DOCUMENTAZIONE PROCEDURA PAGHE
DOCUMENTAZIONE PROCEDURA PAGHE
Aggiornamento ‘ACRED828’ del 28/06/2022
1) VARIAZIONI CONTRATTUALI – GIUGNO 2022
1.1) Ccnl AGENZIE DI ASSICURAZIONE – SNA (010)
Ricordiamo che, con la busta paga relativa al mese di giugno, è possibile erogare il premio aziendale di produttività previsto nel rinnovo contrattuale del 05/02/2018. La modalità di gestione di tale premio è descritta nell’aggiornamento di giugno 2016 Acred613.
1.2) Ccnl IMPIANTI SPORTIVI (015)
Sulla base dell’accordo di rinnovo del 30/05/2022, sono state aggiornate le retribuzioni sulla tabella
1015, con decorrenza luglio 2022 / ottobre 2022.
1.3) Ccnl RADIO PRIVATE (022)
Sulla base dell’ipotesi di accordo del 26/05/2022, sono state aggiornate le retribuzioni sulla tabella 1022 alle decorrenze di luglio 2022 / novembre 2023, e sulla tabella 1622 alle decorrenze di luglio 2022 / novembre 2023 / ottobre 2024.
Nella suddetta ipotesi di accordo è prevista anche l’erogazione di un’indennità Una-tantum con la retribuzione del mese di settembre 2022, per un importo di E. 250,00 “non riparametrati”.
In caso di cessazione del rapporto entro il mese di settembre, la somma in questione viene erogata tramite la voce 050. Dal momento che manca qualsiasi indicazione in merito ai criteri di calcolo, l’importo viene erogato sempre per intero, anche in caso di part-time e indipendentemente dalla durata del rapporto. Eventualmente, è possibile bloccare la voce 050 oppure indicare una diversa somma da erogare nel campo Importo Totale.
1.4) Ccnl PANIFICATORI PRIVATE (025)
Sulla base dell’accordo di rinnovo contrattuale del 31/05/22, stipulato da Confesercenti e da Federpanificatori, sono state aggiornate le retribuzioni sulle tabelle 1025 – 1425, alle decorrenze di giugno 2022 / settembre 2022.
Gli aumenti retributivi hanno effetto dal mese di maggio 2022: di conseguenza, con la busta paga relativa al mese di giugno è possibile attivare l’erogazione degli arretrati. Nel calcolo degli arretrati si tiene conto delle variazioni relative al mese di maggio (straordinari, festività, assenze retribuite e non retribuite). Per ottenere il calcolo degli arretrati, occorre inserire la voce 04A sul servizio Voci Fisse (è possibile operare a livello di contratto o di ditta, barrando la casella ‘Estesa a tutti i dipendenti’). La voce 04A è soggetta a tassazione ordinaria ed inclusa, in questo caso, nella base di calcolo del Tfr.
Sempre con la busta paga relativa al mese di giugno, è prevista l’erogazione della prima tranche dell’indennità Una-tantum indicata nell’accordo stipulato da Confesercenti / Federpanificatori, a copertura dei mesi da gennaio 2019 ad aprile 2022. In caso di cessazione del rapporto, devono essere erogate anche la seconda e la terza tranche.
Per attivare l’erogazione automatica dell’Una-tantum, limitatamente alle aziende che applicano il contratto sottoscritto da Confesercenti / Federpanificatori, occorre indicare le voci 041 e 050 sul servizio Voci Fisse, operando a livello di ditta o di contratto (barrando comunque la casella ‘Estesa a tutti i dipendenti’).
Per ricavare il numero di quote mensili da erogare, si prendono a riferimento i ratei di tredicesima mensilità maturati nel periodo di riferimento, considerando l’eventuale percentuale di part-time o di apprendistato (quest’ultimo corrispondente al 70%) relativa ad ogni singolo mese. La somma risultante è riportata sulla voce 041, soggetta a tassazione separata, per il periodo relativo agli anni dal 2019 al 2021, e sulla voce 050, soggetta a tassazione ordinaria, per il periodo relativo all’anno 2022. Entrambe le voci restano escluse dalla base di calcolo del Tfr.
1.5) Ccnl CHIMICI ARTIGIANATO (027)
Con la busta paga relativa al mese di giugno 2022, viene erogata la seconda ed ultima tranche dell'indennità Una-tantum prevista nell’accordo di rinnovo del 04/05/2022.
L’indennità spetta a tutti i dipendenti in forza alla data di sottoscrizione dell’accordo, a copertura del periodo da gennaio 2019 ad agosto 2022. Per ricavare il numero di quote mensili da erogare, si considerano i ratei di tredicesima mensilità maturati nel periodo da gennaio 2019 a maggio 2022, mentre per il periodo da giugno ad agosto 2022 viene effettuata una “previsione”, considerando l’eventuale data termine contratto o data cessazione. Inoltre, si tiene conto della percentuale di part- time, verificando la situazione di ogni mese pregresso ed applicando le percentuali relative al mese di maggio per i mesi successivi. Per gli apprendisti, viene applicata la percentuale del 70% (come previsto nell’accordo).
La somma risultante è riportata sulla voce 041, soggetta a tassazione separata, in relazione al periodo da gennaio 2019 a dicembre 2021, e voce 050, soggetta a tassazione ordinaria, in relazione al periodo da gennaio ad agosto 2022. Entrambe le voci restano escluse dalla base di calcolo del Tfr.
1.6) Ccnl TESSILI ARTIGIANATO (032)
Con la busta paga relativa al mese di giugno 2022, viene erogata la seconda ed ultima tranche dell'indennità Una-tantum prevista nell’accordo di rinnovo del 04/05/2022.
L’indennità spetta a tutti i dipendenti in forza alla data di sottoscrizione dell’accordo, a copertura del periodo da gennaio 2019 ad agosto 2022. Per ricavare il numero di quote mensili da erogare, si considerano i ratei di tredicesima mensilità maturati nel periodo da gennaio 2019 a maggio 2022, mentre per il periodo da giugno ad agosto 2022 viene effettuata una “previsione”, considerando l’eventuale data termine contratto o data cessazione. Inoltre, si tiene conto della percentuale di part- time, verificando la situazione di ogni mese pregresso ed applicando le percentuali relative al mese di maggio per i mesi successivi. Per gli apprendisti, viene applicata la percentuale del 70% (come previsto nell’accordo).
La somma risultante è riportata sulla voce 041, soggetta a tassazione separata, in relazione al periodo da gennaio 2019 a dicembre 2021, e voce 050, soggetta a tassazione ordinaria, in relazione al periodo da gennaio ad agosto 2022. Entrambe le voci restano escluse dalla base di calcolo del Tfr.
1.7) Ccnl AREA COMUNICAZIONE (038)
Sulla base dell’accordo del 8/06/2022, sono state aggiornate le retribuzioni sulle tabelle 1038 e 1638, con decorrenza giugno 2022 / dicembre 2022.
1.8) Ccnl METALMECCANICI INDUSTRIA (041)
Dal mese di giugno 2022 decorre l’aumento retributivo previsto nell’accordo di rinnovo del 05/02/2021. Ricordiamo che l’aumento interessa la tabella 1041 ed è stato predisposto con l’aggiornamento di febbraio 2021 Acred789.
A decorrere dal mese di giugno 2022, per i dipendenti di nuova adesione al fondo di previdenza complementare Cometa, con età inferiore a 35 anni, la contribuzione a carico del datore di lavoro è pari al 2,2%. Per i dipendenti interessati occorre indicare l’aliquota complessiva nel campo quantità della voce 580.
Ricordiamo che, con la busta paga relativa al mese di giugno, è possibile erogare l’elemento perequativo per la generalità dei dipendenti, secondo quanto previsto nell’accordo di rinnovo del 05/12/2012. La modalità di gestione di tale elemento è descritta nell’aggiornamento di gennaio 2016 Acred594.
1.9) Ccnl GRAFICI INDUSTRIA (043)
Sulla base dell’accordo di rinnovo sottoscritto il 19/01/2021, con la busta paga relativa al mese di giugno 2022 viene erogata automaticamente la seconda ed ultima tranche dell’indennità Una- tantum, spettante ai dipendenti in forza alla data di sottoscrizione dell’accordo, a copertura del periodo da gennaio 2016 a dicembre 2020.
Ricordiamo che, per ricavare il numero di quote mensili da erogare, si tiene conto esclusivamente della data di assunzione. Non risulta che debba essere effettuato un proporzionamento in base alla percentuale di part-time.
La somma risultante è riportata sulla voce 041, soggetta a tassazione separata ed esclusa dalla base di calcolo del Tfr. Nel caso in cui si ritenga opportuno adottare un diverso criterio per determinare l’importo spettante, è possibile “forzare” il valore da erogare, indicandolo nel campo Importo Totale della voce 041.
1.10) Ccnl VETRO INDUSTRIA (049)
Dal mese di giugno 2022 decorre l’aumento retributivo previsto nell’accordo del 19/06/2020. L’aumento interessa le tabelle 1449 – 1549 ed è stato predisposto con l’aggiornamento di settembre 2020 Acred768.
1.11) Ccnl LAPIDEI INDUSTRIA (052)
Ricordiamo che, con la busta paga relativa al mese di giugno, è possibile erogare l’elemento di garanzia retributiva per la generalità dei dipendenti, secondo quanto previsto nell’accordo di rinnovo del 24/05/2010. La modalità di gestione di tale elemento è descritta negli aggiornamenti di gennaio 2016 Acred594 e gennaio 2020 Acred743.
1.12) Ccnl ORAFI INDUSTRIA (056)
Dal mese di giugno 2022 decorre l’aumento retributivo previsto nell’accordo di rinnovo del 23/12/2021. Ricordiamo che l’aumento interessa la tabella 1056 ed è stato predisposto con l’aggiornamento di gennaio 2022 Acred812.
Secondo quanto stabilito dal suddetto accordo, con effetto dal mese di giugno 2022, i dipendenti inquadrati nel “1° livello” passeranno al “2° livello”. Per evitare che occorra modificare il codice del livello sui dipendenti interessati, dal mese di giugno è stata modificata la descrizione del livello in questione (codice 09). Di conseguenza, dal mese di giugno figurano due codici livello con la stessa sigla (“2° livello”) e la stessa retribuzione.
Ricordiamo che, con la busta paga relativa al mese di mese di giugno, è possibile erogare l’elemento perequativo per la generalità dei dipendenti, secondo quanto previsto nell’accordo di rinnovo del 23/09/2010. La modalità di gestione di tale elemento è descritta nell’aggiornamento di gennaio 2016. Ricordiamo che dal 2022 l’importo è passato da E. 195,00 ad E. 250,00 con l’aggiornamento di gennaio 2022 Acred812.
1.13) Ccnl CHIMICI INDUSTRIA (058)
Dal mese di giugno 2022 decorre l’aumento retributivo previsto nell’accordo di rinnovo del 19/07/2018. Ricordiamo che l’aumento è stato predisposto con gli aggiornamenti di luglio 2018 Acred697 e ottobre 2018 Acred704, ed interessa le seguenti tabelle retributive: 1058 – 6058 (settore chimico / farmaceutico), 1358 – 6358 (settore fibre chimiche), 1458 – 6458 (settore ceramica e abrasivi).
1.14) Ccnl LATERIZI INDUSTRIA (059)
Sulla base dell’accordo di rinnovo del 31/05/2022, sono state aggiornate le retribuzioni sulla tabella
1059, con decorrenza luglio 2022 / ottobre 2023 / febbraio 2025.
1.15) Ccnl METALMECCANICI CONFAPI (061)
Dal mese di giugno 2022 decorre l’aumento retributivo previsto nell’accordo di rinnovo del 26/05/2021 e confermato nell’accordo del 09/06/2022. Ricordiamo che l’aumento interessa la tabella retributiva 1061 ed è stato predisposto con l’aggiornamento di giugno 2021 Acred796.
Ricordiamo che, con la busta paga relativa al mese di mese di giugno, è possibile erogare l’elemento perequativo per la generalità dei dipendenti, secondo quanto previsto nell’accordo di rinnovo del 25/01/2008. La modalità di gestione di tale elemento è descritta nell’aggiornamento di gennaio 2016 Acred594.
1.16) Ccnl NETTEZZA URBANA (089)
Sulla base dell’accordo del 18/05/2022, sono state aggiornate le retribuzioni sulla tabella 1089, con decorrenza luglio 2022 / luglio 2023 / luglio 2024.
Segnaliamo che, ai lavoratori in forza alla sottoscrizione del suddetto accordo, nel mese di luglio 2022 è riconosciuto un importo pari a E. 130,00 proporzionato alla percentuale di part-time, a copertura del periodo da gennaio a giugno 2022, sotto forma di buoni benzina o titoli analoghi per l’acquisto di carburante. L’importo in questione deve essere inserito dall’Utente, utilizzando le voci specifiche di “buoni carburante” rilasciate con l’aggiornamento di marzo 2022 Acred821.
Con effetto dal mese di giugno 2022, sono variate alcune percentuali di maggiorazione relative al lavoro straordinario.
Infine, dal mese di giugno è disponibile una nuova opzione per gestire l’indennità integrativa mensile prevista dall’art. 33 lettera ‘g’. Tale indennità deve essere esposta nella parte alta del cedolino, in quanto è utile al trattamento economico di festività, ferie, permessi, malattia, maternità, ecc., tuttavia deve essere esclusa dalle mensilità aggiuntive, dagli straordinari e dalle maggiorazioni. Per attivare la suddetta gestione, occorre indicare la voce 02B sulle Voci Fisse a livello di ditta o di contratto (barrare la casella ‘Estesa a tutti i dipendenti’). La voce 02B deve essere selezionata dall’elenco al punto 1.2.2 ‘Opzioni Contrattuali’: in tal modo, viene riportata l’opzione ‘1’ nel campo Importo Unitario. Tramite la voce 02B, l’indennità viene erogata automaticamente tramite la voce 018 “Altri elementi”, per un importo di E. 50,00 (se necessario, l’importo può essere “forzato” nel campo Importo Totale della voce 018).
1.17) Ccnl CENTRI ELABORAZIONI DATI (097)
E’ stata predisposta la nuova voce 47J per gestire l’elemento distinto della retribuzione (EDR), da erogare nel caso in cui non vengano versati i contributi all’ente bilaterale. La nuova voce dovrebbe essere utilizzata in sostituzione della voce 131, rilasciata con l’aggiornamento di aprile 2022 Acred822.
Il suddetto EDR corrisponde ad E. 26,00 mensili per 14 mensilità; tale elemento rientra nella retribuzione di fatto, ma non deve tenere conto della percentuale di part-time. Per gestire l’EDR rispettando tutti i criteri previsti, è sufficiente impostare la voce 47J sul servizio Voci Fisse, a livello di ditta (barrare la casella ‘Estesa a tutti i dipendenti’). La voce 47J determina automaticamente l’importo dovuto per ciascun dipendente, tenendo conto delle ore lavorate o comunque retribuite a carico ditta, oltre che delle mensilità aggiuntive eventualmente corrisposte.
La voce 47J è inclusa nella base di calcolo del Tfr. Dovendo escludere il proporzionamento rispetto alla percentuale di part-time, la voce deve essere riportata necessariamente nella parte centrale del cedolino.
E’ stata inoltre predisposta la voce 01B per gestire l’EDR sostitutivo del contributo al fondo assistenza sanitaria integrativa, da utilizzare in sostituzione della voce 12B, rilasciata con l’aggiornamento di gennaio 2019 Acred710.
Il suddetto EDR corrisponde ad E. 36,00 per 14 mensilità e deve essere utile ai fini di tutti gli istituti contrattuali, compreso il Tfr. Per erogare tale elemento, è sufficiente impostare la voce 01B sul servizio Voci Fisse, a livello di ditta (barrare la casella ‘Estesa a tutti i dipendenti’).
1.18) Ccnl ASSOCIAZIONI UNEBA (108)
Con la busta paga relativa al mese di giugno 2022, è possibile erogare l’elemento aggiuntivo previsto nell’accordo di rinnovo del 20/01/2020. Tale elemento deve essere erogato alle condizioni previste nell’accordo (accordo di secondo livello cessato nel periodo tra il 1/01/2022 e il prossimo rinnovo), la cui verifica rimane a carico dell’Utente.
Per erogare l’elemento, occorre inserire la voce 020 sulle Voci Fisse, con il valore convenzionale ‘1’ nel campo Quantità, operando a livello di ditta (barrare la casella ‘Estesa a tutti i dipendenti’). Eventualmente, la stessa voce può essere bloccata sui dipendenti ai quali non deve essere erogata. L’importo spettante viene riportato nella parte alta del cedolino.
1.19) Ccnl AGRICOLTURA – OPERAI (084 / 124)
Sulla base dell’accordo di rinnovo del 23/05/2022, sono state aggiornate le retribuzioni contrattuali, stabilite a livello nazionale, sulle tabelle 1484 (OTI agricoli), 1584 (OTI florovivaisti), 1524 (OTD agricoli), 1624 (OTD florovivaisti), riportando gli aumenti previsti alla decorrenza di giugno 2022.
Inoltre, le tabelle 1084 (OTI agricoli), 1384 (OTI florovivaisti), 1124 (OTD agricoli), 1424 (OTD florovivaisti), utilizzate per le aziende che non applicavano gli aumenti previsti a luglio 2018 (aggiornamento Acred694), sono state aggiornate riportando gli importi in vigore precedentemente all’aumento di giugno 2022. Dal momento che le tabelle 1084 / 1384 / 1124 / 1424 non riportano l’aumento previsto dall’accordo del 23/05/2022, possono essere utilizzate per le aziende che applicheranno successivamente tale aumento, a causa di diversi accordi territoriali o per altri motivi.
Segnaliamo che il suddetto accordo prevede un aumento delle retribuzioni stabilite a livello territoriale, nella misura del 3% dal 1/06/2022. Ricordiamo che le retribuzioni stabilite a livello territoriale, sia integrative che sostitutive di quelle definite a livello nazionale, devono essere gestite inserendo delle apposite tabelle tramite il servizio ‘Amministratore – Tabelle Personalizzate’, da agganciare alle singole aziende sul servizio ‘Accessori – Aggancio Tabelle’.
1.20) Ccnl ALIMENTARI CONFAPI (122)
Dal mese di giugno 2022 decorre l’aumento retributivo previsto nell’accordo di rinnovo del 12/07/2021. Ricordiamo che l’aumento interessa la tabella 1122 ed è stato predisposto con l’aggiornamento di luglio 2021 Acred798.
1.21) Ccnl TESSILI CONFAPI (132)
Con la busta paga relativa al mese di giugno è possibile erogare l’elemento di garanzia retributiva per la generalità dei dipendenti, secondo quanto previsto nell’accordo di rinnovo del 25/01/2021.
La modalità di gestione di tale elemento corrisponde a quella prevista negli anni precedenti, descritta negli aggiornamenti di gennaio 2016 Acred596 e gennaio 2017 Acred632.
Sempre con la busta paga relativa al mese di giugno, è possibile erogare l’elemento retributivo sostitutivo del premio di produttività. La modalità di gestione di tale elemento è descritta nell’aggiornamento di giugno 2020 Acred766.
1.22) Ccnl METALMECCANICI CONFIMI (136)
Dal mese di giugno 2022 decorre l’aumento retributivo previsto nell’accordo di rinnovo del 07/06/2021. Ricordiamo che l’aumento interessa la tabella retributiva 1136 ed è stato predisposto con l’aggiornamento di giugno 2021 Acred796.
Le stesse retribuzioni sono state riportate anche sulla tabella 1436, con decorrenza giugno 2022 / giugno 2023.
Ricordiamo che, con la busta paga relativa al mese di mese di giugno, è possibile erogare l’elemento retributivo annuo per la generalità dei dipendenti, secondo quanto previsto nell’accordo di rinnovo del 01/10/2013. La modalità di gestione di tale elemento è descritta nell’aggiornamento di gennaio 2016 Acred594.
1.23) Ccnl AGENZIE DI ASSICURAZIONE – UNAPASS (140)
Ricordiamo che, con la busta paga relativa al mese di giugno, è possibile erogare il premio aziendale di produttività previsto nell’accordo di rinnovo del 20/11/2014. La modalità di gestione del suddetto premio è descritta nell’aggiornamento di giugno 2016 Acred613.
1.24) Ccnl LAPIDEI CONFAPI (147)
Ricordiamo che, con la busta paga relativa al mese di giugno, è possibile erogare l’elemento di garanzia retributiva previsto nell’accordo di rinnovo del 05/10/2010. La modalità di gestione di tale elemento è descritta nell’aggiornamento di giugno 2017 Acred655.
1.25) Ccnl GRAFICI CONFAPI (149)
Dal mese di giugno 2022 decorre l’aumento retributivo previsto nell’accordo contrattuale del 09/03/2021. Ricordiamo che l’aumento interessa la tabella 1149 ed è stato predisposto con l’aggiornamento di maggio 2021 Acred791.
1.26) SETTORE ARTIGIANATO – EBNA
A seguito di una segnalazione, abbiamo verificato che le aziende inquadrate dall’Inps nel CSC
7.xx.xx (terziario), sebbene adottino un contratto dell’artigianato, non devono versare il contributo FSBA (0,60% dell’imponibile previdenziale).
Di conseguenza, dal mese di giugno 2022, per le aziende che adottano i contratti di seguito elencati, nel caso in cui sia indicato un CSC che inizia con ‘7’ sul servizio Ditta – Posizioni Inps, non viene più calcolato il contributo FSBA.
La suddetta variazione riguarda i seguenti contratti:
• Xxxxxxxx e Parrucchieri (020)
• Panificatori artigianato (024)
• Chimici artigianato (027)
• Pulizie artigianato (029)
• Metalmeccanici artigianato (031)
• Tessili artigianato (032)
• Lavanderie artigianato (033)
• Odontotecnici (034)
• Legno artigianato (035)
• Orafi artigianato (037)
• Area Comunicazione (038)
• Alimentaristi artigianato (039)
• Ceramica artigianato (063)
• Lapidei artigianato (064)
• Occhiali artigianato (134)
• Alimentari imprese non artigiane (151)
1.27) SETTORE EDILE (036 / 050 / 131)
Dal mese di giugno 2022, è stata aggiornata la tabella 17238, relativa alla retribuzione convenzionale del settore artigianato per i contributi della Cassa Edile di Pavia (o di altre Casse Edili con retribuzioni convenzionali equivalenti).
Su richiesta, è stata predisposta un’opzione che consente di attivare il calcolo e l’erogazione degli scatti di anzianità per gli operai edili. Ricordiamo che, secondo quanto previsto dai Ccnl del settore edile, gli scatti non vengono erogati agli operai da parte del datore di lavoro, in quanto sono compresi nella contribuzione versata alle Casse Edili.
La nuova opzione, disponibile dal mese di giugno 2022, consente di erogare gli scatti di anzianità anche agli operai edili (naturalmente va utilizzata soltanto in presenza di specifici accordi o condizioni che la rendano necessaria). Per attivare l’erogazione degli scatti agli operai edili, è sufficiente indicare la voce 02B sulle Voci Fisse, a livello di ditta o di contratto (barrare la casella ‘Estesa a tutti i dipendenti’). La voce 02B va selezionata dall’elenco al punto 1.2.2 ‘Opzioni Contrattuali’: in tal modo, viene riportato il valore convenzionale ‘1’ nel campo Importo Unitario.
1.28) COMMERCIO ANPIT (168)
Su richiesta, è stato predisposto il CCNL Commercio sottoscritto da Anpit / Cisal, con il codice contratto 168.
Precisiamo che, per le aziende interessate, occorre verificare la tabella delle aliquote contributive sul servizio Accessori – Aggancio Tabelle (viene agganciata in automatico la tabella 12072 ‘Commercio iscritti IVS’).
Il contratto prevede l’indennità di mancata contrattazione: nel caso in cui si intenda attivare il calcolo automatico di tale indennità, è sufficiente impostare la voce 053 sul servizio Voci Fisse, a livello di ditta o di contratto, barrando la casella ‘Estesa a tutti i dipendenti’.
Non è stata predisposta una gestione automatica dell’elemento perequativo mensile, in quanto il valore varia a livello regionale: occorre quindi inserire tale elemento utilizzando una voce riportata nella parte alta del cedolino, eventualmente anche tramite una tabella “personalizzata” relativa agli elementi integrativi della retribuzione.
Relativamente all’ente bilaterale contrattuale (‘ENBIC’), sono previsti due tipi di contribuzione: “Gestione Ordinaria” e “Gestione Speciale”, entrambe versate tramite il modello F24 utilizzando la causare ‘ENBC’.
Per attivare il calcolo automatico dei suddetti contributi, è sufficiente impostare le voci 78A e 78C sul servizio Voci Fisse, a livello di ditta o di contratto, barrando la casella ‘Estesa a tutti i dipendenti’. Impostando le voci 78A e 78C, vengono elaborate automaticamente anche le voci 78B e 78D, tramite le quali viene attribuita la causale di versamento.
Il contributo per la “Gestione Ordinaria” è dovuto per ogni dipendente in forza ed è pari a:
• E. 7,50 per 12 quote mensili a carico del datore di lavoro, per i dipendenti con contratto a tempo indeterminato, apprendisti, part-time e contratto a tempo determinato superiore a 12 mesi; la quota mensile è pari ad E. 4,50 in caso di dipendenti con contratto a tempo determinato inferiore o pari a 12 mesi.
• E. 1,50 per 12 quote mensili a carico del dipendente.
Il contributo per la “Gestione Speciale” è dovuto per i soli dipendenti con contratto a tempo indeterminato, a tempo determinato superiore a 12 mesi, apprendisti, part-time con orario previsto di almeno 16 ore settimanali o 64 ore mensili:
• E. 14,00 per 12 quote mensili a carico del datore di lavoro; la quota mensile è di 41,67 in caso di quadri.
• E. 1,00 per 12 quote mensili a carico del dipendente.
Ricordiamo che i contributi dovuti agli Enti Bilaterali vengono automaticamente assoggettati al contributo di solidarietà (voce 836 – causale UniEmens ‘M980’).
2) ALTRE VARIAZIONI
2.1) CONGUAGLIO ASSISTENZA FISCALE
Su richiesta di diversi Utenti, da quest’anno abbiamo previsto la possibilità di effettuare il conguaglio delle somme risultanti dal 730-4 a partire dalla busta paga relativa al mese di giugno.
A tale riguardo, tuttavia, dobbiamo fare presente che le istruzioni del modello 730 prevedono tuttora che il conguaglio effettuato dal datore di lavoro deve avvenire “a partire dalla retribuzione di competenza del mese di luglio” (istruzioni modello 730/2022, punto “8. Xxxxxxxx, trattenute e pagamenti”).
Dobbiamo quindi lasciare all’Utente la scelta tra attenersi alle istruzioni del modello 730, e quindi iniziare il conguaglio a partire dalla busta paga relativa al mese di luglio (anche per i 730-4 ricevuti entro la fine di giugno), oppure iniziare il conguaglio sulla busta paga relativa al mese di giugno (sempre per i 730-4 ricevuti entro la fine dello stesso mese).
Da quest’anno, inoltre, nei mesi in cui sono presenti le voci relative al conguaglio del 730, viene elaborata anche la nuova voce 8Z0, visibile esclusivamente nel Dettaglio del cedolino. Nel campo Quantità della voce 8Z0 viene riportato il mese di inizio del conguaglio: tale informazione viene utilizzata sia per l’esposizione del “risultato contabile” del 730-4 sul cedolino (primo mese), sia per il calcolo degli eventuali interessi dovuti ad incapienza della retribuzione (mesi successivi).
Per quanto riguarda il servizio ‘Importazione dati modello 730-4’, segnaliamo che, a seguito del presente aggiornamento, è possibile importare i dati del 730-4 anche sul mese di giugno.
A tale scopo, sul servizio è possibile selezionare il mese di giugno nel campo ‘Mese del conguaglio’.
Sul servizio di importazione, rimane possibile attivare il calcolo degli interessi nel primo mese del conguaglio, soltanto da agosto in poi (non vediamo come gli interessi possano essere applicati in caso di conguaglio iniziato con il mese di luglio).
Segnaliamo che la voce 900, rilasciata con l’aggiornamento di settembre 2021 Acred803, non viene più aggiunta alle voci generate tramite l’importazione del 730 (la funzione della voce 900 viene adesso svolta dalla nuova voce 8Z0).
Ricordiamo che, in caso di rateizzazione, il numero delle rate viene ridotto automaticamente (fino ad un minimo di 1 rata), tenendo conto del criterio di “cassa” o “competenza” adottato per il versamento delle ritenute fiscali.
Per quanto riguarda il conguaglio delle somme a debito o a credito da 730, precisiamo che niente è cambiato (ad eccezione delle novità sopra indicate) rispetto a quanto documentato con l’aggiornamento di luglio 2019 Acred727.
2.2) INDENNITA’ UNA-TANTUM ART. 31 D.L. 50/2022
Il decreto-legge n. 50 del 17/05/2022, all’articolo 31, ha previsto l’erogazione di un’indennità una- tantum di 200 euro ai lavoratori dipendenti, tramite anticipo da parte del datore di lavoro e conseguente conguaglio sulla denuncia Uniemens.
Il decreto ha anche previsto, all’articolo 32, l’erogazione della stessa indennità da parte dell’Inps, nei confronti di varie categorie di soggetti, in alcuni casi automaticamente, in altri casi a seguito di presentazione di un’apposita domanda.
Entrambi gli articoli precisano che l’indennità deve essere percepita una sola volta da un determinato soggetto.
La presente documentazione riguarda esclusivamente i casi di erogazione dell’indennità da parte del datore di lavoro.
In merito alla suddetta indennità, l’Inps ha emanato diverse disposizioni nel mese di giugno 2022, alcune delle quali hanno modificato quanto previsto dalle disposizioni precedenti o perfino dal decreto-legge:
− Messaggio n. 2397 del 13/06/2022, con il quale sono state fornite le indicazioni per il conguaglio sulla denuncia Uniemens, individuando la competenza di luglio come mese utile per l’anticipo ed il conguaglio dell’indennità (a tale riguardo, vedere la nostra comunicazione del 15/06/2022).
− Messaggio n. 2505 del 21/06/2022, che ha modificato le indicazioni del precedente messaggio n. 2397, prevedendo la possibilità di anticipare e conguagliare l’indennità anche sulla competenza di giugno, in casi particolari, ma soltanto a condizione che il rapporto di lavoro “sussista” ancora nel mese di luglio.
− Circolare n. 73 del 24/04/2022, con la quale sono stati indicati i criteri per stabilire se il dipendente ha diritto all’erogazione dell’indennità da parte del datore di lavoro. Riguardo ad uno dei requisiti previsti, ossia essere beneficiario dell’esonero contributivo 0,80%, nella circolare sono riportate indicazioni diverse da quelle presenti nell’art. 31 del decreto. Nei paragrafi successivi, sono documentate le indicazioni riportate nella circolare.
− Messaggio n. 2559 del 24/06/2022, con il quale è stato fornito un modello della dichiarazione che deve essere sottoscritta dal dipendente e consegnata al datore di lavoro. Sebbene l’utilizzo di tale modello non sia “vincolante” (nel senso che è possibile utilizzare un modello diverso), rimane comunque obbligatoria la consegna di una dichiarazione da parte del dipendente, per ottenere l’erogazione dell’indennità da parte del datore di lavoro.
Riepilogando quanto riportato nelle suddette disposizioni Inps, l’indennità prevista dall’art. 31 del D.L. 50/2022 deve essere erogata dal datore di lavoro ai propri dipendenti, soltanto se sono rispettate tutte le seguenti condizioni:
• Il dipendente deve essere in forza nel mese di luglio 2022. A questo proposito, in assenza di indicazioni più specifiche, riteniamo che sia sufficiente che il dipendente risulti in forza per almeno un giorno nel mese di luglio.
• Il dipendente deve avere diritto all’esonero contributivo 0,80% (art. 1, comma 121, L. 234/2021) per almeno un mese del periodo da gennaio a giugno 2022. Relativamente al requisito dell’esonero, la circolare Inps ha previsto, “a seguito di conforme parere del Ministero del Lavoro”, un periodo più esteso di quello indicato nell’art. 31 del decreto (quest’ultimo indica infatti il periodo da gennaio ad aprile 2022). Inoltre, la circolare precisa che la condizione da verificare è il “diritto” all’esonero contributivo (quindi non occorre averlo effettivamente applicato), e tale diritto va verificato in relazione alle sole mensilità ordinarie (non alla tredicesima o ai ratei).
• Il dipendente deve avere sottoscritto e presentato al datore di lavoro una dichiarazione “con la quale afferma di non essere titolare delle prestazioni di cui all’art. 32, commi 1 e 18” (messaggio 2559).
Nella circolare Inps vengono inoltre riportate alcune precisazioni in merito all’erogazione da parte del datore di lavoro.
⮚ Per la generalità dei dipendenti, l’indennità deve essere corrisposta “con la retribuzione di competenza del mese di luglio 2022 (anche se erogata ad agosto)”. E’ prevista anche l’eventualità che l’indennità venga corrisposta con la retribuzione di competenza del mese di giugno, se erogata a luglio, “in ragione dell’articolazione dei singoli rapporti di lavoro (ad esempio, part-time ciclici) o della previsione dei CCNL”. Rimane tuttavia il requisito che il rapporto di lavoro sussista nel mese di luglio, quindi l’indennità NON deve essere erogata in caso di cessazione entro il 30 giugno. Inoltre, sul forum di Assosoftware, l’Inps ha precisato che, anche nei casi in cui sarebbe prevista l’erogazione sulla busta paga di giugno, rimane possibile erogarla sulla busta paga di luglio, ad esempio se il datore di lavoro non riceve in tempo utile le dichiarazioni dei dipendenti.
⮚ L’importo dell’indennità, laddove spettante, è sempre di E. 200, indipendentemente dall’eventuale condizione di part-time o dalla durata del rapporto di lavoro (purché quest’ultimo sussista nel mese di luglio 2022). Inoltre, nel mese di erogazione non è necessaria la presenza di una retribuzione imponibile, quantomeno se l’assenza di retribuzione è dovuta ad “eventi tutelati” (malattia, maternità, congedi indennizzati o non indennizzati, CIG, ecc.).
⮚ Non ha alcuna rilevanza il fatto che, nel mese di luglio 2022, il dipendente sia in forza con contratto a termine, stagionale, intermittente, o sia iscritto al fondo pensioni del settore spettacolo. Nei casi in questione, se sono soddisfatti i requisiti elencati nei paragrafi precedenti, il datore di lavoro deve erogare l’indennità. Le suddette condizioni non devono essere confuse con quelle previste dall’art. 32, commi 13 e 14, relative ai casi di erogazione diretta da parte dell’Inps. Nei commi 13 e 14, sebbene le categorie interessate siano le stesse (contratti a termine, stagionali, intermittenti, spettacolo), le condizioni per avere diritto al bonus si riferiscono all’anno 2021 (tipologia di rapporto, reddito annuo, numero di giornate) e devono essere verificate esclusivamente dall’Inps. La circolare precisa infatti che l’Inps erogherà l’indennità a tali categorie (se presentano l’apposita domanda) soltanto in via “residuale”, dopo aver verificato che gli stessi soggetti non l’abbiano percepita dal datore di lavoro.
⮚ Tra i rapporti di lavoro dipendente restano esclusi, per quanto riguarda l’erogazione dell’indennità da parte del datore di lavoro, sia i lavoratori domestici (come previsto nel decreto), sia gli operai agricoli a tempo determinato (OTD): per questi ultimi, l’Inps precisa che non è prevista la possibilità, da parte del datore di lavoro, di anticipare una somma per conto dell’Inps e conguagliarla poi sulla denuncia mensile (in precedenza trimestrale).
Sebbene risulti chiaro che, di fatto, è sempre consentita l’erogazione dell’indennità sulla busta paga di luglio, con il presente aggiornamento abbiamo comunque previsto la possibilità di erogare l’indennità sulle buste paga di giugno.
Dobbiamo necessariamente lasciare all’Utente la facoltà di decidere in quali casi l’indennità possa (o debba) essere erogata sulla busta paga di giugno. Facciamo comunque presente che, per procedere all’erogazione sulla busta paga di giugno, è necessario che siano soddisfatte tutte le seguenti condizioni (oltre al requisito dell’esonero contributivo):
- il dipendente deve avere sottoscritto e consegnato la dichiarazione in tempo utile per le buste paga di giugno;
- il rapporto deve ancora sussistere al 1 luglio (non deve essere cessato entro il 30 giugno);
- la busta paga di giugno deve essere effettivamente pagata nel mese di luglio.
Nei casi in cui, per alcuni dipendenti, si debba erogare l’indennità sulla busta paga di giugno, è sufficiente inserire la nuova voce 5E0 sulle Variazioni Mensili di giugno dei soggetti interessati, con il valore ‘1’ nel campo Quantità.
La voce 5E0 può essere selezionata dall’elenco delle voci al punto 5.4.1 ‘Varie Inps’ (in tal caso viene riportato il valore ‘1’ nel campo Quantità), oppure inserita direttamente dall’Utente indicando il valore ‘1’ nel campo Quantità.
La voce 5E0 può essere inserita senza preoccuparsi di verificare se il dipendente ha avuto diritto all’esonero contributivo nel periodo da gennaio a giugno: tale verifica viene effettuata automaticamente, secondo i criteri di seguito descritti.
Il requisito del diritto all’esonero viene considerato soddisfatto se sussiste almeno una delle seguenti condizioni:
- se nei cedolini da gennaio a giugno 2022 è presente almeno una voce di esonero contributivo, corrente o arretrato, con il valore relativo alle mensilità ordinarie (Importo Totale delle voci 00X / 00X / 00X / 00X / 0XX / 0XX);
- se, negli stessi cedolini, è presente un imponibile Inps (voce 500) maggiore di zero ed inferiore al limite previsto per l’esonero (E. 2.692), al netto dell’eventuale tredicesima o dei ratei erogati.
Inoltre vengono verificate, sempre in automatico, le seguenti condizioni:
- che il rapporto di lavoro non sia cessato entro il 30 giugno (ossia che sussista ancora nel mese di luglio);
- che si tratti di un rapporto di lavoro dipendente (restano esclusi collaboratori, tirocinanti, autonomi, ecc.);
- che NON si tratti di un lavoratore domestico o di un operaio agricolo a tempo determinato.
Nel caso in cui l’erogazione dell’indennità sulla busta paga di giugno riguardi la maggior parte dei dipendenti di un’azienda, è possibile inserire la voce 5E0 sulle Voci Fisse a livello di ditta, sempre con il valore ‘1’ nel campo Quantità. In questo caso, la voce 5E0 deve essere bloccata sui dipendenti ai quali non deve essere erogata l’indennità sulla busta paga di giugno: inserire la voce 5E0 sulle Voci Fisse di tali dipendenti, con l’opzione ‘Blocco voce – Tutti i mesi’. Entrambe le operazioni devono essere effettuate storicizzando le Voci Fisse in data 01/06/2022.
Lo stesso criterio può essere adottato eventualmente a livello generale o di contratto, nel caso in cui l’erogazione sul mese di giugno dovesse riguardare la maggior parte dei dipendenti gestiti.
Da parte nostra, consigliamo (laddove possibile) di inserire la voce 5E0 sulle Variazioni Mensili dei dipendenti interessati, anziché riportarla sulle Voci Fisse (l’utilizzo delle Voci Fisse dovrebbe essere limitato ai casi in cui l’erogazione sulla busta paga di giugno è effettivamente estesa ad un numero consistente di dipendenti).
Per quanto riguarda l’erogazione dell’indennità sulla busta paga di luglio, saranno fornite ulteriori istruzioni con i prossimi aggiornamenti. Per il momento, se si ha necessità di elaborare la busta paga di luglio, è possibile erogare l’indennità utilizzando la voce 5E0 secondo gli stessi criteri previsti per l’erogazione sulla busta paga di giugno.
In presenza della voce 5E0 con ‘1’ nel campo Quantità, se risultano soddisfatti i requisiti sopra descritti, viene elaborata la voce 5E3, sulla quale è riportata la somma da erogare, pari sempre ad E. 200.
Nel caso in cui risultasse necessario, per qualsiasi motivo, “forzare” l’erogazione dell’indennità, è sufficiente inserire la voce 5E3 indicando la somma da erogare (E. 200) nel campo Importo Totale.
L’indennità erogata tramite la voce 5E3 viene sommata direttamente sul netto in busta: tale somma, infatti, non costituisce reddito ai fini fiscali, previdenziali o assistenziali; inoltre, non può essere trattenuta in caso di pignoramento.
La voce 5E3 è riportata nella parte centrale del cedolino, con il valore dell’indennità nella colonna Competenze.
Sulla nota contabile, l’indennità è riportata su un’apposita riga nella sezione di Dettaglio (codice dato contabile ‘3002901’), mentre nella parte centrale viene riportata sul rigo ‘Indennità varie’ a carico dell’Inps (insieme ad altre indennità c/Inps).
Sulla denuncia Uniemens individuale, l’indennità viene riportata nella sezione Info Causali con la causale ‘L031’, indicando il periodo di competenza (‘06/2022’ oppure ‘07/2022’) e ‘N’ nel campo Identificativo. Ovviamente, il valore dell’indennità viene sommato al totale a credito della denuncia Uniemens aziendale.
Sulla denuncia DMAG Mensile, l’indennità viene riportata sul tipo retribuzione ‘9’ (senza compilare altri campi), tramite la procedura ‘DMAG Mensile: Generazione dati da archivi Paghe’.
Sulla denuncia DMA-2 (ex-Inpdap), l’indennità viene riportata sul servizio ‘E0 Mese corrente – Contributi’, nella sezione ‘Recupero contributi seguito norme di legge’ con il codice ‘35’ ed il mese di competenza (‘06/2022’ oppure ‘07/2022’), tramite la procedura ‘DMA-2: Generazione dati da archivio paghe’.
Per quanto riguarda la dichiarazione che deve essere sottoscritta dal dipendente, con il presente aggiornamento è stata modificata la stampa prodotta dal programma ‘STABON20’, adeguandola al modello fornito dall’Inps (messaggio 2559).
Ricordiamo che il programma ‘STABON20’ è riportato sulla procedura Stampe Accessorie, al punto
3.2 ‘Comunicazioni varie’ nell’elenco dei programmi disponibili. Per le modalità di lancio del programma, compresa l’eventuale archiviazione della stampa prodotta, è possibile fare riferimento alla nostra comunicazione del 15/06/2022.
Segnaliamo che, nei parametri del programma ‘STABON20’, è stata aggiunta una casella tramite la quale si può scegliere di riportare l’indicazione “Allego copia del documento di identità” in corrispondenza della firma. Tale indicazione compare sul modello predisposto dall’Inps, ma riteniamo che comporti notevoli difficoltà per gli Utenti. A meno che non venga barrata la suddetta casella, l’indicazione relativa al documento di identità non viene riportata sulla stampa.
Come già detto, l’utilizzo del modello fornito dall’Inps non è vincolante: nel caso in cui la dichiarazione fosse già stata consegnata, rimane facoltà dell’Utente decidere se considerare valida tale dichiarazione, oppure generare e consegnare una nuova dichiarazione conforme al modello fornito dall’Inps (utilizzando il programma ‘STABON20’).
2.3) DENUNCIA UNIEMENS – FORZA AZIENDALE
A partire dall’elaborazione del mese di giugno 2022, è stato modificato il calcolo della “Forza Aziendale”, riportata nella sezione Aziendale della denuncia Uniemens.
La variazione consiste nell’esclusione, dalla “Forza Aziendale”, dei dipendenti assunti in sostituzione. Ricordiamo che i dipendenti in questione sono identificati dalla casella ‘Assunzione per sostituzione’, oppure dalla presenza del codice ‘82’ nel campo Situazione Contributiva, entrambi sul servizio Dipendente – Inquadramento.
Precisiamo che la suddetta variazione è stata effettuata tenendo conto delle anticipazioni fornite dall’Inps ad Assosoftware, nell’ambito della nuova contribuzione CIG / FIS.
2.4) APPRENDISTATO DI PRIMO LIVELLO – AGEVOLAZIONI
Come indicato nella circolare Inps n. 70 del 15/06/2022, la legge n. 234/2021 (Legge di Bilancio 2022) ha esteso, alle assunzioni effettuate nell’anno 2022, l’agevolazione spettante per l’apprendistato di primo livello.
Ricordiamo che la suddetta agevolazione corrisponde al 100% dei contributi a carico del datore di lavoro ed è stata rilasciata con l’aggiornamento di agosto 2021 Acred801, in relazione alle assunzioni effettuate negli anni 2020 e 2021.
Gli apprendisti di primo livello sono identificati dal codice ‘01’ nel campo Situazione Contributiva (servizio Dipendente – Inquadramento). Nel caso in cui, per tali apprendisti, spetti la suddetta agevolazione, occorre indicare anche il codice ‘060’ (“Sgravio aliquota apprendisti 100%”) nel campo Ulteriori Specifiche.
Per effettuare il recupero dell’agevolazione relativa ai periodi pregressi, è sufficiente inserire la voce 80C sulle Variazioni Mensili degli apprendisti interessati (elenco voci, 5.2.5 ‘Altri contributi’). La voce 80C calcola automaticamente l’importo dei contributi da recuperare, rilevandolo dai cedolini elaborati a partire dalla data di assunzione. In caso di necessità, l’importo da recuperare può essere “forzato” indicandolo nel campo Importo Totale della voce 80C. Il valore dei contributi arretrati da recuperare è riportato sulla denuncia Uniemens individuale, con la causale ‘L603’ (servizio Uniemens – Dati Particolari, sezione ‘Altre somme ex DM10 – A Debito’).
2.5) SGRAVIO FILIERE AGRICOLE
È stato predisposto il recupero dello sgravio contributivo spettante alle filiere agricole, in relazione al periodo da novembre 2020 a gennaio 2021, secondo le modalità indicate nel messaggio Inps n. 1480 del 01/04/2022. Ricordiamo che il recupero dello sgravio relativo allo stesso periodo, era già stato previsto con l’aggiornamento di ottobre 2021 Acred805.
Come indicato nel messaggio Inps, a seguito dell’esito favorevole dell’istanza (codice autorizzazione ‘8J’), lo sgravio può essere recuperato sulle denunce Uniemens fino alla competenza del mese di giugno 2022, riportando la causale ‘L548’ nella sezione ‘Altre somme a credito’ della denuncia aziendale Uniemens.
E’ possibile attivare il recupero automatico dello sgravio arretrato, secondo modalità analoghe a quelle documentate con l’aggiornamento Acred805: nel mese in cui si intende effettuare il recupero, è sufficiente inserire la voce 9F3 sulle Variazioni Mensili dei dipendenti interessati, selezionandola dall’elenco al punto 5.4.2 ‘Incentivi’. Sulla voce 9F3 viene proposto il codice causale ‘L548 (recupero nel 2022)’, corrispondente al valore ‘5’ nel campo Quantità.
Se occorre “forzare” il valore dello sgravio, è sufficiente indicarlo nel campo Importo Totale della voce 9F3.
I contributi inclusi ed esclusi dallo sgravio, le agevolazioni compatibili ed il criterio di calcolo dello sgravio per ciascun mese pregresso, sono rimasti invariati rispetto a quanto documentato con l’aggiornamento Acred805.
Nel caso in cui il recupero dello sgravio sia stato attivato nel mese di ottobre 2021, a seguito dell’aggiornamento Acred805, non deve essere attivato nuovamente (non viene effettuato un controllo automatico a tale riguardo).
2.6) CONTRIBUZIONE AUTONOMI SPETTACOLO
A seguito del messaggio Inps n. 2260 del 30/05/2022, per i lavoratori autonomi del settore spettacolo è stata predisposta una nuova voce per gestire il versamento del contributo ‘ALAS’ arretrato, relativo al periodo gennaio – maggio 2022.
La nuova voce 97Z può essere selezionata dall’elenco delle Variazioni Mensili al punto 5.1 ‘Rettifiche Inps’. Sulla voce deve essere indicato il valore dell’imponibile arretrato, riportato nel campo Importo Unitario, e del contributo arretrato, riportato nel campo Importo Totale (entrambi devono essere determinati dall’Utente). Selezionando la voce dall’elenco, viene riportato anche il valore convenzionale ‘1’ nel campo Quantità.
La voce 97Z, se inserita come sopra indicato, viene riportata sulla denuncia Uniemens individuale, nella sezione ‘Altre somme ex DM10 – A Debito’ (servizio Uniemens – Dati Particolari), con la causale ‘M219’.
2.7) CODICE CONTRATTO UNIEMENS
Per i contratti indicati di seguito elencati, il codice contratto CNEL, riportato sulle denunce Uniemens, è stato modificato in conformità alle indicazioni fornite dall’Inps:
• contratto 123 Multiservizi Unci: cambiato da ‘V924’ a ‘T19M’
• contratto 129 Vigilanza Federsicurezza: cambiato da ‘HV18’ a ‘H701’
• contratto 165 Associazioni ed organiz. terzo settore: cambiato da ‘V922’ a ‘T19H’
2.8) DENUNCIA UNIEMENS-CIG
Con il presente aggiornamento abbiamo apportato una modifica al file XML della denuncia Uniemens-CIG, sulla base delle anticipazioni fornite dall’Inps ad Assosoftware. Ricordiamo che la denuncia Uniemens-CIG ha sostituito il modello SR41 per quanto riguarda il pagamento diretto delle integrazioni salariali CIG / FIS. Le istruzioni per la gestione della nuova denuncia sono state comunicate con l’aggiornamento di dicembre 2021 Acred809.
Come indicato nell’aggiornamento Acred809, sul file XML della denuncia è richiesta l’indicazione della scelta relativa alle detrazioni per lavoro dipendente (‘S’ / ‘N’). A partire dall’ultima versione del software di controllo (versione 3.9.5), l’Inps ha modificato i criteri, rendendo obbligatoria anche la scelta relativa alle detrazioni per familiari a carico. A tale riguardo, tuttavia, l’Inps non aveva pubblicato alcuna indicazione: nel Documento Tecnico attualmente in vigore (versione 4.15) è indicato che il campo relativo alle detrazioni per familiari a carico non deve essere utilizzato.
Sul forum di Assosoftware, in risposta alle richieste di chiarimenti, l’Inps ha confermato che il campo relativo alle detrazioni per familiari a carico è diventato obbligatorio, precisando inoltre che tale campo deve riportare lo stesso valore (‘S’ / ‘N’) presente nel campo relativo alle detrazioni per lavoro dipendente.
Pur non vedendo alcuna utilità nel suddetto criterio, e nonostante tale modifica non sia mai stata ufficializzata, abbiamo comunque dovuto adeguare il file XML della denuncia, per evitare che il software di controllo segnalasse un errore. L’Inps ha inoltre anticipato che l’errore in questione sarà non bloccante per alcune settimane, dopodiché diventerà bloccante.
Ricordiamo che, sulla procedura ‘Generazione Dati Uniemens-CIG’, tramite il campo Opzioni è possibile scegliere se si vuole barrare, o meno, la casella relativa alle detrazioni per lavoro dipendente. A tale riguardo, valgono gli stessi criteri previsti sul modello SR41: nella modalità “standard” (quindi anche se non viene selezionata alcuna opzione), le detrazioni NON vengono abilitate sulla denuncia Uniemens-CIG, in quanto risultano già applicate dal datore di lavoro anche in relazione ai periodi di integrazione salariale a pagamento diretto. Tale opzione, adesso, vale anche per il campo relativo alle detrazioni per familiari a carico, dal momento che i due campi devono riportare lo stesso valore.
Sul servizio Uniemens – Eventi, per quanto riguarda la denuncia Uniemens-CIG, la casella relativa alle detrazioni è stata rinominata, in quanto adesso si riferisce alle detrazioni sia per lavoro dipendente che per familiari a carico (come già detto, entrambi i campi devono riportare lo stesso valore).
Generando il file XML della denuncia tramite la procedura ‘Invio Telematico Uniemens-CIG’, adesso viene compilato anche il campo relativo alle detrazioni per familiari a carico, riportando lo stesso valore presente nel campo relativo alle detrazioni per lavoro dipendente (come già detto, i due campi devono presentare sempre lo stesso valore). Non è quindi necessario rigenerare i dati delle denunce Uniemens-CIG, per ottenere la compilazione del nuovo campo.
Naturalmente, attendiamo le indicazioni ufficiali da parte dell’Inps, per capire come (secondo l’Istituto) dovrebbero essere determinate le detrazioni per familiari a carico, in caso di assenze per CIG / FIS a pagamento diretto.
A tale proposito, ricordiamo che le detrazioni per familiari a carico devono essere determinate sempre su base mensile, senza alcun proporzionamento ai giorni (come avviene, invece, sulle detrazioni per lavoro dipendente).
2.9) LISTATO CONTABILE TFR
A seguito delle richieste pervenuteci, abbiamo predisposto il listato contabile del Tfr anche in formato csv (‘listato.tfr.csv’).
In tal modo, il suddetto listato può essere aperto e gestito tramite Excel o altri software analoghi. Ricordiamo che il listato del Tfr viene generato dalle procedure Elaborazione Mensile Ditte / Stampa Mensile Ditte, oltre che dalla procedura Stampe Mensili disponibile sul menù degli utenti “esterni”.
2.10) NUOVE VOCI DISPONIBILI
Su richiesta, è stata predisposta la nuova voce D30, tramite la quale è possibile ottenere automaticamente l’indicazione del numero di giorni effettivamente lavorati nel mese, riportandoli nella parte centrale del cedolino.
Nel caso in cui si desideri riportare la suddetta indicazione, è sufficiente inserire la voce D30 sulle Voci Fisse, a qualsiasi livello (generale, contratto, ditta, dipendente) selezionandola dall’elenco al punto 2.4.1 ‘Indicazioni su stampe’.
2.11) LAVORATORI INTERMITTENTI – CALCOLO FESTIVITA’
Con l’aggiornamento di maggio 2022 Acred826, è stata rilasciata una modifica in merito al calcolo delle festività (voce 115) per i lavoratori intermittenti. A seguito di successive richieste, con il presente aggiornamento viene ulteriormente modificato il calcolo delle festività per gli intermittenti: a partire dal mese di giugno, la voce 115 viene calcolata considerando, per ogni giorno festivo (codice ‘F1’), la retribuzione mensile rapportata alla percentuale di lavoro del mese (voce 032) divisa per 26.
Come indicato nell’aggiornamento Acred826, il calcolo della voce 115 viene effettuato in relazione alle giornate festive non lavorate, contraddistinte dal codice ‘F1’ sul calendario mensile: se, per gli intermittenti, le giornate in questione vengono cancellate dal calendario, la voce 115 non viene elaborata.
Nel caso in cui si ritenga opportuno non erogare mai alcuna retribuzione, agli intermittenti, per le festività non lavorate, è possibile bloccare il calcolo automatico delle suddette festività nel caso in questione. A tale scopo, occorre indicare la voce F02 sulle Voci Fisse, con il valore convenzionale ‘1’ nel campo Importo Unitario. La voce F02 ha effetto soltanto sui lavoratori intermittenti e, quindi, può essere inserita a qualsiasi livello (generale, contratto, ditta, dipendente). E’ possibile selezionarla dall’elenco delle voci al nuovo punto 2.1.4 ‘Festività’ (viene riportato ‘1’ nel campo Importo Unitario). Una volta impostata la suddetta voce, non è più necessario cancellare le festività (codice ‘F1’) dal calendario mensile.
Ricordiamo che la voce F02 consente anche di attivare la maturazione del Tfr, sempre per i lavoratori intermittenti, senza tenere conto della durata del rapporto di lavoro (aggiornamento di novembre 2021 Acred807). Se la voce F02 è già stata utilizzata a tale scopo (in tal caso è presente il valore ‘1’ nel campo Quantità), la nuova opzione relativa alla festività (valore ‘1’ nel campo Importo Unitario) deve essere aggiunta sulla voce già presente, senza inserirla di nuovo.
2.12) STAMPE ACCESSORIE – CONTROLLO DITTE
A seguito delle richieste pervenuteci, sulla stampa di controllo delle aziende abilitate o elaborate, generata dal programma ‘STAGUIDA’ sulla procedura Stampe Accessorie (1.3 ‘Stampe di controllo’), è stata prevista la possibilità di verificare se il Libro Unico del Lavoro è stato portato in Archiviazione Sostitutiva.
Naturalmente, il suddetto controllo interessa solo gli Utenti abilitati all’Archiviazione Sostitutiva.
Nei parametri del programma, è possibile selezionare una delle seguenti opzioni nel campo Archiviazione Sostitutiva:
- ‘LUL archiviato’: viene controllato che il LUL sia stato generato e archiviato;
- ‘LUL conservato’: esegue lo stesso controllo dell’opzione precedente, verificando inoltre che siano state effettuate le operazioni previste per la “conservazione” (firma documenti, generazione lotto, firma e marca del lotto).
In generale, l’opzione da selezionare è ‘LUL conservato’, in modo da verificare che sia stato completato il procedimento.
Consigliamo di selezionare le sole ditte che risultano abilitate ed elaborate (tramite le opzioni disponibili).
Selezionando una delle opzioni sopra descritte, sulla stampa e sul file csv prodotti compare una colonna aggiuntiva, sulla quale è indicata la condizione di ‘LUL Archiviato’ oppure ‘LUL Conservato’ (S/N).
Precisiamo che il suddetto controllo viene effettuato sempre a livello di ditta, in relazione al mese indicato in Data Finale.
È possibile che, per una ditta siano stati archiviati più files del LUL (per errore, oppure per rettifiche)
– il controllo non si preoccupa di verificare che su tutti i files del LUL sia stato effettuato l’intero procedimento.
2.13) STAMPE ACCESSORIE – VOCI ELABORATE
Ricordiamo che i programmi ‘SEGNAVOT’ e ‘SEGNAVOS’, disponibili sulla procedura Stampe Accessorie (3.1 ‘Stampe di controllo’), generano un report relativo alle voci elaborate, dando all’Utente la possibilità di selezionare i codici delle voci prescelte e, per ciascuna voce, il campo da riportare sul report generato.
Entrambi i programmi generano un report in formato CSV, mentre il solo programma ‘SEGNAVOT’ genera anche una stampa che può essere convertita in PDF (dalla gestione delle stampe). Se è richiesto di indicare la descrizione delle voci selezionate, sulla stampa generata dal programma ‘SEGNAVOT’ viene riportata la descrizione cercandola a partire dal livello più dettagliato (dipendente), considerando così anche le eventuali descrizioni personalizzate.
Con il presente aggiornamento, è stata prevista la possibilità di scegliere il criterio da adottare per riportare la descrizione delle voci sul report in formato CSV: tramite il campo ‘Descrizione delle voci’, è possibile scegliere se la descrizione deve essere riportata, sul file CSV, cercandola solo a livello generale, oppure anche a livello di ditta o di dipendente. Nel caso in cui venga scelto il livello ditta o dipendente, sul file CSV viene generata una riga con le descrizioni delle voci per ciascuna ditta o dipendente. Rimane comunque la possibilità di non riportare nessuna descrizione (come in precedenza).
Precisiamo che la descrizione delle voci, se richiesta a qualsiasi livello, viene cercata nella versione valida rispetto alla Data Finale impostata al lancio della procedura.