ACCORDO DI RETE TRA
Agli Atti Alle Scuole Afferenti
Loro Sedi
ACCORDO DI RETE TRA
1. Istituto Comprensivo di Montalto Uffugo Taverna - CSIC88800N (Scuola Capofila)
E
2. Istituto Comprensivo “X. Xxxxxx” xx Xxxx - XXXX00000X
3. Istituto Comprensivo di Acri – San Xxxxxxx La Mucone - CSIC88400A
4. Istituto Comprensivo “Beato Xxxxxxxxx Xxxxx Xxxxx” di Acri - CSIC899004
5. Istituto Comprensivo "X. Xxxxxxxx" xx Xxxxxxxxx - XXXX0XX00X
6. Circolo Didattico Statale “Xxxxxxxx Xxxxxxxx” di Xxxxx - CSEE19000L
7. Istituto Omnicomprensivo “G. COPPA” +LC-ISA di Xxxxx - CSMM305001,
8. Istituto Comprensivo Montalto U. -Lattarico – Rota Greca -X. Xxxxxxxxx Xxxxxx - CSIC88700T
9. Istituto Comprensivo Montalto Uffugo Scalo - CSIC88900D
10. Istituto Comprensivo TORANO C.- S. MART.+CERZETO - CSIC86700L
VISTO l'art. 15 della Legge 7 agosto 1990 n. 241 che dispone: … “le pubbliche amministrazioni possono sempre concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune”;
VISTO l'art. 21 della Legge 15 marzo 1997, n.59 relativo all'attribuzione di autonomia funzionale e personalità giuridica alle Istituzioni Scolastiche;
VISTO l’art. 25 del D.Lgs. 165/2001 in particolare i commi 2,3, 4 e 6;
VISTO l’art. 7, comma 2, del D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275 che consente espressamente l’adozione di accordi di rete tra diverse Istituzioni Scolastiche per la realizzazione di attività di comune interesse, ai sensi dell’art. 15 della legge 241/90;
VISTO il CCNL Comparto Scuola sottoscritto il 29 novembre 2007;
VISTO l’art. 1, commi 70, 71, 72 della Legge 13 luglio 2015, n. 107;
VISTO il CCNL “Istruzione e Ricerca” settore Scuola sottoscritto il 19 aprile 2018;
VISTO l’art. 45, comma 1 lettera f) del D. I. 28 agosto 2018, n. 129;
VISTO l’art. 3 del DPR 22 giugno 2009, n. 119;
VISTO l’articolo 120, comma 4, del Decreto-Legge 17 marzo 2020, n. 18, che dispone “limitatamente all’anno scolastico 2019-2020, al fine di assicurare anche nelle scuole dell’infanzia, nelle scuole primarie e nelle scuole secondarie di primo grado la funzionalità della strumentazione informatica, nonché per il supporto all’utilizzo delle piattaforme di didattica a distanza, le istituzioni scolastiche sono autorizzate a sottoscrivere contratti sino al termine delle attività didattiche con assistenti tecnici, nel limite complessivo di
1.000 unità, anche in deroga ai limiti di cui all’articolo 19, comma 7, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito con modificazioni dalla legge 15 luglio 2011, n. 111”;
VISTO il Decreto Ministeriale del 26 marzo 2020, n. 187;
VISTA la nota del Ministero dell’Istruzione del 2 aprile 2020, prot. n. 7895;
VISTO il decreto del D.G. dell’Ufficio Scolastico Regionale per la Calabria del 03/04/2020, prot. 4469 recante la Dotazione Organica aggiuntiva profilo Assistente Tecnico di informatica assegnato alla Regione Calabria e la nota prot. 4709 del 08/04/2020 di individuazione delle scuole afferenti alle scuole Polo; PRESO ATTO delle misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 ed in particolare del fatto che la prestazione lavorativa si svolge ordinariamente in smart working;
TENUTO CONTO della rimodulazione della progettazione dell’attività educativa e didattica a seguito dell’introduzione della didattica a distanza come unica modalità di erogazione della stessa per effetto delle decretazioni del Governo connesse alla pandemia da Coronavirus;
TENUTO CONTO del Piano delle Attività del personale ATA per l’a.s. 2019/2020 delle scuole di riferimento della rete;
CONSIDERATO il ruolo centrale svolto dalle tecnologie nell’attivazione delle varie forme di didattica a distanza nell’integrazione di una pluralità di canali comunicativi e nel miglioramento dei processi di apprendimento;
CONSIDERATA l’esigenza di coordinamento delle azioni nelle diverse istituzioni scolastiche afferenti alla rete;
TRA LE ISTITUZIONI SCOLASTICHE
1. Scuola CAPOFILA - Istituto Comprensivo di Montalto Uffugo Taverna - CSIC88800N, legalmente rappresentato dal D.S. Xxxxx Xxxxxx, nata a Crosia (CS) il 01/12/1963;
2. Scuola AFFERENTE – Istituto Comprensivo “X. Xxxxxx” xx Xxxx - XXXX00000X, legalmente rappresentato dal D.S. Xxxxxx Xxxxxxxx, nata a Cosenza il 13/03/1971;
3. Scuola AFFERENTE – Istituto Comprensivo di Acri – San Xxxxxxx La Mucone - CSIC88400A, legalmente rappresentato dal D.S. Xxxxxx Xxxxxx, nato a Bisignano (CS) il 22/02/1957;
4. Scuola AFFERENTE – Istituto Comprensivo “Beato Xxxxxxxxx Xxxxx Xxxxx” di Acri - CSIC899004, legalmente rappresentato dal D.S. Xxxxxx Xxxxxxx X’Xxxxx, nata a San Xxxxxxx Xxxxxxxx (CS) il 31/05/1958;
5. Scuola AFFERENTE – Istituto Comprensivo "X. Xxxxxxxx" xx Xxxxxxxxx - XXXX0XX00X, legalmente rappresentato dal D.S. Xxxxxxxx Xxxxxxxx Xx Xxxx, nata a Bisognano 1l 13/02/1953;
6. Scuola AFFERENTE – Circolo Didattico Statale “Xxxxxxxx Xxxxxxxx” di Xxxxx - CSEE19000L, legalmente rappresentato dal D.S. Xxxxx Xxxxxxxx, nato a Xxxxx (CS, il 01/03/1956;
7. Scuola AFFERENTE – Istituto Omnicomprensivo “G. COPPA” +LC-ISA di Xxxxx - CSMM305001, legalmente rappresentato dal D.S. Xxxxx Xxxxx, nata a Cosenza il 09/09/1965;
8. Scuola AFFERENTE – Istituto Comprensivo Montalto Uffugo - Lattarico – Rota Greca -X. Xxxxxxxxx Xxxxxx - CSIC88700T, legalmente rappresentato dal D.S. Xxxxxx Xxxxxxx, nata a Crucoli (KR) il 15/01/1958;
9. Scuola AFFERENTE – Istituto Comprensivo Montalto Uffugo Scalo - CSIC88900D, legalmente rappresentato dal D.S. Xxxxx Xxxxxx Xxxxxxxxx, nata a Xxxxx (CS) il 03/05/1955;
10. Scuola AFFERENTE – Istituto Comprensivo TORANO C.- S. MART.+CERZETO CSIC86700L, legalmente rappresentato dal D.S. Xxxxx Pia D’Xxxxxx, nata a Cosenza il 03/09/1961.
SI CONVIENE E SI STIPULA IL SEGUENTE ACCORDO
Art. 1 - Premessa
La premessa è parte integrante del presente accordo di rete.
Art. 2 - Struttura della rete
L’Istituto Comprensivo di Montalto Uffugo Taverna (CSIC88800N), in osservanza del decreto del D.G. dell’Ufficio Scolastico Regionale per la Calabria del 03/04/2020, prot. 4469 recante la Dotazione Organica aggiuntiva profilo Assistente Tecnico di informatica assegnato alla Regione Calabria, è stato individuato come scuola polo della rete costituita dalle n° 10 istituzioni scolastiche della provincia di Cosenza individuate da USR Calabria con la nota prot. 4709 del 08/04/2020.
Art. 3 - Finalità e obiettivi
Le azioni previste dall’articolo 120, comma 4, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 limitatamente all’anno scolastico 2019-2020, mirano a promuovere e sostenere l’attivazione e l’utilizzo di varie forme di didattica a distanza e si pongono l’obiettivo di assicurare nelle scuole dell’infanzia, nelle scuole primarie e nelle scuole secondarie di primo grado (compresi i CPIA) la funzionalità della strumentazione informatica, nonché il supporto all’utilizzo delle piattaforme di didattica a distanza.
Art. 4 - Risorse e coordinamento
Per le finalità e gli obiettivi sopra descritti è stata assegnata alla Scuola Polo una unità di personale ATA, afferente al profilo professionale di Assistente Tecnico, con contratto di lavoro a tempo determinato fino al termine delle attività didattiche.
L’assistente tecnico, assegnato alla Scuola Polo, provvede a fornire il supporto tecnico per l’area informatica e svolge per la rete afferente alla Scuola Polo la consulenza e il supporto tecnico per lo svolgimento dell’attività didattica in via telematica, supportando anche gli alunni nell’utilizzo degli strumenti assegnati in comodato d’uso.
La Scuola Polo coordina dal punto di vista organizzativo le attività dell’assistente tecnico, in collaborazione con le istituzioni scolastiche aderenti alla rete, nel rispetto dell’orario di servizio previsto dal vigente Contratto nazionale di lavoro per il settore Scuola. Le prestazioni lavorative dell’Assistente Tecnico saranno definite in un apposito piano delle attività predisposto dalla Scuola Polo in collaborazione con le scuole afferenti alla rete, secondo i criteri più avanti descritti. Il calendario degli interventi potrà essere modificato per sopraggiunte e imprevedibili esigenze di servizio.
L’Assistente Tecnico è tenuto alla riservatezza, al rispetto del segreto d’ufficio, alla correttezza nei rapporti con gli studenti e con le famiglie, al rispetto del diritto d’autore e copyright.
Sono escluse: attività di assistenza tecnica col singolo allievo senza la presenza di un docente della classe o del genitore dell’allievo; attività con gli alunni fuori dall’orario di lezione degli allievi; l’introduzione di piattaforme/app/strumenti non validati dall’istituto e ogni altra operazione non espressamente autorizzata da ogni singola scuola della rete.
Art. 5 - Impegni delle scuole aderenti
Resta inteso che le singole istituzioni scolastiche aderenti alla rete provvedono alla progettazione, alla predisposizione e all’organizzazione dell’attività didattica di competenza.
Resta in capo ad ogni singola scuola autonoma la responsabilità conseguente alle attività dell’Assistente Tecnico per quanto concerne:
✓ la gestione dei materiali, degli strumenti, delle attrezzature, comprese le norme di utilizzo dei device personali;
✓ il supporto alla didattica:
✓ il rispetto della normativa in materia sicurezza nei luoghi di lavoro con particolare riferimento alle indicazioni di prevenzione relative all’emergenza sanitaria in atto (distanziamento, presenza di prodotti disinfettanti per le mani, ecc). L’assistente tecnico, al primo ingresso in ogni edificio, prenderà visione dei piani di esodo e delle misure di sicurezza predisposte dalla singola istituzione scolastica.
✓ il rispetto della normativa sulla privacy. L’Assistente tecnico sarà autorizzato da ogni istituzione scolastica al trattamento dei dati. L’Informativa alle famiglie resa per la didattica a distanza sarà integrata da ogni istituzione scolastica della rete con l’indicazione della tipologia di interventi che potranno essere effettuati (tenendo presente che la base giuridica che legittima il trattamento è costituita dall’art. 120 del dl 18/2020).
Art. 6 - Criteri per la calendarizzazione degli interventi
L’orario di lavoro dell’assistente tecnico è articolato, coerentemente con le previsioni contrattuali. Si stabiliscono i seguenti criteri per l’assistenza alle istituzioni scolastiche della rete:
Assistenza quotidiana con priorità di servizio in base alla richiesta delle istituzioni scolastiche
Le istituzioni scolastiche inoltreranno le richieste di intervento direttamente all’assistente tecnico via mail o via telefono.
L’Assistente tecnico incaricato effettuerà le prestazioni lavorative ordinariamente in smart working. Le attività che possono essere realizzate esclusivamente in presenza (es. settaggio e configurazione dei device) saranno realizzate solo previa acquisizione agli Atti della scuola polo di una apposita richiesta, trasmessa con congruo anticipo, dalle istituzioni scolastiche afferenti alla rete. Eventuali interventi in presenza da realizzare presso le sedi degli istituti devono essere limitati allo stretto indispensabile e potranno essere rivolti ad una sola istituzione scolastica per singola giornata lavorativa.
In caso di ripresa delle attività in presenza l’Assistente Tecnico avrà come sede di servizio la scuola capofila. L’istituto capofila gestirà altresì le casistiche di non conformità degli interventi.
Art. 7– Durata dell’accordo
L’inizio dell’attività dell’Assistente tecnico è previsto a partire dalla data di firma del contratto che sarà stipulato tra l’Assistente Tecnico individuato e la Scuola Capofila.
Il presente accordo ha validità dalla data di sottoscrizione fino al termine delle attività didattiche e comunque fino a eventuale data prevista da norme di legge o da disposizioni di organismi superiori competenti in materia.
In considerazione del perdurare dello stato di emergenza, il presente accordo sarà sottoposto agli XX.XX. per la ratifica in occasione della prima seduta utile.
Art. 8 – Norme finali
L’accordo firmato in digitale dal Dirigente della Scuola Capofila e corredato dalle adesioni delle singole scuole afferenti, è pubblicato all’albo e depositato presso l’Ufficio di segreteria delle scuole aderenti.
Gli interessati potranno prenderne visione ed estrarne copia.
Per quanto non espressamente previsto nel presente atto, si rimanda all’Ordinamento generale in materia di istruzione ed alle norme che regolano il rapporto di lavoro nel Comparto Scuola.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Xxxxx Xxxxxx (Documento firmato digitalmente ai sensi del
Codice dell'Amministrazione Digitale e normativa connessa)