Burc n. 109 del 19 Novembre 2020
L.R. 19 novembre 2020, n. 22 Disciplina delle Associazioni Pro Loco
Burc n. 109 del 19 Novembre 2020
Art. 1
(Definizione e ambito di intervento)
1. Ai sensi e per gli effetti della presente legge, sono Associazioni Pro Loco, di seguito denominate Pro Loco, le associazioni costituite su base volontaria e senza finalità di lucro, con sede nel territorio della Regione Calabria, che svolgono le attività di cui all'articolo 3 nel territorio comunale in cui hanno sede.
2. Nell'ambito di programmi e interventi aventi valenza sovra comunale, le Pro Loco possono operare al di fuori del territorio comunale in cui hanno sede, previo accordo con le Pro Loco territorialmente competenti, ovvero se sul territorio non operano Pro Loco, direttamente con i comuni interessati.
Art. 2 (Finalità)
1. La Regione riconosce alle Pro Loco il ruolo di strumenti di base per la promozione e valorizzazione delle risorse naturali, artistiche, storiche e culturali del territorio e, in particolare, di quelle relative:
a) alle peculiarità locali e al patrimonio culturale locale, folkloristico, nonché alle produzioni tipiche;
b) allo sviluppo della conoscenza dell'identità del territorio;
c) all'animazione delle comunità locali e all'attrazione turistica;
d) all'informazione, all'assistenza e all'accoglienza turistica, anche in convenzione con gli enti locali competenti.
Art. 3
(Attività delle Pro Loco)
1. Le Pro Loco svolgono principalmente:
a) attività volte a favorire la valorizzazione e la salvaguardia del patrimonio storico, culturale, folkloristico, sociale, enogastronomico e ambientale, nonché altre attività culturali o relative ai prodotti agroalimentari e artigianali;
b) attività di promozione, informazione, assistenza e accoglienza turistica e iniziative volte a migliorare le condizioni generali di soggiorno, anche attraverso azione di informazione ed erogazione di servizi finalizzati alla migliore fruizione delle strutture ricettive, dei trasporti e dell'offerta del territorio;
c) attività mirate a favorire il raggiungimento degli obiettivi sociali del turismo;
d) attività volte a sensibilizzare le popolazioni residenti nei confronti delle attività turistiche e sportive;
e) attività nel settore sociale e del volontariato a favore della comunità, in particolare attraverso proposte turistiche specifiche per la terza età, progettazione e realizzazione di spazi sociali destinati all'educazione, alla formazione. e allo svago dei minori, iniziative di coinvolgimento delle varie componenti della comunità locale anche finalizzate all'eliminazione di eventuali condizioni di emarginazione, organizzazione di itinerari turistico-didattici per gruppi;
f) attività ricreative e del tempo libero.
2. Le Pro Loco perseguono le proprie finalità mediante lo svolgimento in via principale delle attività di interesse generale di cui all'articolo 5, comma 1 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del Terzo Settore). Possono, altresì, esercitare attività diverse, strumentali e secondarie rispetto alle attività di interesse generale, ai sensi e nei limiti previsti dall'articolo 6 del d.lgs. 117/2017 e attività di raccolta fondi secondo quanto previsto dall'articolo 7 del medesimo Codice del Terzo Settore, al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale.
Art. 4
(Riconoscimento delle attività associative delle Pro Loco)
1. La Regione riconosce l'attività dell'Unione Nazionale Pro Loco d'Italia (UNPLI) nelle sue articolazioni territoriali, quale organismo di coordinamento e di rappresentanza delle Pro Loco iscritte.
2. La Giunta regionale può concludere con l'UNPLI accordi di collaborazione per iniziative di cui all'articolo 3 di valenza regionale.
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Art. 5
(Albo regionale delle Pro Loco)
1. È istituito, presso il dipartimento della Giunta regionale competente in materia di turismo, l'Albo regionale delle Associazioni Pro Loco.
2. L'iscrizione all'Albo è effettuata su istanza della Pro Loco, sentiti il Comune interessato e l'UNPLI, in presenza dei seguenti requisiti:
a) svolgimento da almeno due anni delle attività indicate nell'articolo 3;
b) costituzione per atto pubblico o scrittura privata autenticata e adozione di uno statuto ispirato a principi di democraticità e conforme allo schema tipo approvato con deliberazione di Giunta regionale secondo le previsioni dell'articolo 7;
c) partecipazione di almeno venti associati con diritto di voto;
d) disponibilità di una sede sociale;
e) svolgimento dell'attività in un Comune nel quale non operi altra Pro Loco iscritta all'Albo regionale. La Regione, sentito il Comune interessato, iscrive all'Albo una seconda Pro Loco nella sola ipotesi in cui coesistano nello stesso Comune località distinte sotto il profilo turistico-ambientale.
3. Le istanze sono esaminate in ordine cronologico di arrivo.
4. L'Albo è pubblico e l'elenco delle associazioni iscritte è pubblicato sul sito istituzionale della Regione.
Art.6
(Finalità dell'iscrizione all'Albo regionale)
1. Le Pro Loco iscritte all'Albo di cui all'articolo 5 possono:
a) partecipare, nei casi previsti dalle leggi regionali, alla designazione del rappresentante delle Pro Loco all'interno di organismi collegiali;
b) accedere a contributi, finanziamenti o altri benefici, comunque denominati, erogati dalla Regione Calabria.
Art. 7
(Statuto delle Pro Loco)
1. Ai fini dell'iscrizione all'Albo regionale lo statuto della Pro Loco prevede:
a) che gli associati siano residenti nel comune e, per i soggetti che non siano residenti, che svolgano le attività di cui all'articolo 3 nel territorio del Comune in cui opera la Pro Loco;
b) la partecipazione attiva e democratica alla vita e alla gestione dell'associazione, da parte di tutte le componenti sociali;
c) le norme sull'elezione e sul funzionamento degli organi statutari;
d) l'utilizzazione di tutte le risorse finanziarie per il raggiungimento degli scopi associativi;
e) in caso di scioglimento o estinzione della Pro Loco, a conclusione delle operazioni di liquidazione dell'eventuale passivo, la devoluzione del patrimonio residuo ai sensi dell'articolo 9 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n.117 (Codice del Terzo Settore).
Art. 8
(Procedure per l'iscrizione all'Albo regionale)
1. L'istanza di iscrizione all'Albo regionale è presentata al dipartimento della Giunta regionale competente in materia di turismo ed è corredata dalla seguente documentazione:
a) copia conforme all'originale dell'atto costitutivo e dello statuto;
b) copia del certificato di attribuzione del codice fiscale;
c) elenco associati;
d) dichiarazione resa in forma di atto notorio dal legale rappresentante dell'associazione sulla composizione degli organi statutari e sull'effettivo svolgimento delle attività di cui all'articolo 3, da almeno due anni;
e) relazione programmatica sulle attività e sui relativi progetti.
2. L'istanza indica l'indirizzo di posta elettronica certificata presso il quale la Pro Loco elegge domicilio ai fini delle comunicazioni.
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Art. 9
(Cancellazione dall'Albo regionale)
1. Le modifiche dello statuto, il rinnovo delle cariche sociali, nonché lo scioglimento volontario dell'associazione sono comunicati entro sessanta giorni alla struttura regionale competente in materia di turismo.
2. La cancellazione della Pro Loco dall'Albo regionale è disposta, anche su segnalazione di chiunque vi abbia interesse, nei casi di:
a) scioglimento volontario;
b) sopravvenuta mancanza di uno dei requisiti previsti dall'articolo 5;
c) svolgimento di attività estranee alle previsioni di cui all'articolo 3;
d) gravi violazioni di legge o irregolarità nella conduzione dell'associazione rispetto alle norme statutarie;
e) impossibilità di funzionamento o inattività protratta per un anno.
Art.10
(Convenzioni e collaborazioni)
1. I comuni e le unioni di comuni possono consultare le Pro Loco nella redazione dei programmi e dei progetti turistici locali e stipulare con esse convenzioni, nel rispetto delle norme vigenti in materia, che definiscono i criteri e le modalità:
a) di organizzazione o della gestione di eventi turistici locali;
b) di gestione degli uffici per l'informazione e l'accoglienza di turisti;
c) di gestione delle attività di promozione sociale verso soggetti terzi;
d) per l'utilizzo a titolo gratuito di locali e attrezzature del comune.
2. Le Pro Loco possono autonomamente stabilire rapporti di collaborazione con altri organismi ed enti interessati al settore turistico e culturale.
Art.11
(Contributi alle associazioni Pro Loco)
1. Le Pro Loco iscritte all'Albo di cui all'articolo 5, se il bilancio regionale lo prevede, possono presentare richiesta di contributo finanziario alla Regione per la realizzazione delle proprie attività, nonché partecipare ai relativi bandi.
2. I contributi sono concessi per la realizzazione di manifestazioni e iniziative finalizzate a promuovere e pubblicizzare le risorse turistiche locali, le potenzialità naturalistiche, culturali, storiche, sociali e gastronomiche del territorio e le attività del tempo libero.
3. I criteri e le modalità per la concessione dei contributi di cui al comma 2 sono stabiliti con provvedimento della Giunta regionale, previo parere obbligatorio della commissione consiliare competente.
Art.12
(Clausola di invarianza degli oneri finanziari)
1. All'attuazione delle disposizioni della presente legge si provvede utilizzando le risorse umane, finanziarie e strumentali esistenti a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza regionale.
Art.13
(Disposizione transitoria)
1. Le Pro Loco già iscritte nei soppressi Albi provinciali sono iscritte d'ufficio all'Albo regionale di cui all'articolo 5 e si adeguano ai requisiti prescritti dalla presente legge, a pena di decadenza, entro novanta giorni dalla comunicazione dell'iscrizione.
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Art.14 (Abrogazioni)
1. Alla lettera c) del comma 2 dell'articolo 14 della legge regionale 5 aprile 2008, n. 8 (Riordino dell'organizzazione turistica regionale), le parole "provinciale di cui all'articolo 16" sono sostituite dalla seguente: "regionale".
2. Sono abrogate le seguenti disposizioni:
a) gli articoli 15 e 16 della l.r. 8/2008;
b) le lettere h) e o) del comma 1 dell'articolo 54 della legge regionale 12 agosto 2002, n. 34 (Riordino delle funzioni amministrative regionali e locali).
Art.15
(Entrata in vigore)
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale telematico della Regione Calabria.
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La presente legge è pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. E’ fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarla e farla osservare come legge della Regione Calabria.
Catanzaro, 19.11.2020 SPIRLI’
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