CONTRATTO
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ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE DIREZIONE REGIONALE LOMBARDIA
ALLEGATO C SCHEMA DI CONTRATTO
Procedura negoziata ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera b) e comma 6, del D.Lgs. 50/2016, effettuata mediante il Mercato Elettronico della PA, volta all’affidamento del “Servizio di smontaggio, trasporto, rimontaggio con adattamento e completamento di archivi a carrelli mobili compattabili dalla Sede INPS di Xxxxxx xxx Xxxx 0 ad altre sedi di Milano”.
C.I.G. 70648789C0
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CONTRATTO
per l’affidamento del
“Servizio di smontaggio, trasporto, rimontaggio con adattamento e completamento di archivi a carrelli mobili compattabili dalla Sede INPS di Xxxxxx xxx Xxxx 0 ad altre sedi di Milano”
tra
L’INPS – Direzione regionale Lombardia (Codice Fiscale n. 80078750587, partita IVA n.
02121151001), con sede legale in Milano, alla Via Xxxxxxxx Xxxxxxx n. 6, C.A.P. 20123, nella persona del Dott. , nato a () il , nella sua qualità di Direttore regionale della Lombardia,
(indicata anche nel prosieguo come “ Stazione Appaltante”) e
(indicato anche nel prosieguo come “Appaltatore o Fornitore o l’Impresa”) (di seguito collettivamente indicati come le “Parti”)
L’anno duemiladiciassette, il giorno […………………] del mese di [ ], le
Parti, come in epigrafe rappresentate e domiciliate, hanno sottoscritto il presente Accordo. Premesso che
- la Direzione regionale Inps Lombardia ha la necessità di procedere all’affidamento del “Servizio di smontaggio, trasporto, rimontaggio con adattamento e completamento di archivi a carrelli mobili compattabili dalla Sede INPS di Xxxxxx xxx Xxxx 0 ad altre sedi di Milano”.
- al fine di soddisfare l’esigenza suddetta, la Direzione regionale ha avviato una procedura negoziata ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera b) e comma 6, del D.Lgs. 50/2016, effettuata mediante il Mercato Elettronico della PA;
- le Parti, con il presente contratto (di seguito il “Contratto”), intendono dunque disciplinare i reciproci diritti e obblighi inerenti la fornitura.
Tanto ritenuto e premesso, le Parti, come in epigrafe rappresentate e domiciliate,
convengono e stipulano quanto segue ART. 1 NORME REGOLATRICI E DISCIPLINA APPLICABILE
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L’esecuzione del presente contratto è regolata:
- dalle disposizioni contenute nella Lettera di Xxxxxx, nel Capitolato Speciale di Appalto, nell’offerta economica dell’aggiudicatario e negli altri allegati che integrano il presente atto e prevarranno su altre disposizioni difformi;
- dalle clausole del presente contratto e dei suoi allegati che costituiscono la manifestazione integrale di tutti gli accordi intervenuti relativamente alle attività e prestazioni contrattuali;
- dalle norme applicabili in materia di contratti della Pubblica Amministrazione;
- dal D.Lgs. 50/2016;
- dal Decreto Sviluppo, D.L. n. 70 del 13/05/2011 convertito in legge n. 106/2011;
- dal “Regolamento per l’amministrazione e la contabilità dell’INPS”, approvato dal Consiglio di Amministrazione con deliberazione consiliare n. 172 del 18.05.2005;
- dalle norme contenute nel R.D. n. 2440 del 18/11/1923 sull’amministrazione del Patrimonio e della contabilità generale dello Stato e nel relativo regolamento di cui al
X.X. xxx 00/00/0000 n. 827 e successive variazioni ed integrazioni, dal D.M. del 28/10/1985 e dalle norme applicabili in materia di contabilità generale dello Stato e di contratti della pubblica amministrazione;
- dal codice civile e dalle altre disposizioni normative in vigore in materia di diritto privato.
ART. 2 OGGETTO DEL SERVIZIO
Oggetto della presente procedura è il servizio di smontaggio e trasporto, di archivi a carrelli mobili compattabili attualmente allocati presso la Sede INPS in Xxxxxx xxx Xxxx
0 e il loro adattamento e rimontaggio, comprensivo anche di eventuali elementi e materiali da implementare al fine di garantire il perfetto funzionamento ed efficienza, presso l’Agenzia complessa INPS in Milano Nord Via Xxxxxxxxx Xxxxx 38 – Milano (d’ora in poi indicata come Milano Nord) - e presso l’Agenzia complessa di Milano Sud, via Xxxxxx Padre Martire d’Anghiera – Milano (d’ora in poi indicata come Milano Sud).
Il servizio dovrà essere svolto con le modalità indicate al successivo art. 5.
ART. 3 EFFICACIA ED ESECUTIVITÀ DEL CONTRATTO
Il servizio dovrà essere ultimato entro 90 giorni (novanta) dalla stipula del contratto e comunque, in relazione alle esigenze di rilascio dello stabile di Xxxxxx xxx Xxxx 0, entro il 31/10/2017, la fase di smontaggio e completa rimozione di tutte le parti degli
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archivi dallo stabile in Xxxxxx xxx Xxxx 0 dovrà in ogni caso essere ultimata entro e non oltre il 15/10/2017.
Stante l’urgenza di provvedere all’esecuzione del servizio, l’Istituto si riserva la facoltà di anticiparne l’esecuzione ad un momento anteriore rispetto all’accertamento dei requisiti ed alla stipula del contratto, ai sensi di quanto previsto dal comma 13 dell’art. 32 del D. Lgs. 50/2016.
ART. 4 IMPORTO DEL CONTRATTO
L’importo complessivo a corpo per l’effettuazione del servizio, comprensivo dei costi ed ogni altro onere per tutte le prestazioni, lavorazioni e forniture riportate nel successivo art. 5, ammonta ad
€ # (in lettere) oltre IVA al 22% compresi i costi per i rischi da interferenza per la sicurezza sul lavoro pari ad euro 2.500,00 (duemilacinquecento/00).
ART. 5 MODALITA’ DI ESPLETAMENTO DEL SERVIZIO
Nell’esecuzione dell’appalto, da svolgersi con la massima cura e diligenza, l’impresa dovrà fornire le seguenti prestazioni, con le modalità tecniche di seguito descritte:
• Smontaggio degli impianti di scaffalatura mobile compattabile per un totale di circa 5280 metri lineari di scaffalatura, come riportati nella seguente tabella:
“TABELLA DESCRITTIVA IMPIANTI”
PIANO | TIPOLOGIA | MODULI | RIPIANI DA 1,20 | COLONNE | TOTALE ml. |
1° INT. | A1 | 8 | 5 | 3 | 288 |
1° INT. | A2 | 8 | 5 | 3 | 288 |
1° INT. | A3 | 8 | 5 | 3 | 288 |
1° INT. | A4 | 12 | 5 | 3 | 432 |
1° INT. | D1 | 5 | 5 | 6 | 360 |
1° INT. | D2 | 8 | 5 | 4 | 384 |
1° INT. | D3 | 3 | 5 | 3 | 108 |
1° INT. | D4 | 3 | 5 | 3 | 108 |
2° INT. | A1 | 10 | 5 | 3 | 360 |
2° INT. | A2 | 4 | 5 | 3 | 144 |
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2° INT. | B1 | 5 | 5 | 4 | 240 |
2° INT. | B2 | 4 | 5 | 4 | 192 |
2° INT. | C1 | 6 | 5 | 4 | 288 |
2° INT. | C2 | 5 | 5 | 6 | 360 |
2° INT. | C3 | 2 | 5 | 6 | 144 |
2° INT. | C4 | 11 | 5 | 3 | 396 |
2° INT. | C5 | 2 | 5 | 4 | 96 |
2° INT. | C6 | 2 | 5 | 4 | 96 |
2° INT. | D1 | 6 | 5 | 4 | 288 |
2° INT. | E1 | 5 | 5 | 7 | 420 |
TOTALE | 5280 |
Le caratteristiche dimensionali dei vari impianti sono desumibili dalle tavole in formato PDF allegate denominate:
“POLA 9 – Pianta 1° Interrato”
“POLA 9 – Pianta 2° Interrato”
• Imballaggio di tutte le parti, dei materiali e componenti degli archivi compattabili sopra descritti, con fornitura a carico della ditta di tutti i materiali da imballo ed accessori occorrenti.
• Trasporto di tutte le parti, dei materiali e componenti degli archivi compattabili relativi a quegli impianti indicati nella “TABELLA DESCRITTIVA IMPIANTI”, che devono essere rimontati presso la sede di Milano Nord, secondo le indicazioni contenute nella planimetria “TAVOLA A – ARCHIVI COMPATTI MODEL”. Tutte le operazioni connesse al trasporto e posizionamento nella sede di destinazione sono ad esclusivo carico dell’aggiudicatario senza eccezione alcuna;
• Trasporto di tutte le parti, dei materiali e componenti degli archivi compattabili relativi a quegli impianti indicati nella “TABELLA DESCRITTIVA IMPIANTI”, che devono essere rimontati presso la sede di Milano Sud, secondo le indicazioni contenute nella planimetria “TAVOLA B – ARCHIVI COMPATTI MODEL”. Tutte le operazioni connesse al trasporto e posizionamento nella sede di destinazione sono ad esclusivo carico dell’aggiudicatario senza eccezione alcuna;
Allo scopo di facilitare l’individuazione degli archivi compattabili da montare presso l’una e l’altra sede viene anche fornita la planimetria “TAVOLA C – ARCHIVI COMPATTI
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MODEL” che individua graficamente gli archivi oggetto della presente procedura e la loro collocazione finale a seguito dell’adattamento in funzione degli spazi di destinazione;
• Riadattamento e rimontaggio presso la sede di destinazione di tutti gli archivi descritti nei precedenti punti, negli archivi di Milano Nord e Milano Sud, secondo le previsioni contenute nelle planimetrie in precedenza citate, che vengono allegate in formato .pdf e .dwg. Tali operazioni dovranno essere eseguite in maniera tale da garantire il perfetto funzionamento degli archivi, con revisione e/o sostituzione di eventuali componenti o parti guasti, rotti, ammalorati o usurati. Il riadattamento dovrà essere effettuato abbassando gli scaffali di un ripiano, laddove se ne ravvisi la necessità, al fine di adeguarli alle altezze massime utili dei locali nelle sedi di destinazione. Gli archivi inoltre dovranno essere frazionati quanto a numero di carrelli al fine di adattarli ai locali di destinazione, in maniera tale da collocare la quantità maggiore possibile di carrelli e di scaffali, che sia salvaguardata la razionale disposizione degli stessi, l’utilizzo ottimale dei locali e l’accessibilità agli archivi. Nelle planimetrie allegate, sono state definite delle ipotesi di massima di ubicazione degli archivi compattabili presso le sedi individuate. Pertanto, gli operatori potranno apportare delle variazioni, rispetto al progetto predisposto al fine di ottimizzare la fruibilità dei locali e di massimizzare la capacità di stoccaggio degli archivi compattabili. Obiettivo prioritario dell’Istituto è quello di garantire il completo ed ottimale utilizzo degli spazi di Milano Nord, salvaguardando i vincoli derivanti dalle norme di sicurezza, ed utilizzare in via residuale gli spazi disponibili presso la sede di Milano Sud. L’ipotesi progettuale proposta sarà tuttavia sottoposta alla preventiva approvazione del responsabile del progetto antincendio, allo scopo di evitare difformità prescrizionali per il rilascio/mantenimento del CPI. Nel caso in cui tale approvazione non intervenga, il progetto dovrà essere variato al fine di ottenere la preventiva approvazione senza che ciò determini variazione alcuna nel prezzo offerto di esecuzione dell’appalto;
• Fornitura in opera di partizione interna ai carrelli da realizzare mediante apposizione di uno schienale in lamiera spessore 10/10 su l’intero fronte, del carrello da porre ad intervallo non superiore a tre carrelli. Gli schienali saranno installati tra scaffale e scaffale, previo riadeguamento della struttura delle scaffalature stesse attualmente predisposta per semplici crociere. Il progetto di fornitura in opera delle partizioni interne, con esatta indicazione degli scaffali sui quali tali partizioni saranno installate, dovrà ricevere la preventiva approvazione da parte del responsabile del progetto antincendio, allo scopo di evitare difformità prescrizionali per il rilascio/mantenimento del CPI. Nel
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caso in cui tale approvazione non intervenga, il progetto dovrà essere variato al fine di ottenere la preventiva approvazione senza che ciò determini variazione alcuna nel prezzo offerto di esecuzione dell’appalto. Il numero complessivo degli schienali viene presuntivamente individuato in circa 50, calcolato sulla base del numero totale di carrelli. Si evidenzia tuttavia che, in ragione del frazionamento e/o della diversa allocazione degli scaffali potrebbe risultare necessario un numero maggiore di schienali. Sarà onere della ditta fornire in ogni caso tutti gli schienali ritenuti necessari dal responsabile del progetto antincendio senza che ciò influisca sul prezzo offerto o che possano richiedersi oneri aggiuntivi di qualsiasi natura.
• Completamento degli archivi con fornitura in opera di eventuali materiali aggiuntivi che si rendessero necessari a causa del frazionamento e/o diversa allocazione degli archivi compattabili di cui al punto 1, e/o dell’adeguamento richiesto in relazione alle altezze massime utili dei locali nelle sedi di destinazione. La pedana dovrà essere fissata alla pavimentazione esistente senza operare interventi di demolizione e senza opere murarie (solo per eventuali livellamenti).
L’appaltatore dovrà eseguire tutte le prestazioni a perfetta regola d’arte, nel rispetto delle normative vigenti e secondo le condizioni, modalità, termini e le prescrizioni contenute nel presente Capitolato speciale d’appalto, nel Contratto e nella restante documentazione di gara, avvalendosi di personale specializzato.
L’aggiudicatario nominerà un responsabile generale del servizio al quale sarà affidato il compito di supervisionare ed eventualmente coordinare le attività per tutta la durata del contratto.
Il Direttore dell’esecuzione, nominato dalla Stazione Appaltante, si interfaccerà con il responsabile del servizio per ogni questione relativa all’esecuzione dell’appalto.
L’appaltatore dovrà manlevare e tenere indenne l’Istituto da tutte le conseguenze derivanti dall’eventuale inosservanza delle norme e prescrizioni tecniche, di carattere ambientale, di igiene e di sicurezza vigenti.
Sono inoltre a carico della ditta aggiudicataria le seguenti prestazioni:
• il rispetto scrupoloso dei termini di esecuzione dell’appalto, con particolare attenzione al termine di smontaggio e sgombero degli archivi dall’immobile in Xxxxxx Xxx Xxxx 0, come indicati nell’art. 3;
• la responsabilità dei rilievi e delle misure effettuate per la definizione dell’appalto;
• la progettazione definitiva ed esecutiva della ricollocazione degli archivi nella sede di destinazione, con le specificazioni riportate nel presente articolo;
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• lo smontaggio, l’imballaggio, le opere di modifica e riadattamento, la produzione e la fornitura dei materiali di completamento richiesti, la fornitura di tutti i materiali necessari per l’imballaggio e il trasporto, il montaggio a regola d’arte dei prodotti secondo quanto descritto nel presente Capitolato Speciale d’Appalto e relativi allegati;
• il trasporto dal luogo di smontaggio e fino ai luoghi di consegna e rimontaggio dei prodotti nei singoli locali, compresi carico, scarico, posizionamento nelle zone desumibili dai file .dwg e .pdf, che potranno essere meglio specificate dal Direttore dell’Esecuzione;
• i rischi relativi alla consegna ed al trasporto, compresi gli eventuali deterioramenti della fornitura dovuti a negligenza o a insufficiente imballaggio;
• il regolare sgombero e smaltimento degli imballaggi e dei materiali di supporto al trasporto, con relativo trasporto a proprie spese o nelle pubbliche discariche o in idonei luoghi di riciclo, nel rispetto della normativa vigente;
• lo stoccaggio in loco degli imballi, che non dovrà in alcun modo essere di intralcio;
• ogni onere di manodopera, materiali, mezzi, opere provvisionali e noli necessari per l’installazione, la predisposizione e lo smaltimento degli imballaggi;
• la pulizia accurata degli articoli oggetto del presente appalto e dei luoghi di prelevamento dopo lo smontaggio e destinazione dopo la posa e/o il montaggio;
• se necessarie, le opere di assistenza muraria per tracce, sfondi, fori ecc. e loro ripristino e da specialista, di qualunque natura ed entità, nonché tutti gli oneri per eventuali occupazioni di suolo pubblico, trasporti alle discariche, ecc., nessuno escluso;
• eventuali campionature e prove relativamente a materiali, componenti e forniture richieste dal Direttore dell’esecuzione ai fini della loro accettazione;
• tutti gli altri eventuali oneri indicati nella documentazione di gara e comunque connesse alla fornitura e posa in opera dei beni.
ART. 6 VERIFICA DI CONFORMITA’
Il servizio si intenderà accettato solo a seguito di verifica di conformità con esito positivo, espletato da parte dell’Amministrazione entro 30 giorni dall’ultimazione della prestazione, secondo quanto prescritto dall’art. 102 del Codice dei Contratti.
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La verifica di conformità è intesa quale procedimento teso a certificare che l’oggetto del contratto in termini di prestazioni, obbiettivi e caratteristiche sia stato eseguito nel rispetto delle previsioni contrattuali e delle pattuizioni concordate in sede di aggiudicazione e di affidamento.
La verifica di conformità del servizio non esonererà comunque la Ditta fornitrice dalla garanzia dovuta a termini di legge per vizi occulti o difetti non apparenti.
ART. 7 FATTURAZIONE E PAGAMENTI, CESSIONE DEL CREDITO
La fatturazione dell’attività contrattuale avverrà a seguito dell’esito positivo della verifica di conformità effettuata in contraddittorio.
La fattura dovrà essere intestata a INPS – DIREZIONE REGIONALE DELLA LOMBARDIA (Codice Fiscale n. 80078750587, partita IVA n. 02121151001), Milano, Via Xxxxxxxx Xxxxxxx n. 6, C.A.P. 20123, e dovrà contenere il Codice CIG n. 70648789C0
La fattura, conformemente alle disposizioni del presente articolo, dovrà:
• Essere emessa in forma elettronica, ai sensi del Decreto Ministeriale n. 55 del 3 aprile 2013 (codice IPA da utilizzare: UF5HHG);
• Applicare il meccanismo dello “split payment” ai sensi del D.M. 3 aprile 2013, n. 55;
• Contenere ogni elemento utile all’esatta comprensione dei valori economici di composizione.
La Stazione Appaltante potrà compensare, anche ai sensi dell’articolo 1241 c.c., quanto dovuto all’Appaltatore a titolo di corrispettivo con gli importi che quest’ultimo sia tenuto a versare alla Stazione Appaltante a titolo di penale o a qualunque altro titolo, nelle ipotesi previste nel Contratto.
I pagamenti saranno disposti mediante bonifico bancario. In caso di verifica di inadempienza contributiva e retributiva si applicano gli artt. 4, 5 e 6 del D.P.R. 207/2010. Il pagamento è comunque subordinato al preliminare accertamento da parte della S.A. che non sussistano i presupposti per l’applicazione delle penali di cui al presente Capitolato speciale d’Appalto.
In applicazione del D. Lgs. 09/10/2002 n° 231 emanato in attuazione della direttiva 2000/35/CE, i pagamenti verranno effettuati entro il termine di 30 giorni dalla data di ricevimento della fattura emessa a seguito dell’esito positivo della verifica di conformità.
In caso di emissione di fattura in data antecedente all’esito positivo della verifica di conformità, questa sarà rifiutata dalla Stazione appaltante.
Nel Contratto sarà previsto, in deroga a quanto stabilito dall’art. 5 del D. Lgs. 231/02, che dal giorno successivo alla scadenza del termine sopra indicato l’Istituto dovrà corrispondere al Fornitore gli interessi di mora nella misura dell’interesse legale.
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Ai sensi dell’art. 48-bis del DPR n. 602/1973, delle Circolari del Ministero dell’Economia e delle Finanze n. 28 e 29 del 2007 e del Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze n. 40 del 18 gennaio 2008, l’Amministrazione, prima di effettuare il pagamento per un importo superiore ad Euro 10.000,00 procede alla verifica di mancato assolvimento da parte del beneficiario dell’obbligo di versamento di un ammontare complessivo pari almeno a tale importo derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento, relative a ruoli consegnati agli agenti della riscossione a decorrere dal 1° gennaio 2000. In caso di inadempienza contestata all’Impresa, l’Amministrazione può sospendere i pagamenti fino a che la stessa non si sia posta in regola.
Resta inteso che l’Amministrazione prima di procedere al pagamento del corrispettivo acquisirà d’ufficio il DURC, attestante la regolarità dell’Impresa in ordine al versamento dei contributi previdenziali e assicurativi obbligatori per infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti.
In caso di subappalto la stazione appaltante provvederà a pagare direttamente il subappaltatore per le prestazioni dallo stesso eseguite nei casi previsti dall’art. 105, comma 13 del D. Lgs. 50/2016.
Nel caso di cessione di crediti derivanti dal presente Appalto, ai sensi dell’art. 106, comma 13°, del Codice, nel relativo contratto dovranno essere previsti a carico del cessionario i seguenti obblighi:
• Indicare il CIG ed anticipare i pagamenti all’Appaltatore mediante bonifico bancario o postale sul conto corrente dedicato;
• Osservare gli obblighi di tracciabilità in ordine ai movimenti finanziari relativi ai crediti ceduti, utilizzando un conto corrente dedicato.
ART. 8 INVARIABILITA’ DEI CORRISPETTIVI
Il prezzo offerto, determinato a proprio rischio dall’appaltatore in base ai propri calcoli, alle proprie indagini e alle proprie stime, sarà onnicomprensivo di tutte le attività previste all’art. 5, fisso ed invariabile indipendentemente da qualsiasi imprevisto o eventualità, radicandosi in capo al concorrente medesimo ogni relativo rischio o alea.
Pertanto l’appaltatore non potrà vantare diritto ad altri compensi, ovvero ad adeguamenti, revisioni o aumenti del corrispettivo come sopra indicato.
ART. 9 RESPONSABILITA’ DELL’APPALTATORE E GARANZIE
L’appaltatore in sede di stipula del contratto ha prodotto, polizza assicurativa stipulata con
, per un massimale pari a € 1.500.000,00 (euro
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unmilionecinquecentomila/00), a copertura del rischio da responsabilità civile derivante dallo svolgimento di tutte le attività oggetto dell’appalto, per qualsiasi danneggiamento o distruzione totale o parziale di documenti, opere o impianti, o per i danni arrecati all’Istituto, ai suoi dipendenti e incaricati, nonché a terzi, in dipendenza di omissioni, negligenze o altre inadempienze attinenti lo svolgimento del servizio oggetto dell’appalto, anche con riferimento ai relativi prodotti e/o servizi, inclusi i danni da inquinamento, da trattamento dei dati personali etc.
La polizza prevede la rinuncia dell’assicuratore nei confronti dell’Inps a qualsiasi eccezione, con particolare riferimento alla copertura del rischio anche in caso di eventuali dichiarazioni inesatte e/o reticenze, in deroga a quanto previsto dagli articoli 1892 e 1893 del codice civile.
L’appaltatore dovrà essere in grado di provare in qualsiasi momento la copertura assicurativa, restando soggetto, in caso negativo, alla ritenzione della cauzione prestata a titolo di penale e fatto salvo l’obbligo di risarcimento del maggior danno subito.
ART. 10 OBBLIGHI DELL’APPALTATORE
L’Impresa è tenuta ad eseguire quanto prevede l’appalto a regola d’arte con la migliore diligenza e attenzione ed è responsabile verso l’Amministrazione del buon andamento dello stesso e della disciplina dei propri dipendenti.
Sono a carico dell’Appaltatore tutti gli oneri ed eventuali rischi di qualsiasi natura relativi alla prestazione delle attività e dei servizi oggetto della presente procedura, nonché ad ogni attività che si rendesse necessaria per la sua esecuzione, o semplicemente opportuna per un corretto e tempestivo adempimento delle obbligazioni previste.
Sarà facoltà della Direzione regionale INPS procedere in qualunque momento alla verifica della qualità del servizio, anche mediante terzi all’uopo appositamente incaricati. A tal fine, l’Appaltatore acconsente sin d’ora alle verifiche che si rendessero necessarie, anche senza preavviso, e sarà tenuto a prestare la propria collaborazione nel corso delle medesime.
L’Impresa si obbliga a retribuire il proprio personale in misura non inferiore a quella stabilita dal Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro e di categoria e ad assolvere tutti gli obblighi verso i propri dipendenti o verso il personale derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di diritto del lavoro e di assicurazioni sociali, assumendo a suo carico tutti gli oneri relativi. L’Impresa garantisce il pieno rispetto delle disposizioni di cui al D.lgs. 81/2008, ivi incluso, per l’esecuzione dell’appalto di che trattasi, l’utilizzo di attrezzature, di impianti e dispositivi conformi alla vigente normativa in materia di ambiente, igiene e sicurezza sul lavoro. L’Impresa ha l’obbligo di informare e formare adeguatamente il proprio personale circa i rischi specifici esistenti nell’ambiente in cui esegue la prestazione.
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L’Impresa assume altresì l’obbligo di informare immediatamente la Stazione Appaltante di qualsiasi atto di intimidazione commesso nei suoi confronti nel corso del contratto con la finalità di condizionarne la regolare e corretta esecuzione.
L’Impresa dichiara anche di assumere ogni responsabilità in caso di infortuni e di danni arrecati eventualmente dal suo personale alle persone, alle cose, sia dell’Amministrazione sia di terzi in dipendenza della colpa o negligenza nell’esecuzione delle prestazioni stabilite. L’Impresa è tenuta inoltre a produrre o detenere presso il luogo di esecuzione della prestazione la documentazione idonea a dimostrare la regolarità dei rapporti di lavoro intercorrenti con i lavoratori stessi. L’Impresa ha comunicato al Responsabile del Procedimento, entro 10 giorni dalla comunicazione di aggiudicazione definitiva, l'elenco del personale incaricato delle prestazioni, con indicazione delle generalità complete e del domicilio. Eventuali sostituzioni o variazioni, con personale di almeno pari livello, dovranno essere comunicate, tempestivamente, al Responsabile del Procedimento, formalizzate, in caso di nuova assunzione, mediante consegna della “Comunicazione di Assunzione” entro 6 giorni lavorativi dalla stessa.
L’appaltatore si impegnerà inoltre a rispettare, nell’esecuzione dell’appalto, le seguenti obbligazioni, tutte comunque incluse nel corrispettivo contrattuale unitario:
• dovrà avvalersi di personale specializzato, in relazione alle diverse prestazioni contrattuali: detto personale potrà accedere ai locali dell’Inps nel rispetto di tutte le prescrizioni di accesso, avendo cura di verificarne preventivamente il contenuto;
• il personale addetto al servizio durante la permanenza presso le strutture Inps, dovrà mantenere un contegno irreprensibile sia nei confronti del personale sia nei confronti di terzi presenti con cui dovesse entrare in contatto;
• Il personale dell’appaltatore, durante tutta la durata dell’appalto, dovrà indossare idonei e decorosi indumenti da lavoro recanti la placca di riconoscimento della Ditta appaltatrice e cartellino identificativo del lavoratore recante le indicazioni previste dalla normativa vigente.
ART. 11 ESECUZIONE IN DANNO
Qualora l’appaltatore ometta di eseguire, anche parzialmente, le prestazioni oggetto del contratto con le modalità ed entro i termini previsti, l’Inps potrà ordinare ad altra ditta, senza alcuna formalità, l’esecuzione parziale o totale di quanto omesso dall’appaltatore stesso, al quale saranno addebitati i relativi costi e i danni eventualmente derivanti all’Istituto.
Per la rifusione dei danni ed il pagamento della penalità, l’Inps potrà rivalersi, mediante trattenute, sugli eventuali crediti dell’appaltatore ovvero, in mancanza, sul deposito cauzionale che dovrà, in tal caso, essere immediatamente reintegrato.
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ART. 12 FALLIMENTO DELL’IMPRESA O MORTE DEL TITOLARE
L’appaltatore si obbliga per sé, per i suoi eredi e aventi causa.
In caso di fallimento dell’appaltatore, l’Istituto provvederà senz’altro alla revoca dell’appalto.
In caso di morte del titolare di ditta individuale, sarà pure facoltà dell’Istituto di scegliere, nei confronti degli eredi e aventi causa, tra la continuazione o il recesso del contratto.
Nei raggruppamenti temporanei di impresa, in caso di fallimento dell’impresa mandataria o, se trattasi di impresa individuale, in caso di morte, interdizione o inabilitazione del titolare, l’Istituto avrà la facoltà di proseguire il contratto con un’impresa del gruppo o altra, in possesso dei prescritti requisiti di idoneità, entrata nel gruppo in dipendenza di una delle cause suddette, che sia designata mandataria tramite mandato speciale con rappresentanza, ovvero di recedere dal contratto.
In caso di fallimento di un’impresa mandante o, se trattasi di impresa individuale, in caso di morte, interdizione o inabilitazione del titolare, l’impresa mandataria, qualora non indichi altra impresa subentrante in possesso dei prescritti requisiti di idoneità, è tenuta alla esecuzione direttamente o a mezzo delle altre imprese mandanti.
ART. 13 OBBLIGHI DI TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI
L’Appaltatore si impegna alla stretta osservanza degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla legge del 13 agosto 2010, n. 136 («Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia») e del decreto Legge 187 del 12/11/2010 («Misure urgenti in materia di sicurezza»), convertito con modificazioni dalla legge del 17 dicembre 2010, n. 217, e relative modifiche, integrazioni e provvedimenti di attuazione, sia nei rapporti verso l’Istituto che nei rapporti con la Filiera delle Imprese.
In particolare, l’Appaltatore si obbliga:
a. ad utilizzare, ai fini dei pagamenti intervenuti nell’ambito del presente Appalto, sia attivi da parte della Stazione Appaltante che passivi verso la Filiera delle Imprese, uno o più conti correnti bancari o postali, accesi presso banche o presso Poste Italiane S.p.A., dedicati, anche in via non esclusiva, alle commesse pubbliche;
b. a registrare tutti i movimenti finanziari relativi al presente Appalto, verso o da i suddetti soggetti, sui conti correnti dedicati sopra menzionati;
c. ad utilizzare, ai fini dei movimenti finanziari di cui sopra, lo strumento del bonifico bancario o postale, ovvero altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni;
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d. ad utilizzare i suddetti conti correnti dedicati anche per i pagamenti destinati a dipendenti, consulenti e fornitori di beni e servizi rientranti tra le spese generali, nonché per quelli destinati alla provvista di immobilizzazioni tecniche, per l’intero importo dovuto e anche se questo non sia riferibile in via esclusiva alla realizzazione degli interventi di cui all’art. 3, comma 1° della legge 136/10;
e. ad inserire o a procurare che sia inserito, nell’ambito delle disposizioni di pagamento relative al presente Appalto, il codice identificativo di gara (CIG);
f. a comunicare all’Istituto ogni modifica relativa ai dati trasmessi inerenti il conto corrente dedicato e/o le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su tale conto entro il termine di 7 (sette) giorni dal verificarsi della suddetta modifica;
g. ad osservare tutte le disposizioni sopravvenute in tema di tracciabilità dei flussi finanziari, di carattere innovativo, modificativo, integrativo o attuativo della legge 136/10, e ad acconsentire alle modifiche contrattuali che si rendessero eventualmente necessarie o semplicemente opportune a fini di adeguamento.
Per quanto concerne il presente Appalto, potranno essere eseguiti anche con strumenti diversi dal bonifico bancario o postale:
a. i pagamenti in favore di enti previdenziali, assicurativi e istituzionali, nonché quelli in favore di gestori e fornitori di pubblici servizi, ovvero quelli riguardanti tributi, fermo restando l’obbligo di documentazione della spesa;
b. le spese giornaliere relative al presente Appalto di importo inferiore o uguale a € 1.500,00 (millecinquecento,00), fermi restando il divieto di impiego del contante e l’obbligo di documentazione della spesa, nonché il rispetto di ogni altra previsione di legge in materia di pagamenti;
c. gli altri pagamenti per i quali sia prevista per disposizione di legge un’esenzione dalla normativa in tema di tracciabilità dei flussi finanziari.
Ove per il pagamento di spese estranee a commesse pubbliche fosse necessario il ricorso a somme provenienti dai conti correnti dedicati di cui sopra, questi ultimi potranno essere successivamente reintegrati mediante bonifico bancario o postale, ovvero mediante altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni di reintegro.
Nel caso di cessione di crediti derivanti dal presente Appalto, ai sensi dell’art. 106, comma 13°, del Codice, nel relativo contratto dovranno essere previsti a carico del cessionario i seguenti obblighi:
a. indicare il CIG ed anticipare i pagamenti all’Appaltatore mediante bonifico bancario o postale sul conto corrente dedicato;
b. osservare gli obblighi di tracciabilità in ordine ai movimenti finanziari relativi ai crediti ceduti, utilizzando un conto corrente dedicato.
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ART. 14 OBBLIGHI DI TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI NEI CONTRATTI COLLEGATI AL PRESENTE APPALTO E IN QUELLI DELLA FILIERA
In caso di sottoscrizione di contratti o atti comunque denominati con la Filiera delle Imprese, l’Appaltatore:
a. è obbligato ad inserire nei predetti contratti o atti gli impegni reciproci ad assumere gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla legge 136/10, come declinati al 2° comma dell’articolo precedente, opportunamente adeguati in punto di denominazione delle parti in ragione della posizione in filiera;
b. qualora si abbia notizia dell’inadempimento della Filiera delle Imprese rispetto agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui all’articolo precedente ed all’art. 3 della legge 136/10, sarà obbligato a darne immediata comunicazione all’Istituto e alla Prefettura- Ufficio Territoriale del Governo territorialmente competente;
c. è obbligato ad inserire nei predetti contratti o atti gli impegni di cui alle precedenti lettere a) e b), opportunamente adeguati in punto di denominazione delle parti in ragione della posizione in filiera, affinché tali impegni si estendano lungo tutta la Filiera delle Imprese.
ART. 15 PENALI
Fatta salva la responsabilità del Fornitore da inadempimento ed il risarcimento del maggior danno ai sensi dell’art. 1352 c.c., il Fornitore sarà tenuto a corrispondere all’INPS Direzione regionale Lombardia, per ogni giorno solare di ritardo rispetto ai termini indicati all’art. 3 per il completamento dell’appalto (90 dalla stipula del contratto - smontaggio e completa rimozione di tutte le parti dell’archivio dallo stabile di Xxxxxx xxx Xxxx 0 entro il 15/10/2017), una penale pari a Euro 150,00 (centocinquanta/00).
Sarà considerato ritardo anche l’ipotesi in cui l’appaltatore esegua la prestazione dei servizi in oggetto in modo anche solo parzialmente difforme dalle disposizioni di cui al presente Capitolato speciale d’appalto: in tal caso l’Inps applicherà all’appaltatore le suddette penali sino alla data in cui il servizio inizierà ad essere eseguito in modo effettivamente conforme al Capitolato, fatto salvo il risarcimento per il maggior danno.
Secondo i principi generali, l’applicazione delle penali avverrà solo qualora il ritardo o l’inadempimento siano imputabili all’Appaltatore. L’applicazione della penale sarà preceduta da una rituale contestazione scritta, inviata anche a mezzo PEC, della Stazione Appaltante verso
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l’Appaltatore, alla quale l’Appaltatore potrà replicare nei successivi 5 (cinque) giorni dalla ricezione.
Il Fornitore autorizza sin d'ora l’Istituto, ex art. 1252 c.c., a compensare le somme ad esso Fornitore dovute a titolo di corrispettivo con gli importi spettanti all’Istituto a titolo di penale.
Il Fornitore prende atto ed accetta che l’applicazione delle penali previste dal presente articolo non preclude il diritto dell’Istituto di richiedere il risarcimento degli eventuali maggiori danni.
L’Istituto, per i crediti derivanti dall’applicazione delle penali di cui al presente articolo, potrà, a sua insindacabile scelta, avvalersi della cauzione definitiva senza bisogno di diffida o procedimento giudiziario ovvero compensare il credito con quanto dovuto all’Appaltatore a qualsiasi titolo, quindi anche per i corrispettivi maturati.
L’Istituto avrà diritto di procedere alla risoluzione del contratto nel caso di applicazione, nel corso della durata del presente Contratto, di penali per un importo superiore al 10% dell’importo contrattuale, oltre IVA, fatto salvo il risarcimento per il maggior danno subito.
L’applicazione delle penali non esonera in nessun caso l’Appaltatore dall’adempimento dell’obbligazione che ha fatto sorgere l’obbligo di pagamento della medesima penale.
ART. 16 CAUZIONE DEFINITIVA
L’appaltatore ha presentato, entro il termine di 10 (dieci) giorni dalla data della comunicazione di aggiudicazione definitiva, la garanzia fideiussoria per l’esecuzione del contratto n.
per un importo di € rilasciata da
, nella misura del dieci per cento del valore dell’importo contrattuale, con le correzioni discendenti dal ribasso offerto, ai sensi dell’art. 103, 1° comma, del D.Lgs. 50/2016.
La garanzia fideiussoria copre gli oneri per il mancato o inesatto adempimento della prestazione contrattuale per tutta la durata del medesimo. La stessa prevede espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all’eccezione di cui all’articolo 1957, comma 2°, del codice civile, nonché l’operatività della garanzia medesima, entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta dell’Istituto. La Stazione Appaltante, in presenza di inadempimenti del Fornitore, potrà trattenere, in tutto o in parte, la garanzia di cui sopra.
In caso di diminuzione della garanzia per escussione parziale o totale ad opera della Stazione Appaltante, il Fornitore sarà obbligato a reintegrarla nel termine di 10 (dieci) giorni dalla richiesta dell’Istituto stesso.
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Qualora il soggetto Appaltatore risulti debitore dell'INPS per contributi previdenziali e relativi accessori, lo svincolo del deposito cauzionale definitivo sarà, in ogni caso, subordinato alla regolarizzazione del debito stesso.
ART. 17 DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO E SUBAPPALTO
In conformità a quanto stabilito dall’art. 105, comma 1°, del Codice, è fatto divieto all’Appaltatore di cedere il relativo Contratto stipulato. Resta fermo quanto previsto all’art. 106, comma 1°, lett. d) del Codice, in caso di modifiche soggettive.
La Stazione Appaltante sarà libera di cedere il Contratto, in tutto o in parte, verso altra Amministrazione che sia subentrata, in tutto o in parte, nel godimento o nella disponibilità dell’immobile in favore del quale è prestato il Servizio. Analoga facoltà spetterà a ciascuna Amministrazione subentrata nel Contratto, nei limiti di scadenza temporale del Contratto stesso. A tal fine, l’Appaltatore rilascia sin da ora ampia autorizzazione ed accettazione alla cessione. L’Amministrazione cedente non risponderà in alcun modo della solvibilità dell’Amministrazione cessionaria.
Per l’esecuzione delle attività di cui al Contratto, l’Aggiudicatario potrà avvalersi del subappalto ai sensi di quanto previsto dall’art. 105 del Codice nel rispetto delle condizioni stabilite in tale norma, nei limiti del 30% (trenta per cento) dell’importo complessivo del Contratto e dietro autorizzazione della Stazione Appaltante ai sensi della predetta norma e dei commi che seguono.
In caso di subappalto, l’Aggiudicatario sarà responsabile in via esclusiva nei confronti della Stazione Appaltante. L’Aggiudicatario sarà altresì responsabile in solido con il subappaltatore in relazione agli obblighi retributivi e contributivi, ai sensi dell’art. 29 del D.Lgs. 10 settembre 2003, n. 276, salve le ipotesi di liberazione dell’Appaltatore previste dall’art. 105, comma 8°.
L’esecuzione delle prestazioni affidate in subappalto non può formare oggetto di ulteriore subappalto.
L’affidamento in subappalto sarà sottoposto alle seguenti condizioni:
• all’atto dell’Offerta il Concorrente abbia indicato i servizi e le parti di servizi che intende subappaltare;
• il Concorrente dimostri l’assenza in capo ai subappaltatori dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 del Codice.
L’Affidatario che si avvale del subappalto dovrà depositare il relativo contratto presso la Stazione Appaltante almeno 20 (venti) giorni solari prima della data di effettivo inizio dell’esecuzione delle prestazioni oggetto del subappalto medesimo, trasmettendo altresì la certificazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti di qualificazione
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prescritti dal Xxxxxx in relazione alla prestazione subappaltata e la dichiarazione del subappaltatore attestante l'assenza in capo a se dei motivi di esclusione di cui all’art. 80 dello stesso Xxxxxx. Il contratto di subappalto, corredato della documentazione tecnica, amministrativa e grafica direttamente derivata dagli atti del contratto affidato, dovrà indicare puntualmente l’ambito operativo del subappalto sia in termini prestazionali che economici.
L’Affidatario che si avvale del subappalto o del cottimo dovrà altresì allegare alla copia autentica del contratto la dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento a norma dell'articolo 2359 del codice civile con il titolare del subappalto. Analoga dichiarazione deve essere effettuata da ciascuno dei soggetti partecipanti nel caso di raggruppamento temporaneo, società o consorzio.
La Stazione Appaltante provvede al rilascio dell’autorizzazione al subappalto entro 30 (trenta) giorni dalla relativa richiesta. Tale termine può essere prorogato una sola volta, ove ricorrano giustificati motivi. Trascorso tale termine senza che si sia provveduto, l’autorizzazione si intende concessa.
Per i subappalti di importo inferiore al 2% (due per cento) dell’importo delle prestazioni affidate o di importo inferiore a € 100.000,00 (Euro centomila/00), i termini per il rilascio dell’autorizzazione da parte della Stazione Appaltante sono ridotti della metà.
La Stazione Appaltante corrisponderà direttamente al subappaltatore l’importo dovuto per le prestazioni dallo stesso eseguite nei seguenti casi:
a. Quando il subappaltatore è una microimpresa o piccola impresa;
b. In caso inadempimento da parte dell’Appaltatore;
c. Su richiesta del subappaltatore e se la natura del contratto lo consente.
L’Affidatario dovrà praticare, per le prestazioni affidate in subappalto, gli stessi prezzi unitari risultanti dall’Aggiudicazione, con ribasso non superiore al 20% (venti per cento), nel rispetto degli standard qualitativi e prestazionali previsti nel contratto di Appalto.
L’Affidatario corrisponderà i costi della sicurezza e della manodopera, relativi alle prestazioni affidate in subappalto, alle imprese subappaltatrici senza alcun ribasso; la Stazione Appaltante, sentito il Direttore dell’Esecuzione, provvederà alla verifica dell’effettiva applicazione della presente disposizione. L’Affidatario sarà solidalmente responsabile con il subappaltatore degli adempimenti, da parte di questo ultimo, degli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente.
ART. 18 CESSIONE, TRASFORMAZIONE, FUSIONE, SCISSIONE DI AZIENDA
Le cessioni di azienda e gli atti di trasformazione, fusione e scissione relativi all’appaltatore non hanno singolarmente effetto nei confronti dell’Inps fino a che il cessionario, ovvero il soggetto
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risultante dall'avvenuta trasformazione, fusione o scissione, non abbia proceduto alle comunicazioni nei confronti della stazione appaltante previste dall'articolo 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 maggio 1991, n. 187, e non abbia documentato il possesso dei requisiti di qualificazione previsti nella Lettera di invito.
Nei sessanta giorni successivi alla suddetta comunicazione la stazione appaltante può opporsi al subentro del nuovo soggetto nella titolarità del contratto, con effetti risolutivi sulla situazione in essere, laddove, in relazione alle suddette comunicazioni, non risultino sussistere i requisiti di cui all'art. 10 sexies della Legge n. 575/1965 e s.m.i.
Le medesime disposizioni si applicheranno anche nei casi di trasferimento o di affitto di azienda da parte degli organi della procedura concorsuale, se compiuto a favore di cooperative costituite o da costituirsi secondo le disposizioni della legge 31 gennaio 1992, n. 59 e successive modificazioni, e con la partecipazione maggioritaria di almeno tre quarti di soci cooperatori, nei cui confronti risultino estinti, a seguito della procedura stessa, rapporti di lavoro subordinato oppure che si trovino nel regime di cui all’art. 6 della Legge 23 luglio 1991 n. 223.
ART. 19 LAVORO E SICUREZZA
L’Appaltatore dichiara e garantisce che osserva attualmente, ed osserverà per l’intera durata del Contratto, tutte le prescrizioni normative e contrattuali in materia di retribuzione, contributi assicurativi e previdenziali, assicurazioni, infortuni, nonché in tema di adempimenti, prestazioni ed obbligazioni inerenti il rapporto di lavoro del proprio personale, secondo la normativa e i contratti di categoria in vigore, e successive modifiche e integrazioni.
L’Appaltatore dichiara e garantisce che, nell’ambito della propria organizzazione e nella gestione a proprio rischio delle prestazioni oggetto del presente Contratto, si atterrà a tutte le prescrizioni vigenti in materia di sicurezza del lavoro, con particolare riferimento agli obblighi posti a suo carico ai sensi e per gli effetti del D. Lgs. n. 81/08 e sue eventuali modifiche o integrazioni.
L’Appaltatore si impegna a garantire e tenere manlevato e indenne la Direzione regionale da ogni controversia o vertenza che dovesse insorgere con i dipendenti, e da eventuali sanzioni irrogate alla Direzione Regionale ai sensi di legge, provvedendo al puntuale pagamento di quanto ad esso dovuto e garantendo pertanto l'osservanza delle disposizioni di legge vigenti nei rapporti con i dipendenti di cui sopra.
Nel caso in cui dipendenti dell’Appaltatore, ai sensi delle disposizioni di legge, agissero direttamente nei confronti della Direzione Regionale per inadempimenti imputabili all’Appaltatore e in ordine alla normativa in tema di lavoro, previdenza o sicurezza, l’Appaltatore sarà obbligato a costituirsi nel giudizio instaurato dai lavoratori quale garante della Direzione Regionale, e a richiedere l’estromissione della Direzione Regionale stesso ai sensi degli artt. 108 e 109 c.p.c.,
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provvedendo a depositare le somme eventualmente richieste dall’autorità giudiziaria ai fini dell’emissione del provvedimento di estromissione.
In tutte le ipotesi sopra previste, saranno integralmente a carico dell’Appaltatore le spese legali affrontate dalla Direzione regionale per resistere nei relativi giudizi, comprensive di diritti, onorari, spese vive e generali, oltre I.V.A.
La Direzione regionale, in caso di violazione da parte dell’Appaltatore degli obblighi in materia di lavoro, previdenza e sicurezza, accertata da parte delle autorità, sospenderà ogni pagamento fino a che le predette autorità non abbiano dichiarato che l’Appaltatore si è posto in regola. Resta pertanto inteso che l’Appaltatore non potrà vantare alcun diritto per i mancati pagamenti in questione.
Analogamente, nel caso in cui venga accertato che l’Appaltatore non sia in regola rispetto ai versamenti contributivi, la Direzione regionale sospenderà ogni pagamento sino alla regolarizzazione del debito contributivo dell’Appaltatore.
In caso di mancata regolarizzazione, la Direzione regionale tratterrà definitivamente le somme corrispondenti ai contributi omessi e relativi accessori, definitivamente accertati.
ART. 20 CLAUSOLE RISOLUTIVE ESPRESSE
Il contratto si risolverà di diritto, nelle forme e secondo le modalità previste dall’art. 1456 cc, nei seguenti casi:
a) mancata osservanza degli obblighi previsti nel contratto e nel Capitolato speciale d’appalto;
b) applicazione di penali oltre la misura massima stabilita all’articolo 15 del presente Contratto;
c) cessazione dell’attività di impresa in capo all’Appaltatore;
d) mancata tempestiva comunicazione, da parte dell’Appaltatore verso la Stazione Appaltante, di eventi che possano comportare in astratto, o comportino in concreto, la perdita della capacità generale a contrattare con la Pubblica Amministrazione, ai sensi dell’art. 80 del D.Lgs. 50/2016 e delle altre norme che disciplinano tale capacità generale;
e) perdita, in capo all’Appaltatore, della capacità generale a stipulare con la Pubblica Amministrazione, ai sensi dell’art. 80 del D.Lgs. 50/2016 e delle altre norme che stabiliscono forme di incapacità a contrarre con la Pubblica Amministrazione;
f) violazione del requisito di correttezza e regolarità contributiva, fiscale e retributiva da parte dell’Appaltatore;
g) violazione delle norme in tema di sicurezza del lavoro e trattamento retributivo dei lavoratori dipendenti;
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h) violazione dell’obbligo di segretezza su tutti i dati, le informazioni e le notizie comunque acquisite dall’Appaltatore nel corso o in occasione dell’esecuzione contrattuale;
i) cessione parziale o totale del contratto da parte dell’Appaltatore;
j) affidamenti di subappalti non preventivamente autorizzati dalla Stazione Appaltante;
k) mancata cessazione dell’inadempimento entro il termine di 15 giorni dalla contestazione intimata dalla Stazione Appaltante.
In tutti i casi di risoluzione del contratto, imputabili all’Appaltatore, la Stazione Appaltante procederà ad incamerare la cauzione prestata da quest’ultimo ai sensi dell’art. 103 del D.Lgs. 50/2016. Ove non fosse possibile l’escussione della cauzione, la Stazione Appaltante applicherà in danno dell’Operatore una penale di importo pari alla cauzione predetta. Resta salvo il diritto al risarcimento dei danni eventualmente subiti dalla Stazione Appaltante.
Nel caso di risoluzione, l'Appaltatore ha diritto soltanto al pagamento delle prestazioni regolarmente eseguite, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto.
ART. 21 RECESSO
La Stazione Appaltante potrà recedere dal contratto in ogni momento, anche in deroga a quanto previsto dall’articolo 1671 del codice civile, dandone comunicazione all’Appaltatore mediante raccomandata con ricevuta di ritorno o mediante PEC, con preavviso di almeno trenta giorni rispetto agli effetti del recesso.
In caso di recesso, l’Appaltatore avrà diritto unicamente al pagamento delle prestazioni rese in conformità al contratto, secondo il corrispettivo e le condizioni contrattuali in essere. Al medesimo non spetterà alcun risarcimento, indennizzo, rimborso o ristoro per attività da eseguirsi, anche in deroga a quanto previsto dall’articolo 1671 del codice civile.
ART. 22 ONERI TRIBUTARI
Sono a carico dell’Appaltatore tutti gli oneri tributari e le spese contrattuali ad eccezione di quelli che fanno carico all’Amministrazione per legge.
ART. 23 RISERVATEZZA E TRATTAMENTO DEI DATI
Ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. n. 196 del 30 giugno 2003 («Codice in materia di Protezione dei Dati Personali»), in relazione ai dati personali il cui conferimento è richiesto ai fini della gara e dell’esecuzione del Servizio, si precisa che:
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a) titolare del trattamento è l’Istituto Nazionale Previdenza Sociale – INPS. Incaricato del trattamento è il Xxxx. Xxxxxxx Xxxxxxxxxxx in qualità di R.U.P.;
b) il trattamento dei dati avviene ai soli fini dello svolgimento della procedura e per i procedimenti amministrativi e giurisdizionali conseguenti, nel rispetto del segreto aziendale e industriale;
c) il trattamento è realizzato per mezzo delle operazioni, o del complesso di operazioni, di cui all’art. 4, comma 1°, lettera a), del Decreto Legislativo n. 196/03, con o senza l’ausilio di strumenti elettronici o automatizzati, e comunque mediante procedure idonee a garantirne la riservatezza, poste in essere dagli incaricati al trattamento di dati personali a ciò autorizzati dal titolare del trattamento;
d) i dati personali conferiti, anche giudiziari, il cui trattamento è autorizzato, sono gestiti in misura non eccedente e comunque pertinente ai fini dell’attività sopra indicata, e l’eventuale rifiuto da parte dell’interessato di conferirli comporta l’impossibilità di partecipazione alla gara stessa;
e) i dati possono essere portati a conoscenza degli incaricati autorizzati dal titolare e dei componenti della commissione di gara, possono essere comunicati ai soggetti verso i quali la comunicazione sia obbligatoria per legge o regolamento, o a soggetti verso i quali la comunicazione sia necessaria in caso di contenzioso;
f) i dati non verranno diffusi, salvo quelli per i quali la pubblicazione sia obbligatoria per legge;
g) l’interessato che abbia conferito dati personali può esercitare i diritti di cui all’art. 7 del predetto Decreto Legislativo n. 196/03.
L’Appaltatore è consapevole che l’esecuzione del Servizio potrebbe comportare la conoscenza di dati e informazioni sensibili e/o riservate di titolarità dell’Istituto o dell’utenza pubblica che fruisce dei servizi della medesima. L’Appaltatore si impegna, dunque, a mantenere il massimo riserbo e segreto sui dati e le informazioni di cui dovesse venire a conoscenza per effetto o semplicemente in occasione dell’esecuzione del proprio incarico, a non divulgarli in qualsiasi modo o forma, e a non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari per l’esecuzione del Contratto.
L’Appaltatore si obbliga a rispettare le disposizioni del D.Lgs. 196/03 e dei successivi provvedimenti regolamentari ed attuativi, e ad adottare tutte le misure di salvaguardia prescritte e ad introdurre quelle altre che il Garante dovesse disporre. Altresì, si impegna a rispettare nel tempo tutta la normativa emessa dall’Istituto, anche laddove risulti maggiormente restrittiva e
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vincolante rispetto a quella prevista dalla normativa vigente.
L’Appaltatore sarà responsabile per l’esatta osservanza di tali obblighi di riservatezza e segreto da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori.
La persona fisica preposta presso l’Appaltatore alle attività di cui al presente articolo, e rivestente espressamente la qualifica di Responsabile del Trattamento dei Dati Personali, è nominata attraverso l’atto di designazione di cui all’allegato E del presente Contratto.
Fatta salva ogni responsabilità in capo al predetto, sarà facoltà dell’Appaltatore provvedere alla sua sostituzione in corso di esecuzione del Servizio, mediante una nuova e formale designazione con l’utilizzo dello schema allegato.
ART. 24 CONTROVERSIE
Per le controversie che dovessero insorgere in dipendenza del contratto è competente in via esclusiva il Foro di Milano.
ART. 25 RESPONSABILI DELLE PARTI E COMUNICAZIONI RELATIVE AL CONTRATTO
Il presente contratto, si compone di n. pagine e n. articoli, oltre agli allegati e al Capitolato speciale d’appalto che vengono integralmente accettati e confermati.
Qualsiasi comunicazione relativa al contratto sarà effettuata per iscritto e consegnata a mano, o spedita a mezzo lettera raccomandata A.R., ovvero inviata a mezzo telefax o e-mail ai seguenti indirizzi:
per l’Operatore:
[…]
Via […], n. […]
Alla c.a. […], Fax […] e-mail […]
per la Direzione regionale:
Inps, Direzione regionale Lombardia
Xxx Xxxxxxxx Xxxxxxx x. 0, X.X.X. 00000, Xxxxxx Alla c.a. del Xxxx. Xxxxxxx Xxxxxxxxxxx
e-mail: xxxxxxx.xxxxxxxxxxx@xxxx.xx
pec: xxxxxxxxx.xxxxxxxxx.xxxxxxxxx@xxxxxxxxx.xxxx.xxx.xx Tel. 00 0000000
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Fax 00 00000000
Per l’Appaltatore Per l’Amministrazione
Le parti dichiarano, ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 cod. civ., di avere preso visione e di accettare espressamente le disposizioni contenute nei seguenti articoli: Art. 1 Norme regolatrici e disciplina applicabile; Art. 2 Oggetto del servizio; Art. 3 Efficacia ed esecutività del contratto; Art. 4 Importo del contratto; Art. 5 Modalità di espletamento dei servizi; Art. 6 Collaudo; Art. 7 Fatturazione e pagamenti, cessione del credito; Art. 8 Invariabilità dei corrispettivi; Art. 9 Responsabilità dell’appaltatore; Art. 10 Obblighi dell’appaltatore; Art. 11 Esecuzione in danno; Art. 12 Fallimento dell’impresa o morte del titolare; Art. 13 Obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari; Art. 14 Obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari nei contratti collegati al presente appalto e in quelli in filiera; Art. 15 Penali; Art. 16 Cauzione definitiva; Art.
17 Divieto di cessione del contratto e subappalto; Art. 18 Cessione, trasformazione, fusione, scissione di azienda; Art. 19 Lavoro e sicurezza; Art. 20 Clausole risolutive espresse; Art. 21 Recesso; Art. 22 Oneri tributari; Art. 23 Riservatezza e trattamento dei dati; Art. 24 Controversie; Art. 25 Responsabili delle Parti e comunicazioni relative al Contratto.
Per l’Appaltatore Per l’Amministrazione