ACCORDO QUADRO CON UN SOLO OPERATORE ECONOMICO PER SERVIZI DI ALLESTIMENTO, NOLEGGIO E SERVIZI TECNICI VARI NELLE MANIFESTAZIONI ORGANIZZATE DAL COMUNE DI IMOLA PER IL PERIODO 1 GIUGNO 2019 – 28 FEBBRAIO 2023 – CAPITOLATO SPECIALE DESCRITTIVO...
COMUNE DI IMOLA REPUBBLICA ITALIANA
ACCORDO QUADRO CON UN SOLO OPERATORE ECONOMICO PER SERVIZI DI ALLESTIMENTO, NOLEGGIO E SERVIZI TECNICI VARI NELLE MANIFESTAZIONI ORGANIZZATE DAL COMUNE DI IMOLA PER IL PERIODO 1 GIUGNO 2019 – 28 FEBBRAIO 2023 – CAPITOLATO SPECIALE DESCRITTIVO PRESTAZIONALE - CIG
REPERTORIO N. del
L’anno ( ), a questo di ( ) del mese di alle ore avanti a me Segretario Generale del Comune di Imola, nella mia qualità di Ufficiale rogante dei contratti di competenza del Comune di Imola, in assenza di testimoni in quanto trattasi di atto in cui la presenza non è necessaria ai sensi e per gli effetti dell’art. 48 della Legge 16 febbraio 1913 n. 89 come modificata dall’art. 12 della Legge 28 novembre 2005 n. 246, si sono personalmente costituiti i Signori, della cui personale identità io Segretario Generale sono certo:
1. Xxxxx Xxxxxxx nato a Liegi (Belgio) il 08/09/1961, domiciliato per la carica in Xxxxx (XX), Xxx Xxxxxxxxxx 0 plesso Xxxxx Xxxxxxx, il quale interviene ed agisce nel presente atto non in proprio ma in qualità di Dirigente, in nome e per conto del Comune di Imola (C.FISCALE 00794470377 – P.IVA 00523381200) di seguito per brevità “Comune”, nell’interesse esclusivo del quale agisce, in forza del vigente Statuto, del provvedimento del Sindaco n. 27 del 2/10/2018, ed in esecuzione della Determinazione n. del , che viene conservata agli atti e sottoscritta dalle parti, per formare parte integrante e sostanziale del presente accordo quadro, omessane la lettura per volontà dei comparenti;
2.
nato a
( ) il
il quale
dichiara di intervenire nel presente atto non in proprio, ma nella sua qualità di
Legale rappresentante della Ditta (di seguito, per brevità,
operatore economico) (n.iscrizione al Registro delle Imprese di
C.Fiscale - P.Iva ) con sede legale in
Via di seguito per brevità, “operatore economico”.
Le parti
PREMESSO CHE
1. Il nuovo Codice dei Contratti approvato con D.Lgs 50 del 18/04/2016 ha posto l’obbligatorietà della programmazione biennale di forniture e servizi e i relativi aggiornamenti annuali per gli acquisti di beni e di servizi di importo unitario stimato pari o superiore a 40.000 euro;
2. all’interno dell’Amministrazione Comunale insistono vari servizi che usufruiscono di forniture e servizi di allestimento, noleggio e servizi tecnici vari per un importo unitario superiore ai € 40.000,00;
3. i servizi del Comune di Imola: servizi Cultura, Spettacolo e Attività Giovanili; Servizi Interni, sport, turismo e grandi Eventi; Servizio Sviluppo Economico e Progetti Europei e U.O. Protezione Civile fra i loro compiti istituzionali hanno l’organizzazione di eventi tra cui alcune grandi manifestazioni annuali quali Imola in Musica, Fiera Agricola del Santerno, Baccanale, Carnevale dei Fantaveicoli, Superbike, Ricorrenze legate alle Festività Nazionali e Civili, Crame, Concerti e Imola Natale (di seguito chiamato Servizio);
4. per l’Unità Organizzativa di Protezione Civile è necessario poter acquisire nel caso emergesse l’esigenza di intervenire, il materiale necessario ad effettuare i primi interventi in emergenza. Tale intervento è costituito dalla fornitura di materiali e specifiche attrezzature atte a rispondere a tali emergenze e che devono essere immediatamente disponibili;
5. con determina dirigenziale n. del / /2018 del Servizio
è stata adottata la determina a contrarre per l’espletamento di una
procedura aperta ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs 50/2016 xx.xx, per la conclusione di un Accordo Quadro di cui all’art. 54 D.Lgs 50/2016 xx.xx. per i servizi di allestimento, noleggio e servizi tecnici vari nelle manifestazioni organizzate da vari servizi del Comune di Imola per il periodo 1 giugno 2019 – 28 febbraio 2023;
6. con determina del Responsabile del Servizio Centrale Unica di Committenza e della procedura di gara n. del del Nuovo Circondario Imolese sono stati approvati i documenti di gara della procedura aperta per l’affidamento dei servizi di allestimento, noleggio e servizi tecnici vari per le manifestazioni organizzate dai seguenti servizi/Unità Operative del Comune di Imola:
• servizio Cultura, Spettacolo e Attività Giovanili
• servizio Servizi Interni, sport, turismo e grandi Eventi
• servizio Sviluppo Economico e Progetti Europei
• U.O. Protezione Civile
7. con la Determinazione del Responsabile del Servizio Centrale Unica di Committenza e della procedura di gara del Nuovo Circondario Imolese n.
del sono stati approvati i verbali della procedura di gara di cui sopra, con aggiudicazione del servizio di allestimento, noleggio e servizi tecnici vari a favore dell’operatore economico per i seguenti importi:
a) massimo previsto dell’Accordo Quadro, per tutta la durata del contratto, non superiore ad € 702.627,00 (IVA esclusa) ed € 2.565,00 (IVA esclusa) per gli oneri della sicurezza, per la spesa complessiva di € 705.192,00 (IVA esclusa) – prezzi offerti come da offerta economica allegata al presente atto (Sub B) quale parte integrante e sostanziale;
8. con determinazione n. del del Dirigente del Comune di Imola si è preso atto dell’esito della procedura di gara aggiudicata con la
determinazione del Responsabile del Servizio Centrale Unica di Committenza e della procedura di gara del Nuovo Circondario Imolese di cui al punto precedente;
9. il legale rappresentanti/e dell’operatore economico - ha dato la comunicazione prevista dall’art. 1 DPCM 187/1991, acquisita agli atti;
10. in data tramite il portale della banca dati nazionale antimafia
istituita presso il Ministero dell’Interno, è stata rilasciata l’informativa antimafia
numero di protocollo , ai sensi e per gli effetti del D.Lgs
159/2011 xx.xx. per l’operatore economico;
11. che non esistono convenzioni attive o in fase di studio da parte di Consip ed Intercent relativamente al servizio di allestimento, noleggio, servizi tecnici vari e che quest’ultimo non rientra nelle categorie merceologiche di cui all’art. 1, comma 7 del D.Lgs 95/2012, convertito in Legge 135/2012 e, pertanto, non è soggetto alla disciplina ivi prescritta.
Tutto ciò premesso le Parti, previa ratifica di quanto esposto in narrativa, convengono e stipulano quanto segue:
ARTICOLO 1 – PREMESSE
1. Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente contratto.
ARTICOLO 2 – OGGETTO E CARATTERISTICHE DEL CONTRATTO E MODALITA’ E TEMPISTICHE DI ESECUZIONE DELLE PRESTAZIONI
1. Il presente Accordo Quadro ha per oggetto l’affidamento dei servizi di allestimento, noleggio e servizi tecnici vari necessari per l’organizzazione di eventi/manifestazioni e attività connesse alla programmazione (palchi, gazebo, transenne, tavoli, sedie e attrezzature tecniche per stand gastronomici, impianti elettrici provvisori e varie altre tipologie di attrezzature e servizi non presenti per tipologia e/o quantità nella disponibilità dell’Ente) degli stessi come indicato
nella Relazione Tecnica conservata agli atti del presente Accordo che viene sottoscritto dalle parti per formare parte integrante e sostanziale del presente Accordo, e con le caratteristiche indicate nel Catalogo Prodotti (allegato Sub A) nonché per le attività connesse e di supporto all’U.O. Protezione Civile.
2. L’Accordo Quadro sarà utilizzato da diversi servizi del Comune di Imola e per attività di Protezione Civile che potranno lavorare, anche in contemporanea e su luoghi diversi. La struttura dell’Operatore Economico, pertanto, deve essere tale da garantire il servizio simultaneamente nel rispetto delle tempistiche di intervento indicate nel presente Accordo.
3. Le forniture verranno definite, di norma, dal Servizio competente con adeguato anticipo (almeno 15 giorni, salvo eventi imprevedibili e quanto previsto al punto 8 del presente articolo) prima della manifestazione/evento interessato.
4. Le date di consegna e di ritiro verranno di volta in volta definite e concordate con il Comune, in base alle effettive esigenze che si potranno manifestare nel corso della programmazione della manifestazione/evento eventualmente specificate nei singoli contratti attuativi del presente Accordo Quadro, ad eccezione delle disposizioni di cui al punto 7.
5. Il materiale richiesto è utilizzato abitualmente in manifestazioni della durata massima di 3 giorni, se non diversamente specificato, oltre al tempo necessario per il montaggio e lo smontaggio delle attrezzature. I servizi di norma verranno svolti durante le manifestazioni/evento e nelle date antecedenti e successive ad esse. Gli interventi specifici e le sedi di intervento sono dettagliate nel Documento Unico di Valutazione dei rischi da interferenza (allegato Sub C).
6. L’operatore economico è tenuto a fornire i servizi richiesti secondo le direttive impartite dal personale comunale preposto alla verifica dell’esecuzione delle prestazioni a contratto.
7. Nel caso di rinvio per maltempo della data definita per manifestazione/evento il Comune non sarà tenuto a nessun rimborso all’operatore economico:
a) se il montaggio delle attrezzature è previsto nel giorno stesso dell’evento/ manifestazione e la comunicazione viene effettuata entro le ore 8,30 del giorno stesso. Sarà richiesta la fornitura del servizio al prezzo pattuito nella data individuata per il recupero;
b) se il montaggio delle attrezzature è previsto nei giorni antecedenti
l’evento/manifestazione e la comunicazione del rinvio o annullamento viene effettuata almeno 8 ore prime del previsto orario di montaggio. Anche in questo caso il Comune non sarà tenuto a corrispondere alcun compenso.
8. L’operatore economico dovrà inoltre rendere disponibile per tutte le manifestazioni/eventi o comunque su richiesta del singolo Servizio:
a) uno o più incaricati nominati dall’operatore economico, reperibile/i tutti i giorni (compresi i festivi) per tutto l’arco delle 24h e che sia in grado di risolvere tutte le necessità impreviste che dovessero presentarsi (a titolo esemplificativo ma non esaustivo: sostituzione, integrazione di materiali già a catalogo ecc…. nell’arco massimo temporale di 1 ora e senza limiti di quantità richiesta) senza che ciò comporti alcun costo aggiuntivo a carico del Comune;
b) il nominativo di un elettricista (ove richiesto) presente in loco per tutta la durata della manifestazione/evento.
La sede operativa nel raggio di 80 Km dal Comune di Imola è stata attivata entro la stipula del presente Accordo Quadro ed è situata in via
9. Per il supporto alle esigenze delle attività dell’U.O. Protezione Civile, gli obblighi previsti dal punto 8 lettera a) dovranno essere garantiti tutti i giorni di validità dell’Accordo Quadro.
10.Le forniture descritte nel Catalogo Prodotti nella sezione “Arredi vari” si intendono comprensive di trasporto, consegna e ritiro materiali alla fine della manifestazione.
11.Per le forniture descritte nel Catalogo Prodotti nella sezione “Impianti audio/video/luci” si intende compreso nel prezzo e a carico dell’operatore economico il collegamento alla rete elettrica in loco, dell’impianto certificato sulla base della normativa vigente con canaline di protezione certificate per cablaggi elettrici, in aree pubbliche, private e/o attraversamenti pedonali.
12.Per tutte le altre forniture descritte nel suddetto Catalogo si intende compreso il trasporto, la consegna, il montaggio e il ritiro dei materiali alla fine della manifestazione.
13.Nella sezione “Cartellonistica” del suddetto Catalogo gli articoli descritti dal
n. 112 al n. 135 s’intendono comprensivi di fornitura, trasporto, posizionamento ed eventuale fissaggio, ritiro.
00.Xx fornitura e posa in opera di gazebo-tendo strutture dovranno essere dotate di calcolo (redatto ai sensi delle Norme Tecniche vigenti ), a firma di tecnico abi- litato che indichi le zavorre necessarie per rendere la struttura resistente sia al vento sia ad eventuali carichi applicati, certificazione di reazione al fuoco (com- plete di conformità, corretta posa, marcatura CE, Omologazione ministeriale).
00.Xx fornitura e posa in opera di palcoscenico, dovranno essere dotati di calcolo di tecnico abilitato che indichi le zavorre necessarie per rendere la struttura resistente sia al vento sia ai carichi applicati. Documentazione corredata della compatibilità con i carichi sospesi così come richiesto dalla Circolare 1689 del 1 Aprile 2011.
00.Xx superficie calpestabile delle forniture descritte nella sezione “Palchi” del Catalogo Prodotti dovrà essere ben livellata e le tavole che compongono tale superficie dovranno essere ben fissate tra loro. Nella sezione “Palchi” all’art. 6 per “metri lineari di gonna palco” si intende la fornitura totale utilizzata per più palchi all’interno della singola manifestazione.
18.Nella sezione “Bagni Chimici” del Catalogo la fornitura di più bagni si intende corrispondente a un’unica data di consegna. Possono invece essere
richiesti più interventi di pulizia e svuotamento in uno o più giorni successivi alla suddetta consegna. I bagni chimici mobili ove richiesti devono essere dotati di apposito dispositivo a nastro rotante, copertura del vano reflui e loro conseguente occultamento, sistema meccanico di pulizia, wc irrorato da liquido chimico igienizzante profumato, lavamano. Nella fornitura deve essere previsto, inoltre la consegna, il posizionamento, il ritiro a fine locazione e gli interventi di svuotamento e pulizia periodica da concordare con adeguato anticipo. Lo smaltimento dei reflui dovrà rispettare le prescrizioni della vigente normativa in materia ambientale.
19. Oltre a quanto sopra descritto l’operatore economico dovrà garantire, nell’esecuzione del servizio, quanto esplicitato nell’offerta tecnica presentata in sede di gara, che viene sottoscritta dalle parti e conservata agli atti per formare parte integrante e sostanziale del presente Accordo Quadro e dei successivi singoli Contratti Attuativi.
ARTICOLO 3 – DURATA DELL’ACCORDO
1. Il presente Accordo Quadro avrà durata dal 1 giugno 2019 al 28 febbraio 2023 L’appalto include la fornitura di tutti gli strumenti e i materiali da impiegare nell’ambito delle attività di cui sopra, nonché la manodopera necessaria alla sua realizzazione.
2. I suddetti servizi dovranno essere realizzati in forza del singolo contratto attuativo, a richiesta del Servizio interessato di volta in volta.
3. Il Comune non si assume alcuna responsabilità in ordine alla quantità di servizi che saranno effettivamente ordinati. Pertanto l’Operatore Economico non potrà esercitare nei confronti del Comune alcuna pretesa a titolo risarcitorio e/o di indennizzo, ivi compreso qualsivoglia rimborso di spese in ragione della partecipazione alla procedura aperta.
4. In caso di cambio di gestione alla scadenza del rapporto contrattuale, l’operatore economico si impegna a collaborare con i soggetti subentranti al fine
di garantire un efficace passaggio di consegne, senza oneri aggiunti per il Comune.
5. Per l’esecuzione dei servizi richiesti si applicheranno i prezzi unitari per quantitativo indicati nell’offerta economica presentata dall’operatore economico per la partecipazione alla gara ribassata della percentuale offerta (Allegato sub B).
ARTICOLO 4 – IMPORTO DELL’ACCORDO QUADRO
1. L’importo massimo garantito dell’Accordo quadro previsto, per tutta la durata del contratto, non potrà essere superiore a € 702.627,00 (IVA esclusa) ed € 2.565,00 (iva esclusa) per gli oneri della sicurezza, per l’importo complessivo di
€ 705.192,00 (IVA esclusa).
2. Il fabbisogno si esplicita attraverso la richiesta da parte del Servizio interessato dell’attivazione, nell’ambito dell’Accordo Quadro aggiudicato, di contratti attuativi del singolo Servizio .
3. Con riferimento al singolo Contratto Attuativo sarà emesso buono d’ordine del Servizio interessato contenente l’indicazione completa e precisa del servizio o fornitura richiesta e tutti i dati contabili per l’emissione della fattura elettronica tenendo conto dei prezzi unitari per quantitativo indicati nell’offerta economica presentata dall’operatore economico per la partecipazione alla gara ribassata della percentuale offerta (Allegato sub B).
4. Il valore del contratto attuativo per l’U.O. di Protezione Civile per le forniture relative ai servizi di emergenza a supporto della propria attività sarà di importo comunque non superiore al 5% dell’importo annuale dell’Accordo Quadro e nello stesso Contratto verrà ribadito l’impegno dell’operatore economico a garantire la reperibilità h 24 tutti i giorni dell’anno e l’obbligo a fornire, a richiesta del Servizio interessato, entro 1 ora dalla chiamata il materiale necessario, tenendo conto dei prezzi unitari per quantitativo indicati nell’offerta economica presentata dall’operatore economico per la partecipazione alla gara
ribassata della percentuale offerta (Allegato sub B) e nelle quantità richieste, senza che ciò comporti un costo aggiuntivo per il Comune. Per la natura indeterminabile delle situazioni emergenziali dell’U.O. Protezione Civile l’operatore economico non avrà alcun diritto di pretenderne comunque il completo pagamento se non per i servizi effettivamente richiesti ed eseguiti.
ARTICOLO 5 – MODALITA’ DI ATTIVAZIONE DEI CONTRATTI SPECIFICI E DELLE SINGOLE RICHIESTE
1. Il Servizio competente procederà, sulla base delle esigenze che si manifesteranno per l’organizzazione della manifestazione/evento durante il periodo contrattuale dell’Accordo Quadro, alla stipula di singoli Contratti specifici mediante scrittura privata.
2. Per l’U.O. Protezione Civile per le forniture relative ai servizi di emergenza a supporto della propria attività si stipulerà un Contratto Attuativo presunto e annuale come meglio descritto all’art. 4 punto 4 del presente Accordo Quadro.
3. La richiesta di attivazione sarà inviata all’operatore economico nel termine di preavviso di almeno 5 giorni dall’avvio del servizio richiesto fatte salve urgenze impreviste per le quali occorre intervenire senza indugio. Gli aspetti contrattuali di ogni singolo contratto specifico sono disciplinati dal presente Accordo Quadro.
ART. 6 – LUOGHI OGGETTO DELLA PRESTAZIONE
1. I servizi di cui al presente Accordo Quadro saranno effettuati nei luoghi di svolgimento di manifestazioni/evento indicati, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, nella Relazione Tecnica conservata agli atti del presente Accordo che viene sottoscritta dalle parti per formare parte integrante e sostanziale del presente Accordo, ma comunque svolti sul territorio del Comune di Imola.
ART. 7 – OBBLIGHI DELL’OPERATORE ECONOMICO
1. Xxxxx restando gli obblighi previsti in altre parti del presente Accordo, l’operatore economico dovrà eseguire le attività oggetto di affidamento nel
rispetto di tutte le vigenti disposizioni in materia di sicurezza di cui al D.Lgs 81/2008 e xx.xx
2. L’Operatore economico dovrà impiegare personale specializzato, idoneo e in numero sufficiente a garantire l’espletamento dei servizi oggetto del presente appalto a perfetta regola d’arte e secondo le modalità e tempistiche previste nel presente Accordo Quadro, negli atti di gara e nei singoli Contratti Attuativi.
3. L’Operatore economico non potrà sospendere o ridurre di sua iniziativa il servizio, neppure in caso di controversia, salvo i casi di comprovata forza maggiore, dei quali l’Operatore economico s’impegna a darne tempestiva comunicazione
4. L’Operatore Economico, nell’esecuzione delle attività affidate, deve utilizzare attrezzature, materiali e prodotti conformi alle vigenti disposizioni di legge. Ove necessario, l’Operatore Economico deve garantire il nolo delle piattaforme necessarie all’esecuzione delle attività richieste.
5. L’Operatore Economico deve provvedere, a propria cura e spese, all’ottenimento di tutte le licenze e/o autorizzazioni eventualmente previste dalla normativa vigente in materia per l’esecuzione delle attività oggetto del presente appalto, nonché dei permessi ZTL.
ARTICOLO 8 - PERSONALE
1. Il personale utilizzato per la fornitura del servizio dovrà eseguirlo sotto le direttive impartite dall’operatore economico; pertanto nessun rapporto di lavoro autonomo o subordinato, né a tempo determinato, né a tempo indeterminato, si instaura tra il Comune e il personale medesimo.
2. L’operatore economico si obbliga a retribuire il proprio personale in misura non inferiore a quella stabilita dal Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro della categoria dei lavoratori relativa al servizio in oggetto con riferimento al tariffario recepito dal Ministero del Lavoro e vigente per la Provincia di Bologna e, se costituita sotto forma di società cooperativa, ai sensi dell’art. 1 della legge
03/04/2001, n. 142, è tenuta e a corrispondere al socio lavoratore un trattamento economico complessivo proporzionato alla quantità e qualità del lavoro prestato e comunque non inferiore ai minimi previsti, per prestazioni analoghe, dalla contrattazione collettiva nazionale del settore o della categoria affine, ovvero, per i rapporti di lavoro diversi da quello subordinato, in assenza di contratti o accordi collettivi specifici, ai compensi medi in uso per prestazioni analoghe rese in forma di lavoro autonomo. Si obbliga altresì ad assolvere tutti i conseguenti oneri compresi quelli concernenti le norme previdenziali, assicurative e similari, aprendo le posizioni contributive presso le sedi degli Enti territorialmente competenti, in relazione all'ubicazione del servizio da svolgere, fatta salva la possibilità di accentramento contributivo autorizzato dall'INPS, che dovrà essere debitamente comprovato, qualora richiesto.
3. Il Comune si riserva la facoltà di effettuare direttamente tutti gli accertamenti che riterrà opportuni e di coinvolgere l’Ispettorato Provinciale del Lavoro e ogni altra pubblica autorità di controllo al fine di assicurarsi che da parte dell’Impresa vengano osservate tutte le prescrizioni previste per l’esecuzione del presente Accordo Quadro e dei singoli contratti attuativi.
4. L’operatore economico, come dichiarato in sede di presentazione di offerta, dovrà dimostrare che il personale utilizzato nella esecuzione dell’appalto è stato formato ed informato sui rischi derivanti dalle operazioni lavorative (art. 36 e 37
D. Lgs. 81/2008), con interventi formativi qualificati. L’operatore economico presenterà altresì, prima dell’inizio servizio, il piano della formazione annuale.
5. Nessun operatore potrà essere adibito alle mansioni e all’uso di mezzi ed attrezzature se non preventivamente formato.
6. In ottemperanza alla normativa vigente, il personale adibito alla guida con patente C, i gruisti, chi guida macchine per movimento terra, lavori in quota,
muletto, carrellisti, dovranno risultare negativo al test di verifica sull’assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope.
7. Il personale impegnato nel servizio dovrà essere:
a. professionalmente capace e fisicamente idoneo;
b. dotato di divisa e munito di tutti i DPI richiesti a termini di legge;
c. dotato di tessera di riconoscimento corredata di fotografia contenente le generalità del lavoratore e l’indicazione del datore di lavoro (art. 26 D. Lgs. 81/2008) (il Comune non risponde in alcun modo di sanzioni che l’operatore economico dovesse incorrere per violazioni di norme in mate- ria di sicurezza e adempimenti connessi;
d. presente sul posto di lavoro negli orari stabiliti per l'inizio del servizio concordato con il Comune;
e. tenuto a mantenere il segreto di ufficio su fatti e circostanze di cui sia ve- nuto a conoscenza nell’espletamento dei propri compiti e dovrà altresì mantenere un contegno decoroso, riservato, corretto e disponibile alla collaborazione con altri operatori e/o con l’utenza (è facoltà del Comune chiedere di allontanare dal servizio i dipendenti che durante lo svolgi - mento dello stesso abbiano tenuto un comportamento non consono all’ambiente di lavoro).
8. L’Operatore Economico solleva il Comune da qualsiasi responsabilità derivante dal mancato rispetto, da parte dello stesso, di tutto quanto disposto nel presente articolo e nelle disposizioni normative e regolamentari vigenti in materia.
ARTICOLO 9 – CODICE DI COMPORTAMENTO
1. Si applica al contratto in oggetto il codice di comportamento dei dipendenti pubblici adottato dal Comune di Imola con deliberazione di Consiglio Comunale
n. 4 del 15 gennaio 2014 ai sensi dell’art. 54 D.L.S. 165 del 30 marzo 2001
xx.xx., nonché gli obblighi di condotta previsti dal D.P.R. 16 aprile 2013, N. 62 (Codice di comportamento dei dipendenti pubblici), ai sensi dell’art. 2, comma 3 dello stesso D.P.R.).
2. La violazione degli obblighi di cui al D.P.R. n. 62/2013 e del Codice di comportamento dei dipendenti pubblici approvato dal Comune può costituire causa di risoluzione contrattuale. L’Amministrazione, verificata l’eventuale violazione, contesta per iscritto all’operatore economico il fatto, assegnando un termine non superiore a dieci giorni per la presentazione di eventuali controdeduzioni. Ove queste non fossero presentate o risultassero non accoglibili, procederà alla risoluzione del contratto, fatto salvo il risarcimento dei danni.
ARTICOLO 10 – SUBAPPALTO
1. E’ ammesso il subappalto nei limiti e secondo le disposizione di cui all’art. 105 del D.Lgs n. 50/2016 e xx.xx.
ART. 11 - D.U.V.R.I.
(Documento unico di Valutazione dei Rischi Interferenziali)
1. Per la gestione del servizio di allestimento, noleggio e servizi tecnici vari è prevista la predisposizione del D.U.V.R.I. per manifestazione/evento. L’operatore economico si obbliga a integrare, in cooperazione con il Comune ed eventualmente anche con soggetti terzi dallo stesso operatore economico sub- appaltato, il Documento di valutazione dei rischi interferenziali, allegato al presente Accordo Quadro (sub C), in adempimento dell’obbligo previsto del D.lgs 81/08, nei casi in cui ci siano interferenze durante l’espletamento del servizio.
ARTICOLO 12 – CAUZIONE E GARANZIE DI ESECUZIONE DELL’ACCORDO QUADRO
1. L'operatore economico per la sottoscrizione dell’Accordo Quadro deve costituire, ai sensi dell’art. 103 del D. Lgs. n. 50/2016 xx.xx., e nei termini indicati dal Servizio, garanzia definitiva delle obbligazioni assunte nei confronti
del Servizio, pari al 10% dell'importo dell’Accordo Quadro. La cauzione deve essere vincolata per tutta la durata dell’Accordo Quadro e comunque per tutti i contratti attuativi da esso derivati.
2. Si applicano le riduzioni previste dall’art. 93 comma 7 del D.Lgs. 50/2016 xx.xx..
3. Al termine dell’Accordo Quadro il Servizio provvederà allo svincolo della garanzia, previa verifica della regolarità dell’esecuzione del servizio.
4. Il Servizio può richiedere all’operatore economico la reintegrazione delle cauzioni ove queste siano venute meno in tutto o in parte; in caso di inottemperanza, la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all’operatore economico.
5. Nel caso di Raggruppamento Temporaneo di Imprese, la garanzia fideiussoria deve essere presentata a nome di tutte le ditte componenti l’A.T.I.
ARTICOLO 13 – DANNI A PERSONE O COSE
1. L’operatore economico è responsabile di ogni danno che derivi al Comune e a terzi dall’adempimento del servizio svolto dai propri operatori.
2. Qualora l’operatore economico o chi per essa non dovesse provvedere al ri- sarcimento o alla riparazione del danno nel termine fissato nella relativa lettera di notifica, il Comune provvederà direttamente, trattenendo l’importo dalla fattura temporalmente più vicina o dal deposito cauzionale.
ARTICOLO 14 – RISPETTO CONTRATTI DI LAVORO E COPERTURE ASSICURATIVE
1. Tutti gli obblighi e gli oneri assicurativi, antinfortunistici, assistenziali e pre- videnziali relativi al personale sono a carico dell’operatore economico, il quale ne è il solo responsabile.
2. L’operatore economico si impegna al rispetto, nei confronti del proprio perso- nale, dei vigenti specifici contratti di lavoro relativi al trattamento salariale, nor- mativo, previdenziale e assicurativo.
3. L’operatore economico è tenuto a contrarre un’assicurazione per responsabili- tà di danni a persone e cose, sia per quanto riguarda i dipendenti, sia per i danni che dovesse arrecare a terzi in conseguenza all’esecuzione del servizio per l’atti - vità connesse.
4. In ogni caso l’operatore economico deve tenere indenne il Comune da ogni re- sponsabilità nei confronti dei terzi per danni arrecati nell’esecuzione del servizio e delle attività connesse.
5. L’operatore economico, con effetto dalla data di ciascun contratto attuativo, si obbliga a stipulare con primaria Assicurazione, e a mantenere in vigore per tutta la durata dello stesso, un’adeguata copertura assicurativa contro i rischi di:
a) Responsabilità Civile verso Terzi (RCT): per danni arrecati a terzi (tra i quali il Comune) in conseguenza di un fatto verificatosi in relazione alle atti- vità oggetto dei singoli Contratti attuativi, comprese tutte le operazioni ed atti- vità necessarie, accessorie e complementari, nessuna esclusa né eccettuata. Tale copertura (RCT) dovrà avere un massimale di garanzia non inferiore a Euro 3.000.000,00 per sinistro, Euro 3.000.000,00 per persona/cosa.
Tale copertura (RCT) dovrà prevedere tra le altre condizioni anche la specifica estensione a:
a) committenza di lavori e servizi a terzi;
b) danni a cose in consegna e/o custodia;
c) danni a cose di terzi da incendio;
d) danni alle cose trovantisi nell’ambito di esecuzione di lavori;
e) danni subiti da persone non in rapporto di dipendenza con l’affidatario, che partecipino all’attività oggetto della concessione a qualsiasi titolo (vo- lontari, collaboratori, ecc.);
f) danni cagionati a terzi da persone non in rapporto di dipendenza con l’affidatario, che partecipino all’attività oggetto del contratto a qualsiasi
titolo (volontari, collaboratori, ecc.), inclusa la loro responsabilità perso- nale;
g) interruzioni o sospensioni di attività industriali, commerciali, agricole, artigianali o di servizio o da mancato uso a seguito di sinistro garantito in polizza;
b) Responsabilità Civile verso Prestatori di Lavoro (RCO): per infortuni sof- ferti da Prestatori di lavoro addetti all’attività svolta, ed oggetto dell’appalto (inclusi soci, volontari e altri collaboratori o prestatori di lavoro, dipendenti e non, di cui l’appaltatore si avvalga) comprese tutte le operazioni ed attività necessarie, accessorie e complementari, nessuna esclusa né eccettuata. Tale copertura dovrà avere un massimale di garanzia non inferiore a Euro 3.000.000,00 per sinistro e Euro 1.000.000,00 per persona, e prevedere, tra le altre condizioni, anche l’estensione al cosiddetto “Danno Biologico”, l’esten- sione ai danni non rientranti nella disciplina INAIL, le malattie professionali e la “Clausola di Buona Fede INAIL”.
6. Le polizze comunque dovranno essere tali da sollevare il Comune da tutti i danni e pregiudizi, diretti ed indiretti, ivi inclusi quelli di perizia o di eventuali azioni giudiziali, nonché da ogni azione, pretesa o richiesta da chiunque promos- sa in relazione a quanto oggetto d’appalto. Le polizze dovranno contenere l’espressa rinuncia, da parte della compagnia assicuratrice, ad ogni azione di ri- valsa nei confronti del Comune. Copia delle polizze dovranno essere prodotte al Comune prima dell’attivazione del servizio.
7. Il Comune viene sollevato da qualsiasi responsabilità che dovesse presentarsi per danni arrecati da terzi alle attrezzature fornite e utilizzate durante le manife - stazioni/eventi (esempio: furti o atti vandalici)
8. L’esecutore del servizio deve osservare le norme e le prescrizioni dei contratti collettivi nazionali e di zona stipulati tra le parti sociali firmatarie di contratti col- lettivi nazionali comparativamente più rappresentative, delle leggi e dei regola-
menti sulla tutela, sicurezza, salute, assicurazione assistenza, contribuzione e re- tribuzione dei lavoratori.
9. In caso di ottenimento da parte del responsabile del procedimento del DURC che segnali un’inadempienza contributiva relativa ad uno o più soggetti impiegati nell’esecuzione del contratto, il medesimo trattiene dal certificato di pagamento l’importo corrispondente all’inadempienza. Il pagamento di quanto dovuto per tali inadempienza accertate, sarà disposto dal Comune di Imola, direttamente agli enti previdenziali ed assicurativi.
00.Xx sensi dell’articolo 30, comma 6, del d.lgs. 50/2016 xx.xx. in caso di ritar- do nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale di cui al comma 5, il re- sponsabile unico del procedimento invita per iscritto il soggetto inadempiente, ed in ogni caso l'affidatario, a provvedervi entro i successivi quindici giorni. Ove non sia stata contestata formalmente e motivatamente la fondatezza della richie- sta entro il termine sopra assegnato, il Comune paga anche in corso d'opera diret - tamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, detraendo il relativo importo dalle somme dovute all'affidatario del contratto ovvero dalle somme dovute al subap- paltatore inadempiente nel caso in cui sia previsto il pagamento diretto ai sensi dell'articolo 105 del d.lgs. 50/2016 xx.xx.
11. Nel caso di formale contestazione delle richieste di cui sopra, il responsabile del procedimento provvede all’inoltro delle richieste e delle contestazioni alla di- rezione provinciale del lavoro per i necessari accertamenti.
ARTICOLO 15 – MODALITA’ DI FATTURAZIONE E PAGAMENTO
DEL SERVIZIO E TRACCIABILITA’ DEI FLUSSI FINANZIARI
1. Il Comma 629 della legge di stabilità 2015 ha introdotto la normativa per le Pubbliche Amministrazione denominata split payment. Sulla base della disciplina richiamata il Comune pagherà ai propri creditori l’importo riportato nelle fatture al netto dell’IVA, mentre tale imposta verrà versata all’erario direttamente dal Comune.
2. L'operatore economico assume con la sottoscrizione del presente contratto gli obblighi previsti dalla L. 136 del 13/08/2010 Piano straordinario contro le ma- fie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia al fine di assi- curare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi all’affidamento in oggetto.
3. Ai sensi dell'art. 3 della Legge n. 136/2010 e s.m.i. tutti i movimenti finanzia- ri relativi al servizio di cui al presente accordo quadro e dei singoli Contratti At- tuativi devono essere registrati sui conti correnti dedicati anche in via non esclu- siva e, salvo quanto previsto al comma 3 dell'art. 3 della Legge n. 136/2010 e s.m.i., devono essere effettuati esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale o con strumenti diversi purché idonei a garantire la piena trac- ciabilità delle operazioni. L’operatore economico si impegna a comunicare, entro sette giorni, al Servizio competente eventuali modifiche degli estremi indicati e si assumono espressamente tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari pre - visti e derivanti dall’applicazione della Legge n. 136/2010 e s.m.i.. L'operatore economico si impegna a dare immediata comunicazione al Servizio competente e alla Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo di Bologna della notizia dell’inadempimento della propria controparte (fornitore o subcontraente) agli ob- blighi di tracciabilità finanziaria.
4. Qualora l'operatore economico non assolva agli obblighi previsti dall’art. 3 della L. 136/2010 xx.xx. per la tracciabilità dei flussi finanziari, il presente con- tratto si risolve di diritto ai sensi del comma 8 del citato art. 3.
5. Le fatture dovranno essere emesse nel rispetto della normativa vigente in materia di fatturazione elettronica verso la Pubblica Amministrazione e dovran- no indicare i seguenti elementi che verranno comunicati unitamente alla stipula di ogni singolo Contratto Attuativo:
• riferimenti determinazione di aggiudicazione
• riferimenti finanziari
• CIG
• Codice IPA
6. Il termine di pagamento del corrispettivo di cui all’art. 185 del TUEL è fissa- to nei termini previsti dalla normativa vigente, dopo avere accertato la regolarità del servizio prestato ex art. 307 del D.P.R. 207/2010 e previa acquisizione d’Ufficio del DURC ai sensi dell’art. 16, comma 10, della Legge n. 2 del 28.01.2009 e dell’art. 6 del D.P.R. 207/2010.
7. ll termine di pagamento viene sospeso in caso di contestazione del servizio reso (ad esempio per inadempimento anche parziale, della prestazione) ovvero in caso di fatture non regolarmente compilate.
ARTICOLO 16 – ADEGUAMENTO DEI PREZZI
1. Il Comune riconoscerà all’operatore economico dell’appalto, i prezzi unitari per quantitativo indicati nell’offerta economica presentata per la partecipazione alla gara ribassati della percentuale offerta.
2. I prezzi unitari per quantitativo indicati nell’offerta economica presentata per la partecipazione alla gara ribassati della percentuale offerta dall’operatore economico sono da intendersi comprensivi di qualsiasi onere, pertanto nulla è dovuto all’operatore per spostamenti del proprio personale dalla sede dell’operatore economico ai luoghi di intervento, che potranno essere di volta in volta individuati in base alle necessità organizzative delle manifestazioni, né verranno riconosciuti altri oneri comunque relativi alle prestazioni oggetto del presente contratto.
3. Gli importi delle fatture dovranno essere calcolati in base alle forniture e ai
servizi effettivamente realizzati.
4. E’ facoltà del Comune la decisione se ricorrere, su istanza motivata dell’operatore economico, alla revisione dei prezzi unitari per quantitativo indicati nell’offerta economica presentata per la partecipazione alla gara, ribassati della percentuale offerta (art. 106 lettera a) D.Lgs 50/2016
5. Le parti rinunciano a qualsiasi revisione delle condizioni del contratto per il primo anno di durata dello stesso e pertanto fino al 30 maggio 2020.
ARTICOLO 17 – VERIFICHE E CONTROLLI
1. L’operatore economico, nell’esecuzione del servizio, ha l’obbligo di unifor- marsi a tutte le disposizioni di legge concernenti il servizio stesso e di rispettare tutte le disposizioni previste nel presente Accordo e nei singoli Contratti Attuati- vi, precisando che il progetto, presentato in sede di gara da parte dell’operatore economico, che viene sottoscritto dalla parti e conservato agli atti per fare parte integrale e sostanziale del presente Accordo Quadro e dei singoli contratti attua- tivi.
2. Il Comune eserciterà, attraverso i propri servizi competenti una continua azio- ne di controllo sia sulla qualità complessiva delle prestazioni oggetto dell’appalto che sull’idoneità del personale impiegato. A tal fine l’impresa aggiudicataria è te- nuta a fornire le informazioni e i chiarimenti richiesti.
3. Nel caso vengano riscontrate irregolarità o un inadeguato svolgimento del ser- vizio il Comune farà pervenire per iscritto con lettera A.R. o PEC all’operatore economico aggiudicataria le osservazioni e le contestazioni rilevate. Se l’operato- re economico non fornirà entro quindici giorni dalla data di ricevimento della co- municazione una risposta ritenuta adeguata dal Comune, quest’ultimo applicherà le penali di cui al successivo art 17.
ARTICOLO 18 - PENALI
1. Il Comune si riserva la facoltà di disporre verifiche e controlli di rispondenza e di qualità circa la piena conformità delle attività rese agli obblighi di cui al pre- sente Accordo Quadro e a ciascun Contratto Attuativo.
2. Qualora, dal controllo di cui al comma precedente, le attività dovessero risultare non conformi a quello a cui l’operatore economico è contrattualmente tenuto a rendere, il Comune è tenuto a contestare per iscritto le inadempienze, assegnando un termine massimo di 15 giorni per le controdeduzioni e la
rimozione delle medesime.
3. Nel caso in cui l’operatore economico non ottemperi a detto invito entro il ter- mine fissato, ovvero fornisca elementi non idonei a giustificare le inadempienze contestate, il Comune, a tutela delle norme contenute nel presente Accordo Quadro e nei singoli Contratti Attuativi, si riserva di applicare le seguenti penali - tà:
- per ogni ora naturale di ritardo nella piena e corretta posa in opera delle forniture richieste, rispetto ai tempi indicati nel presente Accordo o rispetto ai tempi concordati con il Servizio nei singoli Contratti Attuativi, sarà applicata una penale di € 1.000,00;
- in caso di segnalazione di non conformità della fornitura, per ogni ora naturale di ritardo nella piena e corretta esecuzione di un intervento sia esso programmato o urgente si applicherà una penale di € 1.000,00;
- in caso di non risposta del personale incaricato reperibile entro 30 minuti si applicherà una penale di € 1.000,00 per ogni 30 minuti di ritardo;
- violazione di una delle disposizioni previste a carico dell’operatore economico in materia di sicurezza: fino a un massimo del 5% dell’importo del singolo Contratto Attuativo;
4. L’importo complessivo delle penali irrogate all’operatore economico non può superare il 10% dell’importo indicato nei singoli Contratti Attuativi di riferimen- to dell’Accordo Quadro. Qualora le inadempienze siano tali da comportare il su- peramento di tale importo trova applicazione quanto previsto in materia di risolu- zione del contratto. Il provvedimento applicativo della penale sarà assunto dal Comune e verrà comunicato all’operatore economico.
5. L’importo relativo all’applicazione della penale, esattamente quantificato nel provvedimento applicativo della stessa penalità, verrà detratto dal pagamento della fattura emessa o andrà pagato a mezzo bonifico bancario a favore della te- soreria oppure sarà versato mediante incamerato della cauzione per l’importo do-
vuto. In quest’ultimo caso si dovrà ristabilire l’importo iniziale della stessa.
6. Il Comune oltre all’applicazione della penale, potrà richiedere il rimborso del - le eventuali spese sostenute a causa del disservizio.
7. L’applicazione delle penali non preclude il diritto del Comune a richiedere il risarcimento dell’eventuale maggior danno subito e ad attivare ogni altra azione a difesa dei propri diritti ed interessi.
ARTICOLO 19 – RISOLUZIONE DEL CONTRATTO
1. Il Comune ha facoltà di risolvere il contratto ai sensi degli artt. 1453-1454 del Codice Civile, previa diffida ad adempiere ed eventuale conseguente esecuzione d’ufficio, a spese dell’operatore economico, qualora lo stesso non adempia agli obblighi assunti, con la stipula del contratto, con la perizia e la diligenza richiesta nella fattispecie, ovvero per gravi e/o reiterate violazioni degli obblighi contrat- tuali o per gravi e/o reiterate violazioni e/o inosservanze delle disposizioni legi- slative e regolamentari, ovvero ancora qualora siano state riscontrate irregolarità non tempestivamente sanate che abbiano causato disservizio per il Comune, ov- vero vi sia stato grave inadempimento dell’operatore economico stesso nell'esple- tamento del servizio in parola, associazione in partecipazione, cessione anche parziale del contratto.
2. Si applicheranno, per quanto compatibili, le fattispecie previste dall’art. 108 del D.Lgs. 50/2016 e xx.xx..
3. Le parti hanno facoltà di risolvere il contratto per eccessiva onerosità soprav - venuta ai sensi dell’art. 1467 del Codice Civile.
Costituiscono motivo di risoluzione di diritto del contratto, ai sensi dell’Art. 1456
C.C. (Clausola risolutiva espressa), le seguenti fattispecie:
a) sopravvenuta causa di esclusione di cui all’art. 80 del D.Lgs. 50/2016 xx.xx.;
b) grave negligenza o malafede nell’esecuzione delle prestazioni, errore grave nell’esercizio delle attività, nonché violazioni alle norme in mate-
ria di sicurezza o a ogni altro obbligo previsto dal contratto di lavoro e violazioni alle norme in materia di contributi previdenziali e assistenzia- li;
c) falsa dichiarazione o contraffazione di documenti nel corso dell’esecu - zione delle prestazioni;
d) transazioni di cui al presente accordo quadro e ai contratti attuativi non eseguite avvalendosi di Istituti Bancari o della società Poste italiane Spa, o degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità dell’ope- razione, ai sensi del comma 9 bis dell’art. 3 della Legge n.136/2010 xx.xx.. L’operatore economico, che abbia notizia dell’inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui all’art. 3 della Legge n.136/2010 xx.xx., procede all’immediata risolu- zione del rapporto contrattuale, informandone contestualmente il Comu- ne e la Prefettura-ufficio territoriale del Governo territorialmente compe- tente;
e) in caso di esito interdittivo delle informative antimafia emesse dalla Pre- fettura, qualora emerga l'impiego di manodopera con modalità irregolari o il ricorso a forme di intermediazione abusiva per il reclutamento della stessa;
f) in caso di inosservanza degli impegni di comunicazione alla Prefettura, di ogni illecita richiesta di danaro, prestazione o altra utilità, nonché of- ferta di protezione, o ogni illecita interferenza avanzata, nei confronti di un proprio rappresentante, agente o dipendente, e di ogni altro soggetto che intervenga a qualsiasi titolo nell’esecuzione del servizio e di cui lo stesso venga a conoscenza. In tutte le ipotesi di cui sopra, con riferimento all’operatore economico inadempiente, il contratto sarà risolto di diritto con effetto immediato a seguito della dichiarazione del Comune, in for- ma di lettera raccomandata/PEC, di volersi avvalere della clausola risolu-
tiva.
4. La risoluzione del contratto non pregiudica in ogni caso il diritto del Comune al risarcimento dei danni subiti a causa dell’inadempimento.
5. Costituiranno inoltre ipotesi di risoluzione di diritto di ciascun Contratto At- tuativo specifico e relativo accordo quadro, sempre con riferimento all’operatore inadempiente, e ai sensi degli artt. 1453-1454 C.C. le seguenti:
a) applicazioni delle penali previste del presente accordo quadro per un im- porto complessivo superiore al 10% dell’importo contrattuale dei singoli Contratti Attuativi dell’Accordo Quadro;
b) dopo tre contestazioni effettuate complessivamente durante tutta la dura- ta dell’Accordo Quadro e in assenza di giustificazioni ritenute valide dal Comune, ferma restando l’applicazione delle penali;
c) inadempienze gravi degli obblighi contrattuali che si protraggano oltre il termine perentorio assegnato dal Comune all’operatore economico per porre fine all'inadempimento.
7. Le spese occorrenti per l’eventuale risoluzione del contratto e consequenziali alla stessa saranno a totale ed esclusivo carico dell’operatore economico.
8. In caso di risoluzione contrattuale, il Comune procederà all'incameramento della cauzione definitiva forfettaria, salvo il diritto al risarcimento di tutti i danni eventualmente patiti, ivi compresa l’eventuale esecuzione in danno.
9. La risoluzione del contratto non pregiudica in ogni caso il diritto del Comune al risarcimento dei danni subiti a causa dell’inadempimento.
00.Xx Comune si riserva la facoltà di recedere unilateralmente dal presente Accor - do Quadro e dei singoli Contratti Attuativi per motivi di interesse pubblico, salvo congruo avviso, previa trasmissione di apposita comunicazione tramite PEC all’operatore economico e fatte salve le indennità al medesimo spettanti ai sensi dell’art. 1671 del codice civile.
00.Xx sensi dell’art.1, comma 13 del D.L. n. 95/2012, come convertito con xxxx -
ficazioni, nella L. n. 135/2012, il Comune una volta validamente sottoscritto/i il/i contratto/i attuativo/i ha diritto di recedere in qualsiasi tempo dal/i contratto/i at- tuativo/i medesimo/i, previa formale comunicazione all'operatore economico con preavviso non inferiore a quindici giorni e previo pagamento delle prestazioni già eseguite oltre al decimo delle prestazioni non ancora eseguite, nel caso in cui, te- nuto conto anche dell'importo dovuto per le prestazioni non ancora eseguite, i pa - rametri delle convenzioni stipulate da Consip S.p.A. e Intecent-er ai sensi dell'articolo 26, comma 1, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, successivamente alla sottoscrizione del/i predetto/i contratto/i attuativo/i, siano migliorativi rispet- to a quelli del/i contratto/i attuativo/i sottoscritto/i e l'operatore economico non acconsenta ad una modifica delle condizioni economiche tale da rispettare il limi- te di cui all'articolo 26, comma 3, della legge 23 dicembre 1999, n. 488.
12.Ogni patto contrario alla disposizione del precedente comma è nullo. 13.Tenuto conto che la normativa consente di procedere anche in assenza della informativa antimafia ovvero nei casi di urgenza ai sensi dell’art. 92, comma 3, del D. Lgs. n. 159/2011 e ss. mm. e ii., il presente Accordo Quadro e il contratto attuativo è sottoscritto sotto condizione risolutiva e il Comune recede dai Con- tratti Attuativi e dall’Accordo Quadro in caso di informativa antimafia non rego- lare, fatto salvo il pagamento del valore delle prestazioni già eseguite e il rimbor - so delle spese sostenute per l'esecuzione del rimanente, nei limiti delle utilità conseguite.
00.Xx revoca e il recesso di cui sopra si applicano anche quando gli elementi re- lativi a tentativi di infiltrazione mafiosa siano accertati successivamente alla sti - pulazione del contratto di accordo quadro e alla sottoscrizione del contratto attua - tivo inerente.
ARTICOLO 20 – PROTOCOLLO D’INTESA PER LA LEGALITA’ E LA PREVENZIONE DEI TENTATIVI DI INFILTRAZIONE CRIMINALE TRA LA PREFETTURA DI BOLOGNA E IL COMUN DI IMOLA
1. Le parti si impegnano a rispettare ciascuna per le parti di propria competenza il Protocollo d’intesa per la legalità e la prevenzione dei tentativi di infiltrazione criminale siglato tra la prefettura di Bologna e il Comune che si allega al presente Accordo (Allegato sub D) per formarne parte integrante e sostanziale.
ARTICOLO 21 – CESSIONE DEL CONTRATTO E DEL CREDITO
1. È vietata la cessione totale o parziale del contratto; se questa si verificherà il Comune avrà diritto di dichiarare risolto il singolo contratto specifico e l’accordo quadro per colpa con riferimento all’appaltatore inadempiente, restando impregiudicato il diritto di ripetere ogni eventuale ulteriore danno dipendente da tale azione.
2. La cessione di crediti già maturati dovrà essere notificata al Comune e, in assenza di motivato rifiuto, diverrà opponibile a quest’ultimo decorsi quarantacinque giorni. In ogni caso il Comune potrà opporre al cessionario tutte le eccezioni opponibili al cedente in base all’accordo quadro e al contratto attuativo.
ARTICOLO 22 – STIPULA ACCORDO QUADRO E CONTRATTI ATTUATIVI
1. Il Comune si riserva la facoltà di chiedere l’inizio dell’esecuzione dell’Accor - do Quadro nelle more della stipula del medesimo per esigenze di continuità ovve- ro di necessità o urgenza.
2. Tutte le spese della sottoscrizione in forma pubblica amministrativa dell’Accordo Quadro, copie, bolli, registrazione diritti di segreteria e quant’altro previsto, sono a carico dell’aggiudicatario.
3. I successivi Contratti Attuativi che verranno stipulati durante la validità dell’Accordo Quadro saranno soggetti a loro volta a sottoscrizione tramite scrit-
tura privata.
ARTICOLO 23 – INFORMATIVA PER ILT RATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
1. Ai sensi dell’art. 13 del D.lgs. n. 196/03 xx.xx., il trattamento dei dati personali conferiti nell’ambito del presente Accordo Quadro e dei relativi Contratti Attuativi, o comunque raccolti dal Comune a tale scopo, è finalizzato unicamente alle attività ad essi correlate e conseguenti.
2. In relazione alle descritte finalità, il trattamento dei dati personali avviene mediante strumenti manuali, informatici e telematici, con logiche strettamente correlate alle finalità predette e, comunque, in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi.
3. Il trattamento dei dati giudiziari è effettuato esclusivamente per valutare il possesso dei requisiti e delle qualità previsti dalla vigente normativa in materia di acquisizione di beni e servizi.
4. Potranno venire a conoscenza dei suddetti dati personali:
- altri concorrenti che facciano richiesta di accesso ai documenti di gara, secondo le modalità e nei limiti di quanto previsto dalla vigente normativa in materia;
- legali incaricati per la tutela in sede giudiziaria.
5. I diritti dell’interessato sono disciplinati dall’art. 7 del D.lgs. n. 196/03 xx.xx.. In particolare, l’interessato ha il diritto di ottenere la conferma dell’esistenza o meno dei propri dati e di conoscerne il contenuto e l’origine, di verificarne l’esattezza o chiederne l’integrazione o l’aggiornamento, oppure la rettificazione; ha altresì il diritto di chiedere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, nonché di opporsi in ogni caso, per motivi legittimi, al loro trattamento.
6. L’operatore economico dichiara di essere consapevole che i dati che tratterà nell’espletamento dell’incarico ricevuto sono dati personali, sensibili o giudiziari
e, come tali, sono soggetti all’applicazione del codice per la protezione dei dati personali.
7. L’operatore economico dichiara di ottemperare agli obblighi previsti dal Codice per la protezione dei dati personali e si impegna ad organizzare le operazioni di trattamento affidategli in modo che esse vengano effettuate nel rispetto delle disposizioni di legge, con particolare riferimento alle norme relative alla adozione delle misure di sicurezza.
ARTICOLO 24 – CONTROVERSIE E FORO COMPETENTE
1. Per eventuali controversie aventi a oggetto condizioni ed esecuzione del presente Accordo Quadro e dei relativi Contratti Attuativi, è competente in via esclusiva ed inderogabile il Foro di Bologna.
2. Nelle more della definizione della controversia, l'operatore economico non si può esimersi dal proseguire l’erogazione delle prestazioni e deve assicurare la regolarità nell’espletamento delle attività.
3. E’ escluso il ricorso all’arbitrato di cui agli artt. 806 e seguenti c.p.c.
ARTICOLO 25 – PANTOUFLAGE – REVOLVING DOORS
1. L'operatore economico è stato informato che, ai sensi dell’art. 53 comma 16ter D. Lgs. 165/2001 xx.xx., i dipendenti del Comune che, negli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto dello stesso, non possono svolgere, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di pubblico impiego, attività lavorativa o professionale presso l'operatore economico stesso.
2. I contratti conclusi e gli incarichi conferiti in violazione di quanto sopra sono nulli.
ARTICOLO 26 – CLAUSOLA DI RINVIO - ALLEGATI
1. Per quanto non espressamente disciplinato dal presente contratto e dagli atti di gara, si fa espresso riferimento alle disposizioni legislative e regolamentari in
vigore o che saranno emanate nel corso di validità del presente atto, se e in quanto applicabili.
2. Formano parte integrante e sostanziale del presente Accordo Quadro i seguenti documenti:
a. Allegato sub A: Catalogo Prodotti
b. Allegato sub B: Offerta Economica
c. Allegato sub C: D.U.V.R.I.
d. Allegato sub D: Protocollo d’Intesa per la legalità e la prevenzione dei tentativi di infiltrazione criminale tra la Prefettura di Bologna e il Comune di Imola
Richiesto io Segretario Generale del Comune di Imola ho ricevuto il presente atto, del quale ho dato lettura ai comparenti che, da me interpellati, dichiarano di approvarlo ed a conferma con me lo sottoscrivono con firma digitale, ai sensi degli artt. 20 e 24 del D.Lgs n. 82 del 7 marzo 2005 xx.xx, compresi i relativi allegati, redatto da persona di mia fiducia mediante strumenti informatici, sotto la mia personale direzione, e consta a video di
pagine. X.xx
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