Se questo è un contratto
Se questo è un contratto
Il contratto della scuola: brunettismo e sudditanza sindacale distruggono l’ambiente ricerca e le lotte di decenni
Tra “brunetta” ed il jobs act
• Il nuovo contratto scuola accorpa 4 settori applicando le norme “brunetta”, il Dlgs 75 e il jobs act.
• Un mix esplosivo per l’ambiente ricerca, dove il lavoro di equipe - nel quale, anche contrattualmente, i ricercatori fanno da capofila - rischia di essere annientato per le ricadute ‘normative’.
Dal DPR 171 al DLGS 75
• La contrattualizzazione della ricerca italiana ha percorso un circolo ‘involutivo’.
• Il DPR 171/91 venne condotto a ‘Palazzo Xxxxxx’ ossia in trattativa diretta con il governo.
• I contratti dal 1994 al 2009 all’Aran
• Con il contratto scuola si arriva alla sudditanza legislativa: Dlgs 75 e Jobs Act.
1994-2009
Atto di indirizzo: i Presidenti EPR pesavano
Le potenti categorie dei baroni e dei magistrati sono rimaste NON contrattualizzate
ARAN/Sindacati Trattativa difficile ma VERA
CGILCISLUIL
decidono di allungare il CCNL a 3 anni. Il sistema si blocca comunque sulle risorse
CCNL: i sindacati non servono, non esiste trattativa. Si applica la legge
I sindacati imponevano il peso elettorale con trattative reali Tutto finito con la Bassanini!
Xxxxxxxx impone il cambiamento.
L’Europa il pareggio di bilancio con vincolo sul debito.
La campagna contro il pubblico impiego. La Madia sintetizza tutto questo!
Trattativa al governo (anni 80)
Anni 80
Accordo 30
novembre 2016 pre-referendum
3 modelli per un continuo peggioramento
La “brunetta” ed i comparti
• Le norme concordate da Brunetta-Tremonti con CISL/UIL e contrastate(?) dalla CGIL entrano nel contratto. A cominciare dai comparti.
• Durante la trattativa ARAN la posizione più rigida contro un comparto Università-Ricerca è quella CGIL (per accordi confederali), la CISL aderisce totalmente.
• Se i 4 comparti fossero stati costruiti partendo dal
‘pagatore’ (Funzioni Centrali-MEF, Sanità/Enti Locali-Regioni/ Comuni, Scuola-MIUR, Enti di Ricerca ed Università-Enti stessi) il nostro comparto era più che giustificato.
• In sostanza, pur con un governo amico, la CGIL applica “Brunetta”! Ma non erano veramente contro?
Composizione del comparto Scuola
• Circa un milione tra insegnanti ed ATA. Salari bassi. Un unico pagatore. Condizioni degradate, crescente meritocrazia, i ‘presidi’ aumentano il proprio potere. Libertà di docenza ormai limitata. Sindacati confederali ‘sopportati’ e senza influenza sul MIUR. Legge ‘buona scuola’ ormai approvata da tutti (vedi convegni sindacali).
• Università (limitata ai tecnici/amministrativi): 50k
• Ricerca (l’ambiente ricerca ossia l’equipe): 24k
• AFAM (docenti para-universitari e ATA): 9k
L’accordo del 30 novembre 2016
• La fase dovrebbe prevedere sindacati forti e governo debole in cerca di consensi elettorali, vista l'imminenza del referendum.
• L’accordo, invece, rovescia i rapporti di forza e consolida l’inutilità di cgilcisluil, i sindacati confederali svendono il pubblico impiego al governo.
• Il governo impone l’applicazione della Madia (brunetta 2.0) e un risicato 3,48% di aumento (IPCA al 13%!).
• Si ritorna alle trattative fuori dall'Aran ma tutto è già deciso. I vecchi contratti possono solo peggiorare.
I nodi della trattativa per i confederali
I sindacati della scuola si presentano al tavolo sapendo che non hanno spazi. Tenteranno di 'abbellire' i contenuti delle leggi nella stesura del contratto per:
• Riaffermare un loro qualche ruolo
• Gli 85 euro medi (anche per la scuola che ha salari del 25% più bassi)
• Dimostrare di difendere i diversi ‘settori’
Confrontando le altisonanti dichiarazioni della vigilia e quelle durante la trattativa, con il continuo arretramento sulle richieste, appare chiaro che Xxxxx 107 per la scuola e decreti Madia per gli altri 3 settori sono imperativi. Sostanzialmente cgilcisluil falliscono tutti gli obbiettivi perché l’ARAN rimane vincolato alle norme e all’accordo del 30 novembre e lo dichiara pubblicamente, nello sconforto dei dirigenti di settore dei sindacati complici (v. comunicato USB 4 gennaio 2018)
Condotta USB al tavolo ARAN
USB si presenta al tavolo con la piattaforma, aggiornata, dell'ultima contrattazione. Teniamo conto anche del CCNL Funzioni Centrali. Di fatto siamo l'unica delegazione in grado di trattare (gli altri hanno le mani legate dall'accordo firmato dai loro superiori sindacali).
• USB al tavolo pone il mantenimento in apposita sezione dell’attuale strutturazione dell’orario di servizio e delle norme derivate dalla Raccomandazione europea 2005/251/CE che, di fatto, impediscono ogni equiparazione al resto del personale della scuola (per brevità, contenute nella raccolta sistematica ARAN nelle pagine 33-37).
• Questa parte delle piattaforma è stata affrontata nell'unica convocazione di settore e, di fatto, determina la conferma della maggior parte delle norme esistenti (vedi comunicato del 10 gennaio 2018).
Va precisato che non ci saranno altre sezioni dedicate alla Ricerca!
Oltre a questo verrà accettato poco e niente se non determinato dalle leggi.
Quello che ARAN e cgilcisluil NON HANNO VOLUTO INSERIRE e che, invece, serviva. (I)
Nelle prossime diapositive illustriamo quello che serviva alla ricerca pubblica e che la parte datoriale (compresi i sindacati) non hanno voluto inserire pur essendo compatibile anche con l'accordo capestro del 30 novembre.
• Aumenti Economici
L’approvazione dell’art. 1 comma 591 e l’aumento di 400 € ad una singola categoria (i dirigenti scolastici) dimostrano che i 300 € richiesti da USB PI erano sicuramente in linea. Per Università ed Enti di Ricerca gli aumenti contrattuali sono a carico dei bilanci dei rispettivi Enti.
In sostanza, come abbiamo richiesto al Tavolo, si trattava di derogare per gli EPR - come per i presidi della scuola - l'atto di indirizzo, tenendo conto della grave discriminazione che si stava portando rispetto alle categorie privilegiate dai sindacati complici.
Quello che ARAN e cgilcisluil NON HANNO VOLUTO INSERIRE e che, invece, serviva. (II)
• Norme equiparative figure non contrattualizzate Università
Il CCNL SCUOLA crea una grave discriminazione negli Enti di Ricerca perché l’art. 1 comma 632 prevede per il personale INAF - ancora inquadrato come personale non contrattualizzato universitario - l’applicazione dei commi 629-631, ossia della biennalizzazione delle fasce stipendiali (pag. 105-107, in particolare con la modifica della Tabella D del CCNL 13 maggio 2009). L'acquisizione della fascia avviene AUTOMATICAMENTE. Solo USB PI ha richiesto l'adeguamento a tutti i ricercatori EPR. La mancata valutazione avrebbe peraltro IMPEDITO L'APPLICAZIONE DI QUALSIASI FORMA DI BRUNETTISMO!
• Norme per il trattamento accessorio/fondo per la contrattazione integrativa
C’era la necessità di reperire risorse nuove e consistenti per finanziare i fondi del salario accessorio, specie nel caso di nuove assunzioni (vedi stabilizzazioni). Bisognava eliminare la 'tassa' sulla malattia che pesa gravemente specie sui livelli. Tutto l'iter autorizzativo dei CCNI andava velocizzato. SEBBENE CGILCISLUIL ABBIANO SBANDIERATO LA VOLONTA' DI FARE
QUESTE MODIFICHE (si vedano i comunicati confederali dopo la circolare n. 1/2018 della FP) il
contratto non contiene alcuna norma che cancelli la tassa, aumenti i fondi e velocizzi l'Iter per l'approvazione.
Tutto rimane come Xxxxxxxxxx, Xxxxx e Xxxxx hanno determinato. Il danno resta ai lavoratori.
Quello che ARAN e cgilcisluil NON HANNO VOLUTO INSERIRE e che, invece, serviva. (III)
• Norme per le progressioni di carriera
Per i ricercatori/tecnologi andava inserita la norma per definire e precisare i 3 livelli come area unica . Pur avendo blaterato sull'ex art. 15 per anni, alla prova dei fatti ora abbiamo una 'commissione' (vedi in seguito) ma nessuna norma. L'art. 15 è uno degli articoli 'cancellati' dalle leggi e non reintrodotti dal CCNL scuola.
Per i livelli IV-VIII, riguardo i criteri per le progressioni nel profilo, andava ridata forza alla contrattazione e precisato che l’anzianità di servizio viene sostituita con l’anzianità nel livello e che la verifica dell’attività svolta prevede la valutazione anche dell’intero servizio prestato. Sempre per evitare blocchi carrierali, il passaggio al livello superiore dello stesso profilo avviene comunque al 12º anno di permanenza nel livello.
Quello che ARAN e cgilcisluil NON HANNO VOLUTO INSERIRE e che, invece, serviva. (IV)
• Norme sul riconoscimento del personale precario e definizione del lavoro/formazione postuniversitaria
Come per il voto ai “Tempo Determinato”, la procedura di infrazione iniziata dalla denuncia USB provoca il riconoscimento dell'intera anzianità di servizio (cancellando anche accordi a ribasso fatti in alcuni EPR). Ma sul precariato la norma che andava precisata (l'art. 20) viene chiaramente ignorata. Per quanto riguarda la differenziazione tra lavoro e formazione post-universitaria, il contratto avrebbe dovuto definire con chiarezza l’equiparazione statuita dall’art. 20 del Dlgs 75/2017 e dall’art. 1 comma 669 della legge di bilancio tra attività para-subordinate e subordinate, determinando, oltre all'applicazione del comma 1 in maniera allargata, l’inapplicabilità dell’assegno di ricerca e la limitazione dell’inizio della formazione post-laurea (attuata con dottorato o con borsa dell’Ente) ai 2 anni successivi alla laurea stessa.
VA SOTTOLINEATO COME LA PARTE DATORIALE (ARAN E SINDACATI COMPLICI) RESPINGANO LA RICHIESTA DI USB PER IL VOTO ALLE RSU PER I PRECARI COMMA 2!
Quello che ARAN e cgilcisluil NON HANNO VOLUTO INSERIRE e che, invece, serviva. (V)
• Relazioni sindacali
Nessuna delle prerogative del vecchio CCNL viene ristabilita completamente. Le relazioni sindacali sono quelle determinate dalle leggi con l'aggiunta di qualche 'teatrino', tipo il confronto (vedi dopo). E questo è dimostrato dall'osservatorio (vedi in seguito).
USB aveva proposto di equiparare le RSU della Ricerca a quelle della scuola e dell'Università, facendole partecipare a TUTTE le trattative nazionali. La contrarietà dei sindacati confederali ha ridotto questa proposta a soli 3 enti monosede, di fatto 'discriminando' gli elettori di tutti gli altri enti. Così sedi RSU con centinaia di lavoratori sono escluse (quella dell'Istat di Roma rappresenta circa l'86% dell'ente per esempio, ma CNR, ENEA, INFN, INGV o INAF hanno discriminazioni simili).
L’apoteosi dell’emarginazione del settore
• Durante la trattativa ‘finale’ del 9 febbraio la delegazione scuola di CGILCISLUIL sparisce intorno alle
16. I sindacalisti confederali della ricerca-università restano, però, con USB e le altre OOSS convocate al tavolo.
• Dopo 12 ore, alle 5 di mattina, la delegazione ARAN e quella della scuola riappaiono e chiudono la trattativa. La conduzione della trattativa dipende solo da ARAN e sindacati.
• Solo USB - tra i presenti al tavolo Ricerca, Università, AFAM determinato di fatto da Agenzia e cgilcisluil Scuola - protesta, scontrandosi duramente con l'ARAN.
Il contratto è, di fatto, una raccolta di leggi
La contrattazione sulla scuola è stata estremamente infruttuosa nonostante la presenza della “militante” cgil Fedeli. Imponendo il rispetto degli accordi, l’ARAN porta a casa l’accordo.
La ricaduta, come vedremo, è dannosissima.
La raccomandazione 2005 e il 218, seppur citati, non vengono realmente inseriti o addirittura contraddetti.
Il contratto scuola
• Tutte le norme non cancellate permangono.
• Sono istituiti Osservatori e Commissioni inutili.
• I provvedimenti Disciplinari sono solo per Ricerca e Università (identici a quelli dei Ministeri) e non riguardano scuola e AFAM.
• Il contratto NON annulla il blocco accessori o la tassa sulla malattia.
• Le relazioni sindacali rimangono limitate e le RSU degli enti plurisede sono escluse dalle trattative nazionali.
• La Raccomandazione e il Dlgs 218 vengono limitati dal CCNL scuola che peggiora le uniche norme che invece andavano attuate.
• Cgilcisluil approvano le norme del Jobs Act per peggiorare le condizioni del precariato della ricerca ed impediscono l'inserimento dell'art. 20 per 'proteggere' gli assegni/cococo.
In pratica resta lo stesso CCNL ma peggiorato!
• Il nuovo contratto di fatto recepisce leggi e lascia molto invariato. Se interviene è per peggiorare.
• Art. 1 comma 10.
Per quanto non espressamente previsto dal presente CCNL, continuano a trovare applicazione le disposizioni contrattuali dei CCNL dei precedenti comparti di contrattazione e le specifiche norme di settore, in quanto compatibili con le suddette disposizioni e con le norme legislative, nei limiti del d. lgs. n. 165/2001 (che già lo limitava prima dell'accordo del 30 novembre).
Osservatori e Commissioni
Art. 9 - Organismo paritetico per l’innovazione
• 1. L’organismo paritetico per l’innovazione realizza, sia per il settore scuola sia per l’AFAM, entrambi presso il MIUR, nonché per gli enti pubblici di ricerca a livello nazionale, una modalità relazionale finalizzata al coinvolgimento partecipativo delle organizzazioni sindacali di categoria titolari della contrattazione integrativa su tutto ciò che abbia una dimensione progettuale, complessa e sperimentale, di carattere organizzativo
• 2. L’organismo di cui al presente articolo è la sede in cui si attivano stabilmente relazioni aperte e collaborative su progetti di organizzazione, innovazione e miglioramento dei servizi, al fine di formulare proposte all'amministrazione o alle parti negoziali della contrattazione integrativa.
Con questa norma i sindacati confederali rinunciano al proprio ruolo anche negli enti! L'osservatorio è una camera di compensazione in cui 'emarginare' le proposte che non piaceranno all'amministrazione o ai sindacati più collaborazionisti!
Art. 67 - Commissione per l’ordinamento professionale
• 1. Gli obiettivi di pieno riconoscimento della professionalità e della qualità delle prestazioni lavorative dei dipendenti degli enti di ricerca richiedono l’impegno delle parti nel procedere alla revisione del sistema di classificazione professionale al momento vigente negli enti di ricerca, che risale al DPR n. 171 del 1991.
Nell’art. 54 del CCNL 1994-1997, troviamo la stessa identica commissione mai riunitasi! Siamo ancora di fronte ad un teatrino che deve concludersi entro luglio per produrre proposte per il nuovo contratto.
MA SENZA UN GOVERNO CHE POSSA RACCOGLIERE LE EVENTUALI RICHIESTE E UN ARAN CHE POTREBBE CAMBIARE VERTICI E RUOLO A MAGGIOR RAGIONE LA COMMISSIONE XXXX’ INUTILE.
Disciplina dai Ministeri con furore.
Libertà di insegnamento……
TITOLO III RESPONSABILITA’ DISCIPLINARE
Art. 10 - Destinatari
• 1. Le disposizioni in materia di responsabilità disciplinare di cui al presente Titolo si applicano al personale ausiliario tecnico e amministrativo delle istituzioni scolastiche ed educative, al personale degli Enti ed Istituzioni di ricerca, delle Università, nonché al personale docente, amministrativo e tecnico dell’AFAM. Per il personale docente dell’AFAM sono previste, nella Sezione di riferimento, specifiche disposizioni in materia di “Obblighi del dipendente” e di “Codice disciplinare”
Per docente di scuola (art. non riportato) e AFAM libertà! Per il personale dell’ambiente ricerca nessuna differenza!
Il nodo: il controllo amministrativo
• La lettera h dell’art. 11 comma 3 chiarisce il vulnus:
– Il dipendente deve eseguire le disposizioni inerenti l'espletamento delle proprie funzioni o mansioni che gli siano impartite dai superiori; se ritiene che l'ordine sia palesemente illegittimo, il dipendente deve farne rimostranza a chi lo ha impartito, dichiarandone le ragioni; se l'ordine è rinnovato per iscritto ha il dovere di darvi esecuzione …..
Appare chiaro che la ‘contrattualizzazione’ di una norma generale rafforzerà gli interventi dei dirigenti amministrativi a tutti i livelli!!!!
“Brunetta” oligarchica
Con l'Art. 20 del CCNL (Differenziazione premi individuali) il CCNL introduce la meritocrazia Brunettiana (come ottenuto da CISL e UIL nel 2010, i sindacati riscrivono la “brunetta”, mantenendola). L'articolo è anche la sintesi dell'accordo del 3 maggio 2012, firmato anche dalla CGIL con il governo amico Xxxxx. L'articolo definisce che:
• "Ai dipendenti che conseguano le valutazioni più elevate, (sottolineiamo NON DALLA TRATTATIVA!), è attribuita una maggiorazione dei premi individuali, secondo la disciplina prevista nelle rispettive sezioni, che si aggiunge alla quota di detto premio attribuita al personale valutato positivamente sulla base dei criteri selettivi”.
• 2. La misura di detta maggiorazione, definita in sede di contrattazione integrativa, non potrà comunque essere inferiore al 30% (stiamo parlando di cifre superiori ai 2000 euro annui) del valore medio pro-capite dei premi attribuiti al personale valutato positivamente ai sensi del comma 1.
• 3. La contrattazione integrativa definisce altresì, preventivamente, una limitata quota massima di personale valutato, a cui tale maggiorazione può essere attribuita.
• Il comma 4 (Per il personale delle istituzioni scolastiche, educative e dell’AFAM nonché per i ricercatori e tecnologi, resta fermo quanto previsto dall’art. 74, comma 4 del d.lgs. n. 150 del 2009) determina una pericolosa e inapplicabile separazione tra il personale.
Assenze, non solo conferma della tassa ma....
ARAN e sindacati datoriali non si limitano a conservare la tassa della malattia (ricordiamo che la corte costituzionale ha definito che i CCNL potevano cambiare, come nel privato, la norma). L'articolo 21 cade sul diritto alla malattia con inaccettabili norme di 'controllo collettivo’. Al comma 1 e 2 si definisce, infatti, che:
• In sede di Organismo paritetico le parti analizzano i dati sulle assenze del personale, anche in
serie storica, e ne valutano cause ed effetti. Nei casi in cui, in sede di analisi dei dati, siano rilevate assenze medie che presentino significativi e non motivabili scostamenti rispetto a benchmark di settore pubblicati a livello nazionale ovvero siano osservate anomale e non oggettivamente motivabili concentrazioni di assenze, in continuità con le giornate festive e di riposo settimanale e nei periodi in cui è più elevata la domanda di servizi da parte dell’utenza, sono proposte misure finalizzate a conseguire obiettivi di miglioramento.
• Nei casi in cui, sulla base di dati consuntivi rilevati nell’anno successivo, non siano stati conseguiti gli obiettivi di miglioramento di cui al comma 1 le risorse variabili di alimentazione dei fondi destinati ai trattamenti economici accessori, secondo le rispettive discipline di sezione, non possono essere incrementate, rispetto al loro ammontare riferito all’anno precedente; tale limite permane anche negli anni successivi, fino a quando gli obiettivi di miglioramento non siano stati effettivamente conseguiti. La contrattazione integrativa disciplina gli effetti del presente comma sulla premialità individuale.
In sostanza il CCNL da mandato a enti e sindacati di punire assenze individuali in maniera collettiva bloccando l'aumento del fondo accessorio!
Ricercatori
• Molto citata la “Carta del Ricercatore” ma IL CONTRATTO PER LA PRIMA VOLTA LIMITA LA LIBERTA' DI RICERCA. Ricorrono, infatti, limitazioni che colpiscono direttamente (insieme alle procedure disciplinari) la libertà di ricerca. Per esempio:
• Sul vincolo alla segretezza dei dati, che prima era legato ad accordi particolari, ora viene affidato all’amministrazione e diviene erga omnes;
• Varie esigenze di servizio, ora legate alla semplice attività progettuale (tipo le missioni) dal CCNL, sono ‘esigibili’ solo se sono sul Piano triennale di attività. Questo limita la nuova progettualità o accentua le eventuali esclusioni di progetti dai PTA.
Analizzeremo in dettaglio le ricadute di queste limitazioni - ma appare chiaro che il CCNL sconfina in un territorio proprio dei regolamenti del personale che ne saranno negativamente influenzati - e le opportune azioni anche di ordine legale per cancellarle.
Precariato. Via tenure-track, 5 anni e… viva il jobs act!
Con l'art. 80, i sindacati confederali raggiungono un obiettivo importante per la cogestione degli enti. Annullano tutto quello che era contenuto solo nel CCNL EPR (contratti quinquennali senza definizione di stacco, “tenure-track” e divieto di usare contratti in affitto). Leggiamolo:
• 1. Gli Enti di Ricerca possono stipulare contratti individuali per l’assunzione di personale a tempo determinato, nel rispetto dell’art. 36 del d. lgs. n. 165/2001 e, in quanto compatibili, degli articoli 19 e seguenti del d. lgs. n. 81/2015, nonché dei vincoli finanziari previsti dalle vigenti disposizioni di legge in materia.
• 2. I contratti a termine hanno la durata massima di 36 mesi e tra un contratto e quello successivo è previsto un intervallo di almeno 10 giorni, dalla data di scadenza di un contratto di durata fino a 6 mesi ovvero almeno 20 giorni, dalla data di scadenza di un contratto di durata superiore a 6 mesi, fermo restando quanto previsto per le attività stagionali.
• 3. I contratti di lavoro a tempo determinato che hanno ad oggetto in via esclusiva lo svolgimento di attività di ricerca scientifica possono avere una durata pari a quella del progetto di ricerca al quale si riferiscono.
• 4. In nessun caso il rapporto di lavoro a tempo determinato può trasformarsi in rapporto di lavoro a tempo indeterminato, ai sensi dell’art. 36, comma 5 del d. lgs. n. 165/2001.
Cgilcisluil NEI FATTI DIMOSTRANO DI APPROVARE E SUPPORTARE IL JOBS ACT. IL NUOVO PRECARIATO XXXX' PIU' DEBOLE, PIU' RICATTABILE E NON POTRA' ESSERE ASSUNTO A TEMPO INDETERMINATO. ORA APPARE CHIARO CHE CHI VOLEVA VERAMENTE L'ARTICOLO 5 DEL CCNL EPR ERA LA SOLO USB. E CGILCISLUIL NON VEDEVANO L'ORA DI CANCELLARE UNA NORMA DI SANATORIA DAL LORO CONTRATTO E RIPORTARE LA GIUNGLA CHE HANNO ACCETTATO NELLA SCUOLA ANCHE NELLA RICERCA.
Nessun riferimento al Dlgs 75 e alla necessaria equiparazione degli assegni con conseguente conversione a TD dei comma 2.
SCANDALOSO IL SUPPORTO AL LAVORO IN AFFITTO CHE ISTAT GIA' PREVEDE DI APPLICARE!
Art. 54: copiano il CCNI ISS Ma poi lo limitano come in Istat
L'art. 88 è un emblema dell'ambiguità del ruolo dei sindacati confederali. Come richiesto nella piattaforma USB, l'ARAN stabilisce come calcolare il nuovo fondo per i passaggi di livello. La norma segue quello già attuato nell'accordo ottenuto da USB a seguito della firma degli accordi 2015 e 2016 all'Istituto Superiore di Sanità e determina che a partire dal 2018, vengono recuperati - come per l'art. 53 - anche i fondi dell'art. 54 'liberati' dai pensionamenti. L'articolo chiaramente permette di 'ritrovare' tutti i fondi dal 2002.
Invece con l'inserimento della dichiarazione congiunta che alleghiamo sotto, le parti datoriali ne limitano la ricostruzione al 2009, come nell'accordo a perdere firmato dai suddetti sindacati collaborazionisti in Istat. Un chiaro risparmio a favore degli enti tutto ai danni dei lavoratori. Per USB la dichiarazione a verbale non ha, ovviamente, alcun valore ed è limitata ai firmatari del CCNL e non può avere valore erga omnes.
DICHIARAZIONE CONGIUNTA N. 3 (firmata ARAN, FLC CGIL, CISL SCUOLA e UIL Scuola e RUA)
In riferimento a quanto previsto dall’art. 87 ed alle norme di legge che limitano la crescita dei fondi per i trattamenti accessori, le parti ritengono che, in prima applicazione, le risorse volte ad alimentare le progressioni di livello nell’ambito di ciascun profilo IV-VIII, siano corrispondenti a quelle scaturite dalle cessazioni avvenute a partire dal 2009, anno dell’ultima applicazione dell’art. 54 del CCNL 21/2/2002. Tali disponibilità sono in ogni caso determinate entro il limite costituito dalle risorse confluite nel fondo regolato dal citato articolo 87. Ritengono altresì che le riduzioni dei fondi per i trattamenti accessori previste dalle vigenti disposizioni di legge di contenimento della loro dinamica, come certificate dal Collegio dei revisori, siano considerate anche rispetto alle risorse derivanti dalle predette cessazioni.
L’analisi dell'art. 88 e della dichiarazione associata è assolutamente illuminante. IL MEF approva un articolo che chiaramente permette (tranne per l'articolo 53 che le ha già utilizzate) le risorse dal 2002. Ossia anche i risparmi delle cessazioni. I confederali impongono con la dichiarazione congiunta (che NON HA ALCUN VALORE ma esprime solo un'intenzione) una limitazione. Ed il motivo è che hanno già firmato un accordo in ISTAT limitativo mentre quello ISS, che precede quindi l'art. 88 e lo definisce, è migliore perché più ricco! In altre parole la dichiarazione a verbale 'risparmia' soldi a favore degli Enti!
La miseria
Come evidente dalla tabella degli aumenti (dove abbiamo riassunto gli aumenti dei primi 3 livelli) rispetto all'inflazione applicata nel privato (IPCA), perdiamo circa 4000 euro medi annui da marzo 2018. Per gli anni 2016 e 2017, infatti, l'aumento è tutto legato alle leggi nazionali e limitato, rispettivamente, a meno di 100 euro annui e 400 euro annui (sempre lordi e medi per tutto il personale).
Se confrontati agli aumenti dei 'presidi' o a quelli dell'ultimo contratto (gli arretrati per 4 anni erano di varie migliaia di euro mentre ora per un periodo simile, ossia 3 anni, si hanno poche centinaia di euro) siamo ripagati con una miseria! Inoltre, una parte rilavante del
personale (tutti gli VIII e VII) sono molto al di sotto degli 85 euro medi mensili di aumento tanto annunciati! E non tutti tra loro avranno il benefit una tantum degli 80 euro.
Rigettiamo comparto e CCNL Scuola
Ripartiamo dall’Europa ma i diritti li riprenderemo con la lotta!
• Come per il precariato, per riprenderci i diritti stiamo lanciando l'offensiva iniziando dall’Europa. Il segretariato del parlamento europeo sta valutando una nostra proposta di petizione sulla mancata applicazione (a tutti livelli istituzionali) della raccomandazione 2005/251/CE. E dalla raccomandazione discende anche la necessità di definire (contrattualmente quindi) la carriera ed i salari dei ricercatori e delle equipe di ricerca.
• Ma come per il Dlgs 218, come per la stabilizzazione, la proposta e la capacità di far divenire evidenti le contraddizioni dei decisori politici non saranno sufficienti, solo la lotta può portarci a recuperare quello che è necessario per cancellare questo accordo di recepimento leggi e ripartire dal Comparto degli Enti Pubblici di Ricerca.