DISCIPLINARE DI GARA
DISCIPLINARE DI GARA
GARA CON PROCEDURA APERTA GESTITA TRAMITE PIATTAFORMA DIGITALE
“Pyoceduya ageyra gey la concesssone del seyvssso ds gesrsone des gaycPeggs a gagamenro medsanre gaycomerys ed ausslsays della sosra”
COMUNE DI CROTONE
Settore V Lavori Pubblici, Xxxxxx xxxxx Xxxxxxxxxx, x. 0 – 00000, Xxxxxxx xxxxx://xxxxxx.xxxxxxx.xx, pec: xxxxxxxxxxxxxxxx@xxx.xxxxxx.xx
Frot. n. 73777 del 18/12/2020
FREME55E
Il Comune di Crotone si avvale di un sistema di negoziazione informatico per l’aggiudicazione della gara d’appalto in oggetto, ai sensi dell’art. f8 del d.lgs. n. f0/2016.
Trattasi della Fiattaforma telematica tuttogare di Asmel per la gestione degli appalti, di seguito chiamata Fiattaforma.
Tutta la documentazione di gara, pertanto, è disponibile soltanto sulla Fiattaforma tuttogare di ASMEL accessibile dal sito internet xxxxx://xxxxxxxxxxx.xxxxx.xx/xxxx.
La gara si svolgerà con un sistema di negoziazione telematica a buste chiuse.
Non saranno, quindi, prese in considerazione offerte pervenute con modalità diverse. Fer accedere al sistema e partecipare alla gara è necessaria la registrazione dell’impresa.
Frocedura di registrazione alla piattaforma digitale
Gli operatori economici che intendono partecipare alla gara sono tenuti a registrarsi al seguente indirizzo: xxxxx://xxxxxxxxxxx.xxxxx, accedendo dall’apposita area “Registrazione operatori economici” e compilando i campi richiesti in fase di iscrizione, secondo le regole tecniche ivi pubblicate (al quale si rinvia).
Al termine della procedura, dopo aver salvato con successo, il sistema avvertirà che per continuare è necessario confermare l’iscrizione; sarà, quindi, inviato un messaggio con la procedura di conferma alla casella FEC indicata in fase di registrazione.
Nel messaggio ricevuto sarà presente un link; cliccando o incollandolo nella barra del proprio browser e premendo “invio”, si avrà un messaggio di: << CONFERMA AVVENUTA CON 5UCCE55O>>.
Si informa che, una volta ricevuto, il link sarà valido per le successive 48 ore.
All’atto dell’invio dell’offerta alla stazione appaltante, il sistema inoltra in automatico
all’offerente una comunicazione di << CONFERMA FARTECIFAXIONE ALLA GARA>> all’indirizzo di posta elettronica certificata dell’impresa; tale comunicazione informa dell’avvenuto invio dell’offerta.
Entro il termine prefissato per la presentazione dell’offerta è possibile revocare la propria partecipazione o modificare un’offerta già presentata; in tal caso dovrà essere inviata al sistema una nuova offerta in sostituzione di quella precedentemente inviata.
Si precisa che il sistema considera valida solo l’ultima offerta inviata.
Fer proporre la propria candidatura le imprese, una volta registrate, dovranno accedere alla sezione relativa alla gara in oggetto, cliccare il pulsante azzurro <<FARTECIFA>> e seguire le indicazioni presenti sul sito.
Dopo aver inviato correttamente l’offerta alla stazione appaltante, sul sistema si visualizzerà un messaggio di conferma di partecipazione, messaggio simile al seguente:
FARTECIFAXIONE GARA – ID N. ID es. 100
La partecipazione è stata ricevuta con successo.
Un messaggio di posta elettronica certificata è stato inviato per confermare l’operazione.
⮚
Emesso da: nome soggetto che emette il certificate es. aruba, poste italiane, ecc.
Valido da: data es. 01/01/200
A: data es. 31/12/2100
⮚ Marcatura temporale effettuata con successo
⮚ Criptazione effettuata con successo
⮚ 5alvataggio effettuato con successo
File integro – HA5H MD5: N. HA5H MD5 es. 00000000000000000000000
Offerta economica verificata Firma formalmente valida
Chi firma es. Xxxxx Xxxxx
⮚
⮚
⮚
o
Si consiglia di inviare la propria offerta con congruo anticipo in modo da consentire alla Stazione appaltante e/o al Gestore della Fiattaforma di fornire l’eventuale assistenza che dovesse rendersi necessaria al superamento di eventuali problemi correlati alla mancanza di padronanza nell’utilizzo della piattaforma da parte degli operatori economici.
L’offerta si considera correttamente presa in carico dal sistema solo con la ricezione della FEC di conferma di avvenuta partecipazione.
Scaduto il termine per la presentazione dell’offerta, il sistema non consentirà più di inviare l’offerta né modificare l’offerta già presentata.
L’imposta di bollo dovrà essere assolta in modo virtuale come previsto dall’art. 1f, comma f, del
d.F.R. n. 642 del 1972, così come modificato dall’art. 1, comma f97, della legge 27 dicembre 2013,
n. 147 (legge di stabilità).
Tale imposta è di €. 16,00 per l’offerta economica. A tal fine si evidenzia che con la risoluzione n.12/E del 3 marzo 201f, l’Agenzia della Entrate ha specificato che l’imposta di bollo virtuale può essere assolta anche con modello F24 (o anche F 23).
I codici tributi relativi all'imposta di bollo virtuale sono i seguenti:
• per il pagamento del bollo virtuale con modello F23 il codice tributo è 4f6T;
• per il pagamento del bollo virtuale con modello F24 il codice è 2f01.
Il Codice Ufficio di competenza territoriale per tutti i comuni della provincia di Crotone è TD4. Nel caso in cui nella compilazione online dei modelli F23 ed F24 non sia possibile inserire il codice CIG, al fine di consentire la verifica dell’avvenuto assolvimento dell’imposta di bollo, il concorrente dovrà compilare e firmare digitalmente una dichiarazione allegata (al modello F24 o F23) attestante l’avvenuto pagamento di €. 16,00, con l’indicazione dell’oggetto di gara o almeno del CIG della gara.
Detta dichiarazione dovrà essere inserita nella busta “A Documenrassone ammsnssryarsva”. Si sottolinea, infine, che nelle procedure telematiche è obbligatoria la firma digitale.
Frocedura di gara e criterio di scelta
Il presente disciplinare, di cui costituisce parte integrante e sostanziale, contiene:
• le norme relative a modalità di partecipazione alla procedura selettiva indetta dal Comune di Crotone (codice AUSA 0000239727);
• le modalità di compilazione e presentazione dell’offerta;
• documenti da presentare a corredo della stessa;
• procedura di aggiudicazione, nonché le ulteriori informazioni relative all’appalto avente ad oggetto l’affidamento della concessione, come meglio specificato nel CSA.
L’affidamento in oggetto avverrà mediante procedura aperta ai sensi dell’art. 60, del d.lgs. f0/2016, con applicazione del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ex art. 9f, del d.lgs. n. f0/2016.
Gli atti di gara sono:
• pubblicati alla GURI n° 148 del 18/12/2020;
• pubblicati su un quotidiano a diffusione nazionale;
• pubblicato su un quotidiano a diffusione locale;
• pubblicati all’Albo Fretorio del Comune di Crotone;
• pubblicati sul sito del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti;
• pubblicati sul sito dell’ANAC;
• pubblicati sul profilo del committente all’ xxxxx://xxxxxxxxxxx.xxxxx.xx/xxxx.
Il luogo di svolgimento della concessione del servizio è il Comune di Crotone, codice NUTS ITF62. Il Responsabile Unico di procedimento, ai sensi dell’art.31 del Codice, è l’xxx. Xxxxxxxxx Xxxxxxx, e−mail: xxxxxxxxxxxxxxxx@xxxxxx.xxxxxxx.xx.
Il direttore dell’esecuzione è il xxxx. Xxxxxxxx Xxxxxxx.
1. DOCUMENTAXIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAXIONI.
1.1 DOCUMENTI DI GARA
La documentazione di gara comprende:
1) Bando di gara
2) Disciplinare di gara
3) Capitolato speciale d’appalto
4) Istanza di partecipazione
f) DGUE elettronico.
6) Modella “Offerta economica”
Tutta la documentazione di gara è disponibile esclusivamente sulla piattaforma digitale tuttogare di Asmel del Comune di Crotone (xxxxx://xxxxxxxxxxx.xxxxx.xx/xxxx).
1.2 CHIARIMENTI
É possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura d’appalto mediante la proposizione di quesiti scritti da inoltrare <<esclussvamenre>> tramite Fiattaforma telematica, almeno sei giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte. Non saranno, pertanto, fornite risposte ai quesiti:
• pervenuti in modalità diverse rispetto a quelle previste dalla Fiattaforma telematica;
• pervenuti oltre il termine sopra indicato.
Ai sensi dell’art. 74, comma 4, del Codice, le risposte a tutte le richieste presentate in tempo utile verranno fornite almeno quattro giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte, mediante pubblicazione in forma anonima sulla piattaforma digitale.
1.3 COMUNICAXIONI
A norma dell’art.76, comma 6 del Codice, i concorrenti sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, l’indirizzo FEC o, solo per i concorrenti aventi sede in altri Stati membri, l’indirizzo di posta elettronica, da utilizzare per consentire alla Stazione appaltante di effettuare le comunicazioni d’ufficio, ex art. 76, comma f, del Codice.
Salvo quanto disposto dal presente disciplinare, tutte le comunicazioni tra stazione appaltante e operatori economici si intendono validamente ed efficacemente effettuate se rese alla Fiattaforma digitale e all’indirizzo indicato dai concorrenti nella documentazione di gara.
Eventuali modifiche dell’indirizzo FEC/posta elettronica o problemi temporanei nell’utilizzo di tali forme di comunicazione, dovranno essere tempestivamente segnalate alla stazione appaltante; diversamente la medesima declina ogni responsabilità per il tardivo o mancato recapito delle comunicazioni.
In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di imprese di rete o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, la comunicazione recapitata al mandatario si intende validamente resa a tutti gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati.
In caso di avvalimento, la comunicazione recapitata all’offerente si intende validamente resa a tutti gli operatori economici ausiliari.
In caso di subappalto, la comunicazione recapitata all’offerente si intende validamente resa a tutti i subappaltatori indicati.
2.OGGETTO DELL’AFFALTO
La concessione ha per oggetto il servizio di gestione dei parcheggi a pagamento, non custoditi, ubicati all’interno del territorio della Città di Crotone, mediante la fornitura, l’installazione, la manutenzione ordinaria e straordinaria di tutti i parcometri, della relativa segnaletica verticale ed orizzontale, l’attività degli Ausiliari della sosta e di un’unità operativa locale per i rapporti con gli utenti del servizio e la predisposizione di tutte le infrastrutture e di ulteriori servizi accessori necessari. Con il termine “gestione” si intendono compresi i lavori di adeguamento della segnaletica orizzontale e verticale, necessaria al corretto svolgimento del servizio e la sua manutenzione ordinaria e straordinaria, per tutta la durata della concessione, l’attività di controllo degli illeciti previsti dal Codice della Strada per le aree a pagamento, effettuata tramite Ausiliari della sosta, opportunamente formati ed abilitati, con oneri a carico esclusivo del concessionario, lo svolgimento del loro servizio in conformità alle normative vigenti, nonché l’attività di raccolta e rendicontazione degli incassi. Costituisce oggetto della concessione anche la vendita di tessere prepagate, ed inoltre, di abbonamenti annuali, mensili e giornalieri. La ditta aggiudicataria dovrà altresì fornire all’Ente un accesso da remoto protetto mediante sistema informatico, ai dati degli incassi, in tempo reale, in modo che l’Ente possa accedere liberamente anche da remoto a tutti i dati contabili, statistici, finanziari e di funzionamento di tutti i parcometri installati sul territorio comunale e di tutte le altre metodologie di pagamento del parcheggio. Tutti i costi relativi alla gestione hardware e software e dei relativi contratti per assicurare la condivisione e l’accesso protetto da remoto ai dati tra il concessionario e l’Ente sono a totale carico del concessionario, come pure i costi gestionali degli applicativi che permettano agli utenti modalità di pagamento mediante app.
Ai sensi dell’art. f1, comma 1, del d.lgs. n. f0/2016, la gara non è stata suddivisa in lotti in
considerazione della natura dell’immobile che non consente la suddivisione della concessione in lotti, trattandosi di una struttura unitaria. Inoltre, si evidenzia che una suddivisione in lotti renderebbe, difatti, l’appalto poco appetibile per gli operatori economici che sarebbero costretti a non attuare una adeguata politica di investimenti sulla struttura se dovessero dividere la gestione della concessione con diversi operatori economici.
3. DURATA DELL’AFFALTO, IMFORTO A BA5E DI GARA, OFXIONI
3.1 DURATA.
Cinque anni dalla stipula del contratto.
3.2 IMFORTO A BA5E DI GARA
CFV
983f1000−8
Descrizione delle prestazioni:
Servizi di gestione di parcheggi
L’importo stimato dell’appalto, al netto dell’IVA, è di € 2.1f0.000,00 (per la durata di anni f) e comprende il canone minimo garantito al Comune di CROTONE, corrispondente al 40% del suddetto valore e pari quindi a €.860.000,00, per la durata di anni f. Il minimo garantito annuo per il Comune è quindi pari a € 172.000,00 (corrispettivo non soggetto ad IVA per il Comune).
L’importo stimato dei servizi aggiuntivi per eventuale ripetizione di seyvsss analogPs (ex art. 63, co. f del D.lgs. f0/2016), al netto dell’IVA, è di €.1.07f.000,00 (per la durata di anni f) e comprende il canone minimo garantito al Comune di CROTONE, corrispondente al 40% del suddetto valore e pari quindi a €.430.000,00, per la durata di anni f. Il minimo garantito annuo per il Comune è quindi pari a € 86.000,00 (corrispettivo non soggetto ad IVA per il Comune)
Il valore complessivo stimato dell’appalto, al netto dell’IVA, è di € 3.225.000,00 (per la durata di anni f) e comprende – nell’ipotesi di attivazione completa dei servizi analoghi ex art. 63, co. f del D.lgs. f0/2016 – il canone minimo garantito al Comune di CROTONE, corrispondente al 40% del suddetto valore e pari quindi a €.1.290.000,00, per la durata di anni f.
3.3 OFXIONI- 5OGGETTI AMME55I IN FORMA 5INGOLA E A55OCIATA E CONDIXIONI DI FARTECIFAXIONE
Gli operatori economici, anche stabiliti in altri Stati membri, possono partecipare alla presente gara in forma singola o associata, secondo le disposizioni dell’art.4f del Codice, purché in possesso dei requisiti prescritti dai successivi articoli.
Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli artt. 47 e 48 del Codice.
In particolare:
- ai sensi dell’art. 48 comma 7 del Codice, è vietato ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di imprese aderenti al contratto di rete (nel prosieguo, aggregazione di imprese direte);
- ai sensi dell’art.48 comma 7 del Codice, al concorrente che partecipa alla gara in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti ovvero aggregazione di imprese di rete è vietato partecipare anche in forma individuale;
- a norma dell’art. 48 comma 7 del Codice i consorzi di cui all'articolo 4f, comma 2, lettere
b) e c) del Codice, sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è vietato partecipare, in qualsiasi altra forma, alla
presente gara. In caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l'articolo 3f3 del Codice penale;
- ai consorzi di cui all’art.4f comma 2 lett. b) e c ) del Codice è vietato incaricare, in fase di esecuzione, un’impresa consorziata diversa da quella indicata in sede di gara, salvo che per le ragioni indicate all’art. 48, comma 7−bss del Codice, e sempre che la modifica soggettiva non sia finalizzata ad eludere, in tale sede, la mancanza di un requisito di partecipazione alla gara in capo all’impresa consorziata;
- le reti di imprese di cui all’art.4f, comma 2 lett. f) del Codice, rispettano la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese in quanto compatibile. In particolare:
a) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica (cd. rete-soggetto), l’aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo dell’organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei relativi requisiti. L’organo comune potrà indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di queste;
b) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività giuridica (cd. rete-contratto), l’aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo dell’organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei requisiti previsti per la mandataria e qualora il contratto di rete rechi mandato allo stesso a presentare domanda di partecipazione o offerta per determinate tipologie di procedure di gara. L’organo comune potrà indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di queste;
c) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza ovvero sia sprovvista di organo comune, oppure se l’organo comune è privo dei requisiti di qualificazione, l’aggregazione di imprese di rete partecipa nella forma del raggruppamento costituito o costituendo, con applicazione integrale delle relative regole (cfr. Determinazione ANAC n. 3 del 23 aprile 2013).
Fer tutte le tipologie di rete, la partecipazione congiunta alle gare deve risultare individuata
nel contratto di rete come uno degli scopi strategici inclusi nel programma comune, mentre la durata dello stesso dovrà essere commisurata ai tempi di realizzazione dell’appalto (cfr. Determinazione ANAC n.3 del 23 aprile 2013).
Il ruolo di mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese può essere assunto anche da un RTI costituito oppure da aggregazioni di imprese di rete.
A tal fine, se la rete è dotata di organo comune con potere di rappresentanza (con o senza soggettività giuridica), tale organo assumerà la veste di mandataria della sub associazione; se, invece, la rete è dotata di organo comune privo del potere di rappresentanza o è sprovvista di organo comune, deve conferire specifico mandato ad un’impresa retista, la quale assumerà la veste di mandataria della sub associazione.
Ai sensi dell’art. 186−bis del X.X. 00 marzo 1942, n. 367 l’impresa in concordato preventivo con continuità aziendale può concorrere anche riunita in RTI purché non rivesta la qualità di mandataria e sempre che le altre imprese aderenti al RTI non siano assoggettate ad una procedura concorsuale.
4.0. REQUI5ITI GENERALI E CAU5E DI E5CLU5IONE
Sono esclusi dalla gara gli operatori economici per i quali sussistono:
• cause di esclusione di cui all’art. 80 del Codice, commi 1, 2, 4 e f e s.m.;
• divieti a contrattare con la pubblica amministrazione.
Sono comunque esclusi gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell’art.f3, comma 16−rey, del d.lgs. del 2001, n.16f.
Le dichiarazioni di cui all’art. 80, comma 1, 2, f, lerr. l), del d.lgs. n. f0/2016, sono rese:
• del titolare o del direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale;
• di un socio o del direttore tecnico, se si tratta di società in nome collettivo;
• dei soci accomandatari o del direttore tecnico, se si tratta di società in accomandita semplice;
• dei membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, ivi compresi institori e procuratori generali, dei membri degli organi con poteri di direzione o di vigilanza o dei soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo, del direttore tecnico o del socio unico persona fisica, ovvero del socio di maggioranza in caso di società con un numero di soci pari o inferiore a quattro, se si tratta di altro tipo di società o consorzio. In ogni caso l'esclusione e il divieto operano anche nei confronti dei soggetti cessati dalla carica nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara, qualora l'impresa non dimostri che vi sia stata completa ed effettiva dissociazione della condotta penalmente sanzionata; l'esclusione non va disposta e il divieto non si applica quando il reato è stato depenalizzato ovvero quando è intervenuta la riabilitazione ovvero, nei casi di condanna ad una pena accessoria perpetua, quando questa è stata dichiarata estinta ai sensi dell’articolo 179, settimo comma, del codice penale ovvero quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna ovvero in caso di revoca della condanna xxxxxxxx. (comma coss modsfscaro dall'ayr. 1, comma 20, lerr. o), della legge n. 33 del 2019).
Di conseguenza, s soggerrs ds cus all’ayr. 80, comma 3, del d.lgs. n. 30/201б devono dichiarare di non trovarsi nelle seguenti cause di esclusione:
a) xxxxxxx, consumati o tentati, di cui agli articoli 416, 416−bis del codice penale ovvero delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416−bis ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, nonché per i delitti, consumati o tentati, previsti dall'articolo 74 del decreto del Fresidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, dall’articolo 291−quater del decreto del Fresidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43 e dall'articolo 260 del decreto legislativo 3 aprile 2006,
n. 1f2, in quanto riconducibili alla partecipazione a un'organizzazione criminale, quale definita all'articolo 2 della decisione quadro 2008/841/GAI del Consiglio;
b) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 317, 318, 319, 319−ter, 319−quater, 320, 321, 322, 322−bis, 346−bis, 3f3, 3f3−bis, 3f4, 3ff e 3f6 del codice penale nonché all’articolo 263f del codice civile;
b−bis) false comunicazioni sociali di cui agli articoli 2621 e 2622 del codice civile;
c) frode ai sensi dell'articolo 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee;
d) xxxxxxx, consumati o tentati, commessi con finalità di terrorismo, anche internazionale, e di eversione dell'ordine costituzionale reati terroristici o reati connessi alle attività terroristiche;
e) delitti di cui agli articoli 648−bis, 648−ter e 648−ter.1 del codice penale, riciclaggio di proventi di attività criminose o finanziamento del terrorismo, quali definiti all'articolo 1 del decreto legislativo 22 giugno 2007, n. 109 e successive modificazioni;
f) sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani definite con il decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 24;
g) ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione (ayr.80, comma1, del d.lgs. n.30/201б);
Costituisce altresì motivo di esclusione la sussistenza, con riferimento ai soggetti indicati al comma 3, di cause di decadenza, di sospensione o di divieto previste dall'articolo 67 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 1f9 o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all'articolo 84, comma 4, del medesimo decreto. Resta fermo quanto previsto dagli articoli 88, comma 4−bis, e 92, commi 2 e 3, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 1f9, con riferimento rispettivamente alle comunicazioni antimafia e alle informazioni antimafia. Resta fermo altresì quanto previsto dall’articolo 34−bis, commi 6 e 7, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 1f9 (ayr. 80, comma 2, del d.lgs. n. 30/201б);
E’ causa di esclusione, altresì, la circostanza che l'operatore economico che, pur essendo stato vittima dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del codice penale aggravati ai sensi dell'articolo 7 del decreto−legge 13 maggio 1991, n. 1f2, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, non risulti aver denunciato i fatti all'autorità giudiziaria, salvo che ricorrano i casi previsti dall'articolo 4, primo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689. La circostanza di cui al primo periodo deve emergere dagli indizi a base della richiesta di rinvio a giudizio formulata nei confronti dell'imputato nell'anno antecedente alla pubblicazione del bando e deve essere comunicata, unitamente alle generalità del soggetto che ha omesso la predetta denuncia, dal procuratore della Repubblica procedente all'ANAC, la quale cura la pubblicazione della comunicazione sul sito dell'Osservatorio (ayr.80, comma 0, xxxx. x, xxx x.xxx. x. 00/000x);
Le dichiarazioni di cui all’art. 80, comma 4 e 3, del d.lgs. n.f0/2016, vanno rese soltanto
dall’ogeyaroye economsco.
Fertanto, il concorrente deve dichiarare:
• che non ha commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse o dei contributi previdenziali, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti. Costituiscono gravi violazioni quelle che comportano un omesso pagamento di imposte e tasse superiore all'importo di cui all'articolo 48−bis, commi 1 e 2−bis, del decreto del Fresidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602 ;
• che non ha commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro nonché agli obblighi di cui all'articolo 30, comma 3 del presente codice;
• che l’operatore economico non è sottoposto a fallimento o si trovi in stato di liquidazione coatta o di concordato preventivo o sia in corso nei suoi confronti un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni, fermo restando quanto previsto dagli articoli 110 del presente Xxxxxx e 186−xxx xxx xxxxx xxxxxxx 00 marzo 1942, n. 267 (lettera così sostituita dall'art. 1, comma 20, lett. o), della legge n. ff del 2019);
• che l'operatore economico non è sottoposto a liquidazione giudiziale o si trovi in stato di liquidazione coatta o di concordato preventivo o sia in corso nei suoi confronti un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni, fermo restando quanto previsto dall'articolo 9f del codice della crisi di impresa e dell'insolvenza adottato in attuazione della delega di cui all'articolo 1 della legge 19 ottobre 2017, n. 1ff e dall'articolo 110 (lettera così sostituita dall'art. 372, comma 1, del decreto legislativo n. 14 del 2019 a partire dal 1f agosto 2020);
• che l’operatore economico non si è reso colpevole di gravi illeciti professionali, tali da rendere dubbia la sua integrità o affidabilità;
• che l'operatore economico non ha tentato di influenzare indebitamente il processo decisionale della stazione appaltante o di ottenere informazioni riservate a fini di proprio vantaggio oppure abbia fornito, anche per negligenza, informazioni false o fuorvianti suscettibili di influenzare le decisioni sull'esclusione, la selezione o l'aggiudicazione, ovvero abbia omesso le informazioni dovute ai fini del corretto svolgimento della procedura di selezione;
• che l'operatore economico non ha dimostrato significative o persistenti carenze nell'esecuzione di un precedente contratto di appalto o di concessione che ne hanno causato la risoluzione per inadempimento ovvero la condanna al risarcimento del danno o altre sanzioni comparabili; su tali circostanze la stazione appaltante motiva anche con riferimento al tempo trascorso dalla violazione e alla gravità della stessa;
• che l’operatore economico non ha commesso grave inadempimento nei confronti di uno o più subappaltatori, riconosciuto o accertato con sentenza passata in giudicato;
• che la partecipazione dell'operatore economico non determini una situazione di conflitto di interesse ai sensi dell'articolo 42, comma 2, non diversamente risolvibile;
• che la partecipazione dell’operatore economico non determini una distorsione della concorrenza derivante dal precedente coinvolgimento degli operatori economici nella preparazione della procedura d'appalto di cui all'articolo 67, e non possa essere risolta con misure meno intrusive;
• che l'operatore economico non sia stato soggetto alla sanzione interdittiva di cui all'articolo 9, comma 2, lettera c) del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 o ad altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81;
• che l’operatore economico non presenti nella procedura di gara in corso e negli affidamenti di subappalti documentazione o dichiarazioni non veritiere;
• l’operatore economico non è iscritto nel casellario informatico tenuto dall’Osservatorio dell’ANAC per aver presentato false dichiarazioni o falsa documentazione nelle procedure di gara e negli affidamenti di subappalti. Il motivo di esclusione perdura fino a quando opera l'iscrizione nel casellario informatico;
• che l'operatore economico non è iscritto nel casellario informatico tenuto dall'Osservatorio dell'ANAC per aver presentato false dichiarazioni o falsa documentazione ai fini del rilascio dell'attestazione di qualificazione, per il periodo durante il quale perdura l'iscrizione;
• che l'operatore economico non abbia violato il divieto di intestazione fiduciaria di cui all'articolo 17 della legge 19 marzo 1990, n. ff. L'esclusione ha durata di un anno decorrente dall'accertamento definitivo della violazione e va comunque disposta se la violazione non è stata rimossa;
• che l'operatore economico non presenti la certificazione di cui all'articolo 17 della legge 12 marzo 1999, n. 68, ovvero non autocertifichi la sussistenza del medesimo requisito;
• l'operatore economico che, pur essendo stato vittima dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del codice penale, aggravati ai sensi dell'articolo 7 del decreto−legge 13 maggio 1991, n. 1f2, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, non risulti aver denunciato i fatti all'autorità giudiziaria, salvo che ricorrano i casi previsti dall'articolo 4, primo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689. La circostanza di cui al primo periodo deve emergere dagli indizi a base della richiesta di rinvio a giudizio formulata nei confronti dell'imputato nell'anno antecedente alla pubblicazione del bando e deve essere comunicata, unitamente alle generalità del soggetto che ha omesso la predetta denuncia, dal procuratore della Repubblica procedente all'ANAC, la quale cura la pubblicazione della comunicazione sul sito dell'Osservatorio;
• l'operatore economico si trovi rispetto ad un altro partecipante alla medesima procedura di affidamento, in una situazione di controllo di cui all'articolo 23f9 del codice civile o in
una qualsiasi relazione, anche di fatto, se la situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale.
5.0. REQUI5ITI 5FECIALI E MEXXI DI FROVA
I concorrenti, a pena di esclusione, devono essere in possesso dei requisiti o adempiere a quanto previsto nei commi seguenti:
5.1 REQUI5ITI DI IDONEITÀ
Iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di Commercio Industria, Artigianato e Agricoltura oppure nel registro delle commissioni provinciali per l’artigianato, oppure in altro Registro o Albo previsto dalla vigente normativa, nel Settore oggetto dell’appalto.
Il concorrente non stabilito in Italia ma in altro Stato Membro o in uno dei Faesi di cui all’art. 83, comma 3 del Codice, presenta dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato nel quale è stabilito, inserendo la relativa documentazione dimostrativa.
Il concorrente non stabilito in Italia ma in altro Stato Membro o in uno dei Faesi di cui all’art. 83, comma 3, del Codice, presenta dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato nel quale è stabilito, inserendo la relativa documentazione dimostrativa nel sistema AVCpass.
Tali requisiti potranno essere comprovati attraverso copia del certificato di iscrizione al registro o albo. Fer le imprese non stabilite in Italia, la predetta iscrizione dovrà risultare da apposito documento che dovrà attestare l’iscrizione in analogo registro professionale o commerciale secondo la legislazione dello Stato di appartenenza (art. 83 del Codice).
5.2 REQUI5ITI DI CAFACITÀ ECONOMICA E FINANXIARIA
Ai sensi dell’art. 83, comma 1, lett. b), del d.lgs. n. f0/2016 e dell’allegato xVII, l’operatore economico dovrà, a pena di esclusione, dimostrare di essere in possesso dei seguenti requisiti:
a) fatturato globale di impresa riferito all’ultimo triennio disponibile non inferiore ad €. 3.200.000,00;
b) aver conseguito nell’ultimo triennio disponibile un fatturato specifico nel settore oggetto della gara non inferiore ad €. 1.200.000,00 (si precisa che l’ultimo triennio decorre dalla data di pubblicazione del bando di gara).
La comprova del requisito di cui al precedente comma è fornito, ai sensi dell’art. 86, comma 4 e all. xVII parte I, del Codice, mediante la presentazione di bilanci o estratti di bilancio regolarmente approvati alla data di pubblicazione del bando.
Con riguardo alle socserà ds cagsrals saranno valutati i bilanci approvati alla data di scadenza del termine per la presentazione delle offerte corredati della nota integrativa; con riguardo agli operatori economici costituiti in forma d’smgyesa sndsvsduale ovvero di società di persone saranno valutati gli ammortamenti risultanti dal Modello Unico o dalla Dichiarazione IVA o altra documentazione analoga acquisiti presso la Banca Dati Nazionale dei Contratti Fubblici e resi
disponibili attraverso il sistema AVCpass.
5.3 REQUI5ITI DI CAFACITÀ TECNICA E FROFE55IONALE
I soggetti partecipanti alla gara dovranno, altresì, dimostrare il possesso di adeguati requisiti di capacità tecnico professionale attraverso la produzione di:
1. presentazione di un elenco dei principali servizi analoghi (per servizi analoghi si intende la gestione di parcheggi a pagamento) effettuati nel triennio antecedente la data di pubblicazione del presente bando, con indicazione dei rispettivi importi, date e destinatari pubblici e/o privati;
2. almeno un servizio di quelli in elenco dovrà essere riferito alla gestione di un numero di parcheggi non inferiore a quello della presente gara;
3. possesso di Certificati nei termini di validità, rilasciati da organismi accreditati, conformi alle norme europee, quali UNI EN ISO 9001:2000.
La comprova del requisito è fornita in uno dei seguenti modi:
a) in caso di servizi prestati a favore di gubblscPe ammsnssryassons o enrs gubblscs, mediante una delle seguenti modalità:
- originale o copia conforme dei certificati rilasciati dall’amministrazione/ente
contraente, con l’indicazione dell’oggetto, dell’importo e del periodo di esecuzione;
- copia conforme del contratto unitamente a copia conforme delle fatture relative al periodo richiesto;
- dichiarazione del concorrente contenente l’oggetto del contratto, il CIG (ove
disponibile) e il relativo importo, il nominativo del contraente pubblico e la data di stipula del contratto stesso unitamente a copia conforme delle fatture relative al periodo richiesto.
b) in caso di servizi prestati a favore di commsrrenrs gysvars, mediante una delle seguenti modalità:
⮚ originale o copia autentica dei certificati rilasciati dal committente privato, con l’indicazione dell’oggetto, dell’importo e del periodo di esecuzione;
⮚ originale o copia autentica dei contratti unitamente a originale o copia conforme delle fatture relative al periodo richiesto.
Tutti i documenti sopra menzionati sono inseriti nel sistema AVCpass dai concorrenti.
Fer la dimostrazione del possesso di certificazioni di qualità − rilasciate da un Organismo accreditato da un Ente unico di accreditamento firmatario degli accordi EA/MLA – secondo le seguenti specifiche minime INI E0 ISO 9001:2013, o prove relative all’impiego di misure equivalenti − la comprova del requisito è fornita mediante esibizione delle relative certificazioni.
Le certificazioni di sistema di qualità aziendale fornite da Accredia sono acquisite presso la Banca Dati Nazionale dei Contratti Fubblici e rese disponibili attraverso il Sistema AVCFass; i certificati equivalenti, conformi a quanto disposto dall’art. 43 del Codice o la documentazione probatoria relativa all’impiego di misure equivalenti sono inseriti nel sistema AVCFass dai concorrenti.
Fer la comprova del requisito, i relativi certificati devono essere inseriti nel sistema AVCFass dai concorrenti.
5.4 INDICAXIONI FER I RAGGRUFFAMENTI TEMFORANEI, CON5ORXI ORDINARI, AGGREGAXIONI DI IMFRE5E DI RETE, GEIE
I soggetti di cui all’art.4f comma 2, lett. d), e), f) e g) del Codice devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati.
Il requisito relativo all’iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura oppure nel registro delle commissioni provinciali per l’artigianato oppure in albi specifici previsti dalla legge deve essere posseduto:
a. da ciascuna delle imprese raggruppate/raggruppande o consorziate/consorziande o GEIE;
b. da ciascuna delle imprese aderenti al contratto di rete indicate come esecutrici e, dalla rete medesima nel caso in cui questa abbia soggettività giuridica.
Il requisito relativo al fatturato globale deve essere soddisfatto dal raggruppamento temporaneo, dal consorzio, GEIE o dalle imprese aderenti al contratto di rete nel complesso.
Nel caso di raggruppamento, detto requisito deve essere posseduto in misura maggioritaria dall’impresa mandataria.
Il requisito relativo al fatturato specifico deve essere soddisfatto dal raggruppamento temporaneo orizzontale, dal consorzio, GEIE o dalle imprese aderenti al contratto direte nel complesso; detto requisito deve essere posseduto in misura maggioritaria dall’impresa mandataria.
0.8.: nes yaggyuggamenrs remgoyanes, la mandaraysa deve, sn ogns caso, xxxxxxxxx s yequsssrs ed esegusye le gyesrassons sn mssuya maggsoysraysa as senss dell’ayr.83, comma 8 del Codsce.
1a mandaraysa ds un yaggyuggamenro remgoyaneo ds smgyese ds rsgo veyrscale, as senss dell’ayr.48, comma 2 del Codsce, esegue le gyesrassons sndscare come gysncsgals, ancPe sn reymsns economscs, le mandanrs quelle sndscare come secondayse.
5.5 INDICAXIONI FER I CON5ORXI DI COOFERATIVE ED IMFRE5E ARTIGIANE E I CON5ORXI 5TABILI
I soggetti di cui all’art. 4f comma 2, lett. b) e c) del Codice devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati.
Il requisito relativo all’iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura oppure nel registro delle commissioni provinciali per l’artigianato o in albi specifici previsti dalla legge deve essere posseduto dal consorzio e dalle imprese consorziate indicate come esecutrici.
I requisiti di capacità economica e finanziaria nonché tecnica e professionale, ai sensi dell’art.47 del Codice, devono essere posseduti:
a. in caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane di cui all’art. 4f, comma 2 lett. b) del Codice, direttamente dal consorzio medesimo, salvo che quelli relativi alla disponibilità delle attrezzature e dei mezzi d’opera nonché all’organico medio annuo che sono computati in capo al consorzio ancorché posseduti dalle singole imprese consorziate;
b. in caso di consorzio stabile di cui all’art. 4f, comma 2 lett. c) del Codice, direttamente dal consorzio o dalle singole imprese consorziate esecutrici, oppure dal consorzio mediante avvalimento dei requisiti in possesso delle imprese consorziate non indicate per l’esecuzione del contratto, ai sensi dell’art. 47, comma 2, del Codice.
5.6 AVVALIMENTO
Ai sensi dell’art.89 del Codice, l’operatore economico, singolo o associato ai sensi dell’art.4f del Codice, può dimostrare il possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e professionale di cui all’art. 83, comma 1, lett. b) e c) del Codice avvalendosi dei requisiti di altri soggetti, anche partecipanti al raggruppamento. Non è consentito l’avvalimento per la dimostrazione dei requisiti morali, di idoneità professionale o dei requisiti tecnico/professionale di natura strettamente soggettiva [ad esemgso: sscysssone alla CCIAA ogguye a sgecsfscs Albs]. Il concorrente e l’impresa ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.
È ammesso l’avvalimento di più imprese ausiliarie. L’ausiliario non può avvalersi a sua volta di altro soggetto.
Fer essere validamente costituito l’avvalimento è necessario che si producano i seguenti documenti:
1. dichiarazione dell’impresa ausiliaria sul possesso dei requisiti generali di cui all’art. 80 nonché sul possesso dei requisiti tecnici e sulle risorse oggetto di avvalimento;
2. dichiarazione con cui l’ausiliaria si obbliga verso il concorrente e verso la stazione appaltante a mettere a disposizione per tutta la durata dell’appalto le risorse necessarie di cui è carente il concorrente (da indicare);
3. contratto di avvalimento.
Ai sensi dell’art. 89, comma 7 del Codice, a pena di esclusione, non è consentito che della stessa ausiliaria si avvalga di più di un concorrente e che partecipino alla gara sia l’ausiliaria che l’impresa che si avvale dei requisiti.
L’impresa ausiliaria può assumere il ruolo di subappaltatore nei limiti dei requisiti prestati.
Ai sensi dell’art.89, comma 3 del Codice, il concorrente provvede a sostituire l’ausiliario qualora per quest’ultimo sussistano motivi obbligatori di esclusione o laddove esso non soddisfi i pertinenti criteri di selezione.
A norma dell’art.89, comma f, del Codice, gli obblighi previsti dalla normativa antimafia a carico del concorrente si applicano anche nei confronti del soggetto ausiliario.
La stazione appaltante esegue in corso d'esecuzione le verifiche sostanziali circa l'effettivo possesso dei requisiti e delle risorse oggetto dell'avvalimento da parte dell'impresa ausiliaria, nonché l'effettivo impiego delle risorse medesime nell'esecuzione dell'appalto. A tal fine il responsabile unico del procedimento accerta in corso d'opera che le prestazioni oggetto di contratto sono svolte direttamente dalle risorse umane e strumentali dell'impresa ausiliaria che il titolare del contratto utilizza in adempimento degli obblighi derivanti dal contratto di avvalimento, pena la risoluzione del contratto d'appalto (art.89, comma 9, del d.lgs. n. f0/2016).
5.6.5UBAFFALTO
Il concorrente indica all’atto dell’offerta le parti del servizio che intende subappaltare in conformità a quanto previsto dall’art. 10f del Codice; in mancanza di tali indicazioni il subappalto è vietato.
Non si configurano come attività affidate in subappalto quelle di cui all’art. 10f, comma 3 del Codice.
5.X. XXXXXXXX FROVVI5ORIA
Ai sensi dell'art. 1, comma 4, del decreto−legge n. 76 del 2020, recante “Misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitale (che contiene al Titolo I, Capo I, negli articoli dall’1 al 9, la "Semplificazioni in materia di contratti pubblici), non è richiesta la garanzia provvisoria.
5.S.FAGAMENTO A FAVORE DELL’AUTORITÀ
Ai sensi dell’art. 6f del decreto−legge n. 34 del 19 maggio 2020, così come convertito in legge (L. 17 luglio 2020, n. 77), non è previsto il pagamento dei contributi dovuti all’ ANAC da parte dei concorrenti.
6.0 MODALITÀ DI FRE5ENTAXIONE DELL’OFFERTA E 5OTTO5CRIXIONE DEI DOCUMENTI DI GARA
L’offerta, a pena di esclusione, deve essere trasmessa esclusivamente alla piattaforma telematica Asmel del Comune di Crotone (xxxxx://xxxxxxxxxxx.xxxxx.xx/xxxx).
L’offerta deve pervenire entro la data e l’ora stabilita dal bando di gara. L’offerta del concorrente deve contenere:
“A –Documentazione amministrativa” “B – Offerta tecnica”
“C – Offerta economica”
Fer i concorrenti aventi sede legale in Italia o in uno dei Faesi dell’Unione europea, le dichiarazioni sostitutive si redigono ai sensi degli articoli 46 e 47 del d.p.r.44f/2000; per i concorrenti non aventi sede legale in uno dei Faesi dell’Unione europea, le dichiarazioni sostitutive sono rese mediante documentazione idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza.
Tutte le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.p.r.44f/2000, ivi compreso il DGUE, la domanda di partecipazione, l’offerta tecnica e l’offerta economica devono essere sottoscritte dal rappresentante legale del concorrente o suo procuratore con firma digitale.
Le dichiarazioni [Domanda ds gayrecsgassone e sl DGUE] sono rese sui modelli predisposti e messi a disposizione all’indirizzo internet xxxxx://xxxxxxxxxxx.xxxxx.xx/xxxx.
Il dichiarante allega copia fotostatica di un documento di riconoscimento, in corso di validità (per ciascun dichiarante è sufficiente una sola copia del documento di riconoscimento anche in presenza di più dichiarazioni su più fogli distinti).
Il procuratore allega copia conforme all’originale della relativa procura.
La documentazione, ove non richiesta espressamente in originale, potrà essere prodotta in copia autenticata o in copia conforme ai sensi, rispettivamente, degli artt. 18 e 19 del d.p.r.44f/2000. La mancata separazione dell’offerta economica dall’offerta tecnica, ovvero l’inserimento di elementi concernenti il prezzo in documenti contenuti nelle buste A e B, è causa di esclusione. 5aranno escluse le offerte plurime, condizionate, tardive, alternative rispetto all’importo a base di gara.
L’offerta vincolerà il concorrente ai sensi dell’art. 32, comma 4 del Codice per 180 giorni dalla scadenza del termine indicato per la presentazione dell’offerta.
Nel caso in cui alla data di scadenza della validità delle offerte le operazioni di gara siano ancora in corso, la stazione appaltante potrà richiedere agli offerenti, ai sensi dell’art. 32, comma 4 del Codice, di confermare la validità dell’offerta sino alla data che sarà indicata dalla medesima stazione appaltante e di produrre un apposito documento attestante la validità della garanzia prestata in sede di gara fino alla medesima data.
Il mancato riscontro alla richiesta della stazione appaltante sarà considerato come rinuncia del concorrente alla partecipazione alla gara.
6.1. 5OCCOR5O I5TRUTTORIO
Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda, e in particolare, la mancanza, l’incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del DGUE, con esclusione di quelle afferenti all’offerta economica e all’offerta tecnica, possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui all’art. 83, comma 9 del Codice.
1’syyegolaysrà essenssale è sanabsle laddove non si accompagni ad una carenza sostanziale del requisito alla cui dimostrazione la documentazione omessa o irregolarmente prodotta era finalizzata. La successiva correzione o integrazione documentale è ammessa laddove consenta di attestare l’esistenza di circostanze preesistenti, vale a dire requisiti previsti per la partecipazione e documenti/elementi a corredo dell’offerta. Nello specifico valgono le seguenti regole:
• il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione non è sanabile mediante
soccorso istruttorio e determina l’esclusione dalla procedura di gara;
• l’omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti di partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità del DGUE e della domanda, ivi compreso il difetto di sottoscrizione, sono sanabili, ad eccezione delle false dichiarazioni;
• la mancata produzione della dichiarazione di avvalimento o del contratto di avvalimento
può essere oggetto di soccorso istruttorio solo se i citati elementi erano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa anteriore al termine di presentazione dell’offerta;
• la mancata presentazione di elementi a corredo dell’offerta (es. garanzia provvisoria e
impegno del fideiussore) ovvero di condizioni di partecipazione gara (es. mandato collettivo speciale o impegno a conferire mandato collettivo), entrambi aventi rilevanza in fase di gara, sono sanabili, solo se preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell’offerta;
• la mancata presentazione di dichiarazioni e/o elementi a corredo dell’offerta, che hanno
rilevanza in fase esecutiva (es. dichiarazione delle parti del servizio/fornitura ai sensi dell’art. 48, comma 4 del Codice) sono sanabili.
Cosrsrusscono syyegolaysrà essenssals non sanabsls le carenze della documentazione che non consentano l’individuazione del contenuto o del soggetto responsabile della stessa.
Il mancato possesso dei prescritti requisiti non è sanabile mediante soccorso istruttorio e determina l’esclusione dalla procedura di gara.
Il simbolo “■” evidenzia le carenze che possono essere sanate ai sensi dell’art. 83, comma 9 del Codice. Il simbolo “►” evidenzia i casi di esclusione dalla gara.
Ai fini della sanatoria la stazione appaltante assegna al concorrente un congruo termine − non superiore a dieci giorni − perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere.
Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, la stazione appaltante può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, fissando un termine perentorio a pena di esclusione.
In caso di inutile decorso del termine, la stazione appaltante procede all’esclusione del concorrente dalla procedura.
Al di fuori delle ipotesi di cui all’articolo 83, comma 9, del Codice è facoltà della stazione appaltante invitare, se necessario, i concorrenti a fornire chiarimenti in ordine al contenuto dei certificati, documenti e dichiarazioni presentati.
S.0. CONTENUTO DELLA BU5TA “A” – DOCUMENTAXIONE AMMINI5TRATIVA Nella busta “A” – Documentazione Amministrativa” devono essere contenuti i documenti sottoindicati, firmati digitalmente come prescritto dal Codice dell’Amministrazione Digitale e contenuti in un file compresso (rar, zip, ecc.) anch’esso firmato digitalmente (la sottoscrizione
con firma digitale è obbligatoria tanto per le dichiarazioni del partecipante, quanto per i documenti da allegare che devono essere sottoscritti con firma digitale da parte del soggetto che li rilascia).
Il Format “A – Documentazione Amministrativa” deve contenere:
1. Domanda di partecipazione;
2. DGUE elettronico;
3. FASSOE;
4. Attestazione di avvenuto di sopralluogo;
5. In caso di avvalimento (art. 89, del d.lgs. n. f0/2016):
• DGUE dell’impresa ausiliaria;
• dichiarazione rivolta all’Amministrazione comunale da parte dell’impresa ausiliaria con cui quest’ultima si obbliga verso il concorrente e verso la Stazione appaltante a mettere a disposizione per tutta la durata dell’appalto le risorse necessarie di cui è carente il concorrente;
• contratto di avvalimento;
6. Documentazione ulteriore (v.snfya) richiesta per la partecipazione in Raggruppamenti temporanei, Consorzi ordinari, Aggregazioni di imprese di rete, GEIE, Consorzi di cooperative, Imprese artigiane e Consorzi stabili;
7. Modello F23 o F24 per l’assolvimento della marca da bollo virtuale.
8.0. DOMANDA DI FARTECIFAXIONE
■ La domanda di partecipazione è redatta preferibilmente secondo il modello allegaro gyedssgosro dalla srassone aggalranre e comunque contiene tutte le seguenti informazioni e dichiarazioni.
Il concorrente indica la forma singola o associata con la quale l’impresa partecipa alla gara (impresa singola, consorzio, RTI, aggregazione di imprese di rete, GEIE).
Attesta che non si trova in nessuna causa di esclusione prevista dall’art. 80, del d.lgs. n. f0/2016, e s.m.
In caso di partecipazione in RTI, consorzio ordinario, aggregazione di imprese di rete, GEIE, il concorrente fornisce i dati identificativi (ragione sociale, codice fiscale, sede) e il ruolo di ciascuna impresa (mandataria/mandante, capofila/consorziata).
Nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all’art. 4f, comma 2 lett. b) e c) del Codice, il consorzio indica il consorziato per il quale concorre alla gara; qualora il consorzio non indichi per quale/i consorziato/i concorre, si intende che lo stesso partecipa in nome e per conto proprio.
■ Nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario costituiti, la domanda è sottoscritta dalla mandataria/capofila.
■ Nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora costituiti, la domanda è sottoscritta da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento o consorzio;
■ Nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete si fa riferimento alla disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese, in quanto compatibile. In particolare:
a. ■se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e con soggettività giuridica, ai sensi dell’art.3, comma 4−quarey, del d.l. 10 febbraio 2009, n.f, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal legale rappresentante/procuratore del solo operatore economico che riveste la funzione di organo comune;
b. ■se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica, ai sensi dell’art.3, comma 4−quarey, del d.l. 10febbraio 2009, n.f, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal legale rappresentante/procuratore dell’impresa che riveste le funzioni di organo comune nonché da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipano alla gara;
c. ■se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, oppure se l’organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal legale rappresentante dell’impresa aderente alla rete che riveste la qualifica di mandataria, ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi, da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipa alla gara.
■ Nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all’art.4f, comma 2 lett. b) e c) del Codice, la domanda è sottoscritta dal consorzio medesimo;
■ L’operatore economico dichiara remunerativa la propria offerta economica presentata giacché per la sua formulazione ha preso atto e tenuto conto:
• delle condizioni contrattuali e degli oneri compresi quelli eventuali relativi in materia di sicurezza, di assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza in vigore nel luogo dove devono essere svolta la concessione del servizio;
• di tutte le circostanze generali, particolari e locali, nessuna esclusa ed eccettuata, che possono avere influito o influire sulla prestazione della concessione del seyvssso, sia sulla determinazione della propria offerta.
■ Indica i seguenti dati: domicilio fiscale, codice fiscale, partita IVA; ai fini delle comunicazioni di cui all’art. 76, comma f del Codice, indirizzo FEC oppure, solo in caso di concorrenti aventi sede in altri Stati membri, indirizzo di posta elettronica;
■ Dichiara i dati identificativi (nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, comune di
residenza etc.) dei soggetti di cui all’art. 80, comma 3 del Codice, ovvero indica la banca dati ufficiale o il pubblico registro da cui i medesimi possono essere ricavati in modo aggiornato alla data di presentazione dell’offerta;
■ Dichiara di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute
nella documentazione gara;
■ Autorizza qualora un partecipante alla gara eserciti la facoltà di “accesso agli atti”, la stazione appaltante a rilasciare copia di tutta la documentazione presentata per la partecipazione alla gara oppure non autorizza, qualora un partecipante alla gara eserciti la facoltà di “accesso agli atti”, la stazione appaltante a rilasciare copia dell’offerta tecnica e delle spiegazioni che saranno eventualmente richieste in sede di verifica delle offerte anomale, in quanto coperte da segreto tecnico/commerciale. Tale dichiarazione dovrà essere adeguatamente motivata e comprovata ai sensi dell’art. f3, comma f, lett. a), del Codice;
■ Attesta di essere informato, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 13 del decreto legislativo 30
giugno 2003, n. 196, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito della presente gara, nonché dell’esistenza dei diritti di cui all’articolo 7 del medesimo decreto legislativo.
Il concorrente allega:
■ copia fotostatica di un documento d’identità del sottoscrittore
■ copia conforme all’originale della procura oppure, nel solo caso in cui dalla visura camerale del concorrente risulti l’indicazione espressa dei poteri rappresentativi conferiti con la procura, la dichiarazione sostitutiva resa dal procuratore attestante la sussistenza dei poteri rappresentativi risultanti dalla visura.
9.0. DOCUMENTO DI GARA UNICO EUROFEO
► Il concorrente compila il DGUE messo a disposizione sul sito della piattaforma telematica tuttogare di Asmel, all’ xxxxx://xxxxxxxxxxx.xxxxx.xx/xxxx, secondo quanto di seguito indicato.
Il DGUE è presentato in formato FDF o in xML.
Farte I – Informazioni sulla procedura di appalto e sull’amministrazione aggiudicatrice o ente aggiudicatore.
Il concorrente rende tutte le informazioni richieste mediante la compilazione delle parti pertinenti.
Farte II – Informazioni sull’operatore economico.
Il concorrente rende tutte le informazioni richieste mediante la compilazione delle parti pertinenti.
In caso di ricorso all’avvalsmenro si richiede la compilazione della sezione C.
Il concorrente indica la denominazione dell’operatore economico ausiliario e i requisiti oggetto di avvalimento.
Il concorrente, per ciascun ausiliario, allega:
a) ►DGUE, a firma dell’ausiliario, contenente le informazioni di cui alla parte II, sezioni A e B, alla parte III, alla parte IV, ove pertinente, e alla parte VI;
►dichiarazione sostitutiva di cui all’art. 89, comma 1 del Codice, indirizzata all’Amministrazione comunale, sottoscritta dall’ausiliario con il quale quest’ultimo si obbliga verso il concorrente e la srassone aggalranre a mettere a disposizione, per tutta la durata dell’appalto, le risorse necessarie di cui è carente il concorrente;
■ dichiarazione sostitutiva di cui all’art. 89, comma 7 del Codice sottoscritta dall’ausiliario con la quale quest’ultimo attesta che l’impresa ausiliaria non partecipa alla gara in proprio o come associata o consorziata;
b) ►originale o copia autentica del contratto di avvalimento, in virtù del quale l’ausiliaria si obbliga, nei confronti del concorrente, a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie, che devono essere dettagliatamente descritte, per tutta la durata dell’appalto. A tal fine il contratto di avvalimento contiene, a pena di nullità, ai sensi dell’art. 89 comma 1 del Codice, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall’ausiliaria.
c) ■ FASSOE dell’ausiliario.
In caso di ricorso al subappalto si richiede la compilazione della sezione D: il concorrente, pena l’impossibilità di ricorrere al subappalto, indica l’elenco delle prestazioni che intende subappaltare con la relativa quota percentuale ai sensi dell’art. 10f del Codice.
Farte III – Motivi di esclusione
Il concorrente dichiara di non trovarsi nelle condizioni previste dal punto 4 del presente disciplinare (Sez. A−B−C−D).
Farte IV – Criteri di selezione
Il concorrente dichiara di possedere tutti i requisiti richiesti dai criteri di selezione e compila:
a) la sezione A per dichiarare il possesso del requisito relativo all’idoneità professionale;
b) la sezione B per dichiarare il possesso del requisito relativo alla capacità economico− finanziaria;
c) la sezione C per dichiarare il possesso del requisito relativo alla capacità professionale e tecnica;
d) la sezione D per dichiarare il possesso del requisito relativo ai sistemi di garanzia della qualità e norme di gestione ambientale;
Farte VI – Dichiarazioni finali
Il concorrente rende tutte le informazioni richieste mediante la compilazione delle parti pertinenti.
Il DGUE deve essere presentato:
- nel caso di raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, GEIE, da tutti gli operatori
economici che partecipano alla procedura in forma congiunta;
- nel caso di aggregazioni di imprese di rete da ognuna delle imprese retiste, se l’intera rete partecipa, ovvero dall’organo comune e dalle singole imprese retiste indicate;
- nel caso di consorzi cooperativi, di consorzi artigiani e di consorzi stabili, dal consorzio e dai consorziati per conto dei quali il consorzio concorre;
1a dscPsayassone yelarsva a rurrs s soggerrs (sn caysca o cessars) ds cus all’ayr.80, comma 3, del Codice è resa senza l’indicazione del nominativo dei singoli soggetti (per l’elencazione dei soggetti cui deve essere riferita l’attestazione si richiama il Comunicato del Fresidente ANAC del 26.10.2016, compatibilmente con la novella apportata al Codice dall’art. 49, comma 1 lett. b) del d.lgs. n.f6/2017).
L’indicazione del nominativo dei soggetti di cui al comma 3 sarà richiesta soltanto al momento della verifica delle dichiarazioni rese.
Solo nel caso in cui il legale rappresentante/procuratore del concorrente non intenda rendere le dichiarazioni sostitutive ex art.80, commi 1, 2 e f, lett. l) del Codice anche per conto dei soggetti elencati al comma 3 dell’art. 80 del Codice, detti soggetti sono tenuti a compilare in proprio la dichiarazione ex ayr.80, comms 1, 2 e 3, lerr. l), del Codsce.
In caso di incorporazione, fusione societaria o cessione d’azienda, le dichiarazioni di cui all’art. 80, commi 1, 2 e f, lett. l) del Codice, devono riferirsi anche ai soggetti di cui all’art.80 comma 3 del Codice che hanno operato presso la società incorporata, fusasi o che ha ceduto l’azienda cessati dalla carica nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara.
Il concorrente allega:
■ il FA55OE di cui all’art. 2, comma 3.2, delibera n. 111 del 20 dicembre 2012 dell’AVCF relativo al concorrente; in aggiunta, nel caso in cui il concorrente ricorra all’avvalimento ai sensi dell’art. 49 del Codice, anche il FASSOE relativo all’impresa ausiliaria; in caso di subappalto qualificante anche il FASSOE dell’impresa subappaltatrice.
Documentazione ulteriore per i soggetti associati.
Fer i consorzi stabili, consorzi di cooperative e di imprese artigiane:
■ atto costitutivo e statuto del consorzio in copia autentica, con indicazione delle imprese consorziate, qualora gli stessi non siano rinvenibili mediante accesso alla banca dati della Camera di Commercio;
Fer i raggruppamenti temporanei già costituiti:
■ mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata, con indicazione del soggetto designato quale mandatario, nella forma prescritta, prima della data di presentazione dell’offerta.
■ dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell’art.48, comma 4 del Codice, le parti del servizio/fornitura che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.
Fer i consorzi ordinari o GEIE già costituiti:
■ atto costitutivo e statuto del consorzio o GEIE in copia autentica, con indicazione del soggetto designato quale capogruppo.
■ dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell’art.48, co 4 del Codice, le parti del servizio/fornitura che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.
Fer i raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari o GEIE non ancora costituiti:
■ dichiarazione resa da ciascun operatore economico attestante:
a. l’operatore economico al quale, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
b. l’impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo ai raggruppamenti temporanei o consorzi o GEIE ai sensi dell’art. 48 comma 8 del Codice conferendo mandato collettivo speciale con rappresentanza all’impresa qualificata come mandataria che stipulerà il contratto in nome e per conto delle mandanti/consorziate;
c. dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell’art. 48, comma 4 del Codice, le parti del servizio/fornitura che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati;
Fer le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica:
■ copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell’art. 2f del d.lgs. n.82/200f, con indicazione dell’organo comune che agisce in rappresentanza della rete;
■ dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante dell’organo comune, che indichi per quali imprese la rete concorre;
■ dichiarazione che indichi le parti del servizio o della fornitura che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete;
Fer le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica:
■ copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell’art.2f del CAD, recante il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla impresa mandataria; qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell’art. 24 del CAD, il mandato nel contratto di rete non può ritenersi sufficiente e sarà obbligatorio conferire un nuovo mandato nella forma della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell’art. 2f del CAD;
■ dichiarazione che indichi le parti del servizio o della fornitura che saranno eseguite dai
singoli operatori economici aggregati in rete;
Fer le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se l’organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti:
■ in caso di RTI costituito: copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell’art.2f del CAD con allegato il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria, recante l’indicazione del soggetto designato quale mandatario e delle parti del servizio o della fornitura che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete; qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell’art.24 del CAD, il mandato deve avere la forma dell’atto pubblico o della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell’art. 2f del CAD
(o in alternativa)
■ in caso di RTI costituendo: copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell’art. 2f del CAD, con allegate le dichiarazioni, rese da ciascun concorrente aderente al contratto di rete, attestanti:
a. a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
b. l’impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia di raggruppamenti temporanei;
c. le parti del servizio o della fornitura che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.
Il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza potrà essere conferito alla mandataria con scrittura privata.
Qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell’art. 24 del CAD, il mandato dovrà avere la forma dell’atto pubblico o della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell’art. 2f del CAD.
9.1 5OFRALLUOGO
► Il sopralluogo è obbligatorio, tenuto conto che è necessario che le offerte vengano formulate, ai sensi dell’art. 79, comma 2 del Codice, soltanto a seguito di una visita dei luoghi. La mancata effettuazione del sopralluogo è causa di esclusione dalla procedura di gara.
Il sopralluogo può essere effettuato nei soli giorni concordati con la Stazione appaltante.
La richiesta di sopralluogo deve essere inoltrata al RUF alla FEC: xxxxxxxxxxxxxxxx@xxx.xx− xxxx.xxxxxxx.xx e alla e−masl: xxxxxxxxxxxxxxxx@xxxxxx.xxxxxxx.xx, e deve riportare i seguenti dati
dell’operatore economico: nominativo del concorrente; recapito telefonico; recapito fax/indirizzo e−mail; nominativo e qualifica della persona incaricata di effettuare il sopralluogo.
Data, ora e luogo del sopralluogo sono comunicati ai concorrenti con almeno due giorni di anti− cipo.
Il sopralluogo può essere effettuato dal rappresentante legale/procuratore/direttore tecnico in pos− sesso del documento di identità, o da soggetto in possesso del documento di identità e apposita delega munita di copia del documento di identità del delegante. Il soggetto delegato ad effettuare il sopralluogo non può ricevere l’incarico da più concorrenti.
La stazione appaltante rilascia attestazione di avvenuto sopralluogo.
In caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario già costituiti, GEIE, aggregazione di imprese di rete di cui al punto f lett. a), b) e, se costituita in RTI, di cui alla lett. c), in relazione al regime della solidarietà di cui all’art. 48, comma f, del Codice, tra i diversi operatori economici, il sopralluogo può essere effettuato da un rappresentante legale/procuratore/direttore tecnico di uno degli operatori economici raggruppati, aggregati in rete o consorziati o da soggetto diverso, purché munito della delega del mandatario/capofila.
In caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora costituiti, aggregazione di imprese di rete di cui al punto f lett. c) non ancora costituita in RTI, il sopralluogo è effettuato da un rappresentante legale/procuratore/direttore tecnico di uno degli operatori economici rag− gruppati, aggregati in rete o consorziati o da soggetto diverso, purché munito della delega di tutti detti operatori. In alternativa l’operatore raggruppando/aggregando/consorziando può effettuare il sopralluogo singolarmente.
In caso di consorzio di cui all’art. 4f, comma 2, lett. b) e c) del Codice il sopralluogo deve essere effettuato da soggetto munito di delega conferita dal consorzio oppure dall’operatore economico consorziato indicato come esecutore.
La mancata allegazione della presa visione dei luoghi oppure del certificato rilasciato dalla stazione appaltante attestante la presa visione dello stato dei luoghi in cui deve essere eseguita la prestazione è sanabile mediante soccorso istruttorio ex art. 83, comma 9 del Codice.
9.2. FAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL’ANAC.
Non è previsto il pagamento a favore dell’Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC).
10.0. CONTENUTO DELLA BUSTA B – OFFERTA TECNICA
Dopo aver inserito la documentazione amministrativa, la piattaforma digitale metta a disposizione il format “B” per l’offerta tecnica.
► La Busta “B – OFFERTA TECNICA”.
L’offerta tecnica deve contenere una proposta tecnico−organizzativa che illustra, con riferimento ai criteri e sub−criteri di valutazione indicati nella tabella di cui al successivo punto, da cui si evinca
la qualità dei servizi proposti e la loro sostenibilità.
L’ offerta tecnica dovrà essere sottoscritta con firma digitale ed inserita in un file compresso (zip, rar, ecc.), a sua volta firmato digitalmente ai sensi dell’art. 1, comma1, lett. s), del d.lgs. n. 82/200f (Amministrazione digitale).
In caso di firma del procuratore va allegata la relativa procura.
Nel caso di raggruppamento temporaneo di imprese, consorzio, G.E.I.E. o contratto di rete non ancora costituiti l’offerta deve essere sottoscritta da tutti i soggetti che costituiscono il raggruppamento, consorzi, G.E.I.E. o contratto di rete.
L’offerta tecnica deve rispettare le caratteristiche minime stabilite nel Capitolato Speciale d’Appalto, pena l’esclusione dalla procedura di gara.
►L’offerta tecnica deve essere sottoscritta dal legale rappresentante del concorrente o da un suo procuratore.
►Nel caso di concorrenti associati, l’offerta dovrà essere sottoscritta con le modalità indicate per la sottoscrizione della domanda.
11. CONTENUTO DELLA BU5TA C – OFFERTA ECONOMICA
► Dopo aver inserito la busta B, il software mette a disposizione del partecipante il Form per la compilazione dell’offerta economica “C”.
Fer la corretta compilazione dell’offerta economica il concorrente dovrà indicare:
a) sl ysalso globale geycenruale sul canone rorale spettante al Comune posto a base d’asta, al netto di IVA e/o di altre imposte e contributi di legge, nonché degli oneri per la sicurezza dovuti a rischi da interferenze. Verranno prese in considerazione fino a tre cifre decimali dopo la virgola; l’eventuale quarta cifra decimale verrà troncata.
Il canone minimo garantito al Comune di Crotone, comprensivo dell’opzione dei servizi aggiuntivi, è di €.1.290.000,00 per la durata di anni f, così come previsto dal bando di gara al punto II.2.1).
Dopo aver inserito i dati richiesti, il sistema genererà automaticamente un file FDF che riproduce i dati inseriti. Il file dovrà essere firmato digitalmente e ricaricato al sistema.
L’offerta economica deve essere sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante del concorrente o da un suo procuratore, a pena di esclusione (senza la possibilità di ricorrere al soccorso istruttorio). Nel caso di concorrente in raggruppamento temporaneo di imprese, consorzio, GEIE o contratto di rete non ancora costituiti, l’offerta economica deve essere sottoscritta digitalmente da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento, consorzio, GEIE o contratto di rete, a pena di esclusione (senza la possibilità di ricorrere al soccorso istruttorio). L’offerta avrà validità di almeno centottanta giorni dalla data di presentazione.
L’offerta economica, a pena di esclusione, è sottoscritta con le modalità indicate per la sottoscrizione della domanda.
12. CRITERIO DI AGGIUDICAXIONE
Fer l’aggiudicazione della concessione si utilizzerà il criterio dell’offerta economicamente più
vantaggiosa, ai sensi dell’art. 9f comma 2 del D. Lgs. f0/2016, applicando il metodo aggregativo compensatore (v. infra)
Il punteggio totale massimo di 100 punti sarà così ripartito:
⮚ offerta tecnica: Max 70 punti;
⮚ offerta economica: Max di 30 punti.
13. CRITERI DI VALUTAXIONE DELL’OFFERTA TECNICA DI5CREXIONALI (Max S0 punti). Il punteggio dell’offerta tecnica e attribuito sulla base dei criteri di valutazione elencati nella sottostante tabella con la relativa ripartizione dei punteggi.
Nella colonna identificata con la lettera “D” vengono indicati i “Funteggi discrezionali”, vale dire i punteggi il cui coefficiente e attribuito in ragione dell’esercizio della discrezionalità spettante alla commissione giudicatrice.
Nella colonna identificata con la lettera “Q” vengono indicati i “Funteggi quantitativi”, ovverosia i punteggi il cui coefficiente è attribuito mediante applicazione di una formula matematica.
N. | CRITERI DI VALUTAXIONE | FUNTI MAX | 5UB-CRITERI DI VA- LUTAXIONE | FUNTI “D” MAX | FUNTI “Q” MAX |
1 | Impiego del personale che sarà utilizzato per l’espletamento dell’attività. Il massimo del punteggio verrà assegnato al concorrente che indicherà il maggio numero di addetti, tenendo presente che il numero minimo da garantire è di 6 unità lavorative. | 20 | 20 | ||
2 | Farcometri in più oltre il numero minimo di 00. Xx massimo del punteggio verrà attribuito al concorrente che indicherà il maggior nu− mero di parcometri. | 8 | 8 | ||
3 | Caratteristiche tecnico−funzionali dei parcometri: verranno considerate le prin− cipali caratteristiche tecniche, costruttive e funzionali del parcometro proposto, con particolare riferimento ai materiali impiegati per le carpenterie esterne in ter− mini di resistenza agli agenti atmosferici e agli atti vandalici. | 12 | 12 | ||
4 | Modalità di controllo allarmi e preallarmi di malfunzionamento. | 2 | 2 |
5 | Tempi d’intervento per ripristino guasti parcometri. | 3 | 3 | ||
6 | Abbigliamento e strumentazione in dota− zione agli ausiliari del traffico (es. dota− zione invernale/estiva, accessori, even− tuali strumentazioni utili per accelerare e semplificare le procedure di accerta− mento come l’utilizzo di computer pal− mari, utilizzo di sistemi che possano ac− creditare automaticamente i pagamenti tramite smartphone). | 10 | 10 | ||
S | Rifacimento segnaletica orizzontale rela− tiva ai parcheggi a pagamento (blu) due volte all'anno anziché una sola volta. | 10 | 10 | ||
8 | Impiego di carta ecologica (debitamente certificata) per la stampa degli scontrini comprovanti il pagamento della sosta. | 5 | 5 | ||
TOTALE | S0 | 24 | 46 |
13.1. A55EGNAXIONE DEI FUNTEGGI.
Fer quanto concerne gli elementi qualitativi cui è assegnato un punteggio discrezionale nella colonna “D” della tabella, il punteggio è assegnato sulla base del metodo di attribuzione discrezio− nale di un coefficiente variabile da zero ad uno da parte di ciascun commissario secondo la seguente scala di valori (metodo aggregativo – compensatore):
- C(a) = ∑n [ Wi * V(a)i]
Dove:
- C(a) = indice di valutazione dell’offerta (a);
- n = numero totale dei requisiti.
- ∑n = sommatoria;
- Wi = peso o punteggio attribuito al requisito (i);
- V(a)i = coefficiente della prestazione dell’offerta (a) rispetto al requisito (i) variabile tra zero e uno.
I coefficienti per la valutazione degli elementi V(a)i di natura qualitativa della tabella prece− dente, verranno determinati attraverso la media dei coefficienti, variabili tra zero e uno, at− tribuiti discrezionalmente dai singoli Commissari utilizzando la seguente tabella:
Xxxxxxxx | Xxxxxx | Criterio di giudizio della proposta /del miglioramento |
Ottimo | 1,0 | Contenuti sviluppati in modo chiaro e preciso, con diversi elementi di approfondimento della trattazione richiesta. |
Distinto | 0,8 | Contenuti strutturati con alcuni elementi di approfondimenti. |
Buono | 0,6 | Contenuti adeguati ma senza particolari approfondimenti. |
5ufficiente | 0,4 | Contenuti accettabili ma non troppo strutturati ed approfonditi. |
5carso | 0,2 | Contenuti mediocri e non sufficientemente sviluppati. |
Insufficiente | 0,0 | L’offerta non soddisfa i livelli minimi richiesti a base d’asta. |
Successivamente si procederà a trasformare la media dei coefficienti attribuiti ad ogni sub elemento/elemento da parte di tutti i Commissari in coefficienti definitivi, riportando ad 1 la media più alta e proporzionando a tale media massima gli altri valori medi.
Si procederà quindi a moltiplicare i coefficienti definitivi dei sub elementi/elementi per i ri− spettivi punteggi massimi.
Dalla sommatoria dei punteggi attribuiti agli elementi si determinerà il punteggio qualitativo dell’offerta tecnica.
Il numero massimo di cifre decimali che verrà considerato è pari a tre. Non sarà fatto nessun arrotondamento e non si effettuerà la doppia riparametrazione dei punteggi.
In presenza di un’unica offerta ammessa, non si procederà ad alcuna riparametrazione, fermo restando l’eventuale verifica inerente alla congruità complessiva dell’offerta presentata.
Con riferimento agli elementi quantitativi cui è assegnato un punteggio nella colonna “Q” della tabella, è attribuito un coefficiente, variabile tra zero e uno, sulla base del metodo della seguente formula:
V(a)i = k * Ra/Rnax
Dove:
- k è il massimo punteggio attribuito all’elemento/sub−elemento in esame;
- Rnax = valore del quantitativo maggiore dell’offerta più conveniente;
- Ra = valore del quantitativo offerto dal concorrente “a”;
Il numero massimo di cifre decimali che verrà considerato è pari, e non sarà fatto nessun arroton− damento.
14.1. CRITERI DI VALUTAXIONE DELL’OFFERTA ECONOMICA (MAX 30 punti).
L’offerta, che dovrà essere formulata utilizzando l’apposito modello di offerta.
All'offerta economica è attribuito all'elemento economico un coefficiente, variabile da 0 a 1,
calcolato tramite la seguente formula:
✓ V(a)i = _Ra/Rmax
dove: V(a)s = coefficiente attribuito al concorrente (a) rispetto al requisito (i)
✓ Ra = Rialzo offerto dal concorrente (a)
✓ Rnax = rialzo dell'offerta più conveniente.
I punteggi verranno espressi con tre cifre decimali. Non saranno fatti arrotondamenti.
15. 5VOLGIMENTO OFERAXIONI DI GARA - AFERTURA DELLA BU5TA A - VERIFICA DOCUMENTAXIONE AMMINI5TRATIVA
La prima seduta pubblica avrà luogo il giorno indicato nel bando di gara presso la sala gara del Comune di Crotone.
Il seggio di gara ove istituito (cfr. Linee Guida ANAC n.3/2016) procederà: nella prima seduta pubblica, a verificare il tempestivo deposito delle buste telematiche inviate dai concorrenti e, una volta aperti, a controllare la completezza della documentazione amministrativa presentata.
Successivamente il seggio di gara procederà a:
◦ verificare la conformità della documentazione amministrativa a quanto richiesto nel presente disciplinare;
◦ attivare la procedura di soccorso istruttorio di cui al precedente punto 14;
◦ effettuare, ai sensi dell’art. 71 del d.p.r. 44f/2000, i controlli sulle dichiarazioni sostitutive rese dai concorrenti in merito all’assenza dei motivi di esclusione di cui all’articolo 80 del Codice, nonché alla sussistenza dei requisiti di idoneità, capacità economico−finanziaria e tecnico professionale di cui al precedente punto 7 (cfr. Comunicato del Fresidente ANAC del 26 ottobre2016);
◦ redigere apposito verbale relativo alle attività svolte;
◦ adottare il provvedimento che determina le esclusioni e le ammissioni dalla procedura di gara, provvedendo altresì agli adempimenti di cui all’art. 29, comma 1, del Codice.
La verifica del possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico−organizzativo ed economico− finanziario avverrà, ai sensi degli artt. 81 e 216, comma 13 del Codice, attraverso l’utilizzo del sistema AVCpass, reso disponibile dall’A.N.A.C., con le modalità di cui alla delibera n.111 del 20 dicembre 2012.
I requisiti speciali di partecipazione di cui al punto 7 sono comprovati attraverso la documentazione ivi indicata, che dovrà essere inserita dai concorrenti nel sistema AVCpass. In mancanza della nomina del Seggio di gara, sarà cura della Commissione giudicatrice procedere alla verifica della documentazione amministrativa.
16.COMMI55IONE GIUDICATRICE
La commissione giudicatrice è nominata dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte ed è composta da un numero dispari pari a n. 3 membri, esperti nello specifico settore
cui si riferisce l’oggetto del contratto. In capo ai commissari non devono sussistere cause ostative alla nomina ai sensi dell’art. 77, comma 9, del Codice.
La Commissione giudicatrice è responsabile della valutazione delle offerte tecniche ed economiche dei concorrenti e fornisce ausilio al RUF nella valutazione della congruità delle offerte tecniche se richiesto (cfr. Linee guida n. 3 del 26 ottobre 2016).
La stazione appaltante pubblica, sul profilo di committente, nella sezione “amministrazione trasparente” la composizione della commissione giudicatrice e i curricula dei componenti, ai sensi dell’art. 29, comma 1 del Codice. In caso di mancata costituzione del seggio di gara, sarà la stessa Commissione giudicatrice a procedere alla valutazione della documentazione amministrativa.
1S. AFERTURA DELLE BU5TE B e C – VALUTAXIONE DELLE OFFERTE TECNICHE ED ECONOMICHE
Una volta effettuato il controllo della documentazione amministrativa, il seggio di gara (ove istituito) procederà a consegnare gli atti alla Commissione giudicatrice.
La Commissione giudicatrice procederà all’apertura della busta concernente l’offerta tecnica ed alla valutazione delle stesse.
In una o più sedute riservate la Commissione procederà all’esame ed alla valutazione delle offerte tecniche e all’assegnazione dei relativi punteggi applicando i criteri e le formule indicati nel bando e nel presente disciplinare.
Successivamente, la commissione stilerà apposito verbale dal quale scaturirà il punteggio attribuito alle singole offerte tecniche, e darà atto delle eventuali esclusioni dalla gara dei concorrenti.
Nella medesima seduta, o in una seduta successiva, la commissione procederà alla valutazione delle offerte economiche, secondo i criteri e le modalità previste dal presente disciplinare.
Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo per l’offerta tecnica, si procederà mediante sorteggio in seduta pubblica.
All’esito delle operazioni di cui sopra, la Commissione redige la graduatoria.
La Commissione, qualora in base a elementi specifici l’offerta appaia anormalmente bassa, chiuderà la seduta pubblica dando comunicazione al RUF.
Di seguito, la Commissione comunicherà l’esito del procedimento di valutazione di congruità delle offerte effettuato dal RUF e formulerà la proposta di aggiudicazione in favore del concorrente che ha presentato la migliore offerta, chiudendo le operazioni di gara e trasmettendo al RUF tutti gli atti e documenti della gara ai fini dei successivi adempimenti.
Qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all’oggetto del contratto, la stazione appaltante si riserva di non procedere all’aggiudicazione ai sensi dell’art.9f, comma 12 del Codice.
16.VERIFICA DI ANOMALIA DELLE OFFERTE.
Nel caso in cui in base a elementi specifici, l’offerta appaia anormalmente bassa, il RUF, con il supporto della Commissione (ove yscPsesro), valuta la congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità delle offerte che appaiono anormalmente basse.
Si procede a verificare la prima migliore offerta anormalmente bassa. Qualora tale offerta risulti anomala e dunque esclusa, si procede con le stesse modalità nei confronti delle successive offerte, fino ad individuare la migliore offerta ritenuta non anomala. È facoltà della stazione appaltante procedere contemporaneamente alla verifica di congruità di tutte le offerte anormalmente basse. Il RUF richiede per iscritto al concorrente la presentazione, per iscritto, delle spiegazioni, se del caso indicando le componenti specifiche dell’offerta ritenute anomale. A tal fine, assegna un termine di 1f giorni dal ricevimento della richiesta.
Il RUF esclude, ai sensi dell’art.97, commi f e 6 del Codice, le offerte che, in base all’esame degli elementi forniti con le spiegazioni risultino, nel complesso, inaffidabili.
1S.AGGIUDICAXIONE DELL’AFFALTO E 5TIFULA DEL CONTRATTO
Frima dell’aggiudicazione, la stazione appaltante, ai sensi dell’art. 8f comma f del Codice, richiede al concorrente cui ha deciso di aggiudicare l’appalto di presentare i documenti di cui all’art. 86 del Codice, ai fini della prova dell’assenza dei motivi di esclusione di cui all’art. 80 e del rispetto dei criteri di selezione di cui all’art. 83 del medesimo Codice.
La stazione appaltante, previa verifica ed approvazione della proposta di aggiudicazione ai sensi degli artt. 32, comma f e 33, comma 1 del Codice, aggiudica il contratto.
L’aggiudicazione diventa efficace, ai sensi dell’art. 32, comma 7 del Codice, all’esito positivo della verifica del possesso dei requisiti prescritti.
In caso di esito negativo delle verifiche, la stazione appaltante procederà alla revoca dell’aggiudicazione, alla segnalazione all’ANAC. La stazione appaltante aggiudicherà, quindi, al secondo graduato procedendo altresì, alle verifiche nei termini sopraindicati.
Nell’ipotesi in cui l’appalto non possa essere aggiudicato neppure a favore del concorrente collocato al secondo posto nella graduatoria, l’appalto verrà aggiudicato, nei termini sopra detti, scorrendo la graduatoria.
La stipulazione del contratto è subordinata al positivo esito delle procedure previste dalla normativa vigente in materia di lotta alla mafia, fatto salvo quanto previsto dall’art. 88 comma 4−bis e 89 e dall’art. 92 comma 3 del d.lgs. 6 settembre 2011 n. 1f9 (c.d. Codice Antimafia).
Laddove l’aggiudicatario sia in possesso della sola domanda di iscrizione all’elenco dei fornitori, prestatori di servizi non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa (c.d. white list) istituito presso la Frefettura della provincia in cui l’operatore economico ha la propria sede, la stazione appaltante consulta la Banca dati nazionale unica della documentazione antimafia immettendo i
dati relativi all’aggiudicatario(ai sensi dell’art.1, comma f2 della l. 190/2012 e dell’art.92, commi 2 e 3 del d.lgs.1f9/2011 n.1f9).
Trascorsi i termini previsti dall’art.92, commi 2 e 3 d.lgs.6 settembre 2011 n. 1f9 dalla consultazione della Banca dati, la stazione appaltante procede alla stipula del contratto anche in assenza dell’informativa antimafia, salvo il successivo recesso dal contratto laddove siano successivamente accertati elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa di cui all’art.92, comma 4 del d.lgs.6 settembre 2011 n.1f9.
Il contratto, ai sensi dell’art. 32, comma 9 del Codice, non potrà essere stipulato prima di 3f giorni dall’invio dell’ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione.
La stipula avrà luogo entro 60 giorni dall’intervenuta efficacia dell’aggiudicazione ai sensi dell’art.32, comma 8 del Codice, salvo il differimento espressamente concordato con l’aggiudicatario.
All’atto della stipulazione del contratto l’aggiudicatario deve presentare, nella misura e nei modi previsti dall’art. 103 del Codice, la garanzia definitiva, che sarà svincolata ai sensi e secondo le modalità previste dal medesimo articolo.
Il contratto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla l.13 agosto 2010, n.136.
Nei casi di cui all’art. 110 comma 1 del Codice la stazione appaltante interpella progressivamente i soggetti che hanno partecipato alla procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l’affidamento dell’esecuzione o del completamento del servizio/fornitura.
Sono a carico dell’aggiudicatario anche tutte le spese contrattuali, gli oneri fiscali quali imposte e tasse−ivi comprese quelle di registro ove dovute − relative alla stipulazione del contratto.
18. DEFINIXIONE DELLE CONTROVER5IE
Fer le controversie derivanti dal contratto è competente il Foro di Crotone, rimanendo espressamente esclusa la compromissione in arbitri.
19.TRATTAMENTO DEI DATI FER5ONALI
I dati raccolti saranno trattati, ai sensi de d.lgs.30 giugno 2003, n.196, e s.m. esclusivamente nell’ambito della gara regolata dal presente disciplinare di gara.
Il RUF
Xxx. Xxxxxxxxx Xxxxxxx