Assicurazione R.C.G. – Responsabilità Civile Generale
Assicurazione R.C.G. – Responsabilità Civile Generale
COMUNE DI TROINA Xxx Xxxxx Xxxxxxx, 0 00000 XXXXXX (XX) PROCEDURA NEGOZIATA PER L’AFFIDAMENTO PLURIENNALE DEL SERVIZIO DI ASSICURAZIONE CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO POLIZZA DI ASSICURAZIONE R.C.G. RESPONSABILITA’ CIVILE GENERALE Edizione 23/01/2017 Il presente capitolato consta di n. 13 pagine, inclusa la presente. | ||
ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO TERZI E DIPENDENTI
Nel testo che segue, si intendono:
– per “Assicurazione”: il contratto di assicurazione;
– per “Polizza”: il documento che prova il contratto di assicurazione;
– per “Contraente”: COMUNE DI TROINA – Xxx Xxxxx Xxxxxxx, 0 – 00000 XXXXXX (XX) – Partita I.V.A. n.
81000970863;
– per “Assicurato”: il soggetto nel cui interesse è stipulata la polizza;
– per “Società”: la Compagnia assicuratrice ;
– per “Premio”: la somma dovuta dal Contraente alla Società;
– per “Indennizzo”: la somma dovuta dalla Società in caso di sinistro;
– per “Cose”: sia gli oggetti materiali sia gli animali;
– per “Sinistro”: il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata l’assicurazione;
– per “Subappaltatore”: la persona fisica, o giuridica cui l’Assicurato ha ceduto a norma di legge l’esecuzione di una parte dei lavori;
– per “Scoperto”: percentuale del danno che rimane a carico dell’Assicurato;
– per “Franchigia”: parte del danno che rimane a carico dell’Assicurato;
– per “Dipendenti”: le persone iscritte, al momento del verificarsi del sinistro, nel libro paga tenuto dall’Assicurato a norma di legge.
– per “SIR”: l’acronimo di “Self-insured retention” e cioè Importo per sinistro che l'assicurato tiene a proprio carico, anche in termini di gestione.
DICHIARAZIONI DEL CONTRAENTE E/O ASSICURATO
Anche con riferimento agli artt. 1892-1893-1894 c.c. l’Assicurato e/o Contraente è esonerato dal rendere ogni dichiarazione non fornita nell’ambito della procedura di gara, dal momento della sua indizione fino all’aggiudicazione.
L’Assicurazione si intende prestata sino alla concorrenza dei seguenti massimali, fermi comunque i limiti di indennizzo previsti in polizza:
Garanzia R.C.T. (art. 13 lett. a) - Massimale per sinistro € 1.000.000,00 Garanzia R.C.O. (art. 13 lett. b) - Massimale per sinistro € 750.000,00
L’ assicurazione comprende l’esercizio ed il funzionamento dei pubblici servizi che istituzionalmente competono al Comune assicurato nell’ambito del proprio territorio, compreso il rischio della committenza.
Sono esclusi i rischi derivanti da atti connessi con lo svolgimento delle funzioni amministrative proprie dell’Ente.
L’assicurazione vale anche per la responsabilità civile derivante dalla proprietà e dalla conduzione di fabbricati adibiti a pubblici servizi nei termini di cui agli articoli Proprietà di Fabbricati e Committenza lavori ai sensi degli articoli 88 e seguenti del decreto legislativo 9 Aprile 2008, n. 81;
Sono compresi anche i danni provocati dalla rete fognaria, esclusivamente in quanto dovuti a rottura accidentale delle condutture.
L’assicurazione vale anche per la responsabilità civile derivante al Sindaco, agli Assessori e ai Consiglieri comunali, nonché alle persone cui vengono legittimamente delegate, in nome e per conto del Comune, funzioni di rappresentanza, per i danni materiali direttamente arrecati a terzi nello svolgimento del proprio mandato ferma l’ esclusione dei danni derivanti da atti connessi con lo svolgimento delle funzioni amministrative proprie dell’Ente (cfr. art. 23).
Il massimale resta ad ogni effetto unico, anche nel caso di responsabilità di più Assicurati fra loro. L’assicurazione non opera per le attività e competenze delle aziende sanitarie locali o delle aziende ospedaliere e degli enti o società incaricati della gestione di pubblici servizi.
Sono espressamente garantiti anche i danni derivanti da:
Spargimento d'acqua derivante da rigurgito di fognature. Questa estensione di garanzia è prestata con uno scoperto dei 10% per ogni sinistro con il minimo di € 3.500,00 e con il massimo risarcimento per sinistro e per anno assicurativo di € 100.000,00.
Erogazione di acqua alterata che provochi danno alla persona derivante da conduzione di acquedotti. La garanzia è operante con il massimo risarcimento, per uno o più sinistri verificatisi in uno stesso periodo assicurativo annuo, pari ad € 500.000,00.
Conduzione di cinema, teatri, discoteche, piscine, stadi e palazzetti dello sport. Per tale fattispecie la garanzia è operante con il massimo risarcimento per uno o più sinistri verificatisi in uno stesso periodo assicurativo annuo pari ad € 500.000,00.
Organizzazione di manifestazioni. La garanzia è operante a condizione che le manifestazioni vengano subordinate all’esistenza delle autorizzazioni previste dal vigente ordinamento giuridico, conformemente alle disposizioni eventualmente emanate dalle Autorità competenti, nonché dell’accertabilità, in base a documenti di data certa anteriori, di soggetti impiegati e rischi coperti.
Nel caso di manifestazioni che si svolgano nel territorio del Comune di Troina e che vedano coinvolti più Enti Pubblici e/o partners nella loro organizzazione, la garanzia opererà, solo ed esclusivamente per l'Ente Contraente con esclusione di ogni responsabilità solidale con eventuali altri Enti pubblici e/o partners. La garanzia opera, altresì, nei confronti dell’Ente Contraente nella sua qualità di eventuale committente di servizi inerenti la manifestazione.
Si intende, inoltre, compreso in garanzia:
il rischio derivante dall'esercizio delle attrezzature, degli impianti e dei materiale necessario per lo svolgimento delle manifestazioni organizzate, nonché, il loro montaggio e smontaggio;
il rischio derivante dallo smercio e somministrazione di cibi e bevande smerciate e vendute nel corso della manifestazione, esclusi comunque i danni dovuti a vizio originario dei prodotti. Per i generi alimentari di produzione propria somministrati o venduti nel corso della manifestazione, l'assicurazione vale anche per i danni dovuti a difetto originario dei prodotto.
Per dette estensioni, il massimale per sinistro rappresenta il limite di garanzia per ogni periodo assicurativo annuo o di minor durata della polizza.
Relativamente alle manifestazioni sportive, non sono considerati terzi tra loro gli atleti partecipanti. E’ escluso il rischio derivante:
dalla detenzione ed uso di materiale pirotecnico;
dalla proprietà ed uso di mongolfiere, palloni aerostatici, deltaplani o ultraleggeri, aeromodelli;
da gare o percorsi effettuati da veicoli a motore e natanti;
dalla partecipazione ed uso di cavalli e carri carnevaleschi;
da atti di vandalismo.
Esercizio di parcheggi per danni di cui l'ente debba rispondere a norma di legge, ai veicoli di dipendenti e/o terzi parcheggiati nelle aree di pertinenza dell'Ente o comunque da esso gestite. Tale garanzia, che esclude comunque i danni da incendio e furto dei veicoli stessi nonchè delle cose in essi contenute, è prestata con il massimo risarcimento per uno o più sinistri verificatisi in uno stesso periodo assicurativo annuo pari ad € 25.000,00.
Operazioni di movimentazione, rimorchio, sollevamento, carico e scarico di cose di terzi (esclusi i rischi da circolazione per cui è obbligatoria l'assicurazione RCA ex Legge 990/69).
Sono esclusi dalla garanzia i cd. “danni necessari” per l'esecuzione delle anzidette operazioni, nonché i graffi e le lievi ammaccature delle cose oggetto delle anzidette operazioni in assenza di ulteriori danneggiamenti.
Questa estensione è prestata nell'ambito dei massimale per danni a cose e comunque per una somma non superiore a 26.000,00 euro per uno o più sinistri verificatisi in uno stesso periodo assicurativo annuo.
Svolgimento ed organizzazione di attività di protezione civile anche se espletate tramite volontari e/o associazioni e/o gruppi di volontariato convenzionate. Xxxxxxx comprese in garanzia anche le fasi di informazione, promozione, reclutamento ed addestramento.
Relativamente alle attività svolte da volontari e/o associazioni e/o gruppi di volontariato convenzionati e/o lavoratori socialmente utili, la garanzia opera subordinatamente all’accertabilità, in base a documenti di data certa anteriori, dei soggetti impiegati e dei rischi coperti, purchè le attività stesse siano svolte nel ri -
spetto degli obblighi di legge. Restano comunque escluse le attività di potatura di alberi ad alto fusto e le attività che richiedano particolari specializzazioni tecniche fatte salve (e quindi comprese in garanzia) le at- tività a cui possa attendere il personale inquadrato con professionalità rientranti nelle categorie contrattuali
a) e b) del vigente CCNL Enti Locali
NORME CHE REGOLANO L’ASSICURAZIONE IN GENERALE
Art. 1 – Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio – Aggravamento del Rischio – Clausola di buona fede
Le dichiarazioni inesatte o le reticenze della Contraente o dell’Assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, così come ad ogni aggravamento del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo nonché la stessa cessazione dell'assicurazione (Artt. 1892, 1893, 1894, 1898 Codice Civile).
Tuttavia l'omissione da parte dell'Assicurato di una circostanza eventualmente aggravante il rischio, così come le incomplete od inesatte dichiarazioni dell'Assicurato all'atto della stipulazione del contratto o durante il corso dello stesso, non pregiudicano il diritto al risarcimento dei danni, sempre che tali omissioni o inesatte dichiarazioni non siano frutto di dolo, fermo restando il diritto della Società, una volta venuta a conoscenza di circostanze aggravanti che comportino un maggior premio, di richiedere la relativa modifica delle condizioni in corso.
Variazione del rischio :
1. Per variazione del rischio si intende qualsiasi modifica che determini una diversa probabilità di verificarsi di un sinistro ovvero una variazione delle sue conseguenze, non previste o non prevedibili, al momento della stipula del contratto.
2. Qualsiasi elemento intervenuto successivamente all’aggiudicazione del contratto, che comporti una varia- zione del rischio deve essere comunicato immediatamente, ovvero entro quindici giorni dall’intervenuta co- noscenza, per iscritto all’Assicuratore. Le variazioni che devono essere comunicate possono concernere, a titolo esemplificativo, i mutamenti interni all’organizzazione dell’Amministrazione contraente, (a titolo esemplificativo adozione di strumenti di riduzione del rischio, delibere dell’Amministrazione contraente che impattano sulle competenze e sulle funzioni svolte, dissesto finanziario, commissariamento, scioglimento degli organi con provvedimento del ministero dell’interno o del prefetto)
3. L’Amministrazione contraente non è tenuta a comunicare per iscritto le variazioni del rischio derivanti da sopravvenienze normative ovvero da modifiche degli orientamenti giurisprudenziali.
Tuttavia gli aggravamenti di rischio non noti o non accettati dalla Società non comporteranno la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo nonché la stessa cessazione dell'assicurazione (Art. 1898 Codice Civile), sempre che la Contraente o l’Assicurato non abbia agito con dolo.
Nel caso di diminuzione del rischio la Società è tenuta a ridurre il premio o le rate di premio successive alla comunicazione della Contraente o dell'Assicurato (Art. 1897 Codice Civile) e rinuncia al relativo diritto di recesso.
Dichiarazioni inesatte e reticenze senza dolo o colpa grave
Nell’ipotesi di cui all’art. 1893, comma 1, del codice civile, in assenza di dolo o colpa grave, il diritto di recesso dell’Assicuratore potrà avvenire, fermo restando l’obbligo della dichiarazione da farsi all'Amministrazione nei tre mesi successivi al giorno in cui l’Assicuratore ha conosciuto l'inesattezza della dichiarazione o la reticenza, secondo la procedura di cui agli artt. 8 ( Revisione dei prezzi e di altre clausole contrattuali - Clausola di recesso) e con decorrenza del termine di cui al comma 2 del capoverso “Revisione dei prezzi e di altre clausole contrattuali” del citato art 8 dalla ricezione della citata dichiarazione.
Art. 2 – Altre assicurazioni – Clausola di secondo rischio
L’Assicurato deve comunicare per iscritto alla Società l’esistenza e la successiva stipulazione di altre assicurazioni per lo stesso rischio; in caso di sinistro, l’Assicurato deve darne avviso a tutti gli assicuratori, indicando a ciascuno il nome degli altri (art. 1910 c.c.).
Qualora per i rischi oggetto della presente polizza coesistano altre assicurazioni stipulate dal Contraente o da soggetti terzi, la garanzia viene prestata per l'eccedenza rispetto alle altre assicurazioni coesistenti e per i massimali indicati nella presente polizza.
Art. 3 – Pagamento del premio – Durata del contratto
La durata del contratto è fissata in anni due, mesi 5 e giorni nove naturali consecutivi e non prevede il tacito rinnovo.
Il pagamento del premo avverrà anticipatamente entro 30 (trenta) giorni dalle date infra descritte:
- dalle ore 24 del 22/07/2014, fino alle ore 24 del 31/12/2017 per un importo pari ai 162/892 del premio offerto
- dalle ore 24 del 31/12/2017, fino alle ore 24 del 31/12/2018 per un importo pari ai 365/892 del premio offerto
- dalle ore 24 del 31/12/2018, fino alle ore 24 del 31/12/2019 per un importo pari ai 365/892 del premio offerto Il pagamento deve essere eseguito esclusivamente presso il domicilio eletto dall’Impresa assicuratrice.
Se la Contraente non paga entro tali termini, l’assicurazione resta sospesa e riprende vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento, ferme le successive scadenze.
Si considera come data di avvenuto pagamento, a prescindere da quando materialmente sarà accreditato l’ammontare del premio, quella dell'atto che conferisce tale ordine all’Unità Operativa Economico-Finanziaria della Contraente a condizione che, gli estremi dell'atto, vengano comunicati per iscritto al Broker a mezzo raccomandata o telex o telefax.
Anche le eventuali variazioni comportanti un aumento di premio potranno essere pagate entro 30 (trenta) giorni dalla data di ricezione, da parte della Contraente, del relativo documento regolarmente emesso dalla Società.
Art. 4 – Modifiche dell’assicurazione
Le eventuali modificazioni dell’assicurazione devono essere provate per iscritto.
Art. 5 – Norme per la gestione dei sinistri – Report periodico della sinistrosità
La Società Assicuratrice aggiudicataria dovrà mettere a punto un efficiente servizio di liquidazione danni per i sinistri generati dalla Società Contraente, in relazione alla loro frequenza ed entità ed alle conseguenti quotidiane necessità di contatti operativi fra le parti contrattuali, al fine anche di favorire la pronta liquidazione dei danni nel comune interesse del contenimento degli indennizzi ai terzi danneggiati.
Produzione di informazioni sui sinistri
1. Entro tre mesi dalla scadenza di ogni annualità e in ogni caso sei mesi prima della scadenza contrattuale, entro i 30 giorni solari successivi, pena l’applicazione delle penali di cui al successivo comma 2, l’Assicura- tore, nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia di riservatezza dei dati personali, si impegna a fornire all’Amministrazione contraente l’evidenza dei sinistri denunciati a partire dalla data di decorrenza del con- tratto. Tale elenco dovrà essere fornito in formato [standard digitale aperto] tramite file modificabili (quindi non nella modalità di sola lettura), e non modificabili, e dovrà riportare per ciascun sinistro [l’elenco può variare a seconda della tipologia di rischio assicurato. A titolo esemplificativo, l’Ente potrà richiedere:
il numero del sinistro attribuito dall’Assicuratore;
la data di accadimento dell’evento;
la data della denuncia;
l’indicazione dello stato del sinistro secondo la seguente classificazione e con i dettagli di seguito indicati:
a) sinistro agli atti, senza seguito;
b) sinistro liquidato, in data con liquidazione pari a € ;
c) sinistro aperto, in corso di verifica con relativo importo stimato pari a
€ .]:
2. In caso di mancato rispetto di quanto previsto al comma 1 nel presente articolo, in assenza di adeguate motivazioni legate a causa di forza maggiore, l’Assicuratore dovrà corrispondere all’Amministrazione un importo pari al 0,20% del premio annuo complessivo per ogni giorno solare di ritardo, con un importo mas- simo pari a € 1.000,00
3. l’Assicuratore si impegna a fornire ogni altra informazione disponibile, relativa al contratto assicurativo in essere che l’Amministrazione, d'intesa con l'Assicuratore, ritenga utile acquisire nel corso della vigenza del contratto. Al riguardo l’Amministrazione deve fornire adeguata motivazione.
4. Per gli adempimenti relativi alle informazioni da fornirsi successivamente alla data di scadenza del contrat- to, l’applicazione delle eventuali penali è garantita dalla cauzione definitiva che non potrà essere svincolata fino alla completa trasmissione delle informazioni di cui al comma 1.
Gestione data base del committente
1. L’Assicuratore si impegna a fornire tempestivamente all’Amministrazione contraente le informazioni relati- ve all’accadimento di ogni sinistro potenzialmente rientrante nell’ambito della SIR. La comunicazione ri- guarda anche la liquidazione, parziale dei sinistri.
2. L’Amministrazione contraente ha facoltà di richiedere informazioni puntuali sui singoli sinistri, concordando con l’Assicuratore la tempistica e le modalità per il rilascio delle stesse.
3. L’Amministrazione contraente detiene un proprio database relativo ai sinistri rientranti nelle quote di SIR, e rende disponibili all’Assicuratore i dati relativi agli stessi a seguito di richiesta dell’Assicuratore affidatario, rendendo accessibile il database allo stesso.
4. L’Amministrazione contraente risponde alle richieste dell’Assicuratore affidatario entro un termine di 15 giorni dal ricevimento della relativa richiesta.
Gli obblighi precedentemente descritti non potranno impedire alla Contraente di chiedere e di ottenere un aggiornamento, con le modalità di cui sopra, in date diversa da quella indicata.
Art. 6 – Forma delle comunicazioni
Ogni comunicazione inerente la gestione e l’esecuzione del contratto deve avvenire in forma scritta.
E’ ammessa ogni comunicazione a mezzo telefax, anche ai fini dell’adempimento dell’avviso di sinistro.
Art. 7 – Obblighi dell’Assicurato in caso di sinistro
In caso di sinistro, l’Assicurato deve darne avviso scritto all’agenzia della Società Assicuratrice cui è assegnata la polizza, anche tramite il Broker entro 15 (quindici) giorni da quando la Società Contraente ne abbia avuta la possibilità, a deroga dell’Articolo 1913 del Codice Civile.
Agli effetti dell’assicurazione di responsabilità civile verso i prestatori di lavoro, l’Assicurato deve denunciare soltanto i sinistri per i quali ha avuto luogo l’inchiesta penale a norma della legge infortuni o per i quali il prestatore di lavoro ha presentato richiesta di risarcimento danni.
Art. 8 – Revisione dei prezzi e di altre clausole contrattuali - Clausola di recesso
Revisione dei prezzi e di altre clausole contrattuali
1. Qualora si intenda chiedere la revisione del prezzo, sei mesi prima della scadenza dell’annualità, sulla base dei dati a disposizione da comunicare all’Amministrazione, l’Assicuratore può segnalare all’Ammini- strazione contraente il verificarsi delle ipotesi di modifiche del rischio previsti all’Art. 0 (Xxxxxxxxxx xxx xx- xxxxx) e richiedere motivatamente, ai sensi dell’art.106 del d.lgs. 50/2016 , la revisione dei premi o delle condizioni contrattuali attinenti alle franchigie, agli scoperti o ai massimali assicurati dedotti nel presente capitolato.
2. L’Amministrazione contraente, entro 15 giorni, a seguito della relativa istruttoria e tenuto conto delle richie- ste formulate, decide in ordine alle stesse, formulando la propria controproposta di revisione.
3. In caso di accordo tra le parti, si provvede alla modifica del contratto a decorrere dalla nuova annualità.
Clausola di recesso
1. In caso di mancato accordo ai sensi del precedente comma ( Revisione dei prezzi e di altre clausole con- trattuali) tra le parti, l’Assicuratore può recedere dal contratto di assicurazione. Il recesso decorre dalla scadenza dell’annualità.
2. La facoltà di recesso si esercita entro 30 (trenta) giorni dalla proposta di cui al comma 1 dell’art 8 (Revisio- ne dei prezzi e di altre clausole contrattuali), presentata dall’Assicuratore, ovvero, nei casi di cui al comma 2 del medesimo articolo, entro trenta giorni dalla ricezione della controproposta dell’Amministrazione.
3. Qualora alla data di effetto del recesso l’Amministrazione contraente non sia riuscita ad affidare il nuovo contratto di assicurazione, a semplice richiesta di quest’ultima, l’Assicuratore s’impegna a prorogare l’assi- curazione alle medesime condizioni, normative ed economiche, in vigore per un periodo massimo di 30 (trenta) giorni. L’Amministrazione contraente contestualmente provvede a corrispondere l’integrazione del premio.
4. Il recesso non produce effetto in caso di mancata produzione dei dati di cui all’art 5 (Norme per la gestione dei sinistri – Report periodico della sinistrosità) riferiti fino al mese antecedente a quello di esercizio del re- cesso.
Art. 9 – Proroga dell’assicurazione
La presente polizza non prevede il tacito rinnovo. Fermo quanto sopra è facoltà dell’Amministrazione di chiedere, motivatamente, alla Società Assicuratrice la proroga temporanea del contratto per la durata fino ad ulteriori dodici mesi, anche in più soluzioni, in corrispettivo del solo rateo di premio determinato in base alla medesime condizioni del contratto scaduto e senza alcuna maggiorazione e/o sovrappremio per la durata temporanea della garanzia.
Fatte salve le norme di legge in materia applicabili alla pubblica amministrazione.
Art. 10 – Oneri fiscali
Gli oneri fiscali relativi all’assicurazione sono a carico del Contraente.
Art. 11 – Foro competente
In caso di controversie di natura amministrativa e/o contrattuale connesse al presente appalto – comprese le procedure arbitrali previste dai capitolati -, è competente l’Autorità Giudiziaria del luogo ove ha sede l'Ente Contraente.
Art. 12 – Rinvio alle norme di legge
Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge in materia di assicurazione, di pubblici appalti, nonché alle norme generali che regolano la materia dei contratti.
NORME CHE REGOLANO L’ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITÀ CIVILE
Art. 13 – Oggetto dell’assicurazione
a) Assicurazione della responsabilità civile verso terzi (R.C.T.) - valida solo se sono indicati in polizza i relativi massimali.
La Società si obbliga a tenere indenne l’Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese) di danni involontariamente cagionati a terzi, per morte, per lesioni personali e per danneggiamento, distruzione o deterioramento di cose, in conseguenza di un fatto accidentale verificatosi in relazione all’attività descritta in polizza.
L’assicurazione vale anche per la responsabilità civile che possa derivare all’Assicurato da fatto colposo e/o doloso di persone delle quali o con le quali debba rispondere in conseguenza dello svolgimento dell’attività dichiarata.
b) Assicurazione della responsabilità civile verso dipendenti soggetti all’assicurazione di legge contro gli infortuni (R.C.O.) - compreso danno biologico.
La Società si obbliga a tenere indenne l’Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare (capitale, interessi e spese) quale civilmente responsabile:
b.1) ai sensi degli articoli 10 e 11 del D.P.R. 30 Giugno 1965 n° 1124 (rivalsa I.N.A.I.L. e maggior danno) per gli infortuni (escluse le malattie professionali) sofferti dai prestatori di lavoro da lui dipendenti, addetti all’attività per la quale è prestata l’assicurazione, compresi altresì i dirigenti e le persone in rapporto di collaborazione coordinata e continuativa (parasubordinati) nonché il rischio in itinere, come previsto dal Decreto Legislativo n° 38 del 23/2/2000.
La Società quindi si obbliga a rifondere all’Assicurato le somme richieste dall’I.N.A.I.L. a titolo di regresso, nonché gli importi richiesti a titolo di maggior danno dall’infortunato e/o dagli aventi diritto sempreché sia stata esperita l’azione di regresso dall’I.N.A.I.L. e quest’ultima sia riferita a capitalizzazione per postumi invalidanti;
b.2)ai sensi del codice civile nonché del D.Lgs. 626 del 19/9/1994 (e successive modifiche ed integrazioni) a titolo di risarcimento di danni non rientranti nella disciplina del D.P.R. 30 Giugno 1965 n° 1124, così come modificato dal D. Lgs. 38/2000, cagionati alle persone di cui al precedente comma b1) per morte e per lesioni personali dalle quali sia derivata una invalidità permanente (escluse le malattie professionali).
Tale garanzia è prestata con l’applicazione di una franchigia di Euro 3.500,00 per ogni persona infortunata.
L’assicurazione R.C.O. è efficace alla condizione che, al momento del sinistro, l’Assicurato sia in regola con gli obblighi per l’assicurazione di legge.
c) buona fede I.N.A.I.L.
L’assicurazione di responsabilità civile verso i dipendenti soggetti all’assicurazione di legge contro gli infortuni (R.C.O.) conserva la propria validità anche nel caso di mancata assicurazione presso l’I.N.A.I.L. di personale quando ciò derivi da inesatta o erronea interpretazione delle norme di legge vigenti in materia e sempreché ciò non derivi da comportamento doloso.
d) assicurazione della responsabilità civile verso dipendenti non soggetti all’assicurazione di legge contro gli infortuni (R.C.I.)
La Società si obbliga a tenere indenne l’Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese) per danni corporali (morte o lesioni personali), escluse le malattie professionali, involontariamente cagionati ai propri dipendenti non soggetti all’obbligo di assicurazione ai sensi del D.P.R. 30 Giugno 1965 N. 1124, in conseguenza di un fatto accidentale verificatosi in occasione di lavoro o di servizio, e ciò sempreché sia operante la garanzia R.C.O. e nell’ambito dei massimali ivi previsti.
Tale garanzia è prestata con l’applicazione di una franchigia di Euro 3.500,00 per ogni persona infortunata.
Art. 14 – Validità territoriale
L’assicurazione R.C.T. vale per i danni che avvengono nel territorio di tutti i paesi europei. L’assicurazione R.C.O. vale per il mondo intero.
Art. 15 – Persone non considerate terzi
Non sono considerati terzi ai fini dell’assicurazione R.C.T.:
a) il legale rappresentante;
b) i dipendenti dell’Assicurato, nonché tutti coloro che, indipendentemente dalla natura del loro rapporto con l’Assicurato, subiscano il danno in conseguenza della loro partecipazione all’attività cui si riferisce l’assicurazione.
Il novero dei terzi, ai fini assicurativi, dovrà essere esteso ai seguenti soggetti almeno per la morte e le lesioni personali gravi o gravissime come definite dall'art. 583 dei Codice Penale:
- titolari ed ai dipendenti di ditte - non controllate, collegate o consorziate con la Società Contraente - quali aziende di trasporto, fornitori e clienti quando partecipino occasionalmente a lavori di carico e scarico o complementari all'attività formante oggetto dei l'assicurazione;
- appaltatori, subappaltatori e loro dipendenti in occasione di lavoro;
- lavoratori interinali, e/o in rapporto do collaborazione coordinata e continuativa e/o lavoratori impiegati in A.S.U. o cantieri di servizio o similari forme di collaborazione con l’Ente, per danni subiti in occasione di lavoro o di servizio. A maggior precisazione sono escluse le malattie professionali. Ai fini di tale copertura la garanzia R.C.T.: - si intende prestata nel limite dei 50% dei massimale di polizza R.C.T.;
- amministratori e dipendenti dell'Ente Contraente, esclusivamente, nella loro qualità utenti delle strutture e servizi erogati dall'Ente stesso, esclusa ogni occasione e circostanza riconducibile all’espletamento del loro mandato o servizio per conto dell'Ente Contraente.
Art. 16 – Xxxxxx esclusi dall’assicurazione
L’assicurazione R.C.T. non comprende i danni:
a) da circolazione su strade di uso pubblico o su aree ad esse equiparate di veicoli a motore, nonché da navigazione di natanti a motore o da impiego di aeromobili, salvo quanto previsto all’art. “committenza auto”;
b) da impiego di veicoli a motore, macchinari od impianti che siano condotti od azionati da persona non abilitata a norma delle disposizioni in vigore e/o che comunque, non abbia compiuto il 16° anno di età;
c) conseguenti ad inquinamento dell’aria, dell’acqua e del suolo, salvo quanto diversamente previsto in polizza; a interruzione, impoverimento o deviazione di sorgenti e corsi d’acqua, alterazioni o impoverimento di falde acquifere, di giacimenti minerari ed in genere di quanto trovasi nel sottosuolo suscettibile di sfruttamento; salvo quanto diversamente previsto in polizza in merito alla garanzia inquinamento accidentale;
d) da furto;
e) a cose altrui derivanti da incendio di cose dell’Assicurato o da lui detenute; salvo quanto diversamente previsto in polizza;
f) a cose che l’Assicurato o i suoi dipendenti detengano a qualsiasi titolo e a quelle comunque trasportate, sollevate, caricate, scaricate o movimentate, salvo quanto diversamente previsto in polizza;
g) alle cose in costruzione, a quelle sulle quali o con le quali si eseguono i lavori, nonché i danni a fabbricati e/o cose in genere dovuti a vibrazioni del terreno;
h) cagionati da opere, installazioni, e/o lavori in genere dopo l’ultimazione degli stessi o, qualora si tratti di operazioni di riparazione, manutenzione o posa in opera, quelli non avvenuti durante l’esecuzione dei lavori nonché i danni cagionati da prodotti e cose in genere dopo la consegna a terzi;
i) derivanti da alluvioni, inondazioni, terremoti e calamità naturali in genere. L’assicurazione R.C.T. e R.C.O-R.C.I. non comprende i danni:
l) di qualunque natura, comunque occasionati, direttamente o indirettamente derivanti, seppur in parte, dall’esposizione e/o contatto con l’asbesto, l’amianto e/o qualsiasi altra sostanza contenente in qualunque forma o misura l’asbesto o l’amianto;
m) conseguenti a responsabilità derivanti da campi elettromagnetici;
n) derivanti da scioperi, tumulti, sommosse, atti vandalici, di terrorismo e di sabotaggio.
o) verificatisi in connessione con trasformazioni o assestamenti energetici dell’atomo, naturali o provocati artificialmente (fissione e fusione nucleare, isotopi radioattivi, macchine acceleratrici, ecc.).
p) derivanti dalla detenzione e/o uso di esplosivi.
Art. 17 – Gestione delle vertenze di danno – Spese di resistenza
La Società assume, fino a quando ne ha interesse, la gestione delle vertenze tanto in sede stragiudiziale che giudiziale, sia civile che penale, a nome dell’Assicurato, designando, ove occorra, legali e/o tecnici ed avvalendosi di tutti i diritti ed azioni spettanti all’Assicurato stesso.
Sono a carico della Società le spese sostenute per resistere all’azione promossa contro l’Assicurato, entro il limite di importo pari al quarto del massimale stabilito in polizza per il danno cui si riferisce la domanda.
Qualora la somma dovuta al danneggiato superi detto massimale, le spese vengono ripartite fra società ed Assicurato in proporzione al rispettivo interesse.
La Società non riconosce le spese incontrate dall’Assicurato per i legali e/o i tecnici che non siano da essa designati e non risponde di multe o ammende né delle spese di giustizia penale.
Art. 18 – Regolazione del premio
Il premio è convenuto sulla base di elementi variabili, viene anticipato in via provvisoria come risulta nel conteggio indicato in polizza - che deve intendersi come premio minimo annuo - ed è regolato alla fine di ciascun periodo assicurativo annuo, o della minor durata del contratto, secondo le variazioni intervenute durante lo stesso periodo, negli elementi presi come base per il conteggio del premio, fermo il premio minimo stabilito.
A tale scopo:
a) Comunicazione dei dati e pagamento della differenza di premio
Entro 60 giorni dalla fine di ogni periodo annuo di assicurazione o della minore durata del contratto, il Contraente deve fornire per iscritto alla Compagnia, in relazione a quanto previsto dal contratto:
– l’ammontare delle retribuzioni lorde corrisposte a tutti i dipendenti nonché l’importo corrisposto per lavoro interinale e/o di collaborazione coordinata e continuativa e/o le indennità corrisposte ai Lavoratori impiegati in A.S.U. o cantieri di servizio o similari forme di collaborazione;
Le differenze attive risultanti dalla regolazione devono essere pagate entro 30 (trenta) giorni dalla comunicazione effettuata dalla Società.
b) Inosservanza dell’obbligo di comunicazione dei dati
Nel caso in cui il Contraente, nei termini prescritti, non abbia effettuato:
– la comunicazione dei dati, ovvero
– il pagamento della differenza attiva dovuta il premio, anticipato in via provvisoria per le rate successive, viene considerato in conto o a garanzia di quello relativo al periodo assicurativo per il quale non ha avuto luogo la comunicazione dei dati o il pagamento della differenza attiva.
In tale eventualità la garanzia resta sospesa dalla scadenza dei termini di cui al precedente comma a) e riprende vigore alle ore 24 del giorno in cui l’Assicurato/Contraente abbia adempiuto i suoi obblighi, salvo il diritto per la Società di agire giudizialmente o di dichiarare la risoluzione del contratto con lettera raccomandata.
Per i contratti cessati per qualsiasi motivo:
nel caso in cui il Contraente non adempia gli obblighi relativi alla regolazione del premio, la Società non sarà obbligata per i sinistri accaduti nel periodo al quale si riferisce la mancata regolazione.
Resta fermo per la Società stessa il diritto di agire giudizialmente.
c) Rivalutazione del premio anticipato in via provvisoria
Se all’atto della regolazione annuale il consuntivo degli elementi variabili di rischio supera il doppio di quanto preso come base per la determinazione del premio dovuto in via anticipata, quest’ultimo viene rettificato, a partire dalla prima scadenza annua successiva alla comunicazione, sulla base di una rivalutazione del preventivo degli elementi variabili, comunque non inferiore al 75% dell’ultimo consuntivo.
d) Verifiche e controlli
La Società ha il diritto di effettuare verifiche e controlli, nei limiti del D.Lgs 196/2003, per i quali l’Assicurato Contraente è tenuto a fornire i chiarimenti e le documentazioni necessarie.
Art. 19 – Pluralità di assicurati
Qualora la garanzia venga espressa per una pluralità di assicurati, il massimale stabilito in polizza per il danno cui si riferisce la domanda di risarcimento resta, per ogni effetto, unico, anche nel caso di responsabilità di più assicurati fra loro.
Art. 20 – Franchigia
L’assicurazione si intende prestata con l’applicazione della franchigia per ogni sinistro dell’importo di Euro 3.500,00= (euro tremilacinquecento/00), salvo scoperti e/o franchigie di importo superiore previsti in polizza per particolari garanzie.
La Società, nei limiti dei massimali e dei limiti di indennizzo/risarcimento indicati in polizza e previsti nelle pre- senti Condizioni di assicurazione, procederà al pagamento diretto dei sinistri coperti a termini di polizza nei confronti dei Terzi danneggiati senza l’applicazione delle franchigie e degli scoperti previsti dal contratto;
Gli importi delle franchigie e degli scoperti anticipati dalla Società verranno da questa recuperati, con cadenza SEMESTRALE, mediante emissione di apposite Appendici di regolazione contenenti il riepilogo dei sinistri pa- gati nel periodo ed il dettaglio degli importi dovuti dal Contraente, che effettuerà il pagamento entro 60 GIOR- NI dalla data di ricevimento della suddetta Appendice;
Il mancato rispetto del suddetto termine di 60 giorni da parte del contraente implica la sospensione delle ga- ranzie tutte previste dalla polizza .
Tale modalità di recupero di franchigie e scoperti rimarrà operativa anche per i sinistri che dovessero essere gestiti e/o liquidati dalla Società successivamente alla scadenza dell’assicurazione.
CONDIZIONI SPECIALI DI ASSICURAZIONE - ESTENSIONI DI GARANZIA
Art. 21 – Committenza auto
L’assicurazione comprende la responsabilità derivante all’Assicurato a norma dell’art. 2049 c.c. per danni cagionati a terzi in relazione alla guida di veicoli non di proprietà o in usufrutto all’Assicurato stesso e allo stesso intestati al P.R.A. ovvero a lui locati o dati in locazione; e ciò a parziale deroga dell’art. 16 lett. a).
La garanzia vale anche per i danni corporali cagionati alle persone trasportate su veicoli abilitati per legge a tale trasporto. Tuttavia, non sono considerati terzi il conducente, il coniuge, i genitori, i figli dello stesso nonché qualsiasi altro parente od affine o persona con lui convivente.
È fatto salvo in ogni caso il diritto di surrogazione della Società nei confronti dei responsabili.
La presente estensione è operante solo dopo esaurimento di ogni altra copertura o garanzia di cui benefici il proprietario e/o il conducente del veicolo che abbia cagionato il danno.
La garanzia è valida a condizione che al momento del sinistro il veicolo sia guidato da persona abilitata alla guida ai sensi di legge.
Art. 22 – Responsabilità Civile personale dei dipendenti
L’Assicurazione vale per la responsabilità civile personale dei dipendenti dell’Ente Contraente (compresi dirigenti e quadri), dei lavoratori parasubordinati, dei lavoratori interinali, borsisti, corsisti, stager, volontari impiegati anche in attività di protezione civile, ausiliari del traffico, lavoratori impiegati in A.S.U. (Attività Socialmente Utili), personale non immesso nei ruoli dell’Ente, lavoratori precari in genere di cui si avvalga l'Ente Contraente, per danni involontariamente cagionati a terzi , escluso l’Ente Contraente, nello svolgimento delle loro mansioni. per danni involontariamente cagionati a terzi, escluso l’Assicurato stesso, nello svolgimento delle loro mansioni contrattuali, e ciò entro i massimali pattuiti per la R.C.T.
Agli effetti di questa estensione di garanzia, e sempreché sia operante la garanzia R.C.O., sono considerati terzi tra di loro anche i dipendenti dell’Assicurato e le altre figure sopra indicate, limitatamente ai danni da essi subiti per morte o per lesioni personali gravi o gravissime, così come definite dall’art. 583 c.p., entro i massimali previsti per la R.C.O.
Per le attività svolte dai lavoratori impiegati in A.S.U. (Attività Socialmente Utili), restano comunque escluse dalla garanzia, le attività di potatura di alberi ad alto fusto e le attività che richiedano particolari specializzazioni tecniche o l’impiego di misure di sicurezza.
Art. 23 – Responsabilità Civile personale degli Amministratori
L’assicurazione vale anche per la responsabilità civile personale degli Amministratori per danni involontariamente cagionati a terzi, escluso il Contraente, nello svolgimento delle loro attività, il tutto limitatamente ai danni da morte, lesioni personali e danneggiamenti a cose come previsto all’articolo 13 lettera
a) delle condizioni di polizza.
Art. 24 – Lavori ceduti in appalto a imprese e/o prestatori d’opera
Premesso che l’Assicurato può cedere in appalto a imprese e/o a prestatori d’opera parte dei lavori, delle Attività e dei servizi descritti in polizza, si precisa che l’assicurazione comprende la responsabilità civile che ricada sull’Assicurato per danni cagionati o subiti da dette imprese, persone e relativi dipendenti, fermo comunque quanto previsto all’art. 36.
Art. 25 – Danni ai veicoli sotto carico/scarico e/o nell’ambito di esecuzione dei lavori
L’assicurazione comprende i danni ai veicoli sotto carico/scarico e/o nell’ambito di esecuzione dei lavori, anche se di proprietà di dipendenti e/o persone in rapporto di collaborazione coordinata continuativa.
La garanzia è prestata nei limiti del massimale per danni a cose e comunque con il massimo di Euro 50.000,00 per anno assicurativo.
Art. 26 – Xxxxx a cose trovantisi nell’ambito di esecuzione dei lavori
L’assicurazione comprende i danni alle cose di terzi trovantisi nell’ambito di esecuzione dei lavori. Sono comunque esclusi i danni alle cose in consegna/custodia dell’Assicurato.
La garanzia è prestata nei limiti del massimale per danni a cose e comunque con il massimo di Euro 50.000,00 per anno assicurativo.
Art. 27 – Danni da cedimento - Franamento del terreno
L’assicurazione comprende i danni a cose, compresi i fabbricati, dovuti da cedimento o franamento del terreno, escluso comunque i danni che derivino da lavori che implicano sottomurature e/o altre tecniche sostitutive.
La garanzia è prestata con l’applicazione di uno scoperto del 10% di ogni sinistro, con un minimo non indennizzabile di € 3.500,00, nel limite del massimale per danni a cose e comunque con un massimo indennizzo di € 100.000,00 per ogni anno assicurativo.
Art. 28 – Danni a condutture ed impianti sotterranei
La garanzia comprende i danni alle condutture e/o impianti sotterranei.
La presente estensione si intende prestata con applicazione di una franchigia di € 3.500,00 di ogni sinistro, nel limite del massimale per danni a cose e comunque con un massimo indennizzo di € 100.000,00 per anno assicurativo.
Art. 29 – Danni da incendio
La garanzia comprende i danni a cose altrui derivanti da incendio di cose dell’Assicurato e/o da lui detenute. Sono comunque esclusi i danni subiti da cose in consegna/custodia.
La presente garanzia è prestata nel limite del massimale per danni a cose e comunque con un massimo indennizzo di € 200.000,00 per anno assicurativo.
Art. 30 - Cose consegnate e non consegnate (responsabilità ai sensi degli artt. 1783-1784-1785/bis)
La garanzia comprende la responsabilità civile derivante all’Assicurato ai sensi degli articoli sopra citati per danni da sottrazione, distruzione e/o deterioramento di cose consegnate e non consegnate, anche derivanti da incendio e furto.
Sono comunque esclusi denaro, valori bollati, marche, titoli di credito, valori, oggetti preziosi, veicoli e loro contenuto.
La garanzia si intende prestata con applicazione di una franchigia di € 3.500,00.
Art. 31 – Persone non dipendenti dall’Assicurato che svolgono attività per conto dello stesso Premesso che l’Assicurato può avvalersi dell’opera di persone non dipendenti, né in rapporto di lavoro ai sensi della “legge Biagi” e/o in collaborazione coordinata e continuativa e/o Lavoratori impiegati in A.S.U. o cantieri di servizio o in similari forme di collaborazione, si precisa che la garanzia comprende la responsabilità civile derivante all’Assicurato stesso per:
– danni cagionati a terzi da dette persone;
– danni subiti da dette persone sempreché l’Assicurato non abbia violato le norme in materia di assicurazione obbligatoria degli infortuni sul lavoro.
Art. 32 – Danni da interruzione e/o sospensione di attività
La garanzia è valida anche per i danni da interruzione e/o sospensione (totale o parziale), mancato e/o ritardato inizio di attività in genere esercitate da terzi, purché conseguenti a sinistro indennizzabile ai sensi di polizza.
La garanzia si intende prestata con applicazione di uno scoperto del 10% di ogni sinistro, con un minimo non indennizzabile di € 3.500,00, nel limite del massimale per danni a cose e comunque con un massimo indennizzo di € 150.000,00 per anno assicurativo.
Art. 33 – Proprietà di fabbricati
L’assicurazione comprende la responsabilità civile derivante all’Assicurato dalla proprietà di fabbricati (o porzioni), e relative parti comuni se in condominio, da lui occupate per l’esercizio della attività descritta in polizza (compresi, cinema, teatri, discoteche, piscine, stadi e palazzettí dello sport) e degli impianti fissi destinati alla loro conduzione, compresi ascensori, montacarichi, scale mobili, attrezzature per il superamento delle barriere architettoniche, antenne e parabole radiotelevisive, nonchè degli spazi adiacenti di pertinenza dei fabbricato anche se tenuti a giardino o parco.
L’assicurazione comprende inoltre:
a) i lavori di pulizia ed ordinaria manutenzione eseguiti sia in economia che appaltati ad imprese. Limitatamente ai lavori di straordinaria manutenzione, ampliamento, ristrutturazione, sopraelevazione, la garanzia si intende prestata unicamente per la responsabilità civile derivante all’Assicurato quale committente dei suddetti lavori dati in appalto ad imprese e ciò nel rispetto di quanto previsto dall’articolo 36;
b) i danni derivanti da spargimento di acqua, purché conseguenti a rotture accidentali di tubazioni, impianti e condutture.
L’assicurazione non comprende i danni derivanti unicamente da umidità, stillicidio ed in genere da insalubrità dei locali o da rigurgiti di fogne avvenuti all'interno dei fabbricati.
Art. 34 – Organizzazione e gestione di corsi di istruzione, di formazione e/o borse di studio , visite guidate
L’assicurazione si intende operante per la responsabilità civile derivante all’Assicurato dalla organizzazione e gestione di corsi di istruzione, formazione e/o borse di studio e/o visite guidate presso i propri impianti, uffici,dotazioni e strutture .
Si precisa inoltre che ai fini della garanzia di cui alla presente polizza i partecipanti ai suddetti corsi sono parificati a tutti gli effetti ai “dipendenti dell’Assicurato”.
Art. 35 – Garanzia inquinamento accidentale
A parziale deroga dell’art. 16 lett. c) si precisa che la garanzia si estende ai danni conseguenti a contaminazione dell’acqua, dell’aria o del suolo congiuntamente o disgiuntamente provocati da sostanze di qualunque natura emesse o comunque fuoriuscite a seguito di rottura accidentale di impianti e condutture.
Sono esclusi i danni relativi all’esistenza di impianti di depurazione, stoccaggio e smaltimento rifiuti.
La presente estensione di garanzia si intende prestata con l’applicazione di uno scoperto del 10% di ogni sinistro, con il minimo non indennizzabile di € 3.500,00, nel limite del massimale per danni a cose e comunque con un massimo indennizzo di € 100.000,00 per anno assicurativo.
Art. 36 – Committenza lavori ai sensi del Decreto Legislativo 09 aprile 2008 n.81
L’assicurazione comprende la responsabilità civile derivante all’Assicurato ai sensi degli artt. 88 e seguenti del D.Lgs. 81/2008 (e successive modifiche e/o integrazioni) nella sua qualità di committente dei lavori rientranti nel campo di applicazione del decreto legislativo stesso.
Le imprese esecutrici dei lavori (nonché i loro titolari e/o dipendenti) sono considerati terzi.
La garanzia è valida a condizione che l’Assicurato abbia designato il responsabile dei lavori, nonché, ove imposto dal decreto legislativo suddetto, il coordinatore per la progettazione ed il coordinatore dell’esecuzione dei lavori.
La presente garanzia si intende prestata nei limiti dei massimali indicati in polizza e comunque fino alla concorrenza di un massimale annuo di € 500.000,00.
Art. 37 – Calcolo del premio
Il premio di assicurazione – da considerarsi provvisorio/anticipato – viene calcolato in base all’importo preventivato delle retribuzioni lorde erogate a tutti i dipendenti, compreso quanto corrisposto per lavoro interinale e/o di collaborazione coordinata e continuativa e/o le indennità corrisposte ai Lavoratori impiegati in
A.S.U. o cantieri di servizio o similari forme di collaborazione, e dichiarato in Euro 2.450.000,00 (duemilioniquattrocentomila/00).
Sul suddetto importo viene applicato il tasso indicato in sede di offerta.
Il premio della polizza è soggetto alla regolazione definitiva prevista dall’art. 18, fermo restando che la somma dovuta alla Società a titolo di premio minimo preventivato per ciascun periodo assicurativo annuo in nessun caso potrà essere inferiore al 100% di quello indicato in polizza e coincidente con l'importo di aggiudicazione rapportato ad ogni periodo annuo di assicurazione.
Art. 38 – Clausola Broker
In ordine alla presente assicurazione, il Contraente dichiara di avvalersi della collaborazione - ai sensi del D.Lgs. 209/2005 – del broker di assicurazione sig. Xxxxxxxxxx Xxxxxxxxx (iscritto al al n° B000013503 del RUI Sezione B) con sede in Palermo, Xxx XXX Xxxxxxx, 0/x - Xxxxxxx. In tal senso si da atto che ogni comunicazione fatta dall'Ente Contraente al broker s'intenderà fatta come alla Società assicuratrice. La Società assicuratrice aggiudicataria del contratto e le eventuali coassicuratrici s'impegnano pertanto a
riconoscere al broker le commissioni d’uso sui premi.
Ai sensi del D.Lgs 196/2003 le Parti consentono il trattamento dei dati personali contenuti nella presente polizza o che ne derivino, per le finalità strettamente connesse agli adempimenti degli obblighi contrattuali.