LOTTO 4)
POLIZZA DI ASSICURAZIONE RCA E RISCHI ACCESSORI
LOTTO 4)
CIG : 7184199C8D
CONTRAENTE | AZIENDA ASL ROMA 1 Xxxxx Xxxxx Xxxxxxx 0 00000 Xxxx Partita IVA 13664791004 |
DECORRENZA | ORE 24.00 DEL 31.12.2017 |
SCADENZA | ORE 24.00 DEL 31.12.2020 |
RATEAZIONE | Annuale |
Si conviene fra le Parti che le norme dattiloscritte qui di seguito annullano e sostituiscono integralmente tutte le condizioni riportate a stampa nella modulistica utilizzata dalla Società in aggiunta al presente capitolato di polizza, per cui le stesse si devono intendere abrogate e prive di qualsiasi effetto.
I moduli prestampati della Società, allegati al presente capitolato di polizza, benché sottoscritti dal Contraente, valgono esclusivamente per i dati identificativi riferiti al Contraente, al conteggio del premio, alla durata contrattuale, al trattamento dei dati personali, nonché per l'indicazione delle eventuali quote di coassicurazione
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DEFINIZIONI
Assicurazione: | il contratto di assicurazione |
Polizza: | il documento che prova l'assicurazione |
Assicurato: | il soggetto il cui interesse è protetto dall'assicurazione |
Società: | l’impresa assicuratrice nonché le coassicuratrici |
Premio: | la somma dovuta dalla Contraente alla Società |
Rischio: | la probabilità che si verifichi l'evento dannoso e l'entità dei danni che possono derivarne |
Sinistro: | il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata la garanzia assicurativa |
Risarcimento: | la somma dovuta dalla Società al terzo danneggiato in caso di sinistro |
Risarcimento | La somma dovuta ai danneggiati dalla Società che ha stipulato il contratto relativo al veicolo dagli stessi utilizzato |
diretto | |
Indennizzo: | la somma dovuta dalla Società in caso di sinistro |
Legge: | D.lgs. n. 209 del 7 settembre 2005 – Titolo X sull'assicurazione obbligatoria dei veicoli a motore e dei natanti e successive modifiche ed integrazioni |
Regolamento: | I Regolamenti di esecuzione della predetta Legge e loro successive modifiche e integrazioni |
MASSIMALE RCA: € 11.000.000,00 per sinistro
Si precisa che il massimale sopra indicato, deve intendersi quale importo minimo da garantire, fermo restando che - qualora le Società, nelle proprie tariffe, non disponga di tale importo - potranno offrirsi/proporsi massimali diversi, comunque superiori a quello sopracitato, che non daranno tuttavia diritto a priorità nell’aggiudicazione, non costituendo in alcun modo oggetto di valutazione tecnica in fase di gara.
FRANCHIGIA FISSA SU GARANZIA RC AUTO PER AUTOCARRI, VEICOLI SPECIALI E VEICOLI
SPECIFICI: Franchigia fissa di € 500,00 per tutti gli autocarri, speciali e specifici
TARIFFA FISSA
Per tutte le macchine operatrici
TARIFFA BONUS MALUS
Per tutti gli autoveicoli e i motoveicoli
CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE
Art. 1 - Oggetto dell'assicurazione
La Società assicura, in conformità alle norme della Legge e del Regolamento, i rischi della responsabilità civile per i quali è obbligatoria l'assicurazione impegnandosi a corrispondere, entro i limiti convenuti, le somme che per capitale, interessi e spese, siano dovute a titolo di risarcimento di danni involontariamente cagionati a terzi dalla circolazione dei veicoli descritti in contratto.
L’assicurazione può essere prestata per i veicoli di proprietà, in locazione o in noleggio al Contraente nonché a veicoli il cui intestatario al PRA sia diverso dal Contraente.
L’Assicurazione comprende pertanto:
a) la responsabilità per i danni alla persona causati ai trasportati, qualunque sia il titolo in base al quale è effettuato il trasporto,
b) la responsabilità per i danni a terzi derivanti dal rimorchio trainato o comunque quando lo stesso è agganciato al veicolo assicurato,
c) la responsabilità per i danni involontariamente cagionati a terzi dall’esecuzione delle operazioni di carico da terra sul veicolo e viceversa, sia con mezzi manuali che con dispositivi meccanici purché stabilmente installati sul veicolo, esclusi i danni alle cose oggetto delle operazioni suddette nonché alle cose trasportate. Non sono considerati terzi coloro che prendono parte alle suddette operazioni salvo che per i danni riconducibili a rischi di circolazione,
d) la responsabilità per i danni cagionati dal conducente e/o dai trasportati a terzi o ad altri trasportati in conseguenza della circolazione, sosta o comunque dell’utilizzo del veicolo,
e) la responsabilità per i danni involontariamente cagionati dalla circolazione del veicolo stesso agli indumenti ed oggetti di comune uso personale che, per la loro naturale destinazione, siano portati con sé dai terzi trasportati, su veicoli adibiti a trasporto pubblico esclusi denaro, preziosi, titoli, esclusi i danni derivanti da furto o da smarrimento,
f) entro il limite massimo di € 750.000,00 per sinistro, la responsabilità per i danni materiali e diretti cagionati a terzi in caso di incendio, esplosione (compresa l’esplosione del carburante non seguita da incendio) o scoppio del veicolo assicurato nonché in conseguenza di inquinamento dell’ambiente causato da fuoriuscita accidentale di sostanze liquide e/o gassose dal mezzo descritto in polizza avvenuto in area privata per fatto non inerente alla circolazione stradale,
g) la responsabilità civile per i danni causati dalla circolazione, dalla sosta e dall’utilizzo dei veicoli in aree private,
h) la responsabilità civile derivante al Contraente ed ai soggetti di cui all’art. 122, 1° comma della Legge (autore dell’atto escluso), in conseguenza di atti dolosi di persone del cui operato devono rispondere ai sensi di legge o collaboratori anche occasionali, fatta salva la facoltà di rivalsa della Società nei confronti di quest’ultimo.
Quando il veicolo assicurato è un rimorchio la garanzia vale esclusivamente per i danni ai terzi derivanti dal rimorchio in sosta se staccato dalla motrice, per i danni derivanti da manovre a mano,
nonché sempre se il rimorchio è staccato dalla motrice per quelli derivanti da vizi di costruzione o da difetti di manutenzione.
Quando il veicolo assicurato è un autoveicolo speciale per portatori di handicap, la garanzia vale anche per i trasportati durante le operazioni di salita e discesa dei passeggeri, costretti su sedie a rotelle, con l’ausilio dei mezzi meccanici.
Art. 2 - Esclusioni e rivalsa
L’assicurazione non è operante:
- se il conducente non è abilitato alla guida a norma delle disposizioni in vigore;
- se il trasporto non è effettuato in conformità alle disposizioni vigenti o alle indicazioni della carta di circolazione;
- nel caso di veicolo guidato da persona in stato di ebbrezza e sotto l’influenza di sostanze stupefacenti, ovvero alla quale sia stata applicata una sanzione ai sensi degli artt. 186 e 187 del Codice della Strada.
Nei predetti casi ed in tutti gli altri in cui sia applicabile l’art. 144 “Azione diretta del danneggiato” del X.X.xx. 7 settembre 2005 n. 209, la Società avrà facoltà di esercitare diritto di rivalsa nei confronti dei soggetti non contemplati dalle rinunce di cui appresso per le somme che abbia dovuto pagare al terzo in conseguenza dell’inopponibilità di eccezioni prevista dalla citata norma.
La Società, a parziale deroga di quanto sopra specificato, rinuncia al diritto di rivalsa nei confronti del Contraente, del proprietario e del conducente del veicolo nei seguenti casi:
a) nel caso di patente scaduta l’assicurazione è operante a condizione che il conducente rinnovi il documento entro quarantacinque giorni dalla data del sinistro; l’assicurazione è altresì operante se il mancato rinnovo è conseguenza esclusiva e diretta dei postumi del sinistro stesso;
b) qualora i veicoli assicurati siano dati in uso a dipendenti o collaboratori anche occasionali dei soggetti di cui sopra e il conducente non sia abilitato alla guida ai sensi delle disposizioni in vigore;
c) per i danni subiti dai trasportati, se il loro trasporto non è effettuato in conformità alle disposizioni in vigore od alle indicazioni della carta di circolazione; l’assicurazione è operante anche nel caso di veicoli destinati al trasporto di cose per i danni alla persona subiti dagli eventuali trasportati non addetti all’uso o al trasporto delle cose sul veicolo stesso, purché il loro trasporto avvenga nel rispetto delle indicazioni della carta di circolazione;
d) nel caso di guida da parte di persona in stato di ebbrezza o sotto l’influenza di sostanze stupefacenti, ovvero alla quale sia stata applicata una sanzione ai sensi degli artt. 186 e 187 del Codice della Strada.
In questo ultimo caso la Società eserciterà diritto di rivalsa nei confronti del conducente con un limite di € 1.000,00.
Art. 3 - Dichiarazioni inesatte e reticenti
Premesso che il premio è calcolato con riferimento a parametri di rischio dichiarati dalla Contraente e risultanti dal contratto, ferme restando le disposizioni di cui agli artt. 1892,1893 e 1898 del Codice Civile, nel caso di dichiarazioni inesatte o reticenti del contraente rese al momento della stipulazione del contratto, relative a circostanze che influiscano sulla valutazione del rischio o di mancata comunicazione di ogni variazione delle circostanze stesse che comportano aggravamento di rischio, l’operatività dell’Assicurazione non è pregiudicata sempre che tali omissioni o inesatte dichiarazioni siano avvenute in buona fede e con l’intesa che il Contraente avrà l’obbligo di corrispondere alla
Società il maggior premio che ne deriva dal momento della decorrenza della copertura ovvero dal successivo momento in cui la circostanza aggravante si è verificata.
Del pari, non sarà considerata circostanza aggravante l’esistenza, al momento del sinistro, di lavori di ordinaria e straordinaria manutenzione e/o ristrutturazione in tema dei locali e degli impianti, nonché di lavori di costruzione ed allestimento negli stabilimenti dell’Assicurato nei quali si trovassero i veicoli.
Art. 4 - Oneri a carico del contraente
Le imposte, le tasse e tutti gli altri oneri stabiliti per legge, presenti e futuri, relativi al premio, al contratto ed agli atti da esso dipendenti sono a carico del Contraente.
Art. 5 - Estensione Territoriale
L'assicurazione vale per il territorio della Repubblica Italiana, della Città del Vaticano, della Repubblica di San Marino e degli Stati dell'Unione Europea, nonché per il territorio della Norvegia, dell’Islanda, della Repubblica Ceca, della Repubblica di Cipro, della Repubblica Slovacca, dell'Ungheria, del Principato di Monaco, della Slovenia, della Croazia, della Svizzera e del Liechtenstein.
L’assicurazione vale altresì per gli altri Stati facenti parte del sistema della Carta Verde le cui sigle internazionali non siano barrate.
La Società rilascia il certificato internazionale di assicurazione (Carta Verde). La copertura è valida anche se tale carta verde non è stata rilasciata.
La garanzia è operante secondo le condizioni ed entro i limiti delle singole legislazioni nazionali concernenti l'assicurazione obbligatoria R.C. Auto, ferme le maggiori garanzie previste dalla polizza o dalla Legislazione dello Stato Italiano.
La Carta Verde è valida per lo stesso periodo di assicurazione per il quale sono stati pagati il premio o la rata di premio.
Nel caso trovi applicazione l’art. 1901, secondo comma, del Codice Civile, la Società risponde anche dei danni che si verifichino fino alle ore 24 del trentesimo giorno dopo quello di scadenza del premio o della rata di premio pagati.
Qualora la polizza, in relazione alla quale è rilasciata la Carta Verde, cessi di avere validità prima della scadenza indicata sulla Carta Verde, il Contraente è obbligato a farne immediata restituzione alla Società. La Società eserciterà il diritto di rivalsa per le somme che abbia dovuto pagare al terzo in conseguenza del mancato rispetto di tale obbligo. Resta fermo quanto disposto ai precedenti artt. 2 e 3.
Art. 6 – Pagamento - decorrenza della garanzia – durata dell’assicurazione
L'assicurazione ha effetto dalle ore 24.00 del giorno indicato in polizza, sempreché il pagamento della prima rata di premio avvenga, in deroga all’art. 1901 del C.C., entro 30 giorni dalla sopra citata data, e così per le annualità successive. In caso di pagamento del premio successivamente al trentesimo giorno, l’effetto dell’assicurazione decorrerà dalle ore 24.00 del giorno di pagamento.
I premi devono essere pagati alla direzione della Società o alla sede dell'Agenzia alla quale è assegnata la polizza.
La presente polizza ha durata di tre anni e ha effetto dalle ore 24.00 del 31/12/2017 e cesserà automaticamente alla scadenza stessa senza obbligo di disdetta da ambo le parti.
Pur essendo il contratto di durata poliennale, le Parti si riservano la facoltà di risolverlo alla scadenza di ciascun periodo assicurativo annuo mediante lettera raccomandata da inviarsi almeno 120 (centoventi) giorni prima della scadenza. Non è ammesso il recesso della Società dalla garanzia di singoli rischi o parti dell'assicurazione.
Art. 6bis – Obblighi inerenti la tracciabilità dei flussi finanziari in base alla Legge n. 136/2010
La Società assicuratrice è impegnata a osservare gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari in ottemperanza a quanto previsto dalla Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i.
La Compagnia è obbligata a comunicare alla Stazione appaltante gli estremi identificativi dei conti correnti bancari o postali dedicati, anche se in via non esclusiva, alle movimentazioni finanziarie relative al presente contratto, unitamente alle generalità e al codice fi-scale dei soggetti abilitati ad operare su tali conti correnti.
Tutte le movimentazioni finanziarie di cui al presente contratto dovranno avvenire – salve le deroghe previste dalla normativa sopra citata - tramite bonifico bancario o postale (Poste Italiane SpA) e riportare, relativamente a ciascuna transazione, il Codice Identificativo di Gara (CIG) o, qualora previsto, il Codice Unico di Progetto (CUP) comunicati dalla Stazione appaltante.
Il mancato assolvimento degli obblighi previsti dall’art. 3 della citata Legge n. 136/2010 costituisce causa di risoluzione del contratto, ai sensi dell’art. 1456 cc e dell’art. 3, c. 8 della Legge.
Art. 7 – Formule tariffarie - Periodo di osservazione della sinistrosità
L’assicurazione è stipulata in base a formule tariffarie che prevedono regole evolutive ovvero la partecipazione dell’Assicurato agli andamenti tecnici del rischio, così come di seguito precisato:
a) tariffa bonus malus che prevede la variazione in aumento o diminuzione del premio applicato all’atto della stipulazione o del rinnovo, in relazione al verificarsi o meno di sinistri nel corso del periodo di osservazione sotto indicato;
b) tariffa con franchigia: che prevede, in caso di sinistro, un contributo dell’Assicurato/Contraente al risarcimento del danno;
c) tariffa mista: che prevede l’applicazione di entrambi gli elementi correttivi sopra indicati;
d) tariffa fissa: senza applicazione di franchigie o di regole evolutive.
Per l’applicazione delle regole evolutive sono da considerare i seguenti periodi di osservazione:
Primo periodo: inizia dal giorno della decorrenza dell'assicurazione e termina due mesi prima della scadenza del periodo di assicurazione corrispondente alla prima annualità intera di premio;
Periodi successivi: hanno durata di dodici mesi e decorrono dalla scadenza del periodo precedente.
Art. 8 – Polizza Libro matricola
L’Assicurazione ha per base un libro matricola, nel quale sono iscritti i veicoli da coprire inizialmente e successivamente. Per i veicoli che venissero inclusi in garanzia nel corso dell’annualità assicurativa, il premio sarà determinato in base alla tariffa ed alle condizioni in vigore alla data di stipulazione del contratto.
Sono ammesse sostituzioni dei veicoli purché:
- le esclusioni e le inclusioni avvengano nel corso dell’annualità assicurativa, prevedendo l’utilizzo della classe di merito del veicolo precedentemente escluso;
- i veicoli oggetto dell’operazione appartengono allo stesso settore/tipo mezzo.
Le esclusioni di veicoli dovranno essere accompagnate dalla restituzione dei relativi certificati e contrassegni e della Carta Verde. Il premio di ciascun veicolo è calcolato in ragione del 1/360 per ogni giornata di garanzia.
Per le inclusioni, le garanzie decorrono dalla data ed ora richiesti dal Contraente, purché non antecedenti la data e l’ora di ricevimento della comunicazione da parte della Società. Le esclusioni decorreranno dalle ore 24.00 della data di restituzione alla Società del certificato e del contrassegno. Le differenze di premio eventualmente risultanti in sede di regolazione, dovranno essere corrisposte entro il 30° giorno dal ricevimento da parte del Contraente della relativa appendice.
Art. 9 – Denuncia del sinistro
In caso di sinistro causato dalla circolazione del veicolo assicurato il conducente del veicolo o se persona diversa il proprietario sono tenuti a denunciare il sinistro alla Società entro 30 giorni lavorativi dal suo verificarsi o da quando ne sia venuto a conoscenza l’Ufficio competente del Contraente.
In caso di mancata presentazione della denuncia la Società avrà diritto di rivalersi ai sensi dell’art. 1915 x.x. xx xxxxxx xxxxxx (xxx. 000, 0x xxxxx xxx Xxxxxx) esclusivamente nei confronti dell’Assicurato che abbia omesso dolosamente l’avviso di sinistro.
Alla denuncia devono fare seguito, nel più breve tempo possibile, le notizie, i documenti e gli atti giudiziari relativi al sinistro.
La denuncia del sinistro deve essere redatta, ai sensi dell’art. 143 del Codice sul modulo conforme al modello approvato dall’IVASS “Modulo di constatazione amichevole di incidente” (“Modulo Blu”) e deve contenere tutte le informazioni richieste nel modulo stesso.
La denuncia deve essere completata dei dati anagrafici (Nome e Cognome, Luogo e Data di nascita, Residenza) e del Codice Fiscale del conducente che si trovava alla guida del veicolo al momento del sinistro, nonché, se noti, dei dati anagrafici di tutti i soggetti a vario titolo intervenuti nello stesso (Assicurato, Proprietario, Conducente del veicolo terzo, eventuali altri soggetti danneggiati, eventuali testimoni) e della individuazione delle Autorità intervenute.
In particolare, la richiesta di risarcimento danni deve essere inviata:
a) alla Società, qualora in base alle indicazioni fornite all’Assicurato all’atto della denuncia, sia applicabile la procedura di indennizzo diretto di cui all’art. 149 del C.d.A.
b) alla Compagnia del civilmente responsabile nei casi in cui non trovi applicazione la procedura di indennizzo diretto.
Art. 10 - Procedure di Risarcimento Diretto (art. 149 del Codice)
Nel caso in cui il veicolo assicurato resti coinvolto sul territorio della Repubblica Italiana in una collisione con un altro veicolo a motore identificato, targato ed assicurato per la responsabilità civile obbligatoria, riportando danni al veicolo e/o lesioni di lieve entità (art. 139, comma 2° del Codice) al conducente, si applica la procedura di risarcimento diretto (art. 149 del Codice) che consente all'Assicurato di essere risarcito direttamente dalla Società.
Tale procedura si applica, con le suddette modalità, anche a sinistri avvenuti nel territorio della Repubblica di San Marino e nello Stato della Città del Vaticano anche in caso di collisione con un veicolo immatricolato nei suddetti stati.
In tutti gli altri casi oppure in caso di collisione con veicolo immatricolato all'estero, si applica la procedura di risarcimento "ordinaria" prevista dall'art. 148 del Codice.
La Società qualora sussistano i requisiti previsti dall'art. 149 del Codice delle Assicurazioni, provvederà a risarcire, per quanto gli spetta, tempestivamente e direttamente all'Assicurato i danni subiti.
Qualora non sussistano i requisiti per l'attivazione della procedura di risarcimento diretto, la Società provvederà entro trenta giorni dalla data di ricezione della richiesta di risarcimento ad informare l'Assicurato e trasmettere la documentazione raccolta all'Assicuratore del veicolo di controparte coinvolto nel sinistro (art.11 del D.P.R. n. 254 del 18/07/2006 Regolamento attuativo dell’art. 149 e 150 del Codice). In questo caso la richiesta del risarcimento dei danni deve essere nuovamente inoltrata dall'Assicurato alla compagnia di assicurazione del responsabile del sinistro e al proprietario del veicolo coinvolto, mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, utilizzando l'allegato modulo di Richiesta di risarcimento danni, attivando così la procedura di risarcimento prevista dall'art. 148 del Codice.
Art. 11 - Procedura ordinaria di risarcimento (art. 148 del Codice)
Nel caso non sia applicabile la procedura di risarcimento diretto prevista al precedente art. 10, la richiesta del risarcimento dei danni subiti deve essere inoltrata dall'Assicurato direttamente alla compagnia di assicurazione del responsabile e al proprietario del veicolo di controparte, mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, utilizzando l'allegato modulo di richiesta di risarcimento danni.
Art. 12 - Procedura di Risarcimento del Terzo trasportato (art. 141 del Codice)
Nel caso di sinistro che comporti lesioni ai terzi trasportati a bordo del veicolo assicurato, il danneggiato deve sempre inviare la richiesta di risarcimento direttamente alla Società e per conoscenza al proprietario del veicolo, mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno. I danni saranno risarciti direttamente dalla Società, secondo quanto previsto dall’art 141 del Codice.
Art. 13 - Gestione delle vertenze
La Società, ai sensi dell'art. 1917 del C.C, assume la gestione delle vertenze, tanto in sede stragiudiziale che giudiziale, in qualunque sede nella quale si discuta del risarcimento del danno, a nome dell'Assicurato, designando d'intesa con lo stesso, legali o tecnici e avvalendosi di tutti i diritti ed azioni spettanti all'Assicurato stesso e ciò fino all'esaurimento del grado di giudizio in corso al momento della completa tacitazione del/i danneggiato/i.
La Società si impegna comunque a richiesta dell’Assicurato ad assumere a proprio carico la gestione dell’eventuale azione riconvenzionale del giudizio promosso dalla controparte.
La Società ha altresì l'obbligo di provvedere a proprie spese alla difesa in sede penale dei conducenti sino all'esaurimento del giudizio di secondo grado e di cassazione qualora sia concordemente ritenuto necessario ed opportuno, anche se i danneggiati sono già stati tacitati in sede civile.
La Società non riconosce le spese incontrate dall'Assicurato per i legali o tecnici che non siano da essa designati e non risponde di multe od ammende né delle spese di giustizia penali.
La Società tuttavia riconosce le spese per legali o tecnici designati dall'Assicurato quanto questi siano stati nominati per motivi di urgenza e non vi sia stata la materiale possibilità di ricevere preventivo assenso da parte della Società stessa o la Società non si sia fatta parte diligente nella nomina in tempi utili di tali soggetti.
Art. 14 - Attestazione dello stato di rischio
In occasione di ciascuna scadenza annuale del contratto, la Società deve rilasciare al Contraente un'attestazione che contenga:
- la denominazione della Società;
- il nome - denominazione o ragione sociale - del Contraente;
- il numero del contratto di assicurazione
- i dati della targa di riconoscimento o, quando questa non sia prescritta, i dati di identificazione del telaio e del motore del veicolo per la cui circolazione il contratto è stato stipulato;
- la forma di tariffa in base alla quale è stato stipulato il contratto;
- la data di scadenza del periodo di assicurazione per il quale l'attestazione viene rilasciata.
- nel caso che il contratto sia stipulato sulla base di clausole che prevedano, ad ogni scadenza annuale, variazioni del premio in relazione al verificarsi o meno di sinistri nel corso del periodo di osservazione, la classe di merito, secondo la tabella di Conversione Universale di provenienza e quella di assegnazione del contratto per l'annualità successiva,
- l’indicazione del numero di sinistri verificatisi negli ultimi 5 esercizi, intendendosi per tali i sinistri denunciati con seguito e con distinta indicazione dei sinistri che hanno dato luogo a pagamento o posti a riserva con soli danni alle cose o con danni alle persone;
- la firma dell’assicuratore.
L'attestazione deve essere rilasciata anche nel caso di tacito rinnovo del contratto. Nel caso di contratto stipulato con ripartizione del rischio tra più imprese, l'attestazione deve essere rilasciata dalla delegataria. La Società non rilascia l’attestazione nel caso di:
- coperture che abbiano una durata inferiore ad un anno;
- coperture che abbiano avuto efficacia inferiore ad un anno per il mancato pagamento di una rata di premio;
- coperture annullate o risolte anticipatamente rispetto alla scadenza annuale;
- cessione del contratto per alienazione del veicolo assicurato.
II Contraente deve consegnare all'assicuratore l'attestazione dello stato del rischio all'atto della stipulazione di altro contratto per il medesimo veicolo al quale si riferisce l'attestazione stessa anche se il nuovo contratto è stipulato con la stessa Società che l'ha rilasciata.
E' fatto salvo quanto disposto da formule tariffarie che prevedono variazioni di premio in relazione al verificarsi o meno di sinistri nel periodo di osservazione considerato.
Art. 15 - Sostituzione del certificato e del contrassegno
Qualora si debba procedere alla sostituzione del certificato o del contrassegno, la Società vi provvederà previa restituzione di quelli da sostituire.
Nel caso in cui il certificato o il contrassegno si siano accidentalmente deteriorati o comunque siano venuti a mancare per causa giustificata, la società rilascia un duplicato su richiesta ed a spese dell'Assicurato.
Se la perdita del certificato o del contrassegno sia dovuta a sottrazione od a smarrimento, l'Assicurato deve dare la prova di avere denunciato il fatto alla Competente autorità.
Art. 16 - Risoluzione del contratto per il furto del veicolo
In caso di furto del veicolo il contratto è risolto a decorrere dal giorno successivo a quello della denuncia presentata all’Autorità di Pubblica Sicurezza.
In deroga all’art. 1896 c.c. il Contraente ha diritto al rimborso del rateo di premio relativo al residuo periodo di assicurazione al netto dell’imposta pagata e del contributo sostitutivo di cui all’art. 334 del Codice.
Art. 17 – Pagamento delle franchigie (ove previste)
Si prende atto che la società prenderà in carico la gestione di qualsiasi richiesta di risarcimento indipendentemente dal fatto che la stessa comporti o prevedibilmente possa comportare un risarcimento inferiore alla franchigia o agli scoperti previsti dalla polizza. Successivamente la Società provvederà a richiedere al Contraente il rimborso dell’importo delle franchigie eventualmente previste dalla polizza.
A tale scopo la Società, con cadenza trimestrale, dovrà inviare al Contraente la documentazione comprovante (file excel) l’avvenuta liquidazione a terzi di tutti i sinistri per i quali esistesse una residua franchigia o scoperti a carico dell’assicurato, nonché la richiesta di rimborso della franchigia e degli scoperti. La regolazione delle franchigie avverrà unitamente alle regolazioni di premio previste in ragione della forma della polizza a “Libro Matricola”
Art. 18 - Rinvio alle norme di legge
Per tutto quanto non qui diversamente regolato, valgono le norme di legge.
Art. 19 – Obbligo di fornire i dati sull’andamento del rischio
La Società, trimestralmente, è tenuta a fornire al contraente le statistiche dei sinistri così suddivisi:
· Sinistri denunciati
· Sinistri riservati (con indicazione dell’importo a riserva)
· Sinistri liquidati (con indicazione dell’importo liquidato)
· Sinistri respinti e/o senza seguito (mettendo a disposizione le motivazioni scritte) Tutti i sinistri dovranno essere corredati di:
1. Nominativo del terzo reclamante
2. Data di accadimento del sinistro denunciato dal terzo
3. Data di apertura della pratica presso la compagnia
4. Data della eventuale chiusura della pratica per liquidazione od altro motivo
5. N. di sinistro assegnato dalla compagnia con evidenza di quello attribuito dal Contraente / Assicurato
Il monitoraggio deve essere fornito progressivamente, cioè in modo continuo e aggiornato dalla data di accensione della copertura fino a quando non vi sia la definizione e chiusura di ogni sinistro. La documentazione di cui sopra dovrà essere fornita al Contraente mediante supporto informatico compatibile ed utilizzabile dal Contraente stesso.
Gli obblighi precedentemente descritti non impediscono al Contraente di chiedere ed ottenere aggiornamento con le modalità di cui sopra in date diverse da quelle indicate.
Art. 20 – Foro Competente
Per qualsiasi controversia è competente in via esclusiva il Foro dove ha sede legale la Contraente.
Art. 21 – Validità esclusiva delle norme dattiloscritte
Si intendono operanti solo le norme dattiloscritte; la firma apposta dalla Contraente su moduli stampa vale solo quale presa d’atto del premio e della eventuale ripartizione del rischio tra le eventuali Società partecipanti alla Coassicurazione.
Art. 22 - Forma delle comunicazioni
Si precisa che tutte le comunicazioni inerenti la presente polizza saranno valide anche se fatte e/o ricevute a mezzo raccomandata e/o PEC e/o telegramma e/o fax e/o lettera e/o mail.
Art. 23 - Caduta di aeromobili o altri corpi volanti
La Società risponde dei danni che la caduta di aeromobili, compresi corpi volanti anche non pilotati, loro parti ed oggetti da essi trasportati, nonché meteoriti e relative scorie possono cagionare alle cose assicurate.
Art. 24 - Beni di terzi – Assicurazione per conto di chi spetta
La presente polizza è stipulata dalla Contraente in nome proprio e/o nell’interesse di chi spetta. In caso di sinistro però, gli interessati non avranno alcuna ingerenza nella nomina dei periti da eleggersi dalla Società e dalla Contraente, né azione alcuna per impugnare la perizia, convenendosi che le azioni, ragioni e diritti sorgenti dall’assicurazione stessa non possono essere esercitati che dalla Contraente. L’indennità che, a norma di quanto sopra, sarà stata liquidata in contraddittorio, non potrà essere versata se non con l’intervento, all’atto del pagamento, dei terzi interessati.
Si conviene tra le Parti che, in caso di sinistro che colpisca beni sia di terzi che dell’Assicurato, su richiesta di quest’ultimo si procederà alla liquidazione separata per ciascun avente diritto.
A tale scopo i periti e gli incaricati della liquidazione del danno provvederanno a redigere, per ciascun reclamante, un atto di liquidazione. La Società effettuerà il pagamento del danno, fermo quant’altro previsto dalla presente polizza, a ciascun avente diritto.
CAPO II - RISCHI ACCESSORI (CVT)
Art. 1 - Veicoli assicurati
Si intendono assicurati, al valore indicato da Eurotax giallo pubblicato nel mese di settembre 2017, tutti quei veicoli iscritti nel Libro Matricola della presente polizza immatricolati a partire dal 1° settembre 2010 compreso, inclusi gli accessori forniti dalla casa costruttrice e ogni altra attrezzatura installata anche da altra ditta e che il Contraente ritenga necessaria in relazione al servizio che dovrà svolgere il veicolo stesso.
Il valore assicurato del singolo veicolo è determinato in base a quello indicato sulla rivista "Eurotax Giallo" al momento del sinistro.
Art. 2 - Colpa grave dell'Assicurato
La Società risponde anche dei danni derivanti da colpa grave del Contraente/Assicurato nonché del conducente del veicolo.
Art. 3 - Dolo e colpa grave
La Società risponde dei danni determinati da dolo e colpa grave delle persone di cui il Contraente o l'Assicurato deve rispondere a norma di legge.
Art. 4 - Diritto di surrogazione
A parziale deroga dell'art.1916 del C.C. la Società rinuncia all'azione di xxxxxxx nei confronti del conducente del veicolo, fatto salvo il caso di dolo.
La Società eserciterà il diritto di surroga derivante dall’art. 1916 del Codice Civile verso il personale in rapporto di dipendenza o di servizio con il Contraente e gli Amministratori dello stesso in caso di fatti o atti commessi con dolo o colpa grave accertati con sentenza passata in giudicato.
Art. 5 - Modalità di denuncia dei sinistri
I sinistri devono essere denunciati alla Società entro 30 giorni dalla data d'accadimento, o da quando ne sia venuto a conoscenza l'Ufficio competente del Contraente.
La denuncia deve contenere l’indicazione dell’entità almeno approssimativa del danno, della data, luogo e modalità di accadimento del sinistro, ed il nominativo/i di eventuali testimoni.
Il Contraente deve altresì presentare i seguenti documenti complementari:
1. Per le garanzie di cui all’art.10 – Incendio
In caso di danno totale la scheda di demolizione o l'estratto cronologico generale rilasciati dal PRA (Pubblico Registro Automobilistico) nonché copia del verbale dei Vigili del Fuoco, se intervenuti. In caso di danno parziale le fatture per le sostituzioni e riparazioni eseguite.
2. Per le garanzie di cui all’art.11 e 11 bis
In caso di perdita totale del veicolo, la scheda di perdita di possesso e l'estratto cronologico generale rilasciati dal PRA (Pubblico Registro Automobilistico). In caso di danno parziale le fatture per le sostituzioni e riparazioni eseguite.
In ogni caso, copia della denuncia presentata all'Autorità di polizia.
A dimostrazione del danno agli enti assicurati, la Società dichiara di accettare quale prova dei beni danneggiati e distrutti, la documentazione contabile e/o le scritture che l'Assicurato sarà in grado di esibire. L’assicurato deve tenere a disposizione della Società Assicuratrice i residui del sinistro per almeno 7 giorni dopo aver presentato la denuncia di sinistro.
Qualora nel detto periodo il perito nominato dalla Società Assicuratrice non abbia periziato il danno, l’Assicurato potrà procedere alla riparazione dello stesso oppure prendere qualsiasi altra misura ritenuta opportuna.
Il detto periodo di 7 giorni non si applica qualora il veicolo debba essere urgentemente riparato al fine di non interrompere un pubblico servizio.
Art. 6 - Recesso in caso di sinistro
Dopo ogni sinistro, e fino al 30° giorno dal pagamento o rifiuto dell’indennizzo, le Parti possono recedere dall’assicurazione con preavviso di 180 giorni. In tale caso la Società, entro 15 giorni dalla data di efficacia del recesso, rimborsa la parte di premio, al netto delle imposte, relativa al periodo di rischio non corso.
Art. 7 - Modalità di liquidazione del danno
Per Autovetture
a) In caso di danno totale, nella liquidazione del danno non verrà applicato nessun degrado se il sinistro si verifica entro sei mesi dalla data di prima immatricolazione.
Se il sinistro si verifica dopo il compimento del sesto mese, ma entro 12 mesi dalla data di prima immatricolazione, il deprezzamento di cui sopra si determinerà nella misura del 1,5 % per ogni mese o frazione di mese. Dopo il dodicesimo mese di immatricolazione del mezzo, il valore è determinato in base a quello indicato sulla rivista "Eurotax Giallo" pubblicata nel mese in cui si è verificato l'evento. Qualora fosse impossibile determinare il valore in base alle valutazioni della rivista Eurotax, si farà riferimento al valore di mercato in base ad elementi raccolti presso i rivenditori di tali automezzi.
Si considera perdita totale del veicolo assicurato anche il caso in cui l'entità del danno sia pari o superiore al 75% del valore commerciale del veicolo al momento del sinistro; in tal caso la Società liquiderà il 100% del valore (con i criteri indicati in precedenza).
Qualora venga riconosciuta la perdita totale del veicolo, la Società subentra nella proprietà del residuo del sinistro.
In caso di sinistro indennizzabile per le garanzie di cui agli artt. 10 e 11 del presente capo si conviene che, a parziale deroga dell'art.1907 del Codice Civile, non si farà luogo all'applicazione della regola proporzionale nei confronti dei veicoli la cui somma assicurata risultasse insufficiente in misura non superiore al 20%
Qualora tale limite dovesse risultare superato, il disposto dell’art.1907 del Codice Civile rimarrà operativo per l'eccedenza rispetto a tale percentuale fermo restando che, in ogni caso, l'indennizzo non potrà superare la somma indicata per il veicolo stesso.
b) In caso i danno parziale non verrà applicato alcun degrado sul costo dei pezzi di ricambio inerenti la carrozzeria, la strumentazione ed i cristalli.
Relativamente alle parti meccaniche in caso di danno parziale fino a 5 anni dalla data di prima immatricolazione non verrà applicato nessun deprezzamento sul valore delle parti sostituite, in seguito verrà applicato un deprezzamento fino ad un massimo del 50%.
Per altri veicoli:
c) In caso di danno totale la Società rimborsa nel limite del capitale assicurato, nella liquidazione del danno non verrà applicato nessun degrado se il sinistro si verifica entro sei mesi dalla data di prima immatricolazione.
Se il sinistro si verifica dopo il compimento del sesto mese, ma entro 12 mesi dalla data di prima immatricolazione, il deprezzamento di cui sopra si determinerà nella misura del 1,5 % per ogni mese o frazione di mese. Dopo il dodicesimo mese di immatricolazione del mezzo, il valore è determinato in base a quello indicato sulla rivista "Eurotax Giallo" pubblicata nel mese in cui si è verificato l'evento.
Dal valore del veicolo al momento del sinistro verrà detratto il valore di recupero.
Si considera danno totale quello per cui il costo di riparazione eccede il 75% del valore del veicolo al momento del sinistro.
d) In caso di danno parziale la Società rimborsa, senza tener conto del degrado d'uso (eccetto per i pezzi soggetti ad usura), le spese sostenute per riparare o sostituire le parti danneggiate, distrutte od asportate.
L'indennizzo complessivo non può comunque superare, nel limite del capitale assicurato, il valore del veicolo al momento del sinistro.
Per tutti i veicoli:
Nel caso in cui la Società non provveda a periziare il veicolo danneggiato entro il termine di sette giorni previsto dal precedente art.5 o nel caso in cui il veicolo debba essere urgentemente riparato al fine di non interrompere un pubblico servizio, l’Assicurato è esonerato dall'obbligo di non effettuare le riparazioni prima del controllo dei danni fatto da un tecnico della Società, a condizione che i documenti di spesa siano costituiti da fatture dettagliate e idonea documentazione fotografica.
Il giudizio sull'idoneità della documentazione sopraindicata e sull'equità della spesa spetta comunque alla Società che ha pertanto facoltà, entro 15 giorni dal ricevimento della documentazione, di richiedere la messa a disposizione del veicolo per un accertamento postumo.
La richiesta, rende l'indennizzo non esigibile, fino all'espletamento della procedura. L'Assicurato ha l'obbligo di comunicare la data ed il luogo in cui il veicolo sarà visionabile.
L'Assicurato ha facoltà di partecipare alla perizia con un proprio tecnico. L'accordo fra i 2 periti, libero da ogni formalità, sarà vincolante per le parti.
In caso di mancato contraddittorio o di mancato accordo, la Società pagherà entro 20 giorni dalla data, con offerta senza obbligo per il percipiente di sottoscrivere gli atti di quietanza, la somma pari alla valutazione del proprio perito sulla base delle condizioni di polizza.
Qualora l'Assicurato non si ritenesse soddisfatto potrà avvalersi della procedura arbitrale tecnica, così come disciplinata dalle condizioni di polizza.
Art. 8 - Clausola arbitrale
Mancando l'accordo sulla liquidazione, questa è deferita a due periti, uno per parte.
Tali periti, persistendo il disaccordo, ne nominano un terzo; le decisioni sono prese a maggioranza.
Se una parte non provvede o se manca l'accordo sulla nomina del terzo perito la scelta è fatta, ad istanza della parte più diligente, dal Presidente del Tribunale competente. Ciascuna delle parti sostiene la spesa del proprio perito, quella del terzo perito fa carico per metà al Contraente, che conferisce alla Società la facoltà di liquidare e pagare detta spesa e di detrarre la quota da lei dovuta dall'indennità spettantegli.
Art. 9 - Pagamento dell'indennizzo
Il pagamento dell'indennizzo deve essere effettuato non prima di 30 giorni e non dopo 60 giorni dalla data di presentazione della denuncia alla Società Assicuratrice nonché di tutti gli altri documenti di cui all’art.5 della presente Sezione.
Art. 10 - Incendio
Oggetto della garanzia:
La Società copre i danni cagionati al veicolo da incendio, qualunque ne sia la causa, e si obbliga ad indennizzare i danni materiali e diretti arrecati al veicolo assicurato, sia fermo che in circolazione. L’assicurazione è prestata altresì per i danni materiali e diretti causati al veicolo assicurato dall’azione del fulmine e dall’esplosione e scoppio anche esterni al mezzo.
Esclusioni:
La garanzia incendio non comprende i danni avvenuti in conseguenza di:
- Eruzioni vulcaniche, terremoti, sviluppo – comunque insorto – di energia nucleare o di radioattività;
- Trombe d’aria, uragani, alluvioni, inondazioni, grandine, frane e smottamenti;
- Tumulti popolari, atti di terrorismo, scioperi, sommosse, atti di vandalismo, sabotaggio o comunque dolosi;
- Atti di guerra, occupazione militare, invasione, insurrezione;
- I danni durante la partecipazione del veicolo a gare o competizioni sportive, alle relative prove ufficiali ed alle verifiche preliminari e finali previste nel regolamento particolare di gara.
Art. 11 - Furto
Oggetto della garanzia
La Società risponde della perdita del veicolo o di sue parti in conseguenza di furto, rapina o estorsione, nonché dei danni subiti dal veicolo stesso nell'esecuzione o nel tentativo di tali reati.
La copertura del rischio Furto e/o rapina si intende estesa anche ai danni che il veicolo dovesse subire durante la circolazione dello stesso, successiva all'evento.
La Società risponde altresì dei danni da scasso subiti dal veicolo assicurato per l'esecuzione o il tentativo di furto o rapina di oggetti ed accessori non assicurati.
La garanzia si estende ai danni alle parti interne del veicolo.
L’indennizzo verrà pagato previa detrazione di uno scoperto del 10% con il minimo di € 500,00 Esclusioni
La garanzia furto non comprende i danni avvenuti in conseguenza di:
- Atti di guerra, occupazione militare, invasione, insurrezione;
- Tumulti popolari, atti di terrorismo, scioperi, sommosse, atti di vandalismo, sabotaggio o comunque dolosi;
- Trombe d’aria, uragani, alluvioni, inondazioni, grandine, frane e smottamenti;
- Eruzioni vulcaniche, terremoti, sviluppo – comunque insorto – di energia nucleare o di radioattività;
- Furto e la rapina commessi dai dipendenti del Contraente o dell'Assicurato durante lo svolgimento dell’attività lavorativa;
Art. 11bis - Eventi socio-politici ed Eventi atmosferici e diversi
- Eventi socio-politici - tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di terrorismo, sabotaggio, atti di vandalismo;
- Eventi atmosferici e diversi - trombe d'aria, uragani, tempeste di vento - compresi i danni causati da cose cadute o trascinate per la forza del vento quando questa abbia prodotto danni su una pluralità di enti, assicurati o meno - alluvioni, allagamenti, inondazioni, caduta di grandine, neve, ghiaccio, pietre, frane, valanghe e slavine, sprofondamento di strade, crollo di ponti, edifici e manufatti in genere, anche dovuti a terremoto, caduta di aeromobili e/o loro parti e/o cose da essi trasportate.
Relativamente ai danni derivanti da Eventi socio-politici e da Eventi atmosferici e diversi, in caso di sinistro l’indennizzo verrà riconosciuto con applicazione di una franchigia di euro 500,00 per ciascun veicolo assicurato che risulti danneggiato.
GARANZIE COMPLEMENTARI SEMPRE OPERANTI
per le Garanzie RC Auto e Auto Rischi Diversi e per tutti i veicoli
La Società assicura quanto segue:
Art. 12 - Fermo veicolo
L’indennizzo giornaliero di Euro 50,00 per la durata massima di giorni 30, per la indisponibilità del veicolo a seguito di furto o rapina dello stesso, fino al giorno in cui ne venga riacquistata la disponibilità da parte dell’Assicurato e per il tempo strettamente necessario alle eventuali riparazioni.
Art. 13 - Sequestro penale del veicolo
L'indennizzo giornaliero di Euro 50,00 per la durata massima di 30 giorni, in caso di forzata sosta del veicolo a seguito di sequestro penale conseguente ad un sinistro dal quale siano derivate la morte o lesioni personali ed il pagamento delle spese relative alla procedura di dissequestro, purché instaurata e seguita da legali di fiducia della Società.
L'assicurazione vale esclusivamente per il territorio della Repubblica Italiana.
Art. 14 - Recupero - Traino - Custodia
Il rimborso della spese sostenute dall'Assicurato e documentate per il recupero, traino e custodia del veicolo assicurato, disposti dalle competenti Autorità a seguito di sinistro Xxxxx, Rapina o Incendio indennizzabili a termini di polizza.
L'assicurazione è prestata fino alla concorrenza di Euro 260,00 per ogni sinistro.
Art. 15 - Cristalli
Il rimborso delle spese sostenute dall'Assicurato e documentate, per la sostituzione dei cristalli di seguito indicati del veicolo assicurato, in conseguenza della rottura degli stessi: parabrezza, lunotto posteriore, cristalli laterali.
La garanzia è prestata fino alla concorrenza di Euro 1.000,00 per ogni sinistro, indipendentemente dal numero dei cristalli rotti.
Art. 16 -Trasporto in ambulanza
Il rimborso delle spese sostenute dall'Assicurato per il trasporto in ospedale con autoambulanza degli occupanti il veicolo assicurato, a seguito di incidente da circolazione.
Art. 17 - Garanzia tassa di proprietà
Il risarcimento del danno derivante dalla perdita della quota parte della tassa di proprietà (compresa eventuale sovrattassa) a seguito di sinistro risarcibile a termini di polizza che abbia determinato la perdita totale del veicolo assicurato.
L'indennità è pari al periodo intercorrente dal giorno del sinistro alla data di scadenza della tassa di proprietà. L'importo indennizzabile è corrisposto all'Assicurato contestualmente al pagamento del sinistro per perdita totale.
Art. 18 - Soccorso vittime della strada
L’assicurazione è prestata fino alla concorrenza di ulteriori Euro 260,00 per i danni materiali all’interno del veicolo conseguenti al trasporto di vittime di incidenti stradali.
Art. 19 - Perdita di chiavi
La Società rimborsa, dietro presentazione di regolare fattura e fino a un limite massimo di Euro 260,00 per evento, le spese sostenute dall’Assicurato a causa di smarrimento o sottrazione delle chiavi o dei congegni elettronici di apertura delle portiere del veicolo assicurato in polizza e/o di sbloccaggio del sistema antifurto.
Art. 20 - Rimborso spese di immatricolazione
In caso di perdita totale del veicolo assicurato, conseguente a incendio, furto e rapina o incidente della circolazione con responsabilità del conducente, la Società rimborsa fino alla concorrenza di Euro 260,00 le spese di immatricolazione di un veicolo di pari cilindrata e potenza fiscale.
In caso di furto e rapina della sola targa la Società rimborsa fino alla concorrenza di Euro 260,00 le spese di re-immatricolazione del veicolo. L’Assicurato deve presentare denuncia all’Autorità e farne pervenire copia alla Società.
Art. 21 - Imbrattamento della tappezzeria
La Società rimborsa all’Assicurato, fino alla concorrenza di Euro 260,00, purché documentate, le spese sostenute per il ripristino della tappezzeria del veicolo assicurato, imbrattata o danneggiata a causa di trasporto necessitato per soccorso di vittime della strada comprovato con attestati di Pubbliche Autorità o di addetti di nosocomi e/o ospedali.
La garanzia è altresì operante quando il trasporto che ha provocato il danno sia stato effettuato per soccorso di infortunati o infermi, per fatto non connesso alla circolazione.
Art. 22 - Rientro dei passeggeri
Qualora il veicolo assicurato non sia in grado di procedere autonomamente, la Società rimborserà le spese, purché documentate, sostenute dall’Assicurato e dalle persone trasportate sul veicolo, per il rientro alla residenza abituale.
La garanzia non è operante entro i limiti di 50 Km. dalla residenza abituale dell’Assicurato e dalle persone trasportate.
PARAMETRO DI RIFERIMENTO | |
LIBRO MATRICOLA ALLEGATO | |
Premio lordo annuo complessivo NON COMPILARE € (in cifre) € (in lettere) |
La quotazione viene fatta con riferimento all’elenco dei veicoli allegato al capitolato e ai dati tecnici dei singoli mezzi ivi riportati.
Si prende atto che i dati riportati in detti elenchi si riferiscono al precedente rinnovo del 31.12.2016 più eventuali nuovi inserimenti e/o dismissioni avvenute in corso d’anno.
In caso di aggiudicazione del contratto, alla Compagnia aggiudicataria, verrà fornito un elenco dei veicoli/natanti aggiornato e il premio di rinnovo verrà quindi ricalcolato sulla base dei nuovi attestati di rischio / aggiornamenti nel frattempo intervenuti.