CONTRATTO DI APPALTO PER L’AFFIDAMENTO DEI SERVIZI INERENTI ALLA GESTIONE E ALL’ASSUNZIONE DELLA CONTRAENZA DI UNA COPERTURA ASSICURATIVA SANITARIA A FAVORE DEI DIPENDENTI DI AGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSIONE
CONTRATTO DI APPALTO PER L’AFFIDAMENTO DEI SERVIZI INERENTI ALLA GESTIONE E ALL’ASSUNZIONE DELLA CONTRAENZA DI UNA COPERTURA ASSICURATIVA SANITARIA A FAVORE DEI DIPENDENTI DI AGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSIONE
CIG
tra
Agenzia delle entrate-Riscossione (di seguito, per brevità, anche Agenzia), con sede legale in Xxxx, Xxx Xxxxxxxx Xxxxxx, 00 C.F. e P.IVA 13756881002, in persona del Direttore della e Procuratore speciale, Sig. , domiciliato per la carica ove sopra, all’uopo delegato;
e
(di seguito, per brevità, anche solo Xxxxx o Fornitore) con
sede legale in , via n. , C.F. , P.I.
, in persona del rappresentante legale, , domiciliato per la carica ove sopra (eventuale) in qualità di mandataria dell’R.T.I./Consorzio
composto da .
Premesso
- che, con Decisione del Responsabile della Direzione Approvvigionamenti e Logistica n. del , prot. / , Agenzia delle entrate-Riscossione ha avviato, ai sensi dell’art. 71 del D.lgs. n. 36/2023, una procedura aperta per l’affidamento dei servizi inerenti alla gestione e all’assunzione della contraenza di una copertura assicurativa sanitaria a favore dei propri dipendenti;
- che all’esito della suddetta procedura, la Cassa ha presentato l’offerta economicamente più vantaggiosa, secondo quanto indicato nel Disciplinare e nella restante documentazione di gara;
- che l’Agenzia ha verificato il possesso dei requisiti di partecipazione del Fornitore
ai sensi dell’art. 99 del D.lgs. n. 36 del 2023;
- che con provvedimento prot. / del , l’Agenzia ha disposto
l’aggiudicazione della procedura in favore della Cassa che è immediatamente efficace;
- che, ai sensi dell’art. 18, comma 3 del D.lgs. n. 36 del 2023 è spirato il termine di
stand still previsto dal medesimo articolo;
- che la Cassa, in sede di gara, si è espressamente obbligato ad eseguire le prestazioni oggetto del presente Contratto di appalto (di seguito, per brevità, anche solo Contratto) alle condizioni, modalità e termini di seguito stabiliti;
- che la Cassa - ai fini della sottoscrizione del presente Contratto - ha indicato nella compagnia di assicurazione il soggetto con il quale stipulare la relativa polizza per la copertura assicurativa sanitaria richiesta dall’Agenzia con l’avvio della procedura alle superiori premesse;
- che la Cassa deve sottoscrivere con la suddetta compagnia di assicurazione la polizza assicurativa avente le condizioni stabilite nel Capitolato prestazionale ovvero quelle migliorative contenute nell’offerta tecnica ed economica della Cassa;
- che la Cassa, ai fini della sottoscrizione del Contratto, ha costituito un’idonea cauzione definitiva a garanzia dell’adempimento di tutte le obbligazioni, nessuna esclusa, previste nel Contratto medesimo per un importo pari ad Euro , emessa da , il e valida sino al .
Tutto quanto sopra premesso, le parti, come in epigrafe rappresentate e domiciliate, convengono quanto segue.
Articolo 1 Premesse e allegati
1. Le premesse e gli allegati di seguito indicati costituiscono parte integrante e sostanziale del Contratto, anche se non materialmente allegati al medesimo:
• Allegato “A” (Capitolato prestazionale e relativi allegati);
• Allegato “B” (Offerta tecnica della Cassa);
• Allegato “C” (Offerta economica della Cassa).
2. In caso di contrasto tra le prescrizioni contenute nel presente Contratto e negli allegati sopra indicati sarà osservato il seguente ordine di prevalenza:
• Contratto d’appalto;
• Capitolato prestazionale e relativi allegati;
• Offerta economica della Cassa;
• Offerta tecnica della Cassa.
Articolo 2 Oggetto
1. Con il presente Contratto l’Agenzia affida alla Cassa, che accetta, l’esecuzione dei servizi inerenti alla gestione e all’assunzione della contraenza di una copertura assicurativa sanitaria a favore dei propri dipendenti.
2. A tal fine la Cassa sottoscriverà all’uopo con la suddetta compagnia di assicurazione una polizza assicurativa alle condizioni stabilite nel Capitolato prestazionale ovvero quelle migliorative contenute nella propria offerta.
3. Le prestazioni affidate dovranno essere svolte secondo le regole della migliore tecnica ed arte e secondo le modalità specificate nel successivo articolo 5 e nel Capitolato prestazionale.
Articolo 3 Durata
1. Il Contratto avrà una durata pari a 24 mesi a decorrere dalle ore 00.00 del 01/08/2024.
Articolo 4 Condizioni economiche
1. Per i servizi oggetto del Contratto, l’importo annuo lordo pro-capite, per dipendenti, è pari ad Euro . Si precisa che per l’esecuzione del servizio in oggetto non è previsto il servizio di brokeraggio.
2. Per le altre categorie di assistiti le relative quote integrative sono specificate nell’Allegato A al Capitolato prestazionale [eventualmente aggiornato in funzione dell’offerta presentata]. Si precisa che, come meglio specificato nell’Allegato medesimo, i predetti importi sono a carico degli assistiti stessi, con esclusione di qualsivoglia obbligo o onere a carico dell’Agenzia.
3. L’importo lordo complessivo stimato del presente Contratto, determinato sulla base del suddetto importo unitario pro capite e del numero stimato dei dipendenti, è pari ad Euro .
4. Il valore complessivo lordo stimato del presente Contratto, comprensivo degli importi non a carico dell’Agenzia, di cui al precedente comma 2, è pari a Euro .
5. Per l’esecuzione del presente Contratto non vi sono oneri della sicurezza per rischi da interferenza.
6. La Cassa prende atto ed accetta che, xxxxx i premi annui lordi pro-capite previsti, gli importi lordi complessivi di cui ai precedenti commi 3 e 4 sono da considerarsi non vincolanti per l’Agenzia la quale, pertanto, non risponderà nei confronti della Cassa in caso di impegno economico complessivamente inferiore al predetto importo. All’affidatario saranno infatti erogati i contributi in funzione del numero effettivo degli assistiti al momento della decorrenza del Contratto, salve le regolazioni per effetto delle modifiche sulla consistenza del numero dei dipendenti e degli altri assistiti durante le due annualità di vigenza contrattuale, come meglio indicato nel Capitolato prestazionale.
7. Gli importi sopra indicati si riferiscono all’esecuzione delle prestazioni secondo la migliore pratica professionale e nel pieno adempimento delle modalità e delle prescrizioni contrattuali, essendo pertanto comprensivi di ogni onere e spesa di qualsiasi natura sostenuti dalla Cassa.
8. La Cassa prende atto ed accetta, impegnandosi in tal senso ora per allora, che i contributi versati dall’Agenzia alla medesima per le coperture assicurative in oggetto avranno a tutti gli effetti valore liberatorio per l’Agenzia, mentre i rimborsi effettuati agli Assicurati, avranno valore liberatorio per la Cassa solo quando saranno stati effettivamente percepiti dai destinatari.
9. I predetti importi i sono accettati dalla Cassa in base ai propri calcoli, alle proprie indagini, alle proprie stime, a suo esclusivo rischio, e sono pertanto invariabili ed indipendenti da qualsiasi imprevisto o eventualità.
10. I predetti importi coprono e compensano tutti gli oneri (comprese eventuali quote associative alla Cassa), nessuno escluso, anche derivanti dall’osservanza di leggi e regolamenti, nonché di disposizioni emanate dalle competenti autorità occorrenti alla perfetta esecuzione delle prestazioni commesse. Tale remunerazione non potrà
incidere in alcun modo sull’entità delle prestazioni e delle coperture oggetto del
presente Contratto.
11. Qualora nel corso di esecuzione del Contratto, al verificarsi di particolari condizioni di natura oggettiva, si determini una variazione, in aumento o in diminuzione, del costo del servizio superiore al cinque per cento (5%) dell’importo complessivo del presente Contratto, i prezzi sono aggiornati nella misura dell’ottanta per cento (80%) della variazione in relazione alle prestazioni da eseguire.
12. Ai fini del calcolo della variazione dei prezzi si utilizzano gli indici ISTAT dei prezzi al consumo (Indice Generale FOI senza tabacchi) pubblicati sul portale istituzionale dell’ISTAT.
Articolo 5
Modalità di esecuzione ed oneri a carico della Cassa
1. Sono a carico della Cassa - e si intendono remunerati con gli importi di cui al precedente art. 4 - tutti gli oneri ed i rischi relativi o connessi alla prestazione delle attività e agli adempimenti occorrenti all’integrale esecuzione di tutte le prestazioni, nessuna esclusa, oggetto del Contratto.
2. La Cassa si obbliga ad eseguire le attività secondo la migliore pratica professionale, nel rispetto delle norme, anche secondarie, deontologiche ed etiche e secondo le condizioni, le modalità ed i termini indicati nel Contratto e nel Capitolato prestazionale, da intendersi quali condizioni essenziali per l’adempimento delle obbligazioni assunte dalla Cassa medesima con la sottoscrizione del Contratto.
3. La Cassa si obbliga a rispettare tutte le indicazioni relative all’esecuzione contrattuale che dovessero essere impartite dall’Agenzia, nonché a dare immediata comunicazione a quest’ultima di ogni circostanza che abbia influenza sull’esecuzione del Contratto.
4. La Cassa si obbliga a consentire all’Agenzia di procedere in qualsiasi momento e anche senza preavviso alle verifiche sulla piena e corretta esecuzione del Contratto e a prestare la propria collaborazione per lo svolgimento di tali verifiche.
5. Gli eventuali maggiori oneri derivanti dalla necessità di osservare le norme e le prescrizioni di cui sopra, anche se entrate in vigore successivamente alla sottoscrizione del Contratto, resteranno ad esclusivo carico della Cassa, intendendosi in ogni caso remunerati con gli importi di cui al precedente art. 4. La Cassa non potrà, pertanto, avanzare alcuna pretesa di compensi, a tal titolo, nei confronti dell’Agenzia, assumendosene ogni relativa alea.
6. La Cassa si impegna espressamente a impiegare, a sua cura e spese, tutte le strutture ed il personale necessario per l’esecuzione delle prestazioni contrattuali nel rispetto di quanto specificato nel presente Contratto, nei suoi Allegati e negli atti della procedura.
7. La Cassa prende atto ed accetta che tutte le prestazioni commesse dovranno essere prestate con continuità. In nessun caso potrà sospendere le prestazioni contrattuali.
8. La Cassa si obbliga ad avvalersi esclusivamente di personale proprio dipendente, ovvero legato da un rapporto di collaborazione esclusiva, specializzato in relazione alle prestazioni da eseguire, nonché di adeguati mezzi, beni e servizi necessari per l’esatto adempimento delle obbligazioni assunte con il Contratto, dichiarando di essere dotata di autonomia organizzativa e gestionale e di essere in grado di operare con propri capitali, mezzi ed attrezzature.
9. La Cassa si impegna affinché, durante lo svolgimento delle prestazioni contrattuali, il proprio personale abbia un contegno corretto sotto ogni riguardo.
10. (eventuale) L’Agenzia eseguirà durante l’esecuzione del Contratto i controlli circa l'effettivo possesso dei requisiti e delle risorse impiegate nel servizio oggetto dell'avvalimento da parte dell'impresa ausiliaria e l'effettivo impiego delle risorse medesime nell'esecuzione dell'appalto ed in particolare verificherà che le prestazioni oggetto di appalto siano svolte direttamente dalle risorse umane e strumentali dell'impresa ausiliaria, che il titolare del Contratto utilizza in adempimento degli obblighi derivanti dal contratto di avvalimento.
Articolo 6
Obblighi derivanti dai rapporti di lavoro
1. La Cassa si obbliga ad ottemperare verso i propri dipendenti a tutti gli obblighi derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, ivi compresi quelli in tema di igiene e sicurezza sul lavoro, nonché previdenza e disciplina infortunistica, assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri.
2. Al personale impiegato nei servizi previsti dal Contratto è applicato il contratto collettivo nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni di lavoro, stipulato dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e quello il cui ambito di applicazione sia strettamente connesso con l’attività oggetto dell’appalto o della concessione svolta dall’impresa anche in maniera prevalente. A tale fine, Agenzia ha individuato quale CCNL di riferimento quello depositato presso il CNEL, J121 - ASSICURAZIONI: Dipendenti (ANIA) sottoscritto il 16/11/2022 da ANIA, FIRST CISL, FISAC CGIL, FNA, SNFIA e UILCA recante la disciplina del rapporto di lavoro dei dipendenti delle società di assicurazione. Le Casse di assistenza dovranno applicare il CCNL stipulato dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale nello specifico settore merceologico in seno al quale è stata costituita la medesima Cassa.
3. (Eventuale) Il Fornitore ha indicato nella propria offerta il differente contratto collettivo dallo stesso applicato (contratto collettivo ), che garantisce ai dipendenti le stesse tutele di quello indicato dall’Agenzia. Il Fornitore ha rilasciato ad Agenzia apposita dichiarazione con la quale si impegna ad applicare il contratto collettivo nazionale e territoriale indicato nell’esecuzione delle prestazioni oggetto del Contratto per tutta la sua durata, (in alternativa) ovvero la dichiarazione di equivalenza delle tutele, la quale è stata verificata da Agenzia.
4. Il Fornitore assicura, in tutti i casi, che le medesime tutele normative ed economiche siano garantite ai lavoratori in subappalto.
5. Il personale impiegato dal Fornitore dipenderà solo ed esclusivamente dal
Fornitore medesimo, con esclusione di qualsivoglia potere direttivo, disciplinare e
di controllo da parte di Agenzia, la quale si limiterà a fornire al Responsabile del Contratto per il Fornitore direttive di massima per il raggiungimento del migliore risultato operativo.
6. Resta inteso che il Fornitore è, e rimane, responsabile in via diretta ed esclusiva del personale impiegato nell’esecuzione delle prestazioni e, pertanto, s’impegna sin d’ora a manlevare e tenere indenne Agenzia da qualsivoglia pretesa avanzata, a qualunque titolo, da detto personale o da terzi in relazione all’esecuzione del Contratto.
Articolo 7 Penali
1. In caso di ritardato adempimento delle prestazioni contrattuali, ovvero di mancata o non conforme esecuzione delle prestazioni stesse, l’Agenzia potrà applicare nei confronti del Fornitore le penali indicate agli articoli 2.6 e 4.2 e riepilogate all’articolo 5 del Capitolato prestazionale.
2. L’importo delle penali sarà detratto direttamente mediante compensazione finanziaria dai pagamenti dovuti al Fornitore, ovvero mediante escussione della cauzione definitiva prestata, senza bisogno di diffida o procedimento giudiziario.
3. L’irrogazione delle penali non esclude il diritto di Agenzia di agire per il ristoro del maggior danno subìto, né esonera in nessun caso il Fornitore dall’adempimento dell’obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha determinato l’applicazione della penale.
4. Le penali contrattuali sono commisurate all’importo lordo complessivo del presente Contratto. L’importo massimo delle penali applicate non potrà superare il 10% del valore dei corrispettivi contrattuali.
Articolo 8 Modalità di pagamento
1. Ai sensi dell’art. 125 comma 1 del D.lgs. n. 36/2023 e dell’art. 33 del relativo Allegato II.14, non è prevista l’anticipazione del prezzo.
2. Il pagamento avverrà secondo le modalità previste nel Capitolato prestazionale, previa verifica da parte del Direttore dell’esecuzione, confermata dal Responsabile del Progetto, della corretta esecuzione delle prestazioni effettuate, secondo quanto previsto dal presente Contratto e relativi allegati. All’esito
positivo di tale verifica, la Cassa potrà emettere la richiesta di pagamento relativa alle prestazioni, cui seguirà l’autorizzazione da parte del Direttore dell’esecuzione, confermata dal Responsabile del Progetto.
3. Anche in deroga all’art. 1901 cod. civ. la Cassa, sull’importo di ciascuna richiesta di pagamento, dovrà operare una ritenuta dello 0,50 per cento, di cui dovrà dare evidenza nella richiesta stessa; le ritenute saranno svincolate soltanto in sede di liquidazione finale, dopo l’approvazione da parte del Responsabile del Progetto del certificato di regolare esecuzione e previo rilascio del documento unico di regolarità contributiva.
4. Sulle richieste di pagamento dovrà essere indicato il numero di protocollo del presente Contratto, il numero di CIG, nonché il numero di “regolare esecuzione” relativo alle prestazioni da liquidare. In caso di carenza di tali indicazioni, ovvero di indicazioni errate, la richiesta di pagamento sarà restituita alla Cassa per le necessarie integrazioni o modifiche.
5. Il pagamento avverrà, ai sensi dell’art. 3, comma 1, della Legge n. 136/2010, mediante bonifico sul conto corrente n. , intestato alla Cassa ed acceso presso (Banca o Poste Italiane), Agenzia o Filiale , in
, Xxx , A.B.I. , C.A.B. , IBAN
. La Cassa dichiara che il predetto conto corrente è appositamente dedicato alle commesse pubbliche e che, ai sensi dell’art. 3, comma 7, della Legge n. 136/2010, le persone delegate ad operarvi sono:
a. nome , cognome , nato a , il
c.f. ;
b. nome , cognome , nato a , il
c.f. .
6. Il Fornitore si impegna a comunicare tempestivamente ogni modifica dei dati trasmessi ai sensi del presente articolo.
7. Il Fornitore assume, con la sottoscrizione del presente Contratto, tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla Legge n. 136/2010, ai sensi di quanto disposto dall’art. 3, comma 8, della medesima.
8. Agenzia verificherà, in relazione ai contratti sottoscritti dal Fornitore con i propri subappaltatori o subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate dalle prestazioni oggetto del presente Contratto, l’inserimento, a pena di nullità assoluta, di un’apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge n. 136/2010. A tal fine, il Fornitore si obbliga ad inviare ad Agenzia – prima dell’esecuzione della prestazione - copia di tutti i contratti posti in essere, per l’esecuzione del presente Contratto, dal Fornitore stesso nonché dai propri subappaltatori o subcontraenti.
9. Ai sensi di quanto previsto dal comma 9-bis dell’art. 3 della Legge n. 136/2010, il presente Contratto potrà essere risolto ex art. 1456 cod. civ. da Agenzia in tutti i casi in cui venga riscontrata in capo al Fornitore una violazione degli obblighi di tracciabilità previsti dall’art. 3, Legge n. 136/2010. In tale ipotesi, Agenzia provvederà a dare comunicazione dell’intervenuta risoluzione alle Autorità competenti.
10. Il pagamento sarà effettuato entro trenta giorni dalla data di ricevimento delle relative richieste. In caso di ritardo nel pagamento per fatti imputabili ad Agenzia, il Fornitore avrà diritto al pagamento degli interessi moratori.
11. Ai sensi e per gli effetti dell’art. 48-bis del D.P.R. n. 602/1973 e del D.M. 18 gennaio 2008 n. 40, Agenzia verificherà, prima di procedere al pagamento di corrispettivi di importo superiore a Euro 5.000,00 maturati dal Fornitore, la sussistenza o meno in capo al medesimo di una o più cartelle di pagamento scadute e non saldate, aventi un ammontare complessivo pari almeno al predetto importo di Euro 5.000,00. In caso di esito positivo della predetta verifica, Agenzia - ai sensi di quanto previsto dall’art. 3 del citato Decreto Ministeriale- procederà alla sospensione del pagamento.
Articolo 9 Recesso
1. Xxxxxxx potrà recedere in qualsiasi momento dal Contratto, senza necessità di giustificazioni, ai sensi dell’art. 123 del D.lgs. n. 36 del 2023, dandone comunicazione formale al Fornitore a mezzo PEC con un preavviso di almeno 20
giorni, decorsi i quali la medesima prende in consegna i servizi ed effettua la verifica della regolarità degli stessi.
2. Il Fornitore avrà diritto unicamente al pagamento degli importi che saranno determinati ai sensi del predetto art. 123 del D.lgs. n. 36 del 2023, con esclusione di ogni ulteriore compenso, indennizzo, risarcimento e rimborso delle spese a qualunque titolo;
3. Trova applicazione il combinato disposto dell’art. 123 e dell’Allegato II.14 del D.lgs.
n. 36 del 2023 in tema di recesso.
Articolo 10 Risoluzione
1. La risoluzione del presente Contratto è disciplinata dall’art. 122 del D.lgs. n. 36 del 2023.
2. In caso di risoluzione, Agenzia ha la facoltà di escutere la cauzione per l’intero ammontare e/o di applicare una penale equivalente, nonché di procedere nei confronti del Fornitore per il risarcimento del maggior danno.
3. In ogni caso resta salva la facoltà di Agenzia di procedere all’esecuzione del
Contratto a spese del Fornitore.
Articolo 11
Divieto di cessione del contratto – Cessione dei crediti
1. Ai sensi dell’art. 119, comma 1, del D.lgs. n. 36 del 2023, è fatto assoluto divieto al Fornitore di cedere, a qualsiasi titolo, il presente Contratto, a pena di nullità della cessione stessa.
2. Con riferimento alla cessione dei crediti da parte del Fornitore, si applica il disposto
di cui all’art. 120, comma 12, del D.lgs. n. 36 del 2023.
Articolo 12 Garanzia definitiva
1. La garanzia definitiva presentata dal Fornitore ai sensi dell’art. 117 del D.Lgs. n. 36/2023 è prestata per l’adempimento di tutte le obbligazioni assunte con il Contratto e per il risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle stesse obbligazioni, nonché il rimborso delle somme pagate in più
all'esecutore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno verso il Fornitore.
2. L’Agenzia ha inoltre il diritto di valersi della garanzia definitiva, nei limiti dell'importo massimo garantito: i) per l'eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento delle prestazioni nel caso di risoluzione del Contratto disposta in danno dell’esecutore; ii) per provvedere al pagamento di quanto dovuto dal Fornitore per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori comunque presenti nei luoghi dove viene eseguito il Contratto ed addetti all'esecuzione dell'appalto.
3. Il Fornitore si impegna a tenere valida ed efficace la garanzia definitiva per tutta la durata del Contratto di appalto. In particolare, il Fornitore dovrà reintegrare la garanzia definitiva nel caso sia venuta meno in tutto o in parte e, comunque, entro il termine di 10 giorni dalla richiesta di Agenzia.
4. La garanzia cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione. L’Agenzia può richiedere al Fornitore la reintegrazione della garanzia ove questa sia venuta meno in tutto o in parte; in caso di inottemperanza, la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere.
5. La garanzia definitiva è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione contrattuale, nel limite massimo dell'80 per cento dell'iniziale importo garantito, previa deduzione di crediti di Agenzia verso il Fornitore e subordinatamente alla preventiva consegna, da parte del Fornitore all’Istituto garante, di un documento, in originale o copia autentica, attestante l’avvenuta esecuzione delle prestazioni contrattuali. L'ammontare residuo della garanzia definitiva permane fino alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione, o comunque fino a dodici mesi dalla data di ultimazione dei servizi risultanti dal relativo certificato.
6. Il pagamento della rata di saldo è subordinato alla costituzione di una cauzione o di una garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa pari all'importo della
medesima rata di saldo maggiorato del tasso di interesse legale applicato per il periodo intercorrente tra la data di emissione della verifica di conformità e l'assunzione del carattere di definitività dei medesimi.
7. Il Fornitore terrà indenne Agenzia da qualsiasi danno possa derivare alla stessa in conseguenza di omissioni, negligenze o altre inadempienze relative all’esecuzione delle prestazioni contrattuali ad esso riferibili.
Articolo 13 Subappalto e sub-contratti
(Eventuale nel caso di NON ammissione del subappalto)
1. Fatto salvo quanto previsto dal precedente articolo 11, è nullo qualsivoglia accordo con il quale il Fornitore attribuisca a terzi l’integrale esecuzione delle prestazioni appaltate.
2. Non è ammesso il subappalto, in quanto il Fornitore non ha dichiarato all’atto dell’offerta i servizi, o le parti dei servizi, che intende subappaltare.
3. [eventuale] Il Fornitore ha comunicato tutti i sub-contratti che non sono subappalti, stipulati per l'esecuzione dell'appalto, il nome del sub-contraente, l'importo del subcontratto, l'oggetto del servizio affidato. Sono, altresì, comunicate ad Agenzia eventuali modifiche a tali informazioni avvenute nel corso del sub-contratto.
(Eventuale nel caso di ammissione del subappalto)
1. Fatto salvo quanto previsto dal precedente articolo 11, è nullo qualsivoglia accordo con il quale il Fornitore attribuisca a terzi i) l’integrale esecuzione delle prestazioni appaltate.
2. È ammesso il subappalto secondo le disposizioni previste dall’art. 119 del D.lgs. n. 36 del 2023 e in conformità alle prescrizioni previste da Agenzia nei documenti di gara della procedura alle superiori premesse.
3. Il Fornitore potrà affidare in subappalto i servizi indicati all’atto dell’offerta e ricompresi nel Contratto di appalto, previa autorizzazione di Agenzia, a condizione che:
• il subappaltatore sia qualificato per le prestazioni da eseguire;
• non sussistano a carico del subappaltatore le cause di esclusione di cui al Capo II del Titolo IV della Parte V del D.Lgs . n. 36 del 2023.
4. I servizi o parti di servizi che il Fornitore ha dichiarato all’atto dell’offerta e che potrà subappaltare, nella misura complessiva massima del %, sono:
• (quota) ;
• (quota) ;
5. Il Fornitore dovrà trasmettere ad Agenzia, almeno venti giorni prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle relative prestazioni, una formale richiesta di subappalto allegando i seguenti documenti:
• il contratto di subappalto, corredato della documentazione tecnica, amministrativa e grafica direttamente derivata dagli atti del contratto affidato, indica puntualmente l'ambito operativo del subappalto sia in termini prestazionali che economici;
• la dichiarazione del subappaltatore attestante l'assenza delle cause di esclusione di cui al Capo II del Titolo IV della Parte V del D.Lgs. n. 36 del 2023 e il possesso dei requisiti di cui agli articoli 100 e 103;
• la dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento a norma dell'articolo 2359 del codice civile con il titolare del subappalto.
6. Agenzia rilascerà – previa verifica della documentazione presentata ai sensi del precedente comma 7 – l’autorizzazione al subappalto entro trenta giorni dalla relativa richiesta, fatta salva l’ipotesi di proroga di cui al comma 16 dell’art. 119 del D.lgs. n. 36 del 2023.
7. Il Fornitore e il subappaltatore saranno responsabili in solido nei confronti di Agenzia per le prestazioni oggetto del contratto di subappalto. Il Fornitore sarà responsabile in solido con il subappaltatore per gli obblighi retributivi e contributivi, ai sensi dell'articolo 29 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276. Sono fatte salve le ipotesi di cui all’ultimo periodo del comma 6 dell’art. 119 del D.lgs. n. 36 del 2023.
8. Il Fornitore sarà tenuto ad osservare il trattamento economico e normativo stabilito dal CCNL applicato secondo quanto previsto all’articolo 11 del D.lgs. n. 36 del 2023. Sarà, altresì, responsabile in solido dell'osservanza delle norme anzidette da
parte dei subappaltatori nei confronti dei loro dipendenti per le prestazioni rese nell'ambito del subappalto.
9. Il subappaltatore, per le prestazioni affidate in subappalto, dovrà garantire gli stessi standard qualitativi e prestazionali previsti nel contratto di appalto e riconoscere ai lavoratori un trattamento economico e normativo non inferiore a quello che avrebbe garantito il contraente principale. Il subappaltatore sarà tenuto ad applicare i medesimi contratti collettivi nazionali di lavoro del contraente principale, qualora le attività oggetto di subappalto coincidano con quelle caratterizzanti l’oggetto dell’appalto. Il Fornitore corrisponderà i costi della sicurezza e della manodopera, relativi alle prestazioni affidate in subappalto, alle imprese subappaltatrici senza alcun ribasso. Il Fornitore sarà solidalmente responsabile con il subappaltatore degli adempimenti, da parte di quest’ultimo, degli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente.
10. I corrispettivi maturati dal subappaltatore saranno pagati direttamente dall’appaltatore, salvo il disposto di cui all’art. 119, comma 11, del D.lgs. n. 36/2023. Il Fornitore si obbliga a rispettare nei confronti dei propri subappaltatori gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della legge n. 136/2010.
11. Il Fornitore sarà obbligato a trasmettere all’Agenzia entro 20 (venti) giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei suoi confronti, copia delle quietanze relative ai pagamenti da esso via via corrisposti al subappaltatore con l’indicazione delle ritenute di garanzia effettuate. Qualora non vengano trasmesse dette quietanze nei termini previsti, Agenzia sospenderà il successivo pagamento a favore del Fornitore.
12. Il Fornitore si obbliga, inoltre, a manlevare e tenere indenne Agenzia da qualsivoglia pretesa di terzi per fatti e colpe imputabili al subappaltatore o ai suoi ausiliari.
13. I subappaltatori dovranno mantenere per tutta la durata del Contratto il possesso dei requisiti di cui al Capo II del Titolo IV della Parte V del Libro II del D.lgs. n. 36 del 2023; qualora, all’esito di apposita verifica, sia stata accertata la sussistenza
di dette cause di esclusione, il Fornitore – previa autorizzazione di Agenzia – potrà sostituire il subappaltatore.
14. Il Fornitore si obbliga a richiedere ad Agenzia un’autorizzazione integrativa qualora l'oggetto del subappalto subisca variazioni e l'importo dello stesso sia incrementato.
15. Il Fornitore dovrà/ha comunicare/comunicato ad Agenzia, prima dell'inizio della prestazione, per tutti i sub-contratti che non sono subappalti, stipulati per l'esecuzione dell'appalto, il nome del sub-contraente, l'importo del subcontratto, l'oggetto del servizio affidato. Sono, altresì, comunicate ad Agenzia eventuali modifiche a tali informazioni avvenute nel corso del sub-contratto.
Articolo 14
Oneri fiscali, spese contrattuali
1. Sono a carico della Cassa tutti gli oneri tributari e le spese contrattuali, ivi inclusi quelli indicati nei successivi commi, fatta eccezione di quelli che fanno carico ad Agenzia per legge.
2. Le prestazioni oggetto del presente Contratto sono esenti da IVA, ai sensi dell’art.
10, comma 1, n. 2) D.P.R. 10 ottobre 1972 n. 633.
3. La Cassa dà atto di avere finalità assistenziale e di essere abilitata a norma di legge, anche ai sensi dell’art. 51 del D.P.R. n. 917/1986, a ricevere i contributi dall’Agenzia e ad assumere, sempre ai fini degli aspetti fiscali e contributivi, la contraenza del programma sanitario.
4. Per effetto delle disposizioni di cui all’articolo 16 della legge 29 ottobre 1961 n. 1216 non sono dovute l’imposta di bollo e di registro laddove l’assicurazione stipulata risulti assoggettata all’imposta sulle assicurazioni, ossia rientri nel campo di applicazione della predetta legge n. 1216/1961 e sia riconducibile alle ipotesi di assicurazione ivi indicate, con assolvimento della relativa imposta.
5. Ove applicabile il Fornitore provvederà alla registrazione del presente Contratto ai sensi dell’art 27, comma 1, del DPR 131/1986 in misura fissa, entro il termine di 30 giorni dalla sua sottoscrizione nonché alla trasmissione di una copia registrata ad Agenzia entro il termine di 30 giorni dall’avvenuta registrazione. In caso di
applicazione delle penali di cui al precedente art. 8, il Fornitore provvederà agli
adempimenti previsti dall’art. 27, comma 2, del D.P.R. n. 131/1986.
Articolo 15 Riservatezza
1. La Cassa ha l’obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni di cui venga in possesso o comunque a conoscenza nel corso dell’esecuzione del Contratto e di non divulgarli in alcun modo e di non farne oggetto di utilizzazione se non per le esigenze strettamente connesse all’esecuzione delle prestazioni contrattuali.
2. La Cassa è, inoltre, responsabile dell’osservanza degli obblighi di riservatezza di cui al presente articolo da parte dei propri dipendenti e/o dei consulenti di cui dovesse avvalersi.
Articolo 16 Trattamento dati personali
1. I dati personali necessari per la stipulazione e l’esecuzione del Contratto verranno trattati esclusivamente ai fini della conclusione e dell’esecuzione del presente atto, nonché per gli adempimenti strettamente connessi alla gestione dello stesso e degli obblighi legali e fiscali ad esso correlati, in ottemperanza agli obblighi di legge.
2. Agenzia potrà procedere alla diffusione delle informazioni di cui al Contratto tramite il sito internet xxx.Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xxx.xx in ottemperanza degli obblighi espressamente previsti dalla legge.
3. Lo svolgimento delle attività dedotte nel Contratto implica inoltre un trattamento di dati personali – in specie riferibili ai dati anagrafici comuni (nome, cognome, codice fiscale e domicilio) - delle persone assistite.
4. Le Parti, in qualità di titolari autonomi del trattamento dei dati personali relativo alle attività oggetto del presente Contratto, si impegnano, reciprocamente e per quanto di loro rispettiva competenza, a trattare i dati personali relativi al presente Contratto secondo i principi di liceità, necessità, correttezza, pertinenza e non eccedenza e comunque nel rispetto delle previsioni del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 - Regolamento generale sulla protezione dei dati (di seguito, Regolamento).
5. Le Parti si impegnano a non comunicare i dati personali a soggetti terzi, se non ai fini dell’esecuzione del Contratto o nei casi espressamente previsti dalla legge, nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia di protezione dei dati personali, ovvero per adempiere ad un ordine dell’Autorità Giudiziaria e dichiarano, altresì, che gli stessi dati verranno trattati esclusivamente per finalità connesse alle obbligazioni derivanti dal/dalla presente Contratto, nel rispetto dei suindicati principi, mediante strumenti idonei a garantirne sicurezza e riservatezza.
6. Il trattamento dei dati personali relativi alle attività previste nel Contratto dovrà essere effettuato con l’adozione delle misure di sicurezza ritenute idonee a garantire la riservatezza, l’integrità, la disponibilità e la custodia in ogni fase del trattamento e di tutte le misure tecniche e organizzative adeguate per garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio, ed in specie quelle richieste dall’art. 32 del Regolamento.
Articolo 17
Responsabile unico del progetto e Direttore dell’esecuzione
1. Xxxxxxx ha nominato quali:
- Responsabile Unico del Progetto il Sig. Xxxxxxxx Xxxxxxxx
- Direttore dell’esecuzione il Sig. .
Articolo 18
Responsabile del contratto per il Fornitore
1. Il Fornitore designa sin d’ora quale proprio responsabile del Contratto il Sig.
, il quale avrà la responsabilità della conduzione e dell’applicazione del
Contratto e sarà autorizzato ad agire come principale referente con Agenzia.
2. Il responsabile di Contratto dovrà essere sempre rintracciabile attraverso l’ausilio di apposita utenza telefonica fissa e mobile, indirizzo di posta elettronica certificata.
3. Le comunicazioni saranno effettuate presso i seguenti recapiti:
⮚ Cellulare ;
⮚ Telefono ;
⮚ Indirizzo PEC .
Il Fornitore dovrà comunicare tempestivamente qualsiasi variazione dei predetti recapiti.
4. Tutte le comunicazioni fatte al Responsabile di Contratto devono intendersi effettuate regolarmente nei confronti del Fornitore medesimo.
5. Il responsabile di Contratto del Fornitore opererà in collegamento con il Direttore dell’esecuzione di Agenzia, coordinandosi con il medesimo.
Articolo 19
Codice etico, Modello 231 e Protocollo di legalità
1. Il Fornitore, con la sottoscrizione del presente Contratto, dichiara di aver preso visione del Codice Etico, del Modello 231 e del Protocollo di legalità di Agenzia consultabile sul sito web xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xxx.xx che, anche se non materialmente allegati al presente Contratto, ne costituiscono parte integrante e sostanziale. Il Fornitore, pertanto, si impegna ad osservare e a far osservare ai propri dipendenti e collaboratori, per quanto applicabile, il suddetto Codice Etico, con il Modello 231 e con il Protocollo di legalità, pena la risoluzione del presente Contratto.
Articolo 20 Foro competente
1. Le eventuali controversie che dovessero sorgere tra le parti in relazione alla interpretazione, applicazione ed esecuzione del presente Contratto sono devolute alla competenza esclusiva del Foro di Roma.
Articolo 21 Clausola finale
1. Per quanto non espressamente disciplinato dal presente Contratto si rinvia alle disposizioni normative vigenti in materia di contratti pubblici, al codice civile, alle ulteriori disposizioni normative vigenti in materia.
Il Fornitore (firmato digitalmente) | Agenzia delle entrate-Riscossione (firmato digitalmente) |
Il Fornitore dichiara di conoscere ed espressamente approva tutte le clausole e
condizioni di seguito elencate, ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e 1342 c.c.: art. 4 (Condizioni economiche), art. 7 (penali), art. 8 (modalità di pagamento), art. 11 (divieto di cessione del Contratto – cessione dei crediti), art. 12 (garanzia definitiva), art. 15 (riservatezza), art. 20 (foro competente).
Il Fornitore
(firmato digitalmente)
Il presente Contratto è redatto in modalità elettronica e sottoscritto digitalmente ai
sensi di quanto previsto dall’art. 18, comma 1, del D.lgs. n. 36/2016.