CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA
CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA
Art. 1 - Normativa contrattuale
1.1. Le presenti Condizioni Generali di Vendita (in seguito definite “CGV”) di Millennium Valves Italy S.r.l. (in seguito, per brevità, McV) scaricabili anche al seguente sito indirizzo: xxxx://xxx.xxx-xx.xxx, salvo eventuali deroghe specificatamente concordate per iscritto, disciplinano tutti gli attuali e futuri contratti di vendita fra le parti.
1.2. Eventuali condizioni generali dell'acquirente non troveranno applicazione ai rapporti fra le parti se non espressamente accettate per iscritto; in tal caso, però, salvo deroga scritta, non escluderanno l'efficacia delle presenti CGV con le quali dovranno comunque venire coordinate.
1.3. Tutti i contratti di vendita fra le parti nonché le presenti CGV saranno disciplinati dalla legge italiana ed, in caso di vendita internazionale, dalla Convenzione di Vienna del 1980 sulla vendita internazionale di beni mobili.
1.4. Eventuali usi e/o pratiche instaurate tra le parti non sono vincolanti per McV.
1.5. L'adesione alle presenti CGV, nonché tutti i contratti ed i comportamenti successivi delle parti e dalle stesse regolati, salvo diversa espressa pattuizione scritta, non implicano il conferimento all'acquirente di alcun diritto di esclusiva, né l'instaurazione di rapporti di concessione, commissione o mandato, con o senza rappresentanza, come non conferiscono all'acquirente stesso il diritto ad utilizzare in qualsiasi forma i marchi o gli altri segni distintivi di McV.
Art. 2 - Formazione ed oggetto del contratto
2.1. L’invio da parte di McV delle presenti CGV non implica di per sé accettazione da parte di XxX di eventuali richieste, nell'ambito di trattative in corso; esse tuttavia sostituiscono e annullano quelle in precedenza proposte da una delle parti.
2.2. L'invio da parte di McV di materiale pubblicitario (cataloghi, dépliant, listini prezzi o altro materiale descrittivo dei prodotti) non recante espressamente la dizione "offerta" od altra equivalente, non costituisce proposta di vendita e non vincola McV. Le dizioni "senza impegno", "salvo disponibilità", “salvo venduto” od altre analoghe apposte da XxX ad un'offerta, non vincolano McV ai termini dell'offerta anche in caso di accettazione dell'offerta stessa ad opera dell’acquirente - salvo successiva conferma scritta od esecuzione conforme da parte di XxX.
2.3. L'ordine da parte dell’acquirente costituisce proposta ferma ed irrevocabile di contratto.
2.4. L’invio di un ordine e la presa in consegna della merce da parte dell’acquirente comportano il contestuale, integrale riconoscimento, conoscenza e accettazione delle presenti CGV.
2.5. McV si riserva il diritto di emettere apposita conferma d’ordine per iscritto entro il termine di 10 giorni dalla presa visione della proposta inviata dall’acquirente.
2.6. Xxxxxxxxx reclamo inerente la conferma d’ordine emessa da XxX andrà comunicato entro giorni 3 dal suo ricevimento. Decorso tale termine la conferma d’ordine sarà da intendersi accettata.
2.7. Salvo quanto previsto ai precedenti articoli, XxX accetta unicamente ordini regolarmente firmati dall’acquirente ed emessi nelle seguenti modalità: (a) sotto forma di contratto, o (b) su carta intestata dell’acquirente, o (c) su fax intestato dell’acquirente o (d) confermati dall’acquirente con timbro e firma su propria offerta ufficiale o (e) via e- mail. Eventuali ordini telefonici saranno ammessi a discrezione di XxX e non si riterranno vincolanti per XxX se non confermati per iscritto.
2.8. Un ordine dell’acquirente non conforme ad una precedente offerta di XxX si intende respinto se non espressamente confermato per iscritto da XxX.
2.9. XxX non è vincolata, salvo espressa conferma, dalle dichiarazioni dei propri agenti, procacciatori, distributori ed altri ausiliari commerciali.
2.10. L'accettazione senza espressa riserva da parte dell’acquirente di prodotti non conformi per tipo o quantità o inviati a condizioni diverse da quelle contenute nella richiesta dell’acquirente o nell’offerta di XxX, implica accettazione da parte dell’acquirente della fornitura e delle condizioni proposte da XxX. Le suddette riserve - anche se formulate sotto forma di precisazioni o rettifiche delle condizioni di fornitura - non avranno efficacia se non saranno formulate dall’acquirente per iscritto, immediatamente dopo il ricevimento della merce.
2.11. McV è libera di modificare ed aggiornare in qualsiasi momento le proprie CGV, inclusi i propri listini prezzi e le proprie offerte. In caso di offerta scritta, le condizioni in essa indicate saranno mantenute valide nei confronti dell’acquirente per la durata temporale ivi indicata.
2.12. Errori di stampa, scrittura e calcolo nelle offerte, conferme d’ordine o fatture di McV, laddove riconoscibili con l’ordinaria diligenza, non impegnano XxX che si riserva il diritto di conteggiare eventuali differenze in un secondo tempo.
Art. 3 – Dati e documenti tecnici, campioni
3.1. I dati tecnici, le dimensioni, le caratteristiche, le capacità, i colori, i pesi, i prezzi e gli altri dati relativi ai prodotti figuranti nel sito web e/o contenuti nella documentazione tecnica e pubblicitaria di McV (ad es. cataloghi, prospetti, circolari, listini prezzi, disegni, schede tecniche, illustrazioni), così come le caratteristiche dei campioni e modelli da McV inviati all’acquirente, hanno carattere meramente indicativo. Questi dati non sono vincolanti se non nella misura in cui siano stati espressamente menzionati come tali nell'offerta e/o nell'accettazione scritta di XxX. Eventuali dichiarazioni o pubblicità di terzi non vincolano McV in alcun modo.
3.2. Qualsiasi disegno o documento tecnico che permetta la fabbricazione dei prodotti venduti, o di loro parti, rimesso all’acquirente rimane di esclusiva proprietà di XxX e non potrà essere copiato, riprodotto, trasmesso a terzi senza il previo consenso scritto di XxX. XxX rimane altresì il titolare esclusivo di ogni diritto di proprietà intellettuale o industriale relativo ai prodotti.
3.3. McV si riserva - a proprio insindacabile giudizio e senza la necessità di alcun preavviso - il diritto di apportare le modifiche ritenute più opportune alla modellistica che non incidano negativamente sulla qualità del prodotto stesso.
Art. 4 - Responsabilità del produttore
4.1. I prodotti sono fabbricati in conformità alla normativa UNI EN ISO 9001:2008; qualsiasi requisito specifico deve essere previamente concordato per iscritto tra le parti e l’acquirente si assume per intero il rischio di una eventuale difformità tra le norme italiane e quelle del paese di destinazione dei prodotti, tenendone indenne il venditore.
4.2. XxX è responsabile per danni a persone o cose, originati dai prodotti venduti solo in caso di sua provata grave negligenza nella fabbricazione dei prodotti stessi; in nessun caso potrà essere ritenuta responsabile per danni indiretti o consequenziali, perdite di produzione o mancati profitti.
4.3. Fatto salvo quanto sopra previsto, l’acquirente manleverà XxX in tutte le azioni di terzi fondate su responsabilità originate dai prodotti vendutigli e risarcirà i danni derivanti dalle pretese in questione: XxX potrà coinvolgere l’acquirente, che dal canto suo dovrà prendere tutte le iniziative necessarie per intervenire nel relativo giudizio intentato dai terzi.
4.4. In relazione alle responsabilità di cui alla normativa CEE 85/374, la McV è assicurata presso Allianz Ras Assicurazioni.
Art. 5 – Consegna
5.1. Salvo diverso accordo scritto tra le parti, XxX consegnerà i prodotti franco fabbrica presso i propri stabilimenti (EXW INCOTERMS pubblicati dalla Camera di Commercio internazionale nella loro versione più aggiornata in vigore al momento della consegna). Se richiesto, McV si occuperà del trasporto dei prodotti scegliendo il mezzo di trasporto che riterrà più appropriato in mancanza di specifiche istruzioni dell’acquirente. Salvo diverso accordo scritto, il trasporto avverrà sempre con clausola “sponda camion” (da intendersi, che la consegna non comprende lo scaricamento delle merce e il facchinaggio e tutti i rischi di perdita o deterioramento della merce saranno a esclusivo carico dell’acquirente dal momento dello scaricamento della merce) a spese e rischio dell’acquirente. Il costo del trasporto andrà ad aggiungersi al prezzo dei prodotti acquistati.
5.2. Qualsiasi data di consegna eventualmente convenuta tra le parti è da intendersi come approssimativa e non vincolante per McV se non è stata espressamente indicata come termine essenziale. In mancanza delle materie prime o qualora l’acquirente non provveda, nei termini stabiliti, alla trasmissione degli eventuali dati tecnici necessari per l'approntamento dei prodotti nonché ai pagamenti anticipati o all’apertura delle lettere di credito eventualmente pattuiti, il termine di consegna non inizierà a decorrere e XxX non sarà tenuta ad iniziare l’approntamento della merce, sino a quando il rispettivo impedimento non sarà superato.
5.3. Il termine di consegna si considera rispettato qualora la merce venga consegnata conformemente a quanto stabilito al punto 5.1. o, comunque, qualora XxX provveda tempestivamente a consegnarla al vettore. In ogni caso XxX non risponde per i ritardi nel trasporto ad essa non imputabili.
5.4. In caso di ritardata consegna, l'acquirente potrà annullare la parte dell'ordine non consegnata solo dopo aver comunicato a McV, mediante raccomandata con ricevuta di ritorno, anticipata via fax o e-mail, tale sua intenzione e dopo avergli accordato un termine, da concordarsi di volta in volta con XxX, decorrente dal ricevimento di tale comunicazione, entro il quale XxX potrà consegnare tutti i prodotti specificati nel sollecito e non già consegnati. E' comunque esclusa qualsiasi responsabilità di XxX per danni derivanti da ritardo o mancata consegna, totale o parziale.
5.5. L’acquirente che non provvede alla presa in consegna della merce nei termini concordati, dovrà rimborsare a XxX le spese di magazzinaggio della merce sino alla consegna o vendita a terzi, che potrà avvenire decorsi 30 giorni dalla data di consegna originariamente convenuta.
5.6. Il mancato o ritardato adempimento di una consegna parziale non comporta l’inadempimento dell’obbligazione della consegna principale e non avrà alcun effetto sulle altre consegne parziali.
5.7. A consegna avvenuta non si accettano imballi di ritorno
5.8. È facoltà di McV variare le quantità da consegnare, arrotondandole in base alle confezioni dei propri imballi standard.
5.9. Non si accettano resi se non preventivamente autorizzati. I resi verranno accettati da XxX solo previa compilazione della scheda "Richiesta di autorizzazione al reso" allegata, controfirmata da XxX per approvazione. I resi dovranno essere spediti in porto franco entro 30 gg. dalla data di ricezione della predetta autorizzazione.
Art. 6 - Prezzi
6.1. I prezzi specificati da McV nelle offerte, nelle conferme d’ordine e nelle fatture (ed eventualmente il controvalore in altra valuta ove concordato) sono basati sul listino interno espresso in Euro, IVA esclusa, in vigore nel giorno in cui l’ordine è confermato, e sulle valutazioni di McV.
6.2. Salvo non sia diversamente specificato, tutti i prezzi s’intendono al netto di trasporto, installazione e di ogni altra tassa, accisa, diritto e imposta dovuta. Le tasse applicabili sono quelle in vigore alla data della fatturazione.
6.3. Eventuali sconti di valuta sui prezzi applicati da McV saranno validi solo se concordati per iscritto e saranno applicabili solo in caso di pieno rispetto dei termini dei pagamenti stabiliti.
6.5. Le fatture di XxX si intendono accettate se non vengono contestate per iscritto da parte dell’acquirente entro 14 (quattordici) giorni dal loro ricevimento.
Art. 7 - Pagamento
7.1. Salvo diverso accordo scritto, le modalità di pagamento ed i relativi termini sono quelli concordati previamente con McV e così come risultanti della relativa “scheda anagrafica”.
7.2. Tutti gli eventuali pagamenti fatti ad agenti, rappresentanti o ausiliari di commercio di XxX dovranno essere da quest’ultima previamente autorizzati per iscritto. I titoli di credito eventualmente accettati da XxX, s’intendono sottoposti alla condizione “salvo buon fine”.
7.3. Qualsiasi ritardo o irregolarità nel pagamento darà a McV il diritto di sospendere le forniture e/o di risolvere i contratti e/o di annullare gli ordini in corso, anche se non relativi ai pagamenti in questione, nonché il diritto al risarcimento degli eventuali danni. A decorrere dalla scadenza del pagamento, saranno automaticamente dovuti gli interessi di mora nella misura prevista dal D.Lgs. n. 231/2002.
7.4. In nessun caso l’acquirente può ridurre o compensare il prezzo con eventuali crediti, comunque insorti, nei confronti di XxX, salvo previa autorizzazione scritta di quest’ultima. Per l’imputazione del pagamento si fa, in ogni caso, riferimento a quanto previsto dall’art. 1193, co. 2 c.c. L’acquirente é tenuto al pagamento integrale anche in caso di contestazione o controversia.
Art. 8 - Riserva di proprietà
8.1. Nel caso in cui il pagamento debba essere effettuato, in tutto od in parte, dopo la consegna, i prodotti consegnati restano di proprietà di McV sino al momento del completo pagamento del prezzo pattuito, ai sensi dell’art. 1523 c.c.
8.2. XxX avrà diritto a riprendere possesso di qualsiasi prodotto venduto con riserva di proprietà e l’acquirente ne sopporterà i costi e XxX potrà trattenere come penale qualsiasi somma ricevuta in pagamento. Se l’acquirente cede i prodotti a terzi, i diritti di McV si trasferiranno sul prezzo dei prodotti sino all'avvenuto integrale pagamento.
Art. 9 - Forza maggiore
9.1. In tutti i casi di forza maggiore che dovessero verificarsi (a titolo meramente esemplificativo, non esaustivo: mancanza di rifornimenti e di materie prime anche parziali, aumenti significativi o imprevedibili del prezzo delle stesse o incendio, crolli, inondazioni, perturbazioni nei trasporti, scioperi, serrate o altri eventi assimilabili, che impediscano o riducano la capacità produttiva di McV o blocchino i trasporti fra lo stabilimento di McV ed il luogo di destinazione dei prodotti), McV avrà diritto ad una proroga fino a 90 giorni - estensibili a 180 giorni nei casi più gravi - dei termini di consegna dei prodotti, purché avvisi tempestivamente per iscritto l’acquirente del verificarsi del caso di forza maggiore. Trascorsi i termini di cui sopra e permanendo la situazione di forza maggiore, l’acquirente potrà risolvere il contratto, tramite comunicazione scritta a McV a mezzo lettera raccomandata AR, anticipata via fax o e-mail, ma dovrà
versare a McV le somme promesse a titolo di acconto, caparra o cauzione che, se già consegnate, saranno trattenute da quest’ulti- ma. XxX non sarà, in ogni caso, tenuta ad alcun obbligo di risarcimento all’acquirente per gli eventuali danni diretti o indiretti connessi o derivanti dalla ritardata o mancata esecuzione del contratto.
Art. 10 - Garanzia legale
10.1. Salvo diverso accordo scritto tra le Parti, tutti i prodotti venduti da McV sono coperti da una garanzia convenzionale del produttore e, per l’acquirente che sia consumatore (persona fisica che acquista la merce per scopi estranei alla attività imprenditoriale o professionale eventualmente svolta, ovvero effettua l’acquisto senza indicare nel modulo d’ordine un riferimento di partita IVA), anche dalla garanzia legale per i difetti di conformità, di cui agli articoli 128-135 D. Lgs. n. 206/2005. La garanzia convenzionale deve intendersi come garanzia aggiuntiva a quella legale ai sensi del- l'art. 1519 septies c.c., in modo che non vengano in nessun caso pregiudicati i diritti espressamente previsti a favore del consumatore dalla normativa sulle vendite dei beni mobili di consumo (D. Lgs. n. 206/2005 - Codice del Consumo). Per fruire dell’assistenza in garanzia, il Consumatore dovrà conservare la fattura ricevuta.
10.2. La garanzia legale in favore del Consumatore copre i difetti di conformità, esistenti al momento della consegna del bene, che si siano manifestati entro due anni dalla consegna del bene stesso
10.3. Il difetto di conformità deve essere comunicato a McV, a pena di decadenza, entro due mesi dalla data in cui il Consumatore ha scoperto il difetto. L’azione nei confronti di XxX si prescrive in ogni caso nel termine di ventisei mesi dalla data di acquisto del bene.
10.4. In caso di difetto di conformità, il Consumatore ha diritto al ripristino, senza spese, della conformità del bene mediante riparazione o sostituzione, ovvero ad una riduzione adeguata del prezzo o alla risoluzione del contratto, secondo le previsioni dell’art. 130 D. Lgs. n. 206/2005. Il prodotto dovrà essere restituito dall’acquirente, possibilmente nella confezione originale, completa in tutte le sue parti (compresi imballo ed eventuale documentazione e dotazione accessoria). Una volta controllato il prodotto reso dal Consumatore, XxX provvederà alla sostituzione o riparazione e procederà alla spedizione del prodotto stesso, salvo quanto disposto dall’art. 130 D. Lgs. n. 206/2005. Se, a seguito di intervento di XxX, si constati che il difetto denunciato non integra un difetto di conformità ai sensi degli articoli 128 e seguenti D. Lgs. n. 206/2005, all’acquirente saranno addebitati gli eventuali costi di verifica e ripristino, nonché i costi di trasporto, se sostenuti da McV.
Art.11 - Garanzia Convenzionale
11.1. Salvo diverso accordo scritto tra le Parti McV garantisce che i suoi prodotti (con esclusione di quelle parti dei prodotti che non sono prodotte da McV) sono esenti da vizi/difetti per un periodo di 2 anni, decorrenti dalla data di consegna della merce all’acquirente.
11.2. La garanzia non opererà con riferimento a quei prodotti i cui difetti sono dovuti a (i) danni causati durante il trasporto; (ii) un uso negligente o improprio degli stessi; (iii) inosservanza delle istruzioni di McV relative al montaggio e al funzionamento dei prodotti; (iv) mancata ordinaria manutenzione e conservazione dei prodotti; (v) normale usura di parti in movimento; (vi) riparazioni o modifiche apportate dall’acquirente o da soggetti terzi senza la previa autorizzazione scritta di McV.
11.3. A condizione che il reclamo dell’acquirente sia coperto dalla garanzia e notificato nei termini di cui al presente articolo, XxX s’impegnerà a sostituire ciascun prodotto o le parti di questo che presentino vizi o difetti.
11.4. L’acquirente dovrà denunciare, a pena di decadenza, a McV la presenza di vizi o difetti entro 8 giorni dalla consegna dei prodotti se si tratta di vizi o difetti palesi, oppure, entro 8 giorni dalla scoperta in caso di vizi o difetti occulti o non rilevabili da una persona di media diligenza. Trascorsi i termini succitati, i prodotti s’intendono definitivamente accettati.
11.5. I reclami devono essere eseguiti per iscritto e devono indicare dettagliatamente i vizi o le non conformità contestate nonché i riferimenti alla relativa fattura o DDT o conferma d’ordine di McV. Inoltre, a richiesta di XxX, ai reclami deve essere allegata adeguata documentazione fotografica. I reclami non completi non avranno alcuna efficacia.
11.6. I prodotti oggetto di denuncia dovranno essere immediatamente inviati presso la fabbrica di McV, o in qualsiasi altro luogo che quest’ultima indicherà di volta in volta, a costi e spese a carico dell’acquirente - salvo diverso accordo tra le parti - al fine di consentire a McV l’espletamento dei necessari controlli. La garanzia non copre danni e/o difetti dei prodotti derivanti da anomalie causate da, o connesse a, parti assemblate/aggiunte direttamente dal acquirente o dal Consumatore finale.
11.7. Qualora un reclamo risulti totalmente o parzialmente infondato, l’acquirente sarà tenuto a risarcire a McV le spese da questi sostenute per l'accertamento (viaggi, perizie, ecc.).
11.8. In ogni caso l’acquirente non potrà far valere i diritti di garanzia verso McV se il prezzo dei prodotti non sia stato corrisposto alle condizioni e nei termini pattuiti, anche nel caso in cui la mancata corresponsione del prezzo alle condizioni e nei termini pattuiti si riferisca a prodotti diversi da quelli per i quali il acquirente intende far valere la garanzia.
11.9. Senza pregiudizio a quanto indicato all’articolo 12.3 e salvo il caso di dolo o colpa grave, XxX non sarà responsabile per qualsivoglia danno derivante e/connesso ai vizi dei prodotti. In ogni caso, XxX non sarà ritenuto responsabile per danni indiretti o consequenziali di qualsiasi natura quali, a titolo esemplificativo, le perdite derivanti dall’inattività dell’acquirente o il mancato guadagno.
Art. 12 - Modifiche, clausole invalide
12.1. Per l'interpretazione delle presenti CGV fa fede unicamente il testo italiano delle stesse.
12.2. Ogni richiamo a documenti, quali listini prezzi, condizioni generali di vendita od altro materiale di McV o di terzi, si intende riferito ai suddetti documenti in vigore al momento del richiamo stesso, salvo non sia diversamente specificato.
12.3. Ogni modifica od integrazione fatta dalle parti ai contratti cui si applicano le presenti CGV dovrà essere effettuata per iscritto, a pena di nullità. La deroga ad una o più disposizioni delle presenti CGV non deve interpretarsi estensivamente o per analogia e non implica la volontà di disapplicare le CGV nel loro insieme.
Art. 13 - Reclami
13.1. Ogni reclamo sulla qualità e sulla quantità della merce, deve pervenirci per iscritto entro 8 gg. dalla consegna unitamente al pezzo contestato e a tutti i dettagli relativi alla fornitura ed alle difformità riscontrate, pena l'inefficacia. Il reclamo non autorizza la sospensione del pagamento della fornitura o in genere delle somme liquide ed esigibili. Xxxxxx reclamo esime dal ritiro delle ulteriori partite già ordinate. Non si accettano reclami sulle qualità di merce di scelta inferiore venduta come tale. E' comunque escluso ogni nostro obbligo risarcitorio.
Art. 14 - Legge applicabile - Controversie
14.1. Tutte le controversie relative o comunque collegate ai contratti cui si applicano le presenti CGV sono disciplinate dalla legge italiana e il foro esclusivamente competente è quello di Novara - Italia. XxX avrà tuttavia facoltà di agire presso il foro dell’acquirente. In caso di vendite a consumatori il foro competente sarà quello del luogo di residenza del consumatore.
Art. 15 - Riservatezza
15.1. Qualsiasi tecnologia e/o informazione produttiva e commerciale delle parti (inclusi accorgimenti tecnici, design ed informazioni) siano o no brevettate, dovranno essere trattate come essenzialmente confidenziali e non saranno utilizzate o divulgate in assenza di previa autorizzazione scritta.
Art. 16 - Disposizioni finali
16.1. Qualsiasi comunicazione tra le Parti andrà inviata ai rispettivi indirizzi risultanti dalla corrispondenza commerciale intercorsa.
16.2. Qualora McV ometta, in qualsiasi momento, di: a) fare eseguire una qualunque disposizione delle presenti CGV, oppure b) di richiedere in qualsiasi momento all’acquirente di eseguire una qualunque previsione delle presenti CGV, ciò non potrà intendersi come rinuncia presente o futura a tale disposizione, né influirà in alcun modo sul diritto di XxX a fare successivamente eseguire ognuna delle disposizioni. L'espressa rinuncia, da parte di XxX, ad alcuna delle disposizioni delle presenti CGV, non costituirà rinuncia a pretenderne in futuro il rispetto da parte dell’acquirente.
16.3. I contratti stipulati in ossequio alle presenti CGV non possono essere ceduti in tutto o in parte senza il consenso scritto dell’altra Parte contrattuale.
Si approvano espressamente i seguenti articoli: Art. 2 (Formazione ed oggetto del contratto); Art. 4 (Responsabilità del produttore); Art. 5 (Consegna); Art. 7 (Pagamento;) Art. 8 (Riserva di proprietà); Art. 9 (Forza maggiore ed eccessiva onerosità); Art. 11 (Garanzia Convenzionale) Art. 14 (Legge applicabile - Controversie) Art. 16.3 (Cessione del contratto).