OGGETTO: AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI RESOCONTAZIONE DELLE SEDUTE CONSILIARI PER IL TRIENNIO 2018 – 2020 – CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO – CIG 735523973B
OGGETTO: AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI RESOCONTAZIONE DELLE SEDUTE CONSILIARI PER IL TRIENNIO 2018 – 2020 – CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO – CIG 735523973B
Le Condizioni del Contratto per la fornitura del servizio in oggetto, che verrà concluso in caso di accettazione dell’offerta del fornitore, sono integrate e modificate dalle clausole che seguono, le quali prevarranno in caso di contrasto con altre disposizioni contenute nelle Condizioni Generali di Contratto relative al Bando “Beni e servizi per le persone”, Lotto “Servizi Commerciali vari”, Metaprodotto “Servizi di trascrizione e/o resocontazione” del Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione ai sensi degli artt. 36 comma 6 e 58 del D.Lgs. 50/2016 e dell’art. 1 comma 450 della Legge 296/2006 e s.m.i.
SEZIONE I MODALITA’ DI GARA ART. 1
OGGETTO DELLA FORNITURA
La prestazione principale è costituita dalla Registrazione audio delle sedute consiliari, Stenotipia computerizzata, resocontazione, trascrizione integrale e stampa dei lavori del consiglio comunale dell’intera seduta consiliare (o di altre riunioni per le quali si rendesse necessario - ad esclusiva valutazione della stazione appaltante), sia su supporto informatico che su copia cartacea, nel triennio 2018-2020; le ulteriori eventuali prestazioni richieste sono accessorie a quella principale e, in tal caso, trova applicazione l’art. 48 comma 2 del D.Lgs. 50/2016.
Ai sensi dell’art. 51 comma 1 del D.Lgs. 50/2016, è previsto un unico lotto indivisibile, in quanto le fasi di lavorazione in cui si articola il servizio sono determinate da un unico flusso dati che costituisce il processo nella sua completezza.
Il Settore Affari Generali e Pianificazione, Servizio Segreteria Organi Collegiali della Città di Ercolano (NA) necessita della registrazione, resocontazione, trascrizione delle sedute del Consiglio Comunale e della fornitura del relativo testo in formato digitale atto ad essere archiviato nei propri sistemi informatici secondo i tempi e le modalità di seguito indicate.
I servizi oggetto dell’appalto sono descritti nel presente capitolato.
Il presente affidamento è disciplinato dalle disposizioni del D.Lgs. n. 50/2016 e relativi atti attuativi.
In relazione al “REGOLAMENTO (CE) N. 213/2008 DELLA COMMISSIONE del 28 novembre 2007 - recante modifica del regolamento (CE) n. 2195/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al vocabolario comune per gli appalti pubblici (CPV) e delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relative alle procedure per gli appalti pubblici, per quanto riguarda la revisione del CPV” le forniture comprese nell’affidamento sono classificate come segue:
Categoria | Denominazione | Numero di riferimento CPV | Importo presunto XXX XXXXXXX |
CPV | Servizi di dattilografia, trattamento testi ed editoria elettronica | 79550000-4 | € 27.170,12 |
Le condizioni del Contratto del Servizio del Mercato Elettronico, che verrà sottoscritto in caso di accettazione dell’offerta dell’operatore aggiudicatario da parte dell'Amministrazione, sono integrate e modificate dalle clausole del presente Capitolato Speciale di Appalto, le quali prevarranno in caso di contrasto con altre disposizioni contenute nelle Condizioni Generali di Contratto Relative al Bando “Beni e servizi per le persone”, Lotto “Servizi Commerciali vari”, Metaprodotto “ Servizi di trascrizione e/o resocontazione” del Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione.
Per quanto non espressamente previsto in detta normativa, ai sensi dell’art. 30 comma 8 del D.Lgs. 50/2016 alle procedure di affidamento ed alle altre attività amministrative in materia di contratti pubblici si applicano le disposizioni di cui alla Legge 7 agosto 1990 n.241; alla stipula del contratto ed alla fase di esecuzione si applicano le disposizioni del codice civile.
ART. 2
DURATA E VALORE DEL CONTRATTO
L’appalto avrà la durata di anni 3 (tre), decorrenti dalla stipula del contratto oltre a due mesi di proroga.
Il Consiglio Comunale si riunisce in genere presso il Palazzo di Città, sito in Ercolano al Xxxxx Xxxxxx, 00; il servizio dovrà comunque essere garantito anche presso altre sedi, che saranno tempestivamente comunicate
L’importo massimo presunto a base di gara per la fornitura del servizio ammonta, per il triennio di affidamento, ad € 25.740,00 di cui € 900,00 di oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso (oltre IVA nella misura di legge ed ove dovuta) oltre € 1.430,12 per mesi 2 di proroga, per un totale di Euro 33.147,55 IVA inclusa.
Nel prezzo del servizio si considerano interamente compensate tutte le prestazioni, le spese ed ogni altro onere inerente l’esecuzione dello stesso.
L’efficacia del contratto è subordinata alla effettiva disponibilità delle risorse finanziarie.
Ai sensi dell’art. 106 comma 11 del D.Lgs. 50/2016 la durata del contratto può essere prorogata al tempo strettamente occorrente per l’espletamento delle procedure necessarie all’individuazione di un nuovo contraente.
Ai sensi dell’art. 106 comma 12 del D.Lgs. 50/2016, la Stazione Appaltante si riserva la facoltà di richiedere all’affidatario del servizio variazioni non superiori ad un quinto in aumento o in diminuzione al contratto.
L’importo complessivo triennale dell’appalto: ad € 25.740,00 di cui € 900,00 di oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso (oltre IVA nella misura di legge ed ove dovuta) oltre € 1.430,12 per mesi 2 di proroga, per un totale di Euro 33.147,55 IVA inclusa:
Servizi a misura, a base d’appalto | Numero sedute ipotizzate nel triennio | Ore ipotizzate per seduta | Totale |
per ogni ora di parlato - € 60,00 oltre IVA (costo orario di parlato) | 72 | 5 | 21.600,00 |
per ogni ora di attesa - € 45,00 oltre IVA (costo orario di attesa, relativamente al tempo intercorso tra l’ora fissata nell’avviso di convocazione e quella di effettivo inizio del Consiglio Comunale e durante le eventuali sospensioni dei lavori del Consiglio Comunale) | 72 | 1 | 3.240,00 |
Oneri sicurezza non soggetti a ribasso | 900,00 | ||
Totale corrispettivo dovuto per il triennio a base d’asta | 25.740,00 | ||
Mesi due di proroga tecnica | 1.430,12 | ||
TOTALE PARZIALE | 27.170,12 | ||
Iva al 22% | 5.977,43 | ||
totale | 33.147,55 |
Quando in un’offerta vi sia discordanza tra il prezzo indicato in lettere e quello indicato in cifre, sarà ritenuto valido quello più vantaggioso per l’Amministrazione.
Resta espressamente inteso che lo scioglimento dell’Organo Consiliare, per qualsiasi causa, determina, sino all’entrata in carica del nuovo Consiglio, la momentanea interruzione del servizio oggetto dell’appalto, senza che la ditta possa avanzare alcuna pretesa economica. Il periodo di interruzione per la causa sopracitata non viene computato ai fini della durata del contratto, il quale alla sua naturale scadenza sarà prorogato di un periodo pari a quello scaturito dall’interruzione.
Qualora l’Amministrazione, entro la scadenza naturale del contratto, non abbia ancora individuato un nuovo contraente, potrà chiedere all’Impresa la prosecuzione delle prestazioni di cui al presente Capitolato Speciale, alle stesse condizioni e modalità di cui all’aggiudicazione, nelle more dello svolgimento della nuova procedura di scelta del contraente (proroga tecnica), nella misura strettamente necessaria, di mesi 2, conformemente a quanto stabilito dall’art. 106, comma 11, del D.Lgs. 50/2016.
Il numero e la durata delle sedute del Consiglio Comunale, i cui lavori dovranno essere interessati dal servizio di registrazione e trascrizione, hanno valore presunto.
Pertanto, le variazioni in aumento o in diminuzione del numero e della durata delle sedute del Consiglio non costituiscono in alcun modo presupposto per invocare modificazioni del contratto o revisione del prezzo offerto.
ART. 3
DESCRIZIONE DEL SERVIZIO RICHIESTO
Il Consiglio Comunale si riunisce mediamente 24 volte all’anno. Le sedute hanno generalmente inizio alle ore 19,30 e si protraggono anche in orario notturno. La Conferenza dei Capigruppo può altresì decidere una diversa programmazione.
Capita inoltre che la seduta del Consiglio Comunale venga temporaneamente sospesa per consentire lo svolgimento di straordinarie riunioni della Conferenza dei Capigruppo.
Oltre alle sedute del Consiglio Comunale, la Città di Ercolano potrà anche chiedere occasionalmente all’aggiudicatario la trascrizione di registrazioni audio relative a sedute delle Commissioni Consiliari (la cui durata è generalmente contenuta in un paio di ore) oppure di altri eventi o manifestazioni organizzate dal Consiglio Comunale stesso, dalle sue articolazioni o dalla Presidenza.
a. PRESTAZIONI
a.1 PRESCRIZIONI GENERALI DEL SERVIZIO DI REGISTRAZIONE AUDIO DELLE SEDUTE E DELL’ATTIVITA’ DI GESTIONE DELL’AULA CONSILIARE
Il servizio oggetto dell’appalto, consistente nella registrazione fonica, resocontazione, trascrizione e stampa dovrà essere espletato nel rispetto della tempistica e secondo le modalità di seguito indicate:
a. audioregistrazione delle sedute del consiglio comunale;
b. stenotipia di tutti gli interventi che si svolgono durante le sedute, dei documenti letti o consegnati;
c. decrittazione e stesura in forma chiara ed intelligibile dei testi stenotipati;
d. trasposizione del verbale su cd rom per pc compatibile con il sistema informatico in essere presso il Comune;
e. consegna entro 2 (due) giorni dal termine della seduta consiliare in due esemplari del verbale della seduta su documento cartaceo formale durevolmente rilegato, debitamente firmato dallo stenotipista (che si assume tutta la responsabilità della sua fedele traduzione) e del cd rom contenente il “file” del predetto verbale. Nei casi di urgenza l’Ente può richiedere la consegna di quanto sopra prima del suddetto termine ma comunque non prima di ventiquattro ore dal termine della seduta;
f. nel caso vengano registrate delle irregolarità e/o infedeltà nell’esecuzione la ditta – a richiesta dell’ente – è tenuta entro il giorno successivo alla comunicazione ad apporre le eventuali correzioni e a riconsegnare con le dovute correzioni entro e non oltre il giorno seguente il materiale di cui alla precedente lettera “e”.
I testi dei verbali, i relativi cd rom e i nastri magnetici usati per la registrazione sono di esclusiva proprietà del Comune e pertanto è fatto assoluto divieto alla ditta di divulgarli in tutto o in parte, consegnarli a terzi o in qualche modo renderli pubblici.
La ditta si obbliga a fare fronte ad ogni chiamata del Comune anche in giorni festivi e prescindendo da vincoli di orario con gli stessi costi convenuti e riportati nel presente capitolato.
La prestazione del servizio dovrà essere così articolata:
1. a cura della sezione Segreteria degli Organi Collegiali del Comune di Ercolano, sarà comunicato all’aggiudicatario la convocazione del Consiglio, trasmettendo a mezzo e-mail o tramite fax, il relativo avviso di convocazione con l’ordine del giorno della seduta. Detta trasmissione avverrà entro gli stessi termini stabiliti per tale avviso nei confronti dei consiglieri comunali, fatta salva la possibilità riconosciuta dall’aggiudicatario di essere convocato anche mediante telefono, per le sedute straordinarie e di urgenza, anche con un preavviso inferiore alle 24 ore;
2. ai lavori del Consiglio Comunale interverranno almeno due operatori che, avvalendosi sia della strumentazione in uso presso il Comune, che attraverso proprie attrezzature, dovranno assicurare il servizio di amplificazione e distribuzione dell’audio dell’intera seduta consiliare, della registrazione in digitale (wave, mp3, mp4, Ogg) della seduta stessa con relativa assistenza tecnica.
3. La Ditta dovrà montare e provare le apparecchiature almeno 15 minuti prima dell’ora fissata per le sedute consiliari.
4. la conseguente resocontazione integrale e senza omissioni, dell’intera seduta, dovrà essere realizzata secondo le specifiche del comma a.2.
Il Comune è esonerato da ogni eventuale responsabilità in ordine alla custodia e all’impiego delle apparecchiature occorrenti per l’esecuzione del servizio.
In particolare, si segnala che, di norma, le sedute consiliari hanno luogo con orario di inizio fissato alle 19,30 e termine in orari che vanno anche oltre le ore 24:00. La ditta, inoltre, si impegna ad eseguire tutti quei piccoli interventi di manutenzione che si dovessero rendere necessari per garantire il regolare svolgimento della sessione assembleare; (es: sostituzione dei microfoni, dei cavi di collegamento nonché l’eventuale utilizzo di un proprio sistema di amplificazione per sostituire temporaneamente, in caso di mancato funzionamento, quello di proprietà dell’ente ed in uso all’interno dell’aula consiliare).
a.2 PRESCRIZIONI GENERALI DEL SERVIZIO DI RESOCONTAZIONE
La prestazione del servizio di resocontazione avverrà attraverso le seguenti prescrizioni:
a. la ditta dovrà provvedere a propria cura e spese a consegnare al Comune di Ercolano il resoconto integrale e provvisorio, del dibattito consiliare, entro le ore 10:00 del giorno immediatamente successivo a quello di tenuta dell’adunanza consiliare come da convocazione. Il resoconto dovrà essere fedele al parlato e, nel contempo, avere nitore di forma ed essere corretto sotto il profilo semantico, sintattico, lessicale e ortografico. Il testo, inoltre, non dovrà contenere lacune, omissioni, aggiunte, abrasioni, correzioni o alterazioni di sorta. Il resoconto dovrà essere composto ed impaginato secondo gli schemi che verranno individuati dal Comune di Ercolano; nel caso la seduta si sia protratta oltre la mezzanotte, detto termine sarà prolungato di 24 ore.
b. la ditta dovrà provvedere, su istanza verbale da parte della sezione Segreteria degli Organi Collegiali del Comune di Ercolano, alla trascrizione integrale per stralci di 30 minuti, la cui consegna dovrà avvenire entro e non oltre 15 minuti dalla richiesta;
x. xxxxx 00 (xxxxxxxxxxxx) ore “dall’avviso” (a mezzo e-mail/pec, fax o telefono) da parte dell’Amministrazione comunale, la Ditta dovrà, a proprie cura e spese, ritirare l’edizione cartacea del resoconto provvisorio precedentemente consegnato e contenente le correzioni apportate dall’Ufficio e/o dai singoli oratori, e, quindi, riconsegnare l’edizione “definitiva” secondo le seguenti specifiche:
- n. 2 copie rilegate a spirale con copertina plastificata e dorso in cartoncino, riportante la descrizione dell’evento, l’indicazione dei punti iscritti all’ordine del giorno, elenco degli oratori intervenuti (con nome, cognome, qualifica, gruppo di appartenenza). Tale modalità, previo accordo tra le parti, potrà anche essere modificata durante il corso dell’appalto.
L’aggiudicatario è tenuto a trattare con la massima discrezione e riservatezza tutto il materiale registrato.
Tutti i programmi che saranno utilizzati dall’aggiudicatario per l’espletamento del servizio dovranno essere in regola con le licenze d’uso, pertanto sarà ritenuto responsabile di qualunque violazione delle norme in materia.
b) Formato degli elaborati e modalità di consegna
Gli elaborati dovranno essere fedeli agli interventi effettuati dagli oratori: in particolare viene richiesta la trascrizione sintatticamente e grammaticalmente corretta, priva di eventuali imperfezioni linguistiche; solo se fosse necessario conferire migliore fluidità al discorso si autorizza la ricomposizione del testo rispettando in modo assoluto il pensiero dell’oratore. Gli elaborati dovranno altresì riportare correttamente i nomi propri, gli acronimi e gli atti ove citati dagli oratori.
Il committente si riserva di effettuare controlli a campione per verificare la fedeltà della trascrizione.
Le trascrizioni delle sedute, da prodursi entro i termini di cui al precedente punto a), dovranno essere consegnate per posta elettronica ordinaria, allegando il file al messaggio. Per quanto riguarda l’assemblaggio
formale la ditta appaltatrice dovrà attenersi alle disposizioni del Dirigente del Settore Affari Generali e Pianificazione – Ufficio Segreteria Organi Collegiali , al quale dovrà consegnare anche i cd rom della seduta, in formato: microsoft word con estensione .doc ed in formato pdf firmato digitalmente dal responsabile dell’esecuzione del servizio, rispettando le seguenti caratteristiche:
- margine superiore delle pagine cm. 2;
- margine inferiore cm. 2;
- margine sinistro cm. 3 ( compresa rilegatura);
- margine destro cm. 2
- interlinea 1,5 pt;
- carattere scrittura “ARIAL”
- tipo spaziatura “normale”;
- stile scrittura “normale”
- formato carattere “10”
Per consentire il successivo trattamento dell’elaborato da parte degli uffici, è necessario che:
- l’inizio della trattazione di ogni argomento sia preceduto dal suo titolo (ovvero il punto dell’o.d.g. e l’oggetto dell’atto);
- l’intervento di ciascun oratore sia preceduto da una riga contenente soltanto il cognome e il nome della persona.
Il servizio di registrazione in Aula Consiliare dovrà essere svolto in modo da non arrecare intralci o disturbo ai lavori oggetto del presente appalto.
La ditta appaltatrice si obbliga a far fronte ad ogni chiamata del Comune, anche in giorni festivi, con gli stessi costi convenuti per la fornitura del servizio nei giorni feriali e senza ulteriori aggravi.
Qualora l’Amministrazione Comunale lo richieda, la ditta svolgerà il servizio de quo per i lavori che si svolgano in occasione di particolari eventi pubblici di carattere istituzionale o di rappresentanza organizzati dal Comune di Ercolano.
Nessun compenso è dovuto alla ditta in caso di rinvio ufficiale della seduta, nel qual caso il Comune avrà l’onere di avvisare la ditta con la massima tempestività possibile.
c) Attestazione di conformità
La Ditta aggiudicataria produrrà con cadenza trimestrale una comunicazione sotto forma di report con cui dichiara la conformità degli elaborati a quanto previsto dal capitolato; il report dovrà indicare la data delle sedute, il numero di pagine, il giorno e l’ora di consegna della trascrizione.
ART. 4
REQUISITI E MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE
L’affidamento del servizio di trascrizione avverrà mediante ricorso al Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione.
Sono ammessi a partecipare alla gara i soggetti singoli o raggruppati, di cui all’art. 45 del D.Lgs. 50/2016, con osservanza di quanto disposto anche dai successivi artt. 47 e 48, presenti nel M.E.P.A. per la categoria merceologica pertinente, scelti dalla stazione appaltante in numero non inferiore a 5 operanti sul territorio della Campania.
I partecipanti dovranno presentare offerta nel Mercato Elettronico con le modalità ivi previste.
Specifiche e dettagliate indicazioni relative al funzionamento della piattaforma MePa sono contenute nei Manuali d’uso messi a disposizione dei fornitori sul portale della Centrale Acquisti xxx.xxxxxxxxxxxxxxx.xx nella sezione Guide e Manuali. Le disposizioni dei suddetti Manuali, ove applicabili, integrano le prescrizioni del presente Capitolato Speciale d’Appalto. In caso di contrasto tra le disposizioni dei Manuali e le disposizioni del Capitolato e/o della documentazione di gara, queste ultime prevarranno.
Requisiti di ordine generale
Le Imprese che intendano partecipare alla presente RdO devono possedere i seguenti requisiti:
a) non trovarsi in alcuna delle situazioni di esclusione dalla partecipazione alla gara di cui all’articolo 80 del Decreto Legislativo numero 50/2016;
b) essere iscritte al registro delle imprese per attività inerenti i servizi oggetto di gara in conformità di quanto previsto dall’articolo 83, comma 3 del Decreto Legislativo numero 50/2016;
c) essere iscritte nel bando attivo sul MePa Consip di “Beni e servizi per le persone”, Lotto “Servizi Commerciali vari”, Metaprodotto “ Servizi di trascrizione e/o resocontazione”;
d) disporre di una firma digitale rilasciata da un certificatore accreditato e generata per la creazione firma sicura, ex articolo 38, comma 2 del DPR numero 445/2000.
Requisiti di carattere economico – finanziario
L'operatore economico deve dichiarare, nella forma dell'autocertificazione ai sensi del DPR 445/2000, con firma elettronica, di avere realizzato negli ultimi tre esercizi (2017 – 2016 – 2015) un fatturato d'impresa minimo annuo, compreso un determinato fatturato minimo nel settore di attività oggetto dell’appalto, non inferiore all’importo a base d’asta.
Poiché ai sensi dell’articolo 83 del Decreto Legislativo 50/2016 sono illegittimi i criteri che fissano limiti di accesso connessi al fatturato aziendale senza congrua motivazione, si precisa che se il concorrente non è in grado, per giustificati motivi, ivi compreso quello concernente la costituzione o l'inizio dell'attività da meno di tre anni, di presentare l’autocertificazione di cui sopra, può provare la propria capacità economica e finanziaria mediante qualsiasi altro documento considerato idoneo dalla stazione appaltante.
Requisiti di carattere tecnico - professionale
La capacità tecnica e professionale del prestatore della fornitura dovrà essere comprovata mediante autocertificazione ai sensi del DPR 445/2000, unitamente a copia fotostatica di un documento d’identità del sottoscrittore, con la quale l’operatore economico dichiari quanto segue:
• di aver eseguito direttamente almeno n°1 servizio analogo nel triennio antecedente la richiesta di offerta (RdO);
• di possedere o disporre di adeguata attrezzatura tecnica per l’esecuzione dei servizi in appalto.
I requisiti, di capacità economica, finanziaria, tecnica e professionale saranno dichiarati, in sede di gara, in conformità alle disposizioni del DPR 445/2000 e successivamente dovranno essere documentati, in caso di aggiudicazione provvisoria ovvero nell’ipotesi di cui all’articolo 48, comma 5 del Decreto Legislativo 50/2016.
Il concorrente dovrà presentare, in via telematica sulla piattaforma MEPA, la seguente documentazione (Tutti i documenti dovranno essere firmati digitalmente):
• Istanza di partecipazione alla gara con autocertificazione contenente le dichiarazioni rese ai sensi del D.P.R. 445/2000, e successivamente verificabili, secondo il fac-simile allegato (Allegato 1).
• Dichiarazione di ottemperanza ai sensi del Decreto Legislativo n. 81/2008 e s.m.i., come da fac-simile allegato alla presente RDO (Allegato 2);
• Offerta economica inserita nel sistema MEPA.
L’offerta economica deve essere espressa con una cifra che indichi il miglior prezzo offerto per ogni ora (parlata o di attesa) (IVA esclusa) con le caratteristiche indicate al precedente articolo 2.
Si precisa che non saranno valutate le offerte economiche superiori ai prezzi indicati nel prospetto di cui all’art. 2.
Ai sensi dell’art. 95 comma 10 del D.Lgs. 50/2016, l’offerta dovrà contenere, a pena di esclusione, anche l’importo degli oneri che l’impresa sosterrà per la sicurezza aziendale; l’importo degli oneri per la sicurezza aziendale dovrà essere espresso in cifre.
• Cauzione provvisoria con le modalità di cui al successivo art. 6, corredata da dichiarazione che il documento originale relativo alla costituzione è identico a quello trasmesso per via telematica e che dovrà essere esibito su richiesta dell’Amministrazione (All. 3).
Non è ammessa la partecipazione alla gara di concorrenti per i quali sussistano:
1. le cause di esclusione di cui all’articolo 80 del Decreto Legislativo 50/2016;
2. le cause di divieto, decadenza o di sospensione di cui all’articolo 67 del Decreto Legislativo 6 settembre 2011, numero 159;
3. le condizioni di cui all’articolo 53, comma 16-ter, del Decreto Legislativo del 2001, numero 165 o di cui all’articolo 35 del decreto-legge 24 giugno 2014, numero 90 convertito con modificazioni dalla Legge 11 agosto 2014, numero 114 o che siano incorsi, ai sensi della normativa vigente, in ulteriori divieti a contrattare con la pubblica amministrazione.
Le carenze afferenti l’offerta economica non possono essere in alcun modo sanate.
Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda (mancanza di elementi, incompletezza, irregolarità essenziale degli elementi) possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui al comma 9, art. 83, D.Lgs. 50/2016.
Il concorrente che si trovi in tali circostanze, e che intende regolarizzare, è obbligato al pagamento, in favore della stazione appaltante, della sanzione pecuniaria, nella misura dell'uno per mille del valore della gara IVA esclusa, ossia di un importo pari ad Euro 27.17 (La sanzione è dovuta esclusivamente in caso di avvenuta regolarizzazione.)
La stazione appaltante assegna al concorrente un termine, non superiore a 10 giorni, perché siano presentate, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicandone i contenuti e i soggetti che le devono rendere; dette integrazioni dovranno essere prodotte, dall’operatore economico, contestualmente al documento comprovante l’avvenuto pagamento della sanzione, a pena di esclusione.
Il concorrente che non abbia adempiuto alla regolarizzazione entro i termini è escluso dalla gara.
Nei casi invece di irregolarità formali oppure di mancanza o incompletezza di dichiarazioni non essenziali, la stazione appaltante ne chiede comunque la regolarizzazione, con la procedura sopra indicata, ma non applica alcuna sanzione.
Sono in particolare da considerarsi regolarizzabili le dichiarazioni e gli elementi di cui all’istanza di ammissione, la cauzione provvisoria e la dichiarazione di ottemperanza.
ART. 5
CRITERI DI AGGIUDICAZIONE DELLA FORNITURA
L’acquisto del servizio di trascrizione delle sedute avverrà mediante ricorso al Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione ai sensi del combinato disposto degli artt. 36 comma 6 e 58 del D. Lgs. 50/2016.
L’aggiudicazione sarà effettuata al concorrente che avrà offerto il prezzo più basso ai sensi dell’art. 95, comma 4 lett. c) del D. Lgs. 50/2016.
L’Amministrazione procederà alla valutazione della congruità delle offerte ai sensi e nei modi di cui all’art. 97 comma 2, del D. Lgs. 50/2016.
In tal caso al fine dell’individuazione delle offerte anormalmente basse, il Sistema MEPA, procederà in modo automatico, in sede di gara, ad individuare il criterio di calcolo della soglia di anomalia di cui al citato articolo.
Qualora le offerte ammesse siano meno di cinque, come indicato nel Comunicato ANAC del 05/10/2016, non si procederà al sorteggio, fatta salva la valutazione di congruità ai sensi dell’art. 97 comma 6 del dlg.50/2016.
L'offerta deve essere unica e il ribasso percentuale formulato con riferimento sia agli importi orari a base d’asta previsti sia dell’importo complessivo presunto per la durata dell’appalto. Saranno ammesse soltanto offerte in ribasso, mentre saranno escluse offerte alla pari e in aumento.
A pena di esclusione dalla gara non saranno ammesse offerte espresse in modo parziale duplici e/o condizionate o espresse in modo indeterminato e con semplice riferimento ad altra offerta.
Ai sensi dell’art. 95 comma 12 del D.Lgs. 50/2016, l’Amministrazione si riserva di non procedere all'aggiudicazione se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto.
L’efficacia dell’aggiudicazione definitiva sarà comunque subordinata alla verifica dei requisiti di ordine generale, ai sensi e nei modi di cui al D.P.R. 445/2000.
L’aggiudicazione è comunque subordinata alla condizione che la ditta aggiudicataria non sia incorsa in cause di divieto, di sospensione e di decadenza previste dal Codice degli Appalti.
L’aggiudicatario, entro dieci giorni dalla comunicazione dell’aggiudicazione, dovrà produrre i documenti utili al perfezionamento contrattuale.
Si procederà con la ditta aggiudicataria alla stipulazione del relativo contratto, con firma digitale, sulla piattaforma telematica.
Qualora non dovesse concludersi il rapporto contrattuale con il primo migliore offerente, sarà facoltà della Civica Amministrazione affidare il servizio al concorrente che segue in graduatoria, fatti salvi i diritti al risarcimento dei danni.
ART. 6 GARANZIA PROVVISORIA
Ai sensi dell’art. 93 comma 1 del D.Lgs. 50/2016, per essere ammessi alla gara, l’offerta deve essere corredata dal versamento della garanzia a corredo dell’offerta pari al 2%, IVA esclusa, dell’importo posto a base di gara, e pertanto pari ad Euro 543,40. Tale garanzia dovrà essere costituita, a scelta dell'offerente, in contanti o in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato al corso del giorno del deposito, presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno a favore dell'amministrazione aggiudicatrice.
La garanzia fideiussoria a scelta dell'appaltatore può essere rilasciata da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo di cui all'articolo 106 del D. Lgs. 1° settembre 1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 e che abbiano i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa.
La garanzia deve avere validità per almeno centottanta giorni dalla data di presentazione dell’offerta e prevedere espressamente:
• la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale;
• la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957, comma 2, del Codice civile;
• l’operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante;
• impegno del garante, su richiesta dell’Amministrazione, a rinnovare la garanzia nel caso in cui al momento della sua scadenza non sia ancora intervenuta l’aggiudicazione.
La garanzia provvisoria deve altresì essere corredata, ai sensi dell’art. 93 comma 8, a pena d’esclusione, dall’impegno di un fideiussore a rilasciare la garanzia fidejussoria definitiva di cui all’articolo 103 del D.Lgs. 50/2016 (qualora l’offerente risultasse aggiudicatario), nonché dall’eventuale dichiarazione, resa ai sensi del DPR 445/2000, o documentazione attestante il possesso dei requisiti di cui all’art. 93 comma 7 del D.Lgs. 50/2016 che consente all’offerente di fruire della riduzione dell’importo della cauzione qualora ricorrano le condizioni ivi indicate.
La riduzione della cauzione è ammessa alle condizioni previste dall'art. 93 comma 7 del D. Lgs. 50/2016.
Nel caso di partecipazione alla gara di Associazione Temporanea di Imprese o Consorzi costituendi, tutte le imprese raggruppate o consorziate dovranno possedere la documentazione citata nel presente articolo o effettuare le dichiarazioni previste per usufruire delle riduzioni; inoltre la polizza o fideiussione, mediante la quale viene costituita la garanzia provvisoria, dovrà riguardare tutte le imprese del Raggruppamento medesimo.
Per quanto non previsto nel presente articolo si fa rimando all’art. 93 del D. Lgs.50/2016.
Lo svincolo della garanzia nei confronti delle ditte non aggiudicatarie avverrà nei termini e con le modalità previste dall’art. 93 comma 9 del D.Lgs. 50/2016.
La garanzia copre la mancata sottoscrizione del contratto dopo l'aggiudicazione, per fatto dell'affidatario riconducibile ad una condotta connotata da dolo o colpa grave, ed è svincolata automaticamente al
momento della sottoscrizione del contratto medesimo. Qualora non si proceda al perfezionamento dell’affidamento per fatto dell’aggiudicatario, la garanzia sarà incamerata a titolo di risarcimento danni.
ART. 7 GARANZIA DEFINITIVA
La Ditta aggiudicataria, prima della stipula del contratto, ai sensi dell’art. 103 del D.Lgs. 50/2016 dovrà costituire una garanzia definitiva (cauzione o fideiussione) pari al 10% dell’importo di aggiudicazione (al netto dell’ IVA) costituita nelle forme e con le modalità di cui all’art. 93, commi 2 e 3, del medesimo decreto legislativo.
Come indicato all’art. 103 comma 1 del D.Lgs. 50/2016, alla garanzia definitiva si applicano le riduzioni previste all’art. 93 comma 7 del medesimo X.Xxx.
La cauzione definitiva è prestata a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché a garanzia del rimborso delle somme pagate in più all'esecutore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno verso l'appaltatore.
La garanzia definitiva, inoltre, garantirà la stazione anche per il mancato od inesatto adempimento di tutti gli obblighi contrattuali a fronte dei quali è prevista l’applicazione di penali: ai sensi del comma 2, art. 103, D.Lgs. 50/2016, la stazione appaltante avrà diritto a rivalersi direttamente sulla garanzia definitiva per l’applicazione delle stesse.
Qualora, per effetto dell’applicazione delle penali, o per qualsiasi altra causa, l’ammontare della garanzia dovesse ridursi, la stazione appaltante potrà richiedere il reintegro della stessa per una somma di pari importo.
La stazione appaltante ha altresì diritto di valersi della cauzione definitiva nei seguenti casi:
a) per l’eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento del servizio nel caso di risoluzione del contratto disposta in danno dell’appaltatore;
b) per provvedere al pagamento di quanto dovuto dall’esecutore per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori comunque presenti nei luoghi dove viene prestato il servizio.
La mancata costituzione della garanzia definitiva determina:
a) la decadenza dell’affidamento;
b) l’acquisizione, da parte della stazione appaltante, della garanzia provvisoria di cui all’art. 93, D.Lgs. 50/2016;
c) l’aggiudicazione dell’appalto al concorrente che segue nella graduatoria .
Modalità costituzione garanzia definitiva: ai sensi del comma 3, art. 93, D.Lgs. 50/2016, la garanzia fideiussoria, a scelta dell'appaltatore, può essere rilasciata da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo di cui all'articolo 106 del D.Lgs. 1° settembre 1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 e che abbiano i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa.
Ai sensi del comma 2, art. 93, D.Lgs. 50/2016, la cauzione definitiva può essere costituita, a scelta dell'offerente, in contanti o in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato al corso del giorno del deposito, presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno a favore dell'amministrazione aggiudicatrice.
La fideiussione bancaria o polizza assicurativa di cui sopra deve prevedere espressamente:
• la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale;
• la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957, comma 2, del Codice civile;
• nonché l’operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.
In caso di raggruppamenti temporanei di imprese, la garanzia fideiussoria viene presentata, su mandato irrevocabile, dalla mandataria in nome e per conto di tutti i concorrenti ferma restando la responsabilità solidale tra le imprese.
La garanzia è progressivamente svincolata a misura dell’avanzamento dell’esecuzione del servizio, nel limite massimo dell’80% dell’iniziale importo garantito.
L’ammontare residuo della cauzione definitiva permane fino alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione.
Con riferimento alle modalità di svincolo si richiama il disposto del comma 5, art.103, D.Lgs. 50/2016.
ART. 8 SUBAPPALTO
La Ditta affidataria è tenuta ad eseguire in proprio il servizio oggetto del presente capitolato. Il contratto non può essere ceduto, a pena di nullità.
E’ ammesso il ricorso al subappalto nei modi e nei termini di cui all’art. 105 del D.Lgs. 50/2016.
Al contratto di subappalto si applicano inoltre le disposizioni di cui agli articoli 30, 35, 80, 83 del D. Lgs. 50/2016, così come richiamati dall’art. 105 del medesimo Decreto Legislativo.
L’esecuzione delle prestazioni affidate in subappalto non può formare oggetto di ulteriore subappalto.
Ai sensi del comma 4, art. 105, D.Lgs. 50/2016, senza l'autorizzazione dell'Amministrazione è vietato alle ditte aggiudicatarie cedere in subappalto l'esecuzione del servizio oggetto del presente Capitolato. Il subappalto senza il consenso della Stazione appaltante o in presenza di qualsiasi atto diretto a nasconderlo, fa sorgere all'Amministrazione il diritto di risolvere il contratto, senza il ricorso ad atti giudiziali, con incameramento della cauzione e risarcimento dei danni.
La Stazione Appaltante provvede al rilascio dell’autorizzazione di cui al comma 4, art. 105, D.Lgs. 50/2016, entro 30 gg. dalla relativa richiesta. Trascorso tale termine senza che si sia provveduto, l’autorizzazione si intende concessa. I termini sono ridotti della metà nei casi previsti dal comma 18, art. 105, D. Lgs. 50/2016.
L’eventuale subappalto non potrà superare la quota del 30% dell’importo complessivo del contratto di servizio. E’ fatto obbligo all’aggiudicatario di acquisire nuova autorizzazione integrativa qualora l’oggetto del
subappalto subisca variazioni e l’importo dello stesso sia incrementato nonché siano variati i requisiti di cui al comma 7 dell’art. 105 del D. Lgs. 50/2016.
All’atto dell’offerta i soggetti partecipanti alla procedura dovranno indicare i servizi che intendono subappaltare. E’ fatto obbligo al concorrente di dimostrare l’assenza in capo ai subappaltatori dei motivi di esclusione di cui all’art. 80 del D. Lgs. 50/2016.
L’affidatario dovrà depositare il contratto di subappalto presso la stazione appaltante almeno 20 gg. prima della data di inizio della prestazione unitamente alla trasmissione della certificazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti di qualificazione prescritti dal D.Lgs. 50/2016 in relazione alla prestazione subappaltata e la dichiarazione del subappaltatore attestante l’assenza in capo ai subappaltatori dei motivi di esclusione di cui all’art. 80 del D. Lgs. 50/2016.
L’affidatario dovrà provvedere a sostituire i subappaltatori relativamente ai quali, da apposita verifica, risulti la sussistenza dei motivi di esclusione di cui all’art. 80 D.Lgs. 50/2016.
L’affidatario che si avvale del subappalto dovrà allegare alla copia autentica del contratto di subappalto la dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento a norma dell’art. 2359 del Codice civile con il titolare del subappalto. Analoga dichiarazione dovrà essere effettuata da ciascuno dei soggetti partecipanti nel caso di raggruppamento temporaneo, società o consorzio.
Le disposizioni di cui all’art. 105 del D.Lgs. 50/2016 si applicano anche ai raggruppamenti temporanei e alle società anche consortili, quando le imprese riunite o consorziate non intendano eseguire direttamente le prestazioni scorporabili, nonché alle associazioni in partecipazione quando l’associante non intende eseguire direttamente le prestazioni assunte in appalto.
Salvo i casi previsti dal comma 13, lettere a) e c), dell’art. 105 del D.Lgs. 50/2016, l’appaltatore è responsabile in solido con il subappaltatore in relazione agli obblighi retributivi e contributivi; il contraente principale è responsabile in via esclusiva nei confronti della stazione appaltante.
In caso di inadempienza contributiva risultante dal documento unico di regolarità contributiva relativo a personale dipendente dell’affidatario o del subappaltatore impiegato nell’esecuzione del contratto ed in caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute a detto personale, si richiama il disposto dell’art. 30, rispettivamente comma 5 e comma 6, del D.Lgs. 50/2016.
Nei casi previsti dal comma 13, art. 105, D.Lgs. 50/2016, la stazione Appaltante corrisponde direttamente al subappaltatore l’importo dovuto per le prestazioni da questi eseguite.
SEZIONE II – OBBLIGHI DELL’AGGIUDICATARIO
9.1 - Presentazione Documenti
ART. 9 OBBLIGHI
La ditta aggiudicataria è tenuta a presentare, entro 10 giorni consecutivi dalla data di comunicazione che avverrà tramite piattaforma MEPA, la documentazione probatoria, a conferma di quanto dichiarato in sede di gara.
Pertanto, l’efficacia dell’aggiudicazione definitiva sarà subordinata all’esito positivo di detta verifica e nel caso di difformità da quanto richiesto nel disciplinare tecnico o dichiarato in sede di gara si procederà alla revoca dell’aggiudicazione, previo incameramento della cauzione provvisoria a titolo di risarcimento danni. In tal caso l’Amministrazione si riserva la facoltà di affidare la fornitura al secondo miglior offerente.
9.2 - Tracciabilità flussi finanziari
L’Aggiudicatario è tenuto ad assolvere a tutti gli obblighi previsti dall’art. 3 della Legge n. 136/2010 al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi all’appalto. Pertanto, entro 7 giorni dalla sottoscrizione del contratto, l’Aggiudicatario comunica alla stazione appaltante gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati, nonché le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi e copia documento d’identità dei suddetti soggetti delegati. Inoltre, l’Appaltatore inserisce nei contratti sottoscritti con gli eventuali subappaltatori una apposita clausola con la quale gli stessi assumono gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 136/2010.
Qualora l’Aggiudicatario non assolva agli obblighi previsti dall’art. 3 della Legge n. 136/2010 per la tracciabilità dei flussi finanziari relativi all’appalto, i contratti stipulati si risolvono ai sensi del comma 8 del medesimo art. 3.
La Stazione Appaltante verifica in occasione di ogni pagamento all’Aggiudicatario e con interventi di controllo ulteriori l’assolvimento, da parte dello stesso, degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari.
9.3 - Comunicazione nominativo Rappresentate
La Ditta aggiudicataria deve designare una persona con funzioni di “Rappresentante”, il cui nominativo dovrà essere notificato alla Stazione Appaltante. Il Rappresentante avrà il compito di decidere e rispondere direttamente riguardo ad eventuali problemi che dovessero sorgere in merito alla regolare esecuzione delle prestazioni appaltate ed all’accertamento di eventuali danni. Pertanto, tutte le comunicazioni e le contestazioni di inadempienza fatte in contraddittorio con detto Rappresentante, che dovrà essere munito di delega espressa da parte della Ditta aggiudicataria, dovranno intendersi fatte direttamente all’aggiudicataria stessa. Detto Rappresentante deve essere facilmente rintracciabile anche mediante telefono cellulare fornito dalla Ditta aggiudicataria. Quest’ultima è tenuta a fornire prova del regolare adempimento di tutti gli obblighi di cui al presente articolo.
9.4 Ulteriori obblighi
Per adempiere alle prestazioni, la ditta aggiudicataria si avvarrà di proprio personale, adeguato per numero e qualificazione professionale e operante sotto la propria responsabilità esclusiva, garantendo il trattamento giuridico, economico e previdenziale conformemente a quanto previsto dalle normative vigenti e dal contratto collettivo nazionale di lavoro riferito alla categoria di lavoratori impiegati.
La ditta aggiudicataria si impegna, inoltre, ad osservare le norme vigenti in materia di sicurezza sul lavoro.
Il Comune è sollevato da ogni obbligo e/o responsabilità verso il personale impiegato per quanto attiene a retribuzioni, contributi assicurativi ed assistenziali, assicurazioni ed infortuni ed ogni adempimento, prestazione ed obbligazione inerente al rapporto di lavoro, secondo le leggi ed i contratti di categoria in vigore.
ART. 10
ONERI PER LA SICUREZZA
Sono a totale carico degli operatori economici partecipanti gli oneri per la sicurezza sostenuti per l’adozione delle misure necessarie per eliminare o ridurre al minimo i rischi specifici afferenti l’attività svolta.
Gli oneri per la sicurezza derivanti da interferenze prodotte nell’esecuzione del servizio oggetto del presente appalto e non soggetti a ribasso, di cui all’art. 26, comma 3, del D.lgs 81/2008 e s.m.i., sono stati valutati nel documento Allegato 4.
ART. 11 IMPEGNO PREZZI
Il Comune si riserva, nel corso della durata contrattuale, la facoltà di aumentare o diminuire l’appalto, nell’ambito del quinto dell’importo contrattuale ai sensi dell’articolo n.106, comma 12 del D.lgs. n. 50 del 18 aprile 2016.
Il corrispettivo dell’appalto rimarrà fisso ed invariabile per tutta la durata dell’appalto
ART. 12 PERSONALE
L’Operatore Economico Aggiudicatario sarà responsabile del comportamento del proprio personale e sarà tenuto all’osservanza delle leggi vigenti in materia di previdenza, assistenza ed assicurazione infortuni nonché delle norme dei contratti di lavoro della categoria per quanto concerne il trattamento giuridico ed economico.
La ditta aggiudicataria dovrà provvedere, a sua cura e spese, a tutti gli obblighi che le derivano dall’esecuzione del contratto, in ottemperanza alle norme del D.Lgs. 81/2008 e successive modifiche ed integrazioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, nonché quelle in vigore nelle località in cui deve essere prestato il servizio di oggetto dell’appalto, presso i seguenti organismi: I.N.P.S., I.N.A.I.L., ASL., Laboratori di Sanità Pubblica, Ispettorato del Lavoro e VV.FF..
La ditta aggiudicataria dovrà applicare nei confronti dei lavoratori occupati nel presente appalto, le condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro, applicabili alla data dell’offerta, alla categoria e nella località in cui si svolgono i servizi di trascrizione , nonché rispettare le condizioni risultanti dalle successive integrazioni ed in genere ogni altro contratto collettivo che dovesse venire successivamente stipulato per la categoria stessa.
ART. 13
TUTELA DEI LAVORATORI E REGOLARITA’ CONTRIBUTIVA
L’aggiudicatario è responsabile in solido con il subappaltatore in relazione agli obblighi retributivi e contributivi ai sensi dell’art. 105 c. 8 del D. Lgs. 50/2016.
Ai sensi dell’art. 30 c. 5 D. Lgs. 50/2016 in caso di inadempienza contributiva risultante dal documento unico di regolarità contributiva relativo a personale dipendente dell'affidatario o del subappaltatore o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi di cui all’articolo 105, impiegato nell’esecuzione del contratto, la Stazione Appaltante trattiene dal certificato di pagamento l’importo corrispondente all’inadempienza per il successivo versamento diretto agli enti previdenziali e assicurativi.
Ai sensi dell’art 30 c. 6 del medesimo decreto, in caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale di cui al comma 5, il responsabile unico del procedimento invita per iscritto il soggetto inadempiente, ed in ogni caso l’affidatario, a provvedervi entro i successivi quindici giorni. Ove non sia stata contestata formalmente e motivatamente la fondatezza della richiesta entro il termine sopra assegnato, la Stazione Appaltante paga anche in corso d’opera direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, detraendo il relativo importo dalle somme dovute all’affidatario del contratto ovvero dalle somme dovute al subappaltatore inadempiente nel caso in cui sia previsto il pagamento diretto ai sensi dell’articolo 105.
ART. 14
CONTROLLI SULL’ESECUZIONE
L’esecuzione del servizio dovrà avvenire nel rispetto delle prescrizioni del presente capitolato di gara, di tutte le norme di legge e/o regolamenti vigenti applicabili all’oggetto, e dovrà essere effettuata con la massima diligenza.
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 101 D.Lgs. 50/2016, le funzioni di Direttore dell’esecuzione del contratto (di seguito DEC) sono attribuite al dipendente individuato in calce al presente capitolato; il medesimo svolge ai sensi dell’art. 102 D.Lgs. 50/2016, le attività di controllo e vigilanza nella fase di esecuzione del contratto, anche con il supporto dei referenti dell’organizzazione destinataria del servizio.
La regolare esecuzione è accertata previa verifica di conformità delle prestazioni contrattuali; le attività di verifica sono dirette a certificare che le prestazioni siano state eseguite a regola d’arte, in conformità e nel rispetto di quanto previsto dal presente Capitolato, nonché nel rispetto delle eventuali leggi di settore.
In ogni caso è fatta salva la possibilità di effettuare controlli a campione.
Le attività di verifica di conformità possono altresì essere effettuate in forma semplificata, facendo ricorso alle certificazioni di qualità, ove esistenti, ovvero a documentazioni di contenuto analogo, attestanti la conformità alle prescrizioni contrattuali delle prestazioni eseguite.
Il DEC, sulla base delle informazioni fornite dal Referente, emette apposita attestazione di verifica di conformità e di regolare esecuzione.
Detta attestazione verrà trasmessa alla ditta per la sottoscrizione e dovrà essere inserita sulla piattaforma unitamente alla fattura elettronica.
Successivamente si procederà alla liquidazione delle prestazioni, nei modi e termini di cui al successivo articolo 20.
In presenza di riscontrate non conformità, il RUP provvederà ad inoltrare formale diffida all’aggiudicatario.
In tal caso la ditta aggiudicataria ha l’obbligo, entro15 gg. consecutivi dal ricevimento della diffida mediante lettera raccomandata A.R. o tramite posta certificata, di provvedere alla riesecuzione della prestazione, conformemente alle prescrizioni del Capitolato.
E’ prevista, altresì, la sospensione dell’esecuzione del contratto ai sensi dell’art. 107 del D. Lgs. 50/2016.
ART. 15 PENALITA’
La Ditta affidataria è tenuta ad effettuare la prestazione con correttezza e buona fede.
Ove si verifichino inadempimenti, irregolarità, non conformità nell’esecuzione delle prestazioni contrattuali ovvero nel caso di ritardato adempimento degli obblighi contrattuali, il Responsabile del procedimento, anche a seguito di segnalazioni da parte del Direttore dell’esecuzione del contratto, procede all’applicazione di penali.
E’ fatta salva la facoltà della Stazione Appaltante di procedere al risarcimento del danno ulteriore.
Per inadempimento o per ritardato, irregolare, non conforme adempimento delle obbligazioni assunte dagli esecutori, le penali saranno applicate in misura giornaliera compresa tra lo 0,3 e l’1 per mille dell’ammontare netto contrattuale, e comunque complessivamente in misura non superiore al 10%, in relazione all’entità delle conseguenze legate all’eventuale ritardo ovvero all’eventuale inadempimento o irregolare o non conforme fornitura/servizio.
Qualora l’inadempienza contrattuale così come esplicitata determini un importo massimo della penale superiore alla percentuale sopra indicata, il Responsabile del procedimento può promuovere l’avvio delle procedure per la risoluzione del contratto per grave inadempimento, grave irregolarità e grave ritardo.
Ai sensi e nei modi di cui all’art. 108 del D.Lgs. 50/2016 la Stazione Appaltante risolve il contratto durante il periodo di efficacia dello stesso qualora sia accertato un grave inadempimento alle obbligazioni contrattuali ovvero qualora l’esecuzione delle prestazioni ritardi per negligenza dell’appaltatore.
E’ ammessa, su motivata richiesta dell’esecutore, la totale o parziale disapplicazione delle penali, quando dimostri che il ritardo non è a lui imputabile.
Le penali sono applicate dal Responsabile del procedimento in sede di conto finale o, in sede di conferma, da parte del Responsabile del procedimento.
Sono addebitate per compensazione a valere sulle fatture ammesse al pagamento, fatta salva la facoltà dell’Amministrazione di rivalersi sulla cauzione definitiva.
La comunicazione di avvio del procedimento di applicazione delle penali avverrà nei modi e nei termini di cui alla Legge 241/90 (“Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi").
Qualora l’esecutore sia inadempiente alle obbligazioni di contratto, la Stazione Appaltante, esperita infruttuosamente la procedura di assegnazione di un termine all’esecutore per compiere il servizio in ritardo, qualora l’inadempimento permanga, può procedere d’ufficio all’acquisizione del servizio o al suo completamento in danno dell’esecutore inadempiente. Per quanto non espressamente indicato si
richiamano le disposizioni contenute nel Libro Quarto (Delle obbligazioni) del codice civile, in quanto compatibili.
E’ fatta salva comunque la facoltà di risolvere il contratto nel caso di gravi violazioni o inadempienze nell’esecuzione del servizio, come disciplinato al successivo articolo.
ART. 16 SOSPENSIONE DELLE PRESTAZIONI
L’Amministrazione Comunale potrà, per fatti sopravvenuti non imputabili alla medesima, chiedere la temporanea sospensione delle prestazioni per tutta la durata della causa ostativa.
In ogni caso, la Città di Ercolano si riserva la facoltà di sospendere temporaneamente l’esecuzione della prestazione senza che il fornitore del servizio possa sollevare eccezioni ovvero pretendere pagamenti o indennità; solo in questo caso, decorsi 30 giorni dalla sospensione, è facoltà dell’aggiudicatario recedere dal contratto senza il diritto ad alcun indennizzo, fatto salvo il pagamento delle prestazioni fino ad allora rese.
ART. 17 RISOLUZIONE DEL CONTRATTO
Ai sensi dell’art. 108, comma 3 D.Lgs. 50/2016 il DEC, accertato che l’appaltatore risulta gravemente inadempiente alle obbligazioni del contratto, invia al Responsabile del procedimento una relazione particolareggiata, corredata dei documenti necessari, indicando la stima dei lavori eseguiti regolarmente, il cui importo può essere riconosciuto all'appaltatore.
Il DEC provvede altresì a formulare all’appaltatore inadempiente la contestazione degli addebiti, assegnando un termine non superiore a 15 gg. per la presentazione delle controdeduzioni.
Il Responsabile del procedimento, acquisisce e valuta le controdeduzioni, ovvero scaduto il suddetto termine senza che l’appaltatore abbia risposto, propone alla stazione appaltante la risoluzione del contratto.
Qualora, al di fuori di quanto previsto al comma 3 del succitato articolo, l’esecuzione delle prestazioni ritardi per negligenza dell’appaltatore rispetto alle previsioni del contratto, il DEC ha facoltà di assegnare all’appaltatore un nuovo termine che, salvo i casi di urgenza, non può essere inferiore a 10 gg., per compiere le prestazioni oggetto del contratto, fatta salva in ogni caso l’applicazione delle penali di cui al precedente articolo.
Scaduto anche il nuovo termineassegnato, il DEC redige apposito verbale in contraddittorio con l’appaltatore; qualora l’inadempimentopermanga, la Stazione Appaltante risolve il contratto, fermo restando il pagamento delle penali e l’eventuale risarcimento del danno.
Nel caso di risoluzione del contratto l’appaltatore ha diritto soltanto al pagamento delle prestazioni relative ai lavori, servizi o forniture regolarmente eseguiti, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto.
Il Responsabile del procedimento, fatte salve le modalità sopra indicate, può proporre la risoluzione del contratto nei casi previsti dall’art. 108 del D.Lgs. 50/2016.
In caso di risoluzione del contratto il Responsabile del Procedimento ha la facoltà di assicurare l’esecuzione della fornitura/servizio con affidamento alla ditta che segue immediatamente nella graduatoria o ad altra impresa, nei modi e termini di cui all’art. 110 commi 1 e 2 D.Lgs. 50/2016, fatto salvo l’incameramento della cauzione definitiva di cui all’art. 103 del D.Lgs. 50/2016 a titolo di risarcimento danni.
ART. 18 RECESSO
L’Amministrazione può recedere dal contratto in qualunque momento alle condizioni previste dall’art. 109 del D.Lgs. 50/2016.
L’esercizio del diritto di recesso è preceduto da formale comunicazione all’appaltatore da darsi con un preavviso non inferiore a 20 gg., decorsi i quali la Stazione Appaltante prende in consegna i servizi o forniture ed effettua il collaudo definitivo e verifica la regolarità dei servizi e delle forniture.
ART. 19 ORDINAZIONE E PAGAMENTO
L’ordinazione costituirà impegno formale per l’aggiudicatario a tutti gli effetti dal momento in cui essa sarà comunicata.
Il corrispettivo del servizio è fissato per ogni ora di registrazione e trascrizione delle sedute consiliari, negli importi offerti in sede di gara, dalla ditta aggiudicataria oltre IVA nella misura di legge.
La liquidazione del corrispettivo del servizio è subordinata all’accertamento, da parte del Referente del Comune per l’appalto, della rispondenza del servizio effettuato alle prescrizioni previste nel presente capitolato ed alla verifica della permanenza della regolarità contributiva ed assicurativa dell’impresa aggiudicataria, come risultante dal Documento Unico di Regolarità Contributiva – D.U.R.C. e del rispetto degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari.
Il pagamento del corrispettivo sarà effettuato a completamento di ogni trimestre per anno solare di esecuzione del servizio. Ai sensi e per gli effetti del comma 4 dell’art. 4 D.Lgs. 231/2002, come modificato dall’art. 1, comma 1, lettera d) X.Xxx. 192/2012, il pagamento dei corrispettivi avverrà entro 30 giorni dall’accettazione della fattura elettronica (corredata dell’attestazione di conformità e regolare esecuzione debitamente firmata) sul sistema di interscambio (S.d.I) gestito dall’Agenzia delle Entrate.
Le fatture relative ad ogni singolo ordine, in regola con le vigenti disposizioni di legge devono contenere tutti gli elementi idonei ad individuare la provvista secondo quanto sotto specificato.
Le fatture dovranno essere intestate a CITTÀ DI ERCOLANO – SERVIZIO SEGRETERIA ORGANI COLLEGIALI, XXXXX XXXXXX X. 00, 00000 XXXXXXXX (XX).
Il completo rispetto delle suddette modalità è condizione necessaria per la decorrenza del termine di pagamento.
In ottemperanza al decreto Ministeriale n. 55 del 3 aprile 2013, entrato in vigore il 6 giugno 2013, che ha fissato la decorrenza degli obblighi di utilizzo della fatturazione elettronica nei rapporti con la Pubblica Amministrazione ai sensi della legge 244/2007 art. 1, commi da 209 a 214, le fatture dovranno essere trasmesse in forma elettronica.
La Fattura elettronica dovrà contenere obbligatoriamente i seguenti dati:
• codice univoco d’ufficio del Servizio scrivente (IPA), che è: K5ARZ0
• numero CIG, che è: CIG 735523973B
• n. determinazione di impegno e n. ordine
• codice IBAN completo
• data di esecuzione o periodo di riferimento
I termini di pagamento sono sospesi dal 10 dicembre di ogni anno.
Ai sensi dell’art. 17-ter del DPR 633/72, introdotto dalla Legge n. 190 del 23/12/2014 (Legge di Stabilità 2015), e ai sensi del D.M. attuativo del 28 gennaio 2015 pubblicato in G.U. n. 27 del 03/02/2015, la fattura, emessa per l’importo complessivo del servizio (con esposizione dell’IVA), dovrà riportare l’annotazione “scissione dei pagamenti”. L’Amministrazione procederà conseguentemente, ai sensi di legge, alla liquidazione a favore della ditta aggiudicataria del corrispettivo al netto dell’IVA (imponibile) e al versamento di quest’ultima direttamente all’Erario.
Per le transazioni relative ai pagamenti dovranno essere rispettate le disposizioni previste dall’art. 3 legge 136/2010 e s.m.i., in materia di tracciabilità dei flussi finanziari.
In particolare, l’aggiudicatario è obbligato a comunicare alla stazione appaltante gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati, anche non in via esclusiva, nonché le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su detti conti correnti.
Il Comune, al fine di garantirsi in modo efficace e diretto sulla puntuale osservanza delle prescrizioni dettate per la conduzione dell’appalto e per le prestazioni dei servizi che ne sono oggetto, ha facoltà di sospendere, in tutto e in parte, i pagamenti alla ditta appaltatrice cui siano state contestate inadempienze fino a quando la stessa non si sarà adeguata agli obblighi assunti, ferma restando l’applicazione di eventuali penalità e delle più gravi sanzioni previste dalla legge e dal presente capitolato.
Con il corrispettivo di cui sopra si intendono integralmente compensati dal Comune di Ercolano tutte le attività e le prestazioni, necessarie per la perfetta esecuzione dell’appalto. Pertanto, la ditta aggiudicataria non potrà richiedere al Comune compensi ulteriori e aggiuntivi.
Le spese assicurative del personale impiegato sono ad esclusivo e totale carico della ditta aggiudicataria che si assume ogni responsabilità sia civile che penale per i relativi obblighi ed adempimenti.
Per il computo della durata della prestazione si farà riferimento agli orari di convocazione della seduta nel limite dell’effettivo orario di apertura e chiusura dei lavori consiliari così come risultante dal verbale della seduta.
Per le sedute di durata superiore ad un’ora le eventuali frazioni di ora saranno compensate sulla base del prezzo di contratto orario ricalcolato per minuto ( costo orario per durata in minuti/60).
ART. 20
OSSERVANZA LEGGI E DECRETI – SICUREZZA SUL LAVORO
20.1 Osservanza Leggi e Decreti
La Ditta aggiudicataria sarà altresì tenuta all'osservanza di tutte le leggi, decreti, regolamenti ed in genere di tutte le prescrizioni che siano e che saranno emanate dai pubblici poteri in qualsiasi forma durante l’esecuzione del contratto, indipendentemente dalle disposizioni della presente istanza.
In particolare, la Stazione Appaltante si riserva di procedere alla riduzione del contratto, in caso di diminuzione degli stanziamenti previsti, dovuta all’applicazione delle disposizioni previste dalle Leggi Finanziarie.
E' fatto carico alla stessa di dare piena attuazione, nei riguardi del personale comunque da lei dipendente, agli obblighi retributivi e contributivi, alle assicurazioni obbligatorie e ad ogni altro patto di lavoro stabilito per il personale stesso.
La Ditta aggiudicataria è sempre direttamente responsabile di tutti i danni a persone o cose comunque verificatesi nell’esecuzione della fornitura / servizio di , derivanti da cause di qualunque natura ad essa imputabili o che risultino arrecati dal proprio personale, restando a suo completo ed esclusivo carico qualsiasi risarcimento, senza diritto di rivalsa o di alcun compenso da parte della Stazione Appaltante.
20.2 Sicurezza sul lavoro
La Ditta aggiudicataria si impegna ad osservare tutte le disposizioni dettate dal D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. in materia di prevenzione infortuni sul lavoro, igiene e sicurezza, nonché tutti gli obblighi in materia di assicurazioni contro gli infortuni sul lavoro, previdenza, invalidità, vecchiaia, malattie professionali ed ogni altra disposizione in vigore o che potrà intervenire in corso di esecuzione per la tutela materiale dei lavoratori.
Tale impegno è assunto dall’impresa già in sede di presentazione dell’offerta mediante presentazione della “Dichiarazione di ottemperanza” (allegato 3).
ART. 21
DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO, MODALITA’ DELLA CESSIONE DEL CREDITO
La Ditta affidataria è tenuta ad eseguire in proprio il servizio oggetto del presente capitolato. Il contratto non può essere ceduto, a pena di nullità, ai sensi dell’art. 83 del Regolamento dei Contratti e del 1° comma dell’art. 105 del D.lgs. 50/2016.
Le cessioni di credito, nonché le procure e le deleghe all’incasso successive al perfezionamento contrattuale non hanno alcun effetto ove non siano preventivamente autorizzate. La cessione deve essere notificata alla Stazione Appaltante.
L’autorizzazione è rilasciata con determinazione del dirigente del settore Affari Generali e Pianificazione, previa acquisizione della certificazione prevista dalla Legge 19 marzo 1990 n.55 e successive modificazioni ed integrazioni.
ART. 22
OBBLIGO DI RISERVATEZZA
I soggetti partecipanti alla gara devono impegnarsi formalmente a dare istruzioni al proprio personale affinché tutti i dati e le informazioni di cui verranno a conoscenza in conseguenza della partecipazione alla presente gara, sono considerati riservati e come tali trattati.
Al contempo anche il Comune assicura la segretezza e la confidenzialità dei dati, delle informazioni, del know- how commerciale contenuto in tutta la documentazione in generale fornita dalle imprese concorrenti ai fini della partecipazione alla gara.
Con riferimento alle attività ed ai rapporti successivi all'aggiudicazione, nel rispetto del regime operativo della sicurezza nell’accesso e nelle transizioni di dati, l’Appaltatore si obbliga ad assicurare la segretezza e la confidenzialità di tutti i dati e di tutte le informazioni di cui possa venire in qualsiasi modo a conoscenza nel corso ed in ragione del rapporto contrattuale con il Comune, ovvero, a titolo di esempio, di dati, informazioni, ovvero, più in generale, della documentazione e del materiale del Comune.
L’Appaltatore ha l’obbligo di mantenere la più assoluta riservatezza circa l’uso di tutti i documenti forniti o messi a disposizione dal Comune di Ercolano.
È comunque tenuto a non pubblicare articoli, o fotografie, sui luoghi di lavoro o su quanto fosse venuto a conoscenza per causa dei lavori, salvo esplicito benestare del Comune di Ercolano.
Tale impegno si estende anche agli eventuali subappaltatori.
L’Appaltatore, inoltre, è tenuto ad assumere le misure di sicurezza necessarie e ad acquisire le garanzie del caso necessarie e opportune, per garantire il rispetto di tali obblighi di riservatezza, sicurezza e confidenzialità, sia all’interno della propria organizzazione sia nello svolgimento di ogni attività che implichi rapporti con terze parti con cui egli possa organizzare la prestazione contrattuale.
L’Appaltatore deve assicurare che i dati e i materiali sopra citati ricevano in ogni caso un livello di cura e protezione assolutamente idoneo a garantire i sopra accennati obblighi di riservatezza e sicurezza.
L’Appaltatore, quindi, nei confronti dei dati in qualsiasi modo acquisiti in virtù delle attività di cui al presente capitolato, è tenuto, sotto la sua responsabilità:
1. a non utilizzare detti dati per fini diversi ed ulteriori da quelli dell'adempimento degli obblighi contrattuali qui in oggetto, sia commerciali che non commerciali, propri o di terzi;
2. a non comunicare e/o comunque a non rendere noti e/o non cedere a Terzi detti dati, né divulgarli in alcun modo né in qualsivoglia forma, nonché a non effettuare alcun annuncio e/o comunicazione al pubblico riguardo a qualsiasi informazione relativa allo svolgimento del servizio.
Tali doveri di riservatezza devono intendersi a tempo indeterminato. Nel caso di violazione di tali obblighi, l’Appaltatore sarà tenuto a rispondere di ogni eventuale danno eventualmente subito dal Comune – ivi inclusi eventuali danni d’immagine et similia – e dovrà, inoltre, manlevare il Comune da qualunque eventuale richiesta risarcitoria avanzata da terzi in conseguenza di tale violazione dell'obbligo di riservatezza .
Il Comune potrà sempre, nel caso si verifichi una simile violazione, valutarne discrezionalmente il grado di gravità: qualora la violazione sia di gravità tale da non consentire l’ulteriore prosecuzione delle obbligazioni contrattuali, il Comune avrà quindi la facoltà di risolvere con effetto immediato il contratto.
ART. 23
STIPULA DEL CONTRATTO
La stipula del contratto avverrà attraverso la procedura informatica del mercato elettronico e attraverso l’accesso al link “dati e documenti di stipula”. In questa sede saranno gestiti tutti i dati e i documenti richiesti per perfezionare il contratto e, in particolare, l’invio del documento di stipula firmato digitalmente. Il documento
di stipula viene prodotto automaticamente dalla piattaforma e contiene i dati della RDO inviata e i dati dell’offerta aggiudicata in via definitiva. Fanno carico al fornitore le spese di bollo secondo le tariffe di legge.
ART. 24
SPESE DI APPALTO, CONTRATTO ED ONERI DIVERSI
Tutte le spese inerenti e conseguenti all’appalto saranno a carico della ditta aggiudicataria, comprese quelle contrattuali. Come specificato al precedente articolo 19 “ORDINAZIONE E PAGAMENTO”, l’Amministrazione, procederà, ai sensi di legge, al versamento dell’IVA direttamente all’Erario.
ART. 25
FALLIMENTO O ALTRE CAUSE DI MODIFICA DELLA TITOLARITA’ DEL CONTRATTO
In caso di fallimento o amministrazione controllata dell'impresa aggiudicataria, l’appalto si intende senz’altro revocato e la Stazione Appaltante provvederà a termini di legge.
Per le altre modificazioni del contratto si applicano le disposizioni dell’art. 110 del D.lgs. 50/2016.
ART. 26 TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 13, c. 1, del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 s’informa che:
a. i dati forniti dai concorrenti saranno trattati dalle Amministrazioni delegante e delegata anche con l’uso di procedure informatizzate, secondo principi di correttezza, liceità e trasparenza, esclusivamente in funzione e per finalità attinenti la gara e saranno conservati presso le sedi competenti;
b. il conferimento ed il trattamento dei dati previsti dal bando, dal disciplinare e dal capitolato speciale d’appalto è obbligatorio, pena l’esclusione dalla gara e pertanto la presentazione dell’istanza di partecipazione sarà intesa quale manifestazione di consenso al trattamento;
c. agli interessati sarà comunque garantito l’esercizio dei diritti di cui all’art. 7 del d.lgs. 196/2003;
d. l’Amministrazione potrà comunicare i dati raccolti ai soggetti aventi titolo ai sensi della legge 241/1990 e ss.mm.ii. che ne facciano richiesta nonché agli Enti previdenziali ed assistenziali ed agli organi dell’autorità amministrativa e giudiziaria per l’assolvimento degli adempimenti previsti dalla normativa vigente;
e. titolare del trattamento è il Comune di Ercolano (NA). Tutte le attività successive all’aggiudicazione, dalla stipula del contratto verranno espletate dal Comune di Ercolano (NA).
L’Appaltatore e i suoi ausiliari sono tenuti, durante l’esecuzione del Contratto, al pieno rispetto di tutti gli obblighi imposti dal d.lgs. 196/2003 sulla tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali e dagli allegati al decreto suindicato sull’individuazione delle misure minime di sicurezza per il trattamento dei dati personali.
In relazione ai suddetti dati, l’interessato può esercitare i diritti di cui all’art. 53 del D.Lgs. 50/2016.
Nell’espletamento del servizio, gli operatori addetti devono astenersi dal prendere conoscenza di pratiche, documenti e corrispondenza e di qualsivoglia dato personale soggetto a tutela, ai sensi del D.Lgs. 196/2003 e s.m.i.. L’impresa aggiudicataria si obbliga ad informare i propri dipendenti, circa i doveri di riservatezza nell’espletamento della fornitura.
ART. 27 DISPOSIZIONI ANTIMAFIA
L’affidamento dei servizi oggetto della presente gara è subordinato all’integrale e assoluto rispetto della vigente normativa antimafia. L’Appaltatore non dovrà essere stato destinatario di provvedimenti definitivi o
provvisori, che dispongano misure di prevenzione o divieti, sospensioni o decadenze di cui alla predetta normativa, né dovranno essere pendenti procedimenti per l’applicazione delle medesime disposizioni, ovvero condanne che comportino l’incapacità di contrarre con la Pubblica Amministrazione.
In caso di società per azioni, società in accomandita per azioni, società a responsabilità limitata, società cooperative per azioni o a responsabilità limitata, società consortili per azioni o a responsabilità limitata, la società dovrà comunicare immediatamente al Comune ogni variazione della propria composizione societaria eccedente il 2% rispetto a quella comunicata prima della stipula del Contratto con la dichiarazione resa ai fini di cui all’art. 1 del D.P.C.M. 11 maggio 1991 n. 187.
Il contratto, che sarà stipulato, si risolverà di diritto e sarà facoltà del Comune chiedere il risarcimento dei danni subiti, qualora nel corso di durata dello stesso, fossero emanati nei confronti dell’Appaltatore i provvedimenti di cui al primo comma o l’Appaltatore non ottemperasse all’obbligo di comunicazione di cui al secondo comma.
L’Impresa aggiudicataria all’atto della sottoscrizione del contratto, in ottemperanza a quanto disposto dal protocollo di legalità in materia di appalti sottoscritto il 01/08/2007 dal Prefetto di Napoli, dal Presidente Regione Campania, dal Presidente della Provincia di Napoli, dal Sindaco del Comune di Napoli, dal Presidente della Camera di Commercio di Napoli e dall’ANCI Campania ed al quale il Comune di Ercolano ha aderito in data 9/01/2008 nonché dalla legge n 136/2010, dichiarerà nuovamente ed espressamente di accettare le seguenti clausole:
Clausola n. 1
La sottoscritta impresa dichiara di essere a conoscenza di tutte le norme pattizie di cui al protocollo di legalità, sottoscritto nell’anno 2008 dalla stazione appaltante con la Prefettura di Napoli, tra l’altro consultabili al sito htp://xxx.xxxxxxxxx.xx, e che qui si intendono integralmente riportate e di accettarne incondizionatamente il contenuto e gli effetti.
Clausola n. 2
La sottoscritta impresa si impegna a denunciare immediatamente alle Forze di Polizia o all’Autorità Giudiziaria ogni illecita richiesta di denaro, prestazione o altra utilità ovvero offerta di protezione nei confronti dell’imprenditore, degli eventuali componenti la compagine sociale o dei rispettivi familiari (richiesta tangenti, pressioni per indirizzare l’assunzione di personale o l’affidamento di lavorazioni, forniture o servizi a determinate imprese, danneggiamenti, furti di beni personali o di cantiere).
Clausola n. 3
La sottoscritta impresa si impegna a segnalare alla Prefettura l’avvenuta formalizzazione della denuncia di cui alla precedente clausola 2 e ciò al fine di consentire, nell’immediato, da parte dell’Autorità di pubblica sicurezza, l’attivazione di ogni conseguente iniziativa.
Clausola n. 4
La sottoscritta impresa dichiara di conoscere e di accettare la clausola espressa che prevede la risoluzione immediata ed automatica del contratto, ovvero la revoca dell’autorizzazione al subappalto o subcontratto, qualora dovessero essere comunicate dalla Prefettura, successivamente alla stipula del contratto o subcontratto, informazioni interdittive di cui all’art. 10 del D.P.R.252/98 ovvero la sussistenza di ipotesi di collegamento formale e/o sostanziale o di accordi con altre imprese partecipanti alle procedure concorsuali d’interesse. Qualora il contratto sia stato stipulato nelle more dell’acquisizione delle informazioni del Prefetto, sarà applicata a carico dell’impresa, oggetto dell’informativa interdittiva successiva, anche una penale nella misura del 10% del valore del contratto ovvero, qualora lo stesso non sia determinato o determinabile, una penale pari al valore delle prestazioni al momento eseguite; le predette penali saranno applicate mediante automatica detrazione, da parte della stazione appaltante, del relativo importo dalle somme dovute all’impresa in relazione alla prima erogazione utile.
Clausola n. 5
La sottoscritta impresa dichiara di conoscere e di accettare la clausola risolutiva espressa che prevede la risoluzione immediata ed automatica del contratto ovvero la revoca dell’autorizzazione al subappalto o subcontratto in caso di grave e reiterato inadempimento delle disposizioni in materia di collocamento, igiene e sicurezza sul lavoro anche con riguardo alla nomina del responsabile della sicurezza e di tutela dei lavoratori in materia contrattuale e sindacale.
Clausola n. 6
La sottoscritta impresa dichiara, altresì, di essere a conoscenza del divieto per la stazione appaltante di autorizzare subappalti a favore delle imprese partecipanti alla gara e non risultate aggiudicatarie, salvo le ipotesi di lavorazioni altamente specialistiche.
Clausola n. 7
La sottoscritta impresa dichiara di conoscere e di accettare la clausola risolutiva espressa che prevede la risoluzione immediata ed automatica del contratto ovvero la revoca dell’autorizzazione al subappalto o al subcontratto nonché l’applicazione di una penale, a titolo di liquidazione dei danni – salvo comunque il maggior danno – nella misura del 10% del valore del contratto o, quando lo stesso non sia determinato o determinabile, delle prestazioni al momento eseguite, qualora venga effettuata una movimentazione finanziaria (in entrata o in uscita) senza avvalersi degli intermediari di cui al decreto-legge n. 143/1991.
Clausola n 8
Per assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari finalizzata a prevenire infiltrazioni criminali, l’appaltatore si obbliga ad utilizzare uno o più conti correnti bancari o postali, accesi presso banche o presso la Società Poste Italiane s.p.a., dedicati, anche non in via esclusiva, alla presente commessa, con l’indicazione del relativo codice identificativo di gara (CIG) attribuito dall’autorità di vigilanza sui contratti pubblici e, ove obbligatorio, il codice unico di progetto (CUP). Tutti i movimenti finanziari relativi al presente appalto devono essere registrati sui conti correnti dedicati e devono essere effettuati esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale ovvero con altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni.
L’appaltatore altresì assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 136/2010 e successive modificazioni.
Accetta, ancora, la risoluzione espressa del contratto che verrà immediatamente attivata dalla stazione appaltante in tutti i casi in cui le transazioni siano state eseguite senza avvalersi di banche o della società Poste Italiane s.p.a. ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni.
L’appaltatore si assume, inoltre, l’obbligo di procedere all’immediata risoluzione del rapporto contrattuale quando abbia notizia dell’inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui alla suddetta legge informandone contestualmente la stazione appaltante e la Prefettura di Napoli.
L’appaltatore si obbliga infine a far inserire, a pena di nullità assoluta, nei contratti da stipulare con suoi subappaltatori e subcontraenti relativi al presente appalto, un’apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla succitata legge.
Il Comune verifica l’inserimento di detta clausola nei contratti di subappalto e di subfornitura.
In caso di violazione delle suddette disposizioni saranno applicate le sanzioni di cui all’art. 6 L. n 136/2010 e successive modificazioni.
ART. 28
DOMICILIO, CONTROVERSIE E FORO COMPETENTE
A norma dell’art. 209 comma 2 del D.Lgs. n. 50/2016, non si farà luogo alla procedura di arbitrato per la risoluzione delle eventuali controversie derivanti dall’esecuzione del contratto.
Ai sensi dell’art. 120 del D.Lgs. n. 104/2010 “Codice del processo amministrativo”, gli atti della presente procedura di affidamento sono impugnabili unicamente mediante ricorso al T.A.R. Campania – Napoli – Xxxxxx Xxxxxxxxx, 00, 00000 Xxxxxx, entro il termine di 30 gg.
Per ogni controversia concernente l’esecuzione del contratto è competente il giudice ordinario.
In caso di controversie tra le Parti, derivanti dal Contratto che sarà stipulato, le Parti medesime ricorrono al procedimento dell’accordo bonario nei casi e nei limiti di cui all’art. 205 del d.lgs. 50/2016 e s.m.i., applicabile ai Contratti relativi a forniture e servizi in quanto compatibile.
Anche al di fuori dei casi in cui è previsto il suddetto procedimento di accordo bonario, il Comune si riserva la facoltà di ricorrere alla transazione così come disciplinata dall’art. 208 del d.lgs. 50/2016 e s.m.i.
Ai sensi dell’art. 209, comma 2, del d.lgs. n.50/2016 e s.m.i., il contratto non conterrà clausola compromissoria. Le controversie saranno devolute in modo esclusivo e inderogabile all’autorità giudiziaria del Foro di Napoli.
Nelle more della risoluzione delle controversie l’Appaltatore non potrà comunque rallentare o sospendere la fornitura delle prestazioni oggetto del Contratto.
Al fine di garantire il buon andamento dell’esecuzione del contratto, il presente Capitolato, ai sensi dell’art. 26 del Regolamento di attuazione della Legge regionale n. 3 del 27 febbraio 2007 “Disciplina dei lavori pubblici, dei servizi e delle forniture in Campania”, individua, quale forma di risoluzione delle controversie alternativa a quella contenziosa, la clausola di preventivo tentativo stragiudiziale di conciliazione qualora, nel corso dell’esecuzione del contratto medesimo, sorga una divergenza che possa condurre ad una controversia tra le parti. L’amministrazione aggiudicatrice e il soggetto aggiudicatario s’impegnano a inserire nel contratto la suddetta clausola.
28.1. Le controversie che dovessero insorgere tra il Comune di Ercolano e l'Affidatario derivanti dall'interpretazione o dall'esecuzione del contratto d'appalto che non siano definibili in via amministrativa, saranno deferite all'A.G.O.
Il Foro competente in via esclusiva è il Foro di Napoli. E' perciò esclusa ogni competenza arbitrale.
Qualora le controversie dovessero insorgere durante l'esecuzione dei servizi, l'esecutore è comunque tenuto a proseguirli, senza ritardi o sospensioni.
E’ applicabile l’art. 211 del d.lgs. n° 50/2016.
Responsabile del procedimento (RUP) Dr. Xxxxxxxxx XXXXX
Tel. 0000000000
Direttore dell’esecuzione del contratto (DEC) Sig. Xxxxxxxxx Xxxxxxxx
Contatti e Riferimenti: Xxxxxxxxx Xxxxxxxx x.xxxxxxxx@xxxxxx.xxxxxxxx.xx.xx
tel. 0000000000, fax 0000000000 - 417