CAPITOLATO D’APPALTO
ASP Città di Bologna
Sede Legale: Xxx Xxxxxxx 0 - 00000 Xxxxxxx
Sede Amministrativa: Xxxxx Xxxx x. 00 – 00000 Xxxxxxx tel 000 0000000 fax 000 0000000
c.f. e p.iva 03337111201
CAPITOLATO D’APPALTO
PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI BROKERAGGIO ASSICURATIVO DELL’ASP CITTA’ DI BOLOGNA
(CODICE CIG 563661275D)
INDICE
Art. 1 - Oggetto dell’appalto
Art. 2 - Prestazioni oggetto del servizio Art. 3 – Durata
Art. 4 - Valore del contratto
Art. 5 - Remunerazione dell’incarico
Art. 6 - Modalità di svolgimento del servizio e obblighi delle parti Art. 7 - Referente del broker
Art. 8 - Responsabilità del broker
Art. 9 - Pagamento premi assicurativi – tracciabilità
Art. 10 - Inadempienze contrattuali e risoluzione anticipata del contratto Art. 11 - Penali
Art. 12 - Cauzione definitiva Art. 13 - Riservatezza
Art. 14 - Foro competente
Costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto, ancorché non materialmente allegati, l’offerta tecnica ed economica del broker aggiudicatario, il disciplinare di gara e i relativi allegati.
Art. 1 - Oggetto dell’appalto
L’oggetto dell’appalto è lo svolgimento del servizio di consulenza e di intermediazione assicurativa (brokeraggio assicurativo) in favore dell’ASP Città di Bologna, di cui al Titolo IX del “Codice delle assicurazioni private”, decreto legislativo 7 settembre 2005 n. 209 ed al Regolamento ISVAP n. 5 del 16 ottobre 2006 e normativa correlata.
Art. 2 - Prestazioni oggetto del servizio
Il broker incaricato s’impegna a fornire esclusivamente con i propri mezzi e la propria organizzazione le attività oggetto dell’appalto che si elencano di seguito in forma indicativa e non esaustiva:
1. Analisi e valutazione delle polizze assicurative in corso di validità, in relazione all’efficacia e all’economicità di queste ultime;
2. Studio e proposta di eventuali aggiornamenti e adeguamenti delle coperture assicurative in corso anche a seguito dell’emanazione di nuove normative, di eventuali evoluzioni giurisprudenziali in materia, con impostazione di un programma assicurativo adeguato alla realtà e all’attività dell’Asp di nuova costituzione;
3. Consulenza in tema di individuazione, analisi, trattamento e valutazione dei rischi connessi all’attività dell’Asp, nonché consulenza generale in materia assicurativa e di rischio dell’attività;
4. Assistenza nella istruttoria amministrativa e tecnica del procedimento di gara per l’aggiudicazione del servizio assicurativo, nella predisposizione di capitolati speciali d’appalto per le procedure di selezione del contraente, nell’individuazione dei criteri di aggiudicazione, nella valutazione delle offerte pervenute dalle varie Compagnie di assicurazione e nella predisposizione dei contratti;
5. Trasmissione annuale dei certificati di sinistrosità relativi ai singoli contratti di polizza, analisi dell’andamento storico dei sinistri relativi ai singoli contratti assicurativi ed elaborazione di opportune strategie per ridurre la sinistrosità (auditing interno);
6. Assistenza nella gestione ordinaria delle polizze (segnalazione scadenze, pagamento dei premi, segnalazione degli eventuali adempimenti obbligatori indicati nelle polizze, segnalazione tempestiva di eventuali problematiche emergenti e delle modalità per le relative risoluzioni);
7. Consulenza, redazione di schemi contrattuali e/o valutazione di adeguatezza;
8. Rilascio di pareri di congruità in merito alle coperture assicurative da richiedere a terzi aggiudicatari di contratti d’appalto, concessione a garanzia della operatività della manleva in caso di danni arrecati da appaltatori (appalto di lavori, servizi e forniture);
9. Assistenza e consulenza in materia assicurativa, finalizzata alla valutazione delle polizze presentate dalle imprese che partecipano alle gare di appalto pubblico di lavori, servizi e forniture;
10. Gestione dei sinistri;
11. Elaborazione di un rapporto annuale e/o periodico (es. trimestrali, semestrali ecc…) sullo stato dei sinistri a richiesta dell’Asp;
12. Formazione del personale individuato dall’ASP per la gestione dei contratti assicurativi in materia di assicurazioni nel codice e delle assicurazioni della responsabilità civile nella p.a., contratto di assicurazione e metodologie di gestione, comprese quelle relative ai sinistri;
13. Consulenza ed assistenza in materia assicurativa a favore dei dipendenti dell’Asp che ne facciano richiesta per le problematiche assicurative derivanti dal contesto professionale e dall’attività svolta;
14. Il contenuto dell’offerta tecnica presentata in sede di gara dal broker aggiudicatario costituisce a tutti gli effetti vincolo negoziale.
Art. 3 – Durata
Il contratto di appalto per il servizio in oggetto ha durata triennale con decorrenza dalla data di stipula.
L’ASP si riserva insindacabilmente la facoltà di affidare la ripetizione del servizio per ulteriori 3 (tre) anni (da intendersi fino a 3 anni o periodo inferiore) agli stessi xxxxx xxxxxx e condizioni, ai sensi dell’art. 57, comma 5, lett. b) del d.lgs. n. 163/2006.
E’ facoltà della Stazione Appaltante, con preavviso non inferiore a 30 (trenta) giorni antecedenti la scadenza dell’incarico, richiedere al contraente una proroga temporanea fino ad un massimo di
120 (centoventi) giorni finalizzata all’espletamento od al completamento delle procedure di aggiudicazione del nuovo incarico.
Art. 4 - Valore del contratto
Il valore complessivo del contratto, al netto delle imposte, valutato sull’intera durata contrattuale è pari a € …………………….., corrispondente ad € ……………………… per il primo triennio e annualmente ad € …………………………...
Ai contratti assicurativi dell’ASP si applicano le seguenti percentuali di commissione così come indicate in sede di offerta:
POLIZZA | % |
Tutela legale | |
RCT/O | |
Infortuni | |
All risk | |
RC Auto | |
ARD (rc auto) | |
RC patrimoniale | |
Fotovoltaico |
Art. 5 - Remunerazione dell’incarico
L’attività di brokeraggio relativa all’incarico di cui trattasi non comporterà alcun onere finanziario diretto a carico dell’Ente in quanto il servizio, svolto conformemente a quanto previsto nel presente capitolato speciale, sarà remunerato esclusivamente dalle Compagnie di Assicurazione tramite apposita clausola inserita nei contratti assicurativi, con provvigioni calcolate sui premi assicurativi imponibili relativi ai contratti conclusi dall’ASP.
La remunerazione sarà percepita dal broker sotto forma di ritenuta sui premi di assicurazione all’atto del loro pagamento alle Compagnie.
Dette provvigioni saranno calcolate in conformità alla percentuale indicata per ogni singola polizza dal broker in sede di presentazione dell’offerta.
Il broker si impegna a non modificare la percentuale di provvigione per tutta la durata del contratto. Egli non potrà inoltre richiedere né all’ASP né alle compagnie di assicurazione con cui l’Ente ha stipulato contratti assicurativi, altri compensi, integrazioni o rimborsi di qualsiasi natura, al di fuori della provvigione indicata in sede di offerta, pena la risoluzione di diritto del contratto di brokeraggio assicurativo.
E’ facoltà dell’Asp chiedere alla Compagnia apposita certificazione riguardante le ritenute percepite (commissioni) dal broker sui premi assicurativi.
Art. 6 - Modalità di svolgimento del servizio e obblighi delle parti
L’ASP autorizza il broker a trattare con tutte le Compagnie assicuratrici, per garantire la migliore gestione del programma assicurativo dell’Ente.
Il broker si impegna a fornire esaustive relazioni in merito ad ogni iniziativa o trattativa condotta a favore dell’ASP restando esplicitamente convenuto che qualsiasi decisione finale spetta unicamente all’Asp.
Il broker si impegna, altresì, al rispetto dei seguenti obblighi, assumendosi la piena responsabilità in caso di inadempienza:
• esecuzione del servizio secondo i contenuti del presente contratto d’appalto con diligenza e nell’esclusivo interesse dell’ASP;
• trasparenza nei rapporti con le Compagnie di assicurazione che risulteranno aggiudicatarie dei contratti assicurativi;
• obbligo di mettere a disposizione dell’Asp ogni documentazione relativa alla gestione del rapporto assicurativo.
Al broker è fatto divieto:
• di sottoscrivere atti e/o documenti contrattuali per conto dell’ASP senza la preventiva autorizzazione, formalmente rilasciata, di quest’ultimo;
• di assumere qualsiasi iniziativa che non sia stata preventivamente concordata con l’Asp;
• di cedere il servizio, in tutto o in parte, in subappalto;
• il rinnovo delle coperture assicurative, la proroga e la disdetta delle stesse in quanto atti riservati esclusivamente all’Asp.
L’Ente si impegna ai seguenti obblighi:
✓ non stipulare o variare alcuna polizza senza la consulenza e l’intermediazione del broker, xxxxx restando gli obblighi di legge in materia di procedure per l’individuazione del contraente;
✓ indicare la percentuale della provvigione in ogni procedura di selezione del contraente per la stipula di polizze assicurative;
✓ comunicare alle Compagnie, in occasione delle procedure di selezione del contraente per l’assunzione di polizze assicurative, che la gestione del contratto assicurativo e delle relative polizze è affidata al broker, il quale è deputato a tenere i rapporti inerenti lo stesso per conto dell’Ente.
Qualora il broker si avvalga dell’opera di collaboratori, questi ultimi nulla potranno vantare, ad alcun titolo, dall’Ente, restando il loro rapporto professionale del tutto estraneo all’Asp.
Art. 7 - Referente del broker
Il broker dovrà garantire la presenza del referente incaricato in sede di gara (colui che ha sostenuto la prova pratica), in possesso dei requisiti professionali richiesti e di adeguata esperienza lavorativa, il quale sarà il referente unico dell'Ente a cui fare riferimento per ogni necessità o problematica inerente il servizio, che non potrà essere sostituito, salvo giustificato impedimento debitamente motivato dal broker e solo qualora accettato dall’Asp.
Il referente dovrà garantire il corretto svolgimento del servizio intervenendo riguardo ad eventuali problematiche che dovessero sorgere e dando riscontro direttamente ad ogni richiesta avanzata dall'Ente anche recandosi tempestivamente presso la sede dell’Asp su richiesta del Dirigente/Responsabile del Servizio competente in materia di assicurazioni ove questi ne ravvisi la necessità.
Il broker dovrà confermare altresì le fasce orarie di presenza ordinaria, i recapiti per il reperimento (numero di telefono, fax, indirizzo di posta elettronica), ed il sostituto del referente in assenza di quest'ultimo, che dovrà anch'egli essere persona in possesso dei requisiti professionali richiesti e di adeguata esperienza lavorativa (qualora non fosse già stato analiticamente indicato in sede di offerta).
Art. 8 - Responsabilità del broker
Il broker è l'unico responsabile dell'esaustività delle prestazioni necessarie ad ottenere la buona riuscita del servizio. Egli è professionalmente e contrattualmente responsabile del contenuto dei contratti che ha contribuito a determinare ed a fare stipulare, modificare od integrare agli organi competenti dell’Asp.
A titolo meramente esemplificativo:
1. il broker è responsabile della gestione del premio assicurativo versato dall’Asp relativo ad ogni copertura dell’Asp e del suo tempestivo versamento alla compagnia.
2. il broker è altresì responsabile qualora non segnali tempestivamente condizioni contrattuali che comportino responsabilità amministrativa degli organi competenti, dei dirigenti o dei funzionari preposti al servizio e non dimostri di aver esperito ogni azione necessaria alla modificazione delle condizioni contrattuali.
3. il broker risponderà pienamente per danni a persone e/o cose che potessero derivare dall'espletamento delle prestazioni contrattuali imputabili ad esso o ai suoi dipendenti e dei quali fosse chiamata a rispondere l'Asp che fin da ora si intende sollevata ed indenne da ogni pretesa risarcitoria per danni ed eventuali perdite patrimoniali, avanzate da terzi danneggiati.
L'Asp avrà diritto al risarcimento di eventuali danni subiti, imputabili a negligenze, errori ed omissioni commessi dal broker nell'espletamento del servizio.
Per tale motivo è richiesto che il broker sia in possesso di polizza assicurativa di responsabilità civile per negligenza ed errori professionali come previsto dagli artt. 110, comma 3 e 112, comma 3 del d.lgs. n. 209/2005 e successive modifiche, comprensiva della garanzia per infedeltà dei dipendenti, dei collaboratori o delle persone del cui operato deve rispondere a norma di legge, della quale dovrà fornire copia all'Ente entro dieci giorni dalla comunicazione di avvenuta aggiudicazione del servizio.
La polizza deve essere mantenuta operante per tutto il periodo di validità contrattuale. Il massimale minimo assicurato richiesto è di € 1.500.000,00 ( unmilionecinquecentomila/00) per sinistro e di € 2.500.000 (duemilionicinquecentomila/00) all'anno globalmente per tutti i sinistri, e comunque non inferiore al massimale stabilito dall'IVASS per il volume d'affari dell'impresa, a pena di risoluzione del contratto.
Il broker risponde, altresì, dei danni causati anche dopo la scadenza dell'incarico di cui al presente disciplinare secondo il normale termine di prescrizione.
Art. 9 - Pagamento premi assicurativi – tracciabilità
Nell’ambito della gestione delle polizze il pagamento dei premi relativi ai contratti stipulati, avverrà per il tramite dell’impresa di brokeraggio che risulterà aggiudicataria del servizio, la quale si impegna ed obbliga a versarli alla Compagnia interessata, in nome e per conto dell’ASP.
Il broker trasmette all’Ente i dati necessari per i pagamenti dei premi assicurativi, sul proprio conto corrente dedicato ai sensi della normativa in vigore, prima della scadenza delle polizze.
Il broker contestualmente ai versamenti si impegna a rilasciare all’Ente le polizze, le appendici e le ricevute emesse dalle Compagnie assicuratrici, debitamente quietanzate, nonché una apposita certificazione, rilasciata dalle medesime Compagnie, attestante l’eventuale remunerazione corrisposta al broker, ovvero che nessuna remunerazione è stata corrisposta.
Il pagamento dei premi assicurativi effettuato al broker ha effetto liberatorio ai sensi dell’art. 118 del codice delle assicurazioni e ,soprattutto, ai sensi dell’art. 1901 c.c., per effetto di apposita precisazione all’interno della clausola broker di polizza.
Nel caso in cui il broker non provveda al pagamento del premio alla Compagnia di assicurazioni entro i termini indicati dalle polizze assicurative, (o, in caso di mancata indicazione, nel termine di giorni 10 (dieci) dall’incasso) sarà direttamente responsabile di tutte le conseguenze derivanti dal ritardato pagamento e, in particolare, agli effetti di una eventuale sospensione della garanzia assicurativa da parte delle compagnie.
Il broker assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi dell’art. 3 della legge 13 agosto 2010 n. 136 impegnandosi, qualora abbia notizia di inadempimento di proprie controparti agli stessi obblighi, a darne immediata comunicazione all’Xxx x xxxx Xxxxxxxxxx - Xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx Xxxxxxx; nell’ipotesi di transazione eseguita in difformità dalle disposizioni di cui alla citata legge, il contratto si intenderà risolto di diritto.
Art. 10 - Inadempienze contrattuali e risoluzione anticipata del contratto
Sia nel caso di ripetute gravi inadempienze del broker nel fornire in tutto o in parte il servizio alle condizioni riportate nel capitolato e nell’offerta, sia in caso di gravi violazioni degli obblighi e dei divieti esplicitamente indicati nel contratto d’appalto, l’Ente si riserva insindacabilmente la facoltà di risolvere quest’ultimo, previa contestazione scritta al broker inviata mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento e di escutere la cauzione definitiva, salva ed impregiudicata la richiesta di risarcimento danni.
In ogni caso si ha la risoluzione immediata per sopravvenuta impossibilità giuridica, qualora venga meno l’iscrizione dell’aggiudicatario al Registro Unico degli Intermediari assicurativi e riassicurativi.
Art. 11 - Penali
In caso di violazione degli obblighi contrattuali, intendendosi per tali le disposizioni contenute nel presente capitolato speciale ovvero nell'offerto tecnica del broker aggiudicatario, l’ASP provvederà a formalizzare circostanziata contestazione scritta con eventuale diffida ad adempiere, a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno o a mezzo PEC, assegnando al broker un termine di 15 (quindici) giorni naturali e consecutivi od altro ritenuto congruo per produrre controdeduzioni scritte.
Qualora tali controdeduzioni non fossero ritenute idonee a giustificare il comportamento del broker, verrà applicata, per ogni singola violazione, una penale nella misura dell’ 1 (uno) per mille dell’ammontare netto contrattuale per ogni giorno naturale e consecutivo, a valere sull'ammontare della cauzione definitiva, per ritardo nell'adempimento rispetto ai termini indicati dall'Ente o nell'offerta tecnica per l'esecuzione delle prestazioni contrattuali.
Art. 12 - Cauzione definitiva
A garanzia dell’esatto adempimento del servizio, il broker, nel termine che verrà indicato dall’Asp, sarà tenuto a prestare cauzione definitiva, ai sensi dell’art. 113 d.lgs. 163/06.
La cauzione è stata prestata a garanzia dell’adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall’eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, salvo comunque il risarcimento del maggior danno.
La cauzione contiene espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, del codice civile e la clausola di operatività della garanzia medesima entro quindici giorni a semplice richiesta della Stazione appaltante.
Art. 13 - Riservatezza
Le parti avranno l’obbligo di mantenere riservati tutti i dati e le informazioni di cui vengano in possesso durante lo svolgimento dell’incarico, restando vincolati a non utilizzarli o divulgarli salvo che in relazione al trattamento specifico e alle prestazioni ricomprese nel presente contratto.
Il broker, responsabile esterno del trattamento dei dati relativi al portafoglio assicurativo e alla gestione dei sinistri, ai sensi dell’art. 29 del decreto legislativo n. 196/2003, resta responsabile dell’esatta osservanza degli obblighi di segretezza anzidetti anche da parte dei suoi dipendenti e collaboratori.
Art. 14 - Foro competente
Per ogni controversia è competente il foro di Bologna.
Bologna, ………………………
per l’Asp
per il Broker