TRIBUNALE DI BARI
RG: 1352 /2022
TRIBUNALE DI BARI
Quarta Sezione Civile
DECRETO DI OMOLOGAZIONE DI ACCORDO DI COMPOSIZIONE DELLA CRISI DA SOVRAINDEBITAMENTO EX ART. 12 L. 3/12
IL GIUDICE
ha pronunciato il seguente
DECRETO
XXXXXXXX XXXXXXXX
dall’Avv.
Xxxxxx Xxxxxxxx
nel procedimento rgvg 1352/2022 avente ad oggetto proposta di piano del consumatore ex lege n.3/2012, presentato da e , rappresentato e difeso
Ricorrente
nei confronti di
Massa dei creditori
FATTO E DIRITTO
XXXXXXX XXXXXXXX e XXXXXXXX XXXX XXXXXXXXX
Con ricorso del 09.03.2022
DONATO
– premesso:
di svolgere rispettivamente attività di lavoratore dipendente e di casalinga con nucleo familiare composto anche da un figlio studente universitario; che i debiti contratti attengono esclusivamente la sfera privata e familiare, di non essere soggetto alle procedure concorsuali previste dal R.D. n.267/1942; di non aver fatto ricorso, nei tre anni precedenti alla procedura di composizione della crisi da sovraindebitamento ex l. n.3/2012;
d’essersi trovati in situazione di perdurante squilibrio tra le obbligazioni assunte ed il proprio patrimonio prontamente liquidabile, determinato dalla situazione lavorativa del Xxxxxxxx, dal luglio 2016 costretto dal proprio datore di lavoro a sciogliere il proprio rapporto di lavoro subordinato per proseguirlo sottoforma di collaborazione autonoma fittizia con guadagno insufficienti al mantenimento della propria famiglia tra il 2016 e il 2020, nel corso del quale la Unicredit lo aveva convinto ad estinguere un precedente finanziamento con la stipula di nuovo contratto a condizioni più favorevoli anche se esteso alla connessa polizza assicurativa, rapporto seguito dalla stipula di ulteriore prestito per il pagamento della RC auto e a prestito personale con la Compass estinto con la stipula di ulteriore contratto con Unicredit e ad altri rapporti con quest’ultima, che non aveva mai verificato l’esistenza dei presupposti di cui all’art. 124 bis TUB;
di essere stato assunto dal 2019 con contratto di lavoro a tempo indeterminato (inizialmente part-time) con cessazione dell’attività di lavoro autonomo seguito però dalla messa in cassa integrazione per la crisi pandemica e sino al gennaio 2021, situazione che lo ha costretto ad usufruire di fido su conto corrente, adesso percependo una retribuzione mensile di € 1.500,00 circa;
- di non aver mai subito segnalazioni negative e di aver sempre cercato di far fronte al mutuo fondiario;
L’OCC nominato dott.ssa Lopriore ha verificato poi, in particolare :
- la sussistenza, in capo al ricorrente, di tutti i presupposti di cui all’art. 7 della L. n. 3/2012;
- l’esaustività della proposta presentata, corredato di tutta la necessaria documentazione;
- la corrispondenza delle cause dell’indebitamento rappresentate dal deducente;
- l’esposizione debitoria complessiva in € 2.072,34 per crediti privilegiati, oltre il mutuo fondiario in regolare ammortamento ed € 81.416,62, oltre spese e compensi di procedura;
- la percezione da parte dell’istante di uno stipendio pari ad € 1.500,00 circa presso la VRG Servizi srl;
- la presenza di un bene immobile gravato da mutuo fondiario e la proprietà di due autovetture immatricolate nel 1999 e nel 2009, di scarso valore commerciale;
- ha chiesto la fissazione dell’udienza, con ogni conseguente adempimento, per l’omologazione dell’accordo.
Con decreto del 09.05.2022 veniva fissata l’udienza per l’omologa della proposta e successivamente richiesti chiarimenti ed integrazioni ai proponenti, resi con nota del 24.10.2022.
Non sono pervenute opposizioni, eccezion fatta per una nota del Comune di Toritto con cui questi ha manifestato parere negativo alla proposta di rientro come formulata dai ricorrenti, formulando controproposta di pagamento dell’80% della debitoria maturata.
Il procedimento è stato riservato per la decisione.
Per far fronte ai pagamenti, il ricorrente espone i tempi e le modalità della proposta con il seguente prospetto :
- messa a disposizione della procedura, tenuto conto del reddito mensile di circa € 1.500,00 e della necessità di continuare a far fronte al pagamento del mutuo ipotecario stipulato con Banca IFIS per € 260,00 mensili, della somma di € 625,00 circa;
- il professionista OCC quale creditore prededucibile, 100% del compenso di € 3.066,79 e € 3.122,00 per spese legali da onorarsi il primo in 12 rate mensili e il secondo in 24 mesi;
- il mutuo fondiario in regolare ammortamento come da piano di ammortamento;
- gli ulteriori crediti privilegiati nella misura del 25% durante tutto il secondo anno;
- i crediti chirografari nella misura del 25% dal terzo al sesto anno, il tutto per una durata di 6 anni.
Le integrazioni documentali fornite dai ricorrenti con il deposito eseguito il 24.10.2022 hanno poi superato i dubbi sollevati dall’AG, risultando corretta l’indicazione del credito tributario vantato dal Comune di Toritto.
L’OCC, dott.ssa Xxxxx Xxxxxxxx, ha depositato la relazione contenente l’attestazione prevista dall’art. 9, comma 2, L. 3/2012, attestando la veridicità dei dati relativi all’attivo ed al passivo indicati, il piano modulato secondo i seguenti criteri :
a) nel 1° anno - n.12 rate di € 645,45, da versare a partire dalla data di omologa, di cui
n.12 rate di € 255,57, relative al pagamento al 100% del debito in prededuzione costituito dal compenso a saldo dovuto all’O.C.C. di € 3.066,79 (2.417,08+ iva e cap), al netto dell’xxx.xx di €700,00 (oltre iva e cap), già versato all’Organismo di composizione della crisi dell’ODCEC di Bari in data 30/11/2021; n.12 rate di € 130,08, relative al pagamento del 50% del compenso in prededuzione dovuto al legale della procedura, di €3.122,00 (3.000,00 + Cap e bollo); n. 12 rate di €260,00 dovute per il mutuo prima casa (€3.120,00 annui);
b) nel 2° anno – n.12 rate di € 516,59, di cui n.12 rate di €130,08, relative al pagamento dell’ulteriore 50% del compenso in prededuzione dovuto al legale della procedura, di €3.122,00 (3.000,00 + Cap e bollo); n.12 rate di € 126,51, relative al pagamento al 100% dei debiti privilegiati; n. 12 rate di €260,00 dovute per il mutuo prima casa (€ 3.120,00 annui)
c) dal 3° al 6° anno - versamento di n. 48 rate mensili di € 514,43 per il pagamento al 15% dei restanti debiti chirografari di complessivi € 12.212,49 (ripartiti in anni 4); l’importo comprende anche le 12 rate dovute per il mutuo prima casa di € 260,00 mensili (€3.120,00 annui); Il totale da versare per entrambi i coniugi x anni 6 = € 38.639,37 e la fattibilità dell’accordo proposto, confermandone la convenienza rispetto all’alternativa liquidatoria del patrimonio immobiliare del debitore, appare meno conveniente per la massa dei creditori a causa della conseguente riduzione di attivo disponibile da destinare al piano in uno alla necessità di dover sostenere il pagamento del canone di locazione per la casa di abitazione, certamente superiore alla attuale rata di € 260,00 mensili.
Le valutazioni dell’OCC in merito alle condizioni di ammissibilità della proposta e alla sua corrispondenza con le previsioni di legge ed alla convenienza per il ceto creditorio sono condivisibili, in considerazione della rispondenza della relazione ai requisiti di corretta motivazione, completezza e coerenza logica, ivi compreso l’anno di moratoria come richiesto ai sensi dell’art. 8, comma 4 l. 3/12.
Il piano sotteso alla proposta, come attestato dall’OCC, appare attendibile, sostenibile anche per la durata (6 anni) e coerente a fronte della situazione patrimoniale, economica e finanziaria del ricorrente.
Peraltro, l’unica opposizione sul punto è pervenuta dal Comune di Toritto, il quale si è in realtà limitato a dichiarare di non condividere la proposta di pagamento della debitoria per la misura del 25%, richiamando delle note interne non esibite in atti e tenuto peraltro conto che il relativo credito, soggetto a privilegio mobiliare ex art. 2758 c.civ., alla luce della composizione del patrimonio dei ricorrenti come descritto in premessa.
che sussistono conseguentemente le condizioni di omologa previste dall’art. 12 bis, co. 3 L. n. 3/12;
osservato, infine, che, a norma di legge, l'organismo di composizione della crisi risolve le eventuali difficoltà insorte nell'esecuzione dell'accordo e vigila sull'esatto adempimento dello stesso, comunicando ai creditori ogni eventuale irregolarità;
P.Q.M.
- omologa il piano del consumatore proposto dai ricorrenti;
- dispone che il ricorrente versi mensilmente la somma da distribuire tra i creditori secondo le tempistiche descritte, con la collaborazione e la vigilanza dell’OCC della procedura, all’uopo delegato;
- dichiara che a far data dalla omologazione del piano non possono esser iniziate o proseguite azioni esecutive individuali per causa o titolo anteriore;
- dispone, a cura dell’OCC, la pubblicazione del presente provvedimento, per estratto, con esclusione dei dati sensibili e riservati, sui siti Ufficiali del Tribunale e della Corte d’Appello, avvalendosi della società R.T.I. PROGETTO EDICOM BARI.
Bari,09.01.2023
Il Giudice Dott.ssa Xxxxx Xxxxx