SCRITTURA PRIVATA
Convenzione tra il Comune di Piancastagnaio e l’A.P.S. “Comitato Festa del Crocifisso” per la gestione della struttura Polifunzionale presso il Parco del Crocifisso
SCRITTURA PRIVATA
L'anno duemilaventidue (2022), questo giorno ……..(..) del mese di………, nella Residenza Comunale, con la presente scrittura privata, da valere per ogni conseguente effetto di legge e da registrarsi solo in caso d'uso,
tra
la Dott.ssa Mariagrazia Sacchi, Responsabile delle Servizio Promozione Turistica, Cultura e Tempo Libero del Comune di Piancastagnaio, nata a Piancastagnaio (SI) il 26.09.1972, in rappresentanza del Comune, domiciliato per la carica presso la Sede Comunale, agente in questo atto in nome, per conto, nell’interesse ed in rappresentanza del Comune medesimo, codice fiscale 81001510528, partita IVA 00255670523, in forza delle attribuzioni previste dall’art. 107 del D. Lgs. 267/2000 e del decreto Sindacale n. del
,
e
il Sig. Xxxxxxxx Xxxxx, nato ad Xxxxxxx Xxx Xxxxxxxxx (XX) il 29/01/1982, residente a Xxxxxxxxxxxxxx (XX), Xxx Xxx Xxxxxxx x. 00, CAP 53025, agente in questo atto nella sua qualità di Presidente dell'A.P.S. "Comitato Festa del Crocifisso" (di seguito “Associazione”), con sede in località Tre Case, Piancastagnaio (SI), Xxxxx xxx Xxxxxxxxxx, XXX 00000, X.X. XXXXXX00X00X000X, nell’interesse ed in rappresentanza dell’Associazione medesima,
premesso che
• con Deliberazione di Giunta Comunale n. ……… del ………., il Comune di Piancastagnaio ha disposto, tra gli indirizzi generali di governo, di concedere, a titolo di contributo indiretto ai sensi e per gli effetti dell’art. 13 del “Regolamento per la concessione di sovvenzioni, contributi e agevolazioni a enti, associazioni o altri organismi pubblici e privati”, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 20 del 20.03.2017 l’uso dell’area attrezzata polifunzionale del “Parco del Crocifisso”, sita in località Tre Case, Piancastagnaio (SI), compresa la relativa gestione;
• la disponibilità della suddetta area consentirà all’Associazione, regolarmente iscritta al relativo Albo Comunale, di “…promuovere, senza scopo di lucro, attività ricreative e culturali, organizzare manifestazioni, conferenze, dibattiti con scopi culturali e sociali…”, promuovendo tradizione, spirito di solidarietà, convivialità e coesione fra gli abitanti della frazione di Tre Case, così come manifestato dalla dichiarazione d’intenti acquisita al protocollo dell’Ente n. 14072 del 15.12.2021;
• sussistono ragioni di diritto e di fatto affinché il Comune possa, nella gestione di suddetta struttura, avvalersi di soggetti esterni per lo svolgimento di una pluralità di attività di interesse generale:
• di diritto perché l’art. 118 della Costituzione costituzionalizza il principio di sussidiarietà, di cui all’art. 3 del D. Lgs. 267/2000, affermando la logica secondo cui i Comuni favoriscono l’autonoma iniziativa dei cittadini, singoli e associati, per lo svolgimento di attività d’interesse generale;
• di fatto perché esiste, collaudato nel tempo, un proficuo rapporto di collaborazione con Associazioni e soggetti operanti nel territorio comunale per predisporre e realizzare attività, a potenziale coinvolgimento della collettività, nei settori culturale, dell’intrattenimento e del sociale;
tutto ciò premesso
e la premessa viene chiamata a costituire parte integrante e sostanziale del presente atto, tra le Parti si conviene e si stipula quanto segue:
Art. 1 – Oggetto della Convenzione
1. La presente Convenzione ha lo scopo di disciplinare i rapporti fra il Comune e l’Associazione, per il perseguimento degli obiettivi indicati in premessa, relativamente all’uso – e alla relativa gestione – dell’area attrezzata polifunzionale del “Parco del Crocifisso”, sita in località Tre Case, Piancastagnaio (SI), concessi all’Associazione stessa fino alla data del 31.12.2022.
2. Il Comune, presenti i presupposti di legge, si riserva la facoltà di rinnovare la presente Convenzione, previa adozione di relativo provvedimento congruamente motivato, a seguito di accordi con l’Associazione.
3. L’Associazione ha facoltà di recedere dalla Convenzione, in qualsiasi momento, con preavviso di non meno di 90 (novanta) giorni da notificarsi al Comune a mezzo pec o raccomandata con avviso di ricevimento .
4. Nell’eventualità che il Comune dovesse cessare prima del termine di scadenza della presente Convenzione, dalla disponibilità dell’immobile, l’Associazione si impegna a liberare i locali occupati da persone e cose – ad eccezione della cucina, il cui valore sarà oggetto di stima al momento e come tale verrà indennizzato all’Associazione da parte del Comune – entro il termine stabilito dall’Ente, termine che non potrà comunque essere inferiore a 3 (tre) mesi.
5. Non è consentito alle Parti far subentrare terzi nei rapporti di cui alla presente Convenzione.
Art. 2 – Programmazione, autonomia e responsabilità
1. L’Associazione si impegna a svolgere il programma di cui all’allegato progetto, che qui si intende integralmente approvato.
2. Nello svolgimento delle attività previste nel programma annuale, all'Associazione sono riconosciute la massima autonomia e responsabilità e, di conseguenza, sarà richiesta la maggiore autosufficienza possibile sia nella gestione sia nell’autofinanziamento, fermo restando in € 50,00 giornaliere la somma da potersi esigere a titolo di rimborso spese, per l’utilizzo, da parte di terzi, dei locali dati in gestione all’Associazione stessa. La somma
suindicata potrà essere aumentata qualora i soggetti che ne usufruiscono, utilizzino in modo intensivo la cucina o effettuino consumi importanti di acqua e/o energia elettrica.
Art. 3 – Gestione locali
1. L'Associazione si impegna a:
• gestire ed utilizzare gli spazi assegnati nel rispetto del pluralismo, senza fini di lucro, in maniera autonoma, esclusivamente per le finalità indicate;
• non effettuare attività incompatibili con la natura del bene e con le norme di sicurezza ed a rispettare tutte le prescrizioni date dalle norme e dalle Autorità competenti;
• a presentare, al compimento della gestione, dettagliata relazione sull’attività culturale svolta e sulla gestione dell'immobile relativa all'anno precedente, con riferimento alle concessioni di spazi effettuate ed ai relativi incassi;
• ad effettuare, a sua cura e spese, la manutenzione ordinaria e la pulizia delle sale e dei servizi igienici dati in concessione;
• alla custodia dei beni, degli impianti e di ogni altra pertinenza, curandone altresì la manutenzione ordinaria, impegnandosi a segnalare al Comune eventuali difetti di funzionamento ed assumendosi la responsabilità dei danni, esclusi i casi in cui il danno si sia verificato per mancato intervento da parte del Comune, nonostante la segnalazione da parte dell’Associazione.
L’eventuale uso dell'immobile per attività ed iniziative non previste dalla presente Convenzione, dovrà essere preventivamente autorizzato dal Comune.
Art. 4 – Utilizzo da parte del Comune
1. L'utilizzo occasionale da parte del Comune per proprie iniziative degli spazi concessi, avverrà con una programmazione che tenga conto delle iniziative già pianificate dall’Associazione, senza oneri per lo stesso Comune, con spese di pulizia che restano a carico dell'Associazione.
2. L'utilizzo degli spazi da parte del Comune per iniziative a carattere continuativo, sarà oggetto di specifici accordi fra le Parti.
Art. 5 – Contributo straordinario
1. Il Comune concede all’A.P.S. “Comitato Festa del Crocifisso”, in ragione della particolare valenza culturale delle iniziative da svolgersi, un contributo straordinario una tantum di
€ 5.000,00, ai sensi e per gli effetti dell’art. 8 “Contributi straordinari” del Regolamento suddetto.
2. Per sostenere iniziative aggiuntive e di particolare rilevanza eventualmente proposte, con dettagliata e motivata istanza dal concessionario, il Comune si impegna a concedere contributi aggiuntivi.
Art. 6 – Arredi ed attrezzature
1. I locali sono assegnati privi di arredi ed attrezzature.
2. L'Associazione potrà autonomamente arredare ed attrezzare l’immobile al fine di rendere efficiente e funzionale l'utilizzo degli spazi.
3. Alla scadenza della Convenzione si procederà alla verifica di quanto messo a disposizione dall’Associazione che ne riprenderà pieno possesso.
4. Il concessionario si impegna e si obbliga a mantenere le aree date in concessione in perfetto stato di efficienza e conservazione, così da poterle riconsegnare al concedente, al termine della convenzione, in perfetto stato di funzionalità.
Art. 7 – Spese di manutenzione straordinaria
1. Le spese di straordinaria manutenzione spettano al Comune tranne quelle provocate da indisciplina o cattivo uso dei fruitori nonché dai partecipanti alle attività comunque svolte nelle aree concesse e relative pertinenze che saranno a carico del concessionario, salvo diverse pattuizioni eventualmente concordate di volta in volta con l’Amministrazione Comunale.
Art. 8 – Sicurezza e copertura assicurativa
1. Il concessionario si impegna ad osservare tutte le norme di sicurezza, igiene, i regolamenti comunali e le disposizioni di legge applicabili in materia, compatibili con la natura delle aree concesse e individuare il Responsabile del mantenimento delle condizioni di sicurezza il quale, per tale compito, può avvalersi di una persona appositamente incaricata o di un suo sostituto, che deve essere presente durante l’esercizio delle attività, il cosiddetto “Responsabile della Sicurezza”.
2. L’Associazione svolge le attività previste nelle aree concesse dall’Amministrazione Comunale in nome proprio e sotto la propria responsabilità. E’ esclusa qualsiasi responsabilità del Comune per danni che al concessionario ed a terzi possano derivare dall’utilizzo dell’area attrezzata polifunzionale in concessione, mediante lo svolgimento delle attività previste. Resta invece comunque nella responsabilità del Comune l’utilizzo pubblico dell’area gioco adiacente alla struttura.
3. L’Associazione è responsabile per danni ed infortuni a carico dei propri collaboratori, degli utenti in generale e dell'eventuale pubblico, che possano verificarsi in connessione con l’uso dei locali forniti dal Comune o, comunque, in connessione con lo svolgimento delle attività di cui alla presente convenzione.
4. A tali fini l’Associazione contrae adeguata copertura assicurativa (la polizza va presentata al Comune prima della stipula della convenzione, massimale unico almeno
€ 1.000.000,00).
Art. 9 – Divieto di cessione o di modifiche
1. Il concessionario non può cedere o sub concedere in tutto od in parte, con o senza corrispettivo, quanto forma oggetto della presente convenzione, salve le autorizzazioni ad usi parziali/occasionali di terzi nei casi di cui all'art. 3.
2. Non potranno essere apportate innovazioni e modificazioni nello stato dell’area attrezzata polifunzionale oggetto della presente convenzione senza specifica autorizzazione formale dell’Amministrazione Comunale.
Art. 10 – Somministrazioni di alimenti e bevande
1. Compatibilmente con la normativa vigente in materia di Pubblici Esercizi, nei locali in concessione, l'Associazione può svolgere direttamente attività di somministrazione di alimenti e bevande a favore degli associati; le incombenze di carattere amministrativo e sanitario sono a carico del medesimo.
2. Al pari sono a carico del concessionario tutti gli oneri fiscali relativi al suddetto esercizio.
Art. 11 – Recesso
1. In caso di persistente inadempienza agli impegni assunti con la presente Convenzione, il Comune invierà immediata comunicazione scritta all’Associazione, con richiesta di
chiarimenti entro un termine fissato per la risposta.
2. Qualora l’Associazione non faccia pervenire alcuna risposta entro il termine fissato e/o il Comune non si ritenga soddisfatto, e nel caso persista l'inadempienza, nonostante specifica diffida, il Comune potrà recedere dalla Convenzione.
3. L’Associazione può recedere dalla presente Convenzione in ogni momento, previa diffida di almeno quindici giorni, per provata grave inadempienza da parte del Comune agli impegni previsti nei precedenti articoli che riguardino in senso stretto l’attività oggetto della presente Convenzione.
Art. 12 – Risoluzione della Convenzione – Clausola risolutiva espressa
1. Le Parti convengono che il Comune avrà la facoltà di risolvere in tutto od in parte la presente Convenzione nei casi seguenti:
• utilizzazione degli spazi concessi per lo svolgimento di attività incompatibili con la natura del bene o per finalità diverse da quelle individuate o senza rispettare le norme di sicurezza;
• subentro di terzi nei rapporti di cui alla presente Convenzione;
• esecuzione presso gli spazi concessi dal Comune di innovazioni, opere murarie o installazione di nuovi impianti, che comportino sostanziali modifiche strutturali, senza preventiva autorizzazione del Comune o altre necessarie autorizzazioni;
• mancato rispetto delle modalità di gestione dell'immobile previste dalla presente Convenzione;
• mancata realizzazione del programma annuale delle attività e delle iniziative previste.
Art. 13 – Revoca per pubblico interesse
1. Il Comune si riserva di revocare la presente Convenzione in presenza di ragioni di pubblico interesse.
Art. 14 – Spese
1. Trattandosi di atto sottoposto a registrazione in caso d’uso, le conseguenti spese in termine fisso, imposte e tasse saranno a carico della parte che riterrà di provvedervi.
Art. 15 – Foro esclusivo
1. Per ogni controversia derivante dall’interpretazione o dall’applicazione della presente Convenzione, sarà competente in via esclusiva il Foro di Siena.