PROCEDURA APERTA IN AMBITO COMUNITARIO PER
All. 1
PROCEDURA APERTA IN AMBITO COMUNITARIO PER
L’AFFIDAMENTO DI UNA CAMPAGNA DI COMUNICAZIONE PER L’AUTORITÀ PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI
DISCIPLINARE DI GARA CIG 895644543A
INDICE
SOMMARIO
1. PREMESSA E INFORMAZIONI GENERALI 4
2. DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI 5
3. OGGETTO DELL’APPALTO 10
4. BASE D’ASTA, DURATA DELL’APPALTO, OPZIONI E RINNOVI 11
5. SOGGETTI AMMESSI ALLA PROCEDURA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE 13
6. REQUISITI GENERALI E CAUSE DI ESCLUSIONE. 14
7. REQUISITI SPECIALI E MEZZI DI PROVA 13
7.3 Requisiti di idoneità professionale
7.4 Requisiti di capacità tecnica e professionale
7.5 Requisiti di capacità economica e finanziaria
7.6 Indicazioni per i raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, aggregazioni di imprese di rete, GEIE
8. AVVALIMENTO 20
9. SUBAPPALTO 20
10. GARANZIA PROVVISORIA 20
11. PAGAMENTO CONTRIBUTO A.N.A.C 23
12. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA E SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI DI GARA 24
13. SOCCORSO ISTRUTTORIO 24
14. CONTENUTO DEL PLICO “DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA” 27
14.1 La domanda di partecipazione
14.2 Il Documento di gara unico europeo
14.3 Dichiarazioni integrative e documentazione a corredo
14.4 Documenti ulteriori per i soggetti associati
15. CONTENUTO DEL PLICO “OFFERTA TECNICA” 35
16. CONTENUTO DEL PLICO “OFFERTA ECONOMICA” 36
17. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE. 36
17.1 Criteri di valutazione dell’offerta tecnica
17.2 Metodo di attribuzione del coefficiente per il calcolo del punteggio dell’offerta tecnica
17.3 Metodo di attribuzione del coefficiente per il calcolo del punteggio dell’offerta economica
17.4 Metodo per il calcolo dei punteggi e formazione della graduatoria finale
18. SVOLGIMENTO OPERAZIONI DI GARA: APERTURA DEL PLICO “DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA” E RELATIVA VERIFICA 43
19. COMMISSIONE GIUDICATRICE 44
20. APERTURA DEI PLICHI “OFFERTA TECNICA” E “OFFERTA ECONOMICA” E RELATIVA VALUTAZIONE 45
21. VERIFICA ANOMALIA DELLE OFFERTE 46
22. AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO E STIPULA DEL CONTRATTO 46
23. DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE 46
24. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 47
1. PREMESSA E INFORMAZIONI GENERALI
1.1 Il presente Disciplinare contiene le norme integrative al Bando di gara, di cui ne costituisce parte integrante, concernenti le modalità di partecipazione alla gara, le modalità di compilazione e presentazione dell’offerta, i documenti da presentare a corredo della stessa e la procedura di aggiudicazione dell’appalto, nonché le altre ulteriori informazioni relative all’appalto.
1.2 L’appalto ha ad oggetto l’individuazione di un operatore esperto e qualificato a cui affidare l’incarico di realizzare una campagna di comunicazione per l’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni.
1.3 La procedura di gara è stata autorizzata con delibera n. 355/21/CONS, del 21 ottobre 2021, e indetta con determina n. 32/21/SAG, del 26 ottobre 2021. Nel rispetto di quanto previsto dal d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 (di seguito, Codice), l’affidamento è espletato mediante una procedura di gara aperta, in ambito comunitario (art. 60), da aggiudicare secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo (art. 95, comma 2).
1.4 Il Bando di gara è stato:
- trasmesso in via telematica all’Ufficio delle pubblicazioni ufficiali dell’Unione Europea in data 27 ottobre 2021 e pubblicato sulla GU/S - del 2021;
- trasmesso in via telematica alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana in data 27 ottobre 2021 e pubblicato sulla G.U. 5ª Serie speciale Contratti Pubblici, del 29 ottobre 2021, n. 126;
- pubblicato sul sito internet, profilo di committente, dell’Autorità (xxxx://xxx.xxxxx.xx.);
- pubblicato sul sito del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti (xxxxx://xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx).
1.5 Il medesimo Bando di gara è stato, altresì, pubblicato per estratto su due dei principali quotidiani a diffusione nazionale e su due quotidiani a maggiore diffusione locale, ai sensi del decreto del 2 dicembre 2016, emanato dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, recante “Definizione degli indirizzi generali di pubblicazione degli avvisi e dei bandi di gara, di cui agli articoli 70, 71 e 98 del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50”.
1.6 Ai sensi dell’art. 7 della legge n. 241/90, nonché dell’art. 31 del Codice, l’Unità Organizzativa responsabile del procedimento è il Servizio affari generali e contratti di AGCOM. Il Responsabile del procedimento è l’Xxx. Xxxxxx Xxxxxxxx, Direttore del Servizio.
1.7 L’AGCOM ha acquisito presso l’Autorità nazionale anticorruzione (di seguito, ANAC) il n. gara 8329837 e il seguente Codice identificativo di gara (CIG): 895644543A
2. DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI
2.1 La documentazione di gara comprende:
1) Bando di gara
2) Disciplinare di gara (All. 1)
3) Capitolato speciale d’oneri (All. 2)
4) Allegato tecnico al Capitolato speciale d’oneri (All. 3)
5) Schema di domanda di partecipazione (All. 4)
6) Modello di formulario per il documento di gara unico europeo – DGUE (All. 5)
7) Patto di integrità (All. 6)
8) Xxxxxx etico (All. 7)
9) Modalità e tecniche per l’utilizzo della piattaforma telematica e accesso all’Area riservata del Portale Appalti (All. 8)
10) Guida alla presentazione delle offerte telematiche (Alle. 9)
11) Dichiarazione avvalimento (All. 10)
12) Facsimile familiare convivente (All. 11).
La documentazione di gara è disponibile sul sito internet della stazione appaltante
xxxx://xxx.xxxxx.xx - Amministrazione Trasparente - Bandi di gara e contratti.
La piattaforma telematica
La presente procedura si svolgerà, ove non diversamente espressamente previsto, interamente in modalità telematica attraverso la piattaforma "Portale Appalti" (di seguito, per brevità, anche “Piattaforma”), il cui accesso è consentito dall’apposito link xxxx://xxx.xxxxx.xx/xxxxx-xxxx-xxxxxxx- gara-e-contratti-, mediante il quale verranno gestite le fasi di pubblicazione della procedura, di presentazione, analisi, valutazione ed aggiudicazione dell’offerta, in conformità alle prescrizioni di cui all’art. 40 del Codice, e nel rispetto delle disposizioni di cui al d.lgs. n. 82/2005.
In particolare, attraverso la Piattaforma verranno gestite le seguenti fasi:
a) la pubblicazione del Bando, del Disciplinare e della Documentazione di gara;
b) la presentazione dell’“Offerta” e l’analisi e valutazione delle stesse;
c) le comunicazioni e gli scambi di informazioni.
Anche ai sensi dell’art. 52 del Codice, l’operatore economico, con la presentazione dell’Offerta, elegge domicilio nell’apposita area “comunicazioni” ad esso riservata per la ricezione di ogni comunicazione inerente alla procedura di gara oggetto del presente Disciplinare, nonché presso l’indirizzo di posta elettronica certificata ivi indicata. Nel caso di indisponibilità della Piattaforma, la stazione appaltante invierà le comunicazioni inerenti alla procedura di gara a mezzo PEC.
L’“Offerta” deve essere presentata esclusivamente attraverso la Piattaforma e, quindi, per via telematica mediante l’invio di documenti elettronici sottoscritti con firma digitale.
La Piattaforma utilizzata dalla stazione appaltante garantisce il rispetto della massima segretezza e riservatezza dei documenti prodotti dall’operatore economico nonché la provenienza, l’identificazione e l’inalterabilità dei documenti medesimi, conformemente alle disposizioni di cui al Codice e al d.lgs. n. 82/2005.
La presentazione da parte del concorrente di tutta la documentazione necessaria ai fini della partecipazione e, in particolare, dei documenti che compongono l’“Offerta”, è a totale ed esclusivo rischio del concorrente stesso, il quale si assume qualsiasi rischio in caso di mancata o tardiva ricezione della documentazione dovuta, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo, a malfunzionamenti degli strumenti telematici utilizzati, a difficoltà di connessione e trasmissione, a lentezza dei collegamenti o a qualsiasi altro motivo, restando esclusa qualsivoglia responsabilità della
stazione appaltante ove per ritardo o disguidi tecnici o di altra natura, ovvero per qualsiasi motivo, l’Offerta non pervenga entro i termini perentori previsti.
L’ora e la data esatta di ricezione dell’“Offerta” sono stabilite in base al tempo del sistema che è sincronizzato sull’ora italiana riferita alla scala di tempo UTC (IEN), di cui al decreto del Ministro dell’industria, del commercio e dell’artigianato 30 novembre 1993, n. 591. Il tempo del Sistema è aggiornato con un collegamento diretto al servizio NTP secondo le metodologie descritte sul sito dell’INRiM.
In ogni caso, fatti salvi i limiti inderogabili di legge, l’operatore economico esonera la stazione appaltante da qualsiasi responsabilità per malfunzionamenti, mancati funzionamenti o interruzioni di funzionamento della Piattaforma di qualsiasi natura essi siano. La stazione appaltante, per quanto attiene la partecipazione alla presente procedura di gara si riserva, comunque, di adottare i provvedimenti che riterrà necessari nel caso di malfunzionamento della Piattaforma.
Oltre a quanto previsto nel presente Disciplinare, restano salve le indicazioni operative ed esplicative presenti sulla Piattaforma, nelle pagine internet relative alla presente procedura.
Ai fini della presentazione dell’“Offerta” gli operatori economici dovranno:
• Registrarsi alla Piattaforma. A tal fine, gli operatori economici in possesso dei requisiti richiesti dal presente Disciplinare dovranno collegarsi al sito il cui link è presente sulla documentazione di gara, attivando la funzione “Registrati” seguendo le istruzioni fornite all’interno del documento "Modalità tecniche per l’utilizzo della piattaforma telematica e accesso all’Area Riservata del Portale Appalti" presente nella sezione "Accesso area riservata". Qualora si fosse già in possesso di credenziali di accesso valide, ottenute per precedenti partecipazioni, non sarà necessario ripetere il processo di registrazione.
• Accedere all’Area riservata della Piattaforma (con le credenziali ottenute con le modalità sopra indicate) e individuare la procedura di affidamento di interesse all’interno della sezione “Atti delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori distintamente per ogni procedura – gare e procedure in corso”, scorrere la pagina fino ad individuare la procedura di interesse, quindi cliccare su “Visualizza scheda” e seguire le indicazioni della Piattaforma e infine, selezionare il pulsante “Presenta Offerta”.
• Prendere visione delle istruzioni per partecipare alla gara telematica fornite nella “Guida alla presentazione di un’offerta telematica”, parte integrante e sostanziale al presente disciplinare di gara, (presente sulla Piattaforma, sezione “Istruzioni e manuali”).
• Gli operatori economici devono essere in possesso e in grado di utilizzare una firma digitale di cui all’art. 1, comma 1, lett. s), del d.lgs. n. 82/2005, in corso di validità nonché di una casella di posta elettronica certificata.
Al fine di poter operare con la Piattaforma telematica, l’operatore economico deve essere dotato della necessaria strumentazione. L’accesso alla Piattaforma telematica è possibile utilizzando un sistema dotato di tutti gli strumenti necessari al corretto funzionamento di una normale postazione (es. tastiera, mouse, monitor, stampante, unità disco di backup, ecc.) ed in particolare dotata dei seguenti requisiti minimi:
Memoria RAM 2 GB (o quanta richiesta per il corretto e reattivo funzionamento del sistema operativo);
Monitor con risoluzione 1024x768 pixel o superiore;
Accesso alla rete Internet con una velocità di almeno 1 Mbs in download e 256Kbs in upload;
Dispositivo per la firma digitale (lettore di smart card, token, ecc.). Sulla postazione, dovrà essere disponibile un browser web per la navigazione su internet fra i seguenti:
Mozilla Firefox;
Google Chrome;
Microsoft Internet Explorer / Microsoft Edge;
Il browser deve essere aggiornato per garantire compatibilità, prestazioni e il miglior livello di sicurezza possibile (deve supportare il certificato SSL con livello di codifica a 128bit). Non è
garantito il corretto funzionamento della piattaforma telematica con versioni di browser
superate/rilasciate da oltre tre anni (ad esempio Internet Explorer 8).
Non è garantita l’effettiva compatibilità con la piattaforma utilizzando browser diversi da quelli elencati.
La registrazione alla Piattaforma deve essere richiesta unicamente dal legale rappresentante dell’operatore economico o da altro soggetto delegato.
L’account è strettamente personale e riservato ed è utilizzato quale strumento di identificazione informatica e di firma elettronica ai sensi del d.lgs. n. 82/2005.
Il titolare dell’account è tenuto a operare nel rispetto dei principi di correttezza e buona fede, in modo da non arrecare pregiudizio alla Piattaforma, ai soggetti ivi operanti e, in generale, a terzi.
L’account creato in sede di Registrazione è necessario per ogni successivo accesso alle fasi telematiche della procedura.
L’operatore economico, con la Registrazione e con la successiva presentazione dell’“Offerta”, dà per rato e valido e riconosce senza contestazione alcuna quanto posto in essere all’interno della Piattaforma dall’account riconducibile all’operatore economico medesimo; ogni azione inerente all’account all’interno della Piattaforma si intenderà, pertanto, direttamente e incontrovertibilmente imputabile all’operatore economico registrato.
L’accesso, l’utilizzo della Piattaforma e la partecipazione alla procedura comportano l’accettazione incondizionata di tutti i termini, le condizioni di utilizzo e le avvertenze contenute nel presente Disciplinare, nei relativi allegati e nella “Guida alla presentazione di un’offerta telematica” presenti nel Sito, nonché di quanto portato a conoscenza degli utenti tramite la pubblicazione nel Sito o le comunicazioni attraverso la Piattaforma.
Si precisa che qualora si verifichi un mancato funzionamento o un malfunzionamento della Piattaforma tale da impedire la corretta presentazione delle offerte, la stazione appaltante provvederà ad adottare i necessari provvedimenti al fine di assicurare la regolarità della procedura nel rispetto dei principi di cui all’art. 30 del Codice, anche disponendo la sospensione del termine per la ricezione delle offerte per il periodo di tempo necessario a ripristinare il normale funzionamento dei mezzi e la
proroga dello stesso per una durata proporzionale alla gravità del mancato funzionamento. Nei casi di sospensione e proroga, la Piattaforma assicura che, fino alla scadenza del termine prorogato, venga mantenuta la segretezza delle offerte inviate. È consentito agli operatori economici che hanno già inviato l’offerta di ritirarla ed eventualmente sostituirla.
La procedura di invio dell’offerta può essere eseguita in momenti temporali differenti, attraverso il salvataggio dei dati e dell’attività già eseguita, fermo restando che il rinvio dell’offerta deve necessariamente avvenire entro la scadenza del predetto termine perentorio di presentazione dell’offerta.
La predisposizione e il salvataggio dell’offerta da parte del concorrente nella propria area riservata non implica l’effettivo invio dell’offerta ai fini della partecipazione; si specifica infatti che l’invio della medesima ai fini della procedura di gara avviene solamente all’ultimo step “Conferma ed invio dell’offerta” del percorso guidato “Presenta offerta” cliccando sulla funzione “Conferma Invia Offerta” a conclusione del percorso di sottomissione. Solamente con tale ultimo step l’offerta è inviata e, conseguentemente, validamente presentata; diversamente i documenti caricati permangono nello spazio dedicato del concorrente e non concretizzano offerta.
L’invio deve necessariamente avvenire entro la scadenza del predetto termine perentorio di presentazione dell’offerta. Oltre la data e ora di scadenza il pulsante “Conferma e Invia Offerta” non sarà più disponibile per la selezione; se il termine di presentazione scade durante l’operazione di conferma, verrà notificato un messaggio dalla piattaforma che non è stato possibile inviare l’offerta in quanto i termini di gara sono scaduti.
Come riscontro dell’avvenuta presentazione dell’offerta, l’operatore economico riceverà una PEC di conferma, con l’indicazione della relativa ora e data di presentazione.
2.2 In merito alla presente procedura, gli operatori concorrenti possono formulare, esclusivamente in lingua italiana, richieste di chiarimenti mediante la proposizione di quesiti scritti da inoltrare almeno cinque giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte. Non saranno, pertanto, fornite risposte ai quesiti pervenuti successivamente al termine indicato.
Ai sensi dell’art. 74, comma 4, del Codice, le risposte a tutte le richieste presentate in tempo utile verranno fornite, almeno sei giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle
offerte, mediante pubblicazione in forma anonima all’indirizzo internet xxxxx://xxx.xxxxx.xx accedendo alla scheda di dettaglio della procedura. Le richieste che perverranno oltre il termine di invio saranno prese in considerazione solo se la stazione appaltante riesca a rispettare il predetto termine minimo di sei giorni per fornire il riscontro.
Non sono ammessi chiarimenti telefonici.
Le richieste dovranno essere trasmesse esclusivamente a mezzo della Piattaforma "Portale Appalti", previa registrazione alla stessa, utilizzando l’apposita funzione presente nella scheda di dettaglio della procedura di affidamento. Solo in caso di indisponibilità della Piattaforma telematica, si potrà procedere all’invio delle stesse tramite posta elettronica certificata all’indirizzo PEC xxxxx@xxxx.xxxxx.xx.
2.3 Ai sensi dell’art. 76, comma 6 del Codice, i concorrenti sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, l’indirizzo PEC o, solo per i concorrenti aventi sede in altri Stati membri dell’Unione europea, l’indirizzo di posta elettronica, da utilizzare ai fini delle comunicazioni di cui all’art. 76, comma 5, del Codice. Salvo quanto disposto nel paragrafo 2.2 del presente Disciplinare, tutte le comunicazioni tra stazione appaltante e operatori economici si intendono validamente ed efficacemente effettuate qualora rese all’indirizzo PEC: xxxxx@xxxx.xxxxx.xx e all’indirizzo indicato dai concorrenti nella documentazione di gara.
2.4 Eventuali modifiche dell’indirizzo PEC/posta elettronica o problemi temporanei nell’utilizzo di tali forme di comunicazione, dovranno essere tempestivamente segnalate alla stazione appaltante. Contrariamente, l’Amministrazione declina ogni responsabilità per il tardivo o mancato recapito delle comunicazioni.
2.5 In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di imprese di rete o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, la comunicazione recapitata al mandatario si intende validamente resa a tutti gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati. In caso di consorzi di cui all’art. 45, comma 2, lett. b) e c), del Codice, la comunicazione recapitata al consorzio si intende validamente resa a tutte le consorziate. In caso di avvalimento, la comunicazione recapitata all’offerente si intende validamente resa a tutti gli operatori economici ausiliari.
3. OGGETTO DELL’APPALTO
3.1 L’appalto ha ad oggetto il servizio di realizzazione di una campagna di comunicazione per l’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni.
3.2 La campagna di comunicazione è realizzata dall’Autorità in collaborazione con il Ministero dello sviluppo economico (MISE), sulla base della convenzione “Realizzazione di iniziative in materia di economia e mercati digitali ex art. 6 d.m. 10 agosto 2020”, sottoscritta in data 24 dicembre 2020.
Essa richiede un’unica strategia comunicativa dalla forte valenza istituzionale, concepita come un unicum. Pertanto, risulta necessario selezionare un unico fornitore in grado di assicurare la prestazione di tutti i servizi di cui si compone la campagna di comunicazione prevista dall’Autorità, come meglio descritti nel Capitolato speciale e suo allegato tecnico.
La gara da avviare si comporrà, dunque, di un unico lotto. Numero di gara 8329837, CIG 895644543A, CPV 79820000-8 Servizi connessi alla stampa.
3.3 Ai sensi dell’art. 51, comma 2, del Codice, ciascun concorrente può presentare un’offerta.
4. BASE D’ASTA E DURATA DELL’APPALTO
4.1 L’importo a base d’asta per l’intera durata contrattuale, sul quale applicare il “ribasso percentuale offerto è stato determinato in € 655.737,70 (seicentocinquantacinquemilasettecentotrentasette/70), IVA esclusa.
4.2 Il contratto che verrà sottoscritto all’esito della gara per la selezione del fornitore ha durata di sei mesi decorrenti dalla data di stipula del contratto, salvo una eventuale proroga fino ad un massimo di ulteriori due mesi ed eventuali sospensioni nei limiti previsti dalla legge.
4.3 In considerazione della natura dell’oggetto dell’appalto e a seguito di attenta valutazione dell’eventuale esistenza di interferenze, si è accertato che i servizi e le attività in esame non producono interferenze con le attività svolte dai lavoratori dell’Autorità, e viceversa. Pertanto, l’importo dei soli costi d’interferenza è pari a zero.
4.3 Gli importi a base di gara le cui risorse economiche sono messe a disposizione dell’Autorità dal MISE nell’ambito della convenzione “Realizzazione di iniziative in materia di economia e mercati digitali ex art. 6 d.m. 10 agosto 2020”, del dicembre 2020 trovano copertura sui capitoli del bilancio dell’Autorità.
5. SOGGETTI AMMESSI ALLA PROCEDURA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE
5.1 Gli operatori economici, anche stabiliti in altri Stati membri dell’Unione europea, possono partecipare alla presente gara in forma singola o associata, secondo le disposizioni dell’art. 45 del Codice e delle indicazioni della giurisprudenza europea e nazionale (determina ANAC, già AVCP, 21 ottobre 2010, n. 7), purché in possesso dei requisiti prescritti dal presente e dai successivi articoli.
5.2 Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli artt. 47 e 48 del Codice. In particolare:
- ai sensi dell’art. 48, comma 7, del Codice, è vietato ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di imprese aderenti al contratto di rete (nel prosieguo, aggregazione di imprese di rete);
- ai sensi dell’art. 48, comma 7, del Codice, al concorrente che partecipa alla procedura in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti ovvero aggregazione di imprese di rete è vietato partecipare anche in forma individuale;
- ai sensi dell’art. 48, comma 7, del Codice i consorzi di cui all’art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice, sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; qualora il consorziato designato sia, a sua volta, un consorzio di cui all’articolo 45, comma 2, lett. b), è tenuto anch’esso a indicare, in sede di offerta, i consorziati per i quali concorre. A questi è vietato partecipare, in qualsiasi altra forma, alla presente gara. In caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato. In caso di inosservanza di tale divieto si applica l’art. 353 del Codice penale;
- ai consorzi di cui all’art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice è vietato incaricare, in fase di esecuzione, un’impresa consorziata diversa da quella indicata in sede di gara, salvo che per le ragioni indicate all’art. 48, comma 7-bis del Codice, e sempre che la modifica soggettiva non sia finalizzata ad eludere, in tale sede, la mancanza di un requisito di partecipazione alla gara in capo all’impresa consorziata;
- le reti di imprese di cui all’art. 45, comma 2, lett. f) del Codice, rispettano la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese in quanto compatibile. In particolare:
a) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica (cd. rete - soggetto), l’aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo dell’organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei relativi requisiti. L’organo comune potrà indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di queste;
b) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività giuridica (cd. rete-contratto), l’aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo dell’organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei requisiti previsti per la mandataria e qualora il contratto di rete rechi mandato allo stesso a presentare domanda di partecipazione o offerta per determinate tipologie di procedure di gara.
L’organo comune potrà indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di queste;
c) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza ovvero sia sprovvista di organo comune, oppure se l’organo comune è privo dei requisiti di qualificazione, l’aggregazione di imprese di rete partecipa nella forma del raggruppamento costituito o costituendo, con applicazione integrale delle relative regole (Determinazione ANAC n. 3 del 23 aprile 2013).
5.3 Per tutte le tipologie di rete, la partecipazione congiunta alle gare deve risultare individuata nel contratto di rete come uno degli scopi strategici inclusi nel programma comune, mentre la durata dello stesso dovrà essere commisurata ai tempi di realizzazione dell’appalto.
5.4 Il ruolo di mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese può essere assunto anche da un RTI costituito oppure da aggregazioni di imprese di rete. A tal fine, se la rete è dotata di organo comune con potere di rappresentanza (con o senza soggettività giuridica), tale organo assumerà la veste di mandataria della sub associazione; se, invece, la rete è dotata di organo comune privo del potere di rappresentanza o è sprovvista di organo comune, deve conferire specifico mandato ad un’impresa retista, la quale assumerà la veste di mandataria della sub associazione.
5.5 Ai sensi dell’art. 186-bis del X.X. 00 marzo 1942, n. 367 l’impresa in concordato preventivo con continuità aziendale può concorrere anche riunita in RTI purché non rivesta la qualità di mandataria e sempre che le altre imprese aderenti al RTI non siano assoggettate ad una procedura concorsuale.
6. REQUISITI GENERALI E CAUSE DI ESCLUSIONE
6.1 Sono esclusi dalla gara gli operatori economici per i quali sussistono:
- cause di esclusione di cui all’art. 80 del Codice;
- divieti a contrattare con la pubblica amministrazione.
6.2 Sono comunque esclusi gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell’art. 53, comma 16-ter, del d.lgs. del 2001, n. 165.
6.3 Gli operatori economici aventi sede, residenza o domicilio nei paesi inseriti nelle c.d. “black list” di cui al decreto del Ministro delle finanze del 4 maggio 1999 e al decreto del Ministro dell’economia delle finanze del 21 novembre 2001 devono, pena l’esclusione dalla gara, essere in possesso dell’autorizzazione in corso di validità rilasciata ai sensi del DM 14 dicembre 2010 del Ministero dell’economia e delle finanze ai sensi (art. 37 del DL 3 maggio 2010, n. 78 conv. in legge 122/2010) oppure della domanda di autorizzazione presentata ai sensi dell’art. 1, comma 3, del DM 14 dicembre 2010.
6.4 Il mancato rispetto delle clausole contenute nel Patto di integrità allegato al presente disciplinare costituisce causa di esclusione dalla gara, ai sensi dell’art. 1, comma 17, della legge n. 190/2012. Il Patto di integrità dovrà essere sottoscritto dal legale rappresentante dell’operatore economico. In caso di partecipazione in forma associata (raggruppamenti temporanei di impresa, consorzi, aggregazioni di impresa aderenti a contratto di rete) il Patto dovrà essere sottoscritto dal Consorzio, nonché da ciascuna delle imprese consorziate o raggruppate o aggregate. In caso di ricorso all’avvalimento, il Patto deve essere sottoscritto anche dal legale rappresentante dell’impresa o delle imprese ausiliarie.
7. REQUISITI SPECIALI E MEZZI DI PROVA
7.1 I concorrenti, a pena di esclusione, devono essere in possesso dei requisiti o adempiere a quanto previsto nei punti seguenti.
7.2 I documenti richiesti agli operatori economici ai fini della dimostrazione dei requisiti devono essere trasmessi mediante AVCPass in conformità alla delibera ANAC n. 157 del 17 febbraio 2016 e relativi aggiornamenti. Ai sensi dell’art. 59, comma 4, lett. b), del Codice, sono inammissibili le offerte prive della qualificazione richiesta dal presente Disciplinare.
7.3 Requisiti di idoneità professionale
7.3.1 Iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura oppure nel registro delle Commissioni provinciali per l’artigianato per attività coerenti con quelle oggetto della presente procedura di gara. Il concorrente non stabilito in Italia ma in altro Stato Membro dell’Unione europea o in uno dei Paesi di cui all’art. 83, comma 3, del Codice, presenta dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato nel quale è stabilito, inserendo la relativa documentazione nel sistema AVCPass.
7.3.2 Per la comprova del requisito la stazione appaltante acquisisce d’ufficio i documenti in possesso di pubbliche amministrazioni, previa indicazione, da parte dell’operatore economico, degli elementi indispensabili per il reperimento delle informazioni o dei dati richiesti.
7.4 Requisiti di capacità tecnica e professionale
7.4.1 esecuzione negli ultimi cinque anni dei servizi analoghi di seguito indicati.
- almeno una campagna di comunicazione di importo complessivo minimo pari ad euro 1.000.000,00, IVA esclusa;
- almeno una campagna ad alta creatività e fortemente innovativa per l’utilizzo dei canali social e digital e con un investimento in media di importo complessivo minimo pari ad euro 250.000,00, IVA esclusa.
La comprova del requisito è fornita secondo le disposizioni di cui all’art. 86 e all’allegato XVII, parte II, del Codice.
In caso di servizi/forniture prestati a favore di pubbliche amministrazioni o enti pubblici mediante una delle seguenti modalità:
• o originale o copia conforme dei certificati rilasciati dall’amministrazione/ente contraente, con l’indicazione dell’oggetto, dell’importo e del periodo di esecuzione.
In caso di servizi/forniture prestati a favore di committenti privati, mediante una delle seguenti modalità:
• o originale o copia autentica dei certificati rilasciati dal committente privato, con l’indicazione dell’oggetto, dell’importo e del periodo di esecuzione.
7.4.2 Possesso di una valutazione di conformità in corso di validità del proprio sistema di gestione della qualità alla norma UNI EN ISO 9001:2008 (o superiore) nel settore “progettazione ed erogazione di servizi nell’ambito della comunicazione integrata finalizzati alle attività di relazione pubbliche, marketing, advertising e organizzazione di eventi” o equivalente, comunque afferente al settore EA35. La comprova del requisito è fornita mediante un certificato di conformità del sistema di gestione della qualità alla norma UNI EN ISO 9001:2008. Tale documento è rilasciato da un organismo di certificazione accreditato ai sensi della norma UNI CEI EN ISO/IEC 17021-1 per lo specifico settore e campo di applicazione/scopo del certificato richiesto, da un Ente nazionale unico di accreditamento firmatario degli accordi EA/MLA oppure autorizzato a norma dell’art. 5, par. 2 del Regolamento (CE), n. 765/2008.
Al ricorrere delle condizioni di cui all’articolo 87, comma 1 del Codice, la stazione appaltante accetta anche altre prove relative all’impiego di misure equivalenti, valutando l’adeguatezza delle medesime agli standard sopra indicati.
7.4.3 Organico medio annuo non inferiore alle seguenti unità di personale, almeno 10 (dieci), di cui almeno n. 1 account senior, 1 art director, 1 esperto PR, avuto a disposizione dall’operatore nell’ultimo triennio. La comprova del requisito è fornita mediante originale o copia conforme del contratto di lavoro e/o documentazione equivalente attestante il rapporto professionale, a prescindere dalla categoria giuridica.
7.5 Requisiti di capacità economica e finanziaria
7.5.1 Idonee dichiarazioni bancarie da parte di almeno due istituti di credito operanti negli Stati membri della U.E. o intermediari autorizzati ai sensi del d.lgs. 1° settembre 1993, n. 385, a comprova della capacità economica e finanziaria da esibire, a pena d’esclusione, in originale in sede di formulazione dell’offerta nel plico A (documenti). Nel caso di RTI le dichiarazioni bancarie devono
essere presentate da ciascun componente il RTI, ovvero, in caso di consorzio, dal consorzio medesimo.
7.5.2Dichiarazione resa dal legale rappresentante ai sensi del DPR n. 445/00 concernente il fatturato specifico medio annuo nel settore di attività oggetto dell’appalto riferito a ciascuno degli ultimi tre esercizi finanziari disponibili (2018-2019-2020), ovverosia approvati, alla data di scadenza del termine per la presentazione delle offerte, non inferiore a euro 1.600.000,00 (unmilioneseicentomila/00).
Il settore di attività principale è il seguente: “eventi e comunicazione e assimilabili/analoghi”.
La comprova del requisito è fornita, ai sensi dell’art. 86, comma 4 e All. XVII parte I, del Codice, mediante una dichiarazione resa dal legale rappresentante ai sensi del DPR n. 445/00, indicante l’elenco dei contratti conclusi nel periodo di riferimento per attività rientranti nel settore indicato e concernenti il fatturato richiesto.
Tale requisito è richiesto ai sensi dell’art. 83, comma 5 del Codice, al fine di consentire la selezione di un operatore affidabile e con esperienza nel settore oggetto della gara, in considerazione della delicatezza dei compiti che dovranno essere svolti, con particolare riferimento alla gestione complessiva della campagna di comunicazione integrata.
La comprova del requisito è fornita, ai sensi dell’art. 86, comma 4 e all. XVII parte I, del Codice, mediante una dichiarazione resa dal legale rappresentante ai sensi del DPR n. 445/00, indicante:
- l’elenco dei contratti di appalti pubblici e/o contratti di commessa privati conclusi nel periodo di riferimento per attività rientranti nel settore indicato e concernenti il fatturato richiesto;
- le fatture per prestazioni specifiche.
Ove le informazioni sui fatturati non siano disponibili, per le imprese che abbiano iniziato l’attività a meno di tre anni, i requisiti di fatturato devono essere rapportati al periodo di attività.
Ai sensi dell’art. 86, comma 4, del Codice l’operatore economico, che per fondati motivi non è in grado di presentare le referenze richieste, può provare la propria capacità economica e finanziaria mediante un qualsiasi altro documento considerato idoneo dalla stazione appaltante.
7.6 Indicazioni per i raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, aggregazioni di imprese di rete, GEIE
N.B. Nei raggruppamenti temporanei, la mandataria deve, in ogni caso, possedere i requisiti ed eseguire le prestazioni in misura maggioritaria ai sensi dell’art. 83, comma 8, del Codice.
La mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese di tipo verticale, ai sensi dell’art. 48, comma 2, del Codice, esegue le prestazioni indicate come principali, anche in termini economici, le mandanti quelle indicate come secondarie.
I soggetti di cui all’art. 45, comma 2, lett. d), e), f) e g) del Codice devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati.
Alle aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete, ai consorzi ordinari ed ai GEIE si applica la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese, in quanto compatibile.
Nei consorzi ordinari la consorziata che assume la quota maggiore di attività esecutive riveste il ruolo di capofila che deve essere assimilata alla mandataria.
Nel caso in cui la mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese sia una subassociazione, nelle forme di un RTI costituito oppure di un’aggregazione di imprese di rete, i relativi requisiti di partecipazione sono soddisfatti secondo le medesime modalità indicate per i raggruppamenti.
Il requisito relativo all’iscrizione di cui al punto 7.3 deve essere posseduto:
a. da ciascuna delle imprese raggruppate/raggruppande o consorziate/consorziande o GEIE;
b. da ciascuna delle imprese aderenti al contratto di rete indicate come esecutrici e, dalla rete medesima nel caso in cui questa abbia soggettività giuridica.
Il requisito di capacità tecnica professionale di cui al punto 7.4 deve essere posseduto dal raggruppamento temporaneo, dal consorzio, GEIE o dalle imprese aderenti al contratto di rete nel complesso. Nel caso di raggruppamento, detto requisito deve essere posseduto in misura maggioritaria dall’impresa mandataria.
Il requisito relativo al fatturato specifico di cui al punto 7.5.2 deve essere soddisfatto dal raggruppamento temporaneo orizzontale nel complesso; detto requisito deve essere posseduto in misura maggioritaria dalla mandataria.
Nell’ipotesi di raggruppamento temporaneo verticale il fatturato specifico richiesto nella prestazione principale dovrà essere dimostrato esclusivamente dalla mandataria.
Nel raggruppamento misto si applica la regola del raggruppamento verticale e per le singole prestazioni (principale e secondaria) che sono eseguite in raggruppamento di tipo orizzontale si applica la regola prevista per quest’ultimo.
7.7 Indicazioni per i consorzi stabili
I soggetti di cui all’art. 45, comma 2, lett. b) e c), del Codice devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati.
Il requisito relativo all’iscrizione di cui al punto 7.3 deve essere posseduto dal consorzio e dalle imprese consorziate indicate come esecutrici.
I requisiti di capacità economica e finanziaria nonché tecnica e professionale, ai sensi dell’art. 47 del Codice, devono essere posseduti:
a. per i consorzi di cui all’art. 45, comma 2 lett. b) del Codice, direttamente dal consorzio medesimo;
b. per i consorzi di cui agli artt. 45, comma 2, lett. c) e 46, comma 1, lett. f), le prestazioni sono eseguite o con la propria struttura o tramite i consorziati indicati in sede di gara senza che ciò costituisca subappalto, ferma la responsabilità solidale degli stessi nei confronti della stazione appaltante.
La sussistenza in capo ai consorzi stabili dei requisiti richiesti nel presente disciplinare è appurata a seguito della verifica della effettiva esistenza dei predetti requisiti in capo ai singoli consorziati. In caso di scioglimento del consorzio stabile si applica quanto previsto all’art. 47, comma 2bis, del disciplinare.
8. AVVALIMENTO
8.1 Ai sensi dell’art. 89, del Codice, l’operatore economico, singolo o associato ai sensi dell’art. 45, del Codice, può dimostrare il possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e
professionale di cui all’art. 83, comma 1, lett. b) e c), del Codice avvalendosi dei requisiti di altri soggetti, anche partecipanti al raggruppamento.
8.2 Non è consentito l’avvalimento per la dimostrazione dei requisiti generali e di idoneità professionale (ad esempio: iscrizione alla CCIAA oppure a specifici Albi).
8.3 Ai sensi dell’art. 89, comma 1, del Codice, il contratto di avvalimento contiene, a pena di nullità, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall’ausiliaria.
8.4 Il concorrente e l’ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti dell’Amministrazione in relazione alle prestazioni oggetto del Contratto.
8.5 È ammesso l’avvalimento di più ausiliarie. L’ausiliaria non può avvalersi a sua volta di altro soggetto.
8.6 Ai sensi dell’art. 89, comma 7, del Codice, a pena di esclusione, non è consentito che l’ausiliaria presti avvalimento per più di un concorrente e che partecipino al singolo lotto sia l’ausiliaria che l’impresa che si avvale dei requisiti.
8.7 Nel caso di dichiarazioni mendaci si procede all’esclusione del concorrente e all’escussione della garanzia ai sensi dell’art. 89, comma 1, ferma restando l’applicazione dell’art. 80, comma 12, del Codice.
8.8 Ad eccezione dei casi in cui sussistano dichiarazioni mendaci, qualora per l’ausiliaria sussistano motivi obbligatori di esclusione o laddove essa non soddisfi i pertinenti criteri di selezione, la stazione appaltante impone, ai sensi dell’art. 89, comma 3, del Codice, al concorrente di sostituire l’ausiliaria.
8.9 In qualunque fase della gara sia necessaria la sostituzione dell’ausiliaria, il RUP richiede per iscritto, secondo le modalità di cui al punto 2.3, al concorrente la sostituzione dell’ausiliaria, assegnando un termine congruo per l’adempimento, decorrente dal ricevimento della richiesta. Il concorrente, entro tale termine, deve produrre i documenti dell’ausiliaria subentrante (nuove dichiarazioni di avvalimento da parte del concorrente, il DGUE della nuova ausiliaria nonché il nuovo contratto di avvalimento). In caso di inutile decorso del termine, ovvero in caso di mancata richiesta di proroga del medesimo, la stazione appaltante procede all’esclusione del concorrente dalla procedura.
8.10 È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione della dichiarazione di avvalimento o del contratto di avvalimento, a condizione che i citati elementi siano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell’offerta.
8.11 La mancata indicazione dei requisiti e delle risorse messi a disposizione dall’impresa ausiliaria non è sanabile in quanto causa di nullità del contratto di avvalimento.
9. SUBAPPALTO E CESSIONE DEL CONTRATTO
9.1 Il concorrente indica all’atto dell’offerta le parti del servizio che intende subappaltare o concedere in cottimo nei limiti del 50% dell’importo complessivo del contratto, ai sensi di quanto previsto dall’art. 105 del Codice; in mancanza di tali indicazioni il subappalto è vietato.
Non costituisce motivo di esclusione, ma comporta per il concorrente il divieto di subappalto l’indicazione di un subappaltatore che contestualmente concorra in proprio alla gara.
I subappaltatori devono possedere i requisiti previsti dall’art. 80 del Codice e dichiararli in gara mediante presentazione di un proprio DGUE, da compilare nelle parti pertinenti.
Non si configurano come attività affidate in subappalto quelle di cui all’art. 105, comma 3, del Codice.
9.2 È fatto divieto all’aggiudicatario di cedere il contratto, fatte salve le vicende soggettive dell’esecutore del contratto disciplinate all’art. 116 del Codice, a pena di nullità della cessione stessa. Per tutto quanto non previsto si applicano le disposizioni di cui all’art. 116 del Codice.
10. GARANZIA PROVVISORIA
10.1 L’offerta, a pena di esclusione, è corredata da:
- una garanzia provvisoria, come definita dall’art. 93, del Codice, pari al 2% del valore a base di gara, salvo quanto previsto all’art. 93, comma 7 del Codice.
- una dichiarazione di impegno, da parte di un istituto bancario o assicurativo o altro soggetto di cui all’art. 93, comma 3, del Codice, anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria, a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva ai sensi dell’art. 93, comma 8, del Codice, qualora il concorrente risulti affidatario. Tale dichiarazione di impegno non è richiesta alle microimprese,
piccole e medie imprese e ai raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari esclusivamente dalle medesime costituiti.
10.2 Ai sensi dell’art. 93, comma 6, del Codice, la garanzia provvisoria copre la mancata sottoscrizione del contratto, dopo l’aggiudicazione, dovuta ad ogni fatto riconducibile all’affidatario o all’adozione di informazione antimafia interdittiva emessa ai sensi degli articoli 84 e 91 del d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159. Sono fatti riconducibili all’affidatario, tra l’altro, la mancata prova del possesso dei requisiti generali e speciali; la mancata produzione della documentazione richiesta e necessaria per la stipula del contratto.
10.3 L’eventuale esclusione dalla gara prima dell’aggiudicazione, al di fuori dei casi di cui all’art. 89, comma 1, del Codice, non comporterà l’escussione della garanzia provvisoria.
10.4 La garanzia provvisoria copre, ai sensi dell’art. 89, comma 1, del Codice, anche le dichiarazioni mendaci rese nell’ambito dell’avvalimento.
10.5 La garanzia provvisoria è costituita, a scelta del concorrente:
a. in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato depositati presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno, a favore della stazione appaltante; il valore deve essere al corso del giorno del deposito;
b. fermo restando il limite all’utilizzo del contante di cui all’art. 49, comma l. del d.lgs. 21 novembre 2007 n. 231, in contanti, con bonifico, in assegni circolari, con versamento da effettuare con le seguenti modalità: deposito mediante bonifico bancario - codice IBAN dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni la Banca Popolare di Bari Soc. Coop. per azioni, Filiale di Roma – Po, XXX XX, 00-00/X, XXXX: XX00X0000000000000000000000, Beneficiario: Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, con la causale “Affidamento del servizio di realizzazione di una campagna di comunicazione per l’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni [Indicare il CIG 895644543A]”;
c. fideiussione bancaria o assicurativa rilasciata da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di cui all’art. 93, comma 3, del Codice. In ogni caso, la garanzia fideiussoria è conforme allo schema tipo di cui all’art. 103, comma 9, del Codice.
10.6 Gli operatori economici, prima di procedere alla sottoscrizione, sono tenuti a verificare che il soggetto garante sia in possesso dell’autorizzazione al rilascio di garanzie mediante accesso ai seguenti siti internet:
- xxxx://xxx.xxxxxxxxxxxx.xx/xxxxxxx/xxxxxxxxx/xxxxxxxxxxxx/xxxxx.xxxx
- xxxx://xxx.xxxxxxxxxxxx.xx/xxxxxxx/xxxxxxxxx/xxxxxx-xxx/xxxxxxxx-xxxxxxxxxxx/
-xxxx://xxx.xxxxxxxxxxxx.xx/xxxxxxx/xxxxxxxxx/xxxxxx-xxx/xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx/ Intermediari_non_abilitati.pdf
- xxxx://xxx.xxxxx.xx/xxxxx/xxxxxxx_xxx/XxxxXxxx.xxx
10.7 In caso di prestazione di garanzia fideiussoria, questa dovrà:
1) essere prodotta in originale o in copia autenticata ai sensi dell’art. 18 del DPR 28 dicembre 2000, n.445, con espressa menzione dell’oggetto e del soggetto garantito;
2) essere intestata a tutti gli operatori economici del costituito/costituendo raggruppamento temporaneo, aggregazione di imprese di rete o consorzi ordinari o GEIE;
3) essere conforme allo schema tipo approvato con decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e previamente concordato con le banche e le assicurazioni o loro rappresentanze. Essere conforme agli schemi di polizza tipo di cui al comma 4 dell’art. 127 del Regolamento (nelle more dell’approvazione dei nuovi schemi di polizza-tipo, la fideiussione redatta secondo lo schema tipo previsto dal Decreto del Ministero delle attività produttive del 23 marzo 2004, n. 123, dovrà essere integrata mediante la previsione espressa della rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957, comma 2, del codice civile, mentre ogni riferimento all’art. 30 della
l. 11 febbraio 1994, n. 109 deve intendersi sostituito con l’art. 93 del Codice).
4) avere validità per centottanta giorni dal termine ultimo per la presentazione dell’offerta;
5) prevedere espressamente:
a. la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all’art. 1944 del Codice civile, volendo ed intendendo restare obbligata in solido con il debitore;
b. la rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all’art. 1957 del Codice civile;
c. la loro operatività entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante;
d. la dichiarazione contenente l’impegno a rilasciare, in caso di aggiudicazione dell’appalto, a richiesta del concorrente, una garanzia fideiussoria, relativa alla cauzione definitiva di cui all’art.103 del Codice, in favore della stazione appaltante, valida fino alla data di emissione del certificato di verifica della conformità che attesti la regolare esecuzione ai sensi dell’art. 103, comma 1, del Codice o comunque decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione delle prestazioni risultante dal relativo certificato.
6) riportare l’autentica della sottoscrizione;
7) essere corredata da una dichiarazione sostitutiva di atto notorio del fideiussore che attesti il potere di impegnare con la sottoscrizione la società fideiussore nei confronti della stazione appaltante;
8) essere corredata dall’impegno del garante a rinnovare la garanzia ai sensi dell’art. 93, comma 5, del Codice, su richiesta della stazione appaltante per ulteriori novanta giorni, nel caso in cui al momento della sua scadenza non sia ancora intervenuta l’aggiudicazione.
10.8 La garanzia fideiussoria e la dichiarazione di impegno devono essere sottoscritte da un soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante ed essere prodotte in una delle seguenti forme:
- in originale o in copia autentica, ai sensi dell’art. 18, del DPR n. 445/00;
- documento informatico, ai sensi dell’art. 1, lett. p), del d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82, sottoscritto con firma digitale dal soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante;
- copia informatica di documento analogico (scansione del documento cartaceo) secondo le modalità previste dall’art. 22, commi 1 e 2, del d.lgs. n. 82/2005. In tali ultimi casi, la conformità del documento all’originale dovrà essere attestata dal pubblico ufficiale mediante apposizione di firma digitale (art. 22, comma 1, del d.lgs., n. 82/2005) ovvero da apposita dichiarazione di autenticità sottoscritta con firma digitale dal notaio o dal pubblico ufficiale (art. 22, comma 2, del d.lgs. n. 82/2005).
10.9 L’importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto secondo le misure e le modalità di cui all’art. 93, comma 7, del Codice. Per fruire di dette riduzioni il concorrente segnala e documenta nell’offerta il possesso dei relativi requisiti fornendo copia dei certificati posseduti.
10.10 In caso di partecipazione in forma associata, le suddette riduzioni si possono ottenere alle seguenti condizioni:
a. in caso di partecipazione in RTI orizzontale, ai sensi dell’art. 48, comma 2, del Codice, consorzio ordinario di concorrenti di cui all’art. 45, comma 2, lett. e), del Codice o di aggregazioni di imprese di rete, il concorrente può godere del beneficio della riduzione della garanzia solo se tutte le imprese che costituiscono il raggruppamento e/o il consorzio ordinario siano in possesso della predetta certificazione;
b. in caso di partecipazione in RTI verticale, nel caso in cui solo alcune tra le imprese che costituiscono il raggruppamento verticale siano in possesso della certificazione, il raggruppamento stesso può beneficiare di detta riduzione in ragione della parte delle prestazioni contrattuali che ciascuna impresa raggruppata e/o raggruppanda assume nella ripartizione dell’oggetto contrattuale all’interno del raggruppamento;
c. in caso di partecipazione in consorzio di cui all’art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice e di aggregazioni di imprese di rete con organo comune e soggettività giuridica, il concorrente può godere del beneficio della riduzione della garanzia nel caso in cui la predetta certificazione sia posseduta dal consorzio/aggregazione di imprese di rete.
10.11 È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata presentazione della garanzia provvisoria e/o dell’impegno a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva solo a condizione che siano stati già costituiti prima della presentazione dell’offerta. È onere dell’operatore economico dimostrare che tali documenti siano costituiti in data non successiva al termine di scadenza della presentazione delle offerte. Ai sensi dell’art. 20 del d.lgs. 82/2005, la data e l’ora di formazione del documento informatico sono opponibili ai terzi se apposte in conformità alle regole tecniche sulla validazione (es.: marcatura temporale). È sanabile, altresì, la presentazione di una garanzia di valore inferiore o priva di una o più caratteristiche tra quelle sopra indicate (intestazione solo ad alcuni partecipanti al RTI, carenza delle clausole obbligatorie, etc.). Non è sanabile - e quindi è causa di esclusione – la sottoscrizione della garanzia provvisoria da parte di un soggetto non legittimato a rilasciare la garanzia o non autorizzato ad impegnare il garante.
10.12 Ai sensi dell’art. 93, comma 6, del Codice, la garanzia provvisoria verrà svincolata all’aggiudicatario automaticamente al momento della stipula del contratto, mentre agli altri concorrenti, ai sensi dell’art. 93, comma 9, del Codice, verrà svincolata tempestivamente e comunque entro trenta giorni dalla comunicazione dell’avvenuta aggiudicazione.
11. PAGAMENTO CONTRIBUTO A.N.A.C.
11.1 Ai sensi della Delibera n. 1197 del 18 dicembre 2019 recante “Attuazione dell’art. 1, commi 65 e 67, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, per l’anno 2020 è dovuto il pagamento del contributo
A.N.A.C. per la partecipazione alle procedure di gara con base d’asta d’importo superiore ad € 40.000,00 (quarantamila/00) secondo le modalità e gli importi indicati nelle medesima Delibera A.N.A.C..
12. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA E SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI DI GARA
12.1 Il plico telematico contenente l’offerta, a pena di esclusione, deve essere trasmesso attraverso la piattaforma “Appalti & Contratti – eProcurement” individuata dall’Autorità per lo svolgimento delle procedure di affidamento in modalità telematica, accreditandosi al seguente link xxxxx://xxx.xxxxx.xx/xxxxx-xxxx-xxxxx-xx-xxxx-x-xxxxxxxxx- .
12.2 La macro-cartella deve pervenire entro le ore 18:00 del giorno 19 novembre 2021.
12.3 Nel caso di concorrenti associati, già costituiti o da costituirsi, sarà cura dell’operatore economico considerato mandataria trasmettere l’offerta attraverso la piattaforma.
12.4 Il plico telematico contiene al suo interno ulteriori plichi, recanti specificamente la seguente documentazione:
- n. 1 plico relativo a “DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA”;
- n. 1 plico relativo a “OFFERTA TECNICA”;
- n. 1 plico relativo a “OFFERTA ECONOMICA”.
12.5 Per i concorrenti aventi sede legale in Italia o in uno dei Paesi dell’Unione europea, le dichiarazioni sostitutive si redigono ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR 445/2000; per i concorrenti
non aventi sede legale in uno dei Paesi dell’Unione europea, le dichiarazioni sostitutive sono rese mediante documentazione idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza.
Tutte le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000, ivi compreso il DGUE, la domanda di partecipazione, l’offerta tecnica e l’offerta economica devono essere sottoscritte dal rappresentante legale del concorrente o suo procuratore.
12.6 Il dichiarante allega copia fotostatica di un documento di riconoscimento, in corso di validità (per ciascun dichiarante è sufficiente una sola copia del documento di riconoscimento anche in presenza di più dichiarazioni su più fogli distinti). Il procuratore allega copia conforme all’originale della relativa procura.
12.7 La documentazione, ove non richiesta espressamente in originale, potrà essere prodotta in copia autenticata o in copia conforme ai sensi, rispettivamente, degli artt. 18 e 19 del DPR 445/2000.
12.8 In caso di concorrenti non stabiliti in Italia, la documentazione dovrà essere prodotta in modalità idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza; si applicano gli articoli 83, comma 3, 86 e 90 del Codice.
12.9 Tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana o, se redatta in lingua straniera, deve essere corredata da traduzione giurata in lingua italiana. In caso di contrasto tra testo in lingua straniera e testo in lingua italiana prevarrà la versione in lingua italiana, essendo a rischio del concorrente assicurare la fedeltà della traduzione.
12.10 La mancata separazione dell’offerta economica dall’offerta tecnica, ovvero l’inserimento di elementi concernenti il prezzo in documenti contenuti nei plichi relativi alla “Documentazione amministrativa e Offerta tecnica”, è causa di esclusione.
12.11 Saranno escluse le offerte plurime, condizionate, tardive, alternative o espresse in aumento rispetto all’importo a base di gara.
12.12 Ai sensi dell’art. 32, comma 4, del Codice, l’offerta è vincolante per il concorrente per centottanta giorni dalla scadenza del termine indicato per la presentazione dell’offerta.
12.13 Nel caso in cui alla data di scadenza della validità delle offerte le operazioni di gara siano ancora in corso, la stazione appaltante potrà richiedere agli offerenti, ai sensi dell’art. 32, comma 4
del Codice, di confermare la validità dell’offerta sino alla data che sarà indicata dalla medesima stazione appaltante e di produrre un apposito documento attestante la validità della garanzia prestata in sede di gara fino alla medesima data.
12.14 Il mancato riscontro alla richiesta della stazione appaltante sarà considerato come rinuncia del concorrente alla partecipazione alla gara.
12.15 Tutte le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000, ivi compreso il DGUE, la domanda di partecipazione, l’offerta tecnica e l’offerta economica devono essere sottoscritte digitalmente dal rappresentante legale del concorrente o suo procuratore.
Accesso alla piattaforma telematica e modalità operative
È possibile accedere all’area pubblica della Piattaforma dal sito internet: xxx.xxxxx.xx: xxxxx://xxx.xxxxx.xx/xxxxx-xxxx-xxxxx-xx-xxxx-x-xxxxxxxxx- .
Una volta entrati in suddetta area pubblica, le modalità per registrarsi e ottenere le credenziali di accesso alla Piattaforma sono illustrate nel documento “Modalità tecniche per l’utilizzo della piattaforma telematica e accesso all’Area Riservata del Portale Appalti”, parte integrante e sostanziale al presente disciplinare di gara, disponibile nella sezione “Informazioni” della piattaforma, cliccando sulla voce “Accesso area riservata”.
Le modalità operative per la presentazione, a mezzo Piattaforma, delle offerte e per il caricamento di tutta la documentazione meglio specificata ai successivi paragrafi 14 (contenuto nel plico – “documentazione amministrativa”), 15 (contenuto nel plico – “offerta tecnica”), 16 (contenuto nel plico – “offerta economica”) sono illustrate nel documento denominato “Guida per la presentazione di un’offerta telematica”, parte integrante e sostanziale al presente disciplinare di gara, disponibile nell’area pubblica della piattaforma nella sezione “Informazioni”, alla voce “Istruzioni e manuali”. Modalità operative di presentazione dell’offerta
La gara in oggetto verrà espletata in modalità completamente telematica attraverso la piattaforma accessibile dal sito internet indicato al precedente par. 2.2.
Non saranno ammesse offerte presentate in modalità cartacea o via PEC, a pena di esclusione.
I concorrenti, per presentare le offerte, dovranno:
registrarsi sulla piattaforma secondo le modalità specificate nel documento denominato “Modalità
tecniche per l’utilizzo della piattaforma telematica e accesso all’Area riservata del Portale Appalti, scaricabile direttamente sulla piattaforma disponibile al percorso descritto al precedente par. 2.1 ottenendo così le credenziali di accesso;
scaricare la documentazione di gara disponibile ovvero, laddove richiesto, generarla a sistema;
predisporre, compilare, acquisire, firmare digitalmente tutta la documentazione secondo quanto
prescritto nei successivi paragrafi del presente disciplinare di gara, avendo cura di controllare di aver acquisito tutto quanto richiesto o che si intende produrre in sede di gara, distinguendo in modo inequivocabile tra ciò che va caricato nei tre plichi digitali meglio specificati di seguito (Documentazione ammnistrativa, Offerta tecnica e Offerta economica);
avviare la compilazione dell’offerta telematica, confermando o modificando i propri dati
anagrafici; si evidenzia che qualora l’operatore economico sia già registrato e necessiti di aggiornare i propri dati anagrafici, nel caso la modifica riguardi ragione sociale, la forma giuridica, il codice fiscale o la partita iva, tale variazione dovrà essere richiesta utilizzando l’apposita procedura "Richiedi variazione dati identificativi" disponibile nell’Area personale raggiungibile accedendo alla piattaforma con le credenziali rilasciate in fase di registrazione; per tali variazioni è richiesta la verifica e l’accettazione da parte della Stazione Appaltante, pertanto il processo di aggiornamento è differito; in caso di urgenza è possibile contattare la Stazione Appaltante;
scegliere la forma di partecipazione, inserendo tutti gli altri eventuali operatori economici; nel caso
di raggruppamento sarà pertanto l’impresa mandataria/capogruppo ad effettuare le operazioni di caricamento e gestione dei dati per la procedura di gara anche per conto delle mandanti, xxxxx restando gli obblighi di firma digitale dei documenti presentati di pertinenza di ciascun operatore economico;
predisporre le buste telematiche secondo le modalità previste nelle linee guida nel documento denominato “Guida alla presentazione delle offerte telematiche”, disponibile direttamente nella home
page (accesso pubblico) del portale, nella sezione “Informazioni”, “Istruzioni e manuali”, avendo cura di verificare che tutti i documenti siano stati compilati correttamente, nel formato richiesto (es.: PDF) e firmati digitalmente (es. in formato P7M) da tutti i soggetti abilitati ad impegnare giuridicamente l’operatore economico e/o gli operatori economici e che tutti i file siano stati caricati correttamente nelle rispettive buste telematiche;
modificare o confermare l’offerta;
inviare l’offerta telematica.
Si precisa che:
prima dell’invio, tutti i file che compongono l’offerta che non siano già originariamente in formato
PDF, dovranno preferibilmente essere convertiti in formato PDF; comunque, nel caso in cui non si sia operata la conversione indicata come preferenziale dalla stazione appaltante, saranno considerati ammissibili i formati compatibili con i software normalmente utilizzati per l’editing e la lettura dei documenti purché non corrotti o illeggibili. In ogni caso si invitano i concorrenti a verificare la corretta apertura e leggibilità dei file prima del caricamento in piattaforma, rimando il rischio di presentazione di file corrotti o illeggibili a carico del medesimo;
la predisposizione e il salvataggio dell’offerta da parte del concorrente nella propria area dedicata
non implica l’effettivo invio dell’offerta ai fini della partecipazione, ma è necessario completare il percorso cliccando sulla funzione “conferma e invia offerta”;
oltre il termine di scadenza della presentazione delle offerte, la piattaforma non ne permette l’invio;
la piattaforma permette l’upload di file di dimensioni massime di 15 MB per un limite complessivo di 50 MB per ciascuna busta digitale;
La piattaforma consente di far pervenire eventuali sostituzioni al plico già presentato, purché entro
il termine indicato per la presentazione delle offerte, secondo le modalità indicate nel documento denominato “Guida alla presentazione delle offerte telematiche”.
Il plico telematico per la partecipazione alla gara in oggetto, contenente tutta la documentazione
prevista ai successivi paragrafi del presente disciplinare di gara, dovrà pervenire mediante utilizzo della piattaforma, a pena di esclusione, entro le ore 18:00 del giorno 19 novembre 2021.
La piattaforma telematica prevede il caricamento e l’invio dell’offerta contenente i seguenti plichi digitali:
“PLICO - Documentazione amministrativa”
“PLICO - Offerta tecnica”
“PLICO - Offerta economica”
Per i concorrenti aventi sede legale in Italia o in uno dei Paesi dell’Unione europea, le dichiarazioni sostitutive si redigono ai sensi degli articoli 46 e 47 del d.p.r. 445/2000; per i concorrenti non aventi sede legale in uno dei Paesi dell’Unione europea, le dichiarazioni sostitutive sono rese mediante documentazione idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza.
Tutte le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.p.r. 445/2000, ivi compreso il DGUE, la domanda di partecipazione, l’offerta tecnica e l’offerta economica devono essere sottoscritte digitalmente dal rappresentante legale del concorrente o suo procuratore.
13. SOCCORSO ISTRUTTORIO
13.1 Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda, e in particolare, la mancanza, l’incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del DGUE, con esclusione di quelle afferenti all’offerta economica e all’offerta tecnica, possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui all’art. 83, comma 9, del Codice.
13.2 L’irregolarità essenziale è sanabile laddove non si accompagni ad una carenza sostanziale del requisito alla cui dimostrazione la documentazione omessa o irregolarmente prodotta era finalizzata. La successiva correzione o integrazione documentale è ammessa laddove consenta di attestare
l’esistenza di circostanze preesistenti, vale a dire requisiti previsti per la partecipazione e documenti/elementi a corredo dell’offerta.
In particolare:
- il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione non è sanabile mediante soccorso istruttorio e determina l’esclusione dalla procedura di gara;
- l’omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti di partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità del DGUE e della domanda, ivi compreso il difetto di sottoscrizione, sono sanabili, ad eccezione delle false dichiarazioni;
- la mancata produzione della dichiarazione di avvalimento o del contratto di avvalimento, può essere oggetto di soccorso istruttorio solo se i citati elementi erano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa anteriore al termine di presentazione dell’offerta;
- la mancata presentazione di elementi a corredo dell’offerta (es. garanzia provvisoria e impegno del fideiussore) ovvero di condizioni di partecipazione gara (es. mandato collettivo speciale o impegno a conferire mandato collettivo), entrambi aventi rilevanza in fase di gara, sono sanabili, solo se preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell’offerta;
- la mancata presentazione di dichiarazioni e/o elementi a corredo dell’offerta, che hanno rilevanza in fase esecutiva (es. dichiarazione delle parti del servizio/fornitura ai sensi dell’art. 48, comma 4 del Codice) sono sanabili.
13.3 Ai fini della sanatoria la stazione appaltante assegna al concorrente un termine di dieci giorni perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere. Nel medesimo termine il concorrente è tenuto a comunicare alla stazione appaltante l’eventuale volontà di non avvalersi del soccorso istruttorio.
13.4 Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, la stazione appaltante può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, fissando un termine perentorio a pena di esclusione.
13.5 In caso di comunicazione del concorrente della volontà di non avvalersi del soccorso istruttorio e, comunque, in caso di inutile decorso del termine, la stazione appaltante procede all’esclusione del concorrente dalla procedura.
13.6 Al di fuori delle ipotesi di cui all’art. 83, comma 9, del Codice, è facoltà della stazione appaltante invitare, se necessario, i concorrenti a fornire chiarimenti in ordine al contenuto dei certificati, documenti e dichiarazioni presentati.
14. CONTENUTO DEL PLICO “DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA”
Il plico deve contenere:
- la domanda di partecipazione (v. 14.1);
- il documento di gara unico europeo - DGUE (v. 14.2)
- le dichiarazioni integrative e la documentazione a corredo (v. 14.3)
14.1 La domanda di partecipazione:
14.1.1 È redatta preferibilmente secondo il modello di cui all’All. 4 e, in ogni caso, contiene tutte le seguenti informazioni e dichiarazioni.
14.1.2 Il concorrente indica la forma singola o associata con la quale l’impresa partecipa alla gara (impresa singola, consorzio, RTI, aggregazione di imprese di rete, GEIE).
■ In caso di partecipazione in RTI, consorzio ordinario, aggregazione di imprese di rete, GEIE, il concorrente fornisce i dati identificativi (ragione sociale, codice fiscale, sede) e il ruolo di ciascuna impresa (mandataria/mandante; capofila/consorziata).
■ Nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all’art. 45, comma 2, lett. b) e c), del Codice, il consorzio indica il consorziato per il quale concorre alla gara; qualora il consorzio non indichi per quale/i consorziato/i concorre, si intende che lo stesso partecipa in nome e per conto proprio.
■ Nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario costituiti, la domanda è sottoscritta dalla mandataria/capofila.
■ Nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora costituiti, la domanda è sottoscritta da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento o consorzio;
■ Nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete si fa riferimento alla disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese, in quanto compatibile. In particolare:
a. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e con soggettività giuridica, ai sensi dell’art. 3, comma 4-quater, del DL 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal legale rappresentante/procuratore del solo operatore economico che riveste la funzione di organo comune;
b. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica, ai sensi dell’art. 3, comma 4-quater, del DL 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal legale rappresentante/procuratore dell’impresa che riveste le funzioni di organo comune nonché da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipano alla gara;
c. se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, oppure se l’organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal legale rappresentante dell’impresa aderente alla rete che riveste la qualifica di mandataria, ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi, da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipa alla gara.
■ Nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all’art. 45, comma 2, lett. b) e c), del Codice, la domanda è sottoscritta dal consorzio medesimo.
14.1.3 Il concorrente allega:
■ copia fotostatica di un documento d’identità del sottoscrittore;
■ copia conforme all’originale della procura oppure, nel solo caso in cui dalla visura camerale del concorrente risulti l’indicazione espressa dei poteri rappresentativi conferiti con la procura, la dichiarazione sostitutiva resa dal procuratore attestante la sussistenza dei poteri rappresentativi risultanti dalla visura.
14.2 Il Documento di gara unico europeo
14.2.1 Il concorrente compila il DGUE di cui all’All. n. 5, adattato alla presente procedura, secondo quanto di seguito indicato.
Parte I – Informazioni sulla procedura di appalto e sull’amministrazione aggiudicatrice o ente aggiudicatore: Il concorrente rende tutte le informazioni richieste relative alla procedura di appalto. Parte II – Informazioni sull’operatore economico: Il concorrente rende tutte le informazioni richieste mediante la compilazione delle parti pertinenti.
In caso di ricorso all’avvalimento si richiede la compilazione della sezione C. Il concorrente indica la denominazione dell’operatore economico ausiliario e i requisiti oggetto di avvalimento. Il concorrente, per ciascun ausiliario, allega:
1) DGUE, a firma dell’ausiliario, contenente le informazioni di cui alla parte II, sezioni A e B, alla parte III, alla parte IV, ove pertinente, e alla parte VI;
2) dichiarazione sostitutiva di cui all’art. 89, comma 1, del Codice sottoscritta dall’ausiliario con la quale quest’ultimo si obbliga, verso il concorrente e verso la stazione appaltante, a mettere a disposizione, per tutta la durata dell’appalto, le risorse necessarie di cui è carente il concorrente;
3) dichiarazione sostitutiva di cui all’art. 89, comma 7, del Codice sottoscritta dall’ausiliario con la quale quest’ultimo attesta che l’impresa ausiliaria non partecipa alla gara in proprio o come associata o consorziata;
4) originale o copia autentica del contratto di avvalimento, in virtù del quale l’ausiliaria si obbliga, nei confronti del concorrente, a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie, che devono essere dettagliatamente descritte, per tutta la durata dell’appalto. A tal fine il contratto di avvalimento contiene, a pena di nullità, ai sensi dell’art. 89 comma 1 del Codice, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall’ausiliaria;
5) PASSOE dell’ausiliario;
In caso di operatori economici ausiliari aventi sede, residenza o domicilio nei paesi inseriti nelle
c.d. “black list”
6) dichiarazione dell’ausiliario del possesso dell’autorizzazione in corso di validità rilasciata ai sensi del DM 14 dicembre 2010 del Ministero dell’economia e delle finanze ai sensi (art. 37 del DL 3 maggio 2010, n. 78, conv. in l. 122/2010)
oppure
dichiarazione di aver presentato domanda di autorizzazione ai sensi dell’art. 1 comma 3 del DM 14 dicembre 2010 con allegata copia dell’istanza di autorizzazione inviata al Ministero.
Parte III – Motivi di esclusione
Il concorrente dichiara di non trovarsi nelle condizioni previste dal punto 6 del presente Disciplinare (Sez. A-B-C-D).
Parte IV – Criteri di selezione
Il concorrente dichiara di possedere tutti i requisiti richiesti dai criteri di selezione e compila:
a) la sezione A per dichiarare il possesso del requisito relativo all’idoneità professionale di cui par.7.3 del presente disciplinare;
b) la sezione B per dichiarare il possesso del requisito relativo alla capacità economico-finanziaria di cui al par. 7.5 del presente disciplinare;
c) la sezione C per dichiarare il possesso del requisito relativo alla capacità professionale e tecnica di cui al par.7.4 del presente disciplinare.
d) la sezione D per dichiarare l’eventuale possesso delle certificazioni di qualità e/o di gestione ambientale.
Parte VI - Dichiarazioni finali
Il concorrente rende tutte le informazioni richieste mediante la compilazione delle parti pertinenti.
14.2.2 Il DGUE deve essere presentato:
- nel caso di raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, GEIE, da tutti gli operatori economici che partecipano alla procedura in forma congiunta;
- nel caso di aggregazioni di imprese di rete da ognuna delle imprese retiste, se l’intera rete partecipa, ovvero dall’organo comune e dalle singole imprese retiste indicate;
- nel caso di consorzi cooperativi, di consorzi artigiani e di consorzi stabili, dal consorzio e dai consorziati per conto dei quali il consorzio concorre.
La dichiarazione relativa a tutti i soggetti (in carica o cessati) di cui all’art. 80, comma 3, del Codice è resa senza l’indicazione del nominativo dei singoli soggetti1. L’indicazione del nominativo dei soggetti di cui al comma 3 sarà richiesta soltanto al momento della verifica delle dichiarazioni rese. Qualora il legale rappresentante/procuratore del concorrente non intenda rendere le dichiarazioni sostitutive ex art. 80, commi 1, 2 e 5, lett. l), del Codice anche per conto dei soggetti elencati al comma 3 dell’art. 80 del Codice, detti soggetti sono tenuti a compilare in proprio la dichiarazione ex art. 80, commi 1, 2 e 5, lett. l), del Codice, allegando copia fotostatica del documento di identità in corso di validità.
In caso di incorporazione, fusione societaria o cessione d’azienda, le dichiarazioni di cui all’art. 80, commi 1, 2 e 5, lett. l), del Codice, devono riferirsi anche ai soggetti di cui all’art. 80, comma 3, del Codice che hanno operato presso la società incorporata, fusasi o che ha ceduto l’azienda cessati dalla carica nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara (Per l’elencazione dei soggetti cui deve essere riferita l’attestazione si richiama il Comunicato del Presidente ANAC datato 8 novembre 2017, reperibile al link xxxxx://xxx.xxxxxxxxxxxxxx.xx/xxxxxx/xxxxxx/xxxxxxx/XxxxxxxxXxxxxxxx/XxxxXxxxXxxxxxxx/_Xxxx?xxx0000.)
14.3 Dichiarazioni integrative e documentazione a corredo
14.3.1 Ciascun concorrente rende le seguenti dichiarazioni, anche ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000, con le quali:
1. dichiara i dati identificativi (nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, comune di residenza etc.) dei soggetti di cui all’art. 80, comma 3, del Codice, ovvero indica la banca dati ufficiale o il pubblico registro da cui i medesimi possono essere ricavati in modo aggiornato alla data di presentazione dell’offerta;
2. dichiara remunerativa l’offerta economica presentata giacché per la sua formulazione ha preso atto e tenuto conto:
a) delle condizioni contrattuali e degli oneri compresi quelli eventuali relativi in materia di sicurezza, di assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza in vigore nel luogo dove devono essere svolti i servizi/fornitura;
b) di tutte le circostanze generali, particolari e locali, nessuna esclusa ed eccettuata, che possono avere influito o influire sia sulla prestazione dei servizi/fornitura, sia sulla determinazione della propria offerta;
3. accetta, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nella documentazione gara;
4. dichiara di essere consapevole che, qualora siano fornite nell’ambito della presente procedura - al momento della presentazione dell’offerta, oppure delle relative eventuali giustificazioni o precisazioni di cui all’art. 97 del Codice - informazioni che costituiscano segreti tecnici o commerciali ai sensi dell’art. 53, comma 5, lett. a) del predetto Codice, l’impresa dovrà contestualmente rilasciare comprovata e motivata dichiarazione in calce al documento contenente le informazioni medesime. Tale dichiarazione sarà utilizzata nell’ambito dell’istruttoria delle richieste di accesso da parte di terzi. In mancanza di tale dichiarazione l’Autorità riterrà insussistente ogni interesse alla riservatezza e procederà sulle eventuali istanze di accesso agli atti formulata dai concorrenti senza la notifica di cui all’art. 3 del DPR 12 aprile 2006, n. 184;
5. accetta il Patto di Integrità ed il Codice etico allegati ai documenti di gara;
6. accetta, ai sensi dell’art. 100, comma 2 del Codice, i requisiti particolari per l’esecuzione del contratto nell’ipotesi in cui risulti aggiudicatario. Il Fornitore, essendo in possesso dei requisiti di esperienza, capacità ed affidabilità atti a garantire il pieno rispetto delle disposizioni in materia di trattamento dei dati personali, ivi compreso il profilo relativo alla sicurezza, è idoneo ad assumere il ruolo di Responsabile del trattamento dei dati personali, ed è consapevole che, in caso di aggiudicazione della gara sarà nominato dall’Amministrazione “Responsabile” del trattamento dei dati personali” per l’Amministrazione ai sensi dell’art. 28 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, contenente il Regolamento europeo sulla protezione dei dati (di seguito anche “Regolamento UE” o “GDPR”), nonché della normativa italiana di adeguamento al GDPR, previa verifica dei requisiti richiesti dalla disciplina vigente, nazionale e comunitaria da parte dell’Amministrazione. In tal caso, si impegna a presentare all’Amministrazione le garanzie e ad adottare tutte le misure tecniche e organizzative idonee ed adeguate ad adempiere alla normativa e regolamentazione in vigore sul trattamento dei dati personali e si impegna ad eseguire
quanto necessario per ottemperare a qualsivoglia modifica delle norme in materia di Trattamento dei Dati Personali applicabili al trattamento dei Dati Personali, che generi nuovi requisiti (ivi incluse nuove misure di natura fisica, logica, tecnica, organizzativa, in materia di sicurezza o trattamento dei dati personali) per il Responsabile del trattamento dei dati personali collaborando, nei limiti delle proprie competenze tecniche, organizzative e delle proprie risorse, con il Titolare/Responsabile del trattamento affinché siano sviluppate, adottate e implementate misure correttive di adeguamento ai nuovi requisiti e alle nuove misure durante l’esecuzione del Contratto, senza oneri aggiuntivi a carico dell’Amministrazione.
14.3.2 Ciascun concorrente allega, inserendoli in apposite sezioni presenti sulla piattaforma telematica:
1. PASSOE di cui all’art. 2, comma 3.2, delibera n. 111 del 20 dicembre 2012 dell’AVCP. Nel caso in cui il concorrente ricorra all’avvalimento ai sensi dell’art. 89 del Codice, anche il PASSOE relativo all’impresa ausiliaria. Nel caso di mancato rilascio del PASSOE in tempo utile per consentire la partecipazione alla presente procedura, inserire nella cartella “A” la dichiarazione di impegno a presentare il PASSOE non appena rilasciato dall’ANAC e, comunque, entro il termine congruo assegnato dalla appaltante. Si evidenzia che la mancata registrazione presso il servizio AVCPass, nonché l’eventuale mancata trasmissione del “PASSOE” non comportano, di per sé, l’esclusione dalla presente procedura.
2. Copia ricevuta versamento contributo A.N.A.C dovuto.
3. Documento, in originale o copia autentica, attestante la garanzia provvisoria con allegata dichiarazione concernente l’impegno di un fideiussore di cui all’art. 93, comma 8 del Codice.
Per gli operatori economici che, ai sensi dell’art. 93, comma 7, del Codice, presentano la cauzione provvisoria in misura ridotta, copia conforme delle certificazioni che giustificano la riduzione dell’importo.
14.4 Documentazione ulteriore per i soggetti associati
Per i consorzi stabili, consorzi di cooperative e di imprese artigiane
■ atto costitutivo e statuto del consorzio in copia autentica, con indicazione delle imprese consorziate, qualora gli stessi non siano rinvenibili mediante accesso alla banca dati della Camera di Commercio.
Per i raggruppamenti temporanei già costituiti
■ mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata, con indicazione del soggetto designato quale mandatario, nella forma prescritta, prima della data di presentazione dell’offerta;
■ dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell’art. 48, comma 4, del Codice, le parti del servizio/fornitura che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.
Per i consorzi ordinari o GEIE già costituiti
■ atto costitutivo e statuto del consorzio o GEIE in copia autentica, con indicazione del soggetto designato quale capogruppo;
■ dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell’art. 48, comma, 4 del Codice, le parti del servizio/fornitura che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.
Per i raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari o GEIE non ancora costituiti
■ dichiarazione resa da ciascun operatore economico attestante:
a. l’operatore economico al quale, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
b. l’impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo ai raggruppamenti temporanei o consorzi o GEIE ai sensi dell’art. 48, comma 8, del Codice conferendo mandato collettivo speciale con rappresentanza all’impresa qualificata come mandataria che stipulerà il contratto in nome e per conto delle mandanti/consorziate;
c. dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell’art. 48, co 4 del Codice, le parti del servizio che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.
Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica
■ copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell’art. 25 del d.lgs. n. 82/2005, con indicazione dell’organo comune che agisce in rappresentanza della rete;
■ dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante dell’organo comune, che indichi per quali imprese la rete concorre;
■ dichiarazione che indichi le parti del servizio o della fornitura che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.
Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica
■ copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell’art. 25 del CAD, recante il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla impresa mandataria; qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell’art. 24 del CAD, il mandato nel contratto di rete non può ritenersi sufficiente e sarà obbligatorio conferire un nuovo mandato nella forma della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell’art. 25 del CAD;
■ dichiarazione che indichi le parti del servizio o della fornitura che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.
Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se l’organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti
■ in caso di RTI costituito: copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell’art. 25 del CAD con allegato il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria, recante l’indicazione del soggetto designato quale mandatario e delle parti del servizio o della fornitura che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete; qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell’art. 24 del CAD, il mandato deve avere la forma dell’atto pubblico o della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell’art. 25 del CAD;
(o in alternativa)
■ in caso di RTI costituendo: copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell’art. 25 del CAD, con allegate le dichiarazioni, rese da ciascun concorrente aderente al contratto di rete, attestanti:
a. a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
b. l’impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia di raggruppamenti temporanei;
c. le parti del servizio o della fornitura che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.
Il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza potrà essere conferito alla mandataria con scrittura privata. Qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell’art. 24 del CAD, il mandato dovrà avere la forma dell’atto pubblico o della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell’art. 25 del CAD.
15. CONTENUTO DEL PLICO “OFFERTA TECNICA”
15.1 Il plico deve contenere, pena l’esclusione dalla gara,
A) una “Relazione tecnica” sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante o da un suo procuratore, priva, pena l’esclusione dalla procedura di gara, di indicazioni di carattere economico, contenente una presentazione del soggetto proponente ed una descrizione completa e dettagliata dei servizi/forniture offerti sulla base delle indicazioni contenute nel Capitolato speciale e suo Allegato tecnico, elaborata enucleando le tematiche previste nei criteri e relativi “sotto-criteri” indicati infra. Nel caso di concorrenti associati, l’offerta deve essere sottoscritta con le modalità indicate per la sottoscrizione della domanda di partecipazione cui al punto 14.1.
In particolare, dovrà essere analiticamente descritto il progetto delle attività nelle sue declinazioni specifiche riportate all’art. 1 dell’Allegato tecnico al capitolato speciale e fornito ogni altro elemento richiesto da quanto previsto nel medesimo documento (es. descrizione del piano di crisis management).
La relazione tecnica non dovrà superare n. 50 facciate formato A4 (carattere Times New Roman dimensione 12 ed interlinea singola), comprensive di eventuali grafici e tabelle, con una numerazione progressiva ed univoca delle pagine.
B) Il “curriculum vitae” di ciascun componente del team di progetto offerto, ai sensi di quanto previsto dall’Allegato tecnico al Capitolato speciale.
I curricula degli incaricati del servizio indicati nella Relazione tecnica dovranno essere allegati sia al fine dell’assegnazione dei relativi punteggi, che per verificare la corrispondenza dei profili offerti in gara con quelli resi disponibili effettivamente nel corso dell’esecuzione del servizio.
In particolare, l’operatore economico deve indicare, ai sensi dell’art. 45, comma 4, del Codice, il nome e le qualifiche professionali delle persone fisiche incaricate di fornire la prestazione relativa allo specifico contratto.
I curricula dovranno evidenziare l’esperienza lavorativa maturata, la durata, i clienti, la tipologia e il valore delle compagne di comunicazione gestite, nonché il target di riferimento.
15.2
- i curriculum vitae delle figure professionali preposte.
Qualora le imprese concorrenti ritengano di utilizzare le proprie risorse umane a tempo parziale ai fini dell’appalto in oggetto, sono tenute ad indicare nella Relazione Tecnica, per ciascuna risorsa assegnata, la frazione di tempo dedicata allo svolgimento delle prestazioni come indicate nel Capitolato speciale e suo allegato tecnico. In mancanza, si dovrà intendere che ciascun concorrente dispone direttamente delle risorse indicate e le metterà integralmente a disposizione per lo svolgimento della prestazione.
15.3 L’offerta tecnica, nel rispetto del principio di equivalenza di cui all’art. 68, del Codice, deve corrispondere, pena l’esclusione, alle caratteristiche minime indicate nell’Allegato tecnico al Capitolato speciale e nella restante documentazione di gara.
15.4 Non è ammessa la presentazione di offerte plurime. Nell’ipotesi in cui la medesima cartella contenga contemporaneamente due o più offerte, nessuna di esse verrà presa in considerazione e l’Impresa sarà esclusa dalla gara.
15.5 L’offerta tecnica, a pena di esclusione, deve essere redatta in lingua italiana, e deve essere priva di qualsivoglia indicazione (diretta o indiretta) di carattere economico.
16. CONTENUTO DEL PLICO “OFFERTA ECONOMICA”
16.1 Il plico deve contenere l’offerta economica per il servizio a corpo, a pena di esclusione del concorrente, recante i seguenti elementi:
• il prezzo complessivo offerto per il servizio a corpo al netto di IVA e/o di altre imposte e contributi di legge e corrispondente percentuale di ribasso;
• il “Dettaglio offerta con indicazione dei valori di prezzo parziali offerti per singole ed autonome linee di attività”.
In particolare, devono essere indicati i costi di sicurezza e i costi della manodopera afferenti all’attività di impresa ai sensi dell’art. 95, comma 10, del d.lgs. n. 50/2016.
In caso di indicazione di costi della sicurezza pari a 0 (zero), si richiede una motivazione specifica sulla loro quantificazione, poiché tale parametro (costi pari a 0) costituisce indizio di possibile anomalia. Qualora vi sia discordanza tra il prezzo complessivo offerto del documento “Offerta economica” e quello generato dalla piattaforma si terrà conto dell’offerta risultante dal documento di offerta economica più favorevole alla stazione appaltante. Verranno prese in considerazione fino a due cifre decimali.
In caso di discordanza tra i prezzi indicati in lettere e in cifre, prevarranno gli importi indicati in lettere.
16.2 L’offerta economica, a pena di esclusione, è sottoscritta con le modalità indicate per la sottoscrizione della domanda di partecipazione cui ai paragrafi 14.1.
16.3 Sono inammissibili le offerte economiche che superino l’importo a base d’asta.
17. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE
L’appalto è aggiudicato in base al criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell’art. 95, commi 2 e 10-bis del Codice. La
valutazione dell’offerta tecnica e dell’offerta economica sarà effettuata secondo la seguente ripartizione:
PUNTEGGIO MASSIMO OFFERTA TECNICA 80
OFFERTA ECONOMICA 20
TOTALE 100
Il punteggio totale per l’offerta i-esima Pi è dato dalla somma del punteggio tecnico PTi e del punteggio economico PEi attribuiti come descritto nei paragrafi che seguono:
Pi = PTi + Pei
Criterio | Punteggio massimo |
Punteggio Tecnico (PT) | 80 |
Punteggio Economico (PE) | 20 |
Totale (Ptot) | 100 |
17.1 Criteri di valutazione dell’offerta tecnica
17.1.1 Il punteggio dell’offerta tecnica (80 punti) è attribuito sulla base dei criteri e dei sub-criteri di valutazione elencati nella sottostante tabella, recante la relativa ripartizione dei punteggi:
Criterio | Sub-criterio | Modalità Attribuzione Punteggio | Coeffi cienti | Punteggio Massimo | ||
1 | Strategia di | 1.1 | Articolazione del | Ottimo | 1 | 20 |
comunicazione | piano media | Più che adeguato | 0,80 | |||
(max 35 punti) | Adeguato | 0,60 | ||||
0,40 |
Parzialmente adeguato Scarsamente adeguato Inadeguato | 0,20 0 | |||||
1.2 | Efficacia dei mezzi | Ottimo | 1 | 10 | ||
selezionati in | Più che adeguato | 0,80 | ||||
termini di diffusione e di | Adeguato | 0,60 | ||||
audience rispetto al | Parzialmente | 0,40 | ||||
target di | adeguato | |||||
riferimento | Scarsamente | 0,20 | ||||
adeguato | ||||||
Inadeguato | 0 | |||||
1.3 | Integrazione di | Ottimo | 1 | 5 | ||
ulteriori mezzi e/o | Più che adeguato | 0,80 | ||||
servizi | Adeguato | 0,60 | ||||
Parzialmente | 0,40 | |||||
adeguato | ||||||
Scarsamente | 0,20 | |||||
adeguato | ||||||
Inadeguato | 0 |
2 | Creatività del | 2.1 | Originalità delle | Ottimo | 1 | 15 |
progetto di | soluzioni creative | Più che adeguato | 0,80 | |||
campagna di comunicazione | proposte | Adeguato | 0,60 | |||
nazionale | Parzialmente | 0,40 | ||||
(max 25 punti) | adeguato | |||||
Scarsamente | 0,20 | |||||
adeguato | ||||||
Inadeguato | 0 | |||||
2.2 | Capacità di | Ottimo | 1 | 10 | ||
veicolazione del | Più che adeguato | 0,80 | ||||
messaggio e di impatto sul target di | Adeguato | |||||
riferimento | Parzialmente | 0,60 | ||||
adeguato | 0,40 | |||||
Scarsamente | 0,20 | |||||
adeguato | ||||||
Inadeguato | 0 | |||||
3 | Gruppo di | 3.1 | Adeguatezza dal | Ottimo | 1 | 10 |
lavoro | punto di vista della | Più che adeguato | 0,80 | |||
(max 20 punti) | composizione e del numero delle | Adeguato | 0,60 | |||
risorse umane | Parzialmente | 0,40 | ||||
impegnate | adeguato | |||||
Scarsamente | 0,20 | |||||
adeguato |
Inadeguato | 0 | |||||
3.2 | Competenza ed | Ottimo | 1 | 10 | ||
esperienza delle | Più che adeguato | 0,80 | ||||
figure professionali | Adeguato | 0,60 | ||||
Parzialmente | 0,40 | |||||
adeguato | ||||||
Scarsamente | 0,20 | |||||
adeguato | ||||||
Inadeguato | 0 |
18 METODO DI ATTRIBUZIONE DEL COEFFICIENTE PER IL CALCOLO DEL PUNTEGGIO DELL’OFFERTA TECNICA
18.1 Per rendere omogenea l’attribuzione dei punteggi discrezionali alle diverse offerte si prevede di assegnare ad ognuna delle voci inerenti ai singoli aspetti dell’offerta da valutare, salvo nei casi espressamente specificati, un punteggio pesato in funzione dell’importanza della singola voce nell’ambito dell’offerta complessiva.
Sono stati all’uopo, previsti sei giudizi da attribuire alle singole voci oggetto di valutazione. A ciascuno di detti giudizi corrisponde l’assegnazione alla singola voce di un coefficiente variabile da 0,00 a 1,00 da parte di ciascun componente della Commissione giudicatrice, segnatamente:
- OTTIMO | 1,00 |
- PIÙ CHE ADEGUATO | 0,80 |
- ADEGUATO | 0,60 |
- PARZIALMENTE ADEGUATO | 0,40 |
- SCARSAMENTE ADEGUATO | 0,20 |
- INADEGUATO 0,00
• Ottimo: coefficiente pari ad 1, nel caso in cui vi sia massima rispondenza a quanto previsto nel rispettivo parametro.
Xxxxxxx rispondenza del progetto di servizi e delle offerte migliorative alle esigenze funzionali dell’Autorità. Per le eventuali proposte migliorative sarà valutata l’utilità, l’adeguatezza e la rispondenza agli obiettivi dell’Autorità. In conclusione, superiore agli standard richiesti.
Più che adeguato: coefficiente pari a 0,80, nel caso in cui vi sia una più che adeguata rispondenza a quanto previsto nel rispettivo parametro.
Più che adeguata rispondenza del progetto di servizi e delle offerte migliorative alle esigenze funzionali dell’Autorità. Per le eventuali proposte migliorative sarà valutata l’utilità, l’adeguatezza e la rispondenza agli obiettivi dell’Autorità. In conclusione, più che in linea con gli standard richiesti.
Adeguato: coefficiente pari a 0,60, nel caso in cui vi sia adeguata rispondenza a quanto previsto nel rispettivo parametro.
Adeguata rispondenza del progetto di servizi e delle offerte migliorative alle esigenze funzionali dell’Autorità. Per le eventuali proposte migliorative sarà valutata l’utilità, l’adeguatezza e la rispondenza agli obiettivi dell’Autorità. In conclusione, in linea con gli standard richiesti.
Parzialmente adeguato: coefficiente pari a 0,40, nel caso in cui vi sia parziale rispondenza a quanto previsto nel rispettivo parametro.
Parziale rispondenza del progetto di servizi e delle offerte migliorative alle esigenze funzionali dell’Autorità. Per le eventuali proposte migliorative sarà valutata l’utilità, l’adeguatezza e la rispondenza agli obiettivi dell’Autorità. In conclusione, parzialmente in linea con gli standard richiesti.
Scarsamente adeguato: coefficiente pari a 0,20, nel caso in cui vi sia scarsa rispondenza a quanto previsto nel rispettivo parametro.
Scarsa rispondenza del progetto di servizi e delle offerte migliorative alle esigenze funzionali dell’Autorità. Per le eventuali proposte migliorative sarà valutata l’utilità, l’adeguatezza e la rispondenza agli obiettivi dell’Autorità. In conclusione, scarsamente in linea con gli standard richiesti.
Inadeguato: coefficiente pari a 0,00, nel caso in cui vi sia una rispondenza inadeguata a quanto previsto nel rispettivo parametro.
Inadeguata rispondenza del progetto di servizi e delle offerte migliorative alle esigenze funzionali dell’Autorità. Per le eventuali proposte migliorative sarà valutata l’utilità, l’adeguatezza e la rispondenza agli obiettivi dell’Autorità. In conclusione, assolutamente inferiore agli standard richiesti.
Ai fini dell’attribuzione del punteggio a ciascun sotto-criterio si procederà pertanto applicando la seguente formula:
𝑖=1
dove:
C(a) = ∑𝑁
𝑊𝑖 ∗ 𝑉(𝑎)𝑖
C(a) = indice di valutazione dell’offerta (a); Wi = punteggio attribuito al requisito i-esimo;
V(a)i= coefficiente della prestazione dell’offerta (a) rispetto al requisito (i) compreso tra zero ed uno. I coefficienti V(a)i sono determinati dalla media aritmetica dei coefficienti attribuiti discrezionalmente dai singoli commissari.
METODO DI ATTRIBUZIONE DEL COEFFICIENTE PER IL CALCOLO DEL PUNTEGGIO DELL’OFFERTA ECONOMICA
18.2 Per l’offerta economica (max punti 20/100), il punteggio per l’offerta i-esima è attribuito in ragione del prezzo offerto, applicando la seguente formula (proporzionalità inversa interdipendente):
PEi=PEmax*Pmin/Pi dove:
PEi: Punteggio Economico attribuito all’offerta del concorrente; PEmax: Punteggio Economico massimo disponibile (pari a 20); Pi: Prezzo offerto dal concorrente;
Pmin: minor prezzo offerto.
18.4 METODO PER IL CALCOLO DEI PUNTEGGI FINALI
La graduatoria finale sarà redatta sulla base dei punteggi totali conseguiti da ciascun concorrente, dati dalla sommatoria dei punteggi parziali tecnici ed economici.
La gara verrà aggiudicata all’operatore economico che avrà presentato l’offerta economicamente più vantaggiosa, ovvero quella che avrà ottenuto il punteggio totale più alto, anche in caso di presentazione di una sola offerta, purché ritenuta congrua e conveniente per l’Autorità.
18. SVOLGIMENTO OPERAZIONI DI GARA: APERTURA DEL PLICO “DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA” E RELATIVA VERIFICA
18.1 La prima seduta pubblica avrà luogo il giorno 25 novembre 2021 alle ore 12:00 presso l’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, Xxx Xxxxxx, 00/x – 00000 Xxxx e, ove non possibile, in modalità telematica attraverso la Piattaforma. Vi potranno partecipare i legali rappresentanti/procuratori delle imprese interessate oppure persone munite di specifica delega. In assenza di tali titoli, la partecipazione è ammessa come semplice uditore.
18.2 Le successive sedute pubbliche avranno luogo presso la medesima sede (ovvero in modalità telematica, ove non possibile) in data e orari che saranno comunicati ai concorrenti a mezzo pubblicazione sul sito informatico/PEC almeno sette giorni prima della data fissata.
18.3 Il RUP, nella prima seduta pubblica, procederà a verificare il tempestivo arrivo e l’integrità dei file inviati dai concorrenti e, una volta aperti, a controllare la completezza della documentazione amministrativa presentata. Tale seduta pubblica, se necessario, sarà aggiornata ad altra ora o a giorni successivi. Successivamente il RUP procederà a:
a) verificare la conformità della documentazione amministrativa a quanto richiesto nel presente Disciplinare;
b) attivare la procedura di soccorso istruttorio di cui al precedente punto 13;
c) effettuare, ai sensi dell’art. 71 del DPR 445/2000, i controlli sulle dichiarazioni sostitutive rese dai concorrenti in merito all’assenza dei motivi di esclusione di cui all’art. 80 del Codice, nonché alla sussistenza dei requisiti di idoneità, capacità economico-finanziaria e tecnico professionale di cui al precedente punto 7;
d) redigere apposito verbale relativo alle attività svolte.
18.4 La verifica del possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico-organizzativo ed economico- finanziario avverrà, ai sensi degli artt. 81 e 216, comma 13 del Codice, attraverso l’utilizzo del sistema AVCPass, reso disponibile dall’A.N.A.C., con le modalità di cui alla delibera n. 111 del 20 dicembre 2012. I requisiti speciali di partecipazione di cui al punto 7 sono comprovati attraverso la documentazione ivi indicata, che dovrà essere inserita dai concorrenti nel sistema AVCPass.
18.5 Ai sensi dell’art. 85, comma 5, primo periodo, del Codice, la stazione appaltante si riserva di chiedere agli offerenti, in qualsiasi momento nel corso della procedura, di presentare tutti i documenti complementari o parte di essi, qualora questo sia necessario per assicurare il corretto svolgimento della procedura.
19. COMMISSIONE GIUDICATRICE
19.1 La Commissione di aggiudicazione, dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte, è nominata ai sensi dell’art. 216, comma 12, del Codice, ed è composta da tre componenti interni all’Autorità (oltre al componente verbalizzante), esperti nello specifico settore cui si riferisce l’oggetto del contratto.
19.2 In capo ai commissari non devono sussistere cause ostative alla nomina, ai sensi dell’art. 77, comma 9, del Codice. A tal fine i medesimi rilasciano un’apposita dichiarazione alla stazione appaltante.
19.3 La Commissione giudicatrice è responsabile della valutazione delle offerte tecniche ed economiche dei concorrenti e fornisce ausilio al RUP nella valutazione della congruità delle offerte.
19.4 La stazione appaltante pubblica, sul profilo di committente, nella sezione “Autorità trasparente” la composizione della commissione giudicatrice e i curricula dei componenti.
20. APERTURA DEI PLICHI “OFFERTA TECNICA” E “OFFERTA ECONOMICA” E RELATIVA VALUTAZIONE
20.1 Una volta effettuato il controllo della documentazione amministrativa, il RUP procederà a consegnare gli atti alla Commissione giudicatrice.
20.2 La Commissione giudicatrice, in seduta pubblica, procederà all’apertura del plico concernente l’offerta tecnica ed alla verifica della presenza dei documenti richiesti dal presente disciplinare.
20.3 In una o più sedute riservate la Commissione procederà all’esame ed alla valutazione delle offerte tecniche e all’assegnazione dei relativi punteggi applicando i criteri e le formule indicati nel bando e nel presente Disciplinare.
20.4 Successivamente, in seduta pubblica, la Commissione darà lettura dei punteggi attribuiti alle singole offerte tecniche e darà atto delle eventuali esclusioni dalla gara dei concorrenti.
20.5 Nella medesima seduta, o in una seduta pubblica successiva, la Commissione procederà all’apertura della busta contenente le offerte economiche e, quindi, alla relativa valutazione, che potrà avvenire anche in successiva seduta riservata, secondo i criteri e le modalità descritte al punto 17.3. La Commissione, pertanto, procederà all’attribuzione dei punteggi complessivi, sommando i punteggi attribuiti all’offerta economica e quelli attribuiti all’offerta tecnica per la formulazione della graduatoria, ai sensi dell’art. 95, comma 9, del Codice.
20.6 Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo, ma punteggi differenti per il prezzo e per tutti gli altri elementi di valutazione, sarà collocato primo in graduatoria il concorrente che ha ottenuto il miglior punteggio sull’offerta tecnica.
20.7 Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo e gli stessi punteggi parziali per il prezzo e per l’offerta tecnica, si procederà mediante sorteggio in seduta pubblica, le cui modalità saranno successivamente definite dalla stazione appaltante.
20.8 Qualora individui offerte che superano la soglia di anomalia di cui all’art. 97, comma 3, del Codice, e in ogni altro caso in cui, in base a elementi specifici, l’offerta appaia anormalmente bassa, la Commissione, chiude la seduta pubblica dando comunicazione al RUP, che procederà secondo quanto indicato al successivo punto 21.
20.9 In qualsiasi fase delle operazioni di valutazione delle offerte tecniche ed economiche, la Commissione provvede a comunicare tempestivamente al RUP -che procederà ai sensi dell’art. 76, comma 5, lett. b), del Codice- i casi di esclusione da disporre per:
- mancata separazione dell’offerta economica dall’offerta tecnica, ovvero l’inserimento di elementi concernenti il prezzo in documenti contenuti nella documentazione amministrativa e nell’offerta tecnica;
- presentazione di offerte parziali, plurime, condizionate, alternative nonché irregolari, ai sensi dell’art. 59, comma 3, lett. a), del Codice, in quanto non rispettano i documenti di gara, ivi comprese le specifiche tecniche;
- presentazione di offerte inammissibili, ai sensi dell’art. 59, comma 4, lett. a) e c), del Codice, in quanto la Commissione giudicatrice ha ritenuto sussistenti gli estremi per informativa alla Procura della Repubblica per reati di corruzione o fenomeni collusivi o ha verificato essere in aumento rispetto all’importo a base di gara.
20.10 All’esito delle operazioni di cui sopra, la Commissione, in seduta pubblica, comunicherà la proposta di aggiudicazione in favore del concorrente che ha presentato la migliore offerta, chiudendo le operazioni di gara e trasmettendo al RUP tutti gli atti e documenti della gara ai fini dei successivi adempimenti.
21. VERIFICA ANOMALIA DELLE OFFERTE
21.1 Al ricorrere dei presupposti di cui all’art. 97, comma 3, del Codice, e, ai sensi dell’art. 97, comma 6, in ogni altro caso in cui, in base a elementi specifici, l’offerta appaia anormalmente bassa, il RUP, valuta la congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità delle offerte. A tal fine, il RUP, ove lo ritenga necessario, ha facoltà di avvalersi del supporto della Commissione di gara.
21.2 Si procede a verificare la prima migliore offerta anormalmente bassa. Qualora tale offerta risulti anomala e dunque esclusa, si procede con le stesse modalità nei confronti delle successive offerte, fino ad individuare la migliore offerta ritenuta non anomala. È facoltà della stazione appaltante procedere contemporaneamente alla verifica di congruità di tutte le offerte anormalmente basse.
21.3 Il RUP formula per iscritto al concorrente la presentazione, per iscritto, delle spiegazioni, se del caso indicando le componenti specifiche dell’offerta ritenute anomale. A tal fine, assegna un termine non inferiore a quindici giorni dal ricevimento della richiesta.
21.4 Il RUP, con l’eventuale supporto della Commissione, esamina in seduta riservata le spiegazioni fornite dall’offerente e, ove le ritenga non sufficienti ad escludere l’anomalia, ha facoltà di chiedere, anche mediante audizione orale, la presentazione di ulteriori chiarimenti, assegnando un termine massimo di cinque giorni dal ricevimento della richiesta per fornire riscontro.
20.5 Il RUP esclude, ai sensi dell’art. 97, commi 5 e 6 del Codice, le offerte che, in base all’esame degli elementi forniti con le spiegazioni risultino, nel complesso, inaffidabili.
22. AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO E STIPULA DEL CONTRATTO
22.1 La proposta di aggiudicazione è formulata dalla Commissione in favore della concorrente che ha presentato la migliore offerta. Con tale adempimento la Commissione chiude le operazioni di gara e trasmette al RUP tutti gli atti e i documenti per i successivi adempimenti.
22.2 Qualora vi sia stata la verifica di congruità delle offerte anomale di cui al punto 21, la proposta di aggiudicazione è formulata al RUP al termine del relativo procedimento.
22.3 Qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all’oggetto del contratto, la stazione appaltante si riserva di non procedere all’aggiudicazione ai sensi dell’art. 95, comma 12, del Codice. L’Agcom si riserva, altresì, la facoltà di procedere nell’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida.
22.4 Prima dell’aggiudicazione definitiva la stazione appaltante procede:
- ai sensi dell’art. 85 comma 5 del Codice, a richiedere al concorrente cui ha deciso di aggiudicare l’appalto di presentare, per il tramite del sistema AVCPass, i documenti di cui all’art. 86 del Codice, ai fini della prova dell’assenza dei motivi di esclusione di cui all’art. 80 e del rispetto dei criteri di selezione di cui all’art. 83 del medesimo Codice.
- a richiedere -laddove non sia stata effettuata la verifica di congruità dell’offerta- i documenti necessari alla verifica di cui all’art. 97, comma 5, lett. d), del Codice.
- a verificare, ai sensi dell’art. 95, comma 10, il rispetto dei minimi salariali retributivi di cui al citato art. 97, comma 5, lett. d).
22.5 La stazione appaltante, previa verifica della proposta di aggiudicazione, ai sensi degli artt. 32, comma 5, e 33, comma 1, del Codice, aggiudica l’appalto.
22.6 A decorrere dall’aggiudicazione, la stazione appaltante procede, entro cinque giorni, alle comunicazioni di cui all’art. 76, comma 5, lett. a) e, tempestivamente, comunque non oltre trenta giorni, allo svincolo della garanzia provvisoria nei confronti dei concorrenti non aggiudicatari.
22.7 L’aggiudicazione diventa efficace, ai sensi dell’art. 32, comma 7, del Codice, all’esito positivo della verifica del possesso dei requisiti prescritti.
22.8 In caso di esito negativo delle verifiche, la stazione appaltante procederà alla revoca dell’aggiudicazione, alla segnalazione all’ANAC nonché all’incameramento della garanzia provvisoria.
22.9 La stazione appaltante aggiudicherà, quindi, al secondo graduato procedendo altresì, alle verifiche nei termini sopra indicati. Nell’ipotesi in cui l’appalto non possa essere aggiudicato neppure a favore del concorrente collocato al secondo posto nella graduatoria, l’appalto verrà aggiudicato, nei termini sopra detti, scorrendo la graduatoria.
22.10 La stipula del contratto è subordinata al positivo esito delle verifiche previste dalla normativa vigente in materia di lotta alla mafia (d.lgs. 159/2011). Qualora la stazione appaltante proceda ai sensi degli artt. 88, comma 4-bis, e 92, comma 3, del d.lgs. 159/2011 recederà dal contratto laddove si verifichino le circostanze di cui agli artt. 88, commi 4-bis e 4-ter, e 92, commi 3 e 4, del predetto decreto.