VERBALE DI ACCORDO
VERBALE DI ACCORDO
Roma, 16 dicembre 2010
t r a
Anaepa/ Confartigianato, CNA Costruzioni, Fiae-Casartigiani, Dipartimento Edile Claai
e
Fe.x.x.x.x.-U.I.L., F.i.l.c.a.-C.I.S.L., F.i.l.l.e.a.-C.G.I.L.
si è convenuto quanto segue per l’attuazione ed integrazione del C.C.N.L. 23 luglio 2008 per gli addetti delle imprese artigiane e delle piccole e medie imprese edili ed affini.
Letto, confermato e sottoscritto
ANAEPA- Confartigianato FE.X.X.X.X.-U.I.L.
CNA Costruzioni F.I.L.C.A.-C.I.S.L.
FIAE CASARTIGIANI F.I.L.L.E.A.-C.G.I.L.
CLAAI
Art. 15
Elemento Variabile della Retribuzione ( E.V.R.)
. . . omissis . . . . .
Le organizzazioni territoriali dei datori di lavoro e dei lavoratori, aderenti alle Associazioni Nazionali contraenti, potranno concordare, con decorrenza non anteriore al 1° luglio 2011, per la circoscrizione di propria competenza, l’elemento variabile della retribuzione fino alla misura massima del 6% dei minimi in vigore alla data del 1° gennaio 2010, secondo criteri e modalità di cui all’art.42.
Pertanto, a decorrere dal 1° luglio 2011, cessa l’elemento economico territoriale ed entra in vigore il nuovo istituto dell’elemento variabile della retribuzione.
L’elemento variabile della retribuzione sarà concordato in sede territoriale quale premio variabile che tiene conto dell’andamento congiunturale del settore e specificatamente dell’artigianato, e sarà correlato ai risultati conseguiti in termini di produttività, qualità e competitività nel territorio e non avrà incidenza sui singoli istituti retributivi previsti dal vigente contratto, ivi compreso il trattamento di fine rapporto.
L’indennità territoriale di settore resta ferma nelle cifre in atto in ciascuna circoscrizione territoriale.
DICHIARAZIONE COMUNE
Le parti sociali nazionali concordano che gli importi in atto dell’elemento economico territoriale saranno conglobati a decorrere dal 1° luglio 2011 nell’indennità territoriale di settore.
DICHIARAZIONE A VERBALE
….
Art. 50
Elemento Variabile della Retribuzione (E.V.R.)
Agli impiegati è corrisposto mensilmente un Elemento Variabile della Retribuzione così come previsto ai commi 4, 5 e 6 dell’art.15.
Il Premio di produzione resta fermo nelle cifre in atto in ciascuna circoscrizione territoriale.
DICHIARAZIONE COMUNE
Le parti sociali nazionali concordano che gli importi in atto dell’elemento economico territoriale saranno conglobati a decorrere dal 1° luglio 2011 nel premio di produzione.
Art. 42 (Accordi locali)
Alle Organizzazioni regionali e/o territoriali dell'artigianato e della piccola industria e dei lavoratori aderenti alle Organizzazioni nazionali contraenti è demandato di provvedere alla stipula dei contratti collettivi territoriali di secondo livello, secondo quanto stabilito dal sistema contrattuale convenuto dalle parti ivi compreso il principio di inscindibilità e di pari cogenza tra i due livelli contrattuali.
Il contratto collettivo territoriale ha validità triennale, e in particolare provvede:
a) alla ripartizione, a norma dell'art. 6, terzo comma, dell'orario normale di lavoro che, salvo diverse valutazioni delle parti territoriali, può essere fissato in modo differenziato nel corso dell'anno, al fine di tenere conto delle condizioni locali ivi comprese quelle normative, meteorologiche e climatiche;
b) alla determinazione, con decorrenza non anteriore al 1 luglio 2011, dell’elemento variabile della retribuzione, secondo i criteri indicati nel presente articolo e da quanto previsto agli artt.15 e 50;
c) alla determinazione delle indennità relative ai lavori in alta montagna;
d) all'attuazione delle modalità e dei criteri per gli accantonamenti per ferie, gratifica natalizia e riposi compensativi;
e) alla individuazione dei limiti territoriali oltre i quali è applicabile la disciplina della trasferta di cui all'art. 24;
f) alla determinazione del periodo di normale godimento delle ferie ivi compreso in special modo quello richiesto dalla manodopera immigrata;
g) alla determinazione delle indennità di mensa e di trasporto e relative indennità sostitutive;
h) alla determinazione di eventuale indennità per attrezzi di lavoro in proprietà dei lavoratori;
i) alla determinazione di indennità per lavori in galleria.
l) alle eventuali determinazioni in ordine all’attuazione della disciplina del rappresentante per la sicurezza di cui all’art, 84 anche a modifica di quanto previsto al punto 9 del medesimo articolo;
m) alla eventuale determinazione di una indennità per i lavoratori soggetti a reperibilità utilizzati in imprese vincolate contrattualmente a garantire la manutenzione e/o gestione di impianti;
n) alla eventuale determinazione di una indennità per i lavoratori soggetti a spostamenti periodici;
o) alla eventuale determinazione di una indennità per i lavoratori comandati alla guida di pulmini dell’azienda per gli spostamenti periodici dei lavoratori;
p) alla determinazione di eventuali e diversi coefficienti relativi alla carenza della malattia previsti all’art. 27 del presente CCNL;
q) alla determinazione dell’aliquota di contribuzione del Fondo relativo alla prestazione a favore dei dipendenti apprendisti, per interventi di Cassa Integrazione Guadagni;
r) alla definizione di ogni altra materia ed istituto non regolamentato a livello nazionale.
L'elemento economico di 2° livello, di cui alla lettera b) sarà concordato in sede regionale o territoriale tenendo conto dell'andamento congiunturale del settore e specificatamente dell’artigianato e sarà correlato ai risultati conseguiti in termini di produttività, qualità e competitività nel territorio e non avrà incidenza sui singoli istituti retributivi previsti dal vigente contratto, ivi compreso il trattamento di fine rapporto.
A tal fine saranno utilizzati 5 (cinque) indicatori di cui 3 (tre) definiti per tutto il territorio nazionale:
1) Numero lavoratori iscritti alla Cassa Edile Artigiana o di riferimento;
2) Monte salari denunciato alla Cassa Edile Artigiana o di riferimento;
3) Ore dichiarate alla Cassa Edile Artigiana o di riferimento, per le quali la valutazione della incidenza delle ore di cassa integrazione per mancanza di lavoro è demandata alle parti sociali territoriali.
e 2 (due) indicatori scelti a livello territoriale tra quelli sotto elencati:
- dinamica del numero e dell’importo complessivo dei bandi di gara e degli appalti aggiudicati anche con specifico riferimento al mercato dell’artigianato e della piccola industria;
- dinamica del numero ed importo complessivo delle concessioni edilizie e delle dichiarazioni di avvio dei lavori;
- dinamica del numero dei lavoratori edili iscritti nelle liste di mobilità per mancanza di lavoro ed andamento della cassa integrazione guadagni sia ordinaria che straordinaria;
- attivazioni dei finanziamenti compresi quelli derivanti da fondi strutturali;
- prodotto interno lordo del settore delle costruzioni a livello territoriale;
- ulteriore indicatore concordato in sede territoriale.
Con decorrenza non anteriore al 1 luglio 2011 le parti sociali territoriali, aderenti alle Associazioni nazionali contraenti, devono fissare, a livello territoriale e per le circoscrizioni di propria competenza, entro la misura massima fissata dalle Associazioni nazionali contraenti, la percentuale di EVR che avrà validità triennale.
Le parti sociali territoriali, in sede di rinnovo dei contratti collettivi regionali o territoriali, individueranno i 2 indicatori tra quelli sopra elencati, e verificheranno l’andamento del settore attraverso la valutazione complessiva dei suddetti 5 indicatori.
Provvederanno poi, al raffronto dei parametri territoriali, su base triennale effettuando la comparazione dell’ultimo triennio di riferimento con quello immediatamente precedente. Ai fini delle verifiche annuali, ogni triennio preso a base per il suddetto raffronto slitterà di un anno.
Ai fini dell’individuazione del triennio dovrà essere preso quale ultimo anno di riferimento quello che abbia disponibili tutti i dati relativi agli indicatori concordati.
Nell’ambito del raffronto di cui ai commi precedenti, ai fini della determinazione dell’EVR, qualora dovesse risultare uno dei suddetti parametri pari o positivo, l’EVR sarà riconosciuto nella misura variabile entro il 20% di quanto definito a livello territoriale; nell’ipotesi in cui dovessero risultare due dei suddetti parametri pari o positivi, l’EVR sarà riconosciuto nella misura variabile tra il 20% ed il 40% di quanto definito a livello territoriale; nel caso di tre indicatori pari o positivi l’EVR sarà riconosciuto nella misura variabile tra il 40% e il 70% di quanto definito a livello territoriale; nell’ipotesi in cui quattro parametri risultassero positivi l’EVR sarà riconosciuto nella misura variabile tra il 70% e il 100% di quanto definito a livello territoriale. Nel caso della totalità degli indicatori positivi l’EVR sarà riconosciuto nell’interezza di quanto stabilito a livello territoriale.
Ferme restando le regole generali di cui sopra, le parti a livello territoriale stabiliranno l’erogazione dell’EVR in quote mensili al personale in forza.
Le richieste per la stipula del contratto collettivo territoriale di secondo livello devono essere presentate due mesi prima della scadenza del contratto stesso. Durante i due mesi successivi alla data di presentazione delle proposte di rinnovo e per il mese successivo alla scadenza dell’accordo e comunque per un periodo complessivamente pari a tre mesi dalla data di presentazione delle proposte di rinnovo, le Parti non assumeranno iniziative unilaterali né procederanno ad azioni dirette. Il contratto collettivo territoriale di secondo livello avrà decorrenza non anteriore al 1 gennaio 2011.
Alle Organizzazioni regionali o territoriali è, inoltre, demandato di provvedere:
1) alla determinazione della misura complessiva del contributo dovuto alle Casse Xxxxx Xxxxxxxxx;
2) all'attuazione della disciplina relativa alle prestazioni delle Casse Edili Artigiane per i casi di malattia, infortunio sul lavoro e malattia professionale;
3) alla determinazione di cui all'art. 41, relativo alle quote sindacali di competenza territoriale;
4) alla determinazione del contributo per l'anzianità professionale edile;
5) all'attuazione della disciplina della formazione professionale contenuta nell'art. 40;
6) alla istituzione ed al funzionamento, secondo le modalità stabilite dalla disciplina nazionale, dei Comitati paritetici territoriali per la prevenzione infortuni, l'igiene e l'ambiente di lavoro, previsti dall'art. 39.
Nel caso di controversia interpretativa sull’applicazione del presente articolo o di insuperabile dissenso nel merito delle materie demandate alla negoziazione integrativa territoriale, ciascuna delle parti può chiedere l’intervento delle Associazioni nazionali contraenti le quali si incontreranno, entro 15 giorni dalla richiesta, al fine di definire la controversia interpretativa o di favorire la stipula dell’accordo locale.
Le clausole degli accordi locali difformi rispetto alla regolamentazione nazionale non hanno efficacia.
Visto quanto stabilito nell’accordo 18 dicembre 2009, è confermata la proroga per l’anno 2010 dei contratti collettivi regionali o territoriali vigenti, ferma restando la naturale scadenza di eventuali istituti economici e normativi ivi contenuti aventi carattere temporaneo e pertanto con scadenza prefissata.
DICHIARAZIONE A VERBALE
Qualora gli assetti contrattuali di 1° e 2° livello e le relative materie, dovessero trovare generale regolamentazione legislativa o nuova regolamentazione interconfederale, la presente disciplina sarà coordinata dalle parti nazionali con un apposito accordo, da stipularsi tempestivamente e comunque non oltre tre mesi dall’avvenuta nuova regolamentazione legislativa o interconfederale.
FERIE
All’art.18 e all’art. 62 del CCNL vigente è aggiunto il seguente comma:
Anche al fine di favorire il rientro alle proprie residenze dei lavoratori migranti, salvo quanto previsto dalle parti sociali territoriali ai sensi dell’art.42 del vigente CCNL e compatibilmente con le necessità tecnico-organizzative dell’azienda, gli stessi possono chiedere al datore di lavoro di usufruire di due delle quattro settimane di ferie spettanti nell’arco di 12 mesi successivi al termine dell’anno di maturazione, fermo restando l’obbligo di concordare con l’azienda, entro il 30 aprile di ogni anno, il periodo di godimento delle stesse.
Resta fermo quanto previsto dalla normativa vigente in materia di orario di lavoro sulla fruizione di due settimane consecutive di ferie nell’anno di maturazione delle stesse.
DIRITTO ALLO STUDIO
Il primo ed il secondo comma dell’art. 86 del CCNL vigente sono modificati come segue:
“Al fine di contribuire al miglioramento culturale e professionale dei lavoratori edili, le imprese concederanno, nei casi e alle condizioni cui ai commi successivi, permessi retribuiti ai lavoratori non in prova che intendono frequentare corsi di studio compresi nell'ordinamento scolastico e universitario, con riguardo alle facoltà di architettura, economia e commercio, giurisprudenza ed ingegneria o altre facoltà che prevedano corsi di studio attinenti attività ricomprese nell’ambito di applicazione del presente contratto collettivo nazionale di lavoro e che siano svolti presso istituti o università pubblici o legalmente riconosciuti.”
“I corsi di cui al comma precedente non potranno avere una durata inferiore a 150 ore di insegnamento effettivo.”
CONTRATTO DI LAVORO A TEMPO PARZIALE
All’art. 97 del vigente CCNL dopo il nono comma è aggiunto il seguente decimo comma:
“I contratti a tempo parziale, stipulati successivamente la data di decorrenza del presente Accordo, in misura eccedente le percentuali indicate ai commi precedenti e/o non ottemperando alle procedure ivi previste, si considerano a tempo pieno sin dal momento della loro stipulazione con i corrispondenti obblighi retributivi e contributivi, il cui inadempimento impedisce il rilascio all’impresa del Durc di regolarità.”
La suddetta norma, specificatamente in materia di rilascio del Durc, avrà efficacia dal momento in cui la CNCE, recependo gli accordi contrattuali, emanerà le istruzioni operative a tutte le Casse Edili Artigiane, alle Edilcasse e alle Casse Edili partecipanti al sistema della CNCE.
. . . .omissis . . .
Dichiarazioni a Verbale
Le Parti dichiarano che in data 9 marzo 2010, hanno sottoscritto un’intesa per l’”Interpretazione ed applicazione del comma 9 dell’art. 97 del CCNL per i lavoratori dipendenti delle impresa artigiane e PMI dell’edilizia e affini del 23 luglio 2008 (lavoro a tempo parziale)” di cui si riporta il comma 5:
“Le Parti firmatarie l’accordo del 23 luglio 2008, convengono che il comma 9 sopra indicato, và interpretato nella possibilità, per le imprese che occupano da 0 a 3 dipendenti, di assumere un solo dipendente con contratto part-time, definendo convenzionalmente in 912 ore annuali il tetto massimo usufruibile”.
Si concorda inoltre che, al fine di un costante monitoraggio sulla materia, a livello territoriale le Parti verificheranno l’effettiva applicazione del nuovo comma 10, con particolare riferimento alla comunicazione preventiva attuabile esclusivamente attraverso le Associazioni artigiane di categoria firmatarie il CCNL.
Art. 105 – Modalità attuative
Le Parti concordano che la Commissione di cui all’art. 105 del CCNL per le imprese Edili del comparto Artigianato e PMI, sarà istituita entro 60 giorni dalla sottoscrizione del presente accordo.
Oltre i compiti già indicati nel richiamato articolo contrattuale, la commissione dovrà inoltre effettuare un monitoraggio, anche utilizzando le banche dati della CNCE, sull’incidenza del numero di lavoratori rientranti nella tipologia “Lavori usuranti e pesanti”, specificatamente nel comparto artigianato e piccole imprese che ha a riferimento il presente contratto.
I lavori della commissione dovranno terminare entro e non oltre il 30 giugno 2011 al fine di fornire elementi di valutazione alle Parti firmatarie anche con riferimento al contributo dello 0,10% previsto per il finanziamento del Fondo mutualistico per i lavori usuranti e pesanti.
Tale contributo, previsto al comma 3 dell’art. 105 del CCNL 23 luglio 2008, entrerà in vigore dal 1 gennaio 2011.
Nelle more della predisposizione dello studio affidato alla commissione indicata nei commi precedenti nonché per le finalità condivise e previste al successivo “Protocollo sul Prevedi”, il 50% del predetto contributo sarà versato al Prevedi, a favore dei lavoratori ivi iscritti.
La Parti pertanto stabiliscono che, a decorrere dal 1/1/2011 e fino al 30 settembre 2012, il predetto contributo dello 0,05% sarà versato quale contributo straordinario al “Fondo di previdenza complementare Prevedi”.
Il contributo raccolto dalla Cassa Edile Artigiana o Edilcassa fino al mese di settembre 2011 sarà versato dalla stessa al fondo Prevedi nel mese di dicembre 2011 e quello raccolto dal 1 ottobre 2011 al 30 settembre 2012, sarà versato entro il mese di dicembre 2012.
Le Parti stabiliscono altresì che, sempre a decorrere dal 1 gennaio 2011, il rimanente 50% del contributo di cui al citato comma 3 dell’art. 105 del CCNL 23 luglio 2008, ovvero lo 0,05%, sarà versato dalle imprese nell’apposito “Fondo lavori usuranti e pesanti”, con specifica distinzione della fonte contrattuale d’applicazione, da costituirsi presso ogni Cassa Edile Artigiana, Edilcassa nonché nelle Casse Edili di altra emanazione contrattuale aderente al sistema CNCE.
Al 30 settembre 2012 cessa definitivamente l’obbligo di versare il contributo straordinario al “Fondo di previdenza complementare Prevedi”, e pertanto a decorrere dal 1 ottobre 2012, viene ripristinato nella misura dello 0,10% il contributo per i lavori usuranti e pesanti. Le parti demandano al livello territoriale la definizione delle modalità operative per l’applicazione di quanto definito.
PROTOCOLLO SUL PREVEDI
In relazione ai dati forniti dal fondo Prevedi da cui emerge una situazione di particolare gravità a causa:
‐ del non elevato numero di lavoratori iscritti rispetto ad una potenzialità del settore;
‐ dallo scenario prospettato dallo stesso Fondo in termini tendenziali di progressivo ulteriore decremento del numero degli iscritti nei prossimi anni tale da ipotizzare la discesa al di sotto della soglia minima di 20.000 posizioni associate (e contribuenti) sulla cui base la COVIP ha concesso l’autorizzazione all’avvio del Fondo Prevedi;
‐ della situazione che desta forte preoccupazione anche in termini di sostenibilità amministrativa e gestionale del fondo stesso e nella consapevolezza che solo fondi contrattuali strutturati possono posizionarsi sul mercato in maniera efficace per garantire una valida prospettiva pensionistica ai lavoratori iscritti;
le Parti concordano sulla necessità di:
1) Favorire ed agevolare l’incremento del numero dei lavoratori aderenti nel settore e a tal fine adottare le seguenti misure:
a) Attivazione della esplicita delega di adesione volontaria per prelevare la quota contributiva del lavoratore che aderisce, direttamente dalle maggiorazioni accantonate a suo conto presso la Cassa Edile. La stessa provvederà a fornire al lavoratore la necessaria certificazione utile ai fini fiscali;
b) Rendere praticabile l’adesione al fondo anche senza il versamento del TFR;
c) Sottoscrizione nazionale di un protocollo utile a garantire certezza e puntualità delle procedure delle Casse Edili sui versamenti a Prevedi;
d) Incaricare le Casse edili, coordinate da CNCE, di promuovere azioni mirate ad incrementare le adesioni al fondo.
2) Avviare un percorso per unificare in un solo Fondo le adesioni dei lavoratori dipendenti della filiera delle costruzioni con uno studio di fattibilità tecnico/giuridico per l’ipotesi di fusione/integrazione/accorpamento del Fondo Prevedi con altri Fondi di previdenza complementare. A tal fine viene costituita una commissione paritetica con il compito di prospettare alle Parti sociali nazionali, possibili soluzioni entro 12 mesi dalla firma del presente accordo;
3) Mantenere costante il monitoraggio di tutti i dati provenienti dal fondo.
AVVISO COMUNE
Contribuzione e integrazione degli ammortizzatori sociali nel settore edile.
La crisi economica sta avendo forti ripercussioni sugli assetti occupazionali: gli ammortizzatori sociali destinati al settore non riescono a sopperire nel tempo alla ormai costante mancanza di cantierizzazioni. E’ incontrovertibile che nell’edilizia il fattore uomo sia la risorsa principale e che, pertanto, risulti indispensabile il mantenimento nel circuito di settore di tali risorse, anche nell’ottica di una valorizzazione delle imprese qualificate e di una necessaria normazione di accesso delle imprese al settore.
Le parti sociali del settore stanno operando contrattualmente a tale fine ma occorre individuare un quadro generale, nazionale e territoriale con cui delineare un vero e proprio intervento organico a sostegno dei lavoratori temporaneamente disoccupati o che fruiscano degli ammortizzatori sociali di Xxxx e Cigs.
Nel quadro di tale intervento generale, le parti ritengono necessario potenziare le politiche attive del lavoro e gli ammortizzatori sociali a disposizione del settore estendendone la durata, la copertura e l’accesso, così come richiesto con gli Stati Generali del 14 maggio 2009.
Il sistema bilaterale edile, interamente finanziato dalle imprese di costruzioni e dai loro lavoratori, potrebbe supportare i momenti di crisi occupazionale, attraverso un sostegno economico che favorisca la partecipazione dei lavoratori a processi di formazione e riconversione professionale degli operai, scoraggiando il lavoro irregolare ed incentivando l’occupazione.
Le parti sociali del settore sono interessate ad introdurre una indennità integrativa di disoccupazione per gli operai licenziati per riduzione di personale o per fine o mancanza di lavoro nel rispetto dei requisiti di cui all’art 29 della legge n. 341/95.
Tale ipotesi è vincolata ad un accordo tra le parti sociali da stipularsi in sede ministeriale, con cui venga modificata l’attuale aliquota contributiva della CIGO attraverso un apposito decreto.
Attualmente le imprese edili artigiane versano per gli operai un'aliquota del 5,20%, a fronte dell'1,90% - 2,20% degli altri settori, beneficiando di una durata della cassa integrazione guadagni ordinaria decisamente più breve rispetto alle imprese dell’industria edile .
Ad accrescere ulteriormente la disparità a sfavore delle imprese artigiane, grava l’impossibilità della proroga della Cigo, in quanto alle imprese dell’artigianato è concessa solo in presenza di riduzione di orario, a differenza dell'industria per la quale le proroghe sono ammesse anche in assenza di una pur parziale ripresa dell’attività lavorativa.
Ciò ha comportato, secondo gli ultimi dati, un accumulo delle risorse del relativo fondo presso l'Inps pari a circa 2 mila milioni di euro.
A fronte di questa riduzione, stimata nell’ordine di due punti in modo da poter equamente distribuire a favore delle imprese e dei lavoratori le risorse così derivanti, le parti costituiranno presso le Casse Edili Artigiane territoriali un apposito Fondo finalizzato all’integrazione salariale dei lavoratori disoccupati e in Cig, finanziato con il contributo della riduzione della aliquota.
I requisiti di accesso, la durata e l’ammontare dell’erogazione del Fondo saranno concordati tra le parti sulla base delle risorse reperite. Essi seguiranno i criteri della universalità, della premialità per i lavoratori che parteciperanno alla formazione, e della premialità per le aziende che, in regola con i versamenti contributivi, assumano i lavoratori formati o disoccupati.
Le Parti nazionali, al fine di ovviare agli eventuali casi di gravi crisi occupazionali che si dovessero verificare nelle singole realtà, stabiliranno le percentuali nonché la periodicità con le quali, ciascuna Cassa Edile Artigiana territoriale, verserà in un Fondo a carattere nazionale, gestito dalla CNCE i contributi pervenuti nei Fondi territoriali.
ACCORDO SUL SISTEMA delle CASSE EDILI ARTIGIANE ed EDILCASSE
tra
l’ANAEPA Confartigianato, CNA Costruzioni, FIAE Casartigiani e CLAAI e
la FeNEAL – UIL, la FILCA – CISL, la FILLEA – CGIL
premesso che le parti
riconfermano la contrattazione nazionale e territoriale come sorgente dei diritti dei lavoratori e delle imprese;
riconoscono le Casse Edili Artigiane e le Edilcasse quale strumento per l’attuazione dei contratti e accordi collettivi stipulati tra le Federazioni nazionali dei lavoratori e le Organizzazioni nazionali degli imprenditori firmatarie il presente accordo, nonché tra le rispettive Organizzazioni territoriali;
hanno ricercato condizioni per addivenire ad un sistema unico degli enti bilaterali di settore, che riconoscesse l’applicazione del presente ccnl in tutte le sue parti, senza peraltro pervenire ancora alla definizione di accordi in tal senso;
continueranno a ricercare la condizione per un sistema unitario di enti bilaterali di settore, riconoscendo gli stessi quali strumenti di attuazione dei contratti ed accordi collettivi stipulati tra le parti sottoscrittrici l’Avviso comune del 16.12.03;
preso atto che
l’evoluzione normativa e pattizia che affida alle casse edili ruolo e funzioni che rendono l’iscrizione a tali strumenti indispensabile per l’operatività delle imprese sia nel settore pubblico sia in quello privato;
alle casse edili è data una rilevanza fondamentale non solo per la gestione del contratto, ma anche per il governo del mercato di settore;
in diverse realtà territoriali, ove le Associazioni Artigiane hanno una significativa rappresentanza, il sistema delle Casse Edili Artigiane e delle Edilcasse non è operante;
gli obiettivi convenuti con la richiesta di attivazione del tavolo della bilateralità e con l’Avviso comune di settore, vanno confermati e perseguiti in tempi celeri;
ove non si pervenga alla sottoscrizione di un accordo quadro nazionale sulla disciplina unitaria degli enti bilaterali entro e non oltre il 31 dicembre 2010;
le parti concordano:
-di garantire la sottoscrizione delle contrattazione integrativa territoriale;
-di garantire la piena attuazione del CCNL attivando le necessarie iniziative, ove possibile, per procedere alla costituzione degli enti bilaterali previsti dal vigente CCNL;
-laddove si riscontrino le possibilità operative, anche al fine della non proliferazione di nuovi enti, di pervenire ad accordi per estendere l’operatività delle Casse Edili Artigiane e delle Edilcasse, ad operare in aree limitrofe.
Art. 84 – RAPPRESENTANTE PER LA SICUREZZA
Protocollo RLST
Art. 1 Ambito di attività
Per tutte le imprese nelle quali non sia stato eletto o designato il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza di cui all’art.47, comma 2 del D.Lgs. 81/2008, le parti convengono che le medesime attribuzioni sono esercitate dal rappresentante dei lavoratori per la sicurezza individuato nell’ambito territoriale (RLST).
Art. 2 Designazione elezione e nomina
Il RLST è designato congiuntamente dalle Organizzazioni Sindacali territoriali dei lavoratori. Tale designazione sarà ratificata in apposite riunioni dedicate esclusivamente alla funzione elettiva. Successivamente le XX.XX. territoriali invieranno il nominativo del lavoratore tramite comunicazione scritta alle Associazioni Artigiane Edili territoriali, al Comitato Paritetico territoriale ed all’impresa dalla quale proviene il lavoratore.
Art. 3 – Attribuzioni
Secondo quanto previsto dal D.Lgs. 81/08 il RLST, attenendosi alle modalità fissate nel presente accordo, esercita, nelle aziende o unità produttive ubicate nella zona di sua competenza, le seguenti attribuzioni:
a) accede ai luoghi di lavoro in cui si svolgono le attività delle imprese;
b) è consultato preventivamente e tempestivamente in ordine alla valutazione dei rischi, all’individuazione, programmazione, realizzazione e verifica della prevenzione nell’impresa ovvero nell’unità produttiva;
c) è consultato sulla designazione degli addetti al servizio di prevenzione, all’attività di prevenzione incendi, al pronto soccorso, all’evacuazione dei lavoratori e del medico competente
d) è consultato dal Comitato Paritetico Territoriale e dall’Ente Scuola in merito all’organizzazione della formazione;
e) riceve in visione, in occasione degli accessi ai luoghi di lavoro, le informazioni e la documentazione inerente la valutazione dei rischi e le misure di prevenzione relative, nonché quelle inerenti le sostanze ed i preparati pericolosi, le macchine, gli impianti, l’organizzazione e gli ambienti di lavoro, gli infortuni e le malattie professionali;
f) riceve le informazioni provenienti dai servizi di vigilanza;
g) promuove l’elaborazione, l’individuazione e l’attuazione delle misure di prevenzione idonee a tutelare la salute e l’integrità fisica dei lavoratori;
h) formula osservazioni in occasione di visite e verifiche effettuate dalle autorità competenti;
i) partecipa alla riunione periodica di cui all’art. 35 del D.Lgs. 81/08;
j) fa proposte in merito all’attività di prevenzione;
k) avverte il responsabile dell’azienda dei rischi individuati nel corso della sua attività;
l) previo avvertimento di cui alla lettera k), può fare ricorso alle autorità competenti qualora ritenga che le misure di prevenzione e protezione dai rischi adottate dal datore di lavoro ed i mezzi impiegati per attuarle non sono idonei a garantire la sicurezza durante il lavoro.
Il RLST riceve una formazione adeguata come previsto dal successivo art. 7 e, comunque, non inferiore a quella prevista al comma 7 dell’art. 48 del D. Lgs. 81/2008.
Il rappresentante territoriale per la sicurezza ha accesso, per l’espletamento della sua funzione, al documento di cui all’art. 17, comma 1, lettera a) del D. Lgs. n° 81/08, nonché quanto previsto al comma 1, punto r) dell’art. 18 del D. Lgs. N° 81/08. Entrambe i documenti possono essere consultati esclusivamente in azienda.
Per la durata dell’incarico, durante l’esercizio delle sue funzioni, il RLST non può compiere attività di proselitismo, così come non può promuovere assemblee sindacali o proporre rivendicazioni di natura sindacale ed è incompatibile con le funzioni sindacali operative.
Art. 4 - Accesso ai luoghi di lavoro
Per quanto riguarda le visite presso le aziende viene previsto:
a) il RLST preannuncia e concorda con l’impresa, anche tramite le Associazioni Artigiane, la visita che ha programmato di effettuare in cantiere; il RLST segnala al Comitato Paritetico territorialmente competente l’elenco delle visite programmate. Il diritto di accesso ai cantieri sarà esercitato nel rispetto delle specifiche esigenze organizzative e/o produttive dell’azienda;
b) il RLST è munito di apposita tessera di riconoscimento da esibirsi prima dell’accesso al cantiere;
c) al RLST viene consegnata in visione copia della documentazione aziendale di cui al D.Lgs. 81/08 allo scopo di acquisire informazioni in merito a quanto attiene alla sicurezza ed all’ambiente di lavoro;
d) il RLST è tenuto alla massima riservatezza in merito a quanto acquisito in sede di visita, che potrà essere utilizzato esclusivamente in relazione alle funzioni che la legge gli attribuisce in materia di sicurezza, fermo restando il rispetto del segreto industriale;
e) delle visite aziendali e degli altri interventi di consultazione viene redatto verbale, in copia inviato all’azienda nonché al CPT competente, da archiviare presso la sede degli RLST. Nel verbale vengono riportate le indicazioni e le raccomandazioni in tema di sicurezza avanzate dal RLST;
f) le visite del RLST oltre che sulla base del programma di lavoro può avvenire su richiesta aziendale, anche per il tramite e con l’assistenza delle Associazioni Artigiane.
L’impresa, nel rispetto delle modalità della lettera a) del precedente comma, si impegna a garantire l’accesso al cantiere e la presenza del proprio responsabile del servizio di prevenzione e protezione (RSPP) o di un addetto da questi incaricato.
Art. 5 - Controversie
Ogni divergenza sorta tra il RLST e l’impresa sorta sull’applicazione dei diritti di rappresentanza, informazione e formazione previsti dalle normative vigenti, che non sia componibile tra le parti stesse è verbalizzata e, prima di qualsiasi ulteriore azione, deve essere sottoposta al Comitato Paritetico Territoriale competente come previsto dal comma 2 dell’art. 51 del D. Lgs. 81/2008.
Art. 6 - Numero dei RLST
Le Parti Sociali con accordi a livello territoriale, regolano il numero, le modalità ed i costi per il finanziamento delle attività, anche con riferimento alla formazione dei RLST. I costi mutualizzati a carico delle imprese comprendono e sostituiscono il versamento di cui all’art. 52 del D.Lgs. 81/2008 ove effettivamente operanti gli RLST.
Art. 7 - Formazione
Successivamente all’incarico, il RLST frequenta un xxxxx xx xxxxxxxxxx xx 000 xxx xx xxxxxxx di sicurezza e di salute, sia di natura teorica che pratica da effettuarsi entro 2 mesi dalla data di designazione e 8 ore di aggiornamento annuale.
Il corso di formazione dovrà tener conto in particolar modo delle funzioni che il RLST dovrà svolgere in relazione alle dimensioni ed alla tipologia delle imprese ed aver riguardo alle modalità di esercizio del suo incarico, determinate dal presente accordo, e da quanto previsto dalle norme di legge e contrattuali.
L’erogazione della formazione ai RLST è affidata al Comitato Paritetico Territoriale, che opererà di concerto con l’Ente Scuola anche per la definizione delle modalità organizzative dell’attività formativa.
ISTITUZIONE DELLA BORSA DEL LAVORO DELL’ARTIGIANATO DELLE COSTRUZIONI
La borsa lavoro, unitamente alle misure adottate a seguito degli avvisi comuni: Durc, Congruità e del documento degli Stati Generali del 14 Maggio 2009, è uno strumento
individuato dalle parti per la valorizzazione piena dei lavoratori nel processo produttivo dell’edilizia, anche attraverso la formazione, nonché per contrastare il lavoro nero, il lavoro sommerso, il caporalato e l’intermediazione passiva della manodopera gestita dalla criminalità organizzata.
Le parti sociali, concordano di riconoscere al Formedil Nazionale un ruolo fondamentale e attivo nella gestione e implementazione dell’incontro tra domanda e offerta di lavoro.
Le parti predispongono un sistema che possa effettivamente rispondere alle esigenze del mercato e del settore su tutto il territorio nazionale.
Le parti affidano al Formedil Nazionale, nel quadro del suo progetto di riconversione, la progettazione di un sistema efficace che tenga conto delle peculiarità del settore e che sia volto alla realizzazione di specifiche finalità quali:
1. ottimizzare la circolazione delle informazioni tra lavoratori disoccupati o inoccupati e imprese del settore sulle opportunità lavorative e sulle offerte formative, con lo scopo di favorire l’incontro tra la domanda e l’offerta di lavoro, mediante l’istituzione della banca del lavoro informatizzata presso ciascuna Scuola Edile e/o Ente paritetico equivalente, collegata alla Borsa lavoro, a cui affluiscano i curricula dei lavoratori e le offerte lavorative delle imprese edili;
2. fornire assistenza alle imprese in relazione ai bisogni formativi e occupazionali;
3. favorire l’orientamento della richiesta-offerta di lavoro dei suddetti lavoratori;
4. predisporre l’attivazione degli standard minimi e le misure atte a certificare i crediti formativi;
5. incentivare gli accordi ministeriali per l’ingresso dei lavoratori stranieri attraverso la formazione all’estero per l’inserimento e il collocamento nel settore.
Il Formedil in tutte le sue articolazioni dovrà inoltre prevedere un sistema che, fermo restando le autorizzazioni previste da parte della Pubblica Amministrazione e sulla base delle finalità sopra descritte, preveda:
a) l’assunzione, da parte delle Scuole Edili e/o Ente paritetico equivalente, di un ruolo attivo all’interno del progetto volto a favorire lo sviluppo dell’occupazione e l’incontro tra la domanda e l’offerta di lavoro, attraverso il sistema di autorizzazione presso la competente P.A.;
b) la possibilità, per le imprese in regola con la contribuzione contrattuale alla Cassa Edile Artigiana o Edilcassa, di consultare direttamente i curricula dei lavoratori in cerca di occupazione e di pubblicare al contempo le proprie offerte di lavoro presso gli sportelli costituiti nelle Scuole Edili e/o Ente paritetico equivalente;
c) la possibilità per le persone in cerca di lavoro di consultare gratuitamente le offerte di lavoro delle imprese aderenti alla Cassa Edile Artigiana o Edilcassa in modo da poter prospettare le proprie candidature.
L’entrata in vigore del Sistema Borsa Lavoro nelle costruzioni è prevista alla scadenza del primo anno di vigenza del presente accordo. A tale fine, entro 6 mesi dalla stipula del presente accordo, il Formedil Nazionale presenterà alle parti sociali nazionali il progetto operativo per l’approvazione dello stesso.
La sperimentazione della Xxxxx Xxxxxx sarà avviata dal Formedil Nazionale, in accordo con le parti sociali, entro 6 mesi dalla presentazione del progetto, nei territori ove è prevista la maggiore dinamicità degli investimenti e del mercato del lavoro.
La sperimentazione sarà effettuata sulla base dei seguenti criteri e modalità, ferma restando la necessità che sia definitiva a livello ministeriale una norma che preveda l’invio telematico della comunicazione obbligatoria da parte dei datori di lavoro entro 5 giorni
successivi al licenziamento anche alla Cassa Edile Artigiana o Edilcassa territorialmente competente:
• la Scuola Edile e/o Ente paritetico equivalente nei casi di crisi aziendale, mancanza temporanea di commesse, fine fase lavoro, licenziamenti, riceve l’elenco dei lavoratori che saranno interessati dai provvedimenti;
• tali elenchi saranno visionati dalla Scuola Edile e/o Ente paritetico equivalente al fine di valutare, sulla base delle professionalità esistenti, possibili percorsi di qualificazione e riqualificazione da attivare, anche in relazione agli accordi territoriali locali che prevedono ammortizzatori in deroga e le relative risorse; nonché ai programmi di formazione attivabili attraverso i fondi di formazione interprofessionali o europei;
• la Scuola Edile o Ente paritetico equivalente effettuerà una ricognizione individuale delle competenze possedute dai lavoratori e dei necessari piani formativi di qualificazione/riqualificazione acquisendo la disponibilità del lavoratore alla partecipazione alla formazione;
• la Scuola Edile o Ente paritetico equivalente in una apposita banca dati, condivisa con la Cassa Edile Artigiana o Edilcassa territoriale ed un server nazionale, inserirà i nominativi di cui al punto precedente con la relativa qualifica, mansione, anzianità di settore e dichiarazione di disponibilità dei lavori a frequentare i corsi di qualificazione e riqualificazione professionale;
• tale banca dati deve essere predisposta in modo da permettere il convenzionamento con il Centro dell’impiego competente al fine di dare una evidenza pubblica al profilo professionale ed alla condizione del lavoratore nel rispetto delle norme sulla privacy, ed in supporto alla sua attività di collocamento.
Alla Scuola Edile o Ente paritetico è demandato il compito di monitorare i fabbisogni occupazionali delle imprese a livello locale, al fine di determinare le necessità di ordine formativo sul territorio.
Presso ciascuna Scuola Edile o Ente paritetico equivalente, con finalità formative, sarà costituito uno specifico sportello con il compito di effettuare la ricognizione individuale del bilancio delle competenza, rilevare aspettative e fabbisogni al fine di sviluppare assieme al lavoratore un piano di sviluppo professionale sulla base delle linee guida che saranno elaborate dal Formedil Nazionale ed approvate dalle Parti Sociali firmatarie del presente Accordo.
Gli accordi di cui all’art.42 del vigente CCNL potranno prevedere che alle imprese che assumano i lavoratori iscritti negli elenchi di cui al presente articolo, possano essere riconosciute agevolazioni contributive presso la Cassa Edile Artigiana o Edilcassa.
Di ciascuna azione formativa di cui al presente articolo sarà effettuata specifica registrazione sul libretto formativo approvato dalle parti sociali su proposta del Formedil Nazionale.
DECORRENZA e DURATA.
Il presente Accordo, salvo le diverse decorrenze espressamente indicate, si applica dal 1 dicembre 2010 ai rapporti di lavoro in corso alla data del 16 dicembre 2010 o instaurati successivamente e prolunga il CCNL 23 luglio 2008 nella sua applicazione fino al 31 dicembre 2012.
Le parti si danno atto che la sottoscrizione del presente accordo integrativo ed attuativo del CCNL 23 luglio 2008, in applicazione agli Accordi nazionali stipulati tra tutte le Parti sociali del settore costruzione, dà continuità al processo di armonizzazione dei minimi tabellari previsti dagli altri CCNL sottoscritti nel settore.
AUMENTI RETRIBUTIVI
E MINIMI DI PAGA BASE E DI STIPENDIO
Per gli operai con qualifica del 3° livello è stabilito un incremento complessivo del trattamento retributivo pari a euro 34,29 a decorrere dal 1° giugno 2012.
Le tabelle dei valori mensili dei minimi di paga base degli operai e degli stipendi minimi mensili per gli impiegati, di cui all’Accordo del 23 luglio 2008, sono quindi modificate come segue:
Livelli | Aumenti | Parametri | ||
Retribuzione al 1/1/2010 | 01/01/2011 | 01/06/2012 | ||
7 | € 1.524,34 | € 69,38 | € 54,08 | 205 |
6 | € 1.333,18 | € 60,92 | € 47,48 | 180 |
5 | € 1.110,77 | € 50,77 | € 39,57 | 150 |
4 | € 1.028,89 | € 47,05 | € 36,67 | 139 |
3 | € 962,23 | € 44,00 | € 34,29 | 130 |
2 | € 850,49 | € 38,92 | € 30,34 | 115 |
1 | € 743,46 | € 33,85 | € 26,38 | 100 |