CAPITOLATO PER L’ASSICURAZIONE
CAPITOLATO PER L’ASSICURAZIONE
ALL RISKS PROPERTY
La presente Polizza è stipulata tra
A.N.M. SPA AZIENDA NAPOLETA MOBILITA’ |
Xxx X. Xxxxxx 0 |
00000 – Xxxxxx |
Partita IVA / C.F. 06937950639 |
e
Società Assicuratrice |
Durata del contratto
Dalle ore 24.00 del : | 30/06/2017 |
Alle ore 24.00 del : | 31/12/2019 |
Scadenza prima annualità | 31/12/2018 |
Con frazionamento semestrale del premio, e relative rate di premio:
Alle ore 24.00 di ogni: | 31/12 e 30/06 |
Sommario
CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE [CGA] 10
DECORRENZA DELL’ASSICURAZIONE E TERMINI CONTRATTUALI 10
Art.1 Dichiarazioni relative alle circostanze – Buona fede - Diminuzione ed aggravamento del rischio 10
Art.2 Durata dell’Assicurazione – Proroga – Disdetta 10
Art.3 Pagamento del Premio e decorrenza dell'Assicurazione 10
Art.4 Coesistenza di altre assicurazioni 11
Art.5 Interpretazione del contratto 11
Art.6 Pagamenti per variazioni con incasso di Premio 11
Art.7 Gestione della Polizza 11
Art.8 Forma delle comunicazioni e modifiche dell’Assicurazione 11
Art.9 Ispezione dei beni assicurati 12
Art.10 Limite massimo d’indennizzo 12
Art.11 Titolarità dei diritti nascenti dalla Polizza – Assicurazione per conto di chi spetta 12
Art.14 Rinvio alle norme di legge 12
Art.15 Trattamento dei dati 12
Art.16 Tracciabilità dei pagamenti 12
Art.17 Coassicurazione e Delega 12
NORME OPERANTI IN CASO DI SINISTRO 13
Art.18 Obblighi del contraente – Denuncia del sinistro 13
Art.19 Procedura per la valutazione del danno e delle perdite 13
Art.20 Mandato dei periti – Operazioni peritali 13
Art.21 Liquidazione per partite separate 14
Art.22 Valore dei Beni Immobili e Mobili e determinazione del Danno 14
Art.23 Valore assicurabile e Determinazione dell’ammontare del danno per le Merci 16
Art.24 Differenziale storico artistico 16
Art.25 Determinazione del Danno per i Valori e Oggetti d’arte 16
Art.26 Valore assicurabile e Determinazione dell’ammontare del danno per i Beni Elettronici 16
Art.27 Determinazione del danno per i supporti dati - ricostruzione dati 17
Art.28 Assicurazione parziale 17
Art.29 Coppie - Insiemi – Serie 17
Art.30 Pagamento dell’Indennizzo ed anticipi 17
Art.31 Rinuncia al diritto di surroga 18
Art.32 Recesso in caso di Sinistro 18
Art.33 Rendicontazione sinistri 18
Rischi Indennizzabili e spese rimborsabili 19
Oggetto dell'Assicurazione All Risks 19
Art.35 Spese necessarie per demolire e sgombrare i residui del sinistro 19
Art.36 Spese di bonifica decontaminazione e/o decorticazione 19
Art.37 Spese sostenute per la ricerca e la riparazione - liquidi condotti 19
Art.38 Costi per il collaudo 20
Art.39 Oneri di urbanizzazione e ricostruzione 20
Art.40 Spese per onorari vari 20
Art.41 Spese per onorari periti e consulenti 20
Art.42 Costi di ricostruzione degli archivi non informatici 21
Art.43 Supporti Dati e ricostruzione Dati 21
Art.44 Somme dovute a terzi (Ricorso Terzi) 21
Art.45 Maggiori costi e Perdita pigioni 21
Art.46 danni indiretti - indennità aggiuntiva 22
Art.47 Danni a veicoli iscritti al P.R.A. 22
Art.48 Furto, Rapina, Estorsione e Scippo 22
Delimitazioni e Detrazioni [DD] 25
Art.49 Xxxxxxxxx e Eruzione Vulcanica 25
Art.50 Inondazioni Alluvioni Allagamenti 25
Art.51 cedimento, franamento e smottamento del terreno, mareggiate, valanghe, slavine e frane 26
Art.53 Grandine (su fragili) 26
Art.54 Sovraccarico neve e/o ghiaccio 26
Art.56 Eventi socio politici – occupazione non militare 26
Art.57 Terrorismo Sabotaggio 26
Art.58 Collasso Strutturale 27
Art.60 Beni in Refrigerazione e/o temperatura controllata 27
Art.61 Urto – svio – deragliamento 27
Condizioni Particolari [CP] 27
Art.62 Operatività dell’Assicurazione 27
Art.63 deroga all’assicurazione parziale (adozione del criterio a valore intero) 27
Art.64 Precisazione Beni Elettronici e Beni Elettronici ad Impiego Mobile 28
Art.65 Precisazione Guasti Macchine 28
Attività, Caratteristiche del rischio e somme assicurate 28
Art.66 Attività e caratteristiche del rischio 28
Art.67 Somme assicurate e Conteggio del Premio 29
Art.68 Aggiornamento delle Somme Assicurate e adeguamento senza regolazione del Premio 29
Limiti – Scoperti - Franchigie [LSF] 30
DEFINIZIONI [DEF]
Assicurazione | Il contratto di assicurazione |
Polizza | Il documento che prova e regola l'assicurazione |
Contraente | Azienda Napoletana Mobilità che stipula il contratto di assicurazione in nome proprio e nell’interesse di chi spetta |
Assicurato | Il soggetto il cui interesse è protetto dalla presente assicurazione |
Società/Assicuratore | La Compagnia assicuratrice, o il gruppo di Compagnie, che ha assunto la presente assicurazione |
Broker | L’Impresa di Brokeraggio assicurativo alla quale, per incarico conferito dal Contraente, è affidata la gestione dell’assicurazione |
Premio | La somma dovuta dal Contraente alla Società. |
Rischio | La probabilità che si verifichi il sinistro e l’entità dei danni che possono derivarne |
Sinistro | Il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata l'assicurazione |
Danno | Il pregiudizio economico in capo all’Assicurato causato da un sinistro indennizzabile sulla base delle condizioni tutte di Polizza. |
Danno Indiretto | Sospensione di attività o qualsiasi danno che non riguardi la materialità delle cose assicurate |
Indennizzo | La somma dovuta dalla Società in caso di sinistro |
Limite di Indennizzo | Il massimo indennizzo dovuto dalla Società |
Somma Assicurata | La somma che rappresenta il limite fino al quale la Società è obbligata |
Franchigia | L’importo prestabilito che viene dedotto dal danno ed è a carico esclusivo dell’Assicurato |
Scoperto | La percentuale del danno a carico esclusivo dell’Assicurato |
Periodo di assicurazione | Il periodo, pari o inferiore a 12 mesi, compreso tra la data di effetto e la data di scadenza annuale |
Primo Rischio Assoluto | Forma di garanzia prestata senza l’applicazione della regola proporzionale prevista dall’art. 1907 del Codice Civile |
Beni Assicurati o Cose Assicurate | Beni Immobili e Beni Mobili, ovunque posti e/o esistenti sul territorio della Repubblica Italiana, Città del Vaticano e Repubblica di San Marino di proprietà dell’Assicurato o dallo stesso detenuti e/o utilizzati a qualsiasi titolo da Dipendenti dell’Assicurato/Contraente stesso o detenuti da Terzi, e più in generale per i quali esiste un interesse dell’Assicurato o lo stesso è tenuto all’assicurazione, compresi Beni non detenuti dall’Assicurato e di proprietà di Persone dipendenti o di Terzi ma che si trovano nei luoghi ed aree in cui l’Assicurato svolge le proprie attività. Qualora una determinata cosa o un determinato oggetto non trovasse precisa assegnazione in una delle partite e/o delle definizioni della presente Polizza ovvero che tale assegnazione risultasse dubbia o controversa, la cosa o l'oggetto verranno attribuiti alla partita "Beni Mobili". I Beni Immobili di proprietà e i Beni Mobili in essi contenuti, dati in uso a terzi, possono essere adibiti a qualsiasi attività. |
Beni Immobili | Come tali intendendosi: - i Fabbricati, cioè l’intera costruzione edile e tutte le opere murarie di rifinitura compresi fissi ed infissi ed opere di fondazione e/o interrate ed escluso solo quanto compreso nelle definizioni di Beni Mobili - le Connessioni e le infrastrutture cioè recinzioni, piazzali e strade, fognature e cunicoli esterni ai fabbricati, raccordi ferroviari, insegne, cancelli, comprese relative fondazioni e basamenti, il tutto entro il perimetro di pertinenza delle costruzioni. |
Beni Mobili | Macchinario, Attrezzature, Merci e quant’altro ad utilizzo delle attività svolte; gli Oggetti d’Arte, i Valori, i Beni Elettronici, i Preziosi e le Merci; Enti Particolari tra cui il Parco Mezzi, compresi i Veicoli iscritti al PRA di proprietà del Contraente e quelli dallo stesso detenuti in custodia per obblighi di legge, compresi i bagagli ed altri beni di terzi che l’Assicurato/Contraente abbia in custodia o di cui sia responsabile. |
Macchinario ed Attrezzature | Come tali intendendosi, a titolo esemplificativo e non limitativo: macchine impianti utensili attrezzi e relativi ricambi, basamenti e/o fondazioni; materiale rotabile in genere ovunque posto, anche per l’utilizzo; impianti, mezzi di sollevamento e di pesa; veicoli e mezzi di traino e di trasporto, purché non iscritti al .P.R.A.; impianti idrici, termici, elettrici e di condizionamento, di segnalazione e comunicazione; serbatoi in genere; tubazioni e condutture; materiale a piè d’opera necessario per svolgere le attività assicurate. |
Merci | A titolo esemplificativo e non limitativo ricambi, pneumatici, scorte, materie prime, prodotti semilavorati, finiti, materiali di consumo e quant’altro di affine e/o pertinente all’attività. Dette merci devono intendersi assicurate per un valore comprensivo delle imposte di fabbricazione e dei diritti doganali |
Enti Particolari | Intendendosi per tali il Parco Mezzi e Veicoli iscritti al PRA, le reti tranviarie, filoviarie, metropolitane e funicolari in uso al Contraente/Assicurato |
Parco Mezzi e Veicoli iscritti al PRA | Intendendosi per tale i veicoli ed i mezzi di servizio elencati negli appositi registri tenuti e redatti a norma di legge dal Contraente (che potranno essere esibiti alla Società a semplice richiesta per eventuali accertamenti) adibiti a trasporto pubblico o a servizi di qualunque tipo, anche interni, quali trasferimenti, collaudi, manutenzioni, scuola guida, traino di altri veicoli, trasporto in genere (anche di dipendenti), i quali devono intendersi assicurati sia in fase di circolazione, sia in rimessa e/o deposito, sia in officina per manutenzione/riparazione, nonché quelli che vengono trasportati preso officine, anche di terzi, per lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria. I mezzi in possesso, in uso o godimento all’Assicurato successivamente alla decorrenza del presente contratto di intenderanno automaticamente assicurati |
Beni Elettronici | Come tali intendendosi, a titolo esemplificativo e non limitativo, le macchine e le apparecchiature a corrente debole per ufficio, per attività amministrative e correlate, per tutti gli impianti e macchinari in genere adibiti all’elaborazione, interpretazione, comunicazione di dati, il software o le istruzioni codificate da parte di processori elettronici e/o elettromeccanici quali, a titolo esemplificativo e non limitativo, impianti e/o macchine di elaborazione dati, segnalazione, rilevazione, trasmissione, comunicazione, ricezione, registrazione, misurazione e gli apparecchi audiofonovisivi, comprese le relative parti accessorie e/o i loro componenti e compresi i Beni Elettronici ad Impiego Mobile. Sono inoltre comprese tutte le apparecchiature informatiche di terra per il controllo centralizzato della rete e per la gestione automatizzata dei veicoli in circolazione e nei depositi, i tabelloni elettronici posti anche all’aperto, i dispositivi elettronici per il sistema di bigliettazione magnetica ed elettronica, i parcometri dislocati nel territorio del Comune di Napoli e/o altra apparecchiatura per il rilascio di titoli per la sosta a pagamento e/o ogni altra apparecchiatura di automazione dei parcheggi. Sono altresì compresi i Programmi in licenza d’uso e simili, i Supporti Dati ed i conduttori esterni collegati alle cose assicurate. |
Beni Elettronici ad impiego Mobile | Come tali intendendosi i beni elettronici che per la loro particolare natura possono essere trasportati ed utilizzati al di fuori dei Beni Immobili, anche all’interno di veicoli di proprietà od in uso al Contraente, nonché i beni elettronici ubicati all’aperto per naturale uso e destinazione. A titolo esemplificativo e non limitativo nella presente definizione sono compresi personal computers, telefoni cellulari, satellitari portatili, apparecchi radio ed apparecchi radio ricetrasmittenti, autovelox, etilometri, impianti ed apparecchi di rilevazione in genere, impianti portatili di condizionamento e riscaldamento, apparecchiature elettromedicali e per la diagnostica portatili, apparecchi acustici esterni, impianti ed apparecchiature stabilmente fissati su veicoli o natanti di proprietà o in uso al Contraente. Nella presente definizione si intendono inclusi supporti dati a servizio degli apparecchi ad impiego mobile. |
Supporti Dati | Come tali intendendosi il materiale, sia intercambiabile che fisso, ad uso memoria di massa per la memorizzazione di dati e cioè di informazioni logicamente strutturate, elaborabili e modificabili a mezzo di programmi. |
Dati | Insieme di informazioni logicamente strutturate su supporti intercambiabili, elaborabili da parte dei programmi, memorizzate dall’Assicurato, compresi quelle contenute su supporti fissi per destinazione e su memorie operative delle unità centrali. |
Programmi in licenza d’uso | A titolo esemplificativo e non limitativo, programmi informatici con sequenze di |
informazioni, costituenti istruzioni eseguibili dall’elaboratore, che l’Assicurato utilizza |
in base ad un contratto stipulato con il fornitore di tali programmi per il periodo di tempo precisato nel contratto stesso | |
Archivi informatici | Insieme di dati memorizzati su supporti intercambiabili e fissi |
Archivi non informatici | A titolo esemplificativo e non limitativo, documenti, disegni, registri, fotocolor, microfilm. |
Incendio | Combustione, con fiamma, di beni materiali al di fuori di appropriato focolare, che può autoestendersi e propagarsi |
Esplosione | Sviluppo di gas o vapori ad alta temperatura e pressione, dovuto a reazione chimica che si autopropaga con elevata velocità. |
Implosione | Repentino cedimento di contenitori per carenza di pressione interna di fluidi. |
Fenomeno Elettrico | L'effetto di correnti, scariche od altre manifestazioni elettriche, qualunque sia la causa che le ha provocate (compresa l'azione del fulmine e/o dell'elettricità atmosferica), quando non ne sia derivato sviluppo di fiamma. |
Xxxxxxxxx | Il sommovimento brusco e repentino della crosta terrestre dovuto a cause endogene; si conviene che le scosse registrate nelle 72 (settantadue) ore successive ad ogni evento tellurico sono attribuite ad unico fenomeno ed i relativi danni sono considerati “singolo sinistro”. |
Eruzione Vulcanica | La fuoriuscita sulla superficie terrestre, in maniera più o meno esplosiva, di magma ed altri materiali gassosi provenienti dal mantello o dalla crosta. Si conviene che le eruzioni vulcaniche verificatesi nelle 72 (settantadue) ore successive ad ogni evento sono attribuite ad unico fenomeno ed i relativi danni sono considerati “singolo sinistro”. |
Inondazione ed Alluvione | Xxxxxxxxxxx di acqua dal normale alveo di corsi o specchi d’acqua, naturali od artificiali, con o senza rottura di argini, dighe barriere e simili. |
Allagamento | La formazione di ruscelli ed accumulo esterno di acqua, dovuto anche a rigurgito di fogna; fuoriuscita di acqua, non dovuta a rottura, da serbatoi e da impianti, quali, a titolo esemplificativo e non limitativo, impianti idrici, igienici, e termici. |
Terrorismo e sabotaggio | Qualsiasi azione violenta diretta ad influenzare qualsiasi governo e/o terrorizzare l’intera popolazione o una parte di essa, allo scopo di raggiungere un fine politico o religioso o ideologico o etnico, se tale azione non può essere definita come atto di guerra, invasione, atti di nemici stranieri, ostilità, guerra civile, ribellione, insurrezione, colpo di stato o confisca, nazionalizzazione, requisizione e distruzione o danno alla proprietà, causato da o per ordine di governi o autorità pubbliche o locali, o come atto avvenuto nel contesto di scioperi, sommosse, tumulti popolari o come atto vandalico. |
Guasti cagionati dai ladri | I danni di forzamento, rimozione, rottura dei mezzi di chiusura dei locali e dei mezzi di custodia, ovvero aperture o brecce nei soffitti, nei pavimenti, nei muri dei locali, provocati per perpetrare il furto o la rapina o nel tentativo di commetterli |
Xxxxx di custodia | A titolo esemplificativo e non limitativo, armadi di sicurezza, armadi corazzati, casseforti anche a muro, cassette di sicurezza, camere di sicurezza, camere corazzate, apparecchiature automatiche di riscossione o di distribuzione |
Rapina | sottrazione e/o costrizione a consegnare i Beni Mobili mediante violenza alla persona o minaccia anche quando le persone sulle quali venga fatta violenza e/o minaccia vengano prelevate dall’esterno e siano costrette a recarsi nei locali assicurati |
Estorsione | l'appropriazione di cose mediante violenza o minaccia diretta sia verso l'Assicurato che i suoi dipendenti che verso altre persone che vengano così costrette a consegnare le cose stesse, purché la consegna venga effettuata nell'ambito dei locali assicurati o loro pertinenze |
Xxxxxx | Xxxxx che consiste nella sottrazione rapida, con strappo, in luogo pubblico, di quanto è portato a mano oppure al braccio. |
Furto | Il reato come definito dall’articolo 624 del C.P. |
Furto con destrezza | Il furto commesso con speciale abilità, in modo da eludere l’attenzione del derubato e/o di altre persone presenti. |
Xxxxxxx od Opere d’arte | A titolo esemplificativo e non limitativo, quadri, dipinti, affreschi, mosaici, statue, sculture, bassorilievi, incisioni, arazzi, tappeti e qualunque altro bene avente valore artistico, compresi Beni bibliografici, intendendo per tali , a titolo esemplificativo e non limitativo, libri, riviste, documenti, manoscritti e a stampa, opuscoli, rarità bibliografiche, raccolte, manuali, documenti, cartografie, incisioni, fotografie, spartiti musicali, carteggi (di ogni epoca e data), pergamene e comunque compreso tutto quanto in genere di pertinenza delle biblioteche |
Valori | A titolo esemplificativo e non limitativo, monete, biglietti di banca, titoli di credito ed in genere qualsiasi tessera, ticket, certificati e carta rappresentante un valore. |
Preziosi | A titolo esemplificativo e non limitativo gioielli, oggetti d’oro o di platino o montati su detti metalli, pietre preziose e perle (naturali o di coltura) |
Portavalori | Persona incaricata di trasportare valori fuori dai locali di pertinenza, per trasferirli ad uffici, banche, fornitori, clienti e/o viceversa |
N.B. LADDOVE SONO INDICATI TERMINI TEMPORALI CHE INNESCANO DECADENZE GLI STESSI SONO INDICATI IN GIORNI. SI CONVIENE CHE DETTI TERMINI TEMPORALI RIPORTANO ALL’ANNO COSIDDETTO COMMERCIALE, CIOÈ AD UNA DURATA DI TEMPO PARI AD UN ANNO FITTIZIO NEL QUALE SI IPOTIZZA CHE TUTTI I MESI SIANO DI 30 GIORNI, PER UN TOTALE DI 360 GIORNI COMPLESSIVI
CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE [CGA]
DECORRENZA DELL’ASSICURAZIONE E TERMINI CONTRATTUALI
Art.1 DICHIARAZIONI RELATIVE ALLE CIRCOSTANZE – BUONA FEDE - DIMINUZIONE ED AGGRAVAMENTO DEL RISCHIO
Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente e/o dell'Assicurato all’atto della stipulazione del contratto relative a
circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, così come la mancata comunicazione di successive circostanze o di mutamenti che aggravino il rischio, non comporteranno decadenza del diritto all'indennizzo/risarcimento, né riduzione dello stesso, né cessazione dall’assicurazione ai sensi degli articoli 1892, 1893, 1894 e 1898 del C.C., sempreché Contraente e/o dell'Assicurato abbiano agito in buona fede e senza dolo.
La Società ha diritto di percepire la differenza di premio corrispondente al maggior rischio non valutato per effetto di circostanze non note, a decorrere dal momento in cui la circostanza si è verificata e sino all’ultima scadenza di premio.
A parziale deroga all’Art. 1897 C.C., nei casi di diminuzione del rischio la riduzione di premio sarà immediata e la Società rimborserà la corrispondente quota di premio pagata e non goduta (al netto delle imposte) entro 60 giorni dalla comunicazione, rinunciando allo scioglimento del contratto e alla facoltà di recesso ad essa spettante a termini del sopra richiamato Art. 1897 C.C. Si precisa peraltro che non costituiscono aggravamento di Rischio e, pertanto, a tal fine, il Contraente e/o l’Assicurato è esonerato dal darne avviso alla Società, l'Assicurazione di nuovi complessi o Beni Immobili e relativi contenuti, le costruzioni, demolizioni, modificazioni, trasformazioni anche negli eventuali processi di lavorazione, ampliamenti, aggiunte e manutenzioni ai Beni Immobili e Beni Mobili, purché non venga modificata la natura del Rischio.
Art.2 DURATA DELL’ASSICURAZIONE – PROROGA – DISDETTA
La presente Polizza ha effetto dalle ore 24.00 del 30/06/2017 e scadenza alle ore 24.00 del 31/12/2019; a tale data la Polizza si intenderà cessata senza obbligo di preventiva disdetta.
E' comunque facoltà di ciascuna delle parti rescinderlo in occasione di ogni scadenza anniversaria intermedia, mediante comunicazione raccomandata inviata all'altra parte almeno 90 giorni prima di tale scadenza.
In tal caso, su richiesta del Contraente e al fine di esperire le necessarie procedure di gara, la Società si obbliga a prorogare l’assicurazione, alle medesime condizioni contrattuali, per una durata massima di 120 giorni, a fronte del pagamento del relativo rateo di premio. Tale rateo dovrà essere versato entro 30 giorni dalla data di decorrenza della proroga.
L’Amministrazione, a seguito di intervenuta disponibilità di convenzioni Consip o accordi quadro resi disponibili da centrali di committenza (art. 1, comma 13, DL 95/2012 convertito in Legge 135/2012 e xx.xx. e ii.), si riserva di recedere dal contratto qualora accerti condizioni più vantaggiose rispetto a quelle praticate dall’affidatario, nel caso in cui la Società non sia disposta ad una revisione del prezzo in conformità a dette iniziative. Il recesso diverrà operativo previo invio di apposita comunicazione, e fissando un preavviso non inferiore ai 15 giorni. In caso di recesso verranno pagate al fornitore le prestazioni già eseguite ed il 10% di quelle non ancora eseguite.
Ai sensi dell’art 63, comma 5, D.Lgs 50/2016 xx.xx. e ii., l’Ente Contraente si riserva la facoltà della ripetizione del servizio, da esercitarsi anche annualmente, per una durata massima pari a quella dell’iniziale appalto, previa adozione di apposito atto.
Art.3 PAGAMENTO DEL PREMIO E DECORRENZA DELL'ASSICURAZIONE
L'assicurazione decorre dalle ore 24.00 del giorno indicato in Polizza anche se il pagamento della prima rata di Premio potrà essere effettuato dal Contraente entro 60 (sessanta) giorni successivi al medesimo.
Se il Contraente non paga il Premio o la rata di Premio successiva entro tali termini, l'Assicurazione resta sospesa, dalle ore 24.00 dell’ultimo giorno utile per il pagamento del Premio, e riprende vigore dalle ore 24.00 del giorno del pagamento, ferme le successive scadenze.
Ai sensi dell'art. 48 e 48 bis del DPR 602/1973 la Società da atto che:
• l'Assicurazione conserva la propria validità anche durante il decorso delle eventuali verifiche effettuata dal Contraente ai sensi del D. M. E. F. del 18 gennaio 2008 n° 40, ivi compreso il periodo di sospensione di 30 giorni di cui all'art. 3 del Decreto;
• Il pagamento effettuato dal Contraente direttamente all'Agente di Riscossione ai sensi dell'art. 72 bis del DPR 602/1973 costituisce adempimento ai fini dell'art. 1901 c.c. nei confronti della Società stessa.
L’Assicurazione è altresì operante fino al termine delle verifiche e dei controlli che il Contraente deve effettuare in capo all’aggiudicatario della presente Polizza circa il possesso di tutti i requisiti di partecipazione richiesti nel bando e nel disciplinare di gara, nonché quelli richiesti dalle vigenti disposizioni normative per la stipula dei contratti con le Pubbliche Amministrazioni, ex artt. 32 e 33 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., anche qualora dette verifiche e controlli eccedessero temporalmente rispetto ai termini di mora previsti nel presente articolo in relazione al pagamento della prima rata.
Il Premio alla firma decorre dalle ore 24.00 del 30/06/2017 fino alle ore 24.00 del 31/12/2017. Le rate successive hanno frazionamento semestrale con decorrenza il 31/12/2017 fino alla naturale scadenza al 31/12/2019.
Art.4 COESISTENZA DI ALTRE ASSICURAZIONI
Si conviene tra le Parti che qualora si rilevasse che per gli stessi Beni Assicurati oggetto del presente contratto esistono o venissero in seguito stipulate altre polizze direttamente dal Contraente o da terzi che ne abbiano avuto interesse, gli eventuali danni denunciati dall’Assicurato a valere sulla presente polizza saranno liquidati ed indennizzati dalla Società direttamente all’Assicurato medesimo, a prescindere dell’esistenza di altri contratti assicurativi, fermo per la Società ogni altro diritto derivante a norma di legge verso i predetti terzi (art. 1910 c.c.).
Si esonera il Contraente dal dare preventiva comunicazione alla società di eventuali polizze già esistenti o quelle che verranno in seguito stipulate sugli stessi rischi oggetto del presente contratto; l’Assicurato ha l’obbligo di farlo in caso di sinistro se ne è a conoscenza.
Art.5 INTERPRETAZIONE DEL CONTRATTO
In caso di interpretazione dubbia delle clausole di Xxxxxxx, le medesime vanno interpretate nel senso più favorevole all’Assicurato e/o Contraente.
Art.6 PAGAMENTI PER VARIAZIONI CON INCASSO DI PREMIO
Anche le eventuali variazioni comportanti un incasso di Premio potranno essere pagate entro 60 (sessanta) giorni dalla data di ricezione, da parte del Contraente, del relativo documento correttamente emesso dalla Società.
Anche per questi casi resta convenuto che si applicano tutte le condizioni e le modalità di pagamento previste al precedente art. “Pagamento del Premio e decorrenza dell’assicurazione”, restando altresì inteso che l’assicurazione decorre, con copertura immediata, dalle ore 24.00 del giorno indicato nel documento di variazione.
Art.7 GESTIONE DELLA POLIZZA
Il Contraente dichiara di aver affidato la gestione del presente contratto ad AON S.p.A. in qualità di Broker ai sensi dell’art. 109 del D.Lgs. 209/2005.
L’Assicurato e la Società si danno reciprocamente atto che ogni comunicazione inerente l’esecuzione della presente Assicurazione avverrà anche per il tramite del Broker incaricato.
Pertanto, agli effetti delle condizioni della presente polizza, la Società dà atto che ogni comunicazione fatta dal Contraente/Assicurato al Broker si intenderà come fatta alla Società stessa, come pure ogni comunicazione fatta dalla Società al Broker si intenderà come fatta al Contraente/Assicurato; inoltre, ogni comunicazione fatta dal Broker alla Società si intenderà come fatta dal Contraente/Assicurato stesso. Si precisa che qualora le comunicazioni del Contraente comportassero una modifica contrattuale impegneranno gli Assicuratori solo dopo il consenso scritto.
Nelle more degli adempimenti previsti dalla normativa vigente si precisa che, con riferimento all’art. 118 del D.Lgs. 209/2005 ed all’art. 55 del regolamento IVASS n.05/2006 e ss. mm. ii., il Broker è autorizzato ad incassare i Premi. La Società pertanto, riconosce che il pagamento dei Premi possa essere fatto dal Contraente tramite il Broker sopra designato; resta intesa l'efficacia liberatoria anche a termine dell'art. 1901 Codice Civile del pagamento così effettuato. La remunerazione del broker è pari al 8% (otto per cento) sul premio imponibile di ogni rata di premio pagata.
Art.8 FORMA DELLE COMUNICAZIONI E MODIFICHE DELL’ASSICURAZIONE
Tutte le comunicazioni tra le Parti debbono essere fatte in forma scritta, anche tramite telefax, posta elettronica e posta elettronica certificata (P.E.C.); le eventuali modificazioni dell’Assicurazione devono essere provate per iscritto.
Art.9 ISPEZIONE DEI BENI ASSICURATI
La Società ha sempre il diritto di visitare i luoghi in cui si trovano i Beni Assicurati e l’Assicurato ha l’obbligo di fornirle tutte le occorrenti indicazioni ed informazioni.
Art.10 LIMITE MASSIMO D’INDENNIZZO
Salvo per le spese effettuate a scopo di salvataggio di cui all’articolo 1914 del Codice Civile e dove diversamente indicato, per nessun titolo la Società potrà essere tenuta a pagare somma maggiore di quella assicurata.
Art.11 TITOLARITÀ DEI DIRITTI NASCENTI DALLA POLIZZA – ASSICURAZIONE PER CONTO DI CHI SPETTA
Le azioni, le ragioni ed i diritti nascenti dalla Polizza non possono essere esercitati che dal Contraente e dalla Società. Spetta in particolare al Contraente compiere gli atti necessari all'accertamento ed alla liquidazione dei danni.
L'accertamento e la liquidazione dei danni così effettuati sono vincolanti anche per l'Assicurato, restando esclusa ogni sua facoltà di impugnativa. In caso di sinistro i terzi interessati non avranno quindi ingerenza nella nomina di eventuali periti od arbitri, né legittimazione per impugnare le perizie e/o le decisioni arbitrali.
L'indennizzo liquidato a termini di Xxxxxxx non può tuttavia essere pagato se non nei confronti o col consenso dei titolari dell'interesse assicurato, salvo il caso in cui il Contraente provvedesse direttamente a pagare i terzi interessati in virtù di un provvedimento giudiziale provvisoriamente esecutivo.
Art.12 ONERI FISCALI
Gli oneri fiscali relativi all’Assicurazione sono a carico del Contraente
Art.13 FORO COMPETENTE
Per le controversie riguardanti l’applicazione e l’esecuzione della presente Polizza, è competente, a scelta del Contraente, il Foro ove ha sede la stesso oppure l’Assicurato, fatto salvo quanto previsto dal D.lgs 28/2010 xx.xx. e ii..
Art.14 RINVIO ALLE NORME DI LEGGE
Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme vigenti, anche ai sensi del D.lgs. 209/2005 e ss.mm.ii..
Art.15 TRATTAMENTO DEI DATI
Ai sensi del D.Lgs 196/03 e xx.xx. e ii. le Parti consentono il trattamento dei dati personali contenuti nella presente Polizza o che ne derivino, per le finalità strettamente connesse agli adempimenti degli obblighi contrattuali.
Art.16 TRACCIABILITÀ DEI PAGAMENTI
La Società è tenuta ad assolvere a tutti gli obblighi previsti dall’art. 3 della legge n. 136/2010 e xx.xx. e ii. al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi all’Appalto.
Qualora la Società non assolva ai suddetti obblighi, il presente contratto si risolve di diritto ai sensi del comma 8 dell’art. 3 della legge 136/2010.
Art.17 COASSICURAZIONE E DELEGA
Qualora l’Assicurazione fosse divisa per quote tra le diverse Società indicate nella Scheda Offerta Economica relativa alla presente assicurazione, resta inteso che in caso di sinistro la Società delegataria (in appresso Società) ne gestirà e definirà la liquidazione e le Società coassicuratrici, che si impegnano ad accettare la liquidazione definita dalla Società, concorreranno nel pagamento in proporzione della quota da esse assicurata, esclusa ogni responsabilità solidale; la Società si impegna, altresì ed in ogni caso, ad emettere atto di liquidazione per l’intero importo dei sinistri ed a rilasciare all’Assicurato quietanza per l’ammontare complessivo dell’indennizzo.
Sempre nel caso in cui l’assicurazione fosse divisa per quote tra diverse Società, con la sottoscrizione della presente Polizza, le Società coassicuratrici danno mandato alla Società a firmare i successivi documenti di modifica anche in loro nome e per loro conto, pertanto la firma apposta dalla Società rende validi ad ogni effetto i successivi documenti anche per le Società coassicuratrici.
NORME OPERANTI IN CASO DI SINISTRO
Art.18 OBBLIGHI DEL CONTRAENTE – DENUNCIA DEL SINISTRO
In caso di Xxxxxxxx, a parziale deroga dell’articolo 1913 del Codice Civile, il Contraente, deve darne avviso alla Società entro 30 (trenta) giorni da quando l’ufficio competente alla registrazione e denuncia ne abbia avuto conoscenza attraverso una comunicazione scritta, anche a mezzo mail.
Il Contraente o l'Assicurato devono:
- fare quanto gli è possibile per evitare o diminuire il Danno; le relative spese sono a carico della Società secondo quanto previsto dalla Legge ai sensi dell’Art. 1914 C.C;.
- qualora tenuto a norme di Legge, fare, nei 30 giorni successivi, dichiarazione scritta all’Autorità Giudiziaria o di Polizia del luogo precisando, in particolare, il momento dell’inizio del Sinistro, la causa presunta del Sinistro e l’entità approssimativa del Danno. Copia di tale documentazione deve essere trasmessa alla Società. In caso di Xxxxx la denuncia deve essere effettuata alle Autorità competenti entro 10 gg. dalla scoperta del medesimo;
- fornire alla Società le informazioni e le prove che la stessa potrà ragionevolmente richiedere al riguardo.
L’Assicurato deve conservare le tracce ed i residui del Sinistro fino alla conclusione delle operazioni peritali oppure fino a diversa comunicazione della Società antecedente detto termine; resta comunque ferma la facoltà dell’ Assicurato:
- di procedere allo smaltimento dei residui una volta ottenuto il consenso della Compagnia, che dovrà pervenire al massimo entro 30 giorni da quando è stato denunciato il sinistro;
- di proseguire la propria attività;
- di effettuare le riparazioni senza dover attendere le operazioni peritali trascorsi 10 giorni dalla denuncia del danno e in mancanza di contatti da parte del perito incaricato dalla Società di effettuare il necessario sopralluogo senza che questo possa portare pregiudizio alcuno al risarcimento di danni. In caso di riparazioni urgenti per garantire la sicurezza dei luoghi, l’incolumità delle persone e la continuità del servizio, nonché per adempiere agli obblighi normativi e/o alle disposizioni delle autorità competenti, gli interventi potranno essere effettuati senza rispettare le predette tempistiche, fermo restando l’obbligo in capo al Contraente di documentare gli interventi effettuati.
Art.19 PROCEDURA PER LA VALUTAZIONE DEL DANNO E DELLE PERDITE
L’ammontare dei danni e/o delle perdite è concordato tra le Parti direttamente oppure, a richiesta di una di esse, mediante Periti nominati uno dalla Società ed uno dal Contraente, con apposito atto unico.
I due Periti devono nominarne un terzo quando si verifichi disaccordo fra loro ed anche prima su richiesta di uno di essi. Il terzo Xxxxxx interviene soltanto in caso di disaccordo e le decisioni sui punti controversi sono prese a maggioranza.
Se una delle Parti non provvede alla nomina del proprio Perito o se i Periti non si accordano sulla nomina del terzo, tali nomine, anche su istanza di una sola delle Parti, sono demandate al Presidente del Tribunale nella cui Giurisdizione il Sinistro è avvenuto.
Ciascun Xxxxxx ha facoltà di farsi assistere e coadiuvare da altre persone, le quali potranno intervenire nelle operazioni peritali, senza però avere alcun voto deliberativo.
Art.20 MANDATO DEI PERITI – OPERAZIONI PERITALI
I Periti devono:
a) indagare su circostanze, natura, causa e modalità del sinistro;
b) verificare l’esattezza delle descrizioni e delle dichiarazioni risultanti dagli atti contrattuali e riferire se al momento del Sinistro esistevano circostanze che avessero aggravato il rischio e non fossero state comunicate;
c) verificare l’esistenza, la qualità, la quantità ed il valore dei Beni Assicurati;
d) procedere alla stima ed alla liquidazione del Danno, comprese le spese di salvataggio, secondo i disposti tutti della presente Assicurazione.
I risultati delle operazioni peritali, concretati dai Periti concordi oppure dalla maggioranza nel caso di perizia collegiale, devono essere raccolti in apposito verbale (con allegate le stime dettagliate) da redigersi in doppio esemplare, uno per ognuna delle Parti.
I risultati delle valutazioni di cui ai punti c) e d) sono obbligatori per le Parti, le quali rinunciano fin da ora a qualsiasi impugnativa, salvo il caso di dolo, errori, violenza o di violazione dei patti contrattuali, impregiudicata in ogni caso qualsivoglia azione od eccezione inerente all’indennizzabilità dei danni.
La perizia collegiale è valida anche se un Perito si rifiuta di sottoscriverla; tale rifiuto deve essere attestato dagli altri Periti nel verbale definitivo di perizia.
I Periti sono dispensati dall’osservanza di ogni formalità.
Si conviene che, in caso di Sinistro, le operazioni peritali saranno impostate e condotte in modo da non pregiudicare, per quanto possibile, l'attività - anche se ridotta - e la tranquillità nelle aree non direttamente interessate dal Sinistro o nelle porzioni utilizzabili delle aree danneggiate.
Art.21 LIQUIDAZIONE PER PARTITE SEPARATE
Dietro richiesta del Contraente o dell’Assicurato tutto quanto previsto dalla presente Assicurazione relativamente all’Indennizzo, è applicato a ciascuna partita singolarmente considerata ovvero come se per ognuna di esse fosse stata stipulata una Polizza distinta.
I pagamenti effettuati a norma di quanto previsto saranno considerati come acconto, soggetti quindi a conguaglio su quanto risulterà complessivamente dovuto dalla Società a titolo di indennizzo per il Sinistro.
Art.22 VALORE DEI BENI IMMOBILI E MOBILI E DETERMINAZIONE DEL DANNO
Premesso che per “valore a nuovo” si intende:
- per i Beni Immobili, la spesa necessaria per l’integrale costruzione a nuovo, con le stesse caratteristiche costruttive, di tutto il bene, o parte dello stesso, distrutto o danneggiato, escludendo soltanto il valore dell’area.
- per i Beni Mobili (escluso Valori, Oggetti d'Arte, e Beni Elettronici e Merci), il costo di riparazione o rimpiazzo dei Beni stessi con altri nuovi uguali oppure equivalenti per caratteristiche, prestazioni e rendimento economico (al lordo degli oneri fiscali se dovuti all'Erario e/o di qualunque altro onere, delle spese di trasporto, delle spese supplementari per lavoro straordinario anche notturno e festivo, nonché dei costi di montaggio, collaudo e messa in servizio in genere),
e che per Valore allo stato d’uso s’intende:
- per i Beni Immobili la spesa prevista per l’integrale costruzione a nuovo con le stesse caratteristiche costruttive al netto di un deprezzamento stabilito in relazione al grado di vetustà, allo stato di conservazione, alle modalità di costruzione, alla destinazione, all’uso e ad ogni altra circostanza influente, escluso il valore dell’area nonché gli oneri fiscali se detraibili,
- per i Beni Mobili (escluso Xxxxxx, Oggetti d'Arte, Beni Elettronici e Merci), il costo di rimpiazzo di ciascun bene con altro nuovo uguale od equivalente per rendimento economico, al netto di un deprezzamento stabilito in relazione al tipo, qualità, funzionalità, rendimento, stato di manutenzione ed ogni altra circostanza influente, esclusi gli oneri fiscali se detraibili. Resta convenuto che qualora il mercato non offrisse la possibilità di rimpiazzare il bene mobile con un altro identico, si stimerà il valore di rimpiazzo in base al Bene più affine per equivalenza di prestazione nelle stesse condizioni di impiego e di destinazione, con opportuni correttivi se detto bene affine dia un rendimento economico e prestazioni maggiori.
In caso di Sinistro che colpisca i Beni Immobili ed i Beni Mobili di cui alle Partite 1 – 1a e 2 si determina:
a) l’ammontare del Danno e della rispettiva indennità come se questa assicurazione “valore a nuovo” non esistesse e cioè al Valore allo stato d’uso, detratto l’eventuale valore delle cose recuperabili dopo il Sinistro (al netto delle spese incorse per il recupero);
b) il supplemento che, aggiunto all’indennità di cui ad a), determina l’indennità complessiva calcolata in base al “valore a nuovo”, oltre alle spese di salvataggio ed alle spese di demolizione e sgombero dei residui del Sinistro nei limiti assicurati nella presente Polizza;
c) il pagamento del supplemento d’indennità di cui alla lettera b) è eseguito in relazione allo stato di avanzamento dei lavori così come previsto dalle norme relative al successivo articolo “Pagamento dell’indennizzo”.
Ai “Beni Mobili” in corso di lavorazione/sperimentazione e al materiale di ricerca è attribuito il valore che dette cose avevano allo stadio di lavorazione/sperimentazione/ricerca in cui si trovavano al giorno del Sinistro; tale valore è dato dal prezzo originario di acquisto della materia prima e/o dell'intermedio, aumentato dei costi di lavorazione/sperimentazione/ricerca sostenuti fino a quel momento, degli oneri fiscali se dovuti. Questa condizione non è operante per la garanzia Furto, Rapina, Estorsione e Scippo di cui ai Rischi Indennizzabili e Spese Rimborsabili.
La ricostruzione può avvenire nella stessa od in altra ubicazione e sia la riparazione che la ricostruzione che il rimpiazzo possono essere effettuati nei modi e secondo tipo e genere più rispondenti alle esigenze dell'Assicurato, fermo il fatto che la Società non indennizzerà il maggior onere eventualmente derivato.
Relativamente alla ricostruzione o ripristino di Beni Immobili non rispondenti alle norme tecniche per le costruzioni in zone sismiche o soggette a carico di neve vigenti al momento del sinistro, qualora il Contraente abbia assicurato nel valore dei beni Immobili il costo di ricostruzione o ripristino derivante dall’applicazione delle suddette norme, si conviene che l’indennizzo sarà comprensivo di tali maggiori costi, indipendentemente dalle altre limitazioni di cui al presente articolo. Tale condizione non si applicherà per i predetti Beni Immobili se non è stato assicurato tale valore. In quest’ultimo caso sarà liquidata la somma aggiuntiva fino alla concorrenza prevista nella tabella [LSF] quale differenza NTC.
Per i Xxxxx derivanti da “Maggiori costi e Perdita di pigione", l'ammontare del danno si stabilisce tenendo conto del tempo necessario al Contraente per il ripristino degli enti danneggiati, fermi restando i limiti di Indennizzo specifici e le condizioni previste nella presente Polizza.
L'assicurazione in base al valore a nuovo non è operante, e pertanto, in caso di Sinistro, l’ammontare dell’indennizzo è determinato unicamente con le stime di cui alla precedente lettera a):
- per i Beni Immobili (o porzioni di) e per i Beni Mobili (esclusi Valori, Oggetti d'Arte, Beni Elettronici e Merci) che, al momento del Sinistro, si trovino in stato di inattività (non costituiscono tale stato le sospensioni temporanee, anche prolungate, per manutenzione, revisione o per esigenze o schemi operativi decisi dall’Assicurato);
nei casi in cui le operazioni di riparazione, di ricostruzione o di rimpiazzo non siano intraprese, salvo forza maggiore, entro 36 (trentasei) mesi dalla data dell’atto di liquidazione amichevole o del verbale definitivo di perizia.
Relativamente al costo di rimpiazzo per i danni ai mezzi di servizio (autobus e filobus), si terrà conto della seguente scala di degrado:
Età del veicolo (dalla data di prima immatricolazione) | Valore del veicolo ex ante il sinistro in percentuale rispetto al costo di rimpiazzo: |
Fino a 1 anno | 100% |
Da 1 a 2 anni | 90% |
Da 2 a 3 anni | 85% |
Da 3 a 4 anni | 80% |
Oltre 4 anni | La percentuale si riduce di 3 punti per ogni anno successivo al quarto fino a raggiungere il 70% del costo di rimpiazzo a nuovo, che costituisce il valore minimo non ulteriormente riducibile |
Relativamente al costo di rimpiazzo per i danni ai mezzi di servizio (tram, veicoli MM e funicolari), si terrà conto della seguente scala di degrado:
Età del veicolo (dalla data di prima immatricolazione) | Valore del veicolo ex ante il sinistro in percentuale rispetto al costo di rimpiazzo |
Fino a 2 anni | 100% |
Da 2 a 3 anni | 95% |
Da 3 a 4 anni | 90% |
Da 4 a 5 anni | 85% |
Oltre 5 anni | La percentuale si riduce di 3 punti per ogni anno successivo al quarto fino a raggiungere il 70% del costo di rimpiazzo a nuovo, che costituisce il valore minimo non ulteriormente riducibile |
In ogni caso la Società non sarà tenuta a liquidare per singolo mezzo importo superiore a quello quantificato mediante l’applicazione delle scale di degrado di cui sopra.
Art.23 VALORE ASSICURABILE E DETERMINAZIONE DELL’AMMONTARE DEL DANNO PER LE MERCI
L’attribuzione del valore che le merci – illese, danneggiate o distrutte – avevano al momento del sinistro è ottenuta stimando il valore in relazione alla natura, qualità, eventuale svalutazione commerciale, compresi gli oneri fiscali.
L’ammontare del danno si determina deducendo dal valore delle cose assicurate il valore delle merci illese ed il valore residuo delle cose danneggiate nonché gli oneri fiscali non dovuti all’Erario.
Art.24 DIFFERENZIALE STORICO ARTISTICO
In caso di danno ad un Bene Immobile di particolare valore storico artistico, allo scopo di consentire il ripristino di tali beni con materiali coevi e adeguate tecniche di esecuzione e messa in opera, sarà liquidata una somma aggiuntiva fino alla concorrenza del limite di indennizzo specifico indicato nella tabella [LSF], fermo restando lo specifico Limite di indennizzo previsto per la garanzia colpita dal danno.
Art.25 DETERMINAZIONE DEL DANNO PER I VALORI E OGGETTI D’ARTE
Per i danni ai titoli, alle monete, alle banconote estere: il loro valore, risultante dal listino di chiusura del giorno del Sinistro e, se non vi è prezzo di mercato per tali titoli in tale giorno, il valore fissato concordemente tra le Parti secondo le quotazioni alla borsa valori di Milano. Se i titoli non sono quotati alla borsa valori di Milano si prenderanno per base le quotazioni ufficiali di quella borsa ove i titoli sono quotati o, in mancanza, il prezzo che verrà loro attribuito dal sindacato di borsa di Milano.
Per gli altri Valori: il loro valore nominale, ovvero, qualora fossero ammortizzabili, sono riconosciute le spese per il loro ammortamento;
Per i titoli per i quali è ammesso l'ammortamento: l'indennizzo non sarà liquidato prima delle rispettive scadenze nel caso di effetti cambiari; l'assicurato deve restituire alla Società l'indennizzo per essi percepito non appena, per effetto della procedura di ammortamento, gli effetti cambiari siano divenuti inefficaci.
Per le Opere d’Arte
In caso di distruzione o perdita totale la Società corrisponde una somma pari al valore commerciale dell’oggetto nel luogo ed al momento del Sinistro, dedotti eventuali recuperi.
In caso di danneggiamento la Società corrisponde una somma pari al valore commerciale dell’oggetto nel luogo ed al momento del sinistro, dedotti eventuali recuperi.
In caso di danneggiamento la Società, tenendo anche conto degli interessi dell’Assicurato, corrisponde il più favorevole indennizzo tra quanto segue:
• la differenza tra il valore commerciale che l’oggetto aveva al momento e nel luogo del Sinistro e quello dell’oggetto nello stato in cui si trova dopo il Sinistro;
• oppure il costo del restauro (eseguito con l’accordo della Società stessa) più il deprezzamento.
Qualora l’assicurazione sia prestata con stima accettata, sulla base dei valori e dell’elencazione delle opere così come prodotti dall’Ente, il valore commerciale dell’oggetto nel luogo ed al momento del sinistro sarà quello di detta stima. In caso di sinistro che colpisca un oggetto facente parte di un insieme, la Società corrisponderà, oltre a quanto sopra previsto, l’eventuale deprezzamento che residuasse all’insieme da determinarsi applicando i criteri di cui sopra.
Art.26 VALORE ASSICURABILE E DETERMINAZIONE DELL’AMMONTARE DEL DANNO PER I BENI ELETTRONICI
La determinazione del Danno viene eseguita secondo le norme che seguono:
A) Nel caso di danno suscettibile di riparazione:
1) si stima l’importo totale delle spese di riparazione valutate secondo i costi necessari per ripristinare l’impianto o l’apparecchio danneggiato nello stato funzionale in cui si trovava al momento del Sinistro;
2) si stima il valore ricavabile, al momento del Sinistro, dai residui delle parti sostituite.
L’indennizzo massimo sarà pari all’importo stimato come ad A) 1) defalcato dell’importo stimato come A) 2), a meno che la Società non si avvalga della facoltà di ritirare i residui delle parti sostituite, nel qual caso l’Indennizzo sarà pari all’importo stimato come ad A) 1).
B) Nel caso di danno non suscettibile di riparazione:
1) si stima il costo di rimpiazzo a nuovo del Bene Assicurato al momento del Sinistro, ivi compresi i costi di trasporto, dogana, montaggio, ed oneri fiscali se dovuti all’erario;
2) si stima il valore ricavabile dai residui.
L’Indennizzo massimo sarà pari all’importo stimato come a B) 1) defalcato dell’importo come B) 2), a meno che la Società non si avvalga della facoltà di ritirare i residui, nel qual caso l’Indennizzo sarà pari all’importo stimato come ad B) 1).
Questa stima riguarda solo Beni Assicurati in stato di attività o funzione (non costituiscono inattività o non funzionamento le sospensioni temporanee, anche prolungate, per manutenzione, revisione o per esigenze o schemi operativi decisi dall’Assicurato) ed è valida a condizione che:
a) i Danni si siano verificati entro i 10 (dieci) anni successivi a quello di costruzione;
b) il rimpiazzo o la riparazione siano eseguiti entro i tempi tecnici necessari;
c) il costruttore non abbia cessato la fabbricazione del bene danneggiato o distrutto, oppure questo sia ancora disponibile o siano disponibili i pezzi di ricambio.
Qualora non siano soddisfatte le condizioni del punto a) oppure del punto b), o una delle condizioni del punto c), si applicano le norme che seguono:
3) si stima il valore del bene al momento del Sinistro, tenuto conto della sua vetustà e del suo deperimento per uso o altra causa;
4) si stima il valore ricavabile dai residui.
L’Indennizzo massimo sarà pari all’importo stimato come B) 3), defalcato dell’importo come B) 4):
Un danno si considera non suscettibile di riparazione quando l’ammontare del danno, calcolato come ad A) 1) – A) 2), eguagli o superi il valore che la cosa aveva al momento del sinistro stimato come B) 1).
Sono escluse dall’indennità le spese per eventuali tentativi di riparazione, riparazioni provvisorie, per modifiche o miglioramenti.
La Società ha la facoltà di provvedere direttamente al ripristino dello stato funzionale dell’impianto o dell’apparecchio o al suo rimpiazzo con altro uguale o equivalente per caratteristiche, prestazioni e rendimento.
All’indennizzo così ottenuto vanno detratte le franchigie presenti nella tabella [LSF].
Art.27 DETERMINAZIONE DEL DANNO PER I SUPPORTI DATI - RICOSTRUZIONE DATI
La Società indennizza i costi necessari ed effettivamente sostenuti per il riacquisto dei Supporti di Dati intercambiabili distrutti, danneggiati o sottratti in conseguenza di un Danno indennizzabile a termine di Polizza, nonché per la ricostruzione dei Dati ivi contenuti e per quelli elaborati e memorizzati su materiale fisso ad uso memoria di massa (Archivi Informatici).
Sono esclusi i costi derivanti da perdite od alterazioni di Dati senza danni materiali e diretti ai supporti nonché da cestinatura per svista, cancellatura per errore ed errata registrazione.
Se la ricostituzione non è necessaria o non avviene entro un anno dal Sinistro, vengono indennizzate le sole spese per il riacquisto dei supporti di dati privi di informazione.
Art.28 ASSICURAZIONE PARZIALE
Se dalle stime fatte con le norme precedenti risulta che i valori di una o più partite, prese ciascuna separatamente, eccedevano al momento del Sinistro le Somme rispettivamente Assicurate, la Società risponde del Danno in proporzione tra il valore assicurato e quello risultante al momento del Sinistro (art. 1907 c.c.).
Art.29 COPPIE - INSIEMI – SERIE
In caso di Xxxxx ad uno o più beni facenti parte di una coppia o di un insieme o di una serie ma che non abbia colpito la restante parte della coppia, insieme o serie, la misura dell'Indennizzo del Danno a tale bene o beni sarà una parte ragionevole ed equa del valore totale della coppia o della serie, considerata l'importanza di detto bene o beni; in nessun caso il Danno verrà considerato un danno totale della coppia, insieme o serie.
Inoltre, in caso di danno ad un bene, o ad una parte di esso, non reperibile singolarmente in quanto posto in commercio accoppiato con altro bene o con altra parte, la Compagnia indennizza il costo di riacquisto dell'intera coppia e/o insieme e/o serie al netto di eventuali recuperi, se ammessi ed ottenibili.
Art.30 PAGAMENTO DELL’INDENNIZZO ED ANTICIPI
L'Assicurato ha diritto di ottenere, prima della liquidazione del Sinistro, il pagamento di un acconto pari al 60% (sessanta per cento) dell'importo minimo che dovrebbe essere indennizzato dalla Società sulla base degli elementi acquisiti a condizione che non siano sorte contestazioni sull'indennizzabilità del Sinistro stesso e che l'Indennizzo complessivo sia prevedibile in almeno € 100.000,00 (centomila).
L'obbligo della Società viene in essere entro 30 (trenta) giorni dalla richiesta dell'acconto.
Tale acconto non può comunque essere superiore a € 5.000.000,00 (cinque milioni) qualunque sia l'ammontare stimato del Sinistro.
Nel caso di Danno ad un Bene Assicurato in base al "valore a nuovo", la determinazione dell'acconto di cui sopra è effettuata come se tale condizione non esistesse. Per tale bene, trascorsi 30 (trenta) giorni dal pagamento dell'Indennizzo relativo al valore che li Bene Assicurato aveva al momento del Sinistro, l'Assicurato potrà tuttavia ottenere degli anticipi sul supplemento che gli spetta, determinati in relazione allo stato di avanzamento dei lavori ovvero entro 30 (trenta) giorni da quando siano presentate le documentazioni comprovanti le spese effettivamente sostenute.
Verificata l’operatività della garanzia, valutato il Danno e ricevuta la necessaria documentazione, la Società provvederà a sottoporre all’Assicurato una proposta di liquidazione entro 30 (trenta) giorni dalla ricezione della citata documentazione ed a corrispondere il pagamento del relativo importo entro i 30 (trenta) giorni successivi all’accettazione della suddetta proposta, sempre che non sia stata fatta opposizione.
Eventuali eccezioni, riserve, reiezioni o proposte di liquidazione parziali rispetto all’ammontare dell’indennizzo richiesto, dovranno essere dettagliate per iscritto dalla Società all’Assicurato entro i 30 (trenta) giorni di cui alla precitata proposta di liquidazione, ed in ogni caso, dovranno contenere il conteggio e l’ammontare dell’Indennizzo presunto.
Qualora sia stato aperto un procedimento penale sulla causa del sinistro, l’indennizzo da liquidarsi a termini di polizza verrà corrisposto anche in mancanza di chiusura di istruttoria ,fermo l’impegno dell’Assicurato di restituire quanto percepito, maggiorato degli interessi legali, e rivalutato in presenza di svalutazione monetaria secondo gli indici ISTAT, qualora dalla sentenza penale definitiva, risultino una o più cause di decadenza al diritto di percepire l’indennizzo ai sensi delle condizioni di assicurazione.
L’Assicurato si impegna a far pervenire alla Società la documentazione di chiusura dell’istruttoria non appena disponibile e con la massimo sollecitudine.
Art.31 RINUNCIA AL DIRITTO DI SURROGA
La Società rinuncia - salvo in caso di dolo - al diritto di surroga derivante dall’art. 1916 del Codice Civile verso:
a) persone delle quali l’Assicurato deve rispondere a norma di legge;
b) Società controllanti, controllate e collegate, nonché proprie Fondazioni;
c) enti ed associazioni non aventi scopo di lucro;
purché l’Assicurato, a sua volta, non eserciti l’azione verso il responsabile.
Art.32 RECESSO IN CASO DI SINISTRO
Dopo ogni Sinistro e fino al trentesimo giorno dal pagamento o rifiuto dell’indennizzo, la Società o il Contraente possono recedere dall’assicurazione con preavviso di 120 (centoventi). In tal caso la Società, entro 30 (trenta) giorni dalla data d’efficacia del recesso, rimborsa la parte di Premio, al netto dell’imposta governativa, relativa al periodo di rischio non corso, conguagliata con quanto eventualmente dovuto dal Contraente per variazioni intervenute nel corso di validità della Polizza.
La riscossione di premi, o rate di Premio, venuti a scadenza dopo il recesso per Sinistro o qualunque altro atto della Società e/o del Contraente, non potranno essere interpretati come rispettiva rinuncia della Società stessa a valersi della facoltà di recesso. Resta inteso che i predetti premi sono dovuti in pro-rata al periodo residuo di validità della Polizza venutosi a determinare a seguito del recesso.
Art.33 RENDICONTAZIONE SINISTRI
La Società si obbliga a fornire al Contraente, alle scadenze semestrali di ogni anno, il dettaglio di tutti i Sinistri denunciati così impostato:
- Sinistri riservati, con indicazione dell’importo a riserva che dovrà essere mantenuto, sia sui supporti magnetici che sulla documentazione cartacea, anche ad avvenuta liquidazione o ad annullamento “senza seguito” del Sinistro stesso;
- Sinistri liquidati, con indicazione dell’importo liquidato;
- Sinistri respinti e senza seguito, con precisazione scritta delle motivazioni.
Tutti i Sinistri dovranno essere corredati di data di apertura della pratica presso la Società, di data di accadimento del Sinistro denunciato, indicazione dei Beni danneggiati e relativa ubicazione, tipologia dell’evento e data dell’eventuale chiusura della pratica per liquidazione o altro motivo.
Il monitoraggio deve essere fornito progressivamente, cioè in modo continuo ed aggiornato, dalla data d’accensione della copertura fino a quando non vi sia la chiusura di tutti i Sinistri denunciati.
Gli obblighi precedentemente descritti non potranno impedire al Contraente di chiedere e di ottenere un aggiornamento, con le modalità di cui sopra, in date diverse da quelle indicate.
In particolare, nel caso in cui la Società esercitasse la facoltà di recesso in caso di Sinistro, la statistica dettagliata dei Sinistri deve essere fornita in automatico dalla Società entro e non oltre 30 giorni di calendario dalla data in cui il recesso è stato inviato.
RISCHI INDENNIZZABILI E SPESE RIMBORSABILI
OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE ALL RISKS
La Società indennizza tutti i danni materiali diretti e i danni indiretti causati ai Beni Assicurati da qualsiasi evento qualunque ne sia la causa, anche se determinati con colpa grave del Contraente, dell’Assicurato e/o Beneficiario, salvo quanto stabilito dagli Articoli “Esclusioni” e “Condizioni Particolari”, nonché i danni verificatisi come conseguenza immediata dell'azione degli eventi non esclusi dall’Assicurazione che abbiano colpito i Beni Assicurati.
PRECISAZIONI:
Art.34 GUASTI
La Società indennizza i guasti causati ai Beni assicurati per ordine delle Autorità, e quelli arrecati dall'Assicurato o da Terzi allo scopo di arrestare o ridurre gli effetti di un Danno indennizzabile e ciò anche se tale scopo non è stato raggiunto.
Art.35 SPESE NECESSARIE PER DEMOLIRE E SGOMBRARE I RESIDUI DEL SINISTRO
La Società indennizza le spese necessarie per smantellare, smaltire, sgomberare, trasportare al più vicino scarico autorizzato e abilitato, trattare i residui del Sinistro; relativamente ai Beni non danneggiati: smontare, svuotare, rimuovere temporaneamente ed altre simili operazioni nonché ricollocare in opera e collaudare a nuovo.
Fermo quanto stabilito dall’Articolo “Limite massimo di indennizzo” della presente Polizza, la Società indennizza, per singolo Sinistro, dette spese senza l’applicazione del disposto di cui all'Articolo 1907 del Codice Civile, con l’applicazione dei limiti di risarcimento previsti alla tabella [LSF] per uno o più Sinistri avvenuti nel corso del Periodo di assicurazione.
Relativamente allo smaltimento di eventuali rifiuti tossici-nocivi ai sensi del D.Lgs n. 152/2006 ss.mm.ii. e/o radioattivi, detto importo si intende ridotto come indicato nella tabella [LSF].
Art.36 SPESE DI BONIFICA DECONTAMINAZIONE E/O DECORTICAZIONE
La Società indennizza le spese di bonifica, decontaminazione e/o decorticazione dei Beni assicurati e del terreno e dell’acqua o altri materiali e cose non assicurate dalla presente polizza, comprese le eventuali spese di sgombero e trasporto al più vicino scarico autorizzato e abilitato, che l’Assicurato debba sostenere in conseguenza di un sinistro indennizzabile.
Fermo quanto stabilito dall’articolo “Limite massimo di indennizzo” della presente Polizza, la Società indennizza, per singolo Sinistro, dette spese senza l’applicazione di quanto previsto, relativamente alla “assicurazione parziale”, dall'articolo 1907 del Codice Civile con l’applicazione dei limiti di risarcimento previsti alla tabella [LSF] per uno o più Sinistri avvenuti nel corso del Periodo di assicurazione.
Relativamente alla bonifica di eventuali rifiuti tossici-nocivi ai sensi del D.Lgs n. 152/2006 ss.mm.ii. e/o radioattivi, detto importo si intende ridotto come indicato nella tabella [LSF].
Art.37 SPESE SOSTENUTE PER LA RICERCA E LA RIPARAZIONE - LIQUIDI CONDOTTI
La Società indennizza le spese sostenute per la ricerca e la riparazione di rotture e/o guasti di impianti idrici, igienici, tecnici e di processo, di captazione e distribuzione di gas, di conduzione di energia elettrica e per telecomunicazione, comprese le spese per la demolizione ed il ripristino delle parti di Beni Immobili, incluse le pavimentazioni, anche stradali, ed anche se effettuate per la sola ricerca del guasto o della rottura. Sono altresì compresi i Danni indennizzabili a termini di contratto derivanti da fuoriuscita di liquidi, a seguito di rottura dei predetti impianti (danni da liquidi condotti).
Fermo quanto stabilito dall’articolo ”Limite massimo di indennizzo” della presente Polizza, la Società indennizza dette spese senza l’applicazione di quanto previsto, relativamente alla “assicurazione parziale”, dall'articolo 1907 del Codice Civile con l’applicazione dello scoperto, della franchigia e dei limiti di risarcimento previsti alla tabella [LSF].
Art.38 COSTI PER IL COLLAUDO
La Società indennizza i costi per il collaudo e per le prove di idoneità e controllo sui Beni Assicurati anche se tali Beni risultano apparentemente illesi, ma vi sia il ragionevole dubbio che possano aver subito danni in conseguenza di un sinistro indennizzabile.
Fermo quanto stabilito dall’articolo “Limite massimo di indennizzo” della presente Polizza, la Società indennizza detti costi e/o oneri e/o spese senza l’applicazione di quanto previsto, relativamente alla “assicurazione parziale”, dall'articolo 1907 del Codice Civile, con l’applicazione dello scoperto, della franchigia e dei limiti di risarcimento previsti alla tabella [LSF].
Art.39 ONERI DI URBANIZZAZIONE E RICOSTRUZIONE
La Società indennizza gli oneri di urbanizzazione e ricostruzione nonché qualsiasi altro costo e/o onere e/o spesa supplementare che dovesse comunque gravare sull’Assicurato e/o che lo stesso dovesse pagare a qualsiasi Ente e/o Autorità Pubblica in caso di ricostruzione e/o riparazione e/o rimpiazzo dei Beni Immobili, a seguito di un Sinistro indennizzabile, in base a disposizioni di leggi e/o ordinanze in vigore al momento della ricostruzione e/o riparazione e/o rimpiazzo dei Beni stessi.
Fermo quanto stabilito dall’articolo “Limite massimo di indennizzo” della presente Polizza, la Società indennizza detti costi e/o oneri e/o spese senza l’applicazione di quanto previsto, relativamente alla “assicurazione parziale”, dall'articolo 1907 del Codice Civile con l’applicazione dello scoperto, della franchigia e dei limiti di risarcimento previsti alla tabella [LSF].
Art.40 SPESE PER ONORARI VARI
La Società rimborsa le spese dell’Assicurato/Contraente per gli onorari di architetti, ingeneri o altri professionisti per la preparazione, la presentazione, la certificazione e/o la verifica di tutti i documenti, prove o informazioni richieste dall’Assicuratore in conseguenza di un danno assicurato a termini di polizza.
La Società rimborsa, inoltre, le spese dell’Assicurato/Contraente per il professionista (ad es: Arch. e/o Ing. e/o Geom….) iscritto ad apposito ordine, per l’assistenza e consulenza relative a tutte le attività necessarie alla preventivazione, individuazione delle ditte esecutrici degli interventi di ripristino del danno e delle spese di demolizione e sgombero, comparazione dei preventivi, redazioni di capitolati, assistenza per affidamento lavori e gare d’appalto. Non sono compresi gli oneri ed i costi sostenuti dall’Assicurato/Contraente per il Perito di parte o la quota parte del terzo Perito. La Società rimborsa dette spese senza l’applicazione di quanto previsto alla clausola “assicurazione parziale” con l’applicazione dei limiti di risarcimento previsti alla tabella [LSF].
Art.41 SPESE PER ONORARI PERITI E CONSULENTI
La Società rimborsa le spese per onorari di competenza del perito di parte nominato dal Contraente/Assicurato, comprensive di eventuali costi di ingegneri, architetti e consulenti in genere a supporto dell’attività peritale, nonché la parte di quota parte a carico del Contraente/Assicurato a seguito della nomina del terzo perito. Sono comprese le spese per le società di revisione che il Contraente/Assicurato avrà scelto e nominato.
La Società rimborsa inoltre la somma forfetaria prevista nella tabella [LSF] per qualsiasi attività eseguita da operatori incaricati del Contraente/Assicurato nella gestione del sinistro, incluso l’assistenza alle operazioni peritali, i sopraluoghi e la produzione di documentazione attinente al danno, nonché altre similari fattispecie. Tale somma verrà riconosciuta senza obbligo di presentazione di documentazione attestante le attività eseguite.
L’Assicurato/Contraente ha la facoltà di richiedere il pagamento diretto da parte dell’Assicuratore delle predette spese. In caso di tale richiesta il Perito/professionista/consulente dovrà emettere preventivo intestato all’Assicurato, e l’Assicuratore, verificata l’operatività della polizza, emetterà quietanza a favore dell’Assicurato per l’importo del preventivo riportante il pagamento a favore del terzo. Tale quietanza dovrà essere sottoscritta dall’Assicurato e dal Perito/professionista/consulente ed avrà effetto liberatorio per l’Assicuratore al momento dell’effettivo pagamento. Al
ricevimento dell’importo da parte dell’Assicuratore, il Perito/professionista/consulente emetterà regolare fattura nei confronti dell’Assicurato, inviandone copia all’Assicuratore.
La Società rimborsa dette spese senza l’applicazione di quanto previsto alla clausola “assicurazione parziale” con l’applicazione dello scoperto, della franchigia e dei limiti di risarcimento previsti alla tabella [LSF].
Art.42 COSTI DI RICOSTRUZIONE DEGLI ARCHIVI NON INFORMATICI
La Società indennizza i costi di ricostruzione degli archivi amministrativi e/o tecnici distrutti o danneggiati da un evento non escluso dalla presente assicurazione. Detti costi saranno riconosciuti solo se sostenuti entro 24 (ventiquattro) mesi dalla data del sinistro. Sono comunque esclusi gli Oggetti d’Arte.
La Società indennizzerà tali costi, per singolo sinistro e per Periodo di assicurazione, con l’applicazione dello scoperto, della franchigia e dei limiti di risarcimento previsti alla tabella [LSF].
Art.43 SUPPORTI DATI E RICOSTRUZIONE DATI
La Società risponde dei danni materiali e diretti causati a Supporti Dati, indennizzabili in base alle condizioni della presente Polizza.
Fermo quanto previsto al precedente Art. “Determinazione del danno per i Supporti Dati”, la Società rimborserà tali danni, per sinistro e per Periodo di assicurazione, con l’applicazione dello scoperto, della franchigia e dei limiti di risarcimento previsti nella tabella [LSF].
Art.44 SOMME DOVUTE A TERZI (RICORSO TERZI)
La Società risponde per le somme dovute a terzi che l’Assicurato sia tenuto a corrispondere per capitale, interessi e spese - quale civilmente responsabile ai sensi di legge - per danni materiali cagionati alle cose dei Terzi stessi, compreso i locatari, da un Sinistro indennizzabile a termini di Polizza senza l’applicazione di quanto previsto, relativamente alla “assicurazione parziale”, dall'articolo 1907 del Codice Civile e dal precedente art. “Assicurazione parziale” - delle Norme Operanti in Caso di Sinistro.
L’Assicurazione è estesa ai Danni derivanti da interruzioni o sospensioni - totali o parziali - dell’utilizzo di cose, nonché di attività industriali, commerciali, agricole o di servizi, entro il massimale di cui sopra e sino alla concorrenza del 10% (dieci per cento) del massimale stesso.
La Società risarcirà i danni cagionati ai terzi, per Sinistro e per Periodo di assicurazione, nei limiti di quanto previsto nella tabella [LSF].
L’assicurazione non comprende i danni:
a) a cose che l’Assicurato ha in consegna o custodia o detiene a qualsiasi titolo, salvo i veicoli e gli effetti personali dei Dipendenti dell’Assicurato o di Terzi ed i mezzi di trasporto sotto carico e scarico, ovvero in sosta nell’ambito delle anzidette operazioni, nonché le cose sugli stessi mezzi trasportate;
b) di qualsiasi natura conseguenti ad inquinamento dell’acqua, dell’aria e del suolo.
Il Contraente o l’Assicurato deve informare la Società delle procedure civili o penali promosse contro di lui, fornendo tutti i documenti e le prove utili alla difesa e la Società avrà facoltà di assumere la direzione della causa e la difesa dell’Assicurato.
L’Assicurato deve astenersi da qualunque transazione o riconoscimento della propria responsabilità senza il consenso della Società.
Quanto alle spese giudiziali si applica l’articolo 1917 del Codice Civile.
Art.45 MAGGIORI COSTI E PERDITA PIGIONI
Maggiori costi: la Società indennizza i maggiori costi sostenuti dall'Assicurato/Contraente, a seguito di un Sinistro indennizzabile, allo scopo di continuare la propria attività e comunque di garantire l’esecuzione ed il mantenimento dei servizi per lo stesso è preposto, che si riferiscono alle spese straordinarie documentate, necessariamente e non inconsideratamente sostenute durante il periodo di ripresa dell'attività stessa e per un massimo di 12 (dodici) mesi, nonché i maggiori oneri per lavori di emergenza, purché documentati, effettuati ai fini del ripristino di linee danneggiate da uno degli eventi non esclusi dalla presente assicurazione.
In caso di Danni riparati in economia dall'Assicurato, i costi per la mano d'opera impiegata sia per le ore ordinarie che straordinarie di lavoro saranno valutati e risarciti secondo i costi industriali diretti ed indiretti risultanti dalle scritture dell’Assicurato stesso.
La Società non indennizza le maggiori spese conseguenti a prolungamento ed estensione dell’inattività causati da scioperi, serrate, provvedimenti imposti dall’Autorità, difficoltà di reperimento dei beni imputabili a causa di forza maggiore, quali, a titolo di esempio, disastri naturali, scioperi che impediscano o rallentino le forniture, stati di guerra.
Fermo quanto stabilito dall’articolo “Limite massimo di indennizzo” della presente Polizza, La Società indennizza dette spese senza l’applicazione di quanto previsto, relativamente alla “assicurazione parziale”, dall'articolo 1907 del Codice Civile dei limiti di indennizzo previsti alla tabella [LSF].
Perdita pigioni: in caso di Sinistro indennizzabile a termini di Polizza che abbia colpito la partita Beni Immobili, tale da rendere gli stessi totalmente o parzialmente inagibili, la Società, alle stesse condizioni del precedente paragrafo, pagherà, fino alla concorrenza di quanto previsto nella tabella [LSF] per Sinistro e per anno, quella parte di pigione relativa ai locali danneggiati, regolarmente affittati, non più percepibile per effetto di detta inagibilità per il tempo necessario al loro ripristino, comunque non oltre il limite di dodici mesi.
Art.46 DANNI INDIRETTI - INDENNITÀ AGGIUNTIVA
In caso di sinistro l’indennizzo relativo ai rischi garantiti viene maggiorato a titolo di risarcimento per l’interruzione e intralcio delle attività nella percentuale del 10% (dieci per cento) fino alla concorrenza di quanto previsto nella tabella [LSF] per Sinistro e per anno.
Art.47 DANNI A VEICOLI ISCRITTI AL P.R.A.
La Società risponde dei danni materiali causati ai veicoli di proprietà e/o in custodia al Contraente per obblighi di legge, parcheggiati in aree recintate, sottotetto ai fabbricati o in garages di proprietà o in uso al Contraente.
Fermo il limite massimo di indennizzo della presente Polizza, in nessun caso la Società sarà tenuta a rimborsare per uno o più sinistri avvenuti nel corso della stessa annualità assicurativa, un importo superiore al limite di indennizzo specifico indicato nella tabella [LSF] e viene prestata a secondo rischio su eventuali assicurazioni Incendio/Furto dei mezzi danneggiati.
Art.48 FURTO, RAPINA, ESTORSIONE E SCIPPO
A) Relativamente ai danni, direttamente verificatisi, da Furto la Società risponde:
A.1) per i Beni Assicurati posti nei locali dei Beni Immobili ed a condizione che l’autore del furto si sia impossessato dei Beni stessi:
• violandone le difese poste a tutela dei Beni Assicurati, mediante rottura, scasso, uso di grimaldelli od arnesi simili, uso fraudolento di chiavi, uso di chiavi false;
• introducendosi nei locali dei Beni Immobili per via diversa da quella ordinaria, che richieda superamento di ostacoli o di ripari mediante impiego di mezzi artificiosi o di particolare agilità personale;
• in altro modo, rimanendo clandestinamente chiuso nei locali contenenti i Beni Assicurati, ed abbia poi asportato la refurtiva a locali chiusi;
con l’applicazione dello scoperto, della franchigia e dei limiti di risarcimento previsti dall’apposita tabella [LSF].
A.2) per i Beni Assicurati posti nei locali dei Beni Immobili e senza che l’autore del furto se ne sia impossessato con le modalità di cui al precedente punto A.1; in questo caso la Società sarà obbligata a pagare uno o più sinistri che avvengano nel corso del periodo di assicurazione con l’applicazione dello scoperto, della franchigia e dei limiti di risarcimento nella tabella [LSF] (furto senza scasso).
A.3) del furto commesso da dipendenti del Contraente e/o dell’Assicurato, e/o con la loro complicità e/o partecipazione, purché la persona che commette il furto o che ne è complice o partecipe non sia incaricata della custodia delle chiavi dei locali o dei contenitori ove sono riposti i beni ed i valori assicurati, o della sorveglianza dei locali stessi e che il furto sia commesso a locali chiusi ed in ore diverse da quelle durante le quali il dipendente adempie alle sue mansioni nell'interno dei locali stessi.
B) Relativamente ai danni, direttamente verificatesi, da Rapina e da Estorsione dei Beni Assicurati , la Società pagherà, per uno o più sinistri che avvengano nel corso del periodo con l’applicazione dello scoperto, della franchigia e dei limiti di risarcimento previsti nella tabella [LSF];
C) Relativamente ai danni, direttamente verificatesi da Scippo dei Beni Mobili la Società pagherà, per uno o più sinistri che avvengano nel corso del periodo con l’applicazione dello scoperto, della franchigia e dei limiti di risarcimento previsti nella tabella [LSF];
D) Relativamente ai danni, direttamente verificatesi, derivanti da furto con destrezza di Beni Assicurati posti nell’interno dei Beni Immobili e commessi durante l’orario di apertura al pubblico, purché constatato e denunciato entro le 48 ore immediatamente successive all’evento stesso, la Società ne risponde nei limiti di quanto previsto nella tabella [LSF];
E) Relativamente ai danni, direttamente verificatesi in conseguenza degli eventi sopra descritti, a Valori ed Oggetti d’Arte affidati a portavalori (persone di età compresa tra i 18 ed i 75 anni incaricate del trasporto dei valori stessi) avvenuti all’esterno dei locali di Beni Immobili, ovunque ma sempre sul territorio nazionale, della Repubblica di San Marino e della Città del Vaticano, la Società risponderà, per uno o più sinistri che avvengano nel corso del Periodo di assicurazione, nei limiti di quanto previsto nella tabella [LSF]. A parziale deroga del precedente punto D) si precisa che la presente garanzia è operante anche per i danni causati da furto con destrezza con il sottolimite previsto nella precedente tabella.
La garanzia portavalori non è operante dalle ore 21:00 fino alle ore 6:00.
F) Per i danni, direttamente verificatisi, in conseguenza di Furto, Rapina, Estorsione e Scippo di Valori e Preziosi, quest’ultimi solo se contenuti nei mezzi di custodia, la Società pagherà, per uno o più sinistri che avvengano nel corso del Periodo di assicurazione, nei limiti di quanto previsto nella tabella [LSF e senza l’applicazione di quanto previsto, relativamente alla “assicurazione parziale”, dall'articolo 1907 del Codice Civile. In caso di Scippo resta operante il sotto limite di cui alla specifica garanzia (lettera C).
G) L’ammontare del Danno è dato dalla differenza fra il valore che i Beni Assicurati avevano al momento del sinistro ed il valore di ciò che resta dopo il sinistro, senza tener conto dei danni del mancato godimento od uso o di altri eventuali pregiudizi.
Sono altresì considerati danni garantiti dalla presente Assicurazione i guasti e gli atti vandalici, commessi dagli autori dei reati ai Beni Assicurati, in occasione di Xxxxx, Rapina ed Estorsione o nel tentativo di commetterli. La Società pagherà, per i guasti procurati dai ladri per l’ingresso nei luoghi dove sono i Beni Mobili e per gli atti vandalici procurati dai ladri nei luoghi dove sono posti i Beni Mobili, nei limiti di quanto previsto nella tabella [LSF] .
Resta altresì convenuto che relativamente alla globalità dei danni di cui sopra, la Società non pagherà, per uno o più sinistri che avvengano nel corso del Periodo di assicurazione, somma maggiore di quanto previsto nella tabella [LSF] e senza l’applicazione di quanto previsto, relativamente alla “assicurazione parziale”, dall'articolo 1907 del Codice Civile. Fermo restando quanto previsto al paragrafo che precede e fermo restando gli altri limiti d’indennizzo, in caso di Sinistro la Somma Assicurata per la garanzia Furto, si intenderà ridotta, con effetto immediato e fino al termine del Periodo di assicurazione, di un importo uguale a quello del danno indennizzabile, al netto di eventuali franchigie o scoperti.
Entro 30 giorni dalla data del sinistro, la Società si impegna a comunicare, al Contraente Assicurato, l’eventuale disponibilità al reintegro della somma assicurata e dei relativi limiti di indennizzo, nonché il relativo premio.
Il reintegro decorrerà a far tempo dalle ore 24 del giorno in cui il Contraente avrà accettato le condizioni di reintegro rilasciate dalla Società; dalla parte di somma così reintegrata saranno comunque esclusi i beni in rame. Il pagamento da parte del Contraente/Assicurato del relativo rateo di Premio deve essere effettuato entro i termini di cui all’articolo Pagamenti per variazioni con incasso premio dalla ricezione dell’appendice di aumento relativa al reintegro.
Determinazione dell’Ammontare del Danno
ESCLUSIONI [E]
Nella presente Polizza valgono le seguenti esclusioni.
A) Sono esclusi i danni anche se determinati da eventi non altrimenti esclusi A1) verificatisi in occasione di:
- atti di guerra dichiarata o non, occupazione od invasione militare, guerra civile, rivoluzione, insurrezione, sequestri e/o ordinanze di governo e/o autorità, anche locali, sia di diritto che di fatto; si precisa peraltro che
non sono considerati "atti di guerra od insurrezione" le azioni di organizzazioni terroristico/politiche anche se inquisite per insurrezione armata contro i poteri costituiti o simili imputazioni;
- esplosioni o emanazioni di calore o radiazioni, provocate da trasmutazioni del nucleo dell'atomo, come pure in occasione di radiazioni provocate dalla accelerazione artificiale di particelle atomiche;
- bradisismo;
salvo che l'Assicurato provi che il Sinistro non abbia alcun rapporto con detti eventi; A2) dovuti a o causati da:
- dolo del Contraente o dell’Assicurato;
- perdite di quote di mercato, interruzione dell'attività, cambiamenti di costruzione, mancanza di locazione, di godimento o di reddito commerciale od industriale, sospensione di lavoro o qualsiasi danno che non riguardi la materialità dei Beni assicurati, salvo quanto precisato al precedente Articolo Maggiori Costi e Xxxxxxx Xxxxxxx;
- trasporto di Beni Mobili al di fuori di Beni Immobili o delle aree esterne di pertinenza dell’Assicurato, salvo quanto previsto alla precisazione Beni Elettronici ed Elettromedicali ad Impiego Mobile e Supporto Dati;
- messa in esecuzione di ordinanze delle Autorità o di Leggi che regolino la costruzione, ricostruzione o demolizione delle Costruzioni-Beni Immobili;
- relativamente ai Beni Elettronici, variazione di tensione nella rete a monte degli enti; detti danni sono invece indennizzabili a condizione che i predetti enti siano alimentati con adeguati sistemi di protezione e stabilizzazione e che il danno sia conseguente al danneggiamento di dette apparecchiature.
B) Sono esclusi i danni B1) di:
- ammanco e/o smarrimento, truffa e appropriazione indebita frode infedeltà dei dipendenti e saccheggio malversazione o concussione;
- umidità, brina e condensa, stillicidio, siccità, insetti, vermi, funghi, batteri, animali e vegetali in genere;
- natura estetica che non siano connessi con Danni indennizzabili e fatto salvo il limite di Indennizzo previsto nella tabella [LSF] per imbrattamento muri;
B2) dovuti a o causati da:
- lavori di costruzione, modifica, trasformazione di Beni Immobili , montaggio, smontaggio, revisione e manutenzione di macchinari;
- errori di progettazione, di calcolo e di esecuzione di Beni Immobili e Mobili, salvo quanto previsto alla clausola “Collasso Strutturale”;
- assestamento, contrazioni o espansioni dilatazioni o crollo di impianti, reazioni termiche, salvo se non conseguenti ad eventi indennizzabili a termini di polizza;
- penetrazione di acqua marina e maree;
- errori di lavorazione, da vizi e difetti di materiale, sempre che non siano causa di altri eventi non specificamente esclusi; in questo caso la Compagnia sarà obbligata solo per la parte di danno non esplicitamente esclusa;
nel caso che in conseguenza degli eventi tutti di cui al comma B) derivi altro danno indennizzabile ai sensi della presente Polizza, la Società indennizza solo la parte di danno non altrimenti esclusa;
C) Sono esclusi i danni, salvo che siano determinati da eventi non altrimenti esclusi, dovuti a o causati da:
- erosione lenta e graduale, corrosione, incrostazioni, deperimento, usura o logorio di qualsiasi parte dei Beni assicurati a causa del loro naturale uso o funzionamento, limitatamente ai Beni o parte degli stessi e direttamente colpiti;
- guasti o improprio funzionamento dei Beni Mobili, salvo quanto previsto alle garanzie – Fenomeno Elettrico, Beni in refrigerazione e, se attivata, dalla Precisazione Gusti Macchine;
- virus informatici;
- sospensione, interruzione o anormale produzione e/o fornitura di energia elettrica, termica, gas, acqua; la presente esclusione non trova applicazione per i danni subiti ai Beni in Refrigerazione ed a Temperatura Controllata e per quanto previsto alla Precisazione Guasti Macchine;
- inquinamento e/o contaminazione ambientale ;
- inosservanza delle prescrizioni del Costruttore o Fornitore per l’esercizio, l’uso e la manutenzione delle cose assicurate
- a parti o componenti soggetti a consumo per uso o il cui rendimento decada in conseguenza del tempo di utilizzo.
- Utilizzo di internet o reti similari, reti intranet o altra rete privata o similare.
- Trasmissione elettronica di dati o altre informazioni, compresa quella a/da siti web o similari (es. Download di file/programmi da porta elettronica).
nel caso che in conseguenza degli eventi tutti di cui al comma C) derivi altro danno indennizzabile a termini di Polizza, la Società indennizza solo la parte di danno non altrimenti esclusa.
D) Sono esclusi dall'assicurazione
- il valore del terreno;
- i Beni Immobili di proprietà di Xxxxx, ma detenuti e/o utilizzati a qualsiasi titolo dall’Assicurato, eccetto quelli indicati tra le Partite assicurate,
- i danni a terzi derivanti da circolazione stradale ai sensi del D.Lgs 209/2005 (R.C. Auto);
- aeromobili, natanti, moli, canali, miniere, oleodotti, gasdotti, offshore property, argini, dighe; sono invece compresi passaggi pedonali sotterranei se all’interno del perimetro di pertinenza delle costruzioni;
- boschi, aree verdi, alberi, coltivazioni floreali ed agricole in genere ed animali in genere, tranne che se assicurati con apposita partita;
- i beni assicurati in leasing qualora assicurati con specifiche polizze;
- i Beni Mobili caricati a bordo di mezzi di trasporto di terzi, i Beni Mobili posti all’aperto, baracche in legno o plastica e quanto in esse contenuto, serbatoi, gru, cavi aerei, antenne e simili installazioni esterne quando danneggiati da eventi atmosferici, inondazioni, alluvioni, allagamenti ed aventi atmosferici; sono invece compresi serbatoi, macchinari ed impianti situati all’aperto per loro naturale uso e destinazioni.
- tubi e le valvole, nonché le lampade ed altre fonti di luce afferenti i Beni Elettronici, salvo che i danni siano connessi a danni indennizzabili verificatisi alle altre parti delle cose assicurate
- gli Oggetti d’Arte e Preziosi se singolarmente di valore superiore ad € 10.000,00 o qualora assicurati con specifiche polizze;
- le linee aeree di trasmissione e/o distribuzione e relative strutture di sostegno, tubazioni, reti e condutture interrate, se al di fuori del perimetro e/o dall’area di pertinenza delle costruzioni;
- i furti dei beni in rame riposti al di fuori dei locali dei Beni Immobili;
- i costi di livellamento, scavo e riempimento di terreni;
- i costi per i quali è responsabile per legge o per contratto, il costruttore o il fornitore;
- I danni da Furto avvenuti in luoghi rimasti per più di 60 giorni consecutivi disabitati o, qualora non si tratta di Beni Immobili adibiti allo svolgimento delle attività o ad abitazione, incustoditi;
DELIMITAZIONI E DETRAZIONI [DD]
Salvo quanto di seguito eventualmente precisato, in caso di Sinistro indennizzabile a termini di Polizza, il pagamento dell’Indennizzo sarà effettuato previa detrazione per singolo Sinistro della franchigia frontale prevista nella tabella [LSF]. Nel caso di coesistenza di più livelli di franchigia, per unico Sinistro, si applica la sola franchigia più elevata. Qualora fossero operanti più Scoperti, verrà applicato solo quello più elevato; qualora lo scoperto sia concomitante con una Franchigia, questa verrà considerata minimo assoluto.
Art.49 TERREMOTO E ERUZIONE VULCANICA
Relativamente ai danni subiti dai Beni Assicurati in occasione di Terremoto e di Eruzione Vulcanica, la Società non pagherà, per uno o più Sinistri che avvengano nel corso del Periodo di Assicurazione, somma maggiore di un importo pari a quanto previsto nella tabella [LSF].
Il pagamento dell’indennizzo sarà effettuato previa detrazione, per singolo Sinistro, di quanto previsto nella tabella [LSF].
Art.50 INONDAZIONI ALLUVIONI ALLAGAMENTI
Relativamente ai danni subiti dai Beni assicurati in occasione di Inondazioni, Alluvioni in nessun caso la Società pagherà, per uno o più sinistri che avvengano nel corso del Periodo di Assicurazione, somma maggiore al limite di indennizzo specifico indicato nella tabella [LSF].
Relativamente ai danni subiti dai Beni assicurati in occasione di Allagamenti non conseguenti a guasti o rotture di impianti e serbatoi in genere riconducibili ad acqua condotta, Il pagamento dell’indennizzo sarà effettuato previa detrazione, per singolo sinistro, di quanto previsto nella tabella [LSF].
La Società non risponde dei danni subiti alle Merci, situati in locali interrati di Beni Immobili, la cui base è posta ad altezza inferiore a 10 cm dal pavimento.
Art.51 CEDIMENTO, FRANAMENTO E SMOTTAMENTO DEL TERRENO, MAREGGIATE, VALANGHE, SLAVINE E FRANE.
Relativamente ai danni subiti dai Beni assicurati in occasione di cedimento, franamento e smottamento del terreno, mareggiate, valanghe, slavine e frane, in nessun caso la Società pagherà, per uno o più sinistri che avvengano nel corso del Periodo di Assicurazione, somma maggiore al limite di indennizzo specifico indicato nella tabella [LSF].
Art.52 EVENTI ATMOSFERICI
Relativamente ai danni causati ai Beni assicurati da eventi atmosferici, intendendosi per tali uragani, bufere, tempeste, vento e cose da essi trascinate, trombe d’aria, grandine, pioggia, sono esclusi quelli subiti:
- dai Beni Mobili assicurati qualora grandine, pioggia e neve non siano penetrate, nei Beni Immobili, attraverso rotture, brecce e lesioni provocate al tetto, alle pareti od ai serramenti dalla violenza degli eventi atmosferici stessi.
- In nessun caso la Società pagherà, per uno o più sinistri che avvengano nel corso del Periodo di assicurazione, somma maggiore di un importo pari a quanto previsto nella tabella [LSF].
Il pagamento dell’indennizzo sarà effettuato previa detrazione, per singolo sinistro, di quanto previsto nella tabella [LSF].
Art.53 GRANDINE (SU FRAGILI)
A parziale deroga di quanto previsto alle Esclusioni ed in riferimento alla garanzia Eventi Atmosferici, la Società indennizza i danni materiali causati da grandine a:
- serramenti, vetrate e lucernari in genere;
- lastre di cemento-amianto, od altri conglomerati artificiali, e manufatti di materia plastica, anche se facenti parte di Beni Immobili o tettoie aperte da uno o più lati.
Agli effetti della presente estensione di garanzia in nessun caso la Società pagherà, per uno o più sinistri che avvengano nel corso del Periodo di assicurazione, somma maggiore al limite di indennizzo specifico indicato nella tabella [LSF].
Il pagamento dell’indennizzo sarà effettuato previa detrazione, per singolo sinistro, della franchigia indicata nella tabella [LSF].
Art.54 SOVRACCARICO NEVE E/O GHIACCIO
Relativamente ai danni di sovraccarico da neve e/o ghiaccio subiti dai Beni assicurati. In nessun caso la Società pagherà, per uno o più sinistri che avvengano nel corso del Periodo di assicurazione, somma maggiore di quanto previsto nella tabella [LSF].
Il pagamento dell’indennizzo sarà effettuato previa detrazione, per singolo sinistro, di una franchigia pari a quanto previsto nella tabella [LSF].
Art.55 GELO E GHIACCIO
Relativamente ai danni di gelo e ghiaccio subiti dai Beni assicurati, sono esclusi quelli avvenuti oltre le 72 (settantadue) ore consecutive dalla sospensione della produzione o distribuzione di energia termica od elettrica.
In nessun caso la Società pagherà, per ciascun sinistro, somma maggiore di un importo pari quanto previsto nella tabella [LSF].
Art.56 EVENTI SOCIO POLITICI – OCCUPAZIONE NON MILITARE
Relativamente ai danni subiti dai Beni Assicurati verificatisi in conseguenza di eventi socio politici, intendendosi per tali tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti vandalici e dolosi, ed ai danni causati da incendio, esplosione e scoppio non a mezzo di ordigni esplosivi, avvenuti in corso di occupazione non militare di Beni Immobili assicurati, la Società indennizza tali danni nel limite, per uno o più sinistri che avvengano nel corso del Periodo di assicurazione, di un importo pari a quanto previsto nella tabella [LSF]. I predetti danni relativi all’occupazione non militare sono indennizzabili qualora l’occupazione si protragga per oltre 5 giorni consecutivi e per un periodo massimo di 60 giorni dall’inizio dell’occupazione.
Art.57 TERRORISMO SABOTAGGIO
la Società indennizza, relativamente ai danni ai Beni assicurati verificatisi in conseguenza di Terrorismo Sabotaggio, tali danni nel limite, per uno o più sinistri che avvengano nel corso del Periodo di assicurazione, di un importo pari a quanto previsto nella tabella [LSF].
Il pagamento dell’indennizzo sarà effettuato previa detrazione, per singolo sinistro, di uno scoperto pari a quanto previsto nella tabella [LSF].
Art.58 COLLASSO STRUTTURALE
Relativamente ai danni di Crollo e Collasso Strutturale dei Beni Immobili la Società indennizza i danni conseguenti a sovraccarico (escluso quello di neve) delle strutture dei Beni stessi.
Relativamente a tali danni, in nessun caso la Società pagherà, per uno o più sinistri che avvengano nel corso del Periodo di assicurazione, somma maggiore di quanto previsto nella tabella [LSF].
Il pagamento dell’indennizzo sarà effettuato previa detrazione, per singolo sinistro, di una franchigia pari a quanto previsto nella tabella [LSF].
Art.59 FENOMENO ELETTRICO
Relativamente ai danni di fenomeni elettrici ai Beni Assicurati, sono esclusi quelli causati da usura od inosservanza delle prescrizioni del costruttore o dell’installatore per l’uso e la manutenzione, o verificatisi in conseguenza di collaudi, prove, esperimenti, nonché in conseguenza di montaggi e smontaggi non connessi a lavori di manutenzione o revisione e, comunque, dovuti a difetti noti al Contraente all’atto della stipulazione della Polizza.
Relativamente a tali danni, in nessun caso la Società pagherà, per uno o più sinistri che avvengano nel corso del Periodo di assicurazione, somma maggiore di un importo pari a quanto previsto nella tabella [LSF].
Tali danni restano esclusi quando:
Art.60 BENI IN REFRIGERAZIONE E/O TEMPERATURA CONTROLLATA
Relativamente ai danni subiti dai Beni Assicurati a causa di mancata od anormale produzione o distribuzione del freddo e/o delle sostanze atte alla conservazione così come a causa di fuoriuscita del fluido frigorigeno, la Società risponde, oltre a quelli conseguenti ad eventi non altrimenti esclusi, anche dei danni conseguenti all’accidentale verificarsi di guasti o rotture, a qualsiasi causa dovuti, nell’impianto frigorifero o nei relativi dispositivi di controllo e di sicurezza, nonché nei sistemi di adduzione dell’acqua e/o produzione o distribuzione dell’energia elettrica.
L’assicurazione ha effetto se la mancata od anormale produzione o distribuzione del freddo abbia avuto come conseguenza un qualsiasi deterioramento dei Beni assicurati tale da impedirne l’utilizzo e che abbia avuto durata continuativa non inferiore a 6 ore.
In nessun caso la Società pagherà, per uno o più sinistri che avvengano nel corso del Periodo di assicurazione, somma maggiore di un importo pari a quanto previsto nella tabella [LSF].
Art.61 URTO – SVIO – DERAGLIAMENTO
La Società risarcisce i Danni subiti ai Beni Assicurati causati da urto di veicoli terrestri – ivi compresi quelli provocati da e tra gli Enti Particolari -, svio, tallonamento e deragliamento in genere.
In nessun caso la Società pagherà, per uno o più sinistri che avvengano nel corso del Periodo di assicurazione, somma maggiore di un importo pari a quanto previsto nella tabella [LSF].
CONDIZIONI PARTICOLARI [CP]
Art.62 OPERATIVITÀ DELL’ASSICURAZIONE
La presente assicurazione è operante anche nel caso in cui il sinistro, purché indennizzabile a termini di polizza, abbia avuto origine da beni non assicurati.
Art.63 DEROGA ALL’ASSICURAZIONE PARZIALE
In caso di sinistro indennizzabile a termini di Polizza, a parziale deroga dell’Articolo 1907 del Codice Civile, non si farà luogo all’applicazione della regola proporzionale per quelle partite la cui somma assicurata risultasse insufficiente in misura non superiore al 20% (venti per cento).
Qualora tale limite del 20% (venti per cento) dovesse risultare oltrepassato il disposto del citato Articolo 1907 rimarrà operativo per l’eccedenza rispetto a detta percentuale, fermo in ogni caso che, per ciascuna partita, l’indennizzo non potrà superare la somma assicurata medesima.
Art.64 PRECISAZIONE BENI ELETTRONICI E BENI ELETTRONICI AD IMPIEGO MOBILE
La Società indennizza i danni ai Beni Elettronici, previa detrazione, per singolo sinistro, della franchigia prevista nella tabella [LSF], come di seguito disciplinato.
Relativamente ai beni elettronici ad impiego mobile, per il caso di:
a) Danno in fase di trasporto;
b) Xxxxx durante la giacenza in fase d’uso; l’assicurazione è operante per i danni e le perdite rispettivamente subiti:
- nel caso previsto alla lettera a), durante lo spostamento con qualsiasi mezzo al di fuori dei Beni Immobili nel territorio della Repubblica Italiana, Città del Vaticano e Repubblica di San Marino, anche nell’ambito del loro utilizzo e del limite specificamente previsto nella tabella [LSF];
- nel caso previsto alla lettera b), per tutti gli eventi diversi dalla lettera a), previa detrazione della apposita franchigia prevista nelle suddetta tabella, e nell’ambito di quanto indicato nella tabella [LSF].
Relativamente ai Beni Elettronici ad impiego mobile ed ai Supporti Dati, l'assicurazione è prestata a primo rischio assoluto senza applicazione della regola proporzionale di cui all’articolo 1907 del Codice Civile ed entro il limite di indennizzo specifico indicato nella tabella [LSF].
Relativamente ai Beni Elettromedicali ad impiego mobile, la Società non pagherà, per uno o più sinistri che avvengano nel corso del Periodo di assicurazione, un importo maggiore di quanto indicato nella tabella [LSF]
Art.65 PRECISAZIONE GUASTI MACCHINE
La Società si obbliga ad indennizzare, nei limiti contrattualmente previsti, tutti i danni materiali diretti causati da guasti o rotture al bene assicurato durante il periodo di validità della presente Polizza, compresi i guasti elettrici ed elettronici. I guasti possono avvenire mentre il bene è in funzione o è fermo, ovvero quando è smontato, rimosso, rimontato per la sua pulitura e manutenzione, verifica, revisione o riparazione.
Ad eventuale precisazione ed integrazione delle precedenti Esclusioni, sono esclusi i danni:
- a funzionamento improprio o ad esperimento o prove che ne provochino sovraccarico od alterazione dei sistemi di normale utilizzo;
- a nastri di trasmissione, funi, corde, cinghie, catene;
- a sistemi ed apparecchiature elettroniche, salvo che si tratti di elaboratori di processo, apparecchiature di comando, controllo e regolazione del macchinario, asserviti al macchinario stesso;
L'assicurazione è prestata a primo rischio assoluto senza applicazione della regola proporzionale di cui all’articolo 1907 del Codice Civile ed entro il limite di indennizzo specifico indicato nella tabella [LSF]. Alla presente assicurazione non si applica la garanzia Maggiori costi e perdita pigioni.
ATTIVITÀ, CARATTERISTICHE DEL RISCHIO E SOMME ASSICURATE
Art.66 ATTIVITÀ E CARATTERISTICHE DEL RISCHIO
L'Assicurazione è prestata in relazione a qualsivoglia attività e/o competenza istituzionale del Contraente, comprese tutte le attività preliminari, accessorie, complementari, annesse, connesse, collegate e/o conseguenti, comunque, da chiunque ed ovunque svolte e/o gestite, anche indirettamente e/o in forma mista e/o tramite Associazioni e/o Volontariato.
Tra le “attività e competenze istituzionali” del Contraente devono ritenersi comprese le attività e competenze vere e proprie, nonché servizi, funzioni, compiti, obblighi e/o semplici incombenze quali e quanti discendono da leggi, da regolamenti e/o deliberazioni e/o provvedimenti emanati da Organi competenti, compresi quelli emanati dai propri Organi, nonché da usi e/o costumi e/o consuetudini, compreso ciò e quanto a nuovo e non svolto al momento della sottoscrizione della presente Polizza.
Quanto sopra premesso, l’Azienda Napoletana Mobilità gestisce:
• il servizio pubblico di trasporto di persone su linee automobilistiche, filoviarie, tranviarie, metropolitane, funicolari, oltre ad un sistema diffuso di scale mobili intermodali ed ascensori pubblici;
• parcheggi a pagamento sia in struttura che in superficie, strisce blu; parcheggi di veicoli oggetto di rimozione forzata e/o sequestri operati da qualsiasi autorità e/o soggetto preposto;
• installazione e manutenzione della segnaletica verticale e orizzontale, degli impianti semaforici e di videosorveglianza, dei parcometri; applicazione di ganasce bloccaruote ed assistenza alla Polizia Municipale per il monitoraggio delle Zone Traffico Limitato.
Art.67 SOMME ASSICURATE E CONTEGGIO DEL PREMIO
Il premio annuo di polizza è determinato dall'applicazione alle Somme Assicurate ai tassi per mille lordi come da seguente tabella. La scomposizione del premio lordo tra premio imponibile (netto e accessori) ed imposte viene riportata nella Scheda di polizza.
Partita n. | Beni Assicurati | Somme assicurate | Tasso lordo | Premio annuo lordo |
1 | Beni Immobili di proprietà ubicati in Xxxxxx xxxx Xxx Xxxxx xxx Xxxxxxxx 00/X ed alla Xxx X. Xxxxxxxx 00 | € 7.000.000,00 | … ‰ | € ………… |
2 | Beni Immobili delle Linee Funicolari ubicati in Napoli | € 25.000.000,00 | … ‰ | € ………… |
3 | Beni Mobili (Macchinari, impianti, attrezzature, arredamenti e Merci) , ovunque ubicati | € 461.680.000,00 | … ‰ | € ………… |
4 | Beni Mobili (Enti Particolari) | € 346.000.000,00 | … ‰ | € ………… |
Totale Somma Assicurata / Premio annuo lordo € 839.680.000,00 | € |
Art.68 AGGIORNAMENTO DELLE SOMME ASSICURATE ED ADEGUAMENTO SENZA REGOLAZIONE DEL PREMIO
Fermo restando che la Società è obbligata nel rispondere fino alla Somma Assicurata alle specifiche partite, è convenuto che si riterranno automaticamente garantiti tutti i Beni che il Contraente/Assicurato dovesse acquisire, a qualsiasi titolo, dopo la decorrenza della presente Polizza, sempre che il valore di tali Beni non ecceda il 20% delle somme assicurate in Polizza, con il massimo di € 5.000.000,00 per ogni singolo Bene.
Il Contraente dovrà comunicare le acquisizioni e le dismissioni entro 120 giorni dalla data in cui acquisisce/perde la proprietà dei Beni. Alle nuove somme da assicurare la Società applicherà i medesimi tassi lordi di cui alla presente polizza. Il relativo premio dovrà essere pagato con le tempistiche di cui all’art. 6. Qualora l’aggiornamento delle somme assicurate comporti una diminuzione delle stesse, la Società, provvederà altresì a rimborsare alla Contraente il maggior Premio pagato, al netto dell’imposta governativa in quanto già versata all’Erario, fatta salva l’eventuale compensazione del rimborso stesso con premi derivanti dalle nuove acquisizione.
LIMITI – SCOPERTI - FRANCHIGIE [LSF]
I valori sono espressi in Euro | Scoperti per sinistro | Franchigie per sinistro | Limiti d’indennizzo per periodo di assicurazione (Stop Loss) |
Per periodo di assicurazione | = | = | 50.000.000,00 (salvo offerta di variante migliorativa V1) |
Per ogni sinistro salvo quanto di seguito diversamente indicato | 10% (salvo offerta di variante migliorativa V3) | 30.000,00 (salvo offerta di variante migliorativa V2) | |
Spese necessarie per demolire, smantellare, ecc. | Nessuno | Nessuna | 10% con il massimo di 100.000,00 per periodo di assicurazione |
Spese di bonifica, decontaminazione, ecc. | Nessuno | Nessuna | 10% con il massimo di 100.000,00 per periodo di assicurazione compresi rifiuti tossico nocivi ai sensi del D.Lgs n. 152/2006 ss.mm.ii. |
Spese di ricerca e riparazione di rotture e guasti e danni da acqua condotta | 5.000,00 | 100.000,00 per periodo di assicurazione, con il limite 50.000,00 per spese di ricerca del guasto | |
Costi per il collaudo | Nessuno | Nessuna | 50.000,00 per sinistro |
Spese per Onorari Vari | Nessuno | Nessuna | 5% con il massimo di 100.000,00 per periodo di assicurazione |
Spese per Onorari Periti e Consulenti, compreso rimborso oneri gestionali dipendenti | Nessuno | Nessuna | 5% con il massimo di 200.000,00 per periodo di assicurazione |
Costi ricostruzione archivi non informatici | 2.500,00 | 100.000,00 per periodo di assicurazione | |
Somme dovute a Terzi- Ricorso Terzi | Nessuno | 30.000,00 (salvo offerta di variante migliorativa V2) | 2.500.000,00 per periodo di assicurazione |
Maggiori costi – Perdita pigioni | 2.500,00 | 250.000,00 per periodo di assicurazione con limite 50.000,00 per perdita pigioni |
Indennità aggiuntiva | 2.500,00 | 10% dell’indennizzo con il massimo di 100.000,00 | |
Differenziale Storico-Artistico | Nessuno | Nessuno | Da 1.000.000,00 per periodo di assicurazione |
Differenziale NTC (antisism. e sovracc. neve) | Nessuno | Nessuno | 250.000,00 per periodo di assicurazione |
Oggetti d’Arte | 5.000,00 | 50.000,00 per periodo di assicurazione | |
Preziosi | 5.000,00 | 50.000,00 per periodo di assicurazione | |
Movimentazione interna – carico e scarico | 5.000,00 | 250.000,00 per periodo di assicurazione | |
Spese di rimozione e ricollocamento | 5.000,00 | 250.000,00 per periodo di assicurazione | |
Veicoli di terzi iscritti al PRA all’interno dei parcheggi | 2.500,00 | 300.000,00 per periodo di assicurazione | |
Parco Mezzi e Veicoli iscritti al PRA durante la circolazione stradale | 10% (salvo offerta di variante migliorativa V3) | 30.000,00 (salvo offerta di variante migliorativa V2) | 10.000.000,00 per periodo di assicurazione |
Terremoto – Eruzioni Vulcaniche | 200.000,00 | 5.000.000,00 per periodo di assicurazione. | |
Inondazioni, alluvioni | 100.000,00 | 5.000.000,00 per periodo di assicurazione (salvo offerta di variante migliorativa V4) | |
Allagamenti | 30.000,00 (salvo offerta di variante migliorativa V2) | 2.000.000,00 per periodo di assicurazione (salvo offerta di variante migliorativa V5) | |
Eventi atmosferici | 30.000,00 (salvo offerta di variante migliorativa V2) | 5.000.000,00 per periodo di assicurazione (salvo offerta di variante migliorativa V6) | |
Grandine su fragili | 5.000,00 | 250.000,00 per periodo di assicurazione | |
Sovraccarico neve e/o ghiaccio | 30.000,00 (salvo offerta di variante migliorativa V2) | 1.500.000,00 per periodo di assicurazione |
Intasamento gronde e pluviali | 30.000,00 (salvo offerta di variante migliorativa V2) | 250.000,00 per periodo di assicurazione | |
Gelo e Ghiaccio | 30.000,00 (salvo offerta di variante migliorativa V2) | 250.000,00 per periodo di assicurazione | |
Eventi socio-politici escluso imbrattamento muri/veicoli | 30.000,00 (salvo offerta di variante migliorativa V2) | 10.000.000,00 per periodo di assicurazione | |
Imbrattamento muri/veicoli | 5.000,00 | 25.000,00 per sinistro e 50.000,00 per periodo di assicurazione | |
Terrorismo sabotaggio | 50.000,00 | 5.000.000,00 per periodo di assicurazione | |
Crollo e collasso strutturale di fabbricati e fondamenta | 30.000,00 (salvo offerta di variante migliorativa V2) | 500.000,00 per periodo di assicurazione | |
Fenomeno elettrico | 2.500,00 | 250.000,00 per periodo di assicurazione | |
Beni in refrigerazione | 2.500,00 | 50.000,00 per periodo di assicurazione | |
Smottamento, cedimento, franamento del terreno, caduta massi, mareggiate valanghe e slavine | 200.000,00 | 3.000.000,00 per periodo di assicurazione | |
Beni Elettronici anche ad impiego mobile, durante la giacenza ed in fase d’uso | 1.500,00 | 1.000.000,00 periodo di assicurazione | |
Beni elettronici in fase di trasporto | 1.500,00 | 15.000,00 per sinistro e 150.000,00 per periodo di assicurazione | |
Supporti Dati e Ricostruzione Dati | 1.500,00 | 50.000,00 per periodo di assicurazione | |
Conduttori esterni | 1.500,00 | 25.000,00 per periodo di assicurazione. | |
Urto veicoli terrestri di terzi | 30.000,00 (salvo offerta di variante migliorativa V2) | 3.000.000,00 per periodo di assicurazione |
Urto – svio – deragliamento di Enti Particolari | 10% (salvo offerta di variante migliorativa V3) | 200.000,00 (salvo offerta di variante migliorativa V3 che riduca lo scoperto e quindi riduca la franchigia ) | 3.000.000,00 per periodo di assicurazione |
Guasti Macchine (precisazione) | 50.000,00 | 500.000,00 per periodo di assicurazione | |
Furto | 2.500,00 | 350.000,00 per periodo di assicurazione | |
Di cui | |||
Furto senza scasso | 20% | 2.500,00 | 20.000,00 per sinistro e periodo di assicurazione |
Rapina/Estorsione | 2.500,00 | 100.000,00 per sinistro e periodo di assicurazione | |
Scippo | 1.500,00 | 50.000,00 per sinistro e periodo di assicurazione | |
Furto con destrezza di Beni mobili | 500,00 | 5.000,00 per sinistro e periodo di assicurazione | |
Portavalori | 1.500,00 | 25.000,00 per sinistro e per periodo di assicurazione | |
Valori in cassetti e registratori di cassa | 1.500,00 | 10.000,00 per sinistro e per periodo di assicurazione | |
Valori e Preziosi contenuti nei mezzi di custodia | 1.500,00 | 50.000,00 per sinistro e per periodo di assicurazione | |
Guasti ed atti vandalici ladri | 1.500,00 | 25.000,00 per sinistro e per periodo di assicurazione |