CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO
Atti 859/18 – All. 10
CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO
PER LA FORNITURA DI SISTEMI A NOLEGGIO FULL-SERVICE PER IL SERVIZIO DI VENTILOTERAPIA MECCANICA DOMICILIARE CON LA STIPULA DI ACCORDO QUADRO
Indice
1. OGGETTO DELL'ACCORDO QUADRO 4
2. VALORE STIMATO D’APPALTO 6
3. QUALITA’ RICHIESTA OBBLIGHI DEL FORNITORE, QUALITÀ RICHIESTA, MODALITA’ DI EFFETTUAZIONE DELLA FORNITURA 10
4. CLAUSOLA DI SALVAGUARDIA 12
5. NORME DI RIFERIMENTO 12
6. DURATA DELL’ACCORDO QUADRO 13
7. CLAUSOLA DI ADESIONE 14
8. PRESTAZIONE RICHIESTA 14
9. CORRISPETTIVI 14
10. INVARIABILITA’ DEI PREZZI 15
11. LISTINO PREZZI DI PRODOTTI CORRELATI AI LOTTI IN GARA 15
12. MODIFICA CODICE/CONFEZIONAMENTO 15
13. AVVIO DELLA FORNITURA IN PENDENZA DI STIPULAZIONE DEL CONTRATTO16 14. AGGIORNAMENTO TECNOLOGICO 16
15. GARANZIE E SCADENZE 16
16. CONSEGNE 16
17. IMBALLO, CONFEZIONE E TRASPORTO 16
18. VERIFICA, CONTROLLO E VALUTAZIONE DELLA FORNITURA 17
19. RESPONSABILITÀ DERIVANTI DALL’ESECUZIONE DELLA FORNITURA 18
20. SICUREZZA SUL LAVORO 19
21. RESPONSABILITA' CIVILE E RESPONSABILITA' ASSICURATIVA 19
22. FATTURAZIONE E PAGAMENTI 20
23. GARANZIA DEFINITIVA 23
24. TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI 24
25. CESSIONE DEI CREDITI DERIVANTI DAL CONTRATTO – SUBAPPALTO – SOSPENSIONE 25
26. PENALITA’ 25
27. CONDIZIONI RISOLUTIVE ESPRESSE 27
28. RISOLUZIONE DEL CONTRATTO 27
29. RECESSO 30
30. CLAUSOLA LIMITATIVA DELLA PROPONIBILITA’ DI ECCEZIONI 31
31. CAUSE SOPRAVVENUTE - SOSPENSIONE 31
32. CODICE ETICO COMPORTAMENTALE AZIENDALE E PATTO DI INTEGRITA' IN MATERIA DI CONTRATTI PUBBLICI REGIONALI 31
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33. DIRITTI DI PRIVATIVA INDUSTRIALE 32
34. STIPULAZIONE DELL'ACCORDO QUADRO – SPESE ED ONERI 32
35. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 33
36. FORO COMPETENTE 34
37. AVVERTENZE GENERALI E DISPOSIZIONI FINALI 35
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1. OGGETTO DELL'ACCORDO QUADRO
Il presente capitolato speciale disciplina l'accordo quadro per la fornitura di sistemi a noleggio full-service per il servizio di ventiloterapia meccanica domiciliare suddivisa in 9 lotti, di cui il lotto 5 è suddiviso in due sub-lotti 5A e 5B a se stanti, per un periodo di quattro anni, con un ulteriore rinnovo di 12 mesi e un'ulteriore proroga tecnica di 12 mesi, occorrenti agli assistiti della ASST Grande Ospedale Metropolitano Niguarda ( di seguito denominata Azienda/Stazione appaltante) e dei seguenti Enti aggregati all'iniziativa:
• ASST Lodi;
• ASST Melegnano Martesana;
• ASST Monza;
• ASST Ovest Milanese;
• ASST Pavia;
• ASST Rhodense.
( di seguito denominate Azienda/Stazione appaltante).
La fornitura di sistemi a noleggio full service per ventiloterapia meccanica domiciliare, come di seguito dettagliatamente elencato, consiste nella messa a disposizione di apparecchiature dedicate e relativi servizi di monitoraggio, assistenza tecnica e manutenzione full-service.
Per fornitura di sistemi a noleggio full service per ventiloterapia meccanica domiciliare si intende in modo riassuntivo e non esaustivo quanto segue:
• assistenza tecnica di tipo “full-risk” delle apparecchiature, come descritto nel Capitolato Tecnico;
• trasporto, installazione, collegamento, messa in funzione e collaudo dell’apparecchiatura;
• la consegna dell’apparecchiatura e del relativo materiale di consumo presso la struttura ospedaliera prescrittrice o al domicilio del paziente così come ad esito di diagnosi e prescrizione del medico prescrittore;
• l’addestramento del paziente e/o familiare e/o care-giver;
• la fornitura del materiale di consumo indicato nel presente Capitolato Tecnico e negli atti di gara, secondo le indicazioni riportate nel Decreto Direzione Generale sanità n. 5358 del 12/03/2001 “Definizione delle linee guida per la ventiloterapia meccanica domiciliare”;
• il ritiro del materiale di consumo non utilizzato a fine della terapia e/o decesso del paziente con invio di rendiconto materiale ritirato e con l’emissione di nota di credito annuale corrispondente al valore del materiale ritirato durante l’intero esercizio;
• lo svolgimento di interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria;
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• lo svolgimento di interventi di manutenzione preventiva e correttiva;
• lo svolgimento della verifica elettrica di sicurezza generale e particolare, se del caso;
• lo svolgimento del controllo di qualità/funzionalità/taratura;
• implementazione ed archiviazione del libretto macchina;
• in caso di non riparabilità redazione di proposta di fuori uso corredata da dichiarazione dettagliata a supporto della non riparabilità;
• l’attivazione e la gestione di un call-center on un numero verde dedicato;
• copertura assicurativa riferita ai rischi di furto, incendio ed R.C.;
• la rendicontazione al fine di poter aggiornare il portale regionale ASSISTANT-RL;
• la fornitura ai centri prescrittori degli strumenti necessari alla lettura dei dati registrati sull’utilizzo delle apparecchiature;
• la fornitura di prospetti riassuntivi dei dati di follow-up come strumento di controllo del rispetto della terapia prescritta;
• la fornitura di prospetti periodici che presentino il numero di apparecchiature in uso.
Il servizio riguarderà sia i pazienti in trattamento alla data di stipula dei contratti sia le nuove attivazioni relative ai pazienti che verranno presi in carico per tutta la durata dei contratti.
Si precisa fin da subito che il numero stimato di pazienti indicato nei documenti di gara per ogni lotto è da ritenersi come fabbisogno indicativo, in quanto l’attività clinica ed i consumi ad essa correlati sono difficilmente quantificabili ex ante in quanto subordinati a fattori variabili ed ad altre cause e circostanze legate alla particolare natura dell’oggetto del presente Capitolato Tecnico, nonché alle eventuali manovre di contenimento della spesa sanitaria disposte dallo Stato o dalla Regione Lombardia.
Pertanto, riguardo il numero di pazienti stimati, si precisa che si tratta di una stima del fabbisogno calcolata sull’intero periodo contrattuale previsto e utilizzando le informazioni attuali dell’Azienda capofila e delle Aziende aggregate.
Il numero stimato dei pazienti è stato utilizzato per la valutazione e la successiva aggiudicazione delle offerte e non è quindi vincolante e garantito ai fini contrattuali, quindi in caso di aggiudicazione, l’aggiudicatario si impegna a prestare le forniture e i servizi sino a concorrenza dell’importo massimo contrattuale stabilito, come dettagliato nel Disciplinare di gara.
I quantitativi effettivi da fornire per ogni Lotto saranno quelli indicati nei contratti che verranno stipulati da ciascuna Azienda.
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I dispositivi e i relativi accessori a corredo ed i servizi connessi alla fornitura devono, pena l’esclusione dalla gara, rispettare i requisiti minimi e le caratteristiche tecniche indicate nel presente Capitolato Tecnico e negli atti di gara tutti.
Fermo quanto stabilito dal presente Capitolato Speciale d’Appalto (di seguito denominato CSA), si precisa che la gara, darà vita ad un rapporto contrattuale intercorrente tra l’impresa aggiudicataria (di seguito Impresa) e ciascun Ente aggregato all'iniziativa in modo autonomo. Tale rapporto, si costituirà dopo la delibera di aggiudicazione definitiva, con la stipula del relativo contratto.
La descrizione della fornitura è riportata insieme ai quantitativi della fornitura stessa nell'Allegato G – "Tabella prodotti in gara e loro valutazione" del Disciplinare di gara ed è descritta nel Capitolato Tecnico e negli atti di gara tutti.
La fornitura è suddivisa in 9 lotti, di cui il lotto 5 è suddiviso in due sub-lotti 5A e 5B a se stanti, come di seguito indicati:
LOTTO | COD ISO | DESCRIZIONE |
1 | 04.03.12.003 | CPAP |
2 | 04.03.12.006 | AUTOCPAP |
3 | 04.03.12.009 | BILEVEL SPONTANEO |
4 | 04.03.12.009 | BILEVEL SPONTANEO TEMPORIZZATO |
5 | 04.03.12.012 | BILEVEL - VENTILAZIONE PRESSOMETRICA CON REGOLAZIONE DI SUPPORTO VARIABILE |
sub-lotto 5A | 04.03.12.012 | BILEVEL - SISTEMI A RESPIRO PERIODICO |
sub-lotto 5B | 04.03.12.012 | BILEVEL - VENTILATORI CON PRESSIONE INSPIRATORIA VARIABILE (a VENTILAZIONE/VOLUME TARGET) |
6 | 04.03.12.015 | PSV NON INVASIVO < 16 ORE |
7 | 04.03.12.015 | PSV NON INVASIVO > 16 ORE |
8 | 04.03.12.015 | PSV INVASIVO < 16 ORE |
9 | 04.03.12.015 | PSV INVASIVO > 16 ORE |
Nell’Allegato G – "Tabella prodotti in gara e loro valutazione" del Disciplinare di gara sono indicati i prezzi base d’asta (IVA esclusa) non superabili.
2. VALORE STIMATO D’APPALTO
L'appalto avrà una durata di 4 (quattro) anni, con un eventuale rinnovo di 12 mesi ed una proroga tecnica eventuale di 12 mesi, inoltre durante la durata del contratto sarà possibile aumentare il valore del contratto fino ad un massimo del 100% del valore dell'importo netto aggiudicato.
Si riserva l'importo di € 26.419.612,50 (IVA esclusa) per l'adesione ex post della ASST Rhodense ai lotti 6-7-8- 9, comprendendo tutti i rinnovi previsti, nella presente procedura di gara.
Nella tabella che segue la descrizione del calcolo del valore stimato d'appalto complessivo:
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LOTTO | DESCRIZIONE DEL LOTTO | AZIENDE | IMPORTO A BASE DI GARA - 48 MESI (IVA esclusa) -A- | VALORE MASSIMO RINNOVO 12 MESI (IVA esclusa) -B- | PROROGA TECNICA 12 MESI (IVA esclusa) -C- | VALORE MASSIMO STIMATO ESTENSIONE DEL 100% durante la validità del contratto (IVA esclusa) -D- | VALORE MASSIMO STIMATO DELL'APPALTO (IVA esclusa) A+B+C+D |
1 | CPAP | ASST Niguarda | € 8.767.610,25 | € 2.191.902,56 | € 2.191.902,56 | € 8.767.610,25 | € 21.919.025,62 |
ASST Lodi | € 1.740.721,50 | € 435.180,38 | € 435.180,38 | € 1.740.721,50 | € 4.351.803,76 | ||
ASST Monza | € 6.506.435,25 | € 1.626.608,81 | € 1.626.608,81 | € 6.506.435,25 | € 16.266.088,12 | ||
ASST Melegnano Martesana | € 3.944.025,75 | € 986.006,44 | € 986.006,44 | € 3.944.025,75 | € 9.860.064,38 | ||
ASST Ovest Milanese | € 582.540,00 | € 145.635,00 | € 145.635,00 | € 582.540,00 | € 1.456.350,00 | ||
ASST Pavia | € 5.963.370,00 | € 1.490.842,50 | € 1.490.842,50 | € 5.963.370,00 | € 14.908.425,00 | ||
ASST Rhodense | € 2.114.773,50 | € 528.693,38 | € 528.693,38 | € 2.114.773,50 | € 5.286.933,76 | ||
Totale IVA esclusa | € 29.619.476,25 | € 7.404.869,07 | € 7.404.869,07 | € 29.619.476,25 | € 74.048.690,64 | ||
2 | AUTOCPAP | ASST Niguarda | € 2.001.747,60 | € 500.436,90 | € 500.436,90 | € 2.001.747,60 | € 5.004.369,00 |
ASST Lodi | € 243.615,60 | € 60.903,90 | € 60.903,90 | € 243.615,60 | € 609.039,00 | ||
ASST Monza | € 1.312.686,00 | € 328.171,50 | € 328.171,50 | € 1.312.686,00 | € 3.281.715,00 | ||
ASST Melegnano Martesana | € 1.530.284,40 | € 382.571,10 | € 382.571,10 | € 1.530.284,40 | € 3.825.711,00 | ||
ASST Ovest Milanese | € 94.608,00 | € 23.652,00 | € 23.652,00 | € 94.608,00 | € 236.520,00 | ||
ASST Pavia | € 588.934,80 | € 147.233,70 | € 147.233,70 | € 588.934,80 | € 1.472.337,00 | ||
ASST Rhodense | € 223.905,60 | € 55.976,40 | € 55.976,40 | € 223.905,60 | € 559.764,00 | ||
Totale IVA esclusa | € 5.995.782,00 | € 1.498.945,50 | € 1.498.945,50 | € 5.995.782,00 | € 14.989.455,00 | ||
3 | BILEVEL SPONTANEO | ASST Niguarda | € 772.340,00 | € 193.085,00 | € 193.085,00 | € 772.340,00 | € 1.930.850,00 |
ASST Lodi | € 86.870,00 | € 21.717,50 | € 21.717,50 | € 86.870,00 | € 217.175,00 | ||
ASST Monza | € 465.010,00 | € 116.252,50 | € 116.252,50 | € 465.010,00 | € 1.162.525,00 | ||
ASST Melegnano Martesana | € 388.360,00 | € 97.090,00 | € 97.090,00 | € 388.360,00 | € 970.900,00 | ||
ASST Ovest Milanese | € 84.680,00 | € 21.170,00 | € 21.170,00 | € 84.680,00 | € 211.700,00 | ||
ASST Pavia | € 941.700,00 | € 235.425,00 | € 235.425,00 | € 941.700,00 | € 2.354.250,00 | ||
ASST Rhodense | € 346.020,00 | € 86.505,00 | € 86.505,00 | € 346.020,00 | € 865.050,00 | ||
Totale IVA esclusa | € 3.084.980,00 | € 771.245,00 | € 771.245,00 | € 3.084.980,00 | € 7.712.450,00 |
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4 | BILEVEL SPONTANEO TEMPORIZZATO | ASST Niguarda | € 2.509.740,00 | € 627.435,00 | € 627.435,00 | € 2.509.740,00 | € 6.274.350,00 |
ASST Lodi | € 665.760,00 | € 166.440,00 | € 166.440,00 | € 665.760,00 | € 1.664.400,00 | ||
ASST Monza | € 4.319.775,00 | € 1.079.943,75 | € 1.079.943,75 | € 4.319.775,00 | € 10.799.437,50 | ||
ASST Melegnano Martesana | € 843.150,00 | € 210.787,50 | € 210.787,50 | € 843.150,00 | € 2.107.875,00 | ||
ASST Ovest Milanese | € 856.290,00 | € 214.072,50 | € 214.072,50 | € 856.290,00 | € 2.140.725,00 | ||
ASST Pavia | € 1.701.630,00 | € 425.407,50 | € 425.407,50 | € 1.701.630,00 | € 4.254.075,00 | ||
ASST Rhodense | € 835.485,00 | € 208.871,25 | € 208.871,25 | € 835.485,00 | € 2.088.712,50 | ||
Totale IVA esclusa | € 11.731.830,00 | € 2.932.957,50 | € 2.932.957,50 | € 11.731.830,00 | € 29.329.575,00 | ||
sub-lotto 5A | BILEVEL - SISTEMI A RESPIRO PERIODICO | ASST Niguarda | € 206.736,00 | € 51.684,00 | € 51.684,00 | € 206.736,00 | € 516.840,00 |
ASST Lodi | € 71.065,50 | € 17.766,38 | € 17.766,38 | € 71.065,50 | € 177.663,75 | ||
ASST Monza | € 318.718,00 | € 79.679,50 | € 79.679,50 | € 318.718,00 | € 796.795,00 | ||
ASST Melegnano Martesana | € 137.824,00 | € 34.456,00 | € 34.456,00 | € 137.824,00 | € 344.560,00 | ||
ASST Ovest Milanese | € 64.605,00 | € 16.151,25 | € 16.151,25 | € 64.605,00 | € 161.512,50 | ||
ASST Pavia | € 463.002,50 | € 115.750,63 | € 115.750,63 | € 463.002,50 | € 1.157.506,25 | ||
ASST Rhodense | € 92.600,50 | € 23.150,13 | € 23.150,13 | € 92.600,50 | € 231.501,25 | ||
Totale IVA esclusa | € 1.354.551,50 | € 338.637,88 | € 338.637,88 | € 1.354.551,50 | € 3.386.378,75 | ||
sub-lotto 5B | BILEVEL - VENTILATORI CON PRESSIONE INSPIRATORIA VARIABILE (a VENTILAZIONE/ VOLUME TARGET) | ASST Niguarda | € 1.610.818,00 | € 402.704,50 | € 402.704,50 | € 1.610.818,00 | € 4.027.045,00 |
ASST Lodi | € 546.989,00 | € 136.747,25 | € 136.747,25 | € 546.989,00 | € 1.367.472,50 | ||
ASST Monza | € 2.717.717,00 | € 679.429,25 | € 679.429,25 | € 2.717.717,00 | € 6.794.292,50 | ||
ASST Melegnano Martesana | € 1.134.894,50 | € 283.723,63 | € 283.723,63 | € 1.134.894,50 | € 2.837.236,25 | ||
ASST Ovest Milanese | € 419.932,50 | € 104.983,13 | € 104.983,13 | € 419.932,50 | € 1.049.831,25 | ||
ASST Pavia | € 4.055.040,50 | € 1.013.760,13 | € 1.013.760,13 | € 4.055.040,50 | € 10.137.601,25 | ||
ASST Rhodense | € 419.932,50 | € 104.983,13 | € 104.983,13 | € 419.932,50 | € 1.049.831,25 | ||
Totale IVA esclusa | € 10.905.324,00 | € 2.726.331,00 | € 2.726.331,00 | € 10.905.324,00 | € 27.263.310,00 | ||
6 | PSV NON INVASIVO < 16 ORE | ASST Niguarda | € 8.501.580,00 | € 2.125.395,00 | € 2.125.395,00 | € 8.501.580,00 | € 21.253.950,00 |
ASST Lodi | € 1.388.460,00 | € 347.115,00 | € 347.115,00 | € 1.388.460,00 | € 3.471.150,00 | ||
ASST Monza | € 10.853.640,00 | € 2.713.410,00 | € 2.713.410,00 | € 10.853.640,00 | € 27.134.100,00 | ||
ASST Melegnano Martesana | € 3.223.680,00 | € 805.920,00 | € 805.920,00 | € 3.223.680,00 | € 8.059.200,00 |
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ASST Ovest Milanese | € 2.921.460,00 | € 730.365,00 | € 730.365,00 | € 2.921.460,00 | € 7.303.650,00 | ||
ASST Pavia | € 3.236.820,00 | € 809.205,00 | € 809.205,00 | € 3.236.820,00 | € 8.092.050,00 | ||
ASST Rhodense (adesione ex post importo riservato) | € 2.553.540,00 | € 638.385,00 | € 638.385,00 | € 2.553.540,00 | € 6.383.850,00 | ||
Totale IVA esclusa | € 32.679.180,00 | € 8.169.795,00 | € 8.169.795,00 | € 32.679.180,00 | € 81.697.950,00 | ||
7 | PSV NON INVASIVO > 16 ORE | ASST Niguarda | € 2.820.720,00 | € 705.180,00 | € 705.180,00 | € 2.820.720,00 | € 7.051.800,00 |
ASST Lodi | € 692.040,00 | € 173.010,00 | € 173.010,00 | € 692.040,00 | € 1.730.100,00 | ||
ASST Monza | € 2.207.520,00 | € 551.880,00 | € 551.880,00 | € 2.207.520,00 | € 5.518.800,00 | ||
ASST Melegnano Martesana | € 928.560,00 | € 232.140,00 | € 232.140,00 | € 928.560,00 | € 2.321.400,00 | ||
ASST Ovest Milanese | € 989.880,00 | € 247.470,00 | € 247.470,00 | € 989.880,00 | € 2.474.700,00 | ||
ASST Pavia | € 1.953.480,00 | € 488.370,00 | € 488.370,00 | € 1.953.480,00 | € 4.883.700,00 | ||
ASST Rhodense (adesione ex post importo riservato) | € 5.107.080,00 | € 1.276.770,00 | € 1.276.770,00 | € 5.107.080,00 | € 12.767.700,00 | ||
Totale IVA esclusa | € 14.699.280,00 | € 3.674.820,00 | € 3.674.820,00 | € 14.699.280,00 | € 36.748.200,00 | ||
8 | PSV INVASIVO < 16 ORE | ASST Niguarda | € 438.000,00 | € 109.500,00 | € 109.500,00 | € 438.000,00 | € 1.095.000,00 |
ASST Lodi | € 147.825,00 | € 36.956,25 | € 36.956,25 | € 147.825,00 | € 369.562,50 | ||
ASST Monza | € 1.166.175,00 | € 291.543,75 | € 291.543,75 | € 1.166.175,00 | € 2.915.437,50 | ||
ASST Melegnano Martesana | € 164.250,00 | € 41.062,50 | € 41.062,50 | € 164.250,00 | € 410.625,00 | ||
ASST Ovest Milanese | € 208.050,00 | € 52.012,50 | € 52.012,50 | € 208.050,00 | € 520.125,00 | ||
ASST Pavia | € 251.850,00 | € 62.962,50 | € 62.962,50 | € 251.850,00 | € 629.625,00 | ||
ASST Rhodense (adesione ex post importo riservato) | € 969.075,00 | € 242.268,75 | € 242.268,75 | € 969.075,00 | € 2.422.687,50 | ||
Totale IVA esclusa | € 3.345.225,00 | € 836.306,25 | € 836.306,25 | € 3.345.225,00 | € 8.363.062,50 | ||
9 | PSV INVASIVO > 16 ORE | ASST Niguarda | € 4.073.400,00 | € 1.018.350,00 | € 1.018.350,00 | € 4.073.400,00 | € 10.183.500,00 |
ASST Lodi | € 295.650,00 | € 73.912,50 | € 73.912,50 | € 295.650,00 | € 739.125,00 | ||
ASST Monza | € 3.920.100,00 | € 980.025,00 | € 980.025,00 | € 3.920.100,00 | € 9.800.250,00 | ||
ASST Melegnano Martesana | € 1.500.150,00 | € 375.037,50 | € 375.037,50 | € 1.500.150,00 | € 3.750.375,00 | ||
ASST Ovest Milanese | € 1.270.200,00 | € 317.550,00 | € 317.550,00 | € 1.270.200,00 | € 3.175.500,00 | ||
ASST Pavia | € 678.900,00 | € 169.725,00 | € 169.725,00 | € 678.900,00 | € 1.697.250,00 | ||
ASST Rhodense (adesione ex post importo riservato) | € 1.938.150,00 | € 484.537,50 | € 484.537,50 | € 1.938.150,00 | € 4.845.375,00 | ||
Totale IVA esclusa | € 13.676.550,00 | € 3.419.137,50 | € 3.419.137,50 | € 13.676.550,00 | € 34.191.375,00 |
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Totale IVA esclusa | € 317.730.446,88 |
3. QUALITA’ RICHIESTA OBBLIGHI DEL FORNITORE, QUALITÀ RICHIESTA, MODALITA’ DI EFFETTUAZIONE DELLA FORNITURA
Con la stipulazione dell'accordo quadro l’Azienda si pone l’obiettivo di utilizzare dispositivi di qualità elevata in grado di confermare o migliorare l’attuale standard qualitativo.
L'aggiudicatario deve munirsi delle iscrizioni, autorizzazioni, concessioni, licenze e permessi prescritti dalla legge e dai regolamenti, anche nel caso in cui si rendano necessari in corso di esecuzione dell'accordo quadro all’esercizio della sua attività.
L’aggiudicatario si impegna, altresì, senza eccezione alcuna, a:
- rispettare tutti gli obblighi di cui al presente CSA e di tutti gli atti di gara;
- nel caso in cui le funzioni di erogazione di detti dispositivi vengano, nel corso della durata contrattuale, trasferite ad altri soggetti giuridici (Aziende Socio Sanitarie Territoriali successivamente individuate) a fronte di modifiche normative, a continuare le prestazioni oggetto del presente CSA con i nuovi soggetti giuridici subentranti per la durata residua;
- rispettare la normativa contrattuale e regolamentare del lavoro, della sicurezza sui luoghi di lavoro per tutto il personale a vario titolo impiegato;
- retribuire il proprio personale, se dipendente, in misura non inferiore a quella stabilita dal Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro di categoria e ad assolvere tutti i conseguenti oneri compresi quelli concernenti le norme previdenziali, assicurative e similari, aprendo le posizioni contributive presso le sedi degli Enti territorialmente competenti.
Il personale, con rapporto libero professionale deve essere remunerato con compensi liberamente determinati dalla contrattazione individuale (contrattazione diretta tra operatori a rapporto Libero Professionale e Xxxxx aggiudicataria).
L’inosservanza degli obblighi previsti in materia di personale è causa di risoluzione dell'accordo quadro a giudizio dell’Azienda e fa sorgere il diritto per l’Azienda al risarcimento di ogni conseguente maggior danno.
La società aggiudicataria esonera, pertanto, l’Azienda nella maniera più ampia da qualsiasi responsabilità che dovesse derivare dalle omesse assicurazioni obbligatorie del personale addetto alle prestazioni di cui sopra e, comunque, da qualsiasi violazione o errata applicazione della normativa in materia.
L’Appaltatore dovrà eseguire le consegne a proprio rischio, nelle quantità e secondo le modalità, i tempi ed i recapiti che saranno indicati nei singoli ordinativi che saranno emessi dalle singole ASST.
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Con la stipulazione dell'accordo quadro l’Azienda si pone l’obiettivo di utilizzare prodotti di qualità elevata in grado di confermare o migliorare l’attuale standard qualitativo dei dispositivi in uso. La gamma dei dispositivi attualmente utilizzati è molto ampia e in continuo aggiornamento, in base alle richieste degli utilizzatori.
I dispositivi offerti, dovranno essere quelli indicati nell’Allegato G - "Tabella prodotti in gara e loro valutazione" del Disciplinare di gara e devono essere fabbricati secondo quanto previsto dalle normative vigenti e devono essere marcati CE.
I dispositivi e gli accessori degli stessi, offerti, devono essere perfettamente corrispondenti a quelli dichiarati e descritti nelle schede tecniche.
Il presente appalto comprende la fornitura di quanto individuato nell’Allegato G - "Tabella prodotti in gara e loro valutazione" del Disciplinare di gara, i quantitativi sono da ritenersi indicativi del fabbisogno presunto; l’Azienda si riserva la facoltà di non esaurire detto fabbisogno, in relazione alle effettive esigenze assistenziali e terapeutiche.
L’Appaltatore è comunque impegnato alla fornitura per tutti i pazienti che saranno individuati secondo le specifiche esigenze terapeutiche, obbligandosi pertanto a somministrare, alle condizioni economiche offerte in sede di gara, le effettive quantità (sia maggiori sia minori) che dovessero occorrere.
Su ogni dispositivo fornito deve essere applicata un’etichetta con l’indicazione dell’Appaltatore, il numero telefonico a cui fa capo il servizio di call center (24 ore su 24 per 7 giorni la settimana) che deve essere comunicato anche alla Stazione Appaltante.
L’Aggiudicatario deve segnalare alla Azienda il nominativo del Referente per la gestione della fornitura, fornendone il relativo recapito telefonico ed indirizzo e_mail.
L’Aggiudicatario deve garantire quanto previsto dal presente Capitolato Speciale e da tutti gli atti di gara assumendone i relativi oneri diretti e indiretti.
Ogni e qualsiasi responsabilità per ciò che riguarda le caratteristiche tecniche dei prodotti offerti e forniti e gli eventuali inconvenienti e danni provocati dal loro possibile impiego, resta a totale carico dell’Aggiudicatario che, rendendosi garante sarà tenuto all’osservanza, oltre che di tutte le leggi e regolamenti vigenti in materia al momento della fornitura, anche di quelle che potrebbero essere emanate durante tutto il periodo contrattuale.
Gli imballaggi devono essere costruiti in materiale inalterabile e tale da resistere agli urti, atti a garantire i dispositivi e i relativi accessori da qualsiasi eventuale danno che ne possa pregiudicare l’utilizzo
I dispositivi dovranno essere nuovi di fabbrica, essere iscritti nel Repertorio dei Dispositivi Medici come previsto dal D.M. 20.02.2007 ed avere le caratteristiche tecniche indicate nel D.P.C.M. del 12.01.2017 e nel Capitolato Tecnico e negli allegati al Disciplinare di gara. Tali requisiti si intendono minimi ed obbligatori.
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Tutti gli elementi previsti come minimi ed obbligatori, nonché i requisiti funzionali ulteriori di prodotto offerti (a meno che non diversamente indicato nelle schede presenti nell’Allegato G - "Tabella prodotti in gara e loro valutazione" al Disciplinare di gara) si intendono compresi nel prezzo offerto per il dispositivo senza alcun onere aggiuntivo a carico dell’Azienda.
Tutti i dispositivi dovranno essere conformi alle direttive europee e alle norme tecniche e di sicurezza vigenti, in particolare al D.Lgs. 46/97 con cui è stata recepita la Direttiva Europea 93/42 in materia di dispositivi medici.
Tutti i dispositivi offerti dovranno avere la garanzia di legge.
A ciascun prodotto dovrà essere allegato il manuale d’uso in lingua italiana.
4. CLAUSOLA DI SALVAGUARDIA
Alla luce di quanto disposto dall’art. 15 c. 13 lettera d) del D.L. 6 luglio 2012 n. 95 convertito dalla legge 7 agosto 2012 n.135, ed in forza dei principi ispiratori di tale norma, in caso di attivazione di convenzioni CONSIP o convenzioni dell’Agenzia Regionale Centrale Acquisti (ARCA) per oggetti di fornitura analoghi, le condizioni contrattuali definite con l’aggiudicatario saranno adeguate a quelle migliorative definite dalle convenzioni stesse (CONSIP, ARCA). Ove il contraente si rifiutasse di adeguare le condizioni contrattuali in linea con quanto sopra, le Amministrazioni avranno il diritto di recedere in qualsiasi tempo dal contratto, previa formale comunicazione, con preavviso di almeno 15 giorni e previo pagamento delle prestazioni già eseguite senza che l’aggiudicatario abbia nulla a pretendere o di che rivalersi.
In attuazione della normativa regionale, qualora si proceda ad accorpamenti o aggregazioni di attività, le Amministrazioni si riservano la facoltà di risolvere anticipatamente il contratto previa formale comunicazione, con preavviso di almeno 15 giorni e previo pagamento delle prestazioni già eseguite. In tal caso nulla sarà dovuto a titolo risarcitorio all’appaltatore da parte dell’Amministrazione.
5. NORME DI RIFERIMENTO
Il contratto sarà costituito dalle norme del presente CSA, dal contenuto degli atti di gara, dal contenuto dell’offerta dell’Impresa aggiudicataria e dalle norme legislative e regolamentari vigenti in materia. In caso di contrasto tra il contenuto dell’offerta e le norme stabilite dal presente CSA e dagli atti di gara, saranno queste ultime a prevalere.
L’Impresa è tenuta all’osservanza del Codice Etico Aziendale e del Patto d’Integrità in materia di contratti pubblici regionali, disponibili sul profilo del committente xxx.xxxxxxxxxxxxxxxx.xx nella sezione Lavora con Noi – Bandi e Gare.
La procedura in oggetto è espletata nel rispetto delle seguenti disposizioni:
• D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 (Codice dei contratti pubblici) e s.m.i.;
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• D.Lgs. 19 aprile 2017, n. 56 (Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50 s.m.i.);
• D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 s.m.i.(Codice dell'Amministrazione Digitale);
• Legge Regionale Lombardia n. 14/1997, in particolare art. 3, comma 7, relativo alle procedure di acquisto esperite attraverso l'utilizzo di sistemi e strumenti telematici e l'utilizzo di infrastrutture tecnologiche appositamente predisposte;
• Legge Regionale Lombardia n. 33/2007 s.m.i., in particolare art. 1, comma 6, relativo all'utilizzo della piattaforma telematica Sintel.
La procedura in oggetto, interamente gestita con sistemi telematici, risulta esclusa dall’ambito di applicazione del sistema di verifica dei requisiti denominato AVCPass, di cui all’art. 6-bis D.Lgs. 163/2006 come modificato dall’art. 20, comma 1, lettera a) della Legge 35/2012. Il comma 1-bis dell’art. 9 della Deliberazione n. 111 del 20 dicembre 2012 dell’Autorità Nazionale Anticorruzione (ex Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici) stabilisce infatti che ”per gli appalti di importo a base d’asta pari o superiore a € 40.000,00 svolti attraverso procedure interamente gestite con sistemi telematici, sistemi dinamici d’acquisizione, mercato elettronico, nonché per i settori speciali, il ricorso al sistema AVCPass per la verifica dei requisiti sarà regolamentato attraverso una successiva deliberazione dell’Autorità”, che alla data della pubblicazione del bando relativo alla procedura in oggetto non è stata ancora approvata.
6. DURATA DELL’ACCORDO QUADRO
L'accordo quadro avrà durata quadriennale, a decorrere dalla data di stipula dell'accordo quadro, con facoltà bilaterale di recesso in ogni momento, anche parziale, con preavviso di 30 giorni.
E’ facoltà dell’Azienda rinnovare l'accordo quadro, alle medesime condizioni, per un periodo di 12 mesi dalla sua naturale scadenza.
E’ facoltà dell’Azienda di prorogare l'accordo quadro, alle medesime condizioni, per un periodo di 12 mesi, ai sensi e per gli effetti dell’art. 106, comma 11 del D. Lgs 50/2016 ss. mm. e ii. per poter svolgere una procedura idonea a individuare nuovi aggiudicatari.
E’ altresì facoltà dell’Azienda, nel caso in cui dovessero verificarsi modifiche ai protocolli diagnostico- terapeutici, sciogliere in tutto o in parte il vincolo contrattuale, con comunicazione scritta da inviarsi a mezzo raccomandata A.R. o a mezzo di via PEC, senza che l’Impresa possa richiedere i danni eventualmente cagionati. L’Azienda si riserva la facoltà di valutare, nel corso di validità del rapporto contrattuale, variazioni allo stesso, ai sensi di legge ed in particolare secondo quanto previsto dall’art. 106 del D. Lgs 50/2016 ss. mm. e ii.. Le variazioni saranno valutate e contabilizzate sulla scorta dell’applicazione del ribasso offerto dall’operatore economico in sede di gara. Per quanto riguarda le diminuzioni ai sensi di legge, l’appaltatore non potrà avanzare richieste di risarcimento, rimborsi e/o qualsiasi altro indennizzo di sorta.
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L’Azienda si riserva la facoltà di prevedere, nel corso di validità del contratto, un aumento fino al 100% dell’importo aggiudicato, alle stesse condizioni contrattuali, qualora il fabbisogno stimato in sede di gara dovesse risultare insufficiente a garantire l’erogazione della fornitura ai pazienti, come previsto dall’art. 106 comma 1, lett. a) del D. Lgs 50/2016 ss. mm. e ii..
7. CLAUSOLA DI ADESIONE
Si riserva l'importo di € 26.419.612,50 (IVA esclusa) per l'adesione ex post della ASST Rhodense i lotti 6-7-8- 9, comprendendo tutte le opzioni e rinnovi previsti, nella presente procedura di gara, come descritto nel Disciplinare di gara.
La ASST Grande Ospedale Metropolitano Niguarda resterà estranea ai patti e condizioni che si stabiliranno tra il fornitore e l'Azienda sanitaria/ospedaliera cui viene estesa la fornitura, che daranno origine ad un rapporto contrattuale autonomo.
8. PRESTAZIONE RICHIESTA
L’aggiudicatario dovrà garantire la fornitura in noleggio come descritta nel Capitolato Tecnico e in tutti gli atti di gara.
9. CORRISPETTIVI
I corrispettivi per le prestazioni contrattuali relativi ai singoli accordi quadro conclusi con le ditte aggiudicatrici sono stabiliti da quanto da esse presentato nelle offerte economiche.
L'Azienda riconoscerà a fronte delle prestazioni richieste dal presente Capitolato Speciale d'Appalto (CSA) e come descritto nel Capitolato Tecnico e in tutti gli atti di gara, e a quanto integrativamente proposto dall'aggiudicatario in sede di offerta come proposta migliorativa del servizio, il canone giornaliero comprensivo di tutto quanto descritto nel presenta CSA, nel Capitolato Tecnico e in tutti gli atti di gara.
La quota canone giornaliera sarò riconosciuta esclusivamente per i giorni di effettiva fruizione delle prestazioni da parte del paziente. Le relative fatturazioni eventualmente già emesse dovranno essere compensate da apposite note di accredito per i corrispettivi periodi in cui il paziente non ha fruito delle prestazioni.
L'IVA a carico dell'Azienda sarà applicata nella misura ridotta (attualmente del 4%) prevista dalla normativa vigente, a favore di soggetti con menomazione funzionale permanente, in possesso di specifica prescrizione autorizzativa rilasciata dagli enti competenti.
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10. INVARIABILITA’ DEI PREZZI
Si ritiene opportuno precisare che il valore della quota giornaliera oggetto di aggiudicazione per ciascun lotto si intende:
• fisso ed invariabile per tutta la durata dell'accordo quadro, salvo eventuali più favorevoli condizioni derivanti da variazioni disposte per legge. In tale ipotesi, il canone giornaliero sarà rideterminato sulla base dello sconto percentuali formulato in sede di offerta. Il canone giornaliero non potrà pertanto subire variazioni in aumento;
• in caso di attivazione di convenzioni CONSIP o convenzioni dell’Azienda Regionale per l’Innovazione e gli Acquisti (ARIA S.p.A.) per oggetti di fornitura analoghi, adeguato ai valori migliorativi aggiudicati dalle convenzioni stesse (CONSIP, ARIA);
• offerto ed accettato dall'aggiudicatario in base a calcoli di propria convenienza e a proprio rischio;
• comprensivo di tutto quanto richiesto dal presente CSA, dal Capitolato Tecnico, dagli atti di gara tutti e quanto integrativamente proposto dall'aggiudicatario in sede di offerta e comunque di ogni prestazione necessaria per l'esatto adempimento contrattuale, con esclusione dell'IVA a carico dell'Azienda.
11. LISTINO PREZZI DI PRODOTTI CORRELATI AI LOTTI IN GARA
L’Aggiudicatario in sede di gara potrà allegare il listino prezzi dei prodotti accessori, prodotti aggiuntivi e affini non compresi nel lotto oggetto della procedura di gara ma correlati ai dispositivi oggetto della procedura di gara e non offerti in sede di gara come proposta migliorativa, che potranno venire acquistati ai prezzi di listino al netto dello sconto offerto in sede di gara, se l'aggiudicatario è risultato vincitore di più lotti verrà praticato lo sconto minore tra gli sconti offerti dallo stesso, per i diversi lotti di cui è risultato aggiudicatario, per un periodo di 4 anni a decorrere dalla data di stipula del contratto con l’Aggiudicatario.
12. MODIFICA CODICE/CONFEZIONAMENTO
La modifica del codice e/o confezionamento del dispositivo aggiudicato dovrà essere sempre comunicata dall’Aggiudicatario con un preavviso di 30 giorni (ove possibile), con conseguente dettaglio dei motivi riguardanti il cambiamento, che potrà avvenire solo previa accettazione da parte dell’Azienda.
Naturalmente l’Aggiudicatario dovrà produrre le certificazioni riferite al nuovo prodotto.
In ogni caso l’Impresa dovrà garantire per tutta la durata del contratto il prodotto e il confezionamento offerti in gara, salvo oggettiva impossibilità sopravvenuta.
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13. AVVIO DELLA FORNITURA IN PENDENZA DI STIPULAZIONE DEL CONTRATTO
L’Azienda si riserva, nei casi di urgenza e/o necessità, di richiedere l’avvio delle prestazioni contrattuali con l’emissione di apposito ordine/comunicazione di aggiudicazione provvisoria, anche in pendenza della stipulazione del contratto, previa costituzione del deposito cauzionale definitivo e salvo diverse indicazioni che verranno comunicate dall'Azienda stessa.
14. AGGIORNAMENTO TECNOLOGICO
Nel caso in cui i dispositivi aggiudicati siano sostituiti parzialmente o totalmente da altri, più recenti e innovativi dal punto di vista tecnologico, sarà facoltà dell'Azienda accettare i nuovi dispositivi proposti dall'aggiudicatario, previa valutazione della rispondenza del prodotto a tutti i requisiti di legge e della adeguatezza e qualità tecnico-funzionale da parte dell'Azienda, corrispondendo lo stesso canone giornaliero aggiudicato in gara, nel caso in cui tale sostituzione totale o parziale sia richiesta o accettata dall’Azienda, l’Aggiudicatario dovrà fornire adeguato corso di aggiornamento e quanto necessario per il corretto utilizzo; ovvero rifiutarli qualora, con proprio giudizio insindacabile, li consideri non perfettamente rispondenti alle specifiche esigenze dei settori di utilizzo. In quest'ultimo caso, la ditta è obbligata a fornire esattamente i dispositivi oggetto di aggiudicazione, o verrà considerata inadempiente, subendo le relative conseguenze, di cui ai successivi articoli.
15. GARANZIE E SCADENZE
La data di avvio della garanzia dovrà intendersi coincidente con la data di consegna dei dispositivi e non con la data di produzione.
Dovrà inoltre essere garantito un adeguato servizio di postvendita; in particolare deve essere garantita la segnalazione di qualsiasi nota da parte della ditta produttrice in caso di non conformità lievi, medie o gravi, che possano interferire con la qualità dei risultati e la sostituzione immediata dei lotti interessati, così come qualsiasi nota del produttore che vada a modificare le caratteristiche intrinseche del prodotto.
16. CONSEGNE
L’Impresa aggiudicataria, a seguito di ordinativo emesso da ciascuna Azienda, dovrà consegnare i dispositivi nei tempi e con le modalità indicati nel Capitolato Tecnico e in tutti gli atti di gara.
17. IMBALLO, CONFEZIONE E TRASPORTO
Per quanto riguardo l'imballo, la confezione ed il trasporto si rimanda a quanto specificato in dettaglio nel Capitolato Tecnico e in tutti gli atti di gara.
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18. VERIFICA, CONTROLLO E VALUTAZIONE DELLA FORNITURA
È riconosciuta all'Azienda ampia facoltà di controllo da attuarsi nelle forme ritenute più opportune nei confronti dell’impresa aggiudicataria. I controlli verranno effettuati mediante personale della stessa o altro personale a tal fine designato.
L’Azienda si riserva la facoltà di eseguire verifiche anche presso la sede del fornitore finalizzate alla valutazione della conformità del prodotto.
La mancanza dei requisiti minimi ed essenziali dei dispositivi specificati nell’Allegato G- Tabella prodotti in gara e loro valutazione del Disciplinare di gara e nel Capitolato Tecnico, è causa di risoluzione dell'accordo quadro.
I prodotti forniti devono essere esattamente quelli offerti. Non saranno accettati prodotti diversi da quelli offerti in sede di gara.
Il controllo qualitativo verterà, in particolare, sulla verifica della conformità dei requisiti tecnici evincibili dalle schede tecniche.
Nel caso l’aggiudicatario rifiuti o non proceda immediatamente alla sostituzione del prodotto contestato, le aziende potranno procedere immediatamente al noleggio avvalendosi di altra ditta del settore, addebitando l’eventuale differenza di prezzo che ne derivasse all’aggiudicatario, oltre alla rifusione di ogni spesa o danno.
L’aggiudicatario dovrà fornire al personale della Azienda idoneo materiale informativo, assicurando adeguati e specifici momenti di formazione sul funzionamento delle apparecchiature, al fine di garantire la migliore qualità assistenziale ai pazienti.
Nel caso in cui l’aggiudicatario sospendesse o interrompesse per qualsiasi motivo la fornitura o non fosse in grado di eseguire le prestazioni richieste secondo le modalità indicate nel presente Capitolato, l’Azienda avrà diritto di applicare una penale per ogni infrazione accertata secondo quanto previsto in seguito dal presente CSA, previa contestazione delle infrazioni e diffida ad adempiere, di provvedere direttamente all’esecuzione delle prestazioni non rese o rifiutate, nei modi giudicati più opportuni, anche rivolgendosi ad altre imprese di propria fiducia, a libero mercato, addebitando all’appaltatore inadempiente le spese da ciò derivanti nonché l’eventuale maggior costo rispetto a quello che avrebbe sostenuto se la fornitura fosse stata eseguita regolarmente.
Quanto sopra, fatta salva ogni altra azione che l'Azienda riterrà opportuna in idonea sede intesa all’accertamento ed al risarcimento di eventuali danni derivanti dai suddetti inadempimenti nonché quella di risolvere il contratto. I dispositivi consegnati, che non risulteranno in possesso dei requisiti richiesti, potranno essere rifiutati non solo all’atto della consegna, ma anche successivamente alla stessa e ciò nei casi in cui i dispositivi dovessero palesare qualche difetto non rilevato all’atto della consegna. L'Aggiudicatario sarà tenuto a ritirare gli stessi a proprie spese, entro 7 (sette) giorni effettivi dalla contestazione, in caso contrario l’Azienda potrà disporre il
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trasporto di reso addebitando gli oneri alla medesima aggiudicataria inadempiente.
19. RESPONSABILITÀ DERIVANTI DALL’ESECUZIONE DELLA FORNITURA
L’Aggiudicatario si obbliga ad adottare durante l’esecuzione della fornitura tutti i provvedimenti, le misure e le cautele necessarie per garantire la salute e l’incolumità delle persone impiegate per il servizio, degli utenti nonché di terzi. L’impresa aggiudicataria assume in proprio ogni responsabilità per infortunio, danni relativi a persone e beni, tanto della medesima impresa quanto delle Aziende o di terzi, in dipendenza di omissioni, negligenze o altre inadempienze relative all’esecuzione delle prestazioni contrattuali ad esso riferibili, anche se eseguite da terzi. A tal fine l’impresa dovrà stipulare idonea polizza assicurativa, che deve avere un limite massimale di almeno Euro 5.000.000- unico sia per danni a persone che a cose per sinistro, che tiene indenne ciascuna Azienda e terzi per qualsiasi danno dovesse occorrere nell’esecuzione di tutte le attività di cui al presente appalto.
Una copia della polizza dovrà essere consegnata a ciascuna Azienda prima dell’inizio della fornitura. L’aggiudicatario si obbliga ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti derivanti dalle disposizioni vigenti in materia di lavoro, igiene, sicurezza, previdenza e disciplina infortunistica, assumendo a proprio carico i relativi oneri.
L’impresa aggiudicataria si obbliga altresì ad applicare nei confronti dei propri dipendenti le condizioni normative e retributive previste dai contratti collettivi di lavoro applicabili alla data di stipula del contratto e loro successive modificazioni.
A richiesta di ciascuna Azienda l’Aggiudicatario dovrà fornire le prove di aver regolarmente soddisfatto gli obblighi relativi alle assicurazioni sociali ed infortunistiche obbligatorie nonché agli obblighi contrattuali nei confronti del personale impiegato nell’espletamento dell’appalto.
L’Appaltatore garantisce il pieno rispetto delle disposizioni di cui al D.Lgs. 81/2008 s.m.i., ivi incluso, nell’esecuzione della fornitura di che trattasi, l’utilizzo di attrezzature, impianti e dispositivi conformi alla vigente normativa in materia di ambiente, igiene e sicurezza sul lavoro. La mancata osservanza di tali norme comporterà la risoluzione di diritto del rapporto contrattuale in essere, nonché il diritto dell’Azienda di chiedere e ottenere il risarcimento per i danni patiti.
La ditta aggiudicataria è responsabile nei confronti della Stazione Appaltante dell’esatto adempimento delle forniture oggetto del contratto.
E’ a carico dell’Appaltatore la più ampia ed esclusiva responsabilità, con totale esonero dell’Azienda e dei suoi rappresentanti da qualsiasi azione, per qualsivoglia danno, qualunque ne sia la natura e la causa, che potesse in qualsiasi momento derivare alle persone e alle cose di terzi, in dipendenza o in connessione, diretta o indiretta, dell’esecuzione del contratto.
L’attività dell’Aggiudicatario non dovrà provocare alterazioni nell’organizzazione e nell’attività dell’Azienda,
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nel senso che non dovrà causare ritardi o rallentamenti nell’organizzazione del lavoro della stessa al di là di quelli strettamente connessi al tipo di attività da prestare, tenuto conto in particolare dello specifico interesse dell’Azienda medesima.
20. SICUREZZA SUL LAVORO
Ai sensi del comma 3 bis dell’art. 26 del D.Lgs. n. 81/2008 s.m.i., non è applicabile la disciplina in materia di DUVRI per l’espletamento della fornitura oggetto del presente CSA, in quanto il servizio è svolto al domicilio dei pazienti.
L’aggiudicatario, nell’esecuzione del contratto di propria competenza, si impegna a rispettare la normativa vigente in materia di sicurezza e salute dei lavoratori, assumendo la responsabilità per l’attuazione degli obblighi giuridici di propria competenza. A tale fine l’aggiudicatario deve dichiarare di aver provveduto ad analizzare, ai sensi del D Lgs. n. 81/2008 s.m.i., i rischi generali e particolari connessi allo svolgimento delle attività di propria competenza e di aver individuato le misure a tutela necessarie. I rischi specifici dell’attività oggetto dell’appalto eventualmente presenti o che dovessero insorgere sono a norma di legge soggetti al controllo e gestione da parte della ditta aggiudicataria.
L’Azienda in qualità di Datore di Lavoro Committente, è tenuta ad adempiere agli obblighi di cui all’art. 26 del D.Lgs. 81/2008 s.m.i.. Pertanto, qualora l’appaltatore, nel corso di esecuzione del contratto, rilevasse rischi interferenti per i quali sia necessario adottare relative misure di sicurezza, potrà presentare proposte di stesura del D.U.V.R.I. (Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze). Se tale proposta venisse valutata positivamente, l’Azienda procederà ad elaborare tale documento, che sarà allegato al contratto d’appalto.
L'inosservanza delle leggi in materia di lavoro e di sicurezza di cui al presente articolo, determinano la risoluzione di diritto del contratto.
21. RESPONSABILITA' CIVILE E RESPONSABILITA' ASSICURATIVA
L'aggiudicatario risponderà direttamente di ogni danno a cose e/o persone che, per fatto proprio o del proprio personale, possa derivare all'Azienda ed a terzi nell'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto, anche in relazione all'operato ed alla condotta dei propri collaboratori e/o di personale di altre imprese a diverso titolo coinvolte.
L'aggiudicatario dovrà contrarre, ovvero essere titolare di apposita polizza d'assicurazione che preveda la copertura dei rischi relativi alle prestazioni oggetto di contratto per un importo non inferiore a € 5.000.000,00. Ogni documento assicurativo dovrà essere prodotto in copia all'Azienda a semplice richiesta della stessa.
L'Azienda sarà esonerata da ogni responsabilità per danni e/o infortuni che dovessero occorrere agli operatori di cui si avvarrà a qualsiasi titolo l'aggiudicatario nell'esecuzione del contratto.
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L'Azienda non sarà neppure responsabile dei danni diretti o indiretti che l'aggiudicatario dovesse subire in conseguenza di un fatto doloso o colposo di terzi, compresi i dipendenti dell'Azienda in particolare, in conseguenza di furti.
L'aggiudicatario è sottoposto a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti, risultanti dalle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro e di assicurazioni sociali e previdenziali ed assume a suo carico tutti gli oneri relativi.
L'aggiudicatario assume altresì ogni responsabilità, sia per danni derivanti dall'uso dei prodotti e/o apparecchiature fornite, sia per infortuni e danni a persone o a cose, arrecati all'Azienda, o a terzi, per fatto dell'aggiudicatario medesimo, o dei suoi dipendenti e collaboratori, nell'esecuzione degli adempimenti assunti con il contratto, sollevando pertanto l'Azienda da ogni responsabilità per danni, infortuni od altro, anche se dovessero accadere al personale dipendente dell'aggiudicatario nell'esecuzione del servizio, convenendosi a tale riguardo che qualsiasi eventuale onere è già compreso e compensato nel corrispettivo del contratto. Anche per la violazione di direttive CE a riguardo di prodotti usati in sede di produzione, sarà totalmente responsabile l'aggiudicatario.
L'aggiudicatario dovrà garantire la necessaria copertura assicurativa contro danni procurati ai locali o a terzi dalle apparecchiature stessa, fatto salvo le responsabilità penali e civili facenti carico per legge all'Azienda. Durante le operazioni di trasporto, consegna e messa in opera nonché durante il ritiro delle apparecchiature presso il domicilio del paziente, l'aggiudicatario assume l'obbligo di sollevare l'Azienda da ogni responsabilità per tutti i rischi di perdita o di danni subiti dalle apparecchiature non imputabili per colpa grave all'Azienda.
22. FATTURAZIONE E PAGAMENTI
I corrispettivi della fornitura sono quelli derivanti dal canone giornaliero offerto per ciascun lotto.
L'aggiudicatario emetterà fattura con cadenza mensile a fronte dell'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto a seguito di emissione di specifici ordinativi dell'Azienda riconducibile alla totalità dei pazienti presi in carico con riferimento al contratto afferente al singolo lotto.
La fattura dovrà essere corredata da documento riportante l'elenco nominativo dei pazienti fruitori ed inoltre per ciascuno di essi:
• nel caso di "nuova" presa in carico, indicazione della data di attivazione della prestazione e del numero di DDT;
• nel caso di "dimissione" del paziente, indicazione della data di cessazione della prestazione, che dovrà coincidere con la data segnalata dall'Azienda nei casi di fine trattamento o con la data di decesso.
Restano ferme le disposizioni in merito alla valorizzazione del corrispettivo dovuto dall'Azienda che si calcola con riferimento alle effettive giornate di fruizione delle prestazioni da parte ci ciascun paziente.
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Si precisa che l'utilizzo del dispositivo per l'adattamento del paziente nel periodo di degenza presso la struttura ospedaliera prescrittrice non è a carico dell'Azienda che assume l'onere solo dopo la dimissione ossia quando l'assistito è presso il proprio domicilio.
Si precisa che contabilmente la data di inizio della terapia decorrerà dal giorno di consegna e collaudo della fornitura al domicilio del paziente, mentre la data di cessazione decorrerà o dalla data di comunicazione da parte dall'Azienda della sospensione della terapia o in caso di decesso del paziente dalla data del decesso.
La fatturazione dovrà essere sempre preceduta da un ordinativo dell’Azienda. I pagamenti saranno effettuati entro 60 giorni dalla data di ricezione delle fatture da parte della S.C. Risorse Finanziarie (data di protocollo aziendale). In caso di ritardato pagamento, verranno corrisposti gli interessi di mora nella misura del tasso BCE vigente al momento dell’esigibilità del credito.
In ottemperanza al Decreto ministeriale 3 aprile 2013, n. 55, a far data dal 31 Marzo 2015 questa Azienda non potrà più accettare fatture che non siano trasmesse in forma elettronica secondo il formato di cui all’allegato A “Formato della fattura elettronica” del citato DM. Inoltre, trascorsi 3 mesi dalla data suddetta, questa Azienda non potrà procedere ad alcun pagamento, nemmeno parziale, sino alla ricezione della fattura in formato elettronico.
Il mancato adeguamento alla normativa suindicata impedisce di procedere a qualsiasi pagamento, anche parziale, sino all’invio delle fatture in formato elettronico e che, in tal caso, non saranno riconosciuti interessi per ritardati pagamenti dovuti alla mancata emissione di fattura elettronica. Il mancato adeguamento alla normativa su indicata costituisce inadempimento contrattuale.
Le fatture elettroniche dovranno fare riferimento ai codici che verranno comunicati dalle singole aziende in sede di stipula del contratto.
Ai sensi dell’art. 25 del D.L. n. 66/2014, al fine di garantire l’effettiva tracciabilità dei pagamenti da parte delle pubbliche amministrazioni, le fatture elettroniche emesse verso le PA, per tutti i casi in cui si applica, dovranno riportare necessariamente il codice identificativo di gara (CIG) e il codice unico di progetto (CUP), ove presente.
Per quanto riguarda il contenuto informativo della fattura elettronica, si segnala la presenza di talune informazioni non obbligatorie, che tuttavia Regione Lombardia ha ritenuto indispensabili per favorire il processo di caricamento, controllo e liquidazione nei sistemi contabili e gestionali. In particolare:
1. Data e Numero d’Ordine d’Acquisto (associato a ciascuna riga fattura)
2. Data e Numero del DDT per i beni (associato a ciascuna riga fattura)
3. Totale documento
4. Codice fiscale del cedente
5. In generale, il medesimo livello di dettaglio dell’ordine di acquisto emesso.
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Le informazioni di cui sopra si ritengono necessarie per agevolare le operazioni di contabilizzazione e di pagamento delle fatture nei tempi concordati e pertanto obbligatorie.
L’Azienda non darà luogo al pagamento delle fatture o di altri documenti liquidatori fino a quando l’Impresa non avrà provveduto al versamento degli importi di eventuali maggiori spese sostenute dall’Azienda per inadempienze contrattuali. L’Azienda non riconoscerà il corrispettivo nel caso in cui l’Impresa effettuasse prestazioni che non siano state preventivamente autorizzate dai servizi competenti.
L’Azienda non darà luogo al pagamento delle fatture o di altri documenti liquidatori nel caso in cui l’impresa non abbia istituito un conto corrente bancario o postale dedicato ai contratti con la Pubblica Amministrazione, ai sensi dell’art. 3 della Legge n. 136 del 13/08/2010.
Le spese relative alle commissioni bancarie sono a carico dell’Impresa.
L’IVA a carico sarà applicata nella misura ridotta (attualmente del 4%) a favore di soggetti con menomazione funzionale permanente, in possesso di specifica prescrizione autorizzativa rilasciata dall’Ente Sanitario di appartenenza dell’utente, ai sensi del D.P.R. n. 633/1972 Tabella A parte II.
Per l’appalto in oggetto non sono ravvisabili rischi da interferenza e pertanto gli oneri della sicurezza per rischi da interferenza sono pari a € 0. Non sarà necessario redigere il DUVRI.
Il pagamento si intenderà avvenuto alla data dell’emissione dell’ordinativo di pagamento e gli interessi di moratoria decorreranno da tale data. Per provvedere al pagamento il Committente dovrà essere in possesso del Modello D.U.R.C. (Documento Unico di Regolarità Contributiva), acquisito dal Committente, da cui risulti la regolarità dei versamenti contributivi INPS e INAIL da parte dell’Appaltatore.
Qualora il D.U.R.C. dell’Appaltatore evidenzi irregolarità, il Committente sarà tenuto all’osservanza di quanto disposto dal DPR 207/2010 (Regolamento di attuazione del D. Lgs. 163/2006 e s.m.i.) e dalle indicazioni fornite dagli enti previdenziali interessati. L’Appaltatore non potrà opporre eccezioni, né avrà titolo a risarcimento di danni o riconoscimento di interessi per detta sospensione dei pagamenti dei corrispettivi. Ove l’Amministrazione determini di accogliere la richiesta di cessione del credito formulata dall’appaltatore, questa dovrà riguardare la totalità delle fatture emesse relativamente al contratto. Non saranno accettate cessioni parziali del credito. L'ufficio competente effettuerà la relativa liquidazione in base ai prezzi pattuiti, dopo aver dedotto tutte le somme delle quali il fornitore eventualmente fosse debitore.
Il suddetto termine di pagamento sarà, comunque, sospeso qualora:
- nella fattura non sia indicato chiaramente il numero di ordinativo e il codice CIG, non sia inoltrata nei modi sopra indicati e manchi degli elementi essenziali richiesti;
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- la fattura non sia regolare dal punto di vista fiscale;
- le condizioni economiche non corrispondano a quanto pattuito;
- risultino non conformità tra i dispositivi forniti e quanto richiesto;
- la fattura non risulti corredata, in allegato, di eventuale documentazione richiesta.
Ai sensi della L. 136/2010 e s.m.i., tutti i pagamenti relativi all’appalto verranno effettuati con lo strumento del bonifico bancario, ovvero con altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, e registrati sul conto corrente dedicato dell’appaltatore. Eventuali ritardi e/o imprecisioni nella comunicazione degli estremi del conto corrente dedicato da parte dell’appaltatore, comporteranno la sospensione della procedura di liquidazione delle fatture da parte del Committente.
I termini di pagamento saranno sospesi a seguito di formale comunicazione. Nella suddetta comunicazione saranno precisate le motivazioni della sospensione alle quali l’Appaltatore è invitato a far fronte tempestivamente. I termini di pagamento rimarranno sospesi fino al momento dell’ avvenuta risoluzione delle cause di sospensione.
L’Appaltatore non potrà opporre eccezioni, né avrà titolo a risarcimento di danni o riconoscimento di interessi per detta sospensione dei pagamenti dei corrispettivi.
Per la cessione del credito si rinvia all’art. 106 comma 13 del D. Lgs. 50/16.
23. GARANZIA DEFINITIVA
Gli operatori economici aggiudicatari dovranno depositare (presso l'Azienda con la quale stipuleranno il contratto) garanzia definitiva, ai sensi dell’art. 103 del D.Lgs. 50/2016 s.m.i.. Tale cauzione dovrà essere posta a garanzia della buona esecuzione del contratto concluso, del risarcimento di danni derivanti dall’inadempimento delle obbligazioni medesime.
L’importo della suddetta cauzione verrà comunicato all’aggiudicatario contestualmente alla comunicazione dell’aggiudicazione definitiva.
La cauzione verrà costituita in una delle seguenti forme:
• quietanza del versamento oppure fideiussione bancaria oppure polizza assicurativa oppure polizza rilasciata da un intermediario finanziario iscritto nell’elenco speciale di cui all’art. 107 del D.Lgs. 1 settembre 1993, n. 385, in originale, valida per tutto il periodo contrattuale più almeno 60 (sessanta) giorni dal termine dello stesso
- secondo i modelli di cui al D.M. 123/2004 (tipo 1.1. – schema 1.1.);
Le cauzioni devono riportare la seguente causale: "Cauzione definitiva per l’affidamento della fornitura di sistemi a noleggio full-service per il servizio di ventiloterapia meccanica domiciliare LOTTO/i: ".
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La cauzione definitiva, per essere ritenuta valida, dovrà contenere espressamente: la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale e la relativa operatività, entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta dell’Amministrazione.
La mancata costituzione della cauzione definitiva determina la decadenza dell’aggiudicazione e l’acquisizione della cauzione provvisoria da parte dell’Azienda.
Alla garanzia si applicano le riduzioni previste dall'articolo 93, comma 7, per la garanzia provvisoria. Per fruire di tale beneficio, l’operatore economico dovrà segnalare, in sede di stipulazione del contratto, il possesso del requisito producendo la documentazione necessaria alla comprova del requisito.
24. TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI
L’aggiudicatario, ai fini di quanto previsto dalla Legge n. 136/2010 s.m.i.:
• assume l’obbligo di utilizzare uno o più conti correnti bancari o postali, accesi presso banche o presso la Società Poste Italiane S.p.A. dedicati, anche non in via esclusiva, alle commesse pubbliche su cui verranno appoggiati tutti i movimenti relativi alla gestione del presente appalto;
• si impegna a comunicare alla Stazione Appaltante gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati entro 7 (sette) giorni dalla loro accensione, nonché nello stesso termine, le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi;
• si obbliga, a pena di nullità assoluta, a fare inserire nei contratti eventualmente stipulati con i subappaltatori e subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate ai servizi o forniture oggetto del presente CSA, gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla citata legge;
• si impegna a dare immediata comunicazione all’Azienda ed alla Prefettura-ufficio territoriale del Governo della Provincia di Milano della notizia di inadempimento della propria controparte/subappaltatore/subcontraente agli obblighi di tracciabilità finanziaria.
Inoltre, l’appaltatore dovrà essere dotato di attrezzature informatiche idonee alla gestione dei nuovi adempimenti telematici previsti in materia di fatturazione elettronica, o, in alternativa, deve conferire specifico mandato ad un intermediario abilitato ai sensi dell’art. 5, D.M. 55/2013.
Al fine di ottemperare alle disposizioni contenute nell’art. 3 della L. 136/2010 s.m.i., si informa che, a pena di nullità del contratto, l’impresa aggiudicataria si dovrà impegnare a sottoporsi agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari relativi a lavori, servizi e forniture pubblici. Pertanto, tutte le transazioni dovranno avvenire tramite le banche o la Società Poste Italiane S.p.A., con bonifico bancario o postale, da gestire sui conti correnti
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dedicati anche non in via esclusiva; il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale costituisce causa di risoluzione del contratto.
In caso di subappalto, nel contratto tra i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese, deve essere inserita apposita clausola con cui ciascuna parte assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla citata Legge 136/2010 e s. m. e i.
25. CESSIONE DEI CREDITI DERIVANTI DAL CONTRATTO – SUBAPPALTO – SOSPENSIONE
La cessione dei crediti derivanti dal contratto è regolata dall’art. 106, comma 13, del D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i..
Per quanto concerne il subappalto, questo si intende sottoposto alle condizioni di cui all’art. 105 del D.Lgs. 50/2016 s.m.i..
La cessione dei crediti o il subappalto realizzati in maniera non conforme ai predetti articoli di legge potranno comportare la risoluzione del contratto con addebito di ogni onere a carico dell’appaltatore, salvo il risarcimento di ogni danno.
La sospensione, parziale o totale, delle prestazioni è regolata dall’art. 107 del D. lgs. 50/2016 s.m.i..
26. PENALITA’
Durante il periodo di vigenza dell'accordo quadro l'aggiudicatario:
• deve rispettare gli standard qualitativi e di resa previsti dal presente CSA e dal Capitolato Tecnico o quelli di livello superiore indicati in offerta in sede di gara;
• deve adempiere a tutte le obbligazioni derivanti dal contratto, i cui contenuti si evincono dal CSA, dal Capitolato Tecnico e dall'offerta prodotta in sede di gara.
Fermo restando quanto previsto al successivo inerente la risoluzione dell'accordo quadro e salvo il risarcimento dell’eventuale maggior danno, l’Azienda, qualora durante il periodo di vigenza dell'accordo quadro non dovessero essere rispettate le condizioni di fornitura e servizio richieste nel presente CSA , nel Capitolato Tecnico e negli atti di gara tutti, procederà all'applicazione delle seguenti penali calcolate sul valore complessivo del contratto ed entro il limite del 10% del valore complessivo del contratto:
Parametro di valutazione | Penale | Modalità di applicazione |
Tempo di consegna/installazione e collaudo delle apparecchiature | € 300,00 | Per ogni giorno solare di ritardo rispetto al tempo massimo previsto negli atti di gara o al miglior tempo indicato nell'offerta in sede di gara |
Tempo di intervento per il servizio di manutenzione correttiva/straordinaria | € 50,00 | Per ogni ora solare di ritardo rispetto al tempo massimo previsto negli atti di gara o al miglior tempo indicato nell'offerta in sede di gara |
Tempo di risoluzione di un guasto/fornitura di apparecchiatura | € 50,00 | Per ogni ora solare di ritardo rispetto al tempo massimo previsto negli atti di gara o al miglior tempo indicato nell'offerta in sede di |
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sostitutiva se necessaria | gara | |
tempo massimo annuo di fermo macchina | € 500,00 | Per ogni giorno solare eccedente rispetto al tempo massimo di 10 giorni solari/anno o al miglior tempo indicato nell'offerta in sede di gara |
Mancata esecuzione dell'attività di manutenzione preventiva/ordinaria | € 200,00 | Per ogni attività di manutenzione preventiva/ordinaria non eseguita nei tempi previsti negli atti di gara o nei tempi migliori indicati nell'offerta in sede di gara |
Mancata esecuzione della verifica di sicurezza elettrica | € 200,00 | Per ogni attività di verifica di sicurezza elettrica non eseguita nei tempi previsti negli atti di gara o nei tempi migliori indicati nell'offerta in sede di gara |
Mancata consegna dei rapporti di intervento tecnico | € 50,00 | Per ogni attività di manutenzione non documentata da idoneo rapporto di lavoro come invece previsto negli atti di gara o in modo migliorativo nell'offerta in sede di gara |
Mancata, errata, ritardata, incompleta o non documentata consegna di materiale di consumo | € 200,00 | Per ogni mancata, errata, ritardata, incompleta o non documentata consegna del materiale di consumo come richiesto nel presente CSA, Capitolato Tecnico e negli atti di gara tutti. L'aggiudicatario avrà comunque l'obbligo di consegnare sollecitamente il materiale di consumo. |
Tempo di consegna del materiale di consumo | € 100,00 | Per ogni ora solare di ritardo rispetto al tempo massimo previsto negli atti di gara o al miglior tempo indicato nell'offerta in sede di gara |
Attivazione del servizio H24 7 gg/settimana | € 300,00 | Per ogni ora solare di ritardo rispetto al tempo massimo previsto negli atti di gara o al miglior tempo indicato nell'offerta in sede di gara |
Qualora il ritardo nell'adempimento determini un importo massimo delle penali applicate superiore al 10% dell'importo netto contrattuale, l'Azienda promuove l'avvio della procedura di risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 108 del D.Lgs. 50/2016 s.m.i.
Gli eventuali inadempimenti contrattuali che daranno luogo all'applicazione delle penali sopradescritte verranno contestati al fornitore, il quale sarà tenuto a comunicare le proprie deduzioni nel termine massimo di 10 giorni dal ricevimento della stessa contestazione. Qualora dette deduzioni non siano giudicate accettabili dall'Azienda, ovvero non sia data risposta o la stessa non sia giunta nel termine indicato, saranno applicate all'aggiudicatario le penali sopraindicate a decorrere dall'inadempimento.
L'Azienda potrà compensare i crediti derivanti dall'applicazione delle penali di cui al presente articolo con quanto dovuto all'aggiudicatario a qualsiasi titolo, anche per i corrispettivi dovuti, ovvero, in difetto, avvalersi della cauzione definitiva prestata, senza bisogno di diffida, ulteriore accertamento o procedimento.
La richiesta e/o pagamento delle penali non esonera in nessun caso l'aggiudicatario dall'adempimento delle obbligazioni per il quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l'obbligo di pagamento della medesima penale. L'applicazione delle penali previste dal presente articolo non preclude il diritto dell'Azienda a richiedere il risarcimento degli eventuali maggiori danni.
Nel caso in cui la riparazione o la sostituzione dei beni difettosi o comunque non perfettamente funzionanti non avvenga entro i termini previsti, l'Azienda potrà far eseguire da altre imprese i lavori necessari ad eliminare gli inconvenienti riscontrati, addebitandone l'importo nonché le penalità all'aggiudicatario. Tale importo sarà
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oggetto di fatturazione da parte dell'Azienda e di successiva compensazione con le fatture emesse dall'aggiudicatario contraente in corso di liquidazione.
27. CONDIZIONI RISOLUTIVE ESPRESSE
In caso di inadempimento dell'aggiudicatario anche ad un solo dei casi sotto elencati l'accordo quadro è condizionato in via risolutiva al verificarsi di uno dei seguenti eventi:
• qualora fosse accertata la non sussistenza ovvero il venir meno di alcuno dei requisiti minimi richiesti per la partecipazione alla procedura di gara di cui fa parte il presente CSA, nonché per l'aggiudicazione della procedura e la stipula del relativo Contratto e per lo svolgimento delle attività previste;
• qualora gli accertamenti antimafia presso la Prefettura competente risultini positivi, ovvero qualora nel corso della vigenza contrattuale la Prefettura comunichi l'emissione nei confronti dell'aggiudicatario di un provvedimento interdittivo antimafia;
• in caso di irogazione di sanzioni interdittive o misure cautelari di cui al D.Lgs. 231/2001 che impediscano all'aggiudicatario di contrattare con le Pubbliche amministrazioni;
• in caso di esito negativo del controllo di veridicità delle dichiarazioni rese dall'aggiudicatario ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000, fatto salvo quanto previsto dall'art. 71 comma 3 del DPR 445/2000;
• la sopravvenienza di norme e/o provvedimenti delle Autorità competenti che introducano un divieto, totale o parziale, nella commercializzazione e/o utilizzazione dei prodotti oggetto del contratto.
Al verificarsi anche di uno solo dei predetti eventi l'accordo quadro si intende risolto e l'Azienda avrà il diritto di incamerare la cauzione definitiva, ovvero di applicare una penale equivalente; resta salvo il diritto dell'Azienda al risarcimento dell'eventuale maggior danno.
In conformità al disposto di cui all’art. 1456 c.c. (clausola risolutiva espressa), il contratto potrà essere risolto in seguito ad una semplice dichiarazione dell’Azienda.
28. RISOLUZIONE DEL CONTRATTO
A riscontro di un inadempimento, parziale o totale, delle obbligazioni contrattuali, derivante da violazioni di norme di legge o dell'accordo quadro, da cui derivi l'interruzione della fase esecutiva del contratto per la parte afferente alle nuove attivazioni o all'erogazione dei servizi ovvero il pregiudizio alla corretta e puntuale erogazione delle prestazioni di cui trattasi, l'Azienda, fatta salva la facoltà di avvio del procedimento per l'applicazione di penali di cui all'articolo competente del presente CSA, provvederà ad emettere diffida ad adempiere, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1454 c.c., affinché vengano correttamente adempiute le obbligazioni e vengano eliminate le disfunzioni o fatte cessare le violazioni. Qualora la diffida ad adempiere
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avesse esito negativo e a seguito di constatazione l'Azienda verifichi che l'inadempimento si protragga oltre il termine, non inferiore comunque a 15 (quindici) giorni, termine indicato nella predetta diffida, e verifichi quindi il persistere dell'inadempimento, totale o parziale, dell'obbligazione contrattuale, l'Azienda potrà esercitare la facoltà di risoluzione del contratto, incamerando il deposito cauzionale definitivo, con riserva di rivalersi nei confronti dell'aggiudicatario degli eventuali ulteriori danni da esso derivanti.
L'Azienda si riserva , in ogni caso, la richiesta dei danni derivanti dalla mancata esecuzione delle prestazioni indicate nel contratto per tutto il periodo di ritardata o mancata esecuzione.
Al verificarsi di n. 3 parziali inadempimenti ovvero di un grave inadempimento delle obbligazioni contrattuali, da cui derivi all'Azienda un pregiudizio organizzativo e gestionale, l'Azienda potrà esercitare il diritto di risoluzione del contratto ai sensi e per gli effetti dell'art. 1454 c.c. incamerando il deposito cauzionale definitivo e con riserva di rivalersi degli eventuali ulteriori danni da esso derivanti.
Qualora gli inadempimenti contrattuali, anche di natura diversa, debitamente contestati all'aggiudicatario, si siano verificati più di cinque volte, l’Azienda ha la facoltà, con preavviso da inviare all’aggiudicatario, di risolvere il contratto, trattenendo il deposito cauzionale definitivo, salvo il diritto al risarcimento di maggiori danni, senza che la società aggiudicataria possa pretendere indennizzi e compensi di sorta.
Nelle ipotesi di inadempimento delle obbligazioni contrattuali derivanti dal presente CSA, dall'offerta tecnica ed economica presentate in sede di gara e dagli atti di gara tutti, l'Azienda, esperita infruttuosamente la procedura prevista dall'art. 108 del D.Lgs. 50/2016 s.m.i. può procedere d'ufficio in danno dell'aggiudicatario inadempiente.
Al riscontro del verificarsi delle fattispecie di seguito descritte, il contratto si risolverà ai sensi di quanto previsto dall'art. 1454 c.c. con la comunicazione di diffida con un termine di non oltre 15 giorni dalla comunicazione stessa, previo incameramento del deposito cauzionale definitivo e con riserva di rivalersi degli eventuali ulteriori danni derivanti dalla risoluzione del contratto:
• nel caso di superamento dei termini fissati per il corretto adempimento di ciascun obbligo contrattuale per un periodo pari o superiore a 10 giorni solari rispetto a quelli fissati dal presente CSA, dal Capitolato Tecnico e dagli atti di gara tutti;
• qualora nel xxxxx xxxx'xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxxx x. 0 penalità;
• qualora nel corso dell'esecuzione del contratto, sia stata accertata n. 1 consegna dolosa di beni diversi da quelli offerti, contestata nell’anno formalizzata con applicazione di penale;
• qualora nel xxxxx xxxx'xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x. 0 ritardi nelle consegne, contestati nell’anno formalizzate con applicazione di penali;
• qualora nel xxxxx xxxx'xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x. 0 consegne incomplete, contestate nell’anno formalizzate con applicazione di penali;
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• qualora nel corso dell'esecuzione del contratto siano state constatate n. 3 inosservanze delle regole riguardanti il confezionamento dei prodotti, contestate nell’anno formalizzate con applicazione di penali;
• per violazione delle prescrizioni relative all'aggiornamento tecnologico;
• in caso di non conformità accertata e motivata in fase di esecuzione del contratto;
• qualora nel corso dell'esecuzione del contratto siano state applicate penalità per un importo superiore al 10% del valore complessivo del contratto;
• accertamento di gravi inadempienze, frode o altro, tali da giustificare l'immediata risoluzione del contratto;
• per gravi violazioni delle clausole contrattuali e reiterate inadempienze nell’esecuzione del contratto tali da compromettere la regolarità della fornitura quali a titolo esemplificativo: interruzione della fornitura senza giustificato motivo, fornitura di prodotti non conformi, inosservanza dei termini essenziali di consegna convenuti, reiterate e gravi inosservanze delle norme di legge e di regolamento applicabili al contratto in oggetto;
• in caso di cessazione di attività, di concordato preventivo, di fallimento o di atti di sequestro o di pignoramento;
• in caso di subappalto non autorizzato;
• in caso di fusione, scissione, incorporazione dell'aggiudicatario in altre società, cessione del ramo di attività ad altra impresa, qualora l'Azienda non ritenga di continuare il rapporto contrattuale con gli altri soci o con la nuova impresa;
• in caso di mancato reintegro della cauzione in corso di contratto entro 15 giorni;
• per violazione delle norme in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro;
• per violazione delle norme in materia retributiva e contributiva;
• per inadempimento degli obblighi da parte dell'aggiudicatario in materia di tracciabilità dei flussi finanziari e in tutti i casi in cui le transazioni siano state eseguite senza avvalersi di banche o della società Poste Italiane S.p.a. fatta salva l'applicazione delle sanzioni dell'art. 6 della L. 136/2010;
• per violazione dei principi e delle disposizioni contenute nel Codice di comportamento dei dipendenti e nel Patto di Integrità in materia di contratti pubblici regionali;
• per inosservanza del Codice Etico.
Al verificarsi delle sopraelencate ipotesi, la risoluzione opera di diritto quando l'Azienda, concluso il relativo procedimento, deliberi di avvalersi della clausola risolutiva del contratto e di tale volontà ne dia comunicazione scritta all'aggiudicatario in cui verrà indicato un periodo non inferiore a 15 giorni, l'Azienda si riserva comunque la facoltà di avvalersi della risoluzione espressa prevista dall'art. 1456 c.c. come descritto nell'articolo precedente.
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29. RECESSO
Ai sensi dell’art. 109 del D. Lgs. 50/2016 s.m.i., l’Azienda si riserva la facoltà di recedere dall'accordo quadro in un qualunque tempo, unilateralmente, senza preavviso, nei casi di giusta causa, quali a titolo meramente esemplificativo però non esaustivo:
• qualora sia stato depositato contro l'aggiudicatario un ricorso ai sensi della legge fallimentare o di altra legge applicabile in materia di procedura concorsuali, che proponga lo scioglimento, la liquidazione, la composizione amichevole, la ristrutturazione dell'indebitamento o il concordato con i creditori ovvero nel caso in cui venga designato un liquidatore, curatore, custode o soggetto avente simili funzioni, il quale entri in possesso dei beni o venga incaricato della gestione degli affari dell'aggiudicatario;
• reiterati inadempimenti dell'aggiudicatario;
• ogni altra fattispecie che faccia venire meno il rapporto di fiducia sottostante il contratto tra cui in particolare, l'invio da parte dell'aggiudicatario di reportistica non rispondente agli effettivi importi fatturati.
Nei casi di recesso l'aggiudicatario ha diritto al pagamento delle prestazioni relative ai servizi eseguiti, purché correttamente ed a regola d'arte, rinunciando espressamente, ora e per allora, a qualsiasi ulteriore eventuale pretesa, anche di natura risarcitoria, ed ad ogni ulteriore compenso e/o indennizzo e/o rimborso, anche in deroga a quanto previsto dall'art. 1671 del codice civile.
L’esercizio del diritto di recesso da parte dell’Azienda sarà preceduto da formale comunicazione scritta da trasmettersi all’appaltatore e con preavviso non inferiore a 20 giorni nei seguenti casi:
• in qualsiasi momento del contratto, qualora tramite la competente Prefettura siano accertati tentativi di infiltrazione mafiosa, ai sensi dell’art. 11, commi 2 e 3 del D.P.R. n. 252/1998. A tale scopo, durante il periodo di validità del contratto, l’aggiudicatario è obbligato a comunicare all’Istituto le variazioni intervenute nel proprio assetto gestionale (fusioni e/o trasformazioni, variazioni di soci o componenti dell’organo di amministrazione), trasmettendo il certificato aggiornato di iscrizione al Registro delle imprese, con la dicitura antimafia, entro 30 giorni dalla data delle variazioni;
• in qualsiasi momento, qualora il riassetto e la riorganizzazione in corso della sanità lombarda facciano venire meno la necessità della prestazione della fornitura oggetto del presente CSA;
• qualora, nel corso della validità del contratto, il sistema di convenzioni per l’acquisto di beni e servizi delle Pubbliche Amministrazioni (CONSIP) e/o ARIA Spa attivassero una Convenzione avente ad oggetto la fornitura oggetto della presente procedura.
Dalla comunicata data di efficacia del recesso, l’aggiudicatario dovrà cessare tutte le prestazioni contrattuali assicurando, tuttavia, attraverso l’attivazione di una diretta consultazione con l’Azienda, affinché tale cessazione non pregiudichi la continuità della fornitura e che non arrechi danno alcuno alla medesima Azienda.
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L'Azienda si riserva la facoltà bilaterale di recesso, anche parziale, con preavviso di 30 giorni.
30. CLAUSOLA LIMITATIVA della PROPONIBILITA’ di ECCEZIONI
L’aggiudicatario non può opporre, ex art. 1462 c.c., eccezioni al fine di evitare o ritardare la prestazione dovuta e disciplinata dal presente CSA.
Tutte le riserve che l’aggiudicatario intende formulare a qualsiasi titolo devono essere avanzate mediante comunicazione scritta alla Azienda e documentate con l’analisi dettagliata delle somme di cui ritiene di avere diritto.
Detta comunicazione dovrà essere fatta valere entro il termine di 15 giorni dalla emissione del documento contabile relativo al periodo al quale si riferisce la riserva. Non esplicando le sue riserve nei modi e nei termini sopra indicati la ditta appaltatrice decade dal diritto di fare valere le riserve stesse.
Le riserve che siano state presentate nei modi e nei termini sopra indicati saranno prese in esame dall’Azienda che emanerà gli opportuni provvedimenti.
31. CAUSE SOPRAVVENUTE - SOSPENSIONE
Per motivi di pubblico interesse o per fatti sopravvenuti non imputabili all’Azienda, la stessa sospenderà l’esecuzione delle prestazioni per tutta la durata della causa ostativa. Decorso il tempo di 90 giorni è facoltà dell’Azienda recedere dal contratto senza diritto ad indennizzo alcuno, fatto salvo il pagamento delle prestazioni rese.
L’Azienda, fermo quanto previsto dai precedenti articoli, si riserva la facoltà di sospendere l’esecuzione della prestazione per un periodo complessivo massimo di 60 giorni senza che il prestatore della fornitura possa sollevare eccezioni e/o pretendere indennità.
La sospensione dell’esecuzione verrà comunicata per iscritto dall’Azienda almeno 24 ore prima della data fissata per la sua decorrenza.
32. CODICE ETICO COMPORTAMENTALE AZIENDALE E PATTO DI INTEGRITA' IN MATERIA DI CONTRATTI PUBBLICI REGIONALI
L'Azienda informa la propria attività contrattuale secondo i contenuti del proprio Piano Aziendale Triennale di prevenzione della corruzione reperibile sul sito web istituzionale dell'Azienda stessa.
L'Azienda stabilisce , inoltre, in maniera cogente e vincolante per tutti i soggetti coinvolti nella presente procedura di gara, l'obbligo di conformare la propria condotta ai principi di lealtà, trasparenza e correttezza
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contenuti nel Patto di integrità in materia di contratti pubblici regionali, adottato con DGR n. 1751 del 19.06.2019 e reperibile sul sito della Regione Lombardia.
33. DIRITTI DI PRIVATIVA INDUSTRIALE
L’aggiudicatario assume completa e diretta responsabilità dei diritti di privativa industriale e di esclusività che possono essere vantati da terzi tenendo indenne l’Azienda da qualsiasi molestia.
Qualora venga promossa nei confronti dell'Azienda una azione giudiziaria da parte di terzi che vantino diritti sulle prestazioni contrattuali, l'aggiudicatario assume a proprio carico tutti gli oneri conseguenti, incluse le spese eventualmente sostenute per la difesa in giudizio.
Nell'ipotesi di azione giudiziaria per le violazioni sopra descritte tentata nei confronti dell'Azienda, quest'ultima, fermo restando il diritto al risarcimento del danno nel caso in cui la pretesa azionata sia fondata, hanno facoltà di dichiarare la risoluzione di diritto del contratto, come indicato nel precedente articolo, recuperando il corrispettivo versato, detratto un equo compenso per i servizi e/o le forniture erogati.
34. STIPULAZIONE DELL'ACCORDO QUADRO – SPESE ED ONERI
L'accordo quadro sarà sottoscritto digitalmente entro il termine massimo di 60 giorni dall’aggiudicazione e non prima di 35 giorni dall’invio dell’ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione definitiva ai sensi dell'art. 32 D.Lgs 50/2016 s.m.i..
Qualora l’aggiudicatario non sottoscriva il contratto senza giustificato motivo, l’Azienda potrà dichiarare decaduta l’aggiudicazione salvo il risarcimento del danno a carico dell’aggiudicatario. In tal caso la stessa procederà poi all’esperimento di una nuova procedura concorsuale.
In caso di ricorso avverso l’aggiudicazione definitiva, saranno applicate le disposizioni di cui al comma 11 dell’art. 32 D.Lgs. 50/2016 s.m.i..
È a carico dell’aggiudicatario la spesa inerente la registrazione del contratto, compresa l’imposta di registro e di bollo, nessuna eccettuata o esclusa.
Sono, inoltre, a carico del singolo aggiudicatario tutte le spese per la scritturazione delle copie occorrenti alla stessa società ed ai diversi Uffici, i bolli sui mandati di pagamento, e tutte le imposte e tasse che dovessero in avvenire colpire il contratto.
Tutti gli oneri a carico dell’aggiudicatario dovranno essere versati secondo le modalità che verranno indicate dalle Stazioni Appaltanti. L’IVA, se ed in quanto dovuta, sarà a carico dell’Azienda.
Il Direttore dell’esecuzione del contratto sarà individuato nel Dirigente del Servizio competente.
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Ogni spesa riguardante la pubblicazione degli atti inerenti la procedura di gara, la sottoscrizione dell'accordo quadro, tassa di registro, bolli, quietanze, così come ogni altra tassa ed imposta cui potesse dare titolo l'accordo quadro, sono a carico dell'aggiudicatario fatta eccezione per l'IVA che è a carico dell'Azienda, secondo le aliquote stabilite dalla normativa vigente. In ottemperanza a quanto stabilito dall'art. 34, comma 35, del D.Lgs. 179/2012 convertito in L. 221/2012 s.m.i. ed all'art. 216, comma 11 del D.Lgs. 50/2016 s.m.i., l'aggiudicatario provvederà a rimborsare all'Azienda le spese sostenute per la pubblicazione entro 60 giorni dall'aggiudicazione. L'Azienda provvederà ad emettere fattura per l'importo relativo alle spese effettivamente sostenute.
35. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
L'aggiudicatario e l'Azienda si impegnano ad improntare il trattamento dei dati ai principi previsti dal Regolamento (UE) 2016/679 in materia di protezione dei dati personali (di seguito "Regolamento"), dal X.Xxx. 196/2003 s.m.i., da norme di legge e da provvedimenti applicabili, con particolare riguardo all'adozione di idonee misure tecniche ed organizzative per garantire un livello di sicurezza adeguato.
L'aggiudicatario e l'Azienda dichiarano che i dati personali forniti con l'accordo quadro sono esatti e corrispondono al vero, esonerandosi reciprocamente da qualsivoglia responsabilità per errori materiali di compilazione ovvero per errori derivanti da un'inesatta imputazione dei dati stessi negli archivi elettronici e cartacei.
L'aggiudicatario e l'Azienda hanno il diritto di ottenere, nei casi previsti, l'accesso ai dati personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che li riguarda o di opporsi al trattamento (art. 15 e ss. del Regolamento). Gli interessati, ove ritengono che il trattamento dai dati personali a loro riferiti, avvenga in violazione di quanto previsto dal Regolamento hanno il diritto di proporre reclamo al Garante, come previsto dall'art. 77 del Regolamento stesso, o di adire le opportune sedi giudiziarie.
Con la sottoscrizione dell'accordo quadro oggetto della presente gara l'aggiudicatario verrà nominato Responsabile del trattamento ai sensi dell’art. 28 del Regolamento UE n. 2016/679 sulla protezione delle persone fisiche, con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati per tutta la durata del contratto. A tal fine il Responsabile verrà autorizzato a trattare i dati personali necessari per l’esecuzione delle attività oggetto del contratto e si impegnerà ad effettuare, per conto dell’Amministrazione (Titolare del trattamento), le sole operazioni necessarie per fornire il servizio oggetto del contratto, nei limiti delle finalità ivi specificate, nel rispetto del Codice Privacy, del Regolamento UE e delle istruzioni fornite da parte del Titolare. Il Responsabile si impegnerà a presentare, su richiesta dell’Amministrazione, garanzie sufficienti in termini di conoscenza specialistica, affidabilità e risorse per l’adozione di misure tecniche ed organizzative adeguate volte ad assicurare che il trattamento sia conforme alle prescrizioni della normativa in tema di trattamento dei dati personali.
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L'aggiudicatario, in quanto responsabile esterno, è tenuto:
• a mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi compresi quelli che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e/o a conoscenza;
• a non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma;
• a non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione della fornitura/servizio;
• ad adottare idonee e preventive misure di sicurezza atte ad eliminare o, comunque, a ridurre al minimo qualsiasi rischio di distruzione o perdita, anche accidentale, dei dati personali trattati, di accesso non autorizzato o non conforme, nel rispetto delle disposizioni contenute nell'art. 31 del D.Lgs. 196/2003 s.m.i.;
• ad informare l'interessato ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 196/2003 s.m.i. attraverso la predisposizione di apposite indicazioni e strumenti per gli incaricati (modulistica), coordinandosi con il Titolare dei dati;
• ad individuare per iscritto gli incaricati, curandone l'aggiornamento periodico e la formazione;
• a fornire indicazioni scritte agli incaricati sulle modalità di trattamento, sia con strumenti elettronici che senza, obbligandoli alla riservatezza anche in caso di conoscenza fortuita di dati personali e/o sensibili, adottando una condotta equipollente al segreto d'ufficio;
• in caso di trattamento di dati sensibili, ai sensi degli artt. 20,21,22 del DLgs. 196/2003 s.m.i. a gestire e controllare in modo adeguato le modalità di trattamento, al fine di evitare accessi non autorizzati e trattamenti non consentiti;
• in caso di trattamento di dati con strumenti diversi da quelli elettronici, a controllare l'accesso ai dati e conservare gli stessi in archivi debitamente custoditi.
L'aggiudicatario è responsabile dell'esatta osservanza degli obblighi di segretezza anzidetti da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori.
L'aggiudicatario, quale responsabile esterno, si impegna ad attenersi scrupolosamente alle istruzioni sul trattamento dei dati che verrà fornito all'atto dell'aggiudicazione e si impegna a comunicare all'Azienda i nominativi dei propri collaboratori incaricati del trattamento dei dati.
L'informativa è online sul sito xxxx://xxx.xxxxxxxxxxxxxxxx.xx/xxxxxxxxxxxxxx-x-xxxxxxx/xxxxx-x-xxxx.
In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza l'Azienda ha la facoltà di dichiarare risolto di diritto l'accordo quadro, fermo restando che l'aggiudicatario sarà tenuto a risarcire tutti i danni che dovessero derivare all'Azienda.
36. FORO COMPETENTE
In caso di ricorso all’Autorità Giudiziaria in corso di gara sarà competente esclusivo e inderogabile il Foro di Milano.
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Per tutte le controversie relative alla fase di esecuzione del contratto, sarà esclusivamente competente il Foro della sede dell’Azienda.
37. AVVERTENZE GENERALI E DISPOSIZIONI FINALI
Non è ammesso il riferimento a documenti presentati in occasione di altri appalti o contratti stipulati con questa Azienda.
I documenti non in regola con la legge sul bollo saranno accettati e ritenuti validi agli effetti giuridici ma saranno sottoposti alla regolarizzazione prevista dall’art. 31 del D.P.R. 26.10.72 e successive modificazioni ed integrazioni.
Per quanto non espressamente previsto dal presente CSA si farà riferimento: al Decreto Legislativo n. 50/2016 e xx.xx. e ii., al D.P.R. n. 207/2010, alle norme contenute nei RR-DD. 18.11.1923 n. 2440/23 e n. 827/84 e loro xx.xx. e ii., alle norme del codice civile.
L’aggiudicatario, infine, deve osservare tutte le disposizioni ed ottemperare a tutti gli obblighi stabiliti dalle leggi assicurative, fiscali, infortunistiche.
19/08/2019
Il Direttore S.C. Approvvigionamenti Xxx. Xxxx Xxxx Xxxxxx
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico
D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, del D.Lgs. 7 marzo 2005, n.82 e norme collegate
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