ammesso che l’atto di concessione possa venire concluso mediante l’uso di moduli o formulari, nel qual caso si applicano le disposizioni di cui agli articoli 1341 e 1342 del Codice Civile.
11. Per le collettività di appartenenti a minoranze o di appartenenti a religioni specifiche, trova applicazione la possibilità di concessione, pur sempre a titolo oneroso, ma secondo un canone annuo, riscuotibile anche in unica soluzione, concernente l'uso e la gestione del cimitero, nonché per il recupero delle spese generali cimiteriali, di apposita area individuata nel piano regolatore cimiteriale, secondo tariffa stabilita dalla giunta comunale, nell'ambito degli indirizzi stabiliti dal consiglio comunale.
ARTICOLO 39 DURATA DELLE CONCESSIONI
1. Le concessioni di cui all’articolo precedente sono a tempo determinato.
2. La durata è fissata:
a. in 99 anni per le aree e manufatti destinati alle sepolture per famiglie e collettività;
b. in 30 anni per i loculi o comunque per le sepolture private individuali.
3. A richiesta degli interessati è consentito il rinnovo per un uguale periodo di tempo autorizzato dietro il pagamento del canone di concessione di cui in tariffa. In caso contrario il comune rientrerà in possesso del loculo e di altra sepoltura privata individuale, facendo porre se del caso i resti mortali nell’ossario comune.
4. Nell’atto di concessione verrà indicata la decorrenza della stessa, che coincide con la data di sottoscrizione della concessione.
5. Tutte le concessioni si estinguono con la soppressione del cimitero, salvo quanto disposto in merito dalla normativa vigente.
ARTICOLO 40 MODALITÀ DI CONCESSIONE
1. La sepoltura individuale privata può concedersi solo in presenza della salma, delle ceneri o dei resti mortali.
2. I richiedenti possono scegliere i loculi o la celletta tra quelli disponibili al momento.
3. La concessione in uso delle sepolture di cui al primo comma, non può essere trasferita a terzi, ma solamente retrocessa al Comune.
4. I loculi liberati dai feretri a seguito di estumulazioni ordinarie o straordinarie ritornano in pieno possesso del Comune che ne può disporre la nuova concessione alla tariffa in vigore all’atto della nuova concessione.
5. Inoltre:
a. la concessione dei loculi è data solo all’atto della morte;
b. all’atto della morte di un coniuge vi è la possibilità di acquisto anche per l’altro coniuge e parenti ed affini del deceduto entro il II° grado se unici superstiti, salvo deroga per particolari esigenze valutate di volta in volta dalla Giunta Municipale con provvedimento
motivato;
c. Le tariffe dei loculi e delle cellette possono essere differenziate in funzione della loro posizione;
d. I loculi e le cellette sono numerati per consentire una loro più facile identificazione;
e. vi è la possibilità di acquisto del loculo anche per il coniuge per coloro che sono attualmente tumulati provvisoriamente in tombe private o del comune;
f. è vietata la tumulazione provvisoria di persone non aventi diritto in tombe concesse a privati.
6. Eventuali casi urgenti e particolari potranno essere di volta in volta presi in considerazione dall’Amministrazione Comunale.
7. La concessione di aree ad uso di sepoltura per famiglie e collettività è data in ogni tempo secondo la disponibilità ed in conformità al piano regolatore cimiteriale, osservando come criterio di priorità la presenza di una o più feretri da tumulare e la data di presentazione della domanda di concessione. In ogni caso comunque dovrà essere predisposto un bando contenente tutti i criteri per l’assegnazione.
ARTICOLO 41
USO DELLE SEPOLTURE PRIVATE
1. Salvo quanto già previsto dall’articolo 38, il diritto d’uso delle sepolture private è riservato alla persona del concessionario e a quelle della sua famiglia ovvero alle persone regolarmente iscritte all’Ente concessionario (corporazione, istituto, ecc. ...), fino al completamento della capienza del sepolcro, salvo diverse indicazioni previste nell’atto di concessione.
2. Nel caso di concessione di loculi o cellette la concessione s’intende a favore dei richiedenti con esclusione di ogni altro soggetto.
3. Ai fini dell’applicazione sia del 1° che 2° comma dell’articolo 93 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285 la famiglia del concessionario è da intendersi composta:
a. ascendenti e discendenti in linea retta, in qualunque grado;
b. i fratelli e le sorelle (xxxxxxx, consanguinei, uterini);
c. coloro che, sono stati legittimati, riconosciuti, adottati ed affiliati dal concessionario o suoi ascendenti e/o discendenti;
d. il coniuge;
e. i generi e le nuore;
x. x conviventi del concessionario o dei suoi eredi, da questi autorizzati con apposita dichiarazione, resa con le modalità di cui al T.U. 445/2000. La convivenza deve essere attestata mediante autocertificazione.
4. Per gli ascendenti e discendenti in linea retta il diritto alla tumulazione è implicitamente acquisito dal concessionario del sepolcro, all’atto dell’ottenimento della concessione.
5. Per i collaterali, gli affini ed eventuali altri soggetti non in rapporto di affinità o parentela la sepoltura deve essere richiesta dal titolare della concessione con una apposita dichiarazione all’atto della stipula del contratto di concessione.
6. Per le concessioni già sottoscritte alla data di entrata in vigore del presente regolamento i titolari della concessione potranno presentare tale dichiarazione entro un anno dall’entrata in vigore.
7. La dichiarazione di cui ai commi 5 e 6 si intende presentata anche se inserita in disposizione testamentaria del titolare della concessione.
8. Il Responsabile del Servizio di Polizia Mortuaria potrà concedere il nulla osta dopo l’esame della richiesta e della situazione di fatto.
9. L’eventuale condizione di particolare benemerenza nei confronti dei concessionari va comprovata con apposita dichiarazione ai sensi di legge e debitamente valutata.
10. Rimangono tassativamente escluse dal diritto all’uso della sepoltura tutte le persone che non risultino legate al titolare della concessione in uno dei modi sopra indicati. L’utilizzo della sepoltura per soggetti non autorizzati determina la decadenza della concessione.
11. Con la concessione il Comune conferisce ai privati il solo diritto d’uso della sepoltura, diritto che non è commerciabile né trasferibile o comunque cedibile. Ogni atto contrario è nullo di diritto.
12. Non potrà essere fatta concessione di aree per sepoltura privata a persone od enti che mirino a farne oggetto di lucro o di speculazione; ove comunque stipulata siffatta convenzione è nulla di diritto. Le tombe di famiglia non potranno essere oggetto di cessione tra privati.
ARTICOLO 42 MANUTENZIONE
1. La manutenzione delle sepolture private spetta in ogni caso ai concessionari, per le parti da loro costruite od installate o comunque presenti all’interno della concessione, indipendentemente dal soggetto che abbia provveduto alla loro costruzione.
2. La manutenzione comprende ogni intervento ordinario e straordinario, nonché l'esecuzione di opere o restauri che il comune od il gestore del cimitero ritenesse prescrivere in quanto valutata indispensabile od opportuna sia per motivi di decoro, sia di sicurezza o di igiene.
3. Per le sepolture private costruite da privati per le quali non risultino l’esistenza di concessionari, gli oneri della manutenzione fanno integralmente carico ai soggetti che risultino proprietari, anche se privi del diritto personale di sepoltura che, in quanto diritto della persona, non costituisce oggetto di proprietà, né può essere oggetto di disposizioni mediante atti tra vivi o per causa di morte.
ARTICOLO 43 COSTRUZIONE DELLE OPERE, TERMINI
1. Le concessioni in uso di aree per le destinazioni di cui all'articolo 38, comma 2, impegnano il concessionario alla sollecita presentazione di quanto necessario per l’attuazione del progetto redatto dagli uffici comunali secondo le modalità previste all'articolo 53 ed alla esecuzione delle opere relative entro due anni dalla data di emissione del documento contabile corrispondente all'assegnazione, pena la decadenza.
2. Qualora l'area non sia ancora disponibile, detto termine decorre dall'effettiva disponibilità e consegna dell'area stessa.
3. Per motivi da valutare da chi eserciti le funzioni proprie dei dirigenti competente, può essere concessa, su giustificata e documentata richiesta degli interessati, una proroga di 180 giorni ai termini predetti.
CAPO II
DIVISIONE, SUBENTRI, RINUNCE
ARTICOLO 44
RINUNCIA, AGGIORNAMENTO E SUBENTRI
1. Uno o più concessionari possono dichiarare la loro rinuncia personale o per sé e per i propri aventi causa, del diritto di sepoltura, presentando apposita dichiarazione al Responsabile del Servizio di Polizia Mortuaria. In tal caso, la rinuncia comporta accrescimento e non cessione del diritto di sepoltura nei confronti dei concessionari residuali, restando unica la concessione.
2. Tali richieste sono recepite e registrate dal servizio di polizia mortuaria.
3. La rinuncia non costituisce atto di disponibilità della concessione, ma esclusivamente esercizio del diritto d'uso.
4. Con atto pubblico o scrittura privata autenticata da notaio ai sensi dell’articolo 2703 codice civile, debitamente registrati e depositati agli atti del comune, più concessionari di un'unica concessione cimiteriale possono regolare i propri rapporti interni, ferma restando l'unicità della concessione nei confronti del comune e del gestore del cimitero.
5. In caso di decesso del concessionario di una sepoltura privata, i discendenti e le altre persone che hanno titolo sulla concessione ai sensi dell'articolo 41 sono tenuti a darne comunicazione al servizio di polizia mortuaria entro un anno dalla data di decesso, richiedendo contestualmente la variazione per aggiornamento dell'intestazione della concessione in favore degli aventi diritto e, nel caso di pluralità di discendenti, designando uno di essi quale rappresentante della concessione nei confronti del comune e del gestore del cimitero.
6. L'aggiornamento dell'intestazione della concessione è effettuato dal servizio di polizia mortuaria esclusivamente nei confronti delle persone indicate nell'articolo 41, che assumono la qualità di concessionari o, in caso di pluralità, di co-concessionari.
7. In difetto di designazione di un rappresentante della concessione, il comune provvede d'ufficio individuandolo nel richiedente o, in caso di pluralità di essi, scegliendolo tra i concessionari secondo criteri di opportunità in relazione alle esigenze di eventuali comunicazioni inerenti la concessione, ferma restando la pari titolarità sulla concessione da parte di tutti gli aventi diritto. Per l'aggiornamento della intestazione è dovuto il corrispettivo fissato nel tariffario.
8. Trascorso il termine di cui al comma 5 senza che sia stato provveduto, il comune procede ad invitare gli eventuali interessati di cui abbia conoscenza, eventualmente anche a mezzo di affissioni all’albo del cimitero per trenta giorni, ove non disponga ai propri atti di loro nominativi ed indirizzi, a provvedere entro ulteriori centottanta giorni decorrenti da quando almeno uno di questi ne abbia notizia o dal giorno successivo alla scadenza del termine di pubblicazione dell’avviso.
9. Trascorso il termine complessivo di tre anni dalla data di decesso del concessionario senza che gli interessati abbiano provveduto alla richiesta di aggiornamento dell'intestazione della concessione si determina la decadenza.
10. La famiglia viene ad estinguersi quando non vi sono persone che, ai sensi dell'articolo 41, abbiano titolo per assumere la qualità di concessionari o non siano state lasciate disposizioni a Enti o Istituzioni per curare la manutenzione della sepoltura.
11. Nel caso di famiglia estinta, decorsi dieci anni dall'ultima sepoltura se ad inumazione o venti anni se a tumulazione, il comune provvede alla dichiarazione di estinzione della famiglia e di decadenza dalla concessione.
ARTICOLO 45
RINUNCIA A CONCESSIONE A TEMPO DETERMINATO CONCERNENTE MANUFATTI COSTRUITI DAL COMUNE
1. Il Comune ha facoltà di accettare la rinuncia a concessione di sepoltura individuale a tempo determinato o perpetua quando la sepoltura non è stata occupata da salma o quando, essendo stata occupata, la salma sia trasferita in altra sede. In tal caso, spetterà al concessionario o agli aventi titolo alla concessione, rinuncianti, il rimborso di una somma pari:
a. al 40% della tariffa in vigore entro dieci anni dalla concessione;
b. al 20% della tariffa in vigore tra il decimo e il ventesimo anno di concessione. Nessuna somma spetterà in caso di rinuncia oltre il ventesimo anno dalla concessione.
2. La rinuncia non può essere soggetta a vincoli o condizione alcuna.
ARTICOLO 46
RINUNCIA A CONCESSIONE DI AREE LIBERE
1. Il Comune ha facoltà di accettare la rinuncia a concessione di aree libere, salvo i casi di decadenza, quando:
a) non siano state eseguite le opere necessarie alla tumulazione;
b) l’area non sia stata utilizzata per l’inumazione o comunque sia libera da salme, ceneri o resti. In tal caso spetterà al concessionario o agli aventi titolo alla concessione, rinuncianti, oltre alla restituzione del deposito cauzionale, il rimborso di una somma:
i. per concessioni della durata di 99 anni, in misura pari a 1/198 della tariffa in vigore al momento della presa d’atto della rinuncia da parte del Comune per ogni anno intero o frazione superiore a 6 mesi di residua durata;
ii. per concessioni di durata diversa, in misura pari al 50% della tariffa in vigore al momento della presa d’atto della rinuncia da parte del Comune.
2. La rinuncia non può essere soggetta a vincoli o condizione alcuna.
ARTICOLO 47
RINUNCIA A CONCESSIONE DI AREE CON PARZIALE O TOTALE COSTRUZIONE
1. Il Comune ha facoltà di accettare la rinuncia a concessione di aree per la destinazione di cui al secondo comma dell’articolo 39, salvo i casi di decadenza, quando:
a. il concessionario non intenda portare a termine la costruzione intrapresa;
b. il manufatto sia interamente costruito e sia comunque libero o liberabile da salme, ceneri o resti.
2. In tali casi spetterà al concessionario o agli aventi titolo alla concessione, rinuncianti, oltre all’eventuale restituzione del deposito cauzionale e salvo quanto previsto nel comma successivo, il rimborso di una somma:
a. per concessioni della durata di 99 anni, in misura pari a 1/198 della tariffa in vigore al momento della presa d’atto della rinuncia da parte del Comune per ogni anno intero o frazione superiore a 6 mesi di residua durata;
b. per concessioni di durata diversa, in misura pari al 50% della tariffa in vigore al momento della rinuncia.
3. La rinuncia non può essere soggetta a vincoli o a condizione alcuna.
ARTICOLO 48
RINUNCIA A CONCESSIONI PERPETUE
1. Il Comune ha facoltà di accettare la rinuncia a concessione in uso di manufatti costruiti dal Comune con concessione perpetua, a condizione che siano liberi o liberabili da salme, ceneri o resti.
2. Nessuna somma sarà dovuta al concessionario di una concessione perpetua in caso di rinuncia.
3. La rinuncia non può essere soggetta a vincoli o a condizione alcuna.
CAPO III
REVOCA, DECADENZA, ESTINZIONE
ARTICOLO 49 REVOCA
1. Salvo quanto previsto dall’articolo 92, 2° comma, del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285, è facoltà dell’Amministrazione ritornare in possesso di qualsiasi area o manufatto concesso in uso quando ciò sia necessario per ampliamento, modificazione topografica del cimitero o per qualsiasi altra ragione di interesse pubblico.
2. Verificandosi questi casi la concessione in essere viene revocata dal Comune, previo accertamento dei relativi presupposti, e verrà concesso agli aventi diritto l’uso, a titolo gratuito, per il tempo residuo spettante secondo l’originaria concessione o per la durata di 99 anni nel caso di durata eventualmente eccedente i 99 anni della concessione revocata, di un’equivalente sepoltura nell’ambito dello stesso cimitero in zona o costruzione indicati dall’Amministrazione, rimanendo a carico della stessa le spese per il trasporto delle spoglie mortali dalla vecchia tomba alla nuova.
3. Della decisione presa, per l’esecuzione di quanto sopra, l’Amministrazione dovrà dar notizia al concessionario ove noto, o in difetto mediante pubblicazione all’Albo comunale e a quello cimiteriale per la durata di sessanta giorni, almeno trenta giorni prima, indicando il giorno fissato per la traslazione delle salme. Nel giorno indicato la traslazione avverrà anche in assenza del concessionario.
ARTICOLO 50
DECADENZA E PROVVEDIMENTI CONSEGUENTI
1. La decadenza della concessione può essere dichiarata nei seguenti casi:
a) quando la sepoltura individuale non sia stata occupata da salma, ceneri o resti per i quali era stata richiesta, entro 90 (novanta) giorni dal decesso, cremazione, esumazione o estumulazione;
b) quando venga accertato che la concessione sia oggetto di lucro o di speculazione;
c) quando vi sia utilizzo da parte di feretri di persone alle quali la concessione non è riservata a norma del presente regolamento;
d) in caso di violazione del divieto di cessione tra privati del diritto d’uso della sepoltura;
e) quando, per inosservanza della prescrizione di cui all’articolo 43, non si sia provveduto alla costruzione delle opere entro i termini fissati;
f) quando non sia stato provveduto all’aggiornamento dell’intestazione della concessione ai sensi dell’articolo 44, o vi sia l’estinzione della famiglia;
g) quando la sepoltura privata risulti in stato di abbandono per incuria o per morte degli aventi diritto, o quando non si siano osservati gli obblighi relativi alla manutenzione della sepoltura previsti dall’articolo 42;
h) quando vi sia grave inadempienza ad ogni altro obbligo previsto nell’atto di concessione.
2. La pronuncia della decadenza della concessione nei casi previsti ai punti g) ed h) di cui sopra, è adottata previa diffida al concessionario o agli aventi titolo, in quanto reperibili.
3. In casi di irreperibilità la diffida viene pubblicata all’albo comunale e a quello del cimitero per la durata di trenta giorni consecutivi.
4. Pronunciata la decadenza della concessione, il Comune disporrà, se del caso, la traslazione delle salme, resti, ceneri, rispettivamente in campo comune, ossario comune, cinerario comune.
5. Dopo la traslazione‚ il Responsabile dell’Ufficio Tecnico disporrà per la demolizione delle opere o al loro restauro a seconda dello stato delle cose restando i materiali o le opere nella piena disponibilità del Comune.
ARTICOLO 51 ESTINZIONE
1. Le concessioni si estinguono o per scadenza del termine previsto nell’atto di concessione ai sensi del precedente articolo 39, ovvero con la soppressione del cimitero salvo, in quest’ultimo caso, quanto disposto nell’articolo 98 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285.
2. Prima della scadenza del termine delle concessioni di aree per sepolture per famiglie e collettività gli interessati possono richiedere di rientrare in possesso degli elementi mobili, ricordi, decorazioni e oggetti simili.
3. Allo scadere del termine, se gli interessati non avranno preventivamente disposto per la collocazione delle salme, resti o ceneri, provvederà il Comune collocando i medesimi, previo avvertimento agli interessati, rispettivamente nel campo comune, nell’ossario comune o nel cinerario comune.
TITOLO IV
LAVORI PRIVATI NEI CIMITERI
CAPO I
IMPRESE E LAVORI PRIVATI
ARTICOLO 52 ACCESSO AL CIMITERO
1. Per l'esecuzione di opere, nuove costruzioni, restauri, riparazioni, manutenzioni straordinarie, che non siano riservate al comune o al gestore del cimitero, gli interessati debbono valersi dell'opera di privati imprenditori, a loro libera scelta.
2. Per l'esecuzione dei lavori di cui sopra, gli imprenditori dovranno munirsi di apposita autorizzazione del comune da rilasciarsi dietro domanda corredata, dal certificato di iscrizione alla competente categoria professionale, fatto salvo il caso di costruzione del proprio sepolcro familiare effettuata direttamente dal titolare, ove ne abbia i requisiti.
3. Per le semplici riparazioni, pulitura di monumenti, lapidi, croci e simboli religiosi, ecc., e per i lavori di ordinaria manutenzione in genere, è sufficiente ottenere il permesso scritto del responsabile del servizio di polizia mortuaria.
4. E' tassativamente vietato alle imprese svolgere nel cimitero azione di accaparramento di lavori e svolgere attività comunque censurabili.
5. In caso di infrazioni alle disposizioni dei commi precedenti, oltre alle sanzioni per le violazioni al presente regolamento, è disposta la revoca dell’autorizzazione di cui ai commi 2 oppure 3, la quale non può essere rilasciata se non decorsi due anni dall’anzidetta revoca.
6. Il personale appartenente o dipendente dalle imprese o comunque quello ammesso ad eseguire lavori all'interno dei cimiteri deve tenere un comportamento consono alla natura del luogo ed è soggetto alle prescrizioni di cui al presente regolamento, in quanto compatibili.
ARTICOLO 53
AUTORIZZAZIONI E PERMESSI DI COSTRUZIONE DI SEPOLTURE PRIVATE E COLLOCAZIONE DI RICORDI FUNEBRI
1. I singoli progetti di costruzione di sepolture private devono rispettare le previsioni del piano regolatore cimiteriale ed essere approvati dal comune, su conforme parere del dirigente del competente servizio dell’azienda unità locale socio-sanitaria e della commissione edilizia, osservate le disposizioni di cui ai capi XIV e XV nonché dell’articolo 94 decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285 e quelle specifiche contenute nel presente regolamento.
2. Nell'atto di approvazione del progetto viene definito il numero di feretri, nonché di cassette per ossa od urne cinerarie che possono essere accolte nel sepolcro. Ove non diversamente specificato, in relazione alla dimensione del tumulo, ad ogni posto feretro corrispondono undici posti per cassette di resti ossei o sedici posti per urne cinerarie.
3. Il numero dei loculi ipogei ed epigei è determinato in ragione di un loculo per ogni metro quadrato di area concessa; oltre a tale numero normale e se previsto dal piano regolatore cimiteriale, possono autorizzarsi altri loculi subordinatamente a particolari esigenze tecniche.
4. Le sepolture private non debbono avere comunicazione con l'esterno del cimitero.
5. La costruzione delle opere deve essere contenuta nei limiti dell'area concessa e non deve essere di pregiudizio alle opere confinanti o ai servizi del cimitero.
6. Le variazioni di carattere ornamentale sono autorizzate con permesso scritto del responsabile del servizio di polizia mortuaria, quando previsto ed in conformità al piano regolatore cimiteriale.
7. In ogni caso, qualsiasi variante essenziale al progetto, anche in corso d'opera, deve essere approvata a norma del primo comma.
8. Le autorizzazioni ed i permessi di cui sopra possono contenere particolari prescrizioni riguardanti le modalità di esecuzione ed, in ogni caso, il termine di ultimazione dei lavori.
9. Per le piccole riparazioni di ordinaria manutenzione e per quelle che non alterino l'opera in alcuna parte e tendano solo a conservarla ed a restaurarla, è sufficiente l'autorizzazione del responsabile del servizio di polizia mortuaria.
10. I concessionari di sepoltura privata hanno facoltà di collocare, previa autorizzazione scritta del responsabile dei servizi di polizia mortuaria, lapidi, ricordi, e similari.
ARTICOLO 54 RESPONSABILITÀ – POLIZZE
1. I concessionari delle sepolture sono responsabili della regolare esecuzione delle opere e di eventuali danni recati al comune o a terzi, salvo il diritto di rivalsa nei confronti dell'imprenditore a cui sono stati affidati i lavori.
2. Le autorizzazioni ed i permessi di cui all'articolo precedente possono essere subordinati alla stipula di polizza fideiussoria, a garanzia della corretta esecuzione delle opere e del risarcimento di eventuali danni. La polizza verrà eventualmente richiesta dopo una valutazione dell’entità del lavoro da svolgere che verrà effettuata dal Responsabile del Servizio di Polizia Mortuaria e dal Responsabile dell’Ufficio Tecnico Lavori Pubblici.
3. Il comune procede allo svincolo della polizza, salvo l’importo corrispondente alle utenze ed oneri gestionali e di custodia o vigilanza, ecc., necessari per l'esecuzione delle opere stesse.
ARTICOLO 55
RECINZIONE AREE - MATERIALI DI SCAVO
1. Nella costruzione di tombe di famiglia, l'impresa deve recingere, a regola d'arte, lo spazio assegnato, per evitare eventuali danni a cose, visitatori o personale in servizio. Trovano applicazione le norme in materia di sicurezza sul lavoro nei cantieri e, in generale, quelle sulla sicurezza nei luoghi di lavoro.
2. È vietato occupare spazi attigui, senza l'autorizzazione scritta del responsabile del servizio di polizia mortuaria.
3. I materiali di scavo e di rifiuto devono essere, a cura dell’impresa commissionata dai concessionari e lasciando indenne il comune sotto ogni profilo, di volta in volta trasportati alle discariche o al luogo indicato dal servizio di polizia mortuaria, secondo l'orario e l'itinerario che verranno prescritti, evitando di spargere materiali o di imbrattare o danneggiare opere; in ogni caso l'impresa deve ripulire il terreno e ripristinare le opere eventualmente danneggiate.
ARTICOLO 56 INTRODUZIONE E DEPOSITO DI MATERIALI
1. E' permessa la circolazione dei veicoli delle imprese per l'esecuzione dei lavori di cui agli articoli precedenti, nei percorsi e secondo gli orari prescritti dal responsabile del servizio di polizia mortuaria. La sosta è consentita per il tempo strettamente necessario.
2. E' vietato attivare sull'area concessa laboratori di sgrossamento dei materiali.
3. Per esigenze di servizio può essere ordinato il trasferimento dei materiali in altro spazio.
4. Nei giorni festivi il terreno adiacente alla costruzione deve essere riordinato e libero da cumuli di sabbia, terra, calce, ecc.
ARTICOLO 57 ORARIO DI LAVORO
1. L'orario di lavoro all’interno dei cimiteri per le imprese è fissato dal responsabile del servizio di polizia mortuaria.
2. È vietato lavorare nei giorni festivi, salvo particolari esigenze tecniche, da riconoscere dal servizio di polizia mortuaria.
3. Il comune, in occasione della Commemorazione dei Defunti, stabilisce le istruzioni di comportamento per l'introduzione e la posa in opera di materiali per opere o anche solo di lapidi individuali.
4. Le imprese devono sospendere tutte le costruzioni non ultimate e provvedere alla sistemazione dei materiali, allo smontaggio di armature e ponti, nel periodo indicato nelle istruzioni di comportamento di cui al comma precedente.
ARTICOLO 58 VIGILANZA
1. Il responsabile dei servizi di polizia mortuaria vigila e controlla che l'esecuzione delle opere sia conforme ai progetti approvati, alle autorizzazioni ed ai permessi rilasciati. Egli, anche avvalendosi di personale dipendente, può impartire opportune disposizioni, fare rilievi o contestazioni anche ai fini dell'adozione dei provvedimenti previsti dalla legge.
2. L'ufficio tecnico comunale accerta, a lavori ultimati, la regolare esecuzione delle opere di costruzione di sepolture familiari e propone all'ufficio competente, nel caso di risultato favorevole, lo svincolo della polizza di cui all’articolo 54, previa definizione della somma da trattenere ai sensi del terzo comma dell’articolo 54.
ARTICOLO 59
OBBLIGHI E DIVIETI PER IL PERSONALE DEI CIMITERI
1. Il personale dei cimiteri è tenuto all'osservanza del presente regolamento, nonché a farlo rispettare da chiunque abbia accesso nei cimiteri, segnalando al responsabile del servizio di polizia mortuaria le violazioni accertate.
2. Altresì il personale dei cimiteri è tenuto:
a) a mantenere un comportamento dignitoso nei confronti del pubblico;
b) a mantenere un abbigliamento dignitoso e consono alla caratteristica del luogo;
c) a fornire al pubblico le indicazioni richieste, per quanto di competenza.
3. Al personale suddetto è vietato:
a) eseguire, all'interno dei cimiteri, attività di qualsiasi tipo per conto di privati, sia all'interno dell'orario di lavoro, sia al di fuori di esso;
b) ricevere compensi, sotto qualsiasi forma e anche a titolo di liberalità, da parte del pubblico o di ditte;
c) segnalare al pubblico nominativi di ditte che svolgano attività inerenti ai cimiteri, anche indipendentemente dal fatto che ciò possa costituire o meno promozione commerciale;
d) esercitare qualsiasi forma di commercio o altra attività a scopo di lucro, comunque inerente all'attività cimiteriale, sia all'interno dei cimiteri che al di fuori di essi ed in qualsiasi momento;
e) trattenere per sé o per terzi cose rinvenute o recuperate nei cimiteri.
4. Salvo che il fatto non costituisca violazione più grave, la violazione degli obblighi o divieti anzidetti e di quelli risultanti dal presente regolamento costituisce violazione disciplinare.
5. Il personale dei cimiteri è sottoposto a vaccinazione antitetanica, ai sensi delle vigenti disposizioni, nonché alle altre misure in materia di prevenzione degli infortuni o di malattie connesse con l'attività svolta.
TITOLO V DISPOSIZIONI VARIE E FINALI
CAPO I DISPOSIZIONI VARIE
ARTICOLO 60
ASSEGNAZIONE GRATUITA DI SEPOLTURA A CITTADINI ILLUSTRI O BENEMERITI
1. All’interno del cimitero può essere riservata apposita zona per le persone illustri o benemerite ove il Comune potrà disporre per l’assegnazione gratuita di posti destinati alla tumulazione di salme, ceneri o resti di cittadini che si siano distinti per opere di ingegno o per servizi resi alla comunità.
ARTICOLO 61 MAPPA
1. Presso il servizio di polizia mortuaria è tenuto un registro delle sepolture per l’aggiornamento continuo delle posizioni delle concessioni e dei concessionari. Detto registro, denominato mappa, può essere tenuto con mezzi informatici.
2. La mappa è documento probatorio, fino a prova contraria, delle variazioni avvenute nelle concessioni relative ai cimiteri del Comune.
3. Sulla mappa viene annotata ogni sepoltura, in campo comune o concessa in uso, ogni modificazione o cessazione che si verifica e comunque ogni operazione cimiteriale.
CAPO II
NORME TRANSITORIE E DISPOSIZIONI FINALI
ARTICOLO 62
EFFICACIA DELLE DISPOSIZIONI DEL REGOLAMENTO
1. Le disposizioni contenute nel presente Regolamento si applicano anche alle concessioni ed ai rapporti costituiti anteriormente alla sua approvazione. In particolare, per le concessioni sorte in vigenza di regolamenti comunali di polizia mortuaria che non definivano l’ambito di
appartenenza alla famiglia del concessionario o che individuavano unicamente gli aventi diritto alla sepoltura rispetto al concessionario-fondatore del sepolcro, si applicano direttamente le norme del presente regolamento.
2. Le disposizioni di cui all'articolo 50 hanno decorrenza a partire da un anno dall'entrata in vigore del presente regolamento.
3. Gli adempimenti di cui all'articolo 44, quando relativi alle concessioni pregresse, dovranno essere compiuti entro cinque anni dall'entrata in vigore del presente regolamento.
4. Le concessioni assegnate prima della entrata in vigore del presente regolamento continuano a seguire, per quanto riguarda la durata della concessione, il regime indicato nell’atto di concessione stesso.
5. Salvo quanto previsto ai precedenti commi, il Regolamento comunale di Polizia Mortuaria precedente cessa di avere applicazione dal giorno di entrata in vigore del presente, così come ogni altra disposizione in contrasto con il presente regolamento o conglobata e/o riunita in esso.
ARTICOLO 63
RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI POLIZIA MORTUARIA
1. Concorrono con il Responsabile del Servizio di Polizia Mortuaria, all’esercizio delle varie attribuzioni in materia cimiteriale, il Responsabile dell’Ufficio Tecnico, per la parte tecnica (opere edilizie per nuove costruzioni, completamenti e ampliamenti, manutenzione, ecc.) e l’Ufficiale dello Stato Civile per le funzioni attribuite dalla legge e dal presente regolamento.
2. Delle varie operazioni mortuarie previste nel presente regolamento verranno redatti gli appositi processi verbali.
ARTICOLO 64 RESPONSABILE DEL CIMITERO
1. Il Custode:
x. xxxxxx e conserva presso di sé l'autorizzazione di cui all’articolo 6 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285;
b. Ritira l'apposita autorizzazione rilasciata dal Responsabile del Servizio all'incaricato del trasporto di un cadavere come previsto dall'articolo 23 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285;
c. tiene aggiornato l'apposito registro previsto dall’articolo 52 del D.P.R. di cui sopra;
d. è tenuto a denunciare all'Autorità Giudiziaria ed al Responsabile del Servizio chiunque esegue sulle salme operazioni nelle quali possa configurarsi il sospetto di reato di vilipendio di cadavere previsto dall'att. 410 dei codice penale;
e. assiste a tutte le esumazioni e estumulazioni e vigila sui servizi di seppellimento, sui trasporti di feretri o cadaveri;
f. provvede alla tenuta dei registri e alla sorveglianza degli edifici pubblici e privati ed ai lavori degli inservienti;
g. si accerta che i feretri destinati ad essere chiusi in celle murali, siano internamente muniti di cassa metallica saldata a fuoco;
x. xxxxxx perché non si commettano guasti, furti, disordini ed atti indecorosi nell'interno del cimitero e nelle sue attinenze e perché le persone entrate nel cimitero si conformino alle prescrizioni regolamentari;
i. esegue i lavori di piccola manutenzione, come il profilamento dei lembi, lo spianamento
dei viali e dei sentieri, lo spurgo dei fossi, la regolarizzazione delle piante, delle siepi, dei cespugli e dei fiori, lo sgombro della neve dal suolo viabile, valendosi anche dell'opera degli inservienti sempreché ciò sia conciliabile con la regolarità del servizio speciale a questi affidato;
j. impedirà che, senza avviso od autorizzazione del Comune, vengano asportati dal cimitero materiali di qualsiasi natura;
k. si accerta che quotidianamente siano preparate le fosse occorrenti all'interramento dei cadaveri;
x. xxxxxx sull'osservanza dell'orario di accesso al pubblico del cimitero;
x. xxxxxx sull'attività delle ditte private che eseguono lavori nel cimitero, e ne coordina l'accesso secondo le disposizioni impartitegli dal Responsabile del Servizio;
n. assiste il Dirigente Sanitario dell’U.L.S.S. di cui al D.P.R. 285/90 e ne richiede l'intervento in ogni caso di necessità.
ARTICOLO 65
SEPOLTURE PRIVATE A TUMULAZIONE PREGRESSE – MUTAMENTO DEL RAPPORTO CONCESSORIO
1. Per le concessioni sussistenti prima dell’entrata in vigore del R. D. 21 dicembre 1942, n. 1880, per le quali non risulti essere stipulato il relativo atto di concessione, trova applicazione l’istituto dell’”immemoriale” quale presunzione “juris tantum” della sussistenza del diritto d’uso sulla concessione, determinato sulla base delle cartule quali ad es. registri, repertori, schedari, del quale può essere richiesto accertamento giudiziale della sussistenza dei connessi diritti o, eccezionalmente ed alternativamente, il riconoscimento in via amministrativa, presentando, a corredo dell’istanza di riconoscimento del diritto vantato, la documentazione di cui il richiedente sia in possesso unitamente ad un atto di notorietà, reso in presenza di testimoni ultracinquantenni a conoscenza dei fatti e che altrettanto dichiarino che i fatti stessi erano a piena conoscenza anche dei loro genitori.
2. Il provvedimento giudiziale di accertamento del diritto vantato, divenuto cosa giudicata, tiene luogo al regolare atto di concessione mancante.
3. Il provvedimento amministrativo, alternativo all’accertamento giudiziale, di riconoscimento della sussistenza della concessione nella titolarità del richiedente non tiene luogo al regolare atto di concessione, ma costituisce mera presunzione semplice, avente effetti unicamente nei riguardi del comune, fino a prova contraria.
4. È data facoltà ai concessionari di richiedere la trasformazione del rapporto concessorio esistente, rinunciando, per sé e discendenti od eredi, alla eventuale perpetuità della concessione, per ottenere una nuova concessione a tempo determinato avente per oggetto il medesimo sepolcro.
ARTICOLO 66
SEPOLTURE PRIVATE A TUMULAZIONE PREGRESSE – MUTAMENTO DEL RAPPORTO CONCESSORIO
1. Le tombe terranee esistenti a concessione perpetua affacciate sul vialetto che fiancheggia la campata dei loculi, un tempo addossate al muro esterno del cimitero, possono essere traslate nel campo inumazione a spese del concessionario, anche per la sepoltura di una salma diversa da quella oggi inumata. In questa nuova posizione la concessione avrà una durata di 99 (novantanove) anni. Il comune di Affi si impegna a spostare esclusivamente la lapide oggi esistente.
ARTICOLO 67 SANZIONI
1. Per le infrazioni al presente regolamento, oltre alle disposizioni di cui agli articoli 338, 339, 340, 344 e 358, comma 2 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265 e successive modificazioni e dell’articolo 107 decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285, in quanto applicabili, si applicano le disposizioni dell’articolo 7.bis decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni.
2. Se le infrazioni sono commesse da personale dipendente del comune o del gestore del cimitero, oltre alla sanzione di cui al comma precedente, ha avvio procedimento disciplinare a termini del vigente contratto collettivo nazionale di lavoro.
ARTICOLO 68 ENTRATA IN VIGORE
1. Il presente regolamento entra in vigore il 01.01.2011.