presentato dal Ministro del Tesoro
S E N A T O D E L L A R E P U B B L I C A
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(N. 2464)
DI S EG NO DI LEGGE
approvato dalla 6a Commissione permanente (Finanze e tesoro) della Camera dei depu tati nella seduta del 4 ottobre 1967 (V. Stampato n. 3872)
presentato dal Ministro del Tesoro
(COLOMBO)
di concerto col Ministro degli Affari Esteri
(FANFANI)
Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza I’l l ottobre 1967
Norme per l'applicazione dell’Accordo fra la Repubblica italiana e la Repub blica federale di Germania sulla definizione delle controversie considerate all'articolo 4 della V parte della Convenzione sul regolamento delle questio ni sorte dalla guerra e dall’occupazione, concluso a Francoforte sul Meno il 20 dicembre 1964
DISEGNO DI LEGGE
Art. 1.
È autorizzata la corresponsione di inden xxxxx a favore delle persone fisiche e giuridi che italiane titolari di diritti sui beni aspor tati in Germania con la violenza o la costri zione dopo il 3 settembre 1943, la cui man cata restituzione da parte delle tre Potenze occupanti la Germania occidentale ha dato
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luogo a procedimenti instaurati nei confron ti del Governo federale tedesco dinanzi alla
« Commissione arbitrale sui beni, diritti e interessi in Germania » con sede in Coblen- za o dinanzi al tribunale di Bonn, ai sensi del capitolo V articolo 4 della Convenzione di regolamento sulle questioni sorte dalla guerra e dall’occupazione, firmata a Bonn il 26 maggio 1952, reso esecutivo in Italia con decretò del Presidente della Repubblica 3
maggio 1956, n. 841.
L’ammontare globale degli indennizzi di cui al precedente comma non potrà superare il controvalore in lire italiane della somma netta di marchi 28.313.503,80 corrispondente a marchi 30.281.822,25 dovuti dalla Repub blica federale di Germania per transazioni parziali e in base all’Accordo transattivo glo bale di Francoforte sul Meno del 20 dicem bre 1964, reso esecutivo in Italia con decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1966, n. 664, previa detrazione delle spese previste daH’articolo 4, lettera a) dell’Accor- do predetto.
Art. 2.
La Commissione di cui al successivo arti colo 4 prima di procedere all’esame delle do mande di indennizzo che saranno presentate dagli interessati, dovrà ripartire la somma globale di marchi 28.313.503,80 fra le istanze che formarono oggetto dei procedimenti di. cui all’articolo 1, in proporzione all’ammon tare delle somme richieste con ciascuna di esse al Governo tedesco e tenendo presenti le norme indicate all’articolo 4 del Capito lo V della richiamata Convenzione di rego lamento.
Di detta somma globale, l’im porto di mar chi 7.000.000 sarà ripartito fra tutte le istan ze munite deU'autorizzazione a restituzione dei beni (authority for release) o dei certifi cati di approvazione previsti dal citato arti colo 4, comma 4, della Convenzione predetta. L’importo di marchi 8.000.000 sarà ripar xxxx fra tutte le istanze munite delle attesta zioni sulla non avvenuta riconsegna dei beni (non receipt), considerate nello stesso arti colo 4 comma 4 della predetta Convenzione.
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Il residuo importo di marchi 13 313.503,80
sarà ripartito fra le istanze non munite dei suddetti documenti probatori, ma che co munque si riferiscono a beni identificati in Germania dopo l'occupazione alleata e che successivamente siano stati consumati o uti lizzati in Germana, o ivi distrutti o rubati o dei quali sia stato altrimenti disposto ai sen si dell’articolo 4, primo comma, della Con venzione predetta. La ripartizione di tale re siduo importo è subordinata alla prova del- l’avvenuta identificazione dei beni in Germa nia, quale risulta dai procedimenti instaura ti dinanzi alla Commissione arbitrale o al tribunale di Bonn e da ulteriore eventuale documentazione che potrà essere fornita dagli interessati ai sensi dell’articolo 4, se condo comma, della presente legge.
Un’istanza presentata sia davanti alla Com
missione arbitrale che al tribunale di Bonn sarà considerata come un'unica istanza.
Art. 3.
Le persone fisiche e giuridiche italiane che vantino diritti sui beni per i quali siano stati instaurati i procedimenti indicati all’artico lo 1 potranno concorrere all'assegnazione to tale o parziale, a titolo di indennizzo, del l’importo attribuito ad ognuna delle istanze di cui agli articoli precedenti, fornendo la prova che essa si riferiva ai beni sui quali dimostreranno di avere diritto.
A tale fine sarà pubblicato, contempora neamente alla presente legge, in un supple mento straordinario della Gazzetta Ufficiale, l’elenco delle istanze oggetto dei predetti procedimenti, con l’indicazione dei relativi beni.
DaH'assegnazione dell’indennizzo saranno escluse le persone che siano state comunque compensate o pagate a qualsiasi titolo o da qualsiasi autorità, ente o persona italiana o tedesca.
Coloro che alla data di entrata in vigore della presente legge hanno già percepito per l'asportazione dei beni predetti un indenniz zo a titolo di risarcimento per danni di guer ra da parte dello Stato italiano potranno optare per il trattamento più favorevole pre
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sentando apposita domanda al Ministro per il tesoro entro trenta giorni dalla comunica zione prevista dal successivo articolo 5, primo comma. Essi tuttavia non potranno, nel caso che abbiano optato per l’indennizzo previsto dalla presente legge, chiedere al Mi nistro per il tesoro anche il riesame della liquidazione.
Qualora più persone concorrano all'asse gnazione dell'importo attribuito ad una delle istanze di cui sopra, il detto importo sarà assegnato ai richiedenti in misura proporzio nale al valore dei beni riconosciuti indenniz zabili.
Art. 4.
Per la ripartizione degli importi a norma dell’articolo 2, per l’esame delle domande di assegnazione totale o parziale dei medesimi a titolo di indennizzo e per la relativa deter minazione è costituita la Commissione in terministeriale di cui aH’articolo 6.
In base agli atti e documenti tratti dai fa scicoli delle procedure di restituzione e d'in dennizzo in Germania ed alle altre prove do cumentali fornite dagli interessati, la Com missione delibererà se sia dimostrata l'ap partenenza ai richiedenti dei beni che sono stati identificati in Germania come di origi ne italiana e che hanno formato oggetto dei procedimenti di cui all'articolo 1 e, ove sus sistano le altre condizioni di legge per con correre all’assegnazione, fisserà l’indennizzo da concedersi ad ognuno dei richiedenti.
Art. 5.
Le deliberazioni motivate dalla Commis sione interministeriale sulle domande di as segnazione dell’indennizzo saranno, con let tera raccomandata con ricevuta di ritorno, portate a conoscenza degli interessati e di verranno definitive se costoro, entro trenta giorni dalla ricezione della predetta comuni cazione, non proporranno istanza di riesame al Ministro per il tesoro.
Decorso tale termine senza che sia stata proposta istanza di riesame, il Ministro per
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il tesoro, con suo decreto, liquiderà l’inden nizzo fissato dalla Commissione stessa.
In caso di istanza di riesame il Ministro per il tesoro deciderà in via definitiva, con suo decreto, previo parere della Commis sione interministeriale, sulla predetta istan za di riesame.
Contro i provvedimenti del Ministro per il tesoro gli interessati potranno ricorrere al Consiglio di Stato.
Art. 6.
La Commissione interministeriale di cui all’articolo 4 sarà così composta:
due rappresentanti del Ministero del te soro - Direzione generale del tesoro;
un rappresentante del Ministero del te soro - Ragioneria generale;
un rappresentante del Ministero dell’in dustria, del commercio e dell'artigianato;
un rappresentante del Ministero degli affari esteri;
un rappresentante del Consiglio di Stato; un rappresentante della Corte dei conti; un rappresentante dell’Avvocatura ge
nerale dello Stato;
un rappresentante dell'Ufficio recuperi dell’IRI.
Con decreti del Ministro per il tesoro, di concerto con quello per l'industria, il com mercio e l’artigianato, su designazione delle amministrazioni interessate, saranno nomi nati, oltre ai rappresentanti effettivi, anche i loro supplenti e saranno indicati il presi dente ed il vice-presidente della Commis sione.
A segretario e segretario supplente della Commissione saranno nominati funzionari di grado non inferiore a consigliere di se conda classe, in servizio presso l’Ammini strazione centrale del Tesoro.
Per la validità delle deliberazioni della Commissione è richiesta la presenza di al meno due terzi dei membri.
I membri supplenti possono votare solo in caso di impedimento o di assenza del rispet tivo titolare.
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Le deliberazioni della Commissione ven gono adottate a maggioranza e a parità di voti prevale quello del Presidente.
Con decreto del Ministro per il tesoro, su richiesta della Commissione e per particolari esigenze, potranno essere chiamati esperti a partecipare alle sedute, a titolo consultivo e senza diritto al voto.
La Commissione dispone, ove occorra, i
necessari accertamenti ed è autorizzata a sentire gli interessati, i quali possono in ogni caso presentare memorie, documenti e chie dere l'assunzione di altri mezzi di prova.
La Commissione dovrà completare i suoi lavori entro e non oltre i due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
Il Ministro per il tesoro stabilirà con pro pri decreti la misura degli emolumenti da corrispondere ai membri della Commissione
ed ai segretari, in rapporto ai lavori ef fettuati.
La relativa spesa farà carico al capitolo 3222, dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1967 e corrispondenti capitoli per gli anni finanziari successivi.
Art. 7.
Le domande di indennizzo, in carta libe ra, devono essere presentate, a pena di deca denza, entro il termine massimo di 180 gior ni dall'entrata in vigore della presente legge, al Ministero del tesoro — Direzione generale del tesoro — IRFE e dovranno essere corre date dei seguenti atti e documenti in carta libera:
a) descrizione particolareggiata del bene asportato con riferimento all'istanza di in dennizzo di cui all'elenco indicato all'arti colo 3;
b) documenti comprovanti il titolo di proprietà o di possesso legittimo del bene predetto;
c) documenti idonei a provare le circo stanze dell'asportazione forzosa del bene con particolare riguardo agli ordini di requisizio ne, bollette di spedizione, contratti Roges,
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dichiarazioni rilasciate all’epoca dell’aspor tazione da enti o persone civili e militari te deschi; qualora gli interessati siano in pos sesso di idonea documentazione comprovan te l'avvenuta identificazione del bene in Ger mania dopo l'occupazione alleata e le cause che ne hanno impedito la restituzione o siano in grado comunque di fornire utili ele menti circa tali circostanze, sono tenuti ad esibire la documentazione e ad indicare gli elementi predetti;
d) dichiarazione di nulla aver percepito, a qualsiasi titolo, da autorità, ente o persona italiana o tedesca;
e) indicazione di eventuali richieste pre sentate per il risarcimento dei danni di guer ra per il bene asportato oggetto della do manda di indennizzo;
/) indicazione del valore del bene aspor tato e dell’indennizzo che viene richiesto.
Art. 8.
Per il riconoscimento della legittimazione soggettiva dei richiedenti l'indennizzo, oltre alla documentazione di cui al precedente ar ticolo 7, dovranno essere presentati i seguen ti documenti in carta libera:
a) per le persone fisiche e per le im prese individuali, il certificato di possesso della cittadinanza italiana alle date del 3
settembre 1943 e del 20 dicembre 1964;
b) per le persone giuridiche, la copia dell’atto costitutivo e del provvedimento con cui è stata riconosciuta la personalità giu ridica;
c) per le società legalmente costituite, il certificato della cancelleria del competente tribunale, contenente gli estremi di deposito dell’atto costitutivo e, ove esista, dello Sta tuto, nonché delle successive, eventuali mo dificazioni in base all'iscrizione nel relativo registro;
d ) per le società od associazioni di fatto, idonea documentazione dalla quale risulti che, in relazione alla sede od aH’oggetto prin cipale dell'attività od all’appartenenza del
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capitale o patrimonio, la società o l’associa zione deve considerarsi italiana;
e) nei casi di successione, gli atti rela tivi alla medesima nonché, se la successione
si è aperta dopo il 3 settembre 1943, i certifi cati di cittadinanza del dante causa alla data predetta ed a quella della sua morte.
Art. 9.
Il corrispettivo in lire italiane della som ma globale di DM 28.313.503,80, di cui all'ar ticolo 1, sarà versato all’entrata del bilancio dello Stato.
In corrispondenza di detti versamenti, lo importo predetto verrà iscritto, con decreti del Ministro per il tesoro, ad apposito capi tolo di spesa sul quale verranno fatte grava re le somme da corrispondere a titolo di in dennizzo.